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Decisione

17.2013.73

Grave infrazione alla LCStr per aver perso il controllo del proprio veicolo. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Distinzione tra messa in pericolo astratta e concreta e tra negligenza coscie

4 dicembre 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I conducenti coinvolti sono stati sottoposti alla

prova etanografica, che ha dato per entrambi esito negativo (0.00 per mille).

La prevenuta non era

debitamente allacciata con la cintura di sicurezza.

7. Interrogata

il 4 febbraio 2007, __________ ha descritto gli eventi come segue:

“ circolavo a bordo della vettura sopraindicata,

in territorio di Bellinzona su via Galbisio, proveniente da Bellinzona e

diretta verso Castione.

(…) La

mia velocità era di circa 70 km/h.

(…)

Arrivata a circa 300 metri dal Mövempick, ove la strada piega leggermente verso

sinistra, notavo una vettura provenire dalla parte opposta che circolava

regolarmente, in particolare notavo i suoi fari. Improvvisamente però dietro vi

era una vettura di piccole dimensioni, che aveva i fari completamente spostati

in mezzo alla careggiata. Indi significa che la stessa circolava con metà della

vettura sulla mia corsia di marcia.

Non ho

avuto il tempo di realizzare che avevo già colliso con la vettura che circolava

nella direzione opposta. Dopo aver colliso, ho sentito che la piccola vettura

strisciava contro la mia fiancata sinistra e in un attimo mi sono ritrovata con

la macchina ferma davanti alla roccia.

(…)

Dopo il violento urto ho tentato di uscire dalla macchina, ma la portiera dalla

mia parte era bloccata ed era scoppiato pure il vetro. Sono quindi uscita dalla

portiera lato passeggero. Solo a quel punto ho realizzato di essere con la

vettura sulla corsia opposta, ma fortunatamente il traffico era già fermo.

(…) D:

Al momento dell’urto lei circolava regolarmente sulla sua corsia?

R: Si.

D: E’

stata quindi l’altra vettura che ha invaso la corsia, creando la collisione?

R:

Esattamente, in quanto ho ben impresso i due fari della piccola vettura che

erano esattamente al centro della strada.

D:

Dove è avvenuta la collisione secondo lei?

R: A

mio modo di vedere, la collisione principale è avvenuta contro la mia ruota

anteriore sinistra. In seguito la piccola vettura ha strisciato contro la

fiancata.

Questo

urto ha fatto in modo che la mia vettura si spostasse completamente sulla

sinistra, senza che io volessi.

D: Prima

dell’urto ha avuto il tempo di azionare i freni o di sterzare, per evitare la

collisione?

R:

Assolutamente no! Non ho avuto il tempo di fare nulla.”

(INC.

2007.1160 MP, AI 3).

Dal canto suo l’imputata, chiamata a descrivere la dinamica

dell’incidente, non ha potuto far altro che dichiarare la propria impossibilità

a ricordare qualcosa di quanto avvenuto dopo le 18:00 di quella sera, a causa

dell’amnesia che l’ha colpita.

Al dibattimento di primo grado ha precisato:

“ (…) Non mi ricordo, ho un vuoto di

memoria a partire da un’ora prima dell’incidente.

(…)

Quello che so è quello che mi hanno detto dopo l’incidente.

Non

ero malata.

Stavo

benissimo. Facevo tantissimo sport. Non avevo nessun problema di salute. Non

ero nemmeno stanca perché era sabato quindi non avevo neanche lavorato.

(…)

L’auto era in buone condizioni?

Si non

ho mai avuto problemi con quella macchina e se avessi avuto dei problemi non

l’avrei usata.”

(verbale del

dibattimento 22 febbraio 2013, verbale di interrogatorio dell’imputata).

Appello

8. Con il suo appello, la

prevenuta contesta la sua condanna per grave infrazione alle

norme della circolazione asserendo che non sono dati gli elementi soggettivi

per una condanna. In effetti, a suo dire, se dal punto di vista oggettivo, i

presupposti dell’art. 90 cifra 2 LCStr (ora, dal 1. gennaio 2013, art. 90 cpv.

2 LCStr) sono pacificamente adempiti, dall’altro l’accusa non è stata in grado

di dimostrare che ella abbia agito per negligenza: “La procuratrice pubblica

non ha dato prova di una guida sconsiderata, lesiva di ogni più elementare

normativa, di una grave mancanza di prudenza e incuranza del creare un pericolo

accresciuto per la sicurezza degli utenti della strada imputabile all’accusata.

In ambito penale spetta al procuratore portare la prova del reato (nella sua

componente sia oggettiva che soggettiva) ed è anche suo compito, almeno

inizialmente, cercare prove a discolpa.” (doc. CARP IX, pag. 8).

