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Decisione

17.2014.12

Coazione (art. 181 CP). Valutazione della credibilità delle dichiarazioni della vittima. Obbligo per il giudice di motivare le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena (art. 50 CP). Viol

2 dicembre 2014Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

6. Su quanto accaduto

la sera del 26 gennaio 2010 in via __________ a __________ vi sono due versioni

discordanti: da una parte quella di AC 1, e dall’altra quella dei tre cittadini

dominicani coinvolti.

Non controverso è

sicuramente come l’inchiesta è partita e per quali motivi gli imputati sono

stati fermati. Per economia di giudizio vale la pena riprendere quanto al

proposito scritto in sentenza di primo grado (art. 82 cpv. 4 CPP):

“ In data 26

gennaio 2010 alle ore 21.24 veniva chiesto l’intervento della polizia in Via __________

a __________, presso il domicilio di AC 1, in quanto, stante alle sue

dichiarazioni, la stessa sarebbe stata seriamente minacciata e aggredita da tre

individui di nazionalità domenicana. In particolare la vittima ha riferito che

i tre, una volta entrati nel suo appartamento, hanno chiuso la porta a chiave,

impedendole di lasciare il proprio domicilio e che le hanno fatto spegnere i

telefonini e fatto chiamare la madre con il telefono fisso. AP 1, con una mano,

l’avrebbe poi presa al collo strattonandola con forza e, con l’altra sul volto,

le avrebbe coperto completamente la vista. Uno dei tre l’avrebbe inoltre

minacciata con il coltello (cfr. verbale AC 1 27.01.2010, pagg. 1-4).

A seguito del dispositivo di ricerca messo

in atto dalla polizia cantonale, verso le ore 22.50 veniva fermato un taxi ad __________,

all’altezza del portale della galleria autostradale del San Gottardo, con a

bordo le tre persone ricercate, e meglio AP 2, AP 2 e __________ (doc. 1).

Dopo il fermo il taxi veniva scortato sino

agli uffici del reparto mobile di _________, ove i tre ricercati e il tassista

venivano interrogati.

Considerati i bisogni dell’istruzione, in

particolare le versioni dei tre nominati, divergenti tra di loro e in contrasto

con le dichiarazioni rilasciate dalla vittima, nonché il pericolo di fuga, in

data 27 gennaio 2010 il Procuratore pubblico ordinava il loro arresto (doc.

3-8), confermato il giorno stesso dal GIAR (doc. 9-11) e procrastinatosi sino

al 19 febbraio 2010 (doc. 48-50).” (sentenza impugnata, consid. 2, pag.5).

Dopo i fatti, il 27 gennaio

2010 alle ore 04:40, AC 1 è stata visitata dal medico di picchetto del Pronto

soccorso dell’Ospedale __________ di __________, che non ha riscontrato alcun

segno visibile di violenza (AI 52).

Ugualmente incontestato è che

la sera del 26 gennaio 2010, verso le 20:00/20:30, __________ si è recato a

casa della vittima in compagnia di AP 1 e che tra loro e la donna vi è stata

una discussione animata, al punto da far sì che qualcuno avvisasse verso le

21:25, la Polizia cantonale che è prontamente intervenuta sul posto, trovando

solo la donna.

7. Per il resto non si

può far altro che rilevare che la versione di AC 1 è confutata dai tre uomini,

sicché si rende necessario effettuare una valutazione della credibilità delle

parti in causa sulla scorta sia degli elementi intrinseci alle loro

dichiarazioni che di quelli esterni, oggettivi.

Quale

premessa vale la pena rilevare come i tre giovani, una volta fermati a bordo

del taxi ad __________ da una pattuglia della polizia cantonale, siano

semplicemente stati invitati a recarsi al centro di comando per essere

interrogati senza che venissero fatti salire sull’auto di servizio o che un

poliziotto li accompagnasse nel taxi. Durante tutto il tragitto, durato

abbondantemente più di mezz’ora, essi hanno avuto modo di discutere liberamente

tra loro e avrebbero quindi anche potuto facilmente concordare una versione

difensiva senza essere disturbati.

E’

prova che in quel lasso di tempo abbiano fatto quello che volevano il fatto

che, mentre erano scortati sino agli uffici di __________ qualcuno di loro ha

potuto rompere una tessera SIM Lyca Mobile e AP 1 abbia potuto strappare tre

biglietti del treno e gettarli dal finestrino (RPG, AI 52, pag. 4).

8. Secondo AC 1, i tre

uomini hanno suonato alla porta del suo appartamento senza alcun preavviso,

dopo essere entrati dal portone principale del palazzo, aperto, ed essere

saliti sino al suo pianerottolo senza accendere la luce.

Chiesto

chi fosse ed essendole stato risposto “__________” da __________, persona che

aveva conosciuto perché arrivato a trovarla qualche giorno prima con sua madre __________,

la vittima ha aperto la porta per farlo entrare e, al momento di richiudere la

porta, ha scoperto che il giovane era accompagnato dai due appellanti. Tutti e

tre sono quindi penetrati nell’appartamento chiedendo sin da subito dove fosse

sua madre __________. Nel frattempo, uno di essi ha chiuso a chiave la porta e

qualcuno di loro (non è stata in grado di dire chi) le ha intimato di togliere

le batterie dai suoi telefoni cellulari. Avendo le unghie sintetiche, la donna

si è quindi recata in cucina per prendere un coltello ed ha così dato seguito

all’ordine, rendendo inutilizzabili i due apparecchi telefonici.

Fatto

ciò, AP 1 l’ha afferrata con una mano per il collo e con l’altra le ha coperto

il viso, chiedendo dove fosse sua mamma. La stessa domanda le veniva nel

contempo posta insistentemente anche da __________. A detta della vittima, AP 1

le avrebbe pure preso il coltello dalle mani e l’avrebbe con esso minacciata di

morte, intimandole di non urlare (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2).

Spaventata,

AC 1 ha chiamato la madre con il telefono fisso dicendole di venire da lei al

più presto possibile.

