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Decisione

17.2013.60

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16 luglio 2013Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i whisky ho pagato CHF 10.- l’uno, per un totale di CHF 30.-. Sono uscito

dall’hotel dopo le ore 11.00. Ho lasciato le mie due borse con i miei effetti

personali, da qualche parte vicino alla stazione FFS di Bellinzona. Poi con il

bus sono andato a Castione per acquistare il coltello per poi commettere la

rapina. Una volta a Castione ho fatto l’acquisto e poi con il bus sono tornato

a Bellinzona. La corsa l’ho pagata ca. CHF 2.- pagando al conducente. In città,

mi sono fermato in almeno un paio di bar dove ho bevuto una ventina di whisky

che ho pagato CHF 10.- l’uno. Nel pomeriggio ho speso ca. CHF 200.- in whisky.

Ho poi girato un po’ in città e quando sono arrivato alla Farmacia [...]ho

deciso che lì dovevo entrare per commettere la rapina. Non avevo guardato altri

posti dove poter commettere la rapina.”

(AI 20 alleg.

verbale PS 23.10.2012 A. _______, pag. 3).

L’imputato ha circostanziato alla polizia

l’acquisto del coltello ed ha confermato che quello ritrovato dagli agenti in

suo possesso è lo stesso ch’egli ha utilizzato per commettere il tentativo di

rapina:

“ R. L’ho acquistato in un supermercato,

COOP, per ca. CHF 12.-/15.-. L’ho acquistato lo stesso giorno, quando poi ho

commesso la rapina. Con il bus sono andato a Castione e là, alla COOP, ho

acquistato il coltello.

Gli interroganti mi

mostrano la fotografia del coltello da pane che mi è stato sequestrato e

confermo che si tratta dell’oggetto che ho utilizzato per commettere la rapina.

Quel giorno ero fuori di

me, ed ho acquistato il coltello per poi andare a commettere la rapina. Non

necessitavo del coltello per altri motivi, se non appunto per utilizzarlo. In

quel negozio non ho acquistato altro. Se non sbaglio il coltello l’ho

acquistato prima di mezzogiorno.”

(AI 20 alleg. verbale PS

23.10.2012 A. _______, pag. 1).

6. In

relazione all’imputazione principale di cui al punto 1. dell’AA 127/2012

(tentata rapina), A. _______ non ha contestato l’accertamento dei fatti operato

dei primi giudici. Infatti, dopo aver inizialmente eccepito un accertamento

incompleto o inesatto dei fatti ex art. 398 cpv. 3 lett. b CPP (doc. CARP III,

pag. 3), egli non li ha mai più messi realmente in discussione né nel prosieguo

della sua dichiarazione d’appello né durante il relativo dibattimento. Motivi

del suo gravame sono, infatti, stati unicamente l’errata qualifica giuridica

della fattispecie (da lui ritenuta rapina semplice dalla quale ha desistito

spontaneamente giusta l’art. 140 cifra 1 CP in rel. all’art. 23 cpv. 1 CP e

non, come apprezzato in prima sede, tentata rapina aggravata di cui all’art.

140 cifra 2 CP in rel. all’art. 22 CP), il grado della scemata imputabilità (da

lui ritenuta superiore al grado lieve riconosciuto dai primi giudici), e la

conseguente commisurazione della pena. Pertanto, sempre in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si citano i consid. 5. e 6. della sentenza impugnata

(facendo, però, astrazione, al consid. 5, della parte in cui il primo giudice

riconosce solo una lieve scemata responsabilità):

“ 5.

Alle

ore 17.13 del 17 ottobre 2012 la farmacista ABC della farmacia [...]di [...]a [...]ha

chiamato la polizia per denunciare un tentativo di rapina. Sulla base della sua

descrizione dell'autore, A. _______ è stato fermato dagli agenti alle 17.20 in via [...].

Sottoposto

ad analisi, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 1.61 e

2.12 gr/Kg, (…) oltre a tracce di benzodiazepine (AI 24).

6.

Interrogate dagli agenti, le tre

donne presenti al momento dei fatti (la proprietaria, la farmacista e

l'assistente di farmacia) hanno concordemente narrato che poco dopo le ore

17:00 è entrato un uomo che prima era passato almeno un paio di volte davanti

alla porta d'entrata guardando all'interno. Egli si è avvicinato alla cassa e

ha esortato la farmacista, ABC, a consegnargli il denaro. Recava con sé un

sacchetto in carta della LIDL contenente un coltello per il pane a lama

seghettata della lunghezza di circa 30 cm (in realtà 20.5 cm) che egli ha estratto puntandolo verso ABC. Vedendo l'assistente di farmacia, [...], dirigersi

verso l'uscita, l'uomo le si è avvicinato e le ha intimato di non uscire

agitando il coltello nella sua direzione. ABC ha reagito intimando all'uomo di

andare via, ciò che egli ha fatto.”

Si aggiunga che due delle tre donne, presenti

Considerandi

nella farmacia al momento dei fatti, sono state confrontate dagli inquirenti la

sera stessa con A. _______ e lo hanno riconosciuto, attraverso uno specchio e

alla presenza del suo difensore, come l’autore della tentata rapina (AI 1

alleg. verbale PS 17.10.2012 [...], pag. 3-4; verbale 17.10.2012 [...], pag.

2-3).

A. _______ ha, fin dal primo interrogatorio ed in

tutti i successivi, ammesso di essere stato l’autore della rapina tentata ai

danni della Farmacia [...]di [...](AI 1 alleg. verbale PS 17.10.2012 A. _______,

pag. 3: AI 5 verbale PP 18.10.2012 A. _______, pag. 5; AI 20 alleg. verbale PS

23.10.2012

A. _______, pag. 3; verbale PP 05.12.2012 A. _______, pag. 1).

L’imputato è stato arrestato e posto in

carcerazione preventiva dal 17 ottobre al 14 novembre 2012 (AI 1; AI 9).

È in anticipata esecuzione della pena dal 15

novembre 2012.

(AI 21).

Appello

di A. _______

7.

A.

_______ sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure è incorso in un’errata

applicazione del diritto, qualificando la fattispecie come rapina aggravata ai

sensi dell’art. 140 cifra 2 CP ritenendo, a torto, che è stata commessa con

un’arma pericolosa.

7.1

Il

primo giudice, ricordato il tenore dell’art. 140 cifra 2 CP e che la nozione di

“arma pericolosa” è la medesima di cui all’art. 139 cifra 3 cpv. 3 CP, ha

ritenuto che “un pluripregiudicato per il medesimo reato di rapina a mano

armata che, pesantemente ubriaco, brandisce un coltello con lama seghettata da

oltre 20 cm da lui appositamente acquistato al fine di compiere la rapina,

adempie la fattispecie aggravata di cui all’art. 140 cifra 2 CP” (sentenza

impugnata, consid. 9.-10., pag. 7).

