17.2013.61
Assassinio e appropriazione indebita. Accertamento del movente economico (anziché quello affettivo) e sussunzione giuridica. Premeditazione del reato e del tentativo di attribuire la responsabilità a
26 novembre 2013Italiano306 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2013.61
Locarno
26 novembre 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Mauro Mini e Lorenzo Anastasi
assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 5
AS 6
AS 3 (I supplente)
AS 4 (II supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 21 dicembre 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18
dicembre 2012 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta
intimata il 18 marzo 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 4 aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che: con sentenza 18 dicembre 2012
la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- assassinio, per avere, a __________,
l’11 novembre 2010, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente
con movente, scopo e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso
†VITT_1 pugnalandolo ripetutamente con un coltello;
- ripetuta appropriazione
indebita, per essersi, a __________ e __________, nel periodo compreso tra il
17 novembre 2009 e l’11 novembre 2010, indebitamente appropriato della somma di
fr. 200'000.- che gli era stata affidata da †VITT_1 nonché per avere, a __________
e __________, il 25/26 febbraio 2008, indebitamente impiegato a profitto
proprio una cartella ipotecaria di fr. 20'000'000.- affidatagli da ABC_1
- truffa aggravata siccome
commessa per mestiere, per avere, nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2004
ed il 1. dicembre 2009, in almeno sei occasioni, ingannato rispettivamente
tentato di ingannare con astuzia terze persone, conseguendo un indebito
profitto complessivo di fr. 883'114.40 e tentando di conseguire un ulteriore
indebito profitto complessivo di fr. 3'005'000.-/3'255'000.-;
- ripetuta falsità in
documenti commessa in sette occasioni nel periodo compreso tra il gennaio 2004
e l’agosto 2008;
- sviamento della giustizia,
per avere, a __________, il 30 settembre 2005 e il 25 ottobre 2006, falsamente
denunciato, all’unico scopo di ottenere un risarcimento assicurativo, di avere
subito un furto presso la sua abitazione di __________.
In applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena
detentiva a vita, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale
pena aggiuntiva a quella inflittagli con decreto di accusa 29 dicembre 2010.
Egli è, inoltre, stato condannato a versare agli accusatori
privati l’importo complessivo di fr. 625'739.50, oltre interessi (di cui fr. 289'140.05
a favore di ACPR 1 e fr. 126'839.40 a favore di ACPR 2).
Al condannato sono, infine, stati caricati la tassa di giustizia e
Fatti
i disborsi, ritenuto che le spese della difesa d’ufficio sono sostenute dallo
Stato.
preso atto che contro la sentenza della Corte
delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre
appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 4 aprile 2013, AP 1
ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1 e 2.1 della sentenza di prime
cure (ovvero la condanna per assassinio e la commisurazione della pena),
postulando il proscioglimento dall’accusa di assassinio e la condanna per
omicidio intenzionale e chiedendo che la pena sia commisurata tenendo conto
dello stato di scemata imputabilità di grado medio in cui ha agito.
Con scritto 17 ottobre 2013 (doc. CARP XLVI) la Difesa ha
precisato quanto già emergeva chiaramente dalla dichiarazione di appello,
ovvero che l’impugnativa si estendeva anche alla condanna per appropriazione
indebita di cui al dispositivo n. 1.2.1 della sentenza di primo grado.
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2.2,
1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6), 1.4 (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7), 1.5, 2.2 (2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5), 2.3 (2.3.1,
2.3.2, 2.3.3), 2.4, 2.5 e 3 della sentenza della Corte delle assise criminali
sono passati in giudicato.
Con istanze probatorie 21 e 22 maggio 2013, AP 1
ha postulato l’audizione del teste TE 2 (che già aveva chiesto nella
dichiarazione di appello) e quella del perito nominato dal presidente della
prima Corte, dott. __________.
Con osservazioni 31 maggio 2013, il procuratore pubblico - pur
ritenendo inutili gli interrogatori richiesti - si è rimesso al giudizio della
scrivente Corte, osservando unicamente che, se dovesse essere disposta
l’audizione del dott. __________, occorrerà sentire anche il perito nominato
dalla pubblica accusa, dott. __________, e il perito di parte, dott. __________.
esperito il pubblico dibattimento il
20-22 novembre 2013 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha
chiesto la reiezione dell’appello e la conferma integrale della sentenza di
Considerandi
primo grado;
- gli accusatori privati hanno
postulato la conferma della sentenza di prima istanza, con l’aggiunta delle
pretese economiche legate alle spese legali relative al procedimento d’appello
e, ricordato l’accordo della difesa, dell’importo di fr. 1'281.- relativo alle
più recenti spese mediche sostenute da ACPR 2;
- l’appellante ha chiesto
l’accoglimento dell’appello e, dunque, il proscioglimento dal reato di
appropriazione indebita in relazione all’importo di fr. 200'000.- e la
derubricazione del reato di assassinio in omicidio intenzionale, auspicando che
la pena venga commisurata tenendo conto dello stato di scemata imputabilità di
grado medio in cui ha agito, dell’ammissione degli altri reati e dell’adesione
alle pretese degli accusatori privati.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1.
Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame
di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del
Dispositivo
dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi
casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà
soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante
eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte
di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti
impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP),
il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello
parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del
tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo
esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va
dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da
soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del
legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di
esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
2. Per quel che
riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale la
Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale -
interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si
poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art.
47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma
oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.
3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128
IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14
ottobre 2008 consid. 3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante
l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398
cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso
- non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e
definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è,
comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo
grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch
des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695
con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà
di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento,
verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la
migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità
della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759;
Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine
Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la
Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo
2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag.
1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo
di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la
seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II,
Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler
l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel
l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di
secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria.
Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che
l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un
apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado -
ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel
suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una
violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la
tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di
principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla
giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la
causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità
materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli
strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati
agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e
segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art.
178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art.
192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e
scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di
prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il
loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza
(Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi,
Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti,
manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo
giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una valutazione d’insieme, una conclusione circa
la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami,
pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980
pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e
sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più
indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,
consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non
può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF
6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003
consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr.
pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2
settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Giusta l’art. 10
cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che
trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera
valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati
secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso
significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non
scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla
scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di
tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a
scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei
diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb;
Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il
principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una
gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha,
di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui
fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF
6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del
23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il
giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta
forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un
determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23,
pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di
cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del
10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto
procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129
I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel
senso sopra indicato.
6. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.
88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il
semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa
valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al
giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una
convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse.
Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione
schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e
il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto
quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e
oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.
2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre
2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del
13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,
pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;
Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13,
pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;
Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
VITA IMPUTATO
7. storia
“familiare” fino alla conclusione dell’apprendistato
AP 1, cittadino germanico, è nato a __________ (canton San Gallo)
il __________, da padre germanico (__________) di professione architetto
d’interni e madre italiana (__________– cognome veneto - e non __________ –
francese - come il figlio sostiene) di professione fiduciaria (PS AP 1
30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1 e 3; doc. TPC 77, pag. 2).
Ha un fratello di 14 mesi minore di lui (AI 404, pag. 2; AI 433;
doc. TPC 77, pag. 2).
Stando a AP 1, il fratellino, a pochi mesi dalla nascita, fu
affidato ai nonni paterni con cui rimase perché questi, con l’accordo del
padre, non vollero restituirlo alla madre quando lei ne fece richiesta. AP 1
ricorda che, in gioventù, vedeva raramente il fratello (tre o quattro volte
all'anno, l'ultima quando egli era adolescente). Nel 1991 AP 1 e il fratello,
nel frattempo convolato a nozze, si riavvicinarono e il rapporto con lui e la
sua famiglia, in particolare con i due nipoti, fu molto intenso sino al momento
del divorzio del fratello dalla moglie (AI 404, pag. 2-3; doc. TPC 77, pag. 2).
Attualmente con il fratello, residente in Germania, AP 1 non intrattiene più
alcun rapporto (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2; AI 404, pag. 3).
AP 1 ha vissuto a __________ fino al divorzio dei suoi genitori,
pronunciato quando lui aveva 14 anni (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1;
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Dopo il divorzio dei genitori, AP 1 si è trasferito con la madre a
__________ (canton Svitto), dove ha vissuto sino ai 21 anni (PS AP 1
30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1).
La madre vi risiede ancora oggi (doc. TPC 77,
pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2). Abita ormai da sola, dopo il
decesso, nel 2009, del suo compagno di lunga data con cui aveva anche avviato e
gestito una fiduciaria tuttora attiva (doc. TPC 77, pag. 2; PS AP 1 30.12.2010,
all. 19 RPG, pag. 3; AI 404, pag. 2).
Dopo il divorzio, il padre si è stabilito in Italia, dove si è
risposato ed ha avuto una figlia. Dopo averlo incontrato l'ultima volta nel
1991, AP 1 ha avuto con lui soltanto sporadici contatti telefonici (doc. TPC
77, pag. 2). Attualmente i due non hanno più alcun rapporto (PS AP 1
30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2; AI 404, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
2).
AP 1 ha mantenuto, invece, regolari rapporti con la madre (all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 2), con l’ex cognata e con i nipoti (doc. TPC 77, pag.
2; cfr., pure, corrispondenza dal carcere).
AP 1 ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________ e __________,
oltre che in una scuola secondaria privata nel canton San Gallo (PS AP 1
30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 1; AI 109 con foto, pag. 1; AI 404, pag. 3). A
suo dire, si tratterebbe __________ (AI 433; cfr. il sito internet
all’indirizzo __________). In realtà, si tratta del __________, un collegio meno
rinomato e più modesto del primo (cfr. AI 517; AI 404, pag. 11 e 16; cfr.,
pure, il sito internet all’indirizzo __________).
Concluse le scuole dell’obbligo, AP 1
ha seguito un apprendistato presso la ditta di ABC_1 – all’epoca, un amico di
famiglia - conseguendo l'attestato federale di capacità quale impiegato
d’ufficio all’inizio degli anni ’80 (AI 433 e 517; doc. TPC 77, pag. 3; all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 2).
Terminato il tirocinio, AP 1
ha continuato a lavorare nella ditta di ABC_1 (AI 404, pag. 3). Sulla sua
attività con ABC_1 (che lui chiamava “_________”), l’imputato ha dichiarato:
“ ho subito
iniziato a lavorare fin dal primo giorno con il signor ABC_1. (…) Era una
persona che era molto ben situata nel settore immobiliare. (…) Comprava e
vendeva case, terreni per clienti ben specifici o per affari come venivano. In
quel momento lui era molto conosciuto e molto ben inserito. (…) Diventai
apprendista in quel posto, ma eravamo solo in quattro persone, quindi fin dal
primo giorno dovevo fare praticamente tutto. (…) c’erano tre campi di attività:
acquistare, amministrare e investire in immobili.(…) in seguito sviluppai anche
un braccio separato, anche questo grazie a una persona che conobbi tramite ABC_1,
zio __________, ed era un certo signor __________ (…) quando eravamo in
Svizzera interna (…) lui era un lobbista” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3-5 e
8).
8. attività - svolte
e/o millantate - all’estero
AP 1 sostiene che, dopo l’apprendistato, ha intrapreso numerosi
viaggi in Europa, in Africa ed in Sudamerica che gli hanno consentito di
accrescere il suo bagaglio culturale. In quei luoghi avrebbe anche svolto
diversi lavori, specializzandosi - ottenendo anche dei certificati di settore -
nel campo dell’immobiliare:
“ Nel corso della
mia vita ho fatto numerosi lavori e studi un po’ per tutto il mondo. Non saprei
nemmeno dove cominciare, chiedo di guardare il mio curriculum vitae che è
salvato nel mio PC. Mi sono specializzato nel campo immobiliare, ottenendo
diversi certificati e diplomi. Sono stato in diverse nazioni, Francia,
Inghilterra, Italia, Sud America, Africa, ecc.”
(PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2).
In queste dichiarazioni, l’appellante ha fatto uso di molta
fantasia: ciò è già provato sia dal fatto che la madre, al perito psichiatra,
ha riferito che non le risulta che il figlio abbia fatto viaggi di lavoro
all’estero, se non forse per pochi giorni (AI 404, pag. 17) sia dall’ammissione
fatta – a malincuore, dopo avere cercato inutilmente di nuovamente proporre un
racconto fumoso su esperienze lavorative di alto livello – secondo cui egli non
ha altri certificati di capacità se non quello di impiegato d’ufficio:
“ Rispondendo
alla presidente, dichiaro che non ho titoli di studio o attestati di capacità
professionali al di fuori di quello di impiegato d’ufficio.
Dopo il conseguimento del certificato ho continuato a lavorare
nella ditta di cui era titolare ABC_1, sostanzialmente nell’ambito immobiliare.
La presidente mi ricorda che i giudici di primo grado hanno
ritenuto che io abbia enfatizzato sia la mia attività professionale che le mie
capacità professionali. Non condivido questo giudizio, ma non ho nulla da
sottoporre all’attenzione della Corte, più di quanto io abbia già detto in
precedenza, che possa ribaltarlo” (verb. dib. d’appelllo, pag. 2).
Quanto al curriculum vitae cui faceva riferimento AP 1 (AI 109),
la Corte ha condiviso le considerazioni del dott. __________:
“ (…) la sfera
lavorativa del peritando. L’unica cosa che appare abbastanza chiara è che egli
ha collaborato con lo zio ______; che cosa abbia realmente fatto è assai meno
chiaro (…) ciò non impedisce al peritando di rinviarmi, quando gli chiedo
informazioni sul suo lavoro, agli enfatici curricula che – a ben
guardare – sono sostanzialmente inni a se stesso, impresentabili in una
candidatura seria per un posto di lavoro vero. (…) In realtà, i curricula non
documentano alcunché, non una realizzazione concreta, non una persona in grado
di fornire referenze. Sono completamente autoreferenziali. Come conciliare
questo vuoto con l’asserita specializzazione nel social networking, con
l’asserita collaborazione con un gruppo di consulenti, ecc…? Come spiegare che
nessuno di loro venga citato?” (AI 404, pag.100).
9. trasferimento in
Ticino e rapporti con lo “zio”
Nel 1986 AP 1 si trasferì in Ticino con ABC_1 (classe 1926, cfr.
AI 82 inc. 2011.607), titolare della ditta in cui egli aveva svolto il suo
apprendistato e in cui aveva continuato a lavorare e che, all’epoca, era “assai
benestante” (MP AP 1 18.10.2011, V 27, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag.
2).
AP 1 ha spiegato che ABC_1 non era soltanto il suo datore di
lavoro ma era molto di più. Era un amico di famiglia (all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 3; doc. TPC 77, pag. 3), che aveva conosciuto quando aveva circa 12-13
anni (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 4) e che, dopo il divorzio dei genitori,
era diventato per lui un punto di riferimento (AI 404, pag. 3), tanto che, come
visto, egli soleva chiamarlo “__________” o “__________” e che – dice – era per
lui come un padre (MP AP 1 5.4.2011, all. 29 RPG, pag. 3; all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 19).
Sta di fatto che, in Ticino, i due hanno sempre convissuto e che
la loro comunione domestica si estendeva sino ad essere anche una “comunità
di cassa”, nel senso che, come dichiarato dallo stesso ABC_1, questi gli
aveva dato una procura generale su tutti i suoi beni e, come infine ammesso da AP
1, i soldi del primo erano i soldi di tutti:
“ tra di noi non
c’era alcun contratto scritto, mi basavo sulla fiducia anche perché avevo
sottoscritto una procura generale con la quale lui aveva in pratica accesso al
mio patrimonio. AP 1 percepiva uno stipendio ma non vi era mai una base di
partenza poiché avendo accesso ai miei conti ed essendo nella stessa comunione
domestica ci si divideva le spese utilizzando il medesimo conto, quindi in
pratica poteva usufruire di tutti i soldi di cui necessitava” (PS ABC_1
15.9.2004, pag. 2);
“ È vero che fra
di noi c’era una comunione di “cassa”, nel senso che c’era in casa una cassaforte
in cui c’erano dei soldi che io potevo prelevare quando mi abbisognava. Preciso
che avevo una procura sui beni di ABC_1. Avevo questa procura sin da quando
avevo 18 anni.”
(verb. dib. d’appello, pag. 2).
Dopo avere vissuto a __________ (dal 1986 al 1995, quando la
villa, originariamente acquistata da ABC_1, venne venduta all’asta) e a __________
(dal 1995 al 1998), AP 1 e ABC_1 si sono trasferiti a __________ (PS AP 1
30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; doc. TPC 77,
pag. 3).
Sentiti in un precedente procedimento penale, sia ABC_1 che AP 1
hanno negato che la loro fosse una relazione omosessuale (PS AP 1 21.4.2004 in
inc. NLP 5056/2007, pag. 14; PS ABC_1 15.9.2004, pag. 9).
In questo procedimento penale, AP 1 è tornato un po’ sui suoi
passi ammettendo di avere avuto, ma soltanto quando era molto giovane, anche
rapporti di natura sessuale con lo zio ______ (all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
15).
__________, fratello di ABC_1, ha dichiarato che AP 1 e il
fratello avevano, invece, una vera e propria relazione, durata fino alla morte
di ABC_1:
“ Ho conosciuto AP
1 a seguito dei rapporti che aveva con mio fratello. Mio fratello abitava
ancora a __________ sul lago di Costanza. Era l’inizio degli anni ’90. (…) Da
quel momento ho avuto contatti con AP 1 per il fatto che aveva una relazione
sentimentale con mio fratello. Per quanto ne so questa relazione è durata fino
al decesso di mio fratello intervenuto nel febbraio 2008”
(PS __________ 22.2.2011, all. 89 RPG, pag. 2).
Ricordato come il perito giudiziario si sia – molto opportunamente
- chiesto se può mai esservi un rapporto di amicizia che comporta decenni di
convivenza e la sottoscrizione di una procura generale con libero accesso al
patrimonio (AI 404, pag. 97), la
scrivente Corte ha accertato che la realtà non era quella descritta da AP 1 o
dallo zio __________ ma quella descritta da __________: non solo perché questi
non aveva alcun motivo per mentire al riguardo ma anche perché la sua versione
è quella che corrisponde alla comune esperienza della vita.
Secondo quanto dichiarato da AP 1,
in Ticino lo zio __________ voleva realizzare un importante progetto
immobiliare (il progetto __________) che prevedeva la costruzione in zona ___________
di un centro acquatico, commerciale ed alberghiero (doc. TPC 77, pag. 3, AI
404, pag. 4; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2).
AP 1 collaborò con ABC_1 nello sviluppo di tale progetto che,
però, per finire, non è mai andato in porto (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG,
pag. 2).
10. incontro con la
futura moglie
Facendo un passo a ritroso nel tempo, va detto che, nel 1985,
durante una vacanza ad __________, AP 1 conobbe __________ (classe __________),
cittadina germanica residente in patria (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag.
2; doc. TPC 77, pag. 2).
Nonostante l’importantissima differenza d’età (40 anni), i due
intrecciarono una relazione che, secondo AP 1, “andava bene ed era
fantastica” (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2), tanto che egli ha
definito quello passato con __________ come “il periodo più bello” della
sua vita (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).
Secondo AP 1, la donna - oltre che molto bella e molto
affascinante - era molto giovanile e non dimostrava la sua età (all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 6).
I dubbi che si possono nutrire sull’attrazione che poteva provare
un venticinquenne per una donna sessantacinquenne - per quanto bella,
affascinante e giovanile potesse essere – sono mitigati dal fatto che la donna
in questione, alla bellezza e al fascino, aggiungeva la qualità – in genere
molto apprezzata – di una più che buona situazione finanziaria (cfr. PS AP 1
25.8.2003 in inc. NLP 5056/2007, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9).
Questo, uno stralcio di quanto detto, al riguardo, nel
procedimento penale avviato dopo la morte della donna, da __________, uno dei
nipoti:
“ per tutto il
tempo della loro relazione io le dicevo di stare attenta perché AP 1 era
interessato più ai suoi soldi che non a lei e ciò anche in considerazione della
differenza d’età (…) era mia zia che manteneva sotto tutti i punti di vista il AP
1. Lo accontentava anche nelle cose costose ed è per questo motivo che ha
venduto le case nel 1997 e nel 2001”
(PS __________ 5.9.2003, pag. 3 e 7).
Pur continuando a vivere con lo “__________”, AP 1
ha mantenuto, negli anni, il rapporto con la donna che vedeva con un’intensità
che, nelle dichiarazioni dell’appellante, è andata via via crescendo con il
proseguire del procedimento:
“ mia moglie non
era sempre presente a __________, e per questo intendo dire che lei abitava in
Germania. Lei veniva in Ticino per alcune settimane a trovarmi e alcune volte
andavo io”
(PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2);
“ Lei veniva 3-4
volte all’anno in Ticino e io andavo circa 4-5-6-7 volte da lei. Quando andavo
potevo rimanere magari una settimana o due e quando lei invece veniva da me
rimaneva 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi e mezzo. Una volta siamo stati
criticati da qualcuno per il nostro rapporto
a distanza e in effetti lì abbiamo fatto due calcoli e ci siamo resi
conto che passavamo 7-8 mesi all'anno insieme” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
8).
Il 3 luglio 2002, quando la donna aveva ormai già 82 anni, i due
si sposarono (AI 1 in inc. NLP 5056/2007, agli atti del presente procedimento
sub AI 169; cfr., pure, perizia, pag. 26; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag.
2). Queste le dichiarazioni di AP 1 al riguardo:
“ Ad un certo
punto abbiamo deciso che era meglio perché gli anni passavano e lei aveva già subito un incidente in casa
dove si ruppe un femore. Mi resi conto che lei si sentiva sempre meno a suo agio con questo andirivieni. Abbiamo così deciso di stabilirci insieme a __________. Per facilitare le cose
decidiamo di sposarci. Per la qualità della nostra relazione non era però
necessario” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8);
“ A domanda della
presidente rispondo che, al momento del nostro matrimonio (3.7.2002), io ed __________
non avevamo più rapporti sessuali. La nostra relazione sessuale è terminata
all’epoca del suo primo infortunio al femore, circa nel 2000 (n.d.r: la donna
aveva 80 anni) (…)
La presidente mi ricorda che un nipote di mia moglie ha dichiarato
che io ero mantenuto in tutto e per tutto da mia moglie. Non è assolutamente
vero. In realtà, ero io che spesso ho contribuito alle sue spese, qui e in Germania,
e per questo vanto o vantavo dei crediti nei suoi confronti”
(verb. dib. d’appello, pag. 3).
Dalle dichiarazioni di __________ sembrerebbe che la donna non
fosse molto lucida al momento del matrimonio:
“ Abbiamo saputo
del matrimonio di mia zia e del AP 1 il giorno stesso in cui è stato celebrato
in Germania da amici che casualmente si trovavano nello stesso ristorante in
cui poi mia zia e suo marito erano andati a mangiare. Il mattino dopo le avevo
reso visita chiedendole se, visto che non lo aveva mai tenuto in
considerazione, si era sposata con il AP 1 e mia zia mi rispondeva che non si
era sposata con nessuno. Era poi intervenuto il AP 1
a ricordarle che il giorno prima si erano sposati.” (PS __________ 5.9.2003
pag. 2).
Tuttavia, come vedremo, la questione non ha potuto essere
ulteriormente approfondita.
Sta di fatto che, neanche un mese dopo il matrimonio, il 31.7.2002
__________ fece testamento in favore di AP 1, istituendolo unico erede del suo
patrimonio (AI 168) e che, poco più di un anno dopo, il 25 agosto 2003 (all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 9; cfr., pure, NLP 5056/2007 in AI 169; cfr., ancora,
doc. TPC 77, pag. 2), la donna venne rinvenuta cadavere nel suo letto nella
casa di __________.
Vicino al letto, furono trovati una lettera di commiato, delle
pastiglie e una bottiglia di Bacardi (PS __________ 18.9.2003 in inc. NLP
5056/2007, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 9-12).
A fronte delle insolite circostanze della sua morte, il Ministero
pubblico aprì un procedimento penale nei confronti di AP 1 e di ABC_1.
AP 1 sostenne, allora e durante questo procedimento, che fu a
causa della procedura d’interdizione avviata dai nipoti che la donna si tolse
la vita (inc. NLP 5056/2007; AI 404, pag. 6-7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
10-11).
Di diverso avviso il nipote __________ che espresse dei dubbi
sull’ipotesi del suicidio:
“ Gli
interroganti mi chiedono come mai è arrivato a pensare di interdire la zia __________
e in che periodo. Dopo che ho saputo dell’intenzione del AP 1 di vendere le tre
case già menzionate, mi sono rivolto al mio avvocato in Germania. Lui mi ha
consigliato questa soluzione per salvare l’intero patrimonio (…) Ho saputo
della morte e delle modalità in cui essa è avvenuta (…) al riguardo delle
modalità del decesso di mia zia posso dire che ho qualche perplessità perché
mia zia non aveva nessun motivo e non ha mai manifestato l’intenzione di
suicidarsi (…) Io e mia moglie riteniamo che il suicidio della zia __________ è
un gesto sospetto perché messo in atto da una persona a cui piaceva vivere (…)
mia zia era una persona a cui piaceva vivere, una persona dominante e questo
fino al matrimonio con il AP 1 (…) Pur non conoscendo il contenuto di questa
lettera nutro seri dubbi che mia zia sia stata in grado di scriverla da sola poiché
quando l’avevamo vista in giugno 2003 c’era apparsa non più in grado di
intendere e volere” (PS __________ 5.9.2003, pag. 6, 7 e 8; cfr., anche, MP
26.8.2003 avv. __________, patrocinatore ticinese del nipote).
Il procedimento si concluse, il 30 novembre 2007, con un decreto
di non luogo a procedere (NLP 5056/2007 in AI 169) in cui il procuratore
pubblico, pur sottolineando come restassero “alcuni punti oscuri risultanti
segnatamente dalle dichiarazioni dei due indiziati, non sempre prive di
contraddizioni”, ha concluso che l’ipotesi suicidale era quella più
probabile (NLP 5056/2007 in AI 169, pag. 2).
In ogni caso, contrariamente a quella che era la sua convinzione
(cfr. PS AP 1 25.8.2003 in inc. NLP 5056/2007 in atti sub AI 169, pag. 4 da cui
emerge che AP 1 era convinto di essere l’unico erede della defunta), AP 1 non
ha ereditato nulla da __________.
Infatti, in esito ad una causa avviata dai nipoti della defunta,
con sentenza 2.11.2004, l’Amtsgericht di __________ (ultimo domicilio della
defunta), a fronte di un patto successorio concluso nel 1958 tra __________ e
il suo primo marito e che istituiva (alla morte di entrambi i coniugi) i nipoti
quali unici eredi, ha dichiarato nullo il testamento redatto nel 2002
in favore di AP 1 (AI 168).
11. dopo la morte della
moglie
Secondo quanto da lui dichiarato al perito giudiziario, circa un
anno dopo la morte della moglie, AP 1 avrebbe allacciato una relazione con
un’altra donna. Si tratterebbe, questa volta, __________, un’amica della
defunta moglie, di “soli” 24 anni maggiore di lui. Secondo quanto riportato in
perizia e ribadito al dibattimento d’appello, la loro relazione sarebbe stata
breve, la donna - a differenza di lui - non cercando un legame stabile (AI 404,
pag. 7):
“ È vero che,
all’inizio del 2004, ho iniziato a frequentare __________. La conoscevo da
anni. Lei aveva da tempo messo gli occhi su di me. Abbiamo iniziato una
relazione sessuale solo all’inizio del 2004. La relazione è durata solo qualche
mese. Era una relazione molto bella e intensa ma io ho deciso di interromperla
dopo un weekend molto romantico passato con lei perché avevo capito che non era
più per me avere una relazione a distanza. In più avevo capito che __________
era interessata soltanto al lato sessuale della vicenda mentre io volevo
qualcosa di più. Mi sentivo molto solo dopo la morte di mia moglie” (verb. dib.
d’appello, pag. 3).
In seguito, AP 1 avrebbe avuto diverse relazioni, ma solo di
natura omosessuale (AI 404, pag. 7).
Nel 2004, come si vedrà poi, AP 1 conobbe VITT_1 (AI 404, pag. 7)
con cui, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe intrecciato una relazione
amorosa che iniziò attorno a Natale di quell’anno.
12. incontro e
relazione con AAA_4
Nel periodo natalizio del 2005 - una sera in cui, secondo le sue
dichiarazioni, VITT_1 gli diede buca non presentandosi ad un appuntamento – AP
1 andò in un locale frequentato da gay dove conobbe AAA_4 (nato nel __________).
Questa la descrizione del loro primo incontro fornita da AP 1:
“ Non avevo nessuna voglia di rientrare a
casa, per cui andai in un bar che mi era stato raccomandato e lì nasce una
discussione divertente con delle persone e riuscii a dimenticare per un attimo VITT_1.
Vicino a me c'era un ragazzo, questo AAA_4. AAA_4 era entrato nella mia vita
come un vento tiepido quando si apre la finestra: quasi quasi non te ne accorgi e all'improvviso è lì. Ecco. Parlò poco ma capì
subito che ero molto triste. Alla chiusura del bar, abbiamo deciso di
andare a mangiare qualcosa e c'era ancora con noi questo AAA_4, accanto a me.
(…) AAA_4 era molto bello quella sera.
Ricordo di lui nella macchina, mentre andavamo a Campione per mangiare
qualcosa. A un certo punto, lui, che aveva parlato poco quella sera, mi ha
preso la mano e l'ha scaldata. Io avevo bisogno di questo tipo di affetto da
qualcuno e lui me lo ha dato. (…) II primo
avvicinamento fisico, sempre molto dolce e naif, è stato da ragazzi di una
volta (baci e carezze). Alle quattro del mattino l'ho portato a casa e l'ho
visto la seconda volta il giorno dopo” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13-14;
cfr., anche, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13-14).
Durante l’inchiesta, parlando del suo rapporto con AAA_4, AP 1
ha giocato al ribasso affermando, in estrema sintesi, che, si, ebbero
all’inizio “qualche contatto sessuale” (precisando, però, che non
andarono mai “oltre un certo limite” e parlando solo di “baci e
carezze”; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13 e 14) ma che, ben presto,
l’attrazione fra loro si sgonfiò lasciando in lui soltanto un affetto per
quello che considera come un fratello minore (GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2 RPG,
pag. 3; cfr., pure, AI 130, lettera inviata dal carcere in cui AP 1 indica AAA_4
con l’appellativo “fratellino mio”).
Diversa la versione di AAA_4 che, agli inquirenti, ha detto che
fra loro nacque subito una relazione intensa, di amore e di sesso (MP AAA_4
1.9.2011, V 20, pag. 4; PS AAA_4 12.10.2010, all. 44 RPG, pag. 2; PS AAA_4
15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 15).
Al dibattimento d’appello, AP 1
ha cambiato la propria versione in modo radicale:
“ Tra noi è nata
subito una simpatia che si è trasformata ben presto in una relazione
sentimental-sessuale. Questa relazione è durata circa un anno / un anno e
mezzo” (verb. dib. d’appello, pag. 8).
Del resto, __________ ha parlato di AAA_4 come del “compagno di
__________” (PS __________ 23.11.2010, all. 73 RPG, pag. 3) e dagli atti
risulta che – proprio come capita in molte relazioni (in particolare, fra
partner di età diverse) – AP 1 era molto generoso con AAA_4 cui era solito fare
dei regali (cfr. PS AAA_4 18.11.2010, all. 46 RPG, pag. 5
in cui AAA_4 dice che “negli anni che
abito con lui mi ha sempre fatto dei regali, anche vestiti, mi ha
praticamente rifatto il mio "guardaroba"; cfr., pure, MP AAA_4
1.9.2011, V 20, pag. 6; cfr., ancora, PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 4
da cui emerge che, nel 2008, AP 1 aveva regalato a AAA_4 uno scooter; cfr.,
anche, PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 6).
Nel 2006 AAA_4 è andato a vivere con AP 1.
Durante l’inchiesta, AP 1
ha sostenuto che AAA_4 si trasferì nella casa di __________ perché doveva
occuparsi, come una sorta di badante, di ABC_1 (PS AP 1 30.12.2010, all. 19
RPG, pag. 2) che era ormai anziano e malato (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 14;
PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2).
In realtà, il trasferimento di AAA_4 a __________ era legato alla
relazione che intratteneva con AP 1:
“ AAA_4 è venuto
a vivere con me e ABC_1 verso fine 2006.
A quell’epoca noi avevamo ancora una relazione tanto che abbiamo dormito
insieme per alcuni mesi dopo il suo arrivo in casa.
La nostra relazione è terminata. Non c’è stato un momento preciso.
Il nostro rapporto è andato morendo a causa dell’enorme dislivello di ogni
natura che c’è fra me e AAA_4” (verb. dib. d’appello, pag. 8).
Non va, poi, dimenticato che AAA_4 ha continuato a vivere a __________
con AP 1 anche dopo la morte di ABC_1, avvenuta nel febbraio del 2008 (PS AP 1
14.11.2010, all. 4 RPG, pag. 2; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 2; MP AP 1
5.4.2011, all. 29 RPG, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 13, 14 e 15;
cfr., pure, doc. TPC 77, pag. 3) e che AP 1
ha continuato a gestire “le cose” di AAA_4:
“ AP 1 si è sempre occupato di me nel senso
che gestisce tutta la burocrazia che mi concerne. Se dovesse mancare sono una
persona persa” (PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 10).
13. attività
professionali - svolte e millantate – in Ticino
a. AP 1 ha sostenuto di avere
svolto, nel corso degli anni, molte attività.
Egli avrebbe lavorato come
- imprenditore
immobiliare (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2),
- lobbista
in ambiti diversi con governi di numerosi Paesi (cfr. MP AP 1 18.10.2011, V 27,
pag. 4 e segg; cfr., pure, AI 109 con foto, pag. 2; cfr., ancora, all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 8-9),
- consulente di borsa
(PS AP 1 12.1.2006, AI 217, pag. 4),
- consulente
finanziario (AI 302, pag. 2),
- project
manager, in particolare nell’ambito della ristrutturazione di aziende, settore
in cui avrebbe “una lunga esperienza (…) per diverse società, in Svizzera e
all’estero” (AI 109 con foto, pag. 2; cfr., pure, verbale del colloquio di
consulenza 31.3.2008 in atti sub AI 109),
- organizzatore di
eventi (AI 109 senza foto, pag. 2),
- mercante
d’arte contemporanea (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 2),
- artista/interior
designer (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 2)
e - viene da dire - chi più ne ha più ne metta.
Più o meno certo è soltanto che egli ha lavorato, forse come
direttore per la parte immobiliare, per la società __________ di __________.
Anche volendo fare astrazione dall’AI 516 - in cui si legge che
non è stato ritrovato materiale cartaceo che giustificasse il pagamento di uno
stipendio a AP 1 (pag. 18) - non si può dimenticare che questa società è stata
dichiarata fallita già nel 1991 (AI 404, pag. 89).
Secondo le sue dichiarazioni, egli sarebbe, poi, stato attivo,
almeno fino alla fine del 2002, come commerciante immobiliare in proprio (AI
404, pag. 89; PS AP 1 25.8.2003 in inc. NLP 5056/2007, pag. 2). In realtà,
secondo i dati della Cassa di compensazione AVS, tra il 1991 e il 2002
l’imputato è rimasto senza attività professionale (AI 516, pag. 10).
Avrebbe, quindi, funto, nel 2003, da consulente immobiliare presso
la __________ di __________. Dell’effettiva operatività di tale società (di cui
era titolare ABC_1; AI 404, pag. 89) e, quindi, dell’attività di AP 1 vi è
molto da dubitare anche perché è, poi, risultato che egli non ha mai ricevuto
da essa alcuno stipendio.
Tra il gennaio 2004 e l’agosto 2005 AP 1
ha beneficiato – indebitamente (cfr. dispositivo n. 1.3.1 della sentenza di
primo grado) – dell’indennità di disoccupazione (circa fr. 5'000.- mensili, AI
516, pag. 11), fissata in base al salario dichiarato di fr. 8'000.- netti
mensili per il periodo precedente (all. 10 all’AI 516) che, in realtà, come
visto, non ha mai percepito (AI 404, pag. 89).
Dal 2007 al 2008 – sempre stando alle sue dichiarazioni ____________________
(cfr. MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 2), con uno stipendio netto mensile
di circa fr. 8'500.- (all. 11 all’AI 516). In realtà, anche per questa nuovo
periodo valgono le perplessità già espresse per il periodo precedente. Del
resto, anche le indennità di disoccupazione percepite nel periodo che va dall’aprile
2008 al dicembre 2009 sono risultate essere totalmente indebite (cfr. dispositivo
n. 1.3.2 del giudizio di prima sede), AP 1 non avendo, di fatto, mai lavorato
per la __________ e, quindi, mai percepito nessuno stipendio.
Delle altre altisonanti attività non v’è nessuna traccia (cfr. AI
404, pag. 11).
Nemmeno vi è traccia della vasta rete di conoscenze che AP 1 si
sarebbe fatto girando gran parte dell’Europa (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG,
pag. 2).
Si annota, infine, tanto per completare il quadro della
fantasiosità del personaggio, che, in alcune e-mail inviate a __________, AP 1
ha anche parlato – più modestamente – di attività di catering e maggiordomo (all.
23 all’AI 516, in particolare e-mail 11.6.2010).
b. Nella cortina
fumogena sulle sue attività creata da AP 1 si sono persi anche amici e
conoscenti. Infatti, nessuno di essi ha saputo fornire indicazioni precise
riguardo alle attività professionali dell’appellante:
“ faceva
diversi lavori, come contabilità, amministrazioni ecc.” (PS AAA_4
7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 2);
“ mi aveva detto
di giocare in borsa e che faceva altre attività in relazione alle sue opere
d'arte ma concretamente non ho mai visto nulla di tutto questo” (PS AAA_4
10.3.2011, all. 52 RPG, pag. 6);
“ se non erro, il
suo lavoro è quello di “giocare” in borsa” (PS 12.11.2010 __________, all. 64
RPG, pag. 8);
“ l’unica cosa
che so è che lavorava nel settore “artistico”” (PS __________ 7.12.2010, all.
78 RPG, pag. 4-5);
“ non avevamo mai
capito che tipo di lavoro facesse” (MP __________ 4.3.2011, V 14, pag. 3);
“ si spacciava
anche come artista, forse allestiva mostre, non è mai stato chiaro alle mie
domande dirette su quello che faceva” (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG,
pag. 7);
“ so per certo
che era un ereditario (…) mi aveva detto che gestiva dei capitali,
investendoli” (PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 7
in cui la teste precisa di non avere creduto all’attività di gestione di
capitaliAP 1 poiché “dal mio punto di vista, una persona che non legge la sua
posta elettronica giornalmente è impossibile che possa gestire del denaro di
terze persone”).
c. Da quanto sopra,
forza è accertare che – salvo alcune eccezioni (e si usa il plurale per
generosità) – AP 1 non ha mai lavorato e, per forza di cose, ha sempre vissuto
alle spalle degli altri. In particolare, per quanto qui si è riusciti a
stabilire:
- di
ABC_1 (fino a prima del suo dissesto finanziario che, nel 2003, si evidenziava
con 70 ACB per oltre fr. 3'000’000.- e 52 esecuzioni in corso per quasi altri fr.
4'000’000.-),
- di
__________ (che, per ammissione di AP 1, sosteneva lui e abc_1 finanziariamente
sin dal 1994 ( cfr. AI 404, pag. 89) e che, poi, fra il 2007 e il 2008, egli ha
anche raggirato ottenendo da lui indebitamente un importo complessivo di fr.
654’000.-, cfr. punto 3.3.dell’AA e dispositivo n. 1.3.4 della sentenza
pronunciata alla Corte di primo grado, passato incontestato in giudicato),
- della
moglie __________ (cfr. PS __________ 5.9.2003, AI 8
in inc. NLP 5056/2007, pag. 7) e
- dell’assicurazione
disoccupazione (cfr. punto 3.1 dell’AA e dispositivi n. 1.3.1 e 1.3.2 della sentenza
pronunciata alla Corte di primo grado, passati incontestati in giudicato).
Del resto, della dipendenza economica da __________, AP 1
ha dato atto sia nell’ambito di una precedente inchiesta sia durante il
presente procedimento penale:
“ Riesco a vivere
grazie a dei contributi che mi passa __________ fratello di ABC_1. Faccio in
sostanza il casalingo, ricevo aiuti anche da parte di mia madre” (verbale 22
gennaio 2007, citato in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 46);
“ AD dell'avv. DI
1 a sapere se è corretto dire, dal momento che in sostanza da tutte queste
attività cartacee non è risultato nulla di concreto, che mio zio ed io abbiamo
potuto tirare avanti con quanto datoci da __________, almeno in buona parte.
R non è stata una fortuna il fatto che __________ ha finanziato ABC_1
perché così egli ha potuto continuare a seguire la sua strada per nulla
concreta ignorando i miei consigli pratici. Se li avesse seguiti avremmo
realizzato dei progetti concreti. ABC_1 ha voluto essere lui al timone e non ha
mai mollato nulla per cui il risultato è quello che conosciamo, ossia declino
totale” (MP AP 1 18.10.2011, V 27, pag. 3).
Da quanto risulta, dopo l’ultimo versamento della cassa
disoccupazione (relativo al mese di novembre 2009), AP 1 non ha più avuto
entrate.
14. reati patrimoniali
non più contestati
La prima Corte ha ritenuto AP 1 autore colpevole dei seguenti
reati (tentati e consumati), di natura prevalentemente patrimoniale:
- appropriazione indebita
per essersi, nel periodo compreso tra il 17 novembre 2009 e l’11 novembre 2010,
appropriato della somma di fr. 200'000.- affidatagli da VITT_1;
- truffa aggravata
siccome commessa per mestiere (in parte tentata) per avere, nel periodo
compreso tra il 1. gennaio 2004 e il 1. dicembre 2009, ripetutamente (in almeno
sei occasioni) ingannato (rispettivamente tentato di ingannare) con astuzia la
Cassa cantonale di disoccupazione, la Cassa di disoccupazione OCST, la
Nazionale Assicurazioni, __________, la società __________ e la __________ di
Zurigo, inducendoli (rispettivamente tentando di indurli) ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, conseguendo un indebito
profitto di complessivi fr. 883'114.40 e tentando di ottenere indebitamente
ulteriori 3 milioni di franchi;
- ripetuta (in sette occasioni)
falsità in documenti;
- sviamento della
giustizia per avere falsamente denunciato all’autorità penale di avere
subito, presso la sua abitazione di __________, un furto in realtà mai avvenuto
e denunciato unicamente allo scopo di ottenere, fraudolentemente, un
risarcimento da parte della Nazionale Assicurazioni.
Già nel corso dell’inchiesta, AP 1 aveva ammesso tutti i reati
patrimoniali e le falsità in documenti, salvo l’appropriazione indebita dei fr.
200'000.-, le truffe alle Casse di disoccupazione nonché la tentata truffa e lo
sviamento della giustizia legati alla falsa denuncia di furto.
Al dibattimento di primo grado ha, poi, riconosciuto - in
extremis, e meglio dopo una pausa durante la requisitoria del procuratore
pubblico - la sua colpevolezza anche in relazione alle truffe alle casse di
disoccupazione (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 72).
Sebbene continuasse a negare l’appropriazione indebita e la
fattispecie legata alla falsa denuncia di furto, la Corte delle assise
criminali lo ha ritenuto colpevole di tutti i reati ascrittigli.
In appello AP 1 insiste nel negare di essersi appropriato
indebitamente dell’importo di fr. 200'000.- di pertinenza di VITT_1 (punto n. 2
AA), ma non contesta più la condanna per i reati legati al preteso furto che,
dunque, è passata in giudicato.
