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Decisione

17.2013.78

Infrazione aggravata alla LStup. Trasporto di 2'371.70 grammi di eroina

22 agosto 2013Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, inoltre, ordinato il

mantenimento della carcerazione di sicurezza, la confisca e la distruzione

dello stupefacente, la confisca di due schede SIM e della valigia, il

mantenimento del sequestro conservativo - a fini probatori - dei reperti da 26 a 31 indicati nell’atto d’accusa, nonché il mantenimento del sequestro conservativo sugli Euro

800.-, Scellini Kenioti 2'100.- e fr. 2.50 (sequestrati al condannato al

momento dell’arresto) a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.

I primi giudici hanno, infine, disposto la riconsegna

al condannato degli altri oggetti dissequestrati.

preso atto che contro

la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione

scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 3 maggio 2013, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure e di chiedere il suo proscioglimento

e il dissequestro in suo favore dei soldi confiscati dai primi giudici (III).

Contestualmente alla dichiarazione di appello,

l’imputato ha presentato un’istanza probatoria, che è stata respinta con

decreto 12 luglio 2013.

esperito il 22 agosto 2013 il pubblico dibattimento durante il quale:

- l’appellante,

modificando il proprio iniziale petitum, ha chiesto, non più la sua

assoluzione, ma di essere condannato, per i fatti indicati nell’atto di accusa,

ad una pena detentiva di tre anni sostenendo, in sintesi, sulla scorta di una

nuova versione dei fatti, di avere agito per dolo eventuale e spinto dalla

necessità di racimolare i soldi necessari a far operare la figlia ventitreenne,

sofferente di una malattia (non meglio specificata) all’anca;

- il

procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;

ritenuto

I. Potere

cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti

controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di

secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo

e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione

di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici

precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed

emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) -

secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in

atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011

del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art.

398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013,

consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di

procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766; STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2; STF 6B_548/2011 del

14 maggio 2012, consid. 3; STF del 14 dicembre 2012, inc.6B_434/2012, consid.

1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc.6B_54/2012,

consid. 4).

Considerandi

II. L’accusato

2.

AP 1, cittadino della __________, è nato il __________ a __________

(doc. dib. TPC 2). Secondo quanto da lui dichiarato in corso d’inchiesta, è

divorziato ed ha una figlia di 23 anni che vive in __________ (cfr. allegato 10

al rapporto di arresto provvisorio 2.10.2012, AI 1; PS 2.10.2012, AI 6, pag.

7).

Della sua vita anteriore, al procuratore pubblico

in occasione dell’interrogatorio 2 ottobre 2012 (AI 6, pagg. 2-3):

“ Sono nato in __________, ho

frequentato le scuole dell'obbligo in __________, non ho frequentato studi

superiori. In seguito ho aiutato mio padre che ai tempi gestiva una sua ditta

di trasporti di generi alimentari. In seguito ho svolto un'attività

professionale dall’età di 25 anni, in qualità di negoziante nell'ambito di

pezzi di ricambi per auto, attività che svolgevo da dipendente.

Dal 2008

sono direttore Marketing nell'ambito alberghiero. Non dispongo di un diploma in questo settore. Lavoro in qualità di impiegato

presso un albergo che si chiama __________ a __________ in __________. Mi

occupo in particolare

della parte marketing dell'hotel (...). Guadagno il corrispettivo di USD

1'000.- al mese”.

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha in parte precisato e in parte modificato le sue dichiarazioni affermando di lavorare, per il

citato hotel, soltanto a tempo parziale (al 50%), di essere impiegato come

direttore marketing ma di essersi dovuto adattare anche ad altri lavori e di

percepire, per tale attività, non il corrispettivo di USD 1.000.- al mese bensì

soltanto 400 USD:

“ È giusto anche che dal 2008 lavoro

come direttore marketing di un albergo.

In

quella qualità, il mio lavoro consisteva nell’andare alle fiere per presentare

l’albergo, in sostanza dovevo acquisire dei clienti. Non si trattava di un

lavoro a tempo pieno. Si trattava in realtà di un lavoro a metà tempo per cui

ricevevo un salario mensile di 400 dollari, non di 1'000 dollari come ho detto

in precedenza.

Alla

presidente che mi chiede di spiegare come mai in precedenza ho parlato di un

salario di 1'000 dollari, rispondo che ero spaventato e preoccupato per mia

figlia. Era il mio primo arresto e la cosa mi spaventava molto. Ho pensato che

se avessi detto così mi avrebbero lasciato andare. (…)

Il mio

lavoro per l’albergo non consisteva soltanto nella promozione e

nell’acquisizione clienti. A volte venivo incaricato dal direttore anche di

fare degli acquisti per l’albergo. In __________ è difficile trovare lavoro per

cui, quando se ne ha uno, bisogna adattarsi e fare tutto quanto il datore di

lavoro chiede” (verb dib d’appello pag. 2 e 4)

AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 4).

Egli è, pure, sconosciuto alla banca dati

italiana, così come alla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga italiana (AI

18.

e AI 26).

III. Inchiesta

3.

Il 1° ottobre 2012 alle ore 17.50 AP 1, mentre viaggiava a bordo del

treno Eurocity __________, è stato controllato all’altezza di __________ dalle

guardie di confine che, in una prima sommaria verifica della sua valigia, hanno

sospettato la presenza di un doppiofondo.

AP 1 è stato, perciò, fatto scendere dal treno a Chiasso

e sottoposto ad un controllo più approfondito da cui è effettivamente emerso

che la valigia aveva un doppiofondo in cui era nascosto un pannello dello

spessore di 2 cm e del peso lordo di 2,9 Kg imballato con del nastro adesivo nero e risultato positivo all’eroina (rapporto d’arresto provvisorio 2.10.2012,

AI 1).

L’analisi della sostanza rinvenuta ha permesso di

stabilire che si trattava di eroina del peso totale netto di 2'371.70 grammi e avente una purezza del 62% (+/- 5.5%) (AI 30).

AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici (unghie,

mani) e ad un esame tossicologico delle urine per determinare un’eventuale

contaminazione allo stupefacente che hanno dato, tutti, esito negativo (AI 29 e

30).

Anche le banconote trovate in suo possesso,

analizzate con un apparecchio Ionscan, sono risultate prive di tracce di

stupefacente (AI 29).

AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione

preventiva dal 1° ottobre 2012 al 19 dicembre 2012 (AI 13). È in carcerazione

di sicurezza dal 20 dicembre 2012 (decisione GPC 21.12.2012).

4.

AP 1 ha negato ogni addebito in

relazione al traffico dell’eroina trovata all’interno della sua valigia sia

durante l’inchiesta (PS 01.10.2012 pag. 2, AI 1; PP 02.10.2012 pagg. 4-5, AI 6;

PS 04.10.2012 pag. 5, AI 29; PS 12.11.2012 pagg. 2-3, AI 29; PP 11.12.2012 pag.

5, AI 33), che al dibattimento di primo grado (verb. dib. di primo grado, pag.

1). Egli ha preteso fin dal suo fermo di essere venuto in Europa per

partecipare ad una fiera gastronomica a __________ nella sua veste di direttore

marketing dell’hotel per cui lavora in __________ e di non sapere che il suo

bagaglio disponeva di un doppiofondo contenente dello stupefacente. Al

riguardo, AP 1 ha sempre sostenuto che è stata una terza persona a mettere, a

sua insaputa, la droga nella sua valigia, formulando in particolare le ipotesi

che potesse essere stato l’amico che aveva acquistato per lui la valigia in __________

prima della sua partenza, oppure il suo datore di lavoro oppure, ancora, uno

sconosciuto durante la notte che egli ha trascorso a __________ prima di

imbarcarsi sull’aereo con direzione __________.

