17.2013.43
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18 novembre 2013Italiano24 min
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Numero d'incarto:
17.2013.43
Data decisione, Autorità:
18.11.2013, CARP
Titolo:
Infrazione alle norme della circolazione stradale per avere perso il controllo del proprio veicolo e per avere proseguito la propria marcia senza aver verificato se, a seguito dell'incidente, è scaturito un intralcio al traffico che imponeva di preservare da pericoli gli altri utenti della strada
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 51 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto n.
17.2013.43
Locarno
18 novembre 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata il 28 febbraio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti
il 19 febbraio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione 24 settembre 2010, la Sezione della circolazione ha, in sostanza, ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle
norme della circolazione per la perdita di padronanza del veicolo, di guida in
stato di inattitudine e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio,
per i seguenti fatti avvenuti il 28 giugno 2010:
“ Alla guida della vettura, circolando nell’abitato di __________, perdeva
la padronanza di guida, sbandava e, dopo aver lasciato sul campo stradale 26 metri di tracce di copertoni, urtava una rete metallica come pure una siepe situati alla sua
destra danneggiandoli. In seguito si allontanava omettendo di osservare i
doveri in caso d’infortunio. Inoltre conduceva in stato di ebrietà con una
concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0,79 G/KG”.
La Sezione della
circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 800.-
oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr.
190.-. Contro detta risoluzione AP 1 ha presentato tempestivo ricorso presso la Pretura penale.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 19 febbraio 2013, il
presidente della Pretura penale ha accolto parzialmente il ricorso e ha
riformato la decisione nel senso che ha condannato AP 1 unicamente per
infrazione alle norme delle circolazione per la perdita di padronanza del
veicolo e per inosservanza dei doveri in caso di infortunio, prosciogliendolo
dall’accusa di guida in stato di inattitudine. Gli ha pertanto dimezzato la
multa a fr. 400.- e gli ha accollato tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese
di fr. 30.-
C. In data 28 febbraio 2013, AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello
contro la sentenza pretorile - senza previo annuncio (DTF 138 IV 157: essendo
stata notificata alle parti direttamente la decisione motivata) - postulando il
suo proscioglimento da ogni accusa con protesta di spese, tasse e ripetibili.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in
particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente
contravvenzioni, con ordinanza 11 marzo 2013, la presidente di questa Corte ha
informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed
ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una
motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato
inoltrato dall’appellante il 26 marzo 2013.
E. Con scritto 15 aprile 2013, la Pretura penale ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare alle motivazioni scritte
dell’appellante.
La Sezione della circolazione non si è espressa.
in diritto: 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale
di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si
può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei
suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per
quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto
federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,
pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un
accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione
del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione
d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9
Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art.
398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario
se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo
di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8
agosto 2011, inc.6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio
quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili
nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.
211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.
3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento
dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo
Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.
398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag.
1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n.
13, pag. 768).
2. a)
Fatti
i. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli
deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la
sua attenzione non deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né
da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di
informazione. L’attenzione richiesta dal conducente implica ch’egli sia in
misura di reagire prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità
corporale o i beni materiali altrui (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse
de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.4 ad art. 31 e rinvii). Avere
padronanza del veicolo significa che l’automobilista deve essere in condizione
d’azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento, così da
manovrarlo immediatamente in modo appropriato alle circostanze in presenza di
un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 95 IV 42 consid. 2; 76 IV 53,
consid. 1; STF 6A.40/2002 del 6 settembre 2002, consid. 4.2). L’automobilista
deve, inoltre, abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto
ciò che succede direttamente davanti a lui nello spazio corrispondente alla sua
auto (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière,
Losanna 1996, n. 2.4.1 ad art. 31). Egli deve dedicare alla strada e al traffico
tutta l’attenzione possibile imposta dalle circostanze, quali, per esempio, la
densità del traffico, la configurazione dei luoghi, l’ora, la visibilità e le
fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid.
