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Decisione

17.2014.137

Incidente della circolazione; Lesioni colpose gravi; Negligenza; Violazione delle norme della circolazione

6 novembre 2014Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

6. Il giorno 19 aprile

2011, PC 1, nato il __________, circolava alla guida dell’automobile della

moglie, una Toyota Yaris, sull’autostrada A2 in direzione nord, proveniente da

Bellinzona verso il suo domicilio. Lo accompagnava sua moglie, __________, nata

il __________, che occupava il posto del passeggero anteriore. Attorno alle ore

1615, in territorio di __________ (km 56.600), si è arrestato sulla corsia

d’emergenza ed è uscito dall’abitacolo per controllare ed assicurare una pianta

che trasportava sul tetto del veicolo (rapporto di polizia 2 agosto 2011).

In quel mentre, sopraggiungeva

nella stessa direzione il furgone Fiat Ducato con alla guida AP 1 e __________

quale passeggero. Il furgone era carico. AP 1, giunto all’altezza del veicolo

fermo circolando sulla corsia di destra, ha investito PC 1 (rapporto di polizia

2 agosto 2011).

__________, che seguiva qualche

decina di metri più in dietro, ha assistito all’incidente (rapporto di polizia

2 agosto 2011).

Il tratto di autostrada teatro

dell’incidente è rettilineo e pianeggiante, il limite di velocità 120 km/h, al momento dei fatti le condizioni meteorologiche erano buone, il fondo stradale asciutto,

la visibilità buona (rapporto di polizia 2 agosto 2011).

7. La ricostruzione nel

dettaglio della dinamica dell’incidente presenta qualche difficoltà, dal

momento che i protagonisti e la teste hanno offerto dichiarazioni in parte

discordanti tra di loro, in parte non costanti nel tempo e in parte

incongruenti con la documentazione fotografica agli atti.

7.1. Secondo quanto

dichiarato da AP 1, egli circolava a circa 90 km/h (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 2), rispettivamente 80/90 km/h, velocità che non

poteva essere superiore per via del furgone carico (verbale dibattimento AP 1

22 aprile 2014 pag. 1). Durante il dibattimento d’appello, egli ha precisato

che tale velocità non era quella massima che il carico, peraltro non completo,

tecnicamente consentiva, bensì era una velocità che lui riteneva adeguata al

livello di carico e alle condizioni esterne, segnatamente di traffico e

meteorologiche (verbale dibattimento d’appello pag. 3). Egli afferma inoltre aver avvistato la vettura ferma sulla

corsia d’emergenza ad una distanza di almeno 200-300 m (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1). All’esterno dell’autoveicolo non ha visto

nessuna persona (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 2; verbale

dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1). Dopo l’avvistamento della vettura, AP

1 ha proseguito senza modificare la sua andatura, rimanendo sulla corsia

destra, giacché non aveva rilevato motivi di pericolo (verbale dibattimento AP

1 22 aprile 2014 pag. 2, verbale dibattimento d’appello pag. 2),

fino all’altezza della vettura ferma, e quindi dell’impatto con PC 1.

Tenendo conto di valori

medi, fra quelli indicati da AP 1, di velocità (85 km/h) e distanza (250 m), si può stimare che tra il momento dell’avvistamento della vettura e

l’impatto è passata una decina di secondi circa. In questo lasso di tempo, o PC

1 si trovava già all’esterno del suo veicolo, oppure ha aperto la portiera, è

uscito dall’abitacolo e ha, probabilmente, richiuso la portiera, per poi

accingersi a controllare e assicurare la pianta che trasportava sul tetto del

veicolo.

Al riguardo,

le versioni discordano. PC 1 ha dichiarato essere sceso dall’auto, essersi

spostato all’altezza della portiera posteriore sinistra e averla aperta pochi

centimetri per poter “salire con i piedi sul telaio dell’auto in modo tale da

avere un rialzo”. Dopodiché non gli è rimasto più alcun ricordo sugli eventi

(verbale polizia PC 1 7 luglio 2011 pag. 2).

La moglie della

vittima, __________, che sedeva, al momento dei fatti, al posto del passeggero,

ha dichiarato che suo marito era sceso, aveva richiuso la portiera anteriore e

si era spostato verso quella posteriore senza aprirla alzando le mani per

occuparsi della pianta. A quel punto è avvenuto l’impatto, che ha mandato i

vetri in frantumi. Il tempo trascorso fra l’uscita dall’abitacolo e l’impatto è

stato relativamente breve (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag.

1).

