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Decisione

17.2014.111

Accoglimento dell'appello del PP e, visto che l'imputato non aveva reso verosimile di avere agito per legittima difesa, condanna per il reato di lesioni semplici dopo che in primo grado era stato deci

2 aprile 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il procuratore

pubblico ha, pertanto, proposto la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni - di fr. 10'800.-

(corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 120.-) e alla multa di fr. 2'000.-.

Contro il decreto d’accusa citato IM 1 ha sollevato tempestiva

opposizione. Confermando il decreto d’accusa il 30 maggio 2012 il procuratore

pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento

ed il giudizio.

C. Con sentenza 8

ottobre 2013, la giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha

prosciolto l’imputato IM 1 caricando le spese di complessivi fr.450.- allo

Stato, considerando, sulla base del principio in dubio pro reo, di non

poter ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che i fatti imputati a IM 1 si

fossero svolti nelle modalità riferite dall’accusatore privato e dalla di lui

compagna. In particolare, la giudice ha accolto la versione esposta

dall’imputato secondo cui egli ha reagito colpendo PC 1 solo per legittima

difesa, dopo aver già subìto un tentativo di attacco da parte di quest’ultimo.

D. Il procuratore

pubblico ha tempestivamente annunciato di appellare la sentenza della Pretura

Penale.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 22 maggio 2014, motivata il 26 agosto 2014, il procuratore

pubblico ha impugnato i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza della

Pretura Penale, chiedendo che IM 1 venga dichiarato autore colpevole di lesioni

semplici come indicato nel decreto d’accusa DA.2012.2201 del 7 maggio 2012 e

postulando la condanna alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote

giornaliere da fr.120.- (centoventi) cadauna (art. 34 e seg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 10'800.- (diecimilaottocento), oltre la multa

di fr. 2'000.-, tasse e spese da caricarsi integralmente all’imputato.

E. Il procuratore

pubblico e l’imputato, con lettere 2 luglio 2014, hanno espresso entrambi il loro

consenso allo svolgimento del procedimento d’appello in forma scritta.

F. L’imputato, con allegato

20 agosto 2014, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, ribadendo

quanto da lui già esposto in riferimento ai fatti occorsi il 18 dicembre 2011.

Considerandi

in diritto

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

1.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.

297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.

2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler

Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che,

in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,

ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,

n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10,

n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328 e n. 1032, pag. 359;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54,

n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid.

1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;

6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

2.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P_218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P_333/2002 del 12 febbraio 2003

consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P_20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.

4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di

induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di

una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del

fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep.

1980.

pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque,

emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti

certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni

precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti

nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans

Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in

part., in STF 6P_72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P_37/2003 del 7

maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P_218/2006 del 30 marzo 200 consid.

3.

; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11;

17.2011.42

del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011,

consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

3.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B.230/2008 del 13.5.2008, consid. 2.1.; STF 1P.20/2002 del

19.4

, consid. 3.2; DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86, consid.

2a, pag. 88; 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40). In questi casi - così come

ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione

più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso

soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi

globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla

colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a;

120.

Ia 31, consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1;

6B_253/2009 del 26 ottobre 2009, consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009,

consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2;6B_230/2008 del 13

maggio 2008, consid. 2.1;1P_121/2007 del 5 marzo 2008, consid. 2.1;

6P_218/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002,

consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011, consid. 10.3.,

nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011, consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op.

cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;

Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers,

Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag.

80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;

Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73).

All’imputato non può essere imposto l’onere della prova riguardo

alla sussistenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa (come ad esempio

la legittima difesa o lo stato di necessità) ritenuto che è sufficiente che

egli renda almeno verosimili tali situazioni (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,

n. 12, pag. 47; Tophinke, in Basler Kommentar StPO, op. cit., ad art. 10, n.

21, pag. 160-161; Piquerez, Traité de procedure pénale suisse, 2a edizione,

Ginevra 2006, § 93 n. 702).

Legittima difesa

4.

Giusta l’art. 15 CP,

ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze

un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente

fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente). Secondo dottrina, è ingiusta

ai sensi della predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di

un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia

che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico. La situazione di legittima

difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF

6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1; STF 6S.154/2003 del 12

agosto 2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa

condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i

presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando

segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una

contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF

6S.384/2004 del 7 febbraio 2005). Colui che si pretende minacciato deve provare

l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato

di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento

minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli

passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF 6S.384/2004 del

7.

febbraio 2005 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6,

pag. 93). Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare

l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la

gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di

difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107

IV 12 consid. 3; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione,

Basilea 2007, ad art. 15, n. 9-13, pag. 339-340).

La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto

o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto

piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3). Se chi

respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo

l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante,

art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della

legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo

colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). L’autore dell’eccesso va dichiarato non

colpevole solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o,

almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le

modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel

caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che

deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge

non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non

è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo

richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza.

Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento

erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le

modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato

in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto

più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario

che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una

pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice

fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007

6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid.

3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ

1988.

pag. 121 consid. 4).

Inchiesta

5.

In data 27 dicembre

2011.

PC 1 ha sporto querela per lesioni semplici contro IM 1 (verbale del 30

gennaio 2012, allegato all’AI 5, pag. 5), allegando che, in data 18 dicembre

2011, all’interno della discoteca __________ di __________, il querelato lo

aveva colpito con un pugno al volto, ovvero all’occhio sinistro, continuando a

colpirlo in seguito con circa 5-6 pugni in testa all’altezza della nuca e

prendendolo infine per i capelli, trascinandolo per un metro.

Nel rapporto di polizia del 13 marzo 2012 (AI 5), si legge che,

verso le ore 01.30 del 18 dicembre 2011, PC 1 e la di lui compagna __________

giungevano presso la discoteca __________. Poco prima delle ore 04.00. PC 1 e __________

si appartavano nel separato piano bar del locale, sedendosi sugli sgabelli

attorno al bancone del bar.

Nel mentre giungeva IM 1 insieme a degli amici, posizionandosi

dalla parte opposta del bancone.

6.

Sulla dinamica dei

fatti occorsi in seguito i protagonisti hanno dato alla polizia versioni

discordanti.

Da parte sua, PC 1 ha dichiarato di avere udito che la discussione

tra IM 1 e la __________ si stava animando e i toni alzandosi. A quel punto, PC

1.

ha abbracciato la __________ dicendole “andiamo via”. Di fronte a tale

reazione, IM 1 diceva “sì, sì, vai pure via con quel frocio di merda!”. PC 1

allora si girava e mandava a quel paese IM 1 con un gesto della mano,

pronunciando la frase: “ma che cazzo vuoi?”. Dopodiché PC 1 e __________

si allontanavano di qualche metro dalla loro posizione. PC 1 riferisce poi:

“ A quel punto, subito me lo ritrovavo

in faccia. Senza proferire parole, mi sferrava un pugno al volto, ovvero

all’occhio sinistro. Rimanevo stordito, senza peraltro cadere a terra e mi

piegavo su me stesso per cercare di non incassare altri colpi. IM 1 da parte

sua, continuava a cercare di colpirmi, dandomi pugni in testa all’altezza della

nuca; me ne avrà dati circa 5-6, dopo di che mi prendeva per i capelli e mi

trascinava con forza per un metro, in direzione di un posto dove vi erano meno

persone, penso.

Non so se mi sono

liberato io oppure ha mollato la presa, ma cercando di indietreggiare con un

salto, d’istinto cercavo di dargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Per

mia fortuna, alcune persone presenti bloccavano IM 1 e lo allontanavano da me”

(verbale

d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).

IM 1, interrogato come imputato in data 6 marzo 2012, ha riferito alla polizia che, al momento dei fatti, si trovava al bancone del bar con due

amici, quando vedendo la __________ si è a lei rivolto dicendole “ciao,

com’è”, frase alla quale la __________ avrebbe risposto in modo sgarbato,

insultandolo e rimproverandolo per il suo pregresso comportamento nei confronti

della di lui ex ragazza, amica della __________. A quel momento IM 1,

sentendosi insultato, riferisce di aver detto alla __________ “stai con quel

frocio di merda che ti guarda le spalle e non rompere le balle a me!”.

Sempre secondo la versione dell’imputato:

“ A quel punto lui [PC 1, n.d.r.],

sentendosi tirato in mezzo, mi si avvicinava e me lo trovavo davanti. Senza dirmi

nulla, mi tirava un pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di

reazione gli tiravo a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano

destra”

(verbale

d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).

IM 1 riferisce, inoltre, la circostanza secondo cui, a quel

momento, egli indossava un paio di occhiali appoggiati sopra la testa, i quali

sarebbero caduti al momento del pugno da lui sferrato a PC 1. L’imputato ha

quindi dichiarato:

“ Con l’adrenalina che mi era salita e

la paura che i miei occhiali fossero schiacciati dalla gente, allontanavo

chiunque si mettesse, nella fattispecie tre o quattro persone, in mezzo tra me

e gli occhiali a terra, allontanando con le braccia la gente […] Appena

recuperati gli occhiali, sentivo il __________ (addetto alla sicurezza del

locale, n.d.r.), che in quel mentre mi aveva preso al collo e portato in

disparte, che mi diceva di stare calmo”

(verbale

d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato7, pag. 2).

7.

Unica testimone

sentita sui fatti è __________, interrogata dalla polizia in data 22 febbraio

2012.

La teste __________ conferma sostanzialmente la versione dei fatti

esposta da PC 1.

__________ ha dichiarato di trovarsi al bancone del bar della

discoteca __________ insieme a PC 1, seduti sugli sgabelli intorno al bancone

bar, quando notava IM 1 che la osservava.

Intorno alle ore 04.00 IM 1 si è spostato, mettendosi di fianco a

lei, intromettendosi nel discorso di __________ e una sua amica. Infastidita,

la __________ gli diceva allora: “basta, io non voglio parlare con te!”

Interveniva allora PC 1, il quale si avvicinava a __________

dicendole che era meglio andarsene.

A questo punto __________ riporta:

“ IM 1, che molto probabilmente aveva

pure bevuto diverse bevande alcoliche, si alterava e diceva a PC 1 “vai pure

con quel frocio di merda!”. PC 1, che in quel momento si trovava faccia a

faccia con il IM 1, gli diceva qualcosa che non ho ben capito, ma mi sembra che

gli diceva che io non gli stavo dando fastidio. Di seguito PC 1 mi prendeva per

un braccio, invitandomi ad andare. IM 1, ancor più alterato, mediante un

braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra,

facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più

dirgli nulla, gli tirava un pugno all’altezza dell’occhio sinistro. PC 1 cadeva

al suolo e IM 1 infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni

dove capitava. PC 1 si rannicchiava in se stesso, senza avere la possibilità di

reagire. Lo prendeva pure per i capelli, trascinandolo per terra un paio di

metri”

(verbale d’interrogatorio __________

del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).

8.

In seguito alla

lite, PC 1 si recava, in un primo momento, nel bagno del locale e metteva, poi,

del ghiaccio sull’occhio sinistro. IM 1, nel frattempo, si era nuovamente

seduto presso il bancone del bar. PC 1 gli si avvicinava e i due si stringevano

la mano in segno di pace (cfr. rapporto d’inchiesta

di polizia, AI 5, pag. 3).

Tuttavia, visto il forte sanguinamento dell’occhio, PC 1 si

convinceva a recarsi presso l’__________ in taxi insieme a __________, ove gli

venivano diagnosticate una “frattura pavimento orbitario, della parete

anteriore del seno mascellare, ematogeno, enfisema endorbitario e palpebrale e frattura

dell’osso nasale su trauma facciale” e una “ferita lacerocontusa

palpebra inferiore” (cfr. lettera d’uscita provvisoria 19 dicembre 2011

allegato alla querela, AI 1).

Le ferite riportate da PC 1 sono documentate anche dalla

fotografie allegate alla sua querela del 27 dicembre 2011.

Appello

9.

Nel suo appello, il

procuratore pubblico contesta le conclusioni della giudice di prime cure la

quale, ritenendo che l’imputato abbia mantenuto costantemente la sua versione -

ossia di aver colpito PC 1 per difendersi in reazione ad un tentativo di pugno

di quest’ultimo - e tenendo conto della mancata comparsa in dibattimento di PC

1.

nonostante una duplice citazione a comparire per essere sentito, ha ravvisato

la sussistenza di ragionevoli dubbi sul modo in cui i fatti si sono svolti. Il

pretore, pertanto, sulla scorta del principio in dubio pro reo, ha

fondato il proprio giudizio sulla situazione oggettiva più favorevole

all’imputato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 CPP (sentenza impugnata dell’8

ottobre 2013, pag. 9), e cioè che IM 1 abbia colpito PC 1 per legittima difesa.

9.1

Si premette, innanzitutto,

che nei casi come quello in esame, caratterizzati da difficoltà probatorie,

divengono decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei

fatti (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2010 consid. 6).

Occorre esaminare, in particolare, quale versione appaia più

convincente sulla scorta di tutte le circostanze emergenti dagli atti. Ciò deve

essere stabilito prevalentemente in base al valore intrinseco delle

dichiarazioni delle parti, nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si

susseguono. Nella valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare

semplicemente sulla credibilità generale delle parti, determinante essendo

piuttosto l’attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio

(cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195).

9.2

Nel caso di specie, la

qualifica di lesioni semplici intenzionali data ai fatti dall’accusa e dalla

giudice di primo grado non è stata contestata, sicché non appare necessario

chinarsi sull’adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi della

fattispecie contemplata all’art. 123 cpv. 1 CP.

È, infatti, acclarato che l’imputato IM 1 ha causato con un pugno

la frattura del pavimento orbitario e dell’osso nasale di PC 1. Su questo punto

convergono le dichiarazioni delle parti sentite, unitamente all’accertamento

medico e alla documentazione fotografica versata agli atti. Contestata, invece,

è la circostanza in cui IM 1 ha dichiarato di aver colpito PC 1.

9.3

Del preteso attacco

arrecato da PC 1, allegato dall’imputato IM 1, non si trova alcun riscontro

nelle versioni di PC 1 e __________.

Invero, PC 1 non riporta di alcun pugno da lui sferrato a IM 1,

indicando unicamente un proprio blando tentativo di reazione dopo essere stato

più volte colpito dall’imputato:

“ D3: lei ha reagito in qualche

maniera nei confronti del IM 1?”.

R3: l’unica

reazione è stata quella, appena liberato, di cercare di tirargli una sberla,

senza peraltro riuscirci. Altro nei suoi confronti non ho fatto”

(verbale

d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 4).

Viceversa, l’accusatore privato ha dichiarato di essersi trovato

di fronte IM 1, il quale senza dir nulla lo colpiva con un pugno all’occhio

sinistro:

“ A quel punto, subito me lo ritrovavo

in faccia [riferendosi a IM 1, n.d.r.]. Senza proferire parole, mi sferrava un

pugno al volto, ovvero all’occhio sinistro. Rimanevo stordito, senza peraltro

cadere a terra e mi piegavo su me stesso per cercare di non incassare altri

colpi”

(verbale

d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).

Del preteso attacco che PC 1 avrebbe portato a IM 1 non si trova

nessun riferimento neppure nel verbale di __________. Ella riporta, infatti,

unicamente che PC 1 si trovava faccia a faccia con IM 1 e che, dopo che il

primo aveva detto al secondo che la __________ non gli stava dando fastidio, PC

1.

l’aveva presa per un braccio invitandola ad andarsene via insieme a lui.

L’attacco di IM 1, secondo la versione di __________, sarebbe pertanto giunto

completamente inatteso e non provocato:

“ IM 1, ancor più alterato, mediante

un braccio spazzava dal bancone i bicchieri che vi erano appoggiati sopra,

facendoli cadere a terra. Si avvicinava nuovamente verso PC 1 e senza più

dirgli nulla, gli tirava un pugno all’altezza dell’occhio sinistro”

(verbale

d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).

9.4

IM 1, al contrario, ha

dichiarato di aver colpito PC 1 in reazione al tentativo di attacco di

quest’ultimo:

“ Gli [a __________, n.d.r.] dissi in

seguito ai suoi insulti “stai con quel frocio che ti guarda le spalle e non

rompere le balle a me!” A quel punto lui [PC 1, n.d.r.], sentendosi tirato in

mezzo, mi si avvicinava e me lo trovavo davanti. Senza dirmi nulla, mi tirava

un pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo

a mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra”

(verbale

d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2)

9.5

Nel verbale di

dibattimento del 20 giugno 2013 dinnanzi al pretore, IM 1 ha genericamente

confermato le sue precedenti dichiarazioni:

“ Il PC 1 mi si è aizzato addosso, il

bancone era a forma di L, lui si trovava dietro la sua compagna molesta, come

ha sentito il nomignolo me lo sono ritrovato addosso, mi ha tirato un pugno in

faccia ma non mi sembra che mi abbia preso. Io mi sono spaventato e subito gli

ho ridato il pugno”.