2.4 ;1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2 ;6A.7/2003 del 14
marzo 2003, consid. 2.3.1).
Considerandi
ii. Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere
adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del
carico, alle condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.
L’ossequio delle regole dell’adattamento della
velocità alle circostanze è condizione essenziale per la padronanza del
veicolo. Per potersi conformare alle regole di prudenza, il conducente dovrà,
dapprima, adattare la sua velocità al fine di evitare incidenti e disagi alla
circolazione. Nell’ambito dell’art. 32 LCStr, sono stati sviluppati alcuni
principi giurisprudenziali che definiscono la soglia di attenzione imposta al
conducente e che, come rilevato in dottrina, trovano applicazione anche nei
casi inerenti all’art. 31 LCStr (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de
la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 32).
Il Tribunale federale esige che il conducente sia
tenuto ad essere pronto a reagire di fronte a ogni circostanza che gli si
potrebbe presentare (DTF 126 IV 91, consid. 4a cc; 93 IV 115 consid. 2 secondo
cui un automobilista in autostrada deve contare anche sull’eventualità di
trovarsi davanti una sedia; STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4 e
2.
;6A.83/2000 del 21 ottobre 2000, consid. 3a e 3b;6A.43/2000 del 22 agosto
2000, consid. 3c secondo cui un automobilista deve poter scorgere un pedone, di
notte, che spunta improvvisamente sulla strada). In quest’ambito, il tema non è
tanto quello di sapere se l’arresto è possibile sulla distanza visibile, ma
piuttosto quello di sapere quali sono gli ostacoli sufficientemente
individuabili: si tratta, dunque, di un problema d’attenzione rilevante anche
ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr (DTF 76 IV 53, consid. 3).
Il conducente deve tenere conto degli ostacoli
che appaiono improvvisamente nel suo campo visivo nella misura in cui questa
eventualità è seriamente prevedibile in ragione di circostanze particolari. A
titolo esemplificativo, alle fermate dei servizi di trasporto pubblico, il
conducente deve badare alle persone che salgono e scendono. Imprevedibile è,
invece, l’ostacolo che si presenta davanti all’automobilista inaspettatamente e
del quale egli non può tener conto (come nel caso del sopraggiungere di
ciclisti o motociclisti in contromano, a fari spenti che non circolano alla
loro estrema destra, FR 1956 extr. Fr. 1956 p. 61;
BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna
1996, n. 1.27 ad art. 32). Costituisce una colpa il
fatto di accorgersi troppo tardi di un ostacolo sulla carreggiata (DTF 64 II
320, consid. 7). La giurisprudenza del Tribunale federale impone, pertanto, al
conducente di prevedere con ampio margine eventuali ostacoli sulla carreggiata,
prescrivendone una guida adattata alle circostanze (STF 1C_504/2011 del 17
aprile 2012, consid. 2.4 ;1C_87/2009 del 1 agosto 2009, consid.
3.2
;6A.7/2003 del 14 marzo 2003, consid. 2.3.1).
b) Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr – nel testo vigente al momento dei fatti
qui in discussione – in caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a
motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse
devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione.
Secondo giurisprudenza, un conducente può essere coinvolto in un incidente
anche senza che gli sia imputabile una colpa e senza che ne sia la causa.
E’ implicato in un sinistro non solo colui che ha
un ruolo diretto o indiretto, ma anche colui che doveva prevedere l’eventualità
di un incidente e che potrebbe esservi coinvolto come autore anche parzialmente
o indirettamente a seguito dell’impiego di un veicolo o per la sola sua presenza
sul luogo dell’accaduto (DTF 135 III 92 consid. 3.2; 83 IV 46, consid. 2).
