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Decisione

17.2013.97

Vendita di almeno 910 g di cocaina, con grado di purezza indeterminato, riciclaggio del provento dell'alienazione di stupefacenti eseguito inviando il denaro all'estero, personalmente o attraverso ter

15 gennaio 2014Italiano113 min

Source ti.ch

Fatti

i suddetti documenti da 2 a 4 in originale;

-

il permesso di soggiorno per stranieri n.

rilasciato in Italia e valido fino all’11.09.2013;

-

copia del contratto di locazione a nome di __________

concernente l’appartamento in via __________ a Lugano.

Con

decreto 4 novembre 2013, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto

l’istanza probatoria, ammettendo l’acquisizione agli atti dei doc. 1, 3 e 4 e

respingendola per il resto.

Il procuratore pubblico ha dichiarato il 5 giugno

2013 di appellare, in via adesiva, il dispositivo n. 3.2 della sentenza di

prime cure, chiedendo che la pena da infliggere a AP 1 sia aumentata a quattro

anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Il procuratore pubblico non ha presentato istanze

probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il 15 gennaio 2014, durante il quale:

- il

procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello presentato

da AP 1 e l’accoglimento del suo gravame con cui ha chiesto la condanna dell’imputato

alla pena detentiva di quattro anni e tre mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

- il

patrocinatore di AP 1 si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 3 giugno

2013, chiedendo:

• che il quantitativo di cocaina acquistato

e alienato dal suo assistito sia ridotto a 590/610 grammi (480/500 gr. venduti

a IM 1 e i restanti 110 gr. alle altre persone indicate nell’atto di accusa);

• che gli episodi siano ritenuti inferiori

a 19 e che l’importo riciclato sia ritenuto di molto inferiore a fr. 15'075.86

(al massimo fr. 4'000.-/ 5'000.-);

• che il soggiorno in Svizzera venga

considerato soltanto dopo tre mesi dall’entrata effettiva in Svizzera (avvenuta

a gennaio / febbraio 2012);

• che, in riferimento al suo patrocinato,

si ometta la dicitura “sedicente” indicata nel dispositivo n. 2 e 3.2. della

sentenza impugnata;

• che sia inflitta al suo assistito una

pena detentiva di al massimo 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa parzialmente e che la parte da eseguire non ecceda il carcere

preventivo, di sicurezza e di espiazione anticipata patito dall’imputato fino

alla decisione d’appello.

ritenuto

I. Potere

cognitivo della Corte di appello e di revisione penale

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art.

398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein

pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i

punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in

fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime

cure.

Sulla

questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante

può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di

prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1

CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il

principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha

recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati

esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della

giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,

infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado

soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,

un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma

interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.

399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto

permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla

causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.

2.2).

2. Per

quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena,

sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.

3.3;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,

n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa

Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello

anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.

759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;

Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.

398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,

n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio,

commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e

404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Tale pieno potere di esame in materia di

commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello

presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla

colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure

condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché

l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la

sanzione inflitta (DTF 139 IV 84, consid. 1.2, confermato in STF inc.6B_54/2012

del 14 gennaio 2013, consid. 4). La

colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso

di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla

colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lui accertata, se del

caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v.

anche STF inc.6B_54/2012 del 14 gennaio 2013,

consid. 4).

Considerandi

II. Principi

applicabili all’accertamento dei fatti

3.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale

di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti

per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo

quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.),

dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e

segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e

segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e

scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori,

anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti

e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o

dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag.

297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49;

Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,

pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova.

4.

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;

STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51

pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con

richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e

giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un

metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione

circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,

1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,

equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980

pag. 147 consid. 4).

In

assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano

deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa

non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,

Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in

STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio

2003.

consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;

cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42

del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;

17.2010.69

dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9

giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

5.

Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove

secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il

principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti

possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue

soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato

a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce

esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su

criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le

circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore

probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad

art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5,

pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag.

70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente,

dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi

è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non

ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata

sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa

(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §

100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288;

STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010

del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento

unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e

oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad

art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;

Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione

(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto

l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006

del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

6.

Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid.

2.

;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag.

41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi

- così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere

confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo

un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente

di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere

di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così

disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo

un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;

6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009

consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13

maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006

del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;

sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3

del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10,

pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San

Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad

art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,

Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire

romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

III. L’imputato:

vita e precedenti penali

7.

Sulla vita di AP 1 si richiama, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 2 della sentenza

impugnata, ovvero le dichiarazioni rilasciate dall’imputato agli inquirenti

sulla sua persona:

“ Sono nato __________ a __________, __________. Sono cresciuto con i

miei genitori, due sorelle e quattro fratelli. Son il quartogenito della

famiglia. Ho sempre abitato nel paese in cui sono nato. Ho frequentato 5 anni di scuola elementari e 6 anni

di scuole secondarie. Non ho ottenuto nessun diploma. Dopo la scuola ho

iniziato ad occuparmi di fotografia imparando questo mestiere. Non sono mai

stato sposato e non ho figli.

Nel 2007 sono iniziati problemi perché la mia

regione voleva l'indipendenza. lo ero uno dei membri degli indipendentisti del __________.

Il Governo ha iniziato ad arrestare i membri di questo movimento. Un giorno

durante un meeting del __________, è intervenuto

l'esercito e ci sono stati anche due morti. A me hanno perquisito la

telecamera, ma sono riuscito a scappare

ADR che io non sono stato arrestato. Non

sono stato arrestato né prima né dopo.

Sono quindi scappato in __________ entrando da li

in __________. Dalla __________ ho raggiunto

l'Italia via mare. Era il 2008 siccome ero stato circa 5 mesi in __________.

In Italia ho presentato domanda d'asilo e successivamente sono entrato in

Svizzera presentando analogamente domanda d'asilo. Sono rimasto qui per poco

più di un anno, cioè circa fino alla fine del 2009, quando la mia domanda è

stata respinta. Sono quindi tornato in Italia" (AI 9 p. 2 e 3)

“ A domanda

dell'avv. DI 1 confermo di essere entrato in Svizzera l’08.10.2008 quando ho avviato una domanda di asilo, domanda che mi

è stata negata ed a seguito di questa decisione ho inoltrato un ricorso.

Il 09.12.2009 ho ricevuto una non entrata in materia per poi

giungere al 25.01.2010 dove la mia procedura è cresciuta in giudicato.

Vorrei precisare che prima di giungere in Svizzera nel 2008 avevo

già fatto, sempre lo stesso anno, richiesta di asilo in Italia.

Sono partito dalla __________ nel 2007 per problemi politici ossia

perché la mia regione, quella ad EST della __________, ha iniziato una lotta

alla indipendenza ed io ero un membro del servizio stampa della comunità degli

indipendentisti.

Durante una nostra riunione è arrivata la polizia ed ha iniziato a

picchiare ed arrestare le persone. lo sono riuscito a scappare ma

sfortunatamente la polizia è riuscita a prendere la mia telecamere e la

cassetta dove erano riprese le scene di violenza della polizia __________.

Ho iniziato così a nascondermi perché la polizia stava cercando

tutti gli appartenenti alla frangia indipendentista e così ho deciso di

scappare per paura di ritorsioni, e

quindi ho lasciato il mio paese andando in __________. Qui vi sono rimasto

alcuni mesi per poi imbarcarmi per l'Italia giungendovi come clandestino.

ADR che per il viaggio dalla __________ all'Italia ho pagato 800

dollari. ADR che mi sono imbarcato a __________ sbarcando in __________ dove ho

fatto richiesta di asilo.

Sono rimasto a Lampedusa per un breve periodo ma non sono in grado

di indicare il periodo esatto e poi sono stato trasferito in un centro asilanti

a __________ dove mi hanno dato un permesso di soggiorno. ADR che a __________

sono rimasto per circa 4 mesi ed in seguito

mi sono recato a Prato presso un mio amico nigeriano, di nome __________, che

pure lui era fuggito per il medesimo motivo.

Mentre mi trovavo a __________ ero alla ricerca di un impiego ma

sfortunatamente non trovavo nulla. Un giorno un ragazzo bianco mi ha detto che

in Svizzera vi era più possibilità di trovare lavoro e cosi decisi di partire.

ADR che quando dico lavoro non ha niente a che

vedere con la cocaina, infatti cercavo qualsiasi lavoro che fosse legale.

ADR che sono giunto in Svizzera con una persona che mi ha

accompagnato in macchina, ossia un conoscente di quel ragazzo bianco che mi ha

consigliato di andare in Svizzera. Di fatto colui che mi ha accompagnato veniva

in Svizzera per lavoro ed io non ricordo quanto, ma sicuramente ho pagato.

Tornando al 25.01.2010, ossia quando la mia procedura è cresciuta

in giudicato io lasciavo la Svizzera e mi sono recato a __________.

ADR che ogni tanto mi recavo comunque in Svizzera per faccende

lavorative, ossia mi recavo da rivenditori di auto a cercare veicoli

d'occasione che costavano poco, oggetti vari per esempio telefonini e altro.

Tutte queste cose le mandavo in __________, più precisamente a __________, per

poi rivenderli.

Che si occupava della vendita di questi oggetti a __________ era

un mio amico che si chiama __________. In seguito questo mio amico una volta

rivenduto le cose mi invia il denaro

ADR che quando sono giunto in Svizzera ho cercato lavoro ma mi

hanno detto che prima dovevo andare a scuola.

ADR che io non cercavo un lavoro preciso ma di fatto un impiegato

del soccorso operaio svizzero mi disse che non potevo lavorare con il permesso

di asilante ma potevo andare a scuola.

Da parte mia mi sono recato ad incontrare un professore di una

scuola di italiano, scuola che si trova nelle vicinanze dello stadio di __________.

Il professore mi disse che tutti i costi (recte corsi) erano pieni e che quindi

avrei dovuto aspettare. Sono così tornato all'SOS spiegando la situazione e mi

dissero che mi avrebbero fissato un altro appuntamento.

Di fatto io non ho mai iniziato la scuola.

ADR che visto e considerato che mi era stato detto che avrei

potuto iniziare la scuola ho deciso, nonostante non avessi trovato un lavoro,

di rimanere in Svizzera e di non ritornare a __________"

(PS 03.10.12)

“ Ho lasciato la Svizzera all'inizio del 2010 dopo la fine della procedura d'asilo. Da allora sono tornato in

Svizzera un paio di volte nel 2010, ma fermandomi solo per brevi periodi. Nel

2011.

sono entrato due volte: la prima volta

per 5 giorni e la seconda 1-2 settimane. Sono poi tornato nel febbraio 2012 e sono rimasto 3

settimane prima di tornare in Italia.

Mi sono fermato là 2 settimane e poi sono tornato in Svizzera nel mese

di marzo. Da quel momento sono rimasto qui, salvo

uscire in Italia per qualche giorno.

Entravo in Svizzera

da Chiasso e utilizzavo il permesso di soggiorno

italiano ed il titolo di viaggio che mi è

stato rilasciato dalle autorità italiane.

Mi viene chiesto dove si trova il mio

passaporto nigeriano. Non ho mai avuto il

passaporto. In __________ avevo solo una carta d'identità che ho però lasciato là e non so dove sia finita. Era nel

negozio in cui poi è entrata la Polizia.

Il PP mi chiede

di indicare su quale base mi è stato rilasciato il permesso di soggiorno in Italia senza disporre di un passaporto. Sono andato in

Questura con un documento del __________ ed un certificato di nascita.

Il verbalizzante mi contesta il fatto che

dalla documentazione assunta dall'UFM

risulta che io mi ero legittimato, in occasione della mia domanda

d'asilo, con la data di nascita 11 febbraio 1988, mentre nell'ambito del

presente verbale ho sempre indicato di essere del

1983.

Sulla documentazione dell'UFM risulta

inoltre che sarei fuggito dalla prigione, cosa smentita oggi. Vengo invitato a

prendere posizione.

Non ricordo cosa ho

detto al momento della domanda d'asilo in Svizzera.

Ritenuto quanto precede, il PP mi comunica che non vi sono elementi certi per ritenere stabilita la

mia reale identità, ritenuto che la carta d'identità italiana non valida per

l'espatrio, è paragonabile ad un permesso N, ovvero viene rilasciata ai

richiedenti l'asilo sulla scorta delle loro unilaterali dichiarazioni. Il

Magistrato osserva in particolare che il "documento di viaggio" è stato rilasciato il 12 settembre

2008.

e menziona quale mia data di nascita il 1993 (recte 1983), mentre già l'8

ottobre 2008, data della mia domanda d'asilo in Svizzera, indicavo di

essere nato nel 1998 (recte 1988).

Ne prendo atto"

(Al 9 p. 8).

Situazione

economica

8.

Con

riferimento alla sua situazione economica, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

“ Non ho mai calcolato i soldi che guadagnavo tramite attività

regolare e tramite la vendita della droga. Ogni mese mi entravano in totale

circa CHF 2'500.00. Di questi, circa CHF 2'000.00 provenivano dalla vendita di

cocaina. Si tratta comunque di una stima e di una media. C’erano periodi in cui

il totale poteva essere diverso, così come pure il rapporto tra entrate lecite

e entrate legate agli stupefacenti.

Non so indicare, dei soldi che spedivo, quali

provenivano da attività lecita e quali da cocaina. Io li mischiavo e quindi non

tenevo conto della provenienza.

(PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)

9.

