17.2014.124
Scritto diffamatorio, permeato da espressioni e termini atti a ledere l'onore dell'accusatore privato, redatto e inviato, con l'intenzione di offendere, a terze persone ovvero, per giurisprudenza, a c
10 marzo 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.124
Locarno
10 marzo 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 25 febbraio 2014 da
IM 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 14 febbraio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 23 maggio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 4 giugno 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di accusa
3524/2012 dell’8 agosto 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore
colpevole di
diffamazione,
per avere, ad __________,
in data 8 marzo 2012, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla
reputazione di lei, o divulgato una tale incolpazione o un tale sospetto, e
meglio, per avere, con lettera 8 marzo 2012 indirizzata a __________ e a __________,
reso quest’ultimo sospetto di condotta disonorevole, in particolare scrivendo
le frasi “Ein anderes Kapitel ist Ihre Arroganz, Dünkel und Eitelkeit, Herr _______.
Sie haben keinen Respekt für Vertragsparteien und Sie
benehmen sich wie ein Kronenprinz gegenüber Untertanen […] Als kleine Betrüger
(z.B. Kautionsveruntreuung, Betrug bezüglich des Mietgegenstands) und
arglistiger Straftäter (z.B. nächtliches Emailmobbing) ignorieren Sie das
schweizerische Recht und schänden das Image des ehrlichen und vernünftigen
Schweizers.”
reato
previsto dall'art. 173 cifra 1 CP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la
condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 560.-, corrispondente a 8 aliquote
da fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre
che alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni nonché al
pagamento di tasse e spese.
L’accusatore
privato __________ è stato rinviato al competente foro civile per le sue
pretese di tale natura;
- con sentenza 14 febbraio
2014, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha
confermato integralmente l’imputazione contenuta nel decreto di accusa e la
pena proposta, così come il rinvio dell’accusatore privato al foro civile, ponendo
a carico dell’opponente il pagamento delle tasse e spese;
preso atto che - contro la sentenza della
Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello
del 4 giugno 2014 ha chiesto di poter disporre di ulteriori tre mesi per poter
precisare i punti della sua impugnativa, essendo per lui impossibile ottenere
nei tempi di legge una traduzione della sentenza e prendere posizione in
merito. Con decisione 11 giugno 2014 la Presidente della scrivente Corte ha
concesso la dilazione e nel contempo deciso che la procedura dell’appello
avrebbe dovuto essere quella scritta. Il 15 settembre 2014 il prevenuto ha
prodotto la sua integrazione della dichiarazione d’appello, specificando
d’impugnare tutti i dispositivi della sentenza di primo grado, della quale ha
chiesto l’annullamento con contestuale suo proscioglimento dall’accusa di
diffamazione;
- con scritto 29 settembre
Fatti
2014 il Procuratore pubblico ha dichiarato di rimettersi al giudizio della
CARP, non essendo le argomentazioni osservabili, siccome fuori luogo;
- con memoria 30 settembre
2014 l’accusatore privato __________ ha, in sostanza, chiesto la conferma della
decisione impugnata;
ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1
CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo
grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,
mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,
compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
2. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,
n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,
ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de
procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,
ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,
n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401
consid. 1c.bb).
3. AP 1 è nato il __________
a __________ in __________, è celibe ma ha avuto un figlio da __________, __________,
nato il __________. Nell’agosto del 2012 è poi nato un secondo figlio, del
quale non sono tuttavia noti i dati (AI 3 doc. 5 pag. 2).
Professionalmente è attivo come
traduttore ed attualmente è domiciliato a __________.
Nel gennaio del 2011 egli, con
la famiglia, è venuto ad abitare in Ticino, prendendo in affitto una casa nel
Comune di __________ denominata la “__________”, di proprietà di __________ e
della sorella __________.
4. Per i primi mesi, sino ad aprile 2011, i rapporti tra le parti sono
stati normali e gli inquilini hanno pagato regolarmente il canone locativo. Dal
maggio 2011 vi sono però stati dei problemi nel versamento della pigione, a
detta dell’accusatore privato dovuti al fatto che la società di traduzione del
prevenuto e della compagna non è mai decollata.
Nel febbraio
del 2012 l’imputato ha iniziato a lamentarsi con i padroni di casa sostenendo
che il riscaldamento non funzionava, al punto che egli e la compagna sono
partiti per la __________ mentre __________ ha organizzato gli interventi di
riparazione, per poi scoprire dalla ditta intervenuta che il problema era stato
causato dalla mancanza di nafta. Egli, con la sorella, ha così dato ordine di
effettuare un rifornimento minimo in attesa del rientro dei conduttori.
In seguito
vi sono state ancora numerose lamentele del prevenuto per questioni di
riscaldamento. Le discussioni si sono esacerbate al punto che questi ultimi
hanno chiesto a lui ed ai conviventi di lasciare la casa entro il 31 gennaio
2012.
Tra le parti
vi è stato quindi un intenso scambio di corrispondenza.
Il 2 maggio 2012 l’avv. __________,
patrocinatore dei locatori, ha introdotto un’istanza di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti, art. 257 CPC, contro l’imputato e la convivente, volta ad
ottenere il loro sfratto. La richiesta si fondava sul fatto che nel febbraio
2012 i convenuti erano in ritardo con il pagamento dell’affitto per ben fr.
13'816.-.
Lo sfratto è stato concesso dal
Pretore, decisione confermata in appello il 6 giugno 2012 (AI 5).
5. L’8 marzo 2012 il prevenuto ha scritto a __________ ed a __________ una
lettera contenente il seguente passaggio:
“
Ein anderes Kapitel ist
Ihre Arroganz, Dünkel und Eitelkeit, Herr __________. Sie haben keinen Respekt
für Vertragsparteien und Sie benehmen sich wie ein Kronenprinz gegenüber
Untertanen […] Als kleine Betrüger (z.B. Kautionsveruntreuung, Betrug bezüglich
des Mietgegenstands) und arglistiger Straftäter (z.B. nächtliches Emailmobbing)
ignorieren Sie das schweizerische Recht und schänden das Image des ehrlichen
und vernünftigen Schweizers.“ (AI
1).
Il testo è stato
così tradotto dal primo giudice:
“
Un altro capitolo è la sua
arroganza, la sua presuntuosità e la sua vanità, signor __________. Lei non ha
alcun rispetto nei confronti delle parti contrattuali e si atteggia come un
principe fa con i suoi sudditi (ridicolo visto che si sa che lei non ha più
soldi, a partire almeno dal 2002, per acquistare un nuovo riscaldamento). Nella
sua qualità di piccolo truffatore (per esempio l’appropriazione indebita della
cauzione, la truffa in merito all’oggetto locato) e di delinquente
maligno/ingannevole (per esempio e-mail notturne di mobbing), lei ignora il
diritto svizzero e disonora l’immagine degli onesti e ragionevoli svizzeri”
(traduzione del redattore).” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3)
“Arglistiger Straftäter” è
anche traducibile con astuto delinquente.
Lo scritto
in questione è stato pure trasmesso, come ammesso da AP 1 stesso (lettera 10
agosto 2012, AI 7), anche all’avv. __________, figlio di __________ e quindi
nipote di __________, nonché loro consulente legale nella vertenza.
A seguito di
questa missiva, sentitosi leso nel proprio onore, in data 13 marzo 2012, __________
ha segnalato al Ministero pubblico il qui imputato e la convivente per
molestia, calunnia e ricatto in relazione ai contenuti dello scritto e ad altri
fatti (AI 1). In seguito, la segnalazione contro la donna è stata ritirata.
6. Qualche giorno dopo, l’8 aprile 2012 (scritto completato con allegato
11 giugno 2012) il prevenuto ha denunciato __________, __________, __________ e
__________ per titolo di abbandono, esposizione a pericolo della vita altrui,
appropriazione indebita, truffa, estorsione, minaccia, coazione, violazione di
domicilio e violazione delle regole dell’arte edilizia.
Con decisione 15 giugno 2012
il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di
tutti i denunciati, decisione confermata dalla CRP il 29 ottobre 2012 (sentenza
allegata a doc. PP 4).
7. La procedura giudiziaria a carico dell'imputato è sfociata nella
sentenza di condanna qui in disamina.
Con il suo
appello, AP 1 sostiene che non sono dati i presupposti per l’adempimento del
reato ascrittogli, asserendo che le frasi diffamatorie nei confronti
dell’accusatore privato non sono mai state comunicate a terzi. In effetti, a
suo dire, __________ non può essere considerata una terza persona rispetto
all’accusatore privato, perché i due sono fratelli e formano pure una comunanza
di interessi a vari livelli, quali membri della stessa comunione ereditaria,
quali complici dello stesso “reato di affittare per la durata di 5 anni una
casa senza impianto di riscaldamento”, quali membri di un “gruppo
cospirativo” ed avendo essi uno status speciale nel Canton Ticino. Neppure,
secondo l’appellante, l’avv. __________ può essere considerato un terzo.
Inoltre, in un discorso invero
non sempre comprensibile, egli lascia intendere di avere detto il vero e di
avere addirittura fatto un favore alla vittima tacciandola solo di “kleiner
Betrüger”.
8. In
base all’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi,
comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così
come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
Il colpevole è punito con
una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Gli art. 173 segg. CP
proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo
d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In
altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che
risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al
disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; DTF 6B_906/2009
del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale
protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire
spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito
professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (STF 6B_600/2007
del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009
consid. 3a con rinvii).
Pertanto,
secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV 27 e i rel.
riferimenti nonché Corboz, in SJ 113 629 segg.; CCRP 3.2.1994 in re M., c. I /
2 e 3 ), l’art. 173 CP protegge il diritto di ognuno a non essere considerato
come una persona spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione
essenziale a una vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l'onore
personale, ossia la reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, e
non anche la considerazione professionale, artistica o politica.
Perché vi sia diffamazione
occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF
117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98 consid. 4).
Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta (sentenza
CCRP 17.2002.24 del 8 ottobre 2003 c. 4), a meno che non sia assimilabile ai
cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un
lato, nell’allegazione di fatto, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121
IV 76 c.2a; Basler Kommentar, Strafrecht II, Riklin F., vor Art. 173 N. 33-36;
Corboz, Les infractions en droit suisse I, art. 173 N 35-36). Un fatto, al
contrario del giudizio di valore, è per definizione un avvenimento del presente
o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile
e che può essere scientificamente oggetto di prova (DTF 118 IV 41 c. 3 con
riferimento alla nozione di “fatto” dell’art. 179quater CP e rinvii
dottrinali).
Se l’allegazione sia tale
da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non
secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa
ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle
circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF
128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a, STF 6B_356/2008 dell’11 agosto
2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II,
2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno scritto,
l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni
utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge
dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate
asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si
inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Benrard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).
“Terzo” ai
sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide
con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o
un’autorità giudiziaria Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit.,
ad art. 173, n. 32).
L’intenzionalità si deve
riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del
terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare
“animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue
Considerandi
affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò
nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8;
Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50).
9.
L’art. 173 n. 2 CP
prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di
avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere
avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).
La
prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni
lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse
pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare
della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di
famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti - mancato interesse pubblico e
prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus iniuriandi) -
devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid.
3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò
significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui
abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della
maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un
valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione
di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice
esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità
sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la
regola (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Riklin, op. cit., ad art. 173 n. 29 in fine).
10.
L’imputato può quindi
liberarsi dalle accuse se riesce a dimostrare che quanto ha affermato è veritiero.
Se la diffamazione è consistita in un giudizio di valore accompagnato da
un’allegazione di fatto (giudizio di valore misto), egli deve sostanziare i
fatti alla base del giudizio di valore.
La prova della verità può
essere fondata anche su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto
dopo aver fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale
momento (DTF 106 IV 115 consid. 2.a). All’agente incombe l’onere della prova:
sussiste un’inversione dell’usuale ripartizione (Riklin, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali) e il principio in
dubio pro reo non trova applicazione (Riklin, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali, anche ad opinione
divergente).
In diritto si osserva la
regola giurisprudenziale secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del
sospetto per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea
di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente, a meno che l’incolpato
non sia, o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e).
Nondimeno, il Tribunale federale ha riconosciuto varie eccezioni a questo
principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; 116 IV 31 consid. 4; 122 IV 311 consid.
2): tra queste, la prova del vero deve poter essere apportata anche in altro
modo se la procedura contro il terzo è sospesa (STF 6S.188/2006 del 29 giugno
2006.
consid. 4.3).
11.
La prova della buona
fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per stabilirne l'ammissione
occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e
valutare, in funzione degli elementi di cui l'autore disponeva all'epoca, se
sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non
può dunque fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua
dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in
quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi
apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere
in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece
una questione di diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad
art. 173 CPS).
La prova
della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di aver compiuto i
passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua
situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per
considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla
veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto
quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124
IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e
la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).
Il contenuto
e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui
l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto
inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono
minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel
caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o
che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208
consid. b).
Cautela
particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie
asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151
consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi,
l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di
terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331;
sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10
febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2).
Il fatto che
sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove
non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono
basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve
astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86., ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre
2009, 17.2008.62, consid. 3.d).
12.
Nel caso che ci
occupa, è indubbio il carattere diffamatorio dello scritto inviato
all’accusatore privato e alla sorella l’8 marzo 2012, per poi essere in seguito
trasmesso anche all’avv. __________.
