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Decisione

17.2014.124

Scritto diffamatorio, permeato da espressioni e termini atti a ledere l'onore dell'accusatore privato, redatto e inviato, con l'intenzione di offendere, a terze persone ovvero, per giurisprudenza, a c

10 marzo 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2014 il Procuratore pubblico ha dichiarato di rimettersi al giudizio della

CARP, non essendo le argomentazioni osservabili, siccome fuori luogo;

- con memoria 30 settembre

2014 l’accusatore privato __________ ha, in sostanza, chiesto la conferma della

decisione impugnata;

ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1

CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo

grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare,

mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto,

compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o

ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello

esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

2. Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,

n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit.,

ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de

procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in

applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,

ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,

n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,

Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401

consid. 1c.bb).

3. AP 1 è nato il __________

a __________ in __________, è celibe ma ha avuto un figlio da __________, __________,

nato il __________. Nell’agosto del 2012 è poi nato un secondo figlio, del

quale non sono tuttavia noti i dati (AI 3 doc. 5 pag. 2).

Professionalmente è attivo come

traduttore ed attualmente è domiciliato a __________.

Nel gennaio del 2011 egli, con

la famiglia, è venuto ad abitare in Ticino, prendendo in affitto una casa nel

Comune di __________ denominata la “__________”, di proprietà di __________ e

della sorella __________.

4. Per i primi mesi, sino ad aprile 2011, i rapporti tra le parti sono

stati normali e gli inquilini hanno pagato regolarmente il canone locativo. Dal

maggio 2011 vi sono però stati dei problemi nel versamento della pigione, a

detta dell’accusatore privato dovuti al fatto che la società di traduzione del

prevenuto e della compagna non è mai decollata.

Nel febbraio

del 2012 l’imputato ha iniziato a lamentarsi con i padroni di casa sostenendo

che il riscaldamento non funzionava, al punto che egli e la compagna sono

partiti per la __________ mentre __________ ha organizzato gli interventi di

riparazione, per poi scoprire dalla ditta intervenuta che il problema era stato

causato dalla mancanza di nafta. Egli, con la sorella, ha così dato ordine di

effettuare un rifornimento minimo in attesa del rientro dei conduttori.

In seguito

vi sono state ancora numerose lamentele del prevenuto per questioni di

riscaldamento. Le discussioni si sono esacerbate al punto che questi ultimi

hanno chiesto a lui ed ai conviventi di lasciare la casa entro il 31 gennaio

2012.

Tra le parti

vi è stato quindi un intenso scambio di corrispondenza.

Il 2 maggio 2012 l’avv. __________,

patrocinatore dei locatori, ha introdotto un’istanza di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti, art. 257 CPC, contro l’imputato e la convivente, volta ad

ottenere il loro sfratto. La richiesta si fondava sul fatto che nel febbraio

2012 i convenuti erano in ritardo con il pagamento dell’affitto per ben fr.

13'816.-.

Lo sfratto è stato concesso dal

Pretore, decisione confermata in appello il 6 giugno 2012 (AI 5).

5. L’8 marzo 2012 il prevenuto ha scritto a __________ ed a __________ una

lettera contenente il seguente passaggio:

Ein anderes Kapitel ist

Ihre Arroganz, Dünkel und Eitelkeit, Herr __________. Sie haben keinen Respekt

für Vertragsparteien und Sie benehmen sich wie ein Kronenprinz gegenüber

Untertanen […] Als kleine Betrüger (z.B. Kautionsveruntreuung, Betrug bezüglich

des Mietgegenstands) und arglistiger Straftäter (z.B. nächtliches Emailmobbing)

ignorieren Sie das schweizerische Recht und schänden das Image des ehrlichen

und vernünftigen Schweizers.“ (AI

1).

Il testo è stato

così tradotto dal primo giudice:

Un altro capitolo è la sua

arroganza, la sua presuntuosità e la sua vanità, signor __________. Lei non ha

alcun rispetto nei confronti delle parti contrattuali e si atteggia come un

principe fa con i suoi sudditi (ridicolo visto che si sa che lei non ha più

soldi, a partire almeno dal 2002, per acquistare un nuovo riscaldamento). Nella

sua qualità di piccolo truffatore (per esempio l’appropriazione indebita della

cauzione, la truffa in merito all’oggetto locato) e di delinquente

maligno/ingannevole (per esempio e-mail notturne di mobbing), lei ignora il

diritto svizzero e disonora l’immagine degli onesti e ragionevoli svizzeri”

(traduzione del redattore).” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3)

“Arglistiger Straftäter” è

anche traducibile con astuto delinquente.

Lo scritto

in questione è stato pure trasmesso, come ammesso da AP 1 stesso (lettera 10

agosto 2012, AI 7), anche all’avv. __________, figlio di __________ e quindi

nipote di __________, nonché loro consulente legale nella vertenza.

A seguito di

questa missiva, sentitosi leso nel proprio onore, in data 13 marzo 2012, __________

ha segnalato al Ministero pubblico il qui imputato e la convivente per

molestia, calunnia e ricatto in relazione ai contenuti dello scritto e ad altri

fatti (AI 1). In seguito, la segnalazione contro la donna è stata ritirata.

6. Qualche giorno dopo, l’8 aprile 2012 (scritto completato con allegato

11 giugno 2012) il prevenuto ha denunciato __________, __________, __________ e

__________ per titolo di abbandono, esposizione a pericolo della vita altrui,

appropriazione indebita, truffa, estorsione, minaccia, coazione, violazione di

domicilio e violazione delle regole dell’arte edilizia.

Con decisione 15 giugno 2012

il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di

tutti i denunciati, decisione confermata dalla CRP il 29 ottobre 2012 (sentenza

allegata a doc. PP 4).

7. La procedura giudiziaria a carico dell'imputato è sfociata nella

sentenza di condanna qui in disamina.

Con il suo

appello, AP 1 sostiene che non sono dati i presupposti per l’adempimento del

reato ascrittogli, asserendo che le frasi diffamatorie nei confronti

dell’accusatore privato non sono mai state comunicate a terzi. In effetti, a

suo dire, __________ non può essere considerata una terza persona rispetto

all’accusatore privato, perché i due sono fratelli e formano pure una comunanza

di interessi a vari livelli, quali membri della stessa comunione ereditaria,

quali complici dello stesso “reato di affittare per la durata di 5 anni una

casa senza impianto di riscaldamento”, quali membri di un “gruppo

cospirativo” ed avendo essi uno status speciale nel Canton Ticino. Neppure,

secondo l’appellante, l’avv. __________ può essere considerato un terzo.

Inoltre, in un discorso invero

non sempre comprensibile, egli lascia intendere di avere detto il vero e di

avere addirittura fatto un favore alla vittima tacciandola solo di “kleiner

Betrüger”.

8. In

base all’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così

come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Il colpevole è punito con

una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Gli art. 173 segg. CP

proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo

d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In

altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che

risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al

disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; DTF 6B_906/2009

del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale

protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire

spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito

professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (STF 6B_600/2007

del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009

consid. 3a con rinvii).

Pertanto,

secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV 27 e i rel.

riferimenti nonché Corboz, in SJ 113 629 segg.; CCRP 3.2.1994 in re M., c. I /

2 e 3 ), l’art. 173 CP protegge il diritto di ognuno a non essere considerato

come una persona spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione

essenziale a una vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l'onore

personale, ossia la reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, e

non anche la considerazione professionale, artistica o politica.

Perché vi sia diffamazione

occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF

117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98 consid. 4).

Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta (sentenza

CCRP 17.2002.24 del 8 ottobre 2003 c. 4), a meno che non sia assimilabile ai

cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un

lato, nell’allegazione di fatto, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121

IV 76 c.2a; Basler Kommentar, Strafrecht II, Riklin F., vor Art. 173 N. 33-36;

Corboz, Les infractions en droit suisse I, art. 173 N 35-36). Un fatto, al

contrario del giudizio di valore, è per definizione un avvenimento del presente

o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile

e che può essere scientificamente oggetto di prova (DTF 118 IV 41 c. 3 con

riferimento alla nozione di “fatto” dell’art. 179quater CP e rinvii

dottrinali).

Se l’allegazione sia tale

da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non

secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa

ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle

circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF

128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a, STF 6B_356/2008 dell’11 agosto

2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II,

2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno scritto,

l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni

utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge

dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate

asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si

inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Benrard Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).

“Terzo” ai

sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide

con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o

un’autorità giudiziaria Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit.,

ad art. 173, n. 32).

L’intenzionalità si deve

riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del

terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare

“animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue

Considerandi

affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò

nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8;

Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50).

9.

L’art. 173 n. 2 CP

prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di

avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere

avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La

prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni

lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse

pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare

della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di

famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti - mancato interesse pubblico e

prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus iniuriandi) -

devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid.

3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò

significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui

abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della

maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un

valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione

di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice

esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità

sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la

regola (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Riklin, op. cit., ad art. 173 n. 29 in fine).

10.

L’imputato può quindi

liberarsi dalle accuse se riesce a dimostrare che quanto ha affermato è veritiero.

Se la diffamazione è consistita in un giudizio di valore accompagnato da

un’allegazione di fatto (giudizio di valore misto), egli deve sostanziare i

fatti alla base del giudizio di valore.

La prova della verità può

essere fondata anche su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto

dopo aver fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale

momento (DTF 106 IV 115 consid. 2.a). All’agente incombe l’onere della prova:

sussiste un’inversione dell’usuale ripartizione (Riklin, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali) e il principio in

dubio pro reo non trova applicazione (Riklin, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali, anche ad opinione

divergente).

In diritto si osserva la

regola giurisprudenziale secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del

sospetto per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea

di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente, a meno che l’incolpato

non sia, o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e).

Nondimeno, il Tribunale federale ha riconosciuto varie eccezioni a questo

principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; 116 IV 31 consid. 4; 122 IV 311 consid.

2): tra queste, la prova del vero deve poter essere apportata anche in altro

modo se la procedura contro il terzo è sospesa (STF 6S.188/2006 del 29 giugno

2006.

consid. 4.3).

11.

La prova della buona

fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per stabilirne l'ammissione

occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e

valutare, in funzione degli elementi di cui l'autore disponeva all'epoca, se

sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non

può dunque fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua

dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in

quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi

apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere

in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece

una questione di diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad

art. 173 CPS).

La prova

della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di aver compiuto i

passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua

situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per

considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla

veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto

quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124

IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e

la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).

Il contenuto

e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui

l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto

inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono

minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel

caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o

che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208

consid. b).

Cautela

particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie

asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151

consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi,

l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di

terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331;

sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10

febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2).

Il fatto che

sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove

non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono

basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve

astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86., ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre

2009, 17.2008.62, consid. 3.d).

12.

Nel caso che ci

occupa, è indubbio il carattere diffamatorio dello scritto inviato

all’accusatore privato e alla sorella l’8 marzo 2012, per poi essere in seguito

trasmesso anche all’avv. __________.

In

effetti, tutto il paragrafo è permeato di espressioni e di termini atti a

ledere l’onore dell’accusatore privato, tacciato di essere arrogante,

presuntuoso, vanesio, irrispettoso degli altri, piccolo truffatore,

delinquente, autore di mobbing.

Lo

scritto è stato trasmesso e letto, per ammissione stessa dell’imputato, alla

sorella __________ ed al nipote avv. __________.

Contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, essi sono indubbiamente terze persone,

considerato che per la giurisprudenza sono tali tutti coloro che non sono

l’autore delle esternazioni o la vittima (DTF 96 IV 194). Anche l’avvocato

della persona presa di mira è considerato un terzo (DTF 86 IV 209), così come

lo sono i parenti stretti, sorella e nipote compresi (DTF 73 IV 175;

Trechsler/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 ed., San Gallo 2013, n. 4

ad art. 173).

13.

Il prevenuto ha agito

indubbiamente con l’intenzione di offendere, anche di fronte a terzi, __________.

Lo stralcio in oggetto, anche tenuto conto dello scritto nel quale è stato

inserito e di tutta la vicenda, costituisce indubbiamente un attacco diretto

alla persona dell'accusatore privato.

Avendo l'accusato scritto

in tedesco, quindi in una lingua a lui perfettamente nota, la scelta dei

termini è stata ponderata, non casuale o frutto d'errore.

14.

In merito alle prove

liberatorie, va avantutto premesso che, come già concluso in prima sede,

l’accusato deve essere ammesso a portare la prova della verità, non essendo

adempiti cumulativamente i presupposti dell’art. 173 n. 3 CP. In modo

particolare, se da un lato il paragrafo controverso è indubbiamente finalizzato

a fare della maldicenza (animus iniuriandi), non essendo i suoi

contenuti di alcun aiuto argomentativo alle richieste ed alle tesi avanzate

dall’autore nella lettera, dall’altro lato non si può escludere la

giustificazione dell’interesse privato, essendo la missiva contestualizzata

nell’ambito di una controversia piuttosto accesa tra conduttore e locatore.

Ciò posto, la prova della

verità può indubbiamente essere considerata fallita, non essendo il prevenuto

riuscito a dimostrare di aver formulato accuse fondate o di aver avuto seri

motivi per pensarle tali. In effetti, non è concepibile che una persona in

grado di normalmente intendere e volere, abbia oggettivamente potuto pensare,

facendo un’analisi spassionata della situazione, che quanto detto del signor __________

potesse essere la realtà, in particolare che egli fosse un piccolo truffatore,

un astuto delinquente, un arrogante, una persona che disprezza i partner

contrattuali e che fa mobbing notturno.

A

tal proposito, in quanto condivise e per economia di giudizio, si rinvia alle

considerazioni della giudice della pretura penale, in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP:

“18. L’imputato che è stato ammesso ad apportare

le prove liberatorie può scegliere se fornire la prova della verità o la prova

della buona fede. Può produrle entrambe. Spetta al giudice esaminare se quanto

prodotto corrisponda alla prova della verità o alla prova della buona fede. (…)

18.

(…) Nel caso in disamina, l’imputato ha

descritto __________ come un delinquente/truffatore (“Straftäter/kleiner

Betrüger”) dedito a compiere attività disoneste ai danni del patrimonio altrui.

Sulla scorta di questa convinzione, l’imputato ha sporto denuncia l’8 aprile

2012.

nei confronti di __________ in particolare per i reati di truffa,

appropriazione indebita, estorsione, diffamazione, minaccia, coazione e

violazione di domicilio.

Innanzitutto

è il caso di rilevare che il casellario giudiziale relativo all’accusatore

privato (acquisito d’ufficio agli atti) risulta immacolato.

Secondariamente,

il Procuratore pubblico __________ ha emanato un decreto di non luogo a

procedere in data 15 giugno 2012 nei confronti di __________, a seguito della

denuncia penale dell’imputato (allegato 7 annesso a opposizione), dove si

afferma segnatamente:

“Dall’esposto

di denuncia da lei presentato non emergono elementi riconducibili ad un

qualsiasi reato penale tale da giustificare l’apertura di un procedimento

penale a carico delle persone di cui a margine.

In

primo luogo, stando a quanto indicato in denuncia, non risulta alcun elemento

che permetta di concludere che qualcuno, in particolare __________, __________

o __________, l’abbia indotta, con inganno astuto, a compiere atti

pregiudizievoli per il suo patrimonio o per quello di terzi, al fine di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, così come invece dall’art.

146.

CPS. In poche parole, non si ravvisa alcuna fattispecie truffaldina a suo

danno.

[…]

Quo

inoltre all’ipotesi di reato di appropriazione indebita, poiché __________

avrebbe indebitamente trattenuto CHF 7'500.00, somma da lei corrisposta a

titolo di cauzione e mai riversata, come di consueto, su un conto vincolato,

sono a segnalarle che il solo fatto che detta cauzione si trovi ancora sul

conto intestato esclusivamente a __________ non significa che questi si sia

indebitamente appropriato della somma in questione.

L’art.

138.

