17.2014.136
Criteri per la commisurazione della pena da infliggere ad una persona condannata per complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e per riciclaggio di denaro. Conferma della pena infl
27 novembre 2014Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.136+154
Locarno
27 novembre 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Stefano Manetti e Chiarella Rei-Ferrari
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 30 aprile 2014 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
e con appello incidentale del 10 luglio 2014 presentato dal
procuratore pubblico PP 1,
6901 Lugano
contro la sentenza emanata il 29
aprile 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti dell’appellante
principale
(motivazione scritta intimata
il 17 giugno 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 4 luglio 2014 di AP 1;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa del 21
febbraio 2014 (ACC 25/2014), il procuratore pubblico ha messo AP 1 in stato d’accusa
di
1. complicità in infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di
cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
per avere,
prendendo in consegna a __________ il
20.10.2013 da due
cittadini albanesi rimasti ignoti la somma
di Euro 344'470.00 con l'incarico di trasportarla sino ad __________ per
consegnarla a dei venditori (pure non identificati) di stupefacente (o a dei
loro intermediari),
trasportando il 21.10.2013 da __________ a __________
detto denaro
celato in un ricettacolo ricavato ad hoc
nella parte posteriore della vettura Audi A3 targata __________,
ritenuto che la sostanza
stupefacente avrebbe poi dovuto giungere agli acquirenti per altre vie,
aiutato i titolari del
contante, che gli promisero un compenso di Euro 10'000.00, a tentare
d'acquistare un quantitativo (indeterminato, ma comunque importante) di cocaina
destinato alla successiva messa in commercio;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art.
19 cpv. 2 LStup combinato con l'art. 25 CP;
2. riciclaggio di denaro
per avere,
prendendo in consegna a __________
il 20.10.2013 da due cittadini albanesi rimasti ignoti la somma di Euro
344'470.00 composta da banconote di diverso taglio contaminate d'eroina con
l'incarico di trasportare i soldi sino ad __________ per consegnarli a dei
venditori (pure non identificati) di stupefacente (o a dei loro intermediari),
trasportando il 21.10.2013
da __________ a __________ e pertanto importando in Svizzera detto denaro
celato in un ricettacolo ricavato ad hoc nella parte posteriore della vettura
Audi A3 targata __________,
compiuto un atto
suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la
confisca del valore patrimoniale in oggetto, sapendo o dovendo presumere che
provenisse da un crimine, segnatamente da un'infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti commessa in Italia e/o in altro Paese estero nei mesi che hanno
preceduto la presa in consegna del denaro;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 305bis
cifra 1 CP;
B. Con sentenza 29
aprile 2014 la Corte delle assise criminali di Mendrisio ha dichiarato l’imputato,
correggendo i fatti indicati, autore colpevole di:
1.1. complicità in infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo
di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente
in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
prendendo in consegna il
20 ottobre 2013 a __________ la somma di EUR 344'470.00 da due cittadini
albanesi rimasti ignoti, con l'incarico di trasportarla sino ad __________,
celando detto denaro in un ricettacolo ricavato ad hoc nella vettura Audi A3
targata __________ fino a __________, dove veniva fermato il 21 ottobre 2013,
aiutato i titolari del
contante a tentare d'acquistare un quantitativo indeterminato, ma comunque
importante, di cocaina, destinato alla successiva messa in commercio, il tutto
dietro compenso di EUR 10'000.00;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
nelle stesse circostanze
di luogo e di tempo di cui al punto 1.1., compiuto un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca della
somma di EUR 344'470.00, composta da banconote di diverso taglio risultate
essere contaminate d'eroina, occultando la stessa all'interno di un vano
appositamente creato all'interno della vettura da lui condotta, sapendo o
dovendo presumere che tale somma provenisse da un crimine, segnatamente da
un'infrazione aggravata alla LE sugli stupefacenti commessa precedentemente in
Italia e/o in un altro Paese estero;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
e precisato nei considerandi.
Di
conseguenza, il prevenuto è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi.
Inoltre
è stata ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come indicato
nell’AA, ad eccezione del telefono cellulare Samsung S3, della carta SIM Wind e
della scheda micro SD San Disk, per i quali è stato ordinato il dissequestro in
favore dell’imputato.
C. Il condannato ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con
dichiarazione di appello 4 luglio 2014, AP 1 ha precisato di impugnare i
dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2 e 3 della sentenza di prime cure.
Con scritto 10 luglio 2014, il procuratore pubblico PP 1 ha
annunciato di interporre appello incidentale, chiedendo una modifica del
dispositivo n. 2.1. della sentenza di prime cure, nel senso di un aumento della
pena inflitta a 4 anni e 6 mesi di detenzione.
