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Decisione

17.2013.39

Prescrizione del reato di tratta di esseri umani secondo il diiritto vigete al momento dei fatti. Lex mitior. Presupposti applicativi oggettivi e soggettivi dei reati di ingiuria e di omissione della

27 agosto 2013Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I. Tratta

di esseri umani

6. L’art.

196 cpv. 1 vCP - in vigore all’epoca dei fatti qui in discussione - prevedeva

che chiunque, per favorire l’altrui libidine, esercita la tratta di esseri

umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

Questo disposto è stato abrogato con effetto dal 1° dicembre 2006 e sostituito

dal nuovo art. 182 cpv. 1 CP secondo cui chiunque, come offerente,

intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di

sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo

organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il

reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

7. Con il gravame AP 1 sostiene in sostanza che, per quanto lo

concerne, i presupposti costitutivi del reato di tratta di essere umani non

sono realizzati (motivazione d’appello, pag. 3-11).

In concreto la disamina delle censure ricorsuali può rimanere inevasa, nella

misura in cui il reato è comunque prescritto per i motivi che seguono:

a. Secondo il principio della lex mitior è applicabile il

diritto vigente al momento dei fatti, a meno che il nuovo diritto si riveli più

favorevole all’imputato (art. 2 cpv. 2 CP; DTF 134 IV 82 consid. 6.1; 129 IV 49

consid 5.1).

b. Giusta l’art. 70 vCP - in vigore al momento dei fatti qui in

discussione - l’azione penale si prescrive in dieci anni se al reato è

comminata, come nel caso di tratta di essere umani di cui all’art. 196 vCP, la

reclusione o la detenzione non inferiore a sei mesi.

Gli artt. 71 e 72 vCP precisano poi che la prescrizione decorre dal giorno in

cui l’imputato ha compiuto il reato (art. 71 vCP) ed è interrotta da ogni atto

d’istruzione di un’autorità incaricata del procedimento come pure da ogni

decisione del giudice diretti contro l’agente, in particolare dalle citazioni e

dagli interrogatori, dagli ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da

un ordine di perizie, come pure dall’esercizio di ogni rimedio giuridico contro

una decisione (art. 72 cifra 2 vCP). In ogni caso di interruzione, prosegue la

norma, comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l’azione penale

è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia

superato della metà (cosiddetto termine di prescrizione assoluta).

Secondo la giurisprudenza federale relativa agli artt. 70 e seguenti vCP, la

prescrizione cessa definitivamente di correre nel momento in cui viene

pronunciata una condanna esecutiva, e cioè quando il diritto cantonale non

offre più mezzi di impugnazione al condannato. Ne deriva che la sentenza di

ultima istanza cantonale implica l’estinzione della prescrizione (cfr. DTF 121

IV 64 consid. 2; 105 IV 307 consid. 1; 101 Ia 303, consid. 3b).

c. L’art. 97 cpv. 1 CP, attualmente in vigore, dispone che l’azione

penale si prescrive in quindici anni se per il reato, come quello di tratta di

essere umani che qui ci occupa, è comminata una pena detentiva superiore ai tre

anni (lett. b). Non vi è più distinzione tra prescrizione relativa e

prescrizione assoluta.

L’art. 97 cpv. 3 CP precisa poi che, se prima della scadenza del termine di

prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione

si estingue.

d. Nel caso di specie i fatti imputati all’appellante risalgono a

maggio-giugno 1998. Ne discende che, se per il diritto attualmente in vigore, la

prescrizione sarebbe stata estinta dal giudizio pretorile (emanato il 18

dicembre 2012), per quello vigente al momento dei fatti, l’azione penale - in

assenza di una sentenza di ultima istanza cantonale - è definitivamente caduta

in prescrizione al più tardi nel giugno 2013.

e. Ritenuto pertanto che, in quanto lex mitior, è in concreto

applicabile il vecchio diritto (DTF 130 IV 101) e accertato l’intervenuto

definitivo impedimento a procedere costituito dalla prescrizione dell’azione

penale (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 319 n. 8), in applicazione

degli art. 403 cpv. 1 lett. c, 319 cpv. 1 lett. d, 320 cpv. 4, 379 e 329 cpv. 4

CPP, il procedimento penale nei confronti dell’appellante deve essere

abbandonato (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 329, n. 10 e 16, pagg.

633-634; Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad. art. 329, n. 13, pag. 2271).

Si precisa che l’abbandono passato in giudicato equivale ad una decisione

finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP).

Considerandi

II. Ingiuria

8.

a. Giusta

l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro

modo (ovvero non tramite una diffamazione o una calunnia ai sensi degli art.

173.

-174 CP) con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una

persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene

tutelato - l’onore appunto - è il sentimento di ogni individuo di essere una persona

onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato

con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione,

Berna 2010, ad art. 177 n. 3; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den

Einzelnen, 9a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354; DTF 117 IV 27,

consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173

CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle

affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze

persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e

calunnioso (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea

2009, ad art. 177, n. 2124; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a

edizione, Basilea 2013, ad art. 177 n. 34; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a edizione, Berna 2009, ad

art. 177 n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti

o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un

giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la

moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano, tramite

una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore,

ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile

(cosiddetta “ingiuria formale”, ad esempio mostrare le natiche) oppure

nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare

fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 10 e

segg.). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle

altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un

determinato fatto (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2127; Riklin, in op.

cit., ad art. 177 n. 4-5).

b. Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore

deve volere, o perlomeno prendere in considerazione ed accettare (dolo

eventuale), che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a

danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 24; Hurtado Pozo, op.

cit., ad art. 177 n. 2130; Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 14). Non è

invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue

affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia ingiustificato

(Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2130; Corboz, op. cit., ad art. 177 n.

25).

c. Nel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire alla vittima un fatto

preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un giudizio di valore formulato

sulla base di determinati fatti, è ammessa per analogia la possibilità per

l’autore d’invocare le prove liberatorie della verità e della buona fede

previste all’art. 173 cifra 2 CP per il reato di diffamazione (Corboz, op.

cit., ad art. 177 n. 26-29; Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177 n. 2133;

Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 15; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177

n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi validi oppure senza la

volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi dimostrando che quanto da

lui affermato a proposito della vittima corrisponde alla verità, oppure che, al

momento della formulazione dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere

che quanto da lui asserito fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 55, 66

e segg. e 74 e segg.).

d. Giusta l'art. 177 cpv. 2 CP, se l'ingiuria è stata provocata

direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può

mandar esente da pena il colpevole.

Secondo la giurisprudenza, questa norma si applica laddove l'ingiuria consiste

in una reazione immediata a un comportamento sconveniente che ha suscitato

nell'autore del reato un sentimento di rivolta. Può trattarsi di una provocazione

o di un altro comportamento biasimevole. Quest'ultimo non deve necessariamente

prendere di mira l'autore dell'ingiuria; un atteggiamento grossolano in

pubblico è sufficiente (DTF 117 IV 270 consid.

2c; 83 IV 151, STF del 17

dicembre 2008, inc.6B_477/2007, consid. 5.1). L'immediatezza della reazione

dev'essere intesa nella sua accezione temporale: l'autore deve aver agito sotto

l'influsso dell'emozione provocata dal contegno sconveniente dell'ingiuriato

senza aver avuto il tempo di riflettere tranquillamente (DTF 83 IV 151; STF del

17.

dicembre 2008, inc.6B_477/2007, consid. 5.1).

L'art. 177 cpv. 3 CP prevede, infine, che se all’ingiuria si è immediatamente

risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena

le parti o una di esse. La ratio legis di questo disposto è di

permettere al giudice di rinunciare alla pena qualora le parti si sono già

fatte giustizia da sé, e qualora il loro diverbio sia d’importanza così esigua

che l’interesse pubblico non esige altre sanzioni (DTF 84 IV 177 consid. 2;

Riklin, in op. cit., ad art. 177 n. 29). Anche in questo caso - così come

espressamente previsto nell’enunciato legale - la reazione dev’essere

immediata.

I cpv. 2 e 3 dell’art. 177 CP prevedono dei motivi facoltativi di esenzione

dalla pena. Il giudice non è dunque obbligato a mandare esente da pena il colpevole

e, in applicazione del principio a maiore minus, egli potrà anche

limitarsi ad attenuarla (Corboz, op. cit., ad art. 177 n. 36; DTF 109 IV 39 consid.

4b; STF del 17 dicembre 2008, inc.6B_477/2007, consid. 5.1).

9.

All’epoca dei fatti qui in

discussione, AP 1 e ACPR 1 erano entrambi azionisti al 50% della __________,

società da loro costituita nel 2008 allo scopo di gestire la discoteca “__________”

di __________.

I rapporti tra i due soci si sono ben presto deteriorati a causa di dissapori

legati all’amministrazione della società. A seguito di un litigio verificatosi

il 20 maggio 2009, ACPR 1 ha querelato l’appellante per il titolo, fra l’altro,

di ingiuria.

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento

di primo grado

10.

Il querelante, interrogato dalla polizia, ha spiegato che:

“ la sera del 20.05.2009, verso le ore 22’30, sono

stato contattato telefonicamente dal signor __________, di fatto conduttore

della discoteca (nella sua querela ACPR 1 aveva spiegato che __________ è il

“conduttore principale” della discoteca, mentre la __________ è la “sub

conduttrice”, ndr.) e invitato a raggiungerlo presso lo stesso locale poiché

era sorta una disputa con il AP 1 per questioni di accesso al locale poiché

quest'ultimo aveva fatto cambiare il cilindro della porta d'entrata

impedendogli così di entrare.

Giunto sul posto, oltre al __________ e al AP

1, vi erano pure due pattuglie di

Polizia richieste nel frattempo e i due contendenti stavano ancora litigando

verbalmente.

Ad un dato momento, mentre me ne stavo andando, il AP 1 si è rivolto contro di me e mi ha detto ripetutamente,

due o tre volte testuali parole: "sei un ladro e un viscido" e

inoltre mi ha minacciato dicendomi di fare attenzione.

Da parte mia mi sono limitato a dirgli che

lui era un poverino e quindi me ne sono andato” (cfr. verbale 23 giugno 2009 di ACPR

1, allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 2).

11.

Dal canto suo AP 1,

pure sentito dalla polizia, ha dichiarato:

“ Confermo che la sera del 20.05.2009, verso le ore

22’00, sul piazzale della discoteca __________ di __________ c'è stata una

discussione fra il sottoscritto, il querelante

e il signor __________ per questioni legate alla gestione della

discoteca.(…) Ammetto (…) di avergli dato (al ACPR 1 ndr.) del ladro e del

viscido ma questo con buoni motivi visto che mi deve del denaro che quantifico

circa CHF 50'000.- per le azioni della

società che non ha mai onorato e inoltre CHF 750.-

del fondo cassa della discoteca che stranamente sono mancati quando è stato lui

a gestire il locale per una quindicina di giorni in mia assenza, inoltre gli ho

dato del viscido a seguito del suo comportamento dimostrato in questi ultimi

mesi, tutt’altro che da socio e da persona corretta” (cfr. verbale 24 giugno

2009.

di AP 1, allegato

all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 1-2).

Nel corso del suo

interrogatorio, l’appellante ha pure dichiarato che, già nel pomeriggio del 20

maggio 2009, verso le ore 15’30, era sorta, per gli stessi motivi, un’animata

discussione con ACPR 1 e __________, sfociata in vie di fatto nei suoi

confronti. Per questi fatti AP 1 ha a sua volta sporto, con nota a verbale,

querela contro ACPR 1 e __________ per i titoli di vie di fatto e lesioni

semplici (cfr. verbale 24 giugno 2009 di AP 1, allegato all’AI

2.

in inc. MP 2009.4907, pag. 3).

12.

Nuovamente interrogato

dalla polizia in merito alla querela sporta nei suoi confronti dall’appellante,

ACPR 1 ha riferito di come vi sia stato effettivamente, “prima dei fatti

oggetto della mia querela, nel pomeriggio del 20.05.2009, verso le ore 16’00,

un primo litigio fra il AP 1 e il __________ per motivi già noti e descritti

nei precedenti verbali d’interrogatorio”, negando tuttavia di avere, in

quell’occasione, minacciato l’appellante o di averlo spintonato (cfr. verbale 3

luglio 2009 di ACPR 1 allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 1).

13.

La polizia ha pure

sentito, in qualità di testi, __________ e __________, operaio alle dipendenze

di AP 1 e impiegato quale tuttofare presso la discoteca __________ di __________.

I due si sono tuttavia limitati a riportare le loro versioni sull’episodio

verificatosi nel pomeriggio, senza nulla riferire sui fatti oggetto del DA

(cfr. verbale 8 luglio 2009 di __________ e 13 luglio 2009 di __________ allegati all’AI 2 in inc. MP 2009.4907).

14.

La querela di ACPR 1 è

sfociata nel decreto d’accusa menzionato al consid. A. La controquerela

dell’appellante è invece sfociata nel decreto di non luogo a procedere 15

novembre 2010 (cfr. doc. prodotti al dibattimento di primo grado).

15.

Durante

il dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha interrogato l’imputato

che ha nuovamente ammesso di avere dato del “ladro” e del “viscido” a ACPR 1 e

nuovamente precisato di averlo fatto con validi motivi. In particolare egli ha

riferito che il giorno dei fatti, dopo un periodo di convalescenza in ospedale,

egli si è recato preso la discoteca __________, dove si è accorto che le sue

chiavi non aprivano più le porte. Dopo aver discusso con il suo avvocato, egli

ha dunque deciso di forzare la serratura. Così continua il racconto dell’appellante:

“ Poi sono arrivati ACPR 1 e __________ e altre persone

e mi hanno messo le mani addosso. ACPR 1 rideva e stuzzicava __________. lo ero

infortunato per l'operazione subita. Erano le 13.00 del 20 maggio 2009. Dopo

questi eventi sono partito. Preciso che i titoli di cui al decreto d'accusa

sono stati proferiti al pomeriggio e non alla sera. Il verbale di polizia non è

preciso. lo gli ho dato i titoli di cui sopra perché stuzzicava e rideva di me.

A causa dei colpi di __________ sono dovuto andare all'Ospedale di Bellinzona”

(cfr. verbale del dibattimento, pag.3).

16.

ACPR 1,

pure sentito dal pretore, ha dal canto suo negato di avere deriso il querelato,

spiegando di essere stato da lui insultato non appena arrivato alla discoteca.

Egli ha altresì precisato di non ricordare se i fatti oggetto del DA fossero

avvenuti nel pomeriggio o in serata (cfr.

verbale del dibattimento, pag. 3).

Appello

17.

Nel suo

gravame AP 1 contesta di avere commesso il reato d’ingiuria. Sostiene inoltre

che, anche volendo ritenere il reato realizzato, egli dovrebbe essere mandato esente da pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.

17.1

In particolare l’appellante sostiene innanzitutto che il termine

“viscido” significa di per sé “ambiguo, sfuggente” e non è oggettivamente

offensivo. Quanto alla parola “ladro” egli assevera che ACPR 1 è “effettivamente

debitore nei suoi confronti di fr. 50'000.- per le azioni della società, oltre

fr. 750.-/800.-, pari agli ammanchi nella gestione del bar, di cui era stato

provvisoriamente incaricato” (motivazione d’appello, pag. 15). Così

argomentando l’insorgente, in sostanza, sostiene che, per quanto riguarda il

termine “viscido”, il reato non è realizzato dal profilo oggettivo e che, per

quanto riguarda la parola “ladro”, egli non ha fatto altro che divulgare un

fatto vero.

L’appellante sostiene poi che il suo agire è, comunque, conseguente alle

ripetute provocazioni del querelante il 20 maggio 2009. Quel giorno, spiega AP

1, lui e ACPR 1 si incontrarono nel pomeriggio e in serata presso la discoteca _____.

Già nel primo incontro, continua, il querelante ha commesso vie di fatto nei

suoi confronti, ciò che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale per la

verifica del suo stato di salute. Dimesso, egli si è nuovamente recato presso

la discoteca dove, così come confermato dal teste __________, egli è stato “pesantemente

offeso dal signor ACPR 1 e spintonato dal signor __________”. A detta

dell’appellante, pertanto, configurando l’agire di ACPR 1 una provocazione ai

sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP, egli deve essere in ogni caso mandato esente da

pena (motivazione d’appello, pag. 14-16).

17.2

a. In concreto, è innanzitutto pacifico che, il 20 maggio 2009, AP 1

ha proferito, nei confronti di ACPR 1, gli epiteti menzionati nel DA e, meglio,

le parole “ladro” e “viscido”.

Pure pacifico è che tali termini sono atti a ledere l’onore delle persone cui

sono rivolte. In particolare, ciò è manifestamente il caso per l’aggettivo

“viscido” che viene comunemente usato per indicare persone particolarmente

sgradevoli, se non repellenti, per atteggiamento e qualità morali.

Sembra quasi inutile ricordare che, spiegando tale termine, il Devoto Oli

precisa che esso viene usato “spesso a proposito di quanto al tatto suscita un

repellente senso di disgusto (un viscido serpente; la viscida lumaca; un

viscido verme) da cui si svolge il significato figurato, allusivo di un

atteggiamento sgradevolmente insinuante ed equivoco (è un individuo più viscido

di un serpente)” (Devoto Oli, Il Dizionario della lingua italiana, Le Monnier,

1990) e che, parimenti, lo Zingarelli spiega che esso viene usato per cosa che

al tatto è sgradevolmente molle e scivoloso perché ricoperto di umori e sostanze

viscide e che, in senso figurato, definisce chi sfugge o si insinua in modo

subdolo ed equivoco (loZingarelli2011, ed. Zanichelli).

Rilevato, poi, come non sia contestato né contestabile che il termine “ladro”

ha natura diffamante, in concreto, i presupposti oggettivi del reato di

ingiuria sono di tutta evidenza realizzati.

b. Palese è anche la realizzazione dei presupposti soggettivi del

reato, ritenuto che AP 1, non solo era palesemente consapevole della natura dei

termini usati, ma li ha, appunto, utilizzati per offendere il suo

interlocutore.

c. L’appellante sostiene, poi, che, tacciandolo di “ladro”, egli non

ha fatto altro che divulgare un fatto vero, ritenuto che ACPR 1 gli era

debitore di fr. 50'000.- per le azioni della società, oltre che di fr.

750.

-/800.- per gli ammanchi nella gestione del bar.

Ora, a parte il fatto che essere debitore di una somma di denaro ancora non

significa che la stessa sia stata sottratta illegalmente o che sia il provento

di un furto, si osserva che l’appellante nemmeno ha sostanziato la sua versione

dei fatti. Al di là delle sue dichiarazioni - puntualmente contraddette

dall’accusatore privato (cfr. al riguardo verbale del dibattimento, pag. 12;

osservazioni ACPR 1, pag. 1 e

2) - non risulta infatti dagli atti che questi dovesse soldi a AP 1, né, in

particolare, che si fossero verificati degli ammanchi durante la gestione del

bar della discoteca per mano del querelante. In queste condizioni la prova

delle verità ai sensi dell’art. 173 cifra 2 CP è tutt’altro che apportata. In

assenza di un qualsivoglia elemento a comprova delle asserite sottrazioni di

soldi per mano del querelante, l’appellante nemmeno può pretendere di avere

avuto delle serie ragioni per ritenerlo un ladro. Anche la prova della buona

fede è pertanto votata all’insuccesso.

d. AP 1 assevera, infine, che il suo agire sarebbe la conseguenza di

ripetute provocazioni di ACPR 1 e che, pertanto, egli deve beneficiare

dell’esenzione della pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.

Al riguardo va innanzitutto rilevato che - come risulta dai verbali di polizia

delle parti - il 20 maggio 2009 si sono verificati due diverbi, uno nel

pomeriggio, verso le 15’30/16’00, ed uno in serata, verso le ore 22’00/22’30.

Nonostante quanto dichiarato in Pretura penale dall’appellante (“preciso che

i titoli di cui al DA sono stati proferiti al pomeriggio e non alla sera”),

è pacifico che le parole incriminate sono state pronunciate in occasione del

diverbio serale (cfr. verbale 23 giugno 2009 di ACPR 1, pag. 2 e verbale 24

giugno 2009 di AP 1, pag. 1; cfr. anche la motivazione d’appello, pag. 13 dalla

quale pure emerge che i fatti costitutivi del DA si sono verificati in serata,

durante il secondo diverbio).

