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Decisione

17.2013.35

Diritto di correzione del genitore (art. 301 CC). Una contusione di dimensioni ridotte che non causa particolare dolore e ha conseguenze ridotte sulla salute della vittima deve essere qualificata qual

12 luglio 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

accertati in prima sede e non contestati

3. Gli accertamenti di fatto effettuati dalla Pretura penale in

relazione a quanto accaduto il 1° gennaio 2011 sono incontestati.

In

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, viene, dunque, qui riprodotto il consid.

2 della sentenza impugnata:

Nel tardo pomeriggio

del 31 dicembre 2010, XY ha riconsegnato XYZ all'accusata, provocando così il

disappunto della donna, poiché a dire di quest'ultima la riconsegna del figlio

era prevista per il primo giorno dell'anno (cfr. act. 3 allegato 2, verbale

interrogatorio A. _______, 16.03.2011, pag. 2).

La mattina seguente, verso le 09:30, il padre ha

telefonato al figlio per proporgli di raggiungerlo a casa sua. A seguito del

rifiuto dell'accusata, il figlio avrebbe cercato insistentemente di farle

cambiare idea, provocando così la sua reazione, ovvero uno schiaffo alla

guancia destra. L'accusata ha in seguito rivisto la sua decisione ed ha

concesso al figlio di raggiungere l'abitazione del padre. A tale proposito la

stessa afferma: "io non volevo lasciare andare XYZ con il padre perché era

finito il periodo che poteva stare dal padre, visto che il 1° gennaio me Io

doveva riportare. Io insistevo che non volevo, lui insisteva che voleva andare,

è dunque partita una sberla e poi gli ho detto di andare dal padre. Io non mi

sono mai permessa di toccare mio figlio, quando gli ho dato lo schiaffo è stata

una reazione non per fargli del male ma per fargli capire che ci sono delle

regole e bisogna rispettarle. Posso anche dire che nell'ambito degli aiuti

sociali che ricevevo, mi era stato detto di impormi di più con mio figlio"

(cfr. verbale dibattimento, 27.11.2012, pag. 1 e 2).

Qualche minuto dopo l'uscita di casa del figlio,

l'accusata sostiene di aver chiamato il padre per accertarsi che il figlio

avesse raggiunto la sua abitazione che dista pochi metri dal di lei domicilio.

In quell'occasione, il figlio l'avrebbe informata di avere un livido sulla

faccia e l'accusata gli avrebbe risposto che non era possibile perché non gli

aveva dato chissà che colpo. In sede di dibattimento l'accusata ha dichiarato

che non si era accorta della presenza del livido e se fosse stato il caso non

avrebbe mandato il figlio dal padre ma l'avrebbe semmai portato lei stessa in

ospedale (cfr. verbale dibattimento, 27.11.2012, pag. 1).

A detta del padre, il figlio si sarebbe presentato

inaspettatamente al suo domicilio verso le 10:00, asserendo che l'accusata Io

aveva colpito con un pugno per poi cacciarlo di casa con le seguenti parole:

"vai da quel bastardo di tuo padre!". Egli ha dunque avvisato la

polizia, e su loro consiglio ha accompagnato il figlio al Pronto Soccorso

dell'Ospedale [...]di [...](cfr. act. 3 allegato 3, verbale interrogatorio XY,

23.02.2011, pag. 3).” (sentenza impugnata, consid. 2, pagg. 2-3)

4. Il certificato medico stilato dal dr. med. [...]riferisce la

presenza, sul viso del bambino, di un ematoma di circa 3x3 cm a livello dello

zigomo destro al limite laterale dell’occhio destro, una mobilità oculare

libera e dolori alla palpazione locale, senza fratture apparenti.

La

diagnosi espressa dal medico è quella di “contusione zigomo e orbita dx”,

da curare con una terapia di Dafalgan 500 (cfr. rapporto medico dr. [...]01.01.2011,

allegato 7 al rapporto di polizia del 18 marzo 2011, AI 3).