A

sostegno della propria tesi l’appellante sostiene che l’accusa non ha mai

vagliato l’ipotesi che a provocare l’incidente possa essere stata la rottura

del semiasse o dello sterzo della Smart, che ne avrebbero reso impossibile il

controllo in curva, oppure la caduta di un masso sulla carreggiata (a tal fine

ha rilevato che la polizia scientifica, presentatasi sul posto per i

rilevamenti, non ha attestato l’assenza di massi su fondo stradale) oppure

ancora un malore improvviso della conducente, quale ad esempio una colica

renale oppure tutta una serie di ipotetici malori che possono colpire una

persona sana all’improvviso.

In

una simile situazione, a fronte di insopprimibili dubbi circa le cause

dell’incidente, si impone un proscioglimento in applicazione del principio in

dubio pro reo.

Nella

denegata ipotesi in cui queste considerazioni non dovessero trovare spazio,

l’imputata ritiene che, anche a fronte di un’imprudenza o una disattenzione

momentanea, non si possa giungere ad una condanna per grave infrazione alle

norme della circolazione, ma siano dati solo gli estremi di una condanna per infrazione

semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr (ora art. 90 cpv. 1 LCStr).

Oltre

a ciò, la ricorrente rileva come la procedura in disamina sia stata viziata da

una palese e grave lesione del principio della celerità.

9. Si

può dare per assodato, poiché non contestato, che l’imputata, circolando sulla

strada cantonale, ha invaso con il suo veicolo la corsia di contromano, andando

a scontrarsi con un veicolo proveniente dalla direzione inversa che stava

regolarmente circolando sulla propria corsia.

10. L’art.

90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr) punisce chiunque, violando

gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è

punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr, ora

art. 100 cpv. 1 LCStr).

L’art. 90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr) descrive una

forma qualificata di infrazione alle norme della circolazione stradale che

presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore abbia creato una serio

pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio della creazione di

un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi oggettivi

costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave

di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella

creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Yvan

Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière

(LCR), Stämpfli Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss). Non è dunque necessario -

poiché ciò, in realtà, è solo legato al caso - che l’infrazione abbia provocato

un incidente o che abbia messo concretamente in pericolo un terzo

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art.

90 LCStr n. 4.6): viene punita, in effetti, sia la messa in pericolo concreta

sia la messa in pericolo astratta, purché accresciuta (DTF 130 IV 32 consid.

5.1; 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa pag. 232).

Considerandi

La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (ora

art. 90 cpv. 2 LCStr) è data quando la violazione grave della norma crea un

pericolo per la vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta se esiste, secondo l’andamento

ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione effettiva ed

imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno una persona

(Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26; Schwaibold, Basler Kommentar, ad

art. 237 CP n. 14; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad

esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto

ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF

20.02

, inc.6S.486/2002, consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in

pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso,

che pone o meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di

sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel

momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare

l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se

il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso

inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26).

Dal

profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza

riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento

crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid.

3.2

e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4).

11.

L’art.

26.

cpv. 1 LCStr prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in

modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada

conformemente alle norme stabilite.

A norma dell’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, tra le quali si annovera la linea continua di sicurezza (6.01), art.

73.

cpv. 1 OSStr.

L’art. 34 cpv. 2 LCStr

prescrive l’obbligo di circolazione a destra della linea di sicurezza.

Secondo l’art. 31 cpv. 1

LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

Tale regola è precisata

dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, il quale prescrive che il conducente deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione.

L’attenzione richiesta al

conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli

che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali

altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un

pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle

circostanze.

Secondo la giurisprudenza

anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa

(DTF 100 IV 279).

A dipendenza delle

circostanze, può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida

da un conducente inesperto, alle ore di punta, in prossimità di una fermata di

un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della

circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è

elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).

Il conducente deve

abbracciare con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che

accade davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del

suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1).

Secondo dottrina e

giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero

improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto nel caso in cui la

possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce

delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta di

fronte al conducente in maniera inopinata ed inattesa e che non doveva

ragionevolmente attendersi (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26

e 1.27).

12.

L’invasione della

corsia di contromano così come avvenuta quel pomeriggio del 3 febbraio 2007

contravviene a tutte queste norme e rappresenta una grave infrazione ai sensi

dell’art. 90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr). Dal punto di vista

oggettivo, ancorché non contestato, non sussistono pertanto dubbi di sorta

circa l’adempimento della fattispecie.

Dal

punto di vista soggettivo, come detto, è sufficiente una negligenza.