Ora, dagli atti non emerge che durante la loro discussione serale AP 1 sia

stato provocato da ACPR 1. Un tale assunto - diversamente da quanto sostiene

l’insorgente - non risulta dalle deposizioni del teste __________ che ha

riferito di provocazioni di ACPR 1 e __________ nei confronti di AP 1 avvenute

però durante la discussione pomeridiana (cfr. verbale 13 luglio 2009 di __________ allegato all’AI 2 in inc. MP 2009.4907, pag. 1 e 2). Anche lo

stesso appellante ha, del resto, unicamente riferito di provocazioni rivoltegli

da ACPR 1 e __________ nel pomeriggio e non in serata (cfr. verbale 24 giugno

2009.

di AP 1, pag. 1, verbale del dibattimento, pag. 3).

Ne discende che - anche volendo ammettere l’esistenza di provocazioni (smentite

tuttavia sia dal querelante che dal teste __________, cfr. verbale 3 luglio

2009.

di ACPR 1, pag. 1 e verbale 8 luglio 2009 di __________, pag. 1, entrambi

allegati all’AI 2 in inc. MP 2009.4907) - le ingiurie proferite da AP 1 nei

confronti di ACPR 1 non possono essere considerate come una reazione immediata

del primo ad un atteggiamento sconveniente del secondo. Atteso, infatti che, se

effettivamente avvenute, le provocazioni gli sono state rivolte nel pomeriggio,

l’appellante non può sostenere di avere agito, in serata, ancora sotto

l’influsso dell’emozione da esse provocata.

Visto, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 177 cpv. 2 CP (così come del resto

del cpv. 3 del medesimo disposto), la condanna di AP 1 per il reato d’ingiuria

merita conferma anche in questa sede.

III. Omissione di contabilità

18.

a. Giusta

l’art. 166 CP, il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere

regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in

modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa

rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui

viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento

eseguito in conformità dell’art. 43 della Legge federale dell’11 aprile 1889

sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

L’art. 166 CP persegue la tutela di una continua e completa informazione sullo

stato patrimoniale di un’impresa nell’interesse di tutte le persone che vi

interagiscono e, in particolare, dei creditori (cfr. Brunner, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 166 n. 7).

b. L’obbligo di tenere la contabilità trova il suo fondamento nel

diritto civile e in particolare - per quanto riguarda il diritto vigente al

momento dei fatti qui in esame - negli art. 957 e segg. vCO che impongono in

primo luogo a chi è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di

commercio, la tenuta dei libri di commercio (art. 957 vCO). Giusta l’art 1

dell’Ordinanza sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (RS

221.

) il libro di commercio consta dei conti (suddivisione logica di tutte

le operazioni contabilizzate) e del giornale (rilevamento cronologico di tutte

le operazioni contabilizzate). L’art. 958 vCO impone poi l’allestimento di un bilancio

all’inizio dell’esercizio nonché alla fine di ogni esercizio annuale (art. 958

vCO) conformemente ai principi della verità e della chiarezza (art. 959 vCO).

Per quanto concerne le società anonime, l’art. 662 vCO prevede che il consiglio

d’amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla gestione,

che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, in quanto lo esiga la

legge, del conto di gruppo (cpv. 1). Il conto annuale si compone del conto

economico, del bilancio e dell’allegato (cpv. 2).

L’art. 962 cpv. 1 vCO stabilisce infine che i libri di commercio, i documenti

contabili e la corrispondenza d’affari devono essere conservati per dieci anni.

Analoghe disposizioni prevede il nuovo diritto sulla contabilità commerciale e

sulla presentazione dei conti (cfr. art. 957 e segg. CO), entrato in vigore il

1° gennaio 2013.

c. L’art. 166 CP configura un reato speciale (echtes Sonderdelikt).

Esso può essere commesso unicamente da un debitore iscritto a Registro di

commercio che può essere oggetto di una procedura di fallimento. Conformemente

all’art. 29 CP, qualora il debitore è una persona giuridica, potranno essere

ritenute penalmente responsabili le persone che hanno agito o che dovevano

agire in suo nome (cfr. Hurtado Pozo, op. cit., n. 1819; DTF 116 IV 164 consid.

1; STF del 27 febbraio 2006, inc.6P.136/2005-6S.425/2005, consid. 9.1).

d. Menzionando non solo l’obbligo di tenere i libri contabili, ma

anche quello di allestire il bilancio, l’art. 166 CP sottolinea che non è sufficiente

conservare le pezze giustificative, ma che occorre allestire periodicamente i

resoconti richiesti dalla legge. L’obbligo è violato qualora semplicemente non

viene tenuta la contabilità, quando essa è tenuta in modo irregolare o lacunoso

o ancora qualora i conti e le pezze giustificative non sono state conservati

(cfr. STF del 27 febbraio 2006, inc.6P.136/2005-6S.425/2005, consid. 9.1 e

riferimenti ivi citati; STF del 4 luglio 2003, inc.6S.142/2003, consid. 4).

La realizzazione del reato presuppone inoltre che a seguito della violazione

dei doveri che incombono al debitore non è più possibile stabilire o stabilire

in modo completo il suo stato patrimoniale (cfr. STF del 27 febbraio 2006, inc.

6P.136/2005-6S.425/2005 consid. 9.1,

Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7a

edizione, Berna 2010, §24 n. 9). Da questo profilo il reato si configura

qualora un esperto, sulla base della documentazione esistente, non può farsi

un’idea precisa della situazione finanziaria o può farsela solo con un

considerevole impiego di tempo (STF del 4 luglio 2003, inc.

6S.142/2003, consid. 4; Trechsel/Pieth, op. cit., ad

art. 166 n. 4, Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,

Besonderer Teil, 2. Band, Berna 1990, ad art. 166 n. 16).

Piccoli errori o inesattezze che non influenzano il risultato generale dei

conti non sono per contro conformi alla fattispecie (Trechsel/Pieth, op. cit.,

ad art. 166 n. 4; Hurtado Pozo, op. cit., n. 1824; Schubarth/Albrecht, op cit.,

n. 11).

Infine, perché vi sia omissione di contabilità ai sensi

dell’art. 166 CP, occorre che il debitore venga dichiarato fallito o, nei casi

in cui la procedura fallimentare non è possibile (art. 43 LEF), che nei suoi

confronti venga rilasciato un attestato di carenza di beni.

e. Giusta l’art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO, il consiglio d’amministrazione

di una società anonima è responsabile per l’esistenza e la regolare

tenuta della contabilità. I suoi membri non sono tuttavia obbligati a regolarla

di persona e - come spesso capita nella prassi - essa potrà essere delegata ad

un’unità specializzata all’interno della società o a terzi, quali, ad esempio,

una società fiduciaria o un contabile (Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 166 n.

2; Schubarth/Albrecht, op. cit., ad art 166 n. 14; Garbarski, La responsabilité

civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonime, 2006, pag. 353;

DTF 96 IV 76 consid. 3).

