Lexipedia

Decisione

17.2013.68

La competenza per decidere in merito alla tardività dell’annuncio di appello (oltre che della dichiarazione di appello) spetta alla CARP, nell’ambito dell’esame dell’entrata nel merito dell’appello

11 aprile 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di primo grado notifica alle parti una sentenza motivata e che, in forza

dell’art. 399 cpv 2 CPP, dopo averla redatta, il tribunale di primo grado trasmette

l’annuncio di appello, unitamente agli atti, alla CARP;

- che

l’art. 403 cpv. 1 lit. a CPP attribuisce alla CARP la competenza per decidere se

entrare nel merito dell’appello quando viene invocata la tardività o

l’inammissibilità dell’annuncio o della dichiarazione d’appello;

- che,

dunque, il Presidente della Pretura penale non aveva competenza per decidere in

merito alla tempestività dei ricorsi inoltrati da AP 1; di conseguenza, il

decreto emanato il 7 marzo 2013 va considerato processualmente irrito e ne va,

Considerandi

dunque, accertata la nullità (STF 6B_339/2012 del 11 ottobre 2012, consid.

1.2

; DTF 137 I 273 consid. 3.1);

- che gli atti devono, nondimeno, essere ritornati alla Pretura

penale affinché motivi per scritto la sentenza 22 gennaio 2013 ai sensi

dell’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP e, successivamente, la trasmetta alla CARP

unitamente all’incarto completo giusta l’art. 399 cpv. 2 CPP (cfr. Hug, in

Kommentar zum Schweizerischen Srafprozessordnung, Zurigo, Basilea, Ginevra

2010, ad art. 399 CPP, n. 7 e 8, pag. 1927; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo, San Gallo 2009, ad art. 399 CPP,

n. 5, pag. 770);

- sarà

dunque solo a questo stadio, così come previsto dal diritto processuale

vigente, che verrà vagliata dalla CARP la questione della tempestività

dell’annuncio di appello presentato da AP 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello 22/25 marzo 2013 è accolto.

Di conseguenza, accertata la nullità del decreto 7

marzo 2013, gli atti sono rinviati alla Pretura penale affinché proceda alla

motivazione della sentenza prolata il 22 gennaio 2013 nei confronti di AP 1 e,

in seguito, la trasmetta a questa Corte, unitamente all’annuncio di appello e

all’incarto completo.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

-

-

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster