17.2013.73
Grave infrazione alla LCStr per aver perso il controllo del proprio veicolo. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Distinzione tra messa in pericolo astratta e concreta e tra negligenza coscie
4 dicembre 2013Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2013.73
Data decisione, Autorità:
04.12.2013, CARP
Ricorso:
TF,6B_105/2014, 20.03.2014
Titolo:
Grave infrazione alla LCStr per aver perso il controllo del proprio veicolo. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Distinzione tra messa in pericolo astratta e concreta e tra negligenza cosciente ed incosciente
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
NEGLIGENZA
art. 10 CPP
art. 139 CPP
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
17.2013.73
Locarno
4 dicembre 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e
Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 26 febbraio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti l’8 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 30
aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto d’accusa n. __________ del 27 giugno 2011 il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 (allora ancora __________) autorice
colpevole di:
grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 3 febbraio
2006 (recte: 2007), a Bellinzona, località Galbisio, violato gravemente le
norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui
o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio, per avere perso il
controllo del veicolo a motore marca Smart targato invadendo la corsia di
contromano delimitata dalla linea di sicurezza e andando a scontrarsi con
l’autovettura di marca Mercedes targata __________ guidata da __________
regolarmente sopraggiungente in senso inverso.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla
pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di
fr. 2’100.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr.140.-) e alla multa
di fr. 300.-.
Contro il decreto d’accusa,
l’imputata ha interposto tempestiva opposizione.
- al termine del dibattimento, con sentenza 22 febbraio 2013, il
giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato integralmente
sia l’imputazione, sia la pena proposta.
preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione
scritta della pronuncia (datata erroneamente 8 marzo 2013), con dichiarazione
di appello 30 aprile 2013, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza e di
voler chiedere il proscioglimento dall’imputazione di grave infrazione alle
norme della circolazione.
L’appellante
ha presentato istanza probatoria, chiedendo l’ammissione agli atti della
documentazione medica prodotta con la dichiarazione e l’audizione testimoniale
dell’avv. __________.
L’istanza probatoria è
stata integralmente respinta con decreto 26 giugno 2013, con il quale è
parimenti stato assegnato il termine alle parti per annunciare il loro consenso
alla procedura scritta.
ottenuto dalle
parti l’accordo per procedere nella forma scritta all’evasione dell’appello e
ricevuta dall’imputata la motivazione scritta di data 8 agosto 2013, preso atto
delle osservazioni 26 agosto 2013 del procuratore pubblico, la vertenza è ora
matura per la decisione di merito.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza
in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento
fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove
autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che
cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in
STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il
principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha
recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati
esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della
giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,
infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado
soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,
un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma
interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.
399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto
permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla
causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.
2.2).
2. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori
dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle
persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg.
CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti
quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art.
10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,
StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,
dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la
sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag.
416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un
fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid.
3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si
può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi -
cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro
insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che
l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del
7 maggio 2003 consid. 2.2).
4. Giusta
l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41,
pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa
che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di
un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona
informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte
lesa (STF del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009; STF del
10 maggio 2010 inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc.6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100,
pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente
sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo -
di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag.
49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad
art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento
(DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo
2007), nel senso sopra indicato.
5. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;
120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi -
così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10,
n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.
10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’incidente
6. In
data 3 febbraio 2007 alle ore 19:30 l’imputata, circolando sulla strada
cantonale che da Galbisio porta a Carasso a bordo della sua Smart targata, su
una curva per lei piegante a destra, in un tratto con la linea continua di sicurezza,
ha improvvisamente invaso parzialmente la corsia di contromano andando a
sbattere frontalmente contro la Mercedes SL targata circolante in senso
contrario, alla cui guida sedeva la signora __________. La collisione è
avvenuta tra le parti anteriori sinistre dei due veicoli, così che entrambi
hanno proseguito la loro corsa, con una traiettoria deviata rispetto a quella
originale, terminando la stessa contro la parete di roccia situata a monte
della strada (AI 4).
