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Decisione

17.2013.6

Minaccia telefonica di tagliare la gola ad un'impiegata di un'assicurazione. Presupposti applicativi dell'art. 180 CPS

22 luglio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti, detto ciò ho quindi appeso il telefono.

Da quel momento non ho più avuto a che fare né con l'assicurazione né tanto

meno con la collaboratrice con cui ho avuto la discussione”

(verbale 22

aprile 2011 di A. _______, allegato all’AI 5 pag. 2).

A. _______, rispondendo alle

domande dell’agente interrogante, ha poi negato di avere proferito le

parole indicate dalla querelante, spiegando come egli non avesse del resto

motivo di arrabbiarsi “in quanto so che la macchina me l’avrebbe messa

comunque a posto l’assicurazione italiana. In pratica i soldi li avrei comunque

ricevuti da una o dall'altra assicurazione” (verbale del 22 aprile 2011 di A.

_______, allegato all’AI 5, pag. 3-4).

Risultanze

dibattimentali

7. Durante il dibattimento in Pretura penale [...]- la cui audizione

era stata richiesta dall’imputato (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2) - ha

così risposto alle domande del pretore:

“ Lei ha sentito

la sua telefonata (recte la telefonata) che la XX ha fatto con il suo amico?

Sì ho sentito una telefonata che lui aveva fatto all'assicurazione.

Ha usato parole forti?

No. So che la signora che gli parlava gli ha riattaccato il telefono. Lui ha

poi richiamato dicendo "guarda che posso venire anche in

assicurazione". Era una telefonata normale senza toni alti. Non ricordo la

data e l'ora della telefonata.

È possibile che il suo fidanzato abbia fatto altre telefonate

all'assicurazione?

Non credo, in mia presenza no.

Il suo fidanzato ha detto alla Polizia che è stata XX a telefonare a lei e che

quando loro hanno messo in dubbio la sua versione lei gli ha passato la telefonata?

Può essere, ma quelli dell'assicurazione sono stati molti arroganti tante volte

con me, per finire mi hanno buttato fuori senza motivo. Sono sicura che in mia

presenza non sono state dette brutte parole dal mio ragazzo”

(verbale del dibattimento, pag. 3).

Dal canto suo, l’imputato, pure sentito dal

pretore, si è riconfermato nella propria versione dei fatti, negando di avere “mai

minacciato nessuno”. Dopo essere stato reso edotto delle dichiarazioni

della teste, egli, rispondendo a precisa domanda del pretore, ha dichiarato che

non ci sono state altre telefonate (con l’assicurazione ndr.) “anche perché

la macchina non era mia” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato,

allegato al verbale del dibattimento).

Appello

8. Nel suo gravame, A. _______ sostiene innanzitutto che il teste AW,

nella misura in cui ha sentito in vivavoce la telefonata da lui intrattenuta

con la querelante, “ha ascoltato una conversazione telefonica estranea e non

pubblica senza l’assenso dell’interlocutore”, realizzando il reato di cui

all’art. 179bis CP.

Pertanto, continua, quanto riportato nella sua testimonianza configura “una

prova acquisita illegalmente” e, in quanto tale, inutilizzabile ai sensi

dell’art. 141 CPP (motivazione d’appello, pag. 6).

8.1. La questione non merita approfondimento: AW, ascoltando in vivavoce

la conversazione telefonica intercorsa tra l’appellante e la signora ACPR 1,

non ha infranto nessuna norma penale.

Come correttamente rilevato anche dall’accusatrice privata (cfr. sue

osservazioni, pag. 6-7), repressi dall’art. 179bis cpv. 1 CP sono

infatti unicamente l’ascolto, con un apparecchio d’intercettazione, nonché la

registrazione, su un supporto del suono, di conversazioni estranee non

pubbliche senza l’assenso di tutti gli interlocutori. Per contro, il semplice

ascolto di una conversazione telefonica in modalità vivavoce - avvenuto dunque

senza l’utilizzo di apparecchi d’intercettazione - non configura un

comportamento penalmente rilevante.

Ne discende che la testimonianza del teste AW relativa al tenore della

telefonata intercorsa tra la querelante e il querelato non rappresenta una

prova illecita ai sensi dell’art. 141 CPP ed è pertanto utilizzabile ai fini

del giudizio.

9. A.

_______ contesta poi di avere prospettato alla

querelante di tagliarle la gola, rilevando come la sentenza impugnata “non è

sorretta dalle prove necessarie a sostegno dell’accusa”.

