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Decisione

17.2014.136

Criteri per la commisurazione della pena da infliggere ad una persona condannata per complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e per riciclaggio di denaro. Conferma della pena infl

27 novembre 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i miei fratelli io ho un buon rapporto.

ADR che ho

accettato di trasportare dei soldi legati alla droga perché da 4 o 5 mesi la

fabbrica dove stavo lavorando faceva fatica a versare il salario: davano solo

degli acconti di Euro 300.00/400.00 al mese e io non riuscivo ad andare avanti.

ADR che è

vero che ogni tanto guadagnavo qualcosa con il commercio di automobili, ma non

a sufficienza per mantenere la mia famiglia".

(MP 16

gennaio 2014, AI 105, pag. 4 seg.).

Al dibattimento d’appello, AP

1 ha precisato:

“ Ho due figli. Il più giovane è nato

il __________, quindi pochi giorni prima dei fatti. Sono state le difficoltà

finanziarie in concomitanza con la nascita di mio figlio che mi hanno spinto ad

effettuare questo viaggio. In effetti, pur avendo un lavoro, negli ultimi 5-6

mesi la fabbrica faceva fatica a pagarmi. Mi dava acconti di 3-400 euro al

mese. Dal mese di ottobre l’azienda è andata in “mobilità” e quindi noi avremmo

dovuto cominciare a percepire 700 euro al mese quale indennità. Al momento dei

fatti questi 700.- euro non li avevo ancora incassati. Non sono in grado di

dire se in seguito questi soldi mi sono stati versati.

L’impresa di

autolavaggio in __________ è di mio padre ed io non ricevevo nulla. Con quei

soldi mio padre manteneva anche i miei fratelli.

Mia moglie non

lavora e fa fatica a tirare avanti. In effetti quando è venuta a trovarmi in

carcere due volte le ho dato il denaro che ho guadagnato in legatoria.

Mia moglie e i

figli vivono adesso grazie l’aiuto dei miei famigliari. Già l’affitto ci costa

300.- euro e da 8 o 9 mesi non riusciamo a farvi fronte. Mia moglie faceva

qualche lavoretto come donna delle pulizie in nero, ma incassava pochi soldi.

Non lavorava tutta la giornata, ma faceva solo qualche ora. Adesso non lavora

più perché ha il bambino piccolo.

Ho anche commerciato

in automobili usate, ma ho fatto pochissime auto. Riuscivo ad andare avanti, ma

le spese erano troppe. Certi giorni non avevamo nemmeno il cibo e dovevamo

andare a mangiare da mio padre.” (verbale del dib. d’appello, pag. 3).

Il prevenuto non ha precedenti penali in Svizzera, Paese con il

quale non ha nessun legame, se non per esservi transitato un paio di volte

prima dell’arresto.

Sull’estratto del casellario

giudiziale italiano (AI 38), per contro, è riportata una condanna, decretata con

sentenza 30 marzo 2006 della Corte d'Appello di Bari, in conferma del giudizio

del G.U.P. di Bari, a quattro anni di reclusione e al pagamento di una multa di

euro 12'000.00 per acquisto, detenzione e trasporto illecito di stupefacenti

(Al 74), in relazione ad un traffico di oltre kg 43 di eroina (con purezza del

13%).

Dal documento risulta che in seguito, con ordinanza 16 agosto 2007

del Magistrato di Sorveglianza di __________, è stata disposta la riduzione

della pena a 270 giorni attraverso liberazione anticipata.

L'imputato ha confermato d’aver scontato nove mesi di detenzione a

seguito della condanna per il traffico di stupefacenti (MP 22 ottobre 2013, AI

6, pag. 7).

I fatti

Considerandi

2.

Il 21 ottobre 2013

l’imputato è stato fermato al valico doganale di __________, in entrata dall’__________,

al volante di una Audi A3 nera targata __________, di sua proprietà (o meglio,

a suo dire, della madre, MP 16 gennaio 2014, AI 105, pag. 4), ma ancora

intestata a __________, sulla quale si trovava anche il fratello __________.

I

due fratelli sono stati controllati dalle guardie di confine con l’apparecchio

Itemiser e sono risultati essere contaminati in maniera importante da sostanze

stupefacenti, in particolare cocaina, eroina e THC. Di conseguenza è stata

ordinata una perquisizione approfondita del veicolo che ha permesso di scoprire

un vano ricavato all’interno del paraurti posteriore, apribile meccanicamente

grazie al collegamento per mezzo di un filo ad un interruttore nascosto nel

bocchettone dell’areazione anteriore.

Nel

vano sono stati rinvenuti diversi sacchetti di plastica contenenti banconote in

Euro di vario taglio per un totale complessivo di Euro 344'470.-. Le stesse

sono risultate essere contaminate in maniera significativa da eroina, mentre il

vano lo era da cocaina (AI 1).

3.

Interrogato in

merito, il prevenuto ha in primo luogo tenuto a chiarire che il fratello è

sempre stato completamente all’oscuro del fatto che egli stesse trasportando

quel denaro.

Nonostante

__________ abbia inizialmente mentito agli inquirenti e fossero state trovate

tracce di stupefacenti anche sul suo corpo, con decreto 27 gennaio 2014, il

Procuratore pubblico ha sancito l’abbandono della procedura nei suoi confronti,

confermandone l’estraneità ai fatti qui in disamina (AI 111).

4.

Anche AP 1 ha in un

primo momento raccontato il falso su aspetti centrali:

- ha

dichiarato che il denaro gli era stato dato da alcuni albanesi residenti a __________

e __________ per comperare autovetture di lusso in __________ (PG 21 ottobre 2013,

AI 1, pag. 3);

- ha

asserito d’aver preparato personalmente il ricettacolo e il congegno di

attivazione (PG 21 ottobre 2013, AI 1, pag. 4; MP 13 novembre 2013, AI 63, pag.

6).

Per

finire, non ha tuttavia potuto far altro che ammettere di essere stato

ingaggiato da due albanesi per portare gli Euro 344'470.00 ad __________ per

consegnarli ad altri cittadini albanesi, in cambio di un compenso di Euro

10'000.00 e di essere stato a conoscenza già al momento della partenza da __________

del fatto che il denaro serviva per una compravendita di cocaina, pur non

sapendo dire se la stessa fosse ancora da concretizzare o se la droga fosse già

stata consegnata. Inoltre ha dovuto pure riconoscere che a predisporre il vano

meccanico ricavato nel parafango posteriore dell’Audi, erano stati i suoi

mandanti, ai quali aveva consegnato il veicolo per tre giorni, circa un mese

prima del viaggio (MP 13 novembre 2013, AI 63, pag. 4 seg. e pag. 7).

“ Riassumendo, confermo che domenica

20.10.2013

ho preso in consegna a __________ da due cittadini __________ la

somma di Euro 344'470.00 con l'incarico di trasportarla sino in __________, ad __________,

per consegnarla a dei venditori di cocaina, che non so chi siano (o a dei loro

intermediari; non so di chi era lo stupefacente né da dove veniva). Conosco

invece chi mi ha dato i soldi a __________: abitano in __________ e ogni tanto

arrivano nella zona di __________. Uno so bene chi è, l'altro lo conosco solo

di vista. Ribadisco che non intendo rivelare le loro identità, perché ho paura

per quello che potrebbero fare a me o alla mia famiglia che vive proprio a __________.

Comunque confermo che mi hanno promesso per il trasporto del denaro un compenso

di Euro 10'000.00, che avrei dovuto ricevere al ritorno in Italia, a

"lavoro" terminato.

AD del PP, che si

riferisce all'inventario dei miei effetti personali, contenuto nel rapporto

d'arresto del 22.10.2013, rispondo che gli Euro 2'065.00 che detenevo nel mio

portamonete al momento del fermo erano soldi miei personali, che mi sono serviti

per le spese che avrei dovuto sopportare per il viaggio verso l'__________ e

ritorno a casa.

Sta di fatto che

il 21.10.2013 sono partito da quest'ultima località al volante della vettura

Audi A3 targata __________ assieme a mio fratello __________, a cui sottolineo

di nuovo di non aver detto la verità sul motivo effettivo del viaggio. Gli

avevo detto che saremmo andati dapprima in __________ e poi ad __________ per

acquistare una vettura con Euro 15'000.00 che avevo con me, ma che non gli ho

mostrato. Sono sicuro che lui mi ha creduto, visto che io traffico con le

automobili, come fa anche lui. Non gli ho mostrato il nascondiglio nella parte

posteriore della macchina. Invece do atto che il denaro preso in consegna a __________

l'ho personalmente messo in un nascondiglio che è

stato creato nella parte posteriore

dell'Audi A3 circa una ventina di giorni prima del viaggio da chi mi ha consegnato i soldi a __________

il 20.10.2013.” (MP 16 gennaio 2014, AI 105, pag. 2 segg.).

“ La terza volta che sono entrato in

Svizzera è stato il giorno in cui sono stato arrestato, ossia il 21.10.2013,

quando avevo con me, nascosti nel ricettacolo della vettura A3, quasi Euro

350'000.00.

Confermo al

proposito che questi soldi mi sono stati consegnati la domenica sera 20.10.2013

in Italia a __________ da due cittadini albanesi, che mi hanno ingaggiato,

promettendomi un compenso di Euro 10’000.00 per il trasporto del denaro fino ad

__________, dove avrei dovuto consegnarlo a degli albanesi, che non conosco,

che avrei dovuto incontrare presso l'aeroporto, dopo averli contattati con

cellulare Nokia che mi è stato dato apposta a __________ la sera del 20.10.2013

assieme ai soldi. Preciso che mi è stato consegnato a __________ anche il

cellulare __________ che avrei pure dovuto dare ad __________ ai destinatari

del denaro.

ADR che i

cittadini albanesi che mi hanno dato i soldi a __________ il 20.10.2013 li

conosco da circa 10 anni, ma proprio non voglio rivelare i loro nomi, perché ho

paura. Posso comunque dire che so che loro trafficano con la droga, in

particolare con la cocaina.

ADR per

confermare, dopo aver ulteriormente riflettuto, che i soldi consegnatimi erano

il prezzo di una partita di cocaina, che avrebbe dovuto giungere (anche se non

so quando) ai miei mandanti in Italia dopo la consegna del denaro ad __________.

I circa Euro 350'000.00 che ho trasportato erano quindi un anticipo (per

ottenere cocaina) e non un pagamento (di cocaina già ottenuta). Ribadisco che

io non ho mai visto la droga e non volevo avere a che fare personalmente con la

cocaina. Aggiungo che quando mi sono stati consegnati i soldi a __________, io

ho chiesto ai miei mandanti se loro pensavano che io dovevo portare indietro la

droga. Loro mi hanno detto di no. Se mi avessero detto di sì, io non avrei

accettato. Non avrei accettato nemmeno per centomila Euro, per dieci milioni di

Euro forse sì.

ADR che mi rendo

conto che, trasportando dei soldi che andavano ad anticipare una fornitura di

cocaina, ho perlomeno aiutato i miei mandanti ad acquistare un importante

quantitativo di cocaina.

ADR che, per

quanto ne so io, in questo periodo in Italia un chilo di cocaina viene venduto

a circa Euro 40'000.00. Ad __________ e per quantitativi importanti costa un

po' meno, ma non so esattamente quanto.

ADR che i miei

due mandanti albanesi, quando mi hanno consegnato i soldi, mi hanno riferito

che la droga sarebbe giunta in Italia dopo il "mio" pagamento, a

bordo di un camion, che sarebbe transitato, partendo dall'__________, in __________,

in __________, per poi appunto giungere __________, senza quindi passare per la

Svizzera. Questo perché in Svizzera ci sono le dogane e negli altri Paesi

europei no.

(…) Il PP mi

mostra una fotografia (doc. A di questo verbale) e, chiedendomi di prendere

posizione, mi fa prendere atto che sulla lamiera in discorso c'è scritto

"FATEVI I CAZZI VOSTRI", ciò che induce a pensare che chi ha fatto il

lavoro non ha fatto quella scritta a caso, bensì in modo mirato nel senso che

si allude proprio al nascondiglio.

