Lexipedia

Decisione

17.2013.46

Istanza di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett a CPP)

9 dicembre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1.).

Non può essere, invece, integralmente

riconosciuto il dispendio orario pari a complessive 42 ore indicato nelle note

professionali.

Considerata, infatti, una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, le prestazioni esposte vanno riconosciute

con le seguenti eccezioni:

- il

dispendio orario di 540 minuti indicato per la preparazione del processo di

primo grado e un colloquio telefonico con il cliente non può essere ammesso già

solo per il fatto che lo stesso avvocato, nella nota spese presentata in

Pretura penale, ha quantificato in 4 ore il tempo impiegato alla preparazione

del processo (cfr. documenti allegati al verbale del dibattimento di primo

grado). Del resto, la ridotta complessità del caso e la ridotta corposità

dell’incarto - composto da una sola mappetta e, peraltro, già visionato il

giorno precedente - non permettono, infatti, di riconoscere un tempo di

preparazione superiore alle 4 ore. Nemmeno la preparazione di un’arringa

scritta di 8 pagine, non richiesta dal Codice di diritto processuale penale

applicabile e non necessaria ai fini di un’adeguata conduzione del mandato,

giustifica il riconoscimento di un tempo di preparazione più lungo.

Il dispendio orario

per il colloquio telefonico con il cliente va, poi, riconosciuto nella misura

di soli 5 minuti. Un’altra telefonata eseguita il 25.06.2012, durata 5 minuti,

ha infatti avuto un costo identico, ciò che permette di stabilire che la durata

delle due comunicazioni sia stata la medesima;

- il tempo

corrispondente al dibattimento in Pretura penale, iniziato alle ore 9.00 e

riaperto per la lettura del dispositivo alle ore 12.00, va ridotto a 195 minuti,

invece dei 360 minuti esposti;

-

l’onorario relativo all’istanza probatoria del 12.11.2012

(10 minuti) non può essere riconosciuto, poiché dell’istanza non v’è traccia

agli atti;

Considerandi

-

nemmeno possono essere ammessi gli onorari concernenti la visione degli

incarti presso l’autorità fiscale e presso l’Ufficio Esecuzioni (420 minuti

complessivi). Questo danno non è, infatti, stato cagionato all’istante

dall’esercizio dei suoi diritti procedurali nell’ambito del procedimento penale

per infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri, che soli garantiscono l’indennità ex art. 429 cpv. 1 let. a

CPP;

- il dispendio orario

esposto per l’esame dell’incarto prima del dibattimento d’appello non può

essere riconosciuto, sia perché il patrocinatore già conosceva l’incarto, sia

perché già sono state ammesse le 2 ore indicate per la preparazione del

dibattimento d’appello;

- l’onorario relativo

al dibattimento d’appello in quanto tale, aperto alle ore 9.30 e chiuso alle ore

11.

, va ridotto e quantificato in 135 minuti ( e non 180 minuti);

- il

dispendio orario di 240 minuti per la preparazione dell’istanza di indennizzo

va ridotto a 1 ora, ritenuto come l’istanza si risolva, concretamente, nella

richiesta di pagamento della nota d’onorario del patrocinatore.

Da quanto precede risulta, dunque, che l’onorario

del patrocinatore dell’istante va riconosciuto, quale danno indennizzabile ex

art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limitatamente a 22 ore e 25 minuti a fr.

250.

-/ora, per complessivi fr. 5'604.15.

sulle spese:

b. Le spese sono invece ammesse così come esposte nella nota

professionale per complessivi fr. 260.-.

L’IVA ammonta a fr. 469.15.

c. L’importo riconosciuto - fr. 6'073.30 in totale - è comprensivo dei fr. 3'000.- già assegnati all’istante per ripetibili di prima

e seconda istanza dalla CARP con sentenza 29 novembre 2012 (cfr. sentenza CARP 29

novembre 2012 in 17.2012.118, consid. 23).

Per gli interessi moratori sono applicabili le

disposizioni generali del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del

5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO)

(CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006),

ossia nel caso concreto dall’introduzione in data 6 marzo 2013 dell’istanza di

indennità.

4.

La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.-, per

complessivi fr. 450.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente

soccombente (non avendo considerato, nella sua istanza, che fr 3.000.- gli erano

già stati riconosciuti), in ragione di 2/3 e

per il resto a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza, a titolo

di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1 l’importo – già

comprensivo dei fr. 3'000.- assegnati a titolo di ripetibili con sentenza 29

novembre 2012 della CARP - di fr. 6'073.30, oltre interessi al 5% dal 6

marzo 2013.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.-

b)

spese complessive fr. 50.-

fr. 450.-

sono posti a carico dello Stato in ragione di 1/3

e per il rimanente a carico di IS 1.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

- Divisione della giustizia, 6501

Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster