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Decisione

17.2014.105

Motivo di revisione di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. Domanda di revisione abusiva perché si fonda su fatti che l'istante avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una sempl

4 dicembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti da lui asseritamente inviati per fax alla Polizia, egli sembra

tuttavia invocare il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. a

CPP.

3. Sempre

preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal PP nelle

sue osservazioni, l’istanza di revisione non può essere ritenuta intempestiva.

Il termine di 90 giorni - a detta del PP non rispettato dall’istante - sussiste

infatti unicamente per i motivi di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lettera

b e 2 CPP e, dunque, non nel caso in esame.

4. Giusta l’art. 410

cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un

decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione

emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la

revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla

decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente

più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della

persona assolta.

5. È generalmente riconosciuto

che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una

decisione passata in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di

ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove

non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza

procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO,

Basilea 2011, ad art. 410 n. 42). In simili casi vi è in effetti un abuso di

diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela

alcuna.

Il TF ha in particolare già avuto modo di osservare che una domanda di

revisione diretta contro un decreto d’accusa dev’essere dichiarata abusiva se

Considerandi

essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva

alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una

procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid.

2.

; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20

giugno 2011, consid. 11.3). Per contro una domanda di revisione può entrare in

considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non

conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva

prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72

consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del

20.

giugno 2011, consid. 11.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a

titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale,

il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che

apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale

aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure

il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS

94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

6.

Gli atti del

procedimento penale sfociato nella condanna di IS 1 non contemplano i documenti

prodotti con l’istanza (cfr. incarto prodotto dal PP allegato al doc. CARP

III).

Essi non possono, comunque, fondare un giudizio di revisione già

solo perché l’istante ha - del tutto inspiegabilmente - omesso di sollevare

opposizione al DA lasciando che esso acquisisse forza di cosa giudicata e

precludendosi la possibilità di far assumere i documenti a suo discarico (che

egli aveva già da tempo reperito) in un procedimento dinanzi la Pretura penale.

Solo di transenna è qui il caso di osservare che nulla muta alla sostanza delle

cose, la circostanza - solo asserita e non provata - secondo cui le prove

sarebbero già state trasmesse alla polizia nel 2009. Quand’anche ciò fosse

stato, l’istante avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni avviando la

procedura di opposizione.

Come visto, la revisione non è un mezzo con cui una parte può

ovviare ad inadempienze o ad errori di valutazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3):

di conseguenza, l’istanza di revisione deve essere respinta.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a

carico dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg.

CPP

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è

respinta.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.