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Decisione

17.2014.135

Conferma della condanna per ripetuta falsità in documenti e ripetuta truffa. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Quando una fattura che emana da un professionista del settore medico-sanitari

17 marzo 2015Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i dati - strettamente personali - indicati sulla fattura quali il “no.

assicurato” dell’imputata e il “no. CAM” (concordato assicuratori malattia) di ABC_1.

Infine - e, soprattutto - non si

comprende quale sarebbe stato l’interesse di questo __________ a preparare il

materiale necessario a mettere in atto una truffa di cui avrebbe beneficiato

solo (a meno di un accordo fra i due) l’appellante (unica beneficiaria del

versamento fatto d’__________, cfr. il conteggio delle prestazioni 28 maggio

2010, allegato all’AI 6).

Fattura 26 febbraio 2008

19. Sempre

dal profilo fattuale, AP 1 contesta di avere modificato la fattura 26

febbraio 2008 che, a suo dire, attesta il numero di sedute di

linfodrenaggio da lei effettivamente svolte tra gennaio e febbraio 2008 presso

l’_______________________.

19.1. Nel giudizio

impugnato il pretore ha spiegato come non vi siano

“ valide ragioni per discostarsi da

quanto sostenuto da ABC_1 (segnatamente che nel 2008 la signora AP 1 ha fruito di quattro sedute

di linfodrenaggio, le sole riportate nell’agenda dell’__________ agli atti) e

per non ritenere che anche il conteggio 26 febbraio 2008 costituisca un falso

commesso dall’imputata, più precisamente ove attesta otto trattamenti

supplementari”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 13.3, pag. 16).

La conclusione del primo giudice si fonda

sostanzialmente sui seguenti elementi (cfr. sentenza impugnata, consid. 13,

pag. 15-16):

- l’assenza di prove a sostegno delle dichiarazioni di AP 1, ritenuta,

in particolare, la “portata probatoria pressoché nulla” della

dichiarazione 9 novembre 2010 di __________ (nella quale si legge che la donna

ha accudito parecchie volte figli dell’imputata per permetterle di frequentare

un centro benessere di __________);

- la restituzione da parte dell’appellante del rimborso percepito per

le otto controverse sedute di linfodrenaggio, considerato che “l’adempimento

di una contropretesa non giova alla causa di chi ne contesta il fondamento” e ciò nonostante l’imputata aveva precisato che la restituzione non

andava interpretato come un’ammissione di colpa;

- l’esistenza

di illeciti, temporalmente successivi, già riconosciuti “i quali - per

rapporto ad un’ipotesi di reato riferita ad una fattispecie pressoché identica

- finiscono inevitabilmente per minare la credibilità dell’imputata a favore di

quanto sostenuto dall’accusa”;

- l’inconsistenza

della tesi difensiva secondo cui ABC_1, “avrebbe avuto problemi sul posto di

lavoro e necessità di ordine economico generate dall’imminente divorzio”,

considerato come non risulti che la terapeuta abbia mai rivendicato alcunché

dall’imputata degli accrediti da questa ricevuti dall’__________.

19.2. Questa Corte - pur non

condividendo tutti gli argomenti sviluppati nel giudizio impugnato (in

particolare l’indizio di colpevolezza dedotto dall’avvenuta restituzione dei

soldi all’__________ che, alla luce, della precisazione di cui al consid. 13 perde

di rilevanza probatoria) - conferma la conclusione del primo giudice secondo

cui la fattura 26 febbraio 2008, che originariamente menzionava solo 4 sedute

di linfodrenaggio per complessivi fr. 400.-, è stata modificata dall’appellante

con l’aggiunta di ulteriori 8 sedute, per complessivi fr. 800.-.

a. Come a ragione

rilevato dal pretore, si osserva in primo luogo che la versione dell’insorgente

- secondo cui essa avrebbe beneficiato di 12 sedute di linfodrenaggio - oltre

ad emanare da un soggetto poco credibile (come visto l’appellante ha mentito

anche riguardo alle altre due fatture qui in esame) - non ha alcun supporto

probatorio.