5. In seguito alla segnalazione dell’Ospedale regionale di [...](AI 1)

e alla querela sporta da XY (verbale 23 febbraio 2011, allegato 3, AI 3, pag.

5), i fatti sopradescritti sono sfociati nel decreto d’accusa 1346/2011 dell’11

aprile 2011.

Appello

6. L’appellante chiede il suo proscioglimento per la mancata

realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di lesioni

semplici. Dal profilo oggettivo sostiene che l’ematoma causato alla guancia del

figlio, che non ha determinato nessun bisogno di cure particolari, non può

essere considerato una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP, mentre dal

profilo soggettivo afferma, non solo di non aver avuto la coscienza e la

volontà di fare del male al figlio, ma di non avere nemmeno potuto prendere in

considerazione e accettato una simile eventualità, ritenuto che “non si

ricordava più a quel momento di avere gli anelli, ne tantomeno pensava che

potevano provocare delle lesioni” (dichiarazione d’appello, let. G-H, pagg.

7-8).

7. Il giudice della Pretura penale ha ritenuto che lo schiaffo inferto

dall’imputata al figlio realizzasse gli elementi costitutivi oggettivi e

soggettivi del reato di lesione semplice di lieve entità (art. 123 cifra 2 CP).

Dal profilo oggettivo il pretore ha considerato che il fatto che lo schiaffo

abbia causato alla vittima un ematoma è sufficiente a determinarne la qualifica

quale lesione semplice, mentre dal profilo soggettivo ha ritenuto che

l’intenzione dell’imputata di ferire il figlio deve essere ammessa almeno per

dolo eventuale, poiché “colpendo il figlio alla guancia con diversi anelli

che portava al momento, la possibilità di cagionargli una lesione era talmente

prevedibile che si può ragionevolmente ammettere che l’accusata l’abbia preso

in considerazione e abbia accettato l’eventualità che ciò avvenisse, pur non

desiderandolo” (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 6). Tuttavia, in

considerazione del fatto che l’accusata ha spontaneamente intrapreso delle

misure per rimediare al danno causato, si è scusata con il figlio XYZ, ha

pagato le spese ospedaliere, che non è solita picchiare il figlio e avuto

riguardo alla relazione madre-figlio e al particolare contesto famigliare, il

primo giudice ha concluso che l’interesse del minore al perseguimento penale

fosse minimo e l’interesse pubblico alla sanzione, di conseguenza, ridotto

(sentenza impugnata, consid. 7.4., pag. 8).

In

applicazione dell’art. 53 CP egli ha pertanto mandato l’imputata esente da

pena.

8.1. L'art.

123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che

non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma

protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua

applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti.

La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni e ogni atto che

provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i

lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per

conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di

benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP,

sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato

e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può

sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189

consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinzione tra le lesioni semplici e le vie

di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è

circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni; in questi

casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve

tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art.

126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 134 IV 189,

consid. 1.3; DTF 119 IV 2 consid. 4a; DTF 107 IV 40, consid. 4; STF del

15.07.2010, inc.6B_378/2010, consid. 1.2). Ad esempio il Tribunale federale ha

qualificato quali vie di fatto un colpo al viso con conseguente graffio al naso

e contusione (DTF 72 IV 21) e un pugno e una presa alle braccia che hanno

provocato una lesione dell’epidermide, un ematoma di 7x5 cm e un rossore

sottocutaneo con presenza di dolore alle braccia e un dolore alla palpazione

della mascella (DTF 104 IV 40).

Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e

lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e

126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in

questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto

l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica

indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene

dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF

134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27).

8.2. Sia le lesioni semplici che le vie di fatto sono reati perseguibili

a querela di parte (art. 123 cifra 1 e 126 cpv. 1 CP), ad eccezione dei casi

previsti dalla legge (art. 123 cifra 2 e 126 cpv. 2 CP).