L’obbligo di fermarsi ex art. 51 cpv. 1 LCStr sussiste anche se non ci sono
feriti né danni materiali se, in base alle circostanze, il conducente doveva rendersi
conto che la situazione si poneva al limite ("nähe") dell'esistenza
di un danno a persone o cose, allorché l'obbligo di avvisare immediatamente il
danneggiato, rispettivamente la polizia (art. 52 cpv. 3 LCStr), sussiste solo
se il conducente doveva ritenere ("annehmen") di aver causato
un danno materiale (STF 6A.35/2004 del 1 settembre 2004, consid.
3.3.3
e rinvii). Colui che prosegue la propria marcia senza fermarsi
malgrado sia stato coinvolto in un incidente, ritornando sul posto solo in un
secondo tempo, infrange la norma di cui trattasi.
Secondo le circostanze, il conducente che
abbandona il luogo e non si accerta se c’è stato effettivamente un incidente,
agisce per dolo eventuale. Ciò non significa tuttavia che la persona coinvolta
non possa lasciare il luogo, dopo essersi fermata, per esempio se è necessario cercare
un medico o la polizia (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 1.7 ad art. 51).
c) L’art. 90 cifra 1 LCStr, vigente al momento dei fatti in discussione,
prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella
LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa.
d) Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non
osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.
Risultanze dell’inchiesta
3.
Sulla dinamica dell’incidente, AP 1, interrogato dalla polizia cantonale
il 29 giugno 2010, ha dichiarato quanto segue:
“ (…) La mia velocità era di circa 50 km/h. Nello svoltare a destra all’improvviso qualcosa mi attraversava la strada. Frenavo nel tentativo di schivare questa cosa e nel fare ciò urtavo una siepe posta
alla mia destra. Visto quanto accaduto decidevo di tornare al mio domicilio.
Giravo la mia autovettura ma mi accorgevo che il paraurti posteriore destro
penzolava ragion per cui decidevo di posteggiare l’automobile nel primo
posteggio che ho trovato. Dopo circa una decina di minuti il mio amico ______
non notandomi arrivare decideva di uscire con la propria autovettura, e mi
vedeva fermo a lato della strada. Salivo sul veicolo del mio amico e scendevamo
verso __________ per passare la serata. (…). Nel corso della serata venivo
contattato da degli agenti di Polizia i quali mi invitavano a recarmi presso
gli uffici di Noranco (…).
D:
È sicuro di quanto detto e cioè che l’urto è avvenuto nel tentativo di schivare
qualcosa in mezzo alla strada?
R: Si, confermo quanto detto.
D: Per quale motivo non ha avvisato la Polizia di quanto è successo?
R: Perché non ritenevo di aver recato danno a
nessuno.
D:
Per quale motivo, nonostante abbia ricevuto diverse telefonate sul suo
telefonino, si è presentato solo alle 00:50 in Polizia.
R:
Da parte mia posso dire di aver ricevuto una sola chiamata alla quale ho
risposto. Il mio telefono indica che ho ricevuto la chiamata alle ore 22.36.
Dicevo al Poliziotto che tempo 30 minuti mi sarei recato presso il posto di
Polizia. Mi sono presentato 2 ore dopo perché non avevo la possibilità di
arrivare prima e più precisamente il mio impedimento nasce dal fatto che non
avevo la macchina. Come già detto avendo perso di vista gli amici cercavo di
trovare una soluzione, decidevo di chiamare un taxi.
A
seguito dell’urto la mia autovettura ha subito danni alla fiancata posteriore
destra e alla parte posteriore. Non saprei dire il danno recato alla siepe”
(verbale d’interrogatorio 29 giugno 2010 AP 1, pag. 1, 2 e 3).
Dal rapporto di constatazione dell’incidente
allestito dalla polizia cantonale in data 28 luglio 2010 si evince che i fatti
contestati sono avvenuti mentre AP 1 circolava, alla guida di una BMW M3, ,
all’interno della località di __________, verso le ore 21.30 del 28 giugno
2010, lungo un tratto curvilineo di una strada cantonale secondaria illuminata
in modo discontinuo il cui manto stradale era asciutto e dove era prescritta
una velocità massima di 50 km/h (rapporto di constatazione 28.07.2010, pag. 1, 2
e 3).
Dalle informazioni complementari risulta inoltre
che, al giungere della polizia cantonale sul luogo dell’incidente, l’appellante
non era presente e che il signor __________ si era annunciato quale parte lesa
(rapporto di constatazione 28.07.2010, pag. 3).
Nessuna informazione aggiuntiva risulta dal
dibattimento di primo grado, essendosi l’appellante riconfermato nella versione
già esposta nell’ambito dell’istruttoria pre-dibattimentale.
Appello
4.
AP 1 contesta dapprima la condanna per perdita di controllo del veicolo
(infrazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 LCStr). Più
specificamente l’appellante sostiene che il primo giudice, accertando che
nessun animale gli ha tagliato la strada, ha violato il principio in dubio pro
reo poiché ha dimenticato “il fondamentale principio secondo cui spetta
all’accusa provare i fatti e, nel dubbio, si deve assolvere” poiché le sue
dichiarazioni - sostiene - avrebbero dovuto insinuare nel primo giudice un ragionevole
dubbio sulla sua colpevolezza.
AP 1 afferma, inoltre, che il giudice di prime
cure é incorso in un’errata applicazione del diritto avendo ricondotto la sua
perdita di padronanza del veicolo all’art. 31 cpv. 1 LCStr nonostante essa sia avvenuta
per un fattore esterno a lui non imputabile (motivazione d’appello, n. 3, pag. 5-7).
4.1
Il pretore, dopo avere precisato di dubitare della versione del
ricorrente in quanto quest’ultimo non è stato in grado di fornire il benché
minimo dettaglio riguardo la bestiola che gli avrebbe intralciato la guida, ha
concluso che la questione può rimanere indecisa ritenuto che, comunque, il
sopraggiungere di un animale non è un evento imprevedibile al punto da
interrompere il nesso di causalità e liberare il ricorrente dalle sue
responsabilità (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3).
4.2
Ai sensi dell’art. 31 LCStr e della giurisprudenza di cui al consid.
2a, si può ritenere che, nel caso di specie, il fatto di trovare un ostacolo in
mezzo alla strada costituisca un’ipotesi del tutto prevedibile.
La zona in cui AP 1 ha perso la padronanza del
veicolo, ovvero l’intersezione tra __________ e __________, è situata ai
confini di un bosco e non lontano da alcune abitazioni. In queste circostanze,
la possibilità che un animale invada il campo stradale è particolarmente
elevata: pertanto, l’appellante avrebbe dovuto adeguare la sua velocità in
considerazione di una tale eventualità, adottando particolare cautela anche
tenendo conto del fatto che egli, circolando di sera e per di più all’altezza
di una curva, godeva soltanto di una visuale limitata.
Ne deriva che, quand’anche si dovesse ammettere
che, davvero, un animale ha attraversato la carreggiata, la perdita di
controllo del veicolo è imputabile all’automobilista non avendo egli adattato
la velocità alle condizioni della strada.
Dati, dunque, i presupposti applicativi dell’art.
90.
cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 cpv. 1 LCStr, l’appello, su questo
punto, deve essere respinto.
4.3
A torto, l’appellante si è lamentato del fatto che, sempre
nell’ambito della perdita di padronanza del veicolo, il primo giudice non abbia
considerato come verosimile, quale causa dell’incidente, il sopraggiungere di
un animale.
In realtà, nel giudizio di prime cure, si
considera possibile tale eventualità ma, ciononostante, si ritiene in ogni caso
realizzata l’infrazione (“Ne va invece diversamente per quanto riguarda
l’addebito relativo alla perdita di padronanza, atteso che il cosiddetto fatto
di un animale non rientra in un caso di forza maggiore tale da
interrompere il nesso di causalità e liberare il ricorrente da ogni
responsabilità”, sentenza del 19 febbraio 2013, consid. 6, pag. 3).
