17.2013.46
Istanza di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett a CPP)
9 dicembre 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
17.2013.46
Data decisione, Autorità:
09.12.2013, CARP
Titolo:
Istanza di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett a CPP)
ASSOLUZIONE
art. 429 cpv. 1 let. a CPP
Incarto n.
17.2013.46
Locarno
9 dicembre 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
presentata il 6 marzo 2013 da
IS 1
rappr. dall' DI 1
tendente ad ottenere un indennizzo ai
sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione
emanata da questa Corte il (17.2012.118);
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 227/2012 del 23 gennaio 2013 il
procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di ripetuta infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)
per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 15 marzo 2005 ed il 2
agosto 2007, nella sua qualità di gerente di fatto della Residenza __________,
affittacamere sito sotto l’esercizio pubblico __________, ripetutamente facilitato
il soggiorno di un imprecisato numero di cittadine straniere, ma almeno 16,
permettendo che avessero a loro disposizione le camere, sapendo o dovendo
presumere che, benché prive del necessario permesso, vi avrebbero esercitato la
prostituzione.
Il procuratore pubblico ha pertanto proposto la
condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 80.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'600.-), sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 500.- ed al pagamento
di tasse e spese.
B. L’accusato ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto
d’accusa e, con sentenza 27 giugno 2012, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto di accusa ma, tenuto conto della prescrizione intervenuta per i fatti anteriori al
27 giugno 2005, ha adeguato il periodo di commissione del reato a quello
compreso tra il 27 giugno 2005 ed il 2 agosto 2007. Ha, quindi, condannato IS 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.-cadauna
(corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di tasse e spese.
C. Contro la sentenza della Pretura penale IS 1 ha tempestivamente annunciato
di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 7 settembre 2012, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il
suo proscioglimento.
D. Con sentenza 29 novembre 2012, la Corte di appello e revisione
penale ha accolto il gravame e prosciolto IS 1 dall’imputazione di ripetuta
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri, ponendo gli oneri processuali di primo e di secondo grado a carico
dello Stato.
La CARP ha, inoltre, condannato lo Stato a
versare all’istante complessivi fr. 3’000.- a titolo di ripetibili di prima e
di seconda istanza.
E. Con l’istanza in esame, IS 1 chiede che lo Stato del Canton Ticino
venga condannato a rifondergli - quale indennità ex art. 429 CPP -
l’importo di complessivi fr. 10'584.45, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2013,
corrispondenti alle spese di patrocinio direttamente causate dall’ingiusto
procedimento penale subito. Protesta inoltre tasse e spese di giudizio (doc. I).
F. Con scritto 12 marzo 2013 il procuratore pubblico ha comunicato di
non avere particolari osservazioni da formulare all’istanza di indennizzo e di
rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (doc. III). Lo stesso ha fatto
la Divisione della giustizia con scritto 13 marzo 2013 (doc. IV).
In diritto 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di
riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette
dagli art. 429 - 434 CPP.
a. L’autorità penale competente, ex art. 429 cpv. 2 CPP, per decidere
sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha
pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto
all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, n. 8 ad art. 429 CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata
sul merito (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad
art. 429 CPP).
In concreto, dunque, competente per decidere
sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che, con sentenza 29 novembre
2012, ha pronunciato il proscioglimento dell’istante, annullando la sentenza di
condanna della Pretura penale.
b. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto
o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la
lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il
procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale
per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in
caso di privazione della libertà.
b.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato
a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi
del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con
un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle
autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid,
Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n.
6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar
zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad
art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6
ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
b.2. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad
un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale
conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP fed. si
ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI,
tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419
del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della
norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità.
b.3. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP fed., l’imputato ha diritto al
risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art.
317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato
si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio
era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o
giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato,
erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP;
Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art.
429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin,
Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare
dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per
pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la
conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a
cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro,
ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio
2008 - di tale normativa.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la
determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche
in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad
una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;
60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Rimanendo valido il principio della remunerazione
dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la
remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che
non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito
dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un
importo base di fr. 250.-).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla
giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva
le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando -
dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,
l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui
sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,
quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici
per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e
vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,
telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto
al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo
di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile
(CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
2. L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, della nota
professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 10'584.45,
oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2013. Detto importo corrisponde a fr.
9'540.45 di onorario (pari a 36 ore a fr. 250.-/ora e 6 ore a fr. 90.-/ora),
fr. 260.- di spese e fr. 784.- di IVA.
A sostegno della sua richiesta l’istante produce
le note professionali dell’avvocato DI 1 con il relativo dettaglio (cfr.
documenti allegati all’istanza), dalle quali si evince che lo stesso legale lo
ha assistito nella preparazione del processo di primo grado, al dibattimento
dinanzi alla Pretura penale e in sede di appello. Durante l’inchiesta sfociata
nel decreto d’accusa emesso a suo carico, l’istante era per contro assistito da
un altro patrocinatore.
3. sull’onorario:
a. La tariffa oraria di fr. 250.- esposta non è censurabile.
Pure può essere ammessa, poiché conforme alle
norme applicabili, la tariffa oraria di fr. 90.- esposta per le prestazioni
eseguite dal praticante legale (art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla tariffa per
Fatti
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1.).
Non può essere, invece, integralmente
riconosciuto il dispendio orario pari a complessive 42 ore indicato nelle note
professionali.
Considerata, infatti, una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, le prestazioni esposte vanno riconosciute
con le seguenti eccezioni:
- il
dispendio orario di 540 minuti indicato per la preparazione del processo di
primo grado e un colloquio telefonico con il cliente non può essere ammesso già
solo per il fatto che lo stesso avvocato, nella nota spese presentata in
Pretura penale, ha quantificato in 4 ore il tempo impiegato alla preparazione
del processo (cfr. documenti allegati al verbale del dibattimento di primo
grado). Del resto, la ridotta complessità del caso e la ridotta corposità
dell’incarto - composto da una sola mappetta e, peraltro, già visionato il
giorno precedente - non permettono, infatti, di riconoscere un tempo di
preparazione superiore alle 4 ore. Nemmeno la preparazione di un’arringa
scritta di 8 pagine, non richiesta dal Codice di diritto processuale penale
applicabile e non necessaria ai fini di un’adeguata conduzione del mandato,
giustifica il riconoscimento di un tempo di preparazione più lungo.
Il dispendio orario
per il colloquio telefonico con il cliente va, poi, riconosciuto nella misura
di soli 5 minuti. Un’altra telefonata eseguita il 25.06.2012, durata 5 minuti,
ha infatti avuto un costo identico, ciò che permette di stabilire che la durata
delle due comunicazioni sia stata la medesima;
- il tempo
corrispondente al dibattimento in Pretura penale, iniziato alle ore 9.00 e
riaperto per la lettura del dispositivo alle ore 12.00, va ridotto a 195 minuti,
invece dei 360 minuti esposti;
-
l’onorario relativo all’istanza probatoria del 12.11.2012
(10 minuti) non può essere riconosciuto, poiché dell’istanza non v’è traccia
agli atti;
Considerandi
-
nemmeno possono essere ammessi gli onorari concernenti la visione degli
incarti presso l’autorità fiscale e presso l’Ufficio Esecuzioni (420 minuti
complessivi). Questo danno non è, infatti, stato cagionato all’istante
dall’esercizio dei suoi diritti procedurali nell’ambito del procedimento penale
per infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri, che soli garantiscono l’indennità ex art. 429 cpv. 1 let. a
CPP;
- il dispendio orario
esposto per l’esame dell’incarto prima del dibattimento d’appello non può
essere riconosciuto, sia perché il patrocinatore già conosceva l’incarto, sia
perché già sono state ammesse le 2 ore indicate per la preparazione del
dibattimento d’appello;
- l’onorario relativo
al dibattimento d’appello in quanto tale, aperto alle ore 9.30 e chiuso alle ore
11.
, va ridotto e quantificato in 135 minuti ( e non 180 minuti);
- il
dispendio orario di 240 minuti per la preparazione dell’istanza di indennizzo
va ridotto a 1 ora, ritenuto come l’istanza si risolva, concretamente, nella
richiesta di pagamento della nota d’onorario del patrocinatore.
Da quanto precede risulta, dunque, che l’onorario
del patrocinatore dell’istante va riconosciuto, quale danno indennizzabile ex
art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limitatamente a 22 ore e 25 minuti a fr.
250.
-/ora, per complessivi fr. 5'604.15.
sulle spese:
b. Le spese sono invece ammesse così come esposte nella nota
professionale per complessivi fr. 260.-.
L’IVA ammonta a fr. 469.15.
c. L’importo riconosciuto - fr. 6'073.30 in totale - è comprensivo dei fr. 3'000.- già assegnati all’istante per ripetibili di prima
e seconda istanza dalla CARP con sentenza 29 novembre 2012 (cfr. sentenza CARP 29
novembre 2012 in 17.2012.118, consid. 23).
Per gli interessi moratori sono applicabili le
disposizioni generali del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del
5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO)
(CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006),
ossia nel caso concreto dall’introduzione in data 6 marzo 2013 dell’istanza di
indennità.
4.
La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.-, per
complessivi fr. 450.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente
soccombente (non avendo considerato, nella sua istanza, che fr 3.000.- gli erano
già stati riconosciuti), in ragione di 2/3 e
per il resto a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, a titolo
di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1 l’importo – già
comprensivo dei fr. 3'000.- assegnati a titolo di ripetibili con sentenza 29
novembre 2012 della CARP - di fr. 6'073.30, oltre interessi al 5% dal 6
marzo 2013.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese complessive fr. 50.-
fr. 450.-
sono posti a carico dello Stato in ragione di 1/3
e per il rimanente a carico di IS 1.
3. Intimazione
a:
-
-
4. Comunicazione
a:
- Divisione della giustizia, 6501
Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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