In

particolare il reato di lesioni semplici è perseguito d’ufficio quando l’autore

Considerandi

agisce contro una persona, segnatamente un fanciullo, di cui aveva la custodia

o doveva avere cura (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP). Per contro, perché il reato

di vie di fatto sia perseguibile d’ufficio è necessario, non solo che l’autore

abbia agito contro una persona di cui aveva la custodia o doveva avere cura, ma

anche che abbia agito reiteratamente (art. 126 cpv. 2 lett. a CP). La

reiterazione del reato di vie di fatto va ammessa quando l’autore agisce più

volte sulla stessa vittima, dimostrando una certa abitudine a commettere in suo

danno delle vie di fatto (DTF 134 IV 189, consid. 1.2; DTF 129 IV 216, consid.

3.

).

8.3

Per i reati perseguibili a querela di parte, una querela valida

costituisce un presupposto processuale dell’azione penale (cfr art. 303 cpv. 1

CPP per la procedura preliminare) che deve essere verificato d’ufficio in ogni

stadio del procedimento (art. 329 cpv. 1 lett. c CPP per il procedimento

dibattimentale di primo grado e art. 403 cpv. 1 lett. c CPP per la procedura

d’appello; DTF 129 IV 305, consid. 4.2.3; STF 6S.439/2003 dell’11 agosto 2004,

consid. 6; sentenza CCRP del 22 febbraio 2010, inc. 17.2009.30; Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra Zurigo Basilea 2006, § 999,

pag. 641; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 318, pag.

119; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3. ed., § 8, n. 29).

8.4

L’art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a

querela di parte, chiunque è stato leso può chiedere, nel termine di tre mesi

dal giorno in cui ha conosciuto l’identità dell’autore del reato (art. 31 CP),

che l’autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà

incondizionata, mediante la quale la parte lesa domanda all’autorità competente

il promovimento dell’azione penale (DTF 128 IV 81, consid. 2a; 115 IV 2,

consid. 2a; 108 Ia 99, consid. 2; 106 IV 244, consid. 1 e rif.; STF 6S.110/2005

del 1a settembre 2005, consid. 2.2; Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal

annoté, Losanna 2007, ad art. 30 CP, n. 1.2).

8.5

La legittimazione a sporgere querela appartiene alla parte lesa e,

se quest’ultima non ha l’esercizio dei diritti civili, al suo rappresentante

legale (art. 30 cpv. 2 CP). Il cpv. 3 del medesimo articolo precisa che la

persona lesa minorenne può presentare querela personalmente solo se è capace di

discernimento. Rappresentanti legali del minore ai sensi del precitato disposto

sono di regola il padre e la madre, nei limiti dell’autorità parentale da loro

detenuta. Il genitore che non è titolare dell’autorità parentale sul minore non

può, di conseguenza, sporgere querela per i reati di cui il figlio è vittima

(RJN 2011, pag. 277).

Nei casi in cui l’autore

del reato è il rappresentante legale del minore, occorre designare al bambino

un curatore, che sarà incaricato di sporgere querela in suo nome (cfr. art. 306

cpv. 2 CC). Persone vicine alla vittima minorenne, ma sprovviste dell’autorità

parentale, non sono per contro legittimate a sporgere querela all’autorità

penale (RJN 2011, pag. 277; DTF 92 IV 1).

9.

Come visto dagli atti risulta che lo schiaffo infertogli dalla madre

ha causato a XYZ una contusione allo zigomo/orbita destra con formazione di un

ematoma di circa 3x3 centimetri a livello dello zigomo destro (cfr. rapporto

medico dr. [...]01.01.2011 e fotografie, allegati 7 e 10 al rapporto di polizia

del 18 marzo 2011, AI 3). Il rapporto medico riferisce la presenza di dolori

alla palpazione e prescrive al paziente una terapia di Dafalgan 500mg

prevedendo un controllo presso il medico curante il 10 gennaio seguente.

Dell’esecuzione

di tale controllo non v’è traccia agli atti.

