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Decisione

17.2014.114

Accertamenti dei fatti. Applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP)

2 dicembre 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

il pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote

giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna, per un totale di fr. 2’100.-

(duemilacento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni, alla multa di fr. 300.- (trecento) e al pagamento di tasse e spese

giudiziarie.

preso atto che - contro la sentenza del giudice

della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre

appello.

Dopo avere ricevuto la

motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 2 maggio

2014, egli ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure,

postulando il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili di

primo e secondo grado (III).

- Contestualmente alla

dichiarazione d’appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria, che

è stata respinta con decreto del 28 agosto 2014 (V).

- La presidente di questa

Corte ha poi assegnato alle parti un termine di 5 giorni per comunicare il loro

consenso allo svolgimento del procedimento d’appello con procedura scritta (V).

L’imputato non vi ha acconsentito.

esperito il pubblico dibattimento il

5 novembre 2014 durante il quale:

- l’appellante

ha chiesto il suo proscioglimento;

- l’AP ha chiesto la reiezione

dell’appello e la conferma delle

sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1

CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo

grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,

mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,

compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP -

secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir

d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti

impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e

in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della

cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che

l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate

ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1

che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

2.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,

n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,

ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de

procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in

applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,

ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,

n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,

Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401

consid. 1c.bb).

3.

Il principio della presunzione

d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2

patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002,

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10

cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole

all’imputato.

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio

pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;

124.

IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011

consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9

ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;

6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008

consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19

aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.

10.3

e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag.

182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n.

11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag.

97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73).

L’accusato

4.

AP 1 è nato il __________

a __________ (in provincia di __________). Dopo essersi trasferito in Svizzera,

nel 1991 ha sposato a __________ __________ e dal matrimonio sono nati due

figli: __________ (__________) e __________ (__________).

Di professione agente di

sicurezza, ha lavorato dapprima alle dipendenze della __________ e da 12 anni

lavora per il servizio di sicurezza del __________ (verb. interrogatorio

dell’imputato, allegato al verb. primo grado, pag. 2). Il suo salario lordo

ammonta a fr. 5'600.- mensili (verb. dib. d’appello, pag. 2).

Risultanze

dell’inchiesta

5.

Il procedimento

penale che ci occupa prende avvio da un litigio sorto, il 12 giugno 2011, tra AP

1.

e __________, alla stazione di servizio __________ di __________.

__________, intenzionato a

lasciare il piazzale della stazione di servizio a bordo della sua autovettura,

stava eseguendo una retromarcia.

AP 1, che si trovava in

sosta appena dietro di lui, ha azionato un avvisatore acustico. __________ -

che ha ritenuto la strombazzata sproporzionata e provocatoria - ha reagito

insultando AP 1 che è sceso dalla vettura e, a piedi, si è affiancato a quella

di __________ che, da parte sua, è rimasto all’interno dell’abitacolo (AI 3,

pagg. 1-2).

Su quanto accaduto in

seguito i due protagonisti hanno, fin dal principio, fornito due versioni

divergenti.

__________ ha accusato AP

1.

di avergli sferrato un pugno sul naso, ferendolo e rompendogli gli occhiali

da vista che indossava. AP 1, da parte sua, ha invece negato di aver picchiato __________,

sostenendo di essersi avvicinato alla sua vettura unicamente per chiedere

spiegazioni in merito ai pesanti insulti ricevuti dal conducente.

6.

Nel settembre 2011 __________

ha sporto querela nei confronti di AP 1 per i reati di vie di fatto e di

lesioni semplici (AI 1). I due sono, dunque, stati sentiti a verbale dalla

polizia e hanno sostanzialmente mantenuto le rispettive posizioni già espresse

ai poliziotti intervenuti sul posto il giorno dell’accaduto (di cui però non vi

è formalmente traccia agli atti, cfr. rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria del 31.01.2012, AI 3, pagg. 1-2).

a. __________ ha

spiegato che - sentito il clacson suonato da AP 1 in un modo che in quelle

circostanze era, secondo lui, assolutamente sproporzionato - ha reagito a

quella che egli ha interpretato come una provocazione rivolgendo a AP 1 la

frase “che cazzo vuoi deficiente”.

__________ ha, poi, così

descritto quanto accaduto in seguito:

“ Di fatto,

poiché la manovra era fattibile, ho continuato ad indietreggiare sino ad

arrivare ad un parcheggio che nel frattempo si era liberato.

Mi ero parzialmente inserito in tale parcheggio, con l’obiettivo

di girare ed andarmene, quando ho notato che dalla vettura citata in precedenza

è sceso il conducente che si è diretto verso di me.

Io, per sentire cosa voleva quell’uomo, ho abbassato il finestrino

e, quando questi è giunto alla mia altezza, mi ha sferrato un forte pugno al

volto.

Più precisamente questi appena mi ha raggiunto ha pronunciato le

parole: “prendi questo coglione” e poi mi ha sferrato un pugno che in pratica

mi ha tramortito. Il colpo è stato talmente forte che, oltre a sanguinarmi il

naso, ho avuto la testa pesante per 3-4 giorni tanto che sospetto che fosse una

commozione celebrale. A questo punto alcuni clienti mi hanno soccorso e mi

hanno accompagnato presso i bagni della stazione a pulirmi il naso e a cercare

di recuperare i sensi. Nel frattempo un dipendente del distributore di benzina

ha chiamato la Polizia e poco dopo è sopraggiunta una pattuglia i cui agenti

hanno proferito col sottoscritto e con l’uomo che ha sferrato il pugno che è

stato quindi identificato in AP 1” (verbale 19.11.2011, allegato 1 al rapporto

di polizia 31.01.2012, AI 5, pag. 3).

A dire di __________, il

forte pugno ricevuto da AP 1 l’ha non solo ferito al naso, ma ha anche spezzato

in due gli occhiali da vista che portava:

“ Dopo alcuni

minuti mi sono parzialmente ripreso e ho cercato di guardare il giornale e ho

realizzato che non avevo più gli occhiali e controllando ho visto che una metà

si trovava sul sedile anteriore destro mentre la seconda metà sul sedile

posteriore. In sostanza, per il forte colpo ricevuto, oltre a ferirmi il naso

(certificato medico allegato), AP 1 mi ha anche spezzato gli occhiali in due

parti e, nella rottura, questi mi hanno a loro volta provocato delle ferite al

volto” (verbale 19.11.2011, allegato 1 al rapporto di polizia 31.01.2012, AI 5,

pag. 3).

b. Nel certificato

medico del dott. med. __________ di __________ (allegato alla querela penale

del 05.09.2011, A 1) si legge che il paziente, che il medico riferisce di aver

visitato il 14 giugno 2011 alle ore 8.00, “accusa dolore di testa,

vertigine, epitassi, dolore al naso” e “presenta un grande

ematoma alla base del naso e una ferita sulla faccia destra del naso”.

Le ferite ed escoriazioni

riportate da __________ sono documentate anche dalla fotografia allegata al

certificato medico. Una seconda fotografia, allegata alla querela, ritrae gli

occhiali da vista di __________, spezzati in due parti in corrispondenza della

lente sinistra e sprovvisti dello stanghino destro (AI 1).

c. Interrogato una

prima volta il 02.01.2012, AP 1 ha fornito una versione diversa da quella di __________

sull’accaduto, negando categoricamente di averlo colpito al volto. Egli ha

spiegato di aver suonato l’avvisatore acustico all’indirizzo di __________ per

renderlo attento alla sua presenza poiché temeva che, nell’eseguire la

retromarcia, egli potesse urtare la sua vettura. A dire di AP 1 l’uomo ha però

reagito male:

“ A questo punto

l’uomo, dopo aver corretto la manovra, mi si è affiancato e, dopo aver

abbassato il finestrino, si è rivolto a me insultandomi con ingiurie tipo:

“italiano di merda, straniero del cazzo, vaffanculo, testa di cazzo, coglione”.

Dopo avermi insultato ha proseguito con la sua manovra e quindi ad

indietreggiare sino a fermarsi poco dietro la mia vettura ma spostato a destra.

A questo punto sono sceso dalla mia automobile e mi sono

avvicinato all’uomo che, con il finestrino aperto, si trovava ancora seduto

nella sua vettura.

Da parte mia gli ho chiesto cosa volesse e se era il caso di

offendermi in quella maniera poiché, da parte mia, avevo suonato solo per

evitare una collisione. (...) Io gli ho solo parlato ed io non l’ho colpito in

alcun modo.

In quel frangente, ovvero mentre gli parlavo, ho notato che l’uomo

non aveva gli occhiali e presentava un graffietto sul naso (...). Non so perché

aveva questo graffio e forse se l’è procurato nel togliersi gli occhiali.

Dopo che gli ho rivolto la parola l’uomo, che non ha mai smesso di

insultarmi, è sceso dalla vettura ed è andato nel negozio a chiedere un

cerottino per coprire il graffio citato in precedenza.

L’impiegata del negozio della stazione di servizio ha avvisato la

polizia per cui poco dopo è giunta una pattuglia della Polizia Cantonale. In

presenza degli agenti ho raccontato la mia versione e hanno sentito anche

quella dell’uomo (PS 02.01.2012, allegato 4 al rapporto di polizia 31.01.2012,

AI 3 , pagg. 2-3).

AP 1 si è, poi, rifiutato

di firmare il verbale dell’interrogatorio esigendo la presenza del suo

avvocato. Egli é stato, dunque, sentito nuovamente il 26.01.2012, presente il

suo difensore. In quell’occasione, egli ha completato le sue precedenti

dichiarazioni precisando che __________, dopo essersi fatto dare il cerotto, ha

espressamente rifiutato di far chiamare l’ambulanza come, invece, gli era stato

proposto sia dall’impiegata dell’__________ che dalla polizia e di non avere

nessuna idea né sul come __________ si sia procurato l’ematoma e le

escoriazioni al naso successivamente riscontrate dal medico né sul perché egli

l’abbia querelato per un reato mai commesso (PS 26.01.2012, allegato 2 al

rapporto di polizia 31.01.2012, pagg. 3-5).

7.

Al dibattimento di

primo grado sono stati sentiti AP 1, __________ e __________, l’impiegata dell’__________

di __________.

a. __________ ha chiarito

immediatamente di non avere assistito alla lite e di essere uscita dal negozio

della stazione __________ unicamente a fatti avvenuti poiché allertata da un

cliente e di aver trovato __________ “visibilmente scosso e con il naso che

sanguinava” (verbale di audizione, allegato al verb. dib. primo grado, pag.

1). Ha, poi, aggiunto che quando ha raggiunto __________ egli indossava gli

occhiali e di ricordarsi che erano rotti, nel senso che mancava uno stanghino.

Ha anche precisato che l’uomo “continuava a metterli e toglierli”

(verbale di audizione, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1). Ha, quindi,

spiegato di aver dato a __________ un cerotto e di averlo disinfettato, ma di

non aver messo un tampone “perché non sanguinava dalle narici ma dal naso dove

poggiano gli occhiali” (verbale di audizione, allegato al verb. dib. primo

grado, pag. 2).

Ha negato di aver visto un

ematoma sul viso dell’uomo.

Ha, poi, aggiunto di avere

chiesto a __________ se doveva chiamare un’ambulanza (verbale di audizione,

allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1 e 2).

b. AP 1 e __________

hanno, dal canto loro, sostanzialmente mantenuto le proprie posizioni. AP 1 ha

precisato unicamente che, il giorno dell’accaduto, sul viso di __________ non

vi era un ematoma come quello raffigurato nella fotografia allegata al

certificato medico e che “al massimo togliendosi gli occhiali lui si è fatto

un graffio” (verb. interrogatorio imputato, allegato al verb. dib. primo

grado, pag. 1).

__________ invece, dopo

aver confermato la bontà delle dichiarazioni delle teste __________, ha però

ribadito che, in seguito al colpo al volto ricevuto da AP 1, gli occhiali da

vista che indossava si sono rotti in due parti. Ha poi così descritto gli

istanti che hanno seguito il pugno ricevuto:

“ sono rimasto

intontito in macchina. Ho cercato gli occhiali che erano caduti e mi sono

accorto che sanguinavo e quindi sono uscito per entrare in negozio, dove mi

hanno accompagnato delle persone che mi hanno visto che ero molto scosso.

Da dove sanguinava?

Dalla parte esterna del naso e molto.

Perché non ha accettato l’ambulanza? Non era così grave al punto

di dover andare all’ospedale. Il sangue si era fermato.

Perché era annebbiato? Perché il pugno mi ha fatto stare male.

Ancora un giorno dopo avevo le vertigini e per questo ho deciso di andare dal

dottore.

Ha guidato dopo i fatti? Si. Da lontano vedo abbastanza bene. Ho

degli occhiali tipo bifocali. Ho comunque guidato solo 500 metri fino a casa” (verbale di audizione, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 2).

Appello

8.

L’appellante - che

chiede il suo proscioglimento - sostiene che il primo giudice ha accertato in

modo inesatto i fatti.

Innanzitutto perché, nello

stabilire quanto accaduto fuori dalla stazione __________, il pretore non ha considerato

il comportamento di __________ negli istanti precedenti la lite. Segnatamente, non ha considerato che __________ ha posteggiato la sua vettura in un

luogo che ostruiva la possibilità di movimento degli altri conducenti, che

l’ha, poi, insultato pesantemente senza alcun motivo e, infine, che lui lo ha

raggiunto mentre si accingeva ad eseguire una manovra non permessa (III, pag.

1). Poi perché ha accertato in modo inesatto anche le cause e l’entità del

danno alla salute diagnosticato a __________, danno che - a suo dire -

quest’ultimo potrebbe essersi benissimo procurato da solo togliendosi

“frettolosamente e con atteggiamento scosso” gli occhiali da vista visto che

egli presentava unicamente una semplice ferita sul lato della narice, che è

stata curata con l’apposizione di un semplice cerotto. Al contrario, continua

l’appellante, __________ non sanguinava internamente dal naso, non presentava

nessun ematoma - che in caso di pugno al volto sferrato con la foga descritta

dall’AP sarebbe stato forzatamente immediatamente visibile subito dopo i fatti -

e ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza, ciò che permette di escludere la

tesi secondo cui egli abbia ricevuto un colpo al naso tale da tramortirlo e da

causargli dei giramenti di testa per giorni così come da lui preteso (III, pag.

2). Infine, a mente dell’appellante, il pretore nemmeno ha considerato che __________

ha mentito anche su altri aspetti relativi a quanto successo quel giorno, in

particolare in relazione al fatto che al momento in cui ha proferito l’insulto __________

aveva il finestrino abbassato, che i suoi occhiali da vista in seguito

all’accaduto risultavano spezzati in due e che __________ ha atteso l’arrivo

della polizia in un posteggio che nel frattempo si era liberato.

In conclusione,

l’appellante sostiene che il pretore ha sbagliato a credere alla versione di __________

e non alla sua, ritenuto da un lato che non vi sono in atti elementi per

concludere che egli mente, mentre ve ne sono che dimostrano che è l’accusatore

privato a mentire e dall’altro considerato a maggior ragione che egli, di

professione agente di sicurezza, non solo sa come comportarsi quando una

persona è scossa ed ha un comportamento “sopra il righe” - come era __________

il giorno dei fatti - ma è anche consapevole delle pesanti conseguenze

(rescissione del contratto di lavoro) che può avere per lui una condanna penale

dal profilo professionale (III, pag. 3). In conclusione, egli pretende che

“ il voler

chiedere a __________ (recte __________) i motivi per i quali era stato così

pesantemente insultato, è un diritto legittimo, personale e professionalmente

usuale (...). Ma dal voler chiedere ad essere autore di reato, vi sono elementi

che devono essere logicamente e coerentemente comprovati. Questo, nella

sentenza e nella fattispecie giudicata, non è avvenuto” (III, pag. 3).

9.

Questa Corte è,

dunque, chiamata ad accertare se AP 1, il 12 giugno 2011, ha colpito con un pugno al volto ___________, causandogli i danni descritti nel certificato

medico del dottor __________.

a. È da ritenersi

assodato, poiché ciò risulta dalle dichiarazioni convergenti di entrambi i

protagonisti, ribadite anche in occasione del dibattimento d’appello (verb.

dib. d’appello, pagg. 2-4), che:

-

il 12 giugno 2011, presso il piazzale della stazione __________ di __________,

c’è stato un litigio tra le parti;

-

in seguito al colpo di clacson a lui indirizzato da AP 1, __________ ha

inveito contro di lui;