7.2

L’appellante

osserva che “il concetto di arma è indipendente dall’uso che ne viene fatto

nel caso concreto” ed è definito dalla Legge federale sulle armi, gli

accessori di armi e le munizioni e, per quanto qui d’interesse, dall’art. 4

cpv. 4 lett. c LArm. Per l’imputato un coltello da cucina non rientra in tale

definizione. Il ricorrente, poi, aggiunge che “la pericolosità di un’arma

deve essere insita nella stessa”, precisando che l’uso difforme dallo scopo

di un oggetto di uso quotidiano non rende quest’ultimo un’arma, anche qualora

venisse utilizzato per commettere una rapina e fosse oggettivamente idoneo a

procurare ferite serie. Ciò premesso, egli sostiene di avere rapinato la

farmacia avvalendosi di un “semplice coltello del pane, della lunghezza

complessiva di 30 cm, di cui 20.5 cm di lama seghettata, acquistato presso un

supermercato al prezzo di fr. 12.00/15.00, che non può essere considerato

un’arma ai sensi della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le

munizioni”. A mente dell’imputato, il primo giudice, qualificando la

fattispecie concreta come rapina aggravata poiché commessa con arma pericolosa,

è incorso in un’errata applicazione dell’art. 140 cifra 2 CP (dichiarazione di

appello, pto. 2.1., pag. 5-6).

7.3

a) Giusta

l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque commette un furto usando violenza contro

una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità

corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena

detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180

aliquote giornaliere.

La cifra

2.

dell’art. 140 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva non

inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da

fuoco o di un’altra arma pericolosa.

b)

Per arma ai sensi del citato disposto è da

intendersi ogni oggetto destinato ad offendere e a difendere, ritenuto che per

la qualifica dell’oggetto quale arma occorre prescindere dalle modalità

d’impiego nel caso concreto.

Diversa è,

invece, l’ipotesi dell’oggetto pericoloso cui fa riferimento lart. 123 cifra 2

cpv. 2 CP in cui l’uso che se ne fa nello specifico è rilevante ai fini della

qualificazione (STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2;

DTF 117 IV 135 consid. 1c/bb con riferimenti; Donatsch, Strafrecht III, Delikte

gegen den Einzelnen, Zurigo 2008, ad art. 139, § 4.3., pag. 146 e ad art. 140,

§ 3.1., pag. 155).

La definizione di arma qui d’interesse corrisponde a quella della

legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno

1997.

(LArm; RS 514.54; STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.2.).

c) In particolare, giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c LArm per armi si

intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico

di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da

lancio e pugnali a lama simmetrica. Un coltello da cucina non è compreso in

questi casi. Pur potendosene fare uso con una sola mano, quest’ultimo non

dispone di un meccanismo automatico di apertura (STF 6B_756/2010 del 06.12.2010

consid. 3.2.2).

L’art. 4

cpv. 1 lett. c LArm non lascia spazio ad un’interpretazione estensiva del

concetto di arma (STF 6B_543/2010 del 29.11.2010. consid. 2.3).

La lett.

d di questo disposto, in un elenco non esaustivo, qualifica come armi i

Dispositivo

dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni,

manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde. Anche qui il

concetto di arma è definito unicamente tramite il criterio dell’oggettivo scopo

cui è destinata.

Al

riguardo, gli aspetti soggettivi sono irrilevanti: in particolare, l’impiego

difforme dallo scopo per cui è stato concepito non fa assurgere un utensile di

uso comune ad arma ai sensi della legge sulle armi.

A questo

riguardo, si sottolinea che il TF ha precisato che, alla luce dell’art. 1 CP,

l’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm va interpretato in senso restrittivo e che,

perciò, non può essere considerato un’arma un arnese che, pur idoneo a ferire

delle persone, non è oggettivamente stato concepito a tale scopo (DTF 129 IV

348 consid. 2.3 e 2.4 e riferimenti; STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid.

3.2.2 e riferimenti; STF 6B_543/2010 del 29.11.2010. consid. 2.4).

d) Per

sapere se un’arma è pericolosa - e, pertanto, paragonabile ad un’arma da fuoco -

occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva

connaturata pericolosità che è data qualora l’arma sia atta ad arrecare gravi

ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a con riferimenti; STF 6B_756/2010 del

06.12.2010 consid. 3.2.3).

e) Oggetti

di uso quotidiano come un coltello da cucina, essendo stati concepiti per scopi

diversi dalle armi non sono qualificabili come tali. Se ne deduce, a maggior

ragione, che il loro impiego minaccioso, anche qualora si tratti di oggetti del

tutto idonei ad arrecare gravi ferite, non li eleva ad armi pericolose ai sensi

dell’art. 140 cifra 2 CP.

Affinché

questa norma trovi applicazione non basta, infatti, che il rapinatore si

avvalga di un oggetto pericoloso atto ad arrecare gravi ferite, ma è necessario

che questo oggetto sia per sua natura destinato ad essere utilizzato come arma

(STF 6B_756/2010 del 06.12.2010 consid. 3.2.4 in cui il TF non ha ritenuto

“altra arma pericolosa” ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP un coltello da cucina

avente una lama lunga 20 centimetri; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, StGB II,

Basilea 2007, ad art. 139, n. 139 pag. 377 seg. e ad art. 140, n. 54, pag.

407).

7.4. Nel

caso di specie, A. _______ ha tentato di rapinare la farmacia [...]in [...]a [...]brandendo

un coltello da cucina lungo complessivamente 30 cm di cui 20,5 cm di lama dal profilo dentellato, acquistato presso un grande magazzino al prezzo

di fr. 12.-/15.-. Trattasi di un utensile destinato per sua natura a scopi

domestici e, in ogni caso, non concepito come arma. Esso non è strumento

destinato, per sua natura, ad offendere/ferire. A prescindere dalla sua

idoneità ad arrecare gravi ferite, il coltello utilizzato dall’imputato non

assurge, dunque, ad arma pericolosa ai sensi dell’art. 140 cifra 2 CP, ciò che

comporta l’inapplicabilità della relativa aggravante (cfr STF 6B_756/2010 del

06.12.2010 consid. 3.2.4).

Sotto

questo profilo, l’appello merita, pertanto, accoglimento.

8. Nel

suo appello, A. _______ ha sostenuto che la prima Corte ha sbagliato non

riconoscendogli di avere spontaneamente desistito.

8.1. Sulla

questione, il primo giudice, dopo avere riassunto le deposizioni delle tre

donne presenti nella farmacia al momento dei fatti e quelle dello stesso A.