In
effetti, tutto il paragrafo è permeato di espressioni e di termini atti a
ledere l’onore dell’accusatore privato, tacciato di essere arrogante,
presuntuoso, vanesio, irrispettoso degli altri, piccolo truffatore,
delinquente, autore di mobbing.
Lo
scritto è stato trasmesso e letto, per ammissione stessa dell’imputato, alla
sorella __________ ed al nipote avv. __________.
Contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, essi sono indubbiamente terze persone,
considerato che per la giurisprudenza sono tali tutti coloro che non sono
l’autore delle esternazioni o la vittima (DTF 96 IV 194). Anche l’avvocato
della persona presa di mira è considerato un terzo (DTF 86 IV 209), così come
lo sono i parenti stretti, sorella e nipote compresi (DTF 73 IV 175;
Trechsler/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 ed., San Gallo 2013, n. 4
ad art. 173).
13.
Il prevenuto ha agito
indubbiamente con l’intenzione di offendere, anche di fronte a terzi, __________.
Lo stralcio in oggetto, anche tenuto conto dello scritto nel quale è stato
inserito e di tutta la vicenda, costituisce indubbiamente un attacco diretto
alla persona dell'accusatore privato.
Avendo l'accusato scritto
in tedesco, quindi in una lingua a lui perfettamente nota, la scelta dei
termini è stata ponderata, non casuale o frutto d'errore.
14.
In merito alle prove
liberatorie, va avantutto premesso che, come già concluso in prima sede,
l’accusato deve essere ammesso a portare la prova della verità, non essendo
adempiti cumulativamente i presupposti dell’art. 173 n. 3 CP. In modo
particolare, se da un lato il paragrafo controverso è indubbiamente finalizzato
a fare della maldicenza (animus iniuriandi), non essendo i suoi
contenuti di alcun aiuto argomentativo alle richieste ed alle tesi avanzate
dall’autore nella lettera, dall’altro lato non si può escludere la
giustificazione dell’interesse privato, essendo la missiva contestualizzata
nell’ambito di una controversia piuttosto accesa tra conduttore e locatore.
Ciò posto, la prova della
verità può indubbiamente essere considerata fallita, non essendo il prevenuto
riuscito a dimostrare di aver formulato accuse fondate o di aver avuto seri
motivi per pensarle tali. In effetti, non è concepibile che una persona in
grado di normalmente intendere e volere, abbia oggettivamente potuto pensare,
facendo un’analisi spassionata della situazione, che quanto detto del signor __________
potesse essere la realtà, in particolare che egli fosse un piccolo truffatore,
un astuto delinquente, un arrogante, una persona che disprezza i partner
contrattuali e che fa mobbing notturno.
A
tal proposito, in quanto condivise e per economia di giudizio, si rinvia alle
considerazioni della giudice della pretura penale, in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP:
“18. L’imputato che è stato ammesso ad apportare
le prove liberatorie può scegliere se fornire la prova della verità o la prova
della buona fede. Può produrle entrambe. Spetta al giudice esaminare se quanto
prodotto corrisponda alla prova della verità o alla prova della buona fede. (…)
18.
(…) Nel caso in disamina, l’imputato ha
descritto __________ come un delinquente/truffatore (“Straftäter/kleiner
Betrüger”) dedito a compiere attività disoneste ai danni del patrimonio altrui.
Sulla scorta di questa convinzione, l’imputato ha sporto denuncia l’8 aprile
2012.
nei confronti di __________ in particolare per i reati di truffa,
appropriazione indebita, estorsione, diffamazione, minaccia, coazione e
violazione di domicilio.
Innanzitutto
è il caso di rilevare che il casellario giudiziale relativo all’accusatore
privato (acquisito d’ufficio agli atti) risulta immacolato.
Secondariamente,
il Procuratore pubblico __________ ha emanato un decreto di non luogo a
procedere in data 15 giugno 2012 nei confronti di __________, a seguito della
denuncia penale dell’imputato (allegato 7 annesso a opposizione), dove si
afferma segnatamente:
“Dall’esposto
di denuncia da lei presentato non emergono elementi riconducibili ad un
qualsiasi reato penale tale da giustificare l’apertura di un procedimento
penale a carico delle persone di cui a margine.
In
primo luogo, stando a quanto indicato in denuncia, non risulta alcun elemento
che permetta di concludere che qualcuno, in particolare __________, __________
o __________, l’abbia indotta, con inganno astuto, a compiere atti
pregiudizievoli per il suo patrimonio o per quello di terzi, al fine di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, così come invece dall’art.
146.
CPS. In poche parole, non si ravvisa alcuna fattispecie truffaldina a suo
danno.