Terminata

la breve conversazione, ella, urlando, ha aperto la finestra della terrazza,

asserendo agli inquirenti che avrebbe preferito buttarsi giù e rompersi una

gamba piuttosto che morire, ed ha gridato aiuto (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag.

2). Quale reazione - sempre secondo il racconto di AC 1 - AP 1 ha detto a AP 2

di prendere la pistola. Pistola che mai nessuno, nemmeno la donna, ha mai visto

o preteso aver visto.

Nel

frattempo AP 1, soprattutto, e __________, in parte, hanno rovistato tra le sue

cose, hanno aperto gli armadi ed i cassetti della camera da letto. AP 2, dal

canto suo, girava nervoso nel salotto.

Dopo

qualche minuto, non avendo trovato nulla, i tre uomini hanno detto qualcosa tra

loro in olandese e se ne sono ripartiti prendendo con sé le chiavi

dell’appartamento. La vittima li ha rincorsi ed è riuscita a farsi restituire

le chiavi.

Per

AC 1, la persona che sembrava dare gli ordini agli altri e che più l’ha

minacciata è AP 1 (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2).

9. I tre imputati dal

canto loro, hanno negato di aver mai minacciato la donna, sostenendo di essersi

recati da lei perché __________, che la conosceva, voleva vedere come stavano

lei e la madre __________, dopo l’arresto del fratello/figlio per i fatti del __________.

Arrivati al suo appartamento, hanno suonato e, non appena sono entrati tutti e

tre, vedendo quindi che egli era accompagnato dai qui appellanti, la donna ha

iniziato ad agitarsi istericamente ed è corsa in cucina per prendere un

coltello con il quale ha tolto le batterie dei telefoni cellulari. Stupiti da

questo comportamento, gli uomini hanno cercato di toglierle il coltello dalle

mani, cosa riuscita ad AP 1. Nel contempo quest’ultimo, per sua stessa

ammissione, le ha messo una mano davanti alla bocca, senza farle del male, per

invitarla a non gridare (MP 18 febbraio 2010, AI 46, pag. 3). La donna sarebbe

poi corsa in camera a chiamare una persona risultata essere poi la madre,

dicendole di venire subito lì, per poi tornare in salotto, aprire la finestra

del balcone ed urlare. Temendo che facesse un gesto estremo e non riuscendo a

calmarla nonostante i loro tentativi, i tre uomini hanno quindi deciso di

ripartire.

Uscendo

uno di loro ha raccolto da terra le chiavi dell’appartamento di AC 1, cadute

aprendo la porta, e gliele ha riconsegnate.

Il

trio si è quindi allontanato a piedi, per poi prendere un taxi sino alla

stazione di __________, ove essi hanno preso un altro taxi per recarsi a __________,

dove __________ ha contrattato con un terzo tassametrista il trasporto fino a __________.

Dopo

il fermo ad __________, essi sono stati scortati sino a __________. Durante il

tragitto AP 1 ha strappato i biglietti del treno e li ha gettati fuori

dall’auto, come da lui stesso riconosciuto (PG 9 febbraio 2010, AI 52, pag. 8),

sostenendo d’averlo fatto perché pensava che non servissero più.

10. Non credendo ai tre

uomini e considerando la fattispecie sufficientemente sostanziata, il

Procuratore pubblico ha emanato nei loro confronti, il 16 agosto 2010, tre

decreti d’accusa per il reato di coazione, cui AP 1 hanno interposto regolare

opposizione. Per contro __________ ha deciso di non impugnare il decreto a suo

carico, che è regolarmente passato in giudicato.

In

occasione del dibattimento di primo grado, avvenuto alla sola presenza dei

difensori dei due imputati poiché né quest’ultimi, né la vittima, si sono

presentati, nonostante regolare citazione, il giudice della Pretura penale ha

valutato in dettaglio le varie deposizioni in atti e, ritenendo quella di AC 1 attendibile,

ha confermato le proposte di condanna.

Dopo

la comunicazione del dispositivo della sentenza, i due prevenuti hanno

immediatamente annunciato la loro intenzione di interporre appello. Tale

volontà è stata confermata una volta ottenuta la motivazione scritta della

decisione, con tempestiva dichiarazione d’appello. Di qui la presente

procedura.

Gli appelli

11. Con i loro appelli,

entrambi i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza di condanna a loro

carico ed il proscioglimento dall’imputazione di coazione. Sostanzialmente essi

sostengono che AC 1 non è credibile o, perlomeno, non lo è più dei coaccusati,

avendo ella mentito a più riprese.

12. Centrale è dunque,

come accennato, la valutazione della credibilità delle parti in causa.

Quale

premessa, va preso atto che sia i tre uomini che la vittima hanno su più punti

mentito agli inquirenti e che è innegabile che AC 1 abbia esagerato nel

descrivere alcune situazioni e i suoi sentimenti, come ad esempio quando,

teatralmente, ha asserito:

“ Rispondo che

mentre i tre erano in casa io avevo paura. Ancora oggi avevo paura che gli

avvocati potessero pure picchiarmi.

Comunque sono anche coraggiosa, nel senso che piuttosto che farmi

ammazzare da qualcuno, lo faccio da sola.” (MP 26 marzo 2010, AI , pag. 2).

Ciononostante,

pur dovendo dare atto che la vittima non fosse apparentemente, al momento dei fatti

e degli interrogatori, pienamente affidabile, non si può partire dal

presupposto che tutto quanto da lei dichiarato sia una menzogna e che i fatti

ritenuti nel decreto d’accusa non siano mai avvenuti.

Per

valutare la fondatezza degli addebiti, occorre pertanto procedere ad un’analisi

approfondita delle dichiarazioni e, soprattutto, degli elementi concreti a

disposizione.

Le

menzogne evidenti di AC 1

13. E’ assodato che alcune

dichiarazioni della vittima siano state sconfessate sin da subito o, se non

altro, non abbiano mai potuto trovare un riscontro oggettivo negli accertamenti

degli inquirenti.

In

particolare, questo vale per le lesioni che la donna ha sostenuto d’aver subito

a seguito dell’aggressione fisica di AP 1:

“ Quando sono

andata all’Ospedale mi sono state fatte delle foto ai lividi sul collo (che poi

sono apparsi più visibili il giorno dopo). Oggi ho ancora male al collo ed al

fianco sinistro. Mi sto curando da sola con pomate varie.” (PG 8 febbraio 2010,

AI 52, pag. 7).

Gli

accertamenti fatti in seguito, limitati alla visita medica del 27 gennaio 2010

delle 04:35, hanno tuttavia attestato il contrario, cioè che non vi era alcun

segno visibile di violenza, e non riportano neppure che la paziente si sia in

qualche modo lamentata per dei dolori (AI 52).

AC

1 ha poi, evidentemente, raccontato il falso quando ha dichiarato di non avere

mai avuto nulla a che fare con sostanze stupefacenti (PG 27 gennaio 2010, AI 1,

pag. 4), mentre con la sentenza del 28 novembre 2012 a suo carico (17.2012.57-58+77) è stato accertato che era stata coinvolta in traffici illegali

di stupefacenti sia prima (condanna in Cile) che dopo i fatti. A questo

proposito non si può mancare di osservare come ella, nel suo primo

interrogatorio, abbia fatto esplicitamente cenno all’ipotesi che i tre uomini

fossero mossi da un movente legato alla droga, per poi rimangiarsi tutto in un

secondo tempo.

Un’altra

falsità, di importanza infima e forse dovuta allo stato confusionale, è quella

detta il 26 marzo 2010, quando ha negato di aver mai rifiutato il confronto con

i tre uomini, per poi subito rimangiarsi la parola non appena resa attenta che

lo aveva in effetti fatto l’8 febbraio 2010 (MP 26 marzo 2010, AI 56, pag. 2

seg.).

In

definitiva, a parte la prima menzogna, dalle altre non si può ancora desumere

con certezza che ella abbia mentito sulla coazione. In effetti, negare il

coinvolgimento con il traffico di stupefacenti, dal quale verosimilmente tutta

la vicenda in disamina si diparte, è facilmente spiegabile come un tentativo di

evitare di essere fatta oggetto di quanto avvenuto poi in seguito, quindi di

un’indagine specifica e di una condanna.

L’aver

per contro detto di avere riportato lesioni non riscontrate, è segno di

tendenza all’esasperazione, ma non esclude che i fatti dei decreti d’accusa,

decisamente meno gravi rispetto a quanto dichiarato dalla donna, siano

realmente avvenuti. Neppure escluso è che le vie di fatto possano aver

provocato qualche dolore momentaneo, senza lasciare tuttavia tracce sul fisico.

D’altronde

la sindrome bipolare affettiva di cui soffriva la donna, comportava

un’alternanza tra stati depressivi e stati di tipo ipomaniacale, caratterizzati

da manifestazioni di agitazione nervosa (crf. Sentenza CARP pubblicata 28

novembre 2012, inc. 17.2012.57-58+77, consid. 5, pag. 12, costituente fatto

notorio ai sensi dell’art. 139 cpv. 2 CPP), ma non era di per sé indice di

attitudine alla menzogna o all’accusa mendace.

Inoltre,

non si può dimenticare che dall’istruttoria non è emerso neppure un vago

indizio di un motivo che potesse indurre l’accusatrice privata a denunciare i

tre prevenuti per dei fatti mai commessi: nessuna inimicizia, nessun conflitto

di interessi, nessun litigio, nessun rapporto degno di tale nome.

Elementi

comprovati

14. Nella vicenda che qui

ci concerne vi sono alcuni punti fermi che parlano a favore della tesi

accusatoria:

- in primo luogo è

assodato che AC 1 e la madre __________ e almeno un altro membro della loro

famiglia erano persone dedite al traffico di stupefacenti, avendo esse ricevuto

una prima pesante condanna, seppur con pena sospesa condizionalmente, nel 2007 in Cile, per infrazione alla legge contro gli stupefacenti di quel Paese ed essendo poi state

condannate una seconda volta nel 2012, in Ticino, per dei fatti, sempre legati al commercio di droga, commessi nei primi sei mesi del 2011;

- gli imputati AP

1 hanno dichiarato di essere venuti in __________ da __________ e __________

per acquistare pneumatici usati. Essi non hanno tuttavia fornito alcuna prova di

una loro attività nel settore e nemmeno hanno dato un qualsiasi tipo di

elemento che permettesse di rendere anche solo vagamente verosimile la loro

tesi. In effetti, sarebbe bastato fornire un contatto, un riferimento a qualche

garage o a qualche rivenditore del nostro cantone, poiché è oggigiorno

impensabile che dei commercianti si spostino alla cieca in Paesi sconosciuti

per fare affari. Questo vale a maggior ragione se si pensa che __________ era

già giunto in Ticino in precedenza e che al momento dei fatti era già qui da

una settimana almeno, sicché avrebbe potuto fornire informazioni concrete sulla

sua attività qui da noi. Che __________ (PG 9 febbraio 2010, AI 52, pag. 6) e __________

(PG 10 febbraio 2010, AI 52, pag. 2) abbiano detto di aver sentito che __________

era qui per cercare copertoni d’auto, non ha alcuna valenza, poiché sono

testimonianze indirette e poiché al limite possono attestare che vi era una

versione ufficiale dei motivi della loro presenza nel nostro Cantone;

- nemmeno provata

è l’attività di pulizia di veicoli che __________ ha asserito voler avviare in

Ticino, nonostante l’esistenza di un’attività lavorativa sia in genere

facilmente dimostrabile;

- dei tre

prevenuti, solo __________ conosceva AC 1, essendo stato qualche giorno prima

nel suo appartamento con la madre di lei;

- nessuno ha

suonato al campanello esterno della palazzina, ma i tre uomini sono saliti

direttamente al pianerottolo dell’appartamento e solo lì hanno suonato. Anche

ammettendo che __________ avesse un buon rapporto con la vittima - che comunque

non conosceva certamente bene - un simile comportamento è alquanto sospetto e

indizio di una volontà di coglierla di sorpresa e di evitare di essere lasciati

fuori dalla porta;

- alla presenza

dei tre uomini nel suo appartamento, la donna ha estratto le batterie dei suoi

cellulari con un coltello. Si tratta di un gesto che non trova alcuna

giustificazione se non nell’imposizione da parte di terze persone. In effetti,

non è pensabile che ella lo abbia fatto spontaneamente; va contro ogni logica.

Anche se in preda ad un attacco di panico, a nessuno sarebbe mai venuto in

mente di fare un gesto del genere. Anzi, sarebbe stato nell’interesse della

vittima poter continuare a contare sulla possibilità di contattare

telefonicamente altre persone per chiedere aiuto, per cui avrebbe piuttosto

cercato di nascondere i telefoni cellulari da qualche parte;

- AC 1 ha

effettivamente chiamato la madre con il telefono fisso chiedendole di recarsi

al più presto possibile da lei, come confermato da __________ (PG 27 gennaio

2010, AI 1, pag. 2) e da __________ (PG 29 gennaio 2010, AI 52, pag. 4);

- la vittima ha

urlato per chiedere aiuto e subito dopo i fatti ha chiamato __________,

piangente (verbale di quest’ultima, PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2). E’

quindi assodato che, anche una volta partiti i tre uomini, ella era ancora

molto spaventata;

- i tre individui

hanno setacciato armadi e cassetti all’interno della camera di AC 1. In

effetti, nonostante abbiano inizialmente negato, sono state ritrovate le

impronte digitali di AP 1 sulle ante centrali dell’armadio e dalle foto in atti

(AI 52) risulta evidente che anche tutti i cassetti sono stati aperti;

- usciti dalla

casa della vittima, gli imputati hanno adottato un comportamento che induce a

pensare ad un tentativo di far perdere le proprie tracce. In effetti, come

visto, essi hanno prima preso un taxi per la stazione di __________, poi un

secondo per recarsi a __________ e infine quello per __________, a bordo del

quale sono stati fermati prima della galleria del Gottardo. La scelta di

preferire l’uso di questo mezzo di trasporto privato rispetto al treno è

evidentemente stata motivata dalla maggior discrezione e dalla possibilità che

esso offre di cambiare strada e destinazione a seconda degli eventi. Inoltre la

partenza precipitosa subito dopo i fatti stride palesemente con gli intenti

dichiarati di fare affari in Ticino, intenti immediatamente abbandonati senza

grossi ripensamenti;

- il fatto che

anche __________ abbia preso il taxi per __________, nonostante avesse ancora

le sue valigie in Ticino, induce a concludere che anch’egli fosse intenzionato

a fuggire. Non si giustifica altrimenti l’abbandono in fretta e furia del

Cantone;

- la scelta del

taxi, che sarebbe costato ben fr. 700.- (verbale di interrogatorio di __________,

PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 2), non può che essere giustificata come

tentativo di sfuggire alle autorità anche tenuto conto del fatto che i tre

uomini avevano su di loro tre biglietti ferroviari già pagati (complessivamente

più di fr. 300.-) che avrebbero permesso loro di recarsi a __________ senza

difficoltà, anche a quell’ora della sera;

- durante il

tragitto da __________ a __________, sul taxi, AP 1 ha, come visto, strappato e

gettato dal finestrino tre biglietti del treno andata-ritorno, __________ __________,

valevoli dal 26 gennaio al 4 febbraio 2010 (doc. A allegato a suo verbale PG 9

febbraio 2010, AI 52), poi ritrovati dagli agenti e ricomposti;

- all’interno del

taxi è pure stata trovata una carta SIM Lyca mobile, rotta da qualcuno. A AP 2

sono stati sequestrati, tra gli altri, una tessera SIM Lyca Mobile (quella

rotta, verosimilmente) e un involucro per tessera SIM Lyca Mobile (verbale di

sequestro 27 gennaio 2010, AI 1). Anche se non corrispondente, questo

ritrovamento attesta che almeno uno dei tre uomini utilizzava carte SIM di

quella società, sicché si può ritenere accertato che anche quella ritrovata

distrutta sia di uno di loro. Il motivo della distruzione non è stato fornito,

ma è palese che poteva essere solo riconducibile all’intenzione di impedire

agli inquirenti di scoprire contatti telefonici o dati compromettenti.

Dichiarazioni

degli imputati

15. Partendo da quanto

elencato nel paragrafo precedente, è possibile esaminare le dichiarazioni degli

imputati:

- tutti e tre

hanno sostenuto che non appena la donna ha visto che __________ non era solo,

ha iniziato ad agitarsi ed è corsa subito in cucina a prendere il coltello per

staccare le batterie dei telefoni cellulari, senza che nessuno le dicesse

nulla. Come già rilevato poco sopra, anche ragionando solo per ipotesi e

ritenendo plausibile un comportamento irrazionale, non è possibile intravvedere

in un simile atto un gesto sconsiderato motivato dal terrore. In effetti

pensare che appena visti i due accompagnatori e scoperto che non poteva

trattarsi di una visita di “piacere” di __________, la donna si sia spaventata

al punto da correre spontaneamente in cucina e fare quel che ha fatto sfugge

anche alla dinamica di un ragionamento per paradossi. Sarebbe quasi come

sostenere che qualcuno, per paura di essere picchiato, si malmenasse da solo.

Contrariamente a quanto

sostenuto nel suo appello da AP 2, non è vero che non ha alcun senso che lui ed

i due amici abbiano imposto a AC 1 di mettere fuori uso i suoi cellulari per

poi lasciarle il telefono fisso. In effetti un comportamento del genere si

giustifica semplicemente con il fatto che i tre uomini da un lato volevano che

la donna chiamasse la madre dal suo telefono di casa, mentre dall’altro

volevano pure evitare che, a loro insaputa, ella chiedesse l’aiuto di qualcuno.

Rendendo inutilizzabili i due telefoni cellulari si sono così assicurati che

non le fosse possibile contattare di nascosto, anche solo con sms, terze

persone. Per contro, un simile rischio non sussisteva con il telefono fisso,

sul quale potevano avere pieno controllo.

L’aver dato un ordine tale

all’inizio dell’incursione nell’appartamento è addirittura un segnale di grande

dimestichezza con situazioni del genere. Quindi di rodata esperienza criminale.

Le dichiarazioni, univoche, dei

tre imputati non possono pertanto che essere il frutto di una versione

concordata tra loro, verosimilmente nel tragitto in taxi dopo il fermo;

- dopo aver negato

di aver frugato in casa della vittima, messi di fronte al rinvenimento delle

impronte digitali di uno di loro, i tre uomini hanno dichiarato, in sostanza,

d’aver rovistato per cercare un panno o una tovaglia per poter neutralizzare la

donna che aveva imbracciato il coltello. Si tratta anche qui di un tentativo

maldestro di proporre una versione preconfezionata, che tuttavia non ha

alcunché di razionale. In effetti basta guardare le fotografie della camera da

letto in atti per comprendere come non era assolutamente necessario, se quella

fosse stata la loro reale intenzione, aprire armadi e rovistare cassetti. Già

solo sul letto vi erano sufficienti mezzi per tentare di avvolgere il coltello:

piumone, cuscini, vestiti, ecc. (AI 52). In una situazione concitata si prende

la prima cosa che può essere utilizzata, senza perdere tempo a cercare

l’oggetto ideale.

La versione della necessità di

ricerca di un oggetto per disarmare la vittima è stata smentita addirittura da __________,

che ha affermato che dopo averla vista togliere le batterie e rimanere con il

coltello in mano, lui e gli altri due hanno cercato di tranquillizzarla,

parlandole, riuscendo così a distrarla e a lasciare uno spazio temporale a AP 1

per toglierglielo di mano (MP 19 febbraio 2010, AI 47, pag. 2).

La

verità è quindi che gli uomini, in particolare AP 1, hanno frugato tra le cose

della vittima perché stavano cercando altro e che hanno mentito anche su questo

punto;

- __________ ha

sostenuto di essere salito sul taxi per __________ solo per accompagnare i suoi

amici e che poi sarebbe rientrato in Ticino (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 4).

Egli ha pure asserito, a domanda precisa, di non aver preso il treno per andare

oltre Gottardo perché era tardi e facendo i calcoli il prezzo dei biglietti del

treno corrispondeva più o meno al costo della corsa (PG 8 febbraio 2010, AI 52,

pag. 7).

Nessuna di queste affermazioni

è credibile. Innanzitutto perché l’imputato ha omesso di dire che i biglietti

del treno, andata e ritorno, erano già stati presi e pagati a __________, per

cui il ragionamento economico non regge. In secondo luogo, nemmeno è pensabile

che egli abbia voluto, dopo quanto accaduto, semplicemente fare compagnia agli

amici. Si è trattato di una fuga e null’altro;

- la teoria della

fuga è confermata anche dalla dichiarazione di AP 1 con la quale ha ammesso -

dopo aver in precedenza dichiarato che era rimasto a __________ - che la terza

persona giunta con loro in auto __________, tale __________, era sceso con loro

in Ticino per andarsene per i fatti suoi (MP 18 febbraio 2010, AI 46, pag. 4).

Questi avrebbe dovuto aiutarli a scegliere i copertoni e ad imballarli e,

evidentemente era quindi qui con loro. Dopo i fatti nell’appartamento, gli

appellanti sono tuttavia partiti alla volta di __________ senza preoccuparsi

minimamente del loro amico, il cui biglietto del treno era ancora nelle loro

mani ed è poi stato stracciato. Un simile comportamento si giustifica solo con

l’intenzione di abbandonare in fretta e furia il Cantone;

- con

riferimento a quanto avvenuto sul pianerottolo al momento di andarsene, __________

ha riconosciuto che qualcuno di loro, ma non lui, ha preso le chiavi

dell’appartamento della vittima, poiché queste al momento di uscire erano

cadute a terra. Questi però le avrebbe date subito alla donna (PG 4 febbraio

2010, AI 52, pag. 7). I due coimputati, tuttavia, hanno negato di averle prese

(AP 1, PG 3 febbraio 2010, AI 52, pag. 6 e AP 2, PG 3 febbraio 2010, AI 52,

pag. 9). Negare un fatto del genere, parzialmente ammesso da uno di loro, se si

fosse trattato semplicemente di un gesto di gentilezza come sostenuto da

questi, non trova giustificazione.

Dichiarazioni di AC 1

16. AC 1 ha mantenuto una

piena linearità nel descrivere quanto fatto dai tre uomini nel suo appartamento

quella sera:

- __________ ha

suonato al suo campanello e lei, dopo avere aperto l’uscio, lo ha benevolmente

rimproverato dicendogli che avrebbe dovuto avvisarla così avrebbe avuto il

tempo di farsi carina. In risposta, quando l’accusatrice privata stava già per

chiudere la porta, questi le ha annunciato di essere accompagnato da due

persone, che sono senza indugio entrate in casa dopo di loro, senza chiedere

nulla (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 1; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 4; MP

26 marzo 2010, AI 55, pag. 1);

- subito gli

energumeni le hanno chiesto dove fosse la madre, con tono minaccioso ed

aggressivo (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 1; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag.

4; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

- uno di loro ha

chiuso a chiave la porta dell’appartamento e tutti e tre le hanno detto di

togliere le batterie dei telefoni cellulari, cosa che lei ha fatto dopo essere

andata in cucina ed aver preso un coltello per aiutarsi, visto che con le

unghie posticce che aveva non era possibile staccarle (PG 27 gennaio 2010, AI

1, pag. 1 seg.; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 5; MP 26 marzo 2010, AI 55,

pag. 2);

- una volta fatto

ciò, AP 1 l’ha afferrata per il collo con una mano e con l’altra le ha coperto

il volto urlandole addosso e chiedendo dove fosse la madre (PG 27 gennaio 2010,

AI 1, pag. 2 e pag. 4; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 7 seg.; MP 26 marzo

2010, AI 55, pag. 2);

- in seguito lei

ha chiamato la madre __________ dicendole di raggiungerla, per poi aprire la

finestra della terrazza con l’intenzione dichiarata di saltare giù piuttosto

che restare lì a “farsi ammazzare” (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2 seg.; PG 8

febbraio 2010, AI 52, pag. 10; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

- a quel punto la

donna ha iniziato a chiedere aiuto ad alta voce e AP 1 ha detto a AP 2 di

prendere la pistola. Pistola che lei non ha tuttavia mai visto (PG 27 gennaio

2010, AI 1, pag. 3; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2; MP 26 marzo 2010, AI 56,

pag. 2);

- AP 1 si è poi

recato nella camera da letto e lei ha sentito sbattere i cassetti e le porte

degli armadi (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 3; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag.

8; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

- dopo ciò i tre

hanno parlato tra loro in olandese e sono partiti prendendo con sé le chiavi di

casa, che erano cadute a terra. AC 1 è corsa loro dietro ed è riuscita, prima

che prendessero l’ascensore, a farsele ridare (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag.

3; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 9; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

- l’impressione da

lei avuta è che AP 1 fosse il capo, perché è quello che più l’ha minacciata ed

era colui che dava le direttive agli altri (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2; MP

26 marzo 2010, AI 56, pag. 2);

- la vittima ha

avuto paura degli imputati (traspare in tutti i verbali, tra cui MP 26 marzo

2010, AI 56, pag. 2).

Accertamenti della Corte

17. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, questa Corte accerta che i fatti si sono svolti

così come descritto nei decreti d’accusa a carico degli appellanti e come

sostenuto dalla vittima.

Pur

con tutte le riserve sulla sua persona, nel caso specifico le sue dichiarazioni

sono credibili e costituiscono l’unica spiegazione per quanto avvenuto quella

sera.

Lo

scopo della venuta in Ticino dei tre uomini era evidentemente illecito e, con

una verosimiglianza che si avvicina alla certezza, connesso al traffico di

stupefacenti. Lo stesso dicasi della visita a AC 1. In effetti la presenza dei

due sconosciuti consente di escludere l’intenzione di avere un incontro galante

con la donna da parte di uno di essi.

Le

modalità con cui i malviventi si sono recati dall’accusatrice privata e si sono

introdotti nell’appartamento, inducono a desumere che le intenzioni fossero

diverse da quelle di una visita di cortesia. In effetti il fatto di non aver

suonato al citofono sotto casa, come avrebbe fatto chiunque si reca da una

persona che non conosce bene, indipendentemente dal fatto che il portone fosse

aperto (rotto) o meno, e l’aver fatto in modo che al momento dell’apertura la

vittima vedesse solo __________, che già conosceva, per poi scoprire solo dopo

che questi era già entrato che era accompagnato da due persone, lasciano

desumere che essi avessero l’intenzione di cogliere di sorpresa la vittima.

Una

volta nell’appartamento, i tre uomini hanno indubbiamente preso il comando e

imposto alla donna cosa fare. Indipendentemente dal fatto che essi avessero

chiuso a chiave la porta d’entrata, cosa che la scrivente Corte ritiene di

poter dare per accertata sulla scorta delle dichiarazioni di AC 1, già solo con

la loro imponente presenza fisica (basta guardare le foto in atti per capire

che si tratta di persone con una stazza non indifferente) e con l’atteggiamento

minatorio, essi sono riusciti a far sì che ella togliesse immediatamente le

batterie dai propri telefoni cellulari e che chiamasse la madre per dirle di

raggiungerla al più presto.

E’

pure da considerarsi provato, nonostante dai certificati medici non emergano

segni apparenti di violenza, che AP 1 l’abbia presa per il collo e le abbia

messo una mano sul volto, così come che ella sia stata minacciata pesantemente

dagli uomini e, sempre da AP 1, anche con il coltello sottrattole dalle mani

(seppure brevemente poiché lo stesso è poi stato consegnato ad uno dei due

compagni per essere poi riportato al suo posto).

Non

vi sono dubbi neppure sul fatto che i tre uomini abbiano frugato nell’appartamento

della vittima, in particolare in camera da letto, alla ricerca di qualcosa, che

indubbiamente non è e non può essere stato un semplice panno per rendere

innocuo il coltello imbracciato dalla donna. Verosimilmente erano interessati a

della droga, come inizialmente dichiarato AC 1 (MP 27 gennaio 2010, AI 1, pag.

3 e 4).

Provato

è pure che, preso atto che nell’appartamento non vi era nulla e che le urla

della donna avevano sicuramente destato l’attenzione di qualcuno, i tre uomini

hanno ritenuto opportuno lasciare al più presto l’abitazione e scappare, nel

vero senso della parola, alla volta di ______, per poi rientrare in patria.

Considerandi

coazione ex art. 181 CP

18.

Giusta l’art. 181 CP,

si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave

danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di

lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

Protetta dalla

legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid.

2.

).

Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha

dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando

quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla

formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).

La

minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare

un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà

dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente

condizionare il verificarsi del danno (DTF

117.

IV 445 consid. 2b ; 106 IV

125.

consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica

la sua minaccia (DTF

105.

IV 120 consid. 2a).

Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della

vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale

deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione

qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,

“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una

persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella

sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi

coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli

espressamente menzionati dalla legge (DTF

134.

IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV

305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003

del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit

suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).

Dal profilo

soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con

intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un

mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato

comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr.

Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).

Secondo la

giurisprudenza, la coazione deve essere illecita. Ciò è il caso laddove il

mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al

fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per

conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di

pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Corboz, op. cit.,. ad art. 181

n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid. 3.4).

Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione

illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e

dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid. 2.1

e rinvii).