9.1. In particolare l’appellante sostiene che il teste AW,

contrariamente a quanto spiegato dal pretore, non è una persona neutrale,

ritenuto che egli risulta essere “il responsabile di lavoro della

denunciante e, per sua stessa ammissione, la persona che ha dato origine al

conflitto con l’assicurato”. Inoltre, continua l’insorgente, il teste ha

ammesso di avere avuto problemi con A. _______ anche in passato, ragione per

cui non è possibile escludere con certezza che egli, nel momento di rilasciare

la sua deposizione, non nutrisse nei suoi confronti “un sentimento di

rivendicazione o inimicizia (…) tali da compromettere la sua obiettività”. A

detta di A. _______, infine, la circostanza secondo cui XX non ha mai prodotto

la registrazione della telefonata intercorsa tra lui e la querelante, “nonostante

tali registrazioni avvengano di regola per qualunque contatto telefonico con

l’istituto assicurativo, porta ragionevolmente a dubitare ulteriormente della

veridicità di quanto rimproverato all’imputato” (motivazione d’appello,

pag. 5-6).

9.2. a. Giusta

l’art. 139 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le

altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei

secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (cpv. 1). I fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova (cpv. 2).

b. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove

non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del

giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi

giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore

delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,

dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in

atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da

norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;

Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;

Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea

2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401

consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione

delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per

esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore

probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso

imputato o di quella della parte lesa (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale

suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, n. 574 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann,

Considerandi

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, ad § 54 n. 3; STF

del 23 aprile 2010, inc.6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010;

STF del 28 giugno 2011, inc.6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il

proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento -

valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova

(Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar,

op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische

StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

c. Il

principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

§ 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre

a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei

fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF

120.

Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1.;

STF del 19 aprile 2002 inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così

come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86

consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc.6B_369/2011

consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc.6B_235/2007 consid. 2.2; Tophinke, in

Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers,

Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art.

10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

9.3

Sul tenore della conversazione telefonica del 15 marzo 2011, le

versioni delle parti divergono: secondo ACPR 1, A. _______ avrebbe assunto nei

suoi confronti toni offensivi, pronunciando, fra l’altro, la frase “vengo lì e ti

taglio la gola”. Dal canto suo il

querelato ha negato di avere proferito le parole indicate dalla

querelante.

Entrambe le parti hanno provveduto ad indicare un testimone a sostegno della

propria versione dei fatti.

Il teste indicato dalla querelante – AW - ha fornito una ricostruzione dei

fatti precisa e circostanziata, confermando integralmente il racconto della

donna non solo in relazione al proferimento delle parole indicate nel DA, ma

pure in relazione all’intero svolgimento dei fatti susseguitisi quel giorno (il

teste ha, in particolare, confermato il primo colloquio di A. _______ con una

collaboratrice dell’Ufficio sinistri esteri, il successivo colloquio con la

querelante, interrotto a causa dei toni minacciosi assunti dall’appellante

nonché l’ulteriore chiamata di quest’ultimo, pure condita da toni minacciosi).

Per quanto riguarda poi la sua imparzialità - contestata nel gravame

dall’appellante - si osserva che, se è vero che AW, contrariamente a quanto

ritenuto dal pretore, non può essere considerato persona “non legata alle

parti” (egli è impiegato presso XX ed è, dunque, collega della querelante),

è altrettanto vero che non emergono dagli atti elementi suscettibili di

metterne in dubbio l’obiettività. A mente di questa Corte non indizia nulla in

tal senso la circostanza secondo cui il perito assicurativo

ha dichiarato di avere avuto già in passato dei problemi con l’appellante per

la liquidazione di un sinistro (“con

il succitato avevo già avuto a che fare un paio d'anni fa per una

liquidazione, anche in quel caso ricordo che avevo avuto problemi”). Contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, non emerge infatti dagli atti che i problemi sorti all’epoca abbiano causato un

risentimento tale da indurre il teste ad accusarlo di fatti non realmente

accaduti, esponendosi oltretutto alle conseguenze penali di una falsa

testimonianza giusta l’art. 307 CP. Ad ulteriore riprova dell’imparzialità del

teste non va infine dimenticato che, diversamente dalla tesi ricorsuale, AW non

è “la persona che ha dato origine al conflitto con l’assicurato” ritenuto

che la perizia dalla quale emerge che i danni alla vettura di [...]erano

preesistenti o, comunque, arrecati di proposito non è stata da lui allestita,

bensì dai periti [...](cfr. doc. 4 e 5 prodotti dall’accusatrice privata con le

sue osservazioni).