Ambedue gli automezzi hanno subito danni ingenti e le due conducenti
hanno subito lesioni fisiche. La signora __________ è stata condotta
all’Ospedale cantonale di Bellinzona ove le hanno constatato delle contusioni a
livello cervicale e dello sterno nonché piccole escoriazioni sulle braccia.
L’imputata ha riportato un trauma cranico con conseguente commozione cerebrale
e amnesia anterograda, oltre ad una ferita lacero-contusa sulla fronte e
palpebra sinistra (AI 15), le cui conseguenze – in modo particolare cefalee,
difficoltà di concentrazione e spossatezza - si sono protratte sino alla metà
del mese di aprile 2011. A quest’ultima è inoltre stata certificata
un’incapacità lavorativa della durata di due settimane (AI 17).
Fatti
I conducenti coinvolti sono stati sottoposti alla
prova etanografica, che ha dato per entrambi esito negativo (0.00 per mille).
La prevenuta non era
debitamente allacciata con la cintura di sicurezza.
7. Interrogata
il 4 febbraio 2007, __________ ha descritto gli eventi come segue:
“ circolavo a bordo della vettura sopraindicata,
in territorio di Bellinzona su via Galbisio, proveniente da Bellinzona e
diretta verso Castione.
(…) La
mia velocità era di circa 70 km/h.
(…)
Arrivata a circa 300 metri dal Mövempick, ove la strada piega leggermente verso
sinistra, notavo una vettura provenire dalla parte opposta che circolava
regolarmente, in particolare notavo i suoi fari. Improvvisamente però dietro vi
era una vettura di piccole dimensioni, che aveva i fari completamente spostati
in mezzo alla careggiata. Indi significa che la stessa circolava con metà della
vettura sulla mia corsia di marcia.
Non ho
avuto il tempo di realizzare che avevo già colliso con la vettura che circolava
nella direzione opposta. Dopo aver colliso, ho sentito che la piccola vettura
strisciava contro la mia fiancata sinistra e in un attimo mi sono ritrovata con
la macchina ferma davanti alla roccia.
(…)
Dopo il violento urto ho tentato di uscire dalla macchina, ma la portiera dalla
mia parte era bloccata ed era scoppiato pure il vetro. Sono quindi uscita dalla
portiera lato passeggero. Solo a quel punto ho realizzato di essere con la
vettura sulla corsia opposta, ma fortunatamente il traffico era già fermo.
(…) D:
Al momento dell’urto lei circolava regolarmente sulla sua corsia?
R: Si.
D: E’
stata quindi l’altra vettura che ha invaso la corsia, creando la collisione?
R:
Esattamente, in quanto ho ben impresso i due fari della piccola vettura che
erano esattamente al centro della strada.
D:
Dove è avvenuta la collisione secondo lei?
R: A
mio modo di vedere, la collisione principale è avvenuta contro la mia ruota
anteriore sinistra. In seguito la piccola vettura ha strisciato contro la
fiancata.
Questo
urto ha fatto in modo che la mia vettura si spostasse completamente sulla
sinistra, senza che io volessi.
D: Prima
dell’urto ha avuto il tempo di azionare i freni o di sterzare, per evitare la
collisione?
R:
Assolutamente no! Non ho avuto il tempo di fare nulla.”
(INC.
2007.1160 MP, AI 3).
Dal canto suo l’imputata, chiamata a descrivere la dinamica
dell’incidente, non ha potuto far altro che dichiarare la propria impossibilità
a ricordare qualcosa di quanto avvenuto dopo le 18:00 di quella sera, a causa
dell’amnesia che l’ha colpita.
Al dibattimento di primo grado ha precisato:
“ (…) Non mi ricordo, ho un vuoto di
memoria a partire da un’ora prima dell’incidente.
(…)
Quello che so è quello che mi hanno detto dopo l’incidente.