Così richiesto, in data 10 novembre 2014, l’avv. DI 1 ha precisato
che il reato di riciclaggio di denaro non è contestato.
esperito il pubblico dibattimento il
27 novembre 2014 durante il quale:
a titolo preliminare, su
esplicita richiesta, l’accusato per bocca del suo patrocinatore ha precisato
che oggetto dell’impugnativa è unicamente la commisurazione della pena, mentre
che i dispositivi n. 1 e n. 3 possono essere considerati passati in giudicato;
chiusa la fase
istruttoria, il PP ha invocato l’accoglimento del suo appello incidentale, con
la conferma della sentenza impugnata e l’aumento della pena inflitta a 4 anni e
6 mesi;
l’avv. DI 1, difensore
dell’imputato, ha chiesto in via principale la condanna a 30 mesi di detenzione
di cui 18 sospesi per un periodo di prova di 5 anni e 12 da espiare. In via
sussidiaria ha postulato una riduzione della condanna inflitta a 24 mesi da
espiare.
Ritenuto in fatto
ed in diritto
L’accusato
1. Sulla vita di AP 1
si richiama, come già fatto dai primi giudici nella sentenza impugnata (consid.
1 pag. 6), ciò che egli ha dichiarato agli inquirenti il 16 gennaio 2014:
Il curriculum
vitae dell'imputato emerge dall'Al 105:
"Sono
nato nel __________ in __________. I miei genitori hanno avuto altri due figli,
una mia sorella e un fratello. lo sono il più anziano, poi viene mia sorella e
infine mio fratello __________. Sia i miei genitori, sia i miei fratelli vivono
oggi tutti in Italia. lo ho fatto tutte le scuole dell'obbligo in __________.
Nel 1991, quando io ancora andavo a scuola, mio padre, da solo, ha raggiunto l'__________
per lavorare nell'agricoltura. Nel 1997 tutta la famiglia lo ha raggiunto. Ci
siamo stabiliti a __________, ove io oggi abito.
Quando siamo
arrivati in __________, io ho cominciato quasi subito a lavorare in una
fabbrica di lavorazione di castagne. In Italia non ho più frequentato alcuna
scuola. Ho sempre e solo lavorato a tempo pieno. Dapprima in detta fabbrica e
successivamente in un'azienda che produceva pezzi per escavatori. Sono più o
meno sempre riuscito ad avere un salario attorno agli Euro 1'600/1'700.00 al
mese.
Attualmente
mio papà sta lavorando nella medesima fabbrica di lavorazione delle castagne
dove avevo lavorato anche io. Il suo stipendio mensile è di circa Euro 1'500.00. In alcuni periodi dell'anno è però impiegato
all'esterno per la raccolta delle castagne. La mamma invece non lavora, è
casalinga.
Nel 2004 mi sono sposato con mia moglie che è del 1985. Abbiamo avuto due figli. La più grande
nell'agosto 2014 farà 6 anni. Il piccolo è nato 8 giorni prima che io venissi
arrestato. Di conseguenza né quando io sono stato fermato, né oggi ancora, mia
moglie non lavora. E mio padre che sta pensando al sostentamento della mia famiglia,
che ha come spese fisse gli interessi di un mutuo privato e l'affitto, i quali
costano più di Euro 300.00 al mese. Al Sud Italia sono tanti soldi, visto che
inoltre bisogna riuscire a vivere in 4.
Con entrambi
Fatti
i miei fratelli io ho un buon rapporto.
ADR che ho
accettato di trasportare dei soldi legati alla droga perché da 4 o 5 mesi la
fabbrica dove stavo lavorando faceva fatica a versare il salario: davano solo
degli acconti di Euro 300.00/400.00 al mese e io non riuscivo ad andare avanti.
ADR che è
vero che ogni tanto guadagnavo qualcosa con il commercio di automobili, ma non
a sufficienza per mantenere la mia famiglia".
(MP 16
gennaio 2014, AI 105, pag. 4 seg.).
Al dibattimento d’appello, AP
1 ha precisato:
“ Ho due figli. Il più giovane è nato
il __________, quindi pochi giorni prima dei fatti. Sono state le difficoltà
finanziarie in concomitanza con la nascita di mio figlio che mi hanno spinto ad
effettuare questo viaggio. In effetti, pur avendo un lavoro, negli ultimi 5-6
mesi la fabbrica faceva fatica a pagarmi. Mi dava acconti di 3-400 euro al
mese. Dal mese di ottobre l’azienda è andata in “mobilità” e quindi noi avremmo
dovuto cominciare a percepire 700 euro al mese quale indennità. Al momento dei
fatti questi 700.- euro non li avevo ancora incassati. Non sono in grado di
dire se in seguito questi soldi mi sono stati versati.
L’impresa di
autolavaggio in __________ è di mio padre ed io non ricevevo nulla. Con quei
soldi mio padre manteneva anche i miei fratelli.
Mia moglie non
lavora e fa fatica a tirare avanti. In effetti quando è venuta a trovarmi in
carcere due volte le ho dato il denaro che ho guadagnato in legatoria.
Mia moglie e i
figli vivono adesso grazie l’aiuto dei miei famigliari. Già l’affitto ci costa
300.- euro e da 8 o 9 mesi non riusciamo a farvi fronte. Mia moglie faceva
qualche lavoretto come donna delle pulizie in nero, ma incassava pochi soldi.
Non lavorava tutta la giornata, ma faceva solo qualche ora. Adesso non lavora
più perché ha il bambino piccolo.
Ho anche commerciato
in automobili usate, ma ho fatto pochissime auto. Riuscivo ad andare avanti, ma
le spese erano troppe. Certi giorni non avevamo nemmeno il cibo e dovevamo
andare a mangiare da mio padre.” (verbale del dib. d’appello, pag. 3).
Il prevenuto non ha precedenti penali in Svizzera, Paese con il
quale non ha nessun legame, se non per esservi transitato un paio di volte
prima dell’arresto.
Sull’estratto del casellario
giudiziale italiano (AI 38), per contro, è riportata una condanna, decretata con
sentenza 30 marzo 2006 della Corte d'Appello di Bari, in conferma del giudizio
del G.U.P. di Bari, a quattro anni di reclusione e al pagamento di una multa di
euro 12'000.00 per acquisto, detenzione e trasporto illecito di stupefacenti
(Al 74), in relazione ad un traffico di oltre kg 43 di eroina (con purezza del
13%).
Dal documento risulta che in seguito, con ordinanza 16 agosto 2007
del Magistrato di Sorveglianza di __________, è stata disposta la riduzione
della pena a 270 giorni attraverso liberazione anticipata.
L'imputato ha confermato d’aver scontato nove mesi di detenzione a
seguito della condanna per il traffico di stupefacenti (MP 22 ottobre 2013, AI
6, pag. 7).
I fatti
Considerandi
2.
Il 21 ottobre 2013
l’imputato è stato fermato al valico doganale di __________, in entrata dall’__________,
al volante di una Audi A3 nera targata __________, di sua proprietà (o meglio,
a suo dire, della madre, MP 16 gennaio 2014, AI 105, pag. 4), ma ancora
intestata a __________, sulla quale si trovava anche il fratello __________.
I
due fratelli sono stati controllati dalle guardie di confine con l’apparecchio
Itemiser e sono risultati essere contaminati in maniera importante da sostanze
stupefacenti, in particolare cocaina, eroina e THC. Di conseguenza è stata
ordinata una perquisizione approfondita del veicolo che ha permesso di scoprire
un vano ricavato all’interno del paraurti posteriore, apribile meccanicamente
grazie al collegamento per mezzo di un filo ad un interruttore nascosto nel
bocchettone dell’areazione anteriore.
Nel
vano sono stati rinvenuti diversi sacchetti di plastica contenenti banconote in
Euro di vario taglio per un totale complessivo di Euro 344'470.-. Le stesse
sono risultate essere contaminate in maniera significativa da eroina, mentre il
vano lo era da cocaina (AI 1).
3.
Interrogato in
merito, il prevenuto ha in primo luogo tenuto a chiarire che il fratello è
sempre stato completamente all’oscuro del fatto che egli stesse trasportando
quel denaro.
Nonostante
__________ abbia inizialmente mentito agli inquirenti e fossero state trovate
tracce di stupefacenti anche sul suo corpo, con decreto 27 gennaio 2014, il
Procuratore pubblico ha sancito l’abbandono della procedura nei suoi confronti,
confermandone l’estraneità ai fatti qui in disamina (AI 111).
4.
Anche AP 1 ha in un
primo momento raccontato il falso su aspetti centrali:
- ha
dichiarato che il denaro gli era stato dato da alcuni albanesi residenti a __________
e __________ per comperare autovetture di lusso in __________ (PG 21 ottobre 2013,
AI 1, pag. 3);
- ha
asserito d’aver preparato personalmente il ricettacolo e il congegno di
attivazione (PG 21 ottobre 2013, AI 1, pag. 4; MP 13 novembre 2013, AI 63, pag.
