17.2013.65
In caso di superamento della durata di parcheggio autorizzata, il parcheggio diventa illecito e punibile con una multa. A nulla giova all'utente della strada invocare una presunta prassi di tolleranza
12 dicembre 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
17.2013.65
Data decisione, Autorità:
12.12.2013, CARP
Titolo:
In caso di superamento della durata di parcheggio autorizzata, il parcheggio diventa illecito e punibile con una multa. A nulla giova all'utente della strada invocare una presunta prassi di tolleranza degli ausiliari di polizia. L'entità della multa rientra nel quadro edittale previsto per legge
PARCHEGGIO
art. 106 cpv. 2 CPS
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 OSSTR
art. 107 cpv. 1 OSSTR
Incarto n.
17.2013.65
Locarno
12 dicembre 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 12 marzo 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 12 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 8
aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 7 settembre 2012, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della
circolazione (inosservanza dei segnali, delle demarcazioni e degli ordini) per avere,
in Via __________ a __________ il 9 marzo 2012, lasciato posteggiato il veicolo
oltre la durata di parcheggio autorizzata.
La Sezione della
circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 40.- oltre
che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 40.-.
Contro detto decreto d’accusa, AP 1 ha interposto opposizione in data 12
settembre 2012 alla quale ha fatto seguito la conferma del decreto d’accusa in
data 8 ottobre 2012.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 12 marzo 2013, il giudice della
Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto
d’accusa, accollando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr.
780.-.
C. Seduta stante, AP 1 ha presentato, contro la predetta sentenza,
annuncio d’appello confermato in data 8 aprile 2013 con dichiarazione d’appello
motivata, in cui ha postulato il proscioglimento da ogni accusa.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in
particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente
contravvenzioni, con ordinanza 16 aprile 2013, la presidente di questa Corte ha
informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta.
E. Con scritto 18 aprile 2013, rispettivamente 19 aprile 2013, la Sezione della circolazione e la Pretura penale hanno comunicato di non avere osservazioni da
formulare.
in diritto: 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale
di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si
può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei
suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per
quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto
federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,
pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un
accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione
del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione
d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9
Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art.
398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario
se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo
di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III
552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8
agosto 2011, inc.6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio
quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili
nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.
211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.
3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,
l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del
diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle
norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b
CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura
(Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al
proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che
il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme
di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole
inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla
ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398,
n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n.
13, pag. 768).
2. a) Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della
polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le
istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le
demarcazioni.
Fatti
I segnali e le demarcazioni da osservare, sono i
segnali di regolamentazione, vale a dire tutti i segnali che sanciscono una
prescrizione ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla segnaletica
stradale del 5 settembre 1979 (OSStr) (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code
suisse de la circolation routière, Lausanne, 1996, n. 1.3, ad art. 27 LCStr).
Hanno un carattere prescrittivo anche i segnali che implicano delle regole di
comportamento (art. 44-48 OSStr), quali quello del “Parcheggio con disco”
(BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 1.4.6, ad art. 107 OSStr).
b) Giusta l’art. 48 cpv. 2 OSStr, i segnali “Parcheggio con disco” e
“Fine del parcheggio con disco”, indicano l’inizio e la fine di un’area di
circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco per
il parcheggio. Secondo la lett. b del predetto capoverso, il segnale
“Parcheggio con disco”, con ulteriore indicazione di una limitazione temporale,
significa che i veicoli possono essere posteggiati al massimo durante il
periodo indicato sulla tavola complementare, ritenuto che la limitazione
temporale del parcheggio deve essere di almeno mezz’ora.
Giusta l’art. 48 cpv. 8 OSStr, se il parcheggio
di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il
veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il
parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul
parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo
autorizzato. E vietato spostare l’autoveicolo su un posto di parcheggio vicino.
Questo capoverso è disposizione comune al parcheggio con disco e al parcheggio
contro pagamento (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 5 ad art. 48 OSStr).
