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Decisione

17.2013.32

Indennizzi ex art. 429 CPP per le spese di patrocinio e per la riparazione del torto morale. Criteri per la loro determinazione

8 aprile 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i colloqui con la cliente (da complessive 12 ore compresi i colloqui telefonici

a 3 ore) e con i suoi famigliari (da complessivi 170 min. compresi i colloqui

telefonici a 30 min.) ritenuto che l’eccedenza non si giustifica alla luce di

un esercizio diligente del mandato che deve prescindere da prestazioni di mero

sostegno sociale o psicologico;

- per

lo scambio di corrispondenza (da complessivi 75 min. a 40 min.) considerato che

l’art. 10 della TOA - abrogata con effetto a partire dal 1° gennaio 2008, ma

applicabile per analogia - non prevedeva un onorario per la semplice ricezione

di corrispondenza.

Per la fase del procedimento presso il TF,

conseguente al ricorso interposto dal procuratore pubblico contro la sentenza

di assoluzione della CARP, si giustificano i dispendi orari esposti per la

lettura del ricorso (10 min.), per l’esame della sentenza (30 min.) nonché per

lo scambio di corrispondenza (complessivi 25 min.). Non

possono invece essere approvati i dispendi orari esposti per la presa di

contatto con il Servizio reperti (5 min.) e per la trasferta a __________

finalizzata al ritiro degli oggetti dissequestrati (1 ora e 15 min.),

considerato come non si giustifichi mettere a carico dello Stato prestazioni a

favore del cliente che esulano da quanto strettamente necessario alla sua difesa.

Per

quanto concerne, infine, l’allestimento dell’istanza d’indennizzo - limitata,

in sostanza, ad alcune considerazioni sulla nota d’onorario e sui criteri per

determinare l’indennità per torto morale - si giustificano complessive 3 ore di

lavoro per le ricerche giuridiche e la redazione dell’allegato (invece delle

esposte 4 ore e 15 min.) alle quali si aggiungono 15 min. per i colloqui

telefonici con la cliente e il giudice dei procedimenti coercitivi nonché 10

min. per lo scritto al Giudice dei procedimenti coercitivi del 2 novembre 2012

(verosimilmente finalizzato ad ottenere un conteggio preciso dei giorni di

detenzione subiti dall’istante). Non possono di contro essere approvati gli

ulteriori dispendi orari indicati nella nota d’onorario di cui al doc. CARP 8

(15 min. per ulteriori colloqui telefonici e e-mail alla cliente e 10 min. per

la ricezione di corrispondenza).

Considerato

quanto precede possono essere risarcite 51 ore e 40 min. di lavoro, delle quali

49 ore e 35 min. eseguite dall’avv. __________ rispettivamente dall’avv. DI 1 e

2 ore e 5 min. dai praticanti dello studio legale. Per quanto concerne le

prestazioni degli avvocati, appare adeguata a questa fattispecie - che non

presentava particolari difficoltà dal punto di vista giuridico - la tariffa

oraria di fr. 280.-.

La

tariffa oraria per le prestazioni dei praticanti è invece ammessa nella misura

di fr. 120.- conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

In esito si giustifica pertanto di riconoscere un onorario pari a complessivi

fr. 14’133.-.

Spese

Le spese indicate nella nota d’onorario di cui al doc. CARP 6, per complessivi

fr. 645.-, sono riconosciute nella misura di fr. 506.-.

Si giustificano in particolare gli esborsi esposti per l’apertura incarto (fr.

50.-), per le scritturazioni (fr. 40.-), per le fotocopie (fr. 177.-) e per gli

invii postali (fr. 8.-).

Le spese telefoniche e di invio fax, esposte per complessivi fr. 113.-

(corrispondenti a 145 min. di chiamata in uscita a differenti tariffe e a 8

pag. inviate per fax) sono approvate per fr. 49.-, corrispondenti a fr. 21.-

per 140 min. di chiamate nazionali a fr. 0.15/min. (cfr. sentenza CRP del 2 dicembre 2010, inc. 60.2010.135; del 25

marzo 2009, inc. 60.2008.334; del 25 settembre 2006, inc. 60.2005.209, consid.

2.6), fr. 12.- per la chiamata del 21 giugno 2011 all’avv. Polcrì

(verosimilmente in Italia) e fr. 16.- per l’invio delle 8 pag. di fax a fr. 2.-

per pagina (sentenza CRP del 25 settembre 2006, inc.

60.2005.209, consid. 2.6). Non possono invece essere riconosciuti i fr. 12.-

esposti per la chiamata di 5 min. alla cliente del 31 agosto 2011,

ritenuto che in quella data essa era detenuta presso il penitenziario

cantonale. Anche le spese di trasferta, esposte per

complessivi fr. 257.-, devono essere depennate di fr. 75.- (corrispondenti ai costi

della trasferta del 24 agosto 2012 per il ritiro degli oggetti dissequestrati a

__________, non riconosciuta come necessaria) e sono pertanto approvate per

complessivi fr. 182.-.

I disborsi indicati nella nota d’onorario di cui al doc. CARP 8, per

complessivi fr. 96.-, sono approvati nella misura di fr. 27,75.

Sono in particolare ammesse le spese per le fotocopie (fr. 4.-) e per l’invio

di posta (fr. 1.-). Le spese telefoniche, esposte per complessivi fr. 26.-

(corrispondenti a due chiamate da fr. 12.- e una da fr. 2.-) sono invece

riconosciute nella misura di fr. 12,75 (corrispondenti a una chiamata nazionale

di 5 min. a fr. 0.15/min. oltre che a fr. 12.- per una chiamata di 10 min. alla

cliente verosimilmente in Italia, una chiamata alla cliente non è invece stata

riconosciuta, cfr. sopra), mentre che quelle di scritturazione, conformemente a

quanto spiegato nel capitolo sull’onorario, devono essere depennate di fr. 5.-

e ammesse nella misura di fr. 10.-. Non possono infine essere riconosciuti i

fr. 50.- esposti per l’apertura di un secondo incarto, ritenuto che il

procedimento per l’ottenimento di un’indennità ex art. 429 CPP è contestuale a

quello sfociato nell’assoluzione dell’istante.

b. IVA

Avendo l’istante domicilio all’estero, l’IVA non viene rimborsata (cfr.

art. 1 cpv. 2 e 8 cpv. 1 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente

l’imposta sul valore aggiunto; cfr. anche sentenze CRP del 5 luglio 2011, inc.

60.2011.204 consid. 3.5; dell’8 marzo 2010, inc. 60.2009.259; del 24 aprile

2009, inc. 60.2008.396).

c. Tenendo

conto di quanto sopra, per le spese di patrocinio vengono dunque riconosciuti

fr. 14'666,75 (corrispondenti a fr. 14’133.- di onorario e fr. 533,75 di

spese).

Gli interessi moratori sono riconosciuti dal pagamento delle fatture emesse

dal legale (cfr. sentenza CRP del 29 settembre 2009, inc. 60.2008.217). Ritenuto

che l’istante non ha indicato quando esse sono state saldate, si giustifica

riconoscere gli interessi ad un tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a partire

dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia dal 14 febbraio

2013, data dell’introduzione dell’istanza.

Riparazione del torto morale

7.a. Secondo

Considerandi

l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv.

2.

CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto

morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in

carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).

L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito

dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri,

richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato

oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della

sua personalità (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10). Lo Stato non

è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti

coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma

soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della

personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep. 1998 n.

126.

nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).

Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al

potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità

della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO

(Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155;

Rep. 1973, pag. 229).

L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in

particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla

reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone

venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e

professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio 2004, inc.1P.602/2003 consid.

5.

; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

b. In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata

dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo

bifasico” secondo cui occorreva, nella prima fase, stabilire un importo

base in funzione soprattutto della durata della detenzione (la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di

detenzione). Nella seconda fase l'importo base era corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare

delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato (cfr. sentenze

CRP del 27 dicembre 2010, inc. 60.2010.360; del 7 ottobre 2010, inc.

60.2010

; del 24 aprile 2009, inc. 60.2008.396; del 6 ottobre 2008, inc.

60.2008.15

che citano Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105

ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug,

in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.).

Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 429 CPP, il Tribunale federale

conferma il principio secondo cui occorre dapprima stabilire un ordine di

grandezza dell’indennità giornaliera che deve, poi, essere corretta sulla

scorta delle circostanze del caso concreto.

Il TF ha altresì spiegato che, per carcerazioni di breve durata e in assenza di

circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.-

per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe (di una

durata di più mesi) l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che

la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato

(cfr. STF del 15 maggio 2012, inc.6B_111/2012 consid. 4.2; nello stesso senso

anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48).

8.

Il 18 maggio 2010 IS 1 è stata condannata dalla Corte delle assise

correzionali di Locarno alla pena detentiva di 8 mesi da espiare. Tale pena non

è, però, stata espiata (se non per la carcerazione preventiva patita dal 13

aprile al 19 maggio 2009, cfr. doc. CARP 4, pag. 1).

Il 20 gennaio 2011 è poi stato avviato nei suoi confronti il procedimento penale

qui in discussione, durante il quale l’istante ha subito una carcerazione

preventiva e di sicurezza dal 20 gennaio al 29 settembre 2011 (cfr. AI 39 in inc. MP n. 2009.9747, doc. TPC 6 in inc. TPC n. 72.2011.29).

9.

L’istante postula la rifusione di fr. 12'000.- oltre interessi del

5% a partire dalla data della scarcerazione a titolo di indennità per il torto

morale subito.