Ne deriva che la censura su questo punto è
inammissibile.
5.
Con l’appello AP 1 chiede inoltre l’annullamento della condanna per inosservanza
dei doveri in caso di infortunio ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 LCStr in
combinato disposto con l’art. 51 LCStr. Più specificamente l’appellante
contesta al primo giudice un’errata applicazione del diritto nella misura in
cui lo ha condannato sulla base dell’art. 51 cpv. 1 LCStr per non essere sceso
dall’auto e non aver controllato la situazione in loco. AP 1 contesta, inoltre,
un errato accertamento dei fatti nella misura in cui il giudice di prime cure
ha fondato il suo dovere, previsto dall’art. 51 cpv. 3 LCStr, di avvertire un
presunto leso o la polizia, su un danno provocato alla rete metallica e/o alla
siepe che l’appellante ritiene non sussistere.
5.1
A mente del pretore “dalle affermazioni dell’appellante emerge che
dopo l’urto ha girato senza indugio la vettura nell’intento di tornare al
proprio domicilio, e che, una volta accortosi che il paraurti posteriore
penzolava, ha deciso di posteggiare l’automobile nel primo parcheggio trovato.
Invano si cercherebbe nel suo verbale un accenno al fatto che si sia fermato
dopo la collisione e sia sceso dalla vettura per accertare la situazione in
loco, tant’è che non è stato in grado di riferire in merito al danno
eventualmente arrecato alla siepe e/o alla recinzione”. Secondo il giudice di
primo grado, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un danno alla siepe o
alla rete metallica, è pacifico che l’appellante aveva l’obbligo di fermarsi,
considerato che l’impatto, ancorché non particolarmente violento, ha comunque
causato il distacco di parte del paraurti, non potendo egli escludere che vi
fossero altre parti danneggiate o pezzi sul manto stradale. Il pretore aggiunge
che, è vero che AP 1 afferma di non aver avvisato la polizia poiché riteneva di
non aver arrecato danno a nessuno, tuttavia nelle circostanze surriferite
simile atteggiamento configura a tutti gli effetti un’inosservanza colpevole
dei doveri imposti dall’art. 51 cpv. 1 LCStr (sentenza impugnata, consid. 7,
pag. 4 e 5).
5.2
AP 1 sostiene che il Presidente della Pretura penale ha esasperato i
doveri, giungendo persino a imporre l’obbligo di scendere dal veicolo, dovere a
suo dire non previsto dall’art. 51 LCStr. L’appellante fa osservare che
nell’accaduto non si lamentano né feriti, né danni materiali a terzi e che
della predetta disposizione, non sono adempiuti né i presupposti del cpv. 1 né
quelli del cpv. 3. Di conseguenza, non c’era l’obbligo di scendere dal veicolo
per vedere che non c’erano le conseguenze che impongono di chiamare le forze
dell’ordine (motivazione dell’appello, 26 marzo 2013, n. 2, pag. 4).
5.3
Come ha correttamente argomentato il pretore, a prescindere
dall’effettiva sussistenza di un danno alla siepe o alla rete metallica, è
pacifico che il ricorrente aveva l’obbligo di fermarsi, controllare che non vi
fossero ulteriori danneggiamenti e garantire la sicurezza della circolazione.
Se ne deduce che l’assenza di richiesta di risarcimento di parti lese, di
costituzione di parte civile o di una semplice fattura per qualche riparazione
(eccepite da AP 1 nel verbale d’udienza della pretura penale del 3 dicembre
2010) sono irrilevanti. Il chiaro principio voluto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in
relazione con l’art. 51 cpv. 1 LCStr, e dalla relativa giurisprudenza del
Tribunale federale è di fermarsi immediatamente sul luogo dell’incidente per
poter prendere le misure volte a preservare da eventuali pericoli gli altri
utenti della strada.