Ne discende l’accertamento secondo cui, almeno a far tempo dal
2004 - non potendo, come visto, provenire né da attività lavorative, né dallo “__________”,
ormai rovinato, né dalla moglie __________, deceduta nel 2003 e la cui eredità
era, come visto, sfumata - le entrate di AP 1 erano unicamente il frutto di
malversazioni varie.
Con esse egli ha continuato a finanziare il suo elevato tenore di
vita, fatto di abiti firmati, vetture di lusso, cene in buoni ristoranti, residenza
in una casa dalla pigione mensile di fr. 3'600.- , spese escluse, ecc.
15. situazione
patrimoniale al momento dei fatti
Nel novembre 2010, la situazione finanziaria di AP 1 era
disperata:
“ attualmente
dispongo ancora di ca. fr. 8'000/10'000.--, inoltre fr. cash 20'000.-- che ho
consegnato a mia mamma tempo fa per spese diverse, non da ultimo di patrocinio
(MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3);
“ ADR tutti i
soldi che ho sono quelli che ho sul conto” (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG,
pag. 13);
“ Quello che io
possiedo è quello che è rimasto sui conti. Quello che ho a casa e basta.
ADR: che i conti che ho appena citato sono quelli
che mi sono stati portati via dalla polizia. Quello della Posta,
delle banche: Migros, __________ e __________” (PS AP 1 30.12.2010, all. 19
RPG, pag. 3 in cui, peraltro, omette di menzionare il conto presso __________);
“ avevo anche del denaro contante a casa, ora
non ho più niente” (PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 3).
In effetti, dagli atti emerge che, al 12 novembre 2010, sui conti
di AP 1 era depositato un importo complessivo di soli fr. 10'857.- (AI 516,
pag. 16), così distribuiti:
- fr. 1'054.- presso __________;
- fr. 138.- presso __________;
- fr. 898.- presso __________;
- fr. 150.- presso __________;
- fr. 7'785.- presso __________;
- fr. 832.- presso __________.
In casa, AP 1 aveva fr. 10'000.- in contanti che, circa mezz’ora
prima che la polizia lo prelevasse, ha dato a AAA_4 (MP AP 1 23.12.2010, all.
16 RPG, pag. 13; cfr., pure, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 5; PS AP 1
25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 8).
AP 1 – che ha, peraltro, dichiarato che la Mercedes e lo scooter
in suo uso erano stati pagati dalla madre cui erano, peraltro, intestati (PS AP
1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 2; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 4; MP AP 1 29.2.2012, AI 99
in inc. 2011.607, pag. 13) - non poteva contare su altre risorse.
Egli aveva, inoltre, diversi debiti.
Dall’estratto UE 30.11.2010 (AI 60) emerge, infatti, che, al 30
novembre 2010, egli aveva 5 esecuzioni in corso per complessivi fr. 37'979.20 e
26 ACB per complessivi fr. 137'132.70 (cfr., anche, MP AP 1 26.11.2010, all. 9
RPG, pag. 3 e PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag. 5).
Questo per tacere di quanto egli doveva a __________.
16. precedenti penali
AP 1 è incensurato sia in Germania (cfr. estratto 13.1.2012 del
casellario giudiziale germanico, AI 502), che in Italia (estratto 13.1.2012 del
casellario giudiziale italiano, AI 503).
Dagli atti (AI 169), risulta che, in Svizzera, egli è stato più
volte oggetto di procedimenti penali, la maggior parte dei quali si è conclusa
con decreti di non luogo a procedere o di abbandono.
- Vi è, anzitutto, una
condanna, risalente al 13.3.1990, alla pena di 60 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per due anni per tentata truffa e falsità in documenti (DAC
215/90). È stato accertato che AP 1 si era presentato alla cassa del Denner con
un carrello pieno di vini e liquori dal prezzo effettivo di fr. 1'155.- a cui
aveva applicato delle etichette, staccate da altra merce meno cara, indicanti
un prezzo complessivo di soli fr. 465.-.
Sentito a verbale, AP 1 ha inizialmente negato i fatti ma, dopo
una notte trascorsa in carcere (tra il 22 e il 23.12.1989), li ha ammessi, ha
pagato la differenza di prezzo e ha tenuto la merce.
Interrogato al riguardo, al dibattimento d’appello ha dichiarato
che si era trattato di una bravata e, alla presidente che gli faceva notare che
quanto accaduto sembrava indicativo di una certa difficoltà finanziaria, AP 1
ha risposto, non senza un certo sussiego, che, comunque, lui, alla porta del
negozio, aveva ad aspettarlo una vettura del valore di almeno 150’000.- fr.
(verb. dib. d’appello, pag. 3).
- Il 27.11.1991 è stato
abbandonato un procedimento penale nei confronti di AP 1 per appropriazione
indebita. La vertenza è stata ritenuta di carattere civile in quanto si
trattava del mancato pagamento delle rate di due contratti leasing relativi a
due Mercedes (non si sa se una di queste fosse quella che aspettava AP 1 fuori
dal Denner) e si è risolta con la restituzione delle vetture alla banca (ABB
1761/91).
- È del 10.8.1992
l’abbandono interno del procedimento avviato, a seguito della denuncia dell’UF
di Lugano, nei confronti di AP 1 per titolo di disobbedienza a decisioni
dell’autorità. AP 1 non si era infatti presentato al’UF per essere interrogato
quale consigliere delegato con firma individuale nel fallimento della __________.
L’inchiesta è stata chiusa poiché non è stato ritenuto adempiuto il requisito
del dolo, AP 1 avendo affermato di essersi dimenticato della prima convocazione
ed avendo poi preso contatto con l’UF per recuperare l’interrogatorio (ABB
2263/92).
- Un altro procedimento
penale avviato nei confronti di AP 1 è stato abbandonato il 19.12.1994. In quel
caso, la denunciante (Cassa cantonale di compensazione AVS) aveva comunicato di
ritenere priva di oggetto la denuncia sporta per titolo di infrazione all’art.
87 LAVS. La questione era legata al fatto che non erano stati riversati alla
Cassa tutti i contributi AVS dedotti dai salari dei dipendenti. All’appello
mancavano, per il periodo 1.7.1990 - 31.7.1991, fr. 20'000.- circa (ABB
3763/94).
- Un successivo procedimento
penale si è, invece, concluso, il 20.4.1995, con la condanna di AP 1 (DAP 617/95)
a 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per
un’infrazione alla LPP commessa nel 1991.
In qualità di direttore e consigliere delegato della __________, AP 1 aveva
omesso di riversare alla Fondazione istituto collettore LPP i contributi di
previdenza professionale dedotti dai salari dei dipendenti per l’anno 1990.
Questa volta mancavano all’appello fr. 7'318.-, di cui fr. 4'700.- sono stati
versati dopo la denuncia.
Benché tale reato sia stato commesso durante il periodo di prova di
cui alla condanna del 13.3.1990, con decreto 16.8.1995, il procuratore pubblico
ha soltanto ammonito AP 1, rinunciando alla revoca o al prolungamento del
periodo di prova fissato nella precedente condanna.
- Il 2.3.2000 un nuovo
procedimento penale è stato chiuso con un decreto di non luogo a procedere (non
motivato) per truffa (in relazione alla cessione di un esercizio pubblico sito
nello stabile di proprietà di AP 1 e ABC_1 a Bedano) ritenuta l’inesistenza
degli estremi del reato e la natura civile della vertenza (NLP 825/2000).
- Per le stesse ragioni, il
13.11.2000 è stato emanato un nuovo decreto di non luogo a procedere, sempre in
un procedimento avviato per un’ipotesi di i truffa, in relazione alla fornitura
di mobili per poco meno di fr. 7'000.- effettuata nell’aprile del 1990 da parte
della denunciante a favore della __________ che non aveva mai pagato la
relativa fattura (NLP 3161/2000; cfr., pure, perizia, pag. 93).
- Sempre in ragione della
natura meramente civile della vertenza, il 12.10.2007 è stato emesso un
ulteriore decreto di non luogo a procedere, ancora in un procedimento penale
avviato per un’ipotesi di truffa, in relazione alla fornitura ed installazione,
al prezzo - mai corrisposto - di fr. 32'000.-, di apparecchi audio e video a
casa di AP 1 (NLP 4229/2007).
- È, poi, del 30.11.2007 il
decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di AP 1 e ABC_1 in
relazione alla morte di __________, moglie di AP 1 (NLP 5056/2007).
- Risulta in seguito una
multa di fr. 570.- (più le spese di fr. 178.- per complessivi fr. 748.-)
inflitta a AP 1 per una contravvenzione alla LCStr commessa nel canton Grigioni
in data 11 maggio 2010 (AI 421).
- L’unica condanna che
risulta dall’estratto del casellario giudiziale 9.1.2012 (AI 496) è quella di
cui al DA 29.12.2010 con il quale AP 1 è stato ritenuto colpevole di falsità in
documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere,
durante l’estate del 2004, agendo in correità con altre due persone, al fine di
favorire una specifica società nell’ambito di una procedura esecutiva in via di
realizzazione forzata del pegno immobiliare costituito da fondi di proprietà di
ABC_1, allestito e sottoscritto, in rappresentanza di quest’ultimo, un
contratto di affitto avente la citata società come affittuaria, contratto
antedatato e attestante contrariamente al vero l’avvenuto pagamento integrale
degli affitti nonché per avere fatto produrre tale contratto all’Ufficio
d’esecuzione chiedendone ed ottenendone l’iscrizione nell’elenco oneri (DA
5901/2010 del 29.12.2010).
Per tali reati, AP 1 è stato sanzionato con una pena pecuniaria di
45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2
anni, oltre che alla multa di fr. 500.-.
Non essendo stata pagata, la multa di fr. 500.- di cui al DA è
stata commutata in 5 giorni di pena detentiva sostitutiva che sono stati
considerati già espiati poiché da computarsi in deduzione della carcerazione
preventiva sofferta per il fatto di sangue (AI 469, AI 473bis e AI 482). Nella
sua decisione, il GPC ha evidenziato che questi 5 giorni non potranno più
essere considerati carcerazione preventiva ma dovranno essere dedotti dalla
stessa (cfr. AI 482, pag. 2).
- Sempre nell’ambito della
vicenda di cui al considerando precedente e sempre il 29.12.2010, AP 1 è stato
oggetto di due ulteriori provvedimenti:
-- un
decreto di abbandono non motivato per titolo di (complicità in) delitto contro
la Legge federale sull’imposta federale diretta e frode fiscale in relazione
alla differenza tra l’importo indicato nel contratto di affitto e quello
effettivamente a lui consegnato in contanti (ABB 222/2010);
-- un
decreto di non luogo a procedere interno con motivazione sommaria per titolo di
bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento nonché diminuzione dell’attivo
in danno dei creditori (NLP 9684/2010).
Ad ostare alla condanna sono state, nel primo caso,
l’insufficienza di prove e, nel secondo, l’inesistenza degli estremi del reato.
VITA DELLA VITTIMA
17. storia personale e
familiare
a. VITT_1 è nato il __________
a __________, dove ha vissuto sino al 1979 quando la famiglia si è trasferita a
__________ (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 3). Alla sorella (di 3 anni
più grande di lui), al cognato e ai due nipoti VITT_1 era molto legato,
soprattutto dopo che entrambi i genitori erano deceduti, il padre nell’aprile
del 2000 e la madre il 22 luglio del 2009 (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG,
pag. 4 e 5; cfr., pure, AI 516, pag. 7):
“ Io e lui siamo
sempre stati uniti come fratelli e ancora di più da quando ci ha lasciato la
mamma, nel luglio del 2009. VITT_1, visto che aveva perso entrambi i genitori,
si sentiva un po’ orfano e quindi il contatto con me era importante. Lui era
molto affezionato ai miei due figli i quali lo hanno sempre ricambiato. (…) il
nostro rapporto era molto buono. Ci sentivamo e ci vedevamo regolarmente anche
perché lui veniva a trovare volentieri i suoi due nipotini. Anche con mio
marito c’era un rapporto d’affetto anche se non avevano gli stessi interessi.
Mio padre nell’aprile del 2000 ci ha lasciato (…) La cosa che ci aveva uniti
molto da quando era morto mio padre è stata la gestione di nostra madre che era
entrata in una fase di depressione. Mia madre essendo da sola peggiorava sempre
di più. Io e VITT_1 ci siamo dovuti impegnare per sostenerla e questo ci ha
legati molto” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4-5);
“ Era un legame
importante sebbene non “asfissiante”. Un rapporto che si è rafforzato dopo la
morte del padre e ancora di più dopo la morte della madre” (MP ACPR 1 1.2.2011,
all. 84 RPG, pag. 3).
b. VITT_1 è stato
descritto come una persona:
- molto
intelligente (PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2),
- brillante
(PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3),
- creativa (PS __________ 14.12.2010, all. 104 RPG, pag. 3; PS __________
9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3),
- tranquilla
(PS __________ 17.12.2010, all. 69 RPG, pag. 3; PS __________ 10.12.2010, all.
70 RPG, pag. 2; PS __________ 12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2; PS __________ 13.1.2011,
all. 109 RPG, pag. 5; PS __________ 23.11.2010, all. 112 RPG, pag. 2),
- riservata
(PS __________ 21.12.1010, all. 68 RPG, pag. 3; PS __________ 17.12.2010, all.
69 RPG, pag. 3; PS __________ 2.12.2010, all. 72 RPG, pag. 2; PS __________
12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7; PS __________
9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 3 e 5; PS __________ 3.5.2011, AI 325, pag. 3; MP
__________ 17.11.2011, V 30, pag. 3; MP Daniele Van Huffel 18.2.2011, V 9, pag.
4),
- cordiale
(PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 4),
- gentile e
disponibile (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 7; PS __________
10.12.2010, all. 70 RPG, pag. 2; PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2; PS ACPR
1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4; PS __________ 24.11.2010, all. 86 RPG, pag.
3),
- molto
educata (PS __________ 12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2; PS ACPR 1 18.1.2011,
all. 83 RPG, pag. 4),
- rispettosa
degli altri (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4),
- onesta, corretta e attenta
alle regole (PS __________ 2.12.2010, all. 72 RPG, pag. 3; all. 3 al verb. dib.
TPC, pag. 2),
- diretta ma diplomatica
nella forma (PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 3; all. 3 al verb.
dib. TPC, pag. 2; cfr., pure, pag. 7),
- responsabile (PS __________
12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2; MP __________ 17.11.2011, V 30, pag. 3; PS __________
12.11.2010, all. 114 RPG, pag. 1) e molto professionale (PS __________
21.12.1010, all. 68 RPG, pag. 3),
- precisa
(PS __________ 21.12.1010, all. 68 RPG, pag. 3; PS __________ 12.11.2010, all.
110 RPG, pag. 2; PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3 e 8),
- molto
ordinata e pulita (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3 e 8),
- suscettibile e lunatica
(AI 404, pag. 8; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2; PS __________ 12.11.2010,
all. 64 RPG, pag. 7),
- molto orgogliosa (all. 3
al verb. dib. TPC, pag. 2; cfr., pure, pag. 7).
Inoltre, secondo ACPR 2:
“ VITT_1 era un
tipo poco sentimentale e concreto nel senso di funzionale all' obiettivo. Non prestava
attenzione alle cose superflue. Aveva le idee in chiaro. Sapeva perfettamente
dove voleva arrivare. Era un tipo diretto sebbene diplomatico nella forma.
Aveva un grande rispetto per le persone. Evitava sempre di ferirle nel
comunicare i suoi pensieri. Era estremamente educato (…) gli piaceva sicuramente avere il
controllo della situazione” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 2 e 6);
“ VITT_1 non era
un sentimentale, nel senso che non conservava lettere d'auguri e lettere
d'amore. Era un tipo piuttosto pratico e questi biglietti li buttava via
subito. L'unico bigliettino che aveva tenuto era un mio post-it applicato sul
suo frigorifero con scritto "ti amo" con firma "M" (M sta
per ACPR 2)” (PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 4);
“ ADR VITT_1 non
era un sentimentale nel senso di conservare oggetti o scritti. Ricordo che dopo
lettura, ha gettato via subito anche i biglietti di condoglianze per la madre”
(MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5;
cfr. pure MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 2; cfr., anche, all. 3 al verb.
dib. TPC, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 15).
c. La vittima nutriva
un grande interesse verso l’arte in genere e, in particolare, verso la pittura,
la scultura, il teatro e la musica (all. 3 al verb. dib. TPC,
pag. 3-4, PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4; PS ACPR 1 18.1.2011,
all. 83 RPG, pag. 4; PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2).
Secondo TE 1, un amico, VITT_1“era un artista” (PS TE 1
14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 7).
d. Durante l’adolescenza
(verso i 17 anni), VITT_1 ha scoperto di essere omosessuale. Con non poca
fatica, con l’aiuto della madre e della sorella, ha fatto accettare questa sua
condizione anche al padre (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4).
18. rapporto di VITT_1 con
ACPR 2
18.1. Da oltre 11 anni, VITT_1
aveva una relazione sentimentale con ACPR 2, cittadino italiano, diplomato come
perito elettronico ma di professione istruttore di fitness (all’epoca dei fatti
lavorava presso due palestre, il __________ di __________ e il __________ di __________;
PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 1; PS ACPR 2 13.11.2010, all. 32, pag.
1).
Dal 2005, ACPR 2, per motivi professionali e di studio
(frequentava la facoltà di scienze del turismo dell’Università dell’Insubria a
Como), risiedeva da solo a __________ (PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag.
1 e 6).
Quando potevano, i due stavano insieme e ciò avveniva regolarmente
tre o quattro giorni alla settimana (il mercoledì sera, dal momento che giovedì
ACPR 2 lavorava a __________, e nel fine settimana):
“
VITT_1 l'ho conosciuto oltre 11 anni fa. Dal primo momento
abbiamo iniziato una relazione sentimentale. Non vivevamo ufficialmente
assieme. lo avevo il mio appartamento a Vacallo per ragioni professionali e
studio (Como). Di fatto però passavamo 3/4 notti assieme a _______. L'abitudine
era il mercoledì sera oltre al fine settimana” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 2);
“ Tengo a
precisare che per me VITT_1 era tutto, lo amavo e volevo vivere per sempre con
lui. Sottolineo il fatto che con lui ho vissuto una relazione stupenda per
oltre 11 anni, assieme stavamo benissimo e la nostra intenzione era quella
d'invecchiare assieme. Anche se vivevamo in due case separate, per motivi
pratici (studi universitari a __________ e lavoro a __________), di fatto
dormivamo assieme 3 o 4 giorni alla settimana” (PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40
RPG, pag. 4);
“ Io e VITT_1 ci
conoscevamo da 11 anni, quindi ci conoscevamo decisamente bene e il nostro
rapporto è cresciuto e si è consolidato in questi 11 anni. Il fatto che io
abitavo a __________ e lui a __________ era una scelta: il suo appartamento era
già il nostro appartamento, mentre il mio mi serviva per il mio studio a Como e
il mio lavoro. Il nostro schema settimanale è che ci vedevamo il mercoledì
sera, il sabato e la domenica” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2).
18.2.
a. I due vivevano la
loro relazione alla luce del sole e, insieme, frequentavano, come una coppia
riconosciuta, le rispettive famiglie:
“ ACPR 2 e VITT_1
non hanno mai nascosto la loro relazione, anzi erano fieri di dichiararlo
apertamente” (PS __________ 18.11.2010, all. 63 RPG, pag. 4);
“ VITT_1 aveva
una relazione d’amore, da circa 10 anni, con ACPR 2. Questa relazione era
conosciuta a tutti in quanto ne parlavano liberamente, non hanno mai nascosto
il loro rapporto d’amore” (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 4);
“ So che aveva un
amico da parecchi anni, di nome ACPR 2” (PS __________ 17.12.2010, all. 69 al
RPG, pag. 3);
“ posso dire che
il VITT_1 ha un amico di cui non so il nome, che frequenta regolarmente, nel
senso che spesso si vede con questa persona a casa sua. (…) so che è da tanto
che sono insieme” (PS __________ 12.11.2010, all. 75 RPG, pag. 2 e 3);
“ Sapevo che
aveva una relazione con ACPR 2 (di cui però non conosco il cognome). ACPR 2 era
il punto di riferimento affettivo di VITT_1. (…) VITT_1 era perso per ACPR 2”
(PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2 e 3);
“ Sapevo che tra ACPR
2 e VITT_1 c’era una storia sentimentale” (PS __________ 24.11.2010, all. 92
RPG, pag. 2);
“ Non ricordo
esattamente quando, ACPR 2 mi aveva detto di avere una relazione sentimentale
con VITT_1. (…) Ricordo che ACPR 2, per stare più vicino a VITT_1, mi aveva
chiesto di stilare un piano di lavoro che potesse soddisfare le sue esigenze
(…) Dunque la relazione tra ACPR 2 e VITT_1 era ufficiale. (…) lui (n.d.r.:
VITT_1) non nascondeva la sua relazione con ACPR 2 . (…) La cosa era risaputa.
Tutti i collaboratori lo sapevano” (PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag.
2 e 4);
“ Ho saputo che
in occasione di una cena di Natale della palestra __________ di __________ ACPR
2 aveva portato con sé VITT_1 come suo compagno. Dunque la cosa era risaputa
anche per l’altra palestra” (PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 5);
“ da anni aveva
una relazione con ACPR 2” (PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2);
“
La nostra relazione era assolutamente riconosciuta. lo
frequentavo regolarmente la casa della madre e della sorella di VITT_1 e VITT_1
frequentava regolarmente la mia famiglia a __________. Assieme partecipavamo
alle feste di famiglia come quella del 31.10.2010. (…) Passavamo tutte le
vacanze assieme; l'ultima l'abbiamo fatta nel luglio 2010 negli USA. Con noi
c'era anche una nostra amica. Spesso uscivamo assieme a teatro (a Milano)” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 2);
“ VITT_1 ai vari
incontri durante le festività o eventi importanti da festeggiare, portava
sempre ACPR 2” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7);
“ Conosco VITT_1 sin
da piccoli. Eravamo amici d’infanzia e compagni di giochi. Le nostre famiglie
si conoscevano e si frequentavano. (…) Penso di aver conosciuto ACPR 2 nel 2008
o nel 2009, sostanzialmente in occasione di riunioni familiari. ACPR 2
ha poi partecipato insieme a VITT_1 al mio matrimonio. Ci incontravamo a cene
di famiglia, per esempio ricordo che ci siamo incontrati al compleanno di mia
madre. In sostanza, ACPR 2 era invitato a queste riunioni familiari in qualità
di compagno di VITT_1” (TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 6).
b. Se la loro relazione
era nota e tranquillamente accettata anche dalle rispettive famiglie, i due non
ostentavano la loro omosessualità e si comportavano in modo discreto:
“ lo e VITT_1 in
pubblico ci comportavamo con molta discrezione e prudenza. VITT_1 era
estremamente attento a salvaguardare la sua reputazione. Non è che si
vergognasse di essere omosessuale, ma per lui era una questione di stile” (MP ACPR
2 2.9.2011, V 21, pag. 8; cfr., pure, all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2-3);
“ ACPR 2 e VITT_1
(…) erano molto discreti” (PS __________ 23.11.2010, all. 73 RPG, pag. 2);
“ due si sono
sempre comportati in maniera discreta. (…) i due erano molto riservati e di
certo non davano “spettacolo” in palestra” (PS __________ 9.12.2010, all. 102
RPG, pag. 2 e 4).
c. Da tutte le persone
sentite nell’inchiesta la coppia è stata definita felice, complice e affiatata
e a tutti la relazione di VITT_1 e ACPR 2 appariva bella, solida ed
invidiabile. Nessun teste ha parlato di screzi o dissapori. Al contrario:
“ La loro era una
relazione stabile, serena, e avevano tanti progetti. Posso dire che era un
matrimonio che va meglio del mio, avevano veramente un rapporto bellissimo. I
miei genitori avevano accettato la loro relazione, anche grazie al
comportamento discreto tra i due. (…) Noi sorelle (…) sapendo com’era bello il
loro rapporto e vedendo la grande felicità di nostro fratello, avevamo
accettato la relazione, condividendola.
Anche considerando che ACPR 2 e VITT_1 si erano conosciuti undici
anni fa, la relazione aveva una certa consistenza. (…) Era una coppia felice”
(PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4 e 6);
“ Io
personalmente non li ho mai visti litigare o avere delle discussioni in
pubblico. Stavano bene insieme erano una bella coppia. (…) ACPR 2 rispettava
molto VITT_1 e sapeva anche che lui aveva bisogno dei suoi spazi. Il loro
rapporto era molto complice, sapevano rispettarsi a vicenda nei loro spazi
reciproci. Era una relazione molto bella e invidiabile. Si sono sempre
sostenuti a vicenda” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7-8);
“ In tempi
recenti VITT_1 non mi ha parlato né fornito elementi affinché io potessi capire
che ci fossero problemi nella sua relazione con ACPR 2. (…) Nemmeno ACPR 2, che
come detto frequentava casa mia con una certa regolarità (seppur in occasione
di particolari festività o cene), mi aveva parlato in tempi recenti di problemi
nella relazione con VITT_1. Nemmeno io ho visto nel comportamento, in
particolare verso mio fratello, un qualsiasi cambiamento” (MP ACPR 1 1.2.2011,
all. 84 RPG, pag. 4);
“ vi era una
stabilità di rapporto tra ACPR 2 e VITT_1. A mio giudizio ACPR 2 dava stabilità
a VITT_1 nel senso che la loro era una relazione equilibrata” (MP ACPR 1
2.9.2011, V 22, pag. 3);
“ Per quanto ne
so era una buona relazione” (PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 3);
“ Dal mio punto
di vista loro due erano molto affiatati e, sempre dal mio punto di vista, il
loro sentimento [era] autentico. (…) la relazione tra VITT_1 e ACPR 2, per
quanto mi è dato a sapere, andava bene” (PS __________ 18.11.2010, all. 63 RPG,
pag. 4 e 5);
“ Per quanto di
mia conoscenza non vi era alcun problema tra VITT_1 e ACPR 2 (…) non credo vi
fossero problemi tra i due, VITT_1 quando parlava di lui, cosa che avveniva
frequentemente, ne parlava sempre bene” (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG,
pag. 4 e 5);
“ Per me era una
buona relazione, io sentivo VITT_1 in ufficio quando era al telefono con ACPR 2
ed era molto carino” (PS __________ 25.11.2010, all. 66 RPG, pag. 7);
“ Da quello che
si poteva vedere era una coppia tranquilla” (PS __________ 24.11.2010, all. 92
RPG, pag. 2);
“ quest’estate in
luglio, io, VITT_1 e ACPR 2 siamo andati in vacanza negli Stati Uniti per due
settimane. Tra ACPR 2 e VITT_1 non c’è stata una discussione o uno screzio,
nulla di nulla. Dinanzi a me erano una bella coppia normale” (PS __________
24.11.2010, all. 100 RPG, pag. 3 e 4);
“ il viaggio con VITT_1
e ACPR 2 negli Stati Uniti (…) è stato nel mese di luglio del 2010.
A domanda dell’avv. RAAP 1 a sapere come ho visto la relazione tra VITT_1 e ACPR
2 durante questo viaggio, rispondo che mi è sembrato un rapporto maturo, solido
e strutturato. Non ho mai sentito né saputo che fra i due ci fossero state
delle crisi” (MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 4);
“ Posso dire che
tra i due c’era una relazione forte e consolidata (…) molto forte e
consolidata. Onestamente mi sorprende sapere di un eventuale “amante” di VITT_1”
(PS __________ 9.12.2010, all. 102 RPG, pag. 2 e 5, cfr., anche, pag. 4);
“ conoscendo
anche VITT_1, troverei strano che quest’ultimo avesse rapporti sentimentali e/o
fisici con altre persone” (PS ACPR 2 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2);
“ loro due
andavano d’accordo e sembrava una coppia felice. Non li ho mai visti litigare.
Mi sembravano molto complici” (PS __________ 14.12.2010, all. 104 RPG, pag. 3);
“ Tengo a precisare
che già nel nostro primo incontro, VITT_1 aveva subito chiarito che non stava
cercando una storia perché era già impegnato con ACPR 2. Molto probabilmente
questa coppia (ACPR 2 e VITT_1) è quella più duratura di tutte quelle che
conosco gay. (…) ACPR 2 è sempre stato talmente sicuro della solidità della sua
relazione che non era geloso della mia amicizia con VITT_1” (PS __________
9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 2-3).
d. ACPR 2, pur nella
difficoltà di parlare ad estranei di temi intimi e delicati, ha dichiarato di
essere convinto che VITT_1 gli fosse fedele. Soltanto in un’occasione, ha
spiegato, VITT_1 aveva avuto un’avventura mentre a lui la cosa era capitata più
volte:
“ la nostra relazione sentimentale è fondata, mi fido ciecamente di lui e
del suo comportamento rispettoso nei miei confronti” (PS ACPR 2 12.11.2010,
all. 31 RPG, pag. 8).
“ Nella nostra
relazione ci sono state alcune scappatelle da parte mia, ma effimere e
unicamente fisiche. Non so di eventuali relazioni extra-rapporto di VITT_1. VITT_1
mi era molto fedele sia sentimentalmente che sessualmente” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 2);
“
VITT_1 mi ha sempre assicurato la sua fedeltà. Anche alcuni
giorni prima dei fatti aveva ribadito spontaneamente il suo amore verso di me e
la sincerità della nostra relazione” (MP ACPR
2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 3).
A comprova dell’amore che il compagno gli portava, RAAP 1
ha mostrato agli inquirenti un sms che VITT_1 gli aveva inviato pochi giorni
prima di essere ucciso:
“
ricordo che in data 28.10.2010 alle ore 22:08 VITT_1 mi ha
inviato l'sms che mostro al PP e del seguente tenore "ti amo veramente
tanto. Sei meraviglioso. Non te lo dico mai abbastanza. Bacio.”
Il PP attesta la corretta dicitura dell’sms” (MP ACPR 2 2.9.2011,
V 21, pag. 8).
ACPR 2 ha, inoltre, riferito che, a seguito di una conversazione
del mese di aprile 2010 sulla – del tutto teorica – possibilità di una futura
loro separazione, VITT_1 ha reagito in modo estremamente ansioso, insistendo
per essere rassicurato sulla natura puramente ipotetica della discussione:
“ (…) era più VITT_1
che aveva il timore di perdermi e di perdere un punto di riferimento che non
io. Ricordo un episodio, nel mese di aprile del 2010, quando parlando con VITT_1
avevo sollevato una discussione sulla possibilità che un giorno ci si potesse
lasciare. Si trattava di una pura discussione teorica; ovvero di immaginare la
nostra vita l'uno senza l'altro. VITT_1 ha avuto una reazione palesemente
apprensiva e voleva quasi la certezza che fosse solo una semplice ipotesi” (MP ACPR
2 2.9.2011, V 21, pag. 6).
e. I due progettavano,
ormai da tempo, di acquistare un immobile in cui abitare e, possibilmente,
gestire, insieme, un bed & breakfast (cfr. e-mail 14.10.2009 relativa alla
ricerca di una casa in atti sub all. 175 RPG; cfr. e-mail 1.5.2010 ore 11.57 e
15.28 tra __________ e VITT_1 in atti sub all. 100 RPG):
“ Preciso che VITT_1
era seriamente intenzionato ad acquistare una casa per me e per lui.
Settimanalmente visionavamo il sito Internet vwvw.homegate.ch per
verificare se ci fossero delle case in vendita che ci potessero interessare.
A questo punto del verbale mostro agli agenti interroganti il
messaggio (SMS) che VITT_1 mi aveva inviato (17.08.2010 - ore 20:21) e meglio:
Ciao ACPR 2. Ieri sera mi sembravi arrabbiato/deluso delle case
ke abbiamo visto. So ke non è quello che sogni. Scusami. Prometto di trovare
una casa degna di te” (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 4);
“ Di recente
stavamo concretizzando il progetto di acquistare casa o costruire casa. VITT_1 si
era fatto fare delle proposte di finanziamento da __________ e __________.
L'idea è anche nata a seguito dell'eredità ricevuta da VITT_1 dopo la morte
della madre” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41
RPG, pag. 2);
“ era nostra
seria intenzione acquistare o costruire assieme una casa”
(PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 4);
“ già negli
ultimi due anni era nata l'idea di andare a vivere assieme con VITT_1. Quando è
poi venuta a mancare sua mamma (luglio 2009) i presupposti per concretizzare
l'idea si sono realizzati. L'idea era quella di acquistare una casa/rustico
ticinese abbastanza grande che volevamo riattare e in parte utilizzare ad
attività di Bed & Breakfast”
(MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4);
“ D: Avevate dei
progetti d fare qualcosa in comune dal punto di vista professionale?
R: La prima cosa era di prendere la casa insieme e anche io avevo
dei problemi nell'ambito lavorativo. L'idea era di prendere una casa fuori _______
e di aprire insieme, un "bed & breakfast".
D: Quest'idea della casa si era concretizzata?
R: Sì, avevamo iniziato insieme a cercare” (all. 3 al verb. dib.
TPC, pag. 2).
L’intenzione di VITT_1 di andare a vivere con ACPR 2 è confermata
anche dalle dichiarazioni dei testi sentiti durante l’inchiesta:
“ era alla
ricerca di una casa o un appartamento. La sua intenzione era quella di
trasferirsi lì, credo con ACPR 2” (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag.
7);
“ avevano molti
progetti assieme. (…) Mi ricordo che loro volevano seriamente costruire qualche
cosa assieme, mi sembra che VITT_1 voleva addirittura lasciare la banca perché
diceva che era un mondo di lupi. Il suo (n.d.r.: di ACPR 2) progetto era quello
di frequentare l’Università di Como in campo turistico e poi con VITT_1 creare
assieme una struttura in questo ambito”
(PS ____________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4,
5 e 7);
“ VITT_1 e ACPR 2
(...) è un legame molto importante. Tanto è vero che volevano andare a vivere
assieme, questo era un loro progetto”
(PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 7);
“ Da circa 1 anno
e con più insistenza negli ultimi mesi VITT_1 riferiva della sua volontà di
acquistare casa con ACPR 2 e questo nel __________. Fra i due vi era unità di
consenso ed era chiaro che l’onere finanziario se lo sarebbe assunto in via
principale VITT_1. Con questo ACPR 2 era d’accordo. La ricerca della casa di VITT_1
era diventato un affare di famiglia. Tutti, compresi i miei figli, si stavano
impegnando con VITT_1”
(MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 4);
“ mi diceva VITT_1
che avevano un’idea di creare un’attività alberghiera, volevano anche prendere
casa. Loro avevano un progetto comune”
(PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 3);
“ Sapevo che
voleva acquistare casa. Aveva in gestazione un progetto di andare a convivere con
ACPR 2.”
(MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 3);
“ Sapevo che
voleva acquistare una casa con ACPR 2. Lo sapevo perché VITT_1 aveva chiesto
consulenza a mio padre che è architetto”
(TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 7).
Le dichiarazioni dei testi sulle ricerche di una casa sono
confermate anche da tutta una serie di elementi. Tra questi:
- il
sequestro, a casa della vittima, di documentazione relativa al calcolo di
sostenibilità dell’ipoteca e di mappette con documenti relativi a ricerche di
case (cfr. verbale di sequestro 8.2.2011, all. 139 RPG);
- un’e-mail
dell’agosto 2010 relativa alla visita di case (all. 178 RPG);
- un’altra
e-mail dell’agosto/settembre 2010 concernente la visita di un rustico a __________
(AI 405);
- l’email
17 ottobre 2010 con cui __________ ha inviato a VITT_1 un link immobiliare
(cfr. e-mail 17.10.2010 ore 11.01 e 11.17
in atti sub all. 100 RPG).
Inoltre, __________, consulente bancario della vittima, ha
dichiarato che, durante un colloquio avvenuto il 22 aprile 2010, alla sua
domanda a sapere che fine avessero fatto i fr. 200'000.- che aveva prelevato
nel novembre del 2009, VITT_1 gli rispose di conservarli a casa in vista
dell’acquisto di un appartamento che stava cercando (PS __________ 12.11.2010,
all. 114 RPG, pag. 2).
f. Anche se la
questione non era ancora definita, l’idea di formalizzare la loro relazione con
un’unione registrata era nell’aria:
“ Loro avevano un
progetto comune e anche per questo motivo consigliavo a VITT_1 di formalizzare
ufficialmente la loro relazione, anche legalmente. So che VITT_1 aveva parlato
di questo con mia madre, dicendole che il mio consiglio lo aveva colpito e che
ci avrebbe pensato”
(PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 3);
“ Mi ricordo di
aver proposto a VITT_1 di ufficializzare la sua relazione con ACPR 2.
Gliel’avevo proposto anche per la sua necessità di consolidare anche
pubblicamente la sua relazione. VITT_1 - che era un po’ introverso - reagì con
sorpresa e imbarazzo alla mia proposta (che credo di avergli fatto a margine
del mio matrimonio). So che però il mio consiglio lo aveva colpito: lui ne
parlò a posteriori con mia madre (cui era molto legato), dicendole che ci stava
riflettendo seriamente” (TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 7);
“ A domanda
dell’avv. RAAP 1, rispondo che molto probabilmente la registrazione della
nostra unione sarebbe stata lo sviluppo inevitabile del nostro rapporto:
cercavamo una casa per vivere insieme e questo portava ad un’ufficializzazione
a livello legale della nostra unione. Della cosa cominciavamo a parlarne con VITT_1
che mi aveva, in particolare, detto che altri amici gli avevano chiesto come
mai noi non l’avessimo già fatto visto che eravamo insieme ormai da 11 anni”
(ACPR 2, verb. dib. d’appello, pag. 14).
19. formazione,
attività svolte e recenti delusioni professionali di VITT_1
a. Dopo avere
frequentato le scuole obbligatorie ed avere svolto uno stage presso l’ufficio
grafica e decorazione del negozio __________ di Zurigo, nel 1990 VITT_1 ha
conseguito il diploma di decoratore presso il CSIA di Lugano (AI 516, pag. 6;
all. 8 all’AI 516).
In seguito, ha frequentato una scuola di grafica pubblicitaria e
pubbliche relazioni (l’Istituto Superiore di Comunicazione di Milano) dove ha
conseguito, nel 1994, il diploma di pubblicitario con specializzazione in Art
Direction (AI 516, pag. 6).
Non avendo trovato subito un posto di lavoro in quel ramo, ha
aperto un negozio di articoli subacquei a Lugano. Nel 1996 è, poi, stato
assunto dalla ditta __________ di __________, per cui ha lavorato, nell’ufficio
di comunicazione e pubbliche relazioni, fino al 2001 (PS ACPR 2 15.11.2010,
all. 34 RPG, pag. 5; AI 516, pag. 6; all. 8 all’AI 516).
Tra il 2001 e il 2002, con ACPR 2,
ha soggiornato per sette mesi in Canada per approfondire le sue conoscenze
della lingua inglese (cfr. PS __________ 15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2; MP ACPR
2 2.9.2011, V 21, pag. 8; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 8; all. 8 all’AI 516).
Nel 2002, rientrato in Ticino, è stato assunto nel settore
marketing di __________ (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4; AI 516, pag.
6; all. 8 all’AI 516).
b. Nel 2009 era
diventato responsabile marketing di __________ Ticino (PS __________
12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 4; AI 516, pag. 6; all. 8 all’AI 516).
La promozione lo aveva rallegrato molto:
“ Era contento
della posizione che aveva ottenuto in banca. Era fiero di poter mostrare a
nostro papà, che comunque non c’era più, che era riuscito a fare qualche cosa
di importante”
(PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4).
Poche settimane prima di essere ucciso gli era, tuttavia, stato
comunicato che sarebbe stato declassato (PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG,
pag. 5 e 7). La notizia lo aveva amareggiato a tal punto da indurlo a chiedere
aiuto ad uno specialista:
“ Negli ultimi
mesi, intendo dire da settembre/ottobre 2010, era molto sotto pressione, oserei
dire che era depresso e stava cercando l’aiuto di uno psicanalista per un
sostegno. Lui aveva dato la colpa alla banca. Dopo la crisi bancaria, i suoi
responsabili gli avevano detto che volevano cercare una persona da mettere
sopra di lui. Questa notizia gli era arrivata senza nessun preavviso e quindi
lui l’aveva presa male. Anche perche i suoi capi o la banca non avevano mai
espresso giudizi negativi sul suo operato. VITT_1 a quel momento si era sentito
“tradito” e aveva avuto l’impressione di essere stato sfruttato nel periodo di
crisi, per poi essere messo da parte. Quindi negli ultimi due o tre mesi il suo
stato d’animo era negativo”
(PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 5-6; cfr., pure, MP ACPR 1
2.9.2011, V 22, pag. 2);
“ durante
l'ultima settimana VITT_1 era piuttosto abbattuto e amareggiato dal trattamento
ricevuto al lavoro dai suoi superiori. Mi disse che era stato declassato dalla
sua funzione senza apparenti motivi sospettando unicamente che dovesse essere
sostituito da un'altra persona che godeva dell'appoggio della direzione”
(PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 9);
“ la notizia del
declassamento mi pare fosse arrivata a fine settembre-inizio ottobre 2010. Per
lui è stato uno shock”
(MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4);
“ negli ultimi
tempi, anche a seguito del declassamento professionale subito da VITT_1 e che
lo aveva fatto molto soffrire, noi ci eravamo ulteriormente avvicinati per
confortarci a vicenda. Quindi la nostra relazione, negli ultimi tempi, è
cambiata in meglio rispetto a prima. Eravamo più vicini.
(…) Voglio precisare che VITT_1 non mi disse immediatamente di
essere stato declassato. Aspettò alcuni giorni e ricordo che mi disse di aver
aspettato perché aveva paura a dirmelo temendo che io potessi lasciarlo per
quella ragione. Io chiaramente lo rassicurai dicendogli che sarei rimasto con
lui anche se fosse stato mandato a fare un lavoro più umile. (…) So che negli
ultimi mesi VITT_1 si rivolse a TE 1 proprio a causa di quel disagio di cui ho
parlato prima, relativo sia alla situazione professionale sia alla perdita
della mamma. So anche che si sono visti. Devo dire che io, in relazione a quel
periodo, un po’ mi rimprovero per non essere riuscito ad aiutare VITT_1. Avrei
fatto tutto per lui ma non ero in grado di aiutarlo in quei momenti. Quel che
potevo fare lo facevo con la mia presenza, restandogli vicino come ho detto
prima” (ACPR 2, verb. dib. d’appello, pag. 13 e 14);
“ il 02 ottobre,
durante la festa che avevo organizzato a Carona, ci siamo parlati e lui aveva
esternato il fatto che non era contento sul posto di lavoro perché era stato
appena declassato dopo avere ricevuto una promozione. In quell’occasione l’ho
proprio visto ferito da questa situazione. (…) Lui mi riferiva al telefono che
voleva fare un “lavoro psicoterapico” a lungo termine. (…) Lui poi mi ha dato
delle precisazioni dicendomi che stava vivendo una crisi e si sentiva perso. La
crisi era più direzionata verso il lato professionale, aveva anche citato la
morte della madre avvenuta l’anno prima. In pratica aveva perso la fiducia
dell’istituzione dove lavorava e dalla quale si sentiva tradito e preso in giro”
(PS TE 1 14.12.2010, all. 87 RPG, pag. 4);
“ Ho visto per
l’ultima volta VITT_1 circa 3/ 4 settimane prima della sua morte. Ricordo che
l’avevo visto prima in occasione della festa per il mio dottorato, doveva
essere il 2 o il 4 ottobre. L’ho rivisto poi al Civico (…) VITT_1 mi parlò di
problemi che aveva sul lavoro, problemi di cui mi aveva già parlato in
precedenza, in particolare durante la festa per il mio dottorato (cui aveva
peraltro partecipato con ACPR 2). Ricordo che VITT_1 mi parlò anche della madre
che era deceduta circa un anno prima e del grande vuoto che la mamma aveva
lasciato. Io gli consigliai di rivolgersi ad uno psichiatrica o ad uno
psicoterapeuta” (TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 6).
Anche gli amici di VITT_1 hanno parlato dei suoi problemi sul
lavoro (__________, all. 92 RPG, pag. 4; __________, all. 103 RPG, pag. 2; __________,
all. 104 RPG, pag. 4, __________, all. 110 RPG, pag. 2-3; cfr., pure, MP __________
17.11.2011, V 30, pag. 3, e __________, all. 113 RPG, pag. 6).
20. situazione
finanziaria
Dall’AI 516 (pag. 7) emerge che la situazione finanziaria di VITT_1
era, fino alla fine del 2008, abbastanza modesta: al 31.12.2008, egli aveva un
patrimonio di fr. 27'099.60, suddiviso su due conti (uno presso __________ e
l’altro presso __________).
La situazione finanziaria di VITT_1 migliorò sensibilmente dopo la
morte della madre (22 luglio 2009): egli ereditò, infatti, complessivamente fr.
458'633.35 (fr. 319'813.35 in liquidità e fr. 138'820.- in titoli (AI 516, pag.
7).
Secondo la sorella, VITT_1 aveva i mezzi per condurre una vita
agiata:
“ Quando è
deceduto mio padre, nel 2000, è stato lasciato tutto alla mamma, questo per
lasciarle una certa garanzia. Al momento che è deceduta anche lei nel 2009, ci
ha lasciato un’eredità che è stata subito divisa tra di noi. VITT_1 riceveva
una somma di quasi CHF 450'000.-/500'000.-.
Lui aveva sicuramente una buona situazione finanziaria, anche lo
stipendio mensile era dignitoso. Non si faceva mai mancare nulla anche perché
se lo poteva permettere. (…) Come eredità di mio padre c’era anche un terreno a
__________, che attualmente è in zona verde, per cui di poco valore. (…) In
conclusione VITT_1 si poteva permettere di fare una bella vita, non si faceva
mancare nulla. Non aveva nessun debito” (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag.
6-7; cfr., anche, MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 4).
Nulla, del resto, emerge dall’estratto 30.11.2010 dell’UE di
Lugano (cfr. AI 60 che non indica né ACB né esecuzioni in corso).
INCHIESTA
ritrovamento del cadavere
21.
a. breve descrizione
Alle 06.41 di venerdì 12 novembre 2010 __________ inviò
sull’utenza privata di VITT_1, suo capoufficio, un sms per comunicargli che
sarebbe arrivata al lavoro in ritardo. Il messaggio non fu recapitato perché il
cellulare del destinatario era spento (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG,
pag. 1).
Giunta in ufficio verso le 8.10, notò che VITT_1 non era ancora
arrivato (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 1). Non vedendolo
arrivare neppure alle 8.30 (orario entro il quale i dipendenti dovrebbero
arrivare in ufficio), ne controllò l’agenda constatando l’assenza di
appuntamenti fuori ufficio (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 1).
Perciò, a partire dalle 8.45, tentò di contattarlo telefonicamente, chiamandolo
dapprima sul cellulare privato, poi su quello professionale ed, infine, sul
telefono fisso di casa (PS __________ 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 1-2).
Ripeté l’operazione fino alle 9.15, sempre senza successo: il
cellulare privato risultava spento, su quello professionale si attivava la
segreteria telefonica e il telefono fisso squillava a vuoto (PS __________
12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2).
__________ contattò, quindi, __________ (sostituto di VITT_1) che,
ipotizzando che il collega fosse occupato per lavoro, le chiese di attendere
fino alle 10.00 prima di tentare nuovamente di contattarlo (PS __________
12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2; PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag.
2-3; PS __________ 25.11.2010, all. 66 RPG, pag. 3-4).
Tuttavia, essendosi preoccupato, dopo avere più volte tentato
invano di raggiungerlo telefonicamente, poco prima delle 10.00, __________ si
recò a casa di VITT_1 dove, entrando dalla porta non assicurata a chiave,
rinvenne il cadavere del collega (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 11-12; PS __________
12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 2-3; PS __________ 25.11.2010, all. 66 RPG, pag.
4).
La vittima - che presentava il rigor mortis - risultava
inginocchiata a terra, con la testa appoggiata al pavimento in direzione della
porta d’entrata (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 12 e 15; PS __________
12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 3).
Era completamente vestita (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 15), ma
non indossava alcuna giacca per l’esterno.
b. constatazioni e
conclusioni sulla dinamica
Subito è apparso chiaro che VITT_1 era deceduto “in seguito a
molteplici ferite prodotte con un’arma da punta e taglio” che “hanno
sicuramente determinato uno shock emorragico letale” (e-mail 13.11.2010 della
dottoressa __________ alla GPC __________ in atti sub AI 8).
Dopo aver effettuato l’autopsia, ma ancor prima di trasmettere il
relativo rapporto, il medico legale, dott. __________, ha confermato che VITT_1
è stato vittima “di molteplici colpi da arma bianca da punta e taglio (…)
distribuiti prevalentemente ai distretti superiori del corpo, in particolare al
torace e sul versante posteriore” ed ha stabilito che “la causa del
decesso è quindi certamente ascrivibile alle lesioni di organi interni che tali
ferite hanno provocato” (in particolare, del cuore, di entrambi i polmoni,
del diaframma, del fegato, dei reni, della milza e dell’intestino), “determinando
anche una imponente emorragia” (AI 73, pag. 2).
Sul numero di colpi inferti, il dott. __________ ha dichiarato:
“ sono state
osservate complessivamente almeno 30 lesioni d’arma bianca di cui la larga
maggioranza da punta e taglio, penetranti al tronco e agli arti superiori.
Erano anche presenti alcune lesioni da taglio ai palmi di entrambe le mani”
(rapporto autoptico 16.2.2011 AI 269, pag. 22);
“ è impossibile
definire con esattezza il numero dei colpi inferti considerato che una lesione
può essere frutto di più colpi, rispettivamente che un colpo può causare più
lesioni” (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 2).
La vittima è stata colpita, prevalentemente, alle spalle.
Infatti, il dott. __________ ha precisato che “le lesioni sono
sostanzialmente tutte posteriori” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5 e 6
dove parla di una ventina di coltellate alla schiena; cfr., anche, MP __________
3.5.2011, V 16, pag. 3).
Sulla parte anteriore del corpo della vittima vi sono solo quattro
ferite: tre sono i fori d’uscita dei tramiti trapassanti ed una, all’addome, è
molto molto superficiale (interessando soltanto la cute o poco più; all. 2 al
verb. dib. TPC, pag. 3).
Pur dando atto che è impossibile stabilire la successione delle
lesioni (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3; cfr. anche all. 2 al verb. dib.
TPC, pag. 2), il dott. __________ ha spiegato che le lesioni alle mani sono
tipicamente da difesa e che esse sono state inferte “dal davanti”,
verosimilmente “su mani protese oppure su mani poste a difesa attiva
dell’addome con afferramento dell’arma (lama) (…) in un momento in cui la
vittima era ancora in grado di tentare una difesa” (MP __________ 3.5.2011,
V 16, pag. 3). Anche le lesioni al braccio destro potrebbero - secondo il
medico legale - essere conseguenza di un tentativo di difesa (MP __________
3.5.2011, V 16, pag. 3).
Secondo il dott. __________, la vittima aggredita si è sicuramente
spostata. A comprova di questa tesi, egli indica la varietà della direzione,
dell’andamento e della profondità dei colpi nonché l’ampiezza dell’area in cui
sono distribuite le lesioni (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4). Inoltre, la
presenza di tipiche lesioni da difesa dimostra che la vittima ha avuto
coscienza dell’aggressione e ha cercato in qualche modo di difendersi,
verosimilmente girandosi e cercando di allontanarsi (all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 4-5). Infine, anche le lesioni al braccio destro dimostrano chiaramente
che la vittima era in movimento rispetto all’aggressore (all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 5-6).
Stando al medico legale, le ferite da difesa sono state inferte
dal davanti, nella fase iniziale dell’aggressione (MP __________ 3.5.2011, V
16, pag. 3).
Ma non forzatamente sono le prime che sono state inferte.
Se ha ipotizzato un iniziale successo della vittima nel bloccare
l’aggressore ed un suo tentativo di sottrarsi esponendo il dorso, il medico
legale non ha potuto escludere che vi sia stata una prima aggressione da tergo,
una fase in cui i due si sono fronteggiati ed un’ulteriore aggressione da tergo
a seguito del tentativo della vittima di sottrarsi, ritenuto che alcune delle
ferite da tergo possono essere state prodotte senza che la vittima abbia perso
la capacità di tentare di difendersi, anche e soprattutto sottraendosi, ad esempio
allontanandosi e scappando verso l’entrata (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5;
cfr. anche pag. 6 in cui il medico legale, tra l’altro, spiega “o la lesione
alla mano è avvenuta prima di tutte le altre, oppure è avvenuta tra un’iniziale
aggressione al dorso e il completamento della stessa in un secondo tempo”,
escludendo che possa essere avvenuta alla fine dell’aggressione da tergo).
Secondo il dott. __________, l’azione è durata da un “minimo di
diverse decine di secondi fino ad alcuni minuti”( all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 6; cfr., pure, pag. 2 in cui il medico legale parla di “dinamica
complessa e prolungata, nell’ordine dei secondi, di numerosi secondi se non di
minuti” mentre in MP 3.5.2011, V 16, pag. 4 ________ parla di “alcuni
minuti”). Si è, dunque, trattato di “un’azione abbastanza prolungata” (all.
2 al verb. dib. TPC, pag. 6).
Al riguardo, al dibattimento di primo grado, il medico legale ha
spiegato che:
“ Ci sono studi
sperimentali sul tempo che ci vuole per brandire, infliggere lesioni, ricaricare
la mano armata, riportarsi sul bersaglio e indugiare. Alcune ferite danno conto
del fatto che l’aggressore ha indugiato, ad esempio ruotando la lama una volta
infissa ed estraendola con un angolo completamente diverso. Ciò dà innanzitutto
l’idea di un’intenzione marcata e poi comunque di un’attività che richiede
anche del tempo per essere compiuta. Assicuro che non è facile; si è provato a
farlo su un animale ed è complicato, atteso che nessuno di noi lo fa per
mestiere, per cui è comunque un’azione improvvisata. Quindi necessita di tempo
e bisogna pure considerare che ai primi colpi la vittima scappa, oppone
resistenza, magari si sposta di qualche metro o di qualche passo. Non può
quindi essere stata un’azione rapidissima” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6).
Dalla presenza di ecchimosi su entrambe le ginocchia il medico
legale ha dedotto che la vittima è caduta su di esse in una fase di iniziale
cedimento (MP __________ 3.5.2011, V 16, pag. 3 e 4) e – ha spiegato ancora il
dott. __________ – è del tutto plausibile che l’azione lesiva si sia, poi,
completata nella posizione in cui il corpo è stato rinvenuto dagli inquirenti
(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6-7).
Premettendo che determinare l’ora del decesso risulta, nelle
condizioni del caso concreto (in cui, fra l’altro, la temperatura è stata
alterata dall’uso del forno), “particolarmente difficoltoso”, il dott. __________
ha stabilito che VITT_1 è morto “nelle ultime ore della sera dell’11
novembre 2010 o nelle prime ore del 12 novembre 2010”
(AI 269, pag. 23).
Per il resto, il medico legale ha precisato che l’arma usata
dall’uccisore di VITT_1 ha
“ una lama ad un
solo profilo tagliente, molto affilata, appuntita, della larghezza massima
della lama compresa tra 3 e 4 cm e di una lunghezza nell’ordine di 20-30
cm” (AI 269, pag. 22).
c. rilevamenti
scientifica
Secondo i rilievi della polizia scientifica, il fatto di sangue ha
avuto inizio in corridoio.
È, infatti, stato escluso che l’aggressione possa essere iniziata
in cucina e questo perché, sebbene lì siano state rinvenute alcune tracce
rossastre:
“ nessuno schizzo
di proiezione di tracce ematiche né segni di pulizia sono stati osservati sulle
superfici verticali del locale” (rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico
della polizia scientifica, AI 392, pag. 23).
Tracce di schizzi (e non solo) sono, invece, state rinvenute in
corridoio, già in una zona più interna rispetto alla cucina (in sostanza, sulla
parete tra la cucina e la camera da letto):
“ In corridoio,
di particolare interesse sono gli indizi ritrovati sulle pareti e sulle varie
porte. Uscendo dalla cucina, sulla parete a destra (situata tra la cucina e la
camera da letto), tracce e gocciolamenti di lavaggio, unitamente a schizzi
dinamici di materiale di origine ematica sono stati evidenziati fino ad
un’altezza massima di circa 160 cm, mentre sulla parete a sinistra (situata tra
la cucina ed il bagno), le tracce di lavaggio si situavano ad un’altezza
inferiore, stimata a circa 120 cm. Man mano che ci si avvicinava al punto in
cui è stato ritrovato il cadavere di VITT_1, l’altezza delle tracce rilevate
sulle pareti dal Bluestar decresceva: dagli 80
cm sulle porte dell’armadio a muro, fino ai 40
cm sulla porta esterna del bagno e sulla porta d’entrata dell’appartamento”
(rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392,
pag. 23-24).
Da qui - anche a fronte della progressione discendente in
direzione della porta d’entrata dell’appartamento delle tracce ematiche - la
conclusione della scientifica secondo cui i fatti hanno avuto inizio nel
corridoio, fra la stanza da letto e la cucina, per poi proseguire verso la
porta d’entrata dell’appartamento:
“ I risultati
ottenuti grazie all’applicazione della soluzione Bluestar nell’appartamento
della vittima VITT_1 suggeriscono che i fatti di sangue hanno avuto inizio nel
corridoio nei pressi dell’ingresso della cucina (fra la stanza da letto e la
cucina), per proseguire in seguito verso la porta d’entrata dell’appartamento.
L’ipotesi avanzata è supportata dallo studio approfondito delle
tracce rinvenute sulla parete in questione, tenendo in considerazione parametri
come l’ubicazione, la distribuzione e la forma degli indizi evidenziati.
Infatti, la presenza di schizzi dinamici è stata evidenziata unicamente nel
corridoio dell’appartamento, e parallelamente, l’altezza delle tracce rinvenute
sulle pareti adiacenti all’ingresso della cucina, è superiore rispetto alle
misure delle tracce messe in evidenza sulle superfici verticali verso la porta
d’ingresso.
I risultati dell’autopsia indicano che VITT_1 è stato accoltellato
a più riprese. Questo fatto comporta, di conseguenza, la penetrazione e
l’estrazione ripetuta della lama, azioni che generano obbligatoriamente
numerosi schizzi di materiale biologico dispersosi nell’ambiente circostante.
Seguendo una traiettoria variabile secondo la forza e la velocità impressa
durante l’estrazione della lama dal corpo della vittima, le gocce di sangue
vengono proiettate in prossimità del punto spaziale di origine ove è stato
provocato il sanguinamento.
Considerando che la cucina dell’appartamento della vittima VITT_1
non dispone di ampi spazi vuoti, se (…) il fatto di sangue avesse avuto
veramente inizio in cucina accanto al forno, la soluzione del Bluestar avrebbe
dovuto rivelare la presenza di schizzi e/o tracce di lavaggio sulle pareti e/o
sul mobilio del locale. L’assenza di tali indizi non è quindi coerente con
questa ipotesi” (rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia
scientifica, AI 392, pag. 24).
In un successivo rapporto, la polizia scientifica ha confermato le
sue conclusioni anche con specifico riferimento alla macchia di sangue della
vittima, di forma rotondeggiante, prodottasi a seguito di un gocciolamento
perpendicolare, rinvenuta sul tavolo della cucina.
Ritenuto che “non sono state evidenziate proiezioni di tracce
ematiche sottoforma di schizzi, né tantomeno segni di pulizia sulle superfici
verticali del locale” (rapporto di complemento 3.12.2012, doc. TPC 78, pag. 8),
la polizia scientifica ha concluso che:
“ sulla base
dell’esame morfologico delle tracce di sangue rilevate nel corridoio e nella
cucina, si ribadisce quanto già scritto nel rapporto del 29 luglio 2011.
La presenza in corridoio di tracce compatibili con degli schizzi e
l’assenza di questa tipologia di tracce all’interno della cucina, sostengono
l’ipotesi che l’accoltellamento, con conseguente sanguinamento, abbia avuto
inizio all’interno del corridoio, nei pressi dell’ingresso della cucina”
(rapporto di complemento 3.12.2012, doc. TPC 78, pag. 8).
Le conclusioni della polizia scientifica sono state condivise dal
medico legale che, al dibattimento di primo grado ha dichiarato:
“ E’ chiaro che
le lesioni di cui è stato vittima il signor VITT_1 sono numerosissime e
produttive di ampio spargimento ematico. Che in un ambiente (…) non siano
presenti che minimali tracce di sangue, anche latenti, mi sembra del tutto
significativo per il fatto che difficilmente la scena abbia potuto svolgersi in
quell’ambiente. Anche se fosse stato lavato, le macchie, anche se non visibili
a occhio nudo, avrebbero potuto essere rilevate con gli strumenti tecnologici”
(all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 8, cfr. anche pag. 4).
d. stato dei luoghi
Giunti sul luogo del crimine, gli inquirenti hanno constatato che
all’interno dell’appartamento regnava un gran disordine che si estendeva a
tutte le stanze (tranne che al bagno e alla cucina).
Numerosi cassetti, scaffali, armadi e scatole risultavano
spostati, aperti e rovistati (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14; AI 392, foto
n. 24, 25, 28, 35 e 37).
In salotto, i cuscini e le coperte originariamente posti sui
divani erano per terra (AI 392, foto n. 28, 35 e 36) e all’appello mancava una
coperta di lana beige (che risulterà, poi, essere stata un regalo di AP 1
a VITT_1, cfr. PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 16).
Nella camera, il letto era stato disfatto (AI 392, foto n. 38 e
54), la porta dell’armadio era completamente aperta (AI 392, foto n. 55) e
alcuni indumenti (tra cui la giacca di VITT_1 che risultava essere stata
rivoltata, cfr. AI 392, foto n. 39) giacevano per terra (AI 392, foto n. 53 e
55).
Parrebbe mancare la coperta di lana di colore marrone/bordeaux
(anche’essa un regalo di AP 1) che originariamente si trovava sul letto (cfr.
PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 13-14
in cui si legge che “sul letto dovrebbe trovarsi una coperta di lana di
colore marrone/bordeaux. Non riesco a vederla sulle immagini che mi vengono
mostrate perché dovrebbe trovarsi in mezzo al piumone che è piegato in due. Mi
ricordo che VITT_1 mi aveva detto di averla ricevuta (la coperta di lana) in
regalo proprio da AP 1”).
La televisione era stata spostata e messa a terra e la cassa rossa
- sulla quale era normalmente appoggiata – era stata aperta (AI 392, foto n.
45-49).
Sul comodino, in mezzo ad altre cose, vi era un preservativo
inutilizzato (così come il suo involucro di plastica aperto e la scatola di
cartone che lo conteneva) nonché il cellulare professionale (Blackberry) di VITT_1
(AI 392, foto n. 40-44).
Sulla scatola di cartone e sulla confezione di plastica dei
profilattici - corrispondenti a quelli che, pur non utilizzandoli nei suoi
rapporti con ACPR 2, VITT_1 teneva in bagno (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 al
RPG, pag. 12) - non è stato possibile rilevare impronte atte al confronto (AI 392,
foto n. 42 e 43; cfr., pure, distinta reperti e tracce, pag. 8).
Sul retro del Blackberry - che, lo si nota, VITT_1 non portava mai
in camera (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 13; MP ACPR 2 2.9.2011, V
21, pag. 7; all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 6) e che è stato trovato inserito
nell’involucro di plastica del profilattico (PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG,
pag. 13 e foto n. 33 allegata a quel verbale) - sono state trovate tracce di
sangue della vittima (AI 392, foto n. 41).
Il cellulare privato di VITT_1 non è, invece, mai stato ritrovato,
né in casa, né altrove (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 15).
Tracce di sangue erano visibili sostanzialmente soltanto nel punto
in cui si trovava il cadavere (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14), ciò che ha
portato gli inquirenti a ritenere che l’autore avesse accuratamente pulito i
luoghi (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 15).
In cucina il forno era acceso e impostato sulla temperatura di
250°, con lo sportello completamente aperto e la ventola in funzione (RPG
20.9.2011, AI 425bis, pag. 14; AI 392, foto n. 56).
Sul piano di lavoro, davanti alla macchina del caffè posizionata,
a sua volta, davanti al ceppo contenente i coltelli, vi era un coltellino con
il manico in plastica gialla (AI 392, foto n. 73 e 83), la cui lama ha reagito
positivamente al test indicativo per il sangue e su cui è stato estratto un
profilo completo misto composto, in frazione maggioritaria, dal profilo di AP 1
e, per il resto, da un profilo non interpretabile (AI 392, foto n. 83).
Sul tavolo, oltre ad alcuni pannelli neri in plastica e alcune
scatole contenenti dischi, c’era una scatola contenente un tubetto di vasellina
e una scatola di cerotti, che normalmente non si trovavano in cucina e che,
certamente, non vi si trovavano la mattina dell’11 novembre 2010 (AI 392, foto
57; cfr. PS ACPR 2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 7-8; PS ACPR 2 2.9.2011, V 21,
pag. 7 in cui si precisa che la vasellina era diversa da quella che usavano VITT_1
e ACPR 2). Su queste confezioni non sono state rilevate impronte (cfr. AI 392,
pag. 9).
Il lavandino della cucina, così come quello del bagno, era
perfettamente pulito (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14; AI 392, foto n. 74 e
88).
Tutte le luci erano spente, salvo una lampada del salotto accanto
al computer (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14).
Le imposte delle finestre rivolte verso la strada cantonale (via
Sorengo) e quelle rivolte verso il parcheggio dello stabile erano completamente
chiuse mentre le altre erano socchiuse (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 14).
La chiave dell’appartamento è, poi, stata rinvenuta nella tasca
destra dei pantaloni che indossava la vittima (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag.
14).
COME SI ARRIVA A AP 1
22. All’inizio, i sospetti
degli inquirenti si indirizzarono su ACPR 2, il compagno di VITT_1, che venne
immediatamente fermato e interrogato (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 19):
“ ricordo che
quel giorno era un venerdì e trovai tre agenti della polizia che mi prelevarono
e mi portarono in commissariato. In commissariato non volevano inizialmente
dirmi cosa era successo e chiedevano solo cosa avessi fatto la sera prima. Gli
dissi di chiamare VITT_1 perché lui avrebbe potuto chiarire tutto. Il
commissario mi urlò che VITT_1 era morto e che lo avevo ucciso io a coltellate.
Mi prendevano le impronte e mi chiedevano chi secondo me potesse essere stato.
Inizialmente pensai ad un vicino di casa e poi ho pensato a AP 1”
(all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7).
Fu così che ACPR 2 spiegò a chi lo interrogava che AP 1 era
innamorato di VITT_1 che, però, non corrispondeva il suo amore (RPG 20.9.2011,
AI 425bis, pag. 19; PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 2).
Mentre stavano per recarsi a casa di AP 1, gli inquirenti furono
raggiunti da una telefonata di ABC_2 - amico di AP 1 che si era recato a casa
sua perché, preoccupato, voleva essere lui ad informarlo della morte di VITT_1
così da potergli essere di conforto (PS ABC_2 12.11.20101, all. 59 RPG, pag.
2-3; PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 2-3) - che disse loro che l’amico
aveva delle informazioni da fornire in merito all’omicidio (RPG 20.9.2011, AI
425bis, pag. 19).
AP 1 aveva, infatti, accettato la proposta di ABC_2 che,
considerato come VITT_1 fosse stato accoltellato e come AP 1 - che la sera dei
fatti aveva cenato con lui presso il Grotto __________ - presentasse delle
ferite da taglio alla coscia e alla mano sinistre, riteneva opportuno chiarire
la situazione con gli inquirenti (RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag. 20; PS ABC_2
12.11.2010, all. 59 RPG, pag. 3-4; PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 3-4).
AP 1 è stato arrestato subito dopo essere stato sentito (cfr. PS AP
1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 7).
23. negazioni iniziali
AP 1 si è, a lungo, dichiarato estraneo ai fatti.
Per ben 45 giorni, infatti, egli ha protestato la sua innocenza
spiegando di essersi procurato le ferite alla coscia e alla mano a seguito di
un infortunio di cui era stato vittima in giardino mentre, la mattina del 12
novembre 2010, con un taglierino tentava di sbloccare il tagliasiepe con cui
voleva regolare la siepe e di essersi poi recato, con AAA_4, al pronto soccorso
dell’Ospedale civico di __________ per farsi medicare (cfr. PS AP 1 12.11.2010,
all. 1 RPG, pag. 2; GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2 RPG, pag. 3; MP AP 1
26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7-8; PS AP 1 20.12.2010, all. 14 RPG, pag. 2; RPG
20.9.2011, AI 425bis, pag. 29-30).
24.
a. ammissioni
È solo davanti alle
emergenze dell’inchiesta che smentivano il suo dire - in particolare, a fronte
dei tabulati telefonici e delle testimonianze che sconfessavano la sua versione
su come aveva trascorso la mattina del venerdì (cfr. MP AP 1 23.12.2010, all.
16 RPG, pag. 4-7) nonché delle risultanze della scientifica che evidenziavano
la presenza, su di un paio di guanti rivenuti a casa sua, di macchie di sangue
sia suo che della vittima (cfr. MP AP 1 7.12.2010, all. 12 RPG, pag. 4-7) - che
AP 1 ha ammesso di essere l’autore dell’uccisione di VITT_1.
Lo ha fatto il 27 dicembre 2010, dapprima al suo difensore (che ha
messo nero su bianco, all’attenzione del PP, la confessione resa dal suo
assistito, cfr. confessione 27.12.2010, all. al V6) e poi davanti al PP (MP AP
1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 1 e segg.; cfr., anche, PS AP 1 12.1.2011, all.
21 RPG, pag. 1).
In sostanza, AP 1 ha sostenuto di avere intrattenuto, sin da fine
2004, una relazione clandestina con VITT_1 che, periodicamente, lo illudeva
dicendogli che, per lui, avrebbe lasciato il compagno e di averlo ucciso
d’impeto, sull’onda di una fortissima emozione che gli aveva fatto perdere
lucidità suscitata da una frase volgare con cui VITT_1 lo aveva bruscamente
respinto.
Secondo il suo racconto, la scenata di VITT_1 si svolse in cucina
dove ebbe inizio anche la propria reazione omicida.
b. Richiesto di spiegare
perché avesse deciso di confessare solo il 27.12.2010, AP 1
ha detto di avere inizialmente sperato di non venire scoperto e, poi, di avere
mentito, non tanto per proteggere se stesso, ma per non privare del suo
sostegno le persone a lui care (confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 5). Ha
sostenuto di essersi poi reso conto di non poter andare avanti con la coscienza
sporca dal momento che, anche se fosse stato scarcerato, non avrebbe potuto
tornare alla sua vita di prima:
“ Perché preso
dal panico da quanto da me commesso speravo che il fatto non venisse scoperto
dalla Polizia. Mi sono reso conto di aver distrutto non soltanto la vita di VITT_1
ma anche quella di mia mamma, che ha un disperato bisogno di me, quella di Mauro.
Per quanto mi riguarda, in quel momento non volevo proteggermi più di quel tanto;
di me non me ne fregava più di quel tanto.
Per oltre 40 giorni ho avuto "dentro" questo dramma ed
ho recitato la parte dell'innocente quando ero con la Polizia, avendo la
speranza di poter uscire. (…) In sostanza ho deciso di confessare perché non potevo
più andare avanti con la coscienza sporca per l'omicidio del mio amato, della
persona a me più preziosa nella mia vita.
Tengo a precisare che dopo aver incontrato, il 23 dicembre 2010,
mia mamma in carcere avevo capito che non potevo andare avanti su questa
strada. Inoltre, dopo l'interrogatorio del 23 dicembre 2010, ho voluto parlare
con l'avv. DI 1, il quale ha risposto
alle mie domande in modo chiaro.
Va anche detto che, durante le festività di Natale, ho pensato
intensamente, come avevo fatto tutti i giorni precedenti, al dolore che ho
causato a tutta la gente che vuole bene a VITT_1 e a tutta la gente che di me
si fidava e che mi voleva bene. Sapevo che non potevo più andare avanti così.
Tengo a precisare che se fossi stato scarcerato in questo periodo non avrei
potuto sopportare questo peso e non avrei potuto svolgere la mia vita di prima.
Dovevo affrontare la mia responsabilità ed era l'unica via d'uscita per me,
emozionalmente parlando” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 2; cfr., anche,
PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 7; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 69-70).
c. Secondo le sue
dichiarazioni, AP 1, sconvolto dalle parole offensive rivoltegli da VITT_1 -
che era in piedi di fronte a lui, all’altezza del forno – lo ha ucciso con un
coltello che si trovava sul piano di lavoro della cucina e che egli,
appoggiandovisi, si è trovato in mano per caso (confessione 27.12.2010, all. al
V6, pag. 1; MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2; PS AP 1 17.1.2011, all. 23
RPG, pag. 5; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7; MP AP 1 25.2.2011, all. 26
RPG, pag. 2-3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 62-63; verb. dib. d’appello, pag.
17-18).
A suo dire, tutto ha avuto inizio in cucina – dove, appunto, si è
trovato, quasi senza volere, in mano un coltello - e si è, poi, concluso, dopo
una specie di “giostra”, in corridoio:
“ A quel punto ho preso un coltello da
cucina che si trovava vicino al portacoltelli in legno (non dentro al
portacoltelli ma a fianco) sul bancone della cucina e ho colpito VITT_1 che si
trovava di fronte a me. Eravamo in cucina. Non so quanti colpi ho inferto.
Ricordo che VITT_1 a un certo punto ha alzato le sue mani e mi ha preso la
faccia. lo l'ho guardato e ho visto i suoi occhi sbarrati, con espressione di
incredulità per quello che stava succedendo.
ADR che lui si era avvinghiato a me e abbiamo girato
su noi stessi, nel contempo io lo colpivo con il coltello. Alla fine eravamo in
corridoio, VITT_1 era accovacciato sulle ginocchia. Mi ricordo che a un certo
punto ero pure io inginocchiato vicino a lui” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG,
pag. 2; cfr., anche, PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 5; MP AP 1 25.2.2011,
all. 26 RPG, pag. 2-3);
“ Gli agenti
interroganti mi chiedono dove ho recuperato il coltello e dove ho colpito la
prima volta VITT_1.
Ero appoggiato leggermente verso il mobile della cucina, con la
schiena verso la porta, e VITT_1 era rivolto verso di me a pochi centimetri di
distanza. Il coltello era a pochi centimetri dalla mia mano destra, con la
quale mi appoggiavo leggermente visto che ero stanco. Era come se fosse stato
messo lì apposta da una qualche forza; proprio preparato. Non ricordo più la
sequenza dei colpi” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7);
“ mi trovo
davanti a lui in cucina. (…) Vicino al frigorifero, dopo il frigorifero, a
destra. Dopo il frigo c'è il lavabo e io ero in quella posizione. Lui era più
dentro in cucina. (…) C'era questo coltello lì vicino.
D: Dov'era questo coltello?
R: Non lo so. Lì vicino.
D: Che coltello era? Era un coltello particolare, non era insignificante,
no?
R: Me ne sono accorto soltanto dopo. Non poteva essere un coltello
qualsiasi.
D: ll segno del destino: il coltello che Lei gli aveva regalato.
Ma dov'era questo coltello, dove si trovava?
R: Era lì, vicino alla mia mano.
D: Prima che Lei lo prendesse in mano, dove era?
R: Quello che ricordo è che era li appoggiato sul ripiano.
D: Ma cosa ci faceva lì il coltello?
R: Non io so. Magari l'aveva usato in qualche modo.
D: Non l'avevate usato prima di uscire a cena?
R: Non ricordo niente del genere. Ma non ci ho fatto caso. (…) II
coltello era appoggiato sul piano della cucina ed era li a pochi centimetri
dalla mia mano.
D: Perché ha preso il coltello?
R: Non mi sono mai posto questa domanda. L'avevo in mano e l'ho
fatto. Non mi sono mai chiesto perché.
D: Cosa ha fatto?
R: VITT_1 era davanti a me. (…) io ho impugnato il coltello così
com'era li. Era lì per me, per la mia mano, per prenderlo e fare quello che ho
fatto. (…) Quello che mi ricordo, è una specie di giostra, tra lui e me. I
dettagli non li ricordo, assolutamente no. (…) ci giriamo tra di noi, attorno.
Da dove eravamo, per arrivare in corridoio c'è un metro e mezzo. (…)
D: Dove gli ha dato le prime coltellate?
R: Sicuramente davanti, non c'è un'alternativa, perché lui è
davanti a me. Di questo mi ricordo. (…)
D: Mi spiega ancora cosa è questa giostra?
R: E quello che ricordo. Vedo i suoi occhi, ogni tanto anche nel
sogno, vedo i suoi occhi e lo vedo davanti a me, che ci giriamo su di noi. Ci
deve essere stata una specie di, non so che parola usare, battaglia o qualcosa.
Per me era veloce. L'unica cosa certa che so è che quando ero vicino a lui,
eravamo in corridoio: lui per terra e io vicino a lui per terra: questa è
l'unica cosa che so dire con chiarezza” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 61-64).
AP 1 ha ribadito questa tesi ancora al dibattimento d’appello:
“ Sono entrato.
Ho visto che lui era in cucina. In fondo, davanti al forno. Stava facendo
qualcosa, non ricordo più cosa. Sono entrato anch’io in cucina. Mi sono fermato
praticamente all’ingresso, davanti al frigo. (…) A un certo punto ho in mano il
coltello e volevo che lui la
smettesse. Volevo solo che lui la smettesse e che questa situazione finisse.
Avevo capito che, un’altra volta, ero solo il burattino.
Quello che è successo dopo nel mio ricordo è invece come una
specie di tornado, di giostra. Come ho detto, eravamo lì in cucina e lì, con il
coltello che mi sono trovato in mano, ho cominciato a colpire VITT_1” (verb.
dib. d’appello, pag. 17-18).
d. Così come
praticamente sempre, rendendo queste dichiarazioni AP 1
ha mentito.
Che i fatti non si siano svolti così come li ha raccontati
l’appellante è provato, in primo luogo, dagli accertamenti della polizia
scientifica che smentiscono le dichiarazioni di AP 1 secondo cui l’accoltellamento
ha avuto inizio in cucina, accanto al forno, per poi proseguire in corridoio
(rapporto 29.7.2011 di accertamento tecnico della polizia scientifica, AI 392,
pag. 24)
Come visto, gli esperti hanno, infatti, escluso che l’aggressione
possa essere iniziata in cucina e questo perché, in quel locale, non sono state
rinvenute tracce di schizzi di sangue (rapporto 29.7.2011 di accertamento
tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 23). Tracce che, invece, sono
state rinvenute (insieme a quelle di lavaggio) in corridoio, e meglio già sulla
parete tra la cucina e la camera da letto (cioè in una zona più interna
dell’appartamento rispetto alla cucina; cfr. rapporto 29.7.2011 di accertamento
tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 23-24), ragion per cui la
polizia scientifica ha concluso - anche a fronte dell’altezza decrescente delle
tracce ematiche in direzione della porta d’entrata dell’appartamento - che
l’accoltellamento ha avuto inizio nel corridoio, fra la stanza da letto e la
cucina, ed è proseguito verso la porta d’entrata dell’appartamento (cfr. supra,
consid. 21.c; in particolare, cfr., anche, rapporto 29.7.2011 di accertamento
tecnico della polizia scientifica, AI 392, pag. 24; rapporto di complemento
3.12.2012, doc. TPC 78, pag. 8; parere del dott. __________ in all. 2 al verb.
dib. TPC, pag. 4 e 8 già citati supra).
La versione secondo cui la scenata di VITT_1 e l’accoltellamento
sono iniziati in cucina è, dunque, una menzogna propinata da AP 1 agli
inquirenti per sostenere il racconto dell’amante esasperato che uccide perché
perde la testa a causa degli insulti cattivi e volgari che l’amato gli rivolge.
Secondo questa versione era, infatti, essenziale che i fatti iniziassero in
cucina perché solo in cucina AP 1 poteva trovarsi, per caso, fra le mani un
coltello con cui colpire.
Ma, come visto, la polizia scientifica ha dimostrato che in cucina
non c’è stato nessun accoltellamento.
Le tracce di sangue riscontrate dimostrano, per la loro
collocazione e la loro altezza decrescente, che AP 1
ha iniziato a colpire VITT_1 in corridoio, più internamente rispetto alla
porta della cucina, e meglio tra la cucina e la camera da letto, e che ha
continuato a farlo quando la sua vittima si dirigeva verso la porta
dell’appartamento proseguendo sino a che questi, ormai senza risorse, è caduto
a terra.
Ricordato, dunque, che la versione dell’uccisione d’impeto
presuppone che AP 1, sconvolto dalle volgarità di VITT_1, si sia trovato, per
un caso, fra le mani un coltello – lo si ricorda, AP 1
ha detto: “Il coltello era a pochi centimetri dalla mia mano destra, con la
quale mi appoggiavo leggermente visto che ero stanco. Era come se fosse stato
messo lì apposta da una qualche forza; proprio preparato” (PS AP 1
17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7) – l’accertamento secondo cui l’accoltellamento
è iniziato e si è concluso in corridoio dimostra definitivamente come le cose
siano andate ben diversamente da come sostenuto dall’appellante.
Ne discende che è escluso, già sulla base degli accertamenti della
polizia scientifica, che AP 1 abbia ucciso in un momento di perdita di
lucidità.
Ma non solo.
È certo che, contrariamente a quanto sostenuto da AP 1, il
coltello usato per colpire VITT_1 non si trovava sul piano di lavoro.
ACPR 2 - dopo averne confermato la presenza in cucina (PS ACPR 2
21.1.2011, all. 40 RPG, pag. 3; PS ACPR 2 24.3.2011, all. 43 RPG, pag. 2) - ha,
infatti, escluso che quel coltello si trovasse fuori dal ceppo in cui veniva
normalmente riposto:
“ confermo che,
quando io lasciai l’appartamento la mattina dell’11.11.2010, tutti i coltelli
erano nel ceppo” (verb. dib. d’appello, pag. 13; cfr., pure, . all. 3 al verb.
dib. TPC, pag. 5 e 7).
Egli ha, pure, precisato che i manici dei coltelli conservati nel
ceppo erano tanto vicini l’uno all’altro che “era quasi impossibile
prelevare un coltello con una mano” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7).
È altrettanto certo che, dal ceppo, AP 1
ha scelto, non solo un coltello più grande di quello giallo che era
effettivamente appoggiato sul piano di lavoro (e non riposto nel cassetto dove
normalmente stava, cfr. PS ACPR 2 15.11.2010, all. 34 RPG, pag. 5), ma proprio
quello che lui aveva regalato a VITT_1 anni prima (confessione 27.12.2010, all.
al V6, pag. 1; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7) e che sapeva - per
averlo spesso utilizzato quando aveva cucinato con VITT_1 (PS AP 1 17.1.2011,
all. 24 RPG, pag. 7) - essere (a differenza degli altri coltelli infilati nel
ceppo, cfr. all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7
in cui ACPR 2 afferma che “i coltelli erano tutti vecchi, poco affilati,
tranne uno quello che manca nella foto”), ben affilato (PS AP 1 17.1.2011,
all. 24 RPG, pag. 7).
Ne discende che AP 1 - che non può aver trovato sul piano di
lavoro il coltello poi utilizzato per uccidere VITT_1 poiché esso lì non era -
ha dovuto, non accontentandosi del coltellino giallo che giaceva sul piano di
lavoro, prenderlo dal ceppo (dove i coltelli erano stretti fra loro) dal quale
ha scelto ed estratto proprio quello che lui aveva regalato a VITT_1 anni prima
e che sapeva essere, a differenza degli altri, estremamente affilato.
In seguito, è dovuto uscire dalla cucina per accoltellare VITT_1 in
corridoio.
Trattasi di un comportamento consapevole e intenzionale che
contrasta come un ossimoro con la tesi dell’omicidio commesso nell’impeto
provocato da una pretesa offesa subita.
e. Durante
l’accoltellamento, AP 1 si è ferito ad una gamba e, in misura minore, ad una
mano.
Anche su questa questione, le dichiarazioni dell’appellante non
sono lineari.
In un primo tempo, egli ha detto di essersene accorto subito:
“ Mi sono anche
reso conto che mi ero tagliato sulla gamba. Di questo mi sono accorto solo una
volta alzato in piedi. Anche il taglio alla mano sinistra me lo sono certamente
procurato li” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2-4)
Poi, sicuramente perché si era reso conto che l’immediata
percezione della sua ferita contrastava con la tesi dell’uccisione in un
momento di obnubilamento della coscienza, AP 1
ha fatto marcia indietro già nel successivo interrogatorio:
“ non mi ero
accorto di essermi tagliato (…) adesso sono convinto di essermi accorto del
taglio sulla gamba solo una volta arrivato a casa” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24
RPG, pag. 8);
“ non so dire
quando mi sono accorto di essermi ferito sulla gamba e sulle mani” (MP AP 1
25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 3);
“ non mi sono
neanche accorto subito che ero ferito anch'io (…) penso quando mi sono cambiato
da VITT_1 o forse anche a casa. Non lo so più”
(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 65 e 68);
“ non so quando
mi sono accorto di essermi ferito. Non me lo ricordo più” (verb. dib.
d’appello, pag. 19).
Si tratta, con evidenza, di ritrattazioni strumentali ad una linea
di difesa che egli ha sin dall’inizio elaborato ed affinato, poi, in corso
d’opera.
f. AP 1 ha ammesso di avere, dopo
l’uccisione, pulito l’appartamento che era imbrattato di sangue (MP AP 1
27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3 e 6; PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 2; MP
AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 18).
Lo ha fatto, evidentemente, per cancellare le sue tracce. In
particolare, per cancellare le tracce del suo sangue:
“ quando ho visto
la mia ferita mi sono detto che sarei finito in prigione se avessero trovato il
mio sangue (…)
ADR Mi sono anche reso conto che mi ero tagliato sulla gamba. Di
questo mi sono accorto solo una volta alzato in piedi. Anche il taglio alla
mano sinistra me lo sono certamente procurato li”
(MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2-4);
“ la mia pulizia
serviva a cancellare delle possibili tracce. (…) Sicuramente stavo cercando di
pensare di nascondere la mie tracce”
(PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 8 e 9);
“ ho pulito per
paura di aver lasciato delle tracce” (verb. dib. d’appello, pag. 18).
Ha pulito con molta cura, usando tutto l’occorrente:
“ Per pulire ho
preso tutto quanto trovavo in giro. Sapevo, del resto, dove si trovavano le
cose per pulire. Quindi, in realtà, sono andato a prendere quel che serviva. Ho
preso diversi stracci, sicuramente dalla cucina e forse anche dal bagno. Ho
usato anche dei prodotti. Preciso che ho usato i prodotti che ho trovato lì.
Devo dire che sono abituato a pulire e perciò riesco ad usare quel che serve
senza dovermi concentrare sulla questione. Non ricordo quanto tempo ho
impiegato a pulire. Ad un certo punto mi sono reso conto che soltanto con gli
stracci non riuscivo a pulire ed allora ho usato anche la doccia” (verb. dib.
d’appello, pag. 18; cfr., anche, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4; PS AP
1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 10; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 71).
