17.2014.129
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 gennaio 2015Italiano62 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.129
Locarno
28 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
così composta:
Giovanni Celio, giudice presidente,
Stefano Manetti e Attilio Rampini
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 2 maggio 2014 da
AP 1,
__________
in carcerazione preventiva dal
giorno 7 novembre 2013 al giorno 30 gennaio 2014 (84 giorni), nel seguito in
esecuzione anticipata della pena dal giorno 30 gennaio 3014,
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 aprile
2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta notificata il 30
maggio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello del 23 giugno 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto:
A. Con atto d'accusa
26/2014 del 28 febbraio 2014 il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 la
commissione dei seguenti reati:
1. infrazione semplice ed aggravata alla LF sugli stupefacenti
aggravata
siccome riferita ad un quantitativo complessivo di almeno 500-600 grammi di cocaina con un grado di purezza sul campione sequestratogli pari al 78,6% (AI 154
allegato 12), tale da mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la
salute di molte persone,
semplice
siccome riferita ad un quantitativo complessivo di almeno 2-3 kg di marijuana e di 200 grammi di hashish,
e
meglio per avere, senza essere autorizzato, fra febbraio 2012 e il 7 novembre
2013 nella regione delle Trevalli, del Bellinzonese e del Locarnese,
ripetutamente acquistato in zona o importato dall'Italia, trasportato,
detenuto, alienato e finanziato un vasto traffico locale di stupefacenti (in
particolare cocaina, marijuana ed hashish come indicato in apertura),
in
particolare per avere, sia personalmente sia tramite terzi da lui man mano
incaricati allo scopo,
1.1 fra
febbraio e marzo 2012, previo acquisto a Malvaglia da uno spacciatore tunisino
non meglio identificato del quantitativo complessivo di ca. 10 grammi di cocaina, alienato la stessa in dosi di ca. 0.5-1 grammo a vari consumatori della zona;
1.2 fra
marzo 2013 e il momento dell'arresto, previo acquisto da spacciatori vari del
Varesotto a lui noti, importato in Ticino complessivamente ca. 500-600 grammi di cocaina trasportandola con l'autoveicolo VW targato __________ della sua compagna
alienandola, poi in buste-dosi o in "bolas" ad ignoti acquirenti
frequentatori di discoteche del Bellinzonese e Locarnese, sia personalmente,
sia, fra marzo e luglio 2013, per il tramite di __________ per un quantitativo
di almeno 120-130 grammi, come pure di altri suoi incaricati per quantitativi
più esigui;
1.3 fra
febbraio 2012 e ottobre 2013, previo acquisto da spacciatori a lui noti del
Varesotto, sempre con il summenzionato veicolo, importato in Ticino
complessivamente ca. 2-3 Kg di marijuana, alienandola poi in dosi a consumatori
della zona delle Trevalli e altrove, sia personalmente sia per il tramite del __________
e di altri da lui incaricati allo scopo;
1.4 fra
febbraio 2012 e ottobre 2013, previo acquisto da spacciatori a lui noti del
Varesotto, sempre con il summenzionato veicolo, importato in Ticino
complessivamente ca. 200 grammi di hashish, alienandoli poi in dosi a
consumatori vari della zona delle Trevalli e altrove, sia personalmente sia per
il tramite del __________ e di altri da lui incaricati allo scopo;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d, e, e 2 lett. a LStup;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel Sopraceneri ed in altre imprecisate
località del Cantone, fra febbraio 2012 e il momento dell'arresto, consumato
una quantità imprecisata di cocaina, di marijuana e di hashish proveniente dai
summenzionati suoi acquisti sia in Italia sia in loco come indicato al punto 1;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup.
(doc.
TPC 1)
B. In
esito al processo di primo grado, tenutosi a Lugano il 28 aprile 2014, la Corte
delle assise criminali ha
dichiarato
1. AP 1 autore colpevole di:
1.1. infrazione
parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per
avere, senza essere autorizzato, tra marzo 2013 e luglio 2013, nella regione
delle Trevalli, del Bellinzonese e del Locarnese,
1.1.1. importato
in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo
complessivo di 490 grammi di cocaina a consumatori locali:
1.1.2. importato
in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo
complessivo di 1970 grammi di marijuana;
1.1.3. importato
in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo
complessivo di 150 grammi di hashish;
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel Sopraceneri e in altre imprecisate
località del Cantone, tra febbraio 2012 e il 7 novembre 2013, consumato 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish;
prosciolto
Considerandi
2.
AP
1.
dall'imputazione di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa;
condannato
3.
AP
1:
3.1
alla
pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
3.2
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e dei disborsi;
pronunciato
4.
la
confisca di quanto in sequestro ed indicato nell'atto d'accusa, con la
distruzione di 9,5 grammi lordi di cocaina;
5.
l'assunzione
delle spese di difesa da parte dello Stato;
5.1
l'approvazione
la nota professionale 18 aprile 2014 dell'avv. DI 1 di complessivi fr.
12'304.20;
5.2
l'obbligo
del condannato di rimborsare detta somma allo Stato non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano.
C. Contro
la sentenza 28 aprile 2014 della Corte delle assise criminali, AP 1 ha
tempestivamente annunciato appello il 2 maggio 2014. Ricevuta la motivazione
scritta della pronuncia, notificata il 30 maggio 2014, nel rispetto dei termini
di legge egli ha inoltrato dichiarazione d'appello il 23 giugno 2014,
precisando i punti oggetto di impugnativa, e meglio:
- il
Dispositivo
dispositivo n. 1.1, dove egli è stato riconosciuto colpevole di infrazione
parzialmente aggravata alla LStup;
- il
dispositivo n. 3, sulla pena, ove l'appellante chiede di ridefinire la pena, a
dipendenza delle modifiche che la Corte vorrà portare al dispositivo n. 1,
postulando nel contempo il beneficio della quantomeno parziale sospensione
condizionale della pena.
Poiché
non oggetto di impugnativa, i punti n. 1.2, 2 e 4 del dispositivo della
sentenza del 28 aprile 2014 della Corte delle assise criminali debbono
ritenersi passati in giudicato.
Se
ne darà atto a dispositivo.
D. Con
decreto del 22 settembre 2014 il giudice presidente ha evaso un'istanza
probatoria del 4 agosto 2014 (seguita da una precisazione del 15 settembre
2014) del difensore, disponendo l'acquisizione agli atti di causa di tre
documenti da lui prodotti.
E. L'11
novembre 2014 si è tenuto il pubblico dibattimento d'appello alla presenza di:
- AP
1, imputato,
- DI
1, difensore,
-
PP 1, procuratore pubblico
- __________
interprete di lingua araba.
Proceduto
all'interrogatorio dell'imputato e chiusa la fase dell'istruttoria
dibattimentale, la Corte ha sentito:
a) il
procuratore pubblico, che ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma
della sentenza di primo grado, opponendosi alla sospensione condizionale, anche
solo parziale, della pena;
b) DI
1, difensore, che ha chiesto la riforma dei dispositivi n. 1.1.1 e 1.1.2 del
giudizio impugnato, nel senso che il suo assistito sia condannato per aver
alienato unicamente 120-130 grammi di cocaina e 1000 grammi di marijuana e che la pena erogata, nella misura in cui dovesse superare la durata del
carcere già sofferto, sia sospesa condizionalmente;
c) da
ultimo l'imputato, che si è scusato per gli atti da lui commessi chiedendo che
la Corte "gli accordi un’ultima speranza";
ritenuto
Potere cognitivo della
Corte di appello e di revisione penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP -
secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir
d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti
impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e
in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della
cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che
l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate
ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad
individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma
deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che
sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha
sposato la tesi della dottrina maggioritaria (ad es. Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP), precisando che l’appello produce,
di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla
giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la
causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
L’imputato
2. Sulla
vita, sulla situazione economica e sui legami con la Svizzera di AP 1 si
richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le dichiarazioni rilasciate
dall’imputato, riprese testualmente nella sentenza impugnata e confermate al
dibattimento d'appello:
"Sono
nato a __________. I miei genitori sono in vita. Lui è pensionato e prima aveva
un garage e faceva il carrozziere a __________. Mia mamma lavorava in una sauna
come massaggiatrice a __________ ma oggi non lavora più. Ho 4 sorelle e un
fratello. Io sono il più piccolo d'età. Tutti loro vivono a __________ e sono
tutti sposati e tutti hanno dei figli. Due sorelle sono casalinghe, una lavora
in una fabbrica di cosmetici, una lavora in pasticceria e mio fratello lavora
come operario per una ditta francese. Ho parzialmente fatto le scuole
dell'obbligo senza conseguire un diploma e questo nel 1993. Dal 1993 ho
lasciato la scuola elementare e ho iniziato a lavorare con mio padre in
carrozzeria. Io avevo 9 anni e questo fino al 2006 quando sono partito per
l'Italia dove sono venuto per cercare lavoro a Varese. A Varese ho poi lavorato
per un privato meccanico in nero e poi sono stato licenziato dal figlio che
aveva rilevato l'attività nel 2009. Poi ho iniziato a lavorare presso un
rottamaio di Tradate (VA) e questo dal 2009 fino al 2011 e sempre in nero. In
quel momento io vivevo a __________, dove vive mia moglie. Nel 2011 ho iniziato
a lavorare in una carrozzeria a Ponte Tresa e questo fino ad oggi. Io lavoro su
chiamata e lavoro in nero. Io ho un permesso di soggiorno italiano. Non ho dei
risparmi, né beni di valore. Mi sono sposato nel 2008 e lei è italiana e
vivevamo insieme dal 2008 fino al 2011 a __________. Dalla nostra relazione è nato __________, di __________, nato prima del nostro matrimonio. Io ho
conosciuto __________ quasi 2 anni fa e sto cercando di sistemare le cose per
stare con lei. Da 3 settimane sono diventato nuovamente padre in quanto la mia
attuale compagna, __________, ha appena partorito. Quando vengo in Svizzera lo
faccio solamente per stare con la mia nuova compagna. Non ho debiti"
(verbale
interrogatorio PP 8 novembre 2013, pag. 2, AI 36; sentenza impugnata, consid.
1, pag. 5).
Al
dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato di incontrare regolarmente in carcere
la sua compagna __________ (presente in aula) e di aver potuto vedere la figlia
__________, che è intenzionato a riconoscere, 5-6 volte dal momento
dell’arresto. Quanto ai suoi progetti per il futuro, davanti ai primi giudici
egli si era detto intenzionato a lasciare la Svizzera e cercare un lavoro,
forse in Portogallo. Davanti a questa Corte ha invece espresso il desiderio,
subordinato all’ottenimento di regolari permessi, di rimanere in Svizzera con
la sua compagna e la figlia.
Egli
ha poi aggiunto di contribuire al mantenimento della piccola __________
versando mensilmente fr. 200.–, prelevati dalle sue entrate lavorative in
carcere di fr. 600.– (ai quali peraltro si aggiungono fr. 250.– che riceve per
gli acquisti allo spaccio del carcere). Nulla, invece, egli versa, a favore
del primogenito __________, che ora ha 7 anni. Al mantenimento del bambino –
egli ha dichiarato – contribuirebbe parzialmente il fratello che risiede in
Germania, con versamenti irregolari di ca. € 200.– (verbale dib., pag. 3-4).
3. AP
1 è incensurato in Svizzera (AI 37), mentre che il certificato del casellario
giudiziale italiano agli atti (AI 131) fa stato di tre condanne:
- sentenza
del 4 aprile 2008 del Tribunale di Varese, in composizione monocratica, di
condanna alla pena della reclusione di 8 mesi e 10 giorni, per duplice
violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
delle norme sulla condizione dello straniero, pena sospesa condizionalmente;
- sentenza
del 17 settembre 2009 del Tribunale di Varese, in composizione monocratica, di
condanna alla pena di 20 giorni d'arresto, per violazione delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione
dello straniero, pena sospesa condizionalmente;
- sentenza
del 3 marzo 2011 del G.I.P. del Tribunale di Varese, di condanna – patteggiata
– alla pena della reclusione di 5 mesi e 10 giorni, più una multa di € 153.–,
per tentata rapina.
Al
dibattimento d’appello l’imputato ha precisato che la condanna del 4 aprile
2008, si fondava sul mancato rinnovo del permesso di residenza in Italia. Non
ha saputo ricordare, invece, i motivi della seconda condanna. Quanto alla terza
condanna, AP 1 ha dichiarato che derivava da un tentativo di furto di formaggio
(verbale dib. pag. 4). Il difensore ha versato agli atti la richiesta di rinvio
a giudizio di AP 1 del 16 settembre 2010 emessa dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Varese, per tentata rapina. Dopo aver
sottratto una confezione di formaggio “Philadelphia” dagli scaffali di
un punto vendita della __________, l’imputato aveva usato violenza contro un
addetto alla vigilanza che cercava di fermarlo, cagionandogli un trauma alla
spalla destra ed al primo dito della mano sinistra guaribile in 7 giorni,
minacciandolo nel contempo con affermazioni quali “te la faccio pagare”,
“anche se andrò in galera quando esco ti ammazzo”, “non finisce qui”
e “la storia è appena iniziata”.
La
condanna – patteggiata – del 3 marzo 2011, derivava appunto da questi fatti
(doc. dib. pag. 2).
4. L'imputato
ha conosciuto __________ a Bellinzona in occasione del Carnevale 2011. I due
hanno iniziato a frequentarsi incontrandosi inizialmente a Varese, dove lui
abitava e lei si recava a trovarlo nei giorni di libero. A partire dal mese di
agosto 2012, gli incontri si sono spostati a ________, nell'appartamento appena
locato dalla ragazza, ove l'imputato si fermava di tanto in tanto anche a dormire.
Poi, nel mese di marzo 2013 __________ è rimasta incinta e da quel momento AP 1
si è stabilito definitivamente da lei, sebbene privo di regolari permessi. Via
via, le trasferte di lavoro a Ponte Tresa - ove egli lavorava in nero su
chiamata come meccanico - si sono diradate, cessando definitivamente a fine
maggio 2013. Da questo momento, a dire della compagna, egli non ha più
lavorato, vivendo essenzialmente a suo carico (verbali di polizia __________
07.11.2013 pag. 2-3, annesso ad AI 33 e 31.01.2014, pag. 2, annesso ad AI 154).
Il 19 ottobre 2013 __________ ha dato alla luce una bambina, __________, nata
dalla relazione con l’imputato, finito in prigione trascorsi solo venti giorni
dalla nascita.
5. Qualche
tempo prima del suo arresto, avvenuto il 7 novembre 2013, l'imputato era già stato fermato dalle guardie di confine, a Ligornetto, il 19 settembre 2013,
alle 21:43, mentre che alla guida della VW Golf intestata alla compagna, ma di
fatto in uso a lui, stava rientrando dall'Italia. Durante la perquisizione
venivano rinvenuti 16 grammi di hashish nascosti nelle mutande, che egli
dichiarava di aver acquistato la sera stessa a __________ per consumo
personale. Un controllo della vettura con apparecchio Ionscan dava esito
positivo, risultando tracce di contaminazione ambientale di cocaina sul
volante, sulla leva del cambio, sul cruscotto e sui fianchetti posteriori. Le
guardie di confine non riscontravano, però, la presenza di sostanze
stupefacenti all'interno del veicolo (AI 16, pag. 2 e annesso rapporto IMS).
Dichiarando di fumare, di regola, uno spinello di hashish alla settimana, egli
ha negato di assumere altre droghe e di abitare stabilmente a ________,
affermando di lavorare a Ponte Tresa come meccanico con uno stipendio di ca. €
1'100.– al mese. A suo dire, poi, era impossibile che l'interno della vettura
presentasse tracce di cocaina, avendola utilizzata solo lui e fatta pulire
dentro e fuori in un autogrill in Spagna (allorché rientrava da un soggiorno in
Marocco) appena il giorno prima (verbale di polizia 20.09.2013, pag. 2-4,
allegato ad AI 16).
6. Per
contestualizzare l'arresto, va ricordato che nell'ambito di un'inchiesta per
infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti nella regione delle Tre
Valli, il 17 agosto 2013 la polizia fermava tale __________ di __________,
trovandolo in possesso di 24,4 grammi di marijuana. In corso di inchiesta egli
dichiarava di aver acquistato ca. 800 grammi di marijuana e non meno di 5 grammi di cocaina da tale __________ di __________ (di seguito solo __________),
persona "in affari con un certo AP 1 che abita a _________ sopra il
ristorante __________ e che forniva cocaina a __________ " (verbale di
polizia 27.08.2013, pag. 2, AI 4).
Venivano
così disposti controlli mediante ascolti telefonici sulle utenze in capo a AP 1,
dai quali emergeva che questi trafficava sostanze stupefacenti, in particolare
cocaina, che acquistava da suoi connazionali nella zona di Varese e vendeva,
tra l'altro, all'esterno delle discoteche __________ di __________ e __________
di __________.
Il
7 novembre 2013, nel pomeriggio, le Guardie di Confine del valico del Gaggiolo
fermavano, in entrata in Svizzera, AP 1 a bordo della Golf intestata alla
compagna. Con l'aiuto di un cane antidroga, veniva rinvenuto all'interno
dell'autoveicolo, celato nel vano della leva del cambio, il quantitativo di 9,5 grammi lordi di cocaina. Dalle misurazioni con apparecchio Ionscan, risultava poi una
contaminazione diretta da cocaina sulle mani di AP 1 e una contaminazione
ambientale, sempre da cocaina, sulla sua fronte (AI 33, AI 154, classificatore
n. 5, all. 1). Dall'esame tossicologico delle urine, l'imputato risultava
inoltre positivo a cannabis (hashish e marijuana) e cocaina (AI 154, all. 11).
Verbalizzato
la sera stessa, AP 1 dichiarava di nulla sapere dei 9,5 grammi di cocaina, a suo giudizio introdotti nella VW Golf da __________, salito sulla vettura
due giorni prima, "per vendicarsi di lui". Negava, poi di aver
consumato e preso in mano cocaina dopo il suo rientro dal Marocco, ossia da
oltre un mese e mezzo (verbale di polizia 07.11.2013, pag. 4, allegato ad AI
33). Nuovamente sentito il giorno dopo dal procuratore pubblico, egli
perseverava nel negare ogni addebito, affermando di non aver mai toccato
sostanze stupefacenti al di fuori della marijuana, per poi però subito
contraddirsi: "sabato scorso ho sniffato cocaina con amici"
(verbale PP 08.11.2013, pag. 4).
Al
termine del verbale AP 1 veniva arrestato, quindi, con decisione 9 novembre
2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, posto in carcerazione
preventiva, trasformata, il 30 gennaio 2014, in esecuzione anticipata della pena.
7. Come
visto (sopra, lett. A), l'atto d'accusa imputa a AP 1 la commissione di
un'infrazione semplice e aggravata alla LF sugli stupefacenti: semplice,
siccome riferita ad un quantitativo complessivo di almeno 2-3 kg di marijuana e di 200 grammi di hashish; aggravata, siccome riferita ad un quantitativo
complessivo di almeno 500-600 grammi di cocaina con un grado di purezza sul
campione sequestratogli pari al 78.6% (AI 154, all. 12), tale da mettere,
direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone. L'accusa
rimprovera all'imputato di avere acquistato, importato dall'Italia,
trasportato, detenuto, alienato e finanziato un vasto traffico locale di
stupefacenti, riferito ai quantitativi appena citati.
Gli
viene addebitata, inoltre, una contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
consistente nell'aver consumato una quantità imprecisata di cocaina, di
marijuana e di hashish.
8. Che
l'imputato fosse dedito al consumo di marijuana, hashish e cocaina è cosa
pacifica e incontroversa, peraltro confermata dall’interessato sia davanti ai
primi giudici sia al dibattimento d'appello.
La
questione, del resto, nemmeno più si pone, dato che AP 1 non ha impugnato la
sua condanna per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, legata appunto al
consumo, che di conseguenza è passata in giudicato.
9. I
primi giudici hanno prosciolto AP 1 dall'imputazione di avere, fra febbraio e
marzo 2012, a Malvaglia, acquistato da un non meglio identificato spacciatore
tunisino un quantitativo di ca. 10 grammi di cocaina e di averlo alienato poi a vari consumatori della zona in dosi da ca. 0,5-1 grammo (punto 1.1 dell'atto d'accusa). Tale decisione non è oggetto di appello ed è anch'essa
passata in giudicato.
10. Per
contro, come visto (sopra, lett. B), i primi giudici hanno dichiarato AP 1 autore
colpevole di infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti, per
avere, senza essere autorizzato, tra marzo 2013 e luglio 2013, importato in
Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo
complessivo di 490 grammi di cocaina, 1970 di marijuana e 150 di hashish. Nelle
motivazioni della sentenza, la Corte delle assise criminali ha ripercorso
dettagliatamente le tappe dell’istruttoria, evidenziando il comportamento
tenuto dall’imputato nei vari interrogatori, imperniato alla negazione di ogni
evidenza. Confrontato con le dichiarazioni rilasciate dai numerosi testimoni,
pressoché tutti facenti capo a lui, o a persone a lui vicine, per procurarsi lo
stupefacente per il loro consumo, l’imputato ha sistematicamente negato,
respingendo ogni loro affermazione che lo qualificava come persona di
riferimento per i loro acquisti di droga destinati al consumo. Ha contestato,
in particolare, sia le dimensioni, sia il ruolo di "dominus"
del traffico, attribuitigli dall'accusa e dai primi giudici sulla base della
chiamata in causa del __________. La testimonianza di quest’ultimo, resa ancora
al primo dibattimento, non sarebbe a suo dire disinteressata, a causa
dell'inimicizia instauratasi tra i due. Inoltre, il suo ruolo di capo del
traffico di stupefacenti sarebbe smentito dall'assenza di ogni sua
disponibilità finanziaria.
Tale
posizione è stata mantenuta anche in appello.
Sul
ruolo dell’imputato nel traffico di droga
11. AP
1 ha sempre negato di avere ricoperto un ruolo centrale nel traffico di
stupefacenti in rassegna.
Nel
tentativo di scagionarsi, egli ha dapprima accusato __________ di aver nascosto
nella vettura della sua compagna i 9,5 grammi di cocaina rinvenuti dalle guardie di confine il 7 novembre 2013. __________ si sarebbe in tal modo vendicato con
AP 1, per essere stato da questi abbandonato in Spagna, senza soldi, in occasione
del viaggio che i due avevano intrapreso nel giugno 2013 con destinazione
Marocco, via Spagna. Nella circostanza, poiché presentatosi alla dogana di
Algeciras con il passaporto scaduto, a __________ veniva vietata l'entrata in
Marocco, sicché l'imputato proseguiva il viaggio senza di lui, portandogli via
il telefonino e la merce che questi aveva acquistato in Svizzera con
l'intenzione di vendere laggiù (televisori, computer, cellulari, ecc.). __________
era così rientrato in Svizzera facendo autostop.
Da
qui la conclusione dell'imputato: "Credo che __________ abbia messo la
cocaina per vendicarsi di me perché andava in giro a dire che io lo avevo
abbandonato in Spagna" (verbale di polizia 07.11.2013 annesso a AI 33,
pag. 4).
Ammesso
e non concesso che __________ sia salito effettivamente sulla Golf due giorni
prima del 7 novembre 2013 (per nascondervi la cocaina), come sostenuto dall'imputato
(ibidem, pag. 2), difficile credere che quest'ultimo non fosse anch'egli
presente sulla vettura, siccome in uso esclusivamente a lui ("la guido
solamente io", verbale PP 08.11.2013, pag. 3, AI 36). Difficile
credere, poi, che __________ nella circostanza abbia smontato il vano della
leva del cambio per occultarvi i 9,5 grammi di cocaina, all'insaputa di AP 1 (ibidem, pag. 4). Ancor più difficile credergli se solo si pensa alla contaminazione
da cocaina riscontrata sulle sue mani e sulla fronte al momento del fermo del 7
novembre 2013 (sopra, consid. 6), e questo subito dopo aver dichiarato di non
aver più toccato cocaina dal 20 settembre 2013, giorno del suo rientro dal
Marocco.
12. AP
1 ha tentato addirittura di capovolgere i ruoli, addebitando a __________ il
ruolo di primattore:
"Rispetto a quanto ho dichiarato sinora nei miei
precedenti verbali voglio qui ammettere che è vero che io ho accompagnato il __________,
in un paio di occasioni, a Varese, perché andava a rifornirsi di cocaina. Lui
mi aveva promesso di darmi CHF 200.00 ogni volta per questo trasporto. Io lo
dovevo solo trasportare in macchina a Varese dove lui si riforniva di circa 10 grammi di cocaina ogni volta ma non so da chi si rifornisse. Io so di questo quantitativo perché
lo vedevo nelle sue mani e in più mi dava anche una piccola quantità da
sniffare assieme. In seguito lo riaccompagnavo in macchina alla frontiera di
Ponte Tresa dove io lo facevo scendere, io passavo la frontiera in macchina e
lui a piedi e poi lo riprendevo a bordo oltre la frontiera in Svizzera, nei
dintorni della stazione del trenino di Ponte Tresa e poi lo portavo a __________.
Questi due viaggi per lui li ho fatti nel corso del mese di giugno 2013. Ho
accettato questa proposta di __________ perché ero in condizioni finanziarie
precarie siccome non avevo lavoro. Dopo questi due viaggi, io non ho più
accettato di trasportarlo poiché la mia compagna era incinta e non volevo più
rischiare. Il PP mi chiede se questa è tutta la verità che io intendo
confessare o invece se ci sia ben altro di cui debba riferire. Rispondo di no,
questa è tutta la verità"
(verbale MP
12.12.2013, pag. 2, AI 112).
Trascorsi
solo sei giorni da queste dichiarazioni, AP 1 è stato nuovamente sentito,
dietro sua richiesta.
Premettendo
di aver conosciuto __________ ad inizio 2013, egli ha fornito una versione che
diverge radicalmente da quella precedente:
"Pochi giorni dopo io e __________ abbiamo
iniziato a parlare di cocaina ed abbiamo deciso di andare a Varese dove io
conoscevo un albanese che era il fornitore abituale. In quella prima occasione
abbiamo acquistato 5 grammi di cocaina al prezzo di 330.– Euro. Inoltre da un
marocchino che io conosco a Ponte Tresa, al bar dei marocchini abbiamo
acquistato due panetti di hashish al prezzo di 520.– Euro complessivi.
(…)
Quindi da li
via una volta a settimana io e __________ andavamo a Varese a prendere cocaina,
di regola ogni volta abbiamo acquistato dai 5 ai10 grammi di cocaina. Sostanza
che poi una volta giunti in Ticino, in parte consumavamo ed in parte
rivendevamo a terze persone.
Posso
dichiarare che durante il 2013 ho acquistato in Italia e importato in Svizzera
un quantitativo di cocaina che mi viene difficile di stabilire. Di sicuro non
si trattano dei 500-600 grammi di cocaina dichiarati da __________ "
(verbale di
polizia 18.12.2013, pag. 4, AI 125).
Emerge
da questo verbale che la decisione di andare a rifornirsi di stupefacenti in
Italia non emanava da __________ ma dallo stesso AP 1, o quantomeno da una loro
comune intesa. Qui i ruoli, dunque, cambiano. Da semplice autista che, si
presta a dare un passaggio al trafficante __________ dietro compenso di fr.
200.– poiché bisognoso di soldi, l'imputato si trasforma in protagonista del
traffico, che conosce personalmente i fornitori, un albanese a Varese (__________)
e un marocchino a Ponte Tresa (__________), li contatta, si rifornisce da loro,
importa lo stupefacente in Svizzera e qui lo vende a terzi.
Emerge
inoltre che egli già nel 2012, e quindi ben prima di conoscere __________, egli
aveva importato cocaina in Svizzera (dichiaratamente 15 grammi in tutto il 2012), venduti in parte a tale __________ e in parte a tale __________,
entrambi residenti a __________ (ibidem).
13. Ulteriori
elementi conducono ritenere la posizione di "dominus" che AP 1
aveva assunto nel traffico di stupefacenti.
a) Anzitutto
vi sono le dichiarazioni di __________, sulle quali poggiano sostanzialmente le
motivazioni dei primi giudici, che le hanno definite lineari, circostanziate,
genuine, quindi credibili, a fronte dell'incostanza e dell'inaffidabilità
attestate dal comportamento tenuto dall'accusato in corso di istruttoria.
Comportamento, caratterizzato da continue palesi contraddizioni e da totale
assenza di collaborazione. Per i primi giudici la credibilità di __________
deriva altresì dal fatto che la sua chiamata di correo non andava a suo scarico,
connotandosi bensì come autoaccusa, non solo della collaborazione
all'importazione ma anche della vendita, almeno parziale, dello stupefacente
(sentenza impugnata, consid. 16, pag. 20).
Sin
dal suo primo interrogatorio __________ aveva sostenuto che AP 1 spacciava
marijuana, hashish e cocaina, come pure di averlo accompagnato almeno una volta
alla settimana nella zona di Varese e Ponte Tresa per rifornirsi, soggiungendo
che erano molte le persone che acquistavano sostanze stupefacenti
dall'imputato, lo spaccio tenendosi anche presso le discoteche __________ di __________
e __________ di __________ (verbale di polizia 29.10.2013, pag. 3-4, AI 28). Al
dibattimento di primo grado egli aveva poi ricordato che il quantitativo
acquistato in Italia dipendeva “dai soldi che aveva AP 1 per comprarlo” (verbale
primo dibattimento 28.04.2014, pag. 7), e che la cocaina che rimaneva, dopo
aver fatto le buste-dosi da 0.5 a 0.6 grammi (10-15 buste alla volta), se la portava via AP 1 (verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 8).
Significative,
infine, le seguenti dichiarazioni di __________, fatte al dibattimento di primo
grado:
“(…) AP 1 mi chiamava per fare delle consegne di
cocaina. Tante volte io non sapevo nemmeno dove mi portava. Quando arrivavamo
su posto mi diceva di scendere e consegnare la cocaina. Alcune consegne sono
avvenute dietro alle discoteche __________ e __________”
(verbale primo dibattimento, pag. 8).
Posizioni
già precedentemente espresse, come ad esempio nel verbale di polizia del 22 novembre
2013:
“Credo a maggio 2008, per la prima volta ho consegnato
cocaina per conto di AP 1 (…). Devo ammettere che io sapevo già da marzo 2013
che AP 1 spacciava cocaina, questo perché l’ho visto io fare una consegna a __________
ad un ragazzo della Valle di Blenio mentre mi trovavo con lui in macchina (…).
Preciso che AP
1 era quasi sempre vicino a me ed era sempre lui che mi diceva o indicava a chi
consegnare la cocaina che lo stesso mi metteva in mano pochi istanti prima”
(AI 80, pag.
8).
Sulla
stessa linea gli ulteriori interrogatori di __________, dai quali emerge
costantemente la figura di primo piano di AP 1.
b) Vi
sono, poi, le dichiarazioni di __________ (verbale MP 12.12.2013, pag. 3, AI
113), di __________ (verbale MP 12.12.2013, pag. 3, AI 114), di __________
(verbale di polizia 23.10.2013, pag. 3, AI 33, allegato 12) e di __________
(verbale di polizia 07.10.2013, pag. 4-5, AI 33, allegato 16), che
concordemente ravvedono nell'imputato il "dominus" del
traffico, colui che procurava la droga, fissava il prezzo e ne incassava il
provento, agendo per il tramite di intermediari, segnatamente __________ e __________,
per le forniture di cocaina, __________ e __________ per quelle di marijuana
(vedi altresì AI 70 e AI 154).
c) __________
ha dichiarato che "dopo alcuni giorni che collaboravamo con AP 1, lo
stesso ha voluto vedere sia me che __________ e dinnanzi a __________ ci ha
minacciati del fatto che se qualcuno di noi faceva il suo nome, avrebbe fatto
una brutta fine" (verbale di polizia 19.11.2013, pag. 4, AI 71).
La
circostanza è stata confermata da __________ davanti ai primi giudici:
"Eravamo a casa mia e AP 1 ha detto a entrambi, __________
e __________, che se veniva fatto il suo nome, li avrebbe portati nel bosco
(come dire che ti porto lì e non so che fine fai)
(…)
Non mi
ricordo esattamente il motivo che aveva dato modo a AP 1 di fare queste
minacce. Forse perché loro non avevano pagato AP 1 per delle forniture. Sta di
fatto che AP 1 non voleva figurare. Ecco perché usava casa mia, ecco perché
usava me per le consegne ed ecco perché usava anche gli altri, __________ e __________,
per spacciare stupefacenti"
(verbale
primo dibattimento 28.04.2014, pag. 11).
In
appello l'imputato ha negato di aver proferito tali minacce (verbale dib., pag.
5).
Nei
fatti, __________ si è dimostrato sin da subito collaborativo e pentito del suo
agire. Egli si è subito sottoposto ad un ricovero volontario presso la Clinica __________
di __________, per passare in seguito al collocamento presso la fondazione __________
a __________ ove svolge un percorso di reinserimento sociale e lavorativo che
prenderà fine a febbraio di quest'anno; e ciò "per dare una svolta alla
mia vita" (verbale di polizia 19.11.2013, pag. 2 e 6, AI 71).
Egli
va perciò creduto sulla questione delle minacce, i fatti essendo peraltro
confermati da __________.
Da
quanto precede emerge chiaramente la figura del "boss" che
dirige il traffico, usandosi di “galoppini” che lavorano per lui anche subendo
minacce.
d) Infine,
non può essere disatteso che AP 1 ha continuato con la sua azione di
importazione anche da solo (dopo aver litigato con __________). Ne fa prova il
fermo presso il valico del Gaggiolo del 7 novembre 2013, ove gli sono stati
trovati addosso 9,5 grammi di cocaina, quantitativo non propriamente
dimensionato ad un consumo personale.
e) Alla
luce di quanto precede, la Corte ritiene che i primi giudici hanno rettamente
accertato la posizione di "dominus" dell'accusato nel traffico
di stupefacenti, con ruolo di __________, invece, relegato a posizione
subordinata.
Ne
segue che il tentativo della difesa, ancora al dibattimento d'appello, di fare
apparire AP 1 come personaggio "un po' tonto", assolutamente
incapace di gestire un simile traffico, anche perché squattrinato, e di elevare
almeno a pari ruolo quello rivestito da __________, non può giovargli.
Quantitativi
di stupefacente trafficati e consumati
Cocaina
14. Per
l’accertamento dei quantitativi di droga movimentati ed alienati dall’imputato,
i primi giudici – al pari dell’accusa – hanno ritenuto fondate e credibili le
dichiarazioni di chiamata in correità del __________.
Quest’ultimo,
ancora al dibattimento di primo grado, aveva confermato di aver importato con AP
1, dall’Italia, nel periodo marzo-luglio 2013, il quantitativo di 500-600 grammi di cocaina 2-3 kg di marijuana e 200–300 grammi di hashish (sentenza impugnata, consid.
15, pag. 17 e 19; verbale primo dibattimento 28.04.2014, pagg. 7, 10).
Davanti
ai primi giudici, __________ aveva confermato l’esecuzione di numerosi viaggi
in Italia (almeno uno alla settimana) tra marzo e luglio 2013 per l’acquisto di
cocaina nella misura variante dai 5 ai 20 grammi per volta, importati una volta tramite treno, le altre volte con la VW Golf della compagna
di AP 1, poi confezionati a __________ in buste dosi da 0,5–0,6 grammi, vendute
a fr. 100.– a diversi consumatori fuori dalle discoteche __________ e __________.
Aveva ribadito, poi, di aver venduto egli stesso, per conto di AP 1, almeno
120-130 grammi di cocaina e acquistato da lui ca. 400-500 grammi di marijuana, in parte fumata e in parte rivenduta.
Nelle
dichiarazioni di __________ la Corte delle assise criminali ha ravvisato
linearità e genuinità, quest’ultima derivante dalla sua personalità semplice, a
fronte di quella dell’imputato.
Per
i primi giudici è dunque credibile la chiamata in correità da lui formulata nei
confronti del AP 1. __________ in realtà con questa chiamata in correità ha
accusato sé stesso dell’importazione dei citati quantitativi dall’Italia,
nonché di aver venduto personalmente, come visto, almeno 120-130 grammi di cocaina e 400-450 grammi di marijuana.
Egli,
infine, ha ripetutamente negato che le sue dichiarazioni fossero dovute agli
screzi o all’inimicizia insorti tra loro.
I
primi giudici hanno quindi fatto fede alle dichiarazioni di __________,
ritenute di gran lunga più attendibili di quelle dell’imputato, mutevoli e a
dir poco contraddittorie.
Come
già detto, questa Corte condivide appieno l’accertamento dei primi giudici in
ordine alla posizione di “dominus” dell’imputato (sopra, consid. 13e) ed
alla credibilità da loro attribuita a __________ in relazione alle sue
dichiarazioni, con la seguente riserva per quanto attiene ai quantitativi.
a) Un’attenta
valutazione delle dichiarazioni fatte da __________ al primo dibattimento conduce
ad una quantificazione della cocaina importata diversa da quella ritenuta dai
primi giudici.
In
effetti, __________ ha sempre dichiarato di essersi recato in Italia con AP 1,
da marzo a luglio 2013, almeno una volta alla settimana, importando mediamente
per viaggio dai 5 ai 20 (o dai 10 ai 15, il che non muta il risultato) grammi
di cocaina, per un totale di 500-600 grammi (verbali PG 29.10.2013 [ove, per errore considera il periodo da gennaio a luglio 2013], pag. 3, AI 28;
21.11.2013, pag. 7, AI 80; 03.02.2014, pag. 3, AI 150; verbale primo dibattimento
28.04.2014, pag. 7).
Il
quantitativo di 12,5 grammi, importato settimanalmente, trova sostanziale
conferma, poi, nelle dichiarazioni di __________ ("una decina di grammi
per volta", verbale PG.19.11.2013, pag. 4, AI 71) e di __________ ("non
meno di 10 grammi a settimana", verbale PG 21.11.2013, pag. 3, AI 70).
Infine, anche il quantitativo di 9,5 grammi di cocaina, trovato nel vano del cambio della Golf guidata dall'imputato il giorno dell'arresto, rientra nella
media di quelli indicati dal __________ relativi ad ogni trasferta in Italia
(dai 5 ai 20 grammi).
b) Considerato
che tra il 1° marzo ed il 23 luglio 2013 (data in cui l’imputato e __________
sono partiti per raggiungere il Marocco) si contano 19 settimane e potendo
prudenzialmente ritenere una media di 1,5 trasferte alla settimana (“una o
due volte alla settimana”, cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 8), si ha
un numero - decimale per praticità di calcolo - di 28,5 trasferte (1,5 x 19),
ciò che si avvicina al numero di “all’incirca una trentina di volte”
riferito da __________ alla polizia giudiziaria (interrogatorio PG 03.02.2014,
pag. 3, AI 150). Trasportando ogni volta una media di 12,5 grammi (5 + 20 : 2), il traffico si assesta sui 356 grammi (12,5 x 28,5).
c) A
dispositivo, i primi giudici, distanziandosi dagli estremi temporali del
traffico di cocaina indicati nell'atto d'accusa ("fra marzo 2013 e il
momento dell'arresto", ossia il 7 novembre 2013), hanno circoscritto
la dichiarazione di colpevolezza di AP 1 al periodo "tra marzo 2013 e
luglio 2013". Invero, è pressoché certo che AP 1 abbia continuato, da
solo (dopo il litigio con __________), l'importazione di cocaina, interrotta il
23 giugno 2013, anche dopo il suo rientro dal soggiorno marocchino, e quindi
anche nelle 7 settimane che intercorrono tra il 19 settembre 2013 ed il suo
arresto, avvenuto il 7 novembre 2013. Lo indiziano chiaramente le risultanze
dei due fermi operati dalla guardie di confine: quello del 20 settembre 2013,
allorquando gli vennero trovati addosso 16 grammi di hashish e quello, appunto, del 7 novembre 2013, con il ritrovamento di 9,5 grammi lordi di cocaina celati nella vettura. Secondo i calcoli che precedono (sopra, lett. b),
al quantitativo di 356 grammi appena citato dovrebbero perciò aggiungersi
almeno un'ottantina di grammi di cocaina.
Ciò
che condurrebbe, se non necessariamente ad un inasprimento della sanzione, perlomeno
ad una qualificazione giuridica più grave dei fatti, a pregiudizio
dell'imputato, pertanto in urto con il divieto della reformatio in pejus
sancito dall'art. 391 cpv. 2 CPP (DTF 139 IV 282 consid. 2.5; STF 6B_772/2013
dell'11 luglio 2014, consid. 1.4). Il quantitativo di cocaina trafficato
dall'imputato nel periodo marzo-luglio 2013 va di conseguenza confermato nei
limiti di 356 grammi.
d) Parte
della cocaina importata è stata consumata dall'imputato. Dopo le affermazioni
insensate (e come tali da lui riconosciute in seguito) rilasciate il 18
dicembre 2013 alla polizia giudiziaria circa un consumo personale di "non
meno di 500 grammi" dall'inizio del 2012 sino al giorno del suo
arresto (AI 125, pag. 3), AP 1 ha corretto il tiro, pur continuando contraddirsi
ed a palesare incostanza: davanti ai primi giudici ha sostenuto di aver
consumato, nel periodo da febbraio 2012 al suo arresto del 7 novembre 2013, tra
i 20 ed i 40 grammi di cocaina (verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 3,
prima e ultima ADR), mentre che al dibattimento d'appello ha dichiarato di aver
consumato tra 30 e 40 grammi di cocaina nel periodo da marzo a luglio 2013, su
un totale di 80/90 grammi importati nel periodo considerato (verbale dib., pag.
5). A fronte di tale incoerenza, non può essere censurato – né la difesa lo ha
fatto – il calcolo eseguito dai primi giudici, basato sul consumo complessivo
massimo dichiarato al primo dibattimento di 50 grammi tra il mese di febbraio 2012 ed il giorno dell'arresto (ca. 20 mesi), equivalente,
all'incirca, ad un consumo complessivo di 10 grammi per il periodo marzo-luglio 2013 (sentenza impugnata, consid. 16 in fine, pag. 23).
Di
tale consumo fa stato, infine, l'assenza di impugnazione del dispositivo n. 1.2
della sentenza di primo grado, relativo alla contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, ove veniva imputato al AP 1 un consumo di 50 grammi di cocaina tra febbraio 2012 ed il 7 novembre 2013.
Si
avrà così un quantitativo, importato e spacciato tra il 1° marzo 2013 ed il 23
luglio 2013, di 346 grammi di cocaina (356 meno 10).
Hashish
15. Incontroversa
è l'importazione, in una sola volta, di 200 grammi di hashish da parte dell'imputato; altrettanto pacifico il consumo di 50 grammi dichiarato al primo dibattimento, ripreso dai primi giudici al punto 1.2 del dispositivo,
come già visto passato in giudicato. I quantitativi vanno così confermati.
Marijuana
16. AP
1 ha sempre negato di aver importato e venduto marijuana (verbale primo
dibattimento 28.04.2014, pag. 6). Al dibattimento d'appello ha modificato la
sua versione ammettendo di aver importato marijuana, ma solo per suo consumo
personale, contestando di averne affidata parte a __________ per la vendita al
dettaglio (verbale dib., pag. 5).
a) In
linea con i primi giudici, questa Corte non ritiene credibile AP 1 laddove nega
di aver spacciato marijuana. Le sue affermazioni al riguardo sono, infatti,
recisamente smentite dalle ripetute e costanti dichiarazioni di __________, e
soprattutto da quelle di __________ e __________ che lui riforniva, per il
tramite di __________, e che per lui si occupavano della vendita di questo
stupefacente.
In
fin dei conti, poi, anche la difesa ha riconosciuto un’importazione e vendita
di marijuana nei limiti di 1000 grammi.