_______, ha accertato che l’imputato ha cominciato a perpetrare il reato, “giungendo

allo stadio del tentativo (art. 22 CP)”. Per il giudice di prime cure,

tuttavia, l’autore non è stato in grado di ultimare il proprio progetto “a

causa della resistenza della vittima, che ha rifiutato di consegnare il denaro

nonostante la minaccia del coltello” e non, come asserito dall’imputato, in

quanto intenerito dalla presenza delle tre signore inermi. La prima Corte ha, pertanto, concluso che A. _______ “non ha spontaneamente desistito ai

sensi dell’art. 23 CP”, pur riconoscendo che egli, ad avvenuto rifiuto, “ha

omesso di mettere in pratica la minaccia costituita dal pericoloso coltello che

recava con sé e ha preferito interrompere il compimento del reato”

(sentenza impugnata, consid. 11., pag. 7).

8.2. Nel

suo appello, A. _______ osserva che, fin dal primo verbale d’interrogatorio di

polizia, ha dichiarato d’avere “spontaneamente desistito dal portare a

termine il reato” allorquando si è reso conto del fatto che nella farmacia

“vi erano unicamente donne e che queste si erano spaventate”.

L’imputato, il giorno successivo, ha ribadito agli inquirenti “di aver

deciso di non prendere i soldi perché, dopo aver visto le donne, gli si è

spezzato il cuore”. Per l’appellante, le sue coerenti dichiarazioni sono state

confermate dalle stesse vittime. In particolare, egli ricorda che la farmacista

[...]ha dichiarato ch’egli è “rimasto spiazzato dalla sua reazione e dopo

essersi guardato attorno, ha deciso di lasciare la farmacia con un passo

normale, senza mettere via né nascondere il coltello”. Egli sottolinea

infatti che, mentre non aveva ancora fatto tutto quanto in suo potere (non

essendosi avvicinato alla cassa, che era aperta, non avendo tentato di

arraffare il denaro, non avendo fatto ricorso al coltello), ha abbandonato

l’intenzione di commettere il reato “per volontà propria, spinto dalla

percezione di essere intento a commettere qualcosa di inopportuno e di

sbagliato”, ovvero il reato ai danni delle tre donne. Da quanto sopra, a

mente dell’appellante, si configura una desistenza ai sensi dell’art. 23 CP “essendo

dati sia l’abbandono dell’intenzione sia la volontarietà dello stesso”. La Corte di prima istanza, continua il ricorrente, “ha apprezzato erroneamente i fatti,

applicando di conseguenza in maniera errata il diritto” laddove ha negato

ch’egli abbia spontaneamente desistito ex art. 23 CP, trascurando la relativa

possibilità di diminuzione della pena (dichiarazione di appello, pto. 2.2.,

pag. 6-8).

8.3. a) Ai

sensi del’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un

crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza

possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato

può essere punito con pena attenuata.

Il legislatore

ha previsto all’art. 22 cpv. 1 CP diversi casi di tentativo. D’un canto, con la

formulazione “non compie”, il legislatore si è rivolto all’autore che non

rinuncia sua sponte all’atto, ma non lo perfeziona in ragione di circostanze

esterne (STF 6S.279/2003 del 26.09.2003. consid. 3.2.). D’altro canto, con

l’espressione “compie senza risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato” il legislatore intende i casi in cui l’autore va fino

in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si realizza a causa

di circostanze indipendenti dalla sua volontà (STF 6P.2/2004). La norma

prevede, inoltre, il caso particolare in cui l’agire volto alla consumazione

del reato è “senza possibilità di risultato”, sia perché lo strumento servito a

commetterlo è inadeguato (STF 6S.271/2004), sia perché l’oggetto contro cui

l’atto era diretto non corrisponde a quello dell’enunciato legale (STF

6S.327/2003; Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurigo 2008, ad art. 22 n.

981-983, pag. 319 s.; Trechsel/Pieth in Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, II ed., Zurigo 2013, ad art. 22 CP, n. 2 ss , pag. 138 ss.).

b) Un

ulteriore caso di tentativo è la desistenza regolata all’art. 23 cpv. 1 CP. Giusta

l'art. 23 cpv. 1 CP, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni

pena se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o

ha contribuito ad impedirne la consumazione. L’art. 23 cpv. 1 CP trova applicazione nei casi in cui l’autore, dopo averne iniziato la commissione, decida,

nonostante ritenga di potere ancora portare a termine l’esecuzione del reato,

di abbandonare il suo proposito criminale (Pozo, Commentaire Romand, CP I,

Basilea 2009, ad art. 23 n. 3, pag. 239; Trechsel/Pieth in Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, II ed., Zurigo 2013, ad art. 23 CP, n. 3,

pag. 146 ss.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, Berna 2009, ad art. 23 CP, n. 2-4, pag. 52 seg.). L’abbandono

dell’attività illecita deve essere il fattore decisivo per la mancata

consumazione, rispettivamente per la mancata realizzazione del reato (Pozo,

Commentaire Romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 23 n. 5, pag. 240) e deve essere

spontaneo. Non occorre che alla base vi siano motivi d’indole morale (STF

6P.19/2003 del 6 agosto 2003 consid. 13.1, DTF 118 IV 366 consid. 3a; 115 IV

121).

Per giudicare della

spontaneità della desistenza è determinante sapere se, al momento

dell’abbandono, l’autore, soggettivamente, aveva ancora, in pratica, la scelta

tra continuare e rinunciare al suo piano (Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal

annoté, III ed, Losanna 2007, ad art. 23, n. 1.2. e riferimenti, pag. 98;

Trechsel/Pieth in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, II ed.,

Zurigo 2013, ad art. 23 CP, n. 3 e riferimenti, pag. 146). La decisione di interrompere

l’agire illecito deve scaturire dalla sola volontà dell’autore che deve

risultare scevra da pressioni o condizionamenti esterni (STF 6S.262/2004,

consid. 2.3). A questo proposito, va detto che il TF ha già avuto modo di

precisare che vi è desistenza spontanea anche quando l’autore rinuncia a

portare a termine il suo disegno dopo avere chiesto un consiglio a terzi (DTF

115 IV 121). Non vi è desistenza ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP se l’autore

non porta a termine la commissione del reato, per esempio, a causa di minacce

di un danno serio (DTF 115 IV 121; 108 IV 104) o di una forte opposizione della

vittima, oppure a causa della presenza inattesa di una terza persona (Pozo,

Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n. 6, pag. 240) oppure ancora a

causa della presa di coscienza dell’impossibilità di portare a termine il piano

con i mezzi a sua disposizione o della necessità di ricominciare ed aggiornarne

l’esecuzione (Pozo, op. cit , ad art. 23 CP n. 7, pag. 240): in questi come in

altri casi similari, la decisione di interrompere l’esecuzione del reato

procede da circostanze esterne. Vi è di contro desistenza, qualora l’agente –

senza che l’esecuzione obiettiva sia divenuta particolarmente difficile –

risolva di rinunciarvi per motivi interni (come vergogna, rimorsi, compassione

o paura di delinquere). Tali motivi interni possono nondimeno essere sorti

anche in seguito a circostanze esterne, come ad esempio, le invocazioni della

vittima o le riserve manifestate da un compartecipe (STF 6P.19/2003 del 6

agosto 2003 consid. 13.1). Secondo alcuni autori, c’è desistenza anche quando

l’autore interrompe la consumazione del reato nei confronti di una prima

vittima (per esempio, per compassione) riservandosi di cercarne un’altra,

ritenuto come ogni successiva aggressione non debba essere considerata una

continuazione del precedente tentativo ma una nuova fattispecie a sé stante

(Jenny, Basler Kommentar, II ed., Basilea 2007, ad art. 23 CP, n. 7 e

riferimenti, pag. 460).

Lo stesso deve valere

quando la nuova aggressione sia rivolta verso la stessa vittima (Jenny, in op.

cit., ad art. 23 CP, n. 7 e riferimenti, pag. 460; di opinione contraria

Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Allgemeine

Voraussetzungen der Strafbarkeit, VI ed., Zurigo 2004, pag. 186 secondo cui

l’autore non desiste ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP quando mantiene

l’intenzione di provare un’altra volta in circostanze diverse).

8.4. a) Nel

caso di specie, A. _______ ha sempre sostenuto di avere deciso autonomamente di

abbandonare il suo proposito criminale:

“ Ho cambiato idea perché erano tutte

donne. Loro si sono impaurite ed io non ho continuato con la mia intenzione di

rapinare, ho cambiato idea”

(AI 1

alleg. verbale PS 17.10.2012 A. _______, pag. 3).

“ Ho chiesto i soldi alle donne, non

me li hanno dati e ho deciso quindi di andarmene. A dire il vero nemmeno volevo

prenderli quei soldi. Quando ho visto queste “poveracce” mi si è “spezzato il

cuore”

(AI 5

verbale PP 18.10.2012 A. _______, pag. 3).

“ Ho cambiato idea perché ho visto tre

donne impaurite e non mi sembrava giusto esercitare violenza contro il «gentil

sesso»”

(AI 5

verbale PP 18.10.2012 A. _______, pag. 5).

Al

dibattimento d’appello, A. _______ ha confermato di essere entrato, in stato di

ubriachezza, nella farmacia intenzionato a rubare e, perciò, a servirsi del

coltello e di avere, volontariamente desistito per rispetto del “gentil sesso”,

ovvero delle tre donne presenti nella farmacia. In particolare egli ha

dichiarato quanto segue:

“ È vero che, quel giorno, io ho

comprato il coltello per rubare. È però anche vero che, appena sono entrato

nella farmacia, io ho capito che quella rapina non l’avrei fatta perché alle

donne non si ruba. Non esiste proprio. Non c’è regalo più grande che Dio abbia

fatto all’uomo. Voglio precisare che queste cose io non le sto dicendo adesso

per ingraziarmi la presidente che è una donna, ma le vado dicendo sin

dall’inizio. L’ho detto subito anche da ubriaco. Ubriaco o non ubriaco non

cambia niente: il rispetto che meritano le donne non è negoziabile e non può

essere messo in discussione.”

(verb.

dib. d’appello, pag. 3).

Le tre

donne presenti in farmacia hanno tutte, nella sostanza, dichiarato che A.

_______ ha abbandonato la farmacia dopo che la farmacista rifiutò di consegnargli

i soldi e gli intimò, con voce ferma, di andarsene:

“ (…) Non ho seguito subito cosa

stesse succedendo, solo quando l’uomo ha detto “dammi i soldi.. dammi i soldi”

e ha mostrato un sacchetto della Lidl. Ho quindi capito che si trattava di una

rapina. Io mi sono quindi diretta verso la porta pensando di uscire per

chiedere aiuto. In quel momento ho visto che nella mano sinistra aveva un

coltello grande da cucina, di ca. 20 cm, con una lama liscia (non zigrinata).

Se non sbaglio [...]era vicino a me, ma non so dire dove si trovava di preciso

e cosa stesse facendo. Io ero poi indecisa se uscire dalla farmacia o se

restare, non sapevo come avrebbe reagito, e se si sarebbe avventato sulle mie

colleghe. [...]mi ha incitato ad uscire a chiamare qualcuno o la polizia, in

quel momento l’uomo ha realizzato che ero vicino alla porta e mi ha detto “no

tu non vai via”. Io ero come bloccata sulla porta, e poco dopo [...]mi ha

nuovamente incitato ad uscire per chiedere aiuto. A quel punto l’uomo si è

girato verso di me e si è avvicinato puntandomi il coltello e dicendomi “tu non

vai via”. In quel momento mi sono sentita intimorita. Era ad una distanza di

ca. 1-2 metri, non si era allontanato molto dal bancone perché doveva

controllare i soldi che ABC doveva dargli. Io mi sono quindi riparata dietro

delle scatole di plastica, usandole come uno scudo, e sono rimasta lì finché se

n’è andato. Ad un certo punto ABC ha chiesto a [...]“cosa faccio?”, come a

sapere se dargli o meno i soldi. Io non ho sentito la risposta perché in quel

momento l’uomo mi stava minacciando con il coltello. ABC si è quindi messa ad

urlare “basta” e lui, forse spaventato, si è allontanato. Abbiamo subito chiuso

la farmacia, e allertato la Polizia. Devo dire che l’uomo, nell’uscire dalla

farmacia, non ha né messo via il sacchetto né nascosto il coltello, non ho

osservato che direzione ha preso.”

(AI 1

alleg. verbale PS 17.10.2012 [...], pag. 2).

“ Nel tardo pomeriggio, poco dopo le

ore 17:00, io mi trovavo davanti alla cassa e volgevo lo sguardo verso l’entrata

della farmacia [...]e in [...]vedevo la pianta del noce. La mia attenzione è

stata attratta da una persona di sesso maschile che almeno un paio di volte è

passata davanti alla nostra porta guardando all’interno. Ho notato che in una

mano deteneva un grosso sacchetto della LIDL. Avevo pure rimarcato che l’uomo

“mulatto” portava degli occhiali da vista; una berretta di colore grigio scuro;

un giubbotto scuro. Dopo due o tre minuti questo sconosciuto è entrato in

farmacia da solo e non vi erano presenti clienti. La mia posizione era sempre

dietro alla cassa e di fianco, alla mia destra, vi erano le due colleghe [...]e

[...]. L’uomo si è avvicinato alla cassa ed è rimasto ad una distanza di circa

un metro e mezzo. Teneva sempre il suo sacchetto in carta della LIDL, davanti

al torace, e in italiano disse: “DAMMI SOLDI” con un tono deciso anche se io in

quel momento l’ho percepito come persona spaventata. Subito dopo avermi chiesto

i soldi ha estratto un coltello, del pane, di una lunghezza di circa 30-40 cm che ha puntato nella mia direzione senza avvicinarsi ulteriormente alla cassa. Poi ha ripetuto

la richiesta di dargli i soldi. Io ho chiesto alla mia collega [...]cosa dovevo

fare. Mi sono accorta che lei non aveva realizzato che il malvivente voleva rapinarci.

Non ricordo se poi lei mi abbia o meno risposto. Devo dire che io durante

questa scena non mi sono spaventata e non ho perso il controllo. Questo ha

fatto sì che potessi reagire gridando allo sconosciuto di andare fuori e

rifiutandomi di dargli il denaro. L’uomo è rimasto spiazzato dalla mia reazione

e dopo essersi guardato attorno ha deciso di lasciare la farmacia con un passo

normale. Io non sono riuscita a vedere la direzione presa dallo sconosciuto.

Non l’ho seguito così come le mie colleghe che dopo le mie urla hanno

realizzato compiutamente l’accaduto. Noi ci siamo poi rinchiuse all’interno

della farmacia ed io ho chiamato la Polizia.”

(AI 1

alleg. verbale PS 17.10.2012 ABC, pag. 2-3)

“ Questo pomeriggio io sono stata un

po’ in ufficio ad effettuare la contabilità, poi sono scesa per aiutare a

servire i clienti. Verso le ore 17.00 mi trovavo al piano terra con le colleghe. Io ho servito una donna che era accompagnata da due bambini, io poi mi

trovavo vicino alla porta nei pressi dello scaffale delle creme a parlare con [...].

Non mi sono accorta dell’arrivo dell’uomo e dato che parlavo con [...]non mi

sono nemmeno accorta di cosa stesse facendo. Ho realizzato che si trattava di

una rapina quando ABC mi ha chiesto “cosa faccio?” ed io ho poi visto l’uomo

che ha chiesto “dammi soldi.. dammi soldi”. Sul bancone aveva appoggiato un

sacchetto di carta della Lidl, con l’apertura rivolta verso la cassa, dove

dovevano essere messi i soldi. Nella mano destra teneva un coltello, tipo

quelli del pane con il manico marrone e con la lama lunga e seghettata. Puntava

il coltello verso ABC e con fare insistente e cattivo. Dato che [...]era la più

vicina alla porta le ho subito detto di scappare e chiedere aiuto, ma lei non

si è mossa ed è rimasta ferma in quella posizione. L’uomo ha continuato ad

insistere nel chiedere i soldi a ABC, ed io ho nuovamente invitato [...]a

fuggire. Io nel frattempo mi sono spostata dietro al bancone, in modo da vedere

bene l’uomo e per essere di sostegno a ABC. L’uomo si è quindi rivolto verso [...]e

ha fatto qualche passo nella sua direzione e le ha puntato contro il coltello. ABC,

aveva le mani nella cassa, ma poi ha reagito gridando “vattene” e non gli ha

dato i soldi. A quel punto l’uomo è arretrato ed è uscito. Ho visto che si è allontanato

verso [...]. Subito abbiamo chiamato la Polizia.” (AI 1 alleg. verbale

17.10.2012 [...], pag. 2).

b) È

indubbio che l’imputato - “un pluripregiudicato per il medesimo reato di

rapina”, come lo definisce la stessa Corte di prime cure - pur se in stato di ubriachezza, aveva un’esperienza tale che gli ha permesso di gestire con

fermezza la situazione presentatasi all’interno della farmacia. La sua capacità

di controllo è confermata dal fatto ch’egli, con sangue freddo, a due riprese

(la prima con un perentorio: “no tu non vai via”, la seconda puntandole

il coltello e ribadendo “tu non vai via”), ha impedito a [...]di

scappare, malgrado questa, a ridosso dell’uscita, per due volte fosse stata

incitata dalla collega [...]a chiamare aiuto.

Ora, chi

non si lascia perturbare dal reale rischio di fuga di una vittima e ne preclude

con risolutezza ogni sua velleità in tal senso, tantomeno si lascia intimorire

dalla presenza sul luogo della rapina di tre commesse, ancorché una di

essa si sia rifiutata di consegnare il denaro della cassa ed abbia gridato “basta”

(a detta della teste [...]) oppure “di andare fuori” (a detta della

teste [...]) oppure “vattene” (a detta della teste [...]).

Tali resistenze, a mente

di questa Corte, sono troppo poca cosa per poter spaventare un soggetto con il

profilo come quello dell’imputato.

Che la rinuncia sia

scaturita dalla libera volontà dell’imputato e non dal precipitare degli eventi

è suffragato dalla circostanza ch’egli, come ricordato dalla teste [...], “ha

deciso di lasciare la farmacia con un passo normale”, ovvero l’andatura di

chi ha ancora la piena disponibilità degli eventi. Si aggiunga che chi

scappa spaventato cerca quanto meno di nascondere l’arma, ciò che il rapinatore

non ha fatto. Al riguardo la teste [...]ha infatti asserito che l’imputato,

quando è uscito dalla farmacia, “non ha né messo via il sacchetto né

nascosto il coltello”.

Poco importa quali siano

stati i motivi interni che hanno spinto l’imputato a rinunciare a portare a

termine la rapina, ovvero se nello specifico siano di natura compassionevole

così come da lui asserito (“Quando ho visto queste “poveracce” mi si è

“spezzato il cuore”; “Ho cambiato idea perché ho visto tre donne

impaurite e non mi sembrava giusto esercitare violenza contro il “«gentil

sesso»”).

Come visto sopra, perché

ci sia desistenza non è necessario che alla base della decisione dell’autore vi

siano motivi di natura morale, ma occorre che la scelta di desistere sia stata

operata in una situazione di libertà interiore.

È opinione di questa Corte

che, in concreto, l’autore, soggettivamente, poteva ancora scegliere fra

proseguire o rinunciare ad attuare il suo piano e che egli ha optato sua sponte

per la desistenza.

In altre

parole, questa Corte ritiene che A. _______ abbia rinunciato a perfezionare la

rapina, in piena autonomia decisionale, senza subire condizionamenti esterni

idonei a menomare la sua libera determinazione, e nonostante fosse ancora del

tutto in grado di portare a termine il suo progetto.

La

rinuncia dell’imputato configura, pertanto, l’istituto della desistenza ai

sensi dell’art. 23 CP.

L’appello,

anche su questo punto, deve essere accolto.

9. A.

_______, dopo avere richiamato il tenore dell’art. 19 cpv. 1 e 2 CP e la

giurisprudenza in materia, ha precisato che il test dell’alcolemia effettuato

su di lui alle ore 18.00 del 17 ottobre 2012, giorno della rapina, ha permesso

di accertare che al momento dei fatti egli aveva una concentrazione di etanolo

nel sangue compresa fra 1.61 g/kg e 2.12 g/kg, mentre dal test dell’alito

eseguito al momento del fermo è scaturita una concentrazione dell’1.96‰. A suo

stesso dire, le “deliranti dichiarazioni” che ha rilasciato agli

interroganti poco dopo i fatti confermano la quantità di alcol rilevata dalle

analisi di laboratorio. Pertanto egli ritiene, con censura invero sollevata

nella dichiarazione di appello ma non più al relativo dibattimento, che la Corte di primo grado ha sbagliato riconoscendogli soltanto una lieve scemata imputabilità (dichiarazione di appello, pto. 3., pag. 8-9; verb. dib. d’appello,

pag. 2 e 4).

9.1. Il

giudice di prime cure ha riconosciuto a favore di A. _______ una “lieve

scemata imputabilità” “in ragione del tasso alcolemico, poiché ha ritenuto

di non poter escludere, applicando il principio in dubio pro reo, che al

momento dei fatti esso fosse superiore al 2 per mille”

(sentenza impugnata, consid. 14., pag. 9).

9.2. Giusta

l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era

capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il

carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la

pena.

Secondo

giurisprudenza (cfr. DTF 122 IV 49; 119 IV 120 consid. 2b; STF 19.7.2011 in

6B_867/2010), una concentrazione di alcol nel sangue dell’autore dal 2 al 3‰

comporta la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, dunque, di

una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3‰ comporta la

presunzione di una totale irresponsabilità (cfr., in dottrina, Bommer/Dittmann,

BSK, Strafrecht I, ad art. 19, n. 62; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad. art. 19, n. 19; Moreillon,

Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 19, n. 27). Un

tasso alcolemico inferiore al 2‰ non riduce di principio la capacità

dell’autore di valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente di

agire secondo tale valutazione.

9.3. a) Il

test dell’alito effettuato sull’imputato alle ore 17.30 del 17 ottobre 2012 ha dato quale esito un tasso alcolemico di 1,96 ‰ (cfr. formulario di prelievo

del sangue all. ad AI 1). L’esame del sangue eseguito lo stesso giorno alle ore

18.00 ha permesso di accertare che egli

aveva, al momento della rapina, una concentrazione di alcol in circolo da un

minimo di 1,61‰ ad un massimo di 2,12‰ nonché benzodiazepine (cfr.

rapporto di analisi del 26.11.2012 ad AI 24).

Nell’ipotesi a lui più

favorevole, si ha, dunque, che A. _______ aveva al momento dei fatti, oltre benzodiazepine, una quantità di alcol nel sangue pari a

2,12‰, ovvero una concentrazione superiore alla soglia del 2‰ riconosciuta come

limite per poter prendere in considerazione una parziale scemata imputabilità. Questo

tasso alcolemico non è, tuttavia, tale da incidere in modo significativo sulla

capacità di valutare il carattere illecito del fatto o di agire secondo tale

valutazione, avvicinandosi tutt’al più alla soglia minima di

alcolemia dalla quale si presume una scemata imputabilità del prevenuto.

È quindi

a ragione che la prima Corte ha riconosciuto a A. _______ una scemata

responsabilità di grado lieve.

Del

resto, le risultanze istruttorie avvalorano la correttezza di questa

conclusione. L’imputato ha, infatti, dimostrato di ricordare la rapina anche

nei particolari, descrizione che è poi risultata congruente con le

dichiarazioni testimoniali rilasciate dalle tre donne presenti nella farmacia.

Ciò conferma che il suo stato confusionale al momento dei fatti era tenue, ovvero

che la sua capacità di comprendere il senso delle cose, valutarne il

carattere illecito e agire di conseguenza era affievolita in modo contenuto. Ciò è corroborato dalle deposizioni delle vittime della rapina, in

particolare da quella di [...]che ha minimizzato l’assenza di lucidità del

rapinatore:

“ Il suo comportamento mi è sembrato

da arrabbiato, stizzito. Può essere che abbia agito sotto l’influsso di

sostanze stupefacenti o di alcolici, anche se non mi è sembrato così. Mi era

sembrato quasi un gesto disperato, come se fosse un asilante.” (verbale PS

17.10.2012 [...], pag. 2, all. ad AI 1).

È,

dunque, fondato considerare che la concentrazione di alcol nel sangue

dell’imputato al momento della rapina fosse tale da averne determinato solo una

lieve parziale scemata imputabilità.

b) Di

transenna - senza che la questione necessiti di particolari approfondimenti

visto quanto precede - appare opportuno rilevare come, avendo l’accusato stesso

dichiarato di avere il 17 ottobre 2012, giorno della tentata rapina, bevuto

verso le ore 08.00/09.00 di mattina tre bicchieri di whisky, di essersi recato

dopo le 11.00 presso un grande magazzino di Castione dove ha acquistato il

coltello per commettere la rapina e di essere, poi, tornato a Bellinzona, dove,

in almeno un paio di bar, ha bevuto, sempre a suo dire, “una ventina di

whisky” per poi commettere verso le 17.00 la rapina ai danni della farmacia

[...]in [...](AI 20 alleg. verbale PS 23.10.2012 A. _______, pag. 3),

l’ubriacatura rappresenta un agire che, quantomeno, rasenta quello

dell’istituto dell’ “actio libera in causa” dell’art. 19 cpv. 4 CP.

L’appello,

per quanto attiene a questa censura, è quindi respinto.

Commisurazione

della pena

10. A.

_______ chiede che la pena detentiva sia ridotta e che sia compresa fra 9 e 12

mesi da espiare.

A suo avviso, la prima istanza non ha debitamente tenuto conto del

fatto ch’egli durante la rapina non ha fatto uso del coltello, né ha fatto del

male alle persone presenti nella farmacia. L’appellante ritiene che, qualora

fosse stato pienamente responsabile del suo agire, la sua colpa globale avrebbe

potuto essere considerata come mediamente grave. Essa si riduce, tuttavia, in

ragione dell’accertato stato di scemata imputabilità ad una colpa medio/bassa.

Cadendo, infine, l’aggravante di cui all’art. 140 cifra 2 CP e trovando

applicazione l’istituto della desistenza ex art. 23 cpv. 1 CP, egli postula la

suddetta riduzione di pena.

10.1. La Corte delle assise correzionali ha ritenuto “grave dal profilo oggettivo e molto grave dal

profilo soggettivo” la colpa di A. _______. La gravità oggettiva del reato

è data, per il primo giudice, dalle “spregiudicate modalità” con cui

l’autore “ha fatto irruzione” nella farmacia, ovvero in un esercizio

pubblico che costituisce un “luogo sensibile, in cui si recano persone

bisognose”, con lo scopo di rubare un’ingente somma di denaro ovvero l’”incasso

della giornata”, “incurante del fatto che vi fossero all’interno ben tre

persone” e brandendo “un oggetto pericoloso” con il quale ha minacciato

senza scrupoli le astanti. Per la prima istanza la gravità oggettiva della

condotta di A. _______ è data già solo per il fatto che è adempiuta “una

delle circostanze aggravanti di cui all’art. 140 cifra 2 e segg. CP” (cfr.

sentenza impugnata, consid. 14, pag. 8).

La

gravità soggettiva del reato è invece dedotta dalla prima Corte dalla

circostanza che l’imputato è un “pluripregiudicato specifico” che aveva

appena finito di scontare (l’11.10.2012), in regime di semilibertà, una lunga

pena detentiva. L’avere delinquito dopo 6 giorni dal suo rilascio fa

dell’imputato, a mente della prima istanza, “un delinquente irriducibile,

che nulla apprende dalle esperienze carcerarie, anche lunghe, che è del tutto

incapace di conformarsi ai crismi del comportamento civile e ad un anche minimo

rispetto delle leggi”. Secondo il primo giudice, infine, la colpa

dell’imputato è aggravata dal fatto ch’egli ha deciso di delinquere sebbene

avesse la possibilità di rimanere nella legalità, tornandosene a casa dalla

fidanzata e continuando a lavorare presso l’impresa di pulizie che lo aveva

assunto.

A suo

favore, depone per il primo giudice non tanto la confessione confusa avvenuta

dopo un arresto in quasi flagranza di reato e volta a sminuire le proprie

responsabilità, ma la circostanza che la rapina sia stata solo tentata e che

durante la stessa egli non ha fatto del male alle persone presenti nella

farmacia. Sempre a suo beneficio, la prima Corte gli riconosce una “lieve

scemata responsabilità” in ragione del tasso alcolemico maggiore al 2 per

mille. Il primo giudice, partendo da una pena di base superiore a due anni, ha

condannato A. _______ a 18 mesi di detenzione da espiare, con computo del

carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 14., pag. 8-9).

10.2. a) Per

quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena,

sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo

la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel

disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di

portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un

rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si

sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)

- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,

conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato

apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso

conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere

liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che

la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,

senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con

l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art.

398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar,

StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen

der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad

art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37,

pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.

398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,

n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di

secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria.

Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che

l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un

apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado -

ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel

suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione

del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente

il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della

dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un

effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello

un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in

fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012,

consid. 3; STF del 14 gennaio 2013, inc.6B_54/2012, consid. 4).

b) Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

c) Come

già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno,

poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e

gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

d) In

quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore che,

come precisato dal TF, ha un influsso diretto sulla colpa (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del

22 giugno 2010), la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo

altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va,

quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore (DTF 136

IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid.

2.2.2).

Per il TF, inoltre, la riduzione puramente matematica di una pena

ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di

apprezzamento del giudice (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

L’Alta Corte ha, infine, precisato come la diminuzione della

responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri e

come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano, invece,

aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o

volitiva. Nella ponderazione di questi elementi il giudice fruisce di un ampio

potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Eseguita una valutazione approssimativa, il giudice deve prendere in

considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di

procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della

responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato

ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande,

come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

e) Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come

indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF

136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione

della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten),

ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.

3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007

consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

f) Giusta

l’art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito con una pena

detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180

aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1).

Ai sensi

dell’art. 115 cpv. 1 LStr chi entra illegalmente in Svizzera (lett. a) e chi vi

soggiorna senza essere in possesso di valido documento di legittimazione (lett.

b), è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49,

n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.

282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire

romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

10.3. Occorre,

dunque, determinare la colpa di A. _______ in funzione delle circostanze legate

ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze

oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e

passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive

Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa

in relazione al reato e la quantificazione della pena ad essa adeguata, vanno

considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così

determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF

136 IV 55 consid. 5.4.).

a) Qualificanti,

dal profilo oggettivo, la colpa di A. _______ in relazione al reato principale

di rapina sono, dapprima, le modalità con cui il reo ha agito che hanno

dimostrato la sua spregiudicatezza e determinazione nel delinquere.

Grave è

già solo il fatto che A. _______ girasse per il centro della città di

Bellinzona munito di un coltello dalla lama di 20,5 cm, in stato di ubriachezza. L’imputato, prima ma soprattutto dopo aver

comprato un coltello da cucina in un grande magazzino, non si è fatto remore a

bere superalcolici per poi irrompere, dopo un sommario sopralluogo fatto

all’esterno, in una farmacia di un centro abitato e tentare una rapina ad

un’ora in cui solo per un puro caso non vi erano dei clienti. Al

riguardo, basti ricordare che, per la teste [...], poco prima della rapina era

entrata in farmacia una donna accompagnata da due bambini. Nel

suo agire, il malvivente non si è, poi, limitato a puntare il coltello verso la

farmacista ABC che si trovava alla cassa, ma ha pure minacciato per due volte

l’assistente di farmarcia Calisto, che era nei pressi dell’uscita, per

impedirle di andarsene, direzionando anche contro quest’ultima il coltello a

una distanza di 1-2 metri. Ha, pertanto, ripetutamente intimorito gli astanti,

palesando una chiara indole criminale. È indubbio, poi, che l’autore

abbia volutamente agito nel tardo pomeriggio, confidando di trarre il massimo

lucro dal proprio delinquere mirando all’incasso della giornata.

A favore

di A. _______, sempre dal profilo oggettivo, depone il fatto che la rapina è

durata poco tempo ([...]: “al massimo due-tre minuti”) e che alle

minacce di violenza non ha mai fatto seguito il passaggio all’atto, essendo

rimasto il rapinatore a distanza dalle sue vittime (ABC: “è sempre rimasto a

distanza”). Del resto, non è stato arrecato pregiudizio alcuno alla salute

di queste ultime.

Ancora dal

profilo oggettivo, la colpa di A. _______ è attenuata in modo sensibile in

ragione del fatto che l’autore, come argomentato, ha spontaneamente desistito

dal consumare la rapina (art. 23 cpv. 1 CP).

Senza i

fattori attenuanti indicati, la colpa dell’imputato dal profilo oggettivo

sarebbe stata medio/grave. Considerandoli, essa si riduce ad un’intensità di grado

medio.

b)

Passando alla valutazione della colpa di A.

_______ dal profilo soggettivo, con riferimento al criterio della libertà

dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità, occorre considerare che l’accusato

al momento della sua scarcerazione, aveva un lavoro presso una ditta di pulizie

(a [...]) e che, inoltre, poteva alloggiare a [...]presso la sua compagna (AI

33). Sempre a questo riguardo occorre considerare che A. _______ è entrato in

Svizzera con un importo di Euro 1'000.-. Ne segue che egli non versava in uno

stato di particolare difficoltà economica che avrebbe, in qualche modo, potuto

limitare la sua libertà di agire e che occorre considerare che egli ha deciso

di delinquere per pura avidità e non perché spinto da pressioni di tipo

economico.

Pur se

non navigava nell’oro, A. _______ poteva, infatti, contare su un lavoro, un

alloggio ed una persona di sostegno, tutti elementi che favorivano un percorso

di reinserimento sociale. Ciò è stato vanificato in modo scellerato da A.

_______ con l’ennesima rapina (la quarta giudizialmente accertata).

Nell’ipotesi considerata, è evidente che la predetta libertà per optare a

favore della legalità non era limitata.

Aggrava,

inoltre, la colpa di A. _______ l’intensità della sua volontà delinquenziale.

Egli, invero, non ha mai saputo dare, né agli inquirenti né alle due Corti di

merito, una valida spiegazione della sua presenza sul suolo elvetico. È,

quindi, del tutto ragionevole ritenere che sia partito dall’Italia

appositamente per commettere una rapina in Svizzera: affrontando, non tanto il

viaggio, ma una realtà nuova e per lui sconosciuta egli ha dimostrato una

preoccupante determinazione delinquenziale e una altrettanto preoccupante

spregiudicatezza.

Sempre

dal profilo soggettivo, quale elemento che influisce direttamente sulla colpa,

va poi considerata a suo favore la scemata imputabilità di grado lieve, la cui

incidenza, tuttavia, è in gran parte compensata dai preponderanti elementi a

carico dell’imputato e dal fatto – accertato – che egli ha, comunque, deciso di

commettere la rapina prima di mettersi in stato di grave/pesante ebrietà,

assumendosi il rischio di reagire a eventuali imprevisti in maniera

incontrollata.

Pertanto,

partendo da una colpa soggettiva ben sopra la media, l’accertata scemata

imputabilità di grado lieve l’attenua ad un grado medio.

c) A

fronte di simili circostanze, la colpa del prevenuto per il reato di tentata

rapina può essere considerata mediamente grave.

In merito all’infrazione

alla LStr, qui non contestata, la colpa di A. _______ è, anch’essa, media in

quanto l’entrata illegale in Svizzera in data 11 ottobre 2012 ed il relativo

soggiorno senza essere in possesso di validi documenti di legittimazione sono

stati, come visto, strumentali alla realizzazione della rapina, ovvero di un

illecito d’indubbia rilevanza.

Preso

atto della giurisprudenza in materia di rapine, tenuto conto di questi

presupposti, è così corretto fissare la pena base per il reato principale fra i

15 e i 20 mesi di detenzione. Ad essi va aggiunto 1 mese per il concorso con

l’infrazione alla LStr.

d) Con

riferimento ai fattori legati all’autore, pesa notevolmente a carico di A.

_______ il fatto ch’egli ha delinquito avendo alle spalle tre condanne penali,

di cui due per rapina (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012). Condivisibile è, poi,

l’argomentazione dei primi giudici secondo cui, tornando a delinquere a pochi

giorni dalla fine di una lunga carcerazione, A. _______ ha dimostrato di avere

fatto della delinquenza una regola di vita, ciò che contribuisce ad aggravarne

ulteriormente la colpa.

In questo

ambito, a favore di A. _______ non sussistono particolari circostanze

attenuanti. Egli non può giovarsi di un significativo comportamento

collaborativo nel corso dell’intero procedimento penale. Infatti, se è vero

ch’egli ha confessato, fin dal primo interrogatorio (all’inizio, in modo un po’

confusionale visto lo stato di ebrietà), di essere l’autore della rapina

ascrittagli, è anche vero che nelle sue ammissioni, arrivate dopo un arresto in

quasi flagranza di reato, egli ha anche sminuito la gravità del proprio agire e

non ha mai chiarito le ragioni per cui è arrivato in Svizzera, contraddicendosi

poi sulla provenienza del denaro che aveva con sé.

Il fatto,

poi, che l’imputato si sia comportato bene in carcere è circostanza positiva,

ma in sé non bastevole a giustificare una riduzione della pena a fronte di un

agire grave quale quello ascrittogli.

Quanto al

criterio della particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del luogo

di espiazione da quello di residenza - innegabili essendo le difficoltà

connesse ad una carcerazione distante dai propri cari - esso ha, in concreto,

un peso estremamente ridotto se non nullo, fermo restando che l’accusato ha

deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era dunque ben

cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue

colpe in Svizzera.

Tutto ciò

vagliato, si può concludere che è solo in ragione del divieto di reformatio in

pejus che questa Corte si limita a confermare la pena detentiva complessiva di

18 mesi decretata in prima sede.

Sospensione condizionale della pena

11. Giusta

l’art. 42 cpv. 2 CP per un autore che nei cinque anni prima del reato è stato

condannato ad una pena detentiva di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli. Circostanze vagamente favorevoli non sono sufficienti (STF

6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5). L’adempimento di questo requisito

vale anche per una sospensione soltanto parziale della pena, art. 43 (DTF 134

IV 1, consid. 5.3.1.).

Le decisioni straniere sono parificate a quelle

svizzere fintanto che non contravvengono ai principi del nostro diritto (STF

6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2.; DTF 105 IV 225, consid. 2).

11.1. Ritenuto

come – in considerazione dei numerosi precedenti penali (fra cui ben due

condanne per rapina), del fatto che ha ricominciato a delinquere pochissimo

tempo dopo essere uscito di prigione e della situazione personale – per A.

_______ debba essere posta una prognosi negativa, la pena è totalmente da

scontare. L’appellante non si è, del resto, in sede di appello opposto alla sua

integrale espiazione.

Carcerazione di sicurezza

12. A.

_______ è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena.

Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

13. Visto

l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, la tassa di

giustizia per il dibattimento di prima istanza è posta a carico di A. _______

nella misura di 2/3, mentre i disborsi di fr. 1'331.35 relativi all’inchiesta e

al giudizio di primo grado rimangono integralmente a suo carico.

Gli oneri

processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di

giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono accollati al condannato in

ragione di ½ (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili a suo favore

essendo egli patrocinato da un difensore d’ufficio.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12, 19, 23, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51 e 140 CP;

115 LStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di

conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 1.2, e 3 della sentenza 24 gennaio 2013 della Corte delle assise

correzionali di Bellinzona sono passati in giudicato,

1.1. A. _______ è dichiarato autore colpevole di tentata rapina

semplice, per avere, a [...], il 17 ottobre 2012, verso le ore 17:10, tentato

di derubare la Farmacia [...], minacciando tre dipendenti con un coltello.

1.2. A.

_______, avendo, in parte, agito in stato di lieve

scemata imputabilità e avendo spontaneamente desistito, è condannato alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 500.- per il dibattimento di prima istanza è posta a

carico del condannato nella misura di 2/3, mentre i disborsi di fr. 1'331.35

relativi all’inchiesta e al giudizio di primo grado rimangono integralmente a

suo carico.

3. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'000.-

sono

posti a carico di A. _______ in ragione di ½.

4. Intimazione

a:

-

-

-

5. Comunicazione a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Ministero

Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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