6).
Per
finire, non ha tuttavia potuto far altro che ammettere di essere stato
ingaggiato da due albanesi per portare gli Euro 344'470.00 ad __________ per
consegnarli ad altri cittadini albanesi, in cambio di un compenso di Euro
10'000.00 e di essere stato a conoscenza già al momento della partenza da __________
del fatto che il denaro serviva per una compravendita di cocaina, pur non
sapendo dire se la stessa fosse ancora da concretizzare o se la droga fosse già
stata consegnata. Inoltre ha dovuto pure riconoscere che a predisporre il vano
meccanico ricavato nel parafango posteriore dell’Audi, erano stati i suoi
mandanti, ai quali aveva consegnato il veicolo per tre giorni, circa un mese
prima del viaggio (MP 13 novembre 2013, AI 63, pag. 4 seg. e pag. 7).
“ Riassumendo, confermo che domenica
20.10.2013
ho preso in consegna a __________ da due cittadini __________ la
somma di Euro 344'470.00 con l'incarico di trasportarla sino in __________, ad __________,
per consegnarla a dei venditori di cocaina, che non so chi siano (o a dei loro
intermediari; non so di chi era lo stupefacente né da dove veniva). Conosco
invece chi mi ha dato i soldi a __________: abitano in __________ e ogni tanto
arrivano nella zona di __________. Uno so bene chi è, l'altro lo conosco solo
di vista. Ribadisco che non intendo rivelare le loro identità, perché ho paura
per quello che potrebbero fare a me o alla mia famiglia che vive proprio a __________.
Comunque confermo che mi hanno promesso per il trasporto del denaro un compenso
di Euro 10'000.00, che avrei dovuto ricevere al ritorno in Italia, a
"lavoro" terminato.
AD del PP, che si
riferisce all'inventario dei miei effetti personali, contenuto nel rapporto
d'arresto del 22.10.2013, rispondo che gli Euro 2'065.00 che detenevo nel mio
portamonete al momento del fermo erano soldi miei personali, che mi sono serviti
per le spese che avrei dovuto sopportare per il viaggio verso l'__________ e
ritorno a casa.
Sta di fatto che
il 21.10.2013 sono partito da quest'ultima località al volante della vettura
Audi A3 targata __________ assieme a mio fratello __________, a cui sottolineo
di nuovo di non aver detto la verità sul motivo effettivo del viaggio. Gli
avevo detto che saremmo andati dapprima in __________ e poi ad __________ per
acquistare una vettura con Euro 15'000.00 che avevo con me, ma che non gli ho
mostrato. Sono sicuro che lui mi ha creduto, visto che io traffico con le
automobili, come fa anche lui. Non gli ho mostrato il nascondiglio nella parte
posteriore della macchina. Invece do atto che il denaro preso in consegna a __________
l'ho personalmente messo in un nascondiglio che è
stato creato nella parte posteriore
dell'Audi A3 circa una ventina di giorni prima del viaggio da chi mi ha consegnato i soldi a __________
il 20.10.2013.” (MP 16 gennaio 2014, AI 105, pag. 2 segg.).
“ La terza volta che sono entrato in
Svizzera è stato il giorno in cui sono stato arrestato, ossia il 21.10.2013,
quando avevo con me, nascosti nel ricettacolo della vettura A3, quasi Euro
350'000.00.
Confermo al
proposito che questi soldi mi sono stati consegnati la domenica sera 20.10.2013
in Italia a __________ da due cittadini albanesi, che mi hanno ingaggiato,
promettendomi un compenso di Euro 10’000.00 per il trasporto del denaro fino ad
__________, dove avrei dovuto consegnarlo a degli albanesi, che non conosco,
che avrei dovuto incontrare presso l'aeroporto, dopo averli contattati con
cellulare Nokia che mi è stato dato apposta a __________ la sera del 20.10.2013
assieme ai soldi. Preciso che mi è stato consegnato a __________ anche il
cellulare __________ che avrei pure dovuto dare ad __________ ai destinatari
del denaro.
ADR che i
cittadini albanesi che mi hanno dato i soldi a __________ il 20.10.2013 li
conosco da circa 10 anni, ma proprio non voglio rivelare i loro nomi, perché ho
paura. Posso comunque dire che so che loro trafficano con la droga, in
particolare con la cocaina.
ADR per
confermare, dopo aver ulteriormente riflettuto, che i soldi consegnatimi erano
il prezzo di una partita di cocaina, che avrebbe dovuto giungere (anche se non
so quando) ai miei mandanti in Italia dopo la consegna del denaro ad __________.