A mente della scrivente Corte, meno convincente appare per contro la

testimonianza rilasciata dalla compagna dell’appellante, [...]che si è detta

sicura che durante la conversazione telefonica “non sono state dette brutte

parole dal mio ragazzo”. Oltre a non ricordare né la data, né l’ora della

telefonata, ella ha infatti affermato che la chiamata

era stata fatta dal suo compagno all’assicurazione (“Sì ho sentito

una telefonata che lui aveva fatto all'assicurazione”),

quando in realtà sia la querelante che il querelato hanno dichiarato che era stata XX a contattare quest’ultimo (A. _______, per la

precisione, ha dichiarato che l’assicurazione aveva contattato la sua ragazza e

che lui ha poi “preso in mano il telefono”, in ogni caso egli non ha mai

detto di essere stato lui a contattare XX). Ma quanto riferito dalla donna

desta perplessità anche per un altro motivo: ella ha dichiarato che la

conversazione telefonica tra il suo compagno e l’assicurazione è stata “una

telefonata normale senza toni alti”. Ora, che la telefonata non si sia

esattamente svolta nei canoni della normalità emerge da quanto ha affermato lo

stesso appellante nel gravame e meglio che, durante la telefonata, “i toni

della discussione si sono (…) accesi, sfociando nella lite telefonica in

parola” (motivazione d’appello, pag. 2). Che la conversazione telefonica

fosse tutt’altro che normale risulta poi anche dalla circostanza - ammessa da

entrambe le parti (oltre che dai testimoni) - secondo cui la querelante, ad un

certo punto, ha deciso di interrompere la telefonata e di riattaccare il

ricevitore.

E, pertanto evidente che la teste [...], parlando di una “una telefonata normale senza toni alti” ha reso una versione

edulcorata dei fatti, certamente meno attendibile di quella fornita alla

polizia dal teste AW.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nulla può infine essere

dedotto dalla circostanza secondo cui XX non ha prodotto la registrazione del

colloquio telefonico intercorso tra lui e l’accusatrice privata. Nulla agli

atti dimostra infatti che i colloqui telefonici tra l’assicurazione e i clienti

siano di norma registrati per cui questa Corte non ha motivo di dubitare

dell’inesistenza di una registrazione, così come indicato dalla compagnia

assicurativa nel suo scritto del 12 marzo 2013 (cfr. act. VII in inc. CARP n.

17.2013

).

Visto quanto precede la scrivente Corte ritiene che non sussistano ragionevoli

dubbi sul fatto che, il 15 marzo 2011, l’appellante, abbia proferito la frase

menzionata nel DA.

A titolo abbondanziale si osserva che una tale conclusione è ulteriormente

confortata dall’estratto del casellario giudiziale di A. _______, dal quale

emerge una certa sua propensione a comportamenti connotati da aggressività

(cfr. AI 6, estratto del casellario giudiziale svizzero da cui emergono una

condanna del 2005 per danneggiamento, una condanna del 2006 per vie di fatto ed

aggressione).

10.

Dal profilo del diritto, si osserva che la frase “vengo lì e

ti taglio la gola”, proferita dall’appellante nei confronti di ACPR 1, è

certamente costitutiva del reato di minaccia ritenuto che essa è sicuramente

suscettibile di originare in ogni persona ragionevole e di media sensibilità -

e dunque anche nell’accusatrice privata - il timore di un pregiudizio

rilevante. La preoccupazione della donna emerge del resto dal suo verbale di

polizia in cui si legge che “sentendomi minacciata, e per evitare che dalle

minacce passi ai fatti, desidero che tutti i documenti riguardanti la querela

in questione e la successiva procedura non mi vengano inviati ai domicilio, ma

che vengano recapitati presso il mio posto di lavoro, al seguente indirizzo

(…)” (verbale 8 aprile 2011 di ACPR 1, allegato all’AI 5, pag. 3).

Ritenuto che, anche dal profilo soggettivo, chi esprime parole come quelle

surriferite non può che farlo con la volontà d’incutere spavento al suo

interlocutore, la condanna dell’appellante per il reato di minaccia non può che

trovare conferma in questa sede.

11.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto

di specifica contestazione - si rileva come nessun appunto possa essere mosso

alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- cadauna e alla

multa di fr. 300.- inflitte a A. _______ dal primo giudice. La pena è infatti

certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e

106.

cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore.

Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un

periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.

12.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

per complessivi fr. 600.-, sono posti a carico dell’appellante.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per

complessivi fr. 900.- sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1

CPP).

L’appellante rifonderà inoltre all’accusatrice privata fr. 800.- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81,

398 e segg. CPP,

180 CP,

42, 47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e,

sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria per la fissazione delle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. A.

_______ è dichiarato autore

colpevole di minaccia per avere, in data 15 marzo 2011, a [...], presso gli uffici della compagnia di assicurazione XX, minacciato telefonicamente ACPR

1 di tagliarle la gola.

1.2. A.

_______ è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr.

50.- (cinquanta) cadauna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento);

1.2.2. alla

multa di fr. 300.- (trecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

600.- (seicento) per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico di A.

_______ che rifonderà a ACPR 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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