17.2013.60
Arma pericolosa implica connaturata pericolosità. Oggetti d'uso quotidiano, concepiti per scopi diversi da armi, non sono qualificabili come arma pericolosa. Desiste da un reato chi, in piena autonomia decisionale, in assenza di rilevanti condizionamenti esterni, non porta a termine il suo progetto
16 luglio 2013Italiano65 min
ore 17.13 del 17 ottobre 2012 la farmacista ABC della farmacia [...]di [...]a [...]ha
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2013.60
Data decisione, Autorità:
16.07.2013, CARP
Titolo:
Arma pericolosa implica connaturata pericolosità. Oggetti d'uso quotidiano, concepiti per scopi diversi da armi, non sono qualificabili come arma pericolosa. Desiste da un reato chi, in piena autonomia decisionale, in assenza di rilevanti condizionamenti esterni, non porta a termine il suo progetto
CONCORSO
DESISTENZA
POSSESSO ILLECITO DI ARMI
RAPINA
RESPONSABILITÀ SCEMATA
art. 2 CPS
art. 19 cpv. 1 CPS
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 23 cpv. 1 CPS
art. 47 cpv. 1 CPS
art. 49 CPS
art. 140 cf. 2 CPS
art. 4 cpv. 1 let. c LARM
art. 4 cpv. 1 let. d LARM
art. 4 cpv. 1 cf. d LARM
Incarto n.
17.2013.60
Locarno
16 luglio 2013/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 29 gennaio 2013 da
A. _______
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 24 gennaio 2013 dalla Corte delle assise correzionali di
Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 8
aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con atto di accusa n. 127/2012 del 14 dicembre 2012 il procuratore
pubblico ha ritenuto A. _______ autore colpevole di:
tentata rapina semplice ai sensi dell’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP
per
avere in data 17 ottobre 2012, verso le 17:10, a [...], nell’intento di
procacciare a sé un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, tentato di
commettere un furto ai danni della Farmacia [...], usando minaccia contro ABC, [...]e
[...], dipendenti della farmacia;
infrazione
alla legge federale sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale) ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr
per essere entrato illegalmente in Svizzera in data 11
ottobre 2012 e per avervi soggiornato sino al 17 ottobre 2012, senza essere in
possesso di validi documenti di legittimazione, e meglio, essendo il passaporto
della Repubblica Dominicana scaduto dal 23 marzo 2011;
- nell’ambito
del dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona, il
primo giudice ha prospettato alle parti, previo loro consenso, la
configurazione giuridica di rapina aggravata giusta l’art. 140 cifra 2 CP;
- con sentenza 24 gennaio 2013 la prima Corte ha dichiarato A.
_______ autore colpevole di:
tentata
rapina aggravata ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP
siccome commessa utilizzando un’arma
pericolosa,
per
gli stessi fatti di cui al pto 1. dell’AA n. 127/2012 del 14 dicembre 2012;
infrazione
alla legge federale sugli stranieri
per la medesima fattispecie di cui al pto
2. dell’AA n. 127/2012 del 14 dicembre 2012;
In
applicazione della pena, la Corte ha condannato A. _______, che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità, alla pena
detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.
Con la
sentenza di condanna è, infine, stata ordinata la confisca del coltello da
cucina usato dal condannato per la rapina e il dissequestro in favore
dell’avente diritto degli altri oggetti in sequestro elencati nell’atto
d’accusa.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise correzionali l’imputato ha
tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto
la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 8 aprile 2013, A. _______ ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1. e n. 2.1. della sentenza in disamina.
In particolare, egli ha postulato che la tentata rapina ascrittagli sia
derubricata da aggravata a semplice (art. 140 cifra 1 CP), che gli sia
riconosciuta la desistenza dal reato (art. 23 CP) nonché una scemata
imputabilità più elevata rispetto a quella lieve accertata in prima sede (art.
19 CP) e che la pena detentiva a suo carico sia ridotta e compresa fra 9 e 12
mesi da espiare;
l’appellante
non ha presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il
16 luglio 2013, durante il quale:
- il procuratore
pubblico ha postulato la reiezione dell’appello presentato dall’imputato e la
conferma della sentenza di primo grado;
- l’appellante
A. _______ ha invocato l’accoglimento dell’appello, ribadendo le richieste e le
motivazioni formulate con la relativa dichiarazione, ed ha, pertanto, postulato
che la pena sia compresa fra 9 e 12 mesi di detenzione da espiare.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza
in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il
principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha
recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati
esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della
giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti,
alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto
alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello
parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato
in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4
CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla
giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli
viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).
L’accusato
e i suoi precedenti penali
2. Sulla vita ed i precedenti penali dell’appellante si richiama, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato ai consid. 1. e 2. della
sentenza impugnata:
“ A. _______, figlio
di [...][...]e [...], cittadino dominicano, è nato a Santo Domingo il
[...]. E' l'ultimo di tre figli, le sorelle [...]e [...]vivono ancora a
Santo Domingo, e i suoi genitori hanno
divorziato nel 1982, quando egli aveva solo due anni. Ha frequentato la scuola
sino alla terza liceo, quindi ha iniziato a lavorare in un villaggio turistico
come animatore, attività che ha svolto per circa tre anni. In seguito è stato
assunto come cameriere, impiegato a bordo di navi da crociera che navigano
nella zona dei Caraibi, lavoro che ha svolto per circa due anni.
Nel 2005 ha trovato lavoro, sempre come cameriere, a bordo di navi della [...]. Per potere lavorare su
navi italiane gli è stato rilasciato un "permesso marittimo", grazie
al quale, al termine dei 10 mesi per i quali era stato assunto, egli si è
stabilito in Italia, a Genova.
A Genova A. _______ è rimasto fino al 2006, e meglio fino al
momento in cui è stato arrestato per due rapine commesse il 2 febbraio a [...].
Condannato il 17 giugno 2006 alla pena di tre anni di reclusione, viene
scarcerato il 3 agosto di quell'anno in conseguenza del provvedimento di
indulto. L'atto di clemenza non ha concorso al ravvedimento del A. _______, che il 26 gennaio 2007 ha nuovamente commesso una rapina a [...], venendo condannato I'8 febbraio 2007 alla pena di tre
anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla revoca del beneficio
dell'indulto.
Ritenuta anche un'ulteriore
condanna a un mese e 15 giorni di reclusione pronunciata nel 2010 per i reati
di minaccia e porto d'armi commessi il 31 agosto 2006 (a meno di un mese dalla
scarcerazione per indulto), con provvedimento di cumulo del 21 ottobre 2010 la
pena complessiva a suo carico è stata determinata in 6 anni, 9 mesi e 15 giorni
di reclusione. La pena detentiva risulta
essere stata scontata da A. _______ tra il 26 gennaio 2007 e l'11 ottobre 2012 (AI 23), in buona parte
in regime di semilibertà, lavorando alle dipendenze di una ditta di pulizie. A.
_______, nei cui confronti è stata
pronunciata l'espulsione dall'Italia, risulta inoltre avere fatto uso in Italia
di almeno tre false identità (AI 6) a nome delle quali esiste un corrispondente
casellario giudiziale italiano (AI 23)”.
(sentenza impugnata, consid. 1. e
2. pag. 5).
A. _______ è, in particolare, conosciuto dalle autorità italiane con i
seguenti alias:
-
Billops Chauncy, 20.07.1980, Stati Uniti d’America;
-
Perez Ramon, 20.08.1985, Repubblica Dominicana;
-
Almanzar Rafael, 20.07.1981, Repubblica Dominicana (AI 6).
Sia i precedenti per
rapina, sia l’utilizzo di false identità sono stati ammessi da A. _______ che ha precisato quanto segue:
“ In totale ho commesso più o meno quattro rapine
commesse a [...]e a [...]. Le ho commesse munito di un’arma da fuoco (beretta
9mm). Per questi reati ho scontato cinque anni e mezzo di carcere” (AI 5, pag,
2).
“ In effetti ho utilizzato degli alias, sono: [...],
cittadino dominicano; [...]cittadino americano (nome di un atleta della NBA), [...]cittadino
dominicano. Di questi non ricordo la data di nascita che ho fornito alle
autorità”
(AI 20 alleg.
verbale PS 23.10.2012 A. _______, pag. 4).
Il prevenuto non ha
precedenti penali in Svizzera (AI 3).
