17.2013.97
Vendita di almeno 910 g di cocaina, con grado di purezza indeterminato, riciclaggio del provento dell'alienazione di stupefacenti eseguito inviando il denaro all'estero, personalmente o attraverso ter
15 gennaio 2014Italiano113 min
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Numero d'incarto:
17.2013.97
Data decisione, Autorità:
15.01.2014, CARP
Titolo:
Vendita di almeno 910 g di cocaina, con grado di purezza indeterminato, riciclaggio del provento dell'alienazione di stupefacenti eseguito inviando il denaro all'estero, personalmente o attraverso terzi, tramite società "money transfer" e soggiorno illegale in Svizzera
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 70 cpv. 1 CPS
art. 5 LFSTR
art. 11 LFSTR
art. 12 LFSTR
art. 19 LFSTR
art. 115 LFSTR
art. 19 LSTUP
Incarto n.
17.2013.97+115
Locarno
15 gennaio 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 13 marzo 2013 da
AP 1
sedicente,
rappr. dall' DI 1DI 1
Alias
AP 1, nato
__________
e sull’appello incidentale presentato il 5
giugno 2013 da
procuratore
pubblico PP 1
contro la sentenza emanata nei confronti
di AP 1 e nei confronti di IM 1 il 5 marzo 2013 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 3
giugno 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 5 marzo 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1, sedicente, autore colpevole di:
- infrazione
aggravata alla LStup per avere,
nel
periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza
essere autorizzato, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
- riciclaggio
di denaro (ripetuto) per avere,
nel
periodo compreso tra il mese di dicembre 2008 e il 22 giugno 2012, a __________,
in
19 occasioni mediante società che si occupano di trasferimento di denaro,
inviato in __________, __________, __________, __________ e __________, sia
personalmente sia per il tramite di terze persone, un importo complessivo di
CHF 15'075.86, denaro proveniente dall’attività di alienazione di stupefacenti;
- infrazione
alla LStr (soggiorno illegale) per avere,
nel
periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il 9 luglio 2012, a __________,
soggiornato
illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso della polizia
degli stranieri.
In applicazione della pena, i primi giudici hanno
condannato AP 1 alla pena detentiva di tre anni e quattro mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
La Corte, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, ha ordinato la confisca di tutto
quanto in sequestro con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, ad
eccezione dei telefoni cellulari che sono stati dissequestrati previa
cancellazione dei dati.
Con il
medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure ritenuto IM 1 autore
colpevole di:
- infrazione
aggravata alla LStup per avere,
nel
periodo compreso tra il mese di giugno 2010 e il 10 luglio 2012, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere
autorizzato, acquistato ed alienato almeno 1’500 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), sostanza acquistata in ragione di
almeno 800 grammi da AP 1 e poi alienata a consumatori locali;
nel
periodo compreso tra i primi giorni del mese di luglio 2012 e il 10 luglio 2012 a __________, senza essere autorizzato, detenuto e posseduto presso la propria abitazione 5.59 grammi netti di cocaina (con grado di purezza medio pari al 40.7%), sostanza acquistata da AP 1
e destinata ad essere alienata a consumatori locali.
IM 1 è,
inoltre, stato riconosciuto autore colpevole di infrazione alla LStup,
riciclaggio di denaro (ripetuto), guida senza licenza e contravvenzione alla
Legge sugli agenti terapeutici.
In applicazione della pena, i primi giudici hanno
condannato IM 1 alla pena detentiva di tre anni e quattro mesi, a valere quale
pena unica richiamato il decreto d’accusa dell’8 agosto 2011 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al
pagamento di una multa di fr. 10.-.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo
avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di
appello 3 giugno 2013, AP 1 ha precisato d’impugnare il dispositivo n. 2 (per
quanto concerne la dicitura “sedicente”), n. 2.1. (per quanto concerne il
quantitativo di cocaina acquistata e alienata di 910 grammi), n. 2.2. (per quanto concerne l’importo di fr. 15'075.86 oggetto di riciclaggio), n. 2.3
(per quanto concerne la data d’inizio del soggiorno illegale), n. 3.2 (per
quanto concerne la dicitura “sedicente”, la commisurazione della pena, nella
misura in cui eccede i tre anni di pena detentiva, e la mancata concessione
della sospensione condizionale, perlomeno parziale), n. 4 (per quanto concerne
la confisca delle somme sequestrate in euro da, comunque, destinare al
pagamento delle spese processuali e di inchiesta).
L’insorgente contesta, inoltre, la mancata
emanazione di una decisione separata sulla remunerazione della difesa d’ufficio
prestata nella procedura d’inchiesta e nel processo di primo grado, malgrado
fosse prevista nel dispositivo n. 5 della sentenza impugnata. Chiede, infine,
che gli oneri processuali d’appello nonché le relative spese di patrocinio
siano posti a carico della Stato.
Contestualmente alla dichiarazione d’appello,
l’accusato ha prodotto, in copia, i seguenti documenti:
-
ricevuta degli effetti personali dell’accusato
consegnati al Carcere giudiziario “La Farera” il 10.07.2012 (doc. 1);
-
carta d’identità italiana n. rilasciata
all’accusato dal Comune di __________ il 10.06.2011 e valida fino al 09.06.2021
(doc. 2);
-
documento di viaggio n secondo l’art. 28 Conv.
rifugiati rilasciato dalla Questura di __________ il 12.09.2008 e con validità
fino all’11.09.2013 (doc. 3);
-
tessera sanitaria a nome dell’accusato con numero
d’identificazione personale con scadenza 11.09.2013 (doc. 4).
AP 1 chiede, inoltre, che vengano acquisiti agli
atti:
-
Fatti
i suddetti documenti da 2 a 4 in originale;
-
il permesso di soggiorno per stranieri n.
rilasciato in Italia e valido fino all’11.09.2013;
-
copia del contratto di locazione a nome di __________
concernente l’appartamento in via __________ a Lugano.
Con
decreto 4 novembre 2013, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto
l’istanza probatoria, ammettendo l’acquisizione agli atti dei doc. 1, 3 e 4 e
respingendola per il resto.
Il procuratore pubblico ha dichiarato il 5 giugno
2013 di appellare, in via adesiva, il dispositivo n. 3.2 della sentenza di
prime cure, chiedendo che la pena da infliggere a AP 1 sia aumentata a quattro
anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze
probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 15 gennaio 2014, durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello presentato
da AP 1 e l’accoglimento del suo gravame con cui ha chiesto la condanna dell’imputato
alla pena detentiva di quattro anni e tre mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
- il
patrocinatore di AP 1 si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 3 giugno
2013, chiedendo:
• che il quantitativo di cocaina acquistato
e alienato dal suo assistito sia ridotto a 590/610 grammi (480/500 gr. venduti
a IM 1 e i restanti 110 gr. alle altre persone indicate nell’atto di accusa);
• che gli episodi siano ritenuti inferiori
a 19 e che l’importo riciclato sia ritenuto di molto inferiore a fr. 15'075.86
(al massimo fr. 4'000.-/ 5'000.-);
• che il soggiorno in Svizzera venga
considerato soltanto dopo tre mesi dall’entrata effettiva in Svizzera (avvenuta
a gennaio / febbraio 2012);
• che, in riferimento al suo patrocinato,
si ometta la dicitura “sedicente” indicata nel dispositivo n. 2 e 3.2. della
sentenza impugnata;
• che sia inflitta al suo assistito una
pena detentiva di al massimo 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa parzialmente e che la parte da eseguire non ecceda il carcere
preventivo, di sicurezza e di espiazione anticipata patito dall’imputato fino
alla decisione d’appello.
ritenuto
I. Potere
cognitivo della Corte di appello e di revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art.
398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein
pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il
principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha
recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati
esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della
giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,
infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado
soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,
un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma
interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.
399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto
permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla
causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.
2.2).
2. Per
quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena,
sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.
3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette invece di
censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo
2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,
n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa
Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello
anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,
n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.
667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler
l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel
l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo
rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente
Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello
deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a
quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,
commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito
dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo
2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e
404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
Tale pieno potere di esame in materia di
commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello
presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla
colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure
condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché
l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la
sanzione inflitta (DTF 139 IV 84, consid. 1.2, confermato in STF inc.6B_54/2012
del 14 gennaio 2013, consid. 4). La
colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso
di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla
colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del
caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v.
anche STF inc.6B_54/2012 del 14 gennaio 2013,
consid. 4).
Considerandi
II. Principi
applicabili all’accertamento dei fatti
3.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale
di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti
per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo
quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.),
dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e
segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e
segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e
scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49;
Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,
pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4.
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51
pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con
richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione
circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980
pag. 147 consid. 4).
In
assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano
deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,
Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio
2003.
consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42
del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69
dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5.
Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad
art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5,
pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag.
70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente,
dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi
è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non
ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata
sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §
100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288;
STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010
del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento
unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e
oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad
art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;
Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006
del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
6.
Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid.
2.
;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag.
41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi
- così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13
maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006
del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3
del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10,
pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San
Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad
art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
III. L’imputato:
vita e precedenti penali
7.
Sulla vita di AP 1 si richiama, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 2 della sentenza
impugnata, ovvero le dichiarazioni rilasciate dall’imputato agli inquirenti
sulla sua persona:
“ Sono nato __________ a __________, __________. Sono cresciuto con i
miei genitori, due sorelle e quattro fratelli. Son il quartogenito della
famiglia. Ho sempre abitato nel paese in cui sono nato. Ho frequentato 5 anni di scuola elementari e 6 anni
di scuole secondarie. Non ho ottenuto nessun diploma. Dopo la scuola ho
iniziato ad occuparmi di fotografia imparando questo mestiere. Non sono mai
stato sposato e non ho figli.
Nel 2007 sono iniziati problemi perché la mia
regione voleva l'indipendenza. lo ero uno dei membri degli indipendentisti del __________.
Il Governo ha iniziato ad arrestare i membri di questo movimento. Un giorno
durante un meeting del __________, è intervenuto
l'esercito e ci sono stati anche due morti. A me hanno perquisito la
telecamera, ma sono riuscito a scappare
ADR che io non sono stato arrestato. Non
sono stato arrestato né prima né dopo.
Sono quindi scappato in __________ entrando da li
in __________. Dalla __________ ho raggiunto
l'Italia via mare. Era il 2008 siccome ero stato circa 5 mesi in __________.
In Italia ho presentato domanda d'asilo e successivamente sono entrato in
Svizzera presentando analogamente domanda d'asilo. Sono rimasto qui per poco
più di un anno, cioè circa fino alla fine del 2009, quando la mia domanda è
stata respinta. Sono quindi tornato in Italia" (AI 9 p. 2 e 3)
“ A domanda
dell'avv. DI 1 confermo di essere entrato in Svizzera l’08.10.2008 quando ho avviato una domanda di asilo, domanda che mi
è stata negata ed a seguito di questa decisione ho inoltrato un ricorso.
Il 09.12.2009 ho ricevuto una non entrata in materia per poi
giungere al 25.01.2010 dove la mia procedura è cresciuta in giudicato.
Vorrei precisare che prima di giungere in Svizzera nel 2008 avevo
già fatto, sempre lo stesso anno, richiesta di asilo in Italia.
Sono partito dalla __________ nel 2007 per problemi politici ossia
perché la mia regione, quella ad EST della __________, ha iniziato una lotta
alla indipendenza ed io ero un membro del servizio stampa della comunità degli
indipendentisti.
Durante una nostra riunione è arrivata la polizia ed ha iniziato a
picchiare ed arrestare le persone. lo sono riuscito a scappare ma
sfortunatamente la polizia è riuscita a prendere la mia telecamere e la
cassetta dove erano riprese le scene di violenza della polizia __________.
Ho iniziato così a nascondermi perché la polizia stava cercando
tutti gli appartenenti alla frangia indipendentista e così ho deciso di
scappare per paura di ritorsioni, e
quindi ho lasciato il mio paese andando in __________. Qui vi sono rimasto
alcuni mesi per poi imbarcarmi per l'Italia giungendovi come clandestino.
ADR che per il viaggio dalla __________ all'Italia ho pagato 800
dollari. ADR che mi sono imbarcato a __________ sbarcando in __________ dove ho
fatto richiesta di asilo.
Sono rimasto a Lampedusa per un breve periodo ma non sono in grado
di indicare il periodo esatto e poi sono stato trasferito in un centro asilanti
a __________ dove mi hanno dato un permesso di soggiorno. ADR che a __________
sono rimasto per circa 4 mesi ed in seguito
mi sono recato a Prato presso un mio amico nigeriano, di nome __________, che
pure lui era fuggito per il medesimo motivo.
Mentre mi trovavo a __________ ero alla ricerca di un impiego ma
sfortunatamente non trovavo nulla. Un giorno un ragazzo bianco mi ha detto che
in Svizzera vi era più possibilità di trovare lavoro e cosi decisi di partire.
ADR che quando dico lavoro non ha niente a che
vedere con la cocaina, infatti cercavo qualsiasi lavoro che fosse legale.
ADR che sono giunto in Svizzera con una persona che mi ha
accompagnato in macchina, ossia un conoscente di quel ragazzo bianco che mi ha
consigliato di andare in Svizzera. Di fatto colui che mi ha accompagnato veniva
in Svizzera per lavoro ed io non ricordo quanto, ma sicuramente ho pagato.
Tornando al 25.01.2010, ossia quando la mia procedura è cresciuta
in giudicato io lasciavo la Svizzera e mi sono recato a __________.
ADR che ogni tanto mi recavo comunque in Svizzera per faccende
lavorative, ossia mi recavo da rivenditori di auto a cercare veicoli
d'occasione che costavano poco, oggetti vari per esempio telefonini e altro.
Tutte queste cose le mandavo in __________, più precisamente a __________, per
poi rivenderli.
