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Decisione

17.2014.132

Istanza di revisione respinta per assenza del motivo di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP

21 novembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i colleghi della

polizia __________ giunti in loco, provvedevano a demarcare la posizione

dell’autoveicolo IS 1. In quel frangente lo stesso si trovava effettivamente

all’altezza della linea d’arresto dello stop”;

- che, a suo dire, da questo

passaggio del rapporto si deduce come egli si sia “fermato correttamente,

rispettando la segnaletica” e come, dunque, la sua condanna sia

riconducibile ad un “mero errore di trascrizione del verbale di polizia”

(cfr. istanza, pag. 2-3);

- che con scritto 11

giugno 2014, la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere

osservazioni da formulare sull’istanza;

- che giusta l’art.

411 cpv. 1 CPP le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto

al Tribunale d’appello e che, pertanto, la decisione sulle stesse compete a

questa Corte;

- che IS 1, nel gravame, non

ha indicato il motivo di revisione invocato, come esplicitamente richiesto

dall’art. 411 cpv. 1 CPP;

- che l’unico motivo

che potrebbe entrare qui in considerazione è quello ex art. 410 cpv. 1 lett. a

CPP secondo cui chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un

decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione

emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la

revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla

decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente

più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della

Considerandi

persona assolta;

- che

per giustificare una domanda di revisione ai sensi del citato disposto, i fatti

o i mezzi di prova addotti devono dunque essere nuovi e rilevanti;

- che

un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento

della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio,

pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66

consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a pag. 47; 116 IV 353

consid. 3a);

- che

i fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare

una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena

(Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla

base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo

stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF

122.

IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2;

STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4);

- che, in concreto, il

motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP non è realizzato,

ritenuto che l’istante non ha proposto nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, ma

si è limitato a sostenere che la Sezione della circolazione non avrebbe

valutato correttamente il rapporto di polizia in atti;

- che

una tale censura doveva, semmai, essere proposta in una procedura ordinaria,

previa opposizione al DA;

-che visto quanto

precede, l’istanza di revisione deve essere respinta;

-che gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico

dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 81, 410 segg. CPP

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di

revisione è respinta.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- spese complessive fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.