17.2014.12
Coazione (art. 181 CP). Valutazione della credibilità delle dichiarazioni della vittima. Obbligo per il giudice di motivare le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena (art. 50 CP). Viol
2 dicembre 2014Italiano55 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.12+13
Locarno
2 dicembre 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, presidente delegato,
Giovanni Celio e Damiano Bozzini
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 7 dicembre 2012 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1,
6901 Lugano
ed in quella avviata con annuncio di identica data da
AP 2,
rappr. dall'avv.DI 2, 6901 Lugano,
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 30
novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona ed intimata alle parti il 9
gennaio 2014
richiamate le dichiarazioni di appello 31 gennaio
rispettivamente 3 febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 30 novembre 2012 (motivazione
scritta intimata il 9 gennaio 2014), pronunciata in contumacia vista la mancata
comparsa degli imputati, ma alla presenza dei loro patrocinatori, il giudice
della Pretura penale ha dichiarato:
“ AP 1,
autore colpevole di coazione,
per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 2, con la sua imponente presenza, usandole violenza (prendendola al collo e al
volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (anche puntandole un
coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a
togliere le batterie dagli apparecchi natel e a chiamare sua madre per farla
arrivare. Fatti avvenuti nelle indicate circostanze di
luogo e tempo. Reato previsto dall'art. 181 CP.”
e
“ AP 2,
autore colpevole di coazione,
per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 1, con la sua imponente presenza, usandole violenza (AP 1 l’ha presa al collo e al
volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (AP 1 anche puntandole un
coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a
togliere le batterie dagli apparecchi natel e a chiamare sua madre per farla
arrivare. Fatti avvenuti nelle
indicare circostanze di luogo e tempo. Reato previsto dall'art. 181 CP.”
ed ha condannato:
- AP
1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per un totale di
fr. 1'500.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di due anni, oltre alla multa di fr. 300.- ed
al pagamento di tasse e spese giudiziarie;
- AP
2 alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per un totale di
fr. 1'200.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di due anni, oltre alla multa di fr. 240.-, ed
al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
Infine ha ordinato la confisca e la distruzione di un coltello da
cucina in acciaio, di una tessera SIM Lyca Mobile e di un involucro per tessera
SIM Lyca Mobile, sequestrati il 26 gennaio 2010, oltre che il sequestro a AP 2
di fr. 2'031.70, da destinare alla parziale copertura dei costi della
procedura.
preso atto che - in data 7 dicembre 2012
entrambi gli accusati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre
appello contro la sentenza.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, come
già scritto intimata solo il 9 gennaio 2014, con dichiarazione di appello 31
gennaio 2014, AP 1 ha precisato di chiedere il proscioglimento dall’accusa di
coazione, considerato che non è possibile fare affidamento sulle dichiarazioni
della presunta vittima, mentre che quelle dei tre accusati (i due appellanti ed
il correo __________) sono lineari e affidabili;
con la sua dichiarazione d’appello, datata 3 febbraio 2014, AP 2,
fondandosi anch’egli sulla carenza di prove e sull’inaffidabilità della
presunta vittima, ha specificato di rivendicare il proscioglimento
dall’imputazione e il dissequestro a suo favore dell’importo di fr. 2'031.70;
- considerato
l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, il
16 aprile 2014 il presidente di questa Corte ha assegnato agli appellanti un
termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni in aggiunta
a quanto già esposto nelle loro dichiarazioni d’appello. Ritenendole complete,
entrambi si sono limitati a rinviare ai contenuti di quest’ultime, precisando
di non avere nulla da aggiungere;
- il 26 maggio 2014, il
Procuratore pubblico, chiamato a formulare le proprie osservazioni, ha
precisato di non aver nulla da aggiungere alla sentenza, postulando la
reiezione delle impugnative.
Ritenuto in fatto
ed in diritto
Potere cognitivo della
Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv.
2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein
pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata
in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).
2. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,
n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10,
n. 24; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,
Basilea 2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,
n. 5; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10,
n. 47) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente,
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri,
op. cit., ad art 10, n. 15 e 16; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,
n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401
consid. 1c.bb).
3. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi
(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata
dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente
logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione
circa la sussistenza del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente
nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far
concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7
maggio 2003 consid. 2.2.).
4. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre,
STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1.; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002,
consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.
4b). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice
deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto
non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni
fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -
non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro
reo.
Il principio dell’in
dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe
dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011
consid. 1.1.;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1.;6B_579/2009 del 9
ottobre 2009 consid. 1.3.).
Gli accusati e le altre
persone coinvolte nei fatti
5. Sulla vita degli
accusati si sa poco e le scarse disponibili informazioni si fondano unicamente
sulle loro dichiarazioni.
AP 1, detto __________, è
nato il __________ a __________, è cittadino dominicano residente a __________
(__________), è coniugato ed ha 4 figli (o 5?). In base a quanto da lui esposto
agli inquirenti, possiede un diploma di commerciante ed è attivo in seno
all’Impresa __________ e __________. Tra le altre cose, si occupa di
compravendita di pneumatici di seconda mano che acquista in Europa e rivende
con un buon margine di guadagno in Centro America (MP 18 febbraio 2010, AI 46,
pag. 4).
AP
2 è cittadino dominicano, nato a __________ (__________) il __________,
residente a __________ (__________), ove vive con la moglie e la figlia di 6
anni. Professionalmente è attivo, a suo dire, come importatore di pneumatici
d’automobile usati, che acquista in vari Paesi europei per poi rivenderli in
Repubblica Dominicana e a Puerto Rico.
__________,
detto __________, è nato il __________ a Santo Domingo, è cittadino olandese ed
al momento dei fatti era formalmente residente presso la ex moglie ad __________.
Professionalmente, ha sostenuto di essere attivo nel ramo della pulizia delle
automobili, essendo munito di un furgone appositamente approntato (MP 19
febbraio 2010, AI 45, pag. 4) e di interessarsi al commercio di pneumatici.
AC
1 (detta __________) è una cittadina italo-dominicana, figlia di __________, a
quel tempo residente a __________. Le due donne sono state condannate in Cile
nel 2007 ad una pena detentiva di 3 anni sospesa condizionalmente per
infrazione alla legge cilena sugli stupefacenti. In seguito, dopo i fatti qui
in discussione, il 4 aprile 2012, sono pure state condannate dalla Corte delle
assise criminali di Lugano per traffico di stupefacenti avvenuto nella prima
metà del 2011 a 18 mesi di detenzione da espiare (per __________) e 16 mesi di
detenzione, sempre da espiare, per AC 1, condanna confermata dalla scrivente
Corte in data 28 novembre 2012, con un aggravio della pena a carico della madre
ed una leggera diminuzione, di un mese, di quella a carico della figlia (inc.
17.2012.57-58+77). La sentenza d’appello è passata in giudicato dopo che i
ricorsi interposti contro di essa al Tribunale federale sono stati respinti
(STF 6B_155/2013 e 6B_163/2013 del 17 settembre 2013).
AC
1, già al momento degli eventi qui in discussione, era affetta da problemi
psicologici di una certa rilevanza ma tenuti sotto controllo.
Nella
sentenza d’appello 28 novembre 2012 a suo carico (inc. 17.2012.57-58+77, pag.
12) è stato illustrato come ella soffrisse in effetti di una sindrome affettiva
bipolare, precisando che, in base ai certificati medici, si trattava di una condizione
psicopatologica caratterizzata dall’alternanza tra stati depressivi e stati di
tipo ipomaniacale, questi ultimi solitamente concretizzati in manifestazioni di
agitazione nervosa. In base ad un rapporto del medico curante datato 9 maggio
2012 il suo quadro psicopatologico è stato ulteriormente definito come caratterizzato,
durante le fasi di scompenso, dalla manifestazione di stati di iperattività
psicotica o alternativamente di stati depressivi.
In
questo contesto famigliare, non propriamente idilliaco, si inseriscono pure le
figure degli altri due figli di __________: __________, già incarcerato in
Spagnia per traffico di stupefacenti, e __________, condannato con sentenza
dell’8 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali per duplice tentato
omicidio per dei fatti avvenuti il 25 gennaio 2009 alla discoteca __________ di
__________ (Rapporto di arresto, AI 1, pag. 2).
Fatti
I fatti
6. Su quanto accaduto
la sera del 26 gennaio 2010 in via __________ a __________ vi sono due versioni
discordanti: da una parte quella di AC 1, e dall’altra quella dei tre cittadini
dominicani coinvolti.
Non controverso è
sicuramente come l’inchiesta è partita e per quali motivi gli imputati sono
stati fermati. Per economia di giudizio vale la pena riprendere quanto al
proposito scritto in sentenza di primo grado (art. 82 cpv. 4 CPP):
“ In data 26
gennaio 2010 alle ore 21.24 veniva chiesto l’intervento della polizia in Via __________
a __________, presso il domicilio di AC 1, in quanto, stante alle sue
dichiarazioni, la stessa sarebbe stata seriamente minacciata e aggredita da tre
individui di nazionalità domenicana. In particolare la vittima ha riferito che
i tre, una volta entrati nel suo appartamento, hanno chiuso la porta a chiave,
impedendole di lasciare il proprio domicilio e che le hanno fatto spegnere i
telefonini e fatto chiamare la madre con il telefono fisso. AP 1, con una mano,
l’avrebbe poi presa al collo strattonandola con forza e, con l’altra sul volto,
le avrebbe coperto completamente la vista. Uno dei tre l’avrebbe inoltre
minacciata con il coltello (cfr. verbale AC 1 27.01.2010, pagg. 1-4).
A seguito del dispositivo di ricerca messo
in atto dalla polizia cantonale, verso le ore 22.50 veniva fermato un taxi ad __________,
all’altezza del portale della galleria autostradale del San Gottardo, con a
bordo le tre persone ricercate, e meglio AP 2, AP 2 e __________ (doc. 1).
Dopo il fermo il taxi veniva scortato sino
agli uffici del reparto mobile di _________, ove i tre ricercati e il tassista
venivano interrogati.
Considerati i bisogni dell’istruzione, in
particolare le versioni dei tre nominati, divergenti tra di loro e in contrasto
con le dichiarazioni rilasciate dalla vittima, nonché il pericolo di fuga, in
data 27 gennaio 2010 il Procuratore pubblico ordinava il loro arresto (doc.
3-8), confermato il giorno stesso dal GIAR (doc. 9-11) e procrastinatosi sino
al 19 febbraio 2010 (doc. 48-50).” (sentenza impugnata, consid. 2, pag.5).
Dopo i fatti, il 27 gennaio
2010 alle ore 04:40, AC 1 è stata visitata dal medico di picchetto del Pronto
soccorso dell’Ospedale __________ di __________, che non ha riscontrato alcun
segno visibile di violenza (AI 52).
Ugualmente incontestato è che
la sera del 26 gennaio 2010, verso le 20:00/20:30, __________ si è recato a
casa della vittima in compagnia di AP 1 e che tra loro e la donna vi è stata
una discussione animata, al punto da far sì che qualcuno avvisasse verso le
21:25, la Polizia cantonale che è prontamente intervenuta sul posto, trovando
solo la donna.
7. Per il resto non si
può far altro che rilevare che la versione di AC 1 è confutata dai tre uomini,
sicché si rende necessario effettuare una valutazione della credibilità delle
parti in causa sulla scorta sia degli elementi intrinseci alle loro
dichiarazioni che di quelli esterni, oggettivi.
Quale
premessa vale la pena rilevare come i tre giovani, una volta fermati a bordo
del taxi ad __________ da una pattuglia della polizia cantonale, siano
semplicemente stati invitati a recarsi al centro di comando per essere
interrogati senza che venissero fatti salire sull’auto di servizio o che un
poliziotto li accompagnasse nel taxi. Durante tutto il tragitto, durato
abbondantemente più di mezz’ora, essi hanno avuto modo di discutere liberamente
tra loro e avrebbero quindi anche potuto facilmente concordare una versione
difensiva senza essere disturbati.
E’
prova che in quel lasso di tempo abbiano fatto quello che volevano il fatto
che, mentre erano scortati sino agli uffici di __________ qualcuno di loro ha
potuto rompere una tessera SIM Lyca Mobile e AP 1 abbia potuto strappare tre
biglietti del treno e gettarli dal finestrino (RPG, AI 52, pag. 4).
8. Secondo AC 1, i tre
uomini hanno suonato alla porta del suo appartamento senza alcun preavviso,
dopo essere entrati dal portone principale del palazzo, aperto, ed essere
saliti sino al suo pianerottolo senza accendere la luce.
Chiesto
chi fosse ed essendole stato risposto “__________” da __________, persona che
aveva conosciuto perché arrivato a trovarla qualche giorno prima con sua madre __________,
la vittima ha aperto la porta per farlo entrare e, al momento di richiudere la
porta, ha scoperto che il giovane era accompagnato dai due appellanti. Tutti e
tre sono quindi penetrati nell’appartamento chiedendo sin da subito dove fosse
sua madre __________. Nel frattempo, uno di essi ha chiuso a chiave la porta e
qualcuno di loro (non è stata in grado di dire chi) le ha intimato di togliere
le batterie dai suoi telefoni cellulari. Avendo le unghie sintetiche, la donna
si è quindi recata in cucina per prendere un coltello ed ha così dato seguito
all’ordine, rendendo inutilizzabili i due apparecchi telefonici.
Fatto
ciò, AP 1 l’ha afferrata con una mano per il collo e con l’altra le ha coperto
il viso, chiedendo dove fosse sua mamma. La stessa domanda le veniva nel
contempo posta insistentemente anche da __________. A detta della vittima, AP 1
le avrebbe pure preso il coltello dalle mani e l’avrebbe con esso minacciata di
morte, intimandole di non urlare (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2).