Dal tenore dell’espressione “superamento della
durata di parcheggio autorizzata”, è deducibile a mente del Tribunale federale
che il parcheggio è permesso per un certo periodo di tempo e che non è più
ammissibile una volta che quest’ultimo è trascorso (DTF 134 IV 229, consid.
3.3 ; 94 IV 28, consid. 4 e 6). Colui che supera la durata massima è
soggetto a sanzioni penali, più precisamente ad una multa (BUSSY/RUSCONI, op.
cit., n. 3.4, ad art. 48 OSStr).
c) Ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, chi contravviene alle norme
della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del
Consiglio federale è punito con la multa.
L’allegato I cifra 200 dell’Ordinanza concernente
le multe disciplinari del 4 marzo 1996 (OMD), prevede, in caso di superamento
della durata di parcheggio autorizzata, una multa da fr. 40.- a fr. 100.-.
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento
di primo grado
3.
3.1. Il 9 marzo 2012 alle ore 15.15, AP 1, tornando alla sua autovettura,
ha trovato un avviso di contravvenzione (cfr. AI 1). Quest’ultimo riportava,
quale ora d’arrivo indicata sul disco orario, le 13.30. L’ausiliaria di
polizia, ha segnato come orari di passaggio le 14.50 e le 15.15 ed è solo in
questo secondo momento che ha compilato e ha posizionato l’avviso di
contravvenzione sull’autovettura dell’appellante.
L’insorgente, con lettera 10 marzo 2012, ha contestato l’avviso di contravvenzione (cfr. AI 2). Con decisione 23 marzo 2012, la Polizia della città di Lugano ha confermato la procedura di multa disciplinare (cfr. AI 3).
In data 7 settembre 2012, la Sezione della circolazione di Camorino ha emanato il decreto d’accusa di cui sopra (cfr.
consid. A).
3.2. Durante il dibattimento di primo grado, svoltosi il 12 marzo 2013,
oltre all’appellante, sono state sentite due testi da lui notificate, __________
e __________. Fulcro della deposizione dell’imputato e delle due testi è,
sostanzialmente, l’ora d’arrivo segnata sul disco orario indicata da tutti e
tre nelle 14.00.
Il pretore ha, inoltre, sentito l’ausiliaria di
polizia, __________, che ha dichiarato:
“ (..) Ho indicato due orari. Il primo era quello delle 14.50, era
l’orario in cui sono passata per la prima volta, ho aspettato perché non
facciamo subito l’avviso di contravvenzione. Questa è la prassi.
Considerandi
Descrivo qui di seguito come mi comporto
normalmente. Annoto l’orario in cui passo, ad esempio qui sono passata alle
14.20
ma non l’ho indicato sulla contravvenzione. Poi ripasso dopo aver
percorso le altre zone, sono ritornata alle 14.50, ho visto che l’autovettura
era ancora lì, ho fatto un segno sul mio foglio e poi sono ripassata alle
15.15
La prassi è quella quindi di segnare i due orari e nelle osservazioni si
marca cosa si ha visto (…)”. (AI 8, verbale di audizione 12.03.2013 __________)
Appello
4.
AP 1 contesta la condanna per inosservanza dei segnali, delle
demarcazioni e degli ordini sostenendo che il pretore, pur riconoscendo che l’ausiliaria
di polizia possa essersi sbagliata nella lettura del disco orario e che
l’orario di inizio posteggio risalga alle ore 14.00 e non alle ore 13.30, ha
negato, a torto, una tolleranza sullo “sforamento” dell’orario finale di
posteggio ammessa per prassi dalla polizia.