Un’invasione

della corsia così come quella effettuata dalla prevenuta, in mancanza di

elementi che inducano a formulare altre ipotesi, si può spiegare solo con un

atto intenzionale - che tuttavia nel caso concreto può essere escluso senza

particolari remore - o con un comportamento negligente, sia esso cosciente (come

un tentativo di sorpasso azzardato) o, più probabilmente, incosciente, come una

disattenzione momentanea. In merito all’adempimento del reato con negligenza

incosciente, cioè laddove all’autore si deve rimproverare di non aver pensato

che il suo comportamento avrebbe creato un pericolo serio per gli altri utenti

della strada, il Tribunale federale ha già stabilito a più riprese che tanto

più grave è la violazione commessa, rispettivamente l’importanza della regola

infranta, tanto più la mancanza di attenzione deve essere considerata

riprovevole in assenza di indizi contrari legati alla persona dell’autore che

consentono di spiegare la sua défaillance momentanea, connotando il caso in

maniera a lui più favorevole (Yvan Jeanneret, op. cit, ad art. 90 LCStr, n.

42).

Tenuto

conto della gravità dell’infrazione commessa, dal punto di vista dell’accusa,

pertanto, sulla scorta di queste considerazioni è possibile concludere per

l’adempimento dei presupposti soggettivi della fattispecie.

13.

A

fronte di una simile situazione, è dunque compito dell’accusata portare

all’attenzione della Corte elementi che possano fare insorgere il dubbio che

l’infrazione sia avvenuta senza colpa dell’autore.

Richiamati i principi sopra

esposti in relazione al principio in dubio pro reo, non si può ritenere che nel

caso concreto sia seriamente possibile mettere in dubbio la colpa

dell’appellante.

Nel suo allegato l’avv. AP

1.

ha più volte formulato vaghe ipotesi, del tutto teoriche e prive di qualsiasi

fondamento fattuale. In effetti, pur con il rispetto dovuto anche a chi ha

causato l’incidente, non è possibile ritenere che siano stati forniti anche

solo vaghi indizi di possibili cause esterne a lei non addebitabili.

In primo luogo, la

prevenuta ha paventato la possibilità di aver avuto improvvisi ed imprevedibili

problemi di salute che avrebbero potuto generare una momentanea perdita di

coscienza o dei gesti inconsulti dovuti al dolore. L’unica patologia che ella -

persona che, per sua stessa ammissione, prima di allora non aveva mai avuto

problemi di salute, era sempre stata sana e conduceva una vita sportiva (VI 16

ottobre 2007, AI 14, pag. 2) - ha tuttavia rievocato è di essere stata vittima,

in passato, di coliche renali dolorosissime. Ora, delle due l’una. O il

problema era stato risolto, oppure, essendosi messa alla guida cosciente che

prima o poi le sarebbe potuta venire una improvvisa colica che l’avrebbe

costretta a piegarsi in due, non può certamente pretendere di vedersi sminuita

la colpa per l’incidente.

Oltre a ciò, non sussiste

alcun indizio, che possa far pensare che la conseguenza di una colica possa

essere quella di creare dolori tali da non consentire nemmeno di padroneggiare

il veicolo e di fermarsi sul primo spiazzo possibile. La prova di una simile circostanza

non sarebbe stata, se del caso, difficile da apportare.

Lo stesso ragionamento vale

per un ipotetico starnuto: non trattandosi di un evento eccezionale per chi si

trova alla guida, si può ragionevolmente pretendere che l’automobilista sia in

grado di gestirlo opportunamente.

La padronanza del veicolo

anche a fronte di eventi improvvisi (ma non inimmaginabili) di questo genere

deve essere a maggior ragione legittimamente esigibile in tratti stradali che,

pur pieganti leggermente a sinistra o destra, possono essere considerati, per

la prevedibilità del percorso, analoghi ad un rettilineo.

14.

Un’altra

ipotesi avanzata dall’imputata è quella che sulla carreggiata fosse caduto un

masso. Ma anche questa deve essere considerata inconsistente. In effetti, come

ben spiegato dal giudice di prime cure, i rilevamenti della polizia scientifica

che, sino a prova del contrario, lavora in maniera seria e accurata, non ne

fanno cenno e sulle foto agli atti non compare alcun oggetto la cui presenza

sulla strada avrebbe potuto rappresentare un ostacolo alla marcia (AI 4).

Ma una simile tesi appare già

esclusa dal fatto che che il veicolo che precedeva di pochi metri quello della

prevenuta non ha avuto alcun problema.

15.

La

possibilità che all’origine dell’incidente vi sia stato un guasto meccanico

alla Smart è parimenti fragile, preso atto che non sussistono elementi che

possano far pensare a problemi tecnici come quelli congetturati (rottura

semiasse o sterzo) e tenuto conto che la stessa accusata ha voluto sottolineare

al dibattimento di primo grado come il suo veicolo non avesse mai avuto alcun

problema (verbale di interrogatorio dell’imputata 22 febbraio 2013, pag. 1).