19.

I due appellanti,

unitamente a __________, con il loro comportamento nei confronti di AC 1 hanno

commesso indubbiamente una coazione ai sensi della summenzionata norma penale.

Dal

punto di vista oggettivo, in effetti, essi hanno costretto la vittima

innanzitutto a tollerare la loro presenza nell’appartamento, allorquando ella

dimostrato con atti concreti (agitandosi e urlando di paura) che non era

gradita. A seguito delle serie minacce verbali e dell’uso di violenza fisica,

ella ha poi dovuto rendere inattivi i suoi telefoni cellulari e chiamare la

madre. Oltre a ciò, la donna ha pure dovuto accettare che i tre malviventi

frugassero nei suoi armadi e nei cassetti.

Evidentemente,

si tratta di gesti e omissioni che AC 1 non avrebbe mai attuato/tralasciato se

avesse avuto la possibilità di agire e reagire liberamente.

Dal

punto di vista dell’adempimento dei presupposti oggettivi del reato, nella

valutazione delle singole posizioni, il fatto che alcuni gesti, in modo

particolare la violenza fisica e la minaccia con il coltello, siano

attribuibili al solo AP 1 non allevia in alcun modo la posizione degli altri

due coimputati. In effetti questi atti sono da contestualizzare in un complesso

di azioni che ha visto tutti e tre i prevenuti agire all’unisono allo scopo di

forzare la vittima a fare ciò che essi volevano. Ognuno si è mosso con il

proprio ruolo, ma nel senso di un’unica operazione, nella quale tutti sono

stati correi allo stesso livello.

Dal

punto di vista soggettivo, il reato è da considerarsi adempito senza particolari

necessità di approfondimento della questione. Tutti e tre hanno agito sapendo,

già da prima di entrare nell’appartamento, cosa volevano e cosa stavano

facendo. A tutti è poi stato parimenti chiaro che la vittima ha agito contro la

sua volontà, solo per timore nei loro confronti.

Di

conseguenza, la condanna di entrambi gli appellanti deve essere confermata e i

rispettivi appelli respinti.

Commisurazione

della pena

20.

In sé, le pene in

quanto tali non sono state contestate dagli appellanti.

Nella sua sentenza

il giudice della Pretura penale si è limitato a richiamare genericamente la

gravità dell’episodio, senza spiegare tuttavia cosa intendesse, e a rilevare

l’assenza totale di collaborazione e pentimento dei prevenuti, per poi condannare

AP 1 alla pena di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr.

300.

- e AP 2 a quella di 40 aliquote giornaliere, sempre da fr. 30.- ed alla

multa di fr. 240.-.

Non è quindi dato a sapere

per quali motivi egli abbia deciso di sanzionare gli imputati in maniera

differente e quali ulteriori aspetti abbia considerato.

L’obbligo di motivazione previsto dall’art. 50 CP, impone al

giudice di esporre nella sentenza anche le circostanze rilevanti per la

commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che nella

stesura della decisione motivata, il giudice deve inserire tutti gli elementi

che consentono alle parti ed all’autorità di ricorso di verificare il rispetto

dei criteri da applicare nella fissazione della pena.

La motivazione deve quindi giustificare la sanzione inflitta e

permettere di seguire il ragionamento del giudice, senza che questi sia tenuto

ad esprimersi in cifre o in percentuali su ogni singolo fattore citato (DTF 134 IV 17 consid. 2.1; STF 6B_281/2013 del 16 luglio 2013, consid. 5.1.; STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011; STF 6B_648/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 3.2.; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,

consid. 5.3).

Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è, comunque

sia, sufficiente (STF 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005, consid. 3).

Nonostante

sia stato leso l’obbligo di motivazione, si prescinde qui per praticità ed

economia procedurale dal rinvio alla Pretura penale, potendo la lacuna essere,

eccezionalmente, colmata con il presente giudizio.

21.

a. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena

alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue

condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

b. Ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti.

La

predetta norma, al cpv. 4, prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa

il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP.

c. L’art. 181 CP

dispone che chiunque si rende colpevole del reato di coazione venga punito con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

22.

In concreto, dal

profilo oggettivo, la colpa degli imputati deve essere considerata di grado

medio. Se, da un lato, non si può sminuire la serietà del tipo di violenza e di

minacce subite dalla vittima, dall’altro non si può dimenticare che il tutto si

è limitato ad un singolo episodio, di durata circoscritta, che la violenza è

consistita in un’unica presa e che l’agire dei prevenuti era volto alla

richiesta di togliere le batterie dai telefoni cellulari, di tollerare una

perquisizione dei mobili nonché di effettuare una chiamata.

A

carico degli appellanti gioca la sproporzione evidente di forze tra loro e la

persona presa di mira, una donna sola che si è ritrovata tre energumeni

aggressivi in casa.

Allo

stesso modo aggrava la loro posizione il fatto che siano venuti appositamente

dall’estero per delinquere.

Dei

tre uomini, quello che è stato più attivo, sia fisicamente, che verbalmente, è AP

1, la cui posizione deve così essere leggermente differenziata dagli altri, con

un aumento della pena.

Dal

profilo soggettivo va ritenuto come gli imputati abbiano dimostrato risoluta

volontà di delinquere, introducendosi con determinazione nell’appartamento di AC

1.

e costringendola a rendere inutilizzabili i telefoni cellulari, a chiamare la

madre e a tollerare che si frugasse nelle sue cose, nell’evidente intento di

trovare qualcosa che con ogni probabilità doveva essere droga.

Nulla

di particolarmente meritorio emerge nell’ambito dei fattori legati agli autori.

Poco o nulla si sa dei motivi a delinquere ed il loro comportamento processuale

è tutt’altro che positivo, avendo essi cercato di far sparire delle prove (non

riuscendovi con i biglietti del treno, ma avendo successo con la scheda

telefonica), avendo mentito a più riprese e non avendo per nulla collaborato al

chiarimento della fattispecie.