5.

I primi giudici non hanno creduto alla versione di AP 1 e,

confermando l’atto d’accusa emanato dal procuratore pubblico il 19 dicembre

2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup

per avere detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina.

La sentenza è stata appellata da AP 1.

Da qui, la presente procedura.

IV. Dichiarazioni

rese da AP 1 durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado

a. sui

viaggi in Italia

6.

AP 1 ha dichiarato, fin dal

primo interrogatorio, di essere venuto per la prima volta in Europa, e più

precisamente in Italia (a __________), nel gennaio 2012 per partecipare ad una

fiera, su incarico e a spese del proprietario dell’hotel per cui lavora in __________

, “per trovare oggetti per la cucina (pentolame)”.

Egli non ha, però, saputo fornire precisazioni né

sul nome né sulla natura della manifestazione cui avrebbe partecipato. Al

riguardo, ha saputo soltanto dire, una prima volta, che si trattava di “una

fiera gastronomica e di catering” e, poi, che si

trattava di una “mostra di oggettistica e attrezzatura per albergo”:

“ D: Era la prima volta che arrivava

in Europa?

R: No,

ero già stato a __________ nel mese di gennaio di quest’anno per una fiera

gastronomica e di catering. Io sono direttore di marketing dell’Hotel __________”

(PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2).

“ Mi sono recato in Europa a __________

nel mese di gennaio 2012. Mi ero fermato circa una decina di giorni per trovare

oggetti per la cucina (pentolame)” (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4).

“ Sono proprio sicuro che il primo

viaggio in Europa è stato nel gennaio del 2012 a __________. Per quanto ricordo il viaggio è stato all’inizio di gennaio. A __________ c’era

una mostra di oggettistica e attrezzatura per albergo. La mostra non era in

spiaggia, era negli spazi della fiera” (verbale d’interrogatorio dell’imputato,

allegato 1 al verb dib. di primo grado, pag. 1).

7.

A motivo del viaggio durante il quale è stato fermato il 1° ottobre

2012, AP 1 ha dato una giustificazione analoga: egli doveva partecipare, insieme ad un collega, ad una fiera gastronomica,

sempre per conto dell’hotel per cui lavora (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2; PP

02.10

, AI 6, pag. 3; PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4):

“ Questo viaggio è stato organizzato

dal mio datore di lavoro e meglio dal mio capo __________. Ha organizzato il

viaggio sia per me che per l’altra persona che avrebbe dovuto raggiungermi, si

tratta di un mio collega” (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 3).

Di nuovo AP 1 non è, però, stato in grado di

fornire informazioni precise sulla manifestazione cui avrebbe dovuto

partecipare:

“ D: Lei ha dichiarato che si stava

recando a __________ per una fiera gastronomica, ha con sé opuscoli o inviti

per questa fiera?

R: No,

non ho nulla con me, però lo chef di cucina dell’hotel sarebbe giunto a __________

direttamente dalla __________ il 03.10.2012, portando tutta la documentazione

nonché la prenotazione del nostro albergo, per questo motivo io non avevo nulla

con me. Lo chef di cucina si chiama __________ e il suo numero di telefono è lo

__________. (...)

D: In

che hotel sarebbe dovuto soggiornare a __________?

R: io

avrei scelto un albergo a caso a __________, poi avrei contattato lo chef

quando sarebbe arrivato a __________ e quindi, in seguito, ci saremmo recati

all’albergo prenotato dalla nostra compagnia.

D: È

in grado almeno di dirci come si chiama questa fiera gastronomica e cui doveva

recarsi a __________?

R: Non

lo so, sapeva tutto lo chef che avrebbe dovuto raggiungermi”

(PS

01.10

, AI 1, pag. 3).

AP 1 ha, poi, spiegato di essere partito dalla __________

in bus, di aver raggiunto __________ in __________ il 29.09.2012, di essersi

imbarcato il 30.09.2012 su un volo Swiss con direzione __________ (rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria, allegato 6, AI 29), dove è giunto il 01.10.2012.

Secondo il programma di viaggio, AP 1 avrebbe

dovuto pernottare una notte nella città elvetica, per poi prendere un aereo per

__________ - biglietto già alla mano - il giorno seguente. A __________ ha,

però, cambiato i suoi programmi e deciso di partire il medesimo giorno per __________

con il treno:

“ Sono partito dalla __________ con un

bus e ho raggiunto __________ in __________ il 29.09.2012. Quindi il giorno

seguente ho preso l’aereo da __________ per __________ dove sono giunto il

01.10.2012

alle ore 06.25. Secondo i miei piani dovevo prendere il giorno

seguente, e meglio il 02.10.2012, l’aereo da __________ a __________, biglietto

che avevo già acquistato. I biglietti aerei mi erano stati pagati dal datore di

lavoro mentre le spese di alloggio a __________ sarebbero state a mio carico,

le spese di alloggio a __________ invece erano state pagate. Siccome ho visto

che gli alberghi a __________ erano troppo cari, anziché soggiornare una notte

a __________, ho deciso di proseguire il viaggio sino a __________ in treno. Ho

quindi acquistato un biglietto ferroviario a __________ con destinazione __________”

(PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2).

AP 1 ha dunque, fin dal primo interrogatorio,

sostenuto di aver cambiato il suo itinerario di viaggio, rinunciando a prendere

il volo per __________ già pagato, poiché non aveva soldi a sufficienza per

pernottare a __________ una notte. Ha ribadito tale versione anche in seguito

davanti al procuratore pubblico:

“ Questa è la seconda volta che vengo

in Europa. (...) L’hotel non mi rimborsa le spese di viaggio. In genere, come

in questo caso, mi viene consegnato “argent de poche”, ma non mi era

sufficiente per pagare l’hotel a __________. Avrei dovuto infatti pernottare a __________

per attendere il volo per __________ dove ero diretto. Il volo sarebbe stato

oggi (il 2.10.2012, n.d.r.). A __________ avrei dovuto partecipare ad

un’esposizione gastronomica” (...)

Come

mai ha deciso di prendere il treno per recarsi a __________ invece di andare a __________

come era previsto dall’organizzazione del viaggio?

Perché

l’hotel a __________ sarebbe costato troppo, addirittura 400.- CHF per notte.

Il mio capo non mi ha dato soldi a sufficienza per potermi permettere questa

spesa” (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 3).

Su richiesta dell’agente interrogante prima, e

della PP poi, AP 1 ha spiegato di aver acquistato a __________ un biglietto del

treno con destinazione __________ e non __________, poiché alla biglietteria

della stazione gli avevano spiegato che quella era l’unica opzione possibile e

che avrebbe dovuto acquistare il biglietto per __________ una volta giunto alla

stazione di __________:

“ D: Per quale motivo non ha

acquistato direttamente il biglietto per __________?

R:

Questo perché alla biglietteria di __________ mi avevano detto che non potevo

acquistare un biglietto __________ /__________ ma dovevo raggiungere __________

e quindi acquistare il biglietto per __________” (PS 02.10.2012, AI 1, pag. 2).

“ La destinazione del suo viaggio era __________,

per quale motivo ha acquistato il biglietto fino a __________. La sua versione

circa il fatto che non le vendevano il biglietto fino a __________ non è

verosimile.

Lo so

ma è così. È la persona che mi ha venduto il biglietto in stazione che mi ha

detto che non potevo acquistare un biglietto fino a __________”

(PP

11.12

, AI 33, pag. 5).

b. sui

contatti con persone residenti in Italia

8.

Durante l’inchiesta AP 1 ha sempre sostenuto di non conoscere

nessuno né in Svizzera, né in Italia. Ha mantenuto questa posizione anche quando

gli è stato contestato che, nella rubrica di un’utenza che ha riconosciuto

essere intestata a lui (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 5), gli inquirenti hanno

trovato tre numeri di telefono italiani salvati con i nomi di __________ (__________),

__________ (__________) e __________ (__________).

Richiesto di fornire spiegazioni in proposito, AP

1.

ha detto di non conoscere gli intestatari di tali numeri e di non sapere chi

li aveva registrati nel suo telefono:

“ D: Lei in sede d'interrogatorio

stilato dinnanzi al Magistrato aveva dichiarato di non conoscere nessuna persona né in

Italia né in Svizzera, conferma quanto dichiarato in quella sede?

R: Confermo

quanto dichiarato in quella circostanza.

D: È

in grado di spiegare il motivo per il quale all'interno della sua rubrica

telefonica vi

sono salvati n° 3 numeri di chiamata italiani visto che lei asserisce di non

conoscere nessuno della vicina penisola?

R: Non

so dire come mai ci sono questi numeri di telefono salvati nella mia rubrica e

io non conosco le persone a cui sono collegati tali numeri di chiamata e posso

anche dire che non sono stato io a salvare tali numeri nella mia rubrica.

ADR non so dire chi ha salvato questi

numeri nella mia rubrica, forse qualche mio amico al quale ho prestato il mio

cellulare per fare una chiamata.

ADR che anche altri numeri di chiamata

che sono salvati nella mia rubrica non so a chi appartengono.

ADR che posso dire che il telefono è io

e che anche la scheda SIM è mia ma come detto ogni tanto capita che presto il

mio cellulare per fare qualche chiamata ai miei amici.

D: A

chi sono in possesso tali recapiti telefonici italiani?

R:Come già detto

non so dire” (PS 04.10.2012, AI 29, pag. 3)

Anche al PP AP 1 ha ribadito tale versione:

“ Ha dichiarato dinanzi alla Polizia

che alcuni numeri telefonici nella rubrica non sono stati inseriti da lei, da

chi allora? Per quale motivo? Come se lo spiega?

Non lo

so non me lo so spiegare. Può capitare che presto il mio telefono a persone che

conosco per permettergli di fare alcune telefonate e questo per esempio quando

queste persone non hanno più credito nel telefonino.

ADR che non so se queste

persone a cui presto il telefono facciano delle telefonate in Italia e

conoscano qualcuno” (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 3).

c. sulla

droga nella valigia

9.

AP 1 ha ammesso, sin dal

momento del suo fermo, di essere il proprietario della valigia in cui è stato

rinvenuto lo stupefacente. Ha, invece, sempre negato, di aver saputo che al suo

interno era celata dell’eroina, sostenendo di non essersi nemmeno accorto della

presenza del doppiofondo all’interno del bagaglio (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 3;

PP 02.10.2012, AI 6, pag. 5; PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4).

Su come la droga sia finita all’interno della sua

valigia, AP 1 ha formulato più ipotesi.

Ha, dapprima, esternato dei sospetti sul suo

amico __________:

“ ... due giorni prima della mia

partenza dalla __________ avevo chiesto ad un mio amico di acquistarmi una

valigia poiché dovevo recarmi in Italia, a __________.

D: A __________

o in Italia avrebbe dovuto incontrarsi con qualcuno?

R: No.

D:

Dalla __________ qualcuno le ha chiesto di incontrarsi con qualcuno in Italia o

di recarsi in qualche luogo?

R:

Assolutamente no, però, pensandoci ora, posso supporre che questo mio amico che

mi ha procurato la valigia mi avrebbe fatto contattare da qualcuno di sua

conoscenza a __________, ma questa è solo una mia supposizione”

(PS

01.10

, AI 1, pag. 2).

“ Ribadisco che come ho già detto alla

Polizia la valigia me l’ha comprata un amico __________.

ADR

che in merito al nominativo della persona che mi ha messo la droga nella

valigia ho qualche sospetto e meglio sul mio amico __________” (PP 02.10.2012,

AI 6, pag. 5).

In seguito ha, seppur non esplicitamente,

ventilato la possibilità che la droga potesse essere stata inserita a sua

insaputa nella sua valigia a __________:

“ Domanda DI 1

Quando lei ha

viaggiato dalla __________ a __________, dove ha pernottato a __________?

Ho

viaggiato con il bus e ho quindi pernottato in un hotel vicino al terminal dei

bus.

Il volo da __________

a __________ quando era previsto?

Era previsto la

sera del giorno seguente. II tempo fra il mio arrivo a __________ e la partenza

per __________ l'ho passato andando a passeggio per __________, dalle 10.00 di

mattina fino alle 16.00. Successivamente sono andato all'aeroporto.

Dove

ha lasciato la valigia durante il suo soggiorno a __________?

L'ho

lasciata nella mia camera.

ADR

che le chiavi le ho lasciate come di norma alla reception.

Domanda del PP

Dove aveva

riposto la valigia nella stanza?

Ho

lasciato in uno scaffale aperto. La valigia era chiusa con la cerniera e non

chiusa con un lucchetto

o altro.

Al

suo arrivo a __________ lei ha aperto la valigia?

La

mattina prima di uscire a passeggiare ho aperto la valigia ho preso dei vestiti

per cambiarmi e ho vi

ho messo quelli che indossavo. Successivamente ho riposto la valigia chiusa con

la cerniere nello scaffale pronta per essere ritirata al mio rientro e prima

della partenza.

Domanda

DI 1

Lei

ha riaperto la valigia da quel momento in cui l'ha posta nello scaffale fino al

suo arresto?

No non

l'ho più riaperta.

Domanda

del PP

Quando

è rientrato dal suo passeggio ha notato qualcosa di diverso, la sua valigia era

stata toccata?

“Ho

visto che qualche d’uno aveva fatto il letto, ma la valigia era al suo posto

non ho avuto l’impressione che qualcuno ha toccato la valigia” (PP 11.12.2012, AI 33,

pagg. 6-7).

Al dibattimento di primo grado AP 1, per il

tramite del suo patrocinatore, ha poi formulato l’ipotesi secondo cui ad aver

messo la droga nella sua valigia sia stato il suo datore di lavoro:

“ A mente della difesa qualcuno ha

messo la droga nella sua valigia. (...) questa persona potrebbe essere il suo

datore di lavoro visto che era l’unico a sapere quale fosse la meta

dell’imputato” (verb. dib. 1° grado, pag. 3).

V. giudizio

di primo grado

10.

La

Corte di prime cure ha ritenuto del tutto inverosimile la versione dei fatti

fornita da AP 1 in corso d’inchiesta e al dibattimento ed ha concluso, quindi,

che egli ha mentito sia sui motivi del suo viaggio a __________, che sulla

presenza dei tre numeri italiani rinvenuti nella rubrica del suo cellulare che,

infine, sulla consapevolezza che all’interno della sua valigia vi era dello

stupefacente.

In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si

riportano, di seguito, le pertinenti e del tutto condivise argomentazioni

sviluppate, al riguardo, dai primi giudici:

“ 3.

Interrogato dalla

polizia al momento dell'arresto, AP 1 ha ammesso di essere proprietario della valigia incriminata, ma ha negato di

sapere che essa contenesse dello stupefacente (verbale 1° ottobre 2012,

allegato 1 all'AZ 1, pag. 2):

“ sono io il proprietario di questa

valigia ma non sapevo che all'interno della stessa c'era un sottofondo

contenente eroina. Preciso che due giorni

prima della mia partenza dalla __________ avevo chiesto ad un mio amico

di acquistarmi una valigia poiché dovevo recarmi in Italia, a __________, per

una fiera gastronomica. Non sapevo assolutamente che stavo trasportando

eroina”.

Siffatta

professione di buona fede ha costituito la linea difensiva dell'imputato sino

al dibattimento.

4.

L'imputato ha

spontaneamente dichiarato che non si sarebbe trattato del suo primo viaggio in

Italia, visto che egli si sarebbe già recato a __________ nel corso del mese di

gennaio per partecipare a una fiera gastronomica e di catering (verbale 1°

ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2) oppure - questa la versione fornita

in aula- ad una fiera di oggettistica e attrezzature per albergo (verbale

interrogatorio dell'imputato del 28 febbraio 2013, allegato 1 al verbale del

dibattimento).

Richiesto in aula

di fornire ulteriori informazioni al riguardo questo suo primo viaggio in

Italia, egli non è stato in grado di indicare né l'ubicazione della fiera che

avrebbe visitato (si precisa che la Corte è cognita dello stato dei luoghi in

quel di __________), né il nome (o qualunque altro dettaglio) dell'albergo nel

quale avrebbe soggiornato, né ancora la data precisa del viaggio o qualunque

altra informazione al riguardo.

Inoltre, alla

precisa contestazione del Presidente della Corte al riguardo dell'inesistenza

dell'asserita fiera a __________ nel corso del mese di gennaio del 2012 l'unica manifestazione che risulta avere avuto luogo negli spazi della fiera in quel mese è la __________

- l'accusato non ha preso posizione, limitandosi a confermare l'affermazione di

aver partecipato a tale evento e di dire la verità.

E' comunque un

dato di fatto che l'accusato, anche se non alla fiera del gelato artigianale di

__________, nel gennaio del 2012, previo transito da __________ ed __________,

si è recato in Italia al beneficio di un visto Schenghen, come risulta dalle

fotocopie del suo passaporto (doc. dib. 2, pag. 5 e 40), che il Presidente

della Corte ha chiesto al Procuratore pubblico di volere mettere agli atti.

5.

Per quanto

riguarda i dettagli del viaggio in corso al momento del fermo egli ha spiegato (verbale 1°

ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2):

“ sono partito dalla __________ con

un bus e ho raggiunto __________ in __________

il 29.09.2012. Quindi il giorno

seguente ho preso l'aereo da __________ per __________ dove sono giunto il 01.10.2012 alle ore 0625. Secondo i miei piani dovevo prendere

il giorno seguente e meglio il 02.10.2012 l'aereo da __________ a __________, biglietto che avevo già acquistato. I

biglietti aerei mi erano stati pagati dal datore di lavoro mentre le

spese di alloggio a __________ sarebbero state a mio carico, le spese di

alloggio a __________ invece erano state pagate. Siccome ho visto che gli

alberghi a __________ erano troppo cari, anziché soggiornare una notte a __________,

ho deciso di proseguire il viaggio sino a __________ in treno. Ho quindi

acquistato il biglietto ferroviario a __________ con destinazione __________”.

Nel medesimo

verbale, alla domanda dell'interrogante sulla ragione per la quale egli avesse

acquistato un biglietto del treno con destinazione __________ visto che la sua

meta era __________, l'imputato ha risposto

che alla biglietteria di __________ gli è stato detto che non poteva

acquistare un biglietto __________ ma che doveva andare a __________ e

comperare lì il biglietto per __________ (verbale 1° ottobre2012, allegato 1

all'AZ 1, pag. 2).

6.

Nuovamente, AP 1

non conosce il nome della fiera alla quale era diretto al momento del fermo,

così come non sa in che albergo doveva alloggiare a __________. Chiesto di

fornire spiegazione ha dichiarato (verbale 1° ottobre 2012, allegato 1 all'AZ

1, pag. 3):

“ ... non ho nulla con me, però lo

chef della cucina dell'hotel sarebbe giunto a __________ direttamente dalla __________

il 03.10.2012, portando tutta la documentazione nonché la prenotazione del

nostro albergo, per questo motivo io non avevo nulla con me. Lo chef di cucina

di cui parlo si chiama __________...”.

L'accusato,

pertanto, sarebbe a mente sua partito da solo dalla __________ il 29 settembre

2012.

diretto a __________, via __________ e __________, per recarsi ad una

fiera di cui non sa nulla mentre che il suo collega, cognito della questione,

sarebbe partito anch'egli da solo due giorni dopo per raggiungerlo a __________.

La Corte ha ritenuto tale versione

dei fatti non credibile.

In primo luogo non è plausibile che un piccolo albergo della

__________ con notorietà e clientela solamente locali -come ammesso dallo

stesso imputato sia a verbale (verbale 2 ottobre 2012, Al 6, pag. 3) che

durante il dibattimento- possa permettersi finanziariamente e trovi

commercialmente sensato inviare due dipendenti in un altro continente al fine

di partecipare ad una non meglio specificata fiera gastronomica.

Ulteriormente insensato è che

l'accusato sia partito da solo anzitempo (per quale motivo poi?) e allo

sbaraglio, quando era il collega a conoscere i dettagli salienti del viaggio

(nome della fiera, indirizzo dell'albergo prenotato a __________) per il che

sarebbe stato logico che i due avessero viaggiato assieme.

E ancora, nel

contesto dell'illogico viaggio solitario dell'accusato appare incongruente

anche la sua decisione di rinunciare ad usufruire del biglietto aereo già

prenotato e pagato da __________ a __________ per accollarsi invece un lungo

viaggio in treno. La spiegazione fornita, secondo cui il pernottamento a __________

sarebbe stato troppo caro, è infatti risibile. Basta porre mente al fatto che

il prevenuto ha speso fr. 55.- per il taxi da __________ a __________ e altri

fr. 82.- per il biglietto ferroviario __________ - __________ (cfr. gli

allegati ad Al 1) e che avrebbe ancora dovuto pagarsi il biglietto da __________

a __________ per concluderne che egli ha in questo modo realizzato un ben

misero risparmio rispetto al costo di un pernottamento a __________.

7.

Sin qui le

incongruenze, mentre che del tutto inspiegabile (se non con la menzogna) è il

fatto che nella rubrica del cellulare dell'imputato siano stati trovati tre

numeri di telefono italiani registrati come __________, __________ e __________ (doc. A allegato al verbale 4

ottobre 2012, Al 17), quando egli ha invece dichiarato di non conoscere nessuno

in Italia, per il che egli ha anche dovuto sostenere di non sapere a chi

appartengano questi numeri e (senza fornire una spiegazione alternativa) di non

essere stato lui ad inserirli nella memoria del suo cellulare (verbale 4

ottobre 201.2, AI 17, pag. 3):

“ non so dire come mai ci sono

questi numeri di telefono salvati nella mia rubrica e io non conosco le persone

a cui sono collegati tali numeri di chiamata

e posso anche dire che non sono stato io a salvare tali numeri nella mia

rubrica”.

Gli accertamenti

effettuati in collaborazione con le autorità italiane hanno permesso di

individuare gli intestatari dei numeri di telefono in tre cittadini nigeriani

residenti nel casertano. Tuttavia, i loro nominativi sono risultati sconosciuti

alla banca dati italiana (AI 18), ragione per cui non vi sono certezze in

proposito, se non quella che è da escludere che un terzo possa avere

surrettiziamente (e a che pro?) inserito dei numeri di telefono italiani

realmente esistenti nella memoria del telefonino dell'accusato che quindi,

necessariamente, ha mentito su questo tema.

8.

La situazione è

analoga anche al riguardo della centrale questione dell'eroina celata nella sua

valigia, risultando assolutamente inverosimile ogni possibile lettura dei fatti

in cui il prevenuto è inconsapevole del contenuto.

9.

L'accusato, in

primo luogo, ammette di essere proprietario della valigia, acquistata per suo

conto da un amico nell'imminenza della partenza. Difficile pensare che l'eroina

fosse già nella valigia a quel momento. A prescindere dalla questione della

liceità del suo possesso, essa ha un elevato valore economico (pari a circa

almeno fr. 80'000.- per un acquisto all'ingrosso alle nostre latitudini),

ragione per cui può essere escluso che il fabbricante delle valigie le corredi

con una simile imbottitura celata nel doppiofondo e allo stesso modo può anche

essere ragionevolmente escluso che il venditore della valigia abbia modificato uno degli articoli del suo negozio per

spossessarsi a favore di sconosciuti di quasi 3 kg di eroina.

Proseguendo nella

catena dei possessi della valigia, si ha che anche il servizievole amico

dell'accusato che è andato ad effettuare l'acquisto per suo conio non dovrebbe

avere avuto interesse a farcire la valigia di eroina per farla trasportare non

si sa dove dall'accusato. Nella tesi dell'accusato, infatti, neppure lui sapeva dove si stava recando (se non a __________,

__________), motivo per cui male si intuisce come un terzo intenzionato

a fargli fare da inconsapevole corriere avrebbe potuto zavorrargli il bagaglio

in assenza di certezze al riguardo della destinazione del corriere medesimo.

Questo

ragionamento deve valere anche per gli ignoti che a mente dell'accusato

avrebbero abusato della sua valigia nella notte trascorsa a __________, in __________

nelle prime fasi del suo viaggio. II Presidente, al dibattimento, si è

premurato di chiedere se egli quella sera avesse rivelato ad alcuno la

destinazione del suo viaggio d'affari, ricevendo risposta negativa. Pertanto,

ci si deve di nuovo chiedere che senso

avrebbe nascondere eroina nel doppiofondo

della valigia di un viaggiatore di passaggio se non si sa dove egli sia

diretto.

Gli unici a sapere che l'accusato si recava a __________ erano il

datore e il collega di lavoro, ma il

racconto dell'accusato circa il percorso della valigia esclude che

queste persone abbiano potuto metterci la droga all'insaputa dell'accusato.

10.

A discapito

dell'asserita buona fede del prevenuto depone anche il fatto che dal 1 °

ottobre 2012 al giorno del dibattimento egli, se del caso tramite il

patrocinatore, non sia riuscito a fornire nemmeno uno straccio d'indizio a

sostegno della sua tesi. Nulla sulla pretesa fiera di __________, niente,

soprattutto, da parte dell'asserito datore di lavoro, che se davvero fosse

stato in ambasce per il proprio dipendente finito ingiustamente in galera

nell'adempimento del proprio dovere non avrebbe avuto problema alcuno in primo

luogo ad attestare l'esistenza stessa del contratto di lavoro, e quindi nel

confermare -prenotazione per due

persone di un albergo a __________ alla mano- che realmente egli aveva inviato

due dipendenti nella caput mundi per potere proporre carbonara, amatriciana,

saltimbocca e abbacchio alla propria clientela tanzaniana. La peregrina ipotesi

che proprio il datore di lavoro secondo quanto sostenuto per la prima volta in

aula dall'accusato­ potrebbe essere coinvolto nella vicenda nulla muta a questa

circostanza, avendosi che anche (ed anzi a maggior ragione) nell'ipotesi della

sua colpevolezza il datore si sarebbe attivato per cercare di togliere il

prevenuto dai guai.” (sentenza impugnata consid 3-10, pag. 4 e 8)

Del resto, anticipando il discorso, a conferma

della bontà delle citate argomentazioni, vi è l’ammissione fatta da AP 1 al

dibattimento d’appello secondo cui tutto quello che lui ha detto, in corso

d’inchiesta e al dibattimento di primo grado, sui motivi del viaggio di ottobre

e sull’amico che avrebbe dovuto incontrare a __________ era inventato (verb.

dib. d’appello, pag. 3)

Giudicando, dunque, “assolutamente

inverosimile ogni possibile lettura dei fatti in cui il prevenuto è

inconsapevole del contenuto” della sua valigia, i primi giudici hanno

accertato che lo scopo del viaggio di AP 1 era quello di “consapevolmente

trasportare l’ingente quantitativo di eroina nascosto nel suo bagaglio”

(sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9).

VI. Appello

11.

Nella dichiarazione d’appello AP 1 ha postulato il suo proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup ribadendo,

in sintesi, che lo scopo del suo viaggio a __________ era la partecipazione ad

una fiera gastronomica per conto del suo datore di lavoro e non il trasporto

dello stupefacente, della cui esistenza non era al corrente (III).

Come anticipato in initio, al dibattimento

d’appello AP 1 ha modificato le proprie dichiarazioni e, di conseguenza, le

proprie richieste.

nuova versione dei fatti

All’inizio del pubblico dibattimento, AP 1 ha dichiarato di voler “confessare e dire la verità”:

“ Voglio confessare e dire la verità.

Avevo

bisogno di 3'000 dollari per pagare l’intervento chirurgico di cui mia figlia

necessita.

Ho

così chiesto aiuto ad un amico.

A

domanda della presidente rispondo che quest’amico si chiama __________. Alla

presidente che mi chiede di indicare anche il cognome, rispondo che lo conosco

solo con il nome di battesimo. La presidente mi fa notare che sembra strano che

io abbia chiesto dei soldi ad una persona che conosco solo con il nome di

battesimo. Rispondo che io lo conoscevo tramite il mio datore di lavoro: si

trattava di un fornitore dell’albergo. Forniva materiale elettrico e di

costruzione. Preciso che a volte forniva questo materiale per l’albergo a volte

per la casa di proprietà del direttore.

AD DI

1.

rispondo che so il nome della ditta di __________: si tratta del negozio __________

che si trova a __________, nella via __________. Lui mi aveva detto di essere

proprietario di tre negozi siti in diversi punti della città. Stimo che __________

abbia tra i 30 e i 35 anni.

Ho

chiesto a lui i soldi perché nessuna delle persone a cui mi ero rivolto in

precedenza si era detta disposta ad aiutarmi. Preciso che avevo chiesto i soldi

anche al direttore dell’albergo ma lui aveva rifiutato di darmeli.

Tornando

ad __________, lui alla mia richiesta ha risposto dicendosi disposto ad

aiutarmi a condizione che io portassi un pacchetto a __________. Io gli ho

chiesto che cosa ci fosse in quel pacchetto. Lui non ha voluto dirmelo, ma si è

semplicemente limitato a dirmi di non preoccuparmi perché dentro non c’era

nulla di pericoloso. Io gli ho chiesto se nel pacchetto ci fosse della droga,

delle pietre preziose (pensavo in particolare alla tanzanite) oppure dell’oro.

