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Decisione

17.2013.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il

conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli

deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve

compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la

sua attenzione non deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né

da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di

informazione. L’attenzione richiesta dal conducente implica ch’egli sia in

misura di reagire prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità

corporale o i beni materiali altrui (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse

de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.4 ad art. 31 e rinvii). Avere

padronanza del veicolo significa che l’automobilista deve essere in condizione

d’azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento, così da

manovrarlo immediatamente in modo appropriato alle circostanze in presenza di

un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 95 IV 42 consid. 2; 76 IV 53,

consid. 1; STF 6A.40/2002 del 6 settembre 2002, consid. 4.2). L’automobilista

deve, inoltre, abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto

ciò che succede direttamente davanti a lui nello spazio corrispondente alla sua

auto (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière,

Losanna 1996, n. 2.4.1 ad art. 31). Egli deve dedicare alla strada e al traffico

tutta l’attenzione possibile imposta dalle circostanze, quali, per esempio, la

densità del traffico, la configurazione dei luoghi, l’ora, la visibilità e le

fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid.

2.4 ;1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2 ;6A.7/2003 del 14

marzo 2003, consid. 2.3.1).

Considerandi

ii. Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere

adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del

carico, alle condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.

L’ossequio delle regole dell’adattamento della

velocità alle circostanze è condizione essenziale per la padronanza del

veicolo. Per potersi conformare alle regole di prudenza, il conducente dovrà,

dapprima, adattare la sua velocità al fine di evitare incidenti e disagi alla

circolazione. Nell’ambito dell’art. 32 LCStr, sono stati sviluppati alcuni

principi giurisprudenziali che definiscono la soglia di attenzione imposta al

conducente e che, come rilevato in dottrina, trovano applicazione anche nei

casi inerenti all’art. 31 LCStr (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de

la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 32).

Il Tribunale federale esige che il conducente sia

tenuto ad essere pronto a reagire di fronte a ogni circostanza che gli si

potrebbe presentare (DTF 126 IV 91, consid. 4a cc; 93 IV 115 consid. 2 secondo

cui un automobilista in autostrada deve contare anche sull’eventualità di

trovarsi davanti una sedia; STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4 e

2.

;6A.83/2000 del 21 ottobre 2000, consid. 3a e 3b;6A.43/2000 del 22 agosto

2000, consid. 3c secondo cui un automobilista deve poter scorgere un pedone, di

notte, che spunta improvvisamente sulla strada). In quest’ambito, il tema non è

tanto quello di sapere se l’arresto è possibile sulla distanza visibile, ma

piuttosto quello di sapere quali sono gli ostacoli sufficientemente

individuabili: si tratta, dunque, di un problema d’attenzione rilevante anche

ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr (DTF 76 IV 53, consid. 3).

Il conducente deve tenere conto degli ostacoli

che appaiono improvvisamente nel suo campo visivo nella misura in cui questa

eventualità è seriamente prevedibile in ragione di circostanze particolari. A

titolo esemplificativo, alle fermate dei servizi di trasporto pubblico, il

conducente deve badare alle persone che salgono e scendono. Imprevedibile è,

invece, l’ostacolo che si presenta davanti all’automobilista inaspettatamente e

del quale egli non può tener conto (come nel caso del sopraggiungere di

ciclisti o motociclisti in contromano, a fari spenti che non circolano alla

loro estrema destra, FR 1956 extr. Fr. 1956 p. 61;

BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna

1996, n. 1.27 ad art. 32). Costituisce una colpa il

fatto di accorgersi troppo tardi di un ostacolo sulla carreggiata (DTF 64 II

320, consid. 7). La giurisprudenza del Tribunale federale impone, pertanto, al

conducente di prevedere con ampio margine eventuali ostacoli sulla carreggiata,

prescrivendone una guida adattata alle circostanze (STF 1C_504/2011 del 17

aprile 2012, consid. 2.4 ;1C_87/2009 del 1 agosto 2009, consid.

3.2

;6A.7/2003 del 14 marzo 2003, consid. 2.3.1).

b) Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr – nel testo vigente al momento dei fatti

qui in discussione – in caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a

motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse

devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione.