Spaventata,
AC 1 ha chiamato la madre con il telefono fisso dicendole di venire da lei al
più presto possibile.
Terminata
la breve conversazione, ella, urlando, ha aperto la finestra della terrazza,
asserendo agli inquirenti che avrebbe preferito buttarsi giù e rompersi una
gamba piuttosto che morire, ed ha gridato aiuto (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag.
2). Quale reazione - sempre secondo il racconto di AC 1 - AP 1 ha detto a AP 2
di prendere la pistola. Pistola che mai nessuno, nemmeno la donna, ha mai visto
o preteso aver visto.
Nel
frattempo AP 1, soprattutto, e __________, in parte, hanno rovistato tra le sue
cose, hanno aperto gli armadi ed i cassetti della camera da letto. AP 2, dal
canto suo, girava nervoso nel salotto.
Dopo
qualche minuto, non avendo trovato nulla, i tre uomini hanno detto qualcosa tra
loro in olandese e se ne sono ripartiti prendendo con sé le chiavi
dell’appartamento. La vittima li ha rincorsi ed è riuscita a farsi restituire
le chiavi.
Per
AC 1, la persona che sembrava dare gli ordini agli altri e che più l’ha
minacciata è AP 1 (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2).
9. I tre imputati dal
canto loro, hanno negato di aver mai minacciato la donna, sostenendo di essersi
recati da lei perché __________, che la conosceva, voleva vedere come stavano
lei e la madre __________, dopo l’arresto del fratello/figlio per i fatti del __________.
Arrivati al suo appartamento, hanno suonato e, non appena sono entrati tutti e
tre, vedendo quindi che egli era accompagnato dai qui appellanti, la donna ha
iniziato ad agitarsi istericamente ed è corsa in cucina per prendere un
coltello con il quale ha tolto le batterie dei telefoni cellulari. Stupiti da
questo comportamento, gli uomini hanno cercato di toglierle il coltello dalle
mani, cosa riuscita ad AP 1. Nel contempo quest’ultimo, per sua stessa
ammissione, le ha messo una mano davanti alla bocca, senza farle del male, per
invitarla a non gridare (MP 18 febbraio 2010, AI 46, pag. 3). La donna sarebbe
poi corsa in camera a chiamare una persona risultata essere poi la madre,
dicendole di venire subito lì, per poi tornare in salotto, aprire la finestra
del balcone ed urlare. Temendo che facesse un gesto estremo e non riuscendo a
calmarla nonostante i loro tentativi, i tre uomini hanno quindi deciso di
ripartire.
Uscendo
uno di loro ha raccolto da terra le chiavi dell’appartamento di AC 1, cadute
aprendo la porta, e gliele ha riconsegnate.
Il
trio si è quindi allontanato a piedi, per poi prendere un taxi sino alla
stazione di __________, ove essi hanno preso un altro taxi per recarsi a __________,
dove __________ ha contrattato con un terzo tassametrista il trasporto fino a __________.
Dopo
il fermo ad __________, essi sono stati scortati sino a __________. Durante il
tragitto AP 1 ha strappato i biglietti del treno e li ha gettati fuori
dall’auto, come da lui stesso riconosciuto (PG 9 febbraio 2010, AI 52, pag. 8),
sostenendo d’averlo fatto perché pensava che non servissero più.
10. Non credendo ai tre
uomini e considerando la fattispecie sufficientemente sostanziata, il
Procuratore pubblico ha emanato nei loro confronti, il 16 agosto 2010, tre
decreti d’accusa per il reato di coazione, cui AP 1 hanno interposto regolare
opposizione. Per contro __________ ha deciso di non impugnare il decreto a suo
carico, che è regolarmente passato in giudicato.
In
occasione del dibattimento di primo grado, avvenuto alla sola presenza dei
difensori dei due imputati poiché né quest’ultimi, né la vittima, si sono
presentati, nonostante regolare citazione, il giudice della Pretura penale ha
valutato in dettaglio le varie deposizioni in atti e, ritenendo quella di AC 1 attendibile,
ha confermato le proposte di condanna.
Dopo
la comunicazione del dispositivo della sentenza, i due prevenuti hanno
immediatamente annunciato la loro intenzione di interporre appello. Tale
volontà è stata confermata una volta ottenuta la motivazione scritta della
decisione, con tempestiva dichiarazione d’appello. Di qui la presente
procedura.
Gli appelli
11. Con i loro appelli,
entrambi i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza di condanna a loro
carico ed il proscioglimento dall’imputazione di coazione. Sostanzialmente essi
sostengono che AC 1 non è credibile o, perlomeno, non lo è più dei coaccusati,
avendo ella mentito a più riprese.
12. Centrale è dunque,
come accennato, la valutazione della credibilità delle parti in causa.
Quale
premessa, va preso atto che sia i tre uomini che la vittima hanno su più punti
mentito agli inquirenti e che è innegabile che AC 1 abbia esagerato nel
descrivere alcune situazioni e i suoi sentimenti, come ad esempio quando,
teatralmente, ha asserito:
“ Rispondo che
mentre i tre erano in casa io avevo paura. Ancora oggi avevo paura che gli
avvocati potessero pure picchiarmi.
Comunque sono anche coraggiosa, nel senso che piuttosto che farmi
ammazzare da qualcuno, lo faccio da sola.” (MP 26 marzo 2010, AI , pag. 2).
Ciononostante,
pur dovendo dare atto che la vittima non fosse apparentemente, al momento dei fatti
e degli interrogatori, pienamente affidabile, non si può partire dal
presupposto che tutto quanto da lei dichiarato sia una menzogna e che i fatti
ritenuti nel decreto d’accusa non siano mai avvenuti.
Per
valutare la fondatezza degli addebiti, occorre pertanto procedere ad un’analisi
approfondita delle dichiarazioni e, soprattutto, degli elementi concreti a
disposizione.
Le
menzogne evidenti di AC 1
13. E’ assodato che alcune
dichiarazioni della vittima siano state sconfessate sin da subito o, se non
altro, non abbiano mai potuto trovare un riscontro oggettivo negli accertamenti
degli inquirenti.
In
particolare, questo vale per le lesioni che la donna ha sostenuto d’aver subito
a seguito dell’aggressione fisica di AP 1:
“ Quando sono
andata all’Ospedale mi sono state fatte delle foto ai lividi sul collo (che poi
sono apparsi più visibili il giorno dopo). Oggi ho ancora male al collo ed al
fianco sinistro. Mi sto curando da sola con pomate varie.” (PG 8 febbraio 2010,
AI 52, pag. 7).
Gli
accertamenti fatti in seguito, limitati alla visita medica del 27 gennaio 2010
delle 04:35, hanno tuttavia attestato il contrario, cioè che non vi era alcun
segno visibile di violenza, e non riportano neppure che la paziente si sia in
qualche modo lamentata per dei dolori (AI 52).