D’altronde, per dimostrare

una simile tesi sarebbe stato sufficiente produrre della documentazione

allestita dal garage o dalla carrozzeria presso il quale l’automobile è stata

condotta dopo l’incidente. Cosa che non è stata fatta.

16.

Il

fatto che AP 1 non ricordi nulla dell’incidente è la conseguenza normale del

trauma cranico con commozione cerebrale da lei subiti battendo violentemente il

capo contro il parabrezza della sua automobile, poiché non regolarmente

allacciata con le cinture di sicurezza.

La mancanza di memoria non

deve fungere tuttavia da spunto per staccarsi dalla realtà processuale e

pretendere una valutazione delle prove del tutto soggettiva e unidirezionale.

Che meraviglia, nella

lettura degli atti, è infatti come l’appellante, mai abbia voluto anche solo

lontanamente prendere in considerazione che l’evento sia stato cagionato da una

sua disattenzione colpevole. Ciononostante, quest’ultima appare, anche a mente

della scrivente Corte, alla luce delle emergenze di causa, l’unica spiegazione

seriamente sostenibile.

Dispositivo

Per questi motivi, il reato

di grave infrazione alle norme della circolazione deve essere considerato

adempito sia nella sua componente oggettiva, che in quella soggettiva.

17. Giusta

l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché

dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione

(cpv. 2).

L’art. 90 cifra 2 LCStr

dispone che la grave infrazione alle norme della circolazione debba essere sanzionata

con una pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.

In prima

sede il pretore, ha confermato la pena proposta dal procuratore pubblico ed ha

così condannato la prevenuta ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere

da fr. 140.- l’una, per un totale di fr. 2'100.-, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 300.-. La commisurazione

della pena non è stata motivata dal giudice, nonostante

il codice di procedura, art. 81 cpv. 3 CPP, e il codice penale, art. 50 CP, lo

impongano in modo chiaro ed insindacabile, per cui non è dato a sapere su quali

ragionamenti egli ha fondato le proprie conclusioni.

Si tratta

di una mancanza importante, che grava soprattutto sui diritti delle parti, già

riscontrata in altre decisioni dello stesso magistrato, che, se dovesse

ripresentarsi anche in futuro, non essendo sanabile in appello, potrà dover comportare

l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti ai sensi dell’art. 409

CPP.

In concreto,

la colpa della condannata è oggettivamente pesante: ella ha perso il controllo

del proprio veicolo su una strada a doppio senso di marcia, in un momento in

cui vi era traffico.

Dal punto di

vista soggettivo ha agito quantomeno per negligenza grave, distraendo la

propria attenzione dalla guida.

Ciò posto,

rilevato, poi, come ella sia incensurata e considerato, a suo vantaggio, come

sia una persona che conduce una vita sociale e professionale ineccepibile, la scrivente Corte ritiene di principio adeguata alla sua colpa una pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere di fr. 140.- cadauna abbinata alla pena accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009 del 20 maggio

2009, consid. 1), quantificata in fr. 300.-.

Preso

tuttavia atto della manifesta violazione del principio di celerità - ritenuto

che si è giunti al processo di primo grado 6 anni dopo i fatti e che la

procedura è rimasta ferma presso il Ministero pubblico da fine novembre 2007 al

27 giugno 2011 senza particolari motivi - e del lungo tempo trascorso, si

impone una riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere da fr. 140.-, per

complessivi fr. 1'400.-, oltre ad una multa, pure ridotta in considerazione

della giurisprudenza federale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4.), di fr. 250.-.

Non

essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi negativa,

la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

18. Visto

l’esito dell’appello, che vede la procedente risultare praticamente soccombente,

gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 1’000.-

sono posti a carico della prevenuta, così come lo sono quelli del presente

giudizio, consistenti in fr. 800.- per la tassa di giustizia e fr. 200.- a

titolo di spese (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg. e 398 e segg. CPP;

26, 27, 31, 34, 90 cifre (ora cpv.) 1 e 2 LCStr, 73 OSStr, 3 e 7

ONC

47 segg. CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 3 febbraio 2007, a Bellinzona, località Galbisio, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per

la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio, per

avere perso il controllo del veicolo a motore marca Smart targato __________

invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e andando

a scontrarsi con l’autovettura di marca Mercedes targata __________ guidata da __________

regolarmente sopraggiungente in senso inverso.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 140.-

(centoquaranta), per un totale di fr. 1’400.- (millequattrocento);

1.2.2. alla

multa di fr. 250.- (duecentocinquanta); in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni.

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille)

per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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