Lui mi ha risposto ridendo e mi ha detto di non preoccuparmi e di limitarmi a

consegnarlo che così avrei preso i soldi.

Rispondendo

alla presidente, preciso che, nonostante le rassicurazione di __________, io

sapevo che nel pacchetto c’era una di quelle tre cose che ho elencato prima,

cioè sapevo che dentro o c’era droga, o c’erano pietre preziose o c’era

dell’oro. Non lo sapevo precisamente. Ma ho pensato che dentro non poteva

esserci altro.

AD

della PP rispondo che il __________ di cui ho parlato nei primi interrogatori

non esiste.

Dopo

circa una settimana dal colloquio di cui ho detto sopra, __________ mi ha

consegnato la valigia, dicendomi che quello era il pacchetto che dovevo portare

a __________. Mi ha chiesto il mio telefono, dove ha registrato personalmente

tre numeri di telefono. Poi mi ha detto che, una volta arrivato a __________,

avrei dovuto prendere un albergo qualsiasi e da lì chiamare uno di quei tre

numeri, che poi qualcuno sarebbe venuto a ritirare la borsa. Non mi ha detto

altro. In quell’occasione __________ mi ha dato anche il biglietto aereo __________

- __________ e poi __________ - __________. __________ mi aveva detto di non

essere riuscito a trovare un biglietto destinazione __________ e mi aveva detto

che, una volta a __________, avrei dovuto prendere il treno per __________.

Rispondendo

alla presidente, preciso che avrei dovuto pagare il biglietto __________ - __________

con i miei soldi: io avevo mille euro miei.

Rispondendo

DI 1 preciso che io non ho visto il pacchetto. __________ mi ha consegnato la

valigia già pronta.

AD

della PP rispondo che tutto quello che ho detto durante l’inchiesta e anche al

primo dibattimento sul motivo del mio viaggio e sul collega che avrei dovuto

incontrare a __________ era inventato.

In

sostanza, in cambio di questo trasporto, io avrei ricevuto tremila dollari di

cui avevo bisogno. I tremila dollari me li avrebbe dati la persona che doveva

venire a __________ a prendere in consegna la valigia. Quei tremila dollari

erano, in sostanza, il compenso per il mio lavoro di trasporto.

Rispondendo

alla presidente preciso che, una volta arrivato a __________, e visti i costi

degli alberghi mi sono detto che mi conveniva prendere il treno per __________

piuttosto che passare la notte lì, andare a __________ e poi da lì prendere il

treno per __________.

AD

della PP rispondo che non c’era un giorno stabilito per la consegna della

valigia. Semplicemente __________ mi aveva detto che, una volta arrivato a __________,

avrei dovuto andare subito in un albergo qualsiasi e da lì subito chiamare uno

dei numeri che mi aveva dato.

Il

telefono e la scheda telefonica che avevo con me mi appartengono.

La PP

mi ricorda che a __________ ho tentato inutilmente di contattare due numeri

telefonici. È vero. Si trattava di due miei amici in __________. Nessuno di

loro era __________.

La PP

mi ricorda il tenore di 3 SMS registrati sul mio telefono (PS 4.10.2012, pag.

4). Me li ha scritti un collega che sapeva che io sarei dovuto venire in Europa

perché io stesso glielo avevo detto, ero in confidenza con lui e gli avevo

detto che con quel viaggio forse avrei potuto trovare i soldi per mia figlia.

La PP

mi ricorda che durante l’inchiesta io avevo detto che a scrivermi quei messaggi

era stato un amico che non lavorava con me. È giusto. È così. Oggi mi sono

espresso male: in realtà a scrivere gli SMS è stato un amico di un mio collega

di lavoro.

Dopo

che la presidente mi ha ricordato come sia necessario che io dica la verità

perché queste mie nuove dichiarazioni possano essere valutate a mio favore,

ribadisco che a scrivere quegli SMS è stato un amico di un mio collega. Questa

persona non è propriamente un mio amico, è una persona che incontro quando sto

con il mio collega.

AD

della PP rispondo che __________ mi aveva detto che avrei dovuto consegnare la

valigia a un uomo.

La PP

mi ricorda che io ho fatto un altro viaggio in Europa nel gennaio 2012 e mi

chiede se anche in quell’occasione io ho trasportato un pacco. Rispondo di no.

Ribadisco che sono venuto per una fiera di macchinari da cucina che si teneva a

__________.

Alla

presidente che mi ricorda come i primi giudici abbiano ritenuto inverosimile la

mia versione dei fatti su quel viaggio, rispondo che sarà inverosimile però è

la verità.

La PP

mi chiede a chi appartiene il numero di telefono che io ho detto essere quello

di __________. Rispondo che è il numero di __________.

Mi

viene fatto notare che, poco fa, io ho detto che __________ non esiste.

Non è

così. __________ esiste e il numero che io ho dato è effettivamente il suo.

Quello che volevo dire prima è che non è stato __________ a darmi la valigia.

AD

della PP rispondo che l’unico scopo del mio viaggio di ottobre era la consegna

della valigia. Non dovevo fare altro. Non so come mai il viaggio di ritorno sia

stato previsto per il 10.10.2012. Come ho detto i biglietti di andata e ritorno

mi sono stati dati da __________.

È vero

che sono partito da __________. Anche qui __________ mi ha detto che non era

riuscito a trovare un biglietto con partenza dalla __________.” (verb. dib.

d’appello, pag. 2-4).

12.

Se le dichiarazioni rese da AP 1 durante l’inchiesta e al

dibattimento di primo grado sono del tutto inverosimili, nemmeno quelle rese al

dibattimento d’appello possono essere ritenute credibili, o, comunque,

rispecchiare la realtà delle cose.

Da un lato, è inverosimile che egli non sappia il

cognome dell’uomo che gli avrebbe affidato la droga: si trattava, in effetti,

secondo il suo racconto di una persona che egli conosceva per essere un

fornitore abituale dell’albergo per cui egli dice di lavorare.

D’altro lato, le informazioni che egli ha dato

per, apparentemente, permetterne una migliore identificazione sono risultate

essere inattendibili. In effetti, da ricerche effettuate in internet, non

risulta esserci nessun __________ né in __________, né in altre vie di __________.

In realtà, risulta che __________ non è il nome di un negozio bensì di una

strada di __________, peraltro parallela a __________ e da essa poco lontana. Ma

non solo. L’albergo in cui AP 1 sostiene di essere stato impiegato è a __________,

cioè in un luogo che dista più di 500 km da __________ ciò che rende poco credibile che il fantomatico proprietario del fantomatico negozio fosse davvero

un fornitore regolare dell’albergo. In queste condizioni, forza è concludere

che AP 1 ha mentito su queste circostanze, nell’evidente intento di dare di sé

un’immagine falsamente collaborante e sostenere, così, la sua nuova versione

dei fatti.

Inoltre, AP 1 è riuscito a contraddirsi anche

nella sua, tutto sommato breve, audizione davanti a questa Corte. Lo ha fatto a

proposito di __________ (l’amico che, secondo le dichiarazioni rese durante

tutta l’inchiesta, gli aveva comprato la valigia), dicendo, prima, che quel __________

non esisteva e tornando, poi, sui suoi passi per giustificare una risposta data

in un momento in cui, evidentemente, non ricordava la sua precedente

affermazione:

“ AD della PP rispondo che il __________

di cui ho parlato nei primi interrogatori non esiste.