AC
1 ha poi, evidentemente, raccontato il falso quando ha dichiarato di non avere
mai avuto nulla a che fare con sostanze stupefacenti (PG 27 gennaio 2010, AI 1,
pag. 4), mentre con la sentenza del 28 novembre 2012 a suo carico (17.2012.57-58+77) è stato accertato che era stata coinvolta in traffici illegali
di stupefacenti sia prima (condanna in Cile) che dopo i fatti. A questo
proposito non si può mancare di osservare come ella, nel suo primo
interrogatorio, abbia fatto esplicitamente cenno all’ipotesi che i tre uomini
fossero mossi da un movente legato alla droga, per poi rimangiarsi tutto in un
secondo tempo.
Un’altra
falsità, di importanza infima e forse dovuta allo stato confusionale, è quella
detta il 26 marzo 2010, quando ha negato di aver mai rifiutato il confronto con
i tre uomini, per poi subito rimangiarsi la parola non appena resa attenta che
lo aveva in effetti fatto l’8 febbraio 2010 (MP 26 marzo 2010, AI 56, pag. 2
seg.).
In
definitiva, a parte la prima menzogna, dalle altre non si può ancora desumere
con certezza che ella abbia mentito sulla coazione. In effetti, negare il
coinvolgimento con il traffico di stupefacenti, dal quale verosimilmente tutta
la vicenda in disamina si diparte, è facilmente spiegabile come un tentativo di
evitare di essere fatta oggetto di quanto avvenuto poi in seguito, quindi di
un’indagine specifica e di una condanna.
L’aver
per contro detto di avere riportato lesioni non riscontrate, è segno di
tendenza all’esasperazione, ma non esclude che i fatti dei decreti d’accusa,
decisamente meno gravi rispetto a quanto dichiarato dalla donna, siano
realmente avvenuti. Neppure escluso è che le vie di fatto possano aver
provocato qualche dolore momentaneo, senza lasciare tuttavia tracce sul fisico.
D’altronde
la sindrome bipolare affettiva di cui soffriva la donna, comportava
un’alternanza tra stati depressivi e stati di tipo ipomaniacale, caratterizzati
da manifestazioni di agitazione nervosa (crf. Sentenza CARP pubblicata 28
novembre 2012, inc. 17.2012.57-58+77, consid. 5, pag. 12, costituente fatto
notorio ai sensi dell’art. 139 cpv. 2 CPP), ma non era di per sé indice di
attitudine alla menzogna o all’accusa mendace.
Inoltre,
non si può dimenticare che dall’istruttoria non è emerso neppure un vago
indizio di un motivo che potesse indurre l’accusatrice privata a denunciare i
tre prevenuti per dei fatti mai commessi: nessuna inimicizia, nessun conflitto
di interessi, nessun litigio, nessun rapporto degno di tale nome.
Elementi
comprovati
14. Nella vicenda che qui
ci concerne vi sono alcuni punti fermi che parlano a favore della tesi
accusatoria:
- in primo luogo è
assodato che AC 1 e la madre __________ e almeno un altro membro della loro
famiglia erano persone dedite al traffico di stupefacenti, avendo esse ricevuto
una prima pesante condanna, seppur con pena sospesa condizionalmente, nel 2007 in Cile, per infrazione alla legge contro gli stupefacenti di quel Paese ed essendo poi state
condannate una seconda volta nel 2012, in Ticino, per dei fatti, sempre legati al commercio di droga, commessi nei primi sei mesi del 2011;
- gli imputati AP
1 hanno dichiarato di essere venuti in __________ da __________ e __________
per acquistare pneumatici usati. Essi non hanno tuttavia fornito alcuna prova di
una loro attività nel settore e nemmeno hanno dato un qualsiasi tipo di
elemento che permettesse di rendere anche solo vagamente verosimile la loro
tesi. In effetti, sarebbe bastato fornire un contatto, un riferimento a qualche
garage o a qualche rivenditore del nostro cantone, poiché è oggigiorno
impensabile che dei commercianti si spostino alla cieca in Paesi sconosciuti
per fare affari. Questo vale a maggior ragione se si pensa che __________ era
già giunto in Ticino in precedenza e che al momento dei fatti era già qui da
una settimana almeno, sicché avrebbe potuto fornire informazioni concrete sulla
sua attività qui da noi. Che __________ (PG 9 febbraio 2010, AI 52, pag. 6) e __________
(PG 10 febbraio 2010, AI 52, pag. 2) abbiano detto di aver sentito che __________
era qui per cercare copertoni d’auto, non ha alcuna valenza, poiché sono
testimonianze indirette e poiché al limite possono attestare che vi era una
versione ufficiale dei motivi della loro presenza nel nostro Cantone;
- nemmeno provata
è l’attività di pulizia di veicoli che __________ ha asserito voler avviare in
Ticino, nonostante l’esistenza di un’attività lavorativa sia in genere
facilmente dimostrabile;
- dei tre
prevenuti, solo __________ conosceva AC 1, essendo stato qualche giorno prima
nel suo appartamento con la madre di lei;
- nessuno ha
suonato al campanello esterno della palazzina, ma i tre uomini sono saliti
direttamente al pianerottolo dell’appartamento e solo lì hanno suonato. Anche
ammettendo che __________ avesse un buon rapporto con la vittima - che comunque
non conosceva certamente bene - un simile comportamento è alquanto sospetto e
indizio di una volontà di coglierla di sorpresa e di evitare di essere lasciati
fuori dalla porta;
- alla presenza
dei tre uomini nel suo appartamento, la donna ha estratto le batterie dei suoi
cellulari con un coltello. Si tratta di un gesto che non trova alcuna
giustificazione se non nell’imposizione da parte di terze persone. In effetti,
non è pensabile che ella lo abbia fatto spontaneamente; va contro ogni logica.