In
proposito, __________ descrive il traffico in modo estremamente chiaro:
"In sostanza AP 1 importava dall'Italia marijuana
e cocaina, sostanze che poi dava a me e a __________. Più precisamente circa
una volta a settimana AP 1 scendeva in Italia con __________ e i due
rientravano con la marijuana e la cocaina. Poi io avevo il compito di vendere
la marijuana e __________ di vendere la cocaina" (verbale PG 19.11.2013,
AI 154, all. 14, pag. 2).
(…)
"… sia a
me che ad __________ veniva consegnata la marijuana da vendere già confezionata
in sacchettini da 50.– frs.. Man mano che io ed __________ incassavamo i soldi
dovevamo portarli a __________ che provvedeva a consegnarli a AP 1" (ibidem,
pag. 3)
(…)
"Vorrei
dire che AP 1 usava me __________ e __________ per guadagnare soldi senza
sporcarsi le mani. Come detto lui provvedeva ad importare la cocaina e la
marijuana dal'Italia e poi io ed _____ dovevamo vendere la marijuana mentre __________
la cocaina (ibidem, pag. 6).
E
che l'imputato si occupasse anche personalmente dello spaccio di marijuana è
provato dalla testimonianza del tutto disinteressata di __________, che ha
dichiarato di aver acquistato marijuana da AP 1 , in non meno di 5 occasioni,
per un quantitativo complessivo di 15/20 grammi, nei pressi della discoteca __________,
dove sapeva di incontrarlo regolarmente intento a spacciare (verbale PG
29.11.2013, AI 154, all. 20, pag. 3).
Circa
il quantitativo importato, la Corte non ravvede motivi per discostarsi dalle
dichiarazioni di __________, secondo cui, nel periodo marzo-luglio 2013, in occasione dei viaggi in Italia i due avrebbero importato 2-3 kg di marijuana.
Riconoscergli
un'importazione limitata a 1000 grammi – come richiesto dalla difesa –
significa distanziarsi, senza ragione, dalle dichiarazioni di __________ e __________:
il primo ha affermato di aver acquistato tra marzo e luglio 2013 all'incirca 800 grammi di marijuana da __________ e AP 1 (verbale PG 01.10.2013, AI 154, all. 13, pag. 4), il
secondo di aver venduto per AP 1, solo tra giugno e luglio 2013, circa 600 grammi di marijuana, equivalenti al doppio se si considerano anche i mesi di marzo e aprile
(verbale PG 19.11.2013, AI 154, all. 14, pag. 5). La marijuana proveniente
dall'imputato, passata per le mani dei due, si quantifica, già solo per questo,
in 2 kg, quantitativo minimo indicato da __________. E ciò, senza contare i
quantitativi spacciati direttamente dall'imputato, senza fare capo ai
“galoppini”, come ad esempio nel ricordato caso di __________. Si giustifica
così ritenere che AP 1 abbia importato, nel periodo da marzo a luglio 2013,
secondo l’ipotesi a lui più favorevole, non meno di 2 kg di marijuana.
b) Al
primo dibattimento egli aveva affermato di aver consumato, tra febbraio 2012 ed
il giorno del suo arresto, circa 100 grammi di marijuana, sicché il consumo complessivo di 30 grammi calcolato dai primi giudici per il periodo marzo-luglio
2013, (deducendolo dal quantitativo importato, cfr. punto 1.1.2 del
dispositivo), persino favorevole all’imputato, sfugge ad ogni censura e va
senz’altro confermato. Invero, i primi giudici sono incorsi in un errore di
calcolo al punto 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata, che tratta della
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, imputando a AP 1 un consumo di 30 grammi di marijuana per l’intero periodo da febbraio 2012 al 7 novembre 2013, nonostante che come
visto egli ne avesse dichiarati oltre il triplo. Tale errore non deve però
tornargli di pregiudizio, essendo la condanna per la contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, inerente al consumo, come già rilevato, passata in
giudicato.
Nel
complesso
17. Per
quanto precede la Corte ritiene assodato che tra il 1° marzo 2013 ed il 23
luglio 2013 AP 1 ha importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che
tramite terzi, un quantitativo complessivo di 346 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish, nonché 1970 grammi di marijuana.
Diritto
18. Giusta
l’art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup, è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato,
trasporta, importa, aliena, possiede, detiene o acquista stupefacenti. Nei casi
gravi è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere
cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Un caso è grave se
l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità
di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 vLSup; vigente art. 19 cpv. 2
lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel
loro complesso (DTF 112 IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV165), di 18 grammi di cocaina pura, rispettivamente di 12 grammi di eroina (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF
6P.149/2006 e 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 7.3; Albrecht, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28) II ed. Berna 2007,
ad art. 19 LStup, n. 81).
La
norma prevede, infine, la possibilità per il giudice di attenuare liberamente
la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il
proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).
19. Dal
profilo oggettivo il comportamento di AP 1 realizza in tutti i suoi estremi la
fattispecie aggravata dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, per l’acquisto,
l’importazione, la detenzione e l’alienazione di 346 grammi di cocaina, rispettivamente dell’infrazione semplice dell’art. 19 cpv. 1 LStup, per
l’importazione, la detenzione e l’alienazione di quasi 2 kg di marijuana (1970 grammi) e di 150 grammi di hashish.
Altrettanto
pacifico l’agire intenzionale, ovvero con consapevolezza e volontarietà
dell’imputato in relazione alle singole imputazioni dedotte in appello, sicché
è altresì dato l’elemento soggettivo del reato (art. 12 cpv. 1 e 2 CP).
Trattandosi
di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per l’aspetto afferente al
traffico di cocaina, parzialmente aggravata, se si considera anche il traffico
di hashish e marijuana, che rientra nella definizione di infrazione semplice,
il quadro edittale si estende da un minimo di un anno (cumulabile con una pena
pecuniaria) a un massimo di vent’anni di pena detentiva (art. 40 e 49 cpv. 1
CP). Nell’applicazione della pena la Corte deve pertanto muoversi entro questi
limiti.
Colpa
e commisurazione della pena
20. Per l’art. 47
cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto
della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
La
pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore
(DTF 136 IV 55 consid. 5.5), che a sua volta va determinata partendo dalle
circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va
considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi
che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava
con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive
Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono
ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
(DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008,
consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così
come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010, del 22 giugno 2010, consid.
2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).
21. Occorre,
dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti
commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive
dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad
esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten).
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai
reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le
circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
a) Qualificante
la colpa di AP 1 è, prima di tutto, il quantitativo di droga da lui importato e
nel seguito – personalmente o tramite terzi – messo in circolazione sul mercato
ticinese, ovvero 346 grammi di cocaina con alto grado di purezza (78,6%). Si
tratta di un quantitativo importante che, complessivamente, tenuto conto del
grado di purezza, supera di oltre 15 volte la quantità minima richiesta per
l’applicazione del caso grave, che si configura, come visto, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (sopra, consid. 18).
b) La
sua colpa è inoltre aggravata dall’aspetto transfrontaliero del traffico,
segnatamente dalla sua partecipazione diretta all’importazione dello
stupefacente dall’Italia, ciò
che secondo il Tribunale federale implica maggiori energie criminali di colui che
trasporta sostanze stupefacenti all’interno dei confini nazionali, sia poiché
quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante
un controllo casuale, sia poiché l’importazione di droga in Svizzera ha
ripercussioni più gravi che il mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF,
6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010,
consid. 1.1; STF 6B_10/2010, del 10 maggio 2010, consid. 2.1).
c) La
giurisprudenza federale ha precisato che, per la valutazione della colpa,
determinante è altresì la tipologia e la natura del traffico, da valutarsi
differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come membro
di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto della
natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno
all’organizzazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.1).
Ad
aggravare in modo massiccio la colpa di AP 1 è senza dubbio il suo ruolo di “dominus”
del traffico. Era lui che conosceva i fornitori in Italia, che si riforniva
periodicamente da loro, pagando di tasca propria. Importato e trasportato a __________
lo stupefacente, sempre lui, coadiuvato da __________, formava le buste dosi e
stabiliva il prezzo. Ma soprattutto, era lui all’origine, e nel contempo a capo
dell’organizzazione della vendita al dettaglio, che avveniva per il tramite di
giovani da lui reclutati, __________, __________ e __________ che, contro un
po’ di droga da consumare – e null’altro – si prestavano a spacciarne quantitativi
importanti, incassandone il provento e girandolo poi a AP 1 per il tramite di __________.
Un’organizzazione ben oliata, che per lui costituiva al contempo una perfetta
copertura: per non dare dell’occhio, le buste dosi venivano preparate a casa di
__________ e non a casa sua; la vendita al dettaglio era affidata ai galoppini __________
(cocaina), __________ e __________ (marijuana), gli ultimi due appena
diciottenni, che dovevano fungere altresì da procacciatori di consumatori di
cocaina da indirizzare a __________. AP 1, in sostanza era ben coperto
lasciando agli altri il compito di “sporcarsi le mani”.
d) Soggettivamente
va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010, consid. 1.1; STF 6B_10/2010
del 10 maggio 2010, consid. 2.1; STF 6S.21/2002 del 17 aprile 2002, consid.