Del

resto, il padre ha riferito di aver tenuto il figlio con sé dopo la visita al

pronto soccorso, senza indicare che vi sono stati ulteriori problemi o

complicanze (verbale XY del 23.02.2011, allegato 3 al Rapporto di polizia

giudiziaria del 18.03.2011, AI 3).

La

lesione riportata da XYZ è circoscritta ad una contusione, e cioè ad un tipo di

lesione che non configura forzatamente, dal profilo oggettivo, il reato di

lesioni semplici. Si tratta di un caso limite per cui determinante è

l’importanza del dolore inflitto alla vittima. In concreto, il dolore causato non

può che ritenersi minimo. È vero infatti che, in seguito allo schiaffo, sulla

guancia destra di XYZ si è formato un ematoma la cui gravità deve essere

relativizzata già solo alla luce delle fotografie agli atti scattate al pronto

soccorso immediatamente dopo l’accaduto. Si tratta infatti di un ematoma di

dimensioni estremamente ridotte, praticamente di un “puntino” sulla guancia

della vittima – peraltro non più evidente del brufolino che si vede appena

sotto - la cui forma dimostra che è stato provocato non tanto dalla forza dello

schiaffo, ma piuttosto dal contatto dell’anello che la madre portava al dito

con la guancia di XYZ. L’appellante ha infatti riconosciuto fin da subito che è

stato l’anello a causare il livido (verbale A. _______ del 16.03.2011, pag. 2,

allegato 2 al Rapporto di polizia giudiziaria del 18.3.2011, AI 3;

dichiarazione d’appello, pag. 7), ciò che è stato confermato anche da XYZ al

padre (“XYZ aggiungeva che la madre lo aveva colpito con la mano nella quale

portava un anello ad un dito. Era stato quest’ultimo a provocargli l’ematoma”,

verbale XY del 23.02.2011, pag. 5, allegato al Rapporto di polizia giudiziaria

del 18.03.2011, AI 3). Del resto il bambino non ha nemmeno pianto in seguito

allo schiaffo ricevuto e non ha reagito in nessun modo (verbale interrogatorio dell’imputata

del 27.11.2012; cfr, anche, verbale dibattimento di primo grado, pag. 2), ciò

che dimostra che lo schiaffo non gli ha né causato particolare dolore né lo ha

particolarmente spaventato: se avesse ricevuto un forte colpo al viso, un

bambino dell’età di XYZ avrebbe certamente pianto anche per lo spavento e non

si sarebbe tranquillamente allontanato da casa con la bici per recarsi da solo

dal padre.

A

confermare, poi, che il dolore inflitto a XYZ dallo schiaffo è stato di poca

importanza nonostante il livido apparso sulla guancia, vi sono anche le modeste

conseguenze che il gesto ha avuto sulla sua salute: il certificato medico in

atti specifica che l’ematoma era dolente soltanto alla palpazione e,

pertanto, appare evidente che la terapia analgesica (Dafalgan 500 mg) è stata

prescritta soltanto a titolo precauzionale: non ha da essere dimostrato (poiché

è conoscenza che deriva dalla comune esperienza della vita) che un ematoma del tipo

di quello riportato da XYZ (che duole solo alla palpazione) non è mai trattato

con terapia farmacologica.

Del

resto, a mente di questa Corte anche il ricorso a cure mediche per il piccolo

livido riportato era più che superfluo: nessuno - che non abbia preoccupazioni

diverse da quella della salute del figlio - si rivolge ad un pronto soccorso

per un livido che non è più grave di quelli che i bambini di tutto il mondo si

procurano, normalmente, giocando.

In

concreto, è evidente che il ricorso a cure mediche era strumentale alla

costante conflittualità messa in atto dal padre del bambino, così come risulta

dagli atti (non va dimenticato che nei suoi confronti sono stati emessi due DA

per ripetuta minaccia e ingiuria a danno della ex compagna).

Pertanto, ben si può

concludere, sulla scorta di ciò che l’esperienza della vita insegna, che le

conseguenze dello schiaffo si sono risolte senza problema alcuno e, in

particolare, senza provocare al ragazzo alcun dolore, se non quello,

normalissimo e sopportabilissimo, alla palpazione.