CP sanziona infatti unicamente colui che dispone senza diritto di una cosa

o di un valore patrimoniale altrui che gli è stato affidato in virtù di un

accordo perfezionato con il proprietario (DTF 111 IV 130 consid 1 p. 32 e segg;

DTF 117 IV 429 consid. 3 p. 436), ciò che non corrisponde al caso concreto.

[…]”

Quest’ultimo

ha impugnato siffatto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali, la quale

ha giudicato irricevibile il reclamo dell’imputato. Il Giudice della Corte dei

reclami penali non si è limitato a dichiarare irricevibile l’impugnazione, ma

ha osservato abbondanzialmente che il reclamo è infondato pure nel merito.

Ne

deriva che, su questo aspetto, la prova della verità è fallita non avendo

l’imputato apportato alcuna prova che permetta di corroborare la sua tesi.

18.2

La prova della buona fede(…)..

(…).

L’imputato

ha fornito un quantitativo non indifferente di prove, la maggior parte delle

quali senza alcuna pertinenza per la presente fattispecie (…). Ammesso e non

concesso che i problemi di riscaldamento siano esistiti e che i locatori nulla

hanno intrapreso per porvi rimedio, agli atti non vi è nulla che attesti che

l’imputato abbia esperito tutto quanto era possibile per sincerarsi

dell’esattezza delle sue affermazioni. Il fatto che __________ non abbia

provveduto a riparare/sostituire l’impianto di riscaldamento o ad accettare

l’accordo bonale propostogli con lo scritto dell’8 marzo 2012 non è

assolutamente un motivo valido per tacciarlo di delinquente. Anzi, le accuse

(gratuite) lanciate ai danni di __________, oltre che ad essere del tutto fuori

luogo e sproporzionate, denotano anche una certa gravità e inquietitudine, nel

senso che l’imputato ha continuato a infierire, anche dopo l’emanazione del

decreto d’accusa, non solo sull’accusatore privato, ma su tutta la famiglia __________

e sul sistema giudiziario ticinese. Agli atti non vi è la benché minima prova

volta a dimostrare che l’imputato ha proceduto a controllare la veridicità

delle sue affermazioni.

Pertanto

non avendo coscienziosamente espletato tutto quanto era possibile fare per

sincerarsi delle fondatezze delle sue affermazioni, l’imputato ha fallito anche

su questo aspetto.” (sentenza

impugnata, consid. 18, pag. 12 segg.).

15.

Per tutto quanto

precede, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado

integralmente confermata, anche con riferimento alla pena inflitta, non

contestata in quanto tale dal procedente e sicuramente equa per la fattispecie

in disamina, sia nel numero di aliquote, sia nel loro ammontare, sia

nell’entità della multa.

Invero

si imporrebbe una correzione di quanto decretato in merito alla commutazione

della multa in detenzione in caso di mancato pagamento, poiché fr. 100.-,

tenuto conto dei principi giurisprudenziali, corrispondono a due giorni di

detenzione a fronte di un'aliquota giornaliera di fr. 70.-, non ad uno solo.

Non si procede tuttavia ad un adeguamento in ossequio al principio del divieto

di reformatio in peius.

16.

Gli oneri processuali

di primo grado rimangono a carico dell’appellante.

Quelli di appello seguono

la soccombenza e sono pure posti integralmente a carico dell’appellante.

In forza

dell’art. 433 cpv. 2 CPP, non si assegnano indennità per la procedura d’appello

all’AP, che nemmeno le ha rivendicate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 10, 139, 325, 398 segg.,

406, 433 CPP,

34,

42, 46, 47, 106, 173 CP,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di

diffamazione,

per avere, ad __________,

con lettera 8 marzo 2012 indirizzata a __________ e a __________, reso

quest’ultimo sospetto di condotta disonorevole e meglio come descritto nel

decreto d’accusa 3524/2012 dell’8 agosto 2012.

1.2. AP 1 è

condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

8 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna per un totale di fr. 560.-.

1.2.1.1. l’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni;

1.2.2. alla multa di fr.

100.-. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- per

il procedimento di primo grado.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.--

- altri

disborsi fr. 200.--

fr. 1'200.--

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.