Non
ero malata.
Stavo
benissimo. Facevo tantissimo sport. Non avevo nessun problema di salute. Non
ero nemmeno stanca perché era sabato quindi non avevo neanche lavorato.
(…)
L’auto era in buone condizioni?
Si non
ho mai avuto problemi con quella macchina e se avessi avuto dei problemi non
l’avrei usata.”
(verbale del
dibattimento 22 febbraio 2013, verbale di interrogatorio dell’imputata).
Appello
8. Con il suo appello, la
prevenuta contesta la sua condanna per grave infrazione alle
norme della circolazione asserendo che non sono dati gli elementi soggettivi
per una condanna. In effetti, a suo dire, se dal punto di vista oggettivo, i
presupposti dell’art. 90 cifra 2 LCStr (ora, dal 1. gennaio 2013, art. 90 cpv.
2 LCStr) sono pacificamente adempiti, dall’altro l’accusa non è stata in grado
di dimostrare che ella abbia agito per negligenza: “La procuratrice pubblica
non ha dato prova di una guida sconsiderata, lesiva di ogni più elementare
normativa, di una grave mancanza di prudenza e incuranza del creare un pericolo
accresciuto per la sicurezza degli utenti della strada imputabile all’accusata.
In ambito penale spetta al procuratore portare la prova del reato (nella sua
componente sia oggettiva che soggettiva) ed è anche suo compito, almeno
inizialmente, cercare prove a discolpa.” (doc. CARP IX, pag. 8).
A
sostegno della propria tesi l’appellante sostiene che l’accusa non ha mai
vagliato l’ipotesi che a provocare l’incidente possa essere stata la rottura
del semiasse o dello sterzo della Smart, che ne avrebbero reso impossibile il
controllo in curva, oppure la caduta di un masso sulla carreggiata (a tal fine
ha rilevato che la polizia scientifica, presentatasi sul posto per i
rilevamenti, non ha attestato l’assenza di massi su fondo stradale) oppure
ancora un malore improvviso della conducente, quale ad esempio una colica
renale oppure tutta una serie di ipotetici malori che possono colpire una
persona sana all’improvviso.
In
una simile situazione, a fronte di insopprimibili dubbi circa le cause
dell’incidente, si impone un proscioglimento in applicazione del principio in
dubio pro reo.
Nella
denegata ipotesi in cui queste considerazioni non dovessero trovare spazio,
l’imputata ritiene che, anche a fronte di un’imprudenza o una disattenzione
momentanea, non si possa giungere ad una condanna per grave infrazione alle
norme della circolazione, ma siano dati solo gli estremi di una condanna per infrazione
semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr (ora art. 90 cpv. 1 LCStr).
Oltre
a ciò, la ricorrente rileva come la procedura in disamina sia stata viziata da
una palese e grave lesione del principio della celerità.
9. Si
può dare per assodato, poiché non contestato, che l’imputata, circolando sulla
strada cantonale, ha invaso con il suo veicolo la corsia di contromano, andando
a scontrarsi con un veicolo proveniente dalla direzione inversa che stava
regolarmente circolando sulla propria corsia.
10. L’art.
90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr) punisce chiunque, violando
gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è
punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr, ora
art. 100 cpv. 1 LCStr).
L’art. 90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr) descrive una
forma qualificata di infrazione alle norme della circolazione stradale che
presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore abbia creato una serio
pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio della creazione di
un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi oggettivi
costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave
di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella
creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Yvan
Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière
(LCR), Stämpfli Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss). Non è dunque necessario -
poiché ciò, in realtà, è solo legato al caso - che l’infrazione abbia provocato
un incidente o che abbia messo concretamente in pericolo un terzo
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art.
90 LCStr n. 4.6): viene punita, in effetti, sia la messa in pericolo concreta
sia la messa in pericolo astratta, purché accresciuta (DTF 130 IV 32 consid.
5.1; 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa pag. 232).
Considerandi
La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (ora
art. 90 cpv. 2 LCStr) è data quando la violazione grave della norma crea un
pericolo per la vita o la salute di terzi.
La messa in pericolo è concreta se esiste, secondo l’andamento
ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione effettiva ed
imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno una persona
(Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26; Schwaibold, Basler Kommentar, ad
art. 237 CP n. 14; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad
esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto
ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF
20.02
, inc.6S.486/2002, consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in
pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso,
che pone o meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di
sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel
momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare
l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se
il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso
inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26).
Dal
profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento
crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc.6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid.
3.2
e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4).
11.
L’art.
26.
cpv. 1 LCStr prescrive che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in
modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite.
A norma dell’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, tra le quali si annovera la linea continua di sicurezza (6.01), art.
73.
cpv. 1 OSStr.
L’art. 34 cpv. 2 LCStr
prescrive l’obbligo di circolazione a destra della linea di sicurezza.
Secondo l’art. 31 cpv. 1
LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Tale regola è precisata
dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, il quale prescrive che il conducente deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione.
L’attenzione richiesta al
conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli
che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali
altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un
pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle
circostanze.
Secondo la giurisprudenza
anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa
(DTF 100 IV 279).
A dipendenza delle
circostanze, può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida
da un conducente inesperto, alle ore di punta, in prossimità di una fermata di
un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della
circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è
elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il conducente deve
abbracciare con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che
accade davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del
suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1).
Secondo dottrina e
giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero
improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto nel caso in cui la
possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce
delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta di
fronte al conducente in maniera inopinata ed inattesa e che non doveva
ragionevolmente attendersi (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26
e 1.27).
12.
L’invasione della
corsia di contromano così come avvenuta quel pomeriggio del 3 febbraio 2007
contravviene a tutte queste norme e rappresenta una grave infrazione ai sensi
dell’art. 90 cifra 2 LCStr (ora art. 90 cpv. 2 LCStr). Dal punto di vista
oggettivo, ancorché non contestato, non sussistono pertanto dubbi di sorta
circa l’adempimento della fattispecie.
Dal
punto di vista soggettivo, come detto, è sufficiente una negligenza.
Un’invasione
della corsia così come quella effettuata dalla prevenuta, in mancanza di
elementi che inducano a formulare altre ipotesi, si può spiegare solo con un
atto intenzionale - che tuttavia nel caso concreto può essere escluso senza
particolari remore - o con un comportamento negligente, sia esso cosciente (come
un tentativo di sorpasso azzardato) o, più probabilmente, incosciente, come una
disattenzione momentanea. In merito all’adempimento del reato con negligenza
incosciente, cioè laddove all’autore si deve rimproverare di non aver pensato
che il suo comportamento avrebbe creato un pericolo serio per gli altri utenti
della strada, il Tribunale federale ha già stabilito a più riprese che tanto
più grave è la violazione commessa, rispettivamente l’importanza della regola
infranta, tanto più la mancanza di attenzione deve essere considerata
riprovevole in assenza di indizi contrari legati alla persona dell’autore che
consentono di spiegare la sua défaillance momentanea, connotando il caso in
maniera a lui più favorevole (Yvan Jeanneret, op. cit, ad art. 90 LCStr, n.
42).
Tenuto
conto della gravità dell’infrazione commessa, dal punto di vista dell’accusa,
pertanto, sulla scorta di queste considerazioni è possibile concludere per
l’adempimento dei presupposti soggettivi della fattispecie.
13.
A
fronte di una simile situazione, è dunque compito dell’accusata portare
all’attenzione della Corte elementi che possano fare insorgere il dubbio che
l’infrazione sia avvenuta senza colpa dell’autore.
Richiamati i principi sopra
esposti in relazione al principio in dubio pro reo, non si può ritenere che nel
caso concreto sia seriamente possibile mettere in dubbio la colpa
dell’appellante.