Situazione economica
dell’accusato
3. Poche le
informazioni che si evincono dagli atti sulla situazione economica di A.
_______.
Egli
ha descritto la sua disponibilità di denaro come segue:
“ L’11 ottobre 2012 da Milano ho preso un treno diretto
a Zurigo e con me avevo 1'000 Euro.
ADR rispondo che
questi soldi sono la rimanenza di alcune rapine di cui ho riferito. Questi li
avevo nascosti da una mia compagna a Milano.
ADR rispondo che
alcune di queste rapine sono andate a buon fine. Confermo che sono state
quattro. In totale ho racimolato circa 150'000 Euro. Le ho commesse con un
complice. Di questi soldi ora rimangono circa 15'000 Euro. Devo però dire che
il mio complice si era preso la metà di questi soldi.” (AI 5, pag. 3).
Sulla provenienza dei
1'000 euro, di cui a suo dire disponeva al momento dell’arrivo in Svizzera, A.
_______ ha in seguito dato un’altra spiegazione:
“ D.: Ci può spiegare la provenienza del denaro di cui
era in possesso al suo arrivo in Svizzera, € 1'000.-, che avrebbe cambiato in
franchi svizzeri alla stazione di Zurigo l’11.10.2012?
Si tratta di
denaro che avevo tra i miei effetti personali in carcere, rispettivamente di
denaro guadagnato durante l’attività lavorativa che ho svolto nel periodo di
semi-libertà a [...]. Lavoravo per un’impresa di pulizie. A [...]sono stato
detenuto per sei mesi in semi-libertà. Prima ero a [...], dove ho scontato 4
anni, dei quali gli ultimi due ho fatto in semi-libertà.” (AI 20 alleg. verbale
PS 23.10.2012 A. _______, pag. 3).
Nel corso dell’inchiesta,
sull’origine di questi 1'000 euro, l’accusato ha, poi, nuovamente rettificato
quanto dichiarato:
“ Mi sono fatto dare (n.d.r. dalla sua ragazza)
1'000.00 euro e le ho detto che sarei tornato dopo 2 settimane. Le ho detto che
sarei andato da solo in Spagna per divertirmi. Lei si fida di me, e poi sono
solo 2 settimane.” (AI 27 verbale PP 05.12.2012 A. _______, pag. 3).
L’imputato ha prodotto
agli atti il suo curriculum vitae nel quale ha precisato di non avere né beni
né risparmi (AI 33, pag. 3).
Fatti e antefatti
emersi dall’inchiesta
4. I
giorni precedenti alla rapina sono stati ripercorsi dall’imputato nei termini
esposti ai consid. 3. e 4. della sentenza di primo grado, cui si rinvia in
questa sede giusta l’art. 82 cpv. 4 CPP:
“ 3.
A suo dire, A. _______ sarebbe stato rilasciato dal carcere di [...]alle
9 di mattina dell'11 ottobre 2012. Egli si sarebbe quindi recato a [...]dalla
sua compagna, dove sarebbe rimasto per due o tre ore. Verso le 16, portandosi
1'000.- Euro e il passaporto scaduto, egli avrebbe preso il treno per Milano,
città da cui avrebbe proseguito il viaggio alla volta di Zurigo, dove (pur non essendoci mai stato) intendeva
andare a divertirsi. Sempre a suo dire, Zurigo non sarebbe stata di suo
gradimento, ragione per cui, 10 minuti dopo esservi giunto, egli avrebbe
ripreso il treno in direzione sud, recandosi a Bellinzona, dove sarebbe giunto
alle due del mattino 12 ottobre 2012.
4.
Sempre stando al suo
dire, l'imputato a Bellinzona avrebbe soggiornato per tre notti all'Hotel [...]e
una notte all'Hotel [...], ciò che non trova riscontro negli accertamenti
eseguiti, secondo i quali avrebbe affittato una camera all'Hotel [...]solo la
mattina del 14 ottobre alle ore 06.30, giungendovi in compagnia di una donna.
L’accusato ha mantenuto
la propria versione, negando di essere stato ospitato da terzi. (…)”
5. A.
_______ ha descritto agli inquirenti le ore che hanno preceduto la
tentata rapina come segue:
“ Quella mattina mi sono alzato verso le ore
08.00/09.00 e poi sono sceso a fare colazione. Prima di scendere ho fatto una
doccia. Ho mangiato due croissant, un bicchiere di aranciata e tre whisky. Per
Fatti
i whisky ho pagato CHF 10.- l’uno, per un totale di CHF 30.-. Sono uscito
dall’hotel dopo le ore 11.00. Ho lasciato le mie due borse con i miei effetti
personali, da qualche parte vicino alla stazione FFS di Bellinzona. Poi con il
bus sono andato a Castione per acquistare il coltello per poi commettere la
rapina. Una volta a Castione ho fatto l’acquisto e poi con il bus sono tornato
a Bellinzona. La corsa l’ho pagata ca. CHF 2.- pagando al conducente. In città,
mi sono fermato in almeno un paio di bar dove ho bevuto una ventina di whisky
che ho pagato CHF 10.- l’uno. Nel pomeriggio ho speso ca. CHF 200.- in whisky.
Ho poi girato un po’ in città e quando sono arrivato alla Farmacia [...]ho
deciso che lì dovevo entrare per commettere la rapina. Non avevo guardato altri
posti dove poter commettere la rapina.”
(AI 20 alleg.
verbale PS 23.10.2012 A. _______, pag. 3).
L’imputato ha circostanziato alla polizia
l’acquisto del coltello ed ha confermato che quello ritrovato dagli agenti in
suo possesso è lo stesso ch’egli ha utilizzato per commettere il tentativo di
rapina:
“ R. L’ho acquistato in un supermercato,
COOP, per ca. CHF 12.-/15.-. L’ho acquistato lo stesso giorno, quando poi ho
commesso la rapina. Con il bus sono andato a Castione e là, alla COOP, ho
acquistato il coltello.
Gli interroganti mi
mostrano la fotografia del coltello da pane che mi è stato sequestrato e
confermo che si tratta dell’oggetto che ho utilizzato per commettere la rapina.
Quel giorno ero fuori di
me, ed ho acquistato il coltello per poi andare a commettere la rapina. Non
necessitavo del coltello per altri motivi, se non appunto per utilizzarlo. In
quel negozio non ho acquistato altro. Se non sbaglio il coltello l’ho
acquistato prima di mezzogiorno.”
(AI 20 alleg. verbale PS
23.10.2012 A. _______, pag. 1).
6. In
relazione all’imputazione principale di cui al punto 1. dell’AA 127/2012
(tentata rapina), A. _______ non ha contestato l’accertamento dei fatti operato
dei primi giudici. Infatti, dopo aver inizialmente eccepito un accertamento
incompleto o inesatto dei fatti ex art. 398 cpv. 3 lett. b CPP (doc. CARP III,
pag. 3), egli non li ha mai più messi realmente in discussione né nel prosieguo
della sua dichiarazione d’appello né durante il relativo dibattimento. Motivi
del suo gravame sono, infatti, stati unicamente l’errata qualifica giuridica
della fattispecie (da lui ritenuta rapina semplice dalla quale ha desistito
spontaneamente giusta l’art. 140 cifra 1 CP in rel. all’art. 23 cpv. 1 CP e
non, come apprezzato in prima sede, tentata rapina aggravata di cui all’art.
140 cifra 2 CP in rel. all’art. 22 CP), il grado della scemata imputabilità (da
lui ritenuta superiore al grado lieve riconosciuto dai primi giudici), e la
conseguente commisurazione della pena. Pertanto, sempre in applicazione
dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si citano i consid. 5. e 6. della sentenza impugnata
(facendo, però, astrazione, al consid. 5, della parte in cui il primo giudice
riconosce solo una lieve scemata responsabilità):
“ 5.
Alle
ore 17.13 del 17 ottobre 2012 la farmacista ABC della farmacia [...]di [...]a [...]ha
chiamato la polizia per denunciare un tentativo di rapina. Sulla base della sua
descrizione dell'autore, A. _______ è stato fermato dagli agenti alle 17.20 in via [...].
Sottoposto
ad analisi, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 1.61 e
2.12 gr/Kg, (…) oltre a tracce di benzodiazepine (AI 24).
6.
Interrogate dagli agenti, le tre
donne presenti al momento dei fatti (la proprietaria, la farmacista e
l'assistente di farmacia) hanno concordemente narrato che poco dopo le ore
17:00 è entrato un uomo che prima era passato almeno un paio di volte davanti
alla porta d'entrata guardando all'interno. Egli si è avvicinato alla cassa e
ha esortato la farmacista, ABC, a consegnargli il denaro. Recava con sé un
sacchetto in carta della LIDL contenente un coltello per il pane a lama
seghettata della lunghezza di circa 30 cm (in realtà 20.5 cm) che egli ha estratto puntandolo verso ABC. Vedendo l'assistente di farmacia, [...], dirigersi
verso l'uscita, l'uomo le si è avvicinato e le ha intimato di non uscire
agitando il coltello nella sua direzione. ABC ha reagito intimando all'uomo di
andare via, ciò che egli ha fatto.”
Si aggiunga che due delle tre donne, presenti
nella farmacia al momento dei fatti, sono state confrontate dagli inquirenti la
sera stessa con A. _______ e lo hanno riconosciuto, attraverso uno specchio e
alla presenza del suo difensore, come l’autore della tentata rapina (AI 1
alleg. verbale PS 17.10.2012 [...], pag. 3-4; verbale 17.10.2012 [...], pag.
2-3).
A. _______ ha, fin dal primo interrogatorio ed in
tutti i successivi, ammesso di essere stato l’autore della rapina tentata ai
danni della Farmacia [...]di [...](AI 1 alleg. verbale PS 17.10.2012 A. _______,
pag. 3: AI 5 verbale PP 18.10.2012 A. _______, pag. 5; AI 20 alleg. verbale PS
23.10.2012 A. _______, pag. 3; verbale PP 05.12.2012 A. _______, pag. 1).
L’imputato è stato arrestato e posto in
carcerazione preventiva dal 17 ottobre al 14 novembre 2012 (AI 1; AI 9).
È in anticipata esecuzione della pena dal 15
novembre 2012.
(AI 21).
Appello
di A. _______
7. A.
_______ sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure è incorso in un’errata
applicazione del diritto, qualificando la fattispecie come rapina aggravata ai
sensi dell’art. 140 cifra 2 CP ritenendo, a torto, che è stata commessa con
un’arma pericolosa.
7.1. Il
primo giudice, ricordato il tenore dell’art. 140 cifra 2 CP e che la nozione di
“arma pericolosa” è la medesima di cui all’art. 139 cifra 3 cpv. 3 CP, ha
ritenuto che “un pluripregiudicato per il medesimo reato di rapina a mano
armata che, pesantemente ubriaco, brandisce un coltello con lama seghettata da
oltre 20 cm da lui appositamente acquistato al fine di compiere la rapina,
adempie la fattispecie aggravata di cui all’art. 140 cifra 2 CP” (sentenza
impugnata, consid. 9.-10., pag. 7).
7.2. L’appellante
osserva che “il concetto di arma è indipendente dall’uso che ne viene fatto
nel caso concreto” ed è definito dalla Legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni e, per quanto qui d’interesse, dall’art. 4
cpv. 4 lett. c LArm. Per l’imputato un coltello da cucina non rientra in tale
definizione. Il ricorrente, poi, aggiunge che “la pericolosità di un’arma
deve essere insita nella stessa”, precisando che l’uso difforme dallo scopo
di un oggetto di uso quotidiano non rende quest’ultimo un’arma, anche qualora
venisse utilizzato per commettere una rapina e fosse oggettivamente idoneo a
procurare ferite serie. Ciò premesso, egli sostiene di avere rapinato la
farmacia avvalendosi di un “semplice coltello del pane, della lunghezza
complessiva di 30 cm, di cui 20.5 cm di lama seghettata, acquistato presso un
supermercato al prezzo di fr. 12.00/15.00, che non può essere considerato
un’arma ai sensi della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le
munizioni”. A mente dell’imputato, il primo giudice, qualificando la
fattispecie concreta come rapina aggravata poiché commessa con arma pericolosa,
è incorso in un’errata applicazione dell’art. 140 cifra 2 CP (dichiarazione di
appello, pto. 2.1., pag. 5-6).
7.3. a) Giusta
l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque commette un furto usando violenza contro
una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità
corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena
detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180
aliquote giornaliere.
La cifra
2 dell’art. 140 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva non
inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da
fuoco o di un’altra arma pericolosa.
b)
Per arma ai sensi del citato disposto è da
intendersi ogni oggetto destinato ad offendere e a difendere, ritenuto che per
la qualifica dell’oggetto quale arma occorre prescindere dalle modalità
d’impiego nel caso concreto.
Diversa è,
invece, l’ipotesi dell’oggetto pericoloso cui fa riferimento lart. 123 cifra 2
cpv. 2 CP in cui l’uso che se ne fa nello specifico è rilevante ai fini della
qualificazione (STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2;
DTF 117 IV 135 consid. 1c/bb con riferimenti; Donatsch, Strafrecht III, Delikte
gegen den Einzelnen, Zurigo 2008, ad art. 139, § 4.3., pag. 146 e ad art. 140,
§ 3.1., pag. 155).
La definizione di arma qui d’interesse corrisponde a quella della
legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno
1997 (LArm; RS 514.54; STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2.).
c) In particolare, giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c LArm per armi si
intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico
di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da
lancio e pugnali a lama simmetrica. Un coltello da cucina non è compreso in
questi casi. Pur potendosene fare uso con una sola mano, quest’ultimo non
dispone di un meccanismo automatico di apertura (STF 6B_756/2010 del 06.12.2010
consid. 3.2.2).
L’art. 4
cpv. 1 lett. c LArm non lascia spazio ad un’interpretazione estensiva del
concetto di arma (STF 6B_543/2010 del 29.11.2010. consid. 2.3).
La lett.
d di questo disposto, in un elenco non esaustivo, qualifica come armi i
dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni,
manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde. Anche qui il
concetto di arma è definito unicamente tramite il criterio dell’oggettivo scopo
cui è destinata.
Al
riguardo, gli aspetti soggettivi sono irrilevanti: in particolare, l’impiego
difforme dallo scopo per cui è stato concepito non fa assurgere un utensile di
uso comune ad arma ai sensi della legge sulle armi.
A questo
riguardo, si sottolinea che il TF ha precisato che, alla luce dell’art. 1 CP,
l’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm va interpretato in senso restrittivo e che,
perciò, non può essere considerato un’arma un arnese che, pur idoneo a ferire
delle persone, non è oggettivamente stato concepito a tale scopo (DTF 129 IV
348 consid. 2.3 e 2.4 e riferimenti; STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid.
3.2.2 e riferimenti; STF 6B_543/2010 del 29.11.2010. consid. 2.4).
d) Per
sapere se un’arma è pericolosa - e, pertanto, paragonabile ad un’arma da fuoco -
occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva
connaturata pericolosità che è data qualora l’arma sia atta ad arrecare gravi
ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a con riferimenti; STF 6B_756/2010 del
06.12.2010 consid. 3.2.3).
e) Oggetti
di uso quotidiano come un coltello da cucina, essendo stati concepiti per scopi
diversi dalle armi non sono qualificabili come tali. Se ne deduce, a maggior
ragione, che il loro impiego minaccioso, anche qualora si tratti di oggetti del
tutto idonei ad arrecare gravi ferite, non li eleva ad armi pericolose ai sensi
dell’art. 140 cifra 2 CP.
Affinché
questa norma trovi applicazione non basta, infatti, che il rapinatore si
avvalga di un oggetto pericoloso atto ad arrecare gravi ferite, ma è necessario
che questo oggetto sia per sua natura destinato ad essere utilizzato come arma
(STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.4 in cui il TF non ha ritenuto
“altra arma pericolosa” ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP un coltello da cucina
avente una lama lunga 20 centimetri; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II,
Basilea 2007, ad art. 139, n. 139 pag. 377 seg. e ad art. 140, n. 54, pag.
407).
7.4. Nel
caso di specie, A. _______ ha tentato di rapinare la farmacia [...]in [...]a [...]brandendo
un coltello da cucina lungo complessivamente 30 cm di cui 20,5 cm di lama dal profilo dentellato, acquistato presso un grande magazzino al prezzo
di fr. 12.-/15.-. Trattasi di un utensile destinato per sua natura a scopi
domestici e, in ogni caso, non concepito come arma. Esso non è strumento
destinato, per sua natura, ad offendere/ferire. A prescindere dalla sua
idoneità ad arrecare gravi ferite, il coltello utilizzato dall’imputato non
assurge, dunque, ad arma pericolosa ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP, ciò che
comporta l’inapplicabilità della relativa aggravante (cfr STF 6B_756/2010 del
06.12.2010 consid. 3.2.4).
Sotto
questo profilo, l’appello merita, pertanto, accoglimento.
8. Nel
suo appello, A. _______ ha sostenuto che la prima Corte ha sbagliato non
riconoscendogli di avere spontaneamente desistito.
8.1. Sulla
questione, il primo giudice, dopo avere riassunto le deposizioni delle tre
donne presenti nella farmacia al momento dei fatti e quelle dello stesso A.
_______, ha accertato che l’imputato ha cominciato a perpetrare il reato, “giungendo
allo stadio del tentativo (art. 22 CP)”. Per il giudice di prime cure,
tuttavia, l’autore non è stato in grado di ultimare il proprio progetto “a
causa della resistenza della vittima, che ha rifiutato di consegnare il denaro
nonostante la minaccia del coltello” e non, come asserito dall’imputato, in
quanto intenerito dalla presenza delle tre signore inermi. La prima Corte ha, pertanto, concluso che A. _______ “non ha spontaneamente desistito ai
sensi dell’art. 23 CP”, pur riconoscendo che egli, ad avvenuto rifiuto, “ha
omesso di mettere in pratica la minaccia costituita dal pericoloso coltello che
recava con sé e ha preferito interrompere il compimento del reato”
(sentenza impugnata, consid. 11., pag. 7).
8.2. Nel
suo appello, A. _______ osserva che, fin dal primo verbale d’interrogatorio di
polizia, ha dichiarato d’avere “spontaneamente desistito dal portare a
termine il reato” allorquando si è reso conto del fatto che nella farmacia
“vi erano unicamente donne e che queste si erano spaventate”.
L’imputato, il giorno successivo, ha ribadito agli inquirenti “di aver
deciso di non prendere i soldi perché, dopo aver visto le donne, gli si è
spezzato il cuore”. Per l’appellante, le sue coerenti dichiarazioni sono state
confermate dalle stesse vittime. In particolare, egli ricorda che la farmacista
[...]ha dichiarato ch’egli è “rimasto spiazzato dalla sua reazione e dopo
essersi guardato attorno, ha deciso di lasciare la farmacia con un passo
normale, senza mettere via né nascondere il coltello”. Egli sottolinea
infatti che, mentre non aveva ancora fatto tutto quanto in suo potere (non
essendosi avvicinato alla cassa, che era aperta, non avendo tentato di
arraffare il denaro, non avendo fatto ricorso al coltello), ha abbandonato
l’intenzione di commettere il reato “per volontà propria, spinto dalla
percezione di essere intento a commettere qualcosa di inopportuno e di
sbagliato”, ovvero il reato ai danni delle tre donne. Da quanto sopra, a
mente dell’appellante, si configura una desistenza ai sensi dell’art. 23 CP “essendo
dati sia l’abbandono dell’intenzione sia la volontarietà dello stesso”. La Corte di prima istanza, continua il ricorrente, “ha apprezzato erroneamente i fatti,
applicando di conseguenza in maniera errata il diritto” laddove ha negato
ch’egli abbia spontaneamente desistito ex art. 23 CP, trascurando la relativa
possibilità di diminuzione della pena (dichiarazione di appello, pto. 2.2.,
pag. 6-8).
8.3. a) Ai
sensi del’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un
crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza
possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato
può essere punito con pena attenuata.
Il legislatore
ha previsto all’art. 22 cpv. 1 CP diversi casi di tentativo. D’un canto, con la
formulazione “non compie”, il legislatore si è rivolto all’autore che non
rinuncia sua sponte all’atto, ma non lo perfeziona in ragione di circostanze
esterne (STF 6S.279/2003 del 26.09.2003. consid. 3.2.). D’altro canto, con
l’espressione “compie senza risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato” il legislatore intende i casi in cui l’autore va fino
in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si realizza a causa
di circostanze indipendenti dalla sua volontà (STF 6P.2/2004). La norma
prevede, inoltre, il caso particolare in cui l’agire volto alla consumazione
del reato è “senza possibilità di risultato”, sia perché lo strumento servito a
commetterlo è inadeguato (STF 6S.271/2004), sia perché l’oggetto contro cui
l’atto era diretto non corrisponde a quello dell’enunciato legale (STF
6S.327/2003; Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurigo 2008, ad art. 22 n.
981-983, pag. 319 s.; Trechsel/Pieth in Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, II ed., Zurigo 2013, ad art. 22 CP, n. 2 ss , pag. 138 ss.).
b) Un
ulteriore caso di tentativo è la desistenza regolata all’art. 23 cpv. 1 CP. Giusta
l'art. 23 cpv. 1 CP, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni
pena se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o
ha contribuito ad impedirne la consumazione. L’art. 23 cpv. 1 CP trova applicazione nei casi in cui l’autore, dopo averne iniziato la commissione, decida,
nonostante ritenga di potere ancora portare a termine l’esecuzione del reato,
di abbandonare il suo proposito criminale (Pozo, Commentaire Romand, CP I,
Basilea 2009, ad art. 23 n. 3, pag. 239; Trechsel/Pieth in Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, II ed., Zurigo 2013, ad art. 23 CP, n. 3,
pag. 146 ss.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Berna 2009, ad art. 23 CP, n. 2-4, pag. 52 seg.). L’abbandono
dell’attività illecita deve essere il fattore decisivo per la mancata
consumazione, rispettivamente per la mancata realizzazione del reato (Pozo,
Commentaire Romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 23 n. 5, pag. 240) e deve essere
spontaneo. Non occorre che alla base vi siano motivi d’indole morale (STF
6P.19/2003 del 6 agosto 2003 consid. 13.1, DTF 118 IV 366 consid. 3a; 115 IV
121).
Per giudicare della
spontaneità della desistenza è determinante sapere se, al momento
dell’abbandono, l’autore, soggettivamente, aveva ancora, in pratica, la scelta
tra continuare e rinunciare al suo piano (Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal
annoté, III ed, Losanna 2007, ad art. 23, n. 1.2. e riferimenti, pag. 98;
Trechsel/Pieth in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, II ed.,
Zurigo 2013, ad art. 23 CP, n. 3 e riferimenti, pag. 146). La decisione di interrompere
l’agire illecito deve scaturire dalla sola volontà dell’autore che deve
risultare scevra da pressioni o condizionamenti esterni (STF 6S.262/2004,
consid. 2.3). A questo proposito, va detto che il TF ha già avuto modo di
precisare che vi è desistenza spontanea anche quando l’autore rinuncia a
portare a termine il suo disegno dopo avere chiesto un consiglio a terzi (DTF
115 IV 121). Non vi è desistenza ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP se l’autore
non porta a termine la commissione del reato, per esempio, a causa di minacce
di un danno serio (DTF 115 IV 121; 108 IV 104) o di una forte opposizione della
vittima, oppure a causa della presenza inattesa di una terza persona (Pozo,
Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n. 6, pag. 240) oppure ancora a
causa della presa di coscienza dell’impossibilità di portare a termine il piano
con i mezzi a sua disposizione o della necessità di ricominciare ed aggiornarne
l’esecuzione (Pozo, op. cit , ad art. 23 CP n. 7, pag. 240): in questi come in
altri casi similari, la decisione di interrompere l’esecuzione del reato
procede da circostanze esterne. Vi è di contro desistenza, qualora l’agente –
senza che l’esecuzione obiettiva sia divenuta particolarmente difficile –
risolva di rinunciarvi per motivi interni (come vergogna, rimorsi, compassione
o paura di delinquere). Tali motivi interni possono nondimeno essere sorti
anche in seguito a circostanze esterne, come ad esempio, le invocazioni della
vittima o le riserve manifestate da un compartecipe (STF 6P.19/2003 del 6
agosto 2003 consid. 13.1). Secondo alcuni autori, c’è desistenza anche quando
l’autore interrompe la consumazione del reato nei confronti di una prima
vittima (per esempio, per compassione) riservandosi di cercarne un’altra,
ritenuto come ogni successiva aggressione non debba essere considerata una
continuazione del precedente tentativo ma una nuova fattispecie a sé stante
(Jenny, Basler Kommentar, II ed., Basilea 2007, ad art. 23 CP, n. 7 e
riferimenti, pag. 460).
Lo stesso deve valere
quando la nuova aggressione sia rivolta verso la stessa vittima (Jenny, in op.
cit., ad art. 23 CP, n. 7 e riferimenti, pag. 460; di opinione contraria
Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Allgemeine
Voraussetzungen der Strafbarkeit, VI ed., Zurigo 2004, pag. 186 secondo cui
l’autore non desiste ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP quando mantiene
l’intenzione di provare un’altra volta in circostanze diverse).
8.4. a) Nel
caso di specie, A. _______ ha sempre sostenuto di avere deciso autonomamente di
abbandonare il suo proposito criminale:
“ Ho cambiato idea perché erano tutte
donne. Loro si sono impaurite ed io non ho continuato con la mia intenzione di
rapinare, ho cambiato idea”
(AI 1
alleg. verbale PS 17.10.2012 A. _______, pag. 3).
“ Ho chiesto i soldi alle donne, non
me li hanno dati e ho deciso quindi di andarmene. A dire il vero nemmeno volevo
prenderli quei soldi. Quando ho visto queste “poveracce” mi si è “spezzato il
cuore”
(AI 5
verbale PP 18.10.2012 A. _______, pag. 3).
“ Ho cambiato idea perché ho visto tre
donne impaurite e non mi sembrava giusto esercitare violenza contro il «gentil
sesso»”
(AI 5
verbale PP 18.10.2012 A. _______, pag. 5).
Al
dibattimento d’appello, A. _______ ha confermato di essere entrato, in stato di
ubriachezza, nella farmacia intenzionato a rubare e, perciò, a servirsi del
coltello e di avere, volontariamente desistito per rispetto del “gentil sesso”,
ovvero delle tre donne presenti nella farmacia. In particolare egli ha
dichiarato quanto segue:
“ È vero che, quel giorno, io ho
comprato il coltello per rubare. È però anche vero che, appena sono entrato
nella farmacia, io ho capito che quella rapina non l’avrei fatta perché alle
donne non si ruba. Non esiste proprio. Non c’è regalo più grande che Dio abbia
fatto all’uomo. Voglio precisare che queste cose io non le sto dicendo adesso
per ingraziarmi la presidente che è una donna, ma le vado dicendo sin
dall’inizio. L’ho detto subito anche da ubriaco. Ubriaco o non ubriaco non
cambia niente: il rispetto che meritano le donne non è negoziabile e non può
essere messo in discussione.”
(verb.
dib. d’appello, pag. 3).
Le tre
donne presenti in farmacia hanno tutte, nella sostanza, dichiarato che A.
_______ ha abbandonato la farmacia dopo che la farmacista rifiutò di consegnargli
i soldi e gli intimò, con voce ferma, di andarsene:
“ (…) Non ho seguito subito cosa
stesse succedendo, solo quando l’uomo ha detto “dammi i soldi.. dammi i soldi”
e ha mostrato un sacchetto della Lidl. Ho quindi capito che si trattava di una
rapina. Io mi sono quindi diretta verso la porta pensando di uscire per
chiedere aiuto. In quel momento ho visto che nella mano sinistra aveva un
coltello grande da cucina, di ca. 20 cm, con una lama liscia (non zigrinata).
Se non sbaglio [...]era vicino a me, ma non so dire dove si trovava di preciso
e cosa stesse facendo. Io ero poi indecisa se uscire dalla farmacia o se
restare, non sapevo come avrebbe reagito, e se si sarebbe avventato sulle mie
colleghe. [...]mi ha incitato ad uscire a chiamare qualcuno o la polizia, in
quel momento l’uomo ha realizzato che ero vicino alla porta e mi ha detto “no
tu non vai via”. Io ero come bloccata sulla porta, e poco dopo [...]mi ha
nuovamente incitato ad uscire per chiedere aiuto. A quel punto l’uomo si è
girato verso di me e si è avvicinato puntandomi il coltello e dicendomi “tu non
vai via”. In quel momento mi sono sentita intimorita. Era ad una distanza di
ca. 1-2 metri, non si era allontanato molto dal bancone perché doveva
controllare i soldi che ABC doveva dargli. Io mi sono quindi riparata dietro
delle scatole di plastica, usandole come uno scudo, e sono rimasta lì finché se
n’è andato. Ad un certo punto ABC ha chiesto a [...]“cosa faccio?”, come a
sapere se dargli o meno i soldi. Io non ho sentito la risposta perché in quel
momento l’uomo mi stava minacciando con il coltello. ABC si è quindi messa ad
urlare “basta” e lui, forse spaventato, si è allontanato. Abbiamo subito chiuso
la farmacia, e allertato la Polizia. Devo dire che l’uomo, nell’uscire dalla
farmacia, non ha né messo via il sacchetto né nascosto il coltello, non ho
osservato che direzione ha preso.”
(AI 1
alleg. verbale PS 17.10.2012 [...], pag. 2).
“ Nel tardo pomeriggio, poco dopo le
ore 17:00, io mi trovavo davanti alla cassa e volgevo lo sguardo verso l’entrata
della farmacia [...]e in [...]vedevo la pianta del noce. La mia attenzione è
stata attratta da una persona di sesso maschile che almeno un paio di volte è
passata davanti alla nostra porta guardando all’interno. Ho notato che in una
mano deteneva un grosso sacchetto della LIDL. Avevo pure rimarcato che l’uomo
“mulatto” portava degli occhiali da vista; una berretta di colore grigio scuro;
un giubbotto scuro. Dopo due o tre minuti questo sconosciuto è entrato in
farmacia da solo e non vi erano presenti clienti. La mia posizione era sempre
dietro alla cassa e di fianco, alla mia destra, vi erano le due colleghe [...]e
[...]. L’uomo si è avvicinato alla cassa ed è rimasto ad una distanza di circa
un metro e mezzo. Teneva sempre il suo sacchetto in carta della LIDL, davanti
al torace, e in italiano disse: “DAMMI SOLDI” con un tono deciso anche se io in
quel momento l’ho percepito come persona spaventata. Subito dopo avermi chiesto
i soldi ha estratto un coltello, del pane, di una lunghezza di circa 30-40 cm che ha puntato nella mia direzione senza avvicinarsi ulteriormente alla cassa. Poi ha ripetuto
la richiesta di dargli i soldi. Io ho chiesto alla mia collega [...]cosa dovevo
fare. Mi sono accorta che lei non aveva realizzato che il malvivente voleva rapinarci.
Non ricordo se poi lei mi abbia o meno risposto. Devo dire che io durante
questa scena non mi sono spaventata e non ho perso il controllo. Questo ha
fatto sì che potessi reagire gridando allo sconosciuto di andare fuori e
rifiutandomi di dargli il denaro. L’uomo è rimasto spiazzato dalla mia reazione
e dopo essersi guardato attorno ha deciso di lasciare la farmacia con un passo
normale. Io non sono riuscita a vedere la direzione presa dallo sconosciuto.
Non l’ho seguito così come le mie colleghe che dopo le mie urla hanno
realizzato compiutamente l’accaduto. Noi ci siamo poi rinchiuse all’interno
della farmacia ed io ho chiamato la Polizia.”
(AI 1
alleg. verbale PS 17.10.2012 ABC, pag. 2-3)
“ Questo pomeriggio io sono stata un
po’ in ufficio ad effettuare la contabilità, poi sono scesa per aiutare a
servire i clienti. Verso le ore 17.00 mi trovavo al piano terra con le colleghe. Io ho servito una donna che era accompagnata da due bambini, io poi mi
trovavo vicino alla porta nei pressi dello scaffale delle creme a parlare con [...].
Non mi sono accorta dell’arrivo dell’uomo e dato che parlavo con [...]non mi
sono nemmeno accorta di cosa stesse facendo. Ho realizzato che si trattava di
una rapina quando ABC mi ha chiesto “cosa faccio?” ed io ho poi visto l’uomo
che ha chiesto “dammi soldi.. dammi soldi”. Sul bancone aveva appoggiato un
sacchetto di carta della Lidl, con l’apertura rivolta verso la cassa, dove
dovevano essere messi i soldi. Nella mano destra teneva un coltello, tipo
quelli del pane con il manico marrone e con la lama lunga e seghettata. Puntava
il coltello verso ABC e con fare insistente e cattivo. Dato che [...]era la più
vicina alla porta le ho subito detto di scappare e chiedere aiuto, ma lei non
si è mossa ed è rimasta ferma in quella posizione. L’uomo ha continuato ad
insistere nel chiedere i soldi a ABC, ed io ho nuovamente invitato [...]a
fuggire. Io nel frattempo mi sono spostata dietro al bancone, in modo da vedere
bene l’uomo e per essere di sostegno a ABC. L’uomo si è quindi rivolto verso [...]e
ha fatto qualche passo nella sua direzione e le ha puntato contro il coltello. ABC,
aveva le mani nella cassa, ma poi ha reagito gridando “vattene” e non gli ha
dato i soldi. A quel punto l’uomo è arretrato ed è uscito. Ho visto che si è allontanato
verso [...]. Subito abbiamo chiamato la Polizia.” (AI 1 alleg. verbale
17.10.2012 [...], pag. 2).
b) È
indubbio che l’imputato - “un pluripregiudicato per il medesimo reato di
rapina”, come lo definisce la stessa Corte di prime cure - pur se in stato di ubriachezza, aveva un’esperienza tale che gli ha permesso di gestire con
Considerandi
fermezza la situazione presentatasi all’interno della farmacia. La sua capacità
di controllo è confermata dal fatto ch’egli, con sangue freddo, a due riprese
(la prima con un perentorio: “no tu non vai via”, la seconda puntandole
il coltello e ribadendo “tu non vai via”), ha impedito a [...]di
scappare, malgrado questa, a ridosso dell’uscita, per due volte fosse stata
incitata dalla collega [...]a chiamare aiuto.
Ora, chi
non si lascia perturbare dal reale rischio di fuga di una vittima e ne preclude
con risolutezza ogni sua velleità in tal senso, tantomeno si lascia intimorire
dalla presenza sul luogo della rapina di tre commesse, ancorché una di
essa si sia rifiutata di consegnare il denaro della cassa ed abbia gridato “basta”
(a detta della teste [...]) oppure “di andare fuori” (a detta della
teste [...]) oppure “vattene” (a detta della teste [...]).
Tali resistenze, a mente
di questa Corte, sono troppo poca cosa per poter spaventare un soggetto con il
profilo come quello dell’imputato.
Che la rinuncia sia
scaturita dalla libera volontà dell’imputato e non dal precipitare degli eventi
è suffragato dalla circostanza ch’egli, come ricordato dalla teste [...], “ha
deciso di lasciare la farmacia con un passo normale”, ovvero l’andatura di
chi ha ancora la piena disponibilità degli eventi. Si aggiunga che chi
scappa spaventato cerca quanto meno di nascondere l’arma, ciò che il rapinatore
non ha fatto. Al riguardo la teste [...]ha infatti asserito che l’imputato,
quando è uscito dalla farmacia, “non ha né messo via il sacchetto né
nascosto il coltello”.
Poco importa quali siano
stati i motivi interni che hanno spinto l’imputato a rinunciare a portare a
termine la rapina, ovvero se nello specifico siano di natura compassionevole
così come da lui asserito (“Quando ho visto queste “poveracce” mi si è
“spezzato il cuore”; “Ho cambiato idea perché ho visto tre donne
impaurite e non mi sembrava giusto esercitare violenza contro il “«gentil
sesso»”).
Come visto sopra, perché
ci sia desistenza non è necessario che alla base della decisione dell’autore vi
siano motivi di natura morale, ma occorre che la scelta di desistere sia stata
operata in una situazione di libertà interiore.
È opinione di questa Corte
che, in concreto, l’autore, soggettivamente, poteva ancora scegliere fra
proseguire o rinunciare ad attuare il suo piano e che egli ha optato sua sponte
per la desistenza.
In altre
parole, questa Corte ritiene che A. _______ abbia rinunciato a perfezionare la
rapina, in piena autonomia decisionale, senza subire condizionamenti esterni
idonei a menomare la sua libera determinazione, e nonostante fosse ancora del
tutto in grado di portare a termine il suo progetto.
La
rinuncia dell’imputato configura, pertanto, l’istituto della desistenza ai
sensi dell’art. 23 CP.
L’appello,
anche su questo punto, deve essere accolto.
9.
A.
_______, dopo avere richiamato il tenore dell’art. 19 cpv. 1 e 2 CP e la
giurisprudenza in materia, ha precisato che il test dell’alcolemia effettuato
su di lui alle ore 18.00 del 17 ottobre 2012, giorno della rapina, ha permesso
di accertare che al momento dei fatti egli aveva una concentrazione di etanolo
nel sangue compresa fra 1.61 g/kg e 2.12 g/kg, mentre dal test dell’alito
eseguito al momento del fermo è scaturita una concentrazione dell’1.96‰. A suo
stesso dire, le “deliranti dichiarazioni” che ha rilasciato agli
interroganti poco dopo i fatti confermano la quantità di alcol rilevata dalle
analisi di laboratorio. Pertanto egli ritiene, con censura invero sollevata
nella dichiarazione di appello ma non più al relativo dibattimento, che la Corte di primo grado ha sbagliato riconoscendogli soltanto una lieve scemata imputabilità (dichiarazione di appello, pto. 3., pag. 8-9; verb. dib. d’appello,
pag. 2 e 4).
9.1
Il
giudice di prime cure ha riconosciuto a favore di A. _______ una “lieve
scemata imputabilità” “in ragione del tasso alcolemico, poiché ha ritenuto
di non poter escludere, applicando il principio in dubio pro reo, che al
momento dei fatti esso fosse superiore al 2 per mille”
(sentenza impugnata, consid. 14., pag. 9).
9.2
Giusta
l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era
capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il
carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la
pena.
Secondo
giurisprudenza (cfr. DTF 122 IV 49; 119 IV 120 consid. 2b; STF 19.7.2011 in
6B_867/2010), una concentrazione di alcol nel sangue dell’autore dal 2 al 3‰
comporta la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, dunque, di
una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3‰ comporta la
presunzione di una totale irresponsabilità (cfr., in dottrina, Bommer/Dittmann,
BSK, Strafrecht I, ad art. 19, n. 62; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad. art. 19, n. 19; Moreillon,
Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 19, n. 27). Un
tasso alcolemico inferiore al 2‰ non riduce di principio la capacità
dell’autore di valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente di
agire secondo tale valutazione.
9.3
a) Il
test dell’alito effettuato sull’imputato alle ore 17.30 del 17 ottobre 2012 ha dato quale esito un tasso alcolemico di 1,96 ‰ (cfr. formulario di prelievo
del sangue all. ad AI 1). L’esame del sangue eseguito lo stesso giorno alle ore
18.00
ha permesso di accertare che egli
aveva, al momento della rapina, una concentrazione di alcol in circolo da un
minimo di 1,61‰ ad un massimo di 2,12‰ nonché benzodiazepine (cfr.
rapporto di analisi del 26.11.2012 ad AI 24).
Nell’ipotesi a lui più
favorevole, si ha, dunque, che A. _______ aveva al momento dei fatti, oltre benzodiazepine, una quantità di alcol nel sangue pari a
2,12‰, ovvero una concentrazione superiore alla soglia del 2‰ riconosciuta come
limite per poter prendere in considerazione una parziale scemata imputabilità. Questo
tasso alcolemico non è, tuttavia, tale da incidere in modo significativo sulla
capacità di valutare il carattere illecito del fatto o di agire secondo tale
valutazione, avvicinandosi tutt’al più alla soglia minima di
alcolemia dalla quale si presume una scemata imputabilità del prevenuto.
È quindi
a ragione che la prima Corte ha riconosciuto a A. _______ una scemata
responsabilità di grado lieve.
Del
resto, le risultanze istruttorie avvalorano la correttezza di questa
conclusione. L’imputato ha, infatti, dimostrato di ricordare la rapina anche
nei particolari, descrizione che è poi risultata congruente con le
dichiarazioni testimoniali rilasciate dalle tre donne presenti nella farmacia.
Ciò conferma che il suo stato confusionale al momento dei fatti era tenue, ovvero
che la sua capacità di comprendere il senso delle cose, valutarne il
carattere illecito e agire di conseguenza era affievolita in modo contenuto. Ciò è corroborato dalle deposizioni delle vittime della rapina, in
particolare da quella di [...]che ha minimizzato l’assenza di lucidità del
rapinatore:
“ Il suo comportamento mi è sembrato
da arrabbiato, stizzito. Può essere che abbia agito sotto l’influsso di
sostanze stupefacenti o di alcolici, anche se non mi è sembrato così. Mi era
sembrato quasi un gesto disperato, come se fosse un asilante.” (verbale PS
17.10.2012
[...], pag. 2, all. ad AI 1).
È,
dunque, fondato considerare che la concentrazione di alcol nel sangue
dell’imputato al momento della rapina fosse tale da averne determinato solo una
lieve parziale scemata imputabilità.
b) Di
transenna - senza che la questione necessiti di particolari approfondimenti
visto quanto precede - appare opportuno rilevare come, avendo l’accusato stesso
dichiarato di avere il 17 ottobre 2012, giorno della tentata rapina, bevuto
verso le ore 08.00/09.00 di mattina tre bicchieri di whisky, di essersi recato
dopo le 11.00 presso un grande magazzino di Castione dove ha acquistato il
coltello per commettere la rapina e di essere, poi, tornato a Bellinzona, dove,
in almeno un paio di bar, ha bevuto, sempre a suo dire, “una ventina di
whisky” per poi commettere verso le 17.00 la rapina ai danni della farmacia
[...]in [...](AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. _______, pag. 3),
l’ubriacatura rappresenta un agire che, quantomeno, rasenta quello
dell’istituto dell’ “actio libera in causa” dell’art. 19 cpv. 4 CP.
L’appello,
per quanto attiene a questa censura, è quindi respinto.
Commisurazione
della pena
10.
A.
_______ chiede che la pena detentiva sia ridotta e che sia compresa fra 9 e 12
mesi da espiare.
A suo avviso, la prima istanza non ha debitamente tenuto conto del
fatto ch’egli durante la rapina non ha fatto uso del coltello, né ha fatto del
male alle persone presenti nella farmacia. L’appellante ritiene che, qualora
fosse stato pienamente responsabile del suo agire, la sua colpa globale avrebbe
potuto essere considerata come mediamente grave. Essa si riduce, tuttavia, in
ragione dell’accertato stato di scemata imputabilità ad una colpa medio/bassa.
Cadendo, infine, l’aggravante di cui all’art. 140 cifra 2 CP e trovando
applicazione l’istituto della desistenza ex art. 23 cpv. 1 CP, egli postula la
suddetta riduzione di pena.
10.1
La Corte delle assise correzionali ha ritenuto “grave dal profilo oggettivo e molto grave dal
profilo soggettivo” la colpa di A. _______. La gravità oggettiva del reato
è data, per il primo giudice, dalle “spregiudicate modalità” con cui
l’autore “ha fatto irruzione” nella farmacia, ovvero in un esercizio
pubblico che costituisce un “luogo sensibile, in cui si recano persone
bisognose”, con lo scopo di rubare un’ingente somma di denaro ovvero l’”incasso
della giornata”, “incurante del fatto che vi fossero all’interno ben tre
persone” e brandendo “un oggetto pericoloso” con il quale ha minacciato
senza scrupoli le astanti. Per la prima istanza la gravità oggettiva della
condotta di A. _______ è data già solo per il fatto che è adempiuta “una
delle circostanze aggravanti di cui all’art. 140 cifra 2 e segg. CP” (cfr.
sentenza impugnata, consid. 14, pag. 8).
La
gravità soggettiva del reato è invece dedotta dalla prima Corte dalla
circostanza che l’imputato è un “pluripregiudicato specifico” che aveva
appena finito di scontare (l’11.10.2012), in regime di semilibertà, una lunga
pena detentiva. L’avere delinquito dopo 6 giorni dal suo rilascio fa
dell’imputato, a mente della prima istanza, “un delinquente irriducibile,
che nulla apprende dalle esperienze carcerarie, anche lunghe, che è del tutto
incapace di conformarsi ai crismi del comportamento civile e ad un anche minimo
rispetto delle leggi”. Secondo il primo giudice, infine, la colpa
dell’imputato è aggravata dal fatto ch’egli ha deciso di delinquere sebbene
avesse la possibilità di rimanere nella legalità, tornandosene a casa dalla
fidanzata e continuando a lavorare presso l’impresa di pulizie che lo aveva
assunto.
A suo
favore, depone per il primo giudice non tanto la confessione confusa avvenuta
dopo un arresto in quasi flagranza di reato e volta a sminuire le proprie
responsabilità, ma la circostanza che la rapina sia stata solo tentata e che
durante la stessa egli non ha fatto del male alle persone presenti nella
farmacia. Sempre a suo beneficio, la prima Corte gli riconosce una “lieve
scemata responsabilità” in ragione del tasso alcolemico maggiore al 2 per
mille. Il primo giudice, partendo da una pena di base superiore a due anni, ha
condannato A. _______ a 18 mesi di detenzione da espiare, con computo del
carcere preventivo sofferto
(sentenza impugnata, consid. 14., pag. 8-9).
10.2
a) Per
quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena,
sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di
censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo
la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel
disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di
portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un
rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso
conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art.
398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar,
StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen
der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad
art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37,
pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,
n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.
667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler
l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel
l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di
secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria.
Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che
l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un
apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado -
ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel
suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione
del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente
il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della
dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un
effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello
un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in
fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012,
consid. 3; STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4).
b) Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
c) Come
già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF
136.
IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno,
poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e
gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
d) In
quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore che,
come precisato dal TF, ha un influsso diretto sulla colpa (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del
22.
giugno 2010), la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo
altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va,
quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore (DTF 136
IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid.
2.2.2).
Per il TF, inoltre, la riduzione puramente matematica di una pena
ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di
apprezzamento del giudice (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
L’Alta Corte ha, infine, precisato come la diminuzione della
responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri e
come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano, invece,
aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o
volitiva. Nella ponderazione di questi elementi il giudice fruisce di un ampio
potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Eseguita una valutazione approssimativa, il giudice deve prendere in
considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di
procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della
responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato
ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande,
come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
e) Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come
indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF
136.
IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione
della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten),
ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6.
consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con
riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128.
IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la
giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97
consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.
3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007
consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
f) Giusta
l’art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito con una pena
detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180
aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1).
Ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 LStr chi entra illegalmente in Svizzera (lett. a) e chi vi
soggiorna senza essere in possesso di valido documento di legittimazione (lett.
b), è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del
genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49,
n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.
282.
e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire
romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
10.3
Occorre,
dunque, determinare la colpa di A. _______ in funzione delle circostanze legate
ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze
oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e
passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive
Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa
in relazione al reato e la quantificazione della pena ad essa adeguata, vanno
considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così
determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF
136.
IV 55 consid. 5.4.).
a) Qualificanti,
dal profilo oggettivo, la colpa di A. _______ in relazione al reato principale
di rapina sono, dapprima, le modalità con cui il reo ha agito che hanno
dimostrato la sua spregiudicatezza e determinazione nel delinquere.
Grave è
già solo il fatto che A. _______ girasse per il centro della città di
Bellinzona munito di un coltello dalla lama di 20,5 cm, in stato di ubriachezza. L’imputato, prima ma soprattutto dopo aver
comprato un coltello da cucina in un grande magazzino, non si è fatto remore a
bere superalcolici per poi irrompere, dopo un sommario sopralluogo fatto
all’esterno, in una farmacia di un centro abitato e tentare una rapina ad
un’ora in cui solo per un puro caso non vi erano dei clienti. Al
riguardo, basti ricordare che, per la teste [...], poco prima della rapina era
entrata in farmacia una donna accompagnata da due bambini. Nel
suo agire, il malvivente non si è, poi, limitato a puntare il coltello verso la
farmacista ABC che si trovava alla cassa, ma ha pure minacciato per due volte
l’assistente di farmarcia Calisto, che era nei pressi dell’uscita, per
impedirle di andarsene, direzionando anche contro quest’ultima il coltello a
una distanza di 1-2 metri. Ha, pertanto, ripetutamente intimorito gli astanti,
palesando una chiara indole criminale. È indubbio, poi, che l’autore
abbia volutamente agito nel tardo pomeriggio, confidando di trarre il massimo
lucro dal proprio delinquere mirando all’incasso della giornata.
A favore
di A. _______, sempre dal profilo oggettivo, depone il fatto che la rapina è
durata poco tempo ([...]: “al massimo due-tre minuti”) e che alle
minacce di violenza non ha mai fatto seguito il passaggio all’atto, essendo
rimasto il rapinatore a distanza dalle sue vittime (ABC: “è sempre rimasto a
distanza”). Del resto, non è stato arrecato pregiudizio alcuno alla salute
di queste ultime.
