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Decisione

17.2013.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. _______

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi

confronti il 21 giugno 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 4

aprile 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa del 2 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha

riconosciuto A. _______ autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione per avere, a [...]il 16 settembre 2010, circolato con la vettura Ferrari targata alla velocità di 76 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata

dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.

Il

procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di A. _______ alla pena

pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 1'300.- ciascuna (corrispondenti a

complessivi fr. 13'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

tre anni, oltre alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese.

B. Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusato in data 14

dicembre 2010, con sentenza 21 giugno 2012 il giudice della Pretura penale ha

dichiarato A. _______ autore colpevole di infrazione grave alle norme della

circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte dal decreto di

accusa. In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato l’imputato

alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere da fr. 1'800.- ciascuna

(corrispondenti a complessivi fr. 14'400.-), sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento di

tasse e spese.

C. Contro la sentenza del primo giudice A. _______ ha tempestivamente

annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione

scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 4 aprile 2013 ha precisato di impugnare integralmente la sentenza ed ha postulato il suo proscioglimento

dall’accusa di infrazione grave alle norme della circolazione stradale,

producendo della documentazione fotografica (doc. D 1-5) che è stata acquisita

agli atti.

In data

30 aprile 2013 è stato ordinato lo svolgimento della procedura scritta. Alle

motivazioni presentate dall’appellante il 22 maggio 2013 né il procuratore

pubblico, né il giudice di prime cure hanno formulato particolari osservazioni.

Considerandi

In diritto:

1.

Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento

e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta

l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso

(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza

in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione

completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza

di prime cure.

Sulla

questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1

che cita, fra gli altri, Eugster, Basler Kommentar ZPO, Basilea 2011, ad

art. 398, n. 1, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n.

7).

2.

Nel suo appello A. _______ contesta in primo luogo le conclusioni

cui è giunto il primo giudice in relazione all’adempimento dei presupposti

oggettivi del reato di infrazione grave alle norme della circolazione. In

particolare, egli ritiene di non aver creato un serio pericolo per gli altri utenti

della strada.

2.1

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha ricostruito il

tragitto percorso da A. _______ la mattina del 16 settembre 2010 (consid. 5,

pag. 3). L’appellante, che doveva recarsi per lavoro presso la [...]di [...],

uscito dall’autostrada in provenienza da sud ha percorso la via [...]fino

all’incrocio con lo [...], ove era presente, sul lato destro della carreggiata,

un cartello indicante il limite generale di 50 km/h (cfr. foto 4 della documentazione fotografica predisposta dalla Polizia comunale [doc. 9

Pretura penale], e foto 7 prodotta al dibattimento di prima istanza). A quel

punto, siccome era in anticipo, anziché proseguire sino alla [...]svoltando a

destra sulla via [...], si è recato a bere un caffè al ristorante [...], di fronte

alla Stazione FFS. Egli ha dunque svoltato a sinistra sullo [...], quindi a

destra sulla via [...], poi ancora a sinistra sulla via [...]e, in seguito, a

destra per giungere alla rotonda che l’ha portato sulla via [...],

all’esercizio pubblico in questione. Rimessosi in strada dopo tale sosta, A.

_______ ha imboccato nuovamente [...]fino allo [...]sud, proseguendo poi sulla

via Industria dove, poco prima di arrivare alla [...]e senza incontrare alcun

altro segnale, è incappato nel controllo radar oggetto del presente

procedimento. In base ai dati rilevati dal radar e non contestati, l’appellante

circolava ad una velocità di 76 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 3 km/h) su un tratto di strada in cui vigeva i limite di velocità di 50 km/h.

Avendo

l’imputato ammesso di aver circolato ad una velocità di 26 km/h oltre il limite di 50 km/h consentito in quel tratto di strada, il primo giudice, richiamata

la giurisprudenza del Tribunale federale nell’ambito del superamento dei limiti

di velocità, ha considerato adempiuti i presupposti oggettivi del reato, ovvero

la violazione oggettivamente grave di una regola della circolazione e la

creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (consid. 6,

pag. 4).

2.2

A. _______ non contesta né la citata ricostruzione del tragitto

da lui percorso la mattina del 16 settembre 2010, né l’accertamento secondo cui

egli circolava ad una velocità di 76 km/h (dedotto il margine di tolleranza) su un tratto di strada la cui velocità massima consentita era di 50 km/h.