È pur vero che l’imputata - annessa al suo scritto 5 settembre 2011 - ha

prodotto la seguente dichiarazione della signora __________:

“ Io sottoscritta, __________, Via __________,

__________, confermo che a partire dal mese di gennaio 2008, ho accudito

parecchie volte i figli della Signora AP 1 e in particolare __________, nato

nel mese di novembre giorno 18 del 2007.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2008 la signora AP 1 è stata in diverse

occasioni assente per frequentare un centro di __________ a __________. Ricordo

in particolare che il 18 gennaio 2008 ero andata io stessa a prendere il

piccolo __________ davanti __________ di __________, dove la signora AP 1 è poi

entrata per effettuare il suo trattamento”.

(cfr. dichiarazione 9 novembre 2010, allegata all’AI 10).

Tuttavia, l’affermazione della signora __________ secondo cui

l’appellante - tra gennaio e febbraio 2008 - “è stata in diverse occasioni

assente per frequentare un centro di benessere a __________” ancora non

significa che l’appellante, durante tutte le sue assenze da casa, si sia davvero

recata __________ e che lì si sia davvero sottoposta alle sedute di

linfodrenaggio indicate nella fattura, ritenuto come non possa essere escluso

né che AP 1 non dicesse alla sua baby sitter la sua vera destinazione né che,

nell’ipotesi contraria, presso tale centro estetico si sottoponesse anche ad

altri trattamenti (si rileva al riguardo che l’agenda 2008 __________, in annesso 4 all’AI 19, alla data 18 gennaio 2008, ore 10’45,

annota ad esempio “AP 1, mass bb + visita per fanghi”).

Va, inoltre, rimarcato che la menzionata dichiarazione è troppo generica per

poter supportare validamente la tesi difensiva: la formulazione “in diverse

occasioni” potrebbe, infatti, riferirsi anche alle sole 4 sedute

riconosciute da ABC_1 e non necessariamente alle 12 indicate nella controversa

fattura.

b. Ben più

credibile è, invece, la versione di ABC_1 secondo cui AP 1 ha beneficiato

unicamente di 4 sedute di linfodrenaggio.

Le sue parole trovano infatti conferma nel libro di cassa dell’__________, dal

quale risulta che il centro estetico, nei giorni indicati sulla controversa

fattura, ha incassato - per trattamenti di linfodrenaggio - unicamente fr.

400.- e meglio fr. 100.- a titolo d’acconto il 1° febbraio e fr. 300.- il 15

febbraio 2008 (cfr. fotocopie del libro di cassa in annesso 3 all' AI 19).

c. La

Difesa, durante l’arringa, ha poi sostenuto che l’agenda

del centro estetico - in corrispondenza delle date menzionate nella controversa

fattura - presenta degli evidenti segni di cancellatura, ciò che, a suo dire,

comprometterebbe la credibilità di ABC_1.

Questa Corte ha potuto effettivamente appurare che l’agenda in esame presenta -

in corrispondenza di alcune delle date indicate nella fattura trasmessa all’__________

- degli appuntamenti riconducibili all’imputata depennati o cancellati con la

gomma (cfr. agenda 2008 in annesso 4 all’AI 19 alle date 29 e 31 gennaio, 5 e14

febbraio). Ciò, tuttavia, non significa che la donna, in quei giorni, si sia

effettivamente presentata presso __________ per delle sedute di linfodrenaggio.

Anche alla luce di quanto dichiarato dalla titolare della struttura __________

(che ha spiegato come presso __________ si fosse soliti depennare con un

cerchio o con una croce gli appuntamenti disdetti o ai quali i clienti non si

presentavano, cfr. AI 24, pag. 4), è infatti del tutto possibile che gli

appuntamenti indicati sulla controversa fattura fossero stati fissati

dall’appellante e poi disdetti in seguito. Senza poi dimenticare che, in ogni

caso, l’agenda non indica appuntamenti dell’appellante per le date 18 gennaio e

7, 19 e 22 febbraio 2008 pure menzionate sulla controversa fattura.

Non è inoltre dato a sapere perché ABC_1 o __________ avrebbero dovuto

cancellare dall’agenda le annotazioni relative agli appuntamenti

dell’appellante e, poi, falsificare la scheda pazienti, come sostenuto dalla

Difesa.

Non basta di certo al riguardo un generico accenno alla possibilità (non

provata né, in alcun modo, desumibile dagli atti) che esse intendessero

incassare soldi in nero (cfr. arringa, doc. dib. d’appello 4, pag. 2).

Considerandi

20.

In diritto occorre ora

esaminare se, alla luce degli accertamenti che precedono, AP 1 deve essere

ritenuta autrice colpevole del reato di falsità in documenti.

20.1

Giusta l’art. 251 cifra

1.

CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di

nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento

vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano

autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare

in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o

fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Per quanto concerne i presupposti applicativi del reato, si rinvia - in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e alla dottrina

menzionate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid.

7.

pag. 9-10).

20.2

È

innanzitutto pacifico che le fatture che emanano da un medico o da un altro

fornitore di prestazioni sono

documenti dotati di un valore probatorio accresciuto perché provengono da un

soggetto che ha, nei confronti dei pazienti e degli assicuratori a cui carico

egli opera, una funzione di garante (cfr. DTF 119 IV 54 consid. 2.c.dd; 117 IV

165.

consid. 2c; STF 6B_991/2008 del 9 aprile 2009, consid. 2.3.4;6S.114/2004

del 15 luglio 2004, consid. 3.3;6S.89/2003 del 5 maggio 2003, consid. 4.2.1;6S.655/2000

del 16 agosto 2001, consid. 2d;6S.491/1999 del 23 settembre 1999, consid. 6c).

Questi principi si applicano, per analogia, a tutti quei professionisti

del settore medico-sanitario (ad esempio omeopati, osteopati, massaggiatori

medicali, etc…) che, pur non operando nel campo dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie, hanno aderito ad un concordato con le casse malati

in virtù del quale sono autorizzati a fatturare a loro carico le prestazioni

erogate.

E, dunque, anche nel caso di ABC_1 (cfr. al riguardo il no. di concordato

indicato sulle controverse fatture).

Ne discende che i conteggi falsificati dall’appellante

hanno, in sé, un valore probatorio accresciuto.

Ciò posto e considerati gli accertamenti di cui sopra secondo cui

l’imputata ha formato le fatture 7 maggio 2009 e 23 marzo 2010 e ha alterato la

fattura 26 febbraio 2008 forza è concludere che essa ha realizzato, in

relazione ai tre conteggi, il reato di falsità in documenti nella variante di

cui all’art. 251 cifra 1 cpv. 1 CP. Le fatture sono false sia dal profilo

materiale perché esse non emanano dal loro autore apparente, sia dal profilo

ideologico dati la loro forza probante accresciuta e il loro carattere

menzognero.

Visto l’accertamento secondo cui l’insorgente ha poi spedito i falsi conteggi

all’__________ per ottenerne il rimborso, occorre ritenere che egli ne ha fatto

uso a scopo d’inganno. Dal profilo oggettivo, il reato è dunque realizzato

anche nella variante di cui all’art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP.

Considerato quanto precede è pacifico che l’infrazione è poi realizzata

anche dal profilo soggettivo: non si vede infatti cosa possa aver determinato

l’appellante ad agire se non l’intenzione di ingannare la

sua cassa malati e procacciarsi in tal modo un indebito profitto.

Ne discende che la condanna di AP 1 per il reato di

ripetuta falsità in documenti merita integrale conferma anche in questa sede.

21.

Sempre in diritto

occorre determinare se l’agire dell’insorgente ha configurato anche il reato di

truffa.

21.1

Giusta l'art. 146 cpv.

1.

CP si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del reato,

si rinvia - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e

alla dottrina citate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata,

consid. 14 pag. 17-18).

21.2

In concreto non occorre

spendere molte parole per dimostrare che AP 1 ha astutamente ingannato la cassa

malati __________. Essa ha trasmesso all’assicurazione tre false fatture che,

come visto, facevano fede del loro contenuto perché emanavano apparentemente da

una professionista, ABC_1, che - avendo un numero CAM - aveva, nei confronti

delle casse malati, una posizione di garante analoga a quella di un medico o di

un altro fornitore di prestazioni. Proprio per questo motivo l’appellante - che

oltretutto conosceva bene il settore medico-sanitario (nel quale era attiva

professionalmente) - poteva confidare nel fatto che l’__________ non avrebbe

proceduto a verifiche di dettaglio dei tre conteggi inviatile (cfr, per un caso

analogo, STPC 72.2004.29 del 13 maggio 2005).

Nella sua arringa l’appellante ha, poi, sostenuto che l’__________

non è priva di colpe per quanto accaduto poiché ha rimborsato quanto indicato

nelle fatture ricevute senza nemmeno adoperarsi per un minimo controllo delle

note contabili che, in particolare, nemmeno riportavano firme o timbri che ne

comprovassero la provenienza. La censura cade nel vuoto ritenuto che, come già

rilevato anche dal TF, proprio a motivo del rapporto di fiducia in essere tra i

fornitori di prestazioni e le casse malati, quest’ultime non procedono a

regolari e sistematiche verifiche riguardo l’effettività delle prestazioni

fatturate. Un simile lavoro di controllo nemmeno può del resto essere preteso

poiché richiederebbe un impegno sproporzionato e l’organizzazione di un

apparato eccessivamente oneroso dal profilo finanziario (cfr. STF 6S.491/1999

del 23 settembre 1999). Si rileva inoltre che - per motivi di praticità e in

virtù dell’evocato rapporto di fiducia - è consuetudine che le fatture emanate

dai fornitori di prestazioni medico-sanitarie (e da altri professionisti che

operano a carico delle casse malati) non siano firmate.

Ciò posto e ritenuto come sia per il resto pacifico che l’invio

all’__________ delle tre fatture e la relativa richiesta di rimborso, hanno

indotto l’assicurazione a indebitamente versare all’imputata complessivi fr.

2'196.-, forza è concludere che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha realizzato il

reato di truffa.

Il reato è poi realizzato anche dal profilo soggettivo. Non v’è infatti dubbio

sul fatto che l’appellante - che pure era attiva in ambito medico - sapeva che,

ricevuti i falsi conteggi, l’assicurazione avrebbe proceduto al rimborso. Pure

pacifica, dunque, l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto.

In esito la condanna di AP 1 per il reato di

ripetuta truffa merita integrale conferma.

22.

Come

già dinanzi la Pretura penale, AP 1 chiede poi che questa Corte prescinda dalla

sua punizione in applicazione dell’art. 53 CP.

22.1

Il

pretore, dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 53 CP, ha

spiegato che, nonostante AP 1 abbia apparentemente risarcito l’__________, il

disposto non può in concreto trovare applicazione già solo perché l’imputata, “negando

ad oltranza la sua colpevolezza”, non ha preso coscienza della sua

responsabilità. Inoltre, ha ancora rilevato il primo giudice, il perseguimento

penale si giustifica anche dal profilo dell’interesse pubblico, ritenuto che “la

professione in ambito medico dell’imputata e, di riflesso, il rischio di

fatturazioni fasulle non soltanto per prestazioni da lei ricevute, ma anche

fornite” imponevano di “sottolineare la gravità della condotta illecita,

con una sanzione volta ad evitare che la stessa si ripeta a danno di un

indefinito numero di persone” (sentenza impugnata, consid. 16.1 e 16.2,

pag. 19-20).

22.2

L’art. 53 CP prevede che se l’autore ha risarcito il danno o ha

intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per

riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal

procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora le

condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (lett. a)

e l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento

penale sia di scarsa importanza (lett. b).

Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del

disposto, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alla

giurisprudenza e alla dottrina indicate dal primo giudice nel giudizio

impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 16 e 16.1 pag. 19-20).

22.3

Questa

Corte si associa alle pertinenti e condivisibili argomentazioni sviluppate dal

primo giudice al consid. 16 della sentenza impugnata (e riassunte al consid.

22.1

del presente giudizio) secondo le quali - nonostante l’appellante abbia

effettivamente risarcito il danno causato all’__________ - non si giustifica,

in concreto, un’esenzione della pena ai sensi dell’art. 53 CP.

23.

Per quanto attiene,

infine, alla commisurazione della pena si osserva che nessun appunto può essere

mosso alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 10 aliquote

giornaliere di fr. 30.- cadauna inflitta a AP 1 dal primo giudice. La sanzione -

che appare del tutto mite - è infatti certamente conforme ai criteri di

valutazione di cui agli art. 47 CP. Solo di transenna è qui il caso di

osservare che la richiesta della Difesa di diminuire la pena in funzione del

tempo trascorso dai fatti e dell’avvenuto risarcimento della cassa malati non

può essere accolta, perche di questi fattori ha già tenuto conto anche il

pretore (cfr. sentenza impugnata, consid. 16.3 pag. 20).

Deve, invece, essere accolta la censura della Difesa volta ad una diminuzione

della multa inflitta dal primo giudice. Nonostante la possibilità di infliggere

pene accessorie che superino il 20% della pena base alfine di evitare sanzioni

con importi irrisori (cfr. DTF 135 IV 191, consid. 3.4), si osserva che, in

concreto, la multa comminata dal pretore è pari al 67 % dell’importo

complessivo della pena pecuniaria. Ciò appare eccessivo per poterne ancora

ammettere il carattere accessorio e si giustifica, pertanto, una sua

diminuzione a fr. 100.-.

Confische e sequestri

24.

Confermando anche su

questo punto il giudizio di primo grado, viene ordinato il dissequestro della

documentazione sequestrata in data 7 marzo 2012 cosi come la confisca delle tre

fatture falsificate dall’appellante che dovranno rimanere nell’incarto.

Tasse, spese di giustizia ed indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP

25.

Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono integralmente a carico di AP

1.

Gli oneri processuali d’appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono posti per

19/20 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dello Stato (art.

428.

cpv. 1 CPP).

Visto il ridottissimo grado di prevalenza all’appellante non si assegnano

indennità ex 436 cpv. 2 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379

e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, CPP,

146, 251 CP,

42 e segg. 47, 49, 53, 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autrice

colpevole di:

1.1.1. ripetuta falsità in

documenti per avere, a __________ ed in altre località, in data

imprecisata, in ogni caso tra il 26 febbraio 2008 e il 23 marzo 2010,

falsificato e fatto uso di tre fatture;

1.1.2. ripetuta truffa per

avere, a __________ ed in altre località, in data imprecisata tra il 26

febbraio 2008 e il 23 marzo 2010, producendo all’__________ tre fatture

falsificate, chiesto ed ottenuto il versamento indebito di fr. 2’196.-;

e meglio come indicato nel DA.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF

300.- (trecento);

1.2.1.1. l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di CHF 100.-

(cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in

3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Sono ordinati il

dissequestro e la restituzione __________, __________, della documentazione

sequestrata in data 7 marzo 2012 dalla Polizia cantonale.

1.4. È ordinata la confisca

delle tre fatture false.

1.5. Gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 950.-, sono integralmente posti a carico di

AP 1.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.--

- testi fr. 75.20

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'275.20

sono posti per 19/20 a carico di AP 1 e per il rimanente a carico

dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.