17.2014.137
Incidente della circolazione; Lesioni colpose gravi; Negligenza; Violazione delle norme della circolazione
6 novembre 2014Italiano47 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.137
Locarno
6 novembre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 23 aprile 2014 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 22 aprile 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 24 giugno 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 2 luglio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di accusa
n. 1247/2013 del 22 marzo 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore
colpevole di lesioni colpose gravi per avere, a __________, autostrada
A2, il 19.04.2011, “per negligenza, cagionato gravi lesioni al pedone PC 1 quando,
circolando con l’autofurgone Fiat targato __________, ometteva di avvistarlo
per tempo dopo che era sceso dal suo veicolo fermo sulla corsia d’emergenza,
investendolo conseguentemente mentre si trovava con la portiera posteriore
sinistra aperta, colpendolo dapprima con lo specchietto retrovisore destro sul
capo e poi con la fiancata del furgone, causandogli in tal modo le conseguenze
fisiche di cui al certificato medico 26.04.2012 del dr. med. __________
dell’Ospedale Regionale di __________”;
il procuratore pubblico ne
ha, pertanto, proposto la condanna:
-
alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.00 ciascuna,
corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00, pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni;
- alla multa di
CHF 400.00, con pena sostitutiva di 4 giorni;
-
al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 80.00;
- contro
detto decreto di accusa AP 1 ha presentato tempestiva opposizione il giorno 5
aprile 2013;
- in data 8 aprile 2013, il
procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa n. 1247/2013 del 22
marzo 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale;
- in data 1° luglio 2013, PC
1 è deceduto. Nel ruolo di accusatore privato sono subentrati i suoi eredi,
ovvero la moglie e i quattro figli.
- Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, in occasione del quale le parti hanno dato il loro
assenso ad una precisazione dell’esposizione fattuale del decreto d’accusa con
riferimento alle normative legali in esso indicate, con sentenza 22 aprile 2014,
la giudice della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole del reato
ascrittogli, per avere, “per negligenza, cagionato gravi lesioni al pedone PC 1
quando, circolando con l’autofurgone Fiat targato __________, ometteva di
avvistarlo per tempo dopo che era sceso dal suo veicolo fermo sulla corsia
d’emergenza, di prestare la dovuta attenzione e procedendo a velocità
inadeguata, omettendo di tenere una distanza sufficiente, perdendo la
padronanza del proprio veicolo, investendo la vittima conseguentemente mentre
si trovava con la portiera posteriore sinistra aperta, colpendola dapprima con
lo specchietto retrovisore destro sul capo e poi con la fiancata del furgone,
causandole in tal modo le conseguenze fisiche di cui al certificato medico
26.04.2012 del dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________; fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, il 19.04.2011”.
La giudice della Pretura penale
lo ha pertanto condannato:
- alla pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di CHF 70.00, per un totale di
CHF 3'150.00, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni;
- alla multa di
CHF 400.00, con pena sostitutiva di 5 giorni;
- al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'135.00 con
motivazione scritta e di CHF 735.00 senza motivazione scritta.
preso atto che - in data 23 aprile 2014, AP
1 ha presentato annuncio d’appello. La sentenza con motivazione scritta gli è
stata intimata il 24 giugno 2014 dalla giudice della Pretura penale e
notificata il 26 giugno 2014;
- AP 1 ha presentato
dichiarazione d’appello in data 2 luglio 2014 postulando il suo proscioglimento
dall’imputazione con protesta di tasse, spese e ripetibili per la procedura di
prima istanza quantificate in CHF 5'000.00;
- con la stessa dichiarazione
di appello 2 luglio 2014, l’appellante si è opposto allo svolgimento del
procedimento con procedura scritta;
esperito il pubblico dibattimento il
6 novembre 2014, durante il quale:
- il patrocinatore degli AP ha
chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
- il difensore dell’appellante,
per quanto riguarda la qualifica delle lesioni riportate dalla vittima quali
lesioni semplici o gravi, si è rimesso al giudizio della Corte, mentre ha
contestato la colpevolezza del suo assistito, chiedendone il proscioglimento.
Ritenuto
Potere cognitivo della Corte
d’appello penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza
in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius
Eugster in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011,
n. 1 ad art. 398, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013
consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di
procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2009 n. 7 ad art. 398, pag. 766).
Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
2. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini,
Commentario CPP, 2010, n. 1 ad art. 139, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, n. 24 ad art 10, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand,
CPP, 2011, n. 2 ad art. 139, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, n. 5 ad art. 10, pag. 23; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 47 ad art 10, pag. 170 e seg.) che, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, n. 15 seg. e 23 ad art
10, pag. 48 e 49; Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 seg. ad art. 10, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP,
2011, n. 35-41 ad art. 10, pag. 70-72; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, ad n. 58 art. 10, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1;
129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF
6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del
23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
3. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio,
per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa
dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa
la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini,
Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e
segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza
di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati
logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da
far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in
6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30
marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011
consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8
aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza
CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
4. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto
non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni
fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -
non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro
reo.
Tale
principio è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011
consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9
ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;
6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.
10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n. 233-235, pag.
90-91; Tophinke, Basler Kommentar,
StPO, n. 82 seg. ad art. 10, pag. 182; Wohlers,
Kommentar zur StPO, 2010, n. 11-13 ad art. 10, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, 2a ed. 2014, n.
9 ad art. 10, pag. 106; Verniory,
Commentaire romand, CPP, n. 19 ad art. 10, pag. 66 e n. 47 ad art. 10, pag. 73).
L’accusato
5. AP 1, cittadino
italiano, celibe, nato il __________, domiciliato a __________, è dotato di
regolare licenza di condurre italiana (__________; categoria B) dal 1° dicembre
2003 (rapporto di polizia 2 agosto 2011). È titolare di una ditta di trasporti
dalla quale percepiva, all’epoca dei fatti, uno stipendio di EUR 1'800
netti. Al momento della sentenza impugnata, lo stipendio ammontava a
EUR 2'200 / 2'300 netti (verbale dibattimento AP 1 22 aprile
2014 pag. 2), attualmente a EUR 1'200 / 1'300 (verbale dibattimento
d’appello pag. 2).
AP 1 ha dichiarato aver avuto, prima
di quello che ci occupa, un solo incidente stradale di una certa rilevanza, e
questo sia per quanto riguarda la sua vita privata che quella professionale di
trasportatore. In quell’occasione, in cui non aveva avuto nessuna colpa,
trasportava una persona che si è ferita. Ricorda, inoltre, all’incirca cinque
casi in cui ha avuto degli incidenti in ambito professionale, comunque di poco
conto (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2).
Egli risulta peraltro
incensurato (estratto casellario giudiziale 25 marzo 2014, Atti Pretura penale
doc. 29).
Fatti
I fatti
6. Il giorno 19 aprile
2011, PC 1, nato il __________, circolava alla guida dell’automobile della
moglie, una Toyota Yaris, sull’autostrada A2 in direzione nord, proveniente da
Bellinzona verso il suo domicilio. Lo accompagnava sua moglie, __________, nata
il __________, che occupava il posto del passeggero anteriore. Attorno alle ore
1615, in territorio di __________ (km 56.600), si è arrestato sulla corsia
d’emergenza ed è uscito dall’abitacolo per controllare ed assicurare una pianta
che trasportava sul tetto del veicolo (rapporto di polizia 2 agosto 2011).
In quel mentre, sopraggiungeva
nella stessa direzione il furgone Fiat Ducato con alla guida AP 1 e __________
quale passeggero. Il furgone era carico. AP 1, giunto all’altezza del veicolo
fermo circolando sulla corsia di destra, ha investito PC 1 (rapporto di polizia
2 agosto 2011).
__________, che seguiva qualche
decina di metri più in dietro, ha assistito all’incidente (rapporto di polizia
2 agosto 2011).
Il tratto di autostrada teatro
dell’incidente è rettilineo e pianeggiante, il limite di velocità 120 km/h, al momento dei fatti le condizioni meteorologiche erano buone, il fondo stradale asciutto,
la visibilità buona (rapporto di polizia 2 agosto 2011).
7. La ricostruzione nel
dettaglio della dinamica dell’incidente presenta qualche difficoltà, dal
momento che i protagonisti e la teste hanno offerto dichiarazioni in parte
discordanti tra di loro, in parte non costanti nel tempo e in parte
incongruenti con la documentazione fotografica agli atti.
7.1. Secondo quanto
dichiarato da AP 1, egli circolava a circa 90 km/h (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 2), rispettivamente 80/90 km/h, velocità che non
poteva essere superiore per via del furgone carico (verbale dibattimento AP 1
22 aprile 2014 pag. 1). Durante il dibattimento d’appello, egli ha precisato
che tale velocità non era quella massima che il carico, peraltro non completo,
tecnicamente consentiva, bensì era una velocità che lui riteneva adeguata al
livello di carico e alle condizioni esterne, segnatamente di traffico e
meteorologiche (verbale dibattimento d’appello pag. 3). Egli afferma inoltre aver avvistato la vettura ferma sulla
corsia d’emergenza ad una distanza di almeno 200-300 m (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1). All’esterno dell’autoveicolo non ha visto
nessuna persona (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 2; verbale
dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1). Dopo l’avvistamento della vettura, AP
1 ha proseguito senza modificare la sua andatura, rimanendo sulla corsia
destra, giacché non aveva rilevato motivi di pericolo (verbale dibattimento AP
1 22 aprile 2014 pag. 2, verbale dibattimento d’appello pag. 2),
fino all’altezza della vettura ferma, e quindi dell’impatto con PC 1.
Tenendo conto di valori
medi, fra quelli indicati da AP 1, di velocità (85 km/h) e distanza (250 m), si può stimare che tra il momento dell’avvistamento della vettura e
l’impatto è passata una decina di secondi circa. In questo lasso di tempo, o PC
1 si trovava già all’esterno del suo veicolo, oppure ha aperto la portiera, è
uscito dall’abitacolo e ha, probabilmente, richiuso la portiera, per poi
accingersi a controllare e assicurare la pianta che trasportava sul tetto del
veicolo.
Al riguardo,
le versioni discordano. PC 1 ha dichiarato essere sceso dall’auto, essersi
spostato all’altezza della portiera posteriore sinistra e averla aperta pochi
centimetri per poter “salire con i piedi sul telaio dell’auto in modo tale da
avere un rialzo”. Dopodiché non gli è rimasto più alcun ricordo sugli eventi
(verbale polizia PC 1 7 luglio 2011 pag. 2).