Anche se in preda ad un attacco di panico, a nessuno sarebbe mai venuto in
mente di fare un gesto del genere. Anzi, sarebbe stato nell’interesse della
vittima poter continuare a contare sulla possibilità di contattare
telefonicamente altre persone per chiedere aiuto, per cui avrebbe piuttosto
cercato di nascondere i telefoni cellulari da qualche parte;
- AC 1 ha
effettivamente chiamato la madre con il telefono fisso chiedendole di recarsi
al più presto possibile da lei, come confermato da __________ (PG 27 gennaio
2010, AI 1, pag. 2) e da __________ (PG 29 gennaio 2010, AI 52, pag. 4);
- la vittima ha
urlato per chiedere aiuto e subito dopo i fatti ha chiamato __________,
piangente (verbale di quest’ultima, PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2). E’
quindi assodato che, anche una volta partiti i tre uomini, ella era ancora
molto spaventata;
- i tre individui
hanno setacciato armadi e cassetti all’interno della camera di AC 1. In
effetti, nonostante abbiano inizialmente negato, sono state ritrovate le
impronte digitali di AP 1 sulle ante centrali dell’armadio e dalle foto in atti
(AI 52) risulta evidente che anche tutti i cassetti sono stati aperti;
- usciti dalla
casa della vittima, gli imputati hanno adottato un comportamento che induce a
pensare ad un tentativo di far perdere le proprie tracce. In effetti, come
visto, essi hanno prima preso un taxi per la stazione di __________, poi un
secondo per recarsi a __________ e infine quello per __________, a bordo del
quale sono stati fermati prima della galleria del Gottardo. La scelta di
preferire l’uso di questo mezzo di trasporto privato rispetto al treno è
evidentemente stata motivata dalla maggior discrezione e dalla possibilità che
esso offre di cambiare strada e destinazione a seconda degli eventi. Inoltre la
partenza precipitosa subito dopo i fatti stride palesemente con gli intenti
dichiarati di fare affari in Ticino, intenti immediatamente abbandonati senza
grossi ripensamenti;
- il fatto che
anche __________ abbia preso il taxi per __________, nonostante avesse ancora
le sue valigie in Ticino, induce a concludere che anch’egli fosse intenzionato
a fuggire. Non si giustifica altrimenti l’abbandono in fretta e furia del
Cantone;
- la scelta del
taxi, che sarebbe costato ben fr. 700.- (verbale di interrogatorio di __________,
PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 2), non può che essere giustificata come
tentativo di sfuggire alle autorità anche tenuto conto del fatto che i tre
uomini avevano su di loro tre biglietti ferroviari già pagati (complessivamente
più di fr. 300.-) che avrebbero permesso loro di recarsi a __________ senza
difficoltà, anche a quell’ora della sera;
- durante il
tragitto da __________ a __________, sul taxi, AP 1 ha, come visto, strappato e
gettato dal finestrino tre biglietti del treno andata-ritorno, __________ __________,
valevoli dal 26 gennaio al 4 febbraio 2010 (doc. A allegato a suo verbale PG 9
febbraio 2010, AI 52), poi ritrovati dagli agenti e ricomposti;
- all’interno del
taxi è pure stata trovata una carta SIM Lyca mobile, rotta da qualcuno. A AP 2
sono stati sequestrati, tra gli altri, una tessera SIM Lyca Mobile (quella
rotta, verosimilmente) e un involucro per tessera SIM Lyca Mobile (verbale di
sequestro 27 gennaio 2010, AI 1). Anche se non corrispondente, questo
ritrovamento attesta che almeno uno dei tre uomini utilizzava carte SIM di
quella società, sicché si può ritenere accertato che anche quella ritrovata
distrutta sia di uno di loro. Il motivo della distruzione non è stato fornito,
ma è palese che poteva essere solo riconducibile all’intenzione di impedire
agli inquirenti di scoprire contatti telefonici o dati compromettenti.
Dichiarazioni
degli imputati
15. Partendo da quanto
elencato nel paragrafo precedente, è possibile esaminare le dichiarazioni degli
imputati:
- tutti e tre
hanno sostenuto che non appena la donna ha visto che __________ non era solo,
ha iniziato ad agitarsi ed è corsa subito in cucina a prendere il coltello per
staccare le batterie dei telefoni cellulari, senza che nessuno le dicesse
nulla. Come già rilevato poco sopra, anche ragionando solo per ipotesi e
ritenendo plausibile un comportamento irrazionale, non è possibile intravvedere
in un simile atto un gesto sconsiderato motivato dal terrore. In effetti
pensare che appena visti i due accompagnatori e scoperto che non poteva
trattarsi di una visita di “piacere” di __________, la donna si sia spaventata
al punto da correre spontaneamente in cucina e fare quel che ha fatto sfugge
anche alla dinamica di un ragionamento per paradossi. Sarebbe quasi come
sostenere che qualcuno, per paura di essere picchiato, si malmenasse da solo.
Contrariamente a quanto
sostenuto nel suo appello da AP 2, non è vero che non ha alcun senso che lui ed
i due amici abbiano imposto a AC 1 di mettere fuori uso i suoi cellulari per
poi lasciarle il telefono fisso. In effetti un comportamento del genere si
giustifica semplicemente con il fatto che i tre uomini da un lato volevano che
la donna chiamasse la madre dal suo telefono di casa, mentre dall’altro
volevano pure evitare che, a loro insaputa, ella chiedesse l’aiuto di qualcuno.
Rendendo inutilizzabili i due telefoni cellulari si sono così assicurati che
non le fosse possibile contattare di nascosto, anche solo con sms, terze
persone. Per contro, un simile rischio non sussisteva con il telefono fisso,
sul quale potevano avere pieno controllo.
L’aver dato un ordine tale
all’inizio dell’incursione nell’appartamento è addirittura un segnale di grande
dimestichezza con situazioni del genere. Quindi di rodata esperienza criminale.
Le dichiarazioni, univoche, dei
tre imputati non possono pertanto che essere il frutto di una versione
concordata tra loro, verosimilmente nel tragitto in taxi dopo il fermo;
- dopo aver negato
di aver frugato in casa della vittima, messi di fronte al rinvenimento delle
impronte digitali di uno di loro, i tre uomini hanno dichiarato, in sostanza,
d’aver rovistato per cercare un panno o una tovaglia per poter neutralizzare la
donna che aveva imbracciato il coltello. Si tratta anche qui di un tentativo
maldestro di proporre una versione preconfezionata, che tuttavia non ha
alcunché di razionale. In effetti basta guardare le fotografie della camera da
letto in atti per comprendere come non era assolutamente necessario, se quella
fosse stata la loro reale intenzione, aprire armadi e rovistare cassetti. Già
solo sul letto vi erano sufficienti mezzi per tentare di avvolgere il coltello:
piumone, cuscini, vestiti, ecc. (AI 52). In una situazione concitata si prende
la prima cosa che può essere utilizzata, senza perdere tempo a cercare
l’oggetto ideale.
La versione della necessità di
ricerca di un oggetto per disarmare la vittima è stata smentita addirittura da __________,
che ha affermato che dopo averla vista togliere le batterie e rimanere con il
coltello in mano, lui e gli altri due hanno cercato di tranquillizzarla,
parlandole, riuscendo così a distrarla e a lasciare uno spazio temporale a AP 1
per toglierglielo di mano (MP 19 febbraio 2010, AI 47, pag. 2).
La
verità è quindi che gli uomini, in particolare AP 1, hanno frugato tra le cose
della vittima perché stavano cercando altro e che hanno mentito anche su questo
punto;
- __________ ha
sostenuto di essere salito sul taxi per __________ solo per accompagnare i suoi
amici e che poi sarebbe rientrato in Ticino (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 4).
Egli ha pure asserito, a domanda precisa, di non aver preso il treno per andare
oltre Gottardo perché era tardi e facendo i calcoli il prezzo dei biglietti del
treno corrispondeva più o meno al costo della corsa (PG 8 febbraio 2010, AI 52,
pag. 7).
