17.2013.78
Infrazione aggravata alla LStup. Trasporto di 2'371.70 grammi di eroina
22 agosto 2013Italiano59 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2013.78
Data decisione, Autorità:
22.08.2013, CARP
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup. Trasporto di 2'371.70 grammi di eroina
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 cpv. 1 let. b LSTUP
art. 19 cpv. 1 let. d LSTUP
art. 19 cpv. 2 LSTUP
Incarto n.
17.2013.78
Locarno
22 agosto 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 28 febbraio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 28 febbraio 2013 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 3
maggio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che Con
sentenza 28 febbraio 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1
autore colpevole di
infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti, per avere, il 1° ottobre 2012, a __________, __________ ed in altre imprecisate località del Ticino, senza essere autorizzato,
detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina puri al 62%
e lo ha condannato alla pena detentiva di 4
(quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al
pagamento di tasse e spese di giustizia.
Fatti
I primi giudici hanno, inoltre, ordinato il
mantenimento della carcerazione di sicurezza, la confisca e la distruzione
dello stupefacente, la confisca di due schede SIM e della valigia, il
mantenimento del sequestro conservativo - a fini probatori - dei reperti da 26 a 31 indicati nell’atto d’accusa, nonché il mantenimento del sequestro conservativo sugli Euro
800.-, Scellini Kenioti 2'100.- e fr. 2.50 (sequestrati al condannato al
momento dell’arresto) a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.
I primi giudici hanno, infine, disposto la riconsegna
al condannato degli altri oggetti dissequestrati.
preso atto che contro
la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione
scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 3 maggio 2013, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure e di chiedere il suo proscioglimento
e il dissequestro in suo favore dei soldi confiscati dai primi giudici (III).
Contestualmente alla dichiarazione di appello,
l’imputato ha presentato un’istanza probatoria, che è stata respinta con
decreto 12 luglio 2013.
esperito il 22 agosto 2013 il pubblico dibattimento durante il quale:
- l’appellante,
modificando il proprio iniziale petitum, ha chiesto, non più la sua
assoluzione, ma di essere condannato, per i fatti indicati nell’atto di accusa,
ad una pena detentiva di tre anni sostenendo, in sintesi, sulla scorta di una
nuova versione dei fatti, di avere agito per dolo eventuale e spinto dalla
necessità di racimolare i soldi necessari a far operare la figlia ventitreenne,
sofferente di una malattia (non meglio specificata) all’anca;
- il
procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
ritenuto
I. Potere
cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di
secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo
e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione
di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici
precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed
emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) -
secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in
atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011
del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art.
398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013,
consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di
procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766; STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2; STF 6B_548/2011 del
14 maggio 2012, consid. 3; STF del 14 dicembre 2012, inc.6B_434/2012, consid.
1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc.6B_54/2012,
consid. 4).
Considerandi
II. L’accusato
2.
AP 1, cittadino della __________, è nato il __________ a __________
(doc. dib. TPC 2). Secondo quanto da lui dichiarato in corso d’inchiesta, è
divorziato ed ha una figlia di 23 anni che vive in __________ (cfr. allegato 10
al rapporto di arresto provvisorio 2.10.2012, AI 1; PS 2.10.2012, AI 6, pag.
7).
Della sua vita anteriore, al procuratore pubblico
in occasione dell’interrogatorio 2 ottobre 2012 (AI 6, pagg. 2-3):
“ Sono nato in __________, ho
frequentato le scuole dell'obbligo in __________, non ho frequentato studi
superiori. In seguito ho aiutato mio padre che ai tempi gestiva una sua ditta
di trasporti di generi alimentari. In seguito ho svolto un'attività
professionale dall’età di 25 anni, in qualità di negoziante nell'ambito di
pezzi di ricambi per auto, attività che svolgevo da dipendente.
Dal 2008
sono direttore Marketing nell'ambito alberghiero. Non dispongo di un diploma in questo settore. Lavoro in qualità di impiegato
presso un albergo che si chiama __________ a __________ in __________. Mi
occupo in particolare
della parte marketing dell'hotel (...). Guadagno il corrispettivo di USD
1'000.- al mese”.
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha in parte precisato e in parte modificato le sue dichiarazioni affermando di lavorare, per il
citato hotel, soltanto a tempo parziale (al 50%), di essere impiegato come
direttore marketing ma di essersi dovuto adattare anche ad altri lavori e di
percepire, per tale attività, non il corrispettivo di USD 1.000.- al mese bensì
soltanto 400 USD:
“ È giusto anche che dal 2008 lavoro
come direttore marketing di un albergo.
In
quella qualità, il mio lavoro consisteva nell’andare alle fiere per presentare
l’albergo, in sostanza dovevo acquisire dei clienti. Non si trattava di un
lavoro a tempo pieno. Si trattava in realtà di un lavoro a metà tempo per cui
ricevevo un salario mensile di 400 dollari, non di 1'000 dollari come ho detto
in precedenza.
Alla
presidente che mi chiede di spiegare come mai in precedenza ho parlato di un
salario di 1'000 dollari, rispondo che ero spaventato e preoccupato per mia
figlia. Era il mio primo arresto e la cosa mi spaventava molto. Ho pensato che
se avessi detto così mi avrebbero lasciato andare. (…)
Il mio
lavoro per l’albergo non consisteva soltanto nella promozione e
nell’acquisizione clienti. A volte venivo incaricato dal direttore anche di
fare degli acquisti per l’albergo. In __________ è difficile trovare lavoro per
cui, quando se ne ha uno, bisogna adattarsi e fare tutto quanto il datore di
lavoro chiede” (verb dib d’appello pag. 2 e 4)
AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 4).
Egli è, pure, sconosciuto alla banca dati
italiana, così come alla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga italiana (AI
18.
e AI 26).
III. Inchiesta
3.
Il 1° ottobre 2012 alle ore 17.50 AP 1, mentre viaggiava a bordo del
treno Eurocity __________, è stato controllato all’altezza di __________ dalle
guardie di confine che, in una prima sommaria verifica della sua valigia, hanno
sospettato la presenza di un doppiofondo.
AP 1 è stato, perciò, fatto scendere dal treno a Chiasso
e sottoposto ad un controllo più approfondito da cui è effettivamente emerso
che la valigia aveva un doppiofondo in cui era nascosto un pannello dello
spessore di 2 cm e del peso lordo di 2,9 Kg imballato con del nastro adesivo nero e risultato positivo all’eroina (rapporto d’arresto provvisorio 2.10.2012,
AI 1).
L’analisi della sostanza rinvenuta ha permesso di
stabilire che si trattava di eroina del peso totale netto di 2'371.70 grammi e avente una purezza del 62% (+/- 5.5%) (AI 30).
AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici (unghie,
mani) e ad un esame tossicologico delle urine per determinare un’eventuale
contaminazione allo stupefacente che hanno dato, tutti, esito negativo (AI 29 e
30).
Anche le banconote trovate in suo possesso,
analizzate con un apparecchio Ionscan, sono risultate prive di tracce di
stupefacente (AI 29).
AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione
preventiva dal 1° ottobre 2012 al 19 dicembre 2012 (AI 13). È in carcerazione
di sicurezza dal 20 dicembre 2012 (decisione GPC 21.12.2012).
4.
AP 1 ha negato ogni addebito in
relazione al traffico dell’eroina trovata all’interno della sua valigia sia
durante l’inchiesta (PS 01.10.2012 pag. 2, AI 1; PP 02.10.2012 pagg. 4-5, AI 6;
PS 04.10.2012 pag. 5, AI 29; PS 12.11.2012 pagg. 2-3, AI 29; PP 11.12.2012 pag.
5, AI 33), che al dibattimento di primo grado (verb. dib. di primo grado, pag.
1). Egli ha preteso fin dal suo fermo di essere venuto in Europa per
partecipare ad una fiera gastronomica a __________ nella sua veste di direttore
marketing dell’hotel per cui lavora in __________ e di non sapere che il suo
bagaglio disponeva di un doppiofondo contenente dello stupefacente. Al
riguardo, AP 1 ha sempre sostenuto che è stata una terza persona a mettere, a
sua insaputa, la droga nella sua valigia, formulando in particolare le ipotesi
che potesse essere stato l’amico che aveva acquistato per lui la valigia in __________
prima della sua partenza, oppure il suo datore di lavoro oppure, ancora, uno
sconosciuto durante la notte che egli ha trascorso a __________ prima di
imbarcarsi sull’aereo con direzione __________.
5.
I primi giudici non hanno creduto alla versione di AP 1 e,
confermando l’atto d’accusa emanato dal procuratore pubblico il 19 dicembre
2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup
per avere detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina.
La sentenza è stata appellata da AP 1.
Da qui, la presente procedura.
IV. Dichiarazioni
rese da AP 1 durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado
a. sui
viaggi in Italia
6.
AP 1 ha dichiarato, fin dal
primo interrogatorio, di essere venuto per la prima volta in Europa, e più
precisamente in Italia (a __________), nel gennaio 2012 per partecipare ad una
fiera, su incarico e a spese del proprietario dell’hotel per cui lavora in __________
, “per trovare oggetti per la cucina (pentolame)”.
Egli non ha, però, saputo fornire precisazioni né
sul nome né sulla natura della manifestazione cui avrebbe partecipato. Al
riguardo, ha saputo soltanto dire, una prima volta, che si trattava di “una
fiera gastronomica e di catering” e, poi, che si
trattava di una “mostra di oggettistica e attrezzatura per albergo”:
“ D: Era la prima volta che arrivava
in Europa?
R: No,
ero già stato a __________ nel mese di gennaio di quest’anno per una fiera
gastronomica e di catering. Io sono direttore di marketing dell’Hotel __________”
(PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2).
“ Mi sono recato in Europa a __________
nel mese di gennaio 2012. Mi ero fermato circa una decina di giorni per trovare
oggetti per la cucina (pentolame)” (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4).
“ Sono proprio sicuro che il primo
viaggio in Europa è stato nel gennaio del 2012 a __________. Per quanto ricordo il viaggio è stato all’inizio di gennaio. A __________ c’era
una mostra di oggettistica e attrezzatura per albergo. La mostra non era in
spiaggia, era negli spazi della fiera” (verbale d’interrogatorio dell’imputato,
allegato 1 al verb dib. di primo grado, pag. 1).
7.
A motivo del viaggio durante il quale è stato fermato il 1° ottobre
2012, AP 1 ha dato una giustificazione analoga: egli doveva partecipare, insieme ad un collega, ad una fiera gastronomica,
sempre per conto dell’hotel per cui lavora (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2; PP
02.10
, AI 6, pag. 3; PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4):
“ Questo viaggio è stato organizzato
dal mio datore di lavoro e meglio dal mio capo __________. Ha organizzato il
viaggio sia per me che per l’altra persona che avrebbe dovuto raggiungermi, si
tratta di un mio collega” (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 3).
Di nuovo AP 1 non è, però, stato in grado di
fornire informazioni precise sulla manifestazione cui avrebbe dovuto
partecipare:
“ D: Lei ha dichiarato che si stava
recando a __________ per una fiera gastronomica, ha con sé opuscoli o inviti
per questa fiera?
R: No,
non ho nulla con me, però lo chef di cucina dell’hotel sarebbe giunto a __________
direttamente dalla __________ il 03.10.2012, portando tutta la documentazione
nonché la prenotazione del nostro albergo, per questo motivo io non avevo nulla
con me. Lo chef di cucina si chiama __________ e il suo numero di telefono è lo
__________. (...)
D: In
che hotel sarebbe dovuto soggiornare a __________?
R: io
avrei scelto un albergo a caso a __________, poi avrei contattato lo chef
quando sarebbe arrivato a __________ e quindi, in seguito, ci saremmo recati
all’albergo prenotato dalla nostra compagnia.
D: È
in grado almeno di dirci come si chiama questa fiera gastronomica e cui doveva
recarsi a __________?
R: Non
lo so, sapeva tutto lo chef che avrebbe dovuto raggiungermi”
(PS
01.10
, AI 1, pag. 3).
AP 1 ha, poi, spiegato di essere partito dalla __________
in bus, di aver raggiunto __________ in __________ il 29.09.2012, di essersi
imbarcato il 30.09.2012 su un volo Swiss con direzione __________ (rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria, allegato 6, AI 29), dove è giunto il 01.10.2012.
Secondo il programma di viaggio, AP 1 avrebbe
dovuto pernottare una notte nella città elvetica, per poi prendere un aereo per
__________ - biglietto già alla mano - il giorno seguente. A __________ ha,
però, cambiato i suoi programmi e deciso di partire il medesimo giorno per __________
con il treno:
“ Sono partito dalla __________ con un
bus e ho raggiunto __________ in __________ il 29.09.2012. Quindi il giorno
seguente ho preso l’aereo da __________ per __________ dove sono giunto il
01.10.2012
alle ore 06.25. Secondo i miei piani dovevo prendere il giorno
seguente, e meglio il 02.10.2012, l’aereo da __________ a __________, biglietto
che avevo già acquistato. I biglietti aerei mi erano stati pagati dal datore di
lavoro mentre le spese di alloggio a __________ sarebbero state a mio carico,
le spese di alloggio a __________ invece erano state pagate. Siccome ho visto
che gli alberghi a __________ erano troppo cari, anziché soggiornare una notte
a __________, ho deciso di proseguire il viaggio sino a __________ in treno. Ho
quindi acquistato un biglietto ferroviario a __________ con destinazione __________”
(PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2).
AP 1 ha dunque, fin dal primo interrogatorio,
sostenuto di aver cambiato il suo itinerario di viaggio, rinunciando a prendere
il volo per __________ già pagato, poiché non aveva soldi a sufficienza per
pernottare a __________ una notte. Ha ribadito tale versione anche in seguito
davanti al procuratore pubblico:
“ Questa è la seconda volta che vengo
in Europa. (...) L’hotel non mi rimborsa le spese di viaggio. In genere, come
in questo caso, mi viene consegnato “argent de poche”, ma non mi era
sufficiente per pagare l’hotel a __________. Avrei dovuto infatti pernottare a __________
per attendere il volo per __________ dove ero diretto. Il volo sarebbe stato
oggi (il 2.10.2012, n.d.r.). A __________ avrei dovuto partecipare ad
un’esposizione gastronomica” (...)
Come
mai ha deciso di prendere il treno per recarsi a __________ invece di andare a __________
come era previsto dall’organizzazione del viaggio?
Perché
l’hotel a __________ sarebbe costato troppo, addirittura 400.- CHF per notte.
Il mio capo non mi ha dato soldi a sufficienza per potermi permettere questa
spesa” (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 3).
Su richiesta dell’agente interrogante prima, e
della PP poi, AP 1 ha spiegato di aver acquistato a __________ un biglietto del
treno con destinazione __________ e non __________, poiché alla biglietteria
della stazione gli avevano spiegato che quella era l’unica opzione possibile e
che avrebbe dovuto acquistare il biglietto per __________ una volta giunto alla
stazione di __________:
“ D: Per quale motivo non ha
acquistato direttamente il biglietto per __________?
R:
Questo perché alla biglietteria di __________ mi avevano detto che non potevo
acquistare un biglietto __________ /__________ ma dovevo raggiungere __________
e quindi acquistare il biglietto per __________” (PS 02.10.2012, AI 1, pag. 2).
“ La destinazione del suo viaggio era __________,
per quale motivo ha acquistato il biglietto fino a __________. La sua versione
circa il fatto che non le vendevano il biglietto fino a __________ non è
verosimile.
Lo so
ma è così. È la persona che mi ha venduto il biglietto in stazione che mi ha
detto che non potevo acquistare un biglietto fino a __________”
(PP
11.12
, AI 33, pag. 5).
b. sui
contatti con persone residenti in Italia
8.
Durante l’inchiesta AP 1 ha sempre sostenuto di non conoscere
nessuno né in Svizzera, né in Italia. Ha mantenuto questa posizione anche quando
gli è stato contestato che, nella rubrica di un’utenza che ha riconosciuto
essere intestata a lui (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 5), gli inquirenti hanno
trovato tre numeri di telefono italiani salvati con i nomi di __________ (__________),
__________ (__________) e __________ (__________).
Richiesto di fornire spiegazioni in proposito, AP
1.
ha detto di non conoscere gli intestatari di tali numeri e di non sapere chi
li aveva registrati nel suo telefono:
“ D: Lei in sede d'interrogatorio
stilato dinnanzi al Magistrato aveva dichiarato di non conoscere nessuna persona né in
Italia né in Svizzera, conferma quanto dichiarato in quella sede?
R: Confermo
quanto dichiarato in quella circostanza.
D: È
in grado di spiegare il motivo per il quale all'interno della sua rubrica
telefonica vi
sono salvati n° 3 numeri di chiamata italiani visto che lei asserisce di non
conoscere nessuno della vicina penisola?
R: Non
so dire come mai ci sono questi numeri di telefono salvati nella mia rubrica e
io non conosco le persone a cui sono collegati tali numeri di chiamata e posso
anche dire che non sono stato io a salvare tali numeri nella mia rubrica.
ADR non so dire chi ha salvato questi
numeri nella mia rubrica, forse qualche mio amico al quale ho prestato il mio
cellulare per fare una chiamata.
ADR che anche altri numeri di chiamata
che sono salvati nella mia rubrica non so a chi appartengono.
ADR che posso dire che il telefono è io
e che anche la scheda SIM è mia ma come detto ogni tanto capita che presto il
mio cellulare per fare qualche chiamata ai miei amici.
D: A
chi sono in possesso tali recapiti telefonici italiani?
R:Come già detto
non so dire” (PS 04.10.2012, AI 29, pag. 3)
Anche al PP AP 1 ha ribadito tale versione:
“ Ha dichiarato dinanzi alla Polizia
che alcuni numeri telefonici nella rubrica non sono stati inseriti da lei, da
chi allora? Per quale motivo? Come se lo spiega?
Non lo
so non me lo so spiegare. Può capitare che presto il mio telefono a persone che
conosco per permettergli di fare alcune telefonate e questo per esempio quando
queste persone non hanno più credito nel telefonino.
ADR che non so se queste
persone a cui presto il telefono facciano delle telefonate in Italia e
conoscano qualcuno” (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 3).
c. sulla
droga nella valigia
9.
AP 1 ha ammesso, sin dal
momento del suo fermo, di essere il proprietario della valigia in cui è stato
rinvenuto lo stupefacente. Ha, invece, sempre negato, di aver saputo che al suo
interno era celata dell’eroina, sostenendo di non essersi nemmeno accorto della
presenza del doppiofondo all’interno del bagaglio (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 3;
PP 02.10.2012, AI 6, pag. 5; PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4).
Su come la droga sia finita all’interno della sua
valigia, AP 1 ha formulato più ipotesi.
Ha, dapprima, esternato dei sospetti sul suo
amico __________:
“ ... due giorni prima della mia
partenza dalla __________ avevo chiesto ad un mio amico di acquistarmi una
valigia poiché dovevo recarmi in Italia, a __________.
D: A __________
o in Italia avrebbe dovuto incontrarsi con qualcuno?
R: No.
D:
Dalla __________ qualcuno le ha chiesto di incontrarsi con qualcuno in Italia o
di recarsi in qualche luogo?
R:
Assolutamente no, però, pensandoci ora, posso supporre che questo mio amico che
mi ha procurato la valigia mi avrebbe fatto contattare da qualcuno di sua
conoscenza a __________, ma questa è solo una mia supposizione”
(PS
01.10
, AI 1, pag. 2).
“ Ribadisco che come ho già detto alla
Polizia la valigia me l’ha comprata un amico __________.
ADR
che in merito al nominativo della persona che mi ha messo la droga nella
valigia ho qualche sospetto e meglio sul mio amico __________” (PP 02.10.2012,
AI 6, pag. 5).
In seguito ha, seppur non esplicitamente,
ventilato la possibilità che la droga potesse essere stata inserita a sua
insaputa nella sua valigia a __________:
“ Domanda DI 1
Quando lei ha
viaggiato dalla __________ a __________, dove ha pernottato a __________?
Ho
viaggiato con il bus e ho quindi pernottato in un hotel vicino al terminal dei
bus.
Il volo da __________
a __________ quando era previsto?
Era previsto la
sera del giorno seguente. II tempo fra il mio arrivo a __________ e la partenza
per __________ l'ho passato andando a passeggio per __________, dalle 10.00 di
mattina fino alle 16.00. Successivamente sono andato all'aeroporto.
Dove
ha lasciato la valigia durante il suo soggiorno a __________?
L'ho
lasciata nella mia camera.
ADR
che le chiavi le ho lasciate come di norma alla reception.
Domanda del PP
Dove aveva
riposto la valigia nella stanza?
Ho
lasciato in uno scaffale aperto. La valigia era chiusa con la cerniera e non
chiusa con un lucchetto
o altro.
Al
suo arrivo a __________ lei ha aperto la valigia?
La
mattina prima di uscire a passeggiare ho aperto la valigia ho preso dei vestiti
per cambiarmi e ho vi
ho messo quelli che indossavo. Successivamente ho riposto la valigia chiusa con
la cerniere nello scaffale pronta per essere ritirata al mio rientro e prima
della partenza.
Domanda
DI 1
Lei
ha riaperto la valigia da quel momento in cui l'ha posta nello scaffale fino al
suo arresto?
No non
l'ho più riaperta.
Domanda
del PP
Quando
è rientrato dal suo passeggio ha notato qualcosa di diverso, la sua valigia era
stata toccata?
“Ho
visto che qualche d’uno aveva fatto il letto, ma la valigia era al suo posto
non ho avuto l’impressione che qualcuno ha toccato la valigia” (PP 11.12.2012, AI 33,
pagg. 6-7).
Al dibattimento di primo grado AP 1, per il
tramite del suo patrocinatore, ha poi formulato l’ipotesi secondo cui ad aver
messo la droga nella sua valigia sia stato il suo datore di lavoro:
“ A mente della difesa qualcuno ha
messo la droga nella sua valigia. (...) questa persona potrebbe essere il suo
datore di lavoro visto che era l’unico a sapere quale fosse la meta
dell’imputato” (verb. dib. 1° grado, pag. 3).
V. giudizio
di primo grado
10.