-

AP 1 è, poi, sceso dalla propria vettura e si è avvicinato a piedi al veicolo di

__________, che è, invece, rimasto all’interno dell’abitacolo.

b. Su quanto accaduto

successivamente all’avvicinarsi di AP 1 alla vettura di __________, in atti vi

sono unicamente le dichiarazioni, divergenti, dei due protagonisti, che vanno

lette e valutate alla luce delle dichiarazioni della teste __________ - che non

ha assistito all’alterco ma che è intervenuta sul posto subito dopo i fatti - e

delle risultanze oggettive degli accertamenti medici a cui __________ si è

sottoposto presso il dottor __________ il 14 giugno 2011.

c. Da un’attenta

lettura degli atti, ed in particolare delle dichiarazioni delle parti e della

teste __________, emerge che le dichiarazioni rilasciate da __________ durante

l’inchiesta e al dibattimento di appello presentano svariate incongruenze.

c.1. Innanzitutto, __________

ha sempre sostenuto, ancora in sede di appello, che in seguito al pugno al

volto infertogli da AP 1 gli occhiali da vista che indossava si sono spezzati

in due (verbale 19.11.2011, allegato 1 al rapporto di polizia 31.01.2012, AI 5,

pag. 3; verbale di audizione, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 2).

Al dibattimento di appello

ha ribadito di aver realizzato di non indossare più gli occhiali solo in un

secondo momento, e meglio dopo essere stato medicato dalla gerente della

stazione di servizio, quando li ha ritrovati, rotti, all’interno della sua

autovettura:

“ Sul momento non

mi sono neanche acconto di non avere più gli occhiali. Me ne sono reso conto

solo dopo essere stato medicato, in particolare dopo che sono rientrato in

macchina e ho trovato solo metà degli occhiali. La seconda metà l’ho trovata

solo in seguito, perché era finita sul sedile posteriore. (...)

Fino all’arrivo della polizia sono rimasto seduto in macchina. È

li che mi sono accorto di non avere più gli occhiali. (...) A domanda dell’avv.

DI 1 rispondo che, mentre aspettavo la polizia, ho cercato di leggere i

giornali. È solo vedendo che non ci riuscivo che mi sono reso conto di aver

perso gli occhiali” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

__________ ha anche

precisato di non aver più indossato gli occhiali dopo il colpo ricevuto:

“ L’avv. DI 1 mi

chiede se è in quel momento che ho ritrovato gli occhiali e li ho indossati. Ma

come potrei averli indossati visto che, come risulta dalle fotografie, erano

rotti in due pezzi.

A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che la foto degli occhiali l’ho

fatta io appena arrivato a casa” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Queste sue dichiarazioni

sono in contrasto con quelle della teste __________, che è intervenuta dopo il

diverbio. La teste ha, infatti, riferito in modo chiaro che, in quel momento, __________

indossava ancora gli occhiali da vista, che erano unicamente sprovvisti di uno

stanghino e che egli continuava a metterseli e toglierseli (verbale di

audizione, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1).

Non vi è alcun motivo per

dubitare delle dichiarazioni della teste, a maggior ragione considerato che

ella ha descritto il gesto di togliersi e mettersi gli occhiali ripetutamente

compiuto da __________ davanti a lei.

Occorre, dunque, ritenere

accertato che, contrariamente alle dichiarazioni di __________, quando egli è

sceso dalla vettura – quindi, dopo il preteso “scontro” con AP 1 – i suoi

occhiali non erano rotti a metà.

Da questo accertamento,

discende che la foto in atti portata a supporto della versione di __________ o

non ritrae gli occhiali che egli indossava quel giorno oppure, se invece li

ritrae, la loro rottura è avvenuta successivamente allo “scontro” di cui

trattasi.

c.2. Anche nel riferire le

conseguenze causategli dall’asserito pugno sferratogli da AP 1, __________ non

solo non è stato lineare, ma nemmeno è stato coerente con le dichiarazioni della

teste __________.

Innanzitutto egli ha

modificato più volte le sue dichiarazioni sulle conseguenze dell’asserito pugno

ricevuto. Inizialmente alla polizia ha detto di aver ricevuto un “pugno che

in pratica mi ha tramortito. Il colpo è stato talmente forte che, oltre a

sanguinarmi il naso, ho avuto la testa pesante per 3-4 giorni tanto che

sospetto che fosse una commozione celebrale” (verbale 19.11.2011, allegato

1.

al rapporto di polizia 31.01.2012, AI 5, pag. 3).

Poi, davanti al giudice di

prime cure, ha ridimensionato le conseguenze del colpo ricevuto al solo

sanguinamento, copioso, della parte esterna del naso (“Da dove sanguinava?

Dalla parte esterna del naso e molto”, verbale di audizione, allegato al

verb. dib. primo grado, pag. 2) e a vertigini presenti ancora il giorno

successivo.

Al dibattimento d’appello

ha nuovamente cambiato versione. Da un lato, ha parlato di perdita di sangue

non solo dalla parete esterna del naso ma anche dalle narici, ciò che ha

richiesto un tamponamento per fermare il sangue e, dall’altro, ha definito la

ferita esterna un semplice graffietto, curato con l’apposizione di un cerotto:

“ Subito dopo il

pugno ho avuto uno stordimento e ho sentito che sanguinavo, sia dalle narici

che dalla parete esterna del naso. Riguardo quest’ultimo sanguinamento ha

ragione AP 1 quando dice che si trattava di un graffietto che era dovuto alla

rottura degli occhiali. (...) A soccorrermi concretamente – ho poi saputo dopo

– è stata la gerente del negozio. È stata anche lei a chiamare la polizia. Sempre la gerente mi ha tamponato il naso. All’esterno del naso mi sembra che mi

abbia messo un cerotto” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

La gerente della stazione

di servizio ha, però, riferito unicamente di un sanguinamento dalla parte

esterna del naso e ha espressamente escluso di aver applicato un tampone al

naso, che internamente non sanguinava (verbale di audizione, allegato al verb.

dib. primo grado, pag. 2). Versione questa in linea con quella sempre sostenuta

anche da AP 1, che ha sempre riferito – ancora al dibattimento d’appello -

unicamente di un graffietto che sanguinava sulla parete esterna del naso (PS

02.01

, allegato 4 al rapporto di polizia 31.01.2012, AI 3 , pagg. 2-3;

verb. interrogatorio imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1;

verb. dib. d’appello, pag. 2).

c.3. Le dichiarazioni di __________

risultano, poi, essere in contrasto con quelle di AP 1 e, sopratutto, della

teste __________ anche in relazione al posizionamento della sua vettura dopo il

diverbio. Egli ha raccontato, sia davanti al primo giudice che davanti a questa

Corte, di aver spostato la sua autovettura dalla posizione in cui si trovava

(fuori posteggio, poiché stava eseguendo una manovra di uscita) in un

parcheggio che si era nel frattempo liberato, e di aver atteso lì l’arrivo

della polizia (verbale di audizione, allegato al verb. dib. primo grado, pag.

2; verb. dib. d’appello, pag. 4).

Sia la teste __________

che AP 1 hanno, invece, escluso che ciò sia avvenuto, affermando che la vettura

di __________ è sempre rimasta fuori posteggio (verbale di audizione, allegato

al verb. dib. primo grado, pag. 1; PS 02.01.2012, allegato 4 al rapporto di

polizia 31.01.2012, AI 3 , pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 2).

c.4. Le dichiarazioni di __________

sulla posizione del finestrino della sua autovettura al momento in cui ha

insultato AP 1 risultano, pure, essere inattendibili. Egli ha affermato di aver

abbassato il finestrino della sua vettura solo quando AP 1 gli si è avvicinato,

precisando al dibattimento d’appello che “quando ho detto la frase “cosa

cazzo vuoi” avevo il finestrino chiuso” (verb. dib. d’appello, pag. 4). È

evidente che si tratta di una versione dell’accaduto inverosimile e che non può

essere creduta, già solo per il fatto che, se __________ avesse effettivamente

avuto i finestrini chiusi, AP 1 non avrebbe potuto sentire la frase che __________

– come da lui stesso ammesso – gli ha rivolto.

c.5. Infine, anche le

circostanze in cui si è svolta la visita medica presso il dottor __________

appaiono poco chiare.

Da un lato, per quanto

concerne il giorno in cui la visita medica è stata effettuata. Se dal

certificato medico e dall’allegata fotografia siglata dal dottore, risulta che __________

è stato visitato alle ore 8.00 del 14 giugno 2011, e cioè due giorni dopo i

fatti, __________ ha fornito una versione diversa e contraddittoria. Ha preteso

di essere andato dal medico il giorno successivo ai fatti (e, dunque, il 13

giugno e non il 14), per poi, però, nello stesso tempo precisare che “la

data indicata sulla fotografia (il 14 giugno, n.d.r.) è quella in cui il dottor

__________ mi ha visitato” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

D’altra parte, anche la

questione relativa alla radiografia cui __________ sarebbe stato sottoposto in

occasione della visita medica desta qualche perplessità. La fattura del medico

riferisce dell’esecuzione di una “radiografia cranio totale o parziale”. __________

ha, però, negato che sia mai stata effettuata una radiografia:

“ Il dottor __________

non mi ha dato delle cure particolari. (...) Non mi ha prescritto

antidolorifici. Non mi ha fatto delle radiografie” (verb dib. d’appello, pag.

4).

d. Non

va, poi, dimenticato che l’imputato - che lavora quale addetto alla sicurezza

da numerosi anni (da 12 anni è alle dipendenze del __________) e che, pertanto,

si trova da anni quotidianamente confrontato con situazioni di tensione e di

conflitto - non ha precedenti penali a suo carico: ciò significa che egli è in

grado, proprio per esperienza professionale, di risolvere situazioni di

conflitto senza far capo alla violenza.

e. Tutte queste

incongruenze, peraltro su aspetti centrali della vicenda (come la rottura degli

occhiali o le conseguenze dell’asserito pugno ricevuto), tolgono forza probante

all’unico riscontro oggettivo in atti, e cioè al certificato medico del

14.06.2011

del dottor __________, che riferisce della presenza, sul volto

dell’accusatore privato, oltre che di una piccola ferita sulla parte destra

del naso, anche di un ematoma posto alla base del naso.

Gli tolgono forza

probante, non solo le già citate incongruenze nelle dichiarazioni di __________,

ma anche il fatto che egli è stato visitato dal dottor __________ unicamente

due giorni dopo l’accaduto, e meglio il 14 giugno 2011. In queste condizioni, in particolare visto quanto sopra, non può essere esclusa l’ipotesi secondo

cui l’ematoma – che lo si ricorda non era presente al momento in cui è stato

medicato al naso immediatamente dopo i fatti – abbia cause diverse da quelle

che l’AP gli attribuisce.

Per quanto riguarda il

graffio sulla parete esterna del naso - la cui esistenza è stata ammessa dalle

parti coinvolte e dalla testimone __________ - non vi sono elementi in atti (al

di là della dichiarazioni di __________ che, come detto, non sono state lineari

e coerenti) per poter accertare che esso sia stato causato da un pugno al volto

come quello descritto dall’accusatore privato. Non vi sono, infatti, elementi

in atti che possano escludere che, come suggerito anche da AP 1, __________ si

sia procurato da solo il graffio, sfilandosi frettolosamente e con foga gli occhiali

da vista che indossava, in un momento di agitazione dovuto al diverbio. Anzi

questa appare l’ipotesi più verosimile, poiché sostenuta sia dal tipo di ferita

– superficiale e appena visibile - sul naso dell’accusatore privato, sia dal

fatto che gli occhiali da vista che __________ indossava hanno semplicemente

perso uno stanghino, così come riferito dalla teste __________.

Sia la ferita che il danno

agli occhiali sono compatibili con il surriferito gesto. Non lo sono, invece,

con un pugno al naso inflitto con una certa foga, che avrebbe forzatamente

causato un danneggiamento degli occhiali di ben altra entità e, di conseguenza,

una ferita sulla parte esterna del naso ben più profonda e ben più grave.

In questo contesto forza è

concludere che quanto in atti non basta per accertare che AP 1 ha colpito con

un pugno al volto __________.

Ricordato il principio in

dubio pro reo, AP 1 deve, pertanto, essere prosciolto dal reato di lesioni

semplici.

Tassa di giustizia,

spese e ripetibili

10.

Visto l’esito

dell’appello, sia gli oneri processuali di prima sede che quelli di appello

sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).

Essendo pienamente

assolto, a AP 1 viene riconosciuta un’indennità ex art 429 cpv 1 lett a CPP di

fr 2’000.- per la procedura di prima istanza e di fr. 2’000.- per la procedura

di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84,

343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

123 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è accolto.

1.1. Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa di lesioni

semplici per i fatti descritti nel DA 1027/2012 del 5 marzo 2012.

2. Gli oneri

processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 910.-

(novecentodieci), sono posti a carico dello Stato.

3. A titolo di

indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino

rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 4'000.-.

4. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello

Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.