La moglie della
vittima, __________, che sedeva, al momento dei fatti, al posto del passeggero,
ha dichiarato che suo marito era sceso, aveva richiuso la portiera anteriore e
si era spostato verso quella posteriore senza aprirla alzando le mani per
occuparsi della pianta. A quel punto è avvenuto l’impatto, che ha mandato i
vetri in frantumi. Il tempo trascorso fra l’uscita dall’abitacolo e l’impatto è
stato relativamente breve (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag.
1).
La teste __________,
fornisce versioni differenti nelle due audizioni. Dapprima, ha dichiarato che
il furgone di AP 1 l’aveva preceduta fin da Bellinzona (verbale polizia __________
20 aprile 2011 pag. 1), che ha notato la vettura ferma e con la portiera
spalancata, che ha visto la vittima scendere e dirigersi verso la parte anteriore
della vettura, e che la vittima é stata investita mentre passava oltre la
portiera aperta (verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 2). Durante
l’audizione dibattimentale, ha dichiarato, invece, che era preceduta dal
veicolo di PC 1, che l’ha visto accostare e fermarsi sulla corsia d’emergenza,
che il furgone di AP 1 l’ha sorpassata, anche perché lei aveva rallentato a
causa della vettura accostata, e che il furgone ha investito, dopo il sorpasso,
PC 1, appena sceso dalla sua vettura (verbale dibattimento __________ 22 aprile
2014 pag. 1).
AP 1
afferma, dal canto suo, che PC 1 é “sbucato dal nulla” e che non è uscito dalla
portiera (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3), che ha visto con la coda
dell’occhio, quando ormai si trovava all’altezza dell’automobile ferma, che PC
1 proveniva probabilmente da dietro la stessa, zona bagagliaio, e stava
aggirando la vettura in direzione della carreggiata (verbale polizia AP 1 19
aprile 2011 pag. 3; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1).
Quindi, avvistato
all’ultimo momento PC 1, AP 1 ha sterzato istintivamente verso sinistra
(verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1; verbale
dibattimento d’appello pag. 3). La sterzata è stata brusca (verbale
dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2; verbale dibattimento __________ 22
aprile 2014 pag. 1; verbale dibattimento d’appello pag. 3)
e il furgone ha sbandato (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2; verbale dibattimento d’appello pag. 3).
La teste __________ ha
addirittura avuto l’impressione, per lo meno in un primo momento, che il
furgone rischiasse di cappottarsi (verbale polizia __________ 20 aprile 2011
pag. 2).
7.2. Il furgone ha colpito PC
1, secondo quanto affermato da AP 1 (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag.
3; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1), dapprima con lo
specchietto retrovisore destro alla testa. Vi è, poi, stata una possibile
strisciata lungo la fiancata mentre l’impatto principale è avvenuto all’altezza
della parte più arretrata del portellone laterale, dove è visibile una
deformazione abbastanza importante (foto 4, documentazione fotografica allegata
al rapporto di polizia). Questo impatto ha proiettato, o schiacciato, PC 1
contro la portiera posteriore della sua vettura, sulla quale è rimasta evidente
la deformazione dovuta al secondo impatto (foto 2, documentazione fotografica allegata
al rapporto di polizia). Dopodiché la vittima è rimbalzata sulla corsia di
destra (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3; verbale dibattimento AP 1
22 aprile 2014 pag. 1; verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 2).
7.3. Ora, sugli attimi
precedenti l’impatto, la versione più lineare e verosimile risulta essere
quella della moglie della vittima, che coincide, eccezion fatta per l’apertura
della portiera posteriore sinistra, con quella della vittima stessa. La teste __________,
dal canto suo, ha dato due versioni dei fatti che sotto molti aspetti divergono
in modo sostanziale fra loro e che risultano inconciliabili con i riscontri
fotografici. In effetti, se una portiera in quel momento fosse stata
spalancata, il furgone, o il corpo della vittima sotto l’impulso dell’impatto,
l’avrebbe scardinata. Entrambe le portiere sono, invece, rimaste al loro posto
e quella posteriore ha subito il danno all’esterno. Inoltre, tenendo conto
della direzione del furgone, appare assolutamente impossibile che PC 1 fosse in
una posizione più avanzata rispetto alla portiera posteriore, sulla quale è
stato proiettato o schiacciato. Che PC 1 si trovasse dietro alla vettura ferma,
nella zona bagagliaio, come affermato invece da AP 1, non si può escludere.
Tale ipotesi implica però che la vittima sia uscita, si sia portata sul retro
del veicolo e stesse ritornando sul lato sinistro dello stesso, quando è stata
investita. Ciò allungherebbe il tempo trascorso da PC 1 fuori dall’abitacolo
verosimilmente a oltre 10 secondi, in contrasto con quanto affermato dalla
moglie che parlava di un lasso di tempo breve, e con quanto affermato da AP 1
stesso, ossia che quando aveva avvistato la vettura ferma, quindi circa 250 m e 10 secondi prima dell’impatto, intorno ad essa non c’era nessuno.