La
Corte di prime cure ha ritenuto del tutto inverosimile la versione dei fatti
fornita da AP 1 in corso d’inchiesta e al dibattimento ed ha concluso, quindi,
che egli ha mentito sia sui motivi del suo viaggio a __________, che sulla
presenza dei tre numeri italiani rinvenuti nella rubrica del suo cellulare che,
infine, sulla consapevolezza che all’interno della sua valigia vi era dello
stupefacente.
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si
riportano, di seguito, le pertinenti e del tutto condivise argomentazioni
sviluppate, al riguardo, dai primi giudici:
“ 3.
Interrogato dalla
polizia al momento dell'arresto, AP 1 ha ammesso di essere proprietario della valigia incriminata, ma ha negato di
sapere che essa contenesse dello stupefacente (verbale 1° ottobre 2012,
allegato 1 all'AZ 1, pag. 2):
“ sono io il proprietario di questa
valigia ma non sapevo che all'interno della stessa c'era un sottofondo
contenente eroina. Preciso che due giorni
prima della mia partenza dalla __________ avevo chiesto ad un mio amico
di acquistarmi una valigia poiché dovevo recarmi in Italia, a __________, per
una fiera gastronomica. Non sapevo assolutamente che stavo trasportando
eroina”.
Siffatta
professione di buona fede ha costituito la linea difensiva dell'imputato sino
al dibattimento.
4.
L'imputato ha
spontaneamente dichiarato che non si sarebbe trattato del suo primo viaggio in
Italia, visto che egli si sarebbe già recato a __________ nel corso del mese di
gennaio per partecipare a una fiera gastronomica e di catering (verbale 1°
ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2) oppure - questa la versione fornita
in aula- ad una fiera di oggettistica e attrezzature per albergo (verbale
interrogatorio dell'imputato del 28 febbraio 2013, allegato 1 al verbale del
dibattimento).
Richiesto in aula
di fornire ulteriori informazioni al riguardo questo suo primo viaggio in
Italia, egli non è stato in grado di indicare né l'ubicazione della fiera che
avrebbe visitato (si precisa che la Corte è cognita dello stato dei luoghi in
quel di __________), né il nome (o qualunque altro dettaglio) dell'albergo nel
quale avrebbe soggiornato, né ancora la data precisa del viaggio o qualunque
altra informazione al riguardo.
Inoltre, alla
precisa contestazione del Presidente della Corte al riguardo dell'inesistenza
dell'asserita fiera a __________ nel corso del mese di gennaio del 2012 l'unica manifestazione che risulta avere avuto luogo negli spazi della fiera in quel mese è la __________
- l'accusato non ha preso posizione, limitandosi a confermare l'affermazione di
aver partecipato a tale evento e di dire la verità.
E' comunque un
dato di fatto che l'accusato, anche se non alla fiera del gelato artigianale di
__________, nel gennaio del 2012, previo transito da __________ ed __________,
si è recato in Italia al beneficio di un visto Schenghen, come risulta dalle
fotocopie del suo passaporto (doc. dib. 2, pag. 5 e 40), che il Presidente
della Corte ha chiesto al Procuratore pubblico di volere mettere agli atti.
5.
Per quanto
riguarda i dettagli del viaggio in corso al momento del fermo egli ha spiegato (verbale 1°
ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2):
“ sono partito dalla __________ con
un bus e ho raggiunto __________ in __________
il 29.09.2012. Quindi il giorno
seguente ho preso l'aereo da __________ per __________ dove sono giunto il 01.10.2012 alle ore 0625. Secondo i miei piani dovevo prendere
il giorno seguente e meglio il 02.10.2012 l'aereo da __________ a __________, biglietto che avevo già acquistato. I
biglietti aerei mi erano stati pagati dal datore di lavoro mentre le
spese di alloggio a __________ sarebbero state a mio carico, le spese di
alloggio a __________ invece erano state pagate. Siccome ho visto che gli
alberghi a __________ erano troppo cari, anziché soggiornare una notte a __________,
ho deciso di proseguire il viaggio sino a __________ in treno. Ho quindi
acquistato il biglietto ferroviario a __________ con destinazione __________”.
Nel medesimo
verbale, alla domanda dell'interrogante sulla ragione per la quale egli avesse
acquistato un biglietto del treno con destinazione __________ visto che la sua
meta era __________, l'imputato ha risposto
che alla biglietteria di __________ gli è stato detto che non poteva
acquistare un biglietto __________ ma che doveva andare a __________ e
comperare lì il biglietto per __________ (verbale 1° ottobre2012, allegato 1
all'AZ 1, pag. 2).
6.
Nuovamente, AP 1
non conosce il nome della fiera alla quale era diretto al momento del fermo,
così come non sa in che albergo doveva alloggiare a __________. Chiesto di
fornire spiegazione ha dichiarato (verbale 1° ottobre 2012, allegato 1 all'AZ
1, pag. 3):
“ ... non ho nulla con me, però lo
chef della cucina dell'hotel sarebbe giunto a __________ direttamente dalla __________
il 03.10.2012, portando tutta la documentazione nonché la prenotazione del
nostro albergo, per questo motivo io non avevo nulla con me. Lo chef di cucina
di cui parlo si chiama __________...”.
L'accusato,
pertanto, sarebbe a mente sua partito da solo dalla __________ il 29 settembre
2012.
diretto a __________, via __________ e __________, per recarsi ad una
fiera di cui non sa nulla mentre che il suo collega, cognito della questione,
sarebbe partito anch'egli da solo due giorni dopo per raggiungerlo a __________.
La Corte ha ritenuto tale versione
dei fatti non credibile.
In primo luogo non è plausibile che un piccolo albergo della
__________ con notorietà e clientela solamente locali -come ammesso dallo
stesso imputato sia a verbale (verbale 2 ottobre 2012, Al 6, pag. 3) che
durante il dibattimento- possa permettersi finanziariamente e trovi
commercialmente sensato inviare due dipendenti in un altro continente al fine
di partecipare ad una non meglio specificata fiera gastronomica.
Ulteriormente insensato è che
l'accusato sia partito da solo anzitempo (per quale motivo poi?) e allo
sbaraglio, quando era il collega a conoscere i dettagli salienti del viaggio
(nome della fiera, indirizzo dell'albergo prenotato a __________) per il che
sarebbe stato logico che i due avessero viaggiato assieme.
E ancora, nel
contesto dell'illogico viaggio solitario dell'accusato appare incongruente
anche la sua decisione di rinunciare ad usufruire del biglietto aereo già
prenotato e pagato da __________ a __________ per accollarsi invece un lungo
viaggio in treno. La spiegazione fornita, secondo cui il pernottamento a __________
sarebbe stato troppo caro, è infatti risibile. Basta porre mente al fatto che
il prevenuto ha speso fr. 55.- per il taxi da __________ a __________ e altri
fr. 82.- per il biglietto ferroviario __________ - __________ (cfr. gli
allegati ad Al 1) e che avrebbe ancora dovuto pagarsi il biglietto da __________
a __________ per concluderne che egli ha in questo modo realizzato un ben
misero risparmio rispetto al costo di un pernottamento a __________.
7.
Sin qui le
incongruenze, mentre che del tutto inspiegabile (se non con la menzogna) è il
fatto che nella rubrica del cellulare dell'imputato siano stati trovati tre
numeri di telefono italiani registrati come __________, __________ e __________ (doc. A allegato al verbale 4
ottobre 2012, Al 17), quando egli ha invece dichiarato di non conoscere nessuno
in Italia, per il che egli ha anche dovuto sostenere di non sapere a chi
appartengano questi numeri e (senza fornire una spiegazione alternativa) di non
essere stato lui ad inserirli nella memoria del suo cellulare (verbale 4
ottobre 201.2, AI 17, pag. 3):
“ non so dire come mai ci sono
questi numeri di telefono salvati nella mia rubrica e io non conosco le persone
a cui sono collegati tali numeri di chiamata
e posso anche dire che non sono stato io a salvare tali numeri nella mia
rubrica”.
Gli accertamenti
effettuati in collaborazione con le autorità italiane hanno permesso di
individuare gli intestatari dei numeri di telefono in tre cittadini nigeriani
residenti nel casertano. Tuttavia, i loro nominativi sono risultati sconosciuti
alla banca dati italiana (AI 18), ragione per cui non vi sono certezze in
proposito, se non quella che è da escludere che un terzo possa avere
surrettiziamente (e a che pro?) inserito dei numeri di telefono italiani
realmente esistenti nella memoria del telefonino dell'accusato che quindi,
necessariamente, ha mentito su questo tema.
8.
La situazione è
analoga anche al riguardo della centrale questione dell'eroina celata nella sua
valigia, risultando assolutamente inverosimile ogni possibile lettura dei fatti
in cui il prevenuto è inconsapevole del contenuto.
9.
L'accusato, in
primo luogo, ammette di essere proprietario della valigia, acquistata per suo
conto da un amico nell'imminenza della partenza. Difficile pensare che l'eroina
fosse già nella valigia a quel momento. A prescindere dalla questione della
liceità del suo possesso, essa ha un elevato valore economico (pari a circa
almeno fr. 80'000.- per un acquisto all'ingrosso alle nostre latitudini),
ragione per cui può essere escluso che il fabbricante delle valigie le corredi
con una simile imbottitura celata nel doppiofondo e allo stesso modo può anche
essere ragionevolmente escluso che il venditore della valigia abbia modificato uno degli articoli del suo negozio per
spossessarsi a favore di sconosciuti di quasi 3 kg di eroina.
Proseguendo nella
catena dei possessi della valigia, si ha che anche il servizievole amico
dell'accusato che è andato ad effettuare l'acquisto per suo conio non dovrebbe
avere avuto interesse a farcire la valigia di eroina per farla trasportare non
si sa dove dall'accusato. Nella tesi dell'accusato, infatti, neppure lui sapeva dove si stava recando (se non a __________,
__________), motivo per cui male si intuisce come un terzo intenzionato
a fargli fare da inconsapevole corriere avrebbe potuto zavorrargli il bagaglio
in assenza di certezze al riguardo della destinazione del corriere medesimo.
Questo
ragionamento deve valere anche per gli ignoti che a mente dell'accusato
avrebbero abusato della sua valigia nella notte trascorsa a __________, in __________
nelle prime fasi del suo viaggio. II Presidente, al dibattimento, si è
premurato di chiedere se egli quella sera avesse rivelato ad alcuno la
destinazione del suo viaggio d'affari, ricevendo risposta negativa. Pertanto,
ci si deve di nuovo chiedere che senso
avrebbe nascondere eroina nel doppiofondo
della valigia di un viaggiatore di passaggio se non si sa dove egli sia
diretto.
Gli unici a sapere che l'accusato si recava a __________ erano il
datore e il collega di lavoro, ma il
racconto dell'accusato circa il percorso della valigia esclude che
queste persone abbiano potuto metterci la droga all'insaputa dell'accusato.
10.
A discapito
dell'asserita buona fede del prevenuto depone anche il fatto che dal 1 °
ottobre 2012 al giorno del dibattimento egli, se del caso tramite il
patrocinatore, non sia riuscito a fornire nemmeno uno straccio d'indizio a
sostegno della sua tesi. Nulla sulla pretesa fiera di __________, niente,
soprattutto, da parte dell'asserito datore di lavoro, che se davvero fosse
stato in ambasce per il proprio dipendente finito ingiustamente in galera
nell'adempimento del proprio dovere non avrebbe avuto problema alcuno in primo
luogo ad attestare l'esistenza stessa del contratto di lavoro, e quindi nel
confermare -prenotazione per due
persone di un albergo a __________ alla mano- che realmente egli aveva inviato
due dipendenti nella caput mundi per potere proporre carbonara, amatriciana,
saltimbocca e abbacchio alla propria clientela tanzaniana. La peregrina ipotesi
che proprio il datore di lavoro secondo quanto sostenuto per la prima volta in
aula dall'accusato potrebbe essere coinvolto nella vicenda nulla muta a questa
circostanza, avendosi che anche (ed anzi a maggior ragione) nell'ipotesi della
sua colpevolezza il datore si sarebbe attivato per cercare di togliere il
prevenuto dai guai.” (sentenza impugnata consid 3-10, pag. 4 e 8)
Del resto, anticipando il discorso, a conferma
della bontà delle citate argomentazioni, vi è l’ammissione fatta da AP 1 al
dibattimento d’appello secondo cui tutto quello che lui ha detto, in corso
d’inchiesta e al dibattimento di primo grado, sui motivi del viaggio di ottobre
e sull’amico che avrebbe dovuto incontrare a __________ era inventato (verb.
dib. d’appello, pag. 3)
Giudicando, dunque, “assolutamente
inverosimile ogni possibile lettura dei fatti in cui il prevenuto è
inconsapevole del contenuto” della sua valigia, i primi giudici hanno
accertato che lo scopo del viaggio di AP 1 era quello di “consapevolmente
trasportare l’ingente quantitativo di eroina nascosto nel suo bagaglio”
(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9).
VI. Appello
11.
Nella dichiarazione d’appello AP 1 ha postulato il suo proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup ribadendo,
in sintesi, che lo scopo del suo viaggio a __________ era la partecipazione ad
una fiera gastronomica per conto del suo datore di lavoro e non il trasporto
dello stupefacente, della cui esistenza non era al corrente (III).
Come anticipato in initio, al dibattimento
d’appello AP 1 ha modificato le proprie dichiarazioni e, di conseguenza, le
proprie richieste.
nuova versione dei fatti
All’inizio del pubblico dibattimento, AP 1 ha dichiarato di voler “confessare e dire la verità”:
“ Voglio confessare e dire la verità.
Avevo
bisogno di 3'000 dollari per pagare l’intervento chirurgico di cui mia figlia
necessita.
Ho
così chiesto aiuto ad un amico.
A
domanda della presidente rispondo che quest’amico si chiama __________. Alla
presidente che mi chiede di indicare anche il cognome, rispondo che lo conosco
solo con il nome di battesimo. La presidente mi fa notare che sembra strano che
io abbia chiesto dei soldi ad una persona che conosco solo con il nome di
battesimo. Rispondo che io lo conoscevo tramite il mio datore di lavoro: si
trattava di un fornitore dell’albergo. Forniva materiale elettrico e di
costruzione. Preciso che a volte forniva questo materiale per l’albergo a volte
per la casa di proprietà del direttore.
AD DI
1.
rispondo che so il nome della ditta di __________: si tratta del negozio __________
che si trova a __________, nella via __________. Lui mi aveva detto di essere
proprietario di tre negozi siti in diversi punti della città. Stimo che __________
abbia tra i 30 e i 35 anni.
Ho
chiesto a lui i soldi perché nessuna delle persone a cui mi ero rivolto in
precedenza si era detta disposta ad aiutarmi. Preciso che avevo chiesto i soldi
anche al direttore dell’albergo ma lui aveva rifiutato di darmeli.
Tornando
ad __________, lui alla mia richiesta ha risposto dicendosi disposto ad
aiutarmi a condizione che io portassi un pacchetto a __________. Io gli ho
chiesto che cosa ci fosse in quel pacchetto. Lui non ha voluto dirmelo, ma si è
semplicemente limitato a dirmi di non preoccuparmi perché dentro non c’era
nulla di pericoloso. Io gli ho chiesto se nel pacchetto ci fosse della droga,
delle pietre preziose (pensavo in particolare alla tanzanite) oppure dell’oro.
Lui mi ha risposto ridendo e mi ha detto di non preoccuparmi e di limitarmi a
consegnarlo che così avrei preso i soldi.
Rispondendo
alla presidente, preciso che, nonostante le rassicurazione di __________, io
sapevo che nel pacchetto c’era una di quelle tre cose che ho elencato prima,
cioè sapevo che dentro o c’era droga, o c’erano pietre preziose o c’era
dell’oro. Non lo sapevo precisamente. Ma ho pensato che dentro non poteva
esserci altro.
AD
della PP rispondo che il __________ di cui ho parlato nei primi interrogatori
non esiste.
Dopo
circa una settimana dal colloquio di cui ho detto sopra, __________ mi ha
consegnato la valigia, dicendomi che quello era il pacchetto che dovevo portare
a __________. Mi ha chiesto il mio telefono, dove ha registrato personalmente
tre numeri di telefono. Poi mi ha detto che, una volta arrivato a __________,
avrei dovuto prendere un albergo qualsiasi e da lì chiamare uno di quei tre
numeri, che poi qualcuno sarebbe venuto a ritirare la borsa. Non mi ha detto
altro. In quell’occasione __________ mi ha dato anche il biglietto aereo __________
- __________ e poi __________ - __________. __________ mi aveva detto di non
essere riuscito a trovare un biglietto destinazione __________ e mi aveva detto
che, una volta a __________, avrei dovuto prendere il treno per __________.
Rispondendo
alla presidente, preciso che avrei dovuto pagare il biglietto __________ - __________
con i miei soldi: io avevo mille euro miei.
Rispondendo
DI 1 preciso che io non ho visto il pacchetto. __________ mi ha consegnato la
valigia già pronta.
AD
della PP rispondo che tutto quello che ho detto durante l’inchiesta e anche al
primo dibattimento sul motivo del mio viaggio e sul collega che avrei dovuto
incontrare a __________ era inventato.
In
sostanza, in cambio di questo trasporto, io avrei ricevuto tremila dollari di
cui avevo bisogno. I tremila dollari me li avrebbe dati la persona che doveva
venire a __________ a prendere in consegna la valigia. Quei tremila dollari
erano, in sostanza, il compenso per il mio lavoro di trasporto.
Rispondendo
alla presidente preciso che, una volta arrivato a __________, e visti i costi
degli alberghi mi sono detto che mi conveniva prendere il treno per __________
piuttosto che passare la notte lì, andare a __________ e poi da lì prendere il
treno per __________.
AD
della PP rispondo che non c’era un giorno stabilito per la consegna della
valigia. Semplicemente __________ mi aveva detto che, una volta arrivato a __________,
avrei dovuto andare subito in un albergo qualsiasi e da lì subito chiamare uno
dei numeri che mi aveva dato.
Il
telefono e la scheda telefonica che avevo con me mi appartengono.
La PP
mi ricorda che a __________ ho tentato inutilmente di contattare due numeri
telefonici. È vero. Si trattava di due miei amici in __________. Nessuno di
loro era __________.
La PP
mi ricorda il tenore di 3 SMS registrati sul mio telefono (PS 4.10.2012, pag.
4). Me li ha scritti un collega che sapeva che io sarei dovuto venire in Europa
perché io stesso glielo avevo detto, ero in confidenza con lui e gli avevo
detto che con quel viaggio forse avrei potuto trovare i soldi per mia figlia.
La PP
mi ricorda che durante l’inchiesta io avevo detto che a scrivermi quei messaggi
era stato un amico che non lavorava con me. È giusto. È così. Oggi mi sono
espresso male: in realtà a scrivere gli SMS è stato un amico di un mio collega
di lavoro.
Dopo
che la presidente mi ha ricordato come sia necessario che io dica la verità
perché queste mie nuove dichiarazioni possano essere valutate a mio favore,
ribadisco che a scrivere quegli SMS è stato un amico di un mio collega. Questa
persona non è propriamente un mio amico, è una persona che incontro quando sto
con il mio collega.
AD
della PP rispondo che __________ mi aveva detto che avrei dovuto consegnare la
valigia a un uomo.
La PP
mi ricorda che io ho fatto un altro viaggio in Europa nel gennaio 2012 e mi
chiede se anche in quell’occasione io ho trasportato un pacco. Rispondo di no.
Ribadisco che sono venuto per una fiera di macchinari da cucina che si teneva a
__________.
Alla
presidente che mi ricorda come i primi giudici abbiano ritenuto inverosimile la
mia versione dei fatti su quel viaggio, rispondo che sarà inverosimile però è
la verità.
La PP
mi chiede a chi appartiene il numero di telefono che io ho detto essere quello
di __________. Rispondo che è il numero di __________.
Mi
viene fatto notare che, poco fa, io ho detto che __________ non esiste.
Non è
così. __________ esiste e il numero che io ho dato è effettivamente il suo.
Quello che volevo dire prima è che non è stato __________ a darmi la valigia.
AD
della PP rispondo che l’unico scopo del mio viaggio di ottobre era la consegna
della valigia. Non dovevo fare altro. Non so come mai il viaggio di ritorno sia
stato previsto per il 10.10.2012. Come ho detto i biglietti di andata e ritorno
mi sono stati dati da __________.
È vero
che sono partito da __________. Anche qui __________ mi ha detto che non era
riuscito a trovare un biglietto con partenza dalla __________.” (verb. dib.
d’appello, pag. 2-4).
12.
Se le dichiarazioni rese da AP 1 durante l’inchiesta e al
dibattimento di primo grado sono del tutto inverosimili, nemmeno quelle rese al
dibattimento d’appello possono essere ritenute credibili, o, comunque,
rispecchiare la realtà delle cose.
Da un lato, è inverosimile che egli non sappia il
cognome dell’uomo che gli avrebbe affidato la droga: si trattava, in effetti,
secondo il suo racconto di una persona che egli conosceva per essere un
fornitore abituale dell’albergo per cui egli dice di lavorare.
D’altro lato, le informazioni che egli ha dato
per, apparentemente, permetterne una migliore identificazione sono risultate
essere inattendibili. In effetti, da ricerche effettuate in internet, non
risulta esserci nessun __________ né in __________, né in altre vie di __________.
In realtà, risulta che __________ non è il nome di un negozio bensì di una
strada di __________, peraltro parallela a __________ e da essa poco lontana. Ma
non solo. L’albergo in cui AP 1 sostiene di essere stato impiegato è a __________,
cioè in un luogo che dista più di 500 km da __________ ciò che rende poco credibile che il fantomatico proprietario del fantomatico negozio fosse davvero
un fornitore regolare dell’albergo. In queste condizioni, forza è concludere
che AP 1 ha mentito su queste circostanze, nell’evidente intento di dare di sé
un’immagine falsamente collaborante e sostenere, così, la sua nuova versione
dei fatti.
Inoltre, AP 1 è riuscito a contraddirsi anche
nella sua, tutto sommato breve, audizione davanti a questa Corte. Lo ha fatto a
proposito di __________ (l’amico che, secondo le dichiarazioni rese durante
tutta l’inchiesta, gli aveva comprato la valigia), dicendo, prima, che quel __________
non esisteva e tornando, poi, sui suoi passi per giustificare una risposta data
in un momento in cui, evidentemente, non ricordava la sua precedente
affermazione:
“ AD della PP rispondo che il __________
di cui ho parlato nei primi interrogatori non esiste.