Nessuna di queste affermazioni
è credibile. Innanzitutto perché l’imputato ha omesso di dire che i biglietti
del treno, andata e ritorno, erano già stati presi e pagati a __________, per
cui il ragionamento economico non regge. In secondo luogo, nemmeno è pensabile
che egli abbia voluto, dopo quanto accaduto, semplicemente fare compagnia agli
amici. Si è trattato di una fuga e null’altro;
- la teoria della
fuga è confermata anche dalla dichiarazione di AP 1 con la quale ha ammesso -
dopo aver in precedenza dichiarato che era rimasto a __________ - che la terza
persona giunta con loro in auto __________, tale __________, era sceso con loro
in Ticino per andarsene per i fatti suoi (MP 18 febbraio 2010, AI 46, pag. 4).
Questi avrebbe dovuto aiutarli a scegliere i copertoni e ad imballarli e,
evidentemente era quindi qui con loro. Dopo i fatti nell’appartamento, gli
appellanti sono tuttavia partiti alla volta di __________ senza preoccuparsi
minimamente del loro amico, il cui biglietto del treno era ancora nelle loro
mani ed è poi stato stracciato. Un simile comportamento si giustifica solo con
l’intenzione di abbandonare in fretta e furia il Cantone;
- con
riferimento a quanto avvenuto sul pianerottolo al momento di andarsene, __________
ha riconosciuto che qualcuno di loro, ma non lui, ha preso le chiavi
dell’appartamento della vittima, poiché queste al momento di uscire erano
cadute a terra. Questi però le avrebbe date subito alla donna (PG 4 febbraio
2010, AI 52, pag. 7). I due coimputati, tuttavia, hanno negato di averle prese
(AP 1, PG 3 febbraio 2010, AI 52, pag. 6 e AP 2, PG 3 febbraio 2010, AI 52,
pag. 9). Negare un fatto del genere, parzialmente ammesso da uno di loro, se si
fosse trattato semplicemente di un gesto di gentilezza come sostenuto da
questi, non trova giustificazione.
Dichiarazioni di AC 1
16. AC 1 ha mantenuto una
piena linearità nel descrivere quanto fatto dai tre uomini nel suo appartamento
quella sera:
- __________ ha
suonato al suo campanello e lei, dopo avere aperto l’uscio, lo ha benevolmente
rimproverato dicendogli che avrebbe dovuto avvisarla così avrebbe avuto il
tempo di farsi carina. In risposta, quando l’accusatrice privata stava già per
chiudere la porta, questi le ha annunciato di essere accompagnato da due
persone, che sono senza indugio entrate in casa dopo di loro, senza chiedere
nulla (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 1; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 4; MP
26 marzo 2010, AI 55, pag. 1);
- subito gli
energumeni le hanno chiesto dove fosse la madre, con tono minaccioso ed
aggressivo (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 1; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag.
4; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);
- uno di loro ha
chiuso a chiave la porta dell’appartamento e tutti e tre le hanno detto di
togliere le batterie dei telefoni cellulari, cosa che lei ha fatto dopo essere
andata in cucina ed aver preso un coltello per aiutarsi, visto che con le
unghie posticce che aveva non era possibile staccarle (PG 27 gennaio 2010, AI
1, pag. 1 seg.; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 5; MP 26 marzo 2010, AI 55,
pag. 2);
- una volta fatto
ciò, AP 1 l’ha afferrata per il collo con una mano e con l’altra le ha coperto
il volto urlandole addosso e chiedendo dove fosse la madre (PG 27 gennaio 2010,
AI 1, pag. 2 e pag. 4; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 7 seg.; MP 26 marzo
2010, AI 55, pag. 2);
- in seguito lei
ha chiamato la madre __________ dicendole di raggiungerla, per poi aprire la
finestra della terrazza con l’intenzione dichiarata di saltare giù piuttosto
che restare lì a “farsi ammazzare” (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2 seg.; PG 8
febbraio 2010, AI 52, pag. 10; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);
- a quel punto la
donna ha iniziato a chiedere aiuto ad alta voce e AP 1 ha detto a AP 2 di
prendere la pistola. Pistola che lei non ha tuttavia mai visto (PG 27 gennaio
2010, AI 1, pag. 3; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2; MP 26 marzo 2010, AI 56,
pag. 2);
- AP 1 si è poi
recato nella camera da letto e lei ha sentito sbattere i cassetti e le porte
degli armadi (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 3; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag.
8; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);
- dopo ciò i tre
hanno parlato tra loro in olandese e sono partiti prendendo con sé le chiavi di
casa, che erano cadute a terra. AC 1 è corsa loro dietro ed è riuscita, prima
che prendessero l’ascensore, a farsele ridare (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag.
3; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 9; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);
- l’impressione da
lei avuta è che AP 1 fosse il capo, perché è quello che più l’ha minacciata ed
era colui che dava le direttive agli altri (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2; MP
26 marzo 2010, AI 56, pag. 2);
- la vittima ha
avuto paura degli imputati (traspare in tutti i verbali, tra cui MP 26 marzo
2010, AI 56, pag. 2).
Accertamenti della Corte
17. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, questa Corte accerta che i fatti si sono svolti
così come descritto nei decreti d’accusa a carico degli appellanti e come
sostenuto dalla vittima.
Pur
con tutte le riserve sulla sua persona, nel caso specifico le sue dichiarazioni
sono credibili e costituiscono l’unica spiegazione per quanto avvenuto quella
sera.
Lo
scopo della venuta in Ticino dei tre uomini era evidentemente illecito e, con
una verosimiglianza che si avvicina alla certezza, connesso al traffico di
stupefacenti. Lo stesso dicasi della visita a AC 1. In effetti la presenza dei
due sconosciuti consente di escludere l’intenzione di avere un incontro galante
con la donna da parte di uno di essi.
Le
modalità con cui i malviventi si sono recati dall’accusatrice privata e si sono
introdotti nell’appartamento, inducono a desumere che le intenzioni fossero
diverse da quelle di una visita di cortesia. In effetti il fatto di non aver
suonato al citofono sotto casa, come avrebbe fatto chiunque si reca da una
persona che non conosce bene, indipendentemente dal fatto che il portone fosse
aperto (rotto) o meno, e l’aver fatto in modo che al momento dell’apertura la
vittima vedesse solo __________, che già conosceva, per poi scoprire solo dopo
che questi era già entrato che era accompagnato da due persone, lasciano
desumere che essi avessero l’intenzione di cogliere di sorpresa la vittima.
Una
volta nell’appartamento, i tre uomini hanno indubbiamente preso il comando e
imposto alla donna cosa fare. Indipendentemente dal fatto che essi avessero
chiuso a chiave la porta d’entrata, cosa che la scrivente Corte ritiene di
poter dare per accertata sulla scorta delle dichiarazioni di AC 1, già solo con
la loro imponente presenza fisica (basta guardare le foto in atti per capire
che si tratta di persone con una stazza non indifferente) e con l’atteggiamento
minatorio, essi sono riusciti a far sì che ella togliesse immediatamente le
batterie dai propri telefoni cellulari e che chiamasse la madre per dirle di
raggiungerla al più presto.