Nel suo allegato l’avv. AP
1.
ha più volte formulato vaghe ipotesi, del tutto teoriche e prive di qualsiasi
fondamento fattuale. In effetti, pur con il rispetto dovuto anche a chi ha
causato l’incidente, non è possibile ritenere che siano stati forniti anche
solo vaghi indizi di possibili cause esterne a lei non addebitabili.
In primo luogo, la
prevenuta ha paventato la possibilità di aver avuto improvvisi ed imprevedibili
problemi di salute che avrebbero potuto generare una momentanea perdita di
coscienza o dei gesti inconsulti dovuti al dolore. L’unica patologia che ella -
persona che, per sua stessa ammissione, prima di allora non aveva mai avuto
problemi di salute, era sempre stata sana e conduceva una vita sportiva (VI 16
ottobre 2007, AI 14, pag. 2) - ha tuttavia rievocato è di essere stata vittima,
in passato, di coliche renali dolorosissime. Ora, delle due l’una. O il
problema era stato risolto, oppure, essendosi messa alla guida cosciente che
prima o poi le sarebbe potuta venire una improvvisa colica che l’avrebbe
costretta a piegarsi in due, non può certamente pretendere di vedersi sminuita
la colpa per l’incidente.
Oltre a ciò, non sussiste
alcun indizio, che possa far pensare che la conseguenza di una colica possa
essere quella di creare dolori tali da non consentire nemmeno di padroneggiare
il veicolo e di fermarsi sul primo spiazzo possibile. La prova di una simile circostanza
non sarebbe stata, se del caso, difficile da apportare.
Lo stesso ragionamento vale
per un ipotetico starnuto: non trattandosi di un evento eccezionale per chi si
trova alla guida, si può ragionevolmente pretendere che l’automobilista sia in
grado di gestirlo opportunamente.
La padronanza del veicolo
anche a fronte di eventi improvvisi (ma non inimmaginabili) di questo genere
deve essere a maggior ragione legittimamente esigibile in tratti stradali che,
pur pieganti leggermente a sinistra o destra, possono essere considerati, per
la prevedibilità del percorso, analoghi ad un rettilineo.
14.
Un’altra
ipotesi avanzata dall’imputata è quella che sulla carreggiata fosse caduto un
masso. Ma anche questa deve essere considerata inconsistente. In effetti, come
ben spiegato dal giudice di prime cure, i rilevamenti della polizia scientifica
che, sino a prova del contrario, lavora in maniera seria e accurata, non ne
fanno cenno e sulle foto agli atti non compare alcun oggetto la cui presenza
sulla strada avrebbe potuto rappresentare un ostacolo alla marcia (AI 4).
Ma una simile tesi appare già
esclusa dal fatto che che il veicolo che precedeva di pochi metri quello della
prevenuta non ha avuto alcun problema.
15.
La
possibilità che all’origine dell’incidente vi sia stato un guasto meccanico
alla Smart è parimenti fragile, preso atto che non sussistono elementi che
possano far pensare a problemi tecnici come quelli congetturati (rottura
semiasse o sterzo) e tenuto conto che la stessa accusata ha voluto sottolineare
al dibattimento di primo grado come il suo veicolo non avesse mai avuto alcun
problema (verbale di interrogatorio dell’imputata 22 febbraio 2013, pag. 1).
D’altronde, per dimostrare
una simile tesi sarebbe stato sufficiente produrre della documentazione
allestita dal garage o dalla carrozzeria presso il quale l’automobile è stata
condotta dopo l’incidente. Cosa che non è stata fatta.
16.
Il
fatto che AP 1 non ricordi nulla dell’incidente è la conseguenza normale del
trauma cranico con commozione cerebrale da lei subiti battendo violentemente il
capo contro il parabrezza della sua automobile, poiché non regolarmente
allacciata con le cinture di sicurezza.
La mancanza di memoria non
deve fungere tuttavia da spunto per staccarsi dalla realtà processuale e
pretendere una valutazione delle prove del tutto soggettiva e unidirezionale.
