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Decisione

17.2013.71

Tentata truffa e complicità in tentata truffa ai danni di un'assicurazione. Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati. Principi applicabili all'accertamento dei fatti. Nozione di indizio

29 ottobre 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

il dibattimento, con sentenza 4 ottobre 2012, il giudice della Pretura penale,

statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei

summenzionati DA e, in applicazione della pena, ha

condannato:

- AP

1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per

un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’000.- (corrispondenti a 25 aliquote

giornaliere da fr. 40.-), alla multa di fr. 200.- nonché

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-;

- IM

1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2

anni - di fr. 600.- (corrispondenti a 15 aliquote giornaliere da fr. 40.-), alla

multa di fr. 100.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie

di complessivi fr. 850.-.

Il

pretore ha inoltre confermato il rinvio della ACPR 1 al foro civile per le sue

pretese di corrispondente natura.

C. Al

termine del dibattimento, con nota a verbale, IM 1 e AP 1 hanno presentato

annuncio d’appello contro la predetta sentenza che hanno

confermato il 23 rispettivamente il 30 aprile 2013 con le rispettive dichiarazioni

scritte d’appello in cui hanno postulato il proscioglimento dai reati loro

ascritti con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

Contestualmente alla propria dichiarazione, IM 1 ha prodotto i doc. A, B e C. In data 29 aprile 2013, essa ha inoltre trasmesso a questa Corte

ulteriore documentazione (cfr. doc. allegati all’act. IV in inc. 17.2013.72).

D. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del procedimento in

procedura scritta, con decreto 5 giugno 2013, la presidente di questa Corte ha

impartito alle insorgenti un termine di 20 giorni per la presentazione della

motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). Nelle

loro motivazioni, presentate il 27 giugno rispettivamente il 4 luglio 2013,

esse hanno ribadito le loro richieste di assoluzione.

E. Con

scritto 11 luglio 2013, la Pretura penale ha comunicato di non avere

osservazioni da formulare sulla motivazione d’appello e di rimettersi al

giudizio della scrivente Corte.

Con osservazioni 19 luglio 2013, di cui si dirà, se del caso, nei considerandi

di diritto, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dei gravami e la

conferma dell’impugnato giudizio.

Con scritto 26 luglio 2013, IM 1 postula l’accoglimento dell’appello di AP 1.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto

modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1

che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

2.

Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui.

Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone segnatamente un inganno astuto.

Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di

un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma

anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non

è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il

truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le

circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare

rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid.

4.4

, STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1). Il carattere astuto non

dipende dal buon esito dell'inganno. È invece determinante sapere se per

l'autore l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima,

tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva (DTF 135 IV 76 consid.

5.2

pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1). L'astuzia

tuttavia va negata, qualora la vittima poteva difendersi dando prova di un

minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. Nemmeno è

però necessario che la vittima abbia dato prova della più grande diligenza e

adottato tutte le misure di prudenza possibili. Non si tratta quindi di sapere

se la vittima abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata.

L'astuzia va negata solo quando la vittima è corresponsabile del danno, per non

aver osservato le misure elementari che si imponevano. Di conseguenza, la

tutela penale non decade in presenza di una qualsiasi negligenza della vittima,

ma solo di una leggerezza tale da relegare in secondo piano il comportamento

truffaldino dell'autore. Soltanto eccezionalmente quindi la corresponsabilità

della vittima esclude la punibilità penale del truffatore. Per determinare se

l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari

misure di prudenza, non ci si deve domandare come avrebbe reagito all'inganno

una persona ragionevole ed esperta, bensì occorre prendere in considerazione la

situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2

pag. 80 seg.; 128 IV 18 consid. 3a e

rinvii; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).

Sotto il profilo soggettivo, l’autore di una truffa deve agire intenzionalmente

e nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

3.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione

di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza

possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato

può essere punito con pena attenuata.

Vi è dunque un tentativo di truffa qualora l’autore, agendo intenzionalmente e nell’intento

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, non compie tutti gli atti

necessari al perfezionamento dell’inganno oppure li compie senza tuttavia

riuscire ad indurre in errore la vittima.

4.

Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che ha aiutato

intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al

reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo

causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si

sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento,

ritenuto che non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio

sine qua non della realizzazione del reato, ma che è sufficiente che essa

l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o

consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione

di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1. pag. 51 e seg.; 121 IV 109 consid. 3a,

pag. 119 e seg.; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309

consid. 1a; STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003, consid. 3.1).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo

eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1., pag. 16). È

necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un

determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo

proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività

delittuosa dell’autore (DTF 132 IV 49 consid. 1.1., pag. 51 e seg.; DTF 121 IV

109.

consid. 3a, pag. 119 e seg.). La volontà del complice non è direttamente

proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la

volontà dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1).

Fatti ed antefatti dell’inchiesta

5.

AP 1 e IM

1, entrambe classe __________, sono amiche di lunga data. La prima vive oggi a __________

con i due figli nati dall’unione con l’ex compagno __________. La seconda è,

invece, domiciliata ad __________, dove risiede con il compagno e la figlia

comune.

6.

Tramite

l’apposito formulario (cfr. formulario “Relazione di incidente della

circolazione”, doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228), compilato il 25 novembre 2000, AP 1 annunciava alla sua compagnia assicurativa, la ACPR 1, un

incidente della circolazione occorsole in Italia e più precisamente in

territorio di __________, località in provincia di __________. Dal suddetto

rapporto si evince che, il 25 novembre 2000, alle ore 16’30, l’Opel Corsa

condotta da AP 1 ha tamponato la Porsche Boxter guidata da tale __________ “spingendola nel burrone”.

Il formulario è stato sottoscritto unicamente dalla donna.

7.

AP 1

trasmetteva poi alla ACPR 1 la fattura delle carrozzeria __________ di __________

relativa alla riparazione della sua autovettura (per complessivi fr. 1'932,85,

cfr. doc. I allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) nonché quella della

carrozzeria __________ di __________ relativa alla riparazione della Porsche

Boxter di __________ (per complessive vecchie Lit. 74'378'772.-, cfr. doc. H

allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

Insospettita dalla notevole differenza d’importo tra le due fatture, la ACPR 1 incaricava

l’ispettore __________ di approfondire il caso. I primi accertamenti

permettevano di stabilire che, tra il 1993 e il 2001, AP 1, __________ nonché i

stretti famigliari di quest’ultimo (il fratello __________, la madre __________

e il padre __________) avevano annunciato a diverse compagnie assicurative in

Svizzera ed in Italia ben 35 sinistri, fra i quali alcuni che presentavano

delle palesi analogie con quello qui in discussione (cfr. doc. M allegato

all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

La ACPR 1 decideva pertanto di organizzare, per il 23 maggio 2001,

l’interrogatorio in contemporanea dei due protagonisti dell’incidente. __________,

sentito presso la sede di __________ della ACPR 1, dopo aver riferito del

motivo che lo aveva spinto a percorrere la strada per __________ - e meglio

l’incontro con un amico di cui non ricordava il nome - e dopo aver illustrato

la dinamica del sinistro, ha spiegato che la vettura accidentata era stata

recuperata da un carro attrezzi chiamato da persone giunte in loco, precisando

che, se ben ricordava, il recupero della Porsche era stato effettuato dalla

ditta __________ (cfr. doc. B allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228). Dopo l’interrogatorio, __________ ha condotto __________ sul luogo in cui si

sarebbe verificato il sinistro (cfr. foto in doc. D allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

Dal canto

suo, AP 1, sentita presso la sede di Lugano dell’assicurazione, ha spiegato che

il giorno del sinistro, essa era intenzionata a visitare con l’amica IM 1 il

parco archeologico situato nei pressi di __________. Essa ha poi spiegato la

dinamica dell’incidente ed ha confermato la circostanza secondo cui “un’auto

si è fermata ed un uomo e una donna di cui non ricordo il nome hanno chiamato i

soccorsi”, specificando di non sapere quale ditta avesse eseguito il

recupero della Porsche. Alla fine dell’interrogatorio, la donna si è rifiutata

di firmare il verbale (cfr. doc. C allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

Visto

quanto dichiarato, l’ispettore __________ decideva di procedere, ancora quel

medesimo giorno, all’interrogatorio di __________ (titolare dell’omonima

ditta), il quale, dopo un’iniziale reticenza, ha per finire riferito di essere

stato chiamato la mattina stessa da una persona che, gli portava i saluti della

__________ e gli chiedeva di “dire, se veniva chiesto, che era stato lui a

fare il traino di questa Porsche senza rilasciare fattura” (cfr. “Rapporto

sui lavori di accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 3).

8.

In

data 5 giugno 2001, AP 1 trasmetteva alla ACPR 1 il formulario “Dichiarazione

di sinistro per l’assicurazione di veicoli a motore”, con il quale notificava

il sinistro occorsole il 25 novembre 2000, spiegando in particolare di avere “tamponato

l’auto che viaggiava davanti a me spingendola fuori strada” mentre

circolava a 50-60 km/h. Nella dichiarazione essa ha inoltre indicato IM 1 quale

testimone (cfr. doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

9.

Il

20.

settembre 2001, __________ – dopo avere escluso “nel modo più assoluto

che i danni riportati sulla Porsche sono da attribuire ad un incidente di

tamponamento nel luogo indicato dalle parti” (cfr. “Rapporto sui lavori di

accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 4) - ha presentato alla polizia giudiziaria una denuncia per i reati di truffa consumata

e tentata nei confronti di AP 1, di __________ e di __________ (cfr. suo

verbale d’interrogatorio del 20 settembre 2001 allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

10.

La

polizia giudiziaria ha pertanto proceduto ad interrogare AP 1 e IM 1. Per

quanto concerne il tenore delle loro deposizioni – rese il 24 ottobre

rispettivamente il 19 novembre 2001 - si rinvia, in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP, al riassunto fattone dal primo giudice:

AP 1 ha confermato di aver tamponato in data 25 novembre 2000 la Porsche Boxter, alla cui guida c'era __________, che ha terminato la sua corsa in un piccolo

burrone sul lato destro rispetto alla direzione di marcia, mentre si stava

dirigendo, assieme all'amica IM 1, al centro archeologico situato nella zona di

__________; ha ricordato di essere partita, con l'amica, il sabato mattina da __________

(…); ha spiegato che in passato le era "capitato di visitare rovine

archeologiche

in __________ e in __________ durante vacanze trascorse

in questi

paesi con i miei genitori”, ma che l'idea di rendere visita al

museo era stata di IM 1. Ha confermato di aver visto sul luogo il carro

attrezzi, ma di non aver assistito al recupero

della vettura (verbale interrogatorio AP 1 24.10.2001, doc. 3, ad R 25,

pag. 5).

Da parte sua, IM 1 ha raccontato agli agenti interroganti (…) che, dopo essere

partite da __________, hanno raggiunto __________ e che, dopo aver pranzato e

girovagato per negozi, nel primo pomeriggio, verso le 15.30 si sono dirette

verso gli scavi archeologici di __________, precisando che dopo circa 10/15

minuti che stavano percorrendo la strada che da __________ porta a __________,

"dopo aver effettuato una curva, ci siamo trovate davanti una

vettura che procedeva nella nostra medesima direzione a velocità ridotta" e che, pur

avendo AP 1 immediatamente frenato "non ha potuto evitare l'urto

che è avvenuto tra la parte anteriore della sua vettura e la parte posteriore del veicolo che

ci precedeva"; ha proseguito dicendo che "il veicolo che

precedeva usciva

di strada

sul lato destro terminando la sua corsa in un fosso di alcuni metri.

Ci siamo subito

fermate", che "AP 1 ha iniziato a piangere pensando che qualcuno si

fosse fatto male", che "dalla vettura fuoriuscita di strada, usciva

un ragazzo che

iniziava a inveire nei nostri riguardi”, che "per fortuna nessuno si era

fatto male e poco dopo la situazione si è calmata. AP 1 toglieva dalla vettura

un formulario di dichiarazione amichevole. L'altro protagonista, che nel frattempo avevo

saputo chiamarsi

__________, iniziava a compilare la dichiarazione inserendo i suoi dati.

Personalmente consegnavo al ragazzo o la licenza di

condurre o la licenza di circolazione

della vettura di AP 1 e lui provvedeva a

trascrivere tutti i dati nella dichiarazione. Sono

sicura che è

stato __________ a compilare tutto il formulario"; ha poi ricordato che dopo

"circa 20 minuti è arrivato un carro attrezzi" e che

"dopo aver assistito all'inizio del recupero, AP 1 ed io siamo ripartite”

(…) (verbale

interrogatorio IM 1, doc. 4, pag. 2 e 3)"

(sentenza impugnata, consid. 10 pag. 9-10).

11.

Il 24

novembre 2004 anche __________, nell’ambito di una rogatoria internazionale, è

stato interrogato dalle autorità italiane in qualità di persona informata sui

fatti.

Egli ha così risposto alle domande postegli:

Domanda: E' stato lei ad effettuare il 25.11.2000 a __________,

il

recupero in un fossato della vettura Porsche Boxter targata intestata a __________?

Risposta:

No, non sono stato io a recuperare detta autovettura.

Domanda: Conferma di aver ricevuto la mattina del 23.5.2001, la

telefonata

di un uomo che, portando i saluti

della __________,la invitava, qualora

qualcuno glielo avesse chiesto, a confermare che era stato lei a recuperare la

vettura e che il lavoro era stato pagato in contanti senza emissione di

fattura?

Risposta:

Confermo di aver ricevuto una mattina una telefonata da parte di un

interlocutore di sesso maschile, il quale mi annunciava che aveva bisogno di

parlarmi. Questa persona si è presentata a casa mia anzi nella mia officina,

chiedendomi che aveva necessità di avere una ricevuta fiscale che attestasse

l'avvenuto recupero della vettura Porsche in una strada che portava a __________.

L'uomo mi riferiva che detta vettura (la Porsche) era stata urtata da una signora svizzera, facendola precipitare in

un fosso, circa un mese prima. Malgrado la sua insistenza, desistevo dalla

richiesta. La ricevuta sarebbe stata utilizzata per dimostrare

all'assicurazione che l'autovettura era stata recuperata in fondo al burrone.

Domanda: Chi ha eseguito la telefonata e successivamente si è

presentato in officina?

Risposta: È un uomo dell'età di circa 40 anni di nome __________, di

corporatura robusta, altezza circa 1,75, carnagione scura, di accento

napoletano che lavorava alla stazione Carabinieri di __________ di __________,

successivamente trasferito a __________. Non ho rivisto il __________ dopo tale

incontro.

Domanda: Cosa le era stato promesso?

Risposta:

Non mi era stato promesso alcun compenso.

Domanda:

Ha emesso

fatture relative a recuperi mai effettuati?

Risposta:

No, non

l'ho mai fatto.”

(verbale

d’interrogatorio __________ del 24 novembre 2004 allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228)

Dopo

essere state edotte delle suddette dichiarazioni, AP 1 e IM 1, nuovamente

interrogate dagli inquirenti, hanno confermato la loro versione dei fatti (cfr.

verbali d’interrogatorio del 4 settembre 2001 di IM 1 e del 1° ottobre 2009 di AP

1, allegati all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

__________, che pure doveva essere sentito nell’ambito della rogatoria

internazionale disposta dal procuratore pubblico, non ha potuto essere

rintracciato (cfr. scritto 15 novembre 2004 del comandante della Stazione

carabinieri di __________, allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228).

12.

Il 26

agosto 2004 il Ministero pubblico ha emanato nei confronti di __________ un

decreto di non luogo a procedere interno e, al termine dell’inchiesta, il 9

novembre 2010, anche __________ è stato fatto oggetto di un decreto di non

luogo a procedere interno.

Contro AP

1.

e IM 1 il procuratore pubblico ha invece emanato i DA di cui al consid. A.

Risultanze del dibattimento di primo grado

13.

Durante

il dibattimento in Pretura penale, le due imputate, interrogate dal primo

giudice, hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni rilasciate in

precedenza agli inquirenti. In particolare, dopo aver ribadito il loro interesse

per l’archeologia e la cultura in generale e la loro intenzione di raggiungere __________

per visitare il locale parco archeologico, esse hanno confermato la dinamica

dell’incidente nonché l’arrivo del carro attrezzi (cfr. verbale del

dibattimento).

14.

I difensori

hanno inoltre prodotto uno scritto 10 gennaio 2011 della __________ (ovvero la

ditta che ha rilevato la __________) a AP 1, con la quale la carrozzeria

sollecita il pagamento della fattura riferita alla riparazione della Porsche

Boxter di __________, trasportata presso “i nostri locali dal soccorso

stradale del signor __________ di __________ di __________ in data 25 novembre 2011” (cfr. doc. A, allegato al verbale del dibattimento).

Appello

15.

AP 1 e IM 1 contestano innanzitutto l’accertamento del primo giudice

secondo cui l’incidente denunciato alla ACPR 1 non è, in realtà, mai avvenuto.

15.1

A mente del giudice della Pretura penale più indizi concorrono in

concreto a delineare la conclusione secondo cui “il tamponamento è stato

creato ad arte per denunciare il caso all’assicurazione”.

In sintesi, il pretore ha innanzitutto ritenuto che l’interesse per

l’archeologia manifestato dalle appellanti fosse poco convincente e che, in

particolare, stupisse il fatto che la visita di un museo all’aperto - che

necessita di una o due ore di tempo - dovesse, nelle intenzioni delle donne, avvenire

“all’imbrunire, in una giornata piovosa” (sentenza impugnata, consid.

14.1

pag. 14-15). Il primo giudice ha poi rilevato che anche le dichiarazioni

delle appellanti circa i dettagli del loro viaggio a __________ e, in

particolare, circa il loro previsto pernottamento in zona, erano poco chiare e

contraddittorie (sentenza impugnata, consid. 14.2 pag. 15-16). Ponendo poi

l’accento sulla dinamica dell’incidente il giudice di prime cure ha rilevato

che - anche volendo prescindere dalle contrastanti dichiarazioni dei

protagonisti dell’incidente circa l’inclinazione della strada (in discesa

secondo __________, in salita secondo le appellanti) - mal si comprende come AP

1.

potesse viaggiare a 50-60 km/h su una strada “bagnata, dissestata,

sperduta, piena di curve sulla quale non aveva mai transitato prima”. Ma a

detta del pretore anche dalla ricostruzione dell’incidente effettuata al

dibattimento, “non risulta che il luogo dell’impatto si trovasse subito dopo

una curva e che quindi l’urto fosse così inevitabile come si tenta di far

credere, ritenuto che, nelle sue precedenti versioni, AP 1 aveva ammesso che da

almeno 10-15 minuti seguiva il veicolo del __________”. Il primo giudice,

sempre in merito alla dinamica dell’incidente, ha pure rilevato come non si spiega,

in ogni caso, “come abbia potuto una piccola Opel Corsa spingere in un

burrone una grossa Porsche Boxter, dal peso indubbiamente superiore, riportando

solo piccoli danni materiali (quantificati in neanche fr. 2'000.-) e cagionare,

per contro, all’auto tamponata danni per quasi 75 milioni di vecchie lire

italiane” (sentenza impugnata, consid. 14.3 pag. 16-17 e 15 pag. 18).

Continuando nella sua motivazione, il pretore ha poi ancora rilevato come sia “inafferrabile”

la divergenza circa l’effettivo intervento del carro attrezzi. __________,

spiega, ha infatti negato di avere effettuato il recupero della Porsche e ha

per finire “confessato di essere stato contattato e pregato di dire di avere

effettuato l’intervento” (sentenza impugnata, consid. 14.4 pag. 18). Il

pretore ha rimarcato che a sostegno della conclusione secondo cui l’incidente

non è altro che una messinscena vi è poi ancora “la lunga lista di

precedenti assicurativi, dalla quale si evincono quindici tra

tamponamenti/collisioni in otto anni, intervenuti nella cerchia di persone

vicine a AP 1, al padre dei suoi figli __________ e al di lui fratello __________,

di cui almeno altri due casi, con modalità simili, con riparazioni effettuate

da __________ di __________ e __________ di _________”. Infine il primo

giudice, ha rimarcato che, se i fatti si fossero svolti come preteso da tutti i

protagonisti dell’asserito incidente, __________ non si sarebbe reso

irreperibile alle autorità rogatoriali (sentenza impugnata, consid. 15 pag.

19).

15.2

Nel suo gravame AP 1, ponendo innanzitutto l’accento sulla dinamica

dell’incidente, ha rimarcato che, nonostante la differenza di peso fra le due

auto coinvolte nel sinistro, “la fuoriuscita di strada è perfettamente

ipotizzabile poiché il veicolo tamponato era in movimento ed una sterzata è

bastata a farlo uscire di strada”. Senza dimenticare, continua, che è “altamente

probabile” che il conducente, a seguito dell’urto, abbia pigiato

involontariamente sull’acceleratore, causando un repentino cambio di velocità.

Oltretutto, spiega ancora l’appellante, le conclusioni del pretore riguardo al

danno patito dalla sua vettura non sono supportate da valutazioni oggettive né

da una perizia (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 9).

Quanto al trasporto del veicolo, l’insorgente rileva che la ritrattazione del

signor __________ ha “tratto origine dalla paura delle conseguenze d’ordine

fiscale a seguito di un incasso senza fatturazione” e dalla sua volontà “di

tutelare la sua attività piuttosto che di testimoniare chi lo aveva pagato

sottobanco” (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 3 e 10). Infine, con

riferimento ai precedenti assicurativi citati dal primo giudice, AP 1 sostiene

che “l’esistenza di una fattispecie penale va esaminata in quanto tale e non

a dipendenza di chi sia sotto indagine e processo, di precedenti suoi o di

terzi a lui vicini” (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 11).

15.3

Dal canto suo IM 1, spiega di avere prodotto alla scrivente Corte

dei documenti che dimostrano il suo interesse “per l’arte, la cultura, il

mondo antico e l’archeologia” e che, pertanto, la visita a __________ non

rappresenta una circostanza anomala come ritenuto dal pretore (cfr. motivazione

d’appello IM 1, pag. 3 e 9). Ponendo poi l’accento sulla dinamica

dell’incidente, l’insorgente contesta le contraddizioni riscontrate dal pretore

e spiega che quanto accaduto il giorno del sinistro è chiaro e sostanzialmente

confermato da tutti i tre protagonisti. In particolare rileva che la

circostanza secondo cui l’impatto è avvenuto in curva è assodato e dimostrato

anche dalla ricostruzione fotografica agli atti e che, in ogni caso, in

mancanza di una ricostruzione peritale della dinamica dell’incidente, non è

possibile ritenere errata la versione unanime fornita dai tre protagonisti così

come non è possibile escludere che il danno causato alla Opel sia

effettivamente da ricondurre al sinistro in discussione (cfr. motivazione

d’appello IM 1, pag. 11-12). Quanto all’intervento del carro attrezzi, anche IM

1, come la coimputata, sostiene che la circostanza secondo cui __________ ha

negato di avere recuperato la Porsche è da ricondurre al fatto che esso si era

fatto pagare in nero, senza emettere una regolare fattura. Inoltre, rileva

ancora l’appellante, l’istruttoria non ha minimamente verificato le indicazioni

del titolare della __________ – riportate nel Rapporto stilato da __________ (doc.

A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) – secondo cui il veicolo era in

verità stato recuperato da tale __________ di __________ (cfr. motivazione

d’appello IM 1, pag. 12-13).

Infine, la procedente sostiene che il giudice della Pretura penale non ha

tenuto conto degli elementi a comprova dell’avvenuto incidente. In particolare,

continua, il pretore non ha considerato, fra l’altro, che la vettura di AP 1 è

stata effettivamente danneggiata e che i costi di riparazione - equivalenti ad

un mese di salario - sono rimasti a suo carico, che non vi è la prova di

relazioni tra __________ e AP 1, come del resto tra __________ e uno dei

fratelli __________ e che nessun procedimento penale è stato aperto né a carico

di __________ né a carico dei fratelli __________ (cfr. motivazione d’appelloIM

1, pag. 14).

15.4

a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui

all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per

l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e

seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi

(162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art.

182.

e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche

tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a

provarla.

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova.

b. In

mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,

cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di

fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione

condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro

valutazione d’insieme, una

conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un

fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, pag. 192

consid. 3; Rep. 1980, pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove

tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna

soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise

e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può

essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.

Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309

cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

c. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione

delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon

volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,

invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di

prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15

e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23;

Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,

ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.

1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle

prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la

deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella

di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di

quella della parte lesa (STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del

10.

maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744,

pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio

convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in

modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in

op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art.

10, n. 58, pag. 170).

d. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.

32.

cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si

è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86

consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008,

consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2). In questi casi -

così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86

consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011,

consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; Tophinke, in

Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers,

Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art.

10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

15.5

Questa Corte, dopo attento ed approfondito esame delle emergenze

istruttorie, si associa al giudizio pretorile secondo cui il danno causato alla

Porsche Boxter di __________ (cfr. foto in atti) non è riconducibile ad un sinistro

verificatosi il 25 novembre 2000 nei pressi di __________.

Tale

conclusione è confortata dai seguenti elementi:

a) I motivi della trasferta a __________

Già solo

le dichiarazioni delle imputate e di __________ circa i motivi che li avrebbero

spinti, il 25 novembre 2000, a recarsi a __________ appaiono poco credibili.

Per quanto concerne innanzitutto le due donne, si rileva che, a prescindere da

un loro effettivo interesse per l’archeologia, sorprende che esse, partendo da __________

per raggiungere il parco archeologico di __________, abbiano deciso, anziché di

raggiungere detta località percorrendo la strada provinciale che passa da __________

e da __________, di recarvisi passando da __________ (cfr. verbale

d’interrogatorio 24 ottobre 2001 di AP 1, allegato all’AI 1, pag. 2 e verbale

d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 2),

scegliendo dunque un percorso molto più lungo (54 anziché 26 km, cfr. www.viamichelin.it)

e percorrendo una strada stretta, con molte curve e in parte dissestata (cfr.

“Rapporto sui lavori di accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 4). Questa circostanza appare ancora più anomala se, come il pretore, si

considera che le imputate sono partite solo verso le 15’30 da __________ (cfr.

verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 1),

che la visita del sito archeologico, situato all’aperto, necessita di 1-2 ore

di tempo (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3) e che, pertanto, la deviazione

verso __________ accorciava ulteriormente il già scarso tempo a diposizione (il

25.

novembre, a __________, il sole tramonta alle ore 16’40, cfr. www.eurometeo.com/italian/ephem).

Si osserva al riguardo che la circostanza evocata da AP 1, secondo cui lo

spostamento a __________ era in realtà finalizzato all’incontro con tale __________

(cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 3 e 8), non può essere ritenuta da questa

Corte dato che la versione unanime delle appellanti (peraltro perorata da IM 1

anche in questa sede, cfr. sua motivazione d’appello, pag. 8-9) è sempre e solo

stata quella secondo cui esse intendevano recarsi a __________ per visitare il

locale parco archeologico.

__________ ha dal canto suo fornito all’ispettore __________ delle indicazioni

del tutto evasive, spiegando che, il 25 novembre 2000, egli era intenzionato a

raggiungere un amico di cui non ricordava il nome presso un ristorante situato

sulla strada per __________, del quale pure non rammentava il nome. È evidente

che un tale atteggiamento, del tutto sibillino, rende anche la versione di __________

poco attendibile.

b) Il

luogo e la dinamica dell’incidente

Questa

Corte, sulla scorta delle foto in atti e con l’ausilio del sito www.maps.google.it

- che permette di percorrere virtualmente buona parte della rete viaria

italiana e di verificarne nel dettaglio le caratteristiche - ha potuto

individuare, con precisione, il luogo raggiunto il 23 maggio 2001

dall’ispettore __________ e da __________ e da quest’ultimo indicato come

teatro dell’incidente: esso si trova sulla strada che da __________ conduce a __________

(precisamente a 4.1 km prima di questa località), su un tratto rettilineo in

lieve salita, a 70/80 m dopo una leggera curva a destra.

Ora, alcuni elementi in atti inducono a ritenere che le due imputate non sono

mai state nel punto suindicato. Innanzitutto negli schizzi contenuti nei

formulari “Relazione di incidente” e “Dichiarazione di sinistro” (cfr. doc. F

allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228), AP 1 ha situato l’incidente in curva, con l’auto che usciva di strada per la tangente, e non su un

rettilineo come indicato da __________. Pure le dichiarazioni delle donne

secondo cui il luogo del sinistro è situato dopo una curva (cfr. verbale 25

novembre 2001 di AP 1, Doc. C allegato all’AI 1, pag. 3 e verbale

d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 2) non è

compatibile con il luogo mostrato da __________ che, come visto, si trova dopo

un tratto rettilineo di 70-80 m. Nemmeno trova conferma la circostanza –

evocata nella motivazione d’appello di IM 1 (cfr. pag. 10) – secondo cui il

tratto di strada teatro del sinistro era costeggiato da un fossato, dato che di

esso non v’è traccia né sulle foto in atti, né sulle immagini reperibili sul

sito www.maps.google.it.

Poco convincenti appaiono pure le dichiarazioni delle appellanti e di __________

circa la dinamica dell’incidente. In particolare, la tesi secondo cui l’Opel

Corsa di AP 1 avrebbe urtato da tergo la vettura di __________, spingendola in

una scarpata (cfr. verbale 25 novembre 2001 di AP 1, doc. C allegato all’AI 1,

pag. 4 e verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1,

pag. 2, verbale del dibattimento, pag. 4) è sconfessata dalle foto in atti

dalle quali emerge che la Porsche Boxter non è accidentata nella parte

posteriore, ma presenta unicamente dei piccoli segni (cfr. foto in doc. E

allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) sicuramente non compatibili con l’urto

descritto negli atti. Non va poi al riguardo dimenticato, come peraltro

rilevato dal pretore, che anche il danno patito dall’Opel Corsa – limitato al

paraurti e ad un faro anteriori (cfr. doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) - stride con l’esistenza di un impatto sufficiente a spingere una Porsche

Boxter fuori dalla carreggiata, oltretutto su un tratto di strada in salita con

una pendenza tra il 5 e il 10% (cfr. indicazioni sulla foto n. 4 in doc. D allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

c) L’intervento della ditta __________

La

versione dei fatti fornita dai protagonisti dell’asserito sinistro è

ulteriormente smentita dalle dichiarazioni di __________, ovvero dalla persona

indicata da __________ e dalla __________ (cfr. doc. A, allegato al verbale del

dibattimento) come l’autore del recupero della sua Porsche. Come visto, l’uomo,

non solo ha negato di essere intervenuto sul luogo dell’incidente, ma ha

riferito di avere ricevuto il 23 maggio 2001 (il medesimo giorno in cui __________

è stato interrogato da __________) prima una telefonata e poi la visita di un

uomo che lo ha invitato a confermare, se richiestogli,

di avere effettivamente eseguito il recupero dell’auto (cfr. verbale

d’interrogatorio __________ del 24 novembre 2004 allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228). Ora, la scrivente Corte – diversamente da quanto pretendono le appellanti –

non ha motivo di credere che __________ abbia negato di

avere effettuato il soccorso perché non aveva emesso la regolare fattura e,

dunque, per paura dei controlli fiscali. Come a ragione spiegato anche dal

procuratore pubblico (cfr. sue osservazioni, pag. 2), ______ aveva infatti

tutto l’interesse al rilascio di una fattura che gli avrebbe permesso di

sostanziare le sue pretese nei confronti di AP 1. I dubbi sull’effettivo

intervento della ditta __________ sono poi ulteriormente alimentati da un’altra

divergenza riscontrata negli atti: __________ ha dichiarato che il carro

attrezzi intervenuto sul luogo dell’incidente aveva portato la sua Porsche presso la __________ (cfr. doc. B allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 7), mentre la carrozzeria di __________ che ha effettuato la riparazione

della vettura ha spiegato, nel suo scritto 10 gennaio 2011 a AP 1 (cfr. doc. allegati al verbale del dibattimento), che la “Porsche Boxter è stata trainata presso i nostri locali dal soccorso stradale del

signor __________ di __________ in data 25 novembre 2011”.

Visto quanto precede è evidente che l’intervento della ditta __________

altro non è che un’invenzione escogitata da __________ e dalle imputate per

dare sostanza alla tesi dell’avvenuto sinistro.

d) I precedenti assicurativi

La

circostanza secondo cui il sinistro denunciato alla ACPR 1 non si è in realtà

mai verificato, è poi ulteriormente confortata dalla documentazione inerente i

precedenti assicurativi dei protagonisti della vicenda qui in discussione (doc.

M), dalla quale emerge non solo una sospetta serie di sinistri inerenti veicoli

a motore, denunciati da AP 1 a varie compagnie assicurative (ben 14 nel lasso

di tempo tra il 4 dicembre 1997 e il 18 marzo 2000), ma pure l’esistenza di un

caso che presenta delle evidenti analogie con quello in esame. Il 18 marzo

2001, __________ ha infatti tamponato con una Mitsubishi intestata a AP 1, a __________ (distante 27 km da Monterenzio), la BMW Z3 di __________, causandole un danno di fr.

35'000.- riparato dalla __________ di __________ (il cui titolare era peraltro

il padre del danneggiato). Ora la probabilità che, su un arco temporale di 4

mesi, i veicoli di un medesimo assicurato tamponino, nella stessa zona

d’Italia, due vetture di lusso, i cui proprietari fanno entrambi capo alla

medesima carrozzeria, è talmente bassa da avvalorare l’ipotesi secondo cui (almeno)

l’incidente qui in esame è stato costruito ad arte.

e) L’irreperibilità

di __________

A mente

di questa Corte anche la circostanza per cui __________ si è reso irreperibile

alle autorità italiane incaricate d’interrogarlo nell’ambito della rogatoria

internazionale (cfr. scritto 15 novembre 2004 del comandante

della Stazione carabinieri di __________, allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228 dal quale emerge che egli è stato più volte citato)

rappresenta un indizio che depone per la tesi accusatoria. Come a ragione

rilevato dal primo giudice e dal procuratore pubblico (cfr. sue osservazioni,

pag. 3), infatti, nel caso in cui la sua Porsche fosse effettivamente stata

tamponata dall’Opel Corsa, __________ si sarebbe certamente fatto avanti per

contribuire all’accertamento dei fatti, ciò che, peraltro, gli avrebbe

facilitato anche l’ottenimento di un risarcimento.

15.6

Visto

quanto sopra, questa Corte – come già il pretore – ritiene non sussistere in

concreto alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’incidente denunciato da AP 1

il 25 novembre 2000, non si è, in realtà, mai verificato.

Tale conclusione non può certamente essere sconfessata dalla circostanza –

evocata da IM 1 - secondo cui AP 1 ha comunque subito un danno di ca. fr.