Egli

sostiene, invece, che i presupposti oggettivi del reato non sono dati nel caso

concreto poiché la sua condotta non ha costituito una messa in pericolo della

circolazione stradale (dichiarazione di appello, pag. 3). A suo parere, il

carattere di gravità di un’infrazione non può essere basato esclusivamente su

criteri matematici, dimenticando le peculiarità di ogni singolo caso: è per

contro necessaria una analisi della situazione reale, che conduce a determinare

l’effettiva pericolosità del suo comportamento (motivazione all’appello, pag.

5). Secondo l’appellante, nel caso concreto – vista anche la “notevole

larghezza della carreggiata e l’ottima visibilità” – non vi sarebbe stata

alcuna messa in pericolo della circolazione (dichiarazione di appello, pag. 3;

motivazione all’appello, pag. 5). Inoltre, nel suo caso, la velocità a cui

viaggiava superava solo di 1 km/h il limite posto tra infrazioni semplici e

infrazioni gravi (motivazione all’appello, pag. 5).

2.3

Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I

segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni

della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le

demarcazioni. Giusta l’art. 32 cpv. 2 LCStr il Consiglio federale limita la

velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Al riguardo l’art. 4a cpv. 1

lett. a ONC sancisce che, se le condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli nelle

località può raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce

che la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione

incomincia al segnale “Velocità massima 50, limite generale” (2.30.1) e termina

al segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1). Per i

conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti

(come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri,

strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole,

anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

Ai sensi

dell’art. 22 OSStr, i segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50,

Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non

devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale

«Fine della velocità massima» (2.53) o «Fine della velocità massima 50, Limite

generale» (2.53.1) (cpv. 1). L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale»

(2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della

strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo

segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati

della strada è molto fabbricato (cpv. 3). I segnali che annunciano l'inizio o

la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano

direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di

accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC) (cpv. 4).

2.3.1

Ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCstr, è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le

norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o

assume il rischio di detto pericolo.

L’art. 90

cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della

circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi

oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione

oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo

consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della

strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.).

Nell’ambito

del superamento dei limiti di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise

al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte

federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle

circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o

dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore) –

quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle

semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16

aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128

II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).

La

conseguenza di tale schematismo è quella di ammettere l’esistenza di una messa

in pericolo accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità

consentita, facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze;

se la velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in

pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una

strada deserta (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 28-29, pag. 47-48; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2

e DTF 132 II 234, consid. 3.1).

2.4

Nella fattispecie, non è contestato che al momento del controllo

l’appellante stava circolando ad una velocità di 26 km/h superiore al limite di 50 km/h vigente sul tratto di strada in questione. In applicazione

della giurisprudenza dell’Alta Corte, rettamente richiamata dal primo giudice,

entrambi i presupposti del reato (ovvero, la violazione oggettivamente grave di

una regola fondamentale della circolazione e la creazione di un serio pericolo

per gli altri utenti della strada) sono dati in concreto, a prescindere dalle

circostanze particolari del caso. In particolare, un superamento di 26 km/h del limite massimo di 50 km/h è atto a fondare, da solo e a prescindere dalle altre

specificità della fattispecie, una messa in pericolo astratta accresciuta per

gli altri utenti della strada. Tale giurisprudenza è stata confermata a più

riprese dal Tribunale federale – anche alla luce delle critiche di una parte

della dottrina – che ne ha giustificato lo schematismo con la necessità di

assicurare la parità di trattamento tra conducenti, trattandosi di “infrazioni

di massa” (cfr. STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF

6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2).

Essa vale

dunque anche nel caso in cui il superamento della soglia fra infrazioni

semplici e gravi sia di “solo” 1 km/h, o anche nei casi in cui il superamento

si situi esattamente sulla soglia fra infrazione semplice e grave (cfr. ad es.

STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2; DTF 132

II 234, consid. 3.1; Weissenberger, Kommentar zur Strassenverkehrsgesetzt,

Bundesgerichtspraxis, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 90, n. 52 pag. 453). Le contestazioni dell’appellante riguardanti l’assenza di una messa

in pericolo per la circolazione in funzione della situazione concreta (notevole

larghezza della carreggiata, ottima visibilità) cadono dunque nel vuoto.

3.

Il ricorrente critica, poi, le considerazioni del giudice di prime

cure in relazione all’adempimento dell’elemento soggettivo del reato. A suo

parere, date le circostanze egli aveva seri motivi di ritenere, in buona fede,

di non trovarsi più all’interno di una località e, di conseguenza, di non dover

rispettare il limite di 50 km/h.