E’
pure da considerarsi provato, nonostante dai certificati medici non emergano
segni apparenti di violenza, che AP 1 l’abbia presa per il collo e le abbia
messo una mano sul volto, così come che ella sia stata minacciata pesantemente
dagli uomini e, sempre da AP 1, anche con il coltello sottrattole dalle mani
(seppure brevemente poiché lo stesso è poi stato consegnato ad uno dei due
compagni per essere poi riportato al suo posto).
Non
vi sono dubbi neppure sul fatto che i tre uomini abbiano frugato nell’appartamento
della vittima, in particolare in camera da letto, alla ricerca di qualcosa, che
indubbiamente non è e non può essere stato un semplice panno per rendere
innocuo il coltello imbracciato dalla donna. Verosimilmente erano interessati a
della droga, come inizialmente dichiarato AC 1 (MP 27 gennaio 2010, AI 1, pag.
3 e 4).
Provato
è pure che, preso atto che nell’appartamento non vi era nulla e che le urla
della donna avevano sicuramente destato l’attenzione di qualcuno, i tre uomini
hanno ritenuto opportuno lasciare al più presto l’abitazione e scappare, nel
vero senso della parola, alla volta di ______, per poi rientrare in patria.
Considerandi
coazione ex art. 181 CP
18.
Giusta l’art. 181 CP,
si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave
danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di
lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Protetta dalla
legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid.
2.
).
Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha
dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando
quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla
formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).
La
minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare
un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà
dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente
condizionare il verificarsi del danno (DTF
117.
IV 445 consid. 2b ; 106 IV
125.
consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica
la sua minaccia (DTF
105.
IV 120 consid. 2a).
Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della
vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale
deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione
qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,
“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una
persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella
sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi
coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli
espressamente menzionati dalla legge (DTF
134.
IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV
305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003
del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit
suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).
Dal profilo
soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con
intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un
mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato
comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr.
Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).
Secondo la
giurisprudenza, la coazione deve essere illecita. Ciò è il caso laddove il
mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al
fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per
conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di
pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Corboz, op. cit.,. ad art. 181
n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid. 3.4).
Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione
illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e
dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid. 2.1
e rinvii).
19.
I due appellanti,
unitamente a __________, con il loro comportamento nei confronti di AC 1 hanno
commesso indubbiamente una coazione ai sensi della summenzionata norma penale.
Dal
punto di vista oggettivo, in effetti, essi hanno costretto la vittima
innanzitutto a tollerare la loro presenza nell’appartamento, allorquando ella
dimostrato con atti concreti (agitandosi e urlando di paura) che non era
gradita. A seguito delle serie minacce verbali e dell’uso di violenza fisica,
ella ha poi dovuto rendere inattivi i suoi telefoni cellulari e chiamare la
madre. Oltre a ciò, la donna ha pure dovuto accettare che i tre malviventi
frugassero nei suoi armadi e nei cassetti.
Evidentemente,
si tratta di gesti e omissioni che AC 1 non avrebbe mai attuato/tralasciato se
avesse avuto la possibilità di agire e reagire liberamente.
Dal
punto di vista dell’adempimento dei presupposti oggettivi del reato, nella
valutazione delle singole posizioni, il fatto che alcuni gesti, in modo
particolare la violenza fisica e la minaccia con il coltello, siano
attribuibili al solo AP 1 non allevia in alcun modo la posizione degli altri
due coimputati. In effetti questi atti sono da contestualizzare in un complesso
di azioni che ha visto tutti e tre i prevenuti agire all’unisono allo scopo di
forzare la vittima a fare ciò che essi volevano. Ognuno si è mosso con il
proprio ruolo, ma nel senso di un’unica operazione, nella quale tutti sono
stati correi allo stesso livello.
Dal
punto di vista soggettivo, il reato è da considerarsi adempito senza particolari
necessità di approfondimento della questione. Tutti e tre hanno agito sapendo,
già da prima di entrare nell’appartamento, cosa volevano e cosa stavano
facendo. A tutti è poi stato parimenti chiaro che la vittima ha agito contro la
sua volontà, solo per timore nei loro confronti.
Di
conseguenza, la condanna di entrambi gli appellanti deve essere confermata e i
rispettivi appelli respinti.
Commisurazione
della pena
20.
In sé, le pene in
quanto tali non sono state contestate dagli appellanti.
Nella sua sentenza
il giudice della Pretura penale si è limitato a richiamare genericamente la
gravità dell’episodio, senza spiegare tuttavia cosa intendesse, e a rilevare
l’assenza totale di collaborazione e pentimento dei prevenuti, per poi condannare
AP 1 alla pena di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr.
300.
- e AP 2 a quella di 40 aliquote giornaliere, sempre da fr. 30.- ed alla
multa di fr. 240.-.
Non è quindi dato a sapere
per quali motivi egli abbia deciso di sanzionare gli imputati in maniera
differente e quali ulteriori aspetti abbia considerato.
L’obbligo di motivazione previsto dall’art. 50 CP, impone al
giudice di esporre nella sentenza anche le circostanze rilevanti per la
commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che nella
stesura della decisione motivata, il giudice deve inserire tutti gli elementi
che consentono alle parti ed all’autorità di ricorso di verificare il rispetto
dei criteri da applicare nella fissazione della pena.
La motivazione deve quindi giustificare la sanzione inflitta e
permettere di seguire il ragionamento del giudice, senza che questi sia tenuto
ad esprimersi in cifre o in percentuali su ogni singolo fattore citato (DTF 134 IV 17 consid. 2.1; STF 6B_281/2013 del 16 luglio 2013, consid. 5.1.; STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011; STF 6B_648/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 3.2.; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,
consid. 5.3).
Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è, comunque
sia, sufficiente (STF 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005, consid. 3).
Nonostante
sia stato leso l’obbligo di motivazione, si prescinde qui per praticità ed
economia procedurale dal rinvio alla Pretura penale, potendo la lacuna essere,
eccezionalmente, colmata con il presente giudizio.
21.
a. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena
alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue
condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione.
b. Ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti.
La
predetta norma, al cpv. 4, prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa
il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP.
c. L’art. 181 CP
dispone che chiunque si rende colpevole del reato di coazione venga punito con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
22.
In concreto, dal
profilo oggettivo, la colpa degli imputati deve essere considerata di grado
medio. Se, da un lato, non si può sminuire la serietà del tipo di violenza e di
minacce subite dalla vittima, dall’altro non si può dimenticare che il tutto si
è limitato ad un singolo episodio, di durata circoscritta, che la violenza è
consistita in un’unica presa e che l’agire dei prevenuti era volto alla
richiesta di togliere le batterie dai telefoni cellulari, di tollerare una
perquisizione dei mobili nonché di effettuare una chiamata.
A
carico degli appellanti gioca la sproporzione evidente di forze tra loro e la
persona presa di mira, una donna sola che si è ritrovata tre energumeni
aggressivi in casa.
Allo
stesso modo aggrava la loro posizione il fatto che siano venuti appositamente
dall’estero per delinquere.
Dei
tre uomini, quello che è stato più attivo, sia fisicamente, che verbalmente, è AP
1, la cui posizione deve così essere leggermente differenziata dagli altri, con
un aumento della pena.