Secondo giurisprudenza, un conducente può essere coinvolto in un incidente

anche senza che gli sia imputabile una colpa e senza che ne sia la causa.

E’ implicato in un sinistro non solo colui che ha

un ruolo diretto o indiretto, ma anche colui che doveva prevedere l’eventualità

di un incidente e che potrebbe esservi coinvolto come autore anche parzialmente

o indirettamente a seguito dell’impiego di un veicolo o per la sola sua presenza

sul luogo dell’accaduto (DTF 135 III 92 consid. 3.2; 83 IV 46, consid. 2).

L’obbligo di fermarsi ex art. 51 cpv. 1 LCStr sussiste anche se non ci sono

feriti né danni materiali se, in base alle circostanze, il conducente doveva rendersi

conto che la situazione si poneva al limite ("nähe") dell'esistenza

di un danno a persone o cose, allorché l'obbligo di avvisare immediatamente il

danneggiato, rispettivamente la polizia (art. 52 cpv. 3 LCStr), sussiste solo

se il conducente doveva ritenere ("annehmen") di aver causato

un danno materiale (STF 6A.35/2004 del 1 settembre 2004, consid.

3.3.3

e rinvii). Colui che prosegue la propria marcia senza fermarsi

malgrado sia stato coinvolto in un incidente, ritornando sul posto solo in un

secondo tempo, infrange la norma di cui trattasi.

Secondo le circostanze, il conducente che

abbandona il luogo e non si accerta se c’è stato effettivamente un incidente,

agisce per dolo eventuale. Ciò non significa tuttavia che la persona coinvolta

non possa lasciare il luogo, dopo essersi fermata, per esempio se è necessario cercare

un medico o la polizia (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la

circulation routière, Losanna 1996, n. 1.7 ad art. 51).

c) L’art. 90 cifra 1 LCStr, vigente al momento dei fatti in discussione,

prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella

LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa.

d) Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non

osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.

Risultanze dell’inchiesta

3.

Sulla dinamica dell’incidente, AP 1, interrogato dalla polizia cantonale

il 29 giugno 2010, ha dichiarato quanto segue:

“ (…) La mia velocità era di circa 50 km/h. Nello svoltare a destra all’improvviso qualcosa mi attraversava la strada. Frenavo nel tentativo di schivare questa cosa e nel fare ciò urtavo una siepe posta

alla mia destra. Visto quanto accaduto decidevo di tornare al mio domicilio.

Giravo la mia autovettura ma mi accorgevo che il paraurti posteriore destro

penzolava ragion per cui decidevo di posteggiare l’automobile nel primo

posteggio che ho trovato. Dopo circa una decina di minuti il mio amico ______

non notandomi arrivare decideva di uscire con la propria autovettura, e mi

vedeva fermo a lato della strada. Salivo sul veicolo del mio amico e scendevamo

verso __________ per passare la serata. (…). Nel corso della serata venivo

contattato da degli agenti di Polizia i quali mi invitavano a recarmi presso

gli uffici di Noranco (…).

D:

È sicuro di quanto detto e cioè che l’urto è avvenuto nel tentativo di schivare

qualcosa in mezzo alla strada?

R: Si, confermo quanto detto.

D: Per quale motivo non ha avvisato la Polizia di quanto è successo?

R: Perché non ritenevo di aver recato danno a

nessuno.

D:

Per quale motivo, nonostante abbia ricevuto diverse telefonate sul suo

telefonino, si è presentato solo alle 00:50 in Polizia.

R:

Da parte mia posso dire di aver ricevuto una sola chiamata alla quale ho

risposto. Il mio telefono indica che ho ricevuto la chiamata alle ore 22.36.

Dicevo al Poliziotto che tempo 30 minuti mi sarei recato presso il posto di

Polizia. Mi sono presentato 2 ore dopo perché non avevo la possibilità di

arrivare prima e più precisamente il mio impedimento nasce dal fatto che non

avevo la macchina. Come già detto avendo perso di vista gli amici cercavo di

trovare una soluzione, decidevo di chiamare un taxi.