Nel caso in cui la contabilità è delegata ad un terzo, il consiglio

d’amministrazione deve sincerarsi che il mandato gli sia affidato

sufficientemente presto da permettergli di rispettare i termini legali per la

presentazione dei conti. Inoltre il consiglio deve consegnare al terzo tutta la

documentazione necessaria alla diligente tenuta della contabilità. Se queste

condizioni sono osservate, gli obblighi del consiglio di amministrazione si

limiteranno alla diligenza di cui deve dar prova nella scelta, nell’istruzione

e nella sorveglianza del terzo delegatario (Schubarth/Albrecht, op. cit., ad

art. 166 n. 15; Garbarski, op. cit., pag. 353-354; Trechsel/Pieth, op. cit., ad

art. 166 n. 2; STF del 24 agosto 2000, inc.6S.132/2000, consid. 3). Pertanto,

qualora tali obblighi sono rispettati, il consiglio d’amministrazione potrà

ritenere in buona fede che la contabilità era regolarmente tenuta (Garbarski,

op. cit., pag. 353-354).

f. Dal profilo soggettivo, il reato presuppone intenzionalità; il dolo eventuale è

sufficiente. L’autore deve dunque essere consapevole di violare il suo obbligo

di tenere la contabilità e deve accettare le possibili conseguenze delle sue

omissioni, in particolare l’impossibilità di stabilire la precisa situazione

contabile. Non è per contro necessario che l’autore abbia l’intenzione di

dissimulare la situazione contabile reale o di renderne più difficile il

controllo (DTF 117 IV 163; STF del 27

febbraio 2006, inc.6P.136/2005-6S.425/2005 consid. 9.1; Corboz, op cit.,

ad art. 166 n. 10).

Qualora la contabilità è stata delegata a una

terza persona e da questa tenuta in modo lacunoso, il debitore sarà punibile

solo nell’ipotesi in cui egli fosse consapevole delle lacune o le abbia prese

in considerazione (Schubarth/Albrecht, op. cit., ad art. 166 n. 19).

19.

In data 10 agosto 2009, a seguito dei problemi sorti tra i due

azionisti della __________ di cui già si è detto al consid. 9, ACPR 1 ha sporto

denuncia penale contro AP 1 per il titolo, fra l’altro e per quanto qui

d’interesse, di omissione di contabilità.

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado

20.

Interrogato

dal procuratore pubblico, il denunciato - che ha ricoperto la carica di

amministratore unico della __________ dalla sua costituzione (avvenuta il 20

ottobre 2008) fino al suo fallimento (pronunciato il 26 giugno 2009) - ha

riferito quanto segue:

La

verbalizzante mi fa prendere atto che dalla denuncia emerge che io non avrei

mai tenuto la contabilità della società e che malgrado ripetute richieste da

parte di ACPR 1 io non gli abbia mai consegnato i documenti contabili. Mi viene

chiesto cosa ho da dire in merito.

Dico che quanto affermato in denuncia da ACPR 1 non corrisponde al vero. lo ho

sempre tenuto la contabilità della società. Preciso che la tenevo io

personalmente e veniva registrata dalla società __________. (…)

Dalla

denuncia emerge inoltre che io non avrei registrato tutti gli incassi ottenuti

grazie alla gestione dell'esercizio pubblico di proprietà della __________

appropriandomi degli stessi. Inoltre, avrei anche assunto del personale senza

annunciarlo alle competenti autorità.

Dico

che quanto scritto da ACPR 1 in denuncia non corrisponde al vero. lo ho sempre registrato tutti gli incassi e contesto di essermi

appropriato dei soldi della __________.

(verbale

d’interrogatorio AP 1 del 18 dicembre 2009, AI 10 in inc. MP 2009.7216, pag.

4-5).

21.

Il

procuratore pubblico ha poi provveduto ad interrogare l’amministratore unico

della __________, __________. Il teste ha dichiarato quanto segue:

“ un giorno (mi sembra ancora nel

2008) ACPR 1 e AP 1 sono venuti insieme (o forse solo uno di loro) negli uffici

della __________ e hanno consegnato della documentazione contabile

(prevalentemente fatture e documenti bancari) alla mia segretaria __________

dicendole che la __________ avrebbe poi dovuto tenere la contabilità anche

della __________. Tale documentazione si trova ancora presso gli uffici della __________.

In questa occasione io non ho parlato con ACPR 1 e/o AP 1, gli stessi hanno

discusso unicamente con la mia segretaria. La mia segretaria ha provveduto ad

inserire i dati nel computer sulla base della documentazione fornita dai

clienti. Da parte mia non ho nemmeno mai analizzato questi dati, in quanto a

detta della mia segretaria, erano sicuramente ancora incompleti. Pertanto

attendavamo di ricevere il resto della documentazione, che però, non è mai

arrivata e pertanto non è mai stata allestita la contabilità della __________.

(…).

ADR che la __________ in

definitiva per la __________ si è occupata unicamente dell'allestimento dei

contratti di lavori dei suoi dipendenti ma non ha mai allestito nessun bilancio

per la stessa, limitandosi a registrare quanto risultava dai documenti che ACPR

1.

e/o AP 1 avevano consegnato alla mia segretaria e che erano sicuramente

incompleti.

Altre

prestazioni la __________ non ne ha effettuate a favore della __________

La verbalizzante mi dice che in occasione del suo verbale di interrogatorio del

18.12.2009

il signor AP 1 ha dichiarato che la contabilità veniva tenuta da lui

personalmente ma che la __________ si occupava della registrazione della

stessa, fungeva da revisore e preparava contratti e buste paghe concernenti i

dipendenti di __________. Mi viene chiesto di prendere posizione.

Dico che corrisponde al vero che la __________ ha preparato i contratti dei dipendenti e le buste paga. Non è

invece vero che la __________ si è occupata della registrazione della

contabilità, eccezion fatta per quei pochi dati messi a disposizione e di cui

ho già riferito in precedenza. Non è nemmeno vero che la __________ ha funto da

revisore. Ribadisco che la __________ non ha mai tenuto la contabilità della __________.

lo non so dire se la __________ tenesse o meno la contabilità, so

solo che della tenuta della stessa avrebbe dovuto occuparsene la __________.

Alla fine la __________ non ha mai potuto portare a termine questo incarico in

quanto mancava diversa documentazione.

ADR che penso che la mia segretaria __________ abbia provveduto a sollecitare presso la __________

la produzione della documentazione mancante. Tuttavia non so essere più

preciso, in quanto come detto, di queste questioni se ne occupava unicamente

lei, almeno per quel che riguarda la __________” (verbale d’interrogatorio __________ dell’11 gennaio 2010, AI 14 in inc. MP 2009.7216,

pag. 2-3).

22.

Durante

il dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha nuovamente interrogato

l’imputato che ha contestato il mancato allestimento della contabilità,

spiegando come la moglie avesse redatto i rapporti di cassa su suo incarico e,

come, egli abbia altresì allestito tutta la documentazione contabile in atti.

Quanto ai bilanci e ai conti economici, AP 1 ha spiegato di non averli

allestiti “perché erano finiti i soldi e io non ho potuto pagare il

fiduciario __________”. L’imputato - rispondendo a precisa domanda del

pretore - ha infine spiegato di avere personalmente allestito - “man mano

che i fatti si realizzavano, quindi cronologicamente” - il classificatore

nero (“Spese cassa 2008-2009”) e quello marrone (“Banca 2008-2009”) in atti, specificando come la documentazione presente negli stessi venisse mensilmente

consegnata al fiduciario, “tant’è che per consegnarli al Pubblico ministero

li ho chiesti al __________” (cfr.

verbale del dibattimento, pag. 4).

Va qui precisato che nel classificatore denominato “Spese cassa 2008-2009” sono raccolti - ordinati per mese, da ottobre 2008 fino a giugno 2009 - i giustificativi delle

spese sostenute dalla __________ (fatture, scontrini, conteggi dei salari). Nel

classificatore denominato “Banca 2008-2009”, per contro, sono raccolti - sempre ordinati per mese per tutta la durata della società - da un lato, gli

estratti giornalieri della cassa (dai quali sono deducibili gli incassi della

discoteca) e, dall’altro, gli estratti bancari (dai quali risulta lo stato

patrimoniale della società).

La completezza della documentazione contenuta nei due classificatori e la sua

esaustività ai fini di un corretto allestimento della contabilità non è mai

stata oggetto di approfondimenti istruttori.

23.

Dal

canto suo, __________ ha fornito

al pretore le seguenti spiegazioni:

“ Conosco i presenti e ricordo la __________. Li conosco entrambi perché sono stato

incaricato di gestire la contabilità della __________. Preciso comunque che

conoscevo entrambi già da prima.

Chi dei due l'ha incaricata?

Non ricordo esattamente. Comunque di contabilità ne ho fatta poco perché il

tutto era un po' nebuloso e non ricordo bene cosa bisognava fare. Mi sembra che

prima arrivava in ufficio uno poi l'altro senza capire bene cosa bisognava

fare. Fra i due qui presenti vi era attrito, Si accusavano a vicenda di cose

non chiare. Non so alla fine cosa sia successo a questa società.

Ha già visto i due classatori agli

atti?

Si è possibile perché vedo che il mio logo appare nei conteggio dei salari.

Non sono io ad avere creato i classatori io ho visto solo i documenti. lo ho

visto solo il plico blú.

Non ricordo che il AP 1 sia venuto a ritirare i classificatori.

La documentazione che vi veniva fornita era completa?

No. Per esempio v'era un problema di

capitale che non mi è mai stato chiarito, ossia un problema di capitale

iniziale. Non ricordo i dettagli, ma il motivo per cui non riuscivamo ad allestire tutta la contabilità era perché non

avevamo tutti i documenti che venivano sollecitati. Poi ad un certo punto abbiamo mandato la

fattura perché mi è stato detto che la società stava per fallire” (cfr. verbale

del dibattimento, pag. 5).

Appello

24.

Nel suo gravame AP 1 contesta di avere commesso il reato di

omissione della contabilità.

24.1

In particolare l’appellante sostiene che,

non disponendo delle competenze necessarie in ambito di contabilità, aveva

chiesto, sin dall’inizio dell’attività della __________, alla __________ e, per

essa, a __________, persona di fiducia cui già in passato aveva affidato

incarichi contabili, di provvedere alla tenuta della contabilità della ditta.

L’appellante rileva pure che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo

giudice - egli aveva consegnato alla società fiduciaria la documentazione

contabile necessaria al corretto adempimento degli obblighi societari. Pertanto

- continua AP 1 - visto l’incarico affidato alla __________ (le cui fatture

sono state peraltro da lui onorate) e visto come egli si sia “adoperato nel

consegnare la documentazione contabile”, deve essere accertata la sua

volontà di allestire la contabilità. A suo dire, se ciò non è avvenuto è da ricondurre unicamente all’agire di __________ che ha omesso di approntarla,

venendo meno all’incarico affidatogli. Di certo, osserva ancora l’insorgente,

il fiduciario non può scaricare su di lui la responsabilità, asserendo che la

documentazione consegnatagli non era completa ritenuto come egli abbia

riconosciuto di non averla mai visionata e abbia ammesso di essersi basato solo

su quanto riferitogli dalla sua segretaria. Oltretutto, continua, la __________

non ha mai comunicato a __________ che la documentazione consegnata non sarebbe

stata completa (motivazione d’appello, pag. 17-19).

A mente dell’insorgente, da quanto precede discende che “non vi è mai stata

intenzione di venire meno agli obblighi di legge per nascondere qualsivoglia

condizione patrimoniale reale” (motivazione d’appello, pag. 19)

24.2

a. Il

DA fa carico all’appellante di avere nel periodo ottobre 2008 - giugno 2009 -

nella sua veste di amministratore unico della __________ (e, dunque, di organo

penalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 CP) - omesso, da un lato, “di

allestire il bilancio” e, dall’altro, “di tenere regolarmente i libri

contabili”, violando in tal modo i doveri impostigli dalla legge ed impedendo

di rilevare la sua situazione patrimoniale.

b. È

accertato - così come sostenuto nel gravame - che, all’inizio dell’attività

della ditta, l’appellante (unitamente all’azionista paritario ACPR 1) aveva

incaricato la __________ (per il tramite del suo amministratore unico __________)

della tenuta della contabilità della __________.

Questa circostanza è pacifica alla luce delle dichiarazioni dello stesso

fiduciario:

“ Mi sembra all’inizio del 2008 direttamente da AP 1 e

da ACPR 1 sono venuto a conoscenza del fatto che stavano costituendo una

società insieme denominata __________. Per quanto ne so io la __________ si

sarebbe occupata della gestione di esercizi pubblici. In seguito un giorno (mi

sembra ancora nel 2008) ACPR 1 e AP 1 sono venuti insieme (o forse solo uno di

loro) negli uffici della __________ e hanno consegnato della documentazione

contabile (prevalentemente fatture e documenti bancari) alla mia segretaria __________

dicendole che la __________ avrebbe poi dovuto tenere la contabilità anche

della __________.(…) lo non so dire se la __________ tenesse o meno la contabilità,

so solo che della tenuta della stessa avrebbe dovuto occuparsene la __________”

(cfr. verbale d’interrogatorio __________

dell’11 gennaio 2010, AI 14 in inc. MP 2009.7216, pag. 2-3);

“ Conosco i presenti e ricordo __________. Li conosco entrambi perché sono stato

incaricato di gestire la contabilità della __________”

(verbale del

dibattimento, pag. 5).

Altrettanto

accertato è che i conti sono stati, per la maggior parte, aggiornati unicamente

fino al 31 dicembre 2008 (cfr. al riguardo il plico blù “Estratto contabile __________

1.9.2008

- 31.12.2009”).

c. Ciò posto, deve essere esaminato se AP 1 può essere ritenuto

penalmente responsabile nonostante la delega alla __________.

In altre parole, conformemente a quanto esposto ai consid. 18.e e 18.f, ci si deve chiedere se l’appellante poteva in buona

fede partire dal presupposto che la contabilità della __________ fosse

regolarmente tenuta dalla __________.