I circa Euro 350'000.00 che ho trasportato erano quindi un anticipo (per
ottenere cocaina) e non un pagamento (di cocaina già ottenuta). Ribadisco che
io non ho mai visto la droga e non volevo avere a che fare personalmente con la
cocaina. Aggiungo che quando mi sono stati consegnati i soldi a __________, io
ho chiesto ai miei mandanti se loro pensavano che io dovevo portare indietro la
droga. Loro mi hanno detto di no. Se mi avessero detto di sì, io non avrei
accettato. Non avrei accettato nemmeno per centomila Euro, per dieci milioni di
Euro forse sì.
ADR che mi rendo
conto che, trasportando dei soldi che andavano ad anticipare una fornitura di
cocaina, ho perlomeno aiutato i miei mandanti ad acquistare un importante
quantitativo di cocaina.
ADR che, per
quanto ne so io, in questo periodo in Italia un chilo di cocaina viene venduto
a circa Euro 40'000.00. Ad __________ e per quantitativi importanti costa un
po' meno, ma non so esattamente quanto.
ADR che i miei
due mandanti albanesi, quando mi hanno consegnato i soldi, mi hanno riferito
che la droga sarebbe giunta in Italia dopo il "mio" pagamento, a
bordo di un camion, che sarebbe transitato, partendo dall'__________, in __________,
in __________, per poi appunto giungere __________, senza quindi passare per la
Svizzera. Questo perché in Svizzera ci sono le dogane e negli altri Paesi
europei no.
(…) Il PP mi
mostra una fotografia (doc. A di questo verbale) e, chiedendomi di prendere
posizione, mi fa prendere atto che sulla lamiera in discorso c'è scritto
"FATEVI I CAZZI VOSTRI", ciò che induce a pensare che chi ha fatto il
lavoro non ha fatto quella scritta a caso, bensì in modo mirato nel senso che
si allude proprio al nascondiglio.
Sulla creazione
di quest'ultimo ho raccontato una bugia. Non l'ho creato io il nascondiglio ma
l'hanno fatto quelli che mi hanno consegnato i soldi. lo ho loro consegnato la
macchina quando mi hanno proposto di trasportare í soldi, quindi circa un mese
prima di essere arrestato. Se la sono tenuta 3 giorni e poi me l'hanno ridata.
lo l'ho poi quindi utilizzata normalmente fino al giorno del trasporto."
(MP 13 novembre 2013, AI 63, pag. 4 segg.).
Esito del
dibattimento di primo grado
5.
Considerato pacifico
che il denaro sequestrato non apparteneva all’imputato e che questi lo ha preso
in consegna per il pagamento di una fornitura di droga, accertato che le
banconote erano contaminate da stupefacente e che erano nascoste in un vano
segreto appositamente costruito dietro al paraurti posteriore del veicolo da
lui guidato, i primi giudici hanno concluso che AP 1 ha partecipato ad un
traffico internazionale di stupefacenti nel ruolo di complice.
Inoltre,
appurato che il prevenuto ha nascosto il denaro che sapeva destinato, almeno in
parte, all’acquisto di altro stupefacente allo scopo di impedirne
l’accertamento dell’origine, la Corte delle assise criminali ha confermato
anche la proposta di condanna per riciclaggio di denaro (consid. 3.3. della
sentenza impugnata).
Gli appelli
6.
Con la dichiarazione
d’appello l’accusato ha formulato genericamente l’intenzione di impugnare
l’intera sentenza di primo grado. In seguito, su richiesta di questa Corte di
precisare “se i dispositivi (…) sono tutti contestati” ha risposto, con
scritto 10 novembre 2014, che il reato di riciclaggio di denaro non è
contestato.
Come detto, al processo
d’appello il prevenuto ha infine ulteriormente chiarito che oggetto
dell’impugnativa è solo la commisurazione della pena, mentre il resto può
essere considerato passato in giudicato.
Sulla
questione della sanzione, AP 1 chiede che la pena inflittagli venga ridotta a
una pena detentiva di 30 mesi, di cui 12 da espiare ed i restanti 18 posti al
beneficio della sospensione condizionale, con un periodo di prova di 5 anni. In
via subordinata egli domanda che la pena detentiva sia fissata in 24 mesi da
espiare.
Dal
canto suo il Procuratore pubblico, con l’appello incidentale, postula un
aumento della pena detentiva inflitta a 4 anni e 6 mesi di detenzione.
Commisurazione
della pena
7.
Per quel che
riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il nuovo CPP
federale permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o
l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche
l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Esso conferisce, dunque, alla
giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni
suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo
grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più
limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in
particolare, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag.