Dal
profilo soggettivo va ritenuto come gli imputati abbiano dimostrato risoluta
volontà di delinquere, introducendosi con determinazione nell’appartamento di AC
1.
e costringendola a rendere inutilizzabili i telefoni cellulari, a chiamare la
madre e a tollerare che si frugasse nelle sue cose, nell’evidente intento di
trovare qualcosa che con ogni probabilità doveva essere droga.
Nulla
di particolarmente meritorio emerge nell’ambito dei fattori legati agli autori.
Poco o nulla si sa dei motivi a delinquere ed il loro comportamento processuale
è tutt’altro che positivo, avendo essi cercato di far sparire delle prove (non
riuscendovi con i biglietti del treno, ma avendo successo con la scheda
telefonica), avendo mentito a più riprese e non avendo per nulla collaborato al
chiarimento della fattispecie.
Tutto ben
ponderato, anche in virtù del divieto di reformatio in peius, a fronte dei soli
appelli degli accusati, appare corretto confermare integralmente le pene
inflitte in prima sede, sia nella loro entità che nell’ammontare delle
aliquote, che in quello delle multe (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).
Pure da
ratificare è la sospensione condizionale delle pene pecuniarie per un periodo
di prova di due anni.
Visto l’esito dell’appello, si
giustifica confermare le confische ed il sequestro decretati in prima sede.
Violazione del
principio di celerità
23.
AP 1 ha nel suo
appello sollevato l’eccezione di violazione del principio di celerità,
considerato come i fatti siano avvenuti il 26 gennaio 2010, il decreto d’accusa
a suo carico dati del 16 agosto 2010, il processo di primo grado sia avvenuto
il 30 novembre 2012 (quindi 27 mesi dopo l’opposizione) e la sentenza motivata
sia stata intimata solo il 9 gennaio 2014 (oltre 13 mesi dopo il dibattimento).
Il principio della celerità impone alle autorità penali di
procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei
sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato
di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e
14.
n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza
per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la
responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio
anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54).
La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va
decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in
cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del
comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono
inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è
l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché
sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che
un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una
violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici
mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un
ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di
trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni
tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di
quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto
d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere
sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio
della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale
principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura
la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006
dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
24.
Nel caso che ci
occupa, non si può negare che se due anni tra l’emanazione del decreto d’accusa
ed il processo di primo grado siano ancora tollerabili, seppur con qualche
riserva, il periodo di oltre un anno tra il dibattimento e l’intimazione della
sentenza motivata è ingiustificabile e costituisce un’indubbia violazione del
principio di celerità.
Di
conseguenza, le pene inflitte andrebbero ridotte. Tuttavia, esse risultano particolarmente
benevole e non sono state ritoccate verso l’alto solo in ossequio al menzionato
divieto di reformatio in peius. Pertanto, si può qui ritenere che nel caso di
una commisurazione libera della pena, la riduzione imposta dalla violazione del
principio di celerità avrebbe portato ad un risultato finale come quello deciso
con la sentenza impugnata, sicché appare corretto non procedere ad ulteriori
ridimensionamenti della sanzione inflitta.
Tassazione delle prestazioni dell’avv. DI 1
25.
Ad AP 1 il Presidente
della Pretura penale ha riconosciuto, con decreto 12 ottobre 2011, il gratuito
patrocinio a partire dal 1. gennaio 2011 (doc. 6 inc. 10.2010.472). Di
conseguenza le spese per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato anche per
quanto concerne la procedura d’appello.
L’avv. DI 1 non ha prodotto alcuna nota professionale. Dovendosi
decidere con la sentenza di merito anche la tassazione delle prestazioni dei
difensori d’ufficio, si procede eccezionalmente, ad una quantificazione
autonoma, essendo questo possibile sulla scorta degli atti e considerato che il
cliente già da prima del dibattimento non era più nel nostro Paese.
Anzitutto, ritenuto come il caso non abbia presentato particolari
difficoltà né in fatto né in diritto, la tariffa oraria è fissata a fr.
180.
-/ora ( art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1).
Tenuto conto della dichiarazione d’appello, 19 pagine, alla quale
non è stato più aggiunto nulla, e considerato che le eccezioni e considerazioni
sollevate erano già state proposte in prima sede, soprattutto con riferimento
alle contraddizioni tra le varie dichiarazioni in atti, si giustifica quantificare
in 12 ore di lavoro il tempo impiegato dal difensore per la presente procedura,
comprensive di quello necessario per l’esame della sentenza impugnata.
A tale importo sono aggiunti fr. 200.- a copertura delle spese
sostenute.
Complessivamente, quindi, sono riconosciuti all’avv. DI 1 fr. 2'360.-, consistenti in fr. 2'160.- (fr. 180.- x 12) + fr.
200.
-.
Ritenuto come l’imputato in questione non sia domiciliato in
Svizzera, le prestazioni a lui fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1
LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5).
Tassa di giustizia e
spese
26.
Gli oneri processuali
dei due gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,
caricati ai condannati, soccombenti integralmente, ritenuto che per AP 1, posto
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sono assunti dallo Stato.
L’ attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
34, 42, 47, 48
lett. e, 181 CP;
32
cpv. 1 Cost.;
6
par. 2 CEDU;
14
cpv. 2 patto ONU II
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è
respinto.
2. L’appello di AP 2 è
respinto.
Di conseguenza:
3. AP 1
3.1. AP 1
è dichiarato autore colpevole di
coazione
per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 2, con la sua imponente presenza, usandole violenza
(prendendola al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia
(anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro
presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi telefoni cellulari e a
chiamare la madre per farla arrivare.
3.2. AP
1 è condannato:
3.2.1. alla
pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale
di fr. 1'500.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2.2. alla
multa di fr. 300.-.
In
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);
3.2.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni.
4. AP 2
4.1. AP 2
è dichiarato autore colpevole di
coazione
per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 1, con la sua imponente presenza, usandole violenza (AP 1 l’ha
presa al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (AP 1
anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro
presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi
telefoni cellulari e a chiamare la madre per farla
arrivare.
4.2. AP
2 è condannato:
4.2.1. alla
pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale
di fr. 1'200.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2.2. alla
multa di fr. 240.-.
In
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 giorni
(art. 106 cpv. 2 CP);
4.2.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni.
5. Sono
confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa
di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede.
6. Gli
oneri processuali dell’appello interposto da AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono interamente posti a carico
di AP 1 e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.
7. Gli
oneri processuali dell’appello interposto da AP 2, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono interamente posti a carico
di AP 1.
8. Le prestazioni
professionali dell’avv. DI 1 sono riconosciute in misura di:
onorario fr.
2'160.00
spese fr.
200.00
totale fr.
2'360.00
a carico dello Stato, fatto salvo
l’art. 135 cpv. 4 CPP.
8.1. Contro la presente
decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
8.2. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
9. Intimazione a:
10. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.