3.1

Confrontato con la tesi difensiva di A. _______, secondo cui l’unico

cartello indicante il limite di 50 Km/h incontrato sul suo percorso era

invisibile poiché coperto da un camion che precedeva la sua automobile, il

primo giudice ha esaminato la posizione del segnale dal profilo delle

disposizioni vigenti in materia di segnaletica, ritenendolo ad esse conforme e

correttamente posizionato. Viste le ottime condizioni meteorologiche di quella

mattina, il primo giudice ha ritenuto che, dopo il passaggio del camion, a A.

_______ “non poteva ragionevolmente sfuggirei la visione del cartello di

limitazione della velocità”, a maggior ragione se si considera che egli

aveva ammesso di essersi recato, in precedenza, più volte alla [...]di [...](sentenza

impugnata, 7.1, pag. 4-5).

Il giudice

di prime cure ha, inoltre, considerato che l’accusato, nel suo viaggio a

ritroso dal ristorante [...]sino alla [...], “non poteva non accorgersi che

si trovava all’interno di una località con delle abitazioni dove di principio

vige il limite di velocità di 50 km/h (…) non potendo ragionevolmente invocare,

a suo favore, di non esserne al corrente” (sentenza impugnata, consid. 7.2,

pag. 5-6).

Il primo

giudice ha dunque considerato adempiuto anche l’aspetto soggettivo del reato.

3.2

Nonostante la giurisprudenza consideri il superamento di più di 25 km/h del limite di velocità di 50 Km/h come già di per sé costitutivo di una negligenza grave,

l’appellante sostiene che nel caso concreto egli poteva ritenere, in perfetta

buona fede, di non trovarsi più all’interno di una località (motivazione

all’appello, pag. 5-6).

A.

_______ contesta la conclusione del primo giudice, secondo cui egli non poteva

non accorgersi di essere entrato nell’abitato: la segnaletica era “disposta

in modo sparpagliato e senza un ragionevole criterio” (motivazione

all’appello, pag. 3). Nel primo tratto di strada percorso – che non è quello

dove è stata rilevata l’infrazione – “vi era un solo segnale, posto

unicamente sulla destra”, che egli non ha scorto “poiché aveva davanti a

sé un autocarro” (motivazione all’appello, pag. 3). Nel tratto di strada

percorso dopo essere ripartito dal ristorante Nazionale in direzione della [...],

invece, “non c’era alcun segnale di limitazione di velocità a 50 Km/h” (dichiarazione di appello, pag. 2; motivazione all’appello, pag. 3). A suo parere, in

una zona come la via [...]a [...]egli “poteva legittimamente ritenere, in

buona fede, di trovarsi al di fuori della località di [...]e quindi in una zona

dove il limite di velocità non fosse certo di Km/h 50” (dichiarazione di appello,

pag. 2). Egli contesta che la zona ove è stato effettuato il rilevamento della

velocità sia una zona molto fabbricata ai sensi dell’art. 22 cpv. 3 OSStr, “tale

da poter indurre il conducente a ritenere valida la limitazione di Km/h 50 da

osservare nelle località” (dichiarazione di appello, pag. 2).

Pur

riconoscendo che all’interno dell’abitato la segnaletica non deve essere

continuamente ripetuta, l’appellante sottolinea come il vero “abitato” di [...]si

trovi da tutt’altra parte, mentre la zona del controllo radar “non può

essere considerata «abitato» ai sensi della LCStr perché non si tratta di una

«zona molto fabbricata»”, non essendovi abitazioni, negozi, scuole, garage,

bar o ristoranti ma trattandosi invece di una zona periferica. Invocando la sua

buona fede, A. _______ sostiene che durante il suo tragitto “ha lasciato la

zona abitata per addentrarsi in una zona poco costruita dove in buona fede egli

poteva ritenere che non vigeva più il limite di Km/h 50” e che la rilevazione

della velocità è stata effettuata dove la zona densamente fabbricata era già

terminata (motivazione all’appello, pag. 4).

Critica,

anche, l’accertamento del primo giudice, secondo cui egli conosceva la zona per

avervi lavorato già nel 2000 per conto della [...]: l’appellante sostiene,

infatti, che all’epoca la situazione viaria era differente, non essendovi

ancora la bretella autostradale (dichiarazione di appello, pag. 2).

3.3

Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2

LCStr è realizzata quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi

o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

d’infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente

negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008

del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid.

3.

; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206

consid. 1a; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione

delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata

sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari

indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, Les

dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 43, pag. 52).

Anche per quanto concerne il riconoscimento dell’aspetto soggettivo

del reato, in materia di eccessi di velocità la giurisprudenza del Tribunale

federale ha adottato lo stesso schematismo già evocato in relazione agli

elementi costitutivi oggettivi: quando il superamento del limite massimo

consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave (quale, ad esempio,

un superamento del limite di 50 km/h di 25 km/h o più) esso è, di regola, pure costituivo di una crassa negligenza (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid.

2.

; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre

2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).

Un’eccezione

può entrare in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva

seri motivi per ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale

limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26

ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3;

DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).

Una parte

della dottrina ritiene che il comportamento del conducente che non scorge un

segnale stradale (ad esempio, una limitazione della velocità) possa essere

esaminato alla luce della norma sull’errore sui fatti (art. 13 CP): il

conducente agisce, infatti, sulla scorta di una supposizione erronea delle

reali circostanze della fattispecie (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 63 pag. 60). Tuttavia, anche questo approccio conduce, nella maggior

parte dei casi, alla punibilità dell’autore per negligenza: in effetti, in

considerazione dell’elevato grado di concentrazione alla strada e alla

circolazione che si esige dal conducente (art. 3 cpv. 1 ONC), occorre ritenere

che l’errore non è scusabile in quanto avrebbe potuto essere evitato usando le

debite precauzioni (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales

de la LCR, ad art. 90, n. 64 pag. 61).

3.4

Nel suo appello il ricorrente non contesta la validità del limite di

50.

km/h sul tratto di strada in cui è stato oggetto del controllo, bensì la

sua mancata consapevolezza di tale limite.

Va a tal

proposito ricordato che, sulla base della giurisprudenza del Tribunale

federale, le limitazioni di velocità fissate dall’autorità competente non

possono essere rimesse in discussione: laddove esista una limitazione della velocità

di 50 km/h, anche se la zona del controllo radar non era densamente fabbricata

il giudice non può fare astrazione della segnaletica e considerare che

l’infrazione è stata commessa fuori località (esempio della piccola frazione

con pochissime costruzioni adiacenti alla strada, cfr. DTF 126 II 196 consid.

2b; v. anche STF 6S.99/2004 del 25 agosto 2004). In generale, i segnali sono

giuridicamente validi quando sono stati collocati in seguito a regolare

decisione e pubblicazione dell'autorità competente, visibilmente espresse in

forma di segnalazione appropriata (DTF 126 II 196 consid. 2b e riferimenti);

per quel che concerne il segnale «Velocità massima 50, Limite generale»

(2.30.1), giusta l’art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr non sono necessarie né decisioni

né pubblicazioni.

Nella

fattispecie, avendo circolato a 26 km/h oltre il limite di 50 km/h, in base alla giurisprudenza citata in precedenza occorre partire dal presupposto che A.

_______ ha commesso una crassa negligenza, a meno che dagli atti emerga che

egli aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più in una zona in cui

vigeva il limite di 50 km/h.

Per

quanto attiene la mancata visione del cartello indicante il limite generale di 50 km/h posto all’incrocio fra la via [...]e lo [...](e riferito al tratto di strada che avrebbe

dovuto percorrere per raggiungere la [...], ove è avvenuto il controllo radar)

occorre rilevare quanto segue. Dalla documentazione fotografica agli atti (cfr.

foto 4 della documentazione fotografica predisposta dalla Polizia comunale

[doc. 9 Pretura penale], e foto 7 prodotta al dibattimento di prima istanza),

si evince che il cartello era posto sul lato destro della carreggiata, in un

tratto di strada che offriva buona visibilità, libero da ostacoli o vegetazione

e con una sola corsia di marcia. Nello specifico, come anche asserito da A.

_______, quella mattina vi erano buone condizioni meteorologiche. E’ dunque del

tutto inverosimile la tesi difensiva secondo cui la vista del cartello era

nascosta da un camion che precedeva il veicolo dell’appellante. Al più tardi al

momento in cui il camion ha superato il segnale, A. _______ è passato accanto

al cartello, che doveva dunque essergli ben visibile.

L’asserita

mancata visione del cartello non può, dunque, essere addebitata a circostanze

esterne, ma solo ad una disattenzione del conducente. E il fatto di non

accorgersi, per disattenzione, della presenza di una limitazione di velocità

non costituisce di certo un “serio motivo” – ai sensi della giurisprudenza

evocata – per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il limite di 50 km/h.