Sulla creazione

di quest'ultimo ho raccontato una bugia. Non l'ho creato io il nascondiglio ma

l'hanno fatto quelli che mi hanno consegnato i soldi. lo ho loro consegnato la

macchina quando mi hanno proposto di trasportare í soldi, quindi circa un mese

prima di essere arrestato. Se la sono tenuta 3 giorni e poi me l'hanno ridata.

lo l'ho poi quindi utilizzata normalmente fino al giorno del trasporto."

(MP 13 novembre 2013, AI 63, pag. 4 segg.).

Esito del

dibattimento di primo grado

5.

Considerato pacifico

che il denaro sequestrato non apparteneva all’imputato e che questi lo ha preso

in consegna per il pagamento di una fornitura di droga, accertato che le

banconote erano contaminate da stupefacente e che erano nascoste in un vano

segreto appositamente costruito dietro al paraurti posteriore del veicolo da

lui guidato, i primi giudici hanno concluso che AP 1 ha partecipato ad un

traffico internazionale di stupefacenti nel ruolo di complice.

Inoltre,

appurato che il prevenuto ha nascosto il denaro che sapeva destinato, almeno in

parte, all’acquisto di altro stupefacente allo scopo di impedirne

l’accertamento dell’origine, la Corte delle assise criminali ha confermato

anche la proposta di condanna per riciclaggio di denaro (consid. 3.3. della

sentenza impugnata).

Gli appelli

6.

Con la dichiarazione

d’appello l’accusato ha formulato genericamente l’intenzione di impugnare

l’intera sentenza di primo grado. In seguito, su richiesta di questa Corte di

precisare “se i dispositivi (…) sono tutti contestati” ha risposto, con

scritto 10 novembre 2014, che il reato di riciclaggio di denaro non è

contestato.

Come detto, al processo

d’appello il prevenuto ha infine ulteriormente chiarito che oggetto

dell’impugnativa è solo la commisurazione della pena, mentre il resto può

essere considerato passato in giudicato.

Sulla

questione della sanzione, AP 1 chiede che la pena inflittagli venga ridotta a

una pena detentiva di 30 mesi, di cui 12 da espiare ed i restanti 18 posti al

beneficio della sospensione condizionale, con un periodo di prova di 5 anni. In

via subordinata egli domanda che la pena detentiva sia fissata in 24 mesi da

espiare.

Dal

canto suo il Procuratore pubblico, con l’appello incidentale, postula un

aumento della pena detentiva inflitta a 4 anni e 6 mesi di detenzione.

Commisurazione

della pena

7.

Per quel che

riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il nuovo CPP

federale permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o

l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche

l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Esso conferisce, dunque, alla

giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni

suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo

grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più

limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in

particolare, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.

759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag.

2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien

Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,

ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo

2010, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello

produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò,

alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

8.

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

9.

a. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione

della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i

moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

b. Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale

federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del

22.

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128.

IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008, consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha,

così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.

2.

; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti).

10.

La

Corte delle Assise criminali ha considerato, dal profilo oggettivo, i seguenti

aspetti a carico di AP 1 (sentenza impugnata, consid. 4.1., pag. 16):

- la

somma sequestrata corrisponde ad un quantitativo minimo di 7 kg di cocaina pura, se venduta al dettaglio (AI 102);

- il

compenso per il solo viaggio, pari al corrispettivo di oltre un semestre di

lavoro ed un anno di indennità di disoccupazione;

- il

concorso tra i due reati;

- l’imputato

ha agito per mero scopo di lucro, non avendo dimostrato di trovarsi davvero in

condizioni economiche disastrose come da lui preteso;

- in

ogni caso, egli avrebbe potuto chiedere il denaro per sopravvivere ai genitori,

che stanno ora sostenendo i suoi costi di patrocinio, dimostrando di avere

denaro a sufficienza;

- ha

un grave precedente penale, per il quale ha espiato 9 mesi di detenzione;

- dalla

pena precedente ha dimostrato di non aver imparato nulla;

A

suo favore è stato considerato (ibidem):

- che

ha collaborato discretamente con gli inquirenti, limitandosi tuttavia solo

all’assunzione di responsabilità per quanto fatto di fronte all’evidenza dei

fatti;

- una

certa sensibilità alla pena, dovendo scontare il carcere lontano dalla

famiglia.