2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio
consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente
per motivi di lucro.
AP
1 si dichiara consumatore di cocaina, hashish e marijuana. Il rapporto tra i
quantitativi importati e quelli da lui consumati si assesta, tuttavia, su
percentuali estremamente esigue: 2,8% nel caso della cocaina, 1,5% per la
marijuana e 25% per l’hashish (come visto, però, quest'ultima sostanza è stata
importata in una sola occasione nella misura di 200 grammi).
Simili
percentuali riflettono un intento lucrativo nettamente prevalente sulle
esigenze di consumo personale. In questo senso, la tossicodipendenza non
assurge a elemento di attenuazione della colpa di AP 1, né giustificante
un'attenuazione libera della pena nel senso dell'art. 19 cpv. 3 lett. b LStup.
e) Come
rettamente osservato dai primi giudici (sentenza impugnata, consid. 22, pag.
26), ad aggravare la colpa dell'imputato concorrono, inoltre, la
determinazione, la ripetitività (almeno settimanale) dei rifornimenti in Italia
e l'attività di spaccio ininterrotta, o meglio interrottasi solo grazie al
fermo del 7 novembre 2013, convertito poi in arresto.
f) Né
può concorrere ad un'attenuazione della colpa, il comportamento tenuto da AP 1 sia
in corso di inchiesta, sia ai due dibattimenti, negante in massima parte il suo
coinvolgimento nello spaccio (addirittura completamente per quanto attiene alla
marijuana), allorché si è poi rivelato esserne il "dominus".
Un atteggiamento da continue affermazioni e ritrattazioni, contraddittorio
dall'inizio alla fine del procedimento, che ha complicato notevolmente
l'attività degli inquirenti. L'assenza totale di collaborazione non può
essergli, neanche qui, d'aiuto.
g) Tutto
considerato, dunque, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 è da
considerarsi grave. Pertanto, visto il quadro edittale del reato di cui deve
rispondere (sopra, consid. 19), valutata la prassi delle Corti ticinesi (ad
esempio: sentenza Corte delle assise criminali del 4 luglio 2013; sentenza CARP
17.2012.57-58 +77 del 28 novembre 2012), tenuto conto che oltre alla cocaina
l'imputato deve rispondere anche del traffico di 1970 grammi di marjuana e di 150 grammi di hashish, considerato nondimeno che in appello è stato
accertato un quantitativo di cocaina importato (346 grammi) sensibilmente inferiore da quello a cui erano addivenuti i primi giudici (490 grammi), la Corte ritiene adeguata una pena detentiva di 2 anni.
h) Dal
profilo delle circostanze personali la Corte non ravvede elementi meritevoli di
un'attenuazione di pena.
In
particolare AP 1 non ha mai dato segni di pentimento e, come visto, non è stato
in alcun modo collaborativo in corso di procedura, rendendo dichiarazioni
inattendibili e palesemente menzognere che denotano mancanza di ogni senso di
ravvedimento. Egli ha organizzato un traffico di droga a fini lucrativi, in un
paese straniero ove si era stabilito clandestinamente, dopo aver lasciato una
moglie (in fase di divorzio) ed un figlio di __________, al cui mantenimento
nemmeno provvede. In Svizzera, AP 1 ha intrecciato una relazione con __________,
che lo ha ospitato e soprattutto mantenuto, specie dopo che egli aveva
abbandonato (o perso) il lavoro di meccanico a Ponte Tresa. Egli non si è però
attivato nella ricerca di un nuovo lavoro in Italia, dove ha domicilio,
preferendo intraprendere la via più semplice e redditizia del traffico di
stupefacenti, per di più reclutando giovani "galoppini" cui affidare
la vendita al dettaglio dello stupefacente, avviandoli al crimine, mettendo sé
stesso al coperto e senza risparmiarli di gravi conseguenze qualora avessero
fatto il suo nome.
E
nemmeno vanno tralasciati gli aspetti legati alla paternità sulla piccola __________,
avuta dalla __________ pochi giorni prima del suo arresto. La bambina non ha
praticamente avuto modo di conoscere suo padre, avendo questi anteposto
l'attività delinquenziale – con il rischio (realizzatosi) di finire in carcere
– all'esigenza di dare un senso alla propria paternità e di assumersi le sue
responsabilità all'interno del nuovo nucleo famigliare.
Egli
non può quindi individuare – come ha preteso il suo legale – un'attenuante nel
fatto di non aver mai visto __________ a piede libero, giacché ciò è imputabile
solo ed esclusivamente al suo agire.
In
appello, egli si è dichiarato intenzionato a vivere, dopo la sua scarcerazione,
vicino alla sua compagna e alla figlia, possibilmente in Svizzera. Ciò basta
per ritenere assenti le attenuanti – spesso riconosciute in materia di
infrazioni a carattere internazionale – legate alla distanza tra il luogo di
espiazione e la residenza abituale, che peraltro non è il Marocco, ma __________,
nei pressi del confine ticinese.
Per
finire, anche i precedenti giudiziari italiani di AP 1 parlano chiaramente a
sfavore di un'attenuazione di pena.
i) Constatato
che nemmeno dal vissuto dell'imputato emergono particolari circostanze favorevoli,
o particolarmente sfortunate e non imputabili a sua colpa, che potrebbero
essere considerate a suo favore, e tenuto conto di tutto quanto precede, la
Corte ne conclude che AP 1 non è meritevole di sconti, sicché la pena detentiva
di 2 anni (sopra, lett. g) va confermata.
Sospensione condizionale della pena
22. Nella dichiarazione d'appello l'imputato
ha postulato il beneficio "quantomeno parziale" della
sospensione condizionale della pena. Al dibattimento egli ha chiesto di
limitare la pena al carcere sofferto sino a quel momento e di pronunciare la
sospensione condizionale della pena eccedente, qualora la Corte dovesse
pronunciare una pena più lunga.
23. Per l'art. 42 cpv. 1
CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal
commettere nuovi crimini o delitti.
Il cpv. 2 della norma
dispone che se nei cinque anni prima del reato l'autore è stato condannato ad
una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena
pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile
soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. E questo, sia per la sospensione condizionale
dell’intera pena (art. 42 cpv. 1 CP) sia per la sospensione soltanto parziale secondo
l'art. 43 CP (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010,
consid. 1).
Le pregresse decisioni straniere sono parificate a quelle svizzere
fintanto che non contravvengono ai principi generali del diritto penale
riconosciuti in Svizzera, in relazione al fatto represso, alla pena inflitta e
all'equità della procedura (STF 6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2; STF
6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1; DTF 105 IV 225, consid. 2; Schneider/Garré,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a. ed., Basilea 2013, ad art. 42 CP, n. 96).
24. Con
sentenza del 4 aprile 2008, il Tribunale di Varese, in composizione
monocratica, ha condannato AP 1 alla pena della reclusione di 8 mesi e 10
giorni, per duplice violazione delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, pena sospesa
condizionalmente. Nella circostanza l'imputato aveva ripetutamente violato le
norme italiane in materia di immigrazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno
e l'allontanamento dal territorio dello Stato (respingimento ed espulsione),
previste dal decreto legislativo italiano del 25.07.1998, n. 286, art. 6 comma
3 e art. 14 comma 5 (AI 131). Disposizioni di questo tipo sono presenti anche
nel diritto svizzero (vedi ad es. art. 5 e segg., 64 e segg. LStr), che allo
stesso modo prevede sanzioni penali per la loro violazione. Si pensi ad esempio
all’art. 115 LStr, che commina la pena detentiva fino a un anno o la pena
pecuniaria in caso di entrata e soggiorno illegale nel nostro paese. Anche per
l'entità della sanzione, quella adottata dal Tribunale di Varese nei confronti
di AP 1 non esorbita, quindi, dai parametri del diritto svizzero. Non vi è
dunque ragione di ritenere che tale condanna contravvenga ai principi generali
del diritto penale svizzero.
25. La
condanna italiana precede di 4 anni e 11 mesi l'inizio dell'attività delittuosa
in Svizzera dell’imputato. La pena inflittagli dal Tribunale di Varese (8 mesi
e 10 giorni di reclusione, sospesa condizionalmente) supera i 6 mesi, per modo
che la fattispecie rientra nell’ambito applicativo dell’art. 44 cpv. 2 CP.
26. Una
precedente condanna genera la presunzione che il condannato tornerà a
delinquere; essa è in tal modo indiziante di recidiva (Stratenwerth,
Schwweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ed,
Berna 2006, § 5, n. 42). In questo spirito, il legislatore ha istituito, con
l’art. 42 cpv. 2 CP, una presunzione di prognosi negativa, riservando la
possibilità di una sospensione condizionale della pena soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli. Circostanze vagamente favorevoli non sono,
dunque, sufficienti (STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5),
occorrendo, ben più, circostanze rilevanti e per loro natura idonee a
sovvertire la presunzione di prognosi negativa insita nella norma (STF
6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1). Ne consegue che le condizioni per la
concessione della sospensione condizionale della pena sono, in questi casi,
maggiormente restrittive rispetto a quelle da esaminare nel caso di un autore
alla sua prima condanna (Schneider/Garré, op. cit, ad art. 42 CP, n. 87).