E’ poi

irrilevante che, dopo questo cartello, A. _______ non abbia più incontrato

alcun segnale di limitazione della velocità. Egli si è infatti addentrato

nell’agglomerato di [...], in quel che il ricorrente definisce il “vero”

abitato (in contrapposizione alla via Industria): il limite generale di 50 km/h era evidentemente vigente anche su quelle strade densamente costruite e abitate, a

prescindere dal cartello incontrato in precedenza. In assenza di segnaletica o

di demarcazioni il conducente può infatti presumere che la circolazione non è

soggetta a nessuna regolamentazione speciale, valendo le regole generali, quali

il limite di velocità massima generale di 50 km/h all’interno delle località. Se è vero che egli, dopo la sosta al bar, non ha incontrato alcun

cartello che ribadisse che il limite era ancora di 50 km/h, è altrettanto vero che egli nemmeno ha incontrato un cartello che indicasse che tale

limitazione era terminata.

Abbondanzialmente

va aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dalla

documentazione agli atti (cfr. doc. D2, doc. D3 annessi alla dichiarazione di

appello; foto 4 e 7 prodotte al dibattimento di prima istanza) emerge in

maniera chiara che nei terreni adiacenti lo [...]prima, e la via [...]dopo, si

susseguono costruzioni, abitazioni e capannoni. In assenza di segnaletica di

senso contrario, non vi erano dunque motivi per partire dal presupposto che il

limite generale di velocità di 50 km/h non fosse più applicabile.

Infine,

per quanto indicato sopra, risulta del tutto infruttuoso il paragone con altre

strade su cui vige il limite di 60 km/h.

A

prescindere dalla sua pregressa conoscenza dei luoghi, A. _______ non aveva

dunque, soggettivamente, alcun “serio motivo” per ritenere di non trovarsi più

nella zona in cui vigeva il limite di 50 km/h. Anche per quel che concerne l’elemento soggettivo del reato, non vi sono dunque gli estremi per distanziarsi

dallo schematismo applicato dal Tribunale federale nei casi di eccesso di

velocità.

La

condanna inflitta in prima istanza per infrazione grave alle norme della

circolazione deve, dunque, essere confermata in questa sede.

4.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena – non oggetto di

specifica contestazione – la pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr.

1'800.- cadauna, (per un totale di fr. 14'400.-) deve essere qui confermata,

così come la sua sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.

Appare

per contro necessario un adeguamento verso il basso della multa inflitta. Se è

vero che, oltre ad una pena sospesa condizionalmente, può essere inflitta una

multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP), la giurisprudenza ha

precisato che quest’ultima riveste un mero carattere accessorio e, per tale

motivo, si giustifica in linea di principio di fissare il suo limite superiore

al 20% della pena di base; sono immaginabili deroghe a questa regola in caso di

pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore

unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

Considerato

l’importo della pena pecuniaria (fr. 14'400.-), nel caso concreto la multa

inflitta va ridotta a fr. 2'880.-.

In caso

di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva sarà di 2 giorni (DTF 134

IV 60 consid. 7.3.3).

5.

In applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, visto l’esito dell’appello

non si giustifica di modificare l’attribuzione a carico dell’appellante degli

oneri processuali relativi al procedimento di prima sede.

Gli oneri

relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 800.- e nelle spese

procedurali di fr. 200.-, sono posti a carico dell’appellante in ragione di

9/10, la rimanenza a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Ritenuto

il ridotto grado di accoglienza, non si giustifica l’assegnazione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art.

77, 80, 84, 379 e segg., 398 e segg. CPP,

art. 13,

art. 47, art. 106 CP;

art. 27

cpv. 1, art. 32 cpv. 2, art. 90 cpv. 2 LCStr; art. 3 cpv. 1, art. 4a ONC; art.

22, art. 107 cpv. 3 lett. e OSStr;

nonché sulle spese e le ripetibili, gli art. 424

e 428 cpv. 4 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. A.

_______ è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA 5349/2010

del 2 dicembre 2010.

1.2. A.

_______ è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr. 1'800.-, per un totale di fr. 14'400.-;

l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni;

1.2.2. alla

multa di fr. 2'880.-; in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva

è fissata in due giorni;

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado di complessivi fr. 1'156.-.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di A.

_______ in ragione di 9/10 e per la rimanenza a carico

dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

A. _______

- DI 1

PP 1

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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