A sostegno delle proprie affermazioni, IM 1 ha pure aggiunto:

“ Ribadisco che il mio agire era per

autodifesa. Conosco la mia forza e non la uso così senza motivi. Gioco a rugby

da 7 anni e se proprio devo sfogarmi mi sfogo in campo e non di certo in

discoteca” (verbale di dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).

9.6

Contrariamente a

quanto affermato nella sentenza di primo grado, le dichiarazioni di IM 1

mancano di costanza.

Nel primo verbale, infatti, IM 1 riporta che PC 1 aveva tentato di

colpirlo con un pugno, da lui prontamente schivato:

“ Senza dirmi nulla, mi tirava un

pugno in direzione del volto. D’istinto lo schivavo e di reazione gli tiravo a

mia volta, per difesa, un pugno in pieno viso con la mano destra”

(verbale

d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).

Tanto più che, a precisa domanda dell’agente interrogante, IM 1

aveva riconfermato durante il primo verbale il tentativo non riuscito di PC 1

di colpirlo:

“ D3: è sicuro che PC 1 abbia tentato

di tirargli un pugno, prima della sua reazione?

R4: sicurissimo,

la mia reazione è dovuta al suo tentativo di colpirmi”

(verbale

d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato7, pag. 3).

Nel secondo verbale, in occasione del dibattimento di primo grado

tenutosi l’8 ottobre 2013, a poco più di un anno dai fatti, IM 1 non ricorda

più con certezza di aver schivato il pugno, lasciando invece aperta

l’eventualità di essere stato colpito da PC 1:

“ […] mi ha tirato un pugno in faccia

ma non mi sembra che mi abbia preso”

(verbale di

dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).

Si tratta questa di una divergenza sostanziale: nella prima

ipotesi l’imputato ha descritto in modo indubbio di aver prontamente schivato

il pugno di PC 1, mentre nella seconda lascia intendere che sia stato possibile

l’aver fisicamente ricevuto un pugno da PC 1.

Neppure IM 1 ha detto di ricordare, nel primo verbale, di aver

preso per i capelli l’accusatore privato e di averlo trascinato al suolo per un

paio di metri, ammettendo di averlo semmai colpito senza volerlo:

“ D5: ha mai preso il PC 1 per i

capelli, trascinandolo al suolo per un paio di metri?

R5: non ricordo,

può essere che nel tentativo di spostarlo onde recuperare i miei occhiali lo

abbia colpito involontariamente, dando la parvenza di trascinarlo. Era comunque

un gesto involontario”

(verbale d’interrogatorio

IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 3).

Eppure, nel verbale di dibattimento, IM 1 fornisce una versione

assai differente dei fatti, pacificamente ammettendo di aver fisicamente

afferrato PC 1 per spostarlo in un’altra parte del locale:

“ […] ho visto i miei occhiali per

terra. Quando li ho visti per terra ho fatto il movimento di difesa dei miei

occhiali a mo’ di giocatore di rugby e l’ho preso [riferito a PC 1, n.d.r.] per

la maglietta sulla spalla e l’ho spostato nell’angolo del bancone”

(verbale di

dibattimento del 20 giugno 2013 di IM 1).

Giova precisare che quest’ultima versione di IM 1, a differenza

della prima, sembra maggiormente collimare con quanto riferito da PC 1 (“mi

prendeva per i capelli e mi trascinava con forza per un metro, in direzione di

un posto dove vi erano meno persone, penso”, cfr. verbale d’interrogatorio PC

1.

del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3) e da __________ (“PC 1 si

rannicchiava in se stesso, senza aver la possibilità di reagire. Lo prendeva

pure per i capelli, trascinandolo per terra per un paio di metri”, cfr.

verbale d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag.

3).

9.7

Un’analisi a parte

merita la circostanza relativa alla presenza degli occhiali in capo a IM 1, i quali

sarebbero poi caduti nella colluttazione e a protezione dei quali l’imputato si

sarebbe poi lanciato allontanando con foga i presenti:

“ Con l’adrenalina che mi era salita e

la paura che i miei occhiali fossero schiacciati dalla gente, allontanavo chiunque

si mettesse, nella fattispecie tre o quattro persone, in mezzo tra me egli

occhiali a terra, allontanando con le braccia la gente”

(verbale

d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).

Si osserva sin d’ora che la presenza dei suddetti occhiali è stata

riferita solo da IM 1 medesimo, non trovandosene riferimento alcuno nei verbali

di PC 1 e di __________.

Infatti, PC 1 non cita minimamente il particolare degli occhiali,

riferendo al contrario che IM 1, dopo aver sferrato il primo pugno, seguitava a

colpirlo finché gli altri presenti non sono infine intervenuti a bloccare

l’imputato e ad allontanarlo dall’accusatore privato:

“ IM 1 da parte sua, continuava a

cercare di colpirmi, dandomi pugni in testa all’altezza della nuca; me ne avrà

dati 5-6. […]

Non so se mi sono

liberato io oppure lui ha mollato la presa, ma cercando di indietreggiare con

un salto, d’istinto cercavo di dargli una sberla, senza peraltro riuscirci. Per

mia fortuna, alcune persone presenti bloccavano IM 1 e lo allontanavano da me”

(verbale

d’interrogatorio PC 1 del 30 gennaio 2012, AI 5 allegato 1, pag. 3).

Anche la teste __________ non riporta in alcun modo la presenza

degli occhiali, rispettivamente del tentativo di IM 1 di recuperarli:

“ PC 1 cadeva al suolo e IM 1

infieriva nuovamente contro di lui, tirandogli svariati pugni dove capitava.

[…] In quel mentre, nel locale vi erano ancora una quindicina di persone, che

bloccavano poi il IM 1”

(verbale

d’interrogatorio __________ del 22 febbraio 2012, AI 5 allegato 3, pag. 3).

9.8

Assai poco credibile

appare, del resto, la versione fornita dall’imputato, secondo cui i suddetti

occhiali sembrerebbero rivestire per lui un’importanza tale da abbandonare -

una volta che gli stessi sarebbero caduti a terra - ogni e qualsiasi riguardo

ed attenzione a quanto stava avvenendo nel locale e in particolare a cosa

stesse compiendo PC 1 in quel frangente:

“ Quando cercavo gli occhiali, non

prestavo più attenzione a dove fosse o cosa stesse facendo il PC 1, la mia

preoccupazione era unicamente recuperare gli occhiali”

(verbale

d’interrogatorio IM 1 del 6 marzo 2012, AI 5 allegato 7, pag. 2).

Ciò è ancor più inverosimile se si tiene conto dello stato di

eccitazione di IM 1, da lui riferito (“con l’adrenalina che mi era salita”),

e del fatto che - sempre secondo quanto l’imputato riporta - egli avrebbe

subìto appena un attimo prima un tentativo di attacco da PC 1, tale da indurlo

a difendersi sferrando un pugno al volto dell’accusatore privato.

9.9

Si osserva, infine,

che nemmeno quanto asserito da IM 1 nel suo scritto del 20 agosto 2014 (doc. CARP

XIII) può fornire utili indizi sulla dinamica dei fatti accaduti, limitandosi

egli a presentare l’ipotesi secondo cui, in caso di una sua volontà di iniziare

uno scontro fisico, avrebbe dapprima messo in sicurezza gli occhiali. Da tale

assunto non si può certo ricavare alcun sostegno alla versione fornita nei suoi

verbali, atteso che la stessa rimane nell’ambito delle pure congetture. Del

resto, nemmeno tiene essa conto dell’intera situazione venutasi a creare sul

luogo dei fatti, e meglio l’alterco verbale occorso tra IM 1 e __________ e la

velocità con cui sono avvenuti i fatti.

In sostanza, l’argomentazione secondo cui IM 1 avrebbe messo in

sicurezza i propri occhiali non può essere seguita, ritenuto che - sempre

rimarcando che della presenza degli stessi nemmeno vi è stata conferma - un

tale gesto non sarebbe stato comunque possibile a causa dell’immediatezza e

della rapida sequenza di quanto accaduto.

9.10

In conclusione, date

queste condizioni si deve affermare che IM 1 non ha reso verosimile di essere

stato attaccato, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto

d’accusa, da PC 1.

9.11

Ne consegue che,

essendo rimasti incontestati per il resto i fatti di cui al decreto d’accusa,

in particolare relativi alle lesioni subìte da PC 1 quale conseguenza del pugno

sferrato dall’imputato, IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole di lesioni

semplici giusta l’art. 123 cifra 1 CP.

Querela

10.

Di

transenna, occorre chinarsi sull’aspetto relativo alla sussistenza della

querela, la quale - lo rileva la giudice di prime cure - non è stata

sottoscritta dall’accusatore privato.

L'art. 30 cpv. 1 CP prescrive che,

se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può

chiedere che l'autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di

volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità

competente il promovimento dell'azione penale (STF 6S.110/2005 del 1. settembre

2005.

consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99

consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal

annoté, Losanna 2007, ad art. 30, n. 1.2). In quanto condizione dell’azione

penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina

maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3 ed., §8,

n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF

6S.439/2003 dell’11 agosto 2004 consid. 6; sentenza CCRP 17.1999.61 del 18

febbraio 2000 consid. 4; Riedo in: Basler Kommentar, op. cit, ad art. 30, n. 67

e rif., pag. 615 e seg.).

La forma della querela penale è retta dall'art. 304 CPP che esige

la sua presentazione alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale

delle contravvenzioni, per iscritto oppure oralmente a verbale (Trechsel/Pieth,

Schweizerischer Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 30, n. 6).

Sotto questo profilo, la querela nel presente caso

adempie pacificamente ai requisiti di legge.

Si rileva, in ogni caso, che la questione sollevata dalla giudice

di prime cure pare mirata maggiormente a vagliare il contenuto probatorio della

denuncia e non tanto il suo valore formale in quanto tale (cfr. considerando 8

della sentenza impugnata). In relazione a quest’ultimo aspetto - ovvero al

contenuto della querela - fa stato il diritto materiale, segnatamente l'art. 30

CP (DTF 131 IV 99 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 30, n. 4). Siccome la qualifica

giuridica dei fatti incombe alle autorità di perseguimento penale, il

querelante, oltre a dichiarare la sua incondizionata volontà di procedere

contro il querelato (Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art.

30, n. 47; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 7), è tenuto semplicemente

a esporre in maniera sufficiente lo svolgimento dei fatti, senza obbligo di

qualificare il reato, né di fornire ulteriori precisazioni (DTF 131 IV 97

consid. 3.3; Riedo, in: Basler Kommentar, StGB I, ad art. 30, n. 35-40, pag.

608-609; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 8).

Si osserva, in casu, che la querela sporta da PC 1 per

iscritto è stata consegnata direttamente all’autorità inquirente, la quale l’ha

infatti ricevuta in data 27 dicembre 2011 (cfr. denuncia/querela penale, AI 1).

La querela è stata poi confermata da PC 1 il 30 gennaio 2011,

allorché egli si è presentato personalmente presso il posto di polizia per

essere sentito in qualità di accusatore privato nei confronti di IM 1, per

titolo di lesioni semplici. A nulla rileva, quindi, il fatto che il formulario

di denuncia/querela del 27 dicembre 2011 non sia stato sottoscritto

dall’accusatore privato, essendo oltremodo chiara la volontà sua di proseguire

penalmente nei confronti dell’imputato.

Neppure emerge, infine, alcuna dichiarazione di volontà espressa

dell’accusatore privato di ritirare la querela nei confronti di IM 1. Né tale

volontà può evincersi in modo inequivocabile in altro modo (cfr. Riedo, in:

Basler Kommentar, StGB I, ad art. 33, n. 5-6, pag. 638-639 con rif.), e questo

nonostante l’accusatore privato non abbia presenziato al dibattimento: ciò,

invero, ha esposto l’accusatore privato unicamente alle sanzioni disciplinari

di cui all’art. 64 CPP disposte da chi dirige il procedimento.

11.

Visto l’esito

dell’appello, gli atti vengono rinviati all’istanza inferiore affinché si

pronunci sulla commisurazione della pena.

Tassa di giustizia e spese

12.

Visto l’esito

dell’appello, è annullato il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata relativo

agli oneri processuali di prima sede sui quali l’istanza inferiore dovrà

nuovamente pronunciarsi in base all’esito del presente giudizio.

Gli oneri processuali di appello sono, invece, posti integralmente

a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

15, 16, 30, 113 e 123 n. 1 CP;

29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2, e 3 lit. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

1.1. Di conseguenza, IM 1 è

dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 2201/2012 del 7 maggio 2012.

1.2. Gli atti sono rinviati

all’istanza inferiore perché si pronunci sulla commisurazione della pena.

1.3. L’istanza inferiore si

pronuncerà nuovamente sugli oneri processuali relativi al procedimento di primo

grado.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.