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Decisione

17.2014.112

Proscioglimento, per assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, dal reato di entrata e soggiorno illegale. Riconoscimento all'imputato di un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP

17 dicembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i miei genitori avevano già preparato una cameretta per me e la bimba e avevano

già recuperato il necessario ad esempio una carrozzina e il lettino.

Fino al 22 agosto

2012 eravamo ancora convinti che avrei dovuto rientrare in patria perché non

avevamo ottenuto alcuna informazione.”

(verbale del dib.

d’appello, pag. 2).

Non

è condivisibile desumere dal solo fatto che le pratiche per l’ottenimento del

permesso B sono state avviate “prima e subito dopo” la nascita della figlia,

l’intenzione di aggirare la legge ed evitare di rientrare in Croazia allo

scadere del termine dei 90 giorni. In effetti, visti i condivisibili motivi che

hanno spinto la prevenuta a voler rientrare in Svizzera a fine maggio 2012, la

altrettanto condivisibile decisione di avviare al più presto le procedure per l’ottenimento

delle necessarie autorizzazioni aveva l’evidente scopo di guadagnare tempo e,

se del caso, ridurre al minimo quello di allontanamento di madre e figlia dal

padre dovuto al loro ritorno in Croazia. Nulla più.

A

favore della tesi dell'intenzione di fare rientro in Croazia nel caso di un

mancato ottenimento del permesso B, vi sono inoltre i seguenti elementi

comprovati:

- che

l'appellante aveva a quel tempo ancora una copertura cassa malati croata (doc.

CARP X);

- ella

avrebbe potuto tranquillamente tornare a vivere con la figlia dai propri

genitori ad __________ (dichiarazione doc. CARP IX);

- un

ginecologo croato ha seguito la sua gravidanza sino alla 30ma settimana, quindi

sino ad aprile 2012, circa (dichiarazione doc. CARP IX).

Mal

si comprende cosa intenda il Presidente della pretura penale con la frase

“voler mettere le autorità di fronte al fatto compiuto”. In effetti, la nascita

della piccola __________ sarebbe avvenuta anche all’estero, sicché, già solo

per questo, i presupposti dell’art. 17 cpv. 2 LStr sarebbero stati adempiuti e

vi sarebbe stata la possibilità di ottenere il permesso temporaneo in attesa

della decisione.

Dal

punto di vista dei tempi, la decisione di venire in Svizzera per il parto non

ha portato ad alcuna modifica della procedura per l’ottenimento del permesso.

Ha, per contro, dato la possibilità alla coppia di condividere un momento

importante nella loro vita ed in quella della figlia. Momento che, di certo,

non si può asetticamente limitare al parto stesso, ma che si estende anche al

periodo precedente ed a quello che segue.

In

definitiva, dunque, essendo più che realistico, oltre che razionale, ritenere

che AP 1 e __________ abbiano deciso di far nascere la propria figlia in

Svizzera, facendo giungere qui la madre per un periodo di tre mesi ed in piena

consapevolezza che, se non fossero stati fatti passi avanti con la procedura di

ottenimento del permesso B, la donna avrebbe dovuto rientrare al proprio Paese

in attesa della decisione, esattamente come previsto dall’art. 17 LStr, non si

può concludere che il loro intento, al momento dell’entrata al 29 maggio 2012,

Considerandi

fosse quello di raggirare le norme e fare in modo che l’imputata non uscisse

più dalla Svizzera.

Di

conseguenza, essendo ella arrivata per un secondo periodo di 90 giorni, nel

pieno rispetto delle disposizioni di legge, la sua entrata ed il suo soggiorno

in Ticino non possono essere considerati illegali.

D’altronde,

che la donna non volesse infrangere la legge sugli stranieri è pienamente

dimostrato dal fatto che, dopo aver raggiunto il compagno l’8 dicembre 2011 per

dargli la lieta novella, allo scadere dei 90 giorni (se non prima), il 17

febbraio 2012, è regolarmente rientrata in Croazia.