Quanto precede permette di

concludere che, dal profilo oggettivo, la lesione inflitta a XYZ non può essere

qualificata di lesione semplice, nemmeno poco grave ai sensi dell’art. 123

cifra 2 CP, ma deve invece essere ritenuta vie di fatto (art. 126 CP).

10.

In queste condizioni, ritenuto come risulti dagli atti che

l’episodio in discussione è l’unica occasione in cui la madre ha colpito il

figlio, in applicazione di quanto indicato ai considerandi precedenti,

l’appellante va assolta senza che sia necessario addentrarsi nella disamina

dell’aspetto soggettivo. In effetti, trattandosi di un atto oggettivamente

qualificabile come via di fatto, l’avvio del procedimento penale necessitava di

una valida querela (cfr. art. 126 cpv. 2 lett. a CP) che, in concreto, non

esiste ritenuto come essa sia stata sporta dal genitore non detentore

dell’autorità parentale (RJN 2011, pag. 277;6B_323/2009).

11.

A titolo abbondanziale, si osserva – non solo che la fattispecie

oggetto del procedimento penale sembra essere un caso scolastico di

applicazione dell’art. 52 CP – ma anche che stupisce che, sin qui, non si sia

riflettuto su quanto stabilito dalla giurisprudenza riguardo il diritto di

correzione del genitore detentore dell’autorità parentale nell’ambito del suo

obbligo educativo ex art. 301 CCS (cfr. DTF 129 IV 216, consid. 2.4; STF del

22.06

, inc.6S.178/2005, consid. 3; cfr., anche, per un caso ticinese,

CCRP 24.02.1994, inc. 83/93, in re B; per un

caso neocastellano, BJP 1/2010; Schwenzer, in Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, ad art 301 CCS, n. 8, pag 1596; Judith

Wyttenbach, Gewaltfreie Erziehung, in FamPra 2003, pag. 769; Stratenwerth,

Jenny, Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, §3, n. 53, pagg. 80-81).

Questa riflessione si imponeva in concreto tenuto conto, in particolare, del

contesto in cui l’appellante ha dato lo schiaffo al figlio, delle finalità del

gesto, del fatto che i servizi sociali competenti che seguivano la famiglia

avevano consigliato all’imputata di essere più ferma imponendosi di più con il

figlio “per aiutarlo ad accettare l’esistenza di limiti e regole” e,

infine, del fatto che si è trattato di un episodio isolato, tanto che gli

stessi servizi sociali hanno definito la signora A. _______ come “una madre

piuttosto attenta e premurosa” (verbale di interrogatorio dell’imputata,

pag. 1; documentazione prodotta al dibattimento di primo grado, in particolare

il “Resoconto attività SAE” del 7 luglio 2011, pag. 2).

12.

Accertata l’assenza del presupposto processuale della querela - e

considerato, peraltro, che, essendo ampiamente decorso il termine ex art. 31

CP, a tale assenza non potrebbe, comunque, più essere posto rimedio - in

applicazione degli art. 403 cpv. 1 lett. c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, il

procedimento penale nei confronti dell’appellante deve essere abbandonato (Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 329, n. 10 e 16,

pagg. 633-634; Stephenson/ Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 329 CPP, n. 13, pag. 2271).

Tasse

e spese

13.

Visto l’esito dell’appello, le spese del procedimento di primo grado

vengono poste a carico dello Stato, così come gli oneri processuali di appello

(art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

L’imputata,

che è stata ammessa al beneficio della difesa d’ufficio, non ha diritto ad

un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 138 IV 205).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

84, 139, 329, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

30, 31,

123 e 126 CP,

32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.

Di

conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e il procedimento penale nei

confronti di A. _______ è abbandonato.

2. Le

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) per il

procedimento di primo grado sono a carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

-

-

-

5. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Dipartimento delle istituzioni, Sezione

della popolazione, Ufficio

della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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