7.4. Riguardo alla
posizione esatta di PC 1 al momento dell’impatto, segnatamente se questo sia
avvenuto al di qua o al di là o sulla linea che delimita la corsia d’emergenza
rispetto alla corsia destra, maggior precisione risultando impossibile, basta
accertare, come correttamente fatto dal primo giudice, che PC 1 non si è
gettato nel mezzo della corsia di marcia: agli atti non vi è, infatti, indizio alcuno
di un comportamento tanto anomalo. Di conseguenza, l’impatto si è prodotto
all’altezza della portiera posteriore della vettura e non distante da essa, se
non a ridosso della stessa, quindi nello spazio fra la vettura ferma e la linea
di demarcazione, o al massimo pochi centimetri oltre la stessa. Porta a situare
l’impatto ad esigua distanza dalla portiera posteriore della vettura ferma
anche il fatto che sia la moglie della vittima che il teste __________,
passeggero di AP 1, abbiano percepito un solo colpo e non due distinti, l’uno
corrispondente all’impatto con il furgone e l’altro a quello con l’automobile
(verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 1; verbale dibattimento __________
22 aprile 2014 pag. 1).
7.5. A
seguito dell’incidente, PC 1 è stato subito trasferito, per via della
gravità delle lesioni, dall’Ospedale regionale __________ all’Ospedale
regionale di __________ (cfr. verbale interrogatorio PC 1 7 luglio 2011 pag.
2).
PC 1 ha
riportato le lesioni attestate dal certificato medico 26 aprile 2012
(doc. 3 incarto Ministero pubblico) redatto dal Dr. med. __________ e dalla
Dr.ssa med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________.
Le lesioni diagnosticate sono:
“Politrauma con/su:
- trauma cranico lieve
- contusione toracica
- contusione della spalla
destra
- frattura “butterfly”
dell’anello pelvico anteriore con frattura transforaminale, massa laterale
sacro sinistro non dislocata, rottura parziale dell’articolazione ileo-sacrale
destra
- lesione parziale dell’uretra
bulbare
- lesione del legamento
collaterale laterale e rottura del crociato anteriore del ginocchio destro
- lesione del menisco
laterale, stiramento del legamento collaterale mediale primo grado del
ginocchio sinistro”
Il certificato attesta, inoltre, che PC 1 non fu in pericolo di
morte a seguito dell’incidente e che il suo stato di salute non fu aggravato da
malattie o lesioni preesistenti.
Gli interventi ai quali PC 1 fu
sottoposto sono:
- posa di catetere sovrapubico
tipo Cystofix il 19.04.11
- osteosintesi anteriore
dell’anello pelvico con due placche Matta e uretrocistoscopia (Dr. __________),
riallineamento per via endoscopica dell’uretra bulbare con un catetere
vescicale Ch. 18 il 20.04. 11
- stabilizzazione dell’anello
pelvico posteriore con 2 viti Asnis 6.5 bilaterale il 28.04.11
- stabilizzazione postero
laterale ginocchio destro il 19.05.11”
Sulla durata della degenza
di PC 1 il certificato medico riporta:
“ Il sig. PC 1
è stato ricoverato presso il Servizio di Chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________,
sede __________, dal 19.4.2011 al 24 maggio 2011, giorno del suo trasferimento
presso la Clinica di __________ per la continuazione della fisioterapia.”
Presso l’Ospedale
Regionale di __________, __________, la degenza si è protratta dal 24 maggio
2011 all’11 luglio 2011 (rapporto di dimissione 13 luglio 2011, doc. dib.
d’appello 1).
In seguito, nonostante a
più riprese si sia tentato di asportare il catetere vescicale, compreso un
tentativo chirurgico di uretrotomia interna rimasto senza esito, le complicanze
sorte hanno sempre reso vani detti tentativi e un ripristino della minzione
spontanea non è mai stato ottenuto (rapporto medico 27 agosto 2013 Dr. med. __________,
incarto appello doc. XII).
Soltanto a partire dal mese di
giugno 2012 (rapporto medico 27 agosto 2013 Dr. med. __________ e scritto 11
giugno 2012 del Dr. med. __________ al Dr. med. __________, incarto appello
doc. XII), ossia più di un anno dopo l’incidente, PC 1 ha rinunciato a
intraprendere ulteriori tentativi di asportare il catetere e ha accettato il
fatto che avrebbe dovuto portarlo per il resto dei suoi giorni,
ciò che comportava trattamenti medici regolari e un cambio ogni due mesi.
Queste sequele lo hanno costretto a rinunciare alle attività di orticoltura e
viticoltura, passioni che aveva coltivato fino al giorno dell’incidente (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 2).
PC 1 è deceduto
in data 1° luglio 2013, per cause non riconducibili all’incidente del 19 aprile
2011 (scritto 17 luglio 2013 dell’avv. __________ alla Pretura penale, atto di
morte, incarto Pretura penale doc. 8 e 9).
Appello
8. Sulla questione a sapere se le lesioni subite da PC 1 a seguito
dell’incidente siano da qualificare come lesioni gravi ai sensi dell’art. 125
cpv. 2 combinato con l’art. 122 CP o soltanto come lesioni semplici,
l’appellante auspica un esame d’ufficio della questione rimettendosi al
giudizio di questa Corte.
9. Giusta l’art. 125 CP,
chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria (cpv. 1). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito
d’ufficio (cpv. 2).
9.1. Secondo dottrina e
consolidata giurisprudenza, il concetto di lesione grave ai sensi dell’art. 125
cpv. 2 CP corrisponde a quello dell’art. 122 CP (DTF 93 IV 12; DTF 101 IV 381; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar
Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 4 ad art. 125 CP).
L’art. 122
CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni
sono gravi (Hurtado Pozo, Droit
pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen
Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la
ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in
cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la
perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente
un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del
viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come
lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale
di una persona (cpv. 3).
Determinante per
definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il
comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier
in Basler Kommentar Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag.
159).
Relativamente al caso
di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una
lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di
una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del
corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il
bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio,
una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier,
op. cit., n. 10 segg. ad art. 122 CP; Donatsch,
op. cit., pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità
al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in
un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o
gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse
vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).
Ritenuto come
l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3,
non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la
vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi
sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag.
160; Donatsch, op. cit., pag. 40).
Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire
una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna
presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier,
op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz,
Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 12 pag. 126). Va tenuto
in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la
rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier,
op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).
9.2. Le fratture riportate
al bacino da PC 1 sono serie. Hanno reso necessari due interventi operatori con
la posa di due placche e due viti in date 20 e 28 aprile 2011. La lesione
all’uretra bulbare ha richiesto, dal canto suo, la posa di due cateteri, il
primo in data 19 aprile e il secondo durante l’intervento operatorio del 20
aprile 2011. A ciò si aggiungono un terzo intervento operatorio al ginocchio
sinistro, dovuto alle lesioni e rotture dei legamenti, effettuato il 19 maggio
2011, e le lesioni al ginocchio destro, le contusioni varie e il trauma
cranico.
Per quanto riguarda la
degenza, PC 1 è stato subito trasferito, per via della gravità delle lesioni,
dall’Ospedale regionale __________ all’Ospedale regionale di __________, dove
il ricovero acuto si è protratto per più di un mese, dal 19 aprile 2011 al 24
maggio 2011. Dopodiché PC 1 è stato trasferito all’Ospedale di __________, dove
è rimasto ricoverato per un altro mese e mezzo, fino all’11 luglio 2011, per la
continuazione della riabilitazione.
Ora, da quanto appena visto,
già solo le fratture riportate al bacino sarebbero sufficienti a ritenere
realizzata una lesione grave ai sensi dell’art. 122 cpv. 3 CP (Roth/Berkemeier, op. cit.,
n. 39 ad 122 CP). Se a queste si aggiungono la lesione all’uretra bulbare, la
quale ha comportato la posa dei due cateteri, le lesioni alle due ginocchia, le
varie contusioni e il trauma cranico, se si tiene conto che sono stati
necessari tre interventi chirurgici, che il ricovero acuto è durato più di un
mese e che poi è continuato per la riabilitazione, che PC 1 ha dovuto convivere
per il resto dei suoi giorni con il catetere vescicale, il cui asporto è stato
impedito dall’impossibilità di ripristinare la minzione spontanea, ciò che
comportava trattamenti medici regolari e un cambio ogni due mesi, che di
conseguenza ha dovuto rinunciare alla sua passione per l’orticoltura e la
viticoltura, non rimane spazio per alcun dubbio sulla gravità delle lesioni
riportate da PC 1.
Visto quanto
precede, le lesioni subite dalla vittima vanno senz’altro qualificate come lesioni
gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 combinato con l’art.
122 CP.
Negligenza
10. L’appellante contesta la
violazione delle norme della circolazione stradale, segnatamente degli art. 26
cpv.1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2
ONC, e dell’art. 125 cpv. 1 e 2 CP.
10.1. La realizzazione della
fattispecie contemplata all’art. 125 cpv. 1 e 2 CP prevede, secondo una
struttura analoga a quella dell’omicidio colposo (art. 117 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3a ed. 2010, n. 1 pag. 148), l’adempimento di tre condizioni:
il risultato, ossia, qui, lesioni gravi, una negligenza e un nesso di causalità
naturale e adeguato tra la negligenza e il risultato (STF
6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1;6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid.
1;6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1;6B_15/2007 del 9 maggio 2007
consid. 4;6P.121/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 2.3; DTF 122 IV 145 consid.
3 e rinvii). Accertata la presenza di lesioni gravi, va esaminato se l’autore
ha commesso una negligenza.
Giusta l'art. 12
cpv. 3 CP (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCP) commette per negligenza un
crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è
colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo
le circostanze e le sue condizioni personali.
La negligenza
presuppone quindi che l’autore abbia violato le regole della prudenza, ossia il
dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi
comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni
involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile
viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le
sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto dell’esposizione a pericolo altrui
(STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2;6B_611/2011 del 31 gennaio 2012
consid. 3.1;6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.1 e 1.2;6B_437/2008 del
24 luglio 2009 consid. 2.1;6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 5.1;
6P.121/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 2.3.1; DTF 136 IV 76 consid. 2.3.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 7
consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 62 consid.
2d; 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel/Jean-Richard, in Trechsel/Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 29 ad art.
12, pag. 67). Per determinare i limiti del dovere di
prudenza, ci si riferisce in primo luogo alle norme legali previste dall’ordine
giuridico per garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni così come a
regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni
private o semipubbliche (DTF 133 IV 158 consid. 5.1; DTF 135 IV 56 consid. 2.1;
STF 6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).