[…]
Quo
inoltre all’ipotesi di reato di appropriazione indebita, poiché __________
avrebbe indebitamente trattenuto CHF 7'500.00, somma da lei corrisposta a
titolo di cauzione e mai riversata, come di consueto, su un conto vincolato,
sono a segnalarle che il solo fatto che detta cauzione si trovi ancora sul
conto intestato esclusivamente a __________ non significa che questi si sia
indebitamente appropriato della somma in questione.
L’art.
138.
CP sanziona infatti unicamente colui che dispone senza diritto di una cosa
o di un valore patrimoniale altrui che gli è stato affidato in virtù di un
accordo perfezionato con il proprietario (DTF 111 IV 130 consid 1 p. 32 e segg;
DTF 117 IV 429 consid. 3 p. 436), ciò che non corrisponde al caso concreto.
[…]”
Quest’ultimo
ha impugnato siffatto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali, la quale
ha giudicato irricevibile il reclamo dell’imputato. Il Giudice della Corte dei
reclami penali non si è limitato a dichiarare irricevibile l’impugnazione, ma
ha osservato abbondanzialmente che il reclamo è infondato pure nel merito.
Ne
deriva che, su questo aspetto, la prova della verità è fallita non avendo
l’imputato apportato alcuna prova che permetta di corroborare la sua tesi.
18.2
La prova della buona fede(…)..
(…).
L’imputato
ha fornito un quantitativo non indifferente di prove, la maggior parte delle
quali senza alcuna pertinenza per la presente fattispecie (…). Ammesso e non
concesso che i problemi di riscaldamento siano esistiti e che i locatori nulla
hanno intrapreso per porvi rimedio, agli atti non vi è nulla che attesti che
l’imputato abbia esperito tutto quanto era possibile per sincerarsi
dell’esattezza delle sue affermazioni. Il fatto che __________ non abbia
provveduto a riparare/sostituire l’impianto di riscaldamento o ad accettare
l’accordo bonale propostogli con lo scritto dell’8 marzo 2012 non è
assolutamente un motivo valido per tacciarlo di delinquente. Anzi, le accuse
(gratuite) lanciate ai danni di __________, oltre che ad essere del tutto fuori
luogo e sproporzionate, denotano anche una certa gravità e inquietitudine, nel
senso che l’imputato ha continuato a infierire, anche dopo l’emanazione del
decreto d’accusa, non solo sull’accusatore privato, ma su tutta la famiglia __________
e sul sistema giudiziario ticinese. Agli atti non vi è la benché minima prova
volta a dimostrare che l’imputato ha proceduto a controllare la veridicità
delle sue affermazioni.
Pertanto
non avendo coscienziosamente espletato tutto quanto era possibile fare per
sincerarsi delle fondatezze delle sue affermazioni, l’imputato ha fallito anche
su questo aspetto.” (sentenza
impugnata, consid. 18, pag. 12 segg.).
15.
Per tutto quanto
precede, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado
integralmente confermata, anche con riferimento alla pena inflitta, non
contestata in quanto tale dal procedente e sicuramente equa per la fattispecie
in disamina, sia nel numero di aliquote, sia nel loro ammontare, sia
nell’entità della multa.
Invero
si imporrebbe una correzione di quanto decretato in merito alla commutazione
della multa in detenzione in caso di mancato pagamento, poiché fr. 100.-,
tenuto conto dei principi giurisprudenziali, corrispondono a due giorni di
detenzione a fronte di un'aliquota giornaliera di fr. 70.-, non ad uno solo.
Non si procede tuttavia ad un adeguamento in ossequio al principio del divieto
di reformatio in peius.
16.
Gli oneri processuali
di primo grado rimangono a carico dell’appellante.
Quelli di appello seguono
la soccombenza e sono pure posti integralmente a carico dell’appellante.
In forza
dell’art. 433 cpv. 2 CPP, non si assegnano indennità per la procedura d’appello
all’AP, che nemmeno le ha rivendicate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 139, 325, 398 segg.,
406, 433 CPP,
34,
42, 46, 47, 106, 173 CP,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di
diffamazione,
per avere, ad __________,
con lettera 8 marzo 2012 indirizzata a __________ e a __________, reso
quest’ultimo sospetto di condotta disonorevole e meglio come descritto nel
decreto d’accusa 3524/2012 dell’8 agosto 2012.
1.2. AP 1 è
condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
8 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna per un totale di fr. 560.-.
1.2.1.1. l’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni;
1.2.2. alla multa di fr.
100.-. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- per
il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'000.--
- altri
disborsi fr. 200.--
fr. 1'200.--
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.