Sulla

scorta di questi elementi, partendo da una pena base di 7 anni di detenzione

per il traffico di 7 kg di cocaina e il riciclaggio del corrispondente denaro,

ridotta a 5 anni in considerazione del suo ruolo di complice incaricato del

trasporto del denaro per un unico viaggio.

Da

questi 5 anni è poi stato tolto ancora circa 1/6 per il fatto che non si sa se

la droga sia finita effettivamente sul mercato, oltre a 9 mesi per la

collaborazione e la citata sensibilità alla pena, giungendo in definitiva ai 3

anni e 6 mesi inflitti.

La difesa sostiene che vi è stato un errore di calcolo, per cui il

risultato finale della pena avrebbe dovuto essere di 3 anni e 5 mesi. Tenuto

conto dell’effetto devolutivo completo dell’appello, la questione non necessita

di essere approfondita, dovendosi procedere ad un esame completo della pena da

infliggere.

11.

La

sanzione prevista dall’art. 19 cpv. 1 LStup

per l’adempimento delle fattispecie ivi elencate è la pena detentiva

sino a tre anni o la pena pecuniaria. Nei casi gravi è disposta una pena detentiva non inferiore a un anno,

cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup).

L’art. 305bis cifra 1 CP

punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque compie un atto di riciclaggio di denaro.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore a quella prevista per il reato più grave, aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia espandere di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di

pena.

12.

a. Dal profilo oggettivo la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga

oggetto del traffico per il quale era destinato il denaro confiscatogli. In

effetti, con la somma confiscata, si potevano a quel tempo acquistare all’ingrosso,

in __________, oltre 10 kg di cocaina (__________con riferimento ai dati del

2012, mentre l’AI 102 riporta quelli sino al 2010. Nel 2012 il prezzo

all’ingrosso era di USD 40'464.-, pari a euro 29'561.-, __________). Molti di

più, quindi, dei 7 kg ritenuti in prima sede.

Anche

solo partendo dalle dichiarazioni dello stesso prevenuto, che ha asserito che

in __________ la cocaina veniva a quel tempo venduta a euro 40'000.- al

chilogrammo e che a __________ per quantitativi importanti costava un po’ meno,

si giunge a quantitativi simili (al prezzo di euro 40'000.- sarebbero già 8.6 kg).

Questo

calcolo si basa sulla constatazione che tutto il denaro era destinato

all’acquisto di cocaina. In effetti, il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata, ormai passato in giudicato poiché incontestato, risolve

implicitamente che tutto il denaro confiscato doveva servire per il pagamento

di un importante quantitativo di stupefacente.

Ad

ogni modo, anche se così non fosse, l’eccezione sollevata dalla difesa secondo

la quale solo una parte dei quasi euro 350'000.- era destinata a tale fine, non

potrebbe essere accolta poiché non sostanziata da alcun indizio e poiché la

dichiarazione che il prevenuto aveva fatto, “en passant”, in tal senso è stata

talmente generica da non avere alcun valore.

D’altronde,

l’esame degli atti porta gli scriventi giudici a considerare dimostrato che

questa non può essere che l’unica ipotesi possibile.

A

titolo abbondanziale va precisato che il termine “almeno in parte” usato dalla

prima Corte al consid. n. 3.3. della sua sentenza, non va dunque interpretato

come un accertamento circa la destinazione dei soldi, quanto piuttosto come uno

in merito alla consapevolezza che essi erano in relazione al traffico di droga.

Esso non è dunque in contraddizione con il dispositivo.

Se, da un lato, bisogna

riconoscere che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare,

dall’altro è anche vero che esso non può essere completamente negletto,

ritenuto come, maggiore è la partita di droga messa in circolazione (o da

mettere in circolazione), maggiore è il numero di persone la cui salute è messa

in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342

consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013, consid. 3.1.; STF 6B_558/2011 del

21.

novembre 2011 consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3).

b. Determinanti sono,

poi, il tipo e la natura del traffico (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid.

3.1

). Inoltre, la valutazione deve essere diversa a dipendenza del fatto che

il prevenuto abbia agito da solo o in seno ad un’organizzazione criminale, nel

cui caso bisogna pure tenere conto del ruolo da lui ricoperto nella stessa.

Anche

l’estensione geografica del traffico entra in considerazione: l’importazione in

Svizzera di stupefacenti ha delle ripercussioni più gravi rispetto al semplice

trasporto all’interno delle frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid.

3.1

)

Ad aggravare la posizione

del prevenuto contribuisce dunque il fatto che egli ha coscientemente preso parte

ad un traffico internazionale di stupefacenti tra __________ e __________,

gestito da personaggi indubbiamente appartenenti alla criminalità, come da lui

stesso ammesso in appello (“Conoscevo gli uomini che mi hanno dato il denaro

da trasportare e sapevo che avevano delle attività illecite.”, verbale dib.

d’appello, pag. 3), non certamente da profani.

In

questo contesto bisogna tuttavia riconoscere all’accusato d’aver agito un’unica

volta e che il suo ruolo era limitato a quello di semplice corriere del denaro,

senza alcun potere decisionale, né di iniziativa autonoma.

c. Pure a carico di AP

1, evidentemente, va posto il concorso con l’adempimento del reato di

riciclaggio di denaro, realizzato facendo capo ad espedienti da professionisti,

quali la più volte citata creazione di un apposito vano meccanizzato nel

paraurti del suo veicolo, azionabile con un comando nascosto nella ventilazione

dell’abitacolo.

d. Dal profilo

soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.; STF

6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), il caso dell’autore tossicomane

che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica

unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di stupefacenti: egli

si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi

il fabbisogno di droga. Ha delinquito al solo scopo di migliorare la propria

situazione economica.

Nonostante

alcune sue affermazioni, egli non ha dimostrato di essersi trovato in una

situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati

ascrittigli. Anzi. Già solo a suo dire, egli dalla fabbrica per la quale

lavorava, percepiva un salario mensile variante tra Euro 1'600.- e Euro 1'800.-

e, negli ultimi periodi, una specie di cassa integrazione gli avrebbe passato

Euro 700.-.

Inoltre

egli poteva contare su delle entrate dall’attività di autolavaggio che la sua

famiglia ha in __________, nonché su Euro 400.- guadagnati dalla moglie per

lavori di pulizia (MP 22 ottobre 2013, AI 6, pag. 2).

La

possibilità dei famigliari di fornire un aiuto economico è attestata dal fatto

che l’imputato ha potuto contare sull’assistenza legale di un patrocinatore di

fiducia per tutta la procedura penale e che, attualmente, sono a suo dire loro

a mantenere la moglie e i figli.

AP

1.

quindi ha infranto la legge nonostante fosse nella condizione di condurre una

vita dignitosa, seppur con qualche difficoltà a tirare la fine del mese (almeno

secondo il fratello __________, MP 25 novembre 2013, AI 77, pag. 2), cosa che

capita a numerosissime persone oneste.

L’imputato ha dimostrato una

risoluta volontà di delinquere, anche consegnando il suo veicolo (o meglio

quello della madre) ai suoi mandanti per l’elaborazione della carrozzeria ed

essendo disposto a percorrere quasi 2'000 chilometri e ad attraversare ben due dogane elvetiche, pur essendo possibile aggirare il nostro

Paese ed evitare il rischio, poi concretizzatosi, dei controlli.

Al processo d’appello egli ha

sostenuto di essere transitato da __________ contrariamente agli ordini di

passare dall’__________ perché il navigatore lo aveva indirizzato attraverso la

Svizzera. La tesi dell’errore non è credibile, se solo si tiene conto del fatto

che egli era già transitato almeno a due riprese nel nostro Paese e che quindi

ben conosceva la via e cosa lo avrebbe aspettato al momento del passaggio in

dogana.

Nemmeno la nascita del figlio

lo ha fatto desistere dal commettere i reati e dall’assumersi il rischio di

un’incarcerazione in un Paese estero.

e. A fronte di simili

circostanze la colpa dell’imputato per la violazione della LStup e per il

riciclaggio di denaro risulta essere piuttosto grave.

La pena base, per un traffico

di circa 10 kg di cocaina, è sicuramente superiore a quella di almeno 7 anni

ritenuta dalla Corte di prime cure (che ha fatto i calcoli basandosi su 7 kg di stupefacente), e si può situare tra gli 8 ed i 9 anni di detenzione.

Ciò

posto, è necessario procedere ad un ridimensionamento della pena, tenuto conto

del fatto che, come risulta dal dispositivo n. 1 della sentenza impugnata,

bisogna ritenere che la droga in questione non sia mai stata immessa sul

mercato, per cui ci si trova di fronte, per la grave infrazione alla LStup, ad

un tentativo.

La

pena deve così essere ridotta di due anni, per giungere ad una aggirantesi sui

6.

anni.

Partendo da qui, alla luce

delle suddette circostanze oggettive e soggettive, considerato, come rettamente

fatto dai primi giudici, il ruolo di complice al soldo dell’organizzazione

criminale, limitato a quello di semplice corriere del denaro, con tuttavia un

compenso promesso di ben Euro 10'000.-, appare adeguata

una pena detentiva attorno ai 4 anni.

f. Passando ai fattori

legati all’autore, va anzitutto fatto riferimento al precedente penale del

2006, che certamente rende più difficile la sua posizione.

Per il resto, dalla sua

vita anteriore non emergono circostanze che potrebbero, in qualche modo, essere

utilizzate per attenuarne la colpa: non si registra, infatti, né un vissuto

particolarmente tragico che potrebbe, in qualche modo, causare una fragilità

fuori dalla norma dell’autore né vi si ritrovano circostanze particolarmente

meritorie di cui si dovrebbe tener conto.

A

suo favore gioca per contro la collaborazione prestata agli inquirenti. In

effetti, seppur non piena e spesso fornita di fronte a prove inconfutabili,

bisogna dare atto all’accusato di aver collaborato a chiarire i fatti, in modo

particolare per quanto concerne l’utilizzo del denaro quale compenso per una

compravendita di cocaina.

Non

completamente trascurabile è poi il fatto che egli sta scontando la detenzione

a grande distanza dalla sua famiglia, soprattutto dalla moglie e dai figli,

situazione che lo rende particolarmente sensibile all’espiazione. In effetti,

anche se chi delinque a livello internazionale mette a preventivo il rischio di

essere incarcerato lontano dal proprio domicilio, è oggettivamente

inconfutabile che una carcerazione vicino ai propri cari è meno gravosa.

Questi fattori conducono ad una

riduzione, generosa, di altri 6 mesi della pena detentiva, leggermente

inferiore a quanto deciso dai primi giudici, giungendo ad una pena detentiva di

3.

anni e 6 mesi, cioè a quella inflitta in prima sede.

13.

Trattasi, infine, di

pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i

presupposti degli art. 42 e 43 CP.

Carcerazione

di sicurezza

14.

AP 1 è giunto al

dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,

chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Sulla tassa di giustizia e le spese

15.

Visto l’esito

dell’appello principale e di quello incidentale, si conferma l’attribuzione

degli oneri processuali a carico di AP 1 effettuata in prima sede.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, perciò,

posti integralmente a carico dell’appellante principale per quanto concerne la

relativa procedura, mentre quelli dell’appello incidentale sono accollati allo

Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

22, 25, 40, 42 e segg., 47 e segg., 51, 305 bis CP;

19 LStup;

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1.a. L’appello di AP 1 è respinto.

b. L’appello incidentale

del procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che,

in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 1 con il quale l’imputato è stato

dichiarato autore colpevole di complicità in infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro nonché il dispositivo

n. 3 della sentenza 29 aprile 2014 della Corte delle assise criminali sono

passati in giudicato;

1.1. AP 1 è condannato alla

pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

1.2. Sono confermate

l’entità e l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabiliti in

prima sede.

2. Gli oneri

processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono interamente posti a carico di AP 1.

3. Gli oneri

processuali dell'appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono interamente posti a carico dello Stato.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro

(MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il Presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.