A

seguito dell’urto la mia autovettura ha subito danni alla fiancata posteriore

destra e alla parte posteriore. Non saprei dire il danno recato alla siepe”

(verbale d’interrogatorio 29 giugno 2010 AP 1, pag. 1, 2 e 3).

Dal rapporto di constatazione dell’incidente

allestito dalla polizia cantonale in data 28 luglio 2010 si evince che i fatti

contestati sono avvenuti mentre AP 1 circolava, alla guida di una BMW M3, ,

all’interno della località di __________, verso le ore 21.30 del 28 giugno

2010, lungo un tratto curvilineo di una strada cantonale secondaria illuminata

in modo discontinuo il cui manto stradale era asciutto e dove era prescritta

una velocità massima di 50 km/h (rapporto di constatazione 28.07.2010, pag. 1, 2

e 3).

Dalle informazioni complementari risulta inoltre

che, al giungere della polizia cantonale sul luogo dell’incidente, l’appellante

non era presente e che il signor __________ si era annunciato quale parte lesa

(rapporto di constatazione 28.07.2010, pag. 3).

Nessuna informazione aggiuntiva risulta dal

dibattimento di primo grado, essendosi l’appellante riconfermato nella versione

già esposta nell’ambito dell’istruttoria pre-dibattimentale.

Appello

4.

AP 1 contesta dapprima la condanna per perdita di controllo del veicolo

(infrazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 LCStr). Più

specificamente l’appellante sostiene che il primo giudice, accertando che

nessun animale gli ha tagliato la strada, ha violato il principio in dubio pro

reo poiché ha dimenticato “il fondamentale principio secondo cui spetta

all’accusa provare i fatti e, nel dubbio, si deve assolvere” poiché le sue

dichiarazioni - sostiene - avrebbero dovuto insinuare nel primo giudice un ragionevole

dubbio sulla sua colpevolezza.

AP 1 afferma, inoltre, che il giudice di prime

cure é incorso in un’errata applicazione del diritto avendo ricondotto la sua

perdita di padronanza del veicolo all’art. 31 cpv. 1 LCStr nonostante essa sia avvenuta

per un fattore esterno a lui non imputabile (motivazione d’appello, n. 3, pag. 5-7).

4.1

Il pretore, dopo avere precisato di dubitare della versione del

ricorrente in quanto quest’ultimo non è stato in grado di fornire il benché

minimo dettaglio riguardo la bestiola che gli avrebbe intralciato la guida, ha

concluso che la questione può rimanere indecisa ritenuto che, comunque, il

sopraggiungere di un animale non è un evento imprevedibile al punto da

interrompere il nesso di causalità e liberare il ricorrente dalle sue

responsabilità (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3).

4.2

Ai sensi dell’art. 31 LCStr e della giurisprudenza di cui al consid.

2a, si può ritenere che, nel caso di specie, il fatto di trovare un ostacolo in

mezzo alla strada costituisca un’ipotesi del tutto prevedibile.

La zona in cui AP 1 ha perso la padronanza del

veicolo, ovvero l’intersezione tra __________ e __________, è situata ai

confini di un bosco e non lontano da alcune abitazioni. In queste circostanze,

la possibilità che un animale invada il campo stradale è particolarmente

elevata: pertanto, l’appellante avrebbe dovuto adeguare la sua velocità in

considerazione di una tale eventualità, adottando particolare cautela anche

tenendo conto del fatto che egli, circolando di sera e per di più all’altezza

di una curva, godeva soltanto di una visuale limitata.

Ne deriva che, quand’anche si dovesse ammettere

che, davvero, un animale ha attraversato la carreggiata, la perdita di

controllo del veicolo è imputabile all’automobilista non avendo egli adattato

la velocità alle condizioni della strada.

Dati, dunque, i presupposti applicativi dell’art.

90.

cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 cpv. 1 LCStr, l’appello, su questo

punto, deve essere respinto.

4.3

A torto, l’appellante si è lamentato del fatto che, sempre

nell’ambito della perdita di padronanza del veicolo, il primo giudice non abbia

considerato come verosimile, quale causa dell’incidente, il sopraggiungere di

un animale.

In realtà, nel giudizio di prime cure, si

considera possibile tale eventualità ma, ciononostante, si ritiene in ogni caso

realizzata l’infrazione (“Ne va invece diversamente per quanto riguarda

l’addebito relativo alla perdita di padronanza, atteso che il cosiddetto fatto

di un animale non rientra in un caso di forza maggiore tale da

interrompere il nesso di causalità e liberare il ricorrente da ogni

responsabilità”, sentenza del 19 febbraio 2013, consid. 6, pag. 3).

Ne deriva che la censura su questo punto è

inammissibile.

5.

Con l’appello AP 1 chiede inoltre l’annullamento della condanna per inosservanza

dei doveri in caso di infortunio ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 LCStr in

combinato disposto con l’art. 51 LCStr. Più specificamente l’appellante

contesta al primo giudice un’errata applicazione del diritto nella misura in

cui lo ha condannato sulla base dell’art. 51 cpv. 1 LCStr per non essere sceso

dall’auto e non aver controllato la situazione in loco. AP 1 contesta, inoltre,

un errato accertamento dei fatti nella misura in cui il giudice di prime cure

ha fondato il suo dovere, previsto dall’art. 51 cpv. 3 LCStr, di avvertire un

presunto leso o la polizia, su un danno provocato alla rete metallica e/o alla

siepe che l’appellante ritiene non sussistere.

5.1

A mente del pretore “dalle affermazioni dell’appellante emerge che

dopo l’urto ha girato senza indugio la vettura nell’intento di tornare al

proprio domicilio, e che, una volta accortosi che il paraurti posteriore

penzolava, ha deciso di posteggiare l’automobile nel primo parcheggio trovato.

Invano si cercherebbe nel suo verbale un accenno al fatto che si sia fermato

dopo la collisione e sia sceso dalla vettura per accertare la situazione in

loco, tant’è che non è stato in grado di riferire in merito al danno

eventualmente arrecato alla siepe e/o alla recinzione”. Secondo il giudice di

primo grado, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un danno alla siepe o

alla rete metallica, è pacifico che l’appellante aveva l’obbligo di fermarsi,

considerato che l’impatto, ancorché non particolarmente violento, ha comunque

causato il distacco di parte del paraurti, non potendo egli escludere che vi

fossero altre parti danneggiate o pezzi sul manto stradale. Il pretore aggiunge

che, è vero che AP 1 afferma di non aver avvisato la polizia poiché riteneva di

non aver arrecato danno a nessuno, tuttavia nelle circostanze surriferite

simile atteggiamento configura a tutti gli effetti un’inosservanza colpevole

dei doveri imposti dall’art. 51 cpv. 1 LCStr (sentenza impugnata, consid. 7,

pag. 4 e 5).

5.2

AP 1 sostiene che il Presidente della Pretura penale ha esasperato i

doveri, giungendo persino a imporre l’obbligo di scendere dal veicolo, dovere a

suo dire non previsto dall’art. 51 LCStr. L’appellante fa osservare che

nell’accaduto non si lamentano né feriti, né danni materiali a terzi e che

della predetta disposizione, non sono adempiuti né i presupposti del cpv. 1 né

quelli del cpv. 3. Di conseguenza, non c’era l’obbligo di scendere dal veicolo

per vedere che non c’erano le conseguenze che impongono di chiamare le forze

dell’ordine (motivazione dell’appello, 26 marzo 2013, n. 2, pag. 4).

5.3

Come ha correttamente argomentato il pretore, a prescindere

dall’effettiva sussistenza di un danno alla siepe o alla rete metallica, è

pacifico che il ricorrente aveva l’obbligo di fermarsi, controllare che non vi

fossero ulteriori danneggiamenti e garantire la sicurezza della circolazione.

Se ne deduce che l’assenza di richiesta di risarcimento di parti lese, di

costituzione di parte civile o di una semplice fattura per qualche riparazione

(eccepite da AP 1 nel verbale d’udienza della pretura penale del 3 dicembre

2010) sono irrilevanti. Il chiaro principio voluto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in

relazione con l’art. 51 cpv. 1 LCStr, e dalla relativa giurisprudenza del

Tribunale federale è di fermarsi immediatamente sul luogo dell’incidente per

poter prendere le misure volte a preservare da eventuali pericoli gli altri

utenti della strada.

Come si evince dalle sottostanti dichiarazioni,

l’appellante ha ribadito più volte di aver proseguito per la sua strada senza

interrompere la propria marcia a seguito del sinistro:

- “ L’auto

ha riportato la rottura del paraurti e del fanale posteriore e pertanto

decidevo di parcheggiarla poco distante per proseguire la serata con amici”

(risposta del 31 agosto 2010 all’intimazione n. 105203/DM del 20 agosto 2010).

- “ Visto

quanto accaduto decidevo di tornare al mio domicilio. Giravo la mia autovettura

ma mi accorgevo che il paraurti posteriore destro penzolava ragion per cui

decidevo di posteggiare l’automobile nel primo posteggio che ho trovato”

(verbale d’interrogatorio di polizia del 29 giugno 2010, pag. 2).

- “ Per

evitare di circolare con il paraurti penzolante, decise di stazionare l’auto

nelle immediate vicinanze (in un parcheggio pubblico), per poi proseguire verso

casa dell’amico ...” (ricorso dell’8 ottobre 2010 alla pretura

penale, n. 2, pag. 2).

Anche il teste e amico di AP 1, __________, ha

dichiarato dinanzi al primo giudice (verbale d’udienza del 3 dicembre 2010) che

l’appellante non si era fermato:

- “ Egli

mi disse che aveva subito un piccolo incidente e che era sua intenzione

tornare a casa. Da parte mia l’ho convinto a cambiare idea dicendogli poi che

sarei passato a prenderlo là dove aveva lasciato il veicolo, ossia sotto il

paese di __________, dove c’è un piccolo posteggio”.

Dalle risultanze istruttorie, si evince che

l’appellante, invece di ossequiare il suo dovere legale ha preferito proseguire

la sua marcia fino ad un posteggio del paese per poi continuare, accompagnato

da un suo amico, verso casa di quest’ultimo.

Avendo proseguito il suo percorso - senza

fermarsi immediatamente sul luogo dell’incidente per verificare quali siano

state le conseguenze di quanto accaduto (un danno materiale a terzi, a fronte

di un impatto così forte da causare il distacco del paraurti era più che

verosimile) e, soprattutto, senza appurare se da esso fosse scaturito un

intralcio al traffico (ad esempio con dei detriti sulla carreggiata) - egli ha

commesso un’infrazione ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 LCStr in combinato disposto

con l’art. 51 cpv. 1 LCStr.

Anche su questo punto l’appello è, pertanto,

respinto.

5.4

La censura volta a contestare l’errato accertamento del danno alla

siepe e/o alla recinzione e la conseguente applicabilità dell’art. 51 cpv. 3

LCStr, è inammissibile poiché il giudice non è partito dall’assunto che vi sia

stato un danno. Egli del resto ha escluso l’applicazione di predetto capoverso.

6.

Pertanto, deve essere confermata la condanna di AP 1 giusta l’art.

90.

cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 cpv. 1 LCStr e ai sensi dell’art. 92

cpv. 1 LCStr in relazione con l’articolo 51 cpv. 1 LCStr. Di conseguenza egli

deve essere sanzionato con una multa.

7.

Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica

contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr.

400.

- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.

Essa – oltre a situarsi ampiamente nei limiti del

quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) – è certamente ossequiosa degli

elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

8.

Visto quanto precede, l’appello è integralmente respinto.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP,

31 cpv.

1, 51 cpv. 1, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr

3 cpv. 1

ONC,

47 e

segg, 106 CP,

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1,

è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, alla

guida della vettura, circolando nell’abitato di __________, perso

imprudentemente la padronanza della guida e in seguito, per essersi allontanato

dal luogo dell’incidente, omettendo di osservare i doveri in caso di

infortunio.

1.2. AP 1

è condannato alla multa di fr. 400.- (quattrocento).

1.2.1. In

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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