In

merito alle sue spese, AP 1 ha affermato di contribuire mensilmente al

pagamento di gran parte del canone di locazione di fr. 1'250.-

dell’appartamento in via __________ a __________ condiviso con __________,

contributo quantificato da quest’ultimo in fr. 850.- (PP 28.08.2012 AP 1/__________,

AI 142, all. 4, pag. 3).

10.

Come

fonte di reddito lecita AP 1 ha dichiarato di occuparsi della compravendita di

cose usate, quali automobili e telefonini, di acquistarli in Svizzera ed in

Italia per poi rivenderli in __________, guadagnando fino a 800/1'000 euro al

mese (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 2-4). Egli ha precisato che, da

quando non è più asilante, ha inviato dalla Svizzera alla __________ quattro

autovetture, tre da Zurigo facendo capo ad un “__________”, cittadino nigeriano

il quale si appoggiava alla ditta “__________” ed una dal Ticino rivolgendosi

ad un certo __________, cittadino arabo che sta a Mendrisio (PS 03.10.2012 AP 1,

AI 142, all. 8, pag. 7).

Sempre sulla

sua attività lecita, ha poi modificato la propria versione dichiarando di avere

comprato un’auto (e non tre) a Zurigo e dei telefonini presso __________ di __________

e presso __________ di __________ per poi rivenderli unitamente ad altri

oggetti da lui racimolati durante la raccolta degli ingombranti. Richiesto dal

procuratore di indicare il nominativo del venditore dell’auto a Zurigo, AP 1

non ha saputo dare indicazioni per rintracciarlo limitandosi a dire che è un

cittadino nigeriano, che quanto da lui acquistato veniva inviato tramite la “__________”

e che era lo stesso venditore ad andare dallo spedizioniere e “pensava a

tutto lui”. (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 7)

11.

Sull’appartenenza

e provenienza del denaro rinvenuto all’interno di una valigetta che AP 1 aveva

con sé ovvero euro 2’020.- e fr. 870.-, l’accusato ha dato versioni

discordanti:

“ Posso dire che gli EURO 2'020 sono i miei risparmi, mentre i CHF

870.

- sono il provento di spaccio.”

(PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 4).

“ Dico che la somma di EUR 2'020.00 che avevo con me era denaro che io

mi sono portato dietro dall’Italia e che mi serviva per acquistare le

automobili ed i telefonini che poi avrei rivenduto in Africa.

Mi viene chiesto come ho fatto a racimolare Eur

2'020.00 se guadagno Eur 800-900 al mese.

Dico che si tratta del denaro che mi viene

anticipato a titolo di acconto dai miei clienti in Africa in vista

dell’acquisto di determinati beni. Essi infatti mi chiedono un certo tipo di

automobile e io mi guardo in giro per vedere se ne trovo una. Nel caso in cui

la trovo io chiamo il mio cliente e mi faccio versare un anticipo.

Per quanto concerne l’importo di CHF 870.00 si

tratta di provento della vendita di stupefacente.”

(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).

In merito

ai fr. 1'250.- rivenuti durante la perquisizione dell’appartamento in via __________

a __________, AP 1 ha ammesso che erano suoi e che derivano per lo più dalla

vendita di cocaina e per una parte minore dal cambio di suoi euro in franchi.

(PP 10.07.2012

AP 1, AI 142, all. 2, pag. 5;

PP 28.08.2012 AP

1/__________, AI 142, all. 4, pag. 5;

PP 23.10.2012 AP

1, AI 142, all. 9, pag. 7).

Precedenti

penali

12.

A

carico di AP 1 non risultano iscrizioni a casellario giudiziale

svizzero (AI 22; AI 100).

IV. Inchiesta

Circostanze

dell’arresto

13.

In

data 19 giugno 2012 __________, consumatrice di stupefacenti, rivelava in sede

d’interrogatorio alla polizia cantonale di avere acquistato, in diverse

occasioni nell’ultimo biennio, da IM 1 un quantitativo complessivo pari ad

almeno 600/700 grammi di cocaina. La sorveglianza di alcune utenze telefoniche

in uso a IM 1 permetteva agli inquirenti di accertare che egli comunicava, tra

l’altro, con l’utenza __________ per accordarsi sulla fornitura di sostanze

stupefacenti. Dalle intercettazioni disposte su quest’ultima utenza, gli

inquirenti appuravano che l’ignoto utilizzatore, oltre a rifornire di cocaina IM

1, approvvigionava di sostanze stupefacenti anche diversi consumatori della

zona e alcuni cittadini di probabile etnia africana che, dal canto loro,

rivendevano poi la sostanza ad altri consumatori locali

(cfr. trascrizioni allegate al rapporto 25 giugno 2012, AI 6 nonché PS

27.09.2012

AP 1, AI 142, all. 7, pag. 4-10).

Accertato

che l’utilizzatore del numero __________ risiedeva presso l’appartamento n. __________

al 2° piano di Via __________ a __________ unitamente a __________, la polizia

procedeva in data 9 luglio 2012 al suo fermo ed alla sua identificazione nella

persona del sedicente AP 1. nonché al fermo di __________ e di __________ ed

alla perquisizione di tale abitazione in cui veniva rinvenuto e sequestrato del

materiale atto al confezionamento di stupefacenti (sacchetto di plastica

trasparente tagliato in modo circolare nonché cellophane tagliato) e denaro contante

per un ammontare di fr. 1'250.-.

AP 1

veniva fermato alle ore 17.00 all’interno del bar __________ in via __________

a __________, in possesso di fr. 870.- ed Euro 2'020.-, di svariati telefoni

cellulari (ne riconosceva come suoi ben 6), segnatamente di quello marca Nokia

101.

n° Imei __________ con inserita la carta SIM Lycamobile, in seguito

risultata essere attiva sull’utenza __________.

La

polizia scientifica sottoponeva AP 1 il giorno stesso ad esame tossicologico

delle urine che dava esito negativo ed a prelievi di campioni sotto le unghie e

sulle mani che permettevano di stabilire la presenza di tracce di cocaina

derivata da un contatto diretto o indiretto con la sostanza stupefacente

(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 16 novembre 2012, AI 142, all.

54-55).

AP 1 è stato

arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2012 al 12 dicembre

2012.

(AI 44, AI 127) per poi sottostare alla carcerazione di sicurezza dal 13

dicembre 2012 al 20 gennaio 2013 (doc. TPC 8). È in espiazione anticipata della

pena dal 21 gennaio 2013 (doc. TPC 14).

14.

Il 9

luglio 2012, nelle vicinanze dell’abitazione in via __________, veniva pure

fermato __________. Gli agenti rinvenivano sulla sua persona 3 telefoni

cellulari e lo accompagnavano all’Ospedale civico di __________ in quanto

nutrivano il sospetto, poi rivelatosi infondato, che trasportasse all’interno

del proprio corpo dello stupefacente.

__________,

dal canto suo, veniva fermato alle ore 18.00 dello stesso giorno, all’entrata

del palazzo in via __________, in possesso di alcune utenze telefoniche che gli

venivano sequestrate.

Il 10 luglio

2012, la polizia cantonale procedeva all’arresto anche di IM 1 presso il suo

appartamento a __________ in via __________.

Traffico

di stupefacenti

15.

In

corso d’inchiesta AP 1 ha da subito ammesso a spizzichi, ma sempre tendendo a

ribassare di molto il quantitativo di cocaina venduto, arrivando finanche a non

riconoscere per diversi interrogatori alcuni dei maggiori suoi acquirenti di

stupefacente che lo avevano chiamato in causa. Confrontato con le risultante

istruttorie egli ha, col progredire delle indagini, esteso di poco le proprie

ammissioni di responsabilità che sono rimaste del tutto parziali.

Il giorno

del suo arresto, AP 1, dopo aver riconosciuto in una fotografia raffigurante __________

colui al quale aveva venduto in cinque occasioni “piccole palline” di

cocaina, si è limitato ad aggiungere che le comprava a fr. 50.- l’una per poi

rivenderle a fr. 80.- e che aveva rifornito anche altre persone per strada,

stimando il quantitativo complessivo alienato in “20-30 palline”,

precisando tuttavia di non sapere quanto pesava il singolo pezzo. L’imputato,

confrontato con le dichiarazioni di __________, che lo aveva riconosciuto in

fotografia e indicato come colui dal quale aveva acquistato negli ultimi sei

mesi 70 grammi di cocaina in palline da 1 grammo al costo di fr. 100.- l’una (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 22, pag. 2; cfr. anche

PP 28.08.2012 __________ /__________, AI 142, all. 17, pag. 3), ha sostenuto

che il quantitativo era “sicuramente inferiore” (PS 09.07.2012 AP 1, AI

142, all. 1, pag. 4), quantificandolo, nel successivo interrogatorio dinanzi al

procuratore pubblico, in 20-30 grammi (PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag.

5) poi aumentati a 30-40 grammi (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all.

11, pag. 4).

AP 1, in merito alle dichiarazioni di IM 1, il quale, riconosciutolo in fotografia, aveva asserito di

chiamarlo con lo pseudonimo di __________ e di essersi rifornito abitualmente

da lui a partire da almeno il mese di febbraio 2012 (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30,

pag. 5; cfr. “inizi di febbraio 2012” in PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, aIl. 1,

pag. 4-6) per un quantitativo complessivo indicato, in un primo momento, in 2,5 kg di cocaina, ha asserito di non conoscerlo e che “il nome non mi dice niente” (PP

10.07.2012

AP 1, AI 142, all. 2, pag. 7-8; PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3,

pag. 3; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3).

A confronto

con IM 1 in un interrogatorio ove questi riduceva a 800 i grammi di cocaina

acquistati da lui, AP 1 ha nuovamente negato di conoscerlo malgrado IM 1

riferisse di averlo incontrato per la prima volta a settembre 2011 al Bar __________

di __________, di averlo accompagnato come tassista presso l’Ostello di __________,

di avergli chiesto durante la corsa se aveva della cocaina da vendere,

precisando che avrebbe acquistato ovuli da 10 grammi a fr. 800.-, ciascun suddiviso in 14 palline, e di avere ricevuto da lui la sera stessa una

pallina di cocaina in prova e l’intero quantitativo il giorno successivo (PP

30.08.2012

AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3-4). Solo dopo svariati

interrogatori, AP 1 ha ammesso di aver conosciuto IM 1 che, in qualità di

tassista, gli aveva dato un passaggio da un bar per raggiungere una discoteca

(“se non erro dovevo andare alla discoteca __________”) e che, durante

la corsa, gli aveva chiesto di procuragli della cocaina, ciò che lui ha fatto

il giorno seguente, previa consegna di una pallina di prova, ed ha dichiarato

di avergli venduto a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 un quantitativo di

cocaina inferiore agli 800 grammi che, tuttavia, non ha saputo quantificare (PS

27.09.2012

AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2). AP 1 ha aggiunto di non aver volutamente riconosciuto IM 1 durante il confronto in quanto quest’ultimo

gli accollava un quantitativo di cocaina più alto di quello ch’egli gli aveva

effettivamente venduto e che andava stimato, a detta dell’accusato, a partire

dall’inizio del 2012 in al massimo 400 grammi (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3-4). AP 1 ha ribadito che la loro conoscenza risaliva probabilmente a

febbraio 2012 (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 3). AP 1, reso edotto

che IM 1 ribadiva di aver comprato da lui 800 grammi di cocaina (PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; cfr. anche PP 09.10.2012 IM 1/__________,

AI 137, all. 7. pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147. pag. 5), ha detto di non

saper quantificare lo stupefacente venduto a IM 1 in quanto non lo pesava, ed ha ritenuto, infine, possibile di avergli venduto più di 500 grammi di cocaina, aggiungendo tuttavia che 800 grammi gli sembravano troppi (PP 26.11.2012 AP 1,

AI 148, pag. 2-3).

AP 1,

confrontato con le dichiarazioni di __________ che ha ammesso di aver

acquistato dall’accusato 0,1 grammi di cocaina al prezzo di fr. 20.-, ha negato

di avergli mai venduto nulla, precisando che lui non disponeva di palline così

piccole, ma da fr. 60.-/70.- che otteneva dividendo un ovulo di 10 grammi in 14-16 parti (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 5).

L’accusato,

confrontato con l’addebito rivoltogli da __________, il quale ha asserito di

avere da lui acquistato circa 15-20 grammi di cocaina da inizio 2011 al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha dichiarato “non sono in grado di rispondere”.

(PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). AP 1 messo, poi, a confronto con __________

che riconfermava di avere acquistato da lui della cocaina a __________, __________

e __________, ridimensionandola tuttavia a 10 grammi, ha ammesso la vendita di quest’ultimo quantitativo (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142,

all. 10, pag. 4-5). AP 1, reso edotto che anche __________ aveva ammesso di

avere acquistato da lui a partire dal 2008/2009 circa 15/20 grammi di cocaina

al prezzo di fr. 100.- al grammo, ha ritenuto possibile la vendita ma ha

sostenuto di non ricordarla aggiungendo che escludeva potesse essere avvenuta

nel 2008/2009 (PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 6). In sede di

confronto, AP 1 ha ammesso, poi, di avere venduto cocaina a __________,

stimando il quantitativo in 10-15 grammi; dal canto suo, quest’ultimo ribadiva di aver comprato dall’accusato tra i 15 e i 20 grammi di cocaina al prezzo di fr. 100.- al grammo, facendo risalire le vendite a partire da fine

2009.

e precisando che esse avvenivano per di più in via __________ a __________

e qualche volta a __________ (PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 12,

pag. 4)

L’imputato ha

negato ogni addebito quando è stato confrontato con le dichiarazioni di __________,

che lo ha riconosciuto come colui che le ha venduto almeno 4.7 grammi di cocaina.

Egli ha

ritenuto invece “possibile” che __________ abbia da lui acquistato 2 palline di

cocaina. Mentre ha negato di conoscere __________ il quale ha affermato di

avere in due occasioni, dopo aver contattato lo spacciatore con lo pseudonimo

di __________ sull’utenza __________, incontrato due persone diverse

acquistando 2 palline di cocaina (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag.

6-7). L’accusato ha, inoltre, ammesso di avere venduto a __________,

mostratogli in fotografia, complessivamente 3 palline di cocaina (PS 26.07.2012

AP 1, AI 142, all. 3, pag. 7).

AP 1 ha pure ammesso di aver inviato una persona, tale __________ ad effettuare delle consegne di

cocaina (senza quantificarla) per conto di un suo amico nigeriano di nome __________

(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10).

AP 1,

richiesto di fare una valutazione complessiva sulla cocaina da lui venduta,

preso atto degli addebiti rivoltigli dagli acquirenti interrogati (IM 1, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________), che

ammontano a complessivi 910 grammi di cocaina venduta, ha ammesso di ricordarsi

di otto persone a cui ha venduto cocaina in più occasioni e di altre tre/quattro

persone a cui ha venduto in una sola occasione. Ha contestato gli 800 grammi di cocaina addebitatigli da IM 1, riducendoli ad al massimo 400 grammi, ed ha ritenuto possibile di avere venduto ad altre persone in totale fino a 110 grammi così come dichiarato dagli altri acquirenti interrogati (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all.

9, pag. 4-5).

In merito

ai suoi fornitori, AP 1 ha dichiarato che lo stupefacente se lo procacciava da

tre venditori: uno di nome __________, cittadino __________, di età tra i 27 e

i 30 anni, che incontrava al bar 3r, uno di nome John, di più di 25 anni, pure

nigeriano, con capelli rasati, di statura media e di corporatura normale, e un

terzo di cui ha detto di non ricordare nulla (PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all.

7, pag. 2; PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 5).

In mano o

in possesso di AP 1 non è stato sequestrato nessun stupefacente.

Ne è, per contro, stato trovato in mano a IM 1:

si trattava di 9 palline di cocaina, a suo dire, proveniente da AP 1. Lo

stupefacente sequestrato è stato analizzato: il rapporto di pesata e analisi

preliminare indica che si tratta di cocaina per un peso complessivo netto di 5,59 grammi con una purezza media del 40,7%.

Soggiorno

illegale in Svizzera

16.

AP 1,

confrontato dagli inquirenti con la foto di __________, suo coinquilino presso

l’appartamento di Via __________ a __________, ha in un primo momento negato di

conoscerne il nome, asserendo di averlo incontrato solo un paio di volte presso

l’università di Lugano e di rivolgersi a lui con l’appellativo generico di “fratello”.

Contestatogli

che __________ è domiciliato a __________ al predetto indirizzo e che a verbale

d’interrogatorio questi, dopo averlo riconosciuto in fotografia, ha dichiarato

di condividere l’appartamento con lui da circa sei mesi e di percepire da lui

un contributo di fr. 850.- alla pigione mensile di 1'100.- (PS 09.07.2012 __________,

AI 142, all. 13, pag. 2; cfr. anche PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14,

pag. 3), AP 1 ha ancora negato tutto, precisando di non sapere nemmeno dove si

trovi la predetta via e che, solo per un caso, al momento del fermo egli si

trovava nei paraggi (PS 09.07.2012 AP 1, AI 142, all. 1, pag. 3).

Successivamente,

AP 1 ha, in parte, modificato le sue dichiarazioni, asserendo di essere giunto

in Svizzera due mesi prima del suo fermo avvenuto il 9 luglio 2012 (e non il giovedì

precedente l’arresto), con lo scopo di acquistare automobili e telefonini da

rivendere in Africa. Durante il primo mese avrebbe, a suo dire, soggiornato

presso non meglio precisate ragazze conosciute in discoteca e, nel corso del

secondo mese, ricevuto ospitalità da __________ (da lui chiamato “bros”),

senza tuttavia pagargli una pigione fissa mensile PP 10.07.2012 AP 1, AI 142,

all. 2, pag. 3).

L’accusato ha,

poi, ulteriormente corretto le sue affermazioni asserendo di convivere con __________

da due mesi (e non da uno) e di conoscerlo da settembre del 2011 (PP 10.07.2012

AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4; PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4,

pag. 3). AP 1, sentito quanto dichiarato da IM 1 sul suo conto, ovvero che dal

mese di febbraio 2012 aveva risieduto presso l’ostello di __________, poi a __________

dietro la __________, in seguito nuovamente a __________, dietro al cimitero,

ed, infine, a __________, ha dichiarato che ciò non corrispondeva al vero,

confermando, tuttavia, di aver soggiornato in 2 o 3 occasioni per complessivi 5

giorni presso l’Ostello di __________ (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142,

all. 4, pag. 5).

Riciclaggio

di denaro

17.

AP 1,

confrontato con quanto dichiarato da __________ che, fatta accezione per gli

invii aventi per destinatari i suoi famigliari fra cui __________, dichiarava

di avere trasferito denaro datogli da AP 1 a persone da lui indicategli per un importo totale di fr. 5'000.- (PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag.

5; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4; PP 14.08.2012 __________,

AI 142, all. 16, pag. 2-3), ammetteva il fatto ma precisava che solo fr.

2'000.- erano provento della vendita di droga (PP 28.08.2012 AP 1/__________,

AI 142, all. 4, pag. 5-6). AP 1 ha poi aggiunto che per gli invii di denaro

ricompensava, a volte, __________, comprandogli del cibo o dandogli dei soldi

(PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7).

AP 1 ha riferito che __________, in una circostanza, non potendo direttamente inviare il denaro per

conto dell’accusato, ha chiesto a un terzo di farlo e questi accettava (PP

28.08.2012

AP 1/__________, AI 142, all. 4, pag. 7). __________, ha confermato

questo fatto precisando che il terzo era __________ (PP 28.08.2012 AP 1/__________,

AI 142, all. 4, pag. 7).

AP 1 non ha,

tuttavia, riconosciuto in fotografia __________, sebbene questi affermasse di

conoscerlo e di aver fornito informazioni sull’iscrizione all’Usi del cugino di

AP 1, circostanza quest’ultima negata dall’accusato. AP 1 ha, in seguito, ribadito di non conoscere __________ nonostante gli fosse stata sottoposta

dall’agente interrogante la trascrizione di un SMS inviato dall’utenza in uso

al __________ a quella dell’accusato nonché una telefonata intercettata fra i

due (PS 26.07.2012 AP 1, AI 142, all. 3, pag. 3-4).

AP 1 ha poi ammesso, contrariamente a quanto fatto fino ad allora, di conoscere __________ (“è una

persona che avevo visto in giro nel parco dell’Università”), ma di non

avere mai parlato con lui al telefono (PP 28.08.2012 AP 1/__________, AI 142,

all. 4, pag. 7). A confronto con __________, AP 1 lo ha riconosciuto precisando

di rivolgersi a lui chiamandolo “Brother” e di averlo incontrato 2 o 3

volte al parco dell’Università di Lugano (PP 31.08.2012 AP 1/__________, AI

142, all. 6, pag. 2-3).

AP 1, preso

atto che nel corso dell’inchiesta è emerso ch’egli stesso nonché __________ e __________,

per suo conto, hanno inviato denaro ai suoi famigliari in __________ tramite

società a ciò preposte, per un totale di fr. 8'585.78 e che anche altre persone

hanno inviato denaro a favore dei suoi parenti in __________ e in Italia per

complessivi fr. 6'447,98, ha asserito di aver consegnato soldi a tale scopo

solo a __________ e di non ritenere di avere inviato così tanti soldi (PP

23.10.2012

AP 1, AI 142, all. 9, pag. 6).

Dibattimento

di primo grado

18.

Al

dibattimento di primo grado AP 1 ha solo in parte ammesso i reati a lui imputati.

Egli ha, in

particolare, contestato il quantitativo di cocaina venduto a IM 1, limitandolo

a circa 400 grammi, mentre non ha negato di avere alienato ad altri acquirenti

ulteriori 110 grammi di cocaina. Egli ha precisato di aver stimato quanto

alienato a IM 1 in base al numero di volte in cui quest’ultimo si riforniva da

lui ogni settimana, ma ha detto di non pesare le bolas vendute e che non gliele

vendeva con regolarità (“A volte 7 bolas, a volte 14, altre volte soltanto

4.

IM 1 non era regolare.”). Egli ha confermato che all’inizio dell’inchiesta

ha mentito negando di conoscere IM 1 in quanto riteneva eccessiva (800 grammi) la cocaina che questi diceva di avere acquistato da lui. Reso edotto dai primi giudici

che anche in relazione a __________ nel corso dell’inchiesta egli aveva

dichiarato di non sapere quanto stupefacente contiene una pallina, AP 1 ha risposto di sapere che da 10 grammi ricavava 14 bolas (verbale d’interrogatorio degli imputati

05.03

, pag. 3-4).

Dal canto

suo, IM 1 ha confermato al dibattimento di primo grado la correttezza di quanto

imputatogli con l’atto d’accusa 124/2012 del 10 dicembre 2012 e pertanto, per

quanto qui d’interesse, di aver acquistato 800 grammi di cocaina da AP 1, dei quali 5,59 grammi sono stati sequestrati presso la sua abitazione

(con purezza media accertata del 40,7%) (verbale d’interrogatorio degli

imputati 05.03.2013, pag. 3).

Sull’attività

di riciclaggio di denaro, AP 1 ha asserito “io non ho mandato CHF 15'000.-

in __________”, ammettendo di avervi inviato “al massimo

CHF 4'000.-/5'000.-”.

Egli ha aggiunto, inoltre, di essere venuto dall’Italia in Svizzera disponendo

di circa euro 2'000.-, precisando che questi soldi “li ho ricevuti da

nigeriani in Italia per comprare della merce in Svizzera” e che li aveva

ancora con sé “perché non avevo trovato il camioncino da acquistare”.

Egli ha, inoltre, dichiarato di avere svolto anche un’attività di natura lecita

la cui esistenza troverebbe riscontro nelle dichiarazioni rilasciate alla

polizia cantonale da __________ nel verbale d’interrogatorio 25 luglio 2012

(verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 4-5).

In merito alla

contestata sua identità, AP 1 ha indicato come veritieri i dati personali

contenuti nel suo permesso di soggiorno per l’asilo in Italia. Ha dichiarato di

non disporre di documenti nigeriani, ma unicamente di un certificato di nascita

che si trova in Italia e dal quale risulta che è nato nel 1983. Ha asserito che, allorquando ha inoltrato la domanda di asilo in Svizzera, ha comunicato

erroneamente alle autorità elvetiche che la sua data di nascita era il 1988. Ha, poi, detto di non volere contattare l’ambasciata nigeriana per farsi rilasciare il relativo

passaporto (verbale d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 2).

In merito al

suo soggiorno illegale sul territorio elvetico, l’appellante non ha contestato

di essere entrato in Svizzera privo di un passaporto nigeriano nonché di un

visto d’entrata.

19.

Come

indicato in initio, i primi giudici non hanno creduto a AP 1 e, confermando

nella sostanza l’atto di accusa nr. 124/2012 emanato dal procuratore pubblico

il 10 dicembre 2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di:

-

infrazione aggravata alla LStup per avere nel periodo dicembre 2008 – 9

luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate

località del Cantone Ticino, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);

-

riciclaggio di denaro per avere nel periodo dicembre 2008 – 22 giugno 2012 a __________, in 19 occasioni, inviato in Italia, Portogallo, Olanda, Spagna e Nigeria, sia

personalmente sia tramite terzi, un importo complessivo di 15'075,86, denaro

proveniente dall’alienazione di stupefacente;

-

infrazione alla Legge sugli stranieri per avere, nel periodo gennaio 2012 –

9.

luglio 2012, a __________, soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere

in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri.

Egli è, quindi, stato condannato alla pena

detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle

spese processuali, i primi giudici hanno, infine, ordinato la confisca di tutto

quanto in sequestro, di cui all’elenco dell’atto di accusa, con contestuale

distruzione della sostanza stupefacente, ad accezione dei telefoni cellulari,

dei quali è stato disposto il dissequestro, previa cancellazione dei dati

(dispositivo n. 2-4, pag. 36-38).

La sentenza è stata appellata da AP 1 ed, in via

adesiva, dal procuratore pubblico.

Da qui, la presente procedura.

Appello

A Infrazione

aggravata alla LStup

20.

AP 1

chiede, in applicazione del principio in dubio pro reo, dapprima il parziale

proscioglimento dall’accusa d’infrazione aggravata alla legge federale sugli

stupefacenti, ovvero che sia ridotto a 590 grammi il quantitativo di cocaina (con grado di purezza indeterminato) da lui acquistato ed

alienato da dicembre 2008 al 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Ticino. L’appellante, in particolare

quantifica in 480 grammi la cocaina venduta a IM 1 (20 grammi alla settimana in sei mesi) e in 110 grammi quella alienata alle altre persone indicate

nell’atto di accusa.

20.1

La Corte delle assise criminali, dopo avere rilevato

la non linearità del racconto fatto da AP 1 rispetto alla versione di IM 1 e

degli altri acquirenti menzionati nell’imputazione dal procuratore pubblico, ha

sottolineato che è stato lo stesso imputato a riferire di non essere solito

pesare lo stupefacente ed, in particolare, di non sapere quanti grammi di cocaina

conteneva ciascuna pallina venduta. I primi giudici hanno, pertanto, raggiunto

il convincimento che AP 1 non ha spacciato unicamente 400 grammi, come da lui sostenuto al termine dell’inchiesta ed al dibattimento di in primo grado,

bensì almeno 910 grammi, ovvero 800 a IM 1, 70 a __________, 4,7 a __________, 1,4 a __________, 1,4 a __________, 0,1 a __________, 10 a __________, 15 a __________, 2,1 a __________ e 5,3 a persone non identificate (sentenza impugnata, consid. 5, lett. c, pag. 23).

20.2

Questa Corte rileva preliminarmente che AP 1 non contesta più di

avere venduto alle persone indicate nell’atto di accusa, prescindendo da IM 1, 110 grammi di cocaina (ammissione, del resto, già fatta in sede d’inchiesta: PP 23.10.2012 AP 1, AI

142, all. 9, pag. 5 e confermata al dibattimento di primo grado: verbale

d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3-4). Ne deriva che l’oggetto

della censura è limitato alle vendite che AP 1 ha fatto a IM 1, circoscritte dall’appellante a 480 grammi anziché 800 grammi accertati dalla prima Corte.

a. IM 1 ha, dapprima, dichiarato

di avere comprato 2,5 kg di cocaina da AP 1 nel periodo intercorso tra febbraio

2012.

e l’8 luglio 2012 (PS 10.07.2012 IM 1,

AI 137, all. 1, pag. 4; PP 11.07.2012 IM 1, AI 137, all. 2, pag. 5). In

seguito, IM 1, dopo avere ripensato ai criteri di calcolo della cocaina da lui

venduta (entità delle dosi spacciate, periodo della vendita, discontinuità di

quest’ultima, …), ha ridimensionato il quantitativo a circa 1,5 kg.

“ Facendo due calcoli: 5 grammi al giorno per 30 giorni fanno circa 150 grammi al mese. 150 grammi per 10 mesi (quindi da settembre 2011 a luglio 2012) fanno 1 chilo e mezzo circa di cocaina. A questi vanno aggiunti almeno 50 grammi di cocaina venduti tra aprile 2011 a fine luglio 2011.

Il totale di cocaina da me

venduto è quindi di almeno 1'500 grammi.”

(PS 07.08.2012 IM 1, AI

137, all. 3, pag. 2)

Egli ha

giustificato il proprio errore precisando di essersi basato su calcoli eseguiti

dalla polizia cantonale ritenendoli, a torto, corretti (PP 09.10.2012 IM 1/__________,

AI 137, all. 7. pag. 5).

Sulla

base della nuova ricostruzione egli ha, pertanto, ridotto a 800 i grammi di

cocaina acquistati da AP 1 e poi rivenduti a diversi consumatori ticinesi (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 6), confermando tale

quantitativo sia nel prosieguo dell’inchiesta (PP

09.10.2012

IM 1/__________, AI 137, all. 7. pag. 3) che al dibattimento di primo grado (verbale

d’interrogatorio degli imputati 05.03.2013, pag. 3).

IM 1 -

reo confesso che ha accettato la pena detentiva di 3 anni e 4 mesi inflittagli,

anche per il predetto acquisto, dalla prima Corte - ha, fin dall’inizio

dell’inchiesta, collaborato con gli inquirenti, facendo ammissioni che hanno

trovato puntuale riscontro, permettendo di ricostruire suoi acquisti e vendite

per almeno 1'500 grammi di cocaina (oltre ad altri reati).

Egli è,

dunque, da considerarsi credibile.

b. Diverso

è il caso di AP 1, la cui credibilità è risultata, nel corso dell’intera istruttoria,

quasi nulla.

Egli ha

mentito su più fronti e segnatamente:

-

sulla sua data di nascita che ha detto essere

l’11 febbraio 1983 alle autorità italiane presso cui ha presentato domanda

d’asilo ed alle autorità penali che indagavano su di lui in Ticino, e l’11

febbraio 1988 all’Ufficio federale della migrazione, anche qui, nell’ambito

della procedura d’asilo (AI 128);

-

sulla nazione in cui è nato indicata nella __________

alle autorità svizzere e italiane e nell’Italia alla società “money transfer”

Western Union (AI 75);

-

sul luogo in cui abitava a __________, negando,

in un primo tempo, di condividere un appartamento in via __________ con __________

e sostenendo, finanche, che non gli diceva nulla né la predetta via né il

predetto nome (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 3);

-

sull’inizio del suo soggiorno in Svizzera,

ch’egli fa risalire ad aprile 2012, contrariamente a quanto emerso dagli “Standort”

che ne hanno rilevato la presenza fissa in Ticino almeno da gennaio 2012

(soggiorno che, come si vedrà al consid. 22.2. , è finanche pregresso);

-

sul suo maggiore acquirente IM 1, negando per

oltre due mesi di conoscerlo (PP 10.07.2012 AP 1, AI

142, all. 2, pag. 7-8; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3), per

poi ammettere solo a fine settembre 2012 di avergli venduto della cocaina (PS

27.09.2012

AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2);

-

sui quantitativi di cocaina venduta, non ammessi

o, quanto meno, ridimensionati sistematicamente nonostante le disinteressate

chiamate in causa degli acquirenti __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ e, solo sul finire dell’inchiesta,

interamente accettati;

-

sulla ragione che gli impedisce di ricostruire

con precisione il quantitativo di stupefacente alienato, indicandola dapprima

nel fatto che non pesava la cocaina (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1, pag. 4; PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2-3; verbale d’interrogatorio degli

imputati 05.03.2013, pag. 3-4) e poi nel fatto che non

registrava la quantità di cocaina che vendeva (verb.

dib. d’appello, pag. 3);

-

sull’utenza telefonica da lui utilizzata (__________)

di cui nega finanche di conoscerne il numero (PS 09.07.2012, AI 142, all. 1,

pag. 3-4).

AP 1, come si

vedrà in seguito, ha, inoltre, mentito sia sull’ammontare di denaro inviato

all’estero, sia sul suo commercio, in realtà inesistente, di automobili,

telefonini, videogiochi e macchine fotografiche di seconda mano.

In relazione a

questo commercio, in particolare, l’imputato non ha saputo dire nulla di

preciso ed il poco che ha detto è stato vago, non verificabile e

contraddittorio. Poco o nulla ha riferito sui suoi fornitori, limitandosi ad

accennare che sei telefonini li aveva acquistati presso __________ di __________

ed un’automobile Audi da un garage di __________ di cui non ricorda il nome

(verb. dib. d’appello, pag. 2-3). Sulla destinazione della merce, il poco che

ha detto è stato contraddittorio, asserendo dapprima ch’egli stesso inviava la

merce in __________ (PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 4), per poi correggersi

solo al dibattimento d’appello sostenendo, per la prima volta, che portava gli

oggetti ad un amico di nome “__________” incaricato di mandarli in __________

(verb. dib. d’appello, pag. 2). Non è neppure credibile, infine, il riferimento

all’amico, dall’inverosimile ma anche significativo nome di “__________”,

indicato come destinatario della merce a __________ in __________ incaricato di

smerciarla e di trasferirgli i proventi (PS 03.10.2012 AP

1, AI 142, all. 8, pag. 3). Questa versione è stata, infatti, anch’essa

modificata dall’imputato al dibattimento d’appello dove ha asserito che era suo

fratello a ricevere la merce pagandone le tasse portuali (verb. dib. d’appello,

pag. 3).

c. IM 1, dopo avere, in un primo tempo, dichiarato di avere acquistato a

partire dai primi di febbraio 2012 da AP 1 2,5 kg di cocaina (PS 10.07.2012 IM 1, AI 137, all. 1, pag. 4-6; PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5),

ha in seguito ridotto il quantitativo a 800 grammi, facendo risalire i primi acquisti a settembre 2011, mese in cui egli ha conosciuto AP 1

al Bar __________ di __________ per accompagnarlo come tassista (PP 30.08.2012 AP

1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3; PP 09.10.2012 IM 1/__________, AI 137, all. 7.

pag. 3; PP 26.11.2012 IM 1, AI 147, pag. 5; verbale d’interrogatorio degli

imputati 05.03.2013, pag. 3).

d. La stima fatta da IM 1 del quantitativo di cocaina acquistato da AP

1.

si basa su un metodo di calcolo retrospettivo che considera il periodo in cui

egli si è rifornito dall’appellante, la quantità media singolarmente acquistata

e la frequenza degli acquisti, variabile a seconda dei mesi.

Al

riguardo IM 1 ha dichiarato quanto segue:

“ Preciso che inizialmente nel mese di settembre, io non vendevo

tantissimo nel senso che per piazzare le 14 palline potevo anche impiegare 4 o

5.

giorni. In quel periodo io contattavo __________ circa una volta ogni 10

giorni. Da parte mia cercavo infatti di non rimanere mai senza sostanza e

quindi lo contattavo quando ancora mi rimanevano 1 o 2 palline. Ciò è andato

avanti per un mese/un mese e mezzo. Siccome la sostanza che mi dava era buona,

le mie vendite sono via via aumentate. Ricordo che nel periodo di

ottobre/novembre 2011, gli acquistavo 2 ovuli da 10 grammi l’uno a settimana.

A partire dal periodo di Natale 2011 e fino al

giorno del mio arresto, il quantitativo era ulteriormente aumentato passando a

2.

o 3 ovuli a settimana.”

(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4)

e. IM 1 ha circostanziato in modo puntuale le modalità dei suoi acquisti, precisando il peso di ciascun

ovulo, e l’eventuale sua suddivisione in palline:

“ In pratica io gli acquistavo ovuli da 10 grammi che lui mi vendeva a CHF 800.00 l’uno (sia da tirare sia da fumare). Io gli chiedevo però

di suddividermi ogni ovulo da 10 grammi in 14 palline più piccole, ovvero da 0,7 grammi l’una. Io queste palline da 0,7 grammi le rivendevo poi ai miei acquirenti a CHF 100.00

l’una” (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5).

Che ciascun

ovulo di cocaina pesasse effettivamente dieci grammi trova, del resto,

riscontro nel tenore di alcuni SMS intercettati dagli inquirenti il 24 giugno

2012.

tra le utenze di IM 1 e di AP 1:

“ da IM 1 a AP 1: “una intera da fum”;

da AP 1 a IM 1: “ok”;

da IM 1 a AP 1: “tra quanti min. Al solito posto.

Ok”;

da AP 1 a IM 1: “20 minuti”;

da IM 1 a AP 1: “ok 800”;

da AP 1 a IM 1: “non capito 800”;

da IM 1 a AP 1: “una intera e 800 giusto ma

intera hai capito?”;

da AP 1 a IM 1: “Sì, capito”;

da IM 1 a AP 1: “10 grammi intera non divisa ok”;

da AP 1 a IM 1: “Ok”;

da IM 1 a AP 1: “anche 4 da T. Ok”;

da AP 1 a IM 1: “Ok”.

(PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag.

4-5)

Confrontato

dal procuratore pubblico con i suddetti SMS, IM 1 ha, tra l’altro, precisato:

“ Posso confermare che questi messaggi sono stati scambiati con __________,

ovvero la persona che ho oggi qui di fronte. Il mio messaggio “una intera da

fum” significa che gli stavo chiedendo che volevo 1 ovulo intero da 10 grammi da fumare. Posso precisare che io facevo con _______ una distinzione tra cocaina da fumare,

abbreviata “fum” e cocaina da tirare, che abbreviavo con “tir”. Questa

differenziazione era dovuta al fatto che lui aveva cocaina di due diverse

qualità. (…) Con il successivo mio messaggio “Ok 800” io ho voluto assicurarmi che avesse capito che io volevo 1 ovulo intero da 10 grammi che avrei pagato, come sempre, CHF 800.00. Non avendo lui capito la questione dei CHF

800.00

io gli ho quindi spiegato bene, con il messaggio seguente, che ne volevo

una intera che avrei pagato CHF 800.00, cosa che ho ancora ribadito con il

messaggio successivo “10 grammi intera non divisa ok”. Ero così insistente su

questo aspetto siccome il cliente da me la voleva subito e così. Con l’ultimo

messaggio che mi è stato contestato, gli ho chiesto anche 4 palline da tirare.

Questa aggiunta era dovuta al fatto che io in quei frangenti mi trovavo in giro

e avevo appena venduto le mie ultime 2 palline. Dato che ero in contatto con __________

e che avrei dovuto vederlo di lì a poco, ne ho approfittato per chiedergli 4

palline per avere ancora qualcosa a mia disposizione. Come si capisce dalle

risposte che __________ mi dava, lui era d’accordo e di fatto la sostanza mi è

poi stata consegnata”. (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 5)

f. Ora,

accertato che ogni ovulo di cocaina pesava 10 grammi e che il periodo degli acquisti si è esteso da settembre 2011 fino alla prima metà di

luglio 2012, la stima fatta da IM 1 di 800 grammi, pur considerando i valori minimi da lui indicati alla lett. c, è del tutto credibile.

g. AP 1 ha, del resto, lui stesso già ammesso, nell’ambito di un interrogatorio di polizia svoltosi alla

presenza del suo difensore, di avere venduto a IM 1 a partire dal mese di febbraio-marzo 2012 “al massimo 800 grammi” di cocaina, per poi ridurli senza saper dire di quanto:

“ Voglio però ammettere che effettivamente a lui ho venduto al massimo

800.

grammi di cocaina ma sicuramente non di più.

Di fatto io inizialmente non ho riconosciuto IM 1

anche perché io lo conoscevo solo come “taxi driver” e non con il suo vero nome

e cognome.

La seconda motivazione è semplice, nel senso che

inizialmente IM 1 aveva dichiarato di aver acquistato da me un quantitativo che

a mio modo di vedere era troppo alto ed in seconda battuta, ha ridimensionato

questo suo quantitativo in 800 grammi di cocaina da me acquistati. Quindi, io

ho riflettuto bene e posso ora dire che è inferiore agli 800 grammi di cocaina dichiarati dal IM 1, tuttavia non sono in grado di quantificare gli stessi.

ADR che se non erro ho iniziato a consegnare

cocaina al IM 1 verso il mese di febbraio-marzo 2012, non so essere però più

preciso, ricordo che era prima di rientrare in Italia.”

(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 2)

h. D’altro

canto, a togliere credibilità alla contestazione di AP 1 riguardo al

quantitativo venduto a IM 1 è l’affermazione dello stesso appellante secondo cui

egli non pesava le palline di stupefacente (“Non so dire quanti grammi di

cocaina conteneva questa pallina grande, in quanto io non peso lo stupefacente,

PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 6; “Voglio dire che non so essere

preciso sul quantitativo perché non l’ho calcolato e non pesavo la sostanza che

vendevo a IM 1”, PP 26.11.2012 AP 1, AI 148, pag. 2).

i. Del

resto, AP 1 ben poteva procacciare a IM 1 tale quantitativo di cocaina essendo,

come emerso dalle risultanze d’inchiesta, uno spacciatore sempre ben fornito

della sostanza e che poteva contare su una ampia clientela soddisfatta della

qualità della cocaina da lui venduta.

Al riguardo, __________

riferendosi a AP 1, dal quale acquistava cocaina, ha dichiarato in modo

eloquente alla polizia cantonale quanto segue:

“ ADR che la cocaina lui la vendeva a CHF 100.- al grammo ma io tiravo

sempre il prezzo e gli davo al massimo CHF 80.- al grammo.

Posso anche dire che lui vendeva “roba buona”

rispetto agli altri spacciatori, spacciatori che ho già menzionato nel verbale

dell’ultima denuncia.

Posso inoltre dire che questa persona era molto

attiva nello spaccio, dico ciò perché quando mi recavo a __________, dove vi è

il __________, per comprare cocaina da questa persona dovevo sempre aspettare

in quanto vi erano altri clienti sul posto. Posso dire che ogni volta che

arrivavo c’erano sempre 3-5 vetture che attendevano il loro turno. Posso anche

dire che vi erano spesso macchine targate Italia. Inoltre aggiungo il fatto che

una volta ho chiesto dove prendeva la cocaina e lui mi ha detto che arrivava

dall’Italia.” (PS 29.08.2012 __________, AI 142, all. 30, pag. 3).

__________

non ha, inoltre, esitato a confermare quanto dichiarato anche in sede di

confronto con AP 1:

“ Forse non si ricorda di me perché aveva tanti clienti. Come già

indicato in polizia, alcune sere, soprattutto il venerdì sera, c’era

addirittura la fila di macchine di persone che si recavano da lui per

acquistare la cocaina. Ciò avveniva vicino al fiume e al __________ di __________.

In pratica le auto si fermavano davanti a lui e facevano lo scambio. Anche io

facevo così.”

(PP 06.11.2012 AP 1/__________, AI 142, all. 10,

pag. 4).

l. AP 1 disponeva di una buona rete di contatti, potendo avvalersi di

persone che effettuavano delle consegne di cocaina su sua richiesta. Egli

beneficiava, inoltre, della fiducia degli altri spacciatori, gestendo,

all’occorrenza, anche clienti di altri venditori che, quando assenti, deviavano

su di lui i loro acquirenti. Ciò evidenzia che AP 1 era uno spacciatore ben

addentro nel mondo della droga:

“ A mano della trascrizione doc. allegato I, mi viene fatta ascoltare

una telefonata intercettata in data 06.07.2012 alle ore 14:01:04 in uscita

dall’utenza __________ al numero telefonico __________.

Trattasi di una telefonata in lingua Igbo.

Sentito ciò, da parte mia confermo che la

trascrizione, doc. allegato I, corrisponde a quanto da me sentito e pertanto la

sottoscrivo.

In merito posso dire che questa telefonata fa

riferimento ad una vendita di cocaina di __________ per conto di __________,

infatti __________ prima di lasciare la Svizzera per andare in Italia mi aveva chiesto se potevo occuparmi dei suoi affari legati alla cocaina in sua assenza

e per fare ciò mi aveva chiesto se poteva deviare le chiamate dal suo numero al

mio, ciò perché non si fidava delle altre persone.

Di fatto inizialmente ho accettato, ma poi però

gli ho detto di togliere la deviazione e qualora ricevesse chiamate da clienti

poteva chiamarmi che io gli avrei trovato qualcuno che gli faceva le consegne

per suo conto.

Di fatto non ho mai ricevuto chiamate dai suoi

clienti ma è però capitato che __________ mi chiedesse di poter mandare

qualcuno per fare una consegna per suo conto, ciò è successo al massimo 5

volte.

__________ mi ha detto che non voleva perdere i

clienti e mi ha chiesto di fare questa cortesia senza però lasciarmi la

cocaina. Infatti io mi occupavo semplicemente “la (recte: della) ordinazione”

da __________ e quindi chiedevo a __________ di andare a fare la consegna ai

clienti di __________. Tengo a precisare che la cocaina che __________ vendeva

per conto di __________ era di __________ e non mia.

__________ aveva chiesto questo favore a me

perché non si fidava degli altri perché aveva paura che gli portavano via i

clienti.”

(PS 27.09.2012 AP 1, AI 142, all. 7, pag. 9-10)

m. Sulla

base delle predette argomentazioni questa Corte non ha motivi per dubitare

della bontà della chiamata in causa fatta da IM 1, non solo perché essa è

disinteressata, puntuale e confermata, per quanto attiene i particolari

concernenti le modalità di vendita, dalle risultanze istruttorie, ma anche

perché non si vedono motivi per cui egli debba ammettere di avere acquistato un

quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.

Non si può

dare, di contro, alcun credito alle parole di AP 1, costantemente volte a

ridimensionare le proprie responsabilità.

Trova,

pertanto, conferma l’addebito all’appellante della vendita a IM 1 di 800 grammi di cocaina.

L’appello è,

su questo punto, respinto.

B. Riciclaggio

di denaro

21.

AP 1,

nel suo appello, chiede inoltre la parziale assoluzione dall’accusa di

riciclaggio di denaro, ritenendo siano eccessivi sia i 19 invii di denaro, sia

l’importo di fr. 15'075,86 indicato come riciclato nell’AA e confermato nel

giudizio di primo grado. Egli, inoltre, sostiene che parte del denaro inviato

all’estero è provento della sua attività lecita di commerciante di automobili,

telefonini e quant’altro.

21.1

La Corte delle assise criminali, dopo avere premesso

che dagli atti si evincono i suddetti invii di denaro eseguiti da AP 1

personalmente o attraverso terzi, segnatamente tramite __________ e __________,

per complessivi fr. 15'075,86, e che l’accusato ha dichiarato agli inquirenti

di essersi limitato a spedire in __________ 4/5'000.- franchi provento di non

meglio precisate attività commerciali lecite, ha argomentato che, in realtà,

l’imputato non ha saputo rendere verosimili tali attività:

“ appare del tutto contrario alla logica delle cose che una persona,

senza documenti di legittimazione, con uno statuto precario nello stato in cui

è registrato come residente, si possa permettere un appartamento all’estero e

possa guadagnare diverse migliaia di franchi in attività che sarebbero di per

sé lecite” (sentenza impugnata, consid. 6 e, pag. 27).

Del

resto, continuano i primi giudici, se davvero, come asserito, avesse esercitato

un’attività lecita a __________ che gli consentiva di fare viaggi, anche di un

solo giorno, in Svizzera e di pagare una pigione per un appartamento in Ticino,

AP 1 “sarebbe senz’altro stato in grado di produrre delle prove che

rendessero almeno verosimili tali commerci” e non si sarebbe limitato al

mero parlato. La prima Corte ha, infine, evidenziato che l’accusato non ha

nemmeno saputo giustificare in modo credibile la provenienza del denaro a lui

riconducibile e in parte in suo possesso al momento dell’arresto, adducendo “spiegazioni

di comodo del tutto illogiche”. Pertanto, i primi giudici hanno accertato

che:

“ tutto il denaro che egli ha versato, direttamente o indirettamente,

all’estero e tutto quello rinvenuto su di lui al momento dell’arresto

rispettivamente su terzi ma da lui rivendicato in proprietà, altro non è che il

provento dell’unica attività che potesse dargli un reddito, e meglio lo spaccio

di stupefacenti” (sentenza impugnata, consid. 6 f, pag. 29).

La prima

Corte ha, pertanto, confermato l’accusa di riciclaggio di denaro così come

proposta dal procuratore pubblico (sentenza impugnata, consid. 6, lett. d-f,

pag. 23-29).

21.2

a) Adempie

la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie

un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento

o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono

da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione

sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione

all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di

esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo

titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF

127.

IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010,

consid. 4.2).

Secondo la

giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero

costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di

valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di

valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in

presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF

6B_643/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009

consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 305 bis, n. 18;

Pieth in Basler Kommentar II, 3°ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 49 e

rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung,

Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, pag. 523).

21.3

Dalla documentazione acquisita

agli atti emerge che AP 1, nel periodo dal 30 dicembre 2008 al 22 giugno 2012,

personalmente o tramite terzi, è stato mittente dei seguenti trasferimenti di

denaro:

mittente

money

transmitter

beneficiario

Paese

destinatario

Importo

data

AI

Portogallo

fr. 451,78

11.02.2011

75.

Nigeria

103,66

16.05.2009

82.

Nigeria

109,67

13.05.2009

82.

Nigeria

109.

-

16.02.2009

82.

Nigeria

99.

-

09.02.2009

82.

Nigeria

109.

-

30.12.2008

82.

Totale inviato

da AP 1

982,11

Romania

fr. 160.-

28.11.2011

AI 13

Nigeria

fr. 150.-

28.11.2011

AI 13

Romania

fr. 550.-

28.11.2011

AI 13

Nigeria

fr. 700.-

20.12.2011

AI 13

UA

fr. 100.-

20.12.2011

AI 13

Olanda

fr. 1’900.-

26.03.2012

AI 13

Nigeria

fr. 1'200.-

18.04.2012

AI 13

Italia

fr. 353,60

04.05.2012

AI 13

Italia

fr. 682,18

04.05.2012

AI 13

Totale inviato

da _______

Fr. 5'795,78

Nigeria

fr. 2'000.-

22.06.2012

AI 78

Totale inviato

da ________

Fr. 2'000.-

Nigeria

fr. 953,73

19.12.2011

AI 13

Nigeria

fr. 1'507,06

14.03.2012

AI 13

Totale inviato

da ________

2'460,79

Nigeria

fr. 992,97

24.02.2012

AI 13

Nigeria

fr. 994,21

06.04.2012

AI 13

Totale inviato

da ________

Fr. 1'987.18

Nigeria

fr. 2'000.-

27.01.2012

AI 13

__________

Fr. 2'000.-

21.4

Dalla tabella riassuntiva risulta in tutta evidenza che AP 1 ha inviato personalmente in Portogallo e in Nigeria fr. 982,11. Trova conferma inoltre, pure,

quanto dichiarato da __________ agli inquirenti (PS 09.07.2012 __________, AI

142, all. 13, pag. 5; PP 10.07.2012 __________, AI 142, all. 14, pag. 4; PP

14.08.2012

__________, AI 142, all. 16, pag. 2-3), ovvero che egli ha inviato

per conto di AP 1 circa fr. 5'000.-. Come si evince dalle risultanze

istruttorie, __________ ha, infatti, inviato attraverso società “money

transfer” denaro per fr. 5'795,78. Il procuratore pubblico ha imputato

all’appellante per intero questo ammontare.

Orbene, __________

non può essere seguito nella misura in cui limita a fr. 150.- i soldi da lui

inviati per suo conto a persone vicine (PP 14.08.2012 __________, AI 142, all.

16, pag. 2-3). È pur vero che in data 28 novembre 2011 egli ha eseguito un

invio di tale importo a favore di suo padre __________. A questo bonifico di

denaro, tuttavia, se ne vanno ad aggiungere altri due di esclusiva pertinenza

di __________, ovvero quelli ch’egli ha effettuato in pari data, a favore di __________,

amica della moglie, per fr. 160.- ed a favore di suo cognato __________ per fr.

550.

- (AI 13; AI 142, all. 14, pag. 4). Che questi trasferimenti siano

riconducibili al solo __________ emerge dal fatto che hanno per destinazione la Romania, dove egli sostiene di avere vissuto prima di arrivare in Ticino, e per destinatarie

persone prossime a sua moglie __________ nata __________, di nazionalità rumena

(PS 09.07.2012 __________, AI 142, all. 13, pag. 4; PP 10.07.2012 __________,

AI 142, all. 14, pag. 4). Ciò detto, dall’importo di fr. 5'795,78, che a mente

dell’accusa sarebbe stato riciclato da AP 1 per il tramite di __________,

devono essere decurtati fr. 860.- (fr. 150.- + fr. 160.- + fr. 550.-), restando

imputabili all’appellante fr. 4'935.78.

Trova

totale riscontro, invece, l’invio da parte di __________, per conto

dell’appellante, di fr. 2'000.- posto che il beneficiario era il fratello di

quest’ultimo ovvero __________. Fratello che è, infine,

destinatario degli invii menzionati in tabella da parte di __________ per fr.

2'460,79, di __________ per fr. 1'987.18 e di __________ per fr. 2'000.-.

Ne deriva

che AP 1 ha inviato da __________, nel periodo 30 dicembre 2008 – 22 giugno

2012, verso l’estero, l’importo totale di fr. 14'365.86 ciò che conferma in

gran parte quanto imputato nell’atto d’accusa e poi

statuito in primo grado.

La

richiesta dell’appellante di ridimensionare il numero di episodi è, pure, solo

in minima parte accolta, essendone riconosciuti 18 ovvero uno in meno di quelli

imputatigli.

21.5

Né può sostenersi, come vorrebbe AP 1, che il denaro inviato

all’estero provenga in parte dall’esercizio di un’attività lecita consistente

nella compravendita di beni usati, fra i quali le automobili. Di questa

attività non esiste agli atti alcun riscontro. Non è tale, come vorrebbe

l’appellante, la deposizione rilasciata alla polizia cantonale da __________,

il quale ha, tra l’altro, dichiarato:

“ Tempo fa un mio amico è partito per il Brasile e mi ha lasciato da

vendere la sua vecchia Audi A4. La stessa è parcheggiata con il cartello “in

vendita” nel posteggio fuori casa mia.

Circa un anno fa sono stato avvicinato da un uomo

di etnia africana che aveva un’automobile Alfa di colore grigio che era in

compagnia di un uomo “mulatto” che avevo già visto in quanto lavorava presso il

bar __________ di __________. Questo “mulatto” di cui non conosco il nome, era

già passato da me in quanto era interessato all’acquisto di un vecchio furgone

che però non ho venduto dato che era quello che utilizzavo per lavorare. Io ho

dato il mio numero di telefono all’africano. A domanda dell’interrogante

rispondo che non ricordo proprio come si chiama o si faceva chiamare questo

africano. Con questo africano ho avuto qualche contatto telefonico inerente

alla vendita dell’Audi. Mi aveva chiamato per dirmi che mi avrebbe portato i

soldi, e cioè 1'200.- franchi. Non ho più sentito né visto questo uomo fino a

circa due mesi fa quando mi ha chiamato. Una sera ho trovato una chiamata da un

numero che non conoscevo e che ho chiamato senza avere risposta . La mattina

dopo l’ho chiamato e in quell’occasione ho scoperto che si trattava dell’uomo

africano a cui avevo venduto l’auto un anno prima. Mi ha detto che era appunto

quello che mi aveva comperato l’auto e che aveva sbagliato numero. Da lì non

l’ho più sentito.

L’agente interrogante mi informa del fatto che

l’utenza __________ era in uso a AP 1 ed era sotto censura telefonica. (…)

(PS 25.07.2012 __________, AI 142, all. 33, pag.

2-3)

L’acquisto

sporadico di un’auto, quand’anche fosse provato, non basta per suffragare

l’asserita attività commerciale di AP 1.

In realtà, fatta salva la predetta eccezione, nessuna

delle persone interrogate durante l’inchiesta ha dichiarato di avere acquistato

dall’appellante, oltre alla cocaina, anche altri beni quali automobili e

telefonini e nessuna di loro ha riferito di merce inviata da AP 1 all’estero

per essere venduta (vero casomai il contrario: “__________: Non ricordo di

averlo incontrato in luoghi in cui vengono vendute automobili” PP

06.11.2012

AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4). I clienti lo contattavano

per acquistare stupefacente a cui, del resto, si allude nelle svariate

telefonate intercettate dalla polizia (cfr. trascrizioni allegate al rapporto

25.

giugno 2012, AI 6).

21.6

In

realtà, l’accusato non ha saputo produrre alcun elemento che comprovasse

l’esercizio di una qualsivoglia attività commerciale legale, né rendere

plausibile che percepisse un reddito riconducibile ad un’occupazione lecita. Le

poche informazioni date agli inquirenti sul suo commercio di auto sono

contraddittorie e generiche al punto da non risultare verificabili. Egli,

infatti, ha dapprima riferito di avere comprato a Zurigo tre auto (PS

03.10.2012

AP 1, AI 142, all. 8, pag. 7), per poi correggersi e dire di un’auto

acquistata a Zurigo presso un nigeriano di sua conoscenza (“certo __________”)

di cui non ha, però, saputo fornire né il nominativo né il numero di telefono

per rintracciarlo, aggiungendo che era quest’ultimo a contattare lo

spedizioniere (ditta __________) per inviarle a destinazione (PP 23.10.2012 AP

1, AI 142, all. 9, pag. 7).

21.7

D’altro

canto, la spiegazione di AP 1 circa la causale degli invii di denaro all’estero

è poco ragionevole:

“ Io dovevo mandare soldi per pagare tasse doganali e li mandavo a

persone diverse rispetto a quelli che ricevevano i beni.” (PP 23.10.2012 AP 1,

AI 142, all. 9, pag. 6).

Essa stride

con quanto ammesso dallo stesso accusato per giustificare la provenienza di

euro 2'020.- trovati in suo possesso al momento dell’arresto:

“ Dico che si tratta del denaro che mi viene anticipato a titolo di

acconto dai miei clienti in Africa in vista dell’acquisto di determinati beni.

Essi infatti mi chiedono un certo tipo di automobile e io mi guardo in giro per

vedere se ne trovo una. Nel caso in cui la trovo io chiamo il mio cliente e mi

faccio versare un anticipo”.

(PP 10.07.2012 AP 1, AI 142, all. 2, pag. 4-5).

Se

realmente avesse svolto un’attività lecita di commercio, AP 1 avrebbe dovuto

ricevere soldi e non spedirne, accollandosi così il doppio delle provvigioni.

Dagli atti,

risulta che AP 1 ha inviato soldi prevalentemente in Nigeria. Di contro, nessun

importo risulta essergli stato spedito da tale Paese. Qualora, come asserito

dall’imputato, la vendita dei beni usati fosse avvenuta in Nigeria, il profitto

si sarebbe dovuto generare lì e da lì avrebbe dovuto essergli trasferito in

Svizzera. L’assenza di riscontri in tale senso induce a ritenere che AP 1 non

ha commerciato in cose usate.

21.8

Del

resto, come rilevato dai primi giudici, è molto poco credibile che una persona,

al beneficio di un permesso di soggiorno per stranieri rilasciato in Italia ma

pur sempre in uno statuto precario, svolga un lavoro lecito che gli permette,

non solo di contribuire al pagamento di una pigione di un appartamento a __________

pagando mensilmente fr. 850.- ed al vitto del suo coinquilino, ma finanche di

inviare diverse migliaia di franchi all’estero in tre anni e mezzo, disponendo

ancora di una buona liquidità che al momento dell’arresto era all’incirca di

fr. 4'500.- (fr. 870.- + euro 2'020.- + fr. 1'250.-).

21.9

Sulla

scorta di questi elementi è, pertanto, accertato che l’ammontare di fr. 14'365.86, inviato

all’estero personalmente o tramite terzi da AP 1, proveniva dalla vendita di

cocaina.

L’appello,

su questo punto, è quindi da respingere.

C Soggiorno

illegale in Svizzera

22.

AP 1,

nel suo appello, riconosce di avere commesso un’infrazione alla Legge sugli

stranieri per avere soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in

possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri, ma ne limita il

periodo da aprile (e non gennaio) 2012 al 9 luglio 2012, non dovendosi, a suo

dire, computare il periodo di tre mesi dall’entrata in Svizzera.

22.1

a. Giusta

l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno

o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera,

segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a

permesso o del soggiorno autorizzato.

b. Giusta

l’art. 5 cpv. 1 LStr lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere

in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio di

confine e, se richiesto, di un visto (lett. a), deve disporre dei mezzi

finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve costituire un pericolo

per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della

Svizzera (lett. c), non deve essere oggetto di una misura di respingimento

(lett. d). Tale norma, relativa all’entrata in territorio svizzero, si applica

soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplano

disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).

c. Giusta

l’art. 2 dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio

del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d’entrata per un soggiorno non

superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall’art. 5 del regolamento

(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che

istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle

frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).

d. L’art.

5.

del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde largamente al

contenuto dell’art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema Philipp Egli/Tobias

Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14) indica che per un soggiorno non

superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i

cittadini dei paesi terzi sono le seguenti: essere in possesso di uno o più

documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera (lett.

a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento

(CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei

paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto

dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui

cittadini sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso

di soggiorno valido (lett. b); giustificare lo scopo e le condizioni del

soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la

durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il

transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere

in grado di ottenere legalmente detti mezzi (lett. c); non essere segnalato nel

SIS ai fini della non ammissione (lett. d); non essere considerato una minaccia

per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni

internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di

segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli

Stati membri per gli stessi motivi (lett. e) (STF C-4199/2011 del 6 giugno

2013, consid. 3).

e. Giusta

l’Allegato I al Regolamento CE 539/2001, i cittadini nigeriani per entrare

nello spazio Schengen e in Svizzera hanno l’obbligo di presentare un visto

valido.

f. L’art. 11 cpv. 1 LStr prescrive infine che lo straniero che

intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso

indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto

all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata

attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito o oneroso, qualsiasi

attività indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo

straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata di dimora o

di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di

residenza in Svizzera prima di iniziare un’attività lucrativa (art. 12 cpv. 1

LStr).

22.2

Nella

fattispecie, con sentenza 22 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale

ha considerato inammissibile il ricorso presentato da AP 1 contro la decisione

9.

dicembre 2009 dell’ufficio federale della migrazione che respingeva la sua

domanda di asilo e gli impartiva di lasciare la Svizzera entro il giorno 8 gennaio 2010.

La predetta

decisione dell’UFM è, pertanto, cresciuta in giudicato con effetto 25 gennaio

2012.

(AI 128).

AP 1 sapeva

che per le autorità elvetiche egli aveva uno statuto giuridico di clandestino e

del conseguente obbligo di lasciare la Svizzera:

“ A domanda

dell'avv. DI 1 confermo di essere entrato in Svizzera l’'08.10.2008 quando ho avviato una domanda di asilo, domanda che

mi è stata negata ed a seguito di questa decisione ho inoltrato un ricorso.

Il 09.12.2009 ho ricevuto una non entrata in materia per poi

giungere al 25.01.2010 dove la mia procedura è cresciuta in giudicato.

(PS 03.10.2012 AP 1, AI 142, all. 8, pag. 2)

Malgrado

ciò, AP 1 ha nuovamente soggiornato in Svizzera, quanto meno, a partire

dall’inizio del 2012.

Che l’ingresso

in Svizzera ai fini di soggiorno sia avvenuto a gennaio 2012, non è, invero,

contestato dalla stessa difesa di AP 1 la quale postula che l’infrazione

decorra da aprile 2012, “dopo il periodo di tre mesi dall’entrata in

Svizzera”, ipotizzando implicitamente un soggiorno “autorizzato” di tre

mesi (dichiarazione d’appello 3 giugno 2013, pag. 5).

La

presenza stabile di AP 1 in Svizzera in quel periodo si evince, del resto,

dalle risultanze della sorveglianza delle utenze riconducibili a AP 1 (cfr.

supporto dati traffico telefonico utenze, in particolare utenza __________, AI

137).

La

disamina delle conversazioni intercettate e l’analisi degli “Standort” delle

antenne hanno permesso di accertare che AP 1 ha soggiornato in modo continuato in Ticino almeno a partire da gennaio 2012.

D’altro

canto, IM 1 ha precisato che AP 1 era rintracciabile almeno a partire da

settembre 2011 su ben tre utenze svizzere:

“ A domanda dell’interrogante rispondo che di “__________”, nelle

rubriche dei miei telefoni ci sono 3 numeri e meglio il __________, il __________

ed il __________. _______ rispondeva a questi numeri di telefono almeno a

partire dal mese di settembre del 2011” (PS 07.08.2012 IM 1, AI 137, all. 3,

pag. 2)

Si

aggiunga che lo stesso IM 1 fa risalire i primi acquisti da AP 1 a settembre 2011, mese in cui asserisce di aver conosciuto quest’ultimo al Bar __________ di __________

per accompagnarlo come tassista all’Ostello di __________

“ Ho conosciuto la persona qui presente una sera al Bar __________ di __________.

Doveva essere il mese di settembre 2011. Io l’ho accompagnato a casa nella mia

qualità di tassista. Se non ricordo male l’ho accompagnato all’Ostello di __________.

Durante il tragitto io gli ho chiesto se aveva a disposizione cocaina, dicendo

pure che se fosse stata buona il giorno dopo avrei iniziato a comprare da lui.

Gli ho anche detto che avrei acquistato ovuli da 10 grammi da CHF 800.00 l’uno e che avrebbe dovuto suddividermelo in 14 palline, salvo nel caso in

cui avessi voluto acquistare un ovulo intero. Dopo un iniziale momento di

diffidenza, lui mi ha risposto affermativamente e mi ha dato una pallina in

prova che poi io ho dato a __________, così come già riferito in un mio

precedente verbale.” (PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 3).

IM 1 ha, inoltre, indicato sempre in Ticino i luoghi in cui abitava AP 1:

“ Il PP mi chiede se posso indicare dove questa persona abitava.

Rispondo che inizialmente stava a __________

all’ostello, successivamente si è trasferito a __________ dietro alla __________,

poi a __________ dietro al cimitero e alla fine a __________. Ricordo che ci

incontravamo nei posteggi che ci sono dopo la fine di Via __________ o in Via __________.”

(PP 11.07.2012 IM 1, AI 137, all. 2, pag. 6)

Nel corso del 2011, AP 1 si è, infine, avvalso personalmente o

tramite terzi di agenzie ubicate in Svizzera per trasferire denaro all’estero

(cfr. tabelle di cui al consid. 21.3).

Sono

numerosi, pertanto, gli elementi che collocano AP 1 stabilmente in Svizzera già

nel corso del 2011, e meglio che fanno risalire il soggiorno dell’imputato in

Ticino a ben prima dell’inizio 2012.

Questa Corte

ritiene pertanto accertato che AP 1, quanto meno da gennaio 2012, abbia

soggiornato sul territorio elvetico.

Resta il

fatto che, per sua stessa ammissione, AP 1 è arrivato in Ticino con l’intento

di esercitare un’attività lucrativa.

“ Sono entrato in Ticino nel febbraio 2012. Mia intenzione era quella

di avviare un’attività di commercio di oggetti e macchine usate”

(verbale d’appello, pag. 2)

Per lo

svolgimento di questa attività commerciale, tuttavia, egli non ha chiesto alcun

regolare permesso.

Ora, sia

volendo seguire la tesi di AP 1 ovvero che il suo intento era svolgere in

Ticino un commercio di beni usati smerciando in Nigeria quanto acquistato in

Svizzera, sia optando per l’ipotesi ch’egli sia entrato in Svizzera con

l’intento, poi realizzato, di trafficare droga, il soggiorno dell’imputato sul

territorio elvetico è stato da subito illegale in quanto volto all’esercizio di

un’attività lucrativa senza alcun regolare permesso (art. 115 cpv. 1 lett. b

LStr) e per la quale, con riferimento allo spaccio di droga, ma avrebbe potuto

ottenerne uno (art. 19 lett. a LStr).

Ne deriva che

a giusto titolo la prima Corte ha compreso il periodo di soggiorno illegale in

Svizzera di AP 1 tra gennaio 2012 e il 9 luglio 2012.

La relativa

censura deve essere respinta.

23.

AP 1,

nel suo appello, impugna i dispositivi numero 2. e 3.2. “per quanto concerne

la dicitura sedicente”, asserendo essere veritiere le generalità da lui

rilasciate alle autorità elvetiche.

23.1

A mente

della Corte delle assise criminali “di AP 1 non si sa praticamente

nulla di certo, già solo per il fatto che non è provvisto di alcun documento di

legittimazione valido per l’estero”. I primi giudici hanno rilevato che egli

dispone solo di un documento rilasciatogli dalle autorità italiane in cui si

attesta che ha presentato domanda d’asilo in Italia e che vi può risiedere sino

a settembre 2013. La prima Corte ha, poi, sottolineato che in aula AP 1 ha dichiarato di non avere intenzione di farsi rilasciare un valido passaporto dell’ambasciata della

Nigeria di cui asserisce essere originario in quanto non vuole rientrarvi,

preferendo tornare in Italia. Vista l’incertezza sulla sua identità i primi

giudici, nei dispositivi 2. e 3.2., hanno affiancato l’aggettivo “sedicente” al

nominativo di AP 1.

23.2

AP 1 ha dichiarato in corso

d’inchiesta di essere arrivato in Italia privo di passaporto e di carta

d’identità:

“ Mi

viene chiesto dove si trova il mio passaporto nigeriano. Non ho mai avuto il passaporto. In Nigeria avevo solo una carta d'identità che ho però lasciato là e non so dove

sia finita. Era nel negozio in cui poi è entrata la Polizia.” (PP 23.10.2012 AP 1, AI 142, all. 9, pag. 8)

A detta

dell’appellante, il permesso di soggiorno per stranieri agli atti (AI 21) gli è

stato rilasciato dalla Questura di Bari sulla base del certificato di nascita e

di un non meglio precisato documento del __________ (“Sono andato in

Questura con un documento del __________ ed un certificato di nascita” (Al 9 p. 8).

Resta il fatto

che il predetto permesso di soggiorno così come la carta d’identità italiana,

il documento di viaggio e la tesserina sanitaria prodotti da AP 1 riportano

tutti quale data di nascita __________, mentre quella indicata nella

documentazione acquisita dall’UFM (AI 128) concernente la procedura d’asilo è

l’11 febbraio 1988.

Inoltre, AP 1 ha dato versioni fra loro discordanti non solo sulla data ma anche sul luogo di nascita indicato

alle autorità svizzere e italiane nella Nigeria e alla società “money transfer”

Western Union nell’Italia (AI 75).

Infine, non avvalora

la veridicità dei dati anagrafici di AP 1 la sua carta d’identità italiana, non

valida per l’espatrio, essendo essa rilasciata ai richiedenti l’asilo sulla

base delle loro dichiarazioni unilaterali.

Quanto sopra

porta questa Corte a ritenere che non vi sono dati certi per stabilire con

ragionevole certezza la reale identità di AP 1: in questo senso, l’appellativo

“sedicente” utilizzato dai primi giudici non presta il fianco a critica alcuna.

Ne segue che,

al di là della dubbia ricevibilità di questa censura per assenza di un concreto

pregiudizio dell’imputato, anche su questo punto l’appello va respinto.

Commisurazione

della pena

24.

L’appellante ha chiesto un ridimensionamento della pena, da

contenersi quanto meno nel massimo legale di 36 mesi che ne consenta la

sospensione parziale in modo che la pena da eseguire non ecceda il carcere

preventivo, di sicurezza e di espiazione anticipata patito fino alla decisione

di appello.

Il procuratore pubblico,

con la sua dichiarazione d’appello incidentale 5 giugno 2013 ed al dibattimento

d’appello, ha postulato che la pena detentiva venga aumentata dai 3 anni e 4

mesi decretati in prima sede a 4 anni e 3 mesi.

24.1

La prima Corte, commisurando la pena a carico di AP 1, ha ritenuto quanto segue:

“ Espressa in termini di messa in pericolo del bene protetto, la colpa

di AP 1 appare minore rispetto a quella di IM 1. Sennonché, egli non può

beneficiare di alcuno sconto di pena,

ritenuto che non si è affatto assunto le responsabilità del suo agire.

Ben inteso non si tratta di punirlo per aver negato (parzialmente) i fatti -

ciò che sarebbe manifestamente contrario alla CF e alla CEDU che garantiscono

all’imputato il diritto di tacere ed anche di mentire sui fatti che gli vengono

penalmente rimproverati - bensì di constatare come la mancanza di assunzione di

responsabilità non può comportare riduzioni di pena. L'accusato è un giovane

sedicente che ha vagato per l'Europa senza documenti, nella piena illegalità,

che ha già presentato due domande d'asilo in due paesi diversi, una delle quali

respinta in via definitiva dalle autorità elvetiche, dove è comunque tornato,

risiedendovi senza diritto ed impiantandovi un importante commercio di cocaina,

che ha seriamente posto in pericolo la salute pubblica, se solo si pon mente al

fatto che, indicativamente e a mo' di campione, la cocaina sequestrata dal IM 1

e proveniente AP 1, aveva una purezza di oltre il 40%. Con questa attività è

pure riuscito ad assicurarsi somme di denaro non proprio irrisorie se si pon

mente agli oltre 15'000.- CHF spediti all'estero ed

all'equivalente di complessivi ca. 4'500.-

CHF sequestratigli dalla polizia. La Corte, quale punto di riferimento per la quantificazione della pena,

si è rifatta alla prassi della CARP che, con l'introduzione dell'appello, non è

più vincolata, come invece nel precedente

regime di cassazione, alla verifica di conformità della pena al diritto

applicabile e all'eventuale abuso del potere di apprezzamento, ma dispone, come

più volte ribadito nelle sue sentenze emesse in applicazione del nuovo CPP

unificato, della più ampia latitudine di

apprezzamento. E' così emerso che la Corte ha preso atto che con

sentenza 27 giugno 2011 è stata confermata una condanna ad una pena detentiva

di tre anni e mezzo nei confronti di un cittadino nigeriano che, per finire, ha

accettato le imputazioni ritenute in prima sede, per un traffico di 1060 g di cocaina, con grado di purezza, per ca. 100 g, superiore all'80%,

sull'arco di quasi due anni. Inoltre, con sentenza 18 gennaio 2012 la stessa CARP, fatta astrazione dall'ammissione del sincero pentimento che ha comportato una

riduzione vicina al 50%, si è dipartita da una pena base di circa 6 anni di

detenzione nei confronti di un cittadino sudamericano, incensurato, che è stato

ritenuto responsabile di un traffico di 8,2 kg di cocaina con grado di purezza variante dal 25,9 al 43,4%, mentre con sentenza 10 gennaio 2013 è stata

confermata una pena detentiva di tre anni e nove mesi inflitta a un cittadino

olandese ritenuto responsabile di un traffico di ca. 1,5 kg di cocaina con grado di purezza variante tra il 7,9 ed il 24,4%. Considerato il concorso di

reati, secondo la citata prassi, si giustificherebbe una pena complessiva che

si situa tra i tre anni e mezzo e i tre anni e nove mesi. Sennonché la Corte ha voluto tener conto di una certa sensibilità alla pena, espressa in termini di

lontananza da amici e conoscenti che lo costringeranno a trascorrere ancora

diversi mesi in prigione senza ricevere visite. In siffatte evenienze e per non

"squilibrare" le sanzioni nei confronti dei due imputati, all'interno

del medesimo procedimento, la Corte ha ritenuto di condannare AP 1 alla

medesima pena inflitta a IM 1 e meglio a tre anni e quattro mesi.

Già solo la durata della pena detentiva esclude

qualsiasi ipotesi di sospensione, anche parziale, della pena. Sia che sia, per

costante prassi e giurisprudenza dei nostri tribunali, l'assenza di documenti

di legittimazione (e la pervicace volontà di non procurarseli), non consente

alcuna possibilità ad AP 1 di essere risocializzato, risocializzazione che

sarebbe, invece (e soltanto), possibile al suo paese, dove non vuole però far rientro. In

altri termini, riavuta la libertà egli, senza documenti e, quindi, senza poter

regolarizzare la sua residenza, altro non potrebbe fare, non foss'altro che per

provvedere al proprio sostentamento, che nuovamente dedicarsi ad attività

illecite come lo spaccio di droga. Con il che la prognosi è, sia che sia, del

tutto infausta.” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 32-34)

24.2

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

b. Come

già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136.

IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010

inc.6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).

c. Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine

e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice

deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione

dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc.6B_1092/2009,

6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc.6B_585/2008 consid.

3.

).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il

legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza

non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue

potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.

6B_78/2008, inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo

2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;

STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

24.3

Giusta l’art. 19 cifra 1 LStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena

detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria

(vigente art. 19 cpv. 2 LStup).

L’art. 305bis

cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provengono da un crimine.

Ai sensi

dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino a un

anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera,

segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a

permesso o del soggiorno autorizzato.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,

Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal

I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

24.4

a) Dal

profilo oggettivo la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla

quantità di droga trafficata (almeno 910 grammi di cocaina). Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso non va dimenticato

ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione,

maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV

202.

consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21

novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.

6B_265/2010, consid. 2.3). Oltre al quantitativo, conferma, a titolo

indicativo, la pericolosità per la salute pubblica della cocaina smerciata

dall’imputato anche la purezza della sostanza se solo si considera quella

sequestrata a IM 1 proveniente da AP 1 (5.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio pari al 40.7%).

Anche la

reiterazione e l’intensità nel delinquere aggrava la colpa di AP 1 che,

ripetutamente, ha fornito lo stupefacente ad almeno nove clienti. Come già

stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli

quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del

13.

agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc.

6S.21/2002, consid. 2c).

L’appellante

è, inoltre, arrivato a vendere il predetto quantitativo nell’arco di tre anni e

mezzo dimostrando una buona capacità di muoversi per un periodo prolungato nel

mondo della droga.

Egli ha

conseguito un profitto ragguardevole che gli permetteva non solo di tenere un

tenore di vita di tutto rispetto, abitando in appartamento in una zona

esclusiva di __________, ma soprattutto di inviare migliaia di franchi

all’estero, mantenendo per sé una notevole liquidità (fr. 4'500.- quelli

sequestratigli).

AP 1 si

è, inoltre, dimostrato ben inserito nel mondo della droga, potendosi avvalere

di persone (ad es. “__________”) che effettuavano delle consegne di cocaina su

sua richiesta e gestendo, in caso di necessità, anche clienti di altri

venditori (ad es. “__________”) che riponevano in lui fiducia. Così facendo

egli manteneva, anche in loro assenza, costante nel tempo lo spaccio di cocaina.

AP 1 disponeva, inoltre, di tale sostanza in grande quantità, potendo rifornire

una clientela estesa che faceva la fila per acquistarla e che poteva confidare

di trovarlo in luoghi fissi come accadeva il venerdì sera presso la __________

di __________ (PS 29.08.2012 __________, AI 142, all. 30, pag. 3; PP 06.11.2012

AP 1/__________, AI 142, all. 10, pag. 4). L’imputato vendeva, infine, due tipi

di cocaina, cosa non frequente fra gli spacciatori, ovvero quella da sniffare

(“tirare”) e quella da fumare (PP 11.07.2012 IM 1, AI 30, pag. 5; PP 30.08.2012 AP 1/IM 1, AI 142, all. 5, pag. 4-5), ciò che gli

permetteva di ampliare la propria clientela.

Oggettivamente

mediamente grave è la colpa dell’imputato per il reato di riciclaggio compiuto

in Svizzera, ritenuto che non è di poco conto né l’importo di fr. 14'365.86

complessivamente riciclato, né il numero (una ventina) di invii eseguiti,

personalmente o tramite terzi, per importi sempre inferiori alla soglia che

impone obblighi identificativi da parte del money transmitter (smurfing).

Infine, sempre

dal profilo oggettivo, contribuisce ad aggravare la colpa di AP 1 anche l’aver

soggiornato per oltre sei mesi sul territorio elvetico senza essere in possesso

del richiesto permesso della Polizia degli stranieri e ciò, come lui ben sapeva,

malgrado fosse stata già respinta la sua domanda d’asilo con procedura

cresciuta in giudicato.

b) Dal

profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc.

6.

B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid.

2.

; STF del 17 aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore

tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che

traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di

stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e

non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ha spacciato al solo scopo di

migliorare la propria situazione economica e quella dei suoi familiari e

conoscenti ai quali ha inviato, complessivamente, un’ingente somma di denaro.

Egli ha,

inoltre, dimostrato una risoluta volontà di delinquere, se solo si considera

che ha fatto ritorno in Svizzera ed ha scelto il Canton Ticino come centro dei

propri traffici, malgrado fosse ben al corrente dell’esecutività di un

provvedimento di respingimento preso nei suoi confronti dalle autorità

elvetiche. L’intensità della determinazione delinquenziale si evince, inoltre,

dal fatto che egli non ha mai saputo dare, né agli inquirenti né alle due Corti

di merito, una valida spiegazione della sua presenza sul suolo elvetico. È,

quindi, del tutto ragionevole ritenere che sia partito dall’Italia

appositamente e unicamente per vendere cocaina in Svizzera.

c) A

fronte di simili circostanze la colpa dell’imputato sia per la violazione della

LStup sia per il riciclaggio di denaro risulta essere mediamente grave, mentre

quella in relazione alla LStr tendenzialmente grave. Ciò premesso, non è

pertinente quantificare la pena, come hanno fatto i primi giudici, riferendosi

a precedenti giudizi di questa Corte inerenti, almeno in parte, a imputazioni

del tutto diverse quali, tra l’altro, il solo trasporto di stupefacente la cui

natura è in sé meno grave della vendita al dettaglio. Il caso in esame non è

comparabile né a quello di cui alla citata sentenza 18 gennaio 2012 della CARP

il cui oggetto è un trasporto internazionale di 8,2 kg di cocaina nonché una vendita di 340 grammi di questa sostanza, né a quello di cui alla citata

sentenza 10 gennaio 2013 (recte 18 luglio 2012) che concerne oltre alla

alienazione anche un trasporto internazionale (289,71 gr.) e nazionale (50 gr.)

di cocaina nonché preparativi per la vendita di tale stupefacente (60 gr.). Del

resto, diversamente dall’oggetto del presente giudizio, entrambe le suddette

decisioni richiamate dai giudici di prime cure nemmeno contemplano una condanna

per riciclaggio. Calzante è, di contro, ma solo a titolo indicativo, la

menzionata sentenza 27 giugno 2011 della CARP: trattasi di una condanna alla

pena detentiva di 3 anni e 6 mesi per vendita (955,60 gr.) e detenzione (gr.

104,40) di cocaina e per riciclaggio di fr. 2'827,18.

Ciò

detto, e ben considerate le circostanze oggettive e soggettive inerenti ai

reati di infrazio LStup e riciclaggio, alla luce del quadro edittale e del

concorso tra i reati, appare adeguata, per i

reati principali, una pena detentiva ipotetica di 3 anni e 8 mesi (considerato,

peraltro, che, nel caso di specie, l’ammontare riciclato è ben più cospicuo -

fr. 14'365,86 - di quello di cui alla citata sentenza), cui va aggiunto un mese

per il concorso con l’infrazione alla LStr.

d) Questa

Corte, stabilito che una pena di 3 anni e 9 mesi corrisponde alla colpa

complessiva dell’autore per i reati di cui deve rispondere, la pondera in

funzione dei fattori legati all’autore.

In questo

ambito, pesa a carico di AP 1 l’avere delinquito malgrado avesse gli strumenti

per condurre una vita onesta. Nulla gli impediva di conformarsi alle regole del

vivere civile: l’Italia gli ha, infatti, riconosciuto lo statuto di rifugiato,

concedendogli un permesso di soggiorno per stranieri. Ma anziché trovarsi un

lavoro dignitoso ed integrarsi onestamente nella società in cui viveva, egli ha

preferito inseguire facili guadagni, non esitando, per questo, a mettere in

pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone.

Sempre con riferimento ai fattori legali

all’autore, ricordato come il Tribunale federale abbia stabilito che

l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto

neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), non si ravvisano particolari circostanze a

favore dell’imputato.

È, in particolare, evidente che egli non può

presentare, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento successivo

ai fatti. Durante l’inchiesta e dinanzi alle Corti di merito non ha in alcun

modo collaborato, giungendo a parziali ammissioni - alquanto limitate per

rapporto alle sue effettive responsabilità - solo sul finire delle indagini ed

in quanto confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili.

Nemmeno si trovano nella sua vita precedente

comportamenti particolarmente meritevoli.

Quanto al

criterio della particolare sensibilità alla pena - dovuto alla distanza del

luogo di espiazione da quello di amici e conoscenti - esso ha, in concreto, un

peso nullo, ritenuto che l’accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in

un Paese straniero ed era, dunque, ben cosciente che, nel caso fosse stato

arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera. Del resto, AP 1,

celibe e senza figli, vive lontano dalla sua terra d’origine dal 2007. Dal 2008

l’imputato ha soggiornato fra l’Italia e la Svizzera. Il fratello __________, unico parente in Europa con il quale, stando almeno alla

destinazione dei trasferimenti di denaro, mantiene i contatti, vive in __________,

a __________, ovvero non lontano dal luogo di espiazione e non avrebbe

difficoltà a venire a trovare l’imputato in carcere.

In

assenza di circostanze attenuanti, dunque, questa Corte condanna AP 1 alla pena

detentiva complessiva di 3 anni e 9 mesi.

24.5

Trattasi, infine, di pena da espiare, non essendo realizzati, già

solo per la sua entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

Confische e sequestri

25.

Con

il proprio appello, AP 1, dopo avere premesso di non contestare la confisca

degli 870.- e 1’250.- franchi, si è opposto alla confisca dell’importo di euro

2'020.- che sostiene non essere provento di reato ed ha postulato ch’esso sia

destinato alla copertura delle spese processuali.

25.1

I

primi giudici hanno ritenuto tutto il denaro rinvenuto sulla persona di AP 1,

al momento del suo arresto, nonché su terzi ma a lui riconducibile in

proprietà, come il provento della sola attività che per lui costituiva fonte di

reddito ovvero la compravendita di cocaina e lo hanno confiscato.(sentenza

impugnata, consid. 6, lett. f, pag. 29).

25.2

Giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

Accertato,

come visto, che AP 1 non aveva alcuna occupazione lecita, tanto meno nel

commercio di automobili e telefonini come da lui asserito, ma che l’unica sua

fonte di reddito era lo spaccio di cocaina, anche gli euro 2'020.- trovati in

suo possesso al momento dell’arresto devono essere ritenuti provento della sua

attività criminale.

La confisca di questo importo ordinata dai primi

giudici deve, di conseguenza, essere confermata, previa deduzione della tassa

di giustizia e delle spese processuali.

L’appello, anche su questo punto, va respinto.

tassazione delle note d’onorario

26.

a) Le note professionali 27.02.2013 (doc. TPC 23), 05.03.2013 (doc. dib. TPC 2) e

15.01.2014

(doc. dib. CARP 1) dell’avvocato DI 1, patrocinatore d’ufficio di AP 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), sono tassate sulla base della

tariffa oraria di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF del

25.09.2006

inc.1P.161/2006 consid. 3.2; STF del 06.06.2006 inc.2P.17/2004 consid.

8.5

seg.), fatta eccezione per la partecipazione a interrogatori al di fuori

dell’orario di lavoro usuale per i quali, giusta l’art. 5 cpv. 1 Tpu, la

tariffa è di fr. 250.- l’ora.

b) È

retribuito il tempo che avrebbe impiegato un patrocinatore mediamente diligente

e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del

29.12.2010

inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42), mentre non

vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra

l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria,

prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF del 12.11.2007 inc.

6B_464/2007 consid. 4; per il Ticino vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995,

in re avv. B; 8.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236;

Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581;

Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo

2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

27.

Ritenuto

quanto sopra, nel caso in esame del tempo complessivo esposto di 159 ore e 32

minuti - di cui 4 ore a tariffa notturna - (57h 50 min. + 50h 55 min. + 50h 47

min.) appaiono adeguate ore 125 e minuti 32 - di cui 4 ore a tariffa notturna e

le rimanenti a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario per

fr. 22'876.-.

a) In particolare, la nota d’onorario 27.02.2013

è apparsa giustificata ed è, quindi, stata approvata

così come esposta.

Della nota

d’onorario 05.03.2013 non

vengono approvate ore 10 per i seguenti motivi:

-

è ridotto ad 1 ora il tempo dedicato alla

stesura dell’istanza volta ad ottenere l’espiazione anticipata della pena in

quanto il tempo esposto risulta eccessivo (./. 8 ore);

-

il tempo esposto per la partecipazione al

dibattimento di primo grado (6 ore) risulta eccessivo e viene riconosciuto in 4

ore (./. 2 ore).

Della nota

d’onorario 15.01.2014 non

vengono approvate ore 24 per i seguenti motivi:

-

è ridotto ad 1 ora il tempo dedicato alla

preparazione ed alla stesura della dichiarazione d’appello (./. 5 ore), non

essendo necessario motivare il suddetto allegato e considerato che il difensore

aveva già fatturato fr. 225.- (ovvero 1 ora e 15 min.) per la ricezione della

sentenza di primo grado;

-

ingiustificato, in quanto non pertinente ai fini

della causa penale, il tempo di due ore dedicato alla ricerca sullo statuto di

rifugiato dell’imputato che vengono integralmente stralciate (./. 2 ore);

-

è ridotto a 5 ore il tempo esposto per esame

incarto e giurisprudenza, ritenuta l’ampia conoscenza maturata al riguardo già

in prima sede (./. 8 ore);

-

è ridotto a 8 ore il tempo esposto per la

preparazione dell’arringa al processo di appello, considerata la pregressa

preparazione per il dibattimento di primo grado (./. 9 ore).

b) Sono

approvate integralmente così come esposte le spese di cancelleria e quelle di

trasferta, per complessivi fr. 2'096.-, indicate nelle tre note d’onorario,

essendo giustificate (le prime sono finanche minori rispetto all’importo forfettario

in % dell’onorario di cui all’art. 6 cpv. 1 del Regolamento Tpu).

c) L’avv.

DI 1 è esente dall’IVA.

d) Giusta

l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo

permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a

rimborsare allo Stato la retribuzione del patrocinatore (lett. a) ed a versare

al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario

integrale.

Carcerazione di sicurezza

28.

AP 1

è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non

occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

29.

Visto

l’esito dell’appello, segnatamente l’esiguo grado di accoglimento dell’appello

principale, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP 1

effettuata in prima sede.

Gli oneri

processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per

l’appello principale nella misura di nove decimi a carico di AP 1 e per il

restante decimo a carico dello Stato, mentre per l’appello incidentale sono

integralmente accollati allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

40, 47, 51, 69, 70, 305 bis CP;

19 LStup;

5, 11, 12, 19 e 115 LStr;

2 OEV,

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto

ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. a. L’appello di AP 1, sedicente, è parzialmente accolto.

1. b. L’appello incidentale del

procuratore pubblico è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato

che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1 e 3.1 del dispositivo della

sentenza impugnata sono passati in giudicato,

1.1. AP 1, sedicente, è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. infrazione

aggravata alla LStup per avere, tra dicembre 2008 e il 9 luglio 2012, a __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza

essere autorizzato, acquistato e alienato almeno 910 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato);

1.1.2. riciclaggio di denaro per avere, tra

dicembre 2008 e il 22 giugno 2012, a __________, in 18 occasioni, mediante

società che si occupano di trasferimento di denaro, inviato in Italia,

Portogallo, Olanda, Spagna e Nigeria, sia personalmente sia per il tramite di

terze persone, un importo complessivo di CHF 14'365.86, denaro proveniente

dall’attività di alienazione di stupefacenti;

1.1.3. infrazione alla Legge sugli stranieri (soggiorno illegale) per avere, tra gennaio 2012 e il 9 luglio 2012, soggiornato

illegalmente in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso della

Polizia degli stranieri.

1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.3. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con contestuale distruzione

della sostanza stupefacente, ad eccezione dei telefoni cellulari, che vengono

dissequestrati previa cancellazione dei dati.

1.4. Gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’500.- e nelle

spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono

posti a carico dell’appellante e di IM 1, in solido, in ragione di metà ciascuno.

2. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti nella misura di nove decimi a carico

di AP 1 e per il restante decimo a carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 1'000.–

sono interamente posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano

- Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003

Berna

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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