2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,
ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello
produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò,
alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
8.
Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
9.
a. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione
della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i
moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
b. Determinata, così, la
colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale
federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del
22.
giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009
consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128.
IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre
2008, consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha,
così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.
2.
; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e
riferimenti).
10.
La
Corte delle Assise criminali ha considerato, dal profilo oggettivo, i seguenti
aspetti a carico di AP 1 (sentenza impugnata, consid. 4.1., pag. 16):
- la
somma sequestrata corrisponde ad un quantitativo minimo di 7 kg di cocaina pura, se venduta al dettaglio (AI 102);
- il
compenso per il solo viaggio, pari al corrispettivo di oltre un semestre di
lavoro ed un anno di indennità di disoccupazione;
- il
concorso tra i due reati;
- l’imputato
ha agito per mero scopo di lucro, non avendo dimostrato di trovarsi davvero in
condizioni economiche disastrose come da lui preteso;
- in
ogni caso, egli avrebbe potuto chiedere il denaro per sopravvivere ai genitori,
che stanno ora sostenendo i suoi costi di patrocinio, dimostrando di avere
denaro a sufficienza;
- ha
un grave precedente penale, per il quale ha espiato 9 mesi di detenzione;
- dalla
pena precedente ha dimostrato di non aver imparato nulla;
A
suo favore è stato considerato (ibidem):
- che
ha collaborato discretamente con gli inquirenti, limitandosi tuttavia solo
all’assunzione di responsabilità per quanto fatto di fronte all’evidenza dei
fatti;
- una
certa sensibilità alla pena, dovendo scontare il carcere lontano dalla
famiglia.
Sulla
scorta di questi elementi, partendo da una pena base di 7 anni di detenzione
per il traffico di 7 kg di cocaina e il riciclaggio del corrispondente denaro,
ridotta a 5 anni in considerazione del suo ruolo di complice incaricato del
trasporto del denaro per un unico viaggio.
Da
questi 5 anni è poi stato tolto ancora circa 1/6 per il fatto che non si sa se
la droga sia finita effettivamente sul mercato, oltre a 9 mesi per la
collaborazione e la citata sensibilità alla pena, giungendo in definitiva ai 3
anni e 6 mesi inflitti.
La difesa sostiene che vi è stato un errore di calcolo, per cui il
risultato finale della pena avrebbe dovuto essere di 3 anni e 5 mesi. Tenuto
conto dell’effetto devolutivo completo dell’appello, la questione non necessita
di essere approfondita, dovendosi procedere ad un esame completo della pena da
infliggere.
11.
La
sanzione prevista dall’art. 19 cpv. 1 LStup
per l’adempimento delle fattispecie ivi elencate è la pena detentiva
sino a tre anni o la pena pecuniaria. Nei casi gravi è disposta una pena detentiva non inferiore a un anno,
cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup).
L’art. 305bis cifra 1 CP
punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque compie un atto di riciclaggio di denaro.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore a quella prevista per il reato più grave, aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia espandere di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di
pena.
12.
a. Dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga
oggetto del traffico per il quale era destinato il denaro confiscatogli. In
effetti, con la somma confiscata, si potevano a quel tempo acquistare all’ingrosso,
in __________, oltre 10 kg di cocaina (__________con riferimento ai dati del
2012, mentre l’AI 102 riporta quelli sino al 2010. Nel 2012 il prezzo
all’ingrosso era di USD 40'464.-, pari a euro 29'561.-, __________). Molti di
più, quindi, dei 7 kg ritenuti in prima sede.
Anche
solo partendo dalle dichiarazioni dello stesso prevenuto, che ha asserito che
in __________ la cocaina veniva a quel tempo venduta a euro 40'000.- al
chilogrammo e che a __________ per quantitativi importanti costava un po’ meno,
si giunge a quantitativi simili (al prezzo di euro 40'000.- sarebbero già 8.6 kg).
Questo
calcolo si basa sulla constatazione che tutto il denaro era destinato
all’acquisto di cocaina. In effetti, il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata, ormai passato in giudicato poiché incontestato, risolve
implicitamente che tutto il denaro confiscato doveva servire per il pagamento
di un importante quantitativo di stupefacente.
Ad
ogni modo, anche se così non fosse, l’eccezione sollevata dalla difesa secondo
la quale solo una parte dei quasi euro 350'000.- era destinata a tale fine, non
potrebbe essere accolta poiché non sostanziata da alcun indizio e poiché la
dichiarazione che il prevenuto aveva fatto, “en passant”, in tal senso è stata
talmente generica da non avere alcun valore.
D’altronde,
l’esame degli atti porta gli scriventi giudici a considerare dimostrato che
questa non può essere che l’unica ipotesi possibile.
A
titolo abbondanziale va precisato che il termine “almeno in parte” usato dalla
prima Corte al consid. n. 3.3. della sua sentenza, non va dunque interpretato
come un accertamento circa la destinazione dei soldi, quanto piuttosto come uno
in merito alla consapevolezza che essi erano in relazione al traffico di droga.
Esso non è dunque in contraddizione con il dispositivo.
Se, da un lato, bisogna
riconoscere che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare,
dall’altro è anche vero che esso non può essere completamente negletto,
ritenuto come, maggiore è la partita di droga messa in circolazione (o da
mettere in circolazione), maggiore è il numero di persone la cui salute è messa
in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342
consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013, consid. 3.1.; STF 6B_558/2011 del
21.
novembre 2011 consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3).
b. Determinanti sono,
poi, il tipo e la natura del traffico (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid.
3.1
). Inoltre, la valutazione deve essere diversa a dipendenza del fatto che
il prevenuto abbia agito da solo o in seno ad un’organizzazione criminale, nel
cui caso bisogna pure tenere conto del ruolo da lui ricoperto nella stessa.
Anche
l’estensione geografica del traffico entra in considerazione: l’importazione in
Svizzera di stupefacenti ha delle ripercussioni più gravi rispetto al semplice
trasporto all’interno delle frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid.
3.1
)
Ad aggravare la posizione
del prevenuto contribuisce dunque il fatto che egli ha coscientemente preso parte
ad un traffico internazionale di stupefacenti tra __________ e __________,
gestito da personaggi indubbiamente appartenenti alla criminalità, come da lui
stesso ammesso in appello (“Conoscevo gli uomini che mi hanno dato il denaro
da trasportare e sapevo che avevano delle attività illecite.”, verbale dib.
d’appello, pag. 3), non certamente da profani.
In
questo contesto bisogna tuttavia riconoscere all’accusato d’aver agito un’unica
volta e che il suo ruolo era limitato a quello di semplice corriere del denaro,
senza alcun potere decisionale, né di iniziativa autonoma.
c. Pure a carico di AP
1, evidentemente, va posto il concorso con l’adempimento del reato di
riciclaggio di denaro, realizzato facendo capo ad espedienti da professionisti,
quali la più volte citata creazione di un apposito vano meccanizzato nel
paraurti del suo veicolo, azionabile con un comando nascosto nella ventilazione
dell’abitacolo.
d. Dal profilo
soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.; STF
6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), il caso dell’autore tossicomane
che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica
unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di stupefacenti: egli
si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi
il fabbisogno di droga. Ha delinquito al solo scopo di migliorare la propria
situazione economica.
Nonostante
alcune sue affermazioni, egli non ha dimostrato di essersi trovato in una
situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati
ascrittigli. Anzi. Già solo a suo dire, egli dalla fabbrica per la quale
lavorava, percepiva un salario mensile variante tra Euro 1'600.- e Euro 1'800.-
e, negli ultimi periodi, una specie di cassa integrazione gli avrebbe passato
Euro 700.-.
Inoltre
egli poteva contare su delle entrate dall’attività di autolavaggio che la sua
famiglia ha in __________, nonché su Euro 400.- guadagnati dalla moglie per
lavori di pulizia (MP 22 ottobre 2013, AI 6, pag. 2).
La
possibilità dei famigliari di fornire un aiuto economico è attestata dal fatto
che l’imputato ha potuto contare sull’assistenza legale di un patrocinatore di
fiducia per tutta la procedura penale e che, attualmente, sono a suo dire loro
a mantenere la moglie e i figli.
AP
1.
quindi ha infranto la legge nonostante fosse nella condizione di condurre una
vita dignitosa, seppur con qualche difficoltà a tirare la fine del mese (almeno
secondo il fratello __________, MP 25 novembre 2013, AI 77, pag. 2), cosa che
capita a numerosissime persone oneste.
L’imputato ha dimostrato una
risoluta volontà di delinquere, anche consegnando il suo veicolo (o meglio
quello della madre) ai suoi mandanti per l’elaborazione della carrozzeria ed
essendo disposto a percorrere quasi 2'000 chilometri e ad attraversare ben due dogane elvetiche, pur essendo possibile aggirare il nostro
Paese ed evitare il rischio, poi concretizzatosi, dei controlli.
Al processo d’appello egli ha
sostenuto di essere transitato da __________ contrariamente agli ordini di
passare dall’__________ perché il navigatore lo aveva indirizzato attraverso la
Svizzera. La tesi dell’errore non è credibile, se solo si tiene conto del fatto
che egli era già transitato almeno a due riprese nel nostro Paese e che quindi
ben conosceva la via e cosa lo avrebbe aspettato al momento del passaggio in
dogana.
Nemmeno la nascita del figlio
lo ha fatto desistere dal commettere i reati e dall’assumersi il rischio di
un’incarcerazione in un Paese estero.
e. A fronte di simili
circostanze la colpa dell’imputato per la violazione della LStup e per il
riciclaggio di denaro risulta essere piuttosto grave.
La pena base, per un traffico
di circa 10 kg di cocaina, è sicuramente superiore a quella di almeno 7 anni
ritenuta dalla Corte di prime cure (che ha fatto i calcoli basandosi su 7 kg di stupefacente), e si può situare tra gli 8 ed i 9 anni di detenzione.
Ciò
posto, è necessario procedere ad un ridimensionamento della pena, tenuto conto
del fatto che, come risulta dal dispositivo n. 1 della sentenza impugnata,
bisogna ritenere che la droga in questione non sia mai stata immessa sul
mercato, per cui ci si trova di fronte, per la grave infrazione alla LStup, ad
un tentativo.
La
pena deve così essere ridotta di due anni, per giungere ad una aggirantesi sui
6.
anni.
Partendo da qui, alla luce
delle suddette circostanze oggettive e soggettive, considerato, come rettamente
fatto dai primi giudici, il ruolo di complice al soldo dell’organizzazione
criminale, limitato a quello di semplice corriere del denaro, con tuttavia un
compenso promesso di ben Euro 10'000.-, appare adeguata
una pena detentiva attorno ai 4 anni.
f. Passando ai fattori
legati all’autore, va anzitutto fatto riferimento al precedente penale del
2006, che certamente rende più difficile la sua posizione.
Per il resto, dalla sua
vita anteriore non emergono circostanze che potrebbero, in qualche modo, essere
utilizzate per attenuarne la colpa: non si registra, infatti, né un vissuto
particolarmente tragico che potrebbe, in qualche modo, causare una fragilità
fuori dalla norma dell’autore né vi si ritrovano circostanze particolarmente
meritorie di cui si dovrebbe tener conto.
A
suo favore gioca per contro la collaborazione prestata agli inquirenti. In
effetti, seppur non piena e spesso fornita di fronte a prove inconfutabili,
bisogna dare atto all’accusato di aver collaborato a chiarire i fatti, in modo
particolare per quanto concerne l’utilizzo del denaro quale compenso per una
compravendita di cocaina.
Non
completamente trascurabile è poi il fatto che egli sta scontando la detenzione
a grande distanza dalla sua famiglia, soprattutto dalla moglie e dai figli,
situazione che lo rende particolarmente sensibile all’espiazione. In effetti,
anche se chi delinque a livello internazionale mette a preventivo il rischio di
essere incarcerato lontano dal proprio domicilio, è oggettivamente
inconfutabile che una carcerazione vicino ai propri cari è meno gravosa.
Questi fattori conducono ad una
riduzione, generosa, di altri 6 mesi della pena detentiva, leggermente
inferiore a quanto deciso dai primi giudici, giungendo ad una pena detentiva di
3.
anni e 6 mesi, cioè a quella inflitta in prima sede.
13.
Trattasi, infine, di
pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i
presupposti degli art. 42 e 43 CP.
Carcerazione
di sicurezza
14.
AP 1 è giunto al
dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,
chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Sulla tassa di giustizia e le spese
15.
Visto l’esito
dell’appello principale e di quello incidentale, si conferma l’attribuzione
degli oneri processuali a carico di AP 1 effettuata in prima sede.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, perciò,
posti integralmente a carico dell’appellante principale per quanto concerne la
relativa procedura, mentre quelli dell’appello incidentale sono accollati allo
Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348
e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
22, 25, 40, 42 e segg., 47 e segg., 51, 305 bis CP;
19 LStup;
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello di AP 1 è respinto.
b. L’appello incidentale
del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza, ritenuto che,
in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 1 con il quale l’imputato è stato
dichiarato autore colpevole di complicità in infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro nonché il dispositivo
n. 3 della sentenza 29 aprile 2014 della Corte delle assise criminali sono
passati in giudicato;
1.1. AP 1 è condannato alla
pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
1.2. Sono confermate
l’entità e l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabiliti in
prima sede.
2. Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono interamente posti a carico di AP 1.
3. Gli oneri
processuali dell'appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono interamente posti a carico dello Stato.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro
(MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il Presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.