AP 1 – coerente con la sua tesi – ha sostenuto di avere agito in
preda al panico e in modo irrazionale:
“ (ndr: ho
pulito) come un disperato (…) come un matto”
(MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3);
“ ero in panico
totale. (…) Quella sera ero completamente preso dal panico. Ero preso da un
"vortice". Non controllavo i sensi (…) in quel momento non ho fatto
nulla di logico” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 7 e 10);
“ gesto non aveva
un gran senso” (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4);
“ azioni
completamente inutili, stupide. (…) Tutto è stato illogico”
(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 65, 66 e 67);
“ mi prende il
panico totale” (verb. dib. d’appello, pag. 18).
Nonostante questo asserito stato di panico, per pulire, AP 1
ha indossato i guanti da cucina. L’appellante lo ha ammesso (MP AP 1
25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4 e 5), non senza averlo, in un primo tempo,
negato (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4
in cui aveva sostenuto di aver “pulito tutto l’appartamento di VITT_1 a
mani nude”).
g. AP 1 ha, pure, ammesso di avere
creato del disordine nell’appartamento di VITT_1 indicando di averlo fatto sia
per inscenare una lotta tra VITT_1 ed il suo aggressore sia per cercare le
lettere d’amore che lui, a suo tempo, aveva scritto a VITT_1 e che questi aveva
conservato:
“ ADR ho messo
fuori posto alcune cose appositamente per far sembrare che ci fosse stata una
lotta fra VITT_1 e il suo aggressore.
Cercavo inoltre anche delle lettere che io avevo scritto a suo tempo
a VITT_1. Le ho trovate e le ho buttate insieme al resto della roba sporca di
sangue.
ADR che le ho buttate per evitare che venissero trovate dagli
inquirenti e che quindi si potesse risalire a me” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17
RPG, pag. 3-4; cfr., anche, PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 9; PS AP 1
25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 2; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 5; MP AP 1
28.9.2011, V 24, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 65-67).
Questa Corte ritiene la versione di AP 1 inattendibile.
Anzitutto, perché non vi sono prove che tali lettere siano mai
state scritte (salvo una, quella vista da ACPR 2 e scritta con inchiostro
verde).
Poi, perché, se anche fossero esistite, è tutt’altro che certo che
VITT_1 le avrebbe conservate: secondo il suo compagno, VITT_1 non era, infatti,
solito conservare né lettere né bigliettini (cfr. PS ACPR 2 21.1.2011, all. 40
RPG, pag. 4; MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41
RPG, pag. 5; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 2; all. 3 al verb. dib. TPC,
pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 15).
Infine – e, soprattutto – perché, al riguardo, le dichiarazioni di
AP 1 sono incongruenti e mancano di linearità.
Anche volendo fare astrazione dal fatto che AP 1
ha frugato anche in sala (MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 2; verb. dib.
d’appello, pag. 19) nonostante, secondo le sue dichiarazioni (MP AP 1
28.9.2011, V 24, pag. 7), lui sapesse che le lettere non erano lì, a togliere
qualsiasi credibilità al suo racconto basta lo svarione di AP 1 al dibattimento
d’appello.
Infatti, se sin lì (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2; PS AP
1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 3 e 6; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 7; MP AP 1
24.5.2011, V 17, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 66-67), egli aveva
detto, non solo che VITT_1 ogni tanto gli leggeva le sue lettere, ma che,
addirittura, lo aveva fatto ancora la sera di martedì 9 novembre 2010 (PS AP 1
17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 6), al dibattimento d’appello ha dichiarato che,
la sera dell’omicidio, quando metteva sottosopra l’appartamento alla loro
ricerca, non sapeva se VITT_1 le custodisse ancora:
“ non ero sicuro
se VITT_1 le avesse ancora perché, quando io glielo chiedevo, a volte mi diceva
di sì e a volte mi diceva che le aveva buttate” (verb. dib. d’appello, pag.
19).
È evidente che questo cambiamento di versione – plateale tanto è
manifesto - toglie qualsiasi credibilità alle dichiarazioni di AP 1.
Ne discende l’accertamento secondo cui la ricerca di AP 1 non era
mirata al ritrovamento di alcune lettere d’amore ma di ben altro.
h. AP 1 ha sempre negato di essere
stato lui a mettere sul comodino di VITT_1 la scatola di preservativi ed il
preservativo aperto:
“ Non c’entro
niente con i preservativi sul tavolo vicino al letto” (verb. dib. d’appello,
pag. 18; cfr., pure, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 6; MP AP 1
28.9.2011, V 24, pag. 8; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 67).
AP 1 non ha, invece, escluso di avere spostato sul comodino il
cellulare professionale di VITT_1 (“non mi ricordo di aver preso e spostato
il Blackberry di VITT_1. Non è comunque da escludere”, MP AP 1 27.12.2010,
all. 17 RPG, pag. 4).
Confrontato con il fatto che vi erano state trovate tracce di
sangue della vittima, dapprima, ha detto di non ricordare (MP AP 1 25.2.2011,
all. 26 RPG, pag. 6; MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 2) ma, per finire, al
dibattimento d’appello, pur ribadendo di non ricordare, ha convenuto che doveva
essere stato lui a spostarlo lì:
“ Non ricordo di
essere stato io a mettere il Blackberry sul tavolino vicino al letto. La
presidente mi ricorda che sul Blackberry è stato trovato del sangue. Quindi,
evidentemente, devo averlo avuto in mano io. Ci sono tante possibilità. Può
darsi che io l’abbia toccato mentre stavo pulendo. Quindi devo essere stato io
a metterlo sul tavolino ma questa è una deduzione perché non mi ricordo di
averlo fatto (verb. dib. d’appello, pag. 18-19).
Al dibattimento d’appello, AP 1
ha pure ammesso di essere stato lui a disfare il letto:
“ La presidente
mi chiede se ho disfatto il letto di VITT_1.
Rispondo di non ricordare in ogni caso non l’ho fatto
intenzionalmente ma mi sembra di averlo fatto. L’ho sicuramente toccato e ho
sicuramente spostato le cose. La presidente mi chiede perché ho toccato il
letto. Rispondo che non lo so. Forse c’entra con la coperta, ma non so” (verb.
dib. d’appello, pag. 19).
i. Secondo le sue
dichiarazioni, AP 1, ancora in casa di VITT_1, ha cambiato i vestiti che si
erano sporcati di sangue (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3; PS AP 1
17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 9; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 2; MP AP 1
25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 5; verb. dib. d’appello, pag. 19).
l. AP 1 ha spiegato di avere, poi,
raccolto l’arma del delitto, il materiale utilizzato per pulire, i suoi vestiti
sporchi, le lettere d’amore che aveva scritto a VITT_1 e gli altri oggetti che
si erano sporcati di sangue e di averli messi in due borse dell’IKEA e due
borse di carta (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3 e 6; PS AP 1 17.1.2011,
all. 24 RPG, pag. 10; MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 4; all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 66; verb. dib. d’appello, pag. 18 e 19).
Dopo averlo inizialmente negato (“non ho preso nessun telefono
cellulare di VITT_1”, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4), AP 1
ha ammesso che è possibile che, nel raccogliere il materiale usato per pulire
l’appartamento, egli abbia inavvertitamente preso anche il telefono cellulare
privato di VITT_1:
“ non escludo di
aver gettato anche il Natel di VITT_1 nei sacchi dell'IKEA” (MP AP 1 25.2.2011,
all. 26 RPG, pag. 5);
“ non mi ricordo
di nessun telefonino . Se mancava, è probabile che l’abbia fatto io” (all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 66);
“ la presidente
mi chiede del telefono di VITT_1. Devo rispondere che non ricordo nulla al
riguardo” (verb. dib. d’appello, pag. 18).
m. Caricati i sacchi sul
suo scooter, AP 1 è partito a fari spenti.
Ha, tuttavia, negato di averlo intenzionalmente:
“ sono uscito, ho
cercato di posizionare i sacchetti sullo scooter e sono partito. La presidente
mi ricorda che sono partito a luci spente. Rispondo precisando che il mio
scooter è uno di quelli vecchi che non ti indica queste cose. Io non mi sono
reso conto” (verb. dib. d’appello, pag. 19).
Sul tragitto seguito, AP 1 non è stato lineare.
Inizialmente ha detto di non ricordare la via percorsa (PS AP 1
16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 4). In seguito ha, invece, saputo indicarla (MP AP
1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7). Infine, ha nuovamente detto di non
ricordarla (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 10-11; MP AP 1 28.9.2011, V
24, pag. 5).
Dalle immagini della videosorveglianza della Città di __________ è
emerso che verosimilmente AP 1 passò da __________, __________, __________ e __________
(cfr. documentazione fotografica, all. 184 RPG; RPG 20.9.2011, AI 425bis, pag.
33).
Secondo le sue dichiarazioni, a __________, vicino a casa sua, AP 1
ha gettato in un container comunale i due sacchi dell’Ikea e i due sacchi di
carta che gli inquirenti non hanno mai ritrovato (confessione 27.12.2010, all.
al V6, pag. 1; MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 3; PS AP 1 17.1.2011, all.
24 RPG, pag. 10; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 67; verb. dib. d’appello, pag. 19).
n. Rientrato al suo
domicilio, AP 1 ha fatto il bucato, lavando anche ciò che indossava in quel
momento (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4; PS AP 1 25.1.2011, all. 25
RPG, pag. 3; verb. dib. d’appelo, pag. 19; cfr., già, PS AP 1 16.11.2010, all.
7 RPG, pag. 5; PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag. 6; MP AP 1 26.11.2010, all.
9 RPG, pag. 7) e cancellando così ogni possibile traccia che potesse incriminarlo.
Probabilmente per non rovinarli, non ha, invece, lavato i guanti
che indossava e che ha riposto in un armadio della lavanderia.
Sempre secondo le sue dichiarazioni, dopo avere, come sua
abitudine, guardato nella stanza di AAA_4 per vedere se stesse bene ed essersi
tranquillizzato sentendo che dormiva (PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3;
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68; verb. dib. d’appello, pag. 19; cfr. già, PS AP
1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 7-8; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7), AP
1 ha fatto una doccia nel bagno della sua camera da letto.
Ha dichiarato di averlo fatto perché aveva proprio bisogno di
riprendersi (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68; cfr., pure, PS AP 1 25.1.2011,
all. 25 RPG, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 19; cfr., già, PS AP 1
16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 7; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7). In
realtà, la doccia serviva a cancellare ogni traccia ematica o biologica che lo
potesse collegare all’uccisione di VITT_1.
Poi è andato a letto e si è addormentato (MP AP 1 27.12.2010, all.
17 RPG, pag. 4; PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3; all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 68; verb. dib. d’appello, pag. 20; cfr., già, PS AP 1 16.11.2010,
all. 7 RPG, pag. 8; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7). E questo nonostante
abbia anche detto – verosimilmente per sostenere la tesi della perdita di
lucidità e del panico - di avere “girato come una tigre per la casa” (MP
AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4), facendo “su e giù per tutta la casa
per parecchie volte” (PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 3; cfr., già, PS
AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 8; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 7).
o. La mattina seguente –
si era a venerdì 12 novembre 2010 - AP 1 si è alzato e, alla guida della sua
vettura si è recato all’ipermercato __________ di __________ (PS AP 1
25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 5). Da lì, alle 8.55.28, AP 1
ha inviato un sms a ABC_2 del seguente tenore:
“ Ho cenato con VITT_1
dalla __________ e mi diceva che ha parlato con ACPR 2 e che .tutto perfetto lo
vedo poi lunedì quindi per il momento sono felice un saluto P" (MP AP 1
7.10.2011, V 26, pag. 2; PS ABC_2 12.11.2010, all. 59 RPG, pag. 4; cfr., pure,
PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 5).
Negando di averlo scritto per far ricadere la colpa su ACPR 2 (MP AP
1 7.10.2011, V 26, pag. 3), relativamente a tale sms AP 1
ha dichiarato:
“ In quel giorno
tutto doveva apparire normale. Volevo creare una sorta di diga intorno a me.
L'accenno a ACPR 2 l'ho fatto perché era l'ultima cosa positiva che VITT_1 mi aveva
detto” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 3);
“ Era una bugia
per convincere me stesso e ABC_2 che io non c'entravo niente con quella
uccisione” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68).
In seguito, tra le 8.59 e le 9.12, sempre da __________, AP 1
ha, per ben otto volte, chiamato il numero fisso di casa sua. Invano. Secondo
le sue dichiarazioni, avrebbe voluto parlare con AAA_4:
“ perché, se ben ricordo, volevo comperare una nuova
testina per il rasoio e non mi ricordavo il modello
preciso” (PS AP 1 25.1.2011, all. 25
RPG, pag. 4; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 5;
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68-69; verb. dib. d’appello, pag. 20;
cfr., già, MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 6).
Come da lui ammesso soltanto dopo numerose
contestazioni degli inquirenti che avevano trovato a casa sua uno scontrino di
quella tintoria, AP 1 era andato all’ipermercato __________ per portare in
tintoria una giacca Paul&Shark che egli aveva con sé la sera prima e che
temeva si fosse macchiata di sangue (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4;
PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 20; RPG
20.9.2011, AI 425bis, pag. 32).
All’impiegata della tintoria __________ - cui alle 9.23
ha consegnato la giacca - AP 1 è parso “tranquillo” e “non dava
l’impressione di essere nervoso o altro” (PS __________ 18.12.2010, all. 91
RPG, pag. 5).
Uscito dal centro commerciale, AP 1 è andato in pasticceria per
acquistare delle paste per la colazione (MP AAA_4 21.12.2010, all. 51 RPG, pag.
5; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 7), prima di rincasare, buttarsi un
po’ sul letto e, quindi, scendere a fare colazione con AAA_4 (MP AP 1
23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 6).
p. Poi – come ha ammesso
quando, dopo più di 40 giorni di inchiesta, si è finalmente deciso a confessare
il suo coinvolgimento - AP 1 ha inscenato un infortunio in giardino. Dapprima,
ha pensato di raccontare di essersi ferito con il tagliasiepe. Ma, avvedendosi
che la ferita alla gamba – lineare e pulita – non era compatibile con
l’attrezzo e, dopo avere inutilmente tentato di alterarne i bordi, AP 1
ha modificato il proprio piano ripiegando su una ferita da taglierino (su cui
ha messo il proprio sangue) che si era (naturalmente asseritamente) procurato
tentando di pulire il tagliasiepe con, appunto, il taglierino:
“ ADR la mia
ferita alla gamba non l'ho toccata dalla sera fino a quando mi sono recato
all'ospedale. Le ulteriori piccole ferite/tagli che avevo sotto la ferita più
grande procurata dal coltello di VITT_1, me le sono procurate realmente con il
tagliasiepe quelle mattina del 12 novembre. lo quella mattina per scaricare la
tensione avevo effettivamente deciso di mettermi a fare dei lavori di giardino.
Quando mi trovavo in giardino con il tagliasiepe nelle mani (prima di iniziare
a lavorare) mi è venuta l'idea di giustificare il mio taglio sulla gamba
fingendo un incidente con il tagliasiepe. Ho allora avvicinato la lama del
tagliasiepe alla ferita per cercare di renderla compatibile con una ferita
provocata dalla sega del tagliasiepe. In effetti la ferita che avevo sulla
gamba a seguito dell'omicidio di VITT_1 era una ferita molto lineare che non ci
si sarebbe potuti procurare con un tagliasiepe. Avvicinando il tagliasiepe alla
ferita ho subito sentito un fortissimo dolore e non me la sono sentita di continuare.
(…) non ho messo intenzionalmente del sangue sul decespugliatore. Mentre sul
taglierino, segnatamente sulla lama del taglierino, ho effettivamente messo del
mio sangue appositamente per fingere il mio ferimento alla gamba e quindi
supportare così la mia versione dei fatti” (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG,
pag. 5; cfr., pure, PS AP 1 25.1.2011, all. 25 RPG, pag. 5-6; MP AP 1
3.10.2011, V 25, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 68; cfr., pure, verb.
dib. d’appello, pag. 20 in cui AP 1 sostiene, invece, di non aver sentito
dolore quando ha usato il tagliasiepe perché l’attrezzo non lo feriva e di
avere, quindi, ripiegato sul taglierino).
La messinscena è, poi, continuata all’ospedale, dove AP 1
ha propinato la versione dell’infortunio in giardino anche all’infermiera e
alla dottoressa che lo medicarono (cfr. all. 80, 88 e 105 RPG).
q. Dal PS, i due sono
rincasati e, dopo aver fatto una doccia, AP 1 si è coricato (MP AP 1
27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 5; cfr., già, PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag.
3 e 5) e, poi, è uscito fare un po’ di spesa (MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG,
pag. 5).
Nel primo pomeriggio, AP 1
ha accettato - con molto entusiasmo - l’invito a cena del cognato di AAA_4 per
il sabato 13 novembre 2010 (cfr. PS __________ 7.12.2010, all. 99 RPG, pag. 3 e
4). Al telefono, al suo interlocutore, AP 1 è sembrato normale (cfr. PS __________
7.12.2010, all. 99 RPG, pag. 4 in cui dice “Io l’ho sentito al telefono con
il solito atteggiamento, come sempre, lui scherzava spesso”).
Sempre nel pomeriggio, alle 15.10, AP 1
ha inviato a __________ un SMS del seguente tenore:
“ Uffah - sembra
che l’influenza intestinale di tua figlia sia parzialmente arrivata da -
graaazie - sto solo scherzando - salutino - P.”
La destinataria ha riferito che il martedì precedente lei e AP 1
si erano visti e lei gli aveva detto che la figlia aveva problemi di stomaco e
che, durante la notte, era stata male con vomito e diarrea (PS __________
7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 3). Si è, comunque, stupita che AP 1 - che
conosceva poco e con il quale aveva avuto solo pochi scambi telefonici - le
inviasse un messaggio del genere (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag.
6).
Al proposito, AP 1 ha confermato di avere inviato quel sms dal
tono scherzoso con riferimento alla conversazione avuta con la __________
qualche giorno prima:
“ quando ci siamo
incontrati 2 o 3 giorni prima ad un aperitivo, lei mi ha raccontato
dell'influenza intestinale. Già il giorno dopo io mi sentivo un po' male. E
allora quel pomeriggio ho fatto un mail spontaneo.
(…) quando mi son svegliato il pomeriggio del 12.11.2010, ho
sentito un po' quel malessere che ho ricondotto alla possibile influenza. Mi
sono ricordato di quanto __________ mi aveva detto. E allora ho inviato l'sms
scherzoso” (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 9; cfr., pure, all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 69 in cui AP 1 ha sostenuto di avere scritto quell’sms
perché voleva “fare delle cose normali e stupide in quella giornata perché
mi aiutavano a non rivivere l'esperienza della serata prima”).
Verso le 16.25, ABC_3 – che ancora non sapeva nulla dell’accaduto –
ha telefonato a AP 1 per organizzare una gita a Milano per visitare una mostra.
Anche nel corso di quella conversazione AP 1
ha continuato nella finzione cui aveva dato avvio con la mail del mercoledì
precedente:
“ Nel corso di
questa conversazione abbiamo parlato su quello che voleva fare con AAA_4. Dal
mio punto di vista non poteva buttarlo fuori di casa se VITT_1 fosse andato a
convivere con lui a __________. A tale proposito lui non mi aveva risposto in
modo chiaro; grosso modo mi aveva detto “…troveremo una soluzione…”. (…) Mi
ricordo che mi ha detto, a proposito del nostro viaggio a Milano, che non
poteva venire perché aspettava le notizie del VITT_1 per quello che concerne la
sua storia con ACPR 2” (cfr. PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 5).
Più tardi, tra le 17.15 e le 17.30, __________ ha chiamato AP 1
per verificare se questi avesse saputo quel che era accaduto a VITT_1 prima che
ABC_2 andasse da lui (come questi le aveva preannunciato di voler fare quando
l’aveva chiamata per dirle che VITT_1 era morto). Mentendo, AP 1 - che le è
parso ”tranquillissimo, quello di sempre” - le ha detto di non avere
ancora messo un piede fuori casa:
“ Per tutto il
tempo che siamo stati al telefono AP 1 era tranquillissimo, quello di sempre.
Mi aveva raccontato della sua giornata e che aveva anche lui problemi
intestinali ma in forma molto leggera… Io non gli ho detto nulla di VITT_1” (PS
__________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 3);
“ Posso dire che
durante la conversazione telefonica avuta con AP 1, quando io l’ho chiamato
verso le 17.15/17.30, lui mi aveva detto che stava male ma in più che era
rimasto a casa tutto il giorno. (…) sono sicurissima. Lui mi aveva detto che
non si era mosso da casa causa questo problema fisico, la leggera
gastroenterite” (PS __________ 7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 8).
Così come con la ABC_3 il mercoledì precedente, anche con ABC_2,
che arrivò da lui nel tardo pomeriggio di quel venerdì, AP 1 portò avanti la
sceneggiata annunciandogli con gioia che VITT_1 si era deciso per lui e, poi,
propinando la scena madre dell’uomo disperato per la perdita dell’amato:
“ Sul divano ho
raccontato ad ABC_2 che ero felice perché VITT_1 si era finalmente deciso a
mettersi con me. Poi però ABC_2 mi ha detto che VITT_1 era morto utilizzando la
già riferita espressione in tedesco, e in quel momento quello che ritengo
essere stata la mia maschera è sparita e io sono crollato” (MP AP 1 27.12.2010,
all. 17 RPG, pag. 5);
“ iniziava a
parlarmi di VITT_1 che era contento della loro situazione. Mi diceva pure che
dopo lungo tempo VITT_1 stava cambiando la sua posizione in merito alla loro
relazione, aveva deciso di frequentarlo e che poteva esserci un futuro tra di
loro. A quel punto mi sono trovato in difficoltà ma ad un certo momento, al
momento in cui aveva smesso di parlare, gli dicevo che VITT_1 era deceduto. Lui
in quel momento ha cambiato atteggiamento ed è crollato (…) Dal vedere una
persona radiosa che gli brillavano gli occhi a una persona che non so
descrivere. È come se gli fosse crollato il mondo addosso.
In seguito AP 1 visto il suo crollo fisico ho cercato di
sostenerlo e poi ha iniziato a chiedermi come era morto. Gli spiegavo che era
stato trovato con ferite da taglio, ho cercato di rendergliela il meno doloroso
possibile. Dopo avere saputo questo la situazione è peggiorata ancora di più.
(…) ADR: per quanto io possa giudicare, secondo le mie sensazioni, AP 1 prima
del mio annuncio non sapeva che VITT_1 fosse deceduto. In effetti inizialmente
parlava di VITT_1 e si notava chiaramente l’amore che provava per lui e
soprattutto il futuro che stava cambiando in suo favore. Dopo il mio annuncio
il suo stato d’animo è cambiato completamente” (PS ABC_2 12.11.2010, all. 59
RPG, pag. 3-4);
“ Non sapevo come
dirgli che VITT_1 era morto. (…) La sua prima reazione è stata di incredulità;
mi ha risposto “ma come” (o qualcosa di simile). Mi ricordo di avergli ripetuto
2 o 3 volte la frase. “VITT_1 ist in Himmel geflogen”. Poi dal suo stato
normale e brioso, si è tirato assieme con le braccia verso il petto, come una
posizione fetale ma seduto ed è crollato. Visto il suo stato pietoso ho cercato
di consolarlo abbracciandolo; AP 1 stava piangendo. (…) è diventato tutto rosso
in volto, come se la pigmentazione fosse cambiata; erano lacrime vere quelle
che scendevano dal suo volto. Mi ricordo che oltre alle lacrime colava anche il
suo naso; lui continuava a tirare su con il naso. Non saprei dire quanti minuti
siano passati. (…) Mi ricordo che quando era “tutto tirato assieme” si guardava
le mani e come se avesse VITT_1 fra le mani, se lo tirava a sé, al suo petto”
(PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 3).
Testimonianza indiretta dell’abilità recitativa di AP 1 è la
deposizione di __________ che, parlando di ABC_2, ha riferito:
“ mi richiamava
dicendomi che sperava di non dover mai più fare una cosa del genere in vita sua
e che ha visto un dolore incredibile sul viso di AP 1 e che lo stesso diceva
che non gliene fregava più niente, che voleva morire” (PS __________ 7.12.2010,
all. 101 RPG, pag. 4).
AP 1 ha, poi, propinato la stessa scena di dolore anche a AAA_4,
sopraggiunto quando ABC_2 lo informava di quanto, in realtà, già ben sapeva (PS
AAA_4 12.11.2010, all. 44 RPG, pag. 4; PS AAA_4 18.11.2010, all. 46 RPG, pag.
6; PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 3).
MOVENTE
25. La pubblica accusa ha
indicato, quale “movente principale” del tragico gesto, l’impossibilità
di AP 1 di restituire a VITT_1 i 200’000.- fr. che questi gli aveva affidato,
un anno prima, affinché fossero investiti ma che, invece, erano stati da lui
integralmente e indebitamente utilizzati per sé. A questo movente, la pubblica
accusa ha, poi, aggiunto – a titolo, evidentemente, subordinato – l’intento di
eliminare la persona che “una volta di più aveva rifiutato di intraprendere
con lui una relazione sentimentale e di convivenza” (punto 1. dell’atto di
accusa).
La prima Corte ha escluso che fra autore e vittima vi fosse una
relazione amorosa (cfr., in particolare, consid. VIII.3 della sentenza
impugnata) e, quindi - accertato che, davvero, VITT_1 aveva affidato 200’000.-
fr. a AP 1 e che, questi, se ne era impossessato e non aveva più la possibilità
di restituirglieli - ha stabilito che il movente era da ricercare nella volontà
di nascondere le tracce delle sue malefatte di natura finanziaria (cfr., in
particolare, consid. VIII.4. della sentenza impugnata).
Così come in precedenza, ancora in appello, la Difesa ha, invece,
sostenuto il movente passionale, o meglio “affettivo”, che affonderebbe le
proprie radici nella relazione segreta che da anni vittima e autore portavano
avanti (cfr. riassunto dell’arringa in sentenza impugnata, pag. 25 e
dichiarazione d’appello, pag. 2 in cui si parla dell’esistenza “fra autore e
vittima di un rapporto quantomeno affettivo se non sentimentale e sessuale”).
Occorre, dunque, accertare la natura dei rapporti fra vittima e
uccisore.
RAPPORTI FRA IMPUTATO E VITTIMA
26.a. AP 1 conobbe VITT_1 nella
palestra in cui entrambi si allenavano. Era il 16 dicembre 2004. Secondo il
racconto di AP 1, fu VITT_1 ad abbordarlo:
“ Ho conosciuto VITT_1
il 16 dicembre 2004 e precisamente
nella palestra __________ di __________. Mentre mi trovavo negli spogliatoi,
dopo l'allenamento, lui mi si avvicinò dicendomi che mi aveva osservato e che
mi considerava una persona molto interessante e mi voleva conoscere meglio” (PS
AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 2; cfr., anche, PS AP 1 12.11.2010, all. 1
RPG, pag. 1; cfr., pure, AI 404, pag. 7, con la precisazione che, al perito, AP
1 ha detto di essere stato da subito affascinato da VITT_1 ma che questi si è
sottratto a lungo ai suoi tentativi di approccio);
“ Eravamo membri
dello stesso club di fitness e non ci siamo mai parlati tanto perché ormai io
avevo il mio orario e quando io arrivavo lui andava via, però un sorriso c'era
ogni tanto. VITT_1 parlava poco, sembrava sempre molto di fretta. Qualche corsa
la facevamo assieme e come ho parlato con tutti, dato che dopo siamo diventati
tutti buoni conoscenti e con alcuni poi in seguito anche amici, ho cercato
anche con VITT_1 di prendere questo contatto. VITT_1 era molto timido da quel
punto di vista. (…) Una sera, nel guardaroba, io venivo dalla doccia, mi ero
appena vestito, lui stava anche lì, non
ricordo più cosa faceva. Mi guarda e mi dice "ciao, come ti chiami?"
e io ho risposto "mi chiamo AP 1”, poi
mi dice "sei un tipo interessante e vorrei conoscerti meglio" io gli
rispondo che anche lui è interessante e di conoscerci meglio allora” (all. 1 al
verb. TPC, pag. 25-26).
Stando a AP 1, già al primo appuntamento, VITT_1 lo stupì
baciandolo improvvisamente e intensamente (“con la lingua”, ha precisato
al perito, AI 404, pag. 7):
“ Quella stessa
sera siamo usciti a mangiare alla pizzeria __________ in Via __________ (__________).
Mentre stavamo mangiando e bevendo, mi sono accorto che avevo una cotta per lui
e che "la cotta" era corrisposta. Ad un certo punto, senza preavviso,
mi diceva che doveva andare alla toilette. Appena alzato mi ha preso la testa e
mi ha baciato intensamente e velocemente; questo è stato un gesto molto atipico
per lui. Questo l'ho capito nei mesi successivi quando l'ho conosciuto più a
fondo” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 3; cfr., pure, confessione
27.12.2010, all. al V6, pag. 2).
Vale la pena annotare quanto AP 1
ha dichiarato su questo primo incontro nel corso del dibattimento di primo
grado perché i dettagli aggiunti (in particolare, quello dello spinacio fra i
denti) indicano bene come AP 1 tenda, nel tempo, ad arricchire i suoi racconti:
“ Lui era un bel
ragazzo, il cuore batte e io ero veramente eccitato devo dire, perché pensavo questo è un mondo diciamo dove
conta molto la gioventù e conta molto
la perfezione anche fisica, mi
sentivo bene però in una certa
direzione non guardavo anche
perché non mi facevo delle illusioni, poi capita questa cosa qua. (…)
lui fa poi una cosa, la prima volta, la prima sera che usciamo che non mi sarei
mai aspettato da lui, perché lo avevo messo in un certo quadro di una persona
che magari non è tanto da primo passo, e cosa fa, eravamo soli in questa
pizzeria dietro nella saletta, non c'era nessuno, nemmeno il cameriere, lui mi
fa un segno come se avessi qualche cosa tra i denti, io mi avvicino, lui prende
un dito e avevo un po' di spinacio o qualche cosa tra i denti e li pulisce. Lui
mi era parso come una persona un po' schizzinosa per cose del genere, infatti
anche in seguito fa una cosa e mi bacia, però appena baciato si alza, esce
dalla saletta e va alla toilette e non torna più per almeno dieci minuti, ero
li a pensare a questa situazione, non sapevo cosa pensare, mi baci e fai questo
gesto. (…) Non ricordo più se era proprio la prima prima sera o se era qualche
sera dopo, mi sembra di ricordarmelo così,
ma comunque era molto vicino, estremamente vicino, ed era un impatto
assolutamente indescrivibile” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 27).
Come si vedrà meglio in seguito, AP 1
ha sostenuto che fra lui e VITT_1 nacque subito una relazione sentimentale e
che fu solo nell’agosto 2005 che questi gli rivelò di avere, ormai da cinque o
sei anni, una relazione stabile e ufficiale con un’altra persona:
“ Nove mesi dopo
per l'occasione del suo compleanno ci siamo incontrati, preparato una bella
serata fuori, era d'estate perché lui fa il compleanno il 6 agosto ed ero
convinto di dirgli, quella sera, che volevo una cosa più seria molto più seria,
anzi, molto molto seria, e di mettere la relazione magari anche su un livello
più qualificato e l'avevo già
accennato le due o tre volte prima ma
in modo molto superficiale. Lui l'aveva capito in qualche modo che io, che
volevo fare una cosa del genere, magari dal mio nervosismo, magari dalla
particolarità della situazione non lo so, comunque prima ancora che io potessi
dire tutto questo mi dice, mi guarda con quei suoi occhi che potevano essere
molto belli ma anche molto di ghiaccio, così guardando lontano poi "ah lo
sai, lo sai devo però dirti che sono insieme con un ragazzo", adesso non
mi ricordo più quanti erano a quel momento, 5 o 6 anni. Era una botta che non
vorrei che nessuna persona su questa terra dovesse mai fare l'esperienza. Era
veramente una cosa, ero li praticamente con le mutande per terra, e con il
cuore in mano e poteva anche spararmi, avrebbe fatto lo stesso effetto, io
quella sera ho cercato di mantenere la contenance,
un errore che faccio purtroppo troppo spesso, che ho fatto troppo spesso nella mia vita magari avrei
dovuto sfogarmi di più, comunque non avevo neanche tanta esperienza”
(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 29; cfr. AI 404, pag. 8 con la precisazione che
al perito ha raccontato anche che, in quell’occasione, lui aveva con sé degli
anelli di oro bianco acquistati a Vienna; cfr., anche, PS AP 1 12.1.2011, all.
21 RPG, pag. 3; cfr., pure, PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 1).
Secondo il racconto di AP 1, da quel momento la loro relazione
continuò in modo altalenante:
“ da quella sera
sino alla sera dell’omicidio è iniziata questa odissea fra noi due, del
lasciarsi e ripigliarsi” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 3; cfr., pure,
PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 2; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag.
12; confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 2; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG,
pag. 4; MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 9; MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 8; MP AP
1 7.10.2011, V 26, pag. 4-6; MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 2; all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 53).
Sempre secondo il suo dire, quest’ “odissea” era per lui
psicologicamente tanto pesante da
“ mangiarlo
dentro pezzo per pezzo” (PS AP 1 12.1.2011, all. 21 RPG, pag. 3; cfr., pure,
confessione 27.12.2010, all. al V 6, pag. 2; memoriale AP 1 1.1.2012, AI 492,
pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 51).
b. VITT_1
e AP 1 condividevano molti interessi: dall’arte al teatro, dalla musica alla
buona cucina e alla natura. Insieme assistevano, quindi, a concerti, visitavano
mostre, spesso cucinavano o uscivano a cena e facevano passeggiate in montagna
(PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2 e 4; cfr., pure, PS ACPR 2 15.11.2010,
all. 34 RPG, pag. 6; MP ACPR 2 2.2.2010, all. 41 RPG, pag. 3-4; all. 3 al verb.
dib. TPC, pag. 3-4; PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 4; PS _________
24.11.2010, all. 71 RPG, pag. 4; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 9; PS __________
15.11.2010, all. 103 RPG, pag. 2; PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 6; MP ABC_2
23.2.2011, all. 61 RPG, pag. 5; PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 1;
MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 3).
c. È certo che AP 1 e VITT_1
si frequentavano con una certa regolarità.
Meno chiara è la frequenza dei loro incontri.
Al proposito, AP 1 non è sempre stato univoco. Ha detto che egli
vedeva VITT_1:
- “2/ 3 volte alla
settimana” (PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 1; PS AP 1 17.1.2011, all.
24 RPG, pag. 2; memoriale AP 1 1.1.2012, AI 492, pag. 1
in cui AP 1 parla di “due o più volte ogni settimana”; cfr., pure, all.
1 al verb. dib. TPC, pag. 30 in cui AP 1 parla di “una media di due volte la settimana”), sempre gli stessi
giorni (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 30);
- il “martedì e giovedì
alternati, a volte cumulati” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 8);
- al perito ha, invece,
detto che incontrava VITT_1 tre volte alla settimana per cena e che insieme a
lui trascorreva sempre anche il sabato pomeriggio (AI 404, pag. 8; cfr., pure,
all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 32).
Poi ha detto che lo vedeva sempre quando non c’era ACPR 2:
“ quando i
mercoledì, i sabati o le domeniche che ACPR 2 era impegnato, VITT_1 mi chiamava
e ci si vedeva. Quando lui doveva andare per Zurigo per lavoro, mi chiedeva di
andare assieme a lui. Praticamente quando non c’era ACPR 2, lui era con me” (PS
AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2);
“ se c’era la
minima possibilità che lui si liberasse, anche inaspettatamente, voleva subito
stare con me” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 2);
“ quando non
c'era ACPR 2 il weekend era con me. Andavamo a Milano o a fare qualche cosa, spesso inventava lui qualche cosa,
in montagna per esempio, a camminare” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
30).
Infine, con riferimento alle ultime tre settimane prima dei fatti
- nelle quali VITT_1, secondo quanto raccontato da AP 1 all’amica ABC_3 in una
e-mail del 10 novembre 2010, lo subissava “praticamente
in continuazione con cene, cinema, musei, e una montagna di affermazioni di
affetto e di regali piccoli ma affettuosi, ecc.” - AP 1
ha spiegato che:
“ per quanto
riguarda le cene, in queste tre settimane, ci sono sicuramente state una o due
cene la settimana. Per il cinema, ricordo che siamo stati al cinema __________
di __________ e al __________, penso due o tre volte in totale (nelle tre settimane).
Siamo poi stati al museo di arte moderna in via __________ a __________, alla
biblioteca cantonale di __________ e al __________ reale a __________. Per
quanto è dei regali, in quelle tre settimane, VITT_1 mi ha regalato un pupazzo
con all'interno dei dolci, una volta del riso con funghi, il caffè della
Nespresso, cose piccole di questo genere” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 6).
Poco oltre nello stesso verbale, ha, invece, detto che, nelle
ultime settimane prima dei fatti, vedeva VITT_1 in modo “irregolare e
scaglionato” (MP AP 1 7.10.2011, V 26, pag. 8).
In ogni caso, che AP 1 e VITT_1 si frequentassero piuttosto
assiduamente emerge anche dalle dichiarazioni di ACPR 2 secondo cui i due si
vedevano “in media almeno una volta a settimana” (PS ACPR 2 12.11.2010,
all. 31 RPG, pag. 8), rispettivamente “due/tre volte al mese” (all. 3 al
verb. dib. TPC, pag. 8).
Quanto al sabato pomeriggio, ACPR 2 – che si vedeva con VITT_1 solo
il sabato sera – ha detto che, pur non potendolo escludere, a lui non risultava
che il sabato pomeriggio VITT_1 avesse appuntamenti fissi con qualcuno (MP ACPR
2 2.9.2011, V 21, pag. 6), tanto più che, in generale, “a VITT_1 non piaceva
avere una regolarità, tranne la mia del mercoledì e del week end” (all. 3
al verb. dib. TPC, pag. 8).
d. Secondo
le dichiarazioni delle persone sentite durante l’inchiesta, VITT_1 considerava AP
1 una persona molto intelligente e intellettualmente molto interessante e di
lui si fidava, tanto da chiedergli consiglio e consulenza sia in ambito finanziario
che immobiliare (AP 1 in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 42 -43 e45; ACPR 2
in all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 4; PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 3
e 8; MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 3; PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG,
pag. 4; PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 7; MP DI 1 3.10.2011, V 25,
pag. 8).
27. rapporti di
collaborazione in attività illecite?
Durante la perquisizione effettuata a casa della vittima gli
inquirenti hanno rinvenuto tre CD - intitolati “Doc AP 1”,
“AP 1 documenti” e “Doc AP 1 2008”
- contenenti documentazione varia e sospetta.
a. AP 1, interrogato in
proposito, ha inizialmente sostenuto di non conoscerne il contenuto e di non
saperne spiegare la presenza a casa di VITT_1 (MP AP 1 25.5.2011 in inc.
2011.607, pag. 6-7 e 10). Poi, agli inquirenti che gli contestavano il
contenuto dei CD, ha risposto ipotizzando di avere inviato a VITT_1 i documenti
via e-mail per errore (MP AP 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7-11) con la
sola eccezione del documento denominato “contratto di compravendita tra __________
e AP 1” e di alcuni timbri (di cui era stato trovato un file nei CD e che
furono poi fisicamente rinvenuti a casa di AP 1) in relazione ai quali ha
dichiarato quanto segue:
“ Ho una certa
difficoltà a dare una risposta perché non vorrei rovinare l'immagine di VITT_1.
Le cose però stanno nel modo seguente. In occasione dell'allestimento del
contratto falso di cui ho già parlato e che ho sottoposto a __________ per
giustificare il versamento di CHF 350'000, avevo necessità di allestire un
documento il più vero possibile. Sapevo che la banca usa dei caratteri di
scrittura di cui io non disponevo e che non riuscivo a copiare. Per questo mi
sono rivolto a VITT_1 inviandogli per email il testo del contratto. VITT_1 mi
ha segnalato che in internet avrei trovato il carattere. Al ché io ho fatto
quanto da lui suggeritomi. (…) avevo coinvolto VITT_1 nella creazione dì timbri
nostri personali. Partendo dai timbri a disposizione copiati dai documenti
ufficiali dello Stato, gli avevo chiesto come fare per ottenere qualcosa di
nostro partendo da questi esempi. Lui era grafico e quindi avrebbe potuto
aiutarmi” (MP AP 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7, 8 e 12).
In questa prima fase, pur parlando di un suo aiuto materiale, AP 1
ha tenuto fuori VITT_1 dalle sue malefatte:
“ VITT_1 non
sapeva che stavo allestendo un documento al fine di giustificare il reato
patrimoniale. (…) Con questa storia però preciso che VITT_1 non centra niente”
(MP DI 1 25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7).
In seguito, però, AP 1 ha cambiato versione attribuendo a VITT_1 -
in relazione ad altri documenti falsi utilizzati per le malversazioni ma non
contenuti nei CD - la consapevolezza che, prima, negava:
“ nel creare
questi documenti fasulli, mi sono avvalso dell'aiuto di VITT_1. Lui sapeva che
stavo creando dei documenti falsi. lo non avevo le conoscenze tecniche per
procedervi, lui, che era grafico (programma Illustrator e Photoshop), le aveva.
Non mi ha aiutato a creare ogni e qualsiasi falso, solamente quelli di una
certa difficoltà e solamente per gli aspetti tecnici. La stampa del documento
definitivo, le firme e i timbri li apponevo io, così come ero io che utilizzavo
poi gli stessi. Contrariamente a quanto in precedenza affermato quindi, il
fatto che a casa di VITT_1 siano stati trovati dei cd contenenti dei documenti
sospetti, tipo copie di cartelle ipotecarie, disegni di timbri, ecc...non è
casuale” (MP AP 1 21.12.2011, V 33, pag. 22-23).
All’indomani di questo interrogatorio, l’avv. DI 1
ha confermato al PP che, stando a AP 1, VITT_1, non solo sapeva delle
malversazioni da lui perpetrate, ma esse erano sostanzialmente state messe in
atto nell’interesse di entrambi, “per salvare il terreno e __________”
poiché ciò rappresentava il loro comune futuro:
“ VITT_1 sapeva
che la fattispecie descritta alle pag. 21 e seg. del verbale aveva quale
preciso scopo di ottenere i 2 milioni di franchi per salvare i terreni e __________.
Si trattava del futuro di VITT_1 e AP 1. Al mio cliente ho chiesto perché non
ne ha parlato in interrogatori in precedenza. La risposta è stata ed è: “io
l’ho ucciso in un momento disperato. Non mi sembrava né mi sembra giusto fargli
del male da morto e farne alla sua famiglia.” (…) Alla mia ulteriore
domanda se VITT_1 fosse a conoscenza degli altri fatti costitutivi di reati
patrimoniali, il signor AP 1 mi ha risposto in termini positivi. Sui CD agli
atti, secondo il signor AP 1, dovrebbero esserci elementi oggettivi atti a
suffragare il coinvolgimento di VITT_1 nei fatti concernenti __________”
(scritto 22.12.2011 avv. DI 1 a PP, AI 488).
Evidentemente dimentico delle sue precedenti preoccupazioni di non
infangare la memoria dell’amato e, altrettanto evidentemente, non ritenendo
sufficientemente chiare le dichiarazioni rese sin lì agli inquirenti e, poi, al
suo avvvocato, AP 1 ha voluto rincarare la
dose. E lo ha fatto in uno scritto denominato “memorandum del 01.01.2012”
che val la pena citare quasi per esteso:
“
Nella relazione tra VITT_1 e me c'era un elemento, una “verità
impronunciata", ma non per questo meno presente e importante. Si tratta
del fatto che eravamo più, molto di più, di una coppia clandestina che si
incontrava regolarmente due o più volte ogni settimana, con un legame così
illimitato e profondo che divenne, con il tempo per tutti e due, una culla, un
rifugio segreto dove poter parlare di tutto il possibile e l’impossibile (…)
Anche l’impensabile veniva pensato e l’impronunciabile veniva intensamente
discusso e trattato (…) Quando chiudevamo la porta del suo appartamento dietro
di noi, scomparivamo in un mondo totalmente nostro dove esisteva solo una
regola; la totale e completa libertà, al di là delle convenzioni, dei doveri e
delle maschere di ogni tipo. (...) Quando VITT_1 aveva dei problemi io li
risolvevo, anche se spesso con mezzi poco
ortodossi, e in cambio, quando VITT_1 sentiva di poter fare la sua parte lo
faceva, senza tante domande e senza particolare richiesta. (…) Quando VITT_1 capì che ero in difficoltà perché
non ero in grado di produrre alcuni elementi (documenti, timbri,
intestazioni ecc.) mi chiese di portargli dei
campioni (originali) di documenti e timbri ecc. e poi passavamo notti
intere a realizzarli sul computer.
Eravamo seduti nel suo salotto e lui, virtuoso come sempre,
realizzò PDF per Moduli "crudi" per
Cartelle ipotecarie, ricevute, lettere ecc. Creava i PDF per i timbri
che servivano e portò la carta originale della __________.
Cucinavamo, mangiavamo, bevevamo, ci amavamo e compievamo queste
cose.
Non ci sentivamo falsari ma artisti. Spesso lavoravamo assieme
sere e notti intere alla realizzazione di questi "artefatti", come li
chiamavamo.
Eravamo eccitati, un po’ spaventati, ma soprattutto, felici di
essere assieme. Scongiurai VITT_1 di non tenere copie o documenti di nessun
tipo.
Quando il PP Capella mi
mostrò i CD trovati a casa di VITT_1, mi sono molto spaventato. Non per me, in
quanto i fatti sul mio comportamento verso il Signor __________ di Zurigo erano
già noti con tutti i dettagli vergognosi, ma perché non vedevo più alcuna
possibilità di mantenere il segreto dato a VITT_ .
Ma, un miracolo, il PP non
tirò nessuna conclusione.
Non riuscì a dedurre che gli
elementi trovati su quei CD sono proprio alcuni elementi usati per la
"fabbricazione" dei documenti, in seguito usati da me presso il
Signor __________.
Volevamo salvare il progetto __________ che sarebbe diventato il
futuro da lungo tempo cercato, sia per VITT_1 e, naturalmente, anche per me.
Eravamo disposti ad arrivare a tanto purché questo sogno non fosse
distrutto dalle circostanze. (…) Avvocato, mi perdoni questo paragone
pseudo-romantico, ma ci sentivamo come Bonnie and Clyde. (…) Insieme ci
sentivamo imbattibili. (…) VITT_1 ed io eravamo un team, in tutto e per tutto”
(memoriale AP 1 1.1.2012, AI 492, pag. 1-4).
Anche in seguito – pur tornando a dire che avrebbe preferito non
dover coinvolgere VITT_1 ma che a ciò si era visto costretto a causa del
rinvenimento dei CD – AP 1 ha ribadito la sua chiamata in correità, sempre
riconducendo le truffe alla necessità di reperire fondi per attuare il progetto
__________ (MP AP 1 29.2.2012, AI 99 in inc. 2011.607, pag. 3-4; cfr., pure, MP
AP 1 6.3.2012, AI 102 in inc. 2011.607, pag. 2; MP AP 1 6.3.2012, V 34, pag.
2-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 39-41 e 72-73; verb. dib. d’appello, pag.
21).
b. Il procuratore
pubblico non ha creduto alla chiamata in correità di AP 1. Lo ha detto
chiaramente durante la sua requisitoria al processo di primo grado (verb. dib.
TPC, pag. 9). Lo ha ribadito in questa sede rilevando, fra l’altro, che i documenti
rinvenuti nei CD non possono essere stati creati in funzione dei reati poi
commessi da AP 1 ritenuto come essi siano stati creati successivamente alla
loro commissione.
Non sembra avergli creduto neanche la
prima Corte ritenuto che – dopo avere detto che “AP 1 non è mai stato
credibile men che meno in aula” (sentenza impugnata, consid. VIII.1, pag.
106) – al riguardo ha, semplicemente, detto che VITT_1 “sapeva” delle
malversazioni dell’amico a danno di terzi (sentenza impugnata, consid.
VIII.6.k, pag. 125).
Nemmeno la scrivente Corte ha creduto a AP 1.
In aggiunta alle argomentazioni sviluppate dal PP – del tutto
condivisibili in relazione a buona parte della documentazione contenuta nei CD
– occorre rilevare che di molti dei documenti è difficile anche comprendere la
reale natura e che, in più, molti di essi non sono riconducibili, in modo
univoco, a nessuna delle malversazioni imputate a AP 1.
A ciò si aggiunge che del racconto che di questa pretesa
partecipazione ha fatto AP 1 – di cui qui si anticipa il giudizio di generale
inattendibilità (di cui si dirà più compiutamente in seguito) - colpisce la
scarsa (per non dire, inesistente) credibilità intrinseca dovuta:
- alla
sua evidente natura romanzata (in sintesi, gli amanti “maledetti” che passavano
le notti ad amarsi e a delinquere);
- alle
contraddizioni in cui il chiamante è incorso man mano che ne rendeva successive
versioni;
- alle
bugie accertate: oltre a quella sui caratteri usati da __________ (MP AP 1
25.5.2011 in inc. 2011.607, pag. 7; cfr., pure, all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
40, sconfessato da AI 349), AP 1 ha mentito affermando che il programma Adobe
Illustrator (con cui sono stati creati molti dei documenti contenuti nei CD)
era stato installato sul suo computer da ABC_2 all’inizio del 2010 (cfr. all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 72). Risulta, infatti, che, in realtà, quel programma è
stato installato al più tardi il 26 aprile 2005 (doc. dib. TPC 5, pag. 2), cioè
ben prima che egli facesse la conoscenza di ABC_2 (cfr. PS ABC_2 12.11.2010,
all. 59 RPG, pag. 2);
- all’inverosimiglianza
totale del dichiarato obiettivo delle falsificazioni (salvare il progetto __________
già naufragato nei primi anni ’90);
- al
fatto che non si vede alcun motivo per cui VITT_1 dovesse accettare di mettere
a rischio tutta la sua vita professionale e il suo futuro per aiutare l’amico a
commettere reati dai quali egli non aveva nulla da guadagnare.
Su questa questione, dunque, l’unico accertamento possibile è
quello secondo cui, non solo non vi sono elementi che aiutano a comprendere le
ragioni per cui quei CD si trovavano a casa di VITT_1, ma, soprattutto che non
ve ne è nessuno che permetta di accertare che VITT_1 ha aiutato AP 1 nella
creazione dei documenti falsi da questi, poi, utilizzati per le sue
malversazioni.
28. rapporti
patrimoniali fra autore e vittima
Il 17 novembre 2009, VITT_1 ha prelevato a contanti dal suo conto
risparmio presso __________ l’importo di fr. 200'000.- (cfr. fiche di
prelevamento in atti sub AI 96). Secondo l’accusa, la vittima ha, poi,
consegnato tale importo a AP 1 affinché questi lo investisse.
a. dichiarazioni di AP 1
AP 1 ha sempre categoricamente negato di avere ricevuto quei soldi
da VITT_1 (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3; MP AP 1 27.12.2010, all. 17
RPG, pag. 4; MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 4-7 e 11-12; MP AP 1/ABC_2
23.11.2011, V 32, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 44, 47 e 59; verb.
dib. d’appello, pag. 8). Lo ha fatto anche quando è stato confrontato con le
contrarie dichiarazioni dei testi (MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 4-5; all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 44-47).
Per dare forza a tali sue negazioni ha, in sostanza, sostenuto che
lui non avrebbe mai potuto mescolare affari e sentimenti:
“ con VITT_1 avevo
una relazione particolare e la cosa (n.d.r: occuparsi delle questioni di
finanziarie di VITT_1) sarebbe stata impossibile, impossibile solo a pensarci”
(MP AP 1 17.6.2011, V18, pag. 6);
“ Cosa VITT_1 abbia
detto a ACPR 2 per non rivelargli i dettagli delle sue azioni è una cosa, che
ha cercato di tenerlo fuori da certe cose della sua vita questo l'ho visto
diverse volte. (…) L'unica cosa che io posso dedurre da questo è che VITT_1 abbia
usato il mio norme come giustificazione per un'azione che però non ha mai, mai,
mai fatto con me. E anche se avesse cercato di farlo, io l'avrei rifiutato,
perché non si può mischiare soldi e amore, assolutamente no, soprattutto quando
si è raggiunto un livello di difficoltà come l'avevamo già. Non avrei mai
accettato questa cosa” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 46).
b. elementi probatori che
sostengono la tesi accusatoria
Diversi elementi sostengono, però, la tesi
accusatoria.
b.1. Benché
regolarmente dichiarato al fisco come detenuto in contanti al 31 dicembre 2009
(AI 516, pag. 8-9 e 20), il denaro prelevato da VITT_1 il 17 novembre 2009 non
è stato rinvenuto a casa sua (AI 516, pag. 4 e 21). Ciò, del resto, non
sorprende: VITT_1 non era solito conservare grosse somme a casa, come
dimostrato dal fatto che, l’8 febbraio 2010, egli ha depositato in banca i fr.
30’000.- rappresentanti il conguaglio dell’eredità nemmeno un’ora dopo averli
ricevuti (cfr. estratti bancari allegati al verbale d’udienza preliminare
30.11.2012).
Esso non è nemmeno stato versato sull’unico altro conto di VITT_1 (quello
presso __________, cfr. documentazione bancaria; cfr., pure, AI 516, pag. 4) o
riversato, in un secondo momento, sul conto __________ (AI 516, pag. 4).
Nemmeno quei soldi sono stati rinvenuti nella cassetta di
sicurezza intestata a VITT_1 (all. 150 RPG).
Non risulta nemmeno che VITT_1 abbia proceduto a investimenti (AI
516, pag. 21), né attraverso altri istituti di credito, né in prima persona
(ciò che sarebbe, comunque, stato inverosimile, ritenuto come egli non ne
avesse le capacità, cfr. MP Suà 17.11.2011, V 30, pag. 2-3; MP ACPR 2 2.9.2011,
V 21, pag. 4).
Infine, non vi sono indizi che lascino supporre che VITT_1 lo
abbia utilizzato per effettuare spese particolari (AI 516, pag. 21). Anzi.
Secondo il suo compagno, nell’ultimo anno, proprio in vista dell’operazione immobiliare
alla quale si prefiggeva di procedere, VITT_1 aveva limitato le spese:
“ ADR nell'ultimo
anno VITT_1 non ha effettuato acquisti particolari o speso il denaro senza
attenzione. Anzi, è vero il contrario. Aveva assunto un atteggiamento piuttosto
risparmiatore, e questo proprio in funzione dell'acquisto della casa” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5).
b.2. Al
consulente __________ che gli chiedeva cosa volesse fare di quei soldi, VITT_1
aveva esplicitamente detto che i fr. 200'000.- prelevati il 17 novembre 2009 (e
che a lui aveva spiegato, ancora il 22 aprile 2010, di custodire nel suo
appartamento, PS __________ 12.11.2010, all. 114 RPG, pag. 2; MP __________
18.2.2011, V 9, pag. 3) gli sarebbero serviti per acquistare casa:
“ Mi ha pure detto
che quel denaro l’avrebbe usato quale anticipo (mezzi propri) per pagare
l’eventuale acquisto di un appartamento che stava cercando” (PS __________
12.11.2010, all. 114 RPG, pag. 2);
“ VITT_1 mi disse
che questi fr. 200'000.- sarebbero poi in parte stati utilizzati per comperare
una casa. (…) VITT_1 mi disse che intendeva mettere come fondi propri ca. fr.
200'000.-/300'000.- di cui fr. 200'000.- erano quelli che deteneva al suo
domicilio” (MP __________ 18.2.2011, V 9, pag. 3 e 4).
b.3. Alcuni
testi hanno dichiarato che VITT_1 aveva riferito loro di avere affidato a AP 1
del denaro da investire.
ACPR 2 ha accennato alla questione già nel suo primo
verbale:
“ So pure che fra
AP 1 e VITT_1 vi era anche un legame per questioni d'affari, per quanto ne so io
a seguito di alcuni investimenti. VITT_1 mi aveva riferito che AP 1 si occupava
di gestire dei fondi d'investimento con denaro di alcuni suoi clienti che
doveva far fruttare” (PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 3).
In seguito, ACPR 2
ha confermato che, nell’autunno 2009, il compagno gli aveva detto di avere
affidato circa la metà di quanto ereditato dalla madre a AP 1 che avrebbe fatto
fruttare il denaro per un anno, ciò che avrebbe permesso loro, alla scadenza
dell’investimento (prevista per novembre 2010), di disporre dei fondi
sufficienti per acquistare la casa dove andare a convivere:
“ sapevo che
avevano un rapporto di amicizia e d’affari. (…) VITT_1 nell'autunno 2009
mi aveva detto che a seguito della morte della madre aveva ereditato una discreta
somma. Non so la cifra esatta. Mi disse che con quei soldi avremmo potuto
concretizzare l'intenzione di acquistare casa. Mi disse anche comunque che il
denaro non era sufficiente. Mi disse che avremmo quindi aspettato un annetto
durante il quale avrebbe investito una parte di questo denaro onde aumentarlo.
Mi disse che aveva affidato una discreta somma (senza precisarla, sebbene
sapevo che era ca. la metà di quanto ereditato) al signor AP 1 affinché questi
procedesse negli investimenti. E questo perché AP 1 era, per quanto mi aveva
detto VITT_1, un consulente finanziario. (…) In tarda primavera - inizio estate
2010, quando occasionalmente la sera visitavamo i siti delle agenzie
immobiliari rispettivamente dopo aver visitato degli oggetti, VITT_1 mi disse
che comunque dovevamo quantomeno attendere fino al novembre 2010, perché era
quello il momento in cui l'investimento sarebbe scaduto” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 3-4; cfr.,
anche, MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4);
“ VITT_1 mi aveva
chiaramente detto che aveva affidato una parte del denaro ereditato dalla madre
a AP 1 affinché lo investisse. (…) Quello che aveva ereditato non bastava
comunque per l'acquisto di una casa e quindi lui voleva far crescere il suo
patrimonio, anche se io avrei contribuito. Nell'inverno del 2009/2010 mi
confidò di aver affidato il 50% di quanto ottenuto dall'eredità a AP 1. (…) VITT_1
si fidava di AP 1. (…) Noi eravamo entrati nel vivo della ricerca della casa e
mi ricordo che VITT_1 mi disse che comunque potevamo prendercela comoda perché
l'investimento che non stava andando bene come sperava, sarebbe scaduto in
novembre 2010 e quindi avremmo potuto ritirare soldi e procedere all'acquisto”
(all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 4-5);
“ Ricordo che, mi
sembra nell’inverno 2009/2010, VITT_1 mi disse che circa la metà di quel che
aveva ereditato da sua madre, lo aveva affidato al signor AP 1 affinché lo
investisse. Non si era dilungato in spiegazioni sul perché lui aveva affidato
quei soldi al signor AP 1 invece che affidarli a canali più tradizionali. (…)
io non sapevo, all’epoca, quanto VITT_1 aveva ereditato dalla madre” (verb.
dib. d’appello, pag. 12).
Anche __________, collega di VITT_1, ha dichiarato
che questi le aveva confidato di aver consegnato del denaro a AP 1:
“ Non so se è importante ma mi è venuto in mente che VITT_1 mi aveva
detto, durante una conversazione, poteva essere il mese di agosto 2010, che
aveva consegnato del denaro, non l’ha quantificato, a questoAP 1. Non ho
comunque altri dettagli”
(PS Suà 2.12.2010, all. 111 RPG, pag. 2);
“ Confermo questa
mia precisa dichiarazione. Ricordo che con VITT_1 stavamo parlando della azioni
__________ che avevano perso di valore. Lui quindi mi disse che aveva dato del
denaro a AP 1. Non mi ha precisato quanto denaro gli ha dato, né quando” (MP __________
17.11.2011, V 30, pag. 2).
Della circostanza non hanno parlato solo i
conoscenti di VITT_1. Anche ABC_2, amico di AP 1,
ha dato atto che questi gli aveva detto di avere investito del denaro per
conto di VITT_1:
“ so che VITT_1 aveva dato del denaro
a AP 1 da investire. (…) Io stesso, quando mi recai in Inghilterra (2008 e nel 2009) gli consegnai, in
un'occasione, CHF 5'000 per una
qualsiasi mia evenienza. Quando tornai, AP 1
mi disse che quel denaro lo aveva investito. Per me la cosa andava bene, anche
perché AP 1 mi disse che le frattempo il capitale era lievitato a CHF 7'000.-.
E’ in quel periodo che ho saputo, da AP
1 che anche VITT_1 gli aveva affidato
del denaro per investire. Non mi disse l'importo” (MP ABC_2 23.2 2011, all. 61
RPG, pag. 5);
“ confermo che AP 1 mi disse di aver ricevuto del denaro da VITT_1 affinché
lo investisse. Me lo disse in una circostanza in cui io chiedevo circa il destino dei miei CHF 5'000 prestati. Eravamo a casa di AP 1. II periodo,
se ben ricordo, era fine 2008-inizio 2009. ADR
che sono stato in Inghilterra nei periodi maggio-settembre 2008 e
maggio-settembre 2009” (MP confronto AP 1/ABC_2 23.11.2011, V 32, pag. 3).
Premesso che dall’AI 477 emerge che, in realtà, ABC_2 è stato a
Londra dal 20 settembre 2008 al 13 dicembre 2008 e dal 15 maggio 2009 al 20
agosto 2009, nel situare la conversazione da lui avuta con AP 1
a “fine 2008-inizio 2009” - cioè a cavallo dei due viaggi - egli
ha verosimilmente commesso un errore. VITT_1 ha, infatti, prelevato la somma in
questione solo il 17 novembre 2009 e il colloquio di cui riferisce il teste non
può, quindi, che essere avvenuto dopo quella data, ossia dopo il suo secondo
viaggio in Inghilterra. L’errore in cui è incorso non mina, tuttavia, l’attendibilità
del teste ritenuto come, da un lato, collocare con precisione nel tempo episodi
già vissuti non sia facile (ciò di cui è un chiaro esempio il fatto che, a
verbale, ABC_2 ha fornito, in relazione ai due viaggi in Inghilterra, date
diverse rispetto a quelle effettive) e, dall’altro, come l’inesattezza possa,
in concreto, essere facilmente ricondotta ad una confusione tra il primo ed il
secondo viaggio in Inghilterra.
Che tra VITT_1 e AP 1 vi fosse una relazione “d’affari” lo
riferisce anche AAA_4 (“VITT_1 si fermava a parlare di "affari"”,
PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 8) e che VITT_1 stesse aspettando di
raccogliere i frutti di un investimento - che, come visto, egli non risulta
avere effettuato tramite i canali tradizionali (cfr. consid. b.1) - per
utilizzarli per l’acquisto di una casa emerge pure dalle dichiarazioni di __________:
“ mi aveva detto
che stava investendo del denaro e stava aspettando l’evolversi. Probabilmente
stava aspettando un momento più propizio per vendere delle azioni con lo scopo
d’impegnare il denaro in un appartamento” (PS __________ 9.12.2010, all. 113
RPG, pag. 6).
b.4. Prima
dell’apertura del presente procedimento penale, AP 1 soleva spacciarsi per
consulente finanziario (cfr. CV in atti sub AI 302
in cui AP 1 ha preteso di avere una vasta e pluriennale esperienza nel ramo
finanziario, in particolare in quello della gestione patrimoniale; cfr. PS AP 1
12.1.2006, AI 217, pag. 4 in cui ha dichiarato di essere attivo quale “consulente
di borsa”; cfr., anche, e-mail 27.10.2009 a __________, all. 23 all’AI 516,
in cui AP 1 dice di essere qualificato nel settore finanziario e
amministrativo; AI 516, pag. 23).
Come tale era recepito dalle persone che, direttamente o
indirettamente, lo conoscevano:
“ Per VITT_1 AP 1
era un consulente finanziario in cui poneva grande fiducia” (MP ACPR 2
2.9.2011, V 21, pag. 4);
“ Il terzo ruolo
che AP 1 aveva nella vita di VITT_1 era quello di consulente immobiliare e
finanziario” (ACPR 2, all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 4);
“ VITT_1 lo
citava nei discorsi che facevamo, per consulenze di tipo finanziario e a
riguardo della cultura per l’arte” (PS __________ 24.11.2010, all. 71 RPG, pag.
4);
“ AP 1 era un
consulente per il campo finanziario e immobiliare”
(MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 3);
“ sapevo che AP 1
si occupava di investimenti”
(MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 4);
“ se non erro, il
suo lavoro è quello di “giocare” in borsa”
(PS __________ 12.11.2010, all. 64 RPG, pag. 8);
“ lui mi ha
sempre riferito di "giocare in borsa" e che faceva altre attività in
relazione alle sue opere d'arte” (PS AAA_4 10.3.2011, all. 52 RPG, pag. 6);
“ Mi ha detto che
anche gestiva dei capitali, investendoli.”
(PS ABC_3 28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 7);
“ so che AP 1 si
occupava di investimento di denaro, sebbene io non gli ho mai dato del denaro
da investire” (PS __________ 22.2.2011, all. 89 RPG, pag. 5);
“ Forse come
analista, AP 1 se ne intendeva di mercati finanziari” (MP ABC_2 23.2.2011, all.
61 RPG, pag. 5-6; cfr., pure, PS ABC_2 19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 5
in cui ABC_2 dice che “quelle poche volte che ho visto AP 1 davanti allo
schermo del PC su internet, guardava sempre siti di finanza”).
b.5. Dagli atti emerge,
poi, che, proprio nel novembre 2009, AP 1 aveva effettivamente prestato
consulenza finanziaria alla vittima.
A casa di VITT_1 sono, infatti, state rinvenute due e-mail (datate
4 e 5 novembre 2009) scambiate fra lui e AP 1 da cui emerge chiaramente che il
secondo aveva dato consigli al primo in materia di obbligazioni bancarie (AI
516, pag. 23).
AP 1 ha ammesso di avere funto, in quell’occasione, da consulente
per VITT_1:
“ Trattasi di una
mia consulenza ad hoc a VITT_1 in relazione a dei titoli che se ricordo bene VITT_1
aveva ereditato dalla madre. VITT_1 non si fidava dei consulenti bancari di __________
e quindi voleva il consiglio anche mio. lo ho semplicemente verificato in
Internet e ho fornito questa consulenza”
(MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 5);
“ a un certo
punto mi dice "ho ereditato questo" non so che cosa sia, tenere o non
tenere, cosa faccio? Gli ho detto, dai, sei lì in una delle più grandi banche
di questo mondo, vai a parlare con uno dei tuoi specialisti, no non voglio
andare da loro, non mi fido di loro, perché aveva questa profonda mancanza di
fiducia verso la sua banca che già da anni lo trattava in modo assolutamente
inaccettabile” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 50).
Particolarmente rivelatori sono, poi, gli altri documenti relativi
alla situazione finanziaria di VITT_1 rinvenuti a casa di AP 1 (AI 516, pag.
24). Si tratta di:
- corrispondenza
con l’Assicurazione Vaudoise in relazione al decesso della madre;
- un estratto
patrimoniale della sua relazione presso __________;
- un
estratto delle posizioni dettagliate al 29.10.2009 dei suoi investimenti presso
__________.
I due documenti bancari sono stati ottenuti tramite
visualizzazione e-banking effettuata il 30.10.2009
Inizialmente, AP 1 ha negato di conoscere la situazione economica
della vittima e di avere mai funto per lui da consulente:
“ Della
situazione economica e finanziaria di VITT_1 non sapevo praticamente nulla.
Prima della morte della madre VITT_1 si lamentava con me del fatto che non
riusciva a risparmiare. Dopo la morte della madre questi lamenti sono
scomparsi. Con lui discutevo del generale andamento dei mercati in occasione
delle nostre cene, occasionalmente. Non sapevo lo stato del suo patrimonio, pur
sapendo che aveva ereditato una determinata cifra di cui non conosco l'entità,
non conoscevo e non conosco lo stato patrimoniale di VITT_1. Non ho mai funto
per lui né da consulente, nè da gestore finanziario” (MP AP 1 10.11.2011, V 29, pag. 3).
Poi, confrontato con il ritrovamento della citata documentazione a
casa sua, ha dovuto cambiare versione:
“ Il PP mi
sottopone i doc. A e B allegati al presente verbale, segnalandomi che trattasi
di documentazione trovata a casa mia a __________. II PP mi chiede di cosa si
tratta e come spiego il ritrovamento presso la mia abitazione di __________.
R Innanzitutto riconosco che le annotazioni manoscritte sul doc. A
sono le mie.
Entrambi sono documenti la cui presenza a casa mia spiego con il
fatto che una volta VITT_1 mi chiese d'informarmi sulla qualità del portafoglio
e sulla composizione delle parti di fondo detenute (e indicate sull'estratto).
Ho fatto delle ricerche in internet, ho anche chiamato una persona a Zugo, mio
conoscente esperto in materia. I risultati delle mie ricerche li ho poi
annotati a mano sul doc. A sottopostomi” (MP AP 1 10.11.2011, V 29, pag. 3).
Anche davanti alla prima Corte AP 1
ha continuato a negare di aver funto da vero e proprio consulente di borsa di VITT_1.
Ha, però, confermato quanto precedentemente dichiarato:
“ D (…) È vero
che lei faceva un po’ da consulente i borsa anche di VITT_1.
R: No. Assolutamente no.
D: E come spiega quelle mail che ci sono in cui parla di questioni
finanziarie ?
R: Perché lui aveva delle cose e non sapeva di cosa si trattasse.
lo gli ho consigliato di recarsi dagli specialisti della sua banca e lui non
voleva parlare con loro, almeno così mi disse, perché non si fidava più di
nessuno in quella banca lì, per diverse ragioni. Così mi chiese di informarmi
di che cosa si trattasse. lo sono andato in internet, sono andato a cercare, ho
fatto qualche chiamata a sinistra e a destra” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
45).
Ha, altresì, ammesso di avere, già prima, aiutato VITT_1 in
relazione ad un terreno in Florida a suo tempo appartenuto al padre:
“ già prima a
proposito di un terreno del padre, che il padre aveva comperato 35 anni fa in
Florida, a un certo punto c'eravamo appena conosciuti mi viene a chiedere di
informarmi di questo terreno in Florida, cosa vale? Dove si trova? Se si poteva
fare qualche cosa. È saltato fuori che il terreno essendo abbandonato da più di
quindici anni è stato poi, seguendo le regole del posto, messo in asta e
venduto e sono state costruite delle case, purtroppo non ho potuto dargli una
risposta così però chi si è occupato ero io”
(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 50).
b.6. Vi è, poi,
un’indicativa coincidenza temporale.
VITT_1 ha prelevato a contanti i fr. 200’000.- nella filiale __________
di Piazzetta della Posta a __________ alle ore 10.35 del 17 novembre 2009.
La stessa mattina AP 1 era nella stessa filiale: in effetti, alle
11.18 l’imputato ha prelevato dal suo conto la somma di fr. 14'000.- (cfr. all.
25 all’AI 516).
Altro dato interessante è che, poco dopo, alle 11.55, AP 1
ha versato fr. 20'000.- (cioè, un importo superiore di ben 6’000.- fr. a
quello prelevato poco prima) sul suo conto corrente postale.
Il dato aumenta di interesse se si pon mente al fatto che la
situazione di AP 1 non era delle più brillanti: al 31 ottobre 2009 sui suoi
conti (bancari e postale) erano depositati complessivamente soltanto fr.
31'787.91 (cfr. AI 516, pag. 27-28) e, dal mese di novembre, non aveva più
entrate (AI 516, pag. 27), né dalla disoccupazione (cfr. lettera 10.11.2009 di
conferma d’annullamento quale persona in cerca d’impiego, in atti sub AI 84
in inc. 2011.607) né da altre fonti (il canale __________ essendosi chiuso già
nel 2008, AI 516, pag. 14).
Inoltre, significativa è anche la considerazione secondo cui –
nonostante l’assenza di entrate e nonostante l’esiguità dei propri averi
bancari – AP 1 è ancora riuscito a far fronte al suo dispendioso tenore di vita
per almeno un anno (cfr. AI 516, pag. 18 con le correzioni di cui al doc. TPC
69).
Richiesto di spiegare come ha potuto riuscirci, AP 1
ha dato risposte diverse. Dapprima, ha detto di avere vissuto grazie alle sue
riserve, precisando che esse erano costituite da quanto depositato sui suoi
conti e dichiarato al fisco (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3). Ciò che
non può essere vero: non si vive per un anno ai livelli di AP 1 con poco più di
fr. 30’000.-.
Poi ha detto di avere coperto le sue spese facendo capo ai contanti
che deteneva, in nero, a casa (AI 516, pag. 24; MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag.
8-10; MP AP 1 10.11.2011, V 29, pag. 2).
Non ha da essere argomentato a lungo per spiegare perché nemmeno a
questa nuova dichiarazioni può essere dato credito.Non lo si può fare non solo
perché si tratta dell’ennesimo cambiamento di versione e perché è poco
verosimile che si custodiscano in casa grosse somme di denaro (a maggior
ragione, se si dice di condividere i timori espressi dal consulente bancario di
VITT_1 riguardo a possibili furti e/o rapine in casa, cfr. MP AP 1 17.6.2011, V
18, pag. 5), ma soprattutto perché, per quanto è dato sapere, AP 1 non ha
potuto risparmiare importanti somme di denaro conducendo per anni la vita
dispendiosa che ha condotto senza, in pratica, avere, in ogni caso già dagli
inizi degli anni ’90, alcuna attività professionale degna di tale nome (cfr.,
inoltre, PS 7.12.2010, all. 49 RPG, pag. 3 e 6; MP 1.9.2011, V 20, pag. 3 e 5
in cui AAA_4 ha dichiarato che non gli risultava che AP 1 tenesse in casa
altri contanti oltre ai fr. 10'000.- che sapeva essere custoditi sotto ad un
vaso; cfr., inoltre, MP AP 1/ABC_2 23.11.2011, V 32, pag. 4).
Del resto, che negli ultimi anni AP 1 si arrabattasse in malo modo
emerge dalla corrispondenza e-mail scambiata con __________ nel periodo
compreso tra il 13 maggio 2009 e il 1. settembre 2010 (AI 516, pag. 28-29; all.
23 all’AI 516), dalle dichiarazioni di __________ (PS ______ 22.2.2011, all. 89
RPG, pag. 5) e da quelle rese da AP 1 stesso
prima dei fatti oggetto del presente procedimento (MP AP 1 27.5.2009 in inc.
2007.9222, pag. 3-4).
A ciò si aggiunge che, durante le diverse perquisizioni
effettuate, in casa di AP 1 non è mai stato trovato del denaro contante (fatta
eccezione per i fr. 10'000.- rivenuti sotto al vaso).
Ne deriva l’accertamento per cui AP 1, da novembre 2009
in poi, ha vissuto grazie a soldi che non erano suoi.
b.7. Ma non solo AP 1
ha potuto far fronte alle sue spese (stimate, sulla base delle sue
dichiarazioni, in quasi fr. 9’500.- al mese, doc. TPC 69, pag. 2) fino al
giorno dell’arresto. Proprio in concomitanza con il prelevamento effettuato da VITT_1
- più precisamente nel periodo compreso tra il 17 novembre 2009 ed il 7 gennaio
2010 - egli ha pure effettuato diversi versamenti sui suoi conti (__________, __________
e __________) per complessivi fr. 110'000.- (AI 516, pag. 36-41).
b.8. AP 1 ha, poi, girato una parte
di quei soldi (cioè fr. 101'000.-) su un conto a lui intestato presso __________
e, quindi, a partire dal 18 gennaio 2010,
ha iniziato ad investire i fondi depositati in modo altamente speculativo,
principalmente in prodotti finanziari derivati (AI 516, pag. 42) - ciò di cui
ha dato atto solo a seguito di contestazione da parte degli interroganti (MP AP
1 17.6.2011, V 18, pag. 7-8) - e in azioni __________ (AI 516, pag. 43).
Egli ha, così, assunto un profilo ben più aggressivo e rischioso
rispetto agli investimenti che aveva effettuato tra il 2007 ed il 2009 (AI 516,
pag. 43): la Corte ha condiviso l’opinione del PP secondo cui il cambiamento di
profilo non può che essere ritenuto indiziante dell’impellente necessità di AP
1 di incamerare il più possibile.
L’obiettivo desiderato non è, però, stato raggiunto visto che, con
il primo investimento, in soli quattro giorni, AP 1
ha perso più di fr. 37'000.- (AI 516, pag. 43), pari ad una perdita del 35%
del totale, e, con il secondo, ne ha realizzata una di più di fr. 24'000.- (AI
516, pag. 43), pari a quasi il 25% del totale.
In pochi mesi (da gennaio a giugno 2010), AP 1
ha, quindi, accumulato perdite per più di fr. 61'000.- (AI 516, pag. 43-44),
pari al 60% dei fondi investiti.
Non va, poi, dimenticato che dal suo conto presso __________ AP 1
ha fatto bonificare, tra l’aprile e il settembre 2010, complessivamente fr.
31'000.- a favore del suo conto presso __________ e ha, poi, evidentemente,
utilizzato tale importo per far fronte a sue spese personali (AI 516, pag.
44-45).
b.9. Significativo è il
fatto che AP 1 ha inizialmente sottaciuto l’esistenza del conto a partire dal quale
ha operato i citati investimenti. Dapprima ha, infatti, parlato unicamente dei
conti a lui intestati presso __________, __________, __________ e __________
(MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3; PS AP 1 30.12.2010, all. 19 RPG, pag.
3). Quando in un secondo tempo è emerso che era titolare anche di un conto
presso __________, AP 1 non ha saputo fornire una valida spiegazione della
precedente omissione:
“ II PP mi chiede
innanzitutto per quale ragione inizialmente ho sottaciuto l'esistenza di questo
conto. (…) R Non c'è un motivo particolare per cui non ho detto al PP di aver
un conto presso la __________” (MP AP 1 17.6.2011, V 18, pag. 8).
b.10. A novembre 2010, AP 1
si trovava in serissime difficoltà economiche.
Complessivamente, al 12 novembre 2010, egli disponeva ormai
soltanto di fr. 20'857.-:
- fr.
10'857.- erano depositati sui suoi conti (fr. 7'785.- presso __________, fr.
1'054 presso __________, fr. 138.- presso __________, fr. 898.- presso __________,
fr. 150.- presso __________ e fr. 832.- presso __________) e
- fr. 10'000.- li
custodiva in contanti a casa, sotto ad un vaso.
Egli era cosciente che le sue riserve si stavano esaurendo e che
era necessario trovare altre fonti d’entrata (MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG,
pag. 13-14; MP AP 1 5.4.2011, all. 29 RPG, pag. 6; MP AP 1 17.6.2011, V 18,
pag. 10-11; MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 7-8; all. 1 al verb. dib. TPC, pag.
46; cfr., pure, MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4
in cui AAA_4 ammette che AP 1 gli aveva detto che “i soldi cominciavano a
scarseggiare”).
c. accertamento della Corte
Gli elementi probatori agli atti hanno convinto questa Corte:
- che
VITT_1 ha affidato l’importo di fr. 200'000.- da lui prelevato il 17 novembre 2009
a AP 1 affinché li investisse,
- che
AP 1 ha, invece, utilizzato tale denaro a scopi personali e
- che,
un anno dopo (cioè a quella che aveva fatto credere a VITT_1 essere la scadenza
dell’investimento, in realtà mai operato), egli era, a causa delle sue
ristrettezze economiche, nell’impossibilità di restituire la somma affidatagli.
Ne discende che, in relazione all’importo di fr. 200'000.-, AP 1
deve essere riconosciuto colpevole di appropriazione indebita.
29. rapporti
sentimentali?
Che fra i due –
che, come visto, si sono conosciuti nel 2004 – vi fosse una frequentazione
regolare è cosa certa.
Tuttavia, una frequentazione regolare, per quanto intensa possa
essere, non è sinonimo di relazione amorosa, ritenuto come nulla impedisca a
due amici (o buoni conoscenti) di coltivare insieme passioni comuni, quali
quella per l’arte (con visite di mostre e musei) o quella per il mangiare e
bere bene.
a. È soltanto AP 1
a dare una connotazione sentimentale al legame che lo univa a VITT_1. E lo fa
con molta enfasi e romanticismo raccontando che tutto nacque su iniziativa di VITT_1
che, improvvisamente, lo abbordò nella palestra che entrambi frequentavano
dicendogli di trovarlo “molto interessante” e spiegando che,
praticamente da subito, tra loro scoppiò una passione romantica che continuò –
clandestina a causa della relazione ufficiale fra VITT_1 e ACPR 2 – per anni,
contraddistinta da alti e bassi in ragione del continuo tira e molla di VITT_1 che,
nonostante le promesse, rifiutava di scegliere fra lui e il compagno (cfr.
consid. 26.a).
Al riguardo, si rinvia alla lettura dell’allegato 1 al verb. dib.
TPC, da pag. 25 a 29 e da pag. 51 a 53 nonché ai numerosi verbali in atti.
b. È certo che AP 1 era
da tempo innamorato di VITT_1 (o, almeno, da lui fortemente attratto).
Altrettanto certo, però, è che, con il tempo, questo sentimento
aveva perso molto dell’intensità iniziale.
Ciò risulta – oltre che dal normale andamento delle cose e
dall’esperienza della vita che insegna che tutte le passioni bruciano
velocemente – da alcune dichiarazioni in atti. In particolare, risulta da
quelle di AAA_4 e di ABC_2 (cioè, in sostanza delle persone più vicine a AP 1),
secondo cui – sostanzialmente a causa dell’indifferenza di VITT_1 - i
sentimenti di AP 1 si erano, negli ultimi tempi, intiepiditi tanto che egli
andava dicendo di voler essere amico di VITT_1:
“ Per quanto di
mia conoscenza inizialmente AP 1 era innamorato di VITT_1, ma con il tempo ha
capito che non vi era alcuna possibilità e per questo motivo il sentimento
d'amore è svanito. (…) mi aveva detto che non provava più quel forte sentimento
d'amore del passato e che la sua intenzione era quella di tenere unicamente
un'amicizia, tralasciando quindi i sentimenti. (…) ” (PS AAA_4 12.11.2010, all.
44 RPG, pag. 2-3);
“ D: Lei
riconferma che AP 1 le aveva confidato che era finita con VITT_1?
R: Si, perché VITT_1 si orientava su ragazzi più giovani e aveva
già ACPR 2 da molti anni. (…)
D: AP 1 non le ha mai
raccontato ultimamente che era felice che si era rimesso con VITT_1 e avrebbe
lasciato ACPR 2 per lui?
R: No, non me lo ha mai detto. Mi aveva detto che era migliorato a
livello di amicizia e non mi ha mai fatto credere di volere una relazione con VITT_1,
al contrario mi aveva fatto intendere che la voleva con me” (PS AAA_4
15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 6, 8 e 11);
“ (…) a mia
conoscenza non vi era un rapporto sentimentalmente profondo fra AP 1 e VITT_1 (…)
negli ultimi sei mesi AP 1 aveva accettato la situazione. lo avevo osservato
che il loro rapporto era meno coinvolgente. AP 1 non soffriva più come in
precedenza. A me sembrava più sereno” (MP AAA_4 21.12.2010, all. 51 RPG, pag. 7
e 9).
“ (…) tant'è vero
che negli ultimi mesi mi aveva detto e fatto pensare (da suoi comportamenti)
che la sua passione per VITT_1 si era allentata” (MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag.
4);
“ AP 1 negli ultimi tempi aveva
cercato di distanziarsi da VITT_1 poiché vedeva che il suo amore non era per
così dire corrisposto.
Mi diceva che comunque VITT_1 sarebbe sempre rimasto
un amico; io gli consigliavo di staccarsi da lui, per cominciare ad aprirsi ad
altre prospettive. AP 1 ce la stava facendo a staccarsi, ad esempio non
rispondeva più subito al telefono, VITT_1 stava cominciando a non essere più in
cima alle sue priorità, ecc.” (PS ABC_2
19.11.2010, all. 60 RPG, pag. 5-6);
“ Posso dire che,
magari a seguito dei suggerimenti miei e di altri amici, negli ultimo tempi AP
1 si [era] un po’ staccato da VITT_1. Questo era almeno quello che mi diceva. È
però vero che non perdeva occasione per verificare se VITT_1 aveva chiamato o
lasciato un messaggio” (MP ABC_2 23.2.2011, all. 61 RPG; pag. 3-5, dove
conferma anche le dichiarazioni rese nel verbale 19.11.2010).
Queste dichiarazioni dei due amici di AP 1 trovano indiretta
conferma in quelle rese da ACPR 2 che ha avuto modo di dire che, negli ultimi
tempi, la presenza di AP 1 era diventata meno intensa o, comunque, meno
“percepibile”:
“ Io sapevo che
questa attrazione (n.d.r.: di AP 1 per VITT_1) durava da tempo. Nell'ultimo
anno però io non sentivo più questa presenza. Per me era una cosa superata. (…)
In fin dei conti per me AP 1 era ne più ne meno che un amico come molti altri,
con l'aggiunta che fra VITT_1 e lui vi era anche un rapporto d'affari.” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 4).
Del resto, che ciò fosse (cioè, che il tanto decantato amore per VITT_1
si fosse almeno un po’ raffreddato) è anche – in qualche modo – confermato
dalle dichiarazioni rese da AP 1 il 28.9.2011. Per quanto poco valore esse
possano avere (vedi sotto), non si può, qui, non rilevare che, confermando le
parole di AAA_4, AP 1 ha dichiarato di avere detto la verità quando, la sera
del suo arresto, ha rivelato a AAA_4 di essersi reso conto di amarlo davvero e
di tenere molto a lui:
“ Cosciente di
quanto avevo fatto, sapendo che AAA_4 avrebbe sofferto della mia lontananza,
quella sera gli ho detto quelle parole, vere (n.d.r: dichiarazione d’amore nei
confronti di AAA_4). Era una sorta di regalo che io volevo lasciare a lui
perché sapevo che lui teneva molto a me, come io tenevo a lui” (MP AP 1
28.9.2011, V 24, pag. 5-6; cfr. anche PS 16.12.2010, all 49 RPG, pag. 3
in cui AP 1 definisce AAA_4 come “il mio compagno”).
Anche la relazione intrattenuta per almeno un anno e mezzo da AP 1
con AAA_4 (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8) dimostra come la tesi della
profondità del sentimento di AP 1 per VITT_1 debba essere – e di molto –
relativizzata: non ha da essere dimostrato che un sentimento totalizzante quale
quello di cui l’appellante parla difficilmente può coesistere con una relazione
amorosa duratura (che ha comportato, addirittura, una convivenza).
In questo senso – cioè, indicativo del fatto che i sentimenti di AP
1 per VITT_1 erano meno profondi di quanto lui abbia preteso – va interpretato
anche il fatto secondo cui AP 1 aveva delle avventure tanto che, nell’ottobre 2005,
in occasione di una di esse, egli contrasse la sifilide (AI 448 e AI 404, pag.
96; cfr., anche, MP AP 1 3.10.2011, V 25, pag. 2-3).
Che AP 1 non avesse dedicato la sua vita a coltivare il sentimento
che pretende di avere provato per VITT_1 è, poi, provato, non solo dalle sue
dichiarazioni al perito e dalla sua cartella clinica, ma anche dalle
dichiarazioni di __________ secondo cui l’appellante frequentava altri uomini
(e non solo AAA_4):
“ Ricordo che AP
1 è venuto al grotto con amici vari anche nel corso degli ultimi anni (per
intendersi nel periodo in cui veniva con VITT_1). Ricordo che con un amico
bergamasco era venuto anche nel periodo in cui giungeva con VITT_1. Di contro
con tale __________ era venuto prima del periodo VITT_1. Preciso che con
entrambi questi amici, ho avuto l’impressione che ci fosse un legame di tipo
omosessuale” (MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 4).
c. Se, dunque,
l’innamoramento/attrazione di AP 1 per VITT_1 può dirsi accertato – anche se
solo nei termini di cui al punto precedente – altrettanto non si può dire
dell’esistenza, fra i due, di una relazione sentimentale/sessuale.
A sostenere la versione di AP 1 – secondo cui il rapporto che lo
legò a VITT_1 aveva tale natura – non vi sono elementi oggettivi univoci,
ritenuto come una frequentazione regolare, per quanto assidua, può, come detto,
essere espressione anche di un semplice rapporto di amicizia.
Nemmeno supportano le dichiarazioni di AP 1 gli oggetti che egli
ha voluto mostrare alla scrivente Corte (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3-5).
Il pupazzetto, il fiore di plastica e i vari biglietti (di entrata
al cinema, ad un concerto, …) e i giornali sono, tutt’al più, dimostrativi del
sentimento di AP 1 per VITT_1 (sempre ammesso che si possa dar credito alle
parole dell’appellante quando li associa a momenti vissuti con la vittima) ma
nulla indicano relativamente ai sentimenti di VITT_1 e, tantomeno, circa
l’esistenza di una relazione.
Inoltre, non va dimenticato che essi sono stati ritrovati riposti
alla rinfusa in un sacchetto di carta qualsiasi, in un angolo della cantina di AP
1. Fossero stati, davvero, oggetti sentimentalmente significativi, l’appellante
li avrebbe conservati in ben altri luoghi e in ben altro modo.
Nemmeno la foto di VITT_1 ha un valore indiziante univoco. Del resto,
al riguardo, non può essere dimenticato che a casa di VITT_1 non sono state
ritrovate foto di AP 1, ciò che, ancora una volta, dimostra che, se interesse
c’era, questo era a senso unico.
Infine, va detto che la foto non era appesa (come è di solito il
caso per foto affettivamente importanti) ma appoggiata – un po’ distrattamente
– ad un mobile e quasi nascosta da diversi sacchetti e sacchettini. Ciò che
depone, insieme alla collocazione degli oggetti ricordo, per l’intiepidimento
dei sentimenti di AP 1 di cui s’è detto al punto precedente.
E, in assenza di elementi oggettivi a supporto, le dichiarazioni
di AP 1 non possono essere prese per oro colato visto come egli, non solo abbia
mentito praticamente su tutto durante l’inchiesta, ma abbia fatto della
menzogna e dell’inganno una sorta di regola di vita.
c.1. bugie di AP 1
Come visto, AP 1 ha mentito, prima agli amici, e, poi, durante
l’inchiesta agli inquirenti e ai periti riguardo il livello sociale della sua
famiglia (pretendendo di avere origini nobiliari) nonché riguardo la sua
formazione, la sua professione e, poi, le sue condizioni economiche.
menzogne prima dell’inchiesta
c.1.1. Ricordato quanto
indicato al consid. 13 di questo giudizio, riguardo l’attitudine menzognera di AP
1 significativo è quanto annotato dal perito giudiziario __________, in
particolare alle pagine da 95 a 104 del suo referto ed illuminanti sono – oltre
alle sue dichiarazioni secondo cui egli era o è stato “tutto e il contrario di
tutto” (cfr. consid. 13.a) - le deposizioni di amici e conoscenti,
efficacemente compendiate in quella di __________ secondo cui “fra di noi
non avevamo mai capito che tipo di lavoro facesse” (MP __________ 4.3.2011,
V 14, pag. 3):
“ Lui faceva
diversi lavori, come contabilità, amministrazioni ecc.” (PS AAA_4 7.12.2010,
all. 48 RPG, pag. 2);
“ lui mi ha
sempre riferito di "giocare in borsa" e che faceva altre attività in
relazione alle sue opere d'arte ma concretamente non ho mai visto nulla di
tutto questo. AP 1 mi aveva pure
detto di avere del denaro a disposizione in quanto la sua famiglia era
benestante (sua madre, la sua defunta moglie)” (PS AAA_4 10.3.2011, all. 52
RPG, pag. 6);
“ se non erro, il
suo lavoro è quello di “giocare” in borsa” (PS 12.11.2010 del dipendente __________
__________, all. 64 RPG, pag. 8);
“ L’unica cosa
che so è che lavorava nel settore “artistico” (PS __________ 7.12.2010, all. 78
RPG, pag. 4-5);
“ Lui mi ha
sempre detto che stava bene di famiglia e che lo zio gli aveva lasciato
un’eredità (…) Lui si spacciava anche come artista, forse allestiva mostre, non
è mai stato chiaro alle mie domande dirette su quello che faceva” (PS __________
7.12.2010, all. 101 RPG, pag. 7);
“ Per quello che
concerne le sue entrate finanziarie so per certo che era un ereditario. Mi ha
detto che anche gestiva dei capitali, investendoli” (PS ABC_3 28.1.2011, all.
106 RPG, pag. 7).
Oltre alle menzogne (o affabulazioni) sul suo status professionale
portate avanti per anni, si annota qui che AP 1
ha mentito agli amici anche su questioni puntuali. Per esempio, ha mentito a AAA_4
dicendogli di essere stato raggirato economicamente da diverse persone (quando
è accertato che era lui ad imbrogliare), di avere subito dei furti in casa e in
banca (PS AAA_4 7.12.2010, all. 49 RPG, pag. 3) ed anche dicendogli, almeno
inizialmente, di essere proprietario della casa di __________ (PS AAA_4
10.3.2011, all. 52 RPG, pag. 6) e, infine, dicendogli che i suoi problemi con
il fisco erano legati all’eredità di ABC_1 (MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4).
menzogne durante l’inchiesta
c.1.2. Come visto sopra,
durante l’inchiesta AP 1 ha mentito praticamente su tutto.
menzogne su reati patrimoniali
Ha negato – mentendo – la dazione dei fr. 200’000.- per tutto il
procedimento ed anche al dibattimento d’appello.
Ha negato – sempre mentendo – le malversazioni finanziarie ai
danni delle assicurazioni sociali sino al momento della requisitoria del PP al
primo dibattimento quando – verosimilmente
perché confrontato con i decisivi elementi a carico elencati dal PP – si è deciso
ad ammetterle (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 72).
Ha mentito – ancora al dibattimento di primo grado – sulla
questione del furto mai avvenuto ma denunciato agli inquirenti e
all’assicurazione nell’ottica di ottenere un risarcimento milionario. Al riguardo,
è interessante ricordare che, sia in precedenza, sia al dibattimento di primo
grado, egli ha saputo inventarsi una storia complessa e densa di particolari,
in cui ha ipotizzato, sulla scorta di quanto sottratto dai ladri, che si
trattasse di un furto organizzato precisando che il cane doveva essere stato
drogato visto che, il giorno successivo, aveva trovato delle feci color “verde
poisson”, arrivando sino a descrivere i loro (suoi e di ABC_1) sentimenti
feriti :
“ (…) Arrivati a
casa, verso sera, io sono rimasto vicino all’auto per prendere i bagagli mentre
mio zio era entrato. Mio zio esce e mi dice : “cosa è successo?” Entro e
troviamo la vetrata verso la cucina spalancata; un'altra vetrata davanti, al
centro, evidentemente aperta da fuori (mentre l'altra da dentro, perché si può
aprire solo da dentro); e tutta la casa vuota: vuota in modo da far piangere.
D: C'é voluto un camion per portare via tutto.
R: Tutti i dettagli, i ricordi anche di mia moglie.
E mi chiedo chi può fare una cosa del genere.
Alcuni mobili c'erano ancora, ma tutti i tappeti, quadri, cristalli, due
televisori, via... Come se qualcuno avesse voluto non solo derubarci, ma
privarci della nostra vita.
D: Vi hanno lasciato i letti ?
R: Sì. Ma c'erano tante piccole
cose, regali accumulati in anni, da partners di tutto il mondo, spade giapponesi, non so neppure da dove
cominciare per dire cosa hanno portato via. Una lista enorme di cose.
(…) Ma quando ti portano via persino una figura di
porcellana che tua moglie aveva ricevuto quando era una ragazzina, nessuno
rischia di entrare in una casa per una cosa del genere. Naturalmente hanno
portato via anche gioielli, pellicce, quadri, eccetera.(…)
D: Torniamo al cane. Lei ha riferito anche di un
altro particolare.
R: Di particolari ce ne sono diversi. Comunque il
cane ha fatto una cosa che non faceva mai: aveva lasciato, non ricordo bene se
feci o vomito, di colore verde, come se fosse stato colorato di quella polvere
di thé giapponese. Proprio un verde
"poisson”.
D: Come mai non ha
fatto analizzare queste feci ?
R: No. Ho chiamato la Polizia” (all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 20 – 22).
Non ha da essere sottolineata la capacità affabulatrice di chi –
dal nulla – si inventa una storia, ricca di dettagli non solo sui fatti
oggettivi ma anche sui sentimenti dei protagonisti. Accertato che non c’è stato
nessun furto, il racconto che di esso ha fatto AP 1 (e che occupa più di 4
pagine nel verbale del dibattimento di primo grado) dimostra come egli sappia
raccontare menzogne in modo da dar loro l’abito della verità.
menzogne relative all’uccisione
Ha mentito, per ben 45 giorni, dichiarando la sua estraneità
all’uccisione di VITT_1.
Ma non solo.
AP 1 non si è limitato a negare ma ha costruito una situazione –
adattandola man mano secondo l’evoluzione dell’inchiesta – che potesse
sostenere le sue negazioni.
Si è premurato – ancor prima che i sospetti convergessero su di
lui - di effettivamente lavorare in giardino per poter inscenare (ad uso degli
inquirenti ma anche di AAA_4 e del personale del PS del Civico di __________
cui si rivolse per avere le cure necessarie) un incidente con un taglierino
così da poter spiegare le ferite che si era procurato la sera prima.
Sempre in quest’ottica, ha mentito a lungo agli inquirenti
affermando di non essere salito nell’appartamento di VITT_1 dopo la cena al __________,
nonostante l’invito (che definiva prima esplicito, poi implicito, poi
insistente) dell’amato e, addirittura, giungendo – con una faccia tosta urtante
- a dolersi del suo rifiuto visto che, salendo con lui, avrebbe potuto
proteggerlo o morire con lui (!!!!) e raccontando, con dovizia di particolari,
di effusioni (che, peraltro, aumentano di intensità con l’avanzare
dell’inchiesta passando dal “bacio della buonanotte” al quasi rapporto sessuale
completo) scambiate nell’atrio del palazzo:
“ Usciti dalla
macchina VITT_1 mi chiedeva: "mi accompagni?" ed io gli dissi che ero
stanco e che lo avrei accompagnato solo all'entrata del palazzo. Sta di fatto
che giunti alla porta principale (non ricordo se era chiusa a chiave) lui mi
faceva entrare nell’atrio, per essere un po’ più riparati da occhi indiscreti,
per poi baciarmi. In sostanza il bacio della buona notte. Al termine di
quest'ultimo saluto mi dirigevo verso il mio scooter per poi ripartire verso il
mio domicilio.
A precisa domanda rispondo che, dopo cena, non sono più rientrato
nel suo appartamento” (PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 4-5);
“ Io non sono
salito in casa sua, purtroppo. Avrei potuto proteggerlo o magari saremmo morti
tutti e due.
Lui pensava che io lo seguissi in casa, ma io l'ho seguito solo
fino all'entrata. Ci siamo baciati e salutati nell’entrata del palazzo, per
qualche minuto e poi me ne sono tornato a casa” (GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2
RPG, pag. 3);
“ Una volta scesi
dall'auto ho capito (non me lo ha detto esplicitamente), che voleva che io
salissi o rimanessi da lui. Siamo entrati nell'atrio del palazzo, abbiamo
acceso la luce, e ci siamo baciati nell'atrio. Poi la luce si è spenta, non
l'abbiamo più accesa e siamo rimasti in intimità abbracciati l'uno con l'altro
per un tempo che non riesco a stimare. Preciso che ci siamo baciati,
accarezzati, toccati come lui non faceva da molto tempo. E' difficile dire
quanto siamo restati nell'atrio a "coccolarci" poiché quando si sta
bene poi si perde la cognizione del tempo. Non saprei dire quanto siamo rimasti
nell'atrio, per me il tempo è volato, siamo rimasti comunque un bel po'.
Sicuramente più ... non lo so; posso dire che è mancato pochissimo che avessimo
una relazione completa nell'atrio. Nessun vicino ci ha visto o perlomeno così
mi sembra.
Comunque non sono salito a casa sua. Quando lui è salito dalla
scala, io l'ho seguito con lo sguardo (una sorta di tradizione di affetto fra
di noi) fintanto che è sparito dalla mia vista” (PS AP 1 16.11.2010, all. 7
RPG, pag. 6);
“ VITT_1 aveva
insistito perché io salissi su in casa, cosa che io non volevo. Lui
improvvisamente scese dall'auto e si diresse all'entrata della porta. lo l'ho
seguito sulla porta di entrata del palazzo e l'ho salutato dicendogli che me ne
andavo. Avrei voluto rimanere ma non avendomi lui convinto di aver chiarito la
sua situazione sentimentale con ACPR 2, gli dissi che non sarei salito. Poi,
comunque entrati all'interno. del palazzo e chiusa la porta, ci
siamo baciati, abbracciati e toccati. E' stato un momento molto intenso.
ADR che tutto questo (baci e abbracci) sarà durato attorno ai 15
minuti.
ADR che VITT_1 in quel momento era molto affettuoso ma ancora una
volta, come in passato, ha dimostrato di essere un manipolatore al punto che a
un dato momento senza nulla dirmi, sorridendomi, iniziò a salir le scale.
II PP mi chiede se trattavasi di un sorriso provocatorio e
io rispondo di no, piuttosto un sorriso per dire "tanto io faccio quello
che voglio". Come sempre io gliel'ho permesso. Preciso che lui è andato
sulle scale lasciandomi sotto e senza tornare indietro da me. lo da questo
comportamento ho capito che VITT_1 non voleva che io salissi in appartamento.
Quindi gli dissi che ci saremmo visti lunedì” (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG,
pag. 6-7; cfr. anche MP 23.12.2010. all 16 RPG. pag. 7 e 8
in cui AP 1, messo a confronto con le dichiarazioni di alcuni vicini che
riferivano di rumori indicanti la presenza di più persone, continua ad
affermare di non essere salito nell’appartamento).
Ha mentito anche su questioni (almeno apparentemente) di
dettaglio, per esempio dando versioni divergenti sul momento dell’arrivo a casa
di VITT_1 la sera dell’uccisione e negando, sino alla confessione, di aver
indossato i guanti, e questo anche quando gli inquirenti gli hanno contestato
la presenza su di essi di macchie di sangue suo e di VITT_1:
“ Sta di fatto
che alle ore 20:15 circa mi sono presentato a casa ma lui non c'era. Preciso
che questi suoi ritardi capitano spesso perché lavora tantissimo. Dopo circa 10
minuti arrivava, da solo, alla guida della sua vettura. In seguito abbiamo
raggiunto il suo appartamento”
(PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 3);
“ Mentre stavo
arrivando vedo che arriva anche VITT_1. Penso che lui non mi abbia visto
subito, io l'ho aspettato forse 30 secondi, praticamente siamo arrivati
contemporaneamente” (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4);
“ A precisa domanda rispondo che sicuramente non indossavo una sciarpa,
delle calzette ai piedi, dei guanti e cappello”
(PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 2-3);
“ sono tutt'ora convinto di non aver indossato i guanti per guidare lo
scooter. Questa è stata una negligenza” (PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag.
2).
menzogne sull’uccisione dette dopo la
“confessione”
AP 1 ha continuato a mentire anche dopo essersi deciso a
confessare – o meglio, ad ammettere viste le chiarissime risultanze
dell’inchiesta – di essere l’autore dell’uccisione.
Lo ha fatto:
- sostenendo, sino al
giudizio d’appello, che l’accoltellamento ha avuto inizio in cucina mentre è
accertato, con sicurezza, che esso ha avuto inizio nella parte interna del
corridoio dell’appartamento (cfr. consid. 21.c);
- continuando a sostenere,
sino al dibattimento di primo grado (o meglio, sino al colloquio con il dott. __________
al quale ha dichiarato di avere detto un sacco di frottole agli inquirenti), la
tesi delle effusioni scambiate nell’atrio:
“ Entriamo in casa felici, baciandoci (…) Non volevo salire e lui ha insistito
molto” (confessione 27.12.2010, all. al V6);
“ ribadisco che
una volta rientrati dal ristorante __________ ci siamo fermati nel pianerottolo
di casa dove abbiamo avuto delle effusioni amorose. Poi VITT_1 mi ha chiesto di
salire nel suo appartamento. lo non volevo ma sono comunque salito. Ho capito
dopo che lì lui voleva dirmi quello che non si è sentito di dirmi al ristorante
e giù di sotto”
(MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2);
“ (…) non avevo
neanche più voglia di salire con lui. Lui invece cercava in tutti i modi di
convincermi. (…) Così erroneamente decisi di seguirlo. Trovandoci nell'atrio
del condominio cercai, con la mia ultima forza, di non salire con lui, ma lui
era molto forte in quel momento. (…) Dopo aver flirtato con lui in un modo
molto intenso e non era tipico per lui farlo in un posto "semi
pubblico", lo seguii, entrai nell'appartamento con lui” (PS AP 1
17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 4-5; cfr., anche, MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 5
in cui l’appellante conferma implicitamente la versione delle effusioni);
“ D. (…) Il
giorno della confessione Lei ha ribadito al PP che era salito a casa di VITT_1 su
insistenza di quest'ultimo.
R: Non è vero. VITT_1 non ha insistito.
D: Quindi non è vero che ci sono state delle effusioni?
R: No, lui è andato avanti a me lasciando aperte le porte sapendo
che io lo seguivo. (…) non è vero che ci siamo fermati sul pianerottolo per
scambiarci tenerezze” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 60-61 e 71).
Ha mentito anche - nell’intento (evidente) di mettere in cattiva
luce la persona che lui sostiene essere la più importante della sua vita -
sostenendo che, con VITT_1, era sempre lui a pagare:
“ nella nostra
relazione il pagare era più mio conto. (…) VITT_1 prima di ereditare aveva
sempre grosse difficoltà da quello che ne so io. Non ha mai tirato fuori un
soldo se non quando era necessarissimo o inevitabile” (all. 1 al verb. dib.
TPC, pag. 44 e 46-47; cfr., anche PS AP 1 17.1.2011 all 24 RPG, pag. 4 dove,
parlando di VITT_1, insinua la tesi di una sua tirchieria);
“ ADR quando
giungeva con VITT_1, la maggior parte delle volte pagava VITT_1” (MP __________
1.9.2011, pag. 4).
Nell’ottica di supportare la versione della
relazione clandestina, ha raccontato che VITT_1 non voleva far sapere del suo
viaggio a Parigi:
“ Giunti a _______ VITT_1 aveva paura di essere visto e per tale motivo
aveva abbassato il suo sedile in modo orizzontale per non farsi vedere”
(PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 5-6).
Che in ciò abbia mentito risulta, oltre che dalle
dichiarazioni di ACPR 2 secondo cui il compagno gli aveva parlato di quel
viaggio, anche da quelle dell’amica/confidente __________:
“ nel marzo 2010
(…) VITT_1 mi confidò che aveva passato un weekend lungo a Parigi e che era
rimasto scioccato dal fatto che AP 1 avesse prenotato una camera con un solo
letto, matrimoniale”
(MP __________ 27.9.2011, V 23, pag. 2-3).
Dopo avere detto, ai giudici di primo grado, che, quando andava da
VITT_1 lui posteggiava o sotto casa o lì vicino e non comprendeva, perciò, come
mai i vicini di VITT_1 non avessero notato la sua vettura (“Non lo so perché
la mia macchina era lì tante volte, tantissime volte”), AP 1
ha, più in là, sfacciatamente cambiato versione affermando che, in realtà, per
“un certo livello di discrezione”, lui cercava “di nascondere, beh
nascondere non proprio, ma non di parcheggiare magari tutte le volte
direttamente lì” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 32 -33 e 36). È evidente
che la versione data a pag. 36 è stata (velocemente) elaborata con l’obiettivo
di spiegare le testimonianze dei coinquilini di VITT_1 che – anche AP 1 lo
percepiva – costituiscono un chiaro elemento in grado di mettere in pericolo la
credibilità della sua versione secondo cui “quando VITT_1 non era con ACPR 2,
era con me”.
Il “certo livello di discrezione” – di cui in un primo
tempo non aveva parlato – è stato, evidentemente, inventato per cercare di
inserire “armoniosamente” nella sua versione le dichiarazioni dei vicini di VITT_1.
Infine, si annota come i tabulati telefonici in atti smentiscano
la versione di AP 1 secondo cui, negli ultimi tempi, visto che lui gli aveva
dato l’aut aut, VITT_1 aveva intensificato i suoi contatti: in effetti, dai
tabulati emerge che la frequenza dei contatti VITT_1/AP 1 non ha subito
variazioni di sorta rispetto a quella dei periodi precedenti.
Si potrebbe continuare con l’elenco delle menzogne.
Ma quanto sin qui evidenziato – e non solo il numero di bugie ma,
soprattutto, la capacità di inventare situazioni inesistenti, arricchendo il
racconto con una dovizia di particolari indicativi, in astratto, di un racconto
veritiero – basta a dimostrare che alle dichiarazioni di AP 1 non si può
attribuire alcuna credibilità.
d. Detto del perché non
si possa dar credito alle dichiarazioni di AP 1, va, poi, rilevato che tutte le
altre persone sentite hanno escluso che fra VITT_1 e AP 1 vi fosse una
relazione.
Lo hanno escluso il compagno, la sorella e gli amici di VITT_1 (cfr.,
supra, consid. 18.2.c e 18.2.d).
Ma non solo.
Lo hanno, in pratica, escluso anche gli amici di AP 1 che hanno
parlato di un amore a senso unico. Per tutti, valga quanto detto da __________:
“ Mi era capitato
di vedere __________ qualche volta in città in compagnia di un suo amico, tale VITT_1.
(…) Posso confermare che __________ era innamorato di VITT_1, ma questa
“passione” non era corrisposta. (…) Tornando al rapporto fra __________ e VITT_1,
riconfermo che __________ era completamente innamorato perso di VITT_1. Io i
due assieme li ho visti forse 3 volte sempre assieme ad altre persone. VITT_1 non
corrispondeva l’amore verso __________; era indifferente” (PS __________
23.11.2010, all. 73 RPG, pag. 1-2).
Nemmeno la ABC_3 – che ha detto di essere la confidente di AP 1 “sulle
storie sentimentali” – ha saputo dare indicazioni che possano far pensare
ad una relazione fra i due. Anzi. Dalla sua deposizione si evince, piuttosto,
il contrario visto che gli unici fatti concreti di cui ha potuto riferire
testimoniano di un evidente disinteresse di VITT_1 che, nonostante la passione
per l’arte, non andava con loro alle mostre e che, in occasione di un unico e
fortuito incontro, ha persino rifiutato di bere con loro un caffé :
“ (…)
condividevamo la nostra passione per l’arte contemporanea (…) come giornalista
ricevevo molti inviti e lui mi accompagnava con piacere a queste mostre. Tranne
che in un’occasione __________ è sempre venuto solo. In quell’occasione era
accompagnato da ABC_2. (…) L’ho visto (n.d.r: VITT_1) in una sola occasione nel
2010 (…) mi trovavo all’__________ in centro a __________. In quel momento è
uscito VITT_1 dalla banca (…) e Pedro ci ha presentati. Mi ricordo che Pedro ha
chiesto a VITT_1 se voleva bere un caffè con noi ma lui ci ha risposto molto
sulla difensiva che aveva da fare. Questa è stata l’unica volta che l’ho visto”
(PS ABC_3 28.1.2011, pag. 7, 8 e 9).
Si tratta di dichiarazioni significative poiché mostrano come, in
realtà, VITT_1 si tenesse lontano da AP 1 anche quando – volendo seguire la
versione di quest’ultimo – avrebbe potuto esprimere liberamente eventuali suoi
sentimenti (visto che, come detto, la ABC_3 era la sua confidente
“sentimentale”).
Particolarmente significative – poiché giungono da un osservatorio
privilegiato visto la sua coabitazione con AP 1 – sono le dichiarazioni di AAA_4
che, dopo avere parlato di un inizio di relazione fra i due (prima del 2005),
ha detto che, ben presto, il loro divenne un rapporto d’amicizia ed ha sempre
dichiarato di non avere mai visto i due in atteggiamenti che potessero far
pensare ad una loro intimità e di non avere mai sentito da AP 1 – che, pure,
gli faceva le sue confidenze “erotiche” – che i due avessero avuto, a casa di AP
1 o altrove, dei rapporti sessuali:
“ Credo che prima
di questo periodo tra AP 1 e VITT_1 vi era stato un inizio di una storia
d'amore, con questo intendo dire qualche bacio, qualche carezza, etc. (…). In
questi ultimi 5 anni AP 1 e VITT_1 hanno mantenuto il loro legame d'amicizia,
senza più frequentarsi in ambito amoroso. Per quanto di mia conoscenza
inizialmente AP 1 era innamorato di VITT_1, ma con il tempo ha capito che non
vi era alcuna possibilità e per questo motivo il sentimento d'amore è svanito.
(…) Per quanto di mia conoscenza non vi sono più stati incontri d'amore tra AP
1 e VITT_1, unicamente incontri d'amicizia o di lavoro”
(PS AAA_4 12.11.2010, all. 44 RPG, pag. 2-3);
“ (…) la loro relazione
era solo d'amicizia, senza nessun rapporto sessuale. lo penso che loro non ne
hanno mai avuti, solo qualche bacetto e basta. Questo è quello che penso io in
base al comportamento di AP 1, visto che ci abito assieme lo conosco abbastanza
bene”
(PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 1, cfr. anche pag. 6, 8 e
11);
“ Mi viene
chiesto se VITT_1, prima del 3 novembre 2010, veniva a casa a __________.
Rispondo che nell'ultimo anno sarà venuto 1 o 2 volte al mese. Io
a volte non ero presente, me lo faceva sapere Pedro solo dopo. VITT_1 si
fermava a parlare di "affari". Sono certo che da quando io sono in
quella casa, VITT_1 non si è mai fermato a dormire. Si era fermato qualche
volta a cena. (…)sono certo che a __________ __________ e VITT_1 non hanno mai
avuto rapporti sessuali a casa a __________. Ovviamente non posso escluderlo
(…) Comunque in mia presenza i due non hanno consumato alcun rapporto sessuale,
hanno avuto solo scambi di attenzioni (baci, carezze, ecc...)”
(PS AAA_4 7.12.2010, all. 48 RPG, pag. 8-9);
“ nel periodo
interessato (2006-2010) non mi è mai capitato di vedere AP 1 e VITT_1 in
atteggiamenti intimi, da amanti. Ci sono certamente state carezze, baci sulla
guance e abbracci ma nulla di più.
ADR che in questo periodo succedeva ogni tanto che AP 1
mi riferisse di avere dei rapporti sessuali con terze persone. Era lui stesso
a riferirmelo. Inoltre io gli scoprivo i preservativi.(…)
ADR non mi ha mai riferito di aver avuto dei rapporti sessuali con
VITT_1” (MP AAA_4 1.9.2011, V 20, pag. 4).
e. Vi sono, poi,
numerosi elementi che depongono per l’inesistenza di una relazione
sentimentale/erotica fra i due con i contenuti indicati da AP 1 (“lascio
l’altro, non lo lascio, lo lascio, non lo lascio, ...”).
e.1. Vi è, dapprima,
l’accertata predilezione di VITT_1 per i partner più giovani di lui e
fisicamente prestanti e il fatto che egli aveva espressamente detto di non
provare nessuna attrazione fisica per AP 1:
“ VITT_1 si
orientava su ragazzi più giovani” (PS AAA_4 15.11.2010, all. 45 RPG, pag. 6 e
8);
“ VITT_1 mi
diceva che AP 1 era vecchio, fisicamente non attraente. Sicuramente non aveva
il fisico curato di ACPR 2” (PS __________ 9.12.2010, all. 113 RPG, pag.
3-4).
e.2. Depone contro
l’esistenza di una relazione anche il fatto – accertato – secondo cui VITT_1 aveva
molta paura della malattie (in particolare, di quelle sessualmente
trasmissibili). Significativo, al riguardo, è che, dopo quell’unica sua
scappatella di cui si ha conoscenza, si confidò subito con il compagno
dicendogli di essere molto pentito anche perché aveva paura di avere contratto
l’AIDS e di poterlo trasmettere al compagno e che, perciò, voleva subito
sottoporsi ad un test:
“
VITT_1 era una persona curata. Era molto pudico e amante della
pulizia. Era pauroso e ossessionato dall'AIDS, come d'altronde io. Noi avevamo
rapporti non protetti. Non credo che VITT_1 già solo per queste sue paure
avesse rapporti con terzi” (MP ACPR 2
2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5);
“ a me risulta
che in una sola circostanza VITT_1 mi ha tradito. Era un rapporto con una
persona molto più giovane avvenuto a __________. Quando eravamo rientrati da
sei mesi trascorsi insieme in __________ e io mi ero nuovamente recato per un
mese a __________. Quando tornai per alcuni giorni VITT_1 si rifiutò di avere
rapporti sessuali con me, mi confessò quindi, affranto, di aver avuto un
rapporto sessuale di una sola sera, con un ragazzo di Lugano. Oltre a sentirsi
terribilmente in colpa, era terrorizzato dall’idea di aver potuto contrarre
qualche malattia durante quel rapporto, ancorché dicesse di essere stato un
rapporto non completo. Era terrorizzato di poter trasmettere a me una malattia.
In seguito lo accompagnai io stesso all’ospedale civico di Lugano a fare il
test di verifica” (MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 8; cfr., anche, all. 3 al
verb. dib. TPC, pag. 2).
In queste condizioni, è estremamente improbabile che VITT_1 rischiasse,
facendo sesso con AP 1 che, non solo non gli piaceva fisicamente (vedi punto
precedente), ma aveva rapporti con altri, non sempre protetti (VITT_1 sapeva,
per esempio, della sifilide contratta da AP 1).
E questo a maggior ragione se si pensa alla (più volte citata
negli atti) “incompatibilità sessuale” fra i due (PS ACPR 2 15.11.2010, all. 34
RPG, pag. 4; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 5; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG,
pag. 10; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7).
e.3. Vi è, poi - e
soprattutto - l’accertato legame d’amore profondo che univa VITT_1 a ACPR 2 che
risulta, oltre che dalle dichiarazioni di ACPR 2, dalle testimonianze concordi
di tutti gli amici e conoscenti.
Della solidità del rapporto fra i due, o meglio della solidità
dell’amore che VITT_1 nutriva per il compagno vi è, poi, una testimonianza
diretta in due sms inviati da VITT_1 a ACPR 2 e che sono agli atti.
Il primo, inviato il 17.08.2010:
“ Ciao ACPR 2.
Ieri sera mi sembravi arrabbiato/deluso delle case ke abbiamo visto. So ke non
è quello che sogni. Scusami. Prometto di trovare una casa degna di te” (PS ACPR
2 19.11.2010, all. 35 RPG, pag. 4).
Il secondo, inviato, sempre da VITT_1 a ACPR 2, il 28.10.2010:
“ Ti amo
veramente tanto. Sei meraviglioso. Non te lo dico mai abbastanza. Bacio”.
e.4. Sempre a supporto
della tesi dell’inesistenza di una relazione fra autore e vittima, vi è
l’accertata stabilità della relazione fra VITT_1 e ACPR 2, vissuta alla luce
del sole, con la reciproca frequentazione delle rispettive famiglie, con la
dichiarata volontà – nell’ultimo anno – di iniziare una vera e propria
convivenza in una casa che i due intendevano acquistare e con la concretizzazione
di tale volontà nell’effettiva ricerca di una casa in cui realizzare il loro
progetto di vita che prevedeva, non solo la convivenza, ma anche l’avvio e la
gestione di un’attività comune di “bed and breakfast” (cfr. consid. 18.2.a, c
ed e).
e.5. Vi è, poi il fatto
che, secondo le dichiarazioni di ACPR 2 (di cui non v’è motivo di dubitare), VITT_1
l’aveva rassicurato sulla sua fedeltà in generale (rassicurazione degna di fede
visto che non gli aveva nascosto una passeggera avventura con un altro) e sulla
natura dei suoi rapporti con AP 1.
Peraltro, indicativa del fatto che VITT_1 considerava l’attrazione
che AP 1 nutriva per lui come qualcosa di trascurabile e senza importanza, è la
risposta che lui diede al compagno quando questi lesse una lettera di AP 1 (che
VITT_1 aveva lasciato, in bella vista, sulla lavastoviglie, in cucina).
Infatti, a ACPR 2 – che gli faceva notare che la lettera si
concludeva con un “ti amo” – VITT_1 rispose con un distratto “lascialo
scrivere” (cfr. all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 7).
Ci fosse stato qualcosa fra loro, VITT_1 non avrebbe lasciato in
bella vista la lettera e la sua risposta alla richiesta di spiegazioni del
compagno sarebbe stata certamente diversa.
e.6. Identico significato questa
Corte ha dato al fatto che, secondo le loro dichiarazioni, agli amici che gli
consigliavano di lasciar perdere VITT_1 perché non lo amava, AP 1 non ha mai
detto di una relazione segreta. Ci fosse stata, AP 1 – che brilla per verbosità
– gliene avrebbe, certamente, parlato.
Ma non solo. Non può essere dimenticata la seguente dichiarazione
dell’amica (di AP 1) __________ che ha espressamente parlato di un “sentimento
non corrisposto”:
“ AP 1 non aveva
nessun problema a riferire della sua relazione non corrisposta con VITT_1. In
vero non riferiva che fra i due vi era una relazione quanto piuttosto che il
suo sentimento non era corrisposto. (…) AP 1 mai mi ha parlato di aver avuto
rapporti sessuali con VITT_1” (MP __________ 4.3.2011, V 14, pag. 2 e 3).
e.7. Sempre a supportare la
tesi dell’inesistenza di una relazione fra i due, la Corte ha considerato il
fatto che VITT_1 non nascondeva la sua frequentazione di AP 1. Ne parlava a ACPR
2, non nascondeva le sue lettere nonostante contenessero dichiarazioni d’amore
(vedi sopra), parlava liberamente al compagno dei regali che AP 1 gli faceva,
ne parlava agli amici e si faceva liberamente fotografare da lui e con lui.
La trasparenza di VITT_1 è un elemento che si scontra con la tesi
– portata avanti da AP 1 - della relazione che si vuole mantenere segreta.
e.8. Ad ulteriormente
escludere la tesi dell’esistenza di una relazione é, poi, il fatto che, nella
ricerca della casa, per poter beneficiare dei consigli di un esperto e con
l’accordo di ACPR 2 (così come da questi dichiarato al dibattimento d’appello),
VITT_1 si è fatto, a volte, accompagnare da AP 1 (che ben sapeva
dell’intenzione di VITT_1 di andarci a convivere con il compagno). Ciò non
sarebbe avvenuto se VITT_1 fosse stato, come preteso da AP 1, l’amante che gli
faceva credere, anche se in modo altalenante, alla possibilità di lasciare il
compagno per lui.
e.9. Supportano, poi,
l’accertamento dell’inesistenza di una relazione sentimentale fra autore e
vittima, le impressioni – fra loro concordi – delle persone che, in un modo o
nell’altro, li hanno visti insieme.
Vi è la signora __________ – che, il 28 agosto 2010,
a __________ ha mostrato una casa a VITT_1 che si era presentato con AP 1 (PS __________
18.8.2011, AI 405, pag. 4) – che ha dichiarato di avere pensato che i due uomini
fossero “dei semplici conoscenti o amici” e ha precisato che “tra i
due non vi sono stati atteggiamenti o attenzioni particolari che mi facessero
pensare a qualche cosa di più” (PS __________ 18.8.2011, AI 405, pag. 6).
Anche __________ - proprietaria del Grotto __________, un
esercizio pubblico frequentato una volta ogni due mesi dai due (e che, dunque,
ha avuto modo di osservarli bene) - ha dichiarato che i due non erano “compagni
di vita” (PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 3), che per lei “non
avevano una relazione sentimentale” (MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 4)
ma erano solo “dei buoni amici” (MP 1.9.2011) ed ha precisato di non
averli mai visti “in atteggiamenti amorosi e/o intimi” (MP 1.9.2011)
mentre ha avuto modo di vedere AP 1 in atteggiamenti amorosi con altri uomini
(“con amichetti diversi”, PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 3;
cfr., anche, MP __________ 1.9.2011, V 19, pag. 4).
Vi è, infine, il barman del __________ (altro esercizio pubblico
frequentato regolarmente dai due) che, pur indicando che l’omosessualità dei
due era manifesta, non li ha mai visti in atteggiamenti affettuosi od intimi:
“ io e i miei
collaboratori non li abbiamo mai visti in atteggiamenti amorosi, diciamo
intimi, però dall’atteggiamento si poteva pensare che fossero omosessuali” (PS __________,
barman del __________, 6.7.2011, AI 379, pag. 4).
e.10. Depone contro la
versione di AP 1 – che, lo si è già detto, pretendeva che “quando ACPR 2 non
c’era, c’ero io” – il fatto che i coinquilini di VITT_1 dicono di avere
visto la Mercedes di AP 1 soltanto alcune volte.
e.11. Contribuisce a smentire
la tesi di AP 1 anche il fatto che, durante la gita a Zurigo, __________ non ha
notato nessun atteggiamento intimo o rivelatore dell’intimità tipica di un rapporto
amoroso.
E, soprattutto, in questo senso va considerato il fatto che,
sempre a Zurigo, VITT_1 ha reagito, al tentativo di AP 1 di toccargli il
ginocchio sotto il tavolo (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 35), con la minaccia
di dargli un pugno. Visto che __________ non aveva notato nulla (cioè, non
aveva visto il tentativo di AP 1), la reazione di VITT_1 non può essere altro
che la genuina reazione di chi è infastidito da un contatto molto sgradito. Ciò
che esclude, di per sé, l’esistenza di una relazione amorosa che, invece,
presuppone familiarità e complicità fisica:
“ Seduti al
tavolo del ristorante, mi ricordo un particolare; io stavo leggendo il menu o
stavo guardando la vetrata non ricordo bene. Poi improvvisamente VITT_1 ha
detto a AP 1: “adesso ti tiro un pugno” o “adesso ti do un pugno”. Non conosco
il motivo di questa frase, poiché come detto ero assorta a fare qualcos’altro.
La frase di VITT_1 era comunque detta in tono serio e non in tono scherzoso. AP
1, di rimando, ha abbozzato un mezzo sorriso, si è alzato e si è girato
guardando delle bottiglie in una vetrina dietro di noi, come se volesse
cambiare discorso. Poi il tutto è terminato lì. Non ho mai saputo il motivo di
questa frase” (PS __________ 24.11.2010, all. 100 RPG, pag. 2; cfr. pure MP __________
27.9.2011, V 23, pag. 3).
e.12. Sempre contro
l’esistenza di una relazione depone il fatto che, durante la vacanza a Parigi, VITT_1
si è arrabbiato perché AP 1 aveva riservato, non tanto una sola camera
(probabilmente, la cosa gli andava bene per questioni di costi), ma una camera
con letto matrimoniale:
“ Mi ricordo
anche che il mese di marzo o aprile 2010, VITT_1 e AP 1 hanno fatto una breve
vacanza a Parigi di 3/4 giorni (week end allungato). Al loro ritorno VITT_1 mi
ha confidato che gli aveva dato fastidio che AP 1 avesse prenotato una camera
con letto matrimoniale e che AP 1 era sempre il solito” (PS __________
24.11.2010, all. 100 RPG, pag. 4; cfr. pure MP __________ 27.9.2011, V 23, pag.
3).
La cosa non lo avrebbe certamente disturbato se con AP 1 ci fosse
stata l’intimità fisica derivante da una relazione (peraltro, nella versione
dell’appellante, ormai consolidata, al di là della clandestinità, da una durata
pluriennale).
e.13. Depone, poi, con forza
contro l’esistenza di una relazione l’e-mail del 2006 (agli atti sub all. 172
RPG citata a pag. 73-74 della sentenza impugnata). Quand’anche si dovesse, per
ipotesi, considerare che, agli inizi, il corteggiamento di AP 1 non fosse stato
del tutto respinto (AAA_4 dice che AP 1 gli aveva riferito di qualche bacio,
cfr. PS AAA_4 12.11.2010, all. 44 RPG, pag. 2-3), l’e-mail dimostra con
chiarezza che, a quel momento (e si era nel 2006), pur con una formulazione
evidentemente volta a non ferire l’interlocutore, VITT_1 - seguendo il copione
più volte applicato da chi respinge senza voler ferire del “se non ti
voglio, non è per colpa tua ma per un’incapacità mia e io non ti merito” - ha
detto a AP 1 che non voleva avere una relazione con lui (“non posso darti di
più” o “non posso darti quello che vuoi o che ti meriti”; cfr., al
riguardo, sentenza impugnata , consid. 3.1, pag. 73).
Del resto, che VITT_1 abbia chiaramente detto a AP 1 che non lo
voleva, risulta anche dalla dichiarazione di __________:
“ Per me AP 1 era
un semplice amico di VITT_1, di sicuro non era il suo amante. In alcune
circostanze AP 1 aveva fatto dei regali costosi (n.d.r.: in seguito il teste
cita un grosso mazzo di fiori e una giacca o un borsello marca Bally) a VITT_1 e
lui si sentiva in imbarazzo. Con questo intendo dire che VITT_1 viveva male
questi “episodi” (ndr: regali di AP 1) come un corteggiamento non desiderato. VITT_1
mi aveva detto “più che dirglielo che non m’interessa…” (PS __________
9.12.2010, all. 113 RPG, pag. 3-4).
f. A sostegno
dell’accertamento secondo cui fra vittima e autore non c’era una relazione vi
sono, poi, le numerose incongruenze del racconto che AP 1 fa della (pretesa)
relazione con VITT_1 e che ne dimostrano l’inverosimiglianza.
f.1. AP 1 racconta che
passava le serate con l’amante che, con il capo appoggiato sul suo grembo, gli
leggeva e rileggeva “ad una ad una” le lettere d’amore che lui gli aveva
scritto (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 1-4) e rispondeva ai suoi “giuramenti
d'amore” dicendogli “che non poteva vivere senza di me” (PS AP 1
17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 2-5).