Ancora dal
profilo oggettivo, la colpa di A. _______ è attenuata in modo sensibile in
ragione del fatto che l’autore, come argomentato, ha spontaneamente desistito
dal consumare la rapina (art. 23 cpv. 1 CP).
Senza i
fattori attenuanti indicati, la colpa dell’imputato dal profilo oggettivo
sarebbe stata medio/grave. Considerandoli, essa si riduce ad un’intensità di grado
medio.
b)
Passando alla valutazione della colpa di A.
_______ dal profilo soggettivo, con riferimento al criterio della libertà
dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità, occorre considerare che l’accusato
al momento della sua scarcerazione, aveva un lavoro presso una ditta di pulizie
(a [...]) e che, inoltre, poteva alloggiare a [...]presso la sua compagna (AI
33). Sempre a questo riguardo occorre considerare che A. _______ è entrato in
Svizzera con un importo di Euro 1'000.-. Ne segue che egli non versava in uno
stato di particolare difficoltà economica che avrebbe, in qualche modo, potuto
limitare la sua libertà di agire e che occorre considerare che egli ha deciso
di delinquere per pura avidità e non perché spinto da pressioni di tipo
economico.
Pur se
non navigava nell’oro, A. _______ poteva, infatti, contare su un lavoro, un
alloggio ed una persona di sostegno, tutti elementi che favorivano un percorso
di reinserimento sociale. Ciò è stato vanificato in modo scellerato da A.
_______ con l’ennesima rapina (la quarta giudizialmente accertata).
Nell’ipotesi considerata, è evidente che la predetta libertà per optare a
favore della legalità non era limitata.
Aggrava,
inoltre, la colpa di A. _______ l’intensità della sua volontà delinquenziale.
Egli, invero, non ha mai saputo dare, né agli inquirenti né alle due Corti di
merito, una valida spiegazione della sua presenza sul suolo elvetico. È,
quindi, del tutto ragionevole ritenere che sia partito dall’Italia
appositamente per commettere una rapina in Svizzera: affrontando, non tanto il
viaggio, ma una realtà nuova e per lui sconosciuta egli ha dimostrato una
preoccupante determinazione delinquenziale e una altrettanto preoccupante
spregiudicatezza.
Sempre
dal profilo soggettivo, quale elemento che influisce direttamente sulla colpa,
va poi considerata a suo favore la scemata imputabilità di grado lieve, la cui
incidenza, tuttavia, è in gran parte compensata dai preponderanti elementi a
carico dell’imputato e dal fatto – accertato – che egli ha, comunque, deciso di
commettere la rapina prima di mettersi in stato di grave/pesante ebrietà,
assumendosi il rischio di reagire a eventuali imprevisti in maniera
incontrollata.
Pertanto,
partendo da una colpa soggettiva ben sopra la media, l’accertata scemata
imputabilità di grado lieve l’attenua ad un grado medio.
c) A
fronte di simili circostanze, la colpa del prevenuto per il reato di tentata
rapina può essere considerata mediamente grave.
In merito all’infrazione
alla LStr, qui non contestata, la colpa di A. _______ è, anch’essa, media in
quanto l’entrata illegale in Svizzera in data 11 ottobre 2012 ed il relativo
soggiorno senza essere in possesso di validi documenti di legittimazione sono
stati, come visto, strumentali alla realizzazione della rapina, ovvero di un
illecito d’indubbia rilevanza.
Preso
atto della giurisprudenza in materia di rapine, tenuto conto di questi
presupposti, è così corretto fissare la pena base per il reato principale fra i
15.
e i 20 mesi di detenzione. Ad essi va aggiunto 1 mese per il concorso con
l’infrazione alla LStr.
d) Con
riferimento ai fattori legati all’autore, pesa notevolmente a carico di A.
_______ il fatto ch’egli ha delinquito avendo alle spalle tre condanne penali,
di cui due per rapina (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012). Condivisibile è, poi,
l’argomentazione dei primi giudici secondo cui, tornando a delinquere a pochi
giorni dalla fine di una lunga carcerazione, A. _______ ha dimostrato di avere
fatto della delinquenza una regola di vita, ciò che contribuisce ad aggravarne
ulteriormente la colpa.
In questo
ambito, a favore di A. _______ non sussistono particolari circostanze
attenuanti. Egli non può giovarsi di un significativo comportamento
collaborativo nel corso dell’intero procedimento penale. Infatti, se è vero
ch’egli ha confessato, fin dal primo interrogatorio (all’inizio, in modo un po’
confusionale visto lo stato di ebrietà), di essere l’autore della rapina
ascrittagli, è anche vero che nelle sue ammissioni, arrivate dopo un arresto in
quasi flagranza di reato, egli ha anche sminuito la gravità del proprio agire e
non ha mai chiarito le ragioni per cui è arrivato in Svizzera, contraddicendosi
poi sulla provenienza del denaro che aveva con sé.
Il fatto,
poi, che l’imputato si sia comportato bene in carcere è circostanza positiva,
ma in sé non bastevole a giustificare una riduzione della pena a fronte di un
agire grave quale quello ascrittogli.
Quanto al
criterio della particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del luogo
di espiazione da quello di residenza - innegabili essendo le difficoltà
connesse ad una carcerazione distante dai propri cari - esso ha, in concreto,
un peso estremamente ridotto se non nullo, fermo restando che l’accusato ha
deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era dunque ben
cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue
colpe in Svizzera.
Tutto ciò
vagliato, si può concludere che è solo in ragione del divieto di reformatio in
pejus che questa Corte si limita a confermare la pena detentiva complessiva di
18.
mesi decretata in prima sede.
Sospensione condizionale della pena
11.
Giusta
l’art. 42 cpv. 2 CP per un autore che nei cinque anni prima del reato è stato
condannato ad una pena detentiva di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli. Circostanze vagamente favorevoli non sono sufficienti (STF
6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5). L’adempimento di questo requisito
vale anche per una sospensione soltanto parziale della pena, art. 43 (DTF 134
IV 1, consid. 5.3.1.).
Le decisioni straniere sono parificate a quelle
svizzere fintanto che non contravvengono ai principi del nostro diritto (STF
6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2.; DTF 105 IV 225, consid. 2).
11.1
Ritenuto
come – in considerazione dei numerosi precedenti penali (fra cui ben due
condanne per rapina), del fatto che ha ricominciato a delinquere pochissimo
tempo dopo essere uscito di prigione e della situazione personale – per A.
_______ debba essere posta una prognosi negativa, la pena è totalmente da
scontare. L’appellante non si è, del resto, in sede di appello opposto alla sua
integrale espiazione.
Carcerazione di sicurezza
12.
A.
_______ è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena.
Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
13.
Visto
l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, la tassa di
giustizia per il dibattimento di prima istanza è posta a carico di A. _______
nella misura di 2/3, mentre i disborsi di fr. 1'331.35 relativi all’inchiesta e
al giudizio di primo grado rimangono integralmente a suo carico.
Gli oneri
processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di
giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono accollati al condannato in
ragione di ½ (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili a suo favore
essendo egli patrocinato da un difensore d’ufficio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
12, 19, 23, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51 e 140 CP;
115 LStr;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Di
conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i
dispositivi n. 1.2, e 3 della sentenza 24 gennaio 2013 della Corte delle assise
correzionali di Bellinzona sono passati in giudicato,
1.1. A. _______ è dichiarato autore colpevole di tentata rapina
semplice, per avere, a [...], il 17 ottobre 2012, verso le ore 17:10, tentato
di derubare la Farmacia [...], minacciando tre dipendenti con un coltello.
1.2. A.
_______, avendo, in parte, agito in stato di lieve
scemata imputabilità e avendo spontaneamente desistito, è condannato alla pena
detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 500.- per il dibattimento di prima istanza è posta a
carico del condannato nella misura di 2/3, mentre i disborsi di fr. 1'331.35
relativi all’inchiesta e al giudizio di primo grado rimangono integralmente a
suo carico.
3. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) altri disborsi fr.
200.-
fr.
1'000.-
sono
posti a carico di A. _______ in ragione di ½.
4. Intimazione
a:
-
-
-
5. Comunicazione a:
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via
S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Ministero
Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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