27. La
Corte non ha riscontrato la presenza di circostanze particolarmente favorevoli,
giustificanti il beneficio della sospensione condizionale della pena per AP 1.
a) Invero,
a suo favore milita il lungo tempo trascorso tra la pregressa condanna e la
commissione dei reati in esame, dato che al compimento del periodo quinquennale
(art. 42 cpv. 2 CP) mancavano, in concreto, soltanto alcune settimane (L.
Garland, Besonders günstige Umstände, in: forumpoenale 2/2014, pag. 102).
Un’altra circostanza favorevole può essere ravvisata nell’assenza di recidiva
specifica, nel senso che il reato che ha condotto alla condanna del 2008 non ha
alcuna connessione con le infrazioni odierne (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3;
Stratenwerth, ibidem).
Altri
elementi a suo favore non emergono però dagli atti.
b) Concorrono,
invece, ad una prognosi negativa la recidiva (rispetto alla condanna del 2008)
sfociata nella sentenza di condanna del 17 settembre 2009 pronunciata dal
Tribunale di Varese alla pena di 20 giorni d’arresto sospesi, ancora una volta
per violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, così come
l’ulteriore condanna del 3 marzo 2011 del G.I.P. del Tribunale di Varese alla
pena – patteggiata – di 5 mesi di reclusione, più una multa di € 153.– per
tentata rapina (sopra, consid. 3). Si tratta di condanne che indubbiamente
conducono alla formulazione di una prognosi negativa e che vanno ad aggiungersi
alla precedente condanna del 4 aprile 2008, già considerata nell’ambito
dell’art 42 cpv. 2 CP (L. Garland, op. cit, pag. 102).
Non
emergono, poi, sensibili miglioramenti nel modo di condurre la propria
esistenza, personale, famigliare e professionale (Veränderungen in den
Lebenumständen) tali da giustificare, in termini chiari (eindeutig),
come richiesto dalla giurisprudenza, una prognosi favorevole, (DTF 134 IV 1
consid. 4.2.3; L. Garland, ibidem). Anzi, egli ha perso (o lasciato) il
lavoro, ha organizzato un traffico transfrontaliero di stupefacenti,
continuandolo per mesi sino al suo arresto. Contestualmente ha continuato a
vivere a __________ in clandestinità, appoggiandosi completamente sulla sua
nuova amica per l’alloggio, per il mantenimento e per l’autovettura.
È
così assodato, che dopo l’inizio della sua attività delinquenziale in Svizzera
egli non ha dato alcun segnale di miglioramento nella sua condotta di vita
quotidiana.
Ed
in questa prospettiva, un miglioramento non può evidentemente essere
individuato nella sua paternità e negli intenti - dichiarati - di rimanere con
la figlia e la compagna dopo il suo rilascio, possibilmente in Svizzera. Né si
vede, del resto, come potrebbero oggettivamente attuarsi simili propositi,
senza permesso di soggiorno, né lavoro, con una figlia da mantenere ed un altro
figlio del quale rimane debitore alimentare.
Di
fatto, poi, come rettamente rilevato dai primi giudici, l’imputato quando ha
delinquito sapeva che la nuova compagna era in attesa di un figlio e che
sarebbe diventato padre da lì a poco, ciò che non lo ha però trattenuto dal
fare quel che ha fatto.
Nessuna
prognosi positiva può dedursi da questo quadro. Tanto più che ad accentuarne
gli aspetti negativi contribuisce, da ultimo, ma non per importanza (L.
Garland, op. cit., pag. 103), l’impressione che egli ha dato di sé alla Corte,
ovvero di persona inaffidabile, priva di senso di responsabilità, ma
soprattutto per niente ravveduta, né pentita dei suoi atti (le sue scuse
formali al termine del dibattimento non mutano questa visione). Non vi è perciò
garanzia che, posto in libertà, AP 1 non tornerà a delinquere.
Pertanto,
valutate a fondo tutte le circostanze, la Corte ne conclude che difettano
palesemente, in concreto, circostanze particolarmente favorevoli nel senso
dell’art. 42 cpv. 2 CP per la pronuncia della sospensione condizionale parziale
della pena.
Carcerazione
di sicurezza
28. AP
1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non
occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Tassazione
nota d’onorario
29. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. DI 1,
difensore d’ufficio AP 1, in
applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili, è stabilita sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF
132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF
2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).
All’avv.
DI 1, che al dibattimento ha prodotto la propria nota d’onorario datata 11
novembre 2014, ritenuta adeguata da questa Corte, va retribuito il dispendio
orario concernente il procedimento d’appello comprensivo del dibattimento per
complessive ore 17 e minuti 25, pari a fr. 3'135.–. Al predetto importo vanno
aggiunti fr. 187.70 quali spese di cancelleria e di trasferta.
La
spettanza totale è quindi di fr. 3’322.70 (IVA esente).
Giusta
l’art. 135 cpv. 4 CPP, AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino l’importo
di fr. 3'322.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno
(lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale
e l’onorario integrale (lett. b).
Indennizzi
30. Nel
caso di proscioglimento pieno o parziale, di abbandono del procedimento o di
ottenimento di ragione su “altre questioni”, le disposizioni particolari sulle
indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti
processuali (art. 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 2 CPP) si riferiscono alle
spese per il mandato ad un difensore di fiducia e non si applicano a quelle
della difesa d’ufficio, ove a rispondere è unicamente lo Stato (STF 6B_586/2013
del 1. maggio 2014, consid. 3.4).
Nel
caso di specie, in appello AP 1 non è stato prosciolto né pienamente né
parzialmente. Pur avendo ottenuto, uno sconto di pena, egli non ha diritto a
indennizzo per le spese di difesa, essendo assistito da un difensore d’ufficio.
Ciò vale anche per altre spese, che peraltro nemmeno ha addotto di aver
sostenuto (art. 436 cpv. 2 CPP).
Esclusa,
infine, ogni riparazione per torto morale, in assenza di provvedimenti
coercitivi ingiustificati o di carcerazione eccessiva.
Tassa
di giustizia e spese procedurali
31. Visto l’esito
dell’appello, i relativi oneri andranno a carico del condannato per 3/4 e dello
Stato per il rimanente 1/4. (art. 428 cpv. 1 CPP).
In
applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, la Corte adotta lo stesso riparto per
gli oneri processuali di prima sede.
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 77, 80, 81, 84 cpv. 3, 135, 139, 220 e segg.,
348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408, 422 e segg., 428 CPP;
12, 40, 42 cpv. 2, 47, 51 CP;
19 LStup;
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
presentato da AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza,
ricordato
che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 2 e 4 della sentenza del
28 aprile 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. AP 1
è autore colpevole di infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli
stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, tra marzo 2013 e luglio
2013, nella regione delle Tre Valli, del Bellinzonese e del Locarnese,
1.1.1. importato
in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo
complessivo di 346 (trecentoquarantasei) grammi di cocaina,
1.1.2. importato
in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo
complessivo di 150 (centocinquanta) grammi di hashish,
1.1.3. importato
in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo
complessivo di 1970 (millenovecentosettanta) grammi di marijuana.
1.2. AP
1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto; la pena è interamente da espiare.
2. Sono
confermati, nel loro testuale tenore, i seguenti dispositivi della sentenza di
primo grado passati in giudicato:
1.2. AP 1 è autore
colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere
autorizzato, nel Sopraceneri e in altre imprecisate località del Cantone, tra
febbraio 2012 e il 7 novembre 2013, consumato 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish.
2. AP 1 è
prosciolto dall'imputazione di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa.
4. È
ordinata la confisca di quanto in sequestro ed indicato nell'atto d'accusa, con
la distruzione di 9,5 grammi lordi di cocaina (6,09 grammi netti).
3. Gli
oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr.
1'000.– (mille) e nei disborsi, vanno a carico di AP 1 per 3/4 e a carico dello
Stato per il rimanente 1/4.
4. La
nota professionale dell’11 novembre 2014 dell’avv. DI 1 è approvata per:
onorario fr. 3’135.00
spese fr. 187.70
totale fr. 3'322.70
Contro
la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.1. In
caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso
dell’intera retribuzione.
4.2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo e la nota d’onorario.
5. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in
tassa
di giustizia fr. 1'000.00
altri
disborsi fr. 200.00
totale fr.
1'200.00
sono
posti a carico di AP 1 per 3/4 e a carico dello Stato per il rimanente 1/4.
6. Intimazione
a:
7. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
6500
Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della popolazione,
Ufficio della migrazione, Ufficio
contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003
Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione
penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.