Lexipedia

Decisione

17.2013.65

In caso di superamento della durata di parcheggio autorizzata, il parcheggio diventa illecito e punibile con una multa. A nulla giova all'utente della strada invocare una presunta prassi di tolleranza

12 dicembre 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I segnali e le demarcazioni da osservare, sono i

segnali di regolamentazione, vale a dire tutti i segnali che sanciscono una

prescrizione ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla segnaletica

stradale del 5 settembre 1979 (OSStr) (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code

suisse de la circolation routière, Lausanne, 1996, n. 1.3, ad art. 27 LCStr).

Hanno un carattere prescrittivo anche i segnali che implicano delle regole di

comportamento (art. 44-48 OSStr), quali quello del “Parcheggio con disco”

(BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 1.4.6, ad art. 107 OSStr).

b) Giusta l’art. 48 cpv. 2 OSStr, i segnali “Parcheggio con disco” e

“Fine del parcheggio con disco”, indicano l’inizio e la fine di un’area di

circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco per

il parcheggio. Secondo la lett. b del predetto capoverso, il segnale

“Parcheggio con disco”, con ulteriore indicazione di una limitazione temporale,

significa che i veicoli possono essere posteggiati al massimo durante il

periodo indicato sulla tavola complementare, ritenuto che la limitazione

temporale del parcheggio deve essere di almeno mezz’ora.

Giusta l’art. 48 cpv. 8 OSStr, se il parcheggio

di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il

veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il

parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul

parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo

autorizzato. E vietato spostare l’autoveicolo su un posto di parcheggio vicino.

Questo capoverso è disposizione comune al parcheggio con disco e al parcheggio

contro pagamento (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 5 ad art. 48 OSStr).

Dal tenore dell’espressione “superamento della

durata di parcheggio autorizzata”, è deducibile a mente del Tribunale federale

che il parcheggio è permesso per un certo periodo di tempo e che non è più

ammissibile una volta che quest’ultimo è trascorso (DTF 134 IV 229, consid.

3.3 ; 94 IV 28, consid. 4 e 6). Colui che supera la durata massima è

soggetto a sanzioni penali, più precisamente ad una multa (BUSSY/RUSCONI, op.

cit., n. 3.4, ad art. 48 OSStr).

c) Ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, chi contravviene alle norme

della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del

Consiglio federale è punito con la multa.

L’allegato I cifra 200 dell’Ordinanza concernente

le multe disciplinari del 4 marzo 1996 (OMD), prevede, in caso di superamento

della durata di parcheggio autorizzata, una multa da fr. 40.- a fr. 100.-.

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento

di primo grado

3.

3.1. Il 9 marzo 2012 alle ore 15.15, AP 1, tornando alla sua autovettura,

ha trovato un avviso di contravvenzione (cfr. AI 1). Quest’ultimo riportava,

quale ora d’arrivo indicata sul disco orario, le 13.30. L’ausiliaria di

polizia, ha segnato come orari di passaggio le 14.50 e le 15.15 ed è solo in

questo secondo momento che ha compilato e ha posizionato l’avviso di

contravvenzione sull’autovettura dell’appellante.

L’insorgente, con lettera 10 marzo 2012, ha contestato l’avviso di contravvenzione (cfr. AI 2). Con decisione 23 marzo 2012, la Polizia della città di Lugano ha confermato la procedura di multa disciplinare (cfr. AI 3).

In data 7 settembre 2012, la Sezione della circolazione di Camorino ha emanato il decreto d’accusa di cui sopra (cfr.

consid. A).

3.2. Durante il dibattimento di primo grado, svoltosi il 12 marzo 2013,

oltre all’appellante, sono state sentite due testi da lui notificate, __________

e __________. Fulcro della deposizione dell’imputato e delle due testi è,

sostanzialmente, l’ora d’arrivo segnata sul disco orario indicata da tutti e

tre nelle 14.00.

Il pretore ha, inoltre, sentito l’ausiliaria di

polizia, __________, che ha dichiarato:

“ (..) Ho indicato due orari. Il primo era quello delle 14.50, era

l’orario in cui sono passata per la prima volta, ho aspettato perché non

facciamo subito l’avviso di contravvenzione. Questa è la prassi.

Considerandi

Descrivo qui di seguito come mi comporto

normalmente. Annoto l’orario in cui passo, ad esempio qui sono passata alle

14.20

ma non l’ho indicato sulla contravvenzione. Poi ripasso dopo aver

percorso le altre zone, sono ritornata alle 14.50, ho visto che l’autovettura

era ancora lì, ho fatto un segno sul mio foglio e poi sono ripassata alle

15.15

La prassi è quella quindi di segnare i due orari e nelle osservazioni si

marca cosa si ha visto (…)”. (AI 8, verbale di audizione 12.03.2013 __________)

Appello

4.

AP 1 contesta la condanna per inosservanza dei segnali, delle

demarcazioni e degli ordini sostenendo che il pretore, pur riconoscendo che l’ausiliaria

di polizia possa essersi sbagliata nella lettura del disco orario e che

l’orario di inizio posteggio risalga alle ore 14.00 e non alle ore 13.30, ha

negato, a torto, una tolleranza sullo “sforamento” dell’orario finale di

posteggio ammessa per prassi dalla polizia.

4.1

Il pretore, ricordato che “la durata consentita nel parcheggio in

zona blu, la quale si attesta – fra le 8.00 e le 11.30 così come fra le 13.30 e

le 18.00 – è di un’ora”, ha concluso che l’ora di posteggio consentita in zona

blu risulta essere, in concreto, superata anche nelle circostanze descritte

dall’insorgente, risalendo la redazione dell’avviso di contravvenzione alle ore

15.15

4.2

A mente dell’appellante, la sentenza é “in totale contraddizione

con quanto emerso durante la deposizione dell’ausiliaria di polizia”: a suo

dire, il fatto che il primo controllo dell’ausiliaria è avvenuto alle ore 14.50

(considerando, seppur a torto, come ora di inizio sosta le 13.30) induce a

ritenere che è prassi tollerare 20 minuti di superamento. Dovendosi considerare

le 14.00 come ora effettiva di inizio parcheggio, il primo giudice avrebbe, a

mente dell’appellante, dovuto considerare come tollerabile lo sforamento di 15

minuti avvenuto allorquando l’ausiliaria, al termine del secondo giro, ovvero

alle ore 15.15, ha allestito l’avviso di contravvenzione.

4.3

Nella fattispecie, l’appellante ha parcheggiato in zona blu a

Lugano. In quest’area, il tempo di parcheggio consentito è al massimo di

un’ora. Come ha correttamente argomentato il pretore, pur volendo ritenere

plausibile in applicazione del principio in dubio pro reo che il disco per il

parcheggio è stato posizionato sulle ore 14.00 come affermato da AP 1,

quest’ultimo si è recato a riprendere la sua auto solo alle 15.15, vale a dire

trascorso il limite di un’ora.

A nulla giova all’appellante invocare la prassi

degli ausiliari di polizia, secondo cui sono tollerati 20 minuti di ritardo.

L’art. 48 cpv. 2 lett. b OSStr e la

giurisprudenza di cui al consid. 2b sono chiari: i veicoli possono essere

posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola

complementare e, superato tale limite, il parcheggio diventa illecito e

punibile ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr con una multa.

Avendo lasciato la sua auto nel parcheggio per

ulteriori 15 minuti dopo lo scadere del termine, avvenuto alle ore 15.00, AP 1

ha violato l’art. 48 OSStr e, dunque, l’art. 27 LCStr per non avere osservato

il segnale di regolamentazione “Parcheggio con disco”.

Trova, quindi, applicazione l’art. 90 cifra 1

LCStr.

L’appello, su questo punto, è respinto.

5.

Quanto alla commisurazione della pena, come visto, l’allegato I

cifra 200 OMD prevede, in caso di superamento della durata di parcheggio

autorizzata, una multa da fr. 40.- a fr. 100.-. Nessun appunto può essere mosso

alla multa di fr. 40.- inflitta all’appellante dalla pretura penale, situandosi

nel caso di specie al minimo del quadro edittale ed essendo certamente

ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3

CP.

Infine, ritenuto come, relativamente alla pena

detentiva sostitutiva, nell’appello si faccia cenno ad una pretesa “tolleranza

stratosferica” concessa ai “killer della strada” e ai “delinquenti violenti”,

all’appellante si ricorda che, giusta l’art. 106 cpv. 2 CP, il giudice ordina nella sentenza, per il caso di mancato colpevole

pagamento della multa, una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno

a un massimo di tre mesi (DTF 134 IV 60, consid. 7.3.3; ROTH/MOREILLON,

Commentaire romand, Code pénal I, Basilea, 2009, n. 19 ad art. 106 CP). Ne

segue che, il giudice di prime cure, avendo fissato a un giorno la pena

detentiva di sostituzione, non ha violato il diritto federale.

Anche su questo punto l’appello è, pertanto,

respinto.

6.

Visto quanto precede, l’appello è interamente respinto. Ne deriva

che gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 780.-,

seguono la soccombenza e sono posti a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del presente giudizio,

consistenti in fr. 500.- per la tassa di giustizia e in fr. 50.- a titolo di

spese, sono pure accollati al condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80,

81, 398 e segg. CPP,

27

cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr

48 cpv. 2 e 8 OSStr,

allegato

I, cifra 200 OMD

47

e segg, 106 CP,

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1, è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per

avere, in data 9 marzo 2012 a __________, lasciato parcheggiato il veicolo

oltre la durata di parcheggio autorizzata.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 40.- (quaranta).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 780.-

(settecentottanta), sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster