17.2014.111
Accoglimento dell'appello del PP e, visto che l'imputato non aveva reso verosimile di avere agito per legittima difesa, condanna per il reato di lesioni semplici dopo che in primo grado era stato deci
2 aprile 2015Italiano33 min
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Incarto n.
17.2014.111
Locarno
7 aprile 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Chiarella Rei-Ferrari
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 14 ottobre 2013 dal
PP 1
contro la sentenza emanata l’8
ottobre 2013 (motivazione scritta intimata l’8 maggio 2014) dalla Pretura
penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1,
richiamata la dichiarazione di appello 22 maggio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
2201/2012 del 7 maggio 2012 il procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 autore
colpevole di:
lesioni semplici per avere, a __________, in data 18
dicembre 2011, ripetutamente colpito con pugni al viso e alla nuca PC 1,
provocandogli le lesioni attestate dalla lettera d’uscita provvisoria
19.12.2011 dell’__________, a firma __________, e meglio la frattura del
pavimento orbitario, della parete anteriore del seno mascellare, ematogeno,
enfisema endorbitario e palpebrale e frattura dell’osso nasale su trauma
facciale con ferita lacerocontusa palpebra inferiore.
Fatti
B. Il procuratore
pubblico ha, pertanto, proposto la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni - di fr. 10'800.-
(corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 120.-) e alla multa di fr. 2'000.-.
Contro il decreto d’accusa citato IM 1 ha sollevato tempestiva
opposizione. Confermando il decreto d’accusa il 30 maggio 2012 il procuratore
pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento
ed il giudizio.
C. Con sentenza 8
ottobre 2013, la giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha
prosciolto l’imputato IM 1 caricando le spese di complessivi fr.450.- allo
Stato, considerando, sulla base del principio in dubio pro reo, di non
poter ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che i fatti imputati a IM 1 si
fossero svolti nelle modalità riferite dall’accusatore privato e dalla di lui
compagna. In particolare, la giudice ha accolto la versione esposta
dall’imputato secondo cui egli ha reagito colpendo PC 1 solo per legittima
difesa, dopo aver già subìto un tentativo di attacco da parte di quest’ultimo.
D. Il procuratore
pubblico ha tempestivamente annunciato di appellare la sentenza della Pretura
Penale.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 22 maggio 2014, motivata il 26 agosto 2014, il procuratore
pubblico ha impugnato i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza della
Pretura Penale, chiedendo che IM 1 venga dichiarato autore colpevole di lesioni
semplici come indicato nel decreto d’accusa DA.2012.2201 del 7 maggio 2012 e
postulando la condanna alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote
giornaliere da fr.120.- (centoventi) cadauna (art. 34 e seg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 10'800.- (diecimilaottocento), oltre la multa
di fr. 2'000.-, tasse e spese da caricarsi integralmente all’imputato.
E. Il procuratore
pubblico e l’imputato, con lettere 2 luglio 2014, hanno espresso entrambi il loro
consenso allo svolgimento del procedimento d’appello in forma scritta.
F. L’imputato, con allegato
20 agosto 2014, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, ribadendo
quanto da lui già esposto in riferimento ai fatti occorsi il 18 dicembre 2011.
Considerandi
in diritto
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
1.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che,
in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,
ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,
n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328 e n. 1032, pag. 359;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54,
n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid.
1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;
6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2.
In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P_218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P_333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P_20/2002 del 19 aprile
2002.
consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del
fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep.
1980.
pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque,
emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti
certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni
precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in
part., in STF 6P_72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P_37/2003 del 7
maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P_218/2006 del 30 marzo 200 consid.
3.
; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11;
17.2011.42
del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011,
consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
3.
Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14.
cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13.5.2008, consid. 2.1.; STF 1P.20/2002 del
19.4
, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86, consid.
2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi - così come
ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione
più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso
soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi
globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla
colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a;
120.
Ia 31, consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009,
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2;6B_230/2008 del 13
maggio 2008, consid. 2.1;1P_121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1;
6P_218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002,
consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3.,
nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;
Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers,
Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag.
80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;
Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
All’imputato non può essere imposto l’onere della prova riguardo
alla sussistenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa (come ad esempio
la legittima difesa o lo stato di necessità) ritenuto che è sufficiente che
egli renda almeno verosimili tali situazioni (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 12, pag. 47; Tophinke, in Basler Kommentar StPO, op. cit., ad art. 10, n.
21, pag. 160-161; Piquerez, Traité de procedure pénale suisse, 2a edizione,
Ginevra 2006, § 93 n. 702).
Legittima difesa
4.
Giusta l’art. 15 CP,
ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente
fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente). Secondo dottrina, è ingiusta
ai sensi della predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di
un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia
che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico. La situazione di legittima
difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF
6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1; STF 6S.154/2003 del 12
agosto 2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa
condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i
presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando
segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una
contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF
6S.384/2004 del 7 febbraio 2005). Colui che si pretende minacciato deve provare
l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato
di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento
minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli
passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF 6S.384/2004 del
7.
febbraio 2005 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6,
pag. 93). Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare
l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la
gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di
difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107
IV 12 consid. 3; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione,
Basilea 2007, ad art. 15, n. 9-13, pag. 339-340).
La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto
o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto
piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3). Se chi
respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo
l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante,
art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della
legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo
colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). L’autore dell’eccesso va dichiarato non
colpevole solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o,
almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le
modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel
caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che
deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge
non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non
è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo
richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza.
Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento
erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le
modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato
in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto
più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario
che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una
pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice
fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007
6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid.
3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ
1988.
pag. 121 consid. 4).
Inchiesta
5.
In data 27 dicembre
2011.
PC 1 ha sporto querela per lesioni semplici contro IM 1 (verbale del 30
gennaio 2012, allegato all’AI 5, pag. 5), allegando che, in data 18 dicembre
2011, all’interno della discoteca __________ di __________, il querelato lo
aveva colpito con un pugno al volto, ovvero all’occhio sinistro, continuando a
colpirlo in seguito con circa 5-6 pugni in testa all’altezza della nuca e
prendendolo infine per i capelli, trascinandolo per un metro.
Nel rapporto di polizia del 13 marzo 2012 (AI 5), si legge che,
verso le ore 01.30 del 18 dicembre 2011, PC 1 e la di lui compagna __________
giungevano presso la discoteca __________. Poco prima delle ore 04.00. PC 1 e __________
si appartavano nel separato piano bar del locale, sedendosi sugli sgabelli
attorno al bancone del bar.
Nel mentre giungeva IM 1 insieme a degli amici, posizionandosi
dalla parte opposta del bancone.
6.
Sulla dinamica dei
fatti occorsi in seguito i protagonisti hanno dato alla polizia versioni
discordanti.
Da parte sua, PC 1 ha dichiarato di avere udito che la discussione
tra IM 1 e la __________ si stava animando e i toni alzandosi. A quel punto, PC
1.
ha abbracciato la __________ dicendole “andiamo via”. Di fronte a tale
reazione, IM 1 diceva “sì, sì, vai pure via con quel frocio di merda!”. PC 1
allora si girava e mandava a quel paese IM 1 con un gesto della mano,
pronunciando la frase: “ma che cazzo vuoi?”. Dopodiché PC 1 e __________
si allontanavano di qualche metro dalla loro posizione. PC 1 riferisce poi:
“ A quel punto, subito me lo ritrovavo
in faccia. Senza proferire parole, mi sferrava un pugno al volto, ovvero
all’occhio sinistro. Rimanevo stordito, senza peraltro cadere a terra e mi
piegavo su me stesso per cercare di non incassare altri colpi. IM 1 da parte
sua, continuava a cercare di colpirmi, dandomi pugni in testa all’altezza della
nuca; me ne avrà dati circa 5-6, dopo di che mi prendeva per i capelli e mi
trascinava con forza per un metro, in direzione di un posto dove vi erano meno
persone, penso.
Non so se mi sono
liberato io oppure ha mollato la presa, ma cercando di indietreggiare con un
salto, d’istinto cercavo di dargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Per
mia fortuna, alcune persone presenti bloccavano IM 1 e lo allontanavano da me”
(verbale
d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).
IM 1, interrogato come imputato in data 6 marzo 2012, ha riferito alla polizia che, al momento dei fatti, si trovava al bancone del bar con due
amici, quando vedendo la __________ si è a lei rivolto dicendole “ciao,
com’è”, frase alla quale la __________ avrebbe risposto in modo sgarbato,
insultandolo e rimproverandolo per il suo pregresso comportamento nei confronti
della di lui ex ragazza, amica della __________. A quel momento IM 1,
sentendosi insultato, riferisce di aver detto alla __________ “stai con quel
frocio di merda che ti guarda le spalle e non rompere le balle a me!”.
Sempre secondo la versione dell’imputato:
“ A quel punto lui [PC 1, n.d.r.],
sentendosi tirato in mezzo, mi si avvicinava e me lo trovavo davanti. Senza dirmi
nulla, mi tirava un pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di
reazione gli tiravo a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano
destra”
(verbale
d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
IM 1 riferisce, inoltre, la circostanza secondo cui, a quel
momento, egli indossava un paio di occhiali appoggiati sopra la testa, i quali
sarebbero caduti al momento del pugno da lui sferrato a PC 1. L’imputato ha
quindi dichiarato:
“ Con l’adrenalina che mi era salita e
la paura che i miei occhiali fossero schiacciati dalla gente, allontanavo
chiunque si mettesse, nella fattispecie tre o quattro persone, in mezzo tra me
e gli occhiali a terra, allontanando con le braccia la gente […] Appena
recuperati gli occhiali, sentivo il __________ (addetto alla sicurezza del
locale, n.d.r.), che in quel mentre mi aveva preso al collo e portato in
disparte, che mi diceva di stare calmo”
(verbale
d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato7, pag. 2).
7.
Unica testimone
sentita sui fatti è __________, interrogata dalla polizia in data 22 febbraio
2012.
La teste __________ conferma sostanzialmente la versione dei fatti
esposta da PC 1.
__________ ha dichiarato di trovarsi al bancone del bar della
discoteca __________ insieme a PC 1, seduti sugli sgabelli intorno al bancone
bar, quando notava IM 1 che la osservava.
Intorno alle ore 04.00 IM 1 si è spostato, mettendosi di fianco a
lei, intromettendosi nel discorso di __________ e una sua amica. Infastidita,
la __________ gli diceva allora: “basta, io non voglio parlare con te!”
Interveniva allora PC 1, il quale si avvicinava a __________
dicendole che era meglio andarsene.
A questo punto __________ riporta:
“ IM 1, che molto probabilmente aveva
pure bevuto diverse bevande alcoliche, si alterava e diceva a PC 1 “vai pure
con quel frocio di merda!”. PC 1, che in quel momento si trovava faccia a
faccia con il IM 1, gli diceva qualcosa che non ho ben capito, ma mi sembra che
gli diceva che io non gli stavo dando fastidio. Di seguito PC 1 mi prendeva per
un braccio, invitandomi ad andare. IM 1, ancor più alterato, mediante un
braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra,
facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più
dirgli nulla, gli tirava un pugno all’altezza dell’occhio sinistro. PC 1 cadeva
al suolo e IM 1 infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni
dove capitava. PC 1 si rannicchiava in se stesso, senza avere la possibilità di
reagire. Lo prendeva pure per i capelli, trascinandolo per terra un paio di
metri”
(verbale d’interrogatorio __________
del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).
8.
In seguito alla
lite, PC 1 si recava, in un primo momento, nel bagno del locale e metteva, poi,
del ghiaccio sull’occhio sinistro. IM 1, nel frattempo, si era nuovamente
seduto presso il bancone del bar. PC 1 gli si avvicinava e i due si stringevano
la mano in segno di pace (cfr. rapporto d’inchiesta
di polizia, AI 5, pag. 3).
Tuttavia, visto il forte sanguinamento dell’occhio, PC 1 si
convinceva a recarsi presso l’__________ in taxi insieme a __________, ove gli
venivano diagnosticate una “frattura pavimento orbitario, della parete
anteriore del seno mascellare, ematogeno, enfisema endorbitario e palpebrale e frattura
dell’osso nasale su trauma facciale” e una “ferita lacerocontusa
palpebra inferiore” (cfr. lettera d’uscita provvisoria 19 dicembre 2011
allegato alla querela, AI 1).
Le ferite riportate da PC 1 sono documentate anche dalla
fotografie allegate alla sua querela del 27 dicembre 2011.
Appello
9.
Nel suo appello, il
procuratore pubblico contesta le conclusioni della giudice di prime cure la
quale, ritenendo che l’imputato abbia mantenuto costantemente la sua versione -
ossia di aver colpito PC 1 per difendersi in reazione ad un tentativo di pugno
di quest’ultimo - e tenendo conto della mancata comparsa in dibattimento di PC
1.
nonostante una duplice citazione a comparire per essere sentito, ha ravvisato
la sussistenza di ragionevoli dubbi sul modo in cui i fatti si sono svolti. Il
pretore, pertanto, sulla scorta del principio in dubio pro reo, ha
fondato il proprio giudizio sulla situazione oggettiva più favorevole
all’imputato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 CPP (sentenza impugnata dell’8
ottobre 2013, pag. 9), e cioè che IM 1 abbia colpito PC 1 per legittima difesa.
9.1
Si premette, innanzitutto,
che nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà probatorie,
divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei
fatti (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2010 consid. 6).
Occorre esaminare, in particolare, quale versione appaia più
convincente sulla scorta di tutte le circostanze emergenti dagli atti. Ciò deve
essere stabilito prevalentemente in base al valore intrinseco delle
dichiarazioni delle parti, nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si
susseguono. Nella valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare
semplicemente sulla credibilità generale delle parti, determinante essendo
piuttosto l’attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio
(cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195).
9.2
Nel caso di specie, la
qualifica di lesioni semplici intenzionali data ai fatti dall’accusa e dalla
giudice di primo grado non è stata contestata, sicché non appare necessario
chinarsi sull’adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi della
fattispecie contemplata all’art. 123 cpv. 1 CP.
È, infatti, acclarato che l’imputato IM 1 ha causato con un pugno
la frattura del pavimento orbitario e dell’osso nasale di PC 1. Su questo punto
convergono le dichiarazioni delle parti sentite, unitamente all’accertamento
medico e alla documentazione fotografica versata agli atti. Contestata, invece,
è la circostanza in cui IM 1 ha dichiarato di aver colpito PC 1.
9.3
Del preteso attacco
arrecato da PC 1, allegato dall’imputato IM 1, non si trova alcun riscontro
nelle versioni di PC 1 e __________.
Invero, PC 1 non riporta di alcun pugno da lui sferrato a IM 1,
indicando unicamente un proprio blando tentativo di reazione dopo essere stato
più volte colpito dall’imputato:
“ D3: lei ha reagito in qualche
maniera nei confronti del IM 1?”.
R3: l’unica
reazione è stata quella, appena liberato, di cercare di tirargli una sberla,
senza peraltro riuscirci. Altro nei suoi confronti non ho fatto”
(verbale
d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 4).
Viceversa, l’accusatore privato ha dichiarato di essersi trovato
di fronte IM 1, il quale senza dir nulla lo colpiva con un pugno all’occhio
sinistro:
“ A quel punto, subito me lo ritrovavo
in faccia [riferendosi a IM 1, n.d.r.]. Senza proferire parole, mi sferrava un
pugno al volto, ovvero all’occhio sinistro. Rimanevo stordito, senza peraltro
cadere a terra e mi piegavo su me stesso per cercare di non incassare altri
colpi”
(verbale
d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).
Del preteso attacco che PC 1 avrebbe portato a IM 1 non si trova
nessun riferimento neppure nel verbale di __________. Ella riporta, infatti,
unicamente che PC 1 si trovava faccia a faccia con IM 1 e che, dopo che il
primo aveva detto al secondo che la __________ non gli stava dando fastidio, PC
1.
l’aveva presa per un braccio invitandola ad andarsene via insieme a lui.
L’attacco di IM 1, secondo la versione di __________, sarebbe pertanto giunto
completamente inatteso e non provocato:
“ IM 1, ancor più alterato, mediante
un braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra,
facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più
dirgli nulla, gli tirava un pugno all’altezza dell’occhio sinistro”
(verbale
d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).
9.4
IM 1, al contrario, ha
dichiarato di aver colpito PC 1 in reazione al tentativo di attacco di
quest’ultimo:
“ Gli [a __________, n.d.r.] dissi in
seguito ai suoi insulti “stai con quel frocio che ti guarda le spalle e non
rompere le balle a me!” A quel punto lui [PC 1, n.d.r.], sentendosi tirato in
mezzo, mi si avvicinava e me lo trovavo davanti. Senza dirmi nulla, mi tirava
un pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo
a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra”
(verbale
d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2)
9.5
Nel verbale di
dibattimento del 20 giugno 2013 dinnanzi al pretore, IM 1 ha genericamente
confermato le sue precedenti dichiarazioni:
“ Il PC 1 mi si è aizzato addosso, il
bancone era a forma di L, lui si trovava dietro la sua compagna molesta, come
ha sentito il nomignolo me lo sono ritrovato addosso, mi ha tirato un pugno in
faccia ma non mi sembra che mi abbia preso. Io mi sono spaventato e subito gli
ho ridato il pugno”.
A sostegno delle proprie affermazioni, IM 1 ha pure aggiunto:
“ Ribadisco che il mio agire era per
autodifesa. Conosco la mia forza e non la uso così senza motivi. Gioco a rugby
da 7 anni e se proprio devo sfogarmi mi sfogo in campo e non di certo in
discoteca” (verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).
9.6
Contrariamente a
quanto affermato nella sentenza di primo grado, le dichiarazioni di IM 1
mancano di costanza.
Nel primo verbale, infatti, IM 1 riporta che PC 1 aveva tentato di
colpirlo con un pugno, da lui prontamente schivato:
“ Senza dirmi nulla, mi tirava un
pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo a
mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra”
(verbale
d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
Tanto più che, a precisa domanda dell’agente interrogante, IM 1
aveva riconfermato durante il primo verbale il tentativo non riuscito di PC 1
di colpirlo:
“ D3: è sicuro che PC 1 abbia tentato
di tirargli un pugno, prima della sua reazione?
R4: sicurissimo,
la mia reazione è dovuta al suo tentativo di colpirmi”
(verbale
d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato7, pag. 3).
Nel secondo verbale, in occasione del dibattimento di primo grado
tenutosi l’8 ottobre 2013, a poco più di un anno dai fatti, IM 1 non ricorda
più con certezza di aver schivato il pugno, lasciando invece aperta
l’eventualità di essere stato colpito da PC 1:
“ […] mi ha tirato un pugno in faccia
ma non mi sembra che mi abbia preso”
(verbale di
dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).
Si tratta questa di una divergenza sostanziale: nella prima
ipotesi l’imputato ha descritto in modo indubbio di aver prontamente schivato
il pugno di PC 1, mentre nella seconda lascia intendere che sia stato possibile
l’aver fisicamente ricevuto un pugno da PC 1.
Neppure IM 1 ha detto di ricordare, nel primo verbale, di aver
preso per i capelli l’accusatore privato e di averlo trascinato al suolo per un
paio di metri, ammettendo di averlo semmai colpito senza volerlo:
“ D5: ha mai preso il PC 1 per i
capelli, trascinandolo al suolo per un paio di metri?
R5: non ricordo,
può essere che nel tentativo di spostarlo onde recuperare i miei occhiali lo
abbia colpito involontariamente, dando la parvenza di trascinarlo. Era comunque
un gesto involontario”
(verbale d’interrogatorio
IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 3).
Eppure, nel verbale di dibattimento, IM 1 fornisce una versione
assai differente dei fatti, pacificamente ammettendo di aver fisicamente
afferrato PC 1 per spostarlo in un’altra parte del locale:
“ […] ho visto i miei occhiali per
terra. Quando li ho visti per terra ho fatto il movimento di difesa dei miei
occhiali a mo’ di giocatore di rugby e l’ho preso [riferito a PC 1, n.d.r.] per
la maglietta sulla spalla e l’ho spostato nell’angolo del bancone”
(verbale di
dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).
Giova precisare che quest’ultima versione di IM 1, a differenza
della prima, sembra maggiormente collimare con quanto riferito da PC 1 (“mi
prendeva per i capelli e mi trascinava con forza per un metro, in direzione di
un posto dove vi erano meno persone, penso”, cfr. verbale d’interrogatorio PC
1.
del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3) e da __________ (“PC 1 si
rannicchiava in se stesso, senza aver la possibilità di reagire. Lo prendeva
pure per i capelli, trascinandolo per terra per un paio di metri”, cfr.
verbale d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag.
3).