La violazione del
dovere di diligenza può altresì essere dedotta dai principi generali, se
nessuna norma speciale è stata violata né risulta applicabile (DTF 133 IV 158
consid. 5.1; DTF 135 IV 56 consid. 2.1), occorrerà quindi domandarsi se una
persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini
dell’autore, avrebbe potuto prevedere, almeno nelle grandi linee, il corso
degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità
adeguata, se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più
- e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione
dell’evento dannoso (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2;6B_437/2008
del 24 luglio 2009 consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; 122 IV 145
consid. 3b).
La violazione del
dovere generale di prudenza è presunta nel caso di violazione delle già
menzionate norme legali o amministrative aventi per scopo di garantire la
sicurezza e prevenire gli infortuni, quali le norme sulla circolazione
stradale, o di regole analoghe (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2;
6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.2;6B_437/2008 del 24 luglio 2009
consid. 2.1;6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 5.1;6P.121/2006 del 7
dicembre 2006 consid. 2.3.1;6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.1; DTF
135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 7 consid. 3.3; 129 IV
119 consid. 2.1).
10.2. Giusta l’art. 26 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite (cpv. 1). Particolare prudenza deve essere usata verso i
fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per
ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente(cpv.
2). Con questa norma è posta, da un lato, una regola della circolazione
generale e di carattere sussidiario. Essa è, dall’altro, una regola generale di
prudenza e costituisce un riferimento nell’interpretazione delle altre norme.
Da essa scaturisce infine il principio dell’affidamento (Bussy/Rusconi, Commentaire du code
suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 1.3 ad art. 26 LCStr e
rinvii).
Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr,
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli
deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la
sua attenzione non deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né
da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di
informazione. L’attenzione richiesta dal conducente implica che egli sia in
misura di reagire prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità
corporale o i beni materiali altrui (Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 2.4 ad
art. 31 LCStr e rinvii). Avere padronanza del veicolo significa che
l’automobilista deve essere in condizione di azionare rapidamente i comandi del
suo veicolo in movimento, così da manovrarlo immediatamente in modo adeguato
alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid.
2a; 103 IV 101 consid. 2.b; 76 IV 53, consid. 1). L’automobilista deve,
inoltre, abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto ciò che
succede direttamente davanti a lui nello spazio corrispondente alla sua auto (Bussy/Rusconi, Commentaire du code
suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 2.4.1 ad art. 31). Egli deve
dedicare alla strada e al traffico tutta l’attenzione possibile imposta dalle
circostanze, quali, per esempio, la densità del traffico, la configurazione dei
luoghi, l’ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 103 IV 101
consid. 2.b; STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2;1C_504/2011 del
17 aprile 2012, consid. 2.4).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr
prescrive che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, alle condizioni della
strada, della circolazione e di visibilità.
L’ossequio delle regole
dell’adattamento della velocità alle circostanze è condizione essenziale per la
padronanza del veicolo. Per potersi conformare alle regole di prudenza, il
conducente dovrà, dapprima, adattare la sua velocità al fine di evitare
incidenti e disagi alla circolazione. Nell’ambito dell’art. 32 LCStr, sono
stati sviluppati alcuni principi giurisprudenziali che definiscono la soglia di
attenzione imposta al conducente e che, come rilevato in dottrina, trovano
applicazione anche nei casi inerenti all’art. 31 LCStr e si riferiscono anche
alla regola generale di prudenza dell’art. 26 LCStr (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation
routière, 3a ed. 1996, n. 1.1 ad art. 32; Philippe Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, 2011, n. 10 ad art. 32 LCStr).
Il Tribunale federale esige che
il conducente sia pronto a reagire di fronte a ogni circostanza che gli
si potrebbe presentare (DTF 126 IV 91, consid. 4a cc; 93 IV 115 consid.
Considerandi
2.
secondo cui un automobilista in autostrada deve contare anche
sull’eventualità di trovarsi davanti una sedia e adattare la velocità in modo
da non perdere il controllo del veicolo nella manovra volta ad evitarla). In
quest’ambito, il tema non è tanto quello di sapere se l’arresto è possibile
sulla distanza visibile, ma piuttosto quello di sapere quali sono gli ostacoli
sufficientemente individuabili: si tratta, dunque, di un problema di attenzione
rilevante anche ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr (DTF 76 IV 53, consid. 3).
Il conducente deve, inoltre,
tenere conto degli ostacoli che appaiono improvvisamente nel suo campo visivo
nella misura in cui questa eventualità è seriamente prevedibile in ragione di
circostanze particolari. A titolo esemplificativo, alle fermate dei servizi di
trasporto pubblico, il conducente deve badare alle persone che salgono e
scendono, e contare con la fuoriuscita inopinata di un occupante di una vettura
ferma sul lato opposto alla fermata (STF 6B_1086/2010 consid. 3.2 seg.).
Imprevedibile è, invece, l’ostacolo che si presenta davanti all’automobilista
inaspettatamente e del quale egli non può tener conto (STF 6B_1070/2009 del 22
marzo 2010 consid. 3.2 e 3.3; Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 1.27 ad art. 32 con esempi). Costituisce, inoltre, una colpa
il fatto di accorgersi troppo tardi di un ostacolo o di un pedone sulla
carreggiata (DTF 64 II 320, consid. 7; DTF 100 IV 279 consid. 2c). La
giurisprudenza del Tribunale federale impone, pertanto, al conducente di
prevedere con ampio margine eventuali ostacoli sulla carreggiata, prescrivendo
una guida adattata alle circostanze (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009,
consid. 3.2;1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.4) e una prudenza
particolare non solo quando vi siano concreti indizi che un utente della strada
non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr), bensì anche quando la
situazione presenta un tasso di potenziale pericolo tale da richiedere un
atteggiamento particolarmente scevro da rischi. (STF 6P.146/2003
del 22 marzo 2004 consid. 4.2; BGE 125 IV 83 E. 2b).
Secondo l’art. 34
cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da
tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e
circolare affiancato o dietro un altro. Per quanto riguarda la
distanza di sicurezza che i conducenti devono mantenere, l’art. 7 cpv. 2 ONC
precisa anche che il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal
margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte
o nelle curve.
Il dovere di
tenere una distanza sufficiente va rispettato nei confronti di tutti gli utenti
della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o veicoli che ne siano
sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni, non solo in caso di
incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio ravvicinato (STF
6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3). L’ampiezza della distanza
laterale da tenere nei confronti dei pedoni non si può determinare in modo
generale ed astratto. Essa dipenderà da fattori quali la larghezza della
carreggiata, le condizioni di traffico e visibilità, la velocità del veicolo,
l’età e il comportamento del pedone (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005
consid. 2.3, con riferimento a DTF 91 IV 86 consid. 2).
10.3
AP 1 ha avvistato la
vettura di PC 1 ferma sulla corsia di emergenza una decina di secondi prima
dell’impatto. Durante questi dieci secondi, PC 1 ha aperto la portiera ed è
uscito sul lato della vettura per poi accingersi a sistemare la pianta sul
tetto. Non vi era nulla che ostacolasse la visuale fra il furgone e
l’automobile da cui stava uscendo PC 1 e non vi era neppure alcuna circostanza
per cui AP 1 avrebbe dovuto rivolgere la sua attenzione anche su altri oggetti
particolari. La sola potenziale fonte di pericolo era l’automobile ferma sulla
corsia d’emergenza e la persona che le si teneva accanto era visibile e doveva
essere vista.
AP 1 non ha scorto PC 1
per tutto il lasso di tempo in cui questi si trovava fuori dall’abitacolo fino
a un istante prima di investirlo. Egli ha, così, violato il dovere fondamentale
di prestare costante attenzione alla strada, ciò che gli ha impedito di
padroneggiare il suo veicolo in modo tale da non investire PC 1.
Anche volendo prescindere dal
mancato tempestivo avvistamento di PC 1, una vettura ferma sulla corsia di
emergenza è già di per sé un indizio di potenziale pericolo, anche se non vi
sono persone nelle vicinanze. Da essa possono uscire gli occupanti in ogni
momento, anzi, la probabilità che questi escano è alta. AP 1, secondo le sue
stesse dichiarazioni, non ha riconosciuto tale indizio di pericolo e ha
proseguito la sua corsa senza provvedere ad alcun adeguamento della sua
andatura. In primo luogo non ha adeguato la velocità. Pur concedendo
all’appellante che la velocità alla quale viaggiava, inferiore al limite
amministrativo di 120 km/h vigente su quella tratta, poteva essere adeguata al
carico, ritenuto che il furgone non circolava al limite della sua capacità, e a
delle condizioni di viabilità ottimali, non si può ritenere che tale velocità
possa rimanere invariabilmente adeguata al momento in cui si presenti un indizio
di pericolo, come nella presente fattispecie lo era la vettura ferma sulla
corsia di emergenza, ciò che ne imponeva una riduzione. AP 1 ha, pertanto,
violato anche il dovere di adattare la velocità alle peculiarità del veicolo e
del carico così come alle condizioni della circolazione. Oltre a non adattare
la sua velocità, AP 1 ha pure violato il dovere di mantenere una distanza
sufficiente da tutti gli utenti della strada e dal margine destro della stessa.
Tale distanza andava chiaramente adeguata alla situazione che vedeva un veicolo
fermo sulla corsia di emergenza con il rischio che una persona ne uscisse
improvvisamente, e a maggior ragione quando una persona si trovasse già
all’esterno, ritenuta l’alta velocità dovuta al fatto di circolare sull’autostrada.
Come correttamente considerato dal primo giudice, AP 1 avrebbe potuto e dovuto,
per lo meno, portarsi il più possibile verso la linea centrale delimitante la
corsia destra da quella sinistra e, a seconda delle circostanze e condizioni di
traffico permettendo, anche spostarsi sulla corsia sinistra.
Da quanto precede, discende
pertanto che le violazioni delle norme della circolazione stradale commesse da AP
1, per il quale, peraltro, il trasporto su strada costituiva una parte notevole
della sua attività professionale (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag.
2), configurano un caso di palese negligenza.
Nesso di
causalità
11.
Tra il comportamento
colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve altresì
sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (STF 6B_437/2008 del 24
luglio 2009 consid. 2.3; DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Un rapporto di causalità
naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione
necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento
venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto
2006.
consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199
consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è
sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 2a).
In materia di circolazione
stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti
essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce
la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con
altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;
DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011
consid. 5.3; sentenza CCRP17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
La causalità deve essere anche
adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era
idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della
vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può
affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF
130.
IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid.
7a/bb pag. 17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del
14.
ottobre 2003 consid. 4; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid.
5.
; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
Il rapporto di causalità
adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza
giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un
terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o
appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere
imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità:
occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare
l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in
secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in
particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid.
6.1
pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10;
127.
IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17
consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b
pag. 102; STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2013 consid. 1.3;6B_1086/2010 del 28
febbraio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2008.48 del 1.
ottobre 2009 consid. 3.3.c;6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1;
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8
aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64 del 13 dicembre
2005.
consid. 3).
La questione relativa ad
un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in
funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in
funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella
misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF
122.
IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza
CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
A titolo
esemplificativo, il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni
attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido,
considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere
considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile comportamento non conduce
ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20
luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso a una signora
di settant’anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto
perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; nella DTF 100 IV
279.
consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di
un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da interrompere
il nesso di causalità adeguata; cfr. anche sentenza CCRP 17.2008.48 del 1.
ottobre 2009 consid. 3.3.c e sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid.
5.
).
12.
In concreto, un rapporto
di causalità naturale tra la violazione dei doveri di prudenza e l’evento è
senz’altro dato. AP 1 non ha posto sufficiente attenzione alla strada, non ha
adeguato la velocità in funzione delle circostanze e del suo carico e non ha
mantenuto una distanza sufficiente né dalla vettura della vittima né dalla
vittima stessa. Tale comportamento di guida è condicio sine qua non
delle lesioni subite da PC 1.
Dato è pure il
nesso di causalità adeguata, dal momento che il comportamento di AP 1 era
idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della
vita, a cagionare o a favorire le lesioni della vittima. Ed era ampiamente
prevedibile che delle lesioni quali quelle subite dalla vittima potessero
realizzarsi a seguito del comportamento di AP 1.
Va ancora
esaminato se il nesso di causalità non sia stato interrotto dal comportamento
della vittima o di terzi. Come visto, ritenuta l’estraneità del concetto
di compensazione delle colpe al diritto penale, la questione dell’interruzione
del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di
colpe di terzi o della vittima. Un ipotetico comportamento di PC
1.
contrario alle norme sulla circolazione stradale, e segnatamente al divieto
ex art. 36 cpv. 3 ONC, di accedere alla carreggiata in autostrada, non é
quindi, di per sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale: necessario è,
ancora, che l’ipotetico comportamento colpevole - così come eventuali altre
circostanze esterne all’autore - non sia, in sé, prevedibile. Di rilievo, in
quest’ambito, è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle
circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.
In concreto,
anche ammettendo che la vittima, trovandosi all’esterno della sua vettura ferma
sulla corsia d’emergenza, abbia effettivamente invaso, in minima parte, la
corsia destra su cui sopraggiungeva il furgone di AP 1, un tale comportamento
non può assolutamente essere considerato una circostanza eccezionale e
imprevedibile. Un’interruzione del nesso causale a seguito del
comportamento della vittima è, pertanto, da escludere.
13.
Da quanto precede discende
che AP 1 va riconosciuto autore colpevole di lesioni colpose gravi.
14.
Per quel che riguarda la
commisurazione della pena, stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al
reato ascrittogli, occorre procedere alla commisurazione della
pena ai sensi dell’art. 47 CP (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14
ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
Questa Corte
ritiene condivisibili le valutazioni operate dal primo giudice in relazione
alla commisurazione della pena pecuniaria nonché della multa inflitta
all’appellante e, pertanto, per le considerazioni espresse al consid. 6 della
querelata sentenza che qui si richiamano (art. 82 cpv 4 CPP).
Tuttavia,
ritenuto che il reddito mensile dell’appellante è diminuito notevolmente dal
momento della sentenza di primo grado e che ammonta ora a EUR 1'200 /
1'300 (verbale dibattimento d’appello pag. 2), l’ammontare dell’aliquota
giornaliera è fissato in CHF 40.00 (quaranta). Per gli stessi motivi,
l’ammontare della multa è fissato in CHF 200.00.
Tasse e spese
15.
Gli oneri processuali di
primo grado, per complessivi CHF 1'135.00, sono posti a carico
dell’appellante.
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi CHF 1'000.00, sono posti a carico
dell’appellante nella misura dei 4/5 e per il resto a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,
12 cpv. 3, 47, 122, 125 CP,
26, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34
cpv. 4 LCStr,
3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2,
36 cpv. 3 ONC,
32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, il 19 aprile 2011, a __________, circolando sull’autostrada A2, alla guida dell’autofurgone Fiat Ducato targato __________
– omettendo di prestare la dovuta attenzione e adottare le dovute misure
precauzionali – investito PC 1, colpendolo con lo specchietto retrovisore
destro sul capo e con la fiancata del furgone, causandogli le conseguenze
fisiche di cui ai certificati medici agli atti.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
45 (quarantacinque) aliquote da CHF 40.00 (quaranta) cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 1'800.00 (milleottocento).
1.2.1.1. L’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di CHF 200.00
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'135.00
(millecentotrentacinque) per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’appellante nella misura dei 4/5 e per il
resto a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.