Che si occupava della vendita di questi oggetti a __________ era
un mio amico che si chiama __________. In seguito questo mio amico una volta
rivenduto le cose mi invia il denaro
ADR che quando sono giunto in Svizzera ho cercato lavoro ma mi
hanno detto che prima dovevo andare a scuola.
ADR che io non cercavo un lavoro preciso ma di fatto un impiegato
del soccorso operaio svizzero mi disse che non potevo lavorare con il permesso
di asilante ma potevo andare a scuola.
Da parte mia mi sono recato ad incontrare un professore di una
scuola di italiano, scuola che si trova nelle vicinanze dello stadio di __________.
Il professore mi disse che tutti i costi (recte corsi) erano pieni e che quindi
avrei dovuto aspettare. Sono così tornato all'SOS spiegando la situazione e mi
dissero che mi avrebbero fissato un altro appuntamento.
Di fatto io non ho mai iniziato la scuola.
ADR che visto e considerato che mi era stato detto che avrei
potuto iniziare la scuola ho deciso, nonostante non avessi trovato un lavoro,
di rimanere in Svizzera e di non ritornare a __________"
(PS 03.10.12)
“ Ho lasciato la Svizzera all'inizio del 2010 dopo la fine della procedura d'asilo. Da allora sono tornato in
Svizzera un paio di volte nel 2010, ma fermandomi solo per brevi periodi. Nel
2011.
sono entrato due volte: la prima volta
per 5 giorni e la seconda 1-2 settimane. Sono poi tornato nel febbraio 2012 e sono rimasto 3
settimane prima di tornare in Italia.
Mi sono fermato là 2 settimane e poi sono tornato in Svizzera nel mese
di marzo. Da quel momento sono rimasto qui, salvo
uscire in Italia per qualche giorno.
Entravo in Svizzera
da Chiasso e utilizzavo il permesso di soggiorno
italiano ed il titolo di viaggio che mi è
stato rilasciato dalle autorità italiane.
Mi viene chiesto dove si trova il mio
passaporto nigeriano. Non ho mai avuto il
passaporto. In __________ avevo solo una carta d'identità che ho però lasciato là e non so dove sia finita. Era nel
negozio in cui poi è entrata la Polizia.
Il PP mi chiede
di indicare su quale base mi è stato rilasciato il permesso di soggiorno in Italia senza disporre di un passaporto. Sono andato in
Questura con un documento del __________ ed un certificato di nascita.
Il verbalizzante mi contesta il fatto che
dalla documentazione assunta dall'UFM
risulta che io mi ero legittimato, in occasione della mia domanda
d'asilo, con la data di nascita 11 febbraio 1988, mentre nell'ambito del
presente verbale ho sempre indicato di essere del
1983.
Sulla documentazione dell'UFM risulta
inoltre che sarei fuggito dalla prigione, cosa smentita oggi. Vengo invitato a
prendere posizione.
Non ricordo cosa ho
detto al momento della domanda d'asilo in Svizzera.
Ritenuto quanto precede, il PP mi comunica che non vi sono elementi certi per ritenere stabilita la
mia reale identità, ritenuto che la carta d'identità italiana non valida per
l'espatrio, è paragonabile ad un permesso N, ovvero viene rilasciata ai
richiedenti l'asilo sulla scorta delle loro unilaterali dichiarazioni. Il
Magistrato osserva in particolare che il "documento di viaggio" è stato rilasciato il 12 settembre
2008.
e menziona quale mia data di nascita il 1993 (recte 1983), mentre già l'8
ottobre 2008, data della mia domanda d'asilo in Svizzera, indicavo di
essere nato nel 1998 (recte 1988).
Ne prendo atto"
(Al 9 p. 8).
Situazione
economica
8.
Con
riferimento alla sua situazione economica, AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Non ho mai calcolato i soldi che guadagnavo tramite attività
regolare e tramite la vendita della droga. Ogni mese mi entravano in totale
circa CHF 2'500.00. Di questi, circa CHF 2'000.00 provenivano dalla vendita di
cocaina. Si tratta comunque di una stima e di una media. C’erano periodi in cui
il totale poteva essere diverso, così come pure il rapporto tra entrate lecite
e entrate legate agli stupefacenti.
Non so indicare, dei soldi che spedivo, quali
provenivano da attività lecita e quali da cocaina. Io li mischiavo e quindi non
tenevo conto della provenienza.
(PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)
9.
In
merito alle sue spese, AP 1 ha affermato di contribuire mensilmente al
pagamento di gran parte del canone di locazione di fr. 1'250.-
dell’appartamento in via __________ a __________ condiviso con __________,
contributo quantificato da quest’ultimo in fr. 850.- (PP 28.08.2012 AP 1/__________,
AI 142, all. 4, pag. 3).
10.
Come
fonte di reddito lecita AP 1 ha dichiarato di occuparsi della compravendita di
cose usate, quali automobili e telefonini, di acquistarli in Svizzera ed in
Italia per poi rivenderli in __________, guadagnando fino a 800/1'000 euro al
mese (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 2-4). Egli ha precisato che, da
quando non è più asilante, ha inviato dalla Svizzera alla __________ quattro
autovetture, tre da Zurigo facendo capo ad un “__________”, cittadino nigeriano
il quale si appoggiava alla ditta “__________” ed una dal Ticino rivolgendosi
ad un certo __________, cittadino arabo che sta a Mendrisio (PS 03.10.2012 AP 1,
AI 142, all. 8, pag. 7).
Sempre sulla
sua attività lecita, ha poi modificato la propria versione dichiarando di avere
comprato un’auto (e non tre) a Zurigo e dei telefonini presso __________ di __________
e presso __________ di __________ per poi rivenderli unitamente ad altri
oggetti da lui racimolati durante la raccolta degli ingombranti. Richiesto dal
procuratore di indicare il nominativo del venditore dell’auto a Zurigo, AP 1
non ha saputo dare indicazioni per rintracciarlo limitandosi a dire che è un
cittadino nigeriano, che quanto da lui acquistato veniva inviato tramite la “__________”
e che era lo stesso venditore ad andare dallo spedizioniere e “pensava a
tutto lui”. (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)
11.
Sull’appartenenza
e provenienza del denaro rinvenuto all’interno di una valigetta che AP 1 aveva
con sé ovvero euro 2’020.- e fr. 870.-, l’accusato ha dato versioni
discordanti:
“ Posso dire che gli EURO 2'020 sono i miei risparmi, mentre i CHF
870.
- sono il provento di spaccio.”
(PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 4).
“ Dico che la somma di EUR 2'020.00 che avevo con me era denaro che io
mi sono portato dietro dall’Italia e che mi serviva per acquistare le
automobili ed i telefonini che poi avrei rivenduto in Africa.
Mi viene chiesto come ho fatto a racimolare Eur
2'020.00 se guadagno Eur 800-900 al mese.
Dico che si tratta del denaro che mi viene
anticipato a titolo di acconto dai miei clienti in Africa in vista
dell’acquisto di determinati beni. Essi infatti mi chiedono un certo tipo di
automobile e io mi guardo in giro per vedere se ne trovo una. Nel caso in cui
la trovo io chiamo il mio cliente e mi faccio versare un anticipo.
Per quanto concerne l’importo di CHF 870.00 si
tratta di provento della vendita di stupefacente.”
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).
In merito
ai fr. 1'250.- rivenuti durante la perquisizione dell’appartamento in via __________
a __________, AP 1 ha ammesso che erano suoi e che derivano per lo più dalla
vendita di cocaina e per una parte minore dal cambio di suoi euro in franchi.
(PP 10.07.2012
AP 1, AI 142, all. 2, pag. 5;
PP 28.08.2012 AP
1/__________, AI 142, all. 4, pag. 5;
PP 23.10.2012 AP
1, AI 142, all. 9, pag. 7).
Precedenti
penali
12.
A
carico di AP 1 non risultano iscrizioni a casellario giudiziale
svizzero (AI 22; AI 100).
IV. Inchiesta
Circostanze
dell’arresto
13.
In
data 19 giugno 2012 __________, consumatrice di stupefacenti, rivelava in sede
d’interrogatorio alla polizia cantonale di avere acquistato, in diverse
occasioni nell’ultimo biennio, da IM 1 un quantitativo complessivo pari ad
almeno 600/700 grammi di cocaina. La sorveglianza di alcune utenze telefoniche
in uso a IM 1 permetteva agli inquirenti di accertare che egli comunicava, tra
l’altro, con l’utenza __________ per accordarsi sulla fornitura di sostanze
stupefacenti. Dalle intercettazioni disposte su quest’ultima utenza, gli
inquirenti appuravano che l’ignoto utilizzatore, oltre a rifornire di cocaina IM
1, approvvigionava di sostanze stupefacenti anche diversi consumatori della
zona e alcuni cittadini di probabile etnia africana che, dal canto loro,
rivendevano poi la sostanza ad altri consumatori locali
(cfr. trascrizioni allegate al rapporto 25 giugno 2012, AI 6 nonché PS
27.09.2012
AP 1, AI 142, all. 7, pag. 4-10).
Accertato
che l’utilizzatore del numero __________ risiedeva presso l’appartamento n. __________
al 2° piano di Via __________ a __________ unitamente a __________, la polizia
procedeva in data 9 luglio 2012 al suo fermo ed alla sua identificazione nella
persona del sedicente AP 1. nonché al fermo di __________ e di __________ ed
alla perquisizione di tale abitazione in cui veniva rinvenuto e sequestrato del
materiale atto al confezionamento di stupefacenti (sacchetto di plastica
trasparente tagliato in modo circolare nonché cellophane tagliato) e denaro contante
per un ammontare di fr. 1'250.-.
AP 1
veniva fermato alle ore 17.00 all’interno del bar __________ in via __________
a __________, in possesso di fr. 870.- ed Euro 2'020.-, di svariati telefoni
cellulari (ne riconosceva come suoi ben 6), segnatamente di quello marca Nokia
101.
n° Imei __________ con inserita la carta SIM Lycamobile, in seguito
risultata essere attiva sull’utenza __________.
La
polizia scientifica sottoponeva AP 1 il giorno stesso ad esame tossicologico
delle urine che dava esito negativo ed a prelievi di campioni sotto le unghie e
sulle mani che permettevano di stabilire la presenza di tracce di cocaina
derivata da un contatto diretto o indiretto con la sostanza stupefacente
(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 16 novembre 2012, AI 142, all.
54-55).
AP 1 è stato
arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2012 al 12 dicembre
2012.
(AI 44, AI 127) per poi sottostare alla carcerazione di sicurezza dal 13
dicembre 2012 al 20 gennaio 2013 (doc. TPC 8). È in espiazione anticipata della
pena dal 21 gennaio 2013 (doc. TPC 14).
14.
Il 9
luglio 2012, nelle vicinanze dell’abitazione in via __________, veniva pure
fermato __________. Gli agenti rinvenivano sulla sua persona 3 telefoni
cellulari e lo accompagnavano all’Ospedale civico di __________ in quanto
nutrivano il sospetto, poi rivelatosi infondato, che trasportasse all’interno
del proprio corpo dello stupefacente.
__________,
dal canto suo, veniva fermato alle ore 18.00 dello stesso giorno, all’entrata
del palazzo in via __________, in possesso di alcune utenze telefoniche che gli
venivano sequestrate.
Il 10 luglio
2012, la polizia cantonale procedeva all’arresto anche di IM 1 presso il suo
appartamento a __________ in via __________.
Traffico
di stupefacenti
15.
In
corso d’inchiesta AP 1 ha da subito ammesso a spizzichi, ma sempre tendendo a
ribassare di molto il quantitativo di cocaina venduto, arrivando finanche a non
riconoscere per diversi interrogatori alcuni dei maggiori suoi acquirenti di
stupefacente che lo avevano chiamato in causa. Confrontato con le risultante
istruttorie egli ha, col progredire delle indagini, esteso di poco le proprie
ammissioni di responsabilità che sono rimaste del tutto parziali.
Il giorno
del suo arresto, AP 1, dopo aver riconosciuto in una fotografia raffigurante __________
colui al quale aveva venduto in cinque occasioni “piccole palline” di
cocaina, si è limitato ad aggiungere che le comprava a fr. 50.- l’una per poi
rivenderle a fr. 80.- e che aveva rifornito anche altre persone per strada,
stimando il quantitativo complessivo alienato in “20-30 palline”,
precisando tuttavia di non sapere quanto pesava il singolo pezzo. L’imputato,
confrontato con le dichiarazioni di __________, che lo aveva riconosciuto in
fotografia e indicato come colui dal quale aveva acquistato negli ultimi sei
mesi 70 grammi di cocaina in palline da 1 grammo al costo di fr. 100.- l’una (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 22, pag. 2; cfr. anche
PP 28.08.2012 __________ /__________, AI 142, all. 17, pag. 3), ha sostenuto
che il quantitativo era “sicuramente inferiore” (PS 09.07.2012 AP 1, AI
142, all. 1, pag. 4), quantificandolo, nel successivo interrogatorio dinanzi al
procuratore pubblico, in 20-30 grammi (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag.
5) poi aumentati a 30-40 grammi (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all.
11, pag. 4).
AP 1, in merito alle dichiarazioni di IM 1, il quale, riconosciutolo in fotografia, aveva asserito di
chiamarlo con lo pseudonimo di __________ e di essersi rifornito abitualmente
da lui a partire da almeno il mese di febbraio 2012 (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30,
pag. 5; cfr. “inizi di febbraio 2012” in PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, aIl. 1,
pag. 4-6) per un quantitativo complessivo indicato, in un primo momento, in 2,5 kg di cocaina, ha asserito di non conoscerlo e che “il nome non mi dice niente” (PP
10.07.2012
AP 1, AI 142, all. 2, pag. 7-8; PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3,
pag. 3; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3).
A confronto
con IM 1 in un interrogatorio ove questi riduceva a 800 i grammi di cocaina
acquistati da lui, AP 1 ha nuovamente negato di conoscerlo malgrado IM 1
riferisse di averlo incontrato per la prima volta a settembre 2011 al Bar __________
di __________, di averlo accompagnato come tassista presso l’Ostello di __________,
di avergli chiesto durante la corsa se aveva della cocaina da vendere,
precisando che avrebbe acquistato ovuli da 10 grammi a fr. 800.-, ciascun suddiviso in 14 palline, e di avere ricevuto da lui la sera stessa una
pallina di cocaina in prova e l’intero quantitativo il giorno successivo (PP
30.08.2012
AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3-4). Solo dopo svariati
interrogatori, AP 1 ha ammesso di aver conosciuto IM 1 che, in qualità di
tassista, gli aveva dato un passaggio da un bar per raggiungere una discoteca
(“se non erro dovevo andare alla discoteca __________”) e che, durante
la corsa, gli aveva chiesto di procuragli della cocaina, ciò che lui ha fatto
il giorno seguente, previa consegna di una pallina di prova, ed ha dichiarato
di avergli venduto a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 un quantitativo di
cocaina inferiore agli 800 grammi che, tuttavia, non ha saputo quantificare (PS
27.09.2012
AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2). AP 1 ha aggiunto di non aver volutamente riconosciuto IM 1 durante il confronto in quanto quest’ultimo
gli accollava un quantitativo di cocaina più alto di quello ch’egli gli aveva
effettivamente venduto e che andava stimato, a detta dell’accusato, a partire
dall’inizio del 2012 in al massimo 400 grammi (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3-4). AP 1 ha ribadito che la loro conoscenza risaliva probabilmente a
febbraio 2012 (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3). AP 1, reso edotto
che IM 1 ribadiva di aver comprato da lui 800 grammi di cocaina (PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; cfr. anche PP 09.10.2012 IM 1/__________,
AI 137, all. 7. pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147. pag. 5), ha detto di non
saper quantificare lo stupefacente venduto a IM 1 in quanto non lo pesava, ed ha ritenuto, infine, possibile di avergli venduto più di 500 grammi di cocaina, aggiungendo tuttavia che 800 grammi gli sembravano troppi (PP 26.11.2012 AP 1,
AI 148, pag. 2-3).
AP 1,
confrontato con le dichiarazioni di __________ che ha ammesso di aver
acquistato dall’accusato 0,1 grammi di cocaina al prezzo di fr. 20.-, ha negato
di avergli mai venduto nulla, precisando che lui non disponeva di palline così
piccole, ma da fr. 60.-/70.- che otteneva dividendo un ovulo di 10 grammi in 14-16 parti (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 5).
L’accusato,
confrontato con l’addebito rivoltogli da __________, il quale ha asserito di
avere da lui acquistato circa 15-20 grammi di cocaina da inizio 2011 al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha dichiarato “non sono in grado di rispondere”.
(PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). AP 1 messo, poi, a confronto con __________
che riconfermava di avere acquistato da lui della cocaina a __________, __________
e __________, ridimensionandola tuttavia a 10 grammi, ha ammesso la vendita di quest’ultimo quantitativo (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142,
all. 10, pag. 4-5). AP 1, reso edotto che anche __________ aveva ammesso di
avere acquistato da lui a partire dal 2008/2009 circa 15/20 grammi di cocaina
al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha ritenuto possibile la vendita ma ha
sostenuto di non ricordarla aggiungendo che escludeva potesse essere avvenuta
nel 2008/2009 (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). In sede di
confronto, AP 1 ha ammesso, poi, di avere venduto cocaina a __________,
stimando il quantitativo in 10-15 grammi; dal canto suo, quest’ultimo ribadiva di aver comprato dall’accusato tra i 15 e i 20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.- al grammo, facendo risalire le vendite a partire da fine
2009.
e precisando che esse avvenivano per di più in via __________ a __________
e qualche volta a __________ (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 12,
pag. 4)
L’imputato ha
negato ogni addebito quando è stato confrontato con le dichiarazioni di __________,
che lo ha riconosciuto come colui che le ha venduto almeno 4.7 grammi di cocaina.
Egli ha
ritenuto invece “possibile” che __________ abbia da lui acquistato 2 palline di
cocaina. Mentre ha negato di conoscere __________ il quale ha affermato di
avere in due occasioni, dopo aver contattato lo spacciatore con lo pseudonimo
di __________ sull’utenza __________, incontrato due persone diverse
acquistando 2 palline di cocaina (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag.
6-7). L’accusato ha, inoltre, ammesso di avere venduto a __________,
mostratogli in fotografia, complessivamente 3 palline di cocaina (PS 26.07.2012
AP 1, AI 142, all. 3, pag. 7).
AP 1 ha pure ammesso di aver inviato una persona, tale __________ ad effettuare delle consegne di
cocaina (senza quantificarla) per conto di un suo amico nigeriano di nome __________
(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10).
AP 1,
richiesto di fare una valutazione complessiva sulla cocaina da lui venduta,
preso atto degli addebiti rivoltigli dagli acquirenti interrogati (IM 1, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________), che
ammontano a complessivi 910 grammi di cocaina venduta, ha ammesso di ricordarsi
di otto persone a cui ha venduto cocaina in più occasioni e di altre tre/quattro
persone a cui ha venduto in una sola occasione. Ha contestato gli 800 grammi di cocaina addebitatigli da IM 1, riducendoli ad al massimo 400 grammi, ed ha ritenuto possibile di avere venduto ad altre persone in totale fino a 110 grammi così come dichiarato dagli altri acquirenti interrogati (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all.
9, pag. 4-5).
In merito
ai suoi fornitori, AP 1 ha dichiarato che lo stupefacente se lo procacciava da
tre venditori: uno di nome __________, cittadino __________, di età tra i 27 e
i 30 anni, che incontrava al bar 3r, uno di nome John, di più di 25 anni, pure
nigeriano, con capelli rasati, di statura media e di corporatura normale, e un
terzo di cui ha detto di non ricordare nulla (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all.
7, pag. 2; PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 5).
In mano o
in possesso di AP 1 non è stato sequestrato nessun stupefacente.
Ne è, per contro, stato trovato in mano a IM 1:
si trattava di 9 palline di cocaina, a suo dire, proveniente da AP 1. Lo
stupefacente sequestrato è stato analizzato: il rapporto di pesata e analisi
preliminare indica che si tratta di cocaina per un peso complessivo netto di 5,59 grammi con una purezza media del 40,7%.
Soggiorno
illegale in Svizzera
16.
AP 1,
confrontato dagli inquirenti con la foto di __________, suo coinquilino presso
l’appartamento di Via __________ a __________, ha in un primo momento negato di
conoscerne il nome, asserendo di averlo incontrato solo un paio di volte presso
l’università di Lugano e di rivolgersi a lui con l’appellativo generico di “fratello”.
Contestatogli
che __________ è domiciliato a __________ al predetto indirizzo e che a verbale
d’interrogatorio questi, dopo averlo riconosciuto in fotografia, ha dichiarato
di condividere l’appartamento con lui da circa sei mesi e di percepire da lui
un contributo di fr. 850.- alla pigione mensile di 1'100.- (PS 09.07.2012 __________,
AI 142, all. 13, pag. 2; cfr. anche PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14,
pag. 3), AP 1 ha ancora negato tutto, precisando di non sapere nemmeno dove si
trovi la predetta via e che, solo per un caso, al momento del fermo egli si
trovava nei paraggi (PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 3).
Successivamente,
AP 1 ha, in parte, modificato le sue dichiarazioni, asserendo di essere giunto
in Svizzera due mesi prima del suo fermo avvenuto il 9 luglio 2012 (e non il giovedì
precedente l’arresto), con lo scopo di acquistare automobili e telefonini da
rivendere in Africa. Durante il primo mese avrebbe, a suo dire, soggiornato
presso non meglio precisate ragazze conosciute in discoteca e, nel corso del
secondo mese, ricevuto ospitalità da __________ (da lui chiamato “bros”),
senza tuttavia pagargli una pigione fissa mensile PP 10.07.2012 AP 1, AI 142,
all. 2, pag. 3).
L’accusato ha,
poi, ulteriormente corretto le sue affermazioni asserendo di convivere con __________
da due mesi (e non da uno) e di conoscerlo da settembre del 2011 (PP 10.07.2012
AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4; PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4,
pag. 3). AP 1, sentito quanto dichiarato da IM 1 sul suo conto, ovvero che dal
mese di febbraio 2012 aveva risieduto presso l’ostello di __________, poi a __________
dietro la __________, in seguito nuovamente a __________, dietro al cimitero,
ed, infine, a __________, ha dichiarato che ciò non corrispondeva al vero,
confermando, tuttavia, di aver soggiornato in 2 o 3 occasioni per complessivi 5
giorni presso l’Ostello di __________ (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142,
all. 4, pag. 5).
Riciclaggio
di denaro
17.
AP 1,
confrontato con quanto dichiarato da __________ che, fatta accezione per gli
invii aventi per destinatari i suoi famigliari fra cui __________, dichiarava
di avere trasferito denaro datogli da AP 1 a persone da lui indicategli per un importo totale di fr. 5'000.- (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag.
5; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4; PP 14.08.2012 __________,
AI 142, all. 16, pag. 2-3), ammetteva il fatto ma precisava che solo fr.
2'000.- erano provento della vendita di droga (PP 28.08.2012 AP 1/__________,
AI 142, all. 4, pag. 5-6). AP 1 ha poi aggiunto che per gli invii di denaro
ricompensava, a volte, __________, comprandogli del cibo o dandogli dei soldi
(PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7).
AP 1 ha riferito che __________, in una circostanza, non potendo direttamente inviare il denaro per
conto dell’accusato, ha chiesto a un terzo di farlo e questi accettava (PP
28.08.2012
AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7). __________, ha confermato
questo fatto precisando che il terzo era __________ (PP 28.08.2012 AP 1/__________,
AI 142, all. 4, pag. 7).
AP 1 non ha,
tuttavia, riconosciuto in fotografia __________, sebbene questi affermasse di
conoscerlo e di aver fornito informazioni sull’iscrizione all’Usi del cugino di
AP 1, circostanza quest’ultima negata dall’accusato. AP 1 ha, in seguito, ribadito di non conoscere __________ nonostante gli fosse stata sottoposta
dall’agente interrogante la trascrizione di un SMS inviato dall’utenza in uso
al __________ a quella dell’accusato nonché una telefonata intercettata fra i
due (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 3-4).
AP 1 ha poi ammesso, contrariamente a quanto fatto fino ad allora, di conoscere __________ (“è una
persona che avevo visto in giro nel parco dell’Università”), ma di non
avere mai parlato con lui al telefono (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142,
all. 4, pag. 7). A confronto con __________, AP 1 lo ha riconosciuto precisando
di rivolgersi a lui chiamandolo “Brother” e di averlo incontrato 2 o 3
volte al parco dell’Università di Lugano (PP 31.08.2012 AP 1/__________, AI
142, all. 6, pag. 2-3).
AP 1, preso
atto che nel corso dell’inchiesta è emerso ch’egli stesso nonché __________ e __________,
per suo conto, hanno inviato denaro ai suoi famigliari in __________ tramite
società a ciò preposte, per un totale di fr. 8'585.78 e che anche altre persone
hanno inviato denaro a favore dei suoi parenti in __________ e in Italia per
complessivi fr. 6'447,98, ha asserito di aver consegnato soldi a tale scopo
solo a __________ e di non ritenere di avere inviato così tanti soldi (PP
23.10.2012
AP 1, AI 142, all. 9, pag. 6).
Dibattimento
di primo grado
18.
Al
dibattimento di primo grado AP 1 ha solo in parte ammesso i reati a lui imputati.
Egli ha, in
particolare, contestato il quantitativo di cocaina venduto a IM 1, limitandolo
a circa 400 grammi, mentre non ha negato di avere alienato ad altri acquirenti
ulteriori 110 grammi di cocaina. Egli ha precisato di aver stimato quanto
alienato a IM 1 in base al numero di volte in cui quest’ultimo si riforniva da
lui ogni settimana, ma ha detto di non pesare le bolas vendute e che non gliele
vendeva con regolarità (“A volte 7 bolas, a volte 14, altre volte soltanto
4.
IM 1 non era regolare.”). Egli ha confermato che all’inizio dell’inchiesta
ha mentito negando di conoscere IM 1 in quanto riteneva eccessiva (800 grammi) la cocaina che questi diceva di avere acquistato da lui. Reso edotto dai primi giudici
che anche in relazione a __________ nel corso dell’inchiesta egli aveva
dichiarato di non sapere quanto stupefacente contiene una pallina, AP 1 ha risposto di sapere che da 10 grammi ricavava 14 bolas (verbale d’interrogatorio degli imputati
05.03
, pag. 3-4).
Dal canto
suo, IM 1 ha confermato al dibattimento di primo grado la correttezza di quanto
imputatogli con l’atto d’accusa 124/2012 del 10 dicembre 2012 e pertanto, per
quanto qui d’interesse, di aver acquistato 800 grammi di cocaina da AP 1, dei quali 5,59 grammi sono stati sequestrati presso la sua abitazione
(con purezza media accertata del 40,7%) (verbale d’interrogatorio degli
imputati 05.03.2013, pag. 3).
Sull’attività
di riciclaggio di denaro, AP 1 ha asserito “io non ho mandato CHF 15'000.-
in __________”, ammettendo di avervi inviato “al massimo
CHF 4'000.-/5'000.-”.
Egli ha aggiunto, inoltre, di essere venuto dall’Italia in Svizzera disponendo
di circa euro 2'000.-, precisando che questi soldi “li ho ricevuti da
nigeriani in Italia per comprare della merce in Svizzera” e che li aveva
ancora con sé “perché non avevo trovato il camioncino da acquistare”.
Egli ha, inoltre, dichiarato di avere svolto anche un’attività di natura lecita
la cui esistenza troverebbe riscontro nelle dichiarazioni rilasciate alla
polizia cantonale da __________ nel verbale d’interrogatorio 25 luglio 2012
(verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 4-5).
In merito alla
contestata sua identità, AP 1 ha indicato come veritieri i dati personali
contenuti nel suo permesso di soggiorno per l’asilo in Italia. Ha dichiarato di
non disporre di documenti nigeriani, ma unicamente di un certificato di nascita
che si trova in Italia e dal quale risulta che è nato nel 1983. Ha asserito che, allorquando ha inoltrato la domanda di asilo in Svizzera, ha comunicato
erroneamente alle autorità elvetiche che la sua data di nascita era il 1988. Ha, poi, detto di non volere contattare l’ambasciata nigeriana per farsi rilasciare il relativo
passaporto (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 2).
In merito al
suo soggiorno illegale sul territorio elvetico, l’appellante non ha contestato
di essere entrato in Svizzera privo di un passaporto nigeriano nonché di un
visto d’entrata.
19.
Come
indicato in initio, i primi giudici non hanno creduto a AP 1 e, confermando
nella sostanza l’atto di accusa nr. 124/2012 emanato dal procuratore pubblico
il 10 dicembre 2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di:
-
infrazione aggravata alla LStup per avere nel periodo dicembre 2008 – 9
luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate
località del Cantone Ticino, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
-
riciclaggio di denaro per avere nel periodo dicembre 2008 – 22 giugno 2012 a __________, in 19 occasioni, inviato in Italia, Portogallo, Olanda, Spagna e Nigeria, sia
personalmente sia tramite terzi, un importo complessivo di 15'075,86, denaro
proveniente dall’alienazione di stupefacente;
-
infrazione alla Legge sugli stranieri per avere, nel periodo gennaio 2012 –
9.
luglio 2012, a __________, soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere
in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri.
Egli è, quindi, stato condannato alla pena
detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle
spese processuali, i primi giudici hanno, infine, ordinato la confisca di tutto
quanto in sequestro, di cui all’elenco dell’atto di accusa, con contestuale
distruzione della sostanza stupefacente, ad accezione dei telefoni cellulari,
dei quali è stato disposto il dissequestro, previa cancellazione dei dati
(dispositivo n. 2-4, pag. 36-38).
La sentenza è stata appellata da AP 1 ed, in via
adesiva, dal procuratore pubblico.
Da qui, la presente procedura.
Appello
A Infrazione
aggravata alla LStup
20.
AP 1
chiede, in applicazione del principio in dubio pro reo, dapprima il parziale
proscioglimento dall’accusa d’infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti, ovvero che sia ridotto a 590 grammi il quantitativo di cocaina (con grado di purezza indeterminato) da lui acquistato ed
alienato da dicembre 2008 al 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Ticino. L’appellante, in particolare
quantifica in 480 grammi la cocaina venduta a IM 1 (20 grammi alla settimana in sei mesi) e in 110 grammi quella alienata alle altre persone indicate
nell’atto di accusa.
20.1
La Corte delle assise criminali, dopo avere rilevato
la non linearità del racconto fatto da AP 1 rispetto alla versione di IM 1 e
degli altri acquirenti menzionati nell’imputazione dal procuratore pubblico, ha
sottolineato che è stato lo stesso imputato a riferire di non essere solito
pesare lo stupefacente ed, in particolare, di non sapere quanti grammi di cocaina
conteneva ciascuna pallina venduta. I primi giudici hanno, pertanto, raggiunto
il convincimento che AP 1 non ha spacciato unicamente 400 grammi, come da lui sostenuto al termine dell’inchiesta ed al dibattimento di in primo grado,
bensì almeno 910 grammi, ovvero 800 a IM 1, 70 a __________, 4,7 a __________, 1,4 a __________, 1,4 a __________, 0,1 a __________, 10 a __________, 15 a __________, 2,1 a __________ e 5,3 a persone non identificate (sentenza impugnata, consid. 5, lett. c, pag. 23).
20.2
Questa Corte rileva preliminarmente che AP 1 non contesta più di
avere venduto alle persone indicate nell’atto di accusa, prescindendo da IM 1, 110 grammi di cocaina (ammissione, del resto, già fatta in sede d’inchiesta: PP 23.10.2012 AP 1, AI
142, all. 9, pag. 5 e confermata al dibattimento di primo grado: verbale
d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4). Ne deriva che l’oggetto
della censura è limitato alle vendite che AP 1 ha fatto a IM 1, circoscritte dall’appellante a 480 grammi anziché 800 grammi accertati dalla prima Corte.
a. IM 1 ha, dapprima, dichiarato
di avere comprato 2,5 kg di cocaina da AP 1 nel periodo intercorso tra febbraio
2012.
e l’8 luglio 2012 (PS 10.07.2012 IM 1,
AI 137, all. 1, pag. 4; PP 11.07.2012 IM 1, AI 137, all. 2, pag. 5). In
seguito, IM 1, dopo avere ripensato ai criteri di calcolo della cocaina da lui
venduta (entità delle dosi spacciate, periodo della vendita, discontinuità di
quest’ultima, …), ha ridimensionato il quantitativo a circa 1,5 kg.
“ Facendo due calcoli: 5 grammi al giorno per 30 giorni fanno circa 150 grammi al mese. 150 grammi per 10 mesi (quindi da settembre 2011 a luglio 2012) fanno 1 chilo e mezzo circa di cocaina. A questi vanno aggiunti almeno 50 grammi di cocaina venduti tra aprile 2011 a fine luglio 2011.
Il totale di cocaina da me
venduto è quindi di almeno 1'500 grammi.”
(PS 07.08.2012 IM 1, AI
137, all. 3, pag. 2)
Egli ha
giustificato il proprio errore precisando di essersi basato su calcoli eseguiti
dalla polizia cantonale ritenendoli, a torto, corretti (PP 09.10.2012 IM 1/__________,
AI 137, all. 7. pag. 5).
Sulla
base della nuova ricostruzione egli ha, pertanto, ridotto a 800 i grammi di
cocaina acquistati da AP 1 e poi rivenduti a diversi consumatori ticinesi (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 6), confermando tale
quantitativo sia nel prosieguo dell’inchiesta (PP
09.10.2012
IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 3) che al dibattimento di primo grado (verbale
d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).
IM 1 -
reo confesso che ha accettato la pena detentiva di 3 anni e 4 mesi inflittagli,
anche per il predetto acquisto, dalla prima Corte - ha, fin dall’inizio
dell’inchiesta, collaborato con gli inquirenti, facendo ammissioni che hanno
trovato puntuale riscontro, permettendo di ricostruire suoi acquisti e vendite
per almeno 1'500 grammi di cocaina (oltre ad altri reati).
Egli è,
dunque, da considerarsi credibile.
b. Diverso
è il caso di AP 1, la cui credibilità è risultata, nel corso dell’intera istruttoria,
quasi nulla.
Egli ha
mentito su più fronti e segnatamente:
-
sulla sua data di nascita che ha detto essere
l’11 febbraio 1983 alle autorità italiane presso cui ha presentato domanda
d’asilo ed alle autorità penali che indagavano su di lui in Ticino, e l’11
febbraio 1988 all’Ufficio federale della migrazione, anche qui, nell’ambito
della procedura d’asilo (AI 128);
-
sulla nazione in cui è nato indicata nella __________
alle autorità svizzere e italiane e nell’Italia alla società “money transfer”
Western Union (AI 75);
-
sul luogo in cui abitava a __________, negando,
in un primo tempo, di condividere un appartamento in via __________ con __________
e sostenendo, finanche, che non gli diceva nulla né la predetta via né il
predetto nome (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 3);
-
sull’inizio del suo soggiorno in Svizzera,
ch’egli fa risalire ad aprile 2012, contrariamente a quanto emerso dagli “Standort”
che ne hanno rilevato la presenza fissa in Ticino almeno da gennaio 2012
(soggiorno che, come si vedrà al consid. 22.2. , è finanche pregresso);
-
sul suo maggiore acquirente IM 1, negando per
oltre due mesi di conoscerlo (PP 10.07.2012 AP 1, AI
142, all. 2, pag. 7-8; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3), per
poi ammettere solo a fine settembre 2012 di avergli venduto della cocaina (PS
27.09.2012
AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2);
-
sui quantitativi di cocaina venduta, non ammessi
o, quanto meno, ridimensionati sistematicamente nonostante le disinteressate
chiamate in causa degli acquirenti __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ e, solo sul finire dell’inchiesta,
interamente accettati;
-
sulla ragione che gli impedisce di ricostruire
con precisione il quantitativo di stupefacente alienato, indicandola dapprima
nel fatto che non pesava la cocaina (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 4; PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2-3; verbale d’interrogatorio degli
imputati 05.03.2013, pag. 3-4) e poi nel fatto che non
registrava la quantità di cocaina che vendeva (verb.
dib. d’appello, pag. 3);
-
sull’utenza telefonica da lui utilizzata (__________)
di cui nega finanche di conoscerne il numero (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1,
pag. 3-4).
AP 1, come si
vedrà in seguito, ha, inoltre, mentito sia sull’ammontare di denaro inviato
all’estero, sia sul suo commercio, in realtà inesistente, di automobili,
telefonini, videogiochi e macchine fotografiche di seconda mano.
In relazione a
questo commercio, in particolare, l’imputato non ha saputo dire nulla di
preciso ed il poco che ha detto è stato vago, non verificabile e
contraddittorio. Poco o nulla ha riferito sui suoi fornitori, limitandosi ad
accennare che sei telefonini li aveva acquistati presso __________ di __________
ed un’automobile Audi da un garage di __________ di cui non ricorda il nome
(verb. dib. d’appello, pag. 2-3). Sulla destinazione della merce, il poco che
ha detto è stato contraddittorio, asserendo dapprima ch’egli stesso inviava la
merce in __________ (PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 4), per poi correggersi
solo al dibattimento d’appello sostenendo, per la prima volta, che portava gli
oggetti ad un amico di nome “__________” incaricato di mandarli in __________
(verb. dib. d’appello, pag. 2). Non è neppure credibile, infine, il riferimento
all’amico, dall’inverosimile ma anche significativo nome di “__________”,
indicato come destinatario della merce a __________ in __________ incaricato di
smerciarla e di trasferirgli i proventi (PS 03.10.2012 AP
1, AI 142, all. 8, pag. 3). Questa versione è stata, infatti, anch’essa
modificata dall’imputato al dibattimento d’appello dove ha asserito che era suo
fratello a ricevere la merce pagandone le tasse portuali (verb. dib. d’appello,
pag. 3).
c. IM 1, dopo avere, in un primo tempo, dichiarato di avere acquistato a
partire dai primi di febbraio 2012 da AP 1 2,5 kg di cocaina (PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, all. 1, pag. 4-6; PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5),
ha in seguito ridotto il quantitativo a 800 grammi, facendo risalire i primi acquisti a settembre 2011, mese in cui egli ha conosciuto AP 1
al Bar __________ di __________ per accompagnarlo come tassista (PP 30.08.2012 AP
1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3; PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7.
pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; verbale d’interrogatorio degli
imputati 05.03.2013, pag. 3).
d. La stima fatta da IM 1 del quantitativo di cocaina acquistato da AP
1.
si basa su un metodo di calcolo retrospettivo che considera il periodo in cui
egli si è rifornito dall’appellante, la quantità media singolarmente acquistata
e la frequenza degli acquisti, variabile a seconda dei mesi.
Al
riguardo IM 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Preciso che inizialmente nel mese di settembre, io non vendevo
tantissimo nel senso che per piazzare le 14 palline potevo anche impiegare 4 o
5.
giorni. In quel periodo io contattavo __________ circa una volta ogni 10
giorni. Da parte mia cercavo infatti di non rimanere mai senza sostanza e
quindi lo contattavo quando ancora mi rimanevano 1 o 2 palline. Ciò è andato
avanti per un mese/un mese e mezzo. Siccome la sostanza che mi dava era buona,
le mie vendite sono via via aumentate. Ricordo che nel periodo di
ottobre/novembre 2011, gli acquistavo 2 ovuli da 10 grammi l’uno a settimana.
A partire dal periodo di Natale 2011 e fino al
giorno del mio arresto, il quantitativo era ulteriormente aumentato passando a
2.
o 3 ovuli a settimana.”
(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4)
e. IM 1 ha circostanziato in modo puntuale le modalità dei suoi acquisti, precisando il peso di ciascun
ovulo, e l’eventuale sua suddivisione in palline:
“ In pratica io gli acquistavo ovuli da 10 grammi che lui mi vendeva a CHF 800.00 l’uno (sia da tirare sia da fumare). Io gli chiedevo però
di suddividermi ogni ovulo da 10 grammi in 14 palline più piccole, ovvero da 0,7 grammi l’una. Io queste palline da 0,7 grammi le rivendevo poi ai miei acquirenti a CHF 100.00
l’una” (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5).
Che ciascun
ovulo di cocaina pesasse effettivamente dieci grammi trova, del resto,
riscontro nel tenore di alcuni SMS intercettati dagli inquirenti il 24 giugno
2012.
tra le utenze di IM 1 e di AP 1:
“ da IM 1 a AP 1: “una intera da fum”;
da AP 1 a IM 1: “ok”;
da IM 1 a AP 1: “tra quanti min. Al solito posto.
Ok”;
da AP 1 a IM 1: “20 minuti”;
da IM 1 a AP 1: “ok 800”;
da AP 1 a IM 1: “non capito 800”;
da IM 1 a AP 1: “una intera e 800 giusto ma
intera hai capito?”;
da AP 1 a IM 1: “Sì, capito”;
da IM 1 a AP 1: “10 grammi intera non divisa ok”;
da AP 1 a IM 1: “Ok”;
da IM 1 a AP 1: “anche 4 da T. Ok”;
da AP 1 a IM 1: “Ok”.
(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag.
4-5)
Confrontato
dal procuratore pubblico con i suddetti SMS, IM 1 ha, tra l’altro, precisato:
“ Posso confermare che questi messaggi sono stati scambiati con __________,
ovvero la persona che ho oggi qui di fronte. Il mio messaggio “una intera da
fum” significa che gli stavo chiedendo che volevo 1 ovulo intero da 10 grammi da fumare. Posso precisare che io facevo con _______ una distinzione tra cocaina da fumare,
abbreviata “fum” e cocaina da tirare, che abbreviavo con “tir”. Questa
differenziazione era dovuta al fatto che lui aveva cocaina di due diverse
qualità. (…) Con il successivo mio messaggio “Ok 800” io ho voluto assicurarmi che avesse capito che io volevo 1 ovulo intero da 10 grammi che avrei pagato, come sempre, CHF 800.00. Non avendo lui capito la questione dei CHF
800.00
io gli ho quindi spiegato bene, con il messaggio seguente, che ne volevo
una intera che avrei pagato CHF 800.00, cosa che ho ancora ribadito con il
messaggio successivo “10 grammi intera non divisa ok”. Ero così insistente su
questo aspetto siccome il cliente da me la voleva subito e così. Con l’ultimo
messaggio che mi è stato contestato, gli ho chiesto anche 4 palline da tirare.
Questa aggiunta era dovuta al fatto che io in quei frangenti mi trovavo in giro
e avevo appena venduto le mie ultime 2 palline. Dato che ero in contatto con __________
e che avrei dovuto vederlo di lì a poco, ne ho approfittato per chiedergli 4
palline per avere ancora qualcosa a mia disposizione. Come si capisce dalle
risposte che __________ mi dava, lui era d’accordo e di fatto la sostanza mi è
poi stata consegnata”. (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 5)
f. Ora,
accertato che ogni ovulo di cocaina pesava 10 grammi e che il periodo degli acquisti si è esteso da settembre 2011 fino alla prima metà di
luglio 2012, la stima fatta da IM 1 di 800 grammi, pur considerando i valori minimi da lui indicati alla lett. c, è del tutto credibile.
g. AP 1 ha, del resto, lui stesso già ammesso, nell’ambito di un interrogatorio di polizia svoltosi alla
presenza del suo difensore, di avere venduto a IM 1 a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 “al massimo 800 grammi” di cocaina, per poi ridurli senza saper dire di quanto:
“ Voglio però ammettere che effettivamente a lui ho venduto al massimo
800.
grammi di cocaina ma sicuramente non di più.
Di fatto io inizialmente non ho riconosciuto IM 1
anche perché io lo conoscevo solo come “taxi driver” e non con il suo vero nome
e cognome.
La seconda motivazione è semplice, nel senso che
inizialmente IM 1 aveva dichiarato di aver acquistato da me un quantitativo che
a mio modo di vedere era troppo alto ed in seconda battuta, ha ridimensionato
questo suo quantitativo in 800 grammi di cocaina da me acquistati. Quindi, io
ho riflettuto bene e posso ora dire che è inferiore agli 800 grammi di cocaina dichiarati dal IM 1, tuttavia non sono in grado di quantificare gli stessi.
ADR che se non erro ho iniziato a consegnare
cocaina al IM 1 verso il mese di febbraio-marzo 2012, non so essere però più
preciso, ricordo che era prima di rientrare in Italia.”
(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2)
h. D’altro
canto, a togliere credibilità alla contestazione di AP 1 riguardo al
quantitativo venduto a IM 1 è l’affermazione dello stesso appellante secondo cui
egli non pesava le palline di stupefacente (“Non so dire quanti grammi di
cocaina conteneva questa pallina grande, in quanto io non peso lo stupefacente,
PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 6; “Voglio dire che non so essere
preciso sul quantitativo perché non l’ho calcolato e non pesavo la sostanza che
vendevo a IM 1”, PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2).
i. Del
resto, AP 1 ben poteva procacciare a IM 1 tale quantitativo di cocaina essendo,
come emerso dalle risultanze d’inchiesta, uno spacciatore sempre ben fornito
della sostanza e che poteva contare su una ampia clientela soddisfatta della
qualità della cocaina da lui venduta.
Al riguardo, __________
riferendosi a AP 1, dal quale acquistava cocaina, ha dichiarato in modo
eloquente alla polizia cantonale quanto segue:
“ ADR che la cocaina lui la vendeva a CHF 100.- al grammo ma io tiravo
sempre il prezzo e gli davo al massimo CHF 80.- al grammo.
Posso anche dire che lui vendeva “roba buona”
rispetto agli altri spacciatori, spacciatori che ho già menzionato nel verbale
dell’ultima denuncia.
Posso inoltre dire che questa persona era molto
attiva nello spaccio, dico ciò perché quando mi recavo a __________, dove vi è
il __________, per comprare cocaina da questa persona dovevo sempre aspettare
in quanto vi erano altri clienti sul posto. Posso dire che ogni volta che
arrivavo c’erano sempre 3-5 vetture che attendevano il loro turno. Posso anche
dire che vi erano spesso macchine targate Italia. Inoltre aggiungo il fatto che
una volta ho chiesto dove prendeva la cocaina e lui mi ha detto che arrivava
dall’Italia.” (PS 29.08.2012 __________, AI 142, all. 30, pag. 3).
__________
non ha, inoltre, esitato a confermare quanto dichiarato anche in sede di
confronto con AP 1:
“ Forse non si ricorda di me perché aveva tanti clienti. Come già
indicato in polizia, alcune sere, soprattutto il venerdì sera, c’era
addirittura la fila di macchine di persone che si recavano da lui per
acquistare la cocaina. Ciò avveniva vicino al fiume e al __________ di __________.
In pratica le auto si fermavano davanti a lui e facevano lo scambio. Anche io
facevo così.”
(PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 10,
pag. 4).
l. AP 1 disponeva di una buona rete di contatti, potendo avvalersi di
persone che effettuavano delle consegne di cocaina su sua richiesta. Egli
beneficiava, inoltre, della fiducia degli altri spacciatori, gestendo,
all’occorrenza, anche clienti di altri venditori che, quando assenti, deviavano
su di lui i loro acquirenti. Ciò evidenzia che AP 1 era uno spacciatore ben
addentro nel mondo della droga:
“ A mano della trascrizione doc. allegato I, mi viene fatta ascoltare
una telefonata intercettata in data 06.07.2012 alle ore 14:01:04 in uscita
dall’utenza __________ al numero telefonico __________.
Trattasi di una telefonata in lingua Igbo.
Sentito ciò, da parte mia confermo che la
trascrizione, doc. allegato I, corrisponde a quanto da me sentito e pertanto la
sottoscrivo.
In merito posso dire che questa telefonata fa
riferimento ad una vendita di cocaina di __________ per conto di __________,
infatti __________ prima di lasciare la Svizzera per andare in Italia mi aveva chiesto se potevo occuparmi dei suoi affari legati alla cocaina in sua assenza
e per fare ciò mi aveva chiesto se poteva deviare le chiamate dal suo numero al
mio, ciò perché non si fidava delle altre persone.
Di fatto inizialmente ho accettato, ma poi però
gli ho detto di togliere la deviazione e qualora ricevesse chiamate da clienti
poteva chiamarmi che io gli avrei trovato qualcuno che gli faceva le consegne
per suo conto.
Di fatto non ho mai ricevuto chiamate dai suoi
clienti ma è però capitato che __________ mi chiedesse di poter mandare
qualcuno per fare una consegna per suo conto, ciò è successo al massimo 5
volte.
__________ mi ha detto che non voleva perdere i
clienti e mi ha chiesto di fare questa cortesia senza però lasciarmi la
cocaina. Infatti io mi occupavo semplicemente “la (recte: della) ordinazione”
da __________ e quindi chiedevo a __________ di andare a fare la consegna ai
clienti di __________. Tengo a precisare che la cocaina che __________ vendeva
per conto di __________ era di __________ e non mia.
__________ aveva chiesto questo favore a me
perché non si fidava degli altri perché aveva paura che gli portavano via i
clienti.”
(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10)
m. Sulla
base delle predette argomentazioni questa Corte non ha motivi per dubitare
della bontà della chiamata in causa fatta da IM 1, non solo perché essa è
disinteressata, puntuale e confermata, per quanto attiene i particolari
concernenti le modalità di vendita, dalle risultanze istruttorie, ma anche
perché non si vedono motivi per cui egli debba ammettere di avere acquistato un
quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.
Non si può
dare, di contro, alcun credito alle parole di AP 1, costantemente volte a
ridimensionare le proprie responsabilità.
Trova,
pertanto, conferma l’addebito all’appellante della vendita a IM 1 di 800 grammi di cocaina.
L’appello è,
su questo punto, respinto.
B. Riciclaggio
di denaro
21.
AP 1,
nel suo appello, chiede inoltre la parziale assoluzione dall’accusa di
riciclaggio di denaro, ritenendo siano eccessivi sia i 19 invii di denaro, sia
l’importo di fr. 15'075,86 indicato come riciclato nell’AA e confermato nel
giudizio di primo grado. Egli, inoltre, sostiene che parte del denaro inviato
all’estero è provento della sua attività lecita di commerciante di automobili,
telefonini e quant’altro.
21.1
La Corte delle assise criminali, dopo avere premesso
che dagli atti si evincono i suddetti invii di denaro eseguiti da AP 1
personalmente o attraverso terzi, segnatamente tramite __________ e __________,
per complessivi fr. 15'075,86, e che l’accusato ha dichiarato agli inquirenti
di essersi limitato a spedire in __________ 4/5'000.- franchi provento di non
meglio precisate attività commerciali lecite, ha argomentato che, in realtà,
l’imputato non ha saputo rendere verosimili tali attività:
“ appare del tutto contrario alla logica delle cose che una persona,
senza documenti di legittimazione, con uno statuto precario nello stato in cui
è registrato come residente, si possa permettere un appartamento all’estero e
possa guadagnare diverse migliaia di franchi in attività che sarebbero di per
sé lecite” (sentenza impugnata, consid. 6 e, pag. 27).
Del
resto, continuano i primi giudici, se davvero, come asserito, avesse esercitato
un’attività lecita a __________ che gli consentiva di fare viaggi, anche di un
solo giorno, in Svizzera e di pagare una pigione per un appartamento in Ticino,
AP 1 “sarebbe senz’altro stato in grado di produrre delle prove che
rendessero almeno verosimili tali commerci” e non si sarebbe limitato al
mero parlato. La prima Corte ha, infine, evidenziato che l’accusato non ha
nemmeno saputo giustificare in modo credibile la provenienza del denaro a lui
riconducibile e in parte in suo possesso al momento dell’arresto, adducendo “spiegazioni
di comodo del tutto illogiche”. Pertanto, i primi giudici hanno accertato
che:
“ tutto il denaro che egli ha versato, direttamente o indirettamente,
all’estero e tutto quello rinvenuto su di lui al momento dell’arresto
rispettivamente su terzi ma da lui rivendicato in proprietà, altro non è che il
provento dell’unica attività che potesse dargli un reddito, e meglio lo spaccio
di stupefacenti” (sentenza impugnata, consid. 6 f, pag. 29).
La prima
Corte ha, pertanto, confermato l’accusa di riciclaggio di denaro così come
proposta dal procuratore pubblico (sentenza impugnata, consid. 6, lett. d-f,
pag. 23-29).
21.2
a) Adempie
la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie
un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono
da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione
sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione
all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di
esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo
titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF
127.
IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010,
consid. 4.2).
Secondo la
giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero
costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di
valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di
valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in
presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF
6B_643/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009
consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 305 bis, n. 18;
Pieth in Basler Kommentar II, 3°ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 49 e
rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, pag. 523).
21.3
Dalla documentazione acquisita
agli atti emerge che AP 1, nel periodo dal 30 dicembre 2008 al 22 giugno 2012,
personalmente o tramite terzi, è stato mittente dei seguenti trasferimenti di
denaro:
mittente
money
transmitter
beneficiario
Paese
destinatario
Importo
data
AI
Portogallo
fr. 451,78
11.02.2011
75.
Nigeria
103,66
16.05.2009
82.
Nigeria
109,67
13.05.2009
82.
Nigeria
109.
-
16.02.2009
82.
Nigeria
99.
-
09.02.2009
82.
Nigeria
109.
-
30.12.2008
82.
Totale inviato
da AP 1
982,11
Romania
fr. 160.-
28.11.2011
AI 13
Nigeria
fr. 150.-
28.11.2011
AI 13
Romania
fr. 550.-
28.11.2011
AI 13
Nigeria
fr. 700.-
20.12.2011
AI 13
UA
fr. 100.-
20.12.2011
AI 13
Olanda
fr. 1’900.-
26.03.2012
AI 13
Nigeria
fr. 1'200.-
18.04.2012
AI 13
Italia
fr. 353,60
04.05.2012
AI 13
Italia
fr. 682,18
04.05.2012
AI 13
Totale inviato
da _______
Fr. 5'795,78
Nigeria
fr. 2'000.-
22.06.2012
AI 78
Totale inviato
da ________
Fr. 2'000.-
Nigeria
fr. 953,73
19.12.2011
AI 13
Nigeria
fr. 1'507,06
14.03.2012
AI 13
Totale inviato
da ________
2'460,79
Nigeria
fr. 992,97
24.02.2012
AI 13
Nigeria
fr. 994,21
06.04.2012
AI 13
Totale inviato
da ________
Fr. 1'987.18
Nigeria
fr. 2'000.-
27.01.2012
AI 13
__________
Fr. 2'000.-
21.4
Dalla tabella riassuntiva risulta in tutta evidenza che AP 1 ha inviato personalmente in Portogallo e in Nigeria fr. 982,11. Trova conferma inoltre, pure,
quanto dichiarato da __________ agli inquirenti (PS 09.07.2012 __________, AI
142, all. 13, pag. 5; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4; PP
14.08.2012
__________, AI 142, all. 16, pag. 2-3), ovvero che egli ha inviato
per conto di AP 1 circa fr. 5'000.-. Come si evince dalle risultanze
istruttorie, __________ ha, infatti, inviato attraverso società “money
transfer” denaro per fr. 5'795,78. Il procuratore pubblico ha imputato
all’appellante per intero questo ammontare.
Orbene, __________
non può essere seguito nella misura in cui limita a fr. 150.- i soldi da lui
inviati per suo conto a persone vicine (PP 14.08.2012 __________, AI 142, all.
16, pag. 2-3). È pur vero che in data 28 novembre 2011 egli ha eseguito un
invio di tale importo a favore di suo padre __________. A questo bonifico di
denaro, tuttavia, se ne vanno ad aggiungere altri due di esclusiva pertinenza
di __________, ovvero quelli ch’egli ha effettuato in pari data, a favore di __________,
amica della moglie, per fr. 160.- ed a favore di suo cognato __________ per fr.
550.
- (AI 13; AI 142, all. 14, pag. 4). Che questi trasferimenti siano
riconducibili al solo __________ emerge dal fatto che hanno per destinazione la Romania, dove egli sostiene di avere vissuto prima di arrivare in Ticino, e per destinatarie
persone prossime a sua moglie __________ nata __________, di nazionalità rumena
(PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 4; PP 10.07.2012 __________,
AI 142, all. 14, pag. 4). Ciò detto, dall’importo di fr. 5'795,78, che a mente
dell’accusa sarebbe stato riciclato da AP 1 per il tramite di __________,
devono essere decurtati fr. 860.- (fr. 150.- + fr. 160.- + fr. 550.-), restando
imputabili all’appellante fr. 4'935.78.
Trova
totale riscontro, invece, l’invio da parte di __________, per conto
dell’appellante, di fr. 2'000.- posto che il beneficiario era il fratello di
quest’ultimo ovvero __________. Fratello che è, infine,
destinatario degli invii menzionati in tabella da parte di __________ per fr.
2'460,79, di __________ per fr. 1'987.18 e di __________ per fr. 2'000.-.
Ne deriva
che AP 1 ha inviato da __________, nel periodo 30 dicembre 2008 – 22 giugno
2012, verso l’estero, l’importo totale di fr. 14'365.86 ciò che conferma in
gran parte quanto imputato nell’atto d’accusa e poi
statuito in primo grado.
La
richiesta dell’appellante di ridimensionare il numero di episodi è, pure, solo
in minima parte accolta, essendone riconosciuti 18 ovvero uno in meno di quelli
imputatigli.
21.5
Né può sostenersi, come vorrebbe AP 1, che il denaro inviato
all’estero provenga in parte dall’esercizio di un’attività lecita consistente
nella compravendita di beni usati, fra i quali le automobili. Di questa
attività non esiste agli atti alcun riscontro. Non è tale, come vorrebbe
l’appellante, la deposizione rilasciata alla polizia cantonale da __________,
il quale ha, tra l’altro, dichiarato:
“ Tempo fa un mio amico è partito per il Brasile e mi ha lasciato da
vendere la sua vecchia Audi A4. La stessa è parcheggiata con il cartello “in
vendita” nel posteggio fuori casa mia.
Circa un anno fa sono stato avvicinato da un uomo
di etnia africana che aveva un’automobile Alfa di colore grigio che era in
compagnia di un uomo “mulatto” che avevo già visto in quanto lavorava presso il
bar __________ di __________. Questo “mulatto” di cui non conosco il nome, era
già passato da me in quanto era interessato all’acquisto di un vecchio furgone
che però non ho venduto dato che era quello che utilizzavo per lavorare. Io ho
dato il mio numero di telefono all’africano. A domanda dell’interrogante
rispondo che non ricordo proprio come si chiama o si faceva chiamare questo
africano. Con questo africano ho avuto qualche contatto telefonico inerente
alla vendita dell’Audi. Mi aveva chiamato per dirmi che mi avrebbe portato i
soldi, e cioè 1'200.- franchi. Non ho più sentito né visto questo uomo fino a
circa due mesi fa quando mi ha chiamato. Una sera ho trovato una chiamata da un
numero che non conoscevo e che ho chiamato senza avere risposta . La mattina
dopo l’ho chiamato e in quell’occasione ho scoperto che si trattava dell’uomo
africano a cui avevo venduto l’auto un anno prima. Mi ha detto che era appunto
quello che mi aveva comperato l’auto e che aveva sbagliato numero. Da lì non
l’ho più sentito.
L’agente interrogante mi informa del fatto che
l’utenza __________ era in uso a AP 1 ed era sotto censura telefonica. (…)
(PS 25.07.2012 __________, AI 142, all. 33, pag.
2-3)
L’acquisto
sporadico di un’auto, quand’anche fosse provato, non basta per suffragare
l’asserita attività commerciale di AP 1.
In realtà, fatta salva la predetta eccezione, nessuna
delle persone interrogate durante l’inchiesta ha dichiarato di avere acquistato
dall’appellante, oltre alla cocaina, anche altri beni quali automobili e
telefonini e nessuna di loro ha riferito di merce inviata da AP 1 all’estero
per essere venduta (vero casomai il contrario: “__________: Non ricordo di
averlo incontrato in luoghi in cui vengono vendute automobili” PP
06.11.2012
AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4). I clienti lo contattavano
per acquistare stupefacente a cui, del resto, si allude nelle svariate
telefonate intercettate dalla polizia (cfr. trascrizioni allegate al rapporto
25.
giugno 2012, AI 6).
21.6
In
realtà, l’accusato non ha saputo produrre alcun elemento che comprovasse
l’esercizio di una qualsivoglia attività commerciale legale, né rendere
plausibile che percepisse un reddito riconducibile ad un’occupazione lecita. Le
poche informazioni date agli inquirenti sul suo commercio di auto sono
contraddittorie e generiche al punto da non risultare verificabili. Egli,
infatti, ha dapprima riferito di avere comprato a Zurigo tre auto (PS
03.10.2012
AP 1, AI 142, all. 8, pag. 7), per poi correggersi e dire di un’auto
acquistata a Zurigo presso un nigeriano di sua conoscenza (“certo __________”)
di cui non ha, però, saputo fornire né il nominativo né il numero di telefono
per rintracciarlo, aggiungendo che era quest’ultimo a contattare lo
spedizioniere (ditta __________) per inviarle a destinazione (PP 23.10.2012 AP
1, AI 142, all. 9, pag. 7).
21.7
D’altro
canto, la spiegazione di AP 1 circa la causale degli invii di denaro all’estero
è poco ragionevole:
“ Io dovevo mandare soldi per pagare tasse doganali e li mandavo a
persone diverse rispetto a quelli che ricevevano i beni.” (PP 23.10.2012 AP 1,
AI 142, all. 9, pag. 6).
Essa stride
con quanto ammesso dallo stesso accusato per giustificare la provenienza di
euro 2'020.- trovati in suo possesso al momento dell’arresto:
“ Dico che si tratta del denaro che mi viene anticipato a titolo di
acconto dai miei clienti in Africa in vista dell’acquisto di determinati beni.
Essi infatti mi chiedono un certo tipo di automobile e io mi guardo in giro per
vedere se ne trovo una. Nel caso in cui la trovo io chiamo il mio cliente e mi
faccio versare un anticipo”.
(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).
Se
realmente avesse svolto un’attività lecita di commercio, AP 1 avrebbe dovuto
ricevere soldi e non spedirne, accollandosi così il doppio delle provvigioni.
Dagli atti,
risulta che AP 1 ha inviato soldi prevalentemente in Nigeria. Di contro, nessun
importo risulta essergli stato spedito da tale Paese. Qualora, come asserito
dall’imputato, la vendita dei beni usati fosse avvenuta in Nigeria, il profitto
si sarebbe dovuto generare lì e da lì avrebbe dovuto essergli trasferito in
Svizzera. L’assenza di riscontri in tale senso induce a ritenere che AP 1 non
ha commerciato in cose usate.
21.8
Del
resto, come rilevato dai primi giudici, è molto poco credibile che una persona,
al beneficio di un permesso di soggiorno per stranieri rilasciato in Italia ma
pur sempre in uno statuto precario, svolga un lavoro lecito che gli permette,
non solo di contribuire al pagamento di una pigione di un appartamento a __________
pagando mensilmente fr. 850.- ed al vitto del suo coinquilino, ma finanche di
inviare diverse migliaia di franchi all’estero in tre anni e mezzo, disponendo
ancora di una buona liquidità che al momento dell’arresto era all’incirca di
fr. 4'500.- (fr. 870.- + euro 2'020.- + fr. 1'250.-).
21.9
Sulla
scorta di questi elementi è, pertanto, accertato che l’ammontare di fr. 14'365.86, inviato
all’estero personalmente o tramite terzi da AP 1, proveniva dalla vendita di
cocaina.
L’appello,
su questo punto, è quindi da respingere.
C Soggiorno
illegale in Svizzera
22.
AP 1,
nel suo appello, riconosce di avere commesso un’infrazione alla Legge sugli
stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in
possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri, ma ne limita il
periodo da aprile (e non gennaio) 2012 al 9 luglio 2012, non dovendosi, a suo
dire, computare il periodo di tre mesi dall’entrata in Svizzera.
22.1
a. Giusta
l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno
o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera,
segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a
permesso o del soggiorno autorizzato.
b. Giusta
l’art. 5 cpv. 1 LStr lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere
in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio di
confine e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre dei mezzi
finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un pericolo
per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della
Svizzera (lett. c), non deve essere oggetto di una misura di respingimento
(lett. d). Tale norma, relativa all’entrata in territorio svizzero, si applica
soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
c. Giusta
l’art. 2 dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio
del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d’entrata per un soggiorno non
superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall’art. 5 del regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).
d. L’art.
5.
del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde largamente al
contenuto dell’art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema Philipp Egli/Tobias
Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14) indica che per un soggiorno non
superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i
cittadini dei paesi terzi sono le seguenti: essere in possesso di uno o più
documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera (lett.
a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso
di soggiorno valido (lett. b); giustificare lo scopo e le condizioni del
soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la
durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il
transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere
in grado di ottenere legalmente detti mezzi (lett. c); non essere segnalato nel
SIS ai fini della non ammissione (lett. d); non essere considerato una minaccia
per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di
segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli
Stati membri per gli stessi motivi (lett. e) (STF C-4199/2011 del 6 giugno
2013, consid. 3).
e. Giusta
l’Allegato I al Regolamento CE 539/2001, i cittadini nigeriani per entrare
nello spazio Schengen e in Svizzera hanno l’obbligo di presentare un visto
valido.
f. L’art. 11 cpv. 1 LStr prescrive infine che lo straniero che
intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso
indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto
all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata
attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito o oneroso, qualsiasi
attività indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo
straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata di dimora o
di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di
residenza in Svizzera prima di iniziare un’attività lucrativa (art. 12 cpv. 1
LStr).
22.2
Nella
fattispecie, con sentenza 22 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale
ha considerato inammissibile il ricorso presentato da AP 1 contro la decisione
9.
dicembre 2009 dell’ufficio federale della migrazione che respingeva la sua
domanda di asilo e gli impartiva di lasciare la Svizzera entro il giorno 8 gennaio 2010.
La predetta
decisione dell’UFM è, pertanto, cresciuta in giudicato con effetto 25 gennaio
2012.
(AI 128).
AP 1 sapeva
che per le autorità elvetiche egli aveva uno statuto giuridico di clandestino e
del conseguente obbligo di lasciare la Svizzera:
“ A domanda
dell'avv. DI 1 confermo di essere entrato in Svizzera l’'08.10.2008 quando ho avviato una domanda di asilo, domanda che
mi è stata negata ed a seguito di questa decisione ho inoltrato un ricorso.
Il 09.12.2009 ho ricevuto una non entrata in materia per poi
giungere al 25.01.2010 dove la mia procedura è cresciuta in giudicato.
(PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 2)
Malgrado
ciò, AP 1 ha nuovamente soggiornato in Svizzera, quanto meno, a partire
dall’inizio del 2012.
Che l’ingresso
in Svizzera ai fini di soggiorno sia avvenuto a gennaio 2012, non è, invero,
contestato dalla stessa difesa di AP 1 la quale postula che l’infrazione
decorra da aprile 2012, “dopo il periodo di tre mesi dall’entrata in
Svizzera”, ipotizzando implicitamente un soggiorno “autorizzato” di tre
mesi (dichiarazione d’appello 3 giugno 2013, pag. 5).
La
presenza stabile di AP 1 in Svizzera in quel periodo si evince, del resto,
dalle risultanze della sorveglianza delle utenze riconducibili a AP 1 (cfr.
supporto dati traffico telefonico utenze, in particolare utenza __________, AI
137).
La
disamina delle conversazioni intercettate e l’analisi degli “Standort” delle
antenne hanno permesso di accertare che AP 1 ha soggiornato in modo continuato in Ticino almeno a partire da gennaio 2012.
D’altro
canto, IM 1 ha precisato che AP 1 era rintracciabile almeno a partire da
settembre 2011 su ben tre utenze svizzere:
“ A domanda dell’interrogante rispondo che di “__________”, nelle
rubriche dei miei telefoni ci sono 3 numeri e meglio il __________, il __________
ed il __________. _______ rispondeva a questi numeri di telefono almeno a
partire dal mese di settembre del 2011” (PS 07.08.2012 IM 1, AI 137, all. 3,
pag. 2)
Si
aggiunga che lo stesso IM 1 fa risalire i primi acquisti da AP 1 a settembre 2011, mese in cui asserisce di aver conosciuto quest’ultimo al Bar __________ di __________
per accompagnarlo come tassista all’Ostello di __________
“ Ho conosciuto la persona qui presente una sera al Bar __________ di __________.