Come si evince dalle sottostanti dichiarazioni,
l’appellante ha ribadito più volte di aver proseguito per la sua strada senza
interrompere la propria marcia a seguito del sinistro:
- “ L’auto
ha riportato la rottura del paraurti e del fanale posteriore e pertanto
decidevo di parcheggiarla poco distante per proseguire la serata con amici”
(risposta del 31 agosto 2010 all’intimazione n. 105203/DM del 20 agosto 2010).
- “ Visto
quanto accaduto decidevo di tornare al mio domicilio. Giravo la mia autovettura
ma mi accorgevo che il paraurti posteriore destro penzolava ragion per cui
decidevo di posteggiare l’automobile nel primo posteggio che ho trovato”
(verbale d’interrogatorio di polizia del 29 giugno 2010, pag. 2).
- “ Per
evitare di circolare con il paraurti penzolante, decise di stazionare l’auto
nelle immediate vicinanze (in un parcheggio pubblico), per poi proseguire verso
casa dell’amico ...” (ricorso dell’8 ottobre 2010 alla pretura
penale, n. 2, pag. 2).
Anche il teste e amico di AP 1, __________, ha
dichiarato dinanzi al primo giudice (verbale d’udienza del 3 dicembre 2010) che
l’appellante non si era fermato:
- “ Egli
mi disse che aveva subito un piccolo incidente e che era sua intenzione
tornare a casa. Da parte mia l’ho convinto a cambiare idea dicendogli poi che
sarei passato a prenderlo là dove aveva lasciato il veicolo, ossia sotto il
paese di __________, dove c’è un piccolo posteggio”.
Dalle risultanze istruttorie, si evince che
l’appellante, invece di ossequiare il suo dovere legale ha preferito proseguire
la sua marcia fino ad un posteggio del paese per poi continuare, accompagnato
da un suo amico, verso casa di quest’ultimo.
Avendo proseguito il suo percorso - senza
fermarsi immediatamente sul luogo dell’incidente per verificare quali siano
state le conseguenze di quanto accaduto (un danno materiale a terzi, a fronte
di un impatto così forte da causare il distacco del paraurti era più che
verosimile) e, soprattutto, senza appurare se da esso fosse scaturito un
intralcio al traffico (ad esempio con dei detriti sulla carreggiata) - egli ha
commesso un’infrazione ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 LCStr in combinato disposto
con l’art. 51 cpv. 1 LCStr.
Anche su questo punto l’appello è, pertanto,
respinto.
5.4
La censura volta a contestare l’errato accertamento del danno alla
siepe e/o alla recinzione e la conseguente applicabilità dell’art. 51 cpv. 3
LCStr, è inammissibile poiché il giudice non è partito dall’assunto che vi sia
stato un danno. Egli del resto ha escluso l’applicazione di predetto capoverso.
6.
Pertanto, deve essere confermata la condanna di AP 1 giusta l’art.
90.
cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 cpv. 1 LCStr e ai sensi dell’art. 92
cpv. 1 LCStr in relazione con l’articolo 51 cpv. 1 LCStr. Di conseguenza egli
deve essere sanzionato con una multa.
7.
Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica
contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr.
400.
- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.
Essa – oltre a situarsi ampiamente nei limiti del
quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) – è certamente ossequiosa degli
elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
8.
Visto quanto precede, l’appello è integralmente respinto.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la
soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. CPP,
31 cpv.
1, 51 cpv. 1, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr
3 cpv. 1
ONC,
47 e
segg, 106 CP,
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1,
è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, alla
guida della vettura, circolando nell’abitato di __________, perso
imprudentemente la padronanza della guida e in seguito, per essersi allontanato
dal luogo dell’incidente, omettendo di osservare i doveri in caso di
infortunio.
1.2. AP 1
è condannato alla multa di fr. 400.- (quattrocento).
1.2.1. In
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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