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Decisione

17.2014.106

Guida nonostante revoca della licenza di condurre (art. 95 cpv. 2 LCStr). Errore sull'illiceità (art. 21 CP)

2 febbraio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

17.2014.106

Locarno

2 febbraio 2015/mi

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero

pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello

avviata con annuncio del 2 aprile 2014 da

AP 1

rappr. dallDI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 2 aprile 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 28 aprile 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 16 maggio 2014;

esaminati gli atti;

preso atto che - il 30 marzo 2012 AP 1 è stato

sorpreso mentre circolava in territorio di __________ a una velocità eccedente

di 27 km/h (già dedotto il limite di tolleranza) il limite vigente di 80 km/h. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento amministrativo, terminato - in forza

dell’aggravante della recidiva (tre decisioni di revoca della licenza di

condurre per eccesso di velocità tra il 2006 e il 2010) - con la revoca della

licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato. Nella relativa

decisione del 16.08.2012 si legge che “nessun riesame verrà concesso prima

del mese di agosto 2014” e che “la riammissione alla guida è subordinata

al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico”

(risoluzione 16.08.2012 dell’Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione, AI 1). Sulla possibilità di condurre veicoli a motore delle

categorie speciali durante il periodo di revoca la decisione è silente;

- il 16 aprile 2013 AP

1 è stato fermato e controllato dalla Polizia cantonale a __________ (località __________),

mentre circolava alla guida del carro a motore agricolo, marca Suzuki, targato __________.

Richiesto dagli agenti di esibire la licenza di condurre, AP 1 ha comunicato di

non esserne in possesso poiché oggetto di una decisione di revoca (rapporto

d’infrazione LCSTR del 20.04.2013, AI 1, pag. 1; PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2).

Accertato che egli non possedeva nemmeno l’autorizzazione speciale necessaria

per circolare a bordo di un veicolo agricolo, nei suoi confronti è stato

avviato un procedimento penale per guida nonostante revoca della licenza di

condurre (art. 95 LCStr);

- interrogato

dalla polizia, AP 1 ha spiegato di essersi messo alla guida del carro a motore

agricolo in buona fede poiché sia il suo avvocato che la Sezione della

circolazione l’avevano rassicurato dicendogli che egli aveva il diritto di

condurre veicoli a motore agricoli (PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2):

“ Dopo che mi è stata revocata la

licenza di condurre ho fatto domande al mio avvocato DI 1, il quale ha anche

fatto ricorso sulla decisione di revoca se potessi condurre ciclomotore o

altro. La sua risposta è stata che potevo condurre il veicolo agricolo essendo

titolare di due aziende agricole. (...) Inoltre da parte mia ho contattato

telefonicamente l’Ufficio della circolazione di Camorino per chiedere conferma

di quanto mi era stato comunicato dal mio avvocato. Anche lì mi è stato

comunicato che potevo regolarmente circolare con questo veicolo. In buona fede

ho acquistato il carro a motore agricolo e mi sono messo alla guida. Preciso

che il mezzo è stato acquistato nel mese di gennaio 2013 e da circa il mese di

marzo ho iniziato a circolare” (PS 19.04.2013, AI 1, pag. 2);

- AP 1 ha aggiunto di avere,

poi, inoltrato - successivamente al controllo del 16 aprile 2013 - formale

richiesta scritta alla Sezione della circolazione per ottenere l’autorizzazione

per condurre veicoli agricoli, ricevendo però risposta negativa:

“ Nel verbale di polizia ho dichiarato

di aver scritto una lettera all’avv. __________ per chiedere l’autorizzazione a

condurre la categoria G. Questa lettera è stata fatta dopo essere stato fermato

dalla polizia il 16 aprile 2013. Pochi giorni dopo ho ricevuto la risposta

negativa dell’avv. __________” (verbale di interrogatorio dell’imputato,

allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 1; cfr, anche, PS 19.04.2013, AI 1,

pag. 2 );

- con decreto

d’accusa 24 giugno 2013 (AI 8), il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore

colpevole di guida senza autorizzazione per aver ripetutamente condotto il

veicolo agricolo Suzuki targato __________, sebbene la licenza di condurre gli

fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data

16.08.2012, per un periodo di tempo indeterminato. In applicazione della pena,

il PP ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere di fr. 360.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e

spese giudiziarie;

- avverso tale DA, AP 1 ha

interposto tempestiva opposizione (AI 9);

- interrogato

dal pretore al dibattimento di primo grado, AP 1 ha ribadito le sue precedenti

dichiarazioni, precisando di aver chiesto informazioni non solo al suo avvocato

e alla Sezione della circolazione di Camorino, ma di essersi rivolto - su

consiglio dell’avvocato - anche a tale __________, persona che si era trovata

in una situazione analoga alla sua e che l’avrebbe a sua volta rassicurato

sulla possibilità di condurre mezzi agricoli durante un periodo di revoca della

licenza di condurre:

“ Nel dicembre 2012 avevo contattato

l’avv. DI 1 telefonicamente per chiedergli se potevo usufruire di un permesso

di circolazione per mezzi agricoli. Il legale mi rispose che essendo titolare

di due aziende agricole potevo condurre mezzi agricoli e mi disse pure che

aveva altri clienti in questa situazione i quali conducevano questi mezzi. Mi

diede il numero di telefono di uno di questi clienti, il signor __________, il

quale è stato poi contattato pure telefonicamente per sapere come si era

comportato. Mi disse che aveva circolato con mezzi agricoli e mi diede anche

l’indirizzo e il numero di telefono di un rivenditore. Il signor __________ mi

disse pure che aveva utilizzato il mezzo agricolo quando era in revoca della

licenza per un anno. L’errore che ho commesso è stato quello di non richiedere

per iscritto alla Sezione della circolazione il permesso di circolare con la categoria G. Ricordo tuttavia che avevo telefonato a questo ufficio e che avevo parlato con

una signora di cui non conosco il nome, la quale mi chiese che sanzione avevo

ricevuto e, dopo che avevo detto che avevo ricevuto una revoca di due anni, mi

comunicò che potevo circolare con la categoria G in quanto non era necessario nessun permesso supplementare” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato

al verb. dib. di primo grado, pag. 1);

- con sentenza 2 aprile 2014

il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione di cui al DA e

ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 360.-

ciascuna, per complessivi fr. 7’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse

e spese giudiziarie. Dopo avere illustrato la differenza, in relazione alla

possibilità di condurre veicoli a motore agricoli, tra una revoca della licenza

di condurre a tempo determinato e una a tempo indeterminato, il primo giudice

ha sottolineato che:

- la decisione di revoca in

oggetto è precisa e, decretando una revoca della licenza di condurre a tempo

indeterminato, non menziona la possibilità (effettivamente esclusa in questi

casi) - di condurre i veicoli delle categorie speciali G (veicoli agricoli) e

M;

- dal momento che AP 1 è già

stato più volte in passato oggetto di decisioni di revoca della licenza di

condurre a tempo determinato, avrebbe facilmente potuto e dovuto accorgersi

della differenza e concludere che quella possibilità gli era in questo caso

preclusa;

- AP 1 non poteva fare

affidamento sulle informazioni ricevute né dal legale, né da __________, né

dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione poiché, per sua stessa

ammissione (cfr verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib.

di primo grado, pag. 1), egli aveva detto loro (in particolare, all’impiegata

della Sezione della circolazione) che la licenza di condurre gli era stata

Considerandi

revocata per due anni e non, come in realtà, a tempo determinato;

- AP 1 non può beneficiare,

nemmeno, di un errore sull’illiceità, ritento come egli non si sia

adeguatamente e dettagliatamente informato presso l’Ufficio della circolazione

sulla possibilità di condurre un veicolo a motore agricolo, come invece avrebbe

dovuto fare (sentenza impugnata, consid. da 10.1. a 10.3., pagg. 4-5-6);

- con

dichiarazione d’appello 16 maggio 2014, AP 1 ha manifestato la sua volontà di

impugnare la citata sentenza e, nella successiva motivazione scritta del 2

settembre 2014 (art. 406 cpv. 3 CPP), ha precisato di impugnare l’intero

giudizio di primo grado, sostenendo, in sintesi, che il suo comportamento è

viziato da un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP e chiedendo,

pertanto, il suo proscioglimento, nonché l’attribuzione di tasse, spese

giudiziarie e ripetibili a carico dello Stato (doc. IX).

- con scritto 5 settembre

2014.

sia il procuratore pubblico che il presidente della Pretura penale hanno

comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello

presentato dal condannato. Il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione

dell’appello (doc. XI), mentre il presidente della Pretura penale ha comunicato

di rimettersi alla decisione di questa Corte (doc. XII);

considerato che - giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b

LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente

o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta;

- l’art. 16b cpv. 2 lett. e

LCStr dispone che, dopo un’infrazione medio grave, la licenza per allievo

conducente o la licenza di condurre è revocata per un tempo indeterminato, ma

almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata

tre volte per infrazioni almeno medio gravi. In questo caso quella pronunciata

non è una revoca di ammonimento ma una revoca di sicurezza, poiché nel

conducente recidivo - che nonostante le revoche di cui già è stato oggetto

incorre in una nuova sanzione - l’inidoneità alla guida deve essere presunta

per motivi caratteriali (Benoìt Carron, Théorie et pratique du

retrait de permis - Le retrait d’admonestation du permis de conduire, in

Journées du droit de la circulation routière 11-12 juin 2012; Rütsche/Webwe,

Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs - Der Führerausweisentzug zu

Warnzwecken, in Strassenverkehrsrechts - Tagung 2012 - 14-15 Juni 2012; Cédric

Mizel, Retrait administratif du permis del conduire: le nouveau concept de

récidive et la pratique “des cascades”, in RPS 126/2008, pag. 325);

- l’art.

3.

dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)

prevede che la licenza di condurre viene rilasciata per determinate categorie

di veicoli (cpv. 1), sottocategorie (cpv. 2) e categorie speciali. Tra queste

ultime figurano, in particolare, i veicoli a motore agricoli (categoria G, cpv.

3). In caso di revoca della licenza di condurre di una categoria, l’art. 33

cpv. 1 OAC precisa che è automaticamente revocata anche la licenza di condurre

di tutte le altre categorie, sottocategorie e della categoria speciale F. Ai

sensi del cpv. 4 lett. a del medesimo articolo, non sono invece automaticamente

revocate le licenze delle categorie speciali G e M; si tratta di una decisione

che spetta all’autorità competente;

- giusta l’art. 21 CP

chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente

non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. I presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al

momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver

fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF del 17 dicembre 2008,

6B_477/2007, consid. 4.5; STF del 5 settembre 2000,6S.390/2000, consid. 2).

Ignorare il carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non

sufficiente per poter beneficiare dell’errore di diritto: l’agente deve aver

avuto anche delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (STF

del 27 novembre 2006,6S.428/2006, consid. 3.1). La giurisprudenza del

Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l’informazione inesatta

fornita da un avvocato non dà sempre e in ogni caso alla persona che è stata

erroneamente consigliata il diritto di fare valere l’art. 21 CP (DTF 92 IV 70,

consid. 2) e che occorre comunque sempre verificare le circostanze concrete

(istruzione, professione ed esperienza di vita dell’autore) e valutare se,

sulla base degli elementi noti all’autore, il parere ricevuto possa essere

considerato completo ed approfondito così che la fiducia in esso riposta non

appaia, tenuto conto di tutte le circostanze, il frutto di una leggerezza (DTF

98.

IV 293, consid. 4; cfr. anche sentenza CCRP del 4 ottobre 2006, inc.

17.2004

, consid. 9d). Inoltre, l’errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP,

potrà configurarsi molto difficilmente nell’ambito dell’art. 95 cifra 2 LCStr

(attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), vista la natura del reato. Tutt’al più,

esso si potrebbe ravvisare qualora l’autore ritenga, a torto, che un veicolo

appartenga ad una categoria non interessata dalla revoca. Nondimeno, anche in

questa ipotesi ci si deve attendere da ognuno che, in caso di dubbio, s’informi

presso l’autorità, ciò che esclude l’errore sull’illiceità a meno che

quest’ultima fornisca rassicurazioni erronee che l’amministrato può

legittimamente ritenere esatte (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi

sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 84, pag.

325). Infatti, quale concretizzazione del diritto costituzionale della buona

fede, le informazioni ricevute da autorità competenti possono costituire, se

creano nell’amministrato un sentimento di fiducia, delle ragioni sufficienti

per credere che un determinato atto sia lecito (STF del 27 novembre 2006,

6S.428/2006, consid. 3.1; STF del 21 marzo 2003,6S.227/2002, consid. 4.3);

ritenuto che - AP 1, dopo aver ricevuto la

decisione di revoca dell’agosto 2012 - che non indicava, come da lui sostenuto,

“alcunché in punto alla possibilità di condurre veicoli appartenenti alle

categorie speciali G (veicoli a motore, ndr) e M” (doc. IX, pag. 5) - ha

giustamente dubitato che gli fosse permesso condurre un veicolo a motore

agricolo durante il periodo di revoca. Si è dunque rivolto, per avere

chiarimenti in merito, dapprima al suo legale, poi al signor __________ e,

infine, all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione;

- così facendo, AP 1 non si

è però adeguatamente assicurato di poter condurre un veicolo a motore agricolo,

ciò che gli impedisce di potersi prevalere di un errore sull’illiceità ai sensi

dell’art. 21 CP;

- per quanto riguarda le rassicurazioni

che AP 1 pretende di aver ricevuto dal suo legale, perché questi non gli ha, in

realtà, dato nessuna risposta precisa e definitiva sulla possibilità di

condurre un veicolo a motore agricolo. Il patrocinatore, come da lui stesso

confermato, gli ha semplicemente consigliato di contattare __________ - persona

che egli sapeva essersi trovata in passato in una situazione simile - per

chiedere informazioni in proposito e di rivolgersi poi, ogni caso, alla Sezione

della circolazione di Camorino, per avere la conferma di poter effettivamente

condurre un mezzo a motore agricolo:

“ A questa domanda il sottoscritto non

ha dato risposta definitiva in quanto in quel momento si trovava fuori studio,

quindi era impossibilitato a rispondere con precisione e sicurezza. Tuttavia in

questa sede il sottoscritto può confermare la richiesta in tal senso del Signor

AP 1 e può altresì confermare di aver precisato a quest’ultimo che un suo

cliente, ossia __________, aveva effettivamente beneficiato di tale

possibilità, suggerendogli nel contempo, previa comunicazione del numero di

telefono, di contattarlo direttamente per una verifica. Il sottoscritto aveva

comunque consigliato ad AP 1 di rivolgersi direttamente a Camorino per ottenere

chiare garanzie in proposito” (arringa difensiva allegata al verb. dib. di

primo grado, pag. 2);

Qualsiasi uomo coscienzioso, nelle medesime circostanze, avrebbe

pertanto dovuto realizzare che la risposta dell’avvocato alla sua domanda -

data al telefono, sommariamente, senza aver adeguatamente analizzato i risvolti

giuridici del caso e con l’invito ad approfondire comunque la questione presso

l’autorità competente - non era sufficiente a garantirgli di avere la facoltà

di poter condurre un mezzo agricolo;

- per quanto concerne,

invece, le informazioni ricevute da __________, non occorre dilungarsi per

spiegare che non si tratta certamente di rassicurazioni che potevano confortare

AP 1 nel suo diritto di condurre il mezzo agricolo, già solo per il fatto che __________

aveva spiegato a AP 1 che, a lui, la licenza era stata revocata soltanto per un

anno (dichiarazione 28.03.2014 di __________ allegata al verb. dib. di primo

grado) e, soprattutto, perché __________ non era competente a dare

assicurazioni non lavorando presso la Sezione della circolazione;

- per quanto riguarda,

infine, le rassicurazioni ricevute dall’Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione, va rilevato che AP 1 ha sì richiesto informazioni (in ogni caso

informalmente e solo al telefono) a Camorino sulla possibilità di condurre un

veicolo a motore agricolo nonostante revoca della licenza di condurre, ma

fornendo al suo interlocutore delle informazioni sbagliate. A precisa domanda

della funzionaria della Sezione della circolazione, egli ha infatti risposto di

essere oggetto di una decisione di revoca della licenza di condurre della

durata di due anni (e non a tempo indeterminato). Di nuovo, come già detto, AP

1, come qualsiasi altra persona ragionevole nella medesima situazione, non

poteva non sapere che quella decisa nei suoi confronti era una revoca a tempo

indeterminato (la decisione lo menziona espressamente: “è revocata la

licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato”, cfr.

decisione 16.08.2012, AI 1), che una revoca della licenza a tempo indeterminato

non equivale a una revoca delle licenza di condurre della durata di due anni -

ciò che vale a maggior ragione se si considera che egli, di decisioni di revoca

della licenza di condurre a tempo determinato, ne aveva già ricevute in passato

più di una e poteva di conseguenza rendersi agevolmente conto della differenza -

e che stava dunque fornendo informazioni sbagliate all’Ufficio giuridico della

Sezione della circolazione. In queste circostanze, AP 1 non può, quindi,

sostenere di essere stato vittima di un errore di diritto;

- ne discende che l’appello

deve essere respinto e AP 1 dichiarato autore colpevole di guida nonostante

revoca della licenza di condurre;

- la pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

anni, così come la multa di fr. 600.- decise dal primo giudice - peraltro non

oggetto di specifica contestazione - sono adeguate alla colpa dell’appellante e

vanno, pertanto, confermate. Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal

primo giudice in fr. 360.- e rimasto incontestato, merita conferma;

- visto l’esito

dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura

d’appello, sono poste a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 e segg. CPP,

21 CP,

95 LCStr,

nonché sulle spese l’art. 428 CPP

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP

1 è dichiarato autore di ripetuta guida senza autorizzazione per avere,

a __________ il 16.04.2013 e in altre imprecisate località e date precedenti,

ripetutamente condotto il veicolo agricolo Suzuki targato __________ sebbene la

licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità

amministrativa in data 16.08.2012, per un periodo indeterminato;

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 360.- (trecentosessanta) cadauna, per un

totale di fr. 7’200.- (settemiladuecento);

1.2.2. alla multa di fr. 600.-

(seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in giorni 2 (due);

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.- (millecinquanta) per il

procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura penale,

6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.