(…)
La PP
mi chiede a chi appartiene il numero di telefono che io ho detto essere quello
di __________. Rispondo che è il numero di __________.
Mi
viene fatto notare che, poco fa, io ho detto che __________ non esiste.
Non è
così. __________ esiste e il numero che io ho dato è effettivamente il suo.
Quello che volevo dire prima è che non è stato __________ a darmi la valigia”
(verb dib d’appello pag. 3 in alto e pag. 4 in basso).
AP 1 si è, poi, contraddetto anche riguardo la
persona che gli ha scritto gli sms trovati nel suo cellulare, dicendo,
dapprima, che si trattava di un collega di lavoro, con cui si confidava spesso,
in particolare a proposito delle necessità della figlia e, poi, dicendo,
invece, che si trattava di un amico di un collega che non poteva definire un
amico poiché lo vedeva solo di tanto in tanto (verb. dib. d’appello pag. 3).
Infine, AP 1 ha nuovamente mentito riproponendo, ancora in sede d’appello, la versione secondo cui, nel gennaio 2012, egli era
stato mandato in Europa dal suo datore di lavoro per partecipare ad una fiera
“di macchinari da cucina” e aggiungendo che (parte non verbalizzata) egli
doveva vedere quello che c’era di disponibile sul mercato e, poi, riferirne al
direttore dell’albergo. Non è necessario dilungarsi molto per dimostrare
l’inverosimiglianza, dapprima della versione secondo cui un piccolo albergo di __________,
peraltro a soli 560 km da __________, con clientela locale (PP 02.10.2012, AI
6, pag. 3), abbia, fra i suoi dipendenti, un direttore marketing e, poi, della
versione secondo cui questo stesso piccolo albergo invii in Europa un suo
dipendente (sia esso direttore marketing o altro) per visionare le novità in
materia di pentolame e affini (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4) e, poi, riferirne
al rientro: la totale inverosimiglianza di questo racconto (riproposto in
appello) è dimostrata dall’evidente insostenibilità economica di una simile
operazione. Che, continuando a pretendere di essere andato a __________ per
tali motivi, AP 1 ha mentito ancora davanti a questa Corte è, poi,
definitivamente dimostrato dall’accertamento secondo cui, come risulta da
numerosi siti internet (cfr. fra gli altri http://www.blogriviera.it/il-calendario-2012-delle-fiere-di-rimini/),
nel mese di gennaio 2012 negli spazi della fiera di __________ vi è stata
un’unica manifestazione denominata __________, che oltre a non collimare con
quanto riferito dall’imputato per quanto riguarda l’oggetto della manifestazione
a cui avrebbe partecipato, si è svolta dal 21 al 25 gennaio 2012, e cioè quando
egli già era rientrato in __________ (AP 1 è giunto in Europa il 10 gennaio 2012 a beneficio di un visto Schengen per turismo della durata di 10 giorni, per poi ripartire il
19.01
, doc. 2 dib. primo grado).
AP 1 ha mentito anche sullo stipendio percepito
(400.- USD mensili per un lavoro per cui non ha alcuna formazione ed esercitato
a tempo parziale) ritenuto come, dai diversi siti internet (http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=United%20Republic%20of%20Tanzania) risulta che, in __________, lo stipendio medio annuo ammonta a meno di USD 50.-.
AP 1 ha, come visto, sostenuto di avere agito
perché pressato dalla necessità di trovare il denaro per far operare la figlia.
Anche su questa dichiarazione la Corte nutre seri dubbi. Da un lato, perché AP 1 ha parlato di un generico “problema all’anca”: un padre angosciato che decide di delinquere per
procurarsi i mezzi per dare alla figlia le cure necessarie conosce con maggior precisione
il genere di malattia di cui la figlia soffre. D’altra parte, perché AP 1 non
ha mai parlato in precedenza né di una grave malattia della figlia (ha
semplicemente detto che la figlia ha problemi alla schiena e ad un’anca e non
può dormire su un materasso, cfr. PP 02.10.2012, AI 6, pag. 7) né, soprattutto,
di una sua impellente necessità di cure.
In queste condizioni, la scrivente Corte si è
trovata nell’obbligo di concludere che AP 1 ha mentito anche proponendo la sua nuova versione dei fatti.
13.
L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere
autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è
pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si
tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione
può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come
membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende
accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati
principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che
una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa
a partire dai 12 grammi di eroina pura e dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV
334.
consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc.
6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6;
STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010,
inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.
6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo
2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II,
3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
II caso aggravato è dato anche quando non sono
raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in
ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da
creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è
necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o
che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n.
92, pag. 920).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve
sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il
dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e
segg., pag. 913). Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art.
19.
cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da
lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita
di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19
LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o
meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute
(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è
destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non
saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
13.1
E’ indubbio che, in concreto, sono realizzati i presupposti
oggettivi dell’infrazione aggravata alla LStup. Come visto, all’interno della
valigia che AP 1 ha portato con sé dalla __________, e che ha riconosciuto
essere di sua proprietà (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2; PP 02.102012, AI 6, pag.
4), sono stati rinvenuti in un doppio fondo 2'371.70 grammi di eroina pura al 62%. Questo agire realizza pacificamente gli elementi costitutivi
oggettivi degli artt. 19 cpv. 1 let. b e d e 19 cpv. 2
let a LStup. Non ha infatti da essere spiegato che un
quantitativo di eroina come quello trovato nel bagaglio di AP 1, con una
purezza come quella emersa dalle analisi effettuate, è oggettivamente atto a
mettere in pericolo la salute di molte persone (cfr. giurisprudenza del TF
ricordata al consid. 13.).
13.2
Evidentemente realizzato è anche l’aspetto soggettivo del reato.
Le dichiarazioni rese al riguardo da AP 1 al
dibattimento d’appello - che, in diritto, costituirebbero un dolo eventuale -
non possono essere intese in altro modo che come il tentativo di uscire da una
situazione ormai compromessa con il minor danno possibile. Resosi conto, dopo
il giudizio di primo grado, dell’evidente insostenibilità della versione (sin
lì portata avanti) secondo cui era un trasportatore inconsapevole, AP 1 ha cercato di proporre a questa Corte un’ammissione di colpa ridotta ai minimi termini.
L’operazione non è, però, riuscita ritenuto come nemmeno le nuove dichiarazioni
possano essere credute.
Ne segue che anche in questa sede è accertato che
AP 1 ha agito consapevolmente, cioè ha agito con dolo diretto.
Essendo, dunque, pacificamente realizzato anche
il presupposto soggettivo del reato, AP 1 è dichiarato autore colpevole di
infrazione aggravata alla LStup per i fatti di cui all’atto di accusa.
VII. Commisurazione
della pena
14.
La Corte di prime cure ha ritenuto grave la colpa di AP
1.
per:
- l’ingente
quantitativo di eroina trasportato e il suo grado di purezza elevato con cui “sarebbe
stato possibile confezionare non meno di 7000 dosi da un grammo con grado di
purezza ancora superiore al 20% e con un valore di vendita al dettaglio di
circa fr. 300'000.-“ (sentenza impugnata consid 13 pag. 9);
- il
carattere internazionale del traffico;
- il fatto che
l’imputato, che ha un lavoro a suo dire ben retribuito e non è consumatore di
stupefacenti, ha agito unicamente “per un riprovevole motivo di lucro, volto
ad assicurargli il superfluo, non potendo ammettere che gli mancasse
l’indispensabile” (sentenza impugnata, consid.13, pag. 9).