(…)

La PP

mi chiede a chi appartiene il numero di telefono che io ho detto essere quello

di __________. Rispondo che è il numero di __________.

Mi

viene fatto notare che, poco fa, io ho detto che __________ non esiste.

Non è

così. __________ esiste e il numero che io ho dato è effettivamente il suo.

Quello che volevo dire prima è che non è stato __________ a darmi la valigia”

(verb dib d’appello pag. 3 in alto e pag. 4 in basso).

AP 1 si è, poi, contraddetto anche riguardo la

persona che gli ha scritto gli sms trovati nel suo cellulare, dicendo,

dapprima, che si trattava di un collega di lavoro, con cui si confidava spesso,

in particolare a proposito delle necessità della figlia e, poi, dicendo,

invece, che si trattava di un amico di un collega che non poteva definire un

amico poiché lo vedeva solo di tanto in tanto (verb. dib. d’appello pag. 3).

Infine, AP 1 ha nuovamente mentito riproponendo, ancora in sede d’appello, la versione secondo cui, nel gennaio 2012, egli era

stato mandato in Europa dal suo datore di lavoro per partecipare ad una fiera

“di macchinari da cucina” e aggiungendo che (parte non verbalizzata) egli

doveva vedere quello che c’era di disponibile sul mercato e, poi, riferirne al

direttore dell’albergo. Non è necessario dilungarsi molto per dimostrare

l’inverosimiglianza, dapprima della versione secondo cui un piccolo albergo di __________,

peraltro a soli 560 km da __________, con clientela locale (PP 02.10.2012, AI

6, pag. 3), abbia, fra i suoi dipendenti, un direttore marketing e, poi, della

versione secondo cui questo stesso piccolo albergo invii in Europa un suo

dipendente (sia esso direttore marketing o altro) per visionare le novità in

materia di pentolame e affini (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4) e, poi, riferirne

al rientro: la totale inverosimiglianza di questo racconto (riproposto in

appello) è dimostrata dall’evidente insostenibilità economica di una simile

operazione. Che, continuando a pretendere di essere andato a __________ per

tali motivi, AP 1 ha mentito ancora davanti a questa Corte è, poi,

definitivamente dimostrato dall’accertamento secondo cui, come risulta da

numerosi siti internet (cfr. fra gli altri http://www.blogriviera.it/il-calendario-2012-delle-fiere-di-rimini/),

nel mese di gennaio 2012 negli spazi della fiera di __________ vi è stata

un’unica manifestazione denominata __________, che oltre a non collimare con

quanto riferito dall’imputato per quanto riguarda l’oggetto della manifestazione

a cui avrebbe partecipato, si è svolta dal 21 al 25 gennaio 2012, e cioè quando

egli già era rientrato in __________ (AP 1 è giunto in Europa il 10 gennaio 2012 a beneficio di un visto Schengen per turismo della durata di 10 giorni, per poi ripartire il

19.01

, doc. 2 dib. primo grado).

AP 1 ha mentito anche sullo stipendio percepito

(400.- USD mensili per un lavoro per cui non ha alcuna formazione ed esercitato

a tempo parziale) ritenuto come, dai diversi siti internet (http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=United%20Republic%20of%20Tanzania) risulta che, in __________, lo stipendio medio annuo ammonta a meno di USD 50.-.

AP 1 ha, come visto, sostenuto di avere agito

perché pressato dalla necessità di trovare il denaro per far operare la figlia.

Anche su questa dichiarazione la Corte nutre seri dubbi. Da un lato, perché AP 1 ha parlato di un generico “problema all’anca”: un padre angosciato che decide di delinquere per

procurarsi i mezzi per dare alla figlia le cure necessarie conosce con maggior precisione

il genere di malattia di cui la figlia soffre. D’altra parte, perché AP 1 non

ha mai parlato in precedenza né di una grave malattia della figlia (ha

semplicemente detto che la figlia ha problemi alla schiena e ad un’anca e non

può dormire su un materasso, cfr. PP 02.10.2012, AI 6, pag. 7) né, soprattutto,

di una sua impellente necessità di cure.

In queste condizioni, la scrivente Corte si è

trovata nell’obbligo di concludere che AP 1 ha mentito anche proponendo la sua nuova versione dei fatti.

13.

L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere

autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è

pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si

tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione

può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come

membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di

stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende

accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati

principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che

una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa

a partire dai 12 grammi di eroina pura e dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV

334.

consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc.

6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6;

STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010,

inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.

6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo

2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar

zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II,

3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

II caso aggravato è dato anche quando non sono

raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in

ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da

creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è

necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o

che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n.

92, pag. 920).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve

sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il

dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e

segg., pag. 913). Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art.

19.

cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da

lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita

di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19

LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è

destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non

saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

13.1

E’ indubbio che, in concreto, sono realizzati i presupposti

oggettivi dell’infrazione aggravata alla LStup. Come visto, all’interno della

valigia che AP 1 ha portato con sé dalla __________, e che ha riconosciuto

essere di sua proprietà (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2; PP 02.102012, AI 6, pag.

4), sono stati rinvenuti in un doppio fondo 2'371.70 grammi di eroina pura al 62%. Questo agire realizza pacificamente gli elementi costitutivi

oggettivi degli artt. 19 cpv. 1 let. b e d e 19 cpv. 2

let a LStup. Non ha infatti da essere spiegato che un

quantitativo di eroina come quello trovato nel bagaglio di AP 1, con una

purezza come quella emersa dalle analisi effettuate, è oggettivamente atto a

mettere in pericolo la salute di molte persone (cfr. giurisprudenza del TF

ricordata al consid. 13.).

13.2

Evidentemente realizzato è anche l’aspetto soggettivo del reato.

Le dichiarazioni rese al riguardo da AP 1 al

dibattimento d’appello - che, in diritto, costituirebbero un dolo eventuale -

non possono essere intese in altro modo che come il tentativo di uscire da una

situazione ormai compromessa con il minor danno possibile. Resosi conto, dopo

il giudizio di primo grado, dell’evidente insostenibilità della versione (sin

lì portata avanti) secondo cui era un trasportatore inconsapevole, AP 1 ha cercato di proporre a questa Corte un’ammissione di colpa ridotta ai minimi termini.

L’operazione non è, però, riuscita ritenuto come nemmeno le nuove dichiarazioni

possano essere credute.

Ne segue che anche in questa sede è accertato che

AP 1 ha agito consapevolmente, cioè ha agito con dolo diretto.

Essendo, dunque, pacificamente realizzato anche

il presupposto soggettivo del reato, AP 1 è dichiarato autore colpevole di

infrazione aggravata alla LStup per i fatti di cui all’atto di accusa.

VII. Commisurazione

della pena

14.

La Corte di prime cure ha ritenuto grave la colpa di AP

1.

per:

- l’ingente

quantitativo di eroina trasportato e il suo grado di purezza elevato con cui “sarebbe

stato possibile confezionare non meno di 7000 dosi da un grammo con grado di

purezza ancora superiore al 20% e con un valore di vendita al dettaglio di

circa fr. 300'000.-“ (sentenza impugnata consid 13 pag. 9);

- il

carattere internazionale del traffico;

- il fatto che

l’imputato, che ha un lavoro a suo dire ben retribuito e non è consumatore di

stupefacenti, ha agito unicamente “per un riprovevole motivo di lucro, volto

ad assicurargli il superfluo, non potendo ammettere che gli mancasse

l’indispensabile” (sentenza impugnata, consid.13, pag. 9).