2'000.-, equivalente ad un mese del suo salario. Non va infatti dimenticato

che, in caso di perfezionamento dell’inganno, i suoi ideatori (tra cui,

appunto, l’imputata) avrebbero beneficiato di un indennizzo di vecchie Lit.

74'378'772.- corrispondenti a ca. fr. 77'000.- (valuta 28 marzo 2001, cfr. www.oanda.com),

importo che, a non averne dubbi, giustificava il sacrificio del paraurti e di

un faro anteriori di una Opel Corsa.

16.

Visto l’accertamento di cui al considerando precedente, non occorre

spendere molte parole per dimostrare che AP 1 – denunciando alla ACPR 1 un

sinistro in realtà mai verificatosi e fornendole una falsa versione dei fatti –

ha inteso, di comune accordo con __________ (che certamente conosceva,

personalmente o per il tramite di __________) e con la __________, ingannare la

compagnia assicurativa al fine di ottenere un indebito profitto. Al riguardo ci

si limita ad osservare come non possa essere seguita la tesi della donna

secondo cui - anche nel caso di false dichiarazioni - non poteva in concreto

sussistere un inganno astuto, considerato che il suo agire (e quello degli

altri protagonisti della vicenda) sarebbe comunque stato “del tutto

maldestro ed infantile e quindi privo di qualsiasi possibilità di successo”

(motivazione d’aAP 1, pag. 7). Già solo il fatto di denunciare, tramite invio

dell’apposito formulario – con indicazione dei dati relativi a protagonisti,

dinamica, luoghi e tempi – un sinistro in realtà mai avvenuto e di accordarsi

con l’asserito co-protagonista su una versione dei fatti comune da esporre, se

del caso, all’assicurazione o alle autorità (come sicuramente avvenuto),

dimostra che quanto messo in atto dai protagonisti di questa vicenda tutto può

dirsi fuorché “maldestro o infantile”. La circostanza secondo cui la

messinscena concerneva un incidente all’estero, rendeva poi ancora più

difficile, per la ACPR 1, esperire i consueti accertamenti. Ne è del resto la

riprova la circostanza secondo cui solo grazie alle approfondite indagini del

suo servizio antifrode, l’inganno ha potuto essere smascherato.

La circostanza per cui AP 1 non sia per finire riuscita ad indurre in errore

l’assicurazione, qualifica il suo agire come un tentativo di truffa ai sensi

dell’art. 146 in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, per il quale essa va

dichiarata autrice colpevole.

17.

Scontata appare poi, nel contesto sopra delineato, la condanna di

IM 1 per complicità in tentata truffa. La donna, confermando nel corso del suo

interrogatorio di polizia del 19 novembre 2001 di avere assistito al

tamponamento della Porsche, in realtà mai avvenuto, ha infatti – in modo

sicuramente consapevole - aiutato AP 1 a tentare di ingannare la ACPR 1.

A dire il vero, al riguardo, ci si potrebbe chiedere se la partecipazione di IM

1.

non debba essere qualificata di correità. La questione può, comunque,

rimanere indecisa visto il divieto della reformatio in pejus posto dall’art.

391.

cpv. 3 CPP.

18.

Solo

di transenna, infine, è il caso di osservare che la circostanza secondo cui né __________

né __________ sono stati condannati per questa fattispecie, nulla muta alla

sostanza delle cose, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle

proprie azioni od omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).

Commisurazione della

pena

19.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto

di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alle

pene inflitte alle imputate dal primo giudice, ovvero una pecuniaria di 25

aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna e una multa di fr. 200.- a AP 1 e

una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna e una multa

di fr. 100.- a IM 1. In particolare esse – oltre ad apparire ossequiose degli

elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP – tengono

debitamente conto della violazione del principio di

celerità (la procedura è rimasta ferma presso il Ministero pubblico da maggio

2005.

al settembre 2010) e del lungo tempo trascorso dai fatti (si è giunti al

processo di primo grado quasi 12 anni dopo i fatti).

Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un

periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.

Tasse e spese di

giustizia

20.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

per complessivi fr. 1’700.-, sono posti a carico delle appellanti nella misura

di 1/2 ciascuno.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per

complessivi fr. 1’200.- sono pure posti a carico delle appellanti nella misura

di 1/2 ciascuno (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81, 379 e segg., 398 e

segg. e 408 CPP

146, 22 cpv. 1 e 25 CP;

34, 42, 47 e segg., 106 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

sull’appello

di AP 1

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di tentata truffa per i fatti

descritti nel DA n. del 15 novembre 2010.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr.

40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 1’000.- (mille);

1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento). In caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

sull’appello

di IM 1

2. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

2.1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole di complicità in tentata truffa

per i fatti descritti nel DA n. __________ del 15

novembre 2010.

2.2. IM 1 è condannata:

2.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr.

40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 600.- (seicento);

2.2.2. alla multa di fr. 100.- (cento). In caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

2.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

sulle

tasse e spese della procedura d’appello

3. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- spese fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono

posti a carico delle appellanti in ragione di un 1/2 ciascuno.

4. Intimazione

a:

-

5. Comunicazione a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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