4.1
Il pretore, ricordato che “la durata consentita nel parcheggio in
zona blu, la quale si attesta – fra le 8.00 e le 11.30 così come fra le 13.30 e
le 18.00 – è di un’ora”, ha concluso che l’ora di posteggio consentita in zona
blu risulta essere, in concreto, superata anche nelle circostanze descritte
dall’insorgente, risalendo la redazione dell’avviso di contravvenzione alle ore
15.15
4.2
A mente dell’appellante, la sentenza é “in totale contraddizione
con quanto emerso durante la deposizione dell’ausiliaria di polizia”: a suo
dire, il fatto che il primo controllo dell’ausiliaria è avvenuto alle ore 14.50
(considerando, seppur a torto, come ora di inizio sosta le 13.30) induce a
ritenere che è prassi tollerare 20 minuti di superamento. Dovendosi considerare
le 14.00 come ora effettiva di inizio parcheggio, il primo giudice avrebbe, a
mente dell’appellante, dovuto considerare come tollerabile lo sforamento di 15
minuti avvenuto allorquando l’ausiliaria, al termine del secondo giro, ovvero
alle ore 15.15, ha allestito l’avviso di contravvenzione.
4.3
Nella fattispecie, l’appellante ha parcheggiato in zona blu a
Lugano. In quest’area, il tempo di parcheggio consentito è al massimo di
un’ora. Come ha correttamente argomentato il pretore, pur volendo ritenere
plausibile in applicazione del principio in dubio pro reo che il disco per il
parcheggio è stato posizionato sulle ore 14.00 come affermato da AP 1,
quest’ultimo si è recato a riprendere la sua auto solo alle 15.15, vale a dire
trascorso il limite di un’ora.
A nulla giova all’appellante invocare la prassi
degli ausiliari di polizia, secondo cui sono tollerati 20 minuti di ritardo.
L’art. 48 cpv. 2 lett. b OSStr e la
giurisprudenza di cui al consid. 2b sono chiari: i veicoli possono essere
posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola
complementare e, superato tale limite, il parcheggio diventa illecito e
punibile ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr con una multa.
Avendo lasciato la sua auto nel parcheggio per
ulteriori 15 minuti dopo lo scadere del termine, avvenuto alle ore 15.00, AP 1
ha violato l’art. 48 OSStr e, dunque, l’art. 27 LCStr per non avere osservato
il segnale di regolamentazione “Parcheggio con disco”.
Trova, quindi, applicazione l’art. 90 cifra 1
LCStr.
L’appello, su questo punto, è respinto.
5.
Quanto alla commisurazione della pena, come visto, l’allegato I
cifra 200 OMD prevede, in caso di superamento della durata di parcheggio
autorizzata, una multa da fr. 40.- a fr. 100.-. Nessun appunto può essere mosso
alla multa di fr. 40.- inflitta all’appellante dalla pretura penale, situandosi
nel caso di specie al minimo del quadro edittale ed essendo certamente
ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3
CP.
Infine, ritenuto come, relativamente alla pena
detentiva sostitutiva, nell’appello si faccia cenno ad una pretesa “tolleranza
stratosferica” concessa ai “killer della strada” e ai “delinquenti violenti”,
all’appellante si ricorda che, giusta l’art. 106 cpv. 2 CP, il giudice ordina nella sentenza, per il caso di mancato colpevole
pagamento della multa, una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno
a un massimo di tre mesi (DTF 134 IV 60, consid. 7.3.3; ROTH/MOREILLON,
Commentaire romand, Code pénal I, Basilea, 2009, n. 19 ad art. 106 CP). Ne
segue che, il giudice di prime cure, avendo fissato a un giorno la pena
detentiva di sostituzione, non ha violato il diritto federale.
Anche su questo punto l’appello è, pertanto,
respinto.
6.
Visto quanto precede, l’appello è interamente respinto. Ne deriva
che gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 780.-,
seguono la soccombenza e sono posti a carico di AP 1.
Gli oneri processuali del presente giudizio,
consistenti in fr. 500.- per la tassa di giustizia e in fr. 50.- a titolo di
spese, sono pure accollati al condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80,
81, 398 e segg. CPP,
27
cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr
48 cpv. 2 e 8 OSStr,
allegato
I, cifra 200 OMD
47
e segg, 106 CP,
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1, è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per
avere, in data 9 marzo 2012 a __________, lasciato parcheggiato il veicolo
oltre la durata di parcheggio autorizzata.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 40.- (quaranta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 780.-
(settecentottanta), sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione
a:
-
-
4. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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