A sostegno di una tale conclusione depone la circostanza secondo cui

l’appellante - così come ammesso anche da __________ __________ dinanzi al

pretore (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5) - ha consegnato

alla __________ due classificatori nei quali erano raccolti, ordinati mese per

mese, da ottobre 2008 a giugno 2009, i giustificativi delle uscite e delle

entrate nonché gli estratti bancari della __________. Ora, questa Corte, in

mancanza di approfondimenti istruttori, non ha motivo di dubitare

dell’esaustività di questi documenti per l’allestimento della contabilità,

ritenuto oltretutto che - al di là dei proclami di __________ (“non avevamo

tutti i documenti che venivano sollecitati”, cfr. verbale del dibattimento)

- non risulta dalle tavole processuali che il fiduciario avesse segnalato

all’appellante la mancanza di documentazione contabile (in atti non v’è nessuna

lettera della __________ in questo senso).

Pertanto, visto quanto precede e considerato come non si possa esigere da AP 1 -

non cognito di questioni contabili (cfr. al riguardo quanto dichiarato dal

fratello dell’imputato nel suo verbale d’interrogatorio 22 marzo 2000, allegato

all’AI 3 in inc. MP 7252/2000, pag. 4) - una diligenza maggiore rispetto a

quella da lui dimostrata affidandosi ad un professionista e consegnando allo

stesso la suindicata documentazione, questa Corte ritiene che l’appellante

poteva in buona fede partire dal presupposto che __________ - le cui fatture

egli ha oltretutto onorato (cfr. verbale

d’interrogatorio __________ dell’11 gennaio 2010, AI 14 in inc. MP 2009.7216, pag. 2) - avesse espletato i suoi obblighi contrattuali e, meglio,

avesse aggiornato i libri contabili fino al fallimento della società

(intervenuto, peraltro, nel giugno 2009,

ovvero ben prima della fine del suo primo esercizio annuale, fissato dall’art.

23.

dello Statuto societario al 31 dicembre 2009, cfr. statuti allegati al

rogito notarile di costituzione della società).

Da quanto precede discende che AP 1 deve essere assolto dall’imputazione di

omissione di contabilità.

IV. Commisurazione

della pena

25.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

26.

Visto il suo proscioglimento dai reati di tratta di esseri umani e

di omissione della contabilità, AP 1 deve essere sanzionato unicamente per il

reato di ingiuria.

Ritenuto che il reato si è verificato in un momento di tensione dopo che i

rapporti tra le parti si erano deteriorati a seguito di reciproche accuse,

questa Corte considera adeguata alla colpa di AP 1 - tutto sommato lieve, pur

tenendo conto della sua non incensuratezza – la pena pecuniaria di 5 aliquote

giornaliere. Come stabilito dal primo giudice, l’ammontare della singola

aliquota può essere fissato in fr. 210.-.

Nulla osta alla sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di

due anni come stabilito dal primo giudice (art. 44 cpv. 1 CP).

Non si giustifica per contro l’inflizione di una multa accessoria ai sensi

dell’art. 42 cpv. 4 CP.

Ritenuto che la prescrizione del reato di tratta di

esseri umani ha per conseguenza che tutti i fatti posti alla base del presente

giudizio si sono svolti dopo quelli della sua precedente condanna (decretata il

22.

agosto 2007 dal Bezirksstatthalteramt Sissach), la pena qui inflitta,

diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, non ha a valere quale pena

aggiuntiva a quella emanata con il suindicato giudizio (art. 49 cpv. 2 CP).

Infine, così come deciso dal pretore, non si procede alla revoca del beneficio

della condizionale della pena inflitta con la suindicata pregressa pronuncia.

Come stabilito dal primo giudice, l’appellante è però formalmente ammonito ai sensi

dell’art. 46 cpv. 2 CP.

V. Tassa di giustizia,

spese e ripetibili

27.

Visto l’esito dell’appello (in particolare, il proscioglimento di

AP 1 dalle due maggiori imputazioni a suo carico), gli oneri processuali di

primo grado, per complessivi fr. 1’090.- sono posti a carico dell’appellante

nella misura di fr. 300.- e per la rimanenza a carico dello Stato (art. 428

cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.-, sono

pure posti a carico dell’appellante nella misura di fr. 200.- e per la

rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

28.

Col

gravame AP 1 ha postulato l’annullamento delle ripetibili di fr. 500.-,

assegnate dal pretore all’AP ACPR 1 per il procedimento di primo grado.

Ora, nonostante l’assoluzione dell’appellante dal reato di omissione di

contabilità, si osserva che l’importo surriferito - tenuto conto degli art. 12

e 14 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

per la fissazione delle ripetibili - appare del tutto adeguato già solo agli

sforzi profusi dal patrocinatore dell’AP in relazione al reato di ingiuria

(egli lo ha rappresentato al dibattimento in Pretura penale previa adeguata

preparazione) e merita, pertanto, conferma. Vista la sua soccombenza i fr. 500.-

sono da porre a carico di AP 1.

L’appellante verserà inoltre all’AP fr. 300.- a titolo di indennità per

ripetibili di seconda sede (egli ha presentato le osservazioni 8 luglio 2013,

dedicando una pagina e mezza al reato d’ingiuria).

VI. Indennità

giusta gli art. 429 e segg. CPP

29.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente

assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha

diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante

dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.

c).

La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a

rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del

diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con

un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con

un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, in Commentaire

Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 429 n. 21;

Griesser, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 6; Mini, in op. cit., ad art. 429

n. 1).

30.

Con scritto 16 luglio 2013, AP 1 ha prodotto quattro note

d’onorario per complessivi fr. 25'329.15 (fr. 21'190.- d’onorario, fr. 2’267 di

spese e fr. 1’872,15 di IVA). Nel medesimo scritto l’appellante ha altresì

postulato la rifusione del torto morale, “avuto riguardo del periodo in cui

è stato privato della libertà, quale carcerazione preventiva, dal 14 febbraio

2001.

al 9 marzo 2001” nonché considerati gli “effetti mediatici

importanti con risvolti alla reputazione e di natura personale” (cfr. suo

scritto 16 luglio 2013, act. XXI in inc. CARP 17.2013.39, pag. 2).

31.

Indennità

per le spese di patrocinio

a. Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in

vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di

fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del

caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di

conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire

l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità

della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv,

secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso,

al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità. Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi,

onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato,

lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica

scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (cfr. sentenze CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3;

del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; dell’8 ottobre 2012, inc.

17.2012.43

consid. 1.b.3.).

Per quanto concerne la remunerazione oraria, la scrivente Corte ritiene

che essa debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non

presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art.

12.

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(cfr. sentenze CARP del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; del 17

aprile 2012, inc. 17.2011.69 consid. 1.b.3).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP

che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie

cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per

analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre

agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese

vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi

cagionati, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici

pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,

pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici

(posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha

diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la

formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale,

compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia

il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria

automobile (cfr. sentenze CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid.