AP

1.

deve, pertanto, essere prosciolta dal reato di entrata e soggiorno illegale.

La sentenza di primo grado è di conseguenza annullata.

11.

Visto l’esito

dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico

dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3

CPP).

L’imputata ha formulato istanza di indennizzo ai sensi dell'art.

429.

CPP.

Per la procedura in prima sede, ella aveva quantificato in fr.

3'575.-, oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2014, il proprio danno scaturente

dalla procedura penale:

- danno economico

da lei subito a seguito dell'obbligo di partecipare a interrogatori, ai

colloqui con l'avvocato ed ai dibattimenti: fr. 400.-;

- torto morale:

fr. 200.-;

- costi legali di

primo grado: fr. 3'175.-, corrispondenti a almeno 10 h e 15 minuti di lavoro

dell'avv. Pontarolo a fr. 280.-/h, oltre a fr. 70.- di spese, IVA compresa;

- costi legali

d’appello: fr. 5'208.85, IVA inclusa, corrispondenti a 16.75 h di prestazioni

dell’avvocato difensore a fr. 280.-/h, oltre a fr. 133.- di spese.

Il dispendio orario previsto nella nota d’onorario per le

prestazioni relative alla procedura di primo grado è riconosciuto in misura di

1.

ora per l’incontro preliminare, 1 ora per il secondo incontro, 30 min. per

comunicazioni e lettere con la Pretura penale, 30 min. per l’ispezione

dell’incarto presso il tribunale, 3 ore per studio incarto e preparazione

dell’arringa, 3 ore per il processo e 30 minuti per illustrare alla cliente i

contenuti della sentenza, per complessive 9 ore e 30 min.

Dell’onorario per le prestazioni d’appello sono riconosciute,

oltre alle spese di fr. 133.-, 1 ora per i contatti con la cliente, 1 ora per

l’incontro con la cliente, 2 ore per contatti e scritti con i tribunali, 3 ore

per lo studio dell’incarto e la preparazione dell’arringa, considerato che sono

state di principio riconfermate le argomentazioni di primo grado e 3 per il

dibattimento, per complessive 10 ore.

Le spese indicate

sono ammesse integralmente.

Non sono per contro accolte le richieste di indennizzo del torto

morale, non comprovato e verosimilmente non sussistente, e dei costi per la

cura della figlia __________ durante le udienze e gli interrogatori, poiché non

sono stati dimostrati né la loro necessità, né il loro ammontare.

In definitiva, il danno subito dalla postulante a seguito della

procedura penale è riconosciuto in fr. 6'116.05, così composti: onorario 19 ore

e 30 min a fr. 280.- per totali fr. 5'460.-, spese fr. 70.- + 133.- = fr.

203.

-, IVA 8% su fr. 5'663.- = fr. 453.05.

Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni

generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104

cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223

del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia, nel caso

concreto, quella del 26 marzo 2014 (data dell’introduzione dell’istanza in

primo grado) per fr. 2'948.40, e quella del 16 dicembre 2014 (data della

presentazione dell’istanza in appello) per fr. 3'167.65.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 329,

343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 429 CPP,

5, 10, 17, 115 LStr

32

cpv. 1 Cost., 3, 6 par. 2, 8 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché

l’Accordo del 13 maggio 1997 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo

della Repubblica di Croazia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo

del visto,

e, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronunia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è prosciolta da

ogni imputazione.

1.2. Gli oneri

processuali di primo grado, di complessivi fr. 650.-, sono posti a carico dello

Stato.

2. A titolo di

indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della

Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 6'116.05 oltre

interessi al 5% dal 26 marzo 2014 su fr. 2'948.40, e dal 16 dicembre 2014 su

fr. 3'167.65.

3. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1’000.--

- teste fr.

26.40

- altri disborsi fr.

200.--

fr. 1'226.40

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.