9.7
Un’analisi a parte
merita la circostanza relativa alla presenza degli occhiali in capo a IM 1, i quali
sarebbero poi caduti nella colluttazione e a protezione dei quali l’imputato si
sarebbe poi lanciato allontanando con foga i presenti:
“ Con l’adrenalina che mi era salita e
la paura che i miei occhiali fossero schiacciati dalla gente, allontanavo chiunque
si mettesse, nella fattispecie tre o quattro persone, in mezzo tra me egli
occhiali a terra, allontanando con le braccia la gente”
(verbale
d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
Si osserva sin d’ora che la presenza dei suddetti occhiali è stata
riferita solo da IM 1 medesimo, non trovandosene riferimento alcuno nei verbali
di PC 1 e di __________.
Infatti, PC 1 non cita minimamente il particolare degli occhiali,
riferendo al contrario che IM 1, dopo aver sferrato il primo pugno, seguitava a
colpirlo finché gli altri presenti non sono infine intervenuti a bloccare
l’imputato e ad allontanarlo dall’accusatore privato:
“ IM 1 da parte sua, continuava a
cercare di colpirmi, dandomi pugni in testa all’altezza della nuca; me ne avrà
dati 5-6. […]
Non so se mi sono
liberato io oppure lui ha mollato la presa, ma cercando di indietreggiare con
un salto, d’istinto cercavo di dargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Per
mia fortuna, alcune persone presenti bloccavano IM 1 e lo allontanavano da me”
(verbale
d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).
Anche la teste __________ non riporta in alcun modo la presenza
degli occhiali, rispettivamente del tentativo di IM 1 di recuperarli:
“ PC 1 cadeva al suolo e IM 1
infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni dove capitava.
[…] In quel mentre, nel locale vi erano ancora una quindicina di persone, che
bloccavano poi il IM 1”
(verbale
d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).
9.8
Assai poco credibile
appare, del resto, la versione fornita dall’imputato, secondo cui i suddetti
occhiali sembrerebbero rivestire per lui un’importanza tale da abbandonare -
una volta che gli stessi sarebbero caduti a terra - ogni e qualsiasi riguardo
ed attenzione a quanto stava avvenendo nel locale e in particolare a cosa
stesse compiendo PC 1 in quel frangente:
“ Quando cercavo gli occhiali, non
prestavo più attenzione a dove fosse o cosa stesse facendo il PC 1, la mia
preoccupazione era unicamente recuperare gli occhiali”
(verbale
d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).
Ciò è ancor più inverosimile se si tiene conto dello stato di
eccitazione di IM 1, da lui riferito (“con l’adrenalina che mi era salita”),
e del fatto che - sempre secondo quanto l’imputato riporta - egli avrebbe
subìto appena un attimo prima un tentativo di attacco da PC 1, tale da indurlo
a difendersi sferrando un pugno al volto dell’accusatore privato.
9.9
Si osserva, infine,
che nemmeno quanto asserito da IM 1 nel suo scritto del 20 agosto 2014 (doc. CARP
XIII) può fornire utili indizi sulla dinamica dei fatti accaduti, limitandosi
egli a presentare l’ipotesi secondo cui, in caso di una sua volontà di iniziare
uno scontro fisico, avrebbe dapprima messo in sicurezza gli occhiali. Da tale
assunto non si può certo ricavare alcun sostegno alla versione fornita nei suoi
verbali, atteso che la stessa rimane nell’ambito delle pure congetture. Del
resto, nemmeno tiene essa conto dell’intera situazione venutasi a creare sul
luogo dei fatti, e meglio l’alterco verbale occorso tra IM 1 e __________ e la
velocità con cui sono avvenuti i fatti.
In sostanza, l’argomentazione secondo cui IM 1 avrebbe messo in
sicurezza i propri occhiali non può essere seguita, ritenuto che - sempre
rimarcando che della presenza degli stessi nemmeno vi è stata conferma - un
tale gesto non sarebbe stato comunque possibile a causa dell’immediatezza e
della rapida sequenza di quanto accaduto.
9.10
In conclusione, date
queste condizioni si deve affermare che IM 1 non ha reso verosimile di essere
stato attaccato, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto
d’accusa, da PC 1.
9.11
Ne consegue che,
essendo rimasti incontestati per il resto i fatti di cui al decreto d’accusa,
in particolare relativi alle lesioni subìte da PC 1 quale conseguenza del pugno
sferrato dall’imputato, IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole di lesioni
semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP.
Querela
10.
Di
transenna, occorre chinarsi sull’aspetto relativo alla sussistenza della
querela, la quale - lo rileva la giudice di prime cure - non è stata
sottoscritta dall’accusatore privato.
L'art. 30 cpv. 1 CP prescrive che,
se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può
chiedere che l'autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di
volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità
competente il promovimento dell'azione penale (STF 6S.110/2005 del 1. settembre
2005.
consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99
consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, Losanna 2007, ad art. 30, n. 1.2). In quanto condizione dell’azione
penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina
maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3 ed., §8,
n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF
6S.439/2003 dell’11 agosto 2004 consid. 6; sentenza CCRP 17.1999.61 del 18
febbraio 2000 consid. 4; Riedo in: Basler Kommentar, op. cit, ad art. 30, n. 67
e rif., pag. 615 e seg.).
La forma della querela penale è retta dall'art. 304 CPP che esige
la sua presentazione alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale
delle contravvenzioni, per iscritto oppure oralmente a verbale (Trechsel/Pieth,
Schweizerischer Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad
art. 30, n. 6).
Sotto questo profilo, la querela nel presente caso
adempie pacificamente ai requisiti di legge.
Si rileva, in ogni caso, che la questione sollevata dalla giudice
di prime cure pare mirata maggiormente a vagliare il contenuto probatorio della
denuncia e non tanto il suo valore formale in quanto tale (cfr. considerando 8
della sentenza impugnata). In relazione a quest’ultimo aspetto - ovvero al
contenuto della querela - fa stato il diritto materiale, segnatamente l'art. 30
CP (DTF 131 IV 99 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 30, n. 4). Siccome la qualifica
giuridica dei fatti incombe alle autorità di perseguimento penale, il
querelante, oltre a dichiarare la sua incondizionata volontà di procedere
contro il querelato (Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art.
30, n. 47; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 7), è tenuto semplicemente
a esporre in maniera sufficiente lo svolgimento dei fatti, senza obbligo di
qualificare il reato, né di fornire ulteriori precisazioni (DTF 131 IV 97
consid. 3.3; Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, ad art. 30, n. 35-40, pag.
608-609; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 8).
Si osserva, in casu, che la querela sporta da PC 1 per
iscritto è stata consegnata direttamente all’autorità inquirente, la quale l’ha
infatti ricevuta in data 27 dicembre 2011 (cfr. denuncia/querela penale, AI 1).
La querela è stata poi confermata da PC 1 il 30 gennaio 2011,
allorché egli si è presentato personalmente presso il posto di polizia per
essere sentito in qualità di accusatore privato nei confronti di IM 1, per
titolo di lesioni semplici. A nulla rileva, quindi, il fatto che il formulario
di denuncia/querela del 27 dicembre 2011 non sia stato sottoscritto
dall’accusatore privato, essendo oltremodo chiara la volontà sua di proseguire
penalmente nei confronti dell’imputato.
Neppure emerge, infine, alcuna dichiarazione di volontà espressa
dell’accusatore privato di ritirare la querela nei confronti di IM 1. Né tale
volontà può evincersi in modo inequivocabile in altro modo (cfr. Riedo, in:
Basler Kommentar, StGB I, ad art. 33, n. 5-6, pag. 638-639 con rif.), e questo
nonostante l’accusatore privato non abbia presenziato al dibattimento: ciò,
invero, ha esposto l’accusatore privato unicamente alle sanzioni disciplinari
di cui all’art. 64 CPP disposte da chi dirige il procedimento.
11.
Visto l’esito
dell’appello, gli atti vengono rinviati all’istanza inferiore affinché si
pronunci sulla commisurazione della pena.
Tassa di giustizia e spese
12.
Visto l’esito
dell’appello, è annullato il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata relativo
agli oneri processuali di prima sede sui quali l’istanza inferiore dovrà
nuovamente pronunciarsi in base all’esito del presente giudizio.
Gli oneri processuali di appello sono, invece, posti integralmente
a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e
segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,
15, 16, 30, 113 e 123 n. 1 CP;
29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 1, 2, e 3 lit. d CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
1.1. Di conseguenza, IM 1 è
dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 2201/2012 del 7 maggio 2012.
1.2. Gli atti sono rinviati
all’istanza inferiore perché si pronunci sulla commisurazione della pena.
1.3. L’istanza inferiore si
pronuncerà nuovamente sugli oneri processuali relativi al procedimento di primo
grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.