Doveva essere il mese di settembre 2011. Io l’ho accompagnato a casa nella mia
qualità di tassista. Se non ricordo male l’ho accompagnato all’Ostello di __________.
Durante il tragitto io gli ho chiesto se aveva a disposizione cocaina, dicendo
pure che se fosse stata buona il giorno dopo avrei iniziato a comprare da lui.
Gli ho anche detto che avrei acquistato ovuli da 10 grammi da CHF 800.00 l’uno e che avrebbe dovuto suddividermelo in 14 palline, salvo nel caso in
cui avessi voluto acquistare un ovulo intero. Dopo un iniziale momento di
diffidenza, lui mi ha risposto affermativamente e mi ha dato una pallina in
prova che poi io ho dato a __________, così come già riferito in un mio
precedente verbale.” (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3).
IM 1 ha, inoltre, indicato sempre in Ticino i luoghi in cui abitava AP 1:
“ Il PP mi chiede se posso indicare dove questa persona abitava.
Rispondo che inizialmente stava a __________
all’ostello, successivamente si è trasferito a __________ dietro alla __________,
poi a __________ dietro al cimitero e alla fine a __________. Ricordo che ci
incontravamo nei posteggi che ci sono dopo la fine di Via __________ o in Via __________.”
(PP 11.07.2012 IM 1, AI 137, all. 2, pag. 6)
Nel corso del 2011, AP 1 si è, infine, avvalso personalmente o
tramite terzi di agenzie ubicate in Svizzera per trasferire denaro all’estero
(cfr. tabelle di cui al consid. 21.3).
Sono
numerosi, pertanto, gli elementi che collocano AP 1 stabilmente in Svizzera già
nel corso del 2011, e meglio che fanno risalire il soggiorno dell’imputato in
Ticino a ben prima dell’inizio 2012.
Questa Corte
ritiene pertanto accertato che AP 1, quanto meno da gennaio 2012, abbia
soggiornato sul territorio elvetico.
Resta il
fatto che, per sua stessa ammissione, AP 1 è arrivato in Ticino con l’intento
di esercitare un’attività lucrativa.
“ Sono entrato in Ticino nel febbraio 2012. Mia intenzione era quella
di avviare un’attività di commercio di oggetti e macchine usate”
(verbale d’appello, pag. 2)
Per lo
svolgimento di questa attività commerciale, tuttavia, egli non ha chiesto alcun
regolare permesso.
Ora, sia
volendo seguire la tesi di AP 1 ovvero che il suo intento era svolgere in
Ticino un commercio di beni usati smerciando in Nigeria quanto acquistato in
Svizzera, sia optando per l’ipotesi ch’egli sia entrato in Svizzera con
l’intento, poi realizzato, di trafficare droga, il soggiorno dell’imputato sul
territorio elvetico è stato da subito illegale in quanto volto all’esercizio di
un’attività lucrativa senza alcun regolare permesso (art. 115 cpv. 1 lett. b
LStr) e per la quale, con riferimento allo spaccio di droga, ma avrebbe potuto
ottenerne uno (art. 19 lett. a LStr).
Ne deriva che
a giusto titolo la prima Corte ha compreso il periodo di soggiorno illegale in
Svizzera di AP 1 tra gennaio 2012 e il 9 luglio 2012.
La relativa
censura deve essere respinta.
23.
AP 1,
nel suo appello, impugna i dispositivi numero 2. e 3.2. “per quanto concerne
la dicitura sedicente”, asserendo essere veritiere le generalità da lui
rilasciate alle autorità elvetiche.
23.1
A mente
della Corte delle assise criminali “di AP 1 non si sa praticamente
nulla di certo, già solo per il fatto che non è provvisto di alcun documento di
legittimazione valido per l’estero”. I primi giudici hanno rilevato che egli
dispone solo di un documento rilasciatogli dalle autorità italiane in cui si
attesta che ha presentato domanda d’asilo in Italia e che vi può risiedere sino
a settembre 2013. La prima Corte ha, poi, sottolineato che in aula AP 1 ha dichiarato di non avere intenzione di farsi rilasciare un valido passaporto dell’ambasciata della
Nigeria di cui asserisce essere originario in quanto non vuole rientrarvi,
preferendo tornare in Italia. Vista l’incertezza sulla sua identità i primi
giudici, nei dispositivi 2. e 3.2., hanno affiancato l’aggettivo “sedicente” al
nominativo di AP 1.
23.2
AP 1 ha dichiarato in corso
d’inchiesta di essere arrivato in Italia privo di passaporto e di carta
d’identità:
“ Mi
viene chiesto dove si trova il mio passaporto nigeriano. Non ho mai avuto il passaporto. In Nigeria avevo solo una carta d'identità che ho però lasciato là e non so dove
sia finita. Era nel negozio in cui poi è entrata la Polizia.” (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 8)
A detta
dell’appellante, il permesso di soggiorno per stranieri agli atti (AI 21) gli è
stato rilasciato dalla Questura di Bari sulla base del certificato di nascita e
di un non meglio precisato documento del __________ (“Sono andato in
Questura con un documento del __________ ed un certificato di nascita” (Al 9 p. 8).
Resta il fatto
che il predetto permesso di soggiorno così come la carta d’identità italiana,
il documento di viaggio e la tesserina sanitaria prodotti da AP 1 riportano
tutti quale data di nascita __________, mentre quella indicata nella
documentazione acquisita dall’UFM (AI 128) concernente la procedura d’asilo è
l’11 febbraio 1988.
Inoltre, AP 1 ha dato versioni fra loro discordanti non solo sulla data ma anche sul luogo di nascita indicato
alle autorità svizzere e italiane nella Nigeria e alla società “money transfer”
Western Union nell’Italia (AI 75).
Infine, non avvalora
la veridicità dei dati anagrafici di AP 1 la sua carta d’identità italiana, non
valida per l’espatrio, essendo essa rilasciata ai richiedenti l’asilo sulla
base delle loro dichiarazioni unilaterali.
Quanto sopra
porta questa Corte a ritenere che non vi sono dati certi per stabilire con
ragionevole certezza la reale identità di AP 1: in questo senso, l’appellativo
“sedicente” utilizzato dai primi giudici non presta il fianco a critica alcuna.
Ne segue che,
al di là della dubbia ricevibilità di questa censura per assenza di un concreto
pregiudizio dell’imputato, anche su questo punto l’appello va respinto.
Commisurazione
della pena
24.
L’appellante ha chiesto un ridimensionamento della pena, da
contenersi quanto meno nel massimo legale di 36 mesi che ne consenta la
sospensione parziale in modo che la pena da eseguire non ecceda il carcere
preventivo, di sicurezza e di espiazione anticipata patito fino alla decisione
di appello.
Il procuratore pubblico,
con la sua dichiarazione d’appello incidentale 5 giugno 2013 ed al dibattimento
d’appello, ha postulato che la pena detentiva venga aumentata dai 3 anni e 4
mesi decretati in prima sede a 4 anni e 3 mesi.
24.1
La prima Corte, commisurando la pena a carico di AP 1, ha ritenuto quanto segue:
“ Espressa in termini di messa in pericolo del bene protetto, la colpa
di AP 1 appare minore rispetto a quella di IM 1. Sennonché, egli non può
beneficiare di alcuno sconto di pena,
ritenuto che non si è affatto assunto le responsabilità del suo agire.
Ben inteso non si tratta di punirlo per aver negato (parzialmente) i fatti -
ciò che sarebbe manifestamente contrario alla CF e alla CEDU che garantiscono
all’imputato il diritto di tacere ed anche di mentire sui fatti che gli vengono
penalmente rimproverati - bensì di constatare come la mancanza di assunzione di
responsabilità non può comportare riduzioni di pena. L'accusato è un giovane
sedicente che ha vagato per l'Europa senza documenti, nella piena illegalità,
che ha già presentato due domande d'asilo in due paesi diversi, una delle quali
respinta in via definitiva dalle autorità elvetiche, dove è comunque tornato,
risiedendovi senza diritto ed impiantandovi un importante commercio di cocaina,
che ha seriamente posto in pericolo la salute pubblica, se solo si pon mente al
fatto che, indicativamente e a mo' di campione, la cocaina sequestrata dal IM 1
e proveniente AP 1, aveva una purezza di oltre il 40%. Con questa attività è
pure riuscito ad assicurarsi somme di denaro non proprio irrisorie se si pon
mente agli oltre 15'000.- CHF spediti all'estero ed
all'equivalente di complessivi ca. 4'500.-
CHF sequestratigli dalla polizia. La Corte, quale punto di riferimento per la quantificazione della pena,
si è rifatta alla prassi della CARP che, con l'introduzione dell'appello, non è
più vincolata, come invece nel precedente
regime di cassazione, alla verifica di conformità della pena al diritto
applicabile e all'eventuale abuso del potere di apprezzamento, ma dispone, come
più volte ribadito nelle sue sentenze emesse in applicazione del nuovo CPP
unificato, della più ampia latitudine di
apprezzamento. E' così emerso che la Corte ha preso atto che con
sentenza 27 giugno 2011 è stata confermata una condanna ad una pena detentiva
di tre anni e mezzo nei confronti di un cittadino nigeriano che, per finire, ha
accettato le imputazioni ritenute in prima sede, per un traffico di 1060 g di cocaina, con grado di purezza, per ca. 100 g, superiore all'80%,
sull'arco di quasi due anni. Inoltre, con sentenza 18 gennaio 2012 la stessa CARP, fatta astrazione dall'ammissione del sincero pentimento che ha comportato una
riduzione vicina al 50%, si è dipartita da una pena base di circa 6 anni di
detenzione nei confronti di un cittadino sudamericano, incensurato, che è stato
ritenuto responsabile di un traffico di 8,2 kg di cocaina con grado di purezza variante dal 25,9 al 43,4%, mentre con sentenza 10 gennaio 2013 è stata
confermata una pena detentiva di tre anni e nove mesi inflitta a un cittadino
olandese ritenuto responsabile di un traffico di ca. 1,5 kg di cocaina con grado di purezza variante tra il 7,9 ed il 24,4%. Considerato il concorso di
reati, secondo la citata prassi, si giustificherebbe una pena complessiva che
si situa tra i tre anni e mezzo e i tre anni e nove mesi. Sennonché la Corte ha voluto tener conto di una certa sensibilità alla pena, espressa in termini di
lontananza da amici e conoscenti che lo costringeranno a trascorrere ancora
diversi mesi in prigione senza ricevere visite. In siffatte evenienze e per non
"squilibrare" le sanzioni nei confronti dei due imputati, all'interno
del medesimo procedimento, la Corte ha ritenuto di condannare AP 1 alla
medesima pena inflitta a IM 1 e meglio a tre anni e quattro mesi.
Già solo la durata della pena detentiva esclude
qualsiasi ipotesi di sospensione, anche parziale, della pena. Sia che sia, per
costante prassi e giurisprudenza dei nostri tribunali, l'assenza di documenti
di legittimazione (e la pervicace volontà di non procurarseli), non consente
alcuna possibilità ad AP 1 di essere risocializzato, risocializzazione che
sarebbe, invece (e soltanto), possibile al suo paese, dove non vuole però far rientro. In
altri termini, riavuta la libertà egli, senza documenti e, quindi, senza poter
regolarizzare la sua residenza, altro non potrebbe fare, non foss'altro che per
provvedere al proprio sostentamento, che nuovamente dedicarsi ad attività
illecite come lo spaccio di droga. Con il che la prognosi è, sia che sia, del
tutto infausta.” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 32-34)
24.2
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
b. Come
già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF
136.
IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010
inc.6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).
c. Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine
e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice
deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione
dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc.6B_1092/2009,
6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc.6B_585/2008 consid.
3.
).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il
legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza
non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue
potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio
del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.
6B_78/2008, inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo
2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la
giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97
consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
24.3
Giusta l’art. 19 cifra 1 LStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena
detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria
(vigente art. 19 cpv. 2 LStup).
L’art. 305bis
cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o
dovendo presumere che provengono da un crimine.
Ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino a un
anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera,
segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a
permesso o del soggiorno autorizzato.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,
Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal
I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
24.4
a) Dal
profilo oggettivo la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla
quantità di droga trafficata (almeno 910 grammi di cocaina). Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso non va dimenticato
ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione,
maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV
202.
consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21
novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.
6B_265/2010, consid. 2.3). Oltre al quantitativo, conferma, a titolo
indicativo, la pericolosità per la salute pubblica della cocaina smerciata
dall’imputato anche la purezza della sostanza se solo si considera quella
sequestrata a IM 1 proveniente da AP 1 (5.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio pari al 40.7%).
Anche la
reiterazione e l’intensità nel delinquere aggrava la colpa di AP 1 che,
ripetutamente, ha fornito lo stupefacente ad almeno nove clienti. Come già
stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli
quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del
13.
agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc.
6S.21/2002, consid. 2c).
L’appellante
è, inoltre, arrivato a vendere il predetto quantitativo nell’arco di tre anni e
mezzo dimostrando una buona capacità di muoversi per un periodo prolungato nel
mondo della droga.
Egli ha
conseguito un profitto ragguardevole che gli permetteva non solo di tenere un
tenore di vita di tutto rispetto, abitando in appartamento in una zona
esclusiva di __________, ma soprattutto di inviare migliaia di franchi
all’estero, mantenendo per sé una notevole liquidità (fr. 4'500.- quelli
sequestratigli).
AP 1 si
è, inoltre, dimostrato ben inserito nel mondo della droga, potendosi avvalere
di persone (ad es. “__________”) che effettuavano delle consegne di cocaina su
sua richiesta e gestendo, in caso di necessità, anche clienti di altri
venditori (ad es. “__________”) che riponevano in lui fiducia. Così facendo
egli manteneva, anche in loro assenza, costante nel tempo lo spaccio di cocaina.