Ritenute, a suo favore, l’incensuratezza e una

certa sensibilità alla pena, la prima Corte ha condannato AP 1 alla pena

detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza

impugnata, consid. 13, pag. 10).

14.

a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere

autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Nei casi

gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere

cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2).

b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'au tore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

d. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF

(in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad

una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (eventuali

precedenti condanne), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il

legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza

non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue

potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui

occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

6B_78/2008,6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

15.

In concreto, qualifica

negativamente la colpa di AP 1 il fatto che egli ha trasportato un ingente

quantitativo di eroina (quasi 2,5 Kg), che già di per sé era tale da mettere in

pericolo la vita di molte persone, ritenuto, peraltro, come l’eroina sia una

droga pesante, particolarmente pericolosa (DTF 109 IV 45).

Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TF, nell’ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo

rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento

di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non

preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342

consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B_1040/2009;STF

12.03.2008

inc.6B_370/2007 consid. 3.2). È pur vero

che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è

in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di

importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa

ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il

quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la

cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc.6B_10/2010

consid. 2.1).

Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è

aggravata dalla dimensione internazionale del traffico a cui egli ha

partecipato trasportando la droga dalla __________ fino in Europa. Il TF ha già

avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve

spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno

dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato

di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga

in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno

dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF

02.07

, inc.6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc.6B_10/2010,

consid. 2.1). Tuttavia, quale fattore attenuante, va considerato che egli ha

agito quale semplice trasportatore e esecutore di ordini e decisioni altrui.

Va, cioè, considerato che egli non ha avuto, per quanto risulta, alcun ruolo né

decisionale né organizzativo.

Dal profilo soggettivo, va differenziato -

secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid. 1.1; 10.05.2010 inc.

6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc.6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il

proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

AP 1, così come da egli dichiarato e come confermato dalle analisi effettuate

sulla sua persona (AI 1 e AI 29), non è un consumatore di stupefacenti e,

pertanto, non si è prestato a trasportare droga per garantirsi il suo personale

consumo, ma solo per fini di lucro. A questo proposito, va, però, considerato -

non il valore di vendita della sostanza al consumo come fatto dai primi

giudici, valore cui AP 1 non partecipava - ma, invece, il guadagno da questi

tratto dal trasporto, cioè i 3.000.- Euro da lui indicati. Nemmeno è possibile

considerare, come fatto dai primi giudici, che AP 1 ha agito unicamente per assicurarsi il superfluo (cfr. sentenza impugnata, consid. 13, pag. 9): in

effetti, AP 1 ha, come visto, mentito anche sulla sua situazione economica e

nulla in atti indica che essa fosse, davvero, florida, ancorché solo

relativamente. Al contrario, ben si può considerare che essa non fosse migliore

di quella della media dei suoi connazionali.

AP 1 non può dedurre particolari elementi

attenuanti dalla sua situazione personale se non, genericamente, il fatto che

egli proviene da una realtà economicamente meno fortunata della nostra. Nemmeno

AP 1 può trarre benefici dal suo comportamento processuale ritenuto come egli

abbia sempre mentito. Se è vero che è diritto di ogni imputato di non

collaborare con gli inquirenti, é anche vero che chi decide di avvalersi di

tale facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece, vanno accordati a

chi collabora con la polizia. Nemmeno può essere considerata a suo favore

l’assenza di precedenti: la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che

l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr.

DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2).

A suo sfavore, come già rilevato dai primi

giudici, va, invece, considerato che AP 1 ha agito in un’età che dovrebbe essere “quella della ragione” , cioè ha delinquito in età in cui non può che avere

maturato la piena consapevolezza sia dei rischi che si assumeva, sia del danno

sociale creato con il traffico di stupefacenti (cfr. CARP 5 febbraio 2013, inc.

17.2012

, consid. 12, pag. 21).

Pur se la situazione gli è pienamente

addebitabile - avendo egli liberamente e consapevolmente scelto di delinquere

in un paese lontano dal suo - la scrivente Corte, come già la prima, ha ritenuto, a suo favore, una certa sensibilità alla pena ritenuto come egli la dovrà

scontare lontano da casa.

Tutto ciò considerato, e ben valutata la prassi

delle Corti ticinesi e non nei casi di “semplice” trasporto di stupefacente

(cfr., ad esempio, sentenza TPC dell’11.3.2010, inc.

72.2010

; sentenza TPC del 7.7.2009 inc. 72.2009.61; sentenza Obergericht des

Kantons Zürich del 9 gennaio 2012, inc. SB110643-O/U/eh),

questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni e

6.

mesi (cfr., mutatis mutandis, CARP 18 gennaio 2012,

inc. 17.2011.122 e 5 febbraio 2013, inc. 17.2012.113).

16.

La pena detentiva inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati,

già solo per la sua entità, i presupposti per una sua sospensione condizionale,

nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).

17.

Stante

il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del giudice dei

provvedimenti coercitivi in atti, cfr. AI 13 e doc. 7 TPC) e accertato il

rispetto del principio di proporzionalità (cfr. decisione 22 agosto 2013), è stata

mantenuta la carcerazione di sicurezza.

VIII. Confische

e sequestri

18.

La confisca e la distruzione dell’eroina sequestrata, la confisca di

due schede SIM e della valigia e il sequestro conservativo dei reperti da 26 a 31 dell’AA decise in prima sede e rimaste incontestate sono passate in giudicato e non

necessitano di approfondimenti in questa sede. Lo stesso vale per il

dissequestro degli oggetti da 1 a 25 elencati nell’atto d’accusa.

AP 1 chiede, invece, il dissequestro in suo

favore dell’importo di Euro 800.-, Scellini Kenioti 2'100 e fr. 2.50 trovati in

suo possesso al momento del suo arresto e su cui i primi giudici hanno

mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese

di giustizia.

L’art. 268 cpv. 1 CPP dispone che il patrimonio

dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a

coprire le spese procedurali e le indennità (lett. a) così come le spese

pecuniarie e le multe (lett. b). Oggetto di tale sequestro possono essere tutti

i beni dell’imputato, anche quelli che non presentano alcun legame con il reato

(Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 268, n. 6,

pag. 1222). Per questa ragione, il mantenimento del sequestro conservativo,

così come ordinato dai primi giudici, è confermato.

IX. Tasse e

spese

19.

Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1 (art.

428.

cpv. 1 e 3 CPP).

Visto l’esito dell’appello, gli oneri del

giudizio d’appello sono posti a carico dell’appellante in ragione di ½ e, per

il resto, a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,

40, 42,

43, 47, 51 CP,

19

cpv. 1 e 2 LStup

32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. infrazione

aggravata alla LStup per avere, il 1° ottobre 2012 a __________, __________ ed altre imprecisate località del Ticino, senza essere autorizzato,

detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina.

1.2. AP 1

è condannato:

1.2.1. alla

pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi

relativi al processo di prima istanza.

2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato.

3. È ordinata la confisca e la distruzione di 2'371.70 grammi di eroina, nonché la confisca della valigia e di due carte SIM.

4. È

mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di Euro 800.-, Scellini

Kenioti 2'100 e fr. 2.50 a garanzia del pagamento di tasse e spese di

giustizia, nonché sui reperti da 26 a 31 indicati nell’atto d’accusa.

5. Intimazione

a:

-

-

-

6. Comunicazione a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003

Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277,

6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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