Che meraviglia, nella
lettura degli atti, è infatti come l’appellante, mai abbia voluto anche solo
lontanamente prendere in considerazione che l’evento sia stato cagionato da una
sua disattenzione colpevole. Ciononostante, quest’ultima appare, anche a mente
della scrivente Corte, alla luce delle emergenze di causa, l’unica spiegazione
seriamente sostenibile.
Dispositivo
Per questi motivi, il reato
di grave infrazione alle norme della circolazione deve essere considerato
adempito sia nella sua componente oggettiva, che in quella soggettiva.
17. Giusta
l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché
dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione
(cpv. 2).
L’art. 90 cifra 2 LCStr
dispone che la grave infrazione alle norme della circolazione debba essere sanzionata
con una pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.
In prima
sede il pretore, ha confermato la pena proposta dal procuratore pubblico ed ha
così condannato la prevenuta ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere
da fr. 140.- l’una, per un totale di fr. 2'100.-, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 300.-. La commisurazione
della pena non è stata motivata dal giudice, nonostante
il codice di procedura, art. 81 cpv. 3 CPP, e il codice penale, art. 50 CP, lo
impongano in modo chiaro ed insindacabile, per cui non è dato a sapere su quali
ragionamenti egli ha fondato le proprie conclusioni.
Si tratta
di una mancanza importante, che grava soprattutto sui diritti delle parti, già
riscontrata in altre decisioni dello stesso magistrato, che, se dovesse
ripresentarsi anche in futuro, non essendo sanabile in appello, potrà dover comportare
l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti ai sensi dell’art. 409
CPP.
In concreto,
la colpa della condannata è oggettivamente pesante: ella ha perso il controllo
del proprio veicolo su una strada a doppio senso di marcia, in un momento in
cui vi era traffico.
Dal punto di
vista soggettivo ha agito quantomeno per negligenza grave, distraendo la
propria attenzione dalla guida.
Ciò posto,
rilevato, poi, come ella sia incensurata e considerato, a suo vantaggio, come
sia una persona che conduce una vita sociale e professionale ineccepibile, la scrivente Corte ritiene di principio adeguata alla sua colpa una pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere di fr. 140.- cadauna abbinata alla pena accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009 del 20 maggio
2009, consid. 1), quantificata in fr. 300.-.
Preso
tuttavia atto della manifesta violazione del principio di celerità - ritenuto
che si è giunti al processo di primo grado 6 anni dopo i fatti e che la
procedura è rimasta ferma presso il Ministero pubblico da fine novembre 2007 al
27 giugno 2011 senza particolari motivi - e del lungo tempo trascorso, si
impone una riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere da fr. 140.-, per
complessivi fr. 1'400.-, oltre ad una multa, pure ridotta in considerazione
della giurisprudenza federale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4.), di fr. 250.-.
Non
essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi negativa,
la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
18. Visto
l’esito dell’appello, che vede la procedente risultare praticamente soccombente,
gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 1’000.-
sono posti a carico della prevenuta, così come lo sono quelli del presente
giudizio, consistenti in fr. 800.- per la tassa di giustizia e fr. 200.- a
titolo di spese (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg. e 398 e segg. CPP;
26, 27, 31, 34, 90 cifre (ora cpv.) 1 e 2 LCStr, 73 OSStr, 3 e 7
ONC
47 segg. CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 3 febbraio 2007, a Bellinzona, località Galbisio, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio, per
avere perso il controllo del veicolo a motore marca Smart targato __________
invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e andando
a scontrarsi con l’autovettura di marca Mercedes targata __________ guidata da __________
regolarmente sopraggiungente in senso inverso.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 140.-
(centoquaranta), per un totale di fr. 1’400.- (millequattrocento);
1.2.2. alla
multa di fr. 250.- (duecentocinquanta); in caso di mancato pagamento la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni.
1.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille)
per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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