3.

; del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; dell’8 ottobre 2012, inc.

17.2012.43

consid. 1.b.3.).

b. Ora, l’onorario esposto dall’avv. DI 1 per la fase del procedimento

presso la Pretura penale ammonta a fr. 8'950.- (cfr. note d’onorario 24 gennaio

2011.

e 18 dicembre 2012) corrispondente a 32 ore fatturate ad una tariffa

oraria di fr. 280.-. L’onorario esposto - che appare in sé adeguato alla

complessità del caso - deve essere decurtato di fr. 1'500.- corrispondenti alle

prestazioni del patrocinatore relative al reato di ingiuria. Per questa fase

del procedimento si riconosce pertanto un onorario di complessivi fr. 7'450.-.

Relativamente alla fase del procedimento presso la scrivente Corte, l’avv. DI 1 ha invece esposto un onorario pari a fr. 12'240.- (cfr. note

d’onorario 26 marzo e 28 giugno 2013) corrispondente a poco meno di 44 ore di

lavoro fatturate ad una tariffa oraria di fr. 280.-. Ora, un tale importo

appare sicuramente eccessivo e - considerato il dispendio orario per

l’allestimento della motivazione d’appello (9 pagine dedicate al reato di

tratta di esseri umani e 4 pagine dedicate al reato di omissione di

contabilità) nonché per la lettura delle osservazioni del PP e dell’AP - deve

essere ridotto a fr. 4’200.- corrispondenti a 15 ore di lavoro alla tariffa

oraria di fr. 280.-. L’onorario complessivo ammonta pertanto a fr. 11'650.-.

Quanto alle spese - esposte per complessivi fr. 2’267 -

si osserva che esse non sono state dettagliate, per cui risulta impossibile

procedere alla loro precisa quantificazione. A titolo eccezionale viene

pertanto applicato, per analogia, l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione di ripetibili che prevede, per onorari da fr. 10’000.- sino a fr.

20’000.-, un rimborso spese forfettario pari al 5% dell’onorario ma almeno fr.

600.

-. Ritenuto che il 5% di fr. 11'650.- (ovvero fr. 582,50) si attesta al di

sotto del minimo previsto dalla legge, le spese devono in concreto essere

riconosciute per complessivi fr. 600.-.

L’IVA - da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre

2010.

e all’8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr.

977,70.

L’indennità per le spese di patrocinio

riconosciuta da questa Corte assomma pertanto a complessivi fr. 13'227,70

corrispondenti a fr. 11'650.- di onorario, fr. 600.- di spese e fr. 977,70 di

IVA.

32.

Riparazione

del torto morale

a. Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento,

ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi

degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una

riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è

stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).

L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito

dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri,

richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato

oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della

sua personalità (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10). Lo Stato non

è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti

coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma

soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della

personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep. 1998 n.

126.

nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).

b. In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata

dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo

bifasico” secondo cui occorreva, nella prima fase, stabilire un importo

base in funzione soprattutto della durata della detenzione (la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di

detenzione). Nella seconda fase l'importo base era corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare

delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato (cfr. sentenze

CRP del 27 dicembre 2010, inc. 60.2010.360; del 7 ottobre 2010, inc.

60.2010

; del 24 aprile 2009, inc. 60.2008.396; del 6 ottobre 2008, inc.

60.2008.15

che citano Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105

ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug,

in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.).

Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 429 CPP, il Tribunale federale

conferma il principio secondo cui occorre dapprima stabilire un ordine di

grandezza dell’indennità giornaliera che deve, poi, essere corretta sulla

scorta delle circostanze del caso concreto.

Il TF ha altresì spiegato che, per carcerazioni di breve durata e in assenza di

circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.-

per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe (di una

durata di più mesi) l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che

la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato

(cfr. STF del 15 maggio 2012, inc.6B_111/2012 consid. 4.2; nello stesso senso

anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48).

c. Si osserva in concreto, che - conformemente alla prassi della CRP

secondo cui il primo e l’ultimo giorno di carcerazione sono interamente

computati (cfr. sentenze CRP del 15 dicembre 2010, inc. 60.2010.200; del 20

marzo 2009, inc. 60.2008.351; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 3

ottobre 2007, inc. 60.2007.134; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op.

cit., ad 429 n. 48) - AP 1 ha subito 24 giorni di carcerazione preventiva (dal

14.

febbraio al 9 marzo 2001, cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 5 e scritto

16.

luglio 2013 dell’appellante alla CARP, act. XXI in inc. CARP 17.2013.39,

pag. 2).

Pertanto, partendo da un’indennità base di fr. 200.- per ogni giorno di carcere

preventivo ingiustamente sofferto, l’indennizzo per il torto morale subito

dall’appellante si attesta a fr. 4'800.-.

d. Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che nessun

indennità può invece essere riconosciuta all’appellante per i non meglio

specificati - e per nulla comprovati - pregiudizi alla sua reputazione.

33.

In conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg.

CPP, lo Stato va condannato a rifondere ad AP 1 - assolto dalle imputazioni di

tratta di essere umani e di omissione della contabilità - l’importo di fr.

18'027,70 corrispondenti a fr. 13'227,70 a titolo d’indennità per spese di patrocinio e fr. 4’800.- a titolo di riparazione del torto morale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81,

398 e segg. CPP,

196, 70 e segg. vCP,

2 cpv. 2, 97, 166, 177, 182 CP

42 e segg., 47 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428

cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle

ripetibili;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. Il

procedimento penale a carico di AP 1 per titolo di tratta di esseri umani è

abbandonato.

1.2. AP 1 è prosciolto dall’imputazione di omissione della contabilità.

1.3. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ingiuria per avere, verso

le ore 22.00 del 20 maggio 2009, a __________, tacciato ACPR 1 di “ladro e

viscido”.

1.4. AP 1

è condannato alla pena pecuniaria di fr. 1'050.- (millecinquanta),

corrispondente a 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 210.- (duecentodieci).

1.4.1. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

1.5. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- decretata nei suoi

confronti il 22 agosto 2007 dal Bezirksstatthalteramt Sissach, ma AP 1 è

formalmente ammonito a sensi dell’art. 46 cpv. 2 CP.

1.6. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’090.- (millenovanta)

sono posti a carico dell’appellante nella misura di fr. 300.- (trecento) e per

la rimanenza a carico dello Stato.

1.7. AP 1 verserà all’accusatore privato ACPR 1 fr. 500.- (cinquecento) a

titolo d’indennità per ripetibili di prima sede e fr. 300.- (trecento) a titolo

d’indennità per ripetibili d’appello.

1.8. L’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al foro civile per le sue

ulteriori pretese di corrispondente natura.

1.9. A titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà ad ACPR 1 -

assolto dalle imputazioni di tratta di essere umani e di omissione della

contabilità - l’importo di fr. 18'027,70.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’appellante nella misura

di fr. 200.- e per la rimanenza a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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