Nel motivare la sua richiesta, IS 1 ha spiegato di avere subito, nel corso dei

due procedimenti penali a suo carico, complessivi 290 giorni di detenzione (37 in occasione del primo e 253 in occasione del secondo) e non 288, come erroneamente stabilito dal

Giudice dei procedimenti coercitivi nella sua decisione del 6 novembre 2012

(cfr. doc. CARP 7). Pertanto, continua, tenuto conto della sua pena di 8 mesi

da espiare (parificati dal GPC a 240 giorni, cfr. doc. CARP 7), deve essere

ritenuto che essa ha ingiustamente patito 50 giorni di detenzione.

Ciò posto, ha concluso l’istante, partendo da un importo base di fr. 10'000.-

(50 giorni a fr. 200.- per ogni giorno di carcere ingiustamente subito) e

considerato come essa “è stata posta in arresto con il figlio di un anno che

ha vissuto per nove mesi in carcere” e come, pertanto, “la sofferenza

per l’ingiusta

carcerazione è stata grande e le ripercussioni

dure”, si giustifica l’assegnazione di un’indennità

di fr. 12'000.- (istanza pag. 8).

10.

In concreto, si osserva preliminarmente che - conformemente alla

prassi della CRP secondo cui il primo e l’ultimo giorno di carcerazione sono interamente

computati (cfr. sentenze CRP del 15 dicembre 2010, inc. 60.2010.200; del 20

marzo 2009, inc. 60.2008.351; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 3

ottobre 2007, inc. 60.2007.134; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op.

cit., ad 429 n. 48) - IS 1 ha effettivamente subito 290 giorni tra carcerazione

preventiva e carcerazione di sicurezza (37 giorni nel periodo tra il 13 aprile

e il 19 maggio 2009 e 253 giorni nel periodo tra il 20 gennaio e il 29

settembre 2011). A fronte di una pena da espiare di 8 mesi di detenzione - da

parificarsi a 240 giorni (cfr. doc. CARP 7) -occorre pertanto ritenere che

l’istante, nel corso del procedimento penale qui in esame, ha ingiustamente

subito 50 giorni di detenzione.

Ora, partendo da un’indennità base di fr. 200.- per ogni giorno di carcere

preventivo ingiustamente sofferto, l’indennizzo per il torto morale subito da IS

1.

si attesterebbe a fr. 10'000.-.

Come osservato dall’istante, tuttavia, non può in concreto essere disattesa la

sua particolare situazione personale durante il secondo periodo di

carcerazione. Nel momento del suo arresto, suo figlio __________ (nato il 17

marzo 2010, cfr. verbale del dibattimento d’appello, doc. XXII in inc. CARP

17.2011

, pag. 3) aveva infatti solo 10 mesi ciò che ha comportato il suo

trasferimento, accanto alla madre, presso il penitenziario cantonale (cfr.

sentenza CARP, consid. 10 pag. 11). A mente di questa Corte una tale

circostanza - particolarmente disagevole sia per l’istante che per il figlio

(costretti a vivere in un ambiente poco adatto alle esigenze di un bambino) -

giustifica un aumento dell’indennizzo nella misura richiesta con l’istanza,

ovvero da fr. 10'000.- a fr. 12'000.- (corrispondente ad un’indennità di fr.

240.

- per ogni giorno di carcerazione). A tale importo assomma, pertanto,

l’indennità per la riparazione del torto morale patito da IS 1. Gli interessi

moratori sono riconosciuti, come postulato, al tasso del 5% dalla data di

scarcerazione (cfr. sentenze CRP del 10 dicembre 2010, inc. 60.2010.314; del 25

marzo 2009, inc. 60.2008.334; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 29

settembre 2008, inc. 60.2008.217), ovvero dal 29 settembre 2011.

11.

In

conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato va

condannato a rifondere a IS 1 - assolta dalle imputazioni di furto aggravato,

ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio con sentenza 29

settembre 2011 della scrivente Corte - l’importo di fr. 26'666.75

corrispondenti a fr. 14'666.75 a titolo d’indennità per spese di patrocinio e

fr. 12’000.- a titolo di riparazione del torto morale, oltre interessi.

Tasse

e spese

12.

Per

l'art. 22 cpv. 1 lett. d LTG, nei processi davanti alla Corte di appello e di

revisione penale la tassa di giustizia è fissata tra fr. 500.- e fr. 100'000.-.

In

concreto, la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, sono

poste a carico della qui istante in ragione di 1/5 e per il resto a carico

dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli

art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

a IS 1 l’importo di fr. 26'666.75 oltre interessi del 5% dal 29 settembre 2011

su fr. 12'000.- e dal 14 febbraio 2013 su 14'666.75.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a

carico di IS 1 per 1/5 e per 4/5 a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

- Divisione della giustizia, 6501

Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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