AP 1 disponeva, inoltre, di tale sostanza in grande quantità, potendo rifornire
una clientela estesa che faceva la fila per acquistarla e che poteva confidare
di trovarlo in luoghi fissi come accadeva il venerdì sera presso la __________
di __________ (PS 29.08.2012 __________, AI 142, all. 30, pag. 3; PP 06.11.2012
AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4). L’imputato vendeva, infine, due tipi
di cocaina, cosa non frequente fra gli spacciatori, ovvero quella da sniffare
(“tirare”) e quella da fumare (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4-5), ciò che gli
permetteva di ampliare la propria clientela.
Oggettivamente
mediamente grave è la colpa dell’imputato per il reato di riciclaggio compiuto
in Svizzera, ritenuto che non è di poco conto né l’importo di fr. 14'365.86
complessivamente riciclato, né il numero (una ventina) di invii eseguiti,
personalmente o tramite terzi, per importi sempre inferiori alla soglia che
impone obblighi identificativi da parte del money transmitter (smurfing).
Infine, sempre
dal profilo oggettivo, contribuisce ad aggravare la colpa di AP 1 anche l’aver
soggiornato per oltre sei mesi sul territorio elvetico senza essere in possesso
del richiesto permesso della Polizia degli stranieri e ciò, come lui ben sapeva,
malgrado fosse stata già respinta la sua domanda d’asilo con procedura
cresciuta in giudicato.
b) Dal
profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc.
6.
B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid.
2.
; STF del 17 aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore
tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che
traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di
stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e
non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ha spacciato al solo scopo di
migliorare la propria situazione economica e quella dei suoi familiari e
conoscenti ai quali ha inviato, complessivamente, un’ingente somma di denaro.
Egli ha,
inoltre, dimostrato una risoluta volontà di delinquere, se solo si considera
che ha fatto ritorno in Svizzera ed ha scelto il Canton Ticino come centro dei
propri traffici, malgrado fosse ben al corrente dell’esecutività di un
provvedimento di respingimento preso nei suoi confronti dalle autorità
elvetiche. L’intensità della determinazione delinquenziale si evince, inoltre,
dal fatto che egli non ha mai saputo dare, né agli inquirenti né alle due Corti
di merito, una valida spiegazione della sua presenza sul suolo elvetico. È,
quindi, del tutto ragionevole ritenere che sia partito dall’Italia
appositamente e unicamente per vendere cocaina in Svizzera.
c) A
fronte di simili circostanze la colpa dell’imputato sia per la violazione della
LStup sia per il riciclaggio di denaro risulta essere mediamente grave, mentre
quella in relazione alla LStr tendenzialmente grave. Ciò premesso, non è
pertinente quantificare la pena, come hanno fatto i primi giudici, riferendosi
a precedenti giudizi di questa Corte inerenti, almeno in parte, a imputazioni
del tutto diverse quali, tra l’altro, il solo trasporto di stupefacente la cui
natura è in sé meno grave della vendita al dettaglio. Il caso in esame non è
comparabile né a quello di cui alla citata sentenza 18 gennaio 2012 della CARP
il cui oggetto è un trasporto internazionale di 8,2 kg di cocaina nonché una vendita di 340 grammi di questa sostanza, né a quello di cui alla citata
sentenza 10 gennaio 2013 (recte 18 luglio 2012) che concerne oltre alla
alienazione anche un trasporto internazionale (289,71 gr.) e nazionale (50 gr.)
di cocaina nonché preparativi per la vendita di tale stupefacente (60 gr.). Del
resto, diversamente dall’oggetto del presente giudizio, entrambe le suddette
decisioni richiamate dai giudici di prime cure nemmeno contemplano una condanna
per riciclaggio. Calzante è, di contro, ma solo a titolo indicativo, la
menzionata sentenza 27 giugno 2011 della CARP: trattasi di una condanna alla
pena detentiva di 3 anni e 6 mesi per vendita (955,60 gr.) e detenzione (gr.
104,40) di cocaina e per riciclaggio di fr. 2'827,18.
Ciò
detto, e ben considerate le circostanze oggettive e soggettive inerenti ai
reati di infrazio LStup e riciclaggio, alla luce del quadro edittale e del
concorso tra i reati, appare adeguata, per i
reati principali, una pena detentiva ipotetica di 3 anni e 8 mesi (considerato,
peraltro, che, nel caso di specie, l’ammontare riciclato è ben più cospicuo -
fr. 14'365,86 - di quello di cui alla citata sentenza), cui va aggiunto un mese
per il concorso con l’infrazione alla LStr.
d) Questa
Corte, stabilito che una pena di 3 anni e 9 mesi corrisponde alla colpa
complessiva dell’autore per i reati di cui deve rispondere, la pondera in
funzione dei fattori legati all’autore.
In questo
ambito, pesa a carico di AP 1 l’avere delinquito malgrado avesse gli strumenti
per condurre una vita onesta. Nulla gli impediva di conformarsi alle regole del
vivere civile: l’Italia gli ha, infatti, riconosciuto lo statuto di rifugiato,
concedendogli un permesso di soggiorno per stranieri. Ma anziché trovarsi un
lavoro dignitoso ed integrarsi onestamente nella società in cui viveva, egli ha
preferito inseguire facili guadagni, non esitando, per questo, a mettere in
pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone.
Sempre con riferimento ai fattori legali
all’autore, ricordato come il Tribunale federale abbia stabilito che
l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto
neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), non si ravvisano particolari circostanze a
favore dell’imputato.
È, in particolare, evidente che egli non può
presentare, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento successivo
ai fatti. Durante l’inchiesta e dinanzi alle Corti di merito non ha in alcun
modo collaborato, giungendo a parziali ammissioni - alquanto limitate per
rapporto alle sue effettive responsabilità - solo sul finire delle indagini ed
in quanto confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili.
Nemmeno si trovano nella sua vita precedente
comportamenti particolarmente meritevoli.
Quanto al
criterio della particolare sensibilità alla pena - dovuto alla distanza del
luogo di espiazione da quello di amici e conoscenti - esso ha, in concreto, un
peso nullo, ritenuto che l’accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in
un Paese straniero ed era, dunque, ben cosciente che, nel caso fosse stato
arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera. Del resto, AP 1,
celibe e senza figli, vive lontano dalla sua terra d’origine dal 2007. Dal 2008
l’imputato ha soggiornato fra l’Italia e la Svizzera. Il fratello __________, unico parente in Europa con il quale, stando almeno alla
destinazione dei trasferimenti di denaro, mantiene i contatti, vive in __________,
a __________, ovvero non lontano dal luogo di espiazione e non avrebbe
difficoltà a venire a trovare l’imputato in carcere.
In
assenza di circostanze attenuanti, dunque, questa Corte condanna AP 1 alla pena
detentiva complessiva di 3 anni e 9 mesi.
24.5
Trattasi, infine, di pena da espiare, non essendo realizzati, già
solo per la sua entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.
Confische e sequestri
25.
Con
il proprio appello, AP 1, dopo avere premesso di non contestare la confisca
degli 870.- e 1’250.- franchi, si è opposto alla confisca dell’importo di euro
2'020.- che sostiene non essere provento di reato ed ha postulato ch’esso sia
destinato alla copertura delle spese processuali.
25.1
I
primi giudici hanno ritenuto tutto il denaro rinvenuto sulla persona di AP 1,
al momento del suo arresto, nonché su terzi ma a lui riconducibile in
proprietà, come il provento della sola attività che per lui costituiva fonte di
reddito ovvero la compravendita di cocaina e lo hanno confiscato.(sentenza
impugnata, consid. 6, lett. f, pag. 29).
25.2
Giusta
l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a
ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
Accertato,
come visto, che AP 1 non aveva alcuna occupazione lecita, tanto meno nel
commercio di automobili e telefonini come da lui asserito, ma che l’unica sua
fonte di reddito era lo spaccio di cocaina, anche gli euro 2'020.- trovati in
suo possesso al momento dell’arresto devono essere ritenuti provento della sua
attività criminale.
La confisca di questo importo ordinata dai primi
giudici deve, di conseguenza, essere confermata, previa deduzione della tassa
di giustizia e delle spese processuali.
L’appello, anche su questo punto, va respinto.
tassazione delle note d’onorario
26.
a) Le note professionali 27.02.2013 (doc. TPC 23), 05.03.2013 (doc. dib. TPC 2) e
15.01.2014
(doc. dib. CARP 1) dell’avvocato DI 1, patrocinatore d’ufficio di AP 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), sono tassate sulla base della
tariffa oraria di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF del
25.09.2006
inc.1P.161/2006 consid. 3.2; STF del 06.06.2006 inc.2P.17/2004 consid.
8.5
seg.), fatta eccezione per la partecipazione a interrogatori al di fuori
dell’orario di lavoro usuale per i quali, giusta l’art. 5 cpv. 1 Tpu, la
tariffa è di fr. 250.- l’ora.
b) È
retribuito il tempo che avrebbe impiegato un patrocinatore mediamente diligente
e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del
29.12.2010
inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42), mentre non
vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra
l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria,
prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF del 12.11.2007 inc.
6B_464/2007 consid. 4; per il Ticino vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995,
in re avv. B; 8.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236;
Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581;
Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo
2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
27.
Ritenuto
quanto sopra, nel caso in esame del tempo complessivo esposto di 159 ore e 32
minuti - di cui 4 ore a tariffa notturna - (57h 50 min. + 50h 55 min. + 50h 47
min.) appaiono adeguate ore 125 e minuti 32 - di cui 4 ore a tariffa notturna e
le rimanenti a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per
fr. 22'876.-.
a) In particolare, la nota d’onorario 27.02.2013
è apparsa giustificata ed è, quindi, stata approvata
così come esposta.
Della nota
d’onorario 05.03.2013 non
vengono approvate ore 10 per i seguenti motivi:
-
è ridotto ad 1 ora il tempo dedicato alla
stesura dell’istanza volta ad ottenere l’espiazione anticipata della pena in
quanto il tempo esposto risulta eccessivo (./. 8 ore);
-
il tempo esposto per la partecipazione al
dibattimento di primo grado (6 ore) risulta eccessivo e viene riconosciuto in 4
ore (./. 2 ore).
Della nota
d’onorario 15.01.2014 non
vengono approvate ore 24 per i seguenti motivi:
-
è ridotto ad 1 ora il tempo dedicato alla
preparazione ed alla stesura della dichiarazione d’appello (./. 5 ore), non
essendo necessario motivare il suddetto allegato e considerato che il difensore
aveva già fatturato fr. 225.- (ovvero 1 ora e 15 min.) per la ricezione della
sentenza di primo grado;
-
ingiustificato, in quanto non pertinente ai fini
della causa penale, il tempo di due ore dedicato alla ricerca sullo statuto di
rifugiato dell’imputato che vengono integralmente stralciate (./. 2 ore);
-
è ridotto a 5 ore il tempo esposto per esame
incarto e giurisprudenza, ritenuta l’ampia conoscenza maturata al riguardo già
in prima sede (./. 8 ore);
-
è ridotto a 8 ore il tempo esposto per la
preparazione dell’arringa al processo di appello, considerata la pregressa
preparazione per il dibattimento di primo grado (./. 9 ore).
b) Sono
approvate integralmente così come esposte le spese di cancelleria e quelle di
trasferta, per complessivi fr. 2'096.-, indicate nelle tre note d’onorario,
essendo giustificate (le prime sono finanche minori rispetto all’importo forfettario
in % dell’onorario di cui all’art. 6 cpv. 1 del Regolamento Tpu).
c) L’avv.
DI 1 è esente dall’IVA.
d) Giusta
l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo
permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a
rimborsare allo Stato la retribuzione del patrocinatore (lett. a) ed a versare
al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario
integrale.
Carcerazione di sicurezza
28.
AP 1
è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non
occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
29.
Visto
l’esito dell’appello, segnatamente l’esiguo grado di accoglimento dell’appello
principale, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP 1
effettuata in prima sede.
Gli oneri
processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per
l’appello principale nella misura di nove decimi a carico di AP 1 e per il
restante decimo a carico dello Stato, mentre per l’appello incidentale sono
integralmente accollati allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
40, 47, 51, 69, 70, 305 bis CP;
19 LStup;
5, 11, 12, 19 e 115 LStr;
2 OEV,
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto
ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello di AP 1, sedicente, è parzialmente accolto.
1. b. L’appello incidentale del
procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato
che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1 e 3.1 del dispositivo della
sentenza impugnata sono passati in giudicato,
1.1. AP 1, sedicente, è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione
aggravata alla LStup per avere, tra dicembre 2008 e il 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza
essere autorizzato, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);
1.1.2. riciclaggio di denaro per avere, tra
dicembre 2008 e il 22 giugno 2012, a __________, in 18 occasioni, mediante
società che si occupano di trasferimento di denaro, inviato in Italia,
Portogallo, Olanda, Spagna e Nigeria, sia personalmente sia per il tramite di
terze persone, un importo complessivo di CHF 14'365.86, denaro proveniente
dall’attività di alienazione di stupefacenti;
1.1.3. infrazione alla Legge sugli stranieri (soggiorno illegale) per avere, tra gennaio 2012 e il 9 luglio 2012, soggiornato
illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso della
Polizia degli stranieri.
1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.3. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con contestuale distruzione
della sostanza stupefacente, ad eccezione dei telefoni cellulari, che vengono
dissequestrati previa cancellazione dei dati.
1.4. Gli oneri processuali
di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’500.- e nelle
spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono
posti a carico dell’appellante e di IM 1, in solido, in ragione di metà ciascuno.
2. Gli
oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti nella misura di nove decimi a carico
di AP 1 e per il restante decimo a carico dello Stato.
3. Gli
oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'000.–
sono interamente posti a carico dello Stato.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via
S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, Res. governativa,
6501
Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003
Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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