Al di là dell’evidente forzatura romantica che, già di per sé, fa
fortemente dubitare della verità del racconto, la narrazione contrasta con la
dichiarazione di ACPR 2 – di cui non v’è da dubitare – secondo cui VITT_1 non
era un romantico e non conservava né lettere né bigliettini d’amore (all. 3 al
verb. dib. TPC, pag. 7-8).
f.2. Improvvisamente, al
dibattimento di primo grado, quelle lettere – che, prima, i due amanti
leggevano e rileggevano, scaldandosi al calore dei rispettivi giuramenti
d’amore – diventano la testimonianza della dipendenza di AP 1 che, addirittura,
dice di averle odiate perché VITT_1:
“ ogni volta mi
buttava queste lettere sul tavolo, con un sorriso anche cattivo, per dirmi che
mi aveva sotto controllo, che tanto ero io ad amarlo, per cui poteva fare
quello che voleva” (all 1 al verb. dib. TPC, pag. 66 e 67, “io odiavo quelle
lettere … erano la prova del mio dramma”).
Questo cambiamento di versione – con un VITT_1 dal sorriso cattivo
che gli buttava sul tavolo le lettere che mai era apparso nei racconti
precedenti – dimostra come AP 1 abbia, col tempo, voluto caricare di intensità
negativa l’immagine dell’amato-tiranno che ha cercato di dipingere nel corso
dell’inchiesta (evidentemente nell’intento di dare verosimiglianza al racconto
dell’uccisione per esasperazione amorosa).
Insieme al cambiamento di versione (oltre alla valenza delle
lettere, mai in precedenza AP 1 aveva raccontato di un’abitudine di VITT_1 a
rinfacciargli le sue dichiarazioni d’amore), l’evidente enfatizzazione
costituisce un indizio – importante – di racconto menzognero: la verità non
necessita, infatti, di essere caricata di significati.
f.3. Di queste lettere
occorre ancora parlare perché, al riguardo, al dibattimento d’appello, AP 1
ha, nuovamente, cambiato versione.
E lo ha fatto per ben due volte.
Dapprima, il primo giorno di dibattimento, dichiarando di essere
stato convinto di avere conservato le lettere che lui aveva scritto
(evidentemente a VITT_1) a casa sua, nello stesso sacchetto di carta in cui
aveva messo gli altri oggetti (fiore di plastica, ecc.) che gli ricordavano VITT_1
:
“ pensavo che nel
sacchetto ci fossero anche delle lettere che io avevo scritto. Ho guardato ma
non ci sono. Evidentemente le ho messe da un’altra parte.” (verb. dib.
d’appello, pag. 4).
E, poi, il secondo giorno di dibatttimento, affermando di avere,
dopo l’uccisione, cercato le lettere a casa di VITT_1 pur non essendo sicuro
che l’amato le avesse conservate:
“ Poi, ad un
certo punto, ho cominciato a cercare le lettere d’amore che io avevo scritto a VITT_1.
Non ero sicuro se VITT_1 le avesse ancora perché, quando io glielo chiedevo, a
volte mi diceva di sì e a volte mi diceva che le aveva buttate” (verb. dib.
d’appello, pag. 19).
Va qui ricordato – perché in questa valanga di dichiarazioni è
facile perdersi – che AP 1 ha anche espressamente dichiarato che VITT_1 gli
aveva mostrato le lettere ancora la sera del martedì 9 novembre 2010, cioè 2
giorni prima dell’uccisione:
“ Tornando
all'argomento delle lettere che lui custodiva, devo dire che la sera del
martedì quando mi disse di volersi riorientare e stare con me, me le mostrò
un'altra volta” (PS AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 6).
Non ha da essere spiegato come queste nuove versioni siano fra
loro e con le precedenti inconciliabili.
L’unica conclusione che si può trarre da questi cambiamenti di
versione è che, sul tema, AP 1 ha sfacciatamente mentito.
f.4. AP 1 racconta di
difficoltà di VITT_1 a farsi abbracciare, le attribuisce ad un precoce (anche
se transitorio) abbandono materno e, naturalmente, afferma di essere stato
capace, con pazienza e amore, a togliere il blocco all’amato (PS AP
1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 2). Pur tacendo
delle capacità terapeutiche che AP 1 si attribuisce, il racconto non è
credibile ritenuto come esso si scontri con le dichiarazioni della sorella
della vittima:
“ Il PP mi chiede
se corrisponde al vero che quando VITT_1 era piccolo la madre per lungo tempo
non poté mai prenderlo in braccio causando in lui dei problemi di tipo
psicologico se non addirittura un sentimento di rimprovero?
R: Ricordo che per un brevissimo periodo successivo alla nascita, VITT_1
è stato collocato al nido di Lugano. Non ho mai saputo il perché. Non è vero
che mia madre non ha mai preso in braccio VITT_1, anzi è proprio il contrario
che si è verificato. VITT_1 era di noi due figli, quello che era più in pancia
alla mamma. Non è assolutamente vero che VITT_1 ha mai provato un sentimento di
rimprovero verso sua mamma. Il rapporto fra mia mamma e VITT_1 è sempre stato
speciale e estremamente positivo” (MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 2).
f.5. Sempre nel contesto
dell’evidente sforzo di AP 1 di mostrarsi nella luce positiva di colui che, per
anni, altro non ha cercato che di fare il bene dell’amato, va segnalato quanto
da lui detto al dibattimento di primo grado:
“ Quando aveva un
problema, quando litigavano, quando c'era un problema di qualsiasi natura,
questo lato oscuro finiva da me, sempre. A volte era molto
arrabbiato, a volte quasi piangeva, era molto triste, finiva tutto da me. È
vero, io ho permesso a VITT_1 di tenermi all'ombra, ho permesso a VITT_1 di
farmi vivere di briciole, questo è vero. (…) Quando lui aveva bisogno io c'ero,
quando io avevo bisogno, non si interessava particolarmente. (…)
Il mio dovere era poi quello di prendere i pezzi, di rimetterli
insieme e di fargli capire quanto lui era valoroso” (all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 31-32 e 39).
Ancora una volta, AP 1 ha peccato di enfasi. E il peccato è
talmente grave da mostrare, con evidenza, che il castello che lui ha cercato di
costruire non ha fondamenta alcuna.
Ma non è soltanto la forzatura del racconto a far dubitare della
sua veridicità.
È anche il fatto che l’immagine di un AP 1 che altro non ha fatto
che cercare il bene dell’amato è, irrimediabilmente, distrutta dalla lettera
che egli ha scritto l’1.1.2012 al suo avvocato. Lettera in cui – oltre a
ricadere nell’errore stilistico che gli è abituale (“eravamo più, molto di
più, di una coppia clandestina… ubriachi d’amore e di suspense rubavamo piccole
cose nei negozi come ragazzini, per divertimento, o ci arrampicavamo su muri in
città con il rischio di romperci l’osso del collo … la nostra relazione era la
più intensa immaginabile che due persone possano avere. Unica rara e…
imprevedibile …”) – AP 1 accusa VITT_1 di averlo consapevolmente aiutato a
delinquere:
“ nell’arco
dell’inchiesta sono venuti a galla alcuni elementi collegati con le truffe…
Quando il PP Capella mi mostrò i CD trovati a casa di VITT_1, mi sono molto
spaventato. Non per me,… ma perché non vedevo più alcuna possibilità di
mantenere il segreto dato a VITT_1.
Ma, un miracolo, il PP non tirò nessuna conclusione.
Non riuscì a dedurre che gli elementi trovati su quei CD sono
proprio alcuni elementi usati per la fabbricazione dei documenti, in seguito
usati da me…” (memorandum del 1.1.2012 in atti sub AI 492; cfr., anche, all. 1 al
verb. dib. TPC, pag. 39-41).
Come si vede, quando comprende che il PP, “per miracolo”,
non si rende conto del significato di tali documenti, l’amante spaventato
perché teme di non poter mantenere il “segreto dato a VITT_1” altro non
fa che “denunciare” l’amato.
Non ha da essere spiegato come questo atteggiamento cozzi con
l’immagine dell’amante preoccupato solo del bene dell’amato. E questo, tanto
più se si considera che, come visto, dagli elementi sui CD non si può
dedurre la partecipazione di VITT_1 alle falsificazioni.
Evidentemente, e non può essere altrimenti, con ciò AP 1
ha voluto – peraltro in modo manipolatorio (denuncia VITT_1 dicendo che lui si
era spaventato perché VITT_1 rischiava di essere scoperto ma per fortuna il PP
non si era accorto di nulla) – gettare delle ombre sulla persona di VITT_1 (e,
con ciò, in qualche modo rendere credibile la storia secondo cui, con lui, era
“cattivo”) e, nello stesso tempo, rafforzare la versione di un’intesa
segreta amplificandone la valenza sentimentale con la complicità particolare di
due “amanti diabolici” (“ci sentivamo come Bonnie and Clyde”, “quando
chiudevamo la porta del suo appartamento dietro di noi, scomparivamo in un
mondo totalmente nostro dove esisteva solo una regola, la totale e completa
libertà, al di là delle convenzioni, dei doveri e delle maschere di ogni tipo”,
cfr. memorandum succitato).
f.6. Da inserire in una dinamica
simile a quella che lo ha spinto a “denunciare” l’amato, è la dichiarazione
fatta da AP 1 al perito __________ secondo cui VITT_1, all’età di 15 anni, consumava droga e frequentava il Letten di
Zurigo (perizia giudiziaria, pag. 7).
Associando VITT_1 al Letten – cioè, alla scena aperta della droga
che, a Zurigo, aveva sostituito il Platzspitz – è evidente che AP 1
ha inteso affermare che VITT_1 aveva avuto seri problemi di droga (la scena
aperta era frequentata soltanto da tossicodipendenti, non da consumatori
saltuari).
Al riguardo – cioè, affermando che VITT_1 frequentava il Letten – AP
1 ha, senza ombra di dubbio, mentito. Infatti, il Letten ha sostituito, come
scena aperta, il Platzspitz soltanto nel febbraio 1992, quando il secondo è
stato chiuso dall’intervento della polizia (VITT_1 aveva 15 anni nel 1985)
(www.nzz.ch/aktuell/zuerich/archivbilder/der-letten--ein-bewegtes-quartier...).
Inoltre, dalle deposizioni di ACPR 2 (“da ragazzo aveva passato
un periodo a Zurigo. Mi ha detto che in quel momento della sua vita aveva anche
fatto uso in modo occasionale di droghe. So che si faceva delle canne. Non so
se aveva consumato altre sostanze stupefacenti. Mi aveva detto che aveva fumato
anche qualcos'altro senza precisare cosa”, MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag.
5) e della sorella di VITT_1 (“non sono a conoscenza se abbia o meno avuto
contatti con la droga”, MP ACPR 1 2.9.2011, V 22, pag. 2) emerge con
chiarezza che, se VITT_1 ha avuto un contatto con il mondo della droga, si è
trattato di un contatto estemporaneo e limitato, in sostanza, ad un consumo
saltuario in età molto giovanile di droghe leggere.
Il fatto che, invece, AP 1 ne abbia riferito al perito nei termini
indicati non può che significare che egli, ancora una volta, ha voluto gettare
delle ombre su VITT_1. Questo caricamento di significati negativi ad
un’esperienza giovanile di VITT_1 non può che essere una nuova dimostrazione
della natura manipolatoria di AP 1 rilevata dai periti.
In questo senso, esso aggiunge sostanza all’accertamento della non
credibilità delle sue dichiarazioni.
f.7. Dopo avere più volte
sostenuto di avere tenuto in casa dei contanti perché non si fidava della
banche, e in particolare dell’__________, AP 1 – per sostanziare la sua tesi
secondo cui VITT_1 non gli ha affidato soldi da investire – dichiara che mai
avrebbe mescolato affari e sentimenti tanto che, aggiunge, quando VITT_1 gli
chiese dei consigli in ambito finanziario, lui gli disse di rivolgersi ai
consulenti di __________:
“ io gli ho
consigliato di recarsi dagli specialisti della sua banca”
(all. 1al verb. dib. TPC, pag. 45).
Evidentemente – come ogni mentitore – AP 1 non ricorda tutto quel
che racconta e, perciò, non si rende conto di cadere in un’importante
contraddizione quando afferma di avere indirizzato VITT_1 proprio da quelle
figure professionali di cui egli aveva più volte detto di non fidarsi.
Del resto, che egli abbia mentito affermando di non essersi mai
interessato dei soldi di VITT_1 (perché non voleva mescolare amore e affari) è
dimostrato, con certezza, dal ritrovamento, a casa sua, dell’estratto conto
bancario di VITT_1 (cfr. consid. 28.b.5).
f.8. Nello stesso ordine
di cose va inserito il cambiamento di versione relativo alla solidarietà
dimostrata da VITT_1 nei suoi confronti.
In un primo tempo, nel “memorandum” già citato, l’appellante ha
scritto:
“ Quando VITT_1 aveva
dei problemi io li risolvevo, anche se spesso con mezzi poco ortodossi, e in
cambio, quando VITT_1 sentiva di poter fare la sua parte lo faceva, senza
particolare richiesta” (memorandum del 1.1.2012 in atti sub AI 492).
Al dibattimento di primo grado, VITT_1 è, invece, diventato un
egoista:
“ Quando lui
aveva bisogno io c'ero, quando io avevo bisogno, non si interessava
particolarmente” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 31).
La contraddizione è evidente.
Ci si limita ad annotare come AP 1 modifichi – apparentemente
senza fatica – le cose a dipendenza della necessità. Nel “memorandum” doveva
sostenere la versione del VITT_1 che lo aveva aiutato a delinquere. Quando,
invece, ha fatto la seconda dichiarazione, al dibattimento stava argomentando
sull’atteggiamento “prevaricatore” di VITT_1 nella relazione.
L’influsso di queste modifiche (strumentali) sulla credibilità di AP
1 è evidente.
f.9. A AP 1 è, anche,
capitato di cambiare versione riguardo alla sua disponibilità ad ascoltare i
problemi di VITT_1:
“ (…) se invece
portava problemi o rabbia o dubbi dentro di se per via di ACPR 2, o del
lavoro, della famiglia, o amici o altre cose, bastava una semplice parola mia e
passavamo ore nelle quali lui si scaricava ad alta voce ed io lo ascoltavo” (PS
AP 1 17.1.2011, all. 24 RPG, pag. 4);
“ Durante il nostro aperitivo, come d'abitudine, VITT_1 mi ha sommerso
di annotazioni negative sul suo lavoro, di cosa non andava nella sua vita personale. Si autocommiserava. Era abbastanza
un'abitudine tant’è vero che non sempre io ascoltavo quello che lui diceva”
(MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 2).
f.10. AP 1 ha anche cambiato versione sull’inchiostro verde.
Dapprima, ha detto che lo riservava alle occasioni particolari:
“ AD
dell'avvocato RAAP 1 preciso che avevo notato
che VITT_1 aveva conservato le mie lettere scritte con inchiostro verde. Utilizzavo questo inchiostro per
occasioni particolari” (MP AP 1 24.5.2011, V 17, pag. 4).
Poi, invece, ha detto che lo usava regolarmente e che il suo
utilizzo non aveva un significato particolare:
“ Inizio col dire
che l’inchiostro verde lo usavo regolarmente, non aveva un significato
particolare il fatto che lo usassi per
scrivere le lettere a VITT_1. Circa il fatto che ACPR 2 abbia potuto vedere
queste mie lettere non mi disturba affatto, anzi io lo speravo”
(MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 7).
f.11. Nel
racconto che fa della serata di martedi 9 novembre 2010 (in cui l’amante gli
avrebbe finalmente detto di avere compreso che lui era l’uomo della sua vita), AP
1, precisato che VITT_1 indossò per lui i calzoncini corti che tanto gli
piacevano e che ne seguirono intensi momenti di intimità, sostiene che lui
rifiutò di andare fino in fondo (cioè, di concludere le loro effusioni con un
rapporto completo) perché preferiva aspettare che l’amato regolasse la
questione con il compagno:
“ io però mi sono
rifiutato di andare oltre e di consumare un rapporto sessuale proprio per
mostrargli che volevo aspettare il risultato di questo discorso con ACPR 2. Ci
siamo lasciati bene e poi sono tornato a casa mia”
(GIAR AP 1 13.11.2010, all. 2 RPG, pag. 2);
“ Quella sera
quindi lui ha cucinato, abbiamo cenato e siamo stati in salotto. Abbiamo
ascoltato della musica. lo ero seduto sul sofà, lui era davanti a me seduto sul
tappeto tra le mie gambe. lo gli facevo i massaggini. Era intenzione di VITT_1 di
avere un rapporto ma io ho rifiutato e questo per il semplice fatto che durante
la cena mi aveva detto che aveva capito che non poteva vivere senza di me e che
era da molti anni che cercava di fare la cosa giusta, ossia non fare del male a
ACPR 2” (MP AP 1 7.12.2010, all. 12 RPG, pag. 1-2);
“ Ad un certo
punto VITT_1, uscendo dalla cucina, ha incominciato ad abbracciarmi affettuosamente
ed in modo eccessivo, gesto che io non mi sarei più aspettato visto che non lo
faceva più da mesi con questa intensità. Mi ha trattato per tutta la sera come
un re. Mi ricordo che quella sera mi disse che ci aveva ripensato, che io avevo
ragione, che io ero quello giusto e lui non ce la faceva senza di me. (…) ADR:
che quella sera è terminata benissimo in maniera meravigliosa. Mi ricordo anche
che ha indossato, apposta per me, un paio di pantaloncini corti sapendo che mi
piaceva questo. Non c'è stato un rapporto sessuale completo ma ci siamo andati
molto vicini. All'ultimo momento avevo detto di no per non farmi intrappolare
ancora una volta” (PS AP 1 12.1.2011, all. 22 RPG, pag. 4).
Non ha da essere spiegato che il racconto di un AP 1 che giunge
sino al limite di un rapporto sessuale completo con l’amato ma che rifiuta di
concedersi fino in fondo per non farsi “intrappolare un’altra volta” non
regge - non solo poiché contrario al normale funzionamento sessuale maschile -
ma anche perché non è in linea con lo stesso racconto di AP 1 che ha sempre
detto che di sesso con VITT_1 non ne faceva molto e che fra loro il sesso non
era importante ma ha sempre preteso di essere, ciò nonostante, molto dipendente
dall’amato.
L’incongruenza intrinseca del racconto non può che essere
considerata una dimostrazione della sua non veridicità.
f.12. AP 1 ha dato versioni
contraddittorie anche riguardo al clima che regnava tra lui e VITT_1 al rientro
dal __________.
Il 5 aprile 2011, messo a confronto con le dichiarazioni del teste
____________, AP 1 ha detto che
“ quando siamo
ritornati nell’appartamento di VITT_1 (dopo la cena) a quando è successo il
fatto omicida, abbiamo parlato, scherzato e abbiamo anche riso” (MP AP 1
5.4.2011, all. 28 RPG, pag. 2).
In seguito, confrontato con il fatto che in altri verbali non
aveva parlato di particolari convenevoli che avrebbero preceduto il fatto
omicida (cfr., ad esempio, MP AP 1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2
in cui ha dichiarato di avere seguito VITT_1 in cucina dove questo lo avrebbe
respinto in malo modo “appena entrati in casa”), ha risposto di non
essere in grado di “precisare se prima dell’atto abbiamo parlato, scherzato
o riso” (MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 4).
f.13. AP 1 ha, poi, cambiato versione
anche sulla frase che VITT_1 gli avrebbe rivolto la sera dell’ 11 novembre 2010
e gli avrebbe fatto perdere il lume della ragione.
Al suo avvocato, AP 1 ha dichiarato che VITT_1 si rivolse a lui
dandogli del “vecchio”:
“ Siamo andati
su, siamo andati in cucina e lì VITT_1 diventa serio e freddo. (…) Lui si gira,
mi guarda in faccia e mi dice: "Non avrai mica pensato che io lasci ACPR 2
sul serio per un vecchio come te! Pensi veramente che io possa fare a meno del
culo di ACPR 2”! Mi sono sentito umiliato e offeso in modo incredibile. (…). Mi
disse anche che con uno come me avrebbe dovuto andare in giro a cercare altri
per scopare.” (confessione 27.12.2010, all. al V6, pag. 3-4).
Cedendo alla tentazione di spettacolizzare le situazioni, al PP ha
detto, invece, che VITT_1 lo apostrofò di “vecchio idiota”:
“ VITT_1 mi ha
risposto: “dai __________ non penserai mica che lascio ACPR 2 per un vecchio
idiota come te. Non pensi mica che posso fare a meno del culo di ACPR 2. Con
uno come te dovrei andare sempre in giro a cercare altri da scopare” (MP AP 1
27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 2).
Nemmeno un mese dopo, alla polizia AP 1
ha arricchito la scena, dandole colore con i particolari della freddezza e
delle risate di VITT_1:
“ VITT_1 divenne
molto freddo, molto più di altre volte prima e cominciò a ridere di me. Le
parole esatte, tutte, non me le ricordo più. Mi ricordo alcuni elementi
talmente crudeli e volgari come: “ma dai… non avrai mica creduto in tutto
questo, tanto mi conosci. Lo sai che non posso vivere senza il culo di ACPR 2.
Cosa pensi che con un vecchio come te, sarei costretto [ad] andare a cercarmi
(tipo o sesso) nelle saune ecc.”. Poi andava avanti a ridermi in faccia ed
insultarmi, facendomi capire che per un’altra volta voleva soltanto il
controllo su di me, ma che di me alla fine non gliene fregava niente” (PS AP 1
17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 5).
In seguito, AP 1 ha parlato del nervosismo di VITT_1 (“Lui era
nervoso e freddo” (MP AP 1 25.2.2011, all. 26 RPG, pag. 2-3), della sua
durezza e volgarità (MP AP 1 24.5.2011, V 17, pag. 3), della sua crudeltà (“VITT_1
era freddo, volgare e crudele”, MP AP 1 28.9.2011, V 24, pag. 4), di un “fiume
nero di parole offensive” e di un bombardamento di insulti che VITT_1 gli
rivolse “con un sorriso sarcastico” (MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 6)
e, infine, ha dichiarato che VITT_1 gli disse che sarebbe stato meglio per lui
se non fosse mai nato (MP AP 1 21.12.2011, V 33, pag. 4).
Proseguendo nell’inchiesta, AP 1 è diventato stranamente discreto
affermando di ricordare altre espressioni utilizzate da VITT_1 ma di non
volerle riferire (MP AP 1 10.11.2011, V 28, pag. 6), poi di non essere in grado
di riferire queste altre espressioni (MP AP 1 21.12.2011, V 33, pag. 4) e,
infine, di essere intenzionato a non più ripetere gli insulti che VITT_1 gli
rivolse quella sera.
Va detto che, però, bastarono alcune sollecitazioni del presidente
della Corte e del suo avvocato a far crollare (quasi su tutto) la sua
determinazione a tacere:
“ Lui era più
dentro in cucina. (…) Devo aver chiesto ancora una volta, non so più bene i
dettagli, e VITT_1 comincia a insultarmi, ad andare fuori di sé completamente.
(…) Mi dispiace, ma anche se questo danneggia la mia posizione, oltre a quello
che ho detto nei verbali non ripeterò mai quello che lui mi ha buttato in
faccia. (…) In quel momento lui mi ha talmente sepolto sotto ingiurie,
parolacce e attacchi volgari. (…) Mi ha detto che cosa pensavo, che non potevo
mica prenderlo sul serio, che andava a passare la vita con un vecchio come me.
È difficilissimo. “Sei una merda”, “sei niente”, “ma perché mi servivi
soltanto”, “non hai capito che non posso andare avanti così. (…) Pensi
veramente… cosa pensi, che vado a vivere con un vecchio, con un vecchio come
te? Con un vecchio idiota come te? Non voglio mica questo.” Eccetera eccetera”
(all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 61 e 62).
Al dibattimento d’appello, AP 1 - oltre a ripetere, senza
necessità di essere sollecitato, l’unica frase che, al dibattimento di primo
grado, aveva detto di voler solo dimenticare - ha messo in bocca a VITT_1, in
aggiunta ai già menzionati insulti pesanti e volgari, delle affermazioni
relative al suo stato psicologico (“voi non capite”, “tutti volete qualcosa
da me”, “non basto mai a nessuno”):
“ Improvvisamente
lui si è giravo e ha cominciato a sgridarmi come una mitragliatrice. Non
ricordo più esattamente cosa mi diceva. Ricordo che mi diceva “sei una merda…”,
“voi non capite…”, “tutti volete qualcosa da me…”, “non basto mai a nessuno…”,
“ma cosa pensi, che io riesco a vivere senza il culo di ACPR 2…”, “se stessi
con uno come te, dovrei sempre uscire a cercare qualcuno da scopare…”.
Continuava a ripetere queste cose, continuamente. Diceva “cazzo, cazzo,
cazzo…”. Diceva tante di queste volgarità. Non lo avevo mai sentito prima così.
E il peggio è che continuava sempre a ripetere queste cose. È indescrivibile”
(verb. dib. d’appello, pag. 17).
L’inserimento nel racconto degli accenni allo stato psicologico di
VITT_1 è una novità dell’ultima ora che la
scrivente Corte ha messo in relazione con la deposizione resa, il giorno
precedente, dallo psicologo TE 1 che aveva, appunto, riferito della sofferenza
psicologica di VITT_1 che viveva, in quel momento, uno stato di particolare
fragilità (cfr. verb. dib d’appello, pag. 6 e 7). Di questa deposizione AP 1 –
confermando, così, le sue capacità di affabulatore e manipolatore – ha saputo
approfittare per cercare di rendere più credibile il suo racconto.
f.14. Non può neppure essere
dimenticato che, se all’inizio ha sostenuto che la volgarità era
completamente estranea a VITT_1 (“la
volgarità di quell'ultima frase era una novità assoluta”, in confessione 27.12.2010, all. al V6, pag.
4; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 6), poi, ad un certo punto
dell’inchiesta, AP 1 ha modificato tali sue dichiarazioni affermando, invece,
che la vittima poteva “ogni tanto” essere volgare (MP AP 1 24.5.2011, V
17, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 29 e 61).
Evidentemente, il cambiamento di versione sul modo
di esprimersi di VITT_1 era funzionale a rendere verosimile il racconto della
scenata in cucina che, per giustificare la perdita di controllo, doveva essere
particolarmente volgare e cattiva.
g. Vi è, poi, almeno un
altro elemento che supporta in modo importante l’accertamento secondo cui AP 1,
raccontando della sua relazione con VITT_1 nei noti termini (relazione amorosa
e importante al punto che VITT_1 doveva scegliere fra lui e il compagno), altro
non ha fatto che mentire.
Dagli atti emerge che VITT_, il mercoledì 10 novembre 2010,
ha avuto un comportamento del tutto normale, sia sul lavoro che la sera, con
il compagno:
“ la sera di
mercoledì 10.11.2010 come sempre sono andato da VITT_1. Ci ho passato la
notte. Durante quella serata e nottata, il nome di AP 1 è uscito unicamente
quando VITT_1 mi ha accennato al fatto che avrebbe cucinato delle polpette con il riso cucinato la sera prima
quando era venuto a cena AP 1 e
che gli era riuscito particolarmente bene. Non abbiamo nemmeno accennato alla
questione della loro frequentazione rispettivamente della nostra relazione” (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 3; cfr.
anche PS ACPR 2 12.11.2010, all. 31 RPG, pag. 5
in cui ACPR 2 racconta di avere trascorso tranquillamente la serata, cenando e
guardando la TV prima di andare a letto; cfr., anche, PS ACPR 2 15.11.2010,
all. 34 RPG, pag. 6; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 8);
“ (…) era stata
una serata come tutte le altre. Forse è stata anche più piacevole. Capitava a
volte che io ero stanco e anche lui aveva avuto una giornata pesante, ma quella
sera io ero in forma, lui era di buon umore e mi ricordo che lui sentendomi
entrare mi è corso incontro abbracciandomi e dicendomi "finalmente sei
arrivato". Lui stava cucinando le polpette di riso usando il risotto che
aveva fatto a AP 1 la sera prima per cena. Lui mi aveva solo detto che AP 1 era
stato li a cena, che aveva portato dell'uva, e io non ho approfondito il
discorso perché pensavo che lui era stato li per discutere di questioni
finanziarie. Noi quella sera avevamo finito la bottiglia di vino bianco che
loro avevano aperto la sera prima” (all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 5);
“ (…) si trattò
di una bella serata. Ricordo che, quando arrivai, VITT_1 mi corse incontro con
un fare un po’ infantile, mi abbracciò e mi disse “ah, finalmente sei
arrivato”. Eravamo tutti e due in forma, rilassati e di buon umore. Mangiammo
insieme le famose polpette, bevemmo il resto del vino che era rimasto nella
bottiglia, e poi andammo in salotto a guardare la
televisione. Ci siamo seduti sul divano e ci siamo coccolati a vicenda. Ripeto
che fu una serata serena e tranquilla. Una bella serata” (ACPR 2, verb. dib.
d’appello, pag. 13);
“ VITT_1 era
sempre lo stesso di tutti i giorni” (PS Suà 12.11.2010, all. 110 RPG, pag. 2).
L’atteggiamento tenuto da VITT_1 – che ha, tranquillamente,
riferito al compagno della serata precedente trascorsa con AP 1 – contrasta in
modo irrimediabile con la versione di AP 1 secondo cui VITT_1, la sera
precedente, gli aveva detto di avere finalmente compreso che lui era l’uomo
della sua vita e promesso che il giorno dopo ne avrebbe parlato al compagno.
Chi fa una scelta del genere, il giorno successivo non si comporta come ha
fatto VITT_1. Anche ammettendo, per ipotesi, un ripensamento, chi ha promesso
la sera prima all’amante di lasciare il compagno, non passa la serata successiva
chiacchierando tranquillamente di quanto cucinato per l’amante e servendo i
resti al compagno.
Questo a meno di pensare che VITT_1 fosse un mostro di
egocentrismo, del tutto incapace di empatia. Ciò che, però, è escluso dalle
testimonianze in atti da cui emerge, invece, l’immagine di un VITT_1 rispettoso
e attento alle sensibilità altrui (cfr., in particolare, MP ACPR 2 2.9.2011, V
21, pag. 2; PS TE 2 14.12.2010, all. 81 RPG, pag. 2; PS ACPR 1 18.1.2011, all.
83 RPG, pag. 4).
h. Sintetizzando, dunque,
in armonia con la prima Corte, anche questa Corte ha accertato che fra AP 1 e VITT_1
non c’era alcuna relazione che andasse oltre un semplice rapporto d’amicizia.
Ne risulta che la versione dell’uccisione d’impeto dovuta alla
perdita di controllo a causa di una scenata fra amanti portata avanti, con
ostinazione, dall’appellante è esclusa con certezza da due elementi.
h.1. Dapprima, la versione
dell’appellante è esclusa dagli accertamenti sulla dinamica
dell’accoltellamento (cfr. consid. 21.c).
Come detto, per sostenere la versione dell’amante esasperato che
uccide perché perde la testa a causa degli insulti cattivi e volgari che
l’amato gli rivolge era essenziale che la scenata di VITT_1 e
l’accoltellamento si svolgessero - o almeno - iniziassero in cucina. Era
essenziale che iniziassero lì perché è solo in cucina che AP 1 poteva trovarsi,
per caso, fra le mani un coltello con cui colpire.
Ma la polizia scientifica ha dimostrato che non è andata così.
In realtà, contrariamente a quello che AP 1
ha testardamente sostenuto, in cucina non c’è stato nulla. Se non AP 1 stesso,
che vi è entrato per - consapevolmente e intenzionalmente - prendere il
coltello più affilato che, poi, ha usato in corridoio per uccidere la persona
che, ancora al dibattimento d’appello, non senza un’urtante faccia tosta, ha
preteso di avere amato.
h.2. A queste
considerazioni e conclusioni – già decisive – aggiunge forza l’accertamento
secondo cui fra autore e vittima non c’era una relazione amorosa e, quindi, non
c’è stato né un aut aut di AP 1 a VITT_1, né una scelta di VITT_1, né un suo
ripensamento con conseguente scenata.
30. Rivelatori, per
l’accertamento del movente, sono i seguenti elementi.
a. I fr. 200’000.- che VITT_1
aveva affidato a AP 1 affinché li investisse costituivano circa la metà dei
suoi averi: infatti, prima di ricevere l’eredità della madre, i conti di VITT_1
mostravano un saldo di poco inferiore a fr. 30'000.- (cfr. AI 516, pag. 7).
È certo, poi, che quei soldi servivano a VITT_1 per realizzare quello
che era il suo sogno, cioè per acquistare la casa in cui andare a vivere con il
compagno e in cui avviare e gestire una comune attività lavorativa.
È, pertanto, certo che VITT_1 si aspettava di ricevere, alla
scadenza pattuita, l’importo affidato a AP 1 maggiorato degli (eventuali)
guadagni.
b. È accertato che VITT_1
e AP 1 avevano pattuito che l’investimento sarebbe giunto a scadenza nel corso
del mese di novembre 2010.
Infatti, VITT_1 aveva detto al compagno che, per realizzare il
loro sogno, avrebbero dovuto aspettare almeno fino a novembre 2010, quando
sarebbe scaduto l’investimento che AP 1 aveva fatto per suo conto (MP ACPR 2 2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 4; all.
3 al verb. dib. TPC, pag. 5).
c. È certo che, in quei
giorni di novembre 2010, VITT_1 ha chiesto a AP 1, non solo conto del suo
investimento, ma anche la restituzione dei soldi affidati e del loro frutto. Questa
Corte è anche convinta che fu di quell’investimento che i due parlarono la sera
dell’11 novembre 2010 al Grotto __________ e che fu perché AP 1 gli millantò di
avere fatto fruttare i soldi che gli erano stati affidati che VITT_1 gli disse
– come riferito dalla gerente del grotto – che gli sarebbe stato grato tutta la
vita:
“ È
chiaro che non ho sentito quello che si dicevano a cena. (…) Posso dire che
intanto che mangiavano, __________ sembrava
quasi una "carta vincente": mi spiego: passando vicino al loro
tavolo, ho sentito che VITT_1 diceva a __________ che gli era riconoscente per tutta la vita, che aveva fatto una
bella cosa” (PS __________ 13.11.2010, all. 93 RPG, pag. 2; cfr., pure,
PS __________ 17.11.2010, all. 94 RPG, pag. 4 e 5).
È, infatti, del tutto inverosimile la spiegazione data al riguardo
da AP 1 (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 59):
l’organizzazione di eventi è, infatti, soltanto una delle tante frottole con
cui AP 1 abbelliva i suoi curricula e, peraltro, non v’è assolutamente traccia
della volontà di VITT_1 di organizzare, in quel periodo, un evento particolare.
d. È la corrispondenza
temporale tra la scadenza concordata dell’investimento e il momento
dell’uccisione di VITT_1 a dimostrare – con chiarezza – che AP 1
ha deciso di uccidere VITT_1 per evitare le conseguenze derivanti dalla
scoperta della sua malversazione.
PREMEDITAZIONE
31. AP 1 ha lucidamente e abilmente
pianificato il suo crimine.
Egli non si è limitato a premeditare di uccidere VITT_1, ma ha
anche previsto di farlo con modalità tali da indurre gli inquirenti ad
attribuire la responsabilità dell’uccisione al compagno della vittima.
31.1. La decisione di passare
all’atto risale a 33/47 ore prima di commetterlo.
Ne sono dimostrazione le e-mail che AP 1
ha inviato il mercoledì 10 novembre 2010 ai suoi amici ABC_3 e ABC_2.
Nel post scriptum dell’e-mail che - con la scusa di farle gli
auguri di buon compleanno - AP 1 ha inviato alla ABC_3, tra la mezzanotte e le
14.02 di quel mercoledì, AP 1 ha iniziato a mettere in atto il suo piano
scrivendole:
“
Ti riccordi che ti avevo detto che all'incirca 3 settimane fa
avevo detto a VITT_1 chiaramente che non voglio più fare il tipo che appare nel
suo cuore ho nella sua vità quando fa comodo a lui e che dobbiamo ridurre i
contatti al minimo indispensabile e che d'allora mi perseguita praticamente in
continuazione con cene, cinema, teatro, musei e una montagna di affermazione di
affetto e regali piccoli ma affetuosi ecc. - dopo la gita catastrofica a Parigi
(…) ieri sera, mi ha invitato per un'altra cena a casa sua e volevo rifiutare
ma lui insisteva e si e messo a piangere in cucina dicendomi che non vuole
vivere senza di me e che e disposto di cambiare tutta la sua vita - lasciare la
__________ (tanto quelli lo hanno solo sfruttato e inganato) - per fare sul
serio con me – non ho dormito tutta la notte e sto quasi per avere un infarto -
troppi sentimenti - ti rendi conto dopo sei
anni di "up's and downs" all' improviso, questo - ma
non so cosa credere - non mi fido più e gli ho detto chiaramente che lo
amo più di ogni cosa (ma questo lo sa già) ma deve dirlo prima al suo compagno ACPR
2 - prima non ci credo - ansi, non riesco a crederci quasi - strano nee??
aspetti anni e poi i tuoi sogni sembrano averarsi e… non sono convinto... ero
certo che se dovesse succedere la cosa mi avrebbe reso illimitatamente felice -
ma ce quella vocina che mi dice - stai attento ha detto che vuole vivere con me - ma ti rendi conto - non riesco a
mangiare - non riesco a ridere - non riesco
a piangere o altre cose - mi sento come commandato ma non ritirato – sarà solo un' altra delle sue manovre?? come ha
già fatto in pasato?? - comunque non e mai stato cosi chiaro - oggi e mercoledi e vedrà ACPR 2 e lo dirà a lui poi
vediamo - io non faccio niente - tutte
le cose che ho sognato potrebbero averarsi - l'atelier che volevamo
aprire assieme - lui per la grafica e
il Marketing ed io per l’arte e l'interior design - potremo fare tutto qua a __________
- ne abbiamo discusso ieri sera per 5 ore - lui a pianto tanto e (cosa strana) io
neanche un po, ero troppo spaventato - e mi dice che ha capito
che sono io la persona più importante dei ultimi 15 anni della sua vita - lo ha
già detto una volta anni fa e non pensavo più di risentirlo -
cerano tanti baci e lui voleva fare subito l’amore - dopo tempo - adesso ascolta:
ho saputo resistere - incredibile ma vero - baci, carezze, abbraci
lunghi, ho accetato tutto ed e stato molto
bello e forte, ma il sesso l'ho rifiutato - ho detto chiaramente che prima deve
mettere tutto in chiaro con ACPR 2 - prima non ci sto - non ripeto lo stesso errore di sempre per
poi finire un'altra volta con delle bricciole con lui - ti giuro, se mi prende
in giro sta volta non parlero mai più con lui e lascio il Ticino - magari vengo
a Ginevra?? cosa ne dici??... just kidding, don’t worry - te lo avvevo detto che ultimamente VITT_1 e in una
fase strana, arrabbiato con tutti e tutto, infelice sul lavoro, infelice
con la sua situazione nella vita e adesso questo - parole chiare e decisive -
mancava solo che lui mi dicesse di volermi sposare - cosa mi consigli, faccio
bene ad essere attento o dovrei buttarmi un'altra volta come ho già fatto mille
volte con lui nei ultimi sei anni???
Help Help
adesso mando lo stesso Mail anche a ACPR 2 ---- vediamo cosa mi
dice lui –
ho il cuore che mi batte in gola - sto per svenire” (AI 403).
Non deve più essere spiegato che, in questo messaggio, AP 1
ha mentito.
Ma quello che deve essere segnalato è che AP 1,
in questo messaggio, ha continuamente posto l’accento sul fatto che VITT_1 doveva
dire a ACPR 2 che l’avrebbe lasciato (da notare, per esempio, la
puntualizzazione sul suo rifiuto a fare sesso prima del chiarimento con il
compagno) e che AP 1 ha insistito per ben tre volte sul fatto che VITT_1 avrebbe
comunicato la sua scelta a ACPR 2 proprio quel mercoledì.
Evidente è il tentativo di costruire un movente per ACPR 2.
Come preannunciato alla ABC_3, alle 14.02 AP 1
ha, poi, inviato la stessa e-mail a ABC_2 (cui ha fatto, invece, intendere di
essere il destinatario principale del messaggio che avrebbe, poi, mandato in
copia alla donna, cfr. AI 403), procedendo con un taglia-incolla, non trovando -
come da lui stesso ammesso - “la forza di scriverlo tutto due volte” (AI
403).
Evidente, ancora una volta, l’intento, manipolatorio, di
assicurarsi un secondo ripetitore per il suo teatrino.
Sempre allo stesso scopo, AP 1 mirava telefonando alla ABC_3 (che
poi lo ha richiamato) nel pomeriggio del 10 novembre 2010: in questi colloqui
telefonici AP 1 ha ripetuto all’amica la storiella di cui s’è detto, sempre
insistendo sull’intenzione di VITT_1 di chiarire le cose con il compagno (PS ABC_3
28.1.2011, all. 106 RPG, pag. 4).
31.2. Il piano di AP 1
consisteva nell’inscenare un omicidio commesso dal compagno abbandonato e
ferito che, rientrato di sorpresa a casa, si rendeva conto che VITT_1 aveva
appena avuto un incontro amoroso.
AP 1 aveva, quindi, previsto di creare l’occasione per passare
all’atto proponendo a VITT_1 di cenare insieme a casa sua.
31.2.1. Per raggiungere
l’appartamento di VITT_1 e per farlo nel modo più discreto possibile, AP 1
ha utilizzato lo scooter (cfr. PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 4; PS AP 1
16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 3; PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag. 2; MP AP 1
26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 1; MP AP
1 27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 1; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 2),
mezzo che, a causa del brutto tempo (MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4),
ormai non usava più da diverse settimane (PS AP 1 17.11.2010, all. 8 RPG, pag.
5; PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 2
in cui si parla di “quasi un mese”), ciò di cui ha dato atto anche AAA_4:
“ da metà ottobre
via, salvo eccezione, AP 1 non usciva in scooter ma in vettura. Io non ricordo
di averlo visto, da quando è iniziato a fare freddo, uscire la sera con lo
scooter” (MP AAA_4 21.12.2010, all. 51 RPG, pag. 2).
AP 1 ha sostenuto che non vi è alcuna ragione particolare per cui,
quella sera, si è spostato in scooter (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 57-58;
verb. dib. d’appello, pag. 17).
Che, invece, lo abbia fatto al semplice scopo di passare il più
inosservato possibile (e, forse, anche per evitare di sporcare la Mercedes) è
dimostrato dai seguenti elementi:
- la
temperatura di quella sera era tutt’altro che mite: non soltanto lo ha ammesso
lo stesso AP 1 (PS 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 2), ma, soprattutto, risulta
dal doc. dib. TPC 1 secondo cui, quella sera, nel periodo di tempo che qui
interessa, essa variava tra 7,8° e 6,1°;
- il
tragitto da percorrere non era dei più brevi (PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG,
pag. 3; PS AP 1 16.11.2010, all. 7 RPG, pag. 4; MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG,
pag. 4) e AP 1 indossava soltanto una tuta da ginnastica;
- sia
per acquistare il vino nel pomeriggio soleggiato dell’11 novembre 2010 (MP AP 1
26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 3-4; MP AP 1 23.12.2010, all. 16 RPG, pag. 1) che
per andare in tintoria la mattina del giorno successivo (PS AP 1 25.1.2011,
all. 25 RPG, pag. 5), AP 1 ha utilizzato la sua vettura.
31.2.2. La sera dell’11 novembre
2010, AP 1 si è presentato a casa di VITT_1 in traning. Egli ha spiegato di
avere indossato la tuta - non griffata (PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 2)
- quando era a casa e di non essersi cambiato (nonostante essa fosse anche
sporca, cfr. PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 3) al momento di uscire per
la cena dato che era previsto che i due cenassero a casa di VITT_1 (MP AP 1
26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 57; verb. dib.
d’appello, pag. 17).
In realtà, AP 1 - che voleva a tutti i costi rimanere in casa per
poter attuare il suo piano - si è vestito in malo modo (addirittura “come
uno straccione”, MP AP 1 26.11.2010, all. 9 RPG, pag. 5; cfr., pure,
PS AP 1 17.1.2011, all. 23 RPG, pag. 3) sia per avere un valido motivo per
opporsi ad un eventuale desiderio di VITT_1 di uscire a cena sia per evitare di
sporcare, con il sangue, i suoi begli abiti cui teneva tanto.
Soltanto così si può, infatti, spiegare il fatto che AP 1 - che
tiene in modo quasi ossessivo all’eleganza tanto che in prigione si è lamentato
di aver dovuto, poiché non preventivamente avvertito del suo arrivo, ricevere
il perito in training (cfr. AI 404, pag. 9; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 57)
– si sia presentato all’uomo di cui dice di essere stato innamorato (e, per di
più, per un appuntamento decisivo) con un abbigliamento che, non solo non gli
era abituale, ma che, certamente, non gli donava (non va dimenticato, a questo
proposito, che AP 1 si sentiva “fisicamente inferiore” a VITT_1, più giovane di
lui e più prestante).
31.2.3. Ma nell’esecuzione del
suo piano, AP 1 ha incontrato il primo ostacolo quando VITT_1 ha manifestato la
ferma intenzione di uscire a cena.
AP 1 - che, per non attirare su di sé dei sospetti, voleva evitare
di farsi vedere in pubblico con VITT_1 la sera in cui lo avrebbe ucciso - non
poteva, tuttavia, risolvere l’inconveniente passando subito all’atto. In quel
caso, infatti, sarebbe stato impossibile far ricadere i sospetti su ACPR 2 che,
fino ad una certa ora del giovedì sera, era al lavoro ed avrebbe, quindi, avuto
un alibi di ferro.
Del resto, nemmeno gli era possibile rinviare l’uccisione ad un
altro momento, ritenuto come egli avesse già iniziato a mettere in opera il suo
piano con l’invio delle e-mail alla ABC_3 e ad ABC_2.
Davanti all’imprevisto, AP 1
ha, quindi, dovuto improvvisare. E ha saputo farlo efficacemente, assecondando
VITT_1 ed andando insieme a lui a cena al Grotto __________ (dove il suo
abbigliamento sportivo non avrebbe dato nell’occhio più di tanto, cfr. all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 58; verb. dib. d’appello, pag. 17) e aggredendolo, poi,
solo una volta rientrati, ad un’ora in cui ACPR 2 avrebbe potuto essere libero
dal lavoro per uccidere il compagno.
31.2.4. Rientrati dal grotto, AP
1 ha, come visto, freddamente dato inizio alla sua azione omicida. Sempre
nell’intento di fare incolpare il compagno della vittima, egli ha scelto, quale
arma del delitto, il coltello che aveva regalato a VITT_1 anni prima:
l’utilizzo del coltello che la vittima aveva ricevuto in dono dal suo amante
(oltre che ben rispondere ad una certa teatralità tipica di AP 1) doveva rendere
ancora più verosimile la tesi dell’uccisione ad opera del compagno tradito.
31.2.5. Dopo avere cercato (come
dimostra il disordine che regnava nell’appartamento al momento dell’intervento
delle forze dell’ordine) e trovato la ricevuta che attestava la consegna
dell’importo di fr. 200'000.- (MP ACPR 2
2.2.2011, all. 41 RPG, pag. 5; MP ACPR 2 2.9.2011, V 21, pag. 4) e dopo
avere, così, fatto sparire l’elemento che avrebbe reso evidente il suo movente,
AP 1 ha continuato l’esecuzione del suo piano, pulendo accuratamente il sangue
(per evitare che venissero trovate tracce del suo sangue) ed inquinando le
prove in danno di ACPR 2, disfacendo il letto e mettendo sul comodino i
preservativi (di cui uno aperto) e il Blackberry, il tutto allo scopo di
mettere in scena un consumato rapporto sessuale, ciò che, secondo il suo
disegno, doveva costituire il movente che avrebbe spinto ACPR 2 ad uccidere il
compagno che lo aveva appena tradito.
Sempre nella stessa ottica, AP 1
ha anche fatto sparire il cellulare privato di VITT_1 la cui memoria avrebbe
potuto rivelare il reale orientamento sentimentale della vittima (cfr., al
proposito, verb. dib. d’appello, pag. 14
in cui ACPR 2 dichiara che “quando io gli telefonavo lo chiamavo sempre sul
cellulare privato. Ci mandavamo anche degli sms. Mi spiace che il Nokia non sia
stato ritrovato perché avrebbe potuto dare delle informazioni sui miei rapporti
con VITT_1”).
31.3. Rilevante per la
valutazione della questione della premeditazione è anche ciò che AP 1
ha fatto il giorno dopo l’uccisione.
Se è vero che, con i finti lavori in giardino, egli ha reagito ad
una situazione che non poteva avere previsto (cfr. quanto dichiarato in MP AP 1
27.12.2010, all. 17 RPG, pag. 4), è altrettanto vero che, con i contatti
telefonici avuti con la ABC_3 ed ABC_2, egli ha, in sostanza, continuato
l’esecuzione di quel piano che aveva iniziato a mettere in atto con le mail del
mercoledì 10 novembre .
È, infatti, per continuare la messinscena per cui VITT_1 era stato
ucciso dal compagno abbandonato per un altro uomo che, alle 8.55 del 12
novembre 2010, egli ha inviato ad ABC_2 un sms in cui, dopo avere ripetuto la
frottola della sua grande felicità perché VITT_1 si era deciso per lui, metteva
l’accento sul fatto che VITT_1 aveva già comunicato a ACPR 2 la sua scelta e,
dunque, la fine della loro relazione e concludeva con la frottola di un
appuntamento con VITT_1 per il lunedì successivo.
Ed è sempre per continuare tale messinscena che, più tardi, nella
conversazione telefonica con la ABC_3, AP 1
ha insistito sul fatto che aspettava che VITT_1 gli dicesse come ACPR 2 aveva
reagito tant’è che - sebbene la grande notizia fosse il fatto che VITT_1 si
era, finalmente, deciso per lui - quello che la ABC_3 ricorda meglio della
telefonata avuta con l’amico è proprio che VITT_1 doveva parlare con il suo
ormai ex-compagno.
Ed, ancora, è continuando con tale messinscena che, pur senza
quell’esagerazione che ne avrebbe reso poco credibili le sue dichiarazioni, AP 1
ha proposto agli inquirenti la tesi di ACPR 2 quale autore del reato. A più
riprese (e, meglio, quattro volte in PS AP 1 12.11.2010, quattro volte in GIAR AP
1 13.12.2010 e tre volte in MP AP 1 26.11.2001) ha, infatti, dichiarato che VITT_1
aveva finalmente scelto di stare stabilmente con lui e che, già mercoledì 10
novembre 2010, lo aveva comunicato a ACPR 2.
Non pago, a queste dichiarazioni – menzognere – ha aggiunto che VITT_1
era solito guardare dallo spioncino della porta prima di aprire a chi suonava
il campanello (PS AP 1 12.11.2010, all. 1 RPG, pag. 6), lasciando, così,
intendere che egli doveva conoscere (altrimenti non lo avrebbe fatto entrare)
chi lo ha ucciso.
E, evidentemente per dare indicazioni ancora piû suggestive, in
seguito ha aggiunto che l’uccisione di VITT_1 doveva essere stata un atto di
odio (MP AP 1 26.11.2001, all. 9 RPG, pag. 10). Ma chi, se non un ACPR 2
accecato dalla gelosia, poteva odiare VITT_1 al punto da ucciderlo?
Evidente, dunque, come la premeditazione di AP 1 fosse volta, non
solo all’eliminazione di VITT_1, ma anche a rovesciarne la responsabilità su ACPR
2.
DIRITTO
32. Giusta l’art. 111 CP,
chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva
non inferiore a cinque anni.
E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena
detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con
particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità
particolarmente perversi.
Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio
(art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla
speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre
circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).
L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio
intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente
reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF
6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012
consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea
2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo
stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza,
l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che
agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti
sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare
il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der
psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag.
322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali
oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità
dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).
Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” -
che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP;
DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) -
l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità
particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen
Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29).
Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide
contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118
IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013
consid. 1.4;6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;
6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4;6B_198/2012 del 31 maggio 2012
consid. 2.1;6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2;6S.394/2006 del 1.
marzo 2007 consid. 4.4;6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2), per
ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 5.1;6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per
vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega
alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o
per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF
6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3;6S.145/2006 del 2 giugno 2006
consid. 2.2;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è
particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un
testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del
reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un
altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer
Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art.
111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF
6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012
consid. 2.2.1). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore
agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa
incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV
64; 70 IV 8).
Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando
l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17,
pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313
a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;
6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per
Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione
della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio
(Stratenwerth/Jenny/Bommer, op.
cit., § 1, n. 20, pag. 30).
Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono
ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto,
nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid.
1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;
6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger,
Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 112, n. 6, pag. 42-43).
La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui
all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che
l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla
così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia
agito a sangue freddo.
La legge non enumera i casi di particolare perversione
(indicata dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la
particolare mancanza di scrupoli: si potrà anche affermare che una morte
per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione
indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e
6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 -
entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo
assassinio).
Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento
dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un
reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo
netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con
numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con
rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno
emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle
conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un
assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).
Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta
particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella
misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le
circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali
generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto,
umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’, segnatamente,
il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente
grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi
oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV
342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del
19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1;
6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2;6P.41/2006 del 2 maggio 2006
consid. 7.2.3;6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2;6S.424/2004 del 16
febbraio 2005 consid. 1.3.1;6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e
2.2;6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112,
n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad
art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316,
capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag.
11).
La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non
può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti,
se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il
dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è
anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali
particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare
mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di
assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare
questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag.
323, capitolo 6.3.1.3).
Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno,
neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la
sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo
tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di
scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una
deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione
(Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad
art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004
consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del
reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op.
cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).
33. Non occorre
argomentare a lungo per spiegare che quanto commesso da AP 1 realizza tre
presupposti – fra loro alternativi – del reato di cui all’art. 112 CP: il suo è
un assassinio sia per il movente (meramente economico ed egoistico), che per lo
scopo ( ha ucciso per coprire la malversazione consumata per garantirsi il suo
tenore di vita), che, infine, per le modalità d’esecuzione (particolarmente e
lucidamente efferate e brutali).
La particolare assenza di scrupoli è data poiché AP 1
ha ucciso
- per
un movente puramente economico, cioè per non dover restituire a VITT_1 i soldi
di cui si era illecitamente appropriato in suo danno (DTF 127 IV 10 consid. 1a;
118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio
2013 consid. 1.4;6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del
19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;
6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4;6B_198/2012 del 31 maggio 2012
consid. 2.1;6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2;6S.394/2006 del 1.
marzo 2007 consid. 4.4;6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2);
- per
evitare, nel contempo, che la sua malversazione venisse alla luce (STF
6S.151/2005 del 30 maggio 2005 consid. 7.4;6S.84/2005 del 20 ottobre 2005
consid. 2.3; cfr., pure, Schubarth, op. cit., ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28)
- e,
infine, per la brutalità e l’efferatezza con cui egli ha attuato il suo piano:
non va dimenticato che AP 1 ha colpito la sua vittima con un numero
impressionante di coltellate tanto che i giudici di primo grado, in un
ragionamento condivisibile, dopo avere annotato che la scelta del coltello non
era casuale ma mirata a gettare la responsabilità dell’uccisione su ACPR 2,
hanno accertato che anche il numero di colpi inflitti non era casuale ma
rispondeva alla stessa logica:
“ Un’altra
spiegazione non c’è. Diversamente infatti non si spiegano tutte quelle ferite,
quell’infierire perfido e cattivo sul corpo della vittima, per uccidere la
quale non erano affatto necessarie. (…) VITT_1 (…) è stato aggredito, prima di
fronte e poi alle spalle e quindi ucciso a coltellate alla schiena, con un’intensità
tale da dover far pensare ad un atto passionale, di ira e/o vendetta. Non vi è
altra lettura possibile degli atti…” (sentenza impugnata, consid. VIII.6.i,
pag. 124 e 6.n, pag. 126).
IMPUTABILITÀ
34.
34.1. in relazione
all’assassinio
Constatato che il movente che ha spinto AP 1 ad uccidere VITT_1 è
di natura economica e non avendo egli agito d’impulso, la questione di una sua
eventuale scemata imputabilità non si pone.
Infatti, come correttamente già rilevato dalla prima Corte
(sentenza impugnata, consid. IX.3, pag. 129), i tre periti psichiatrici
consultati nel presente procedimento hanno concordato sul fatto che, se AP 1
ha ucciso unicamente per soldi (dott. ______ in doc. TPC 70, pag. 34-35 e
39-42 e in all. 6 al verb. dib. TPC, pag. 3 e 4) - o anche soltanto se, come è
stato concretamente il caso, il coltello non si era, davvero, trovato a portata
di mano (dott. __________ in all. 4 al verb. dib. TPC, pag. 4) - è esclusa
qualsivoglia scemata imputabilità (fermo restando che il dott. __________ l’ha
esclusa in ogni caso e non solo in assenza di una relazione amorosa tra autore
e vittima, cfr. dott. __________ in doc. TPC 11, pag. 3 e 16-20,
in doc. dib. TPC 2, pag. 9 e 12, in particolare e in all. 5 al verb. dib. TPC,
pag. 2-3).
Non resta, quindi, che accertare la piena imputabilità
dell’appellante in relazione all’uccisione di VITT_1.
34.2. in relazione agli
altri reati
In relazione agli altri reati di cui è stato riconosciuto
colpevole, AP 1 era, secondo il parere unanime dei tre periti, pienamente
capace di intendere e volere (dott. __________ in AI 404, pag. 106 e 109; dott.
__________ in doc. TPC 70, pag. 40; il dott. __________, come visto, avendo
escluso in tutti i casi qualsiasi carattere psicopatologico del disturbo della
personalità di AP 1).
COMMISURAZIONE DELLA
PENA
35.
35.1. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
35.2. Come già l’art. 63 vCP,
dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere
commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
35.3. Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1
in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il
giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in
considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero
della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,
della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,
situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto
dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008
consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
36. Giusta
l’art. 112 CP, se l’autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare
mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità
particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena
detentiva non inferiore a dieci anni.
La legge commina, poi, una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere per
il reato di truffa aggravata siccome commessa per mestiere (art. 146
cpv. 1 e 2 CP), una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per
i reati di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) e di falsità in
documenti (art. 251 cifra 1 CP) e una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria per il reato di sviamento della giustizia (art. 304 CP).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del
genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49,
n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.
282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire
romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di
essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio
(art. 49 cpv. 2 CP).
37. Giusta l’art. 40 CP,
di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, mentre la durata
massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara
espressamente.
37.1. È il caso, come visto,
dell’art. 112 CP secondo cui per l’autore colpevole di assassinio la pena è la
detenzione a vita o la detenzione non inferiore a dieci anni.
Sebbene il Codice penale e il Codice penale militare prevedano
altri casi in cui può essere pronunciata una pena detentiva a vita, nella
pratica dei tribunali svizzeri tale sanzione è pronunciata quasi esclusivamente
in caso di assassinio (Baechtold, Exécution des peines, Berna 2008, n. 8, pag.
90).
La possibilità alternativa di infliggere all’autore colpevole di
assassinio il carcere a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni è
stata introdotta il 1. gennaio 1990: secondo la norma precedentemente in
vigore, l’assassinio era, infatti, punibile unicamente con la reclusione
perpetua.
37.2. La pena detentiva a
vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero. Essa dura, di
principio, fino alla morte del condannato (Brägger, Basler Kommentar, StGB I,
Basilea 2007, ad art. 40, n. 7, pag. 715) ritenuto, tuttavia, che al condannato
a vita può essere concessa dall’autorità competente la liberazione condizionale
al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in combinazione con il cpv. 1;
cfr. art. 87 cpv. 1 CP secondo cui al liberato condizionalmente va imposto un
periodo di prova di una durata compresa tra uno e cinque anni; cfr., pure,
sentenza CRP 28.10.2013, inc. 60.2013.241, consid. 3, pag. 8-11
in cui la CRP ha escluso la possibilità di imporre un periodo di prova “a
vita”).
L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa
essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) e, se non concede la
liberazione condizionale, essa riesamina la questione almeno una volta all’anno
(art. 86 cpv. 3 CP).
Eccezionalmente, alle condizioni dell’art. 86 cpv. 4 CP, il
condannato a vita può essere liberato condizionalmente già dopo dieci anni
(art. 86 cpv. 5 CP).
La dottrina ha osservato che, trascorsi 15 anni dalla condanna, la
liberazione condizionale sembra essere, nella prassi, divenuta la regola e che,
pertanto, se si paragonano i termini cui soggiace la liberazione condizionale,
di fatto, il carcere a vita costituisce ormai soltanto un grado supplementare
nella scala delle pene di durata determinata, il condannato ad una pena
detentiva a vita liberato condizionalmente dopo 15 anni avendo in effetti
scontato soltanto un anno e otto mesi in più di colui che è stato condannato ad
una pena detentiva della durata (determinata) di vent’anni e che beneficia al
più presto della liberazione condizionale (Disch, L’homicide intentionnel,
tesi, Losanna 1999, pag. 296).
37.3. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, un aggravamento della pena dovuto al
concorso di reati può condurre ad una pena detentiva a vita soltanto quando
l’autore ha commesso più reati per i quali è comminata tale sanzione.
Se, invece, entrano in concorso più reati ma soltanto per uno di
essi è comminata la pena detentiva a vita, tale sanzione può essere
effettivamente inflitta soltanto se essa si giustifica per quel solo reato. In
un’ipotesi del genere, infatti, l’aggravamento della pena fino alla pena
detentiva a vita violerebbe il principio dell’aumento sancito dall’art. 49 cpv.
1 CP poiché tale aggravamento si ripercuoterebbe in maniera spesso ancor più
pesante sull’autore che se si cumulassero le singole pene di durata
determinata.
Quindi, se un autore ha commesso più reati di cui uno solo prevede
la pena detentiva a vita e se per tale reato preso a sé stante si giustifica
soltanto una pena di durata determinata, il giudice non può aggravare la pena a
causa del concorso di reati e pronunciare una pena detentiva a vita (DTF 132 IV
102 consid. 9.1; STF 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).
In altre parole, il concorso di reati non può fondare, di per sé,
la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato per il quale è comminata
una tale sanzione, preso a sé stante, non giustifica, alla luce della colpa
dell’autore, la pronuncia di tale pena (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF
6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5;6B_36/2011 del 18 ottobre
2011 consid. 2.1).
37.4. Il concorso di reati
può, invece, compensare eventuali circostanze attenuanti e permettere,
nonostante la loro presenza, la pronuncia della pena massima.
Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di stabilire che
circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono compensarsi (DTF 127 IV
101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a; STF 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4;
6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2;
6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1) sicché la pena massima prevista per un
determinato reato - in concreto, la pena detentiva a vita - può essere
pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti, nella misura in cui
queste siano compensate da circostanze aggravanti, come, ad esempio, in caso di
concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300
in cui il TF ha, fra l’altro, stabilito che, in caso di concorso fra
assassinio commesso in stato di responsabilità scemata e un altro reato, può
essere pronunciata la pena detentiva a vita).
37.5. Essendo la sanzione più
pesante che prevede il CP, la pena detentiva a vita esige una motivazione
particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF
6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4;6B_89/2012 del 29 giugno
2012 consid. 1.2;6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1), tanto più se
viene inflitta nell’ambito di un processo indiziario (STF 1B_381/2011 del 5
agosto 2011 consid. 4.4). Quando decide di superare la soglia dei vent’anni, il
giudice deve indicare per quale ragione egli non ritiene sufficiente una pena
di durata determinata, anche di vent’anni (STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre
2012 consid. 4.1.4).
Quando l’assassinio entra in concorso con altri reati (art. 49
cpv. 1 CP), la motivazione deve anche spiegare come è stata stabilita la pena
globale. Deve, quindi, permettere d’identificare la pena di base e la pena
complementare e, meglio, di capire quale reato giustifica, da solo, la
pronuncia della pena detentiva a vita e per quali motivi. Come visto, nel caso
in cui l’autore abbia commesso più reati di cui uno solo è punibile con
l’ergastolo, tale sanzione può essere inflitta unicamente se la sua pronuncia
si giustifica già solo per quel reato (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF
6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5;6B_36/2011 del 18 ottobre
2011 consid. 2.1;6B_262/2011 del 23 settembre 2011 consid. 5.1;6S.144/2005
del 14 novembre 2006 consid. 2.2).
38. In concreto, AP 1
risponde, oltre che assassinio, anche di ripetuta appropriazione indebita, di
truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti e di sviamento della
giustizia.
38.1. In relazione al reato
di assassinio, la colpa di AP 1 è oggettivamente gravissima.
La di per sé terribile soppressione di una vita umana appare ancor
più grave se solo si considera che AP 1, non solo ha ucciso una persona che gli
era particolarmente vicina - i due si frequentavano assiduamente da anni ed
avevano condiviso molti interessi e molti momenti di vita – ma anche una
persona che di lui aveva grande stima e che in lui riponeva ampia fiducia. Non
ha da essere argomentato molto per dimostrare la particolare perversione di
chi, per soldi, non esita ad uccidere la persona con cui – per sua stessa
ammissione – ha avuto, per anni, il rapporto sentimentalmente più
significativo.
La colpa di AP 1 si qualifica, poi, per le modalità con cui egli
ha agito: come visto, egli ha, deliberatamente, colpito VITT_1 ripetutamente e
con notevole violenza, infliggendogli decine di coltellate, per la maggior
parte, alla schiena. Ma non solo. Nell’esecuzione del suo piano, egli si è
preso il tempo di girare in alcuni casi la lama all’interno della ferita e di
estrarla, poi, con un angolo diverso, infliggendo, così, alla sua vittima
sofferenze particolari, in sé non necessarie all’uccisione in quanto tale. Con
l’efferatezza del suo agire, con la determinazione con cui ha infierito sulla
sua vittima, egli ha dimostrato che, sotto la patina dell’esteta, dell’uomo
alla ricerca costante della bellezza, alberga un animo particolarmente brutale
e crudele.
Ulteriore elemento che qualifica la colpa di AP 1 dal profilo
oggettivo è la premeditazione con cui ha agito, la sua capacità di elaborare un
piano criminale articolato e strutturato e, soprattutto, la freddezza e la
determinazione con cui ha messo in esecuzione tale suo piano.
Egli non solo ha pianificato l’uccisione di VITT_1 già alcuni
giorni prima di passare all’atto, ma ha anche premeditato di agire in modo da
far ricadere i sospetti sul compagno della vittima. Ed è con una non comune e
particolarmente fredda perseveranza che AP 1 è riuscito a mettere in atto tale
suo progetto, procedendo – prima e immediatamente dopo i fatti, poi il giorno
successivo e ancora, subdolamente, durante
l’inchiesta – a tutte le operazioni che aveva
pianificato per raggiungere il suo obiettivo di eliminare VITT_1 e farla franca
a spese di ACPR 2, la cui unica colpa era quella di amare la vittima e di
essere – a differenza di AP 1 – da lei ricambiato.
Agendo come ha fatto, AP 1
ha costretto ACPR 2 a subire - in aggiunta al durissimo colpo della scomparsa
prematura e e violenta della persona amata - il calvario di dovere, dapprima,
convincere gli inquirenti di non avere ucciso e, poi, di dovere dimostrare che
il sentimento che VITT_1 nutriva per lui e la loro relazione non erano quelli
che AP 1 – nella sua strategia difensiva – descriveva.
La Corte ha ritenuto particolarmente reprensibile non solo che AP
1 abbia tentato di far incolpare un innocente, ma anche che egli non si sia
fatto scrupoli a sfruttare la vulnerabilità e la fragilità dell’uomo che aveva,
uccidendone il compagno, già reso vittima del suo agire e nel quale –
sostenendo di avere avuto per anni con VITT_1 una relazione sentimentale e
sessuale – aveva, almeno potenzialmente, instillato il dubbio circa la fedeltà
dell’amato. Un tale comportamento – che, in un momento già di per sé tremendo
per il compagno della vittima, aggiunge dolore al dolore della perdita – denota
una particolare mancanza di scrupoli e dimostra tutta la malvagità di AP 1.
La particolare assenza di scrupoli di AP 1 emerge anche dal fatto
che egli, sia prima che dopo i fatti, non ha esitato, pur di raggiungere il suo
scopo, ad ingannare anche le persone a lui più care (dalla madre a AAA_4, agli
amici ABC_3 e ABC_2).
Ma il piano di AP 1 prevedeva anche di eliminare le prove della
sua appropriazione indebita ragion per cui, dopo aver assassinato VITT_1, egli
si è trattenuto a lungo nell’appartamento dove – indifferente alla presenza del
cadavere – ha accuratamente pulito i luoghi (indossando i guanti e usando tutti
i prodotti necessari) per cancellare le sue tracce (o, almeno, quelle che non
dovevano esserci) e ha proceduto ad un’altrettanto accurata ricerca del
documento che provava la consegna dei 200’000.- fr. che VITT_1 gli aveva
affidato affinché lui li investisse.
Il meticoloso lavoro di pulizia e l’altrettanto meticolosa (ed
efficace) ricerca messa in atto dimostrano la freddezza e la lucidità di AP 1 e
ne qualificano la colpa: non ha da essere dimostrato, infatti, come chi riesce
lucidamente a decidere cosa fare di fronte ad un imprevisto (la sua ferita) e a
mettere in atto con efficacia la sua decisione nonostante le oggettive
difficoltà (basti solo pensare al penetrante odore di sangue e alla presenza
del cadavere) e, poi, riesce ancora a procedere alla ricerca (già pianificata)
della ricevuta dimostri una freddezza e un’assenza di scrupoli non comuni.
AP 1 ha, poi, continuato a dimostrare tali sue caratteristiche di
delinquente lucido e freddo con l’accortezza di allontanarsi da via Sorengo a
fari spenti, di gettare in un cassonetto quanto asportato dalla casa di VITT_1
e, poi, una volta giunto a casa, lavando i suoi abiti e facendo la doccia (per
cancellare le tracce residue), coricandosi tranquillamente e riuscendo – per
sua stessa ammissione – a prendere sonno. Analogamente ne va della pervicacia e
della determinazione delinquenziale dimostrate con l’esecuzione successiva del
piano e la sua rielaborazione in funzione degli imprevisti (sceneggiata in
giardino) e la determinazione perfida con cui, nei primi 45 giorni di
inchiesta, tenta di indirizzare gli inquirenti verso il compagno della sua
vittima.
Si tratta di caratteristiche particolarmente preoccupanti poichè
indizianti di particolare pericolosità sociale che non possono non essere
considerate ad aggravamento della colpa oggettiva del condannato.
AP 1, sempre dal profilo oggettivo, risponde, oltre che della
soppressione di una vita umana, anche dell’immenso dolore provocato ai
familiari di VITT_1 e a tutte le persone che gli erano vicine e che, in un
attimo, sono state private della presenza e dell’affetto del loro caro,
deceduto per morte violenta e improvvisa.
Togliendo la vita a VITT_1, AP 1
ha, in particolare, causato un’enorme sofferenza a ACPR 2 che da oltre 11 anni
era sentimentalmente legato alla vittima, con la quale, peraltro, si apprestava
ad iniziare una convivenza. AP 1 ha pregiudicato in modo irreparabile la vita
di ACPR 2 che, a poco meno di 40 anni, aveva davanti a sé ancora molto tempo da
trascorrere con il compagno.
Per tacere del profondo dolore procurato alla sorella della
vittima che gli era molto legata (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4 e 5;
MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 3) e che, con la morte del fratello, ha
perso l’unico membro che le restava della sua famiglia d’origine. E ciò
soltanto poco più di un anno dopo aver pianto la scomparsa della madre,
improvvisamente deceduta in un incidente della circolazione il 22 luglio 2009.
Simile sofferenza AP 1 l’ha causata anche nell’affezionato cognato
e negli adorati nipoti di VITT_1 (PS ACPR 1 18.1.2011, all. 83 RPG, pag. 4 e
5).
Non va dimenticato che sia ACPR 2 che ACPR 1 hanno addirittura
dovuto far capo ad un sostegno psicologico e farmacologico che li aiutasse a
superare il trauma causato dalla scomparsa di VITT_1 (MP ACPR 1 1.2.2011, all.
84 RPG, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 14) e che il nipote più piccolo di VITT_1
ha avuto bisogno di un sostegno pedagogico per poter affrontare gli stati
ansiosi legati alla morte dello zio (MP ACPR 1 1.2.2011, all. 84 RPG, pag. 2).
38.2. La colpa di AP 1
in relazione all’assassinio è di estrema gravità anche dal profilo soggettivo.
Egli ha agito con dolo diretto, spinto da un movente puramente
economico e con uno scopo altamente egoistico.
AP 1 ha deliberatamente, con premeditazione e piena volontà,
ucciso VITT_1 per non dovergli restituire i fr. 200'000.- che questi gli aveva
affidato e che lui, anziché investire per conto della vittima, aveva in parte
perso in investimenti azzardati operati per sé e in parte dilapidato per sé.
Trattasi di un movente profondamente egoista e odioso, tanto più che AP 1
ha usato i soldi per finanziare un elevato e dispendioso tenore di vita (e non
per rispondere a bisogni primari) e per evitare che la sua malversazione
venisse alla luce.
Anche avuto riguardo al criterio della libertà che aveva l'autore
di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, la colpa di AP 1 è
gravissima ritenuto come nulla gli impedisse di conformarsi alle regole del
vivere civile. Egli ha, infatti, agito in piena coscienza e volontà (cfr.
consid. 34.1), spinto unicamente da una pervicace volontà di perseguire il
proprio interesse personale a continuare una vita di agi e di ozio a spese del
prossimo.
Neppure l’alcol che egli ha (rispettivamente pretende di avere)
assunto la sera dell’uccisione può attenuarne la colpa, ritenuto come egli
abbia dimostrato, con le sue azioni prima e dopo i fatti, una lucidità che non
può essere altro che la dimostrazione che egli era, in quei momenti, nel pieno
delle sue facoltà.
38.3. Avendo realizzato non
uno ma ben tre presupposti – fra loro alternativi - di assassinio menzionati
nella norma legale che lo reprime (movente, scopo e modalità d’esecuzione), la
colpa di AP 1 in relazione a tale reato è gravissima. Già solo per questo
cumulo di elementi costitutivi la pena adeguata alla sua colpa non può che
situarsi nella parte superiore del quadro edittale posto dall’art. 112 CP.
Una pena detentiva di durata determinata, pur se alta, non sarebbe
sufficiente per tenere adeguatamente conto dell’estrema gravità della colpa di AP
1 e ciò perché, come visto, egli ha ucciso una persona che conosceva bene e che
si fidava di lui e, per farlo, ha freddamente elaborato (e, con altrettanto
fredda pervicacia, messo in atto) un piano che prevedeva, non solo
l’eliminazione di una persona per volgari questioni di soldi, ma anche il
tentativo di fare incolpare del suo crimine il compagno della vittima. Per
raggiungere l’obiettivo che si era prefisso, DI 1
ha messo in scena una recita subdolamente crudele poiché potenzialmente atta
ad insinuare il dubbio sui reali sentimenti di VITT_1 e sulla sua integrità,
costringendo, così, i familiari della vittima a provare che, in realtà, VITT_1 non
era la persona che AP 1 andava dipingendo.
38.4. Nessuno dei fattori
legati all’autore che entrano in linea di conto per la commisurazione della
pena permette di attenuare la colpa di AP 1.
Egli non può fregiarsi di un passato meritevole né dal profilo
professionale (cfr. consid. 13), né da quello personale, ritenuto come egli non
abbia fatto altro che vivere alle spalle delle persone che è riuscito, in un
modo o nell’altro, a circuire e a sfruttare (chi per ragioni economiche, chi
per ragioni sentimentali, chi per entrambe le ragioni) e come, nel corso degli
anni, egli abbia accumulato montagne di debiti e ACB.
Neppure AP 1 può vantare una particolare buona reputazione,
ritenuto come dagli atti non emerga né un qualunque impegno sociale, né un
qualunque merito particolare, sia esso scolastico, sportivo o di qualsiasi
altra natura.
Anzi, inquietano la sua tendenza ad approfittare della debolezza
delle persone, la sua indifferenza per le regole e per le esigenze degli altri
nonché la sua capacità manipolatoria volta esclusivamente al perseguimento del
proprio tornaconto personale (AI 404, pag. 105; doc. TPC 70, pag. 35),
l’inganno apparendo come una costante nella sua vita.
Neppure AP 1 può trarre profitto dalla sua situazione personale e
familiare. Egli ha delinquito in età matura senza che l’esperienza di vita
accumulata nel corso degli anni lo abbia trattenuto dall’infrangere gravemente
la legge.
Egli non ha obblighi familiari di alcun genere se non
eventualmente (ma solo moralmente) verso la madre, ormai non più giovane e
afflitta, oltre che dai fatti oggetto del presente procedimento penale, anche
dalla scomparsa del compagno di lunga data (evento che, anni fa, l’ha fatta
sprofondare in uno stato depressivo). Ritenuto come abiti da sola sulle sponde
del lago di Zurigo, la donna ha, però, dimostrato di potere tranquillamente
vivere ad una certa distanza dal figlio.
Neppure AP 1 ha tenuto un buon comportamento processuale ritenuto
come, arrestato il giorno dopo i fatti, abbia perseverato, per ben 45 giorni, a
negare di essere l’autore dell’uccisione di VITT_1. Quella da lui resa il 27
dicembre 2010 non può, del resto, essere considerata una vera e propria
confessione, non costituendo altro che l’inevitabile ammissione di ciò che
ormai emergeva chiaramente dalle risultanze dell’inchiesta
A ciò aggiungasi che AP 1, durante l’istruttoria predibattimentale
(così come al dibattimento di primo grado e, ancora, in appello) ha mentito
(ciò che ha costretto gli inquirenti ad espletare supplementari atti
istruttori) su innumerevoli circostanze, continuando a perorare, ancora in
questa sede, la tesi - che questa Corte (così come già la prima) ha smentito -
della relazione amorosa tra lui e la vittima e quella, conseguente,
dell’omicidio d’impeto, e ciò al solo scopo di sminuire le proprie
responsabilità. Se è vero che l’imputato ha il diritto di non collaborare con
gli inquirenti (art. 113 cpv. 1 e art. 158 cpv. 1 lett. b CPP), la scelta di
una tale strategia difensiva non merita e non può certo comportare sconti di
pena.
Pure colpisce come AP 1 non abbia esitato a infangare (a volte per
interesse, altre volte inutilmente) la memoria della sua vittima, arrivando,
tra l’altro, addirittura a sostenere - mentendo - che VITT_1 era stato suo
complice in alcuni degli illeciti finanziari da lui commessi.
Neppure si può parlare di un vero e proprio pentimento. Al di là
di alcune teatrali manifestazioni di pentimento durante l’inchiesta, l’assenza
totale di ravvedimentoo è dimostrata dal fatto che le prime concrete
preoccupazioni espresse da AP 1 in carcere erano riferite al proprio aspetto
fisico (voleva rasarsi la testa e sbiancarsi i denti) e che, al dibattimento
d’appello, nei pochi momenti in cui si è commosso, AP 1
ha pianto soltanto su sé stesso. La Corte ha, peraltro, dovuto prendere atto
che AP 1 non si è sentito in dovere nemmeno di pronunciare una parola di scuse
per il male – irrimediabile – che ha procurato.
Considerato, poi, come l’espiazione di una pena privativa della
libertà sia pesante per chiunque la subisce e pur concedendo che essa è tanto
più dura da sopportare quanto più aumenta la durata della sanzione, in concreto
AP 1 non può derivare particolari vantaggi neppure dal criterio relativo
all’effetto della pena sulla sua vita. Premesso che questo criterio di
prevenzione speciale permette unicamente di operare correzioni marginali della
pena che deve, comunque e sempre, rimanere adeguata alla gravità della colpa
dell’autore, in casu occorre, infatti, tenere conto del fatto che la privazione
della libertà non avrà particolari effetti sulla vita professionale (di fatto,
inesistente) di AP 1 e che solo pochi ne avrà su quella personale, atteso che,
se ha perso alcuni dei suoi contatti, egli lo deve, non tanto alla pena che sta
scontando, ma alla scoperta, da parte dei suoi amici, della sua personalità
manipolatoria e alla gravità dei fatti per i quali viene oggi giudicato.
Neppure l’espiazione della pena gli impedirà di mantenere il
rapporto con la madre così come lo ha intrattenuto finora. I due, che prima
dell’arresto di AP 1 erano soliti sentirsi regolarmente per telefono, potranno
continuare a telefonarsi anche durante l’espiazione della pena.
Nessun valore attenuante significativo può, in concreto, vista
l’estrema gravità della colpa, dedursi da un preteso buon comportamento in
carcere (si osserva qui che il valore del rapporto del Patronato è, comunque,
di molto relativizzato dall’accertata violazione del regolamento interno del
carcere (PS AP 1 25.9.2013 in atti sul doc.
CARP XLVII; MP AP 1 7.11.2013 in atti sub doc. CARP LX).
Neppure egli può pretendere che la richiesta anticipata esecuzione
di pena valga quale circostanza attenuante, ritenuto, peraltro, come dal
mutamento di regime carcerario egli non abbia che ricevuto vantaggi.
Infine, AP 1 non deriva alcun vantaggio attenuante dal
riconoscimento delle pretese civili e dall’accordo dato per la realizzazione della
vettura e dello scooter in favore degli AP: si tratta, infatti, di uno sforzo
irrilevante (l’impegno di AP 1 è, in pratica, solo teorico e la rinuncia ai
veicoli citati, peraltro pagati dalla madre e a lei intestati, era imposta
dalle circostanze) avuto riguardo alla sua pesantissima responsabilità.
Ne discende che AP 1 non può beneficiare di alcuna circostanza
attenuante. Del resto, quand’anche ve ne fossero, esse verrebbero compensate
dall’aggravamento di pena che deriva dal concorso di reati (oltre
all’assassinio di VITT_1, AP 1 risponde infatti di altri gravi reati e, meglio,
di ripetuta appropriazione indebita, di truffa aggravata siccome commessa per
mestiere, di falsità in documenti nonché di sviamento della giustizia).
Tenuto conto della sua gravissima colpa e dell’assenza di
attenuanti, AP 1 è, dunque, condannato alla pena detentiva a vita (da cui
occorrerà dedurre la carcerazione già sofferta).
L’ergastolo oggi inflitto vale quale pena (parzialmente)
aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) rispetto alla pena pecuniaria di 45 aliquote
giornaliere da fr. 100.- cadauna (sospesa condizionalmente per 2 anni)
inflittagli con il DA 29 dicembre 2010 (la multa di fr. 500.-, pure inflittagli
con il DA, non essendo stata pagata, è, infatti, stata commutata in cinque
giorni di pena detentiva sostitutiva che sono stati considerati già espiati
poiché da computarsi in deduzione della carcerazione preventiva sofferta per il
fatto di sangue, cfr. AI 469, AI 473bis e AI 482) che lo ha condannato per
falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
(reati entrambi commessi nel corso del 2004).
PRETESE CIVILI
39. AP 1 ha aderito alle pretese
civili degli accusatori privati (verb. dib. d’appello, pag. 23) che sono,
quindi, state riconosciute così come formulate (ad eccezione dell’importo
richiesto da ACPR 2 a titolo di risarcimento delle spese di cura successive al
processo di primo grado che anziché per fr. 1’281.- è stato ammesso per fr.
1'181.80 pari a Euro 960.80 al cambio di fr. 1.23 per 1 Euro, cfr. doc. dib.
d’appello 2).
DISSEQUESTRO
40. A fronte dell’accordo
del PP (doc. dib. d’appello 4) e non intravedendo ostacoli di sorta, questa Corte
ha accolto la richiesta dell’imputato e ha ordinato il dissequestro in suo
favore del Notebook Toshiba Qosmio di sua proprietà, ivi compreso il cavo di
alimentazione.
TASSAZIONE DELLA NOTA DI
ONORARIO
41. La nota di onorario
dell’avv. DI 1 è apparsa giustificata ed è, quindi, stata approvata così come
esposta.
SPESE
42. In applicazione
dell’art. 428 cpv. 1 e 3 CPP, la tassa di giustizia e i disborsi relativi al
processo di primo grado così come quelli relativi alla procedura di appello
sono stati attribuiti all’appellante.
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 e segg., 80, 81, 84, 122 e segg., 135, 139,
220, 267, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 433 e 436 CPP,
12, 19, 22, 40, 47, 49,
50, 51, 69, 70, 112, 138, 146, 251 e 304 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e
la LTG,
ha pronunciato:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi
n. 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3 della sentenza 18 dicembre
2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è autore
colpevole di:
1.1.1. assassinio
per avere, a __________, nell'appartamento della vittima in via __________,
l'11 novembre 2010, verso le ore 23.00, agendo con particolare mancanza di
scrupoli, segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perversi,
intenzionalmente ucciso …VITT_1
pugnalandolo ripetutamente con un coltello;
1.1.2. ripetuta appropriazione
indebita
1.1.2.1. per essersi, a __________
e __________, nel periodo dal 17 novembre 2009 all'11 novembre 2010, per
procacciare a sé un indebito profitto, appropriato della somma di fr. 200'000.-
che gli era stata affidata da …VITT_1;
1.1.2.2. per avere, a __________
e __________, il 25/26 febbraio 2008, indebitamente impiegato a profitto proprio
la cartella ipotecaria affidatagli da ABC_1 e meglio come descritto al
dispositivo n. 1.2.2 della sentenza impugnata;
1.1.3. truffa aggravata
siccome commessa per mestiere, come descritto ai dispositivi n.
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 e 1.3.6 della sentenza impugnata;
1.1.4. ripetuta falsità in
documenti
come descritto ai dispositivi n. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4,
1.4.5, 1.4.6 e 1.4.7 della sentenza impugnata;
1.1.5. sviamento della
giustizia
come descritto al dispositivo n. 1.5 della sentenza impugnata.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva a
vita, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva
a quella inflittagli con decreto d'accusa del 29 dicembre 2010 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino;
1.2.2. a versare
all'accusatrice privata ACPR 1, oltre a quanto stabilito nei dispositivi n.
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 della sentenza impugnata, l’importo di fr.
17'782.20, quale quota parte delle spese legali relative all’appello;
1.2.3. a versare
all'accusatore privato ACPR 2, oltre a quanto stabilito nei dispositivi n.
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 della sentenza impugnata:
1.2.3.1. l’importo di fr.
17'782.20, quale quota parte delle spese legali relative all’appello;
1.2.3.2. l’importo di fr. 1'181.80,
a titolo di risarcimento delle spese di cura successive al processo di primo
grado;
1.2.4. al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 7'000.- e dei disborsi relativi al processo di prima
istanza.
2. Il condannato è
ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.
3. È ordinato il
dissequestro a favore dell’appellante del Notebook Toshiba Qosmio di sua
proprietà (con cavo di alimentazione).
Nota d’onorario
4. La
nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
27'000.00
- spese fr.
1'080.00
- trasferte fr.
740.00
- IVA (8% dal 1.1.2011) fr.
2'305.60
Totale fr.
31'125.60
a carico dello Stato.
4.1. Contro questa decisione
è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale
federale, 6501 Bellinzona.
4.2.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo e la nota d’onorario.
Spese
5. Gli oneri
processuali dell'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 7'500.00
- testi fr. 194.00
- altri disborsi fr. 500.00
Totale fr. 8'194.00
sono posti a carico dell’appellante.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S.
Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso,
6501 Bellinzona
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
-
Divisione della giustizia, 6500 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.