Ritenute, a suo favore, l’incensuratezza e una
certa sensibilità alla pena, la prima Corte ha condannato AP 1 alla pena
detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza
impugnata, consid. 13, pag. 10).
14.
a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere
autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Nei casi
gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere
cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2).
b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'au tore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
d. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF
(in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad
una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (eventuali
precedenti condanne), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il
legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza
non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue
potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio
del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008
consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui
occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del
condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
6B_78/2008,6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
15.
In concreto, qualifica
negativamente la colpa di AP 1 il fatto che egli ha trasportato un ingente
quantitativo di eroina (quasi 2,5 Kg), che già di per sé era tale da mettere in
pericolo la vita di molte persone, ritenuto, peraltro, come l’eroina sia una
droga pesante, particolarmente pericolosa (DTF 109 IV 45).
Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TF, nell’ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo
rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento
di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non
preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342
consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B_1040/2009;STF
12.03.2008
inc.6B_370/2007 consid. 3.2). È pur vero
che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è
in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di
importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa
ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il
quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la
cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc.6B_10/2010
consid. 2.1).
Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è
aggravata dalla dimensione internazionale del traffico a cui egli ha
partecipato trasportando la droga dalla __________ fino in Europa. Il TF ha già
avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve
spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno
dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato
di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga
in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno
dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF
02.07
, inc.6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc.6B_10/2010,
consid. 2.1). Tuttavia, quale fattore attenuante, va considerato che egli ha
agito quale semplice trasportatore e esecutore di ordini e decisioni altrui.
Va, cioè, considerato che egli non ha avuto, per quanto risulta, alcun ruolo né
decisionale né organizzativo.
Dal profilo soggettivo, va differenziato -
secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid. 1.1; 10.05.2010 inc.
6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc.6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il
proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
AP 1, così come da egli dichiarato e come confermato dalle analisi effettuate
sulla sua persona (AI 1 e AI 29), non è un consumatore di stupefacenti e,
pertanto, non si è prestato a trasportare droga per garantirsi il suo personale
consumo, ma solo per fini di lucro. A questo proposito, va, però, considerato -
non il valore di vendita della sostanza al consumo come fatto dai primi
giudici, valore cui AP 1 non partecipava - ma, invece, il guadagno da questi
tratto dal trasporto, cioè i 3.000.- Euro da lui indicati. Nemmeno è possibile
considerare, come fatto dai primi giudici, che AP 1 ha agito unicamente per assicurarsi il superfluo (cfr. sentenza impugnata, consid. 13, pag. 9): in
effetti, AP 1 ha, come visto, mentito anche sulla sua situazione economica e
nulla in atti indica che essa fosse, davvero, florida, ancorché solo
relativamente. Al contrario, ben si può considerare che essa non fosse migliore
di quella della media dei suoi connazionali.
AP 1 non può dedurre particolari elementi
attenuanti dalla sua situazione personale se non, genericamente, il fatto che
egli proviene da una realtà economicamente meno fortunata della nostra. Nemmeno
AP 1 può trarre benefici dal suo comportamento processuale ritenuto come egli
abbia sempre mentito. Se è vero che è diritto di ogni imputato di non
collaborare con gli inquirenti, é anche vero che chi decide di avvalersi di
tale facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece, vanno accordati a
chi collabora con la polizia. Nemmeno può essere considerata a suo favore
l’assenza di precedenti: la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che
l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr.
DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2).
A suo sfavore, come già rilevato dai primi
giudici, va, invece, considerato che AP 1 ha agito in un’età che dovrebbe essere “quella della ragione” , cioè ha delinquito in età in cui non può che avere
maturato la piena consapevolezza sia dei rischi che si assumeva, sia del danno
sociale creato con il traffico di stupefacenti (cfr. CARP 5 febbraio 2013, inc.
17.2012
, consid. 12, pag. 21).
Pur se la situazione gli è pienamente
addebitabile - avendo egli liberamente e consapevolmente scelto di delinquere
in un paese lontano dal suo - la scrivente Corte, come già la prima, ha ritenuto, a suo favore, una certa sensibilità alla pena ritenuto come egli la dovrà
scontare lontano da casa.
Tutto ciò considerato, e ben valutata la prassi
delle Corti ticinesi e non nei casi di “semplice” trasporto di stupefacente
(cfr., ad esempio, sentenza TPC dell’11.3.2010, inc.
72.2010
; sentenza TPC del 7.7.2009 inc. 72.2009.61; sentenza Obergericht des
Kantons Zürich del 9 gennaio 2012, inc. SB110643-O/U/eh),
questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni e
6.
mesi (cfr., mutatis mutandis, CARP 18 gennaio 2012,
inc. 17.2011.122 e 5 febbraio 2013, inc. 17.2012.113).
16.
La pena detentiva inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati,
già solo per la sua entità, i presupposti per una sua sospensione condizionale,
nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).
17.
Stante
il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del giudice dei
provvedimenti coercitivi in atti, cfr. AI 13 e doc. 7 TPC) e accertato il
rispetto del principio di proporzionalità (cfr. decisione 22 agosto 2013), è stata
mantenuta la carcerazione di sicurezza.
VIII. Confische
e sequestri
18.
La confisca e la distruzione dell’eroina sequestrata, la confisca di
due schede SIM e della valigia e il sequestro conservativo dei reperti da 26 a 31 dell’AA decise in prima sede e rimaste incontestate sono passate in giudicato e non
necessitano di approfondimenti in questa sede. Lo stesso vale per il
dissequestro degli oggetti da 1 a 25 elencati nell’atto d’accusa.
AP 1 chiede, invece, il dissequestro in suo
favore dell’importo di Euro 800.-, Scellini Kenioti 2'100 e fr. 2.50 trovati in
suo possesso al momento del suo arresto e su cui i primi giudici hanno
mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese
di giustizia.
L’art. 268 cpv. 1 CPP dispone che il patrimonio
dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a
coprire le spese procedurali e le indennità (lett. a) così come le spese
pecuniarie e le multe (lett. b). Oggetto di tale sequestro possono essere tutti
i beni dell’imputato, anche quelli che non presentano alcun legame con il reato
(Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 268, n. 6,
pag. 1222). Per questa ragione, il mantenimento del sequestro conservativo,
così come ordinato dai primi giudici, è confermato.
IX. Tasse e
spese
19.
Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1 (art.
428.
cpv. 1 e 3 CPP).
Visto l’esito dell’appello, gli oneri del
giudizio d’appello sono posti a carico dell’appellante in ragione di ½ e, per
il resto, a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
40, 42,
43, 47, 51 CP,
19
cpv. 1 e 2 LStup
32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1.1. AP 1
è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione
aggravata alla LStup per avere, il 1° ottobre 2012 a __________, __________ ed altre imprecisate località del Ticino, senza essere autorizzato,
detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina.
1.2. AP 1
è condannato:
1.2.1. alla
pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi
relativi al processo di prima istanza.
2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato.
3. È ordinata la confisca e la distruzione di 2'371.70 grammi di eroina, nonché la confisca della valigia e di due carte SIM.
4. È
mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di Euro 800.-, Scellini
Kenioti 2'100 e fr. 2.50 a garanzia del pagamento di tasse e spese di
giustizia, nonché sui reperti da 26 a 31 indicati nell’atto d’accusa.
5. Intimazione
a:
-
-
-
6. Comunicazione a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via
S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, Res. governativa,
6501
Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003
Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277,
6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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