Tutto ben

ponderato, anche in virtù del divieto di reformatio in peius, a fronte dei soli

appelli degli accusati, appare corretto confermare integralmente le pene

inflitte in prima sede, sia nella loro entità che nell’ammontare delle

aliquote, che in quello delle multe (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).

Pure da

ratificare è la sospensione condizionale delle pene pecuniarie per un periodo

di prova di due anni.

Visto l’esito dell’appello, si

giustifica confermare le confische ed il sequestro decretati in prima sede.

Violazione del

principio di celerità

23.

AP 1 ha nel suo

appello sollevato l’eccezione di violazione del principio di celerità,

considerato come i fatti siano avvenuti il 26 gennaio 2010, il decreto d’accusa

a suo carico dati del 16 agosto 2010, il processo di primo grado sia avvenuto

il 30 novembre 2012 (quindi 27 mesi dopo l’opposizione) e la sentenza motivata

sia stata intimata solo il 9 gennaio 2014 (oltre 13 mesi dopo il dibattimento).

Il principio della celerità impone alle autorità penali di

procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei

sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato

di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e

14.

n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza

per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la

responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio

anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54).

La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va

decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in

cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del

comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono

inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una

violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici

mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un

ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di

trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni

tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di

quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto

d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere

sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio

della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale

principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura

la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006

dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

24.

Nel caso che ci

occupa, non si può negare che se due anni tra l’emanazione del decreto d’accusa

ed il processo di primo grado siano ancora tollerabili, seppur con qualche

riserva, il periodo di oltre un anno tra il dibattimento e l’intimazione della

sentenza motivata è ingiustificabile e costituisce un’indubbia violazione del

principio di celerità.

Di

conseguenza, le pene inflitte andrebbero ridotte. Tuttavia, esse risultano particolarmente

benevole e non sono state ritoccate verso l’alto solo in ossequio al menzionato

divieto di reformatio in peius. Pertanto, si può qui ritenere che nel caso di

una commisurazione libera della pena, la riduzione imposta dalla violazione del

principio di celerità avrebbe portato ad un risultato finale come quello deciso

con la sentenza impugnata, sicché appare corretto non procedere ad ulteriori

ridimensionamenti della sanzione inflitta.

Tassazione delle prestazioni dell’avv. DI 1

25.

Ad AP 1 il Presidente

della Pretura penale ha riconosciuto, con decreto 12 ottobre 2011, il gratuito

patrocinio a partire dal 1. gennaio 2011 (doc. 6 inc. 10.2010.472). Di

conseguenza le spese per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato anche per

quanto concerne la procedura d’appello.

L’avv. DI 1 non ha prodotto alcuna nota professionale. Dovendosi

decidere con la sentenza di merito anche la tassazione delle prestazioni dei

difensori d’ufficio, si procede eccezionalmente, ad una quantificazione

autonoma, essendo questo possibile sulla scorta degli atti e considerato che il

cliente già da prima del dibattimento non era più nel nostro Paese.

Anzitutto, ritenuto come il caso non abbia presentato particolari

difficoltà né in fatto né in diritto, la tariffa oraria è fissata a fr.

180.

-/ora ( art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1).

Tenuto conto della dichiarazione d’appello, 19 pagine, alla quale

non è stato più aggiunto nulla, e considerato che le eccezioni e considerazioni

sollevate erano già state proposte in prima sede, soprattutto con riferimento

alle contraddizioni tra le varie dichiarazioni in atti, si giustifica quantificare

in 12 ore di lavoro il tempo impiegato dal difensore per la presente procedura,

comprensive di quello necessario per l’esame della sentenza impugnata.

A tale importo sono aggiunti fr. 200.- a copertura delle spese

sostenute.

Complessivamente, quindi, sono riconosciuti all’avv. DI 1 fr. 2'360.-, consistenti in fr. 2'160.- (fr. 180.- x 12) + fr.

200.

-.

Ritenuto come l’imputato in questione non sia domiciliato in

Svizzera, le prestazioni a lui fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1

LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5).

Tassa di giustizia e

spese

26.

Gli oneri processuali

dei due gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,

caricati ai condannati, soccombenti integralmente, ritenuto che per AP 1, posto

al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sono assunti dallo Stato.

L’ attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

34, 42, 47, 48

lett. e, 181 CP;

32

cpv. 1 Cost.;

6

par. 2 CEDU;

14

cpv. 2 patto ONU II

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

respinto.

2. L’appello di AP 2 è

respinto.

Di conseguenza:

3. AP 1

3.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di

coazione

per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 2, con la sua imponente presenza, usandole violenza

(prendendola al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia

(anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro

presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi telefoni cellulari e a

chiamare la madre per farla arrivare.

3.2. AP

1 è condannato:

3.2.1. alla

pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale

di fr. 1'500.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2. alla

multa di fr. 300.-.

In

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

3.2.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni.

4. AP 2

4.1. AP 2

è dichiarato autore colpevole di

coazione

per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 1, con la sua imponente presenza, usandole violenza (AP 1 l’ha

presa al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (AP 1

anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro

presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi

telefoni cellulari e a chiamare la madre per farla

arrivare.

4.2. AP

2 è condannato:

4.2.1. alla

pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale

di fr. 1'200.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2.2. alla

multa di fr. 240.-.

In

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 giorni

(art. 106 cpv. 2 CP);

4.2.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni.

5. Sono

confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa

di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede.

6. Gli

oneri processuali dell’appello interposto da AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono interamente posti a carico

di AP 1 e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.

7. Gli

oneri processuali dell’appello interposto da AP 2, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono interamente posti a carico

di AP 1.

8. Le prestazioni

professionali dell’avv. DI 1 sono riconosciute in misura di:

onorario fr.

2'160.00

spese fr.

200.00

totale fr.

2'360.00

a carico dello Stato, fatto salvo

l’art. 135 cpv. 4 CPP.

8.1. Contro la presente

decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

8.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

9. Intimazione a:

10. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.