La teste __________,

fornisce versioni differenti nelle due audizioni. Dapprima, ha dichiarato che

il furgone di AP 1 l’aveva preceduta fin da Bellinzona (verbale polizia __________

20 aprile 2011 pag. 1), che ha notato la vettura ferma e con la portiera

spalancata, che ha visto la vittima scendere e dirigersi verso la parte anteriore

della vettura, e che la vittima é stata investita mentre passava oltre la

portiera aperta (verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 2). Durante

l’audizione dibattimentale, ha dichiarato, invece, che era preceduta dal

veicolo di PC 1, che l’ha visto accostare e fermarsi sulla corsia d’emergenza,

che il furgone di AP 1 l’ha sorpassata, anche perché lei aveva rallentato a

causa della vettura accostata, e che il furgone ha investito, dopo il sorpasso,

PC 1, appena sceso dalla sua vettura (verbale dibattimento __________ 22 aprile

2014 pag. 1).

AP 1

afferma, dal canto suo, che PC 1 é “sbucato dal nulla” e che non è uscito dalla

portiera (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3), che ha visto con la coda

dell’occhio, quando ormai si trovava all’altezza dell’automobile ferma, che PC

1 proveniva probabilmente da dietro la stessa, zona bagagliaio, e stava

aggirando la vettura in direzione della carreggiata (verbale polizia AP 1 19

aprile 2011 pag. 3; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1).

Quindi, avvistato

all’ultimo momento PC 1, AP 1 ha sterzato istintivamente verso sinistra

(verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1; verbale

dibattimento d’appello pag. 3). La sterzata è stata brusca (verbale

dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2; verbale dibattimento __________ 22

aprile 2014 pag. 1; verbale dibattimento d’appello pag. 3)

e il furgone ha sbandato (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 2; verbale dibattimento d’appello pag. 3).

La teste __________ ha

addirittura avuto l’impressione, per lo meno in un primo momento, che il

furgone rischiasse di cappottarsi (verbale polizia __________ 20 aprile 2011

pag. 2).

7.2. Il furgone ha colpito PC

1, secondo quanto affermato da AP 1 (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag.

3; verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag. 1), dapprima con lo

specchietto retrovisore destro alla testa. Vi è, poi, stata una possibile

strisciata lungo la fiancata mentre l’impatto principale è avvenuto all’altezza

della parte più arretrata del portellone laterale, dove è visibile una

deformazione abbastanza importante (foto 4, documentazione fotografica allegata

al rapporto di polizia). Questo impatto ha proiettato, o schiacciato, PC 1

contro la portiera posteriore della sua vettura, sulla quale è rimasta evidente

la deformazione dovuta al secondo impatto (foto 2, documentazione fotografica allegata

al rapporto di polizia). Dopodiché la vittima è rimbalzata sulla corsia di

destra (verbale polizia AP 1 19 aprile 2011 pag. 3; verbale dibattimento AP 1

22 aprile 2014 pag. 1; verbale polizia __________ 20 aprile 2011 pag. 2).

7.3. Ora, sugli attimi

precedenti l’impatto, la versione più lineare e verosimile risulta essere

quella della moglie della vittima, che coincide, eccezion fatta per l’apertura

della portiera posteriore sinistra, con quella della vittima stessa. La teste __________,

dal canto suo, ha dato due versioni dei fatti che sotto molti aspetti divergono

in modo sostanziale fra loro e che risultano inconciliabili con i riscontri

fotografici. In effetti, se una portiera in quel momento fosse stata

spalancata, il furgone, o il corpo della vittima sotto l’impulso dell’impatto,

l’avrebbe scardinata. Entrambe le portiere sono, invece, rimaste al loro posto

e quella posteriore ha subito il danno all’esterno. Inoltre, tenendo conto

della direzione del furgone, appare assolutamente impossibile che PC 1 fosse in

una posizione più avanzata rispetto alla portiera posteriore, sulla quale è

stato proiettato o schiacciato. Che PC 1 si trovasse dietro alla vettura ferma,

nella zona bagagliaio, come affermato invece da AP 1, non si può escludere.

Tale ipotesi implica però che la vittima sia uscita, si sia portata sul retro

del veicolo e stesse ritornando sul lato sinistro dello stesso, quando è stata

investita. Ciò allungherebbe il tempo trascorso da PC 1 fuori dall’abitacolo

verosimilmente a oltre 10 secondi, in contrasto con quanto affermato dalla

moglie che parlava di un lasso di tempo breve, e con quanto affermato da AP 1

stesso, ossia che quando aveva avvistato la vettura ferma, quindi circa 250 m e 10 secondi prima dell’impatto, intorno ad essa non c’era nessuno.

7.4. Riguardo alla

posizione esatta di PC 1 al momento dell’impatto, segnatamente se questo sia

avvenuto al di qua o al di là o sulla linea che delimita la corsia d’emergenza

rispetto alla corsia destra, maggior precisione risultando impossibile, basta

accertare, come correttamente fatto dal primo giudice, che PC 1 non si è

gettato nel mezzo della corsia di marcia: agli atti non vi è, infatti, indizio alcuno

di un comportamento tanto anomalo. Di conseguenza, l’impatto si è prodotto

all’altezza della portiera posteriore della vettura e non distante da essa, se

non a ridosso della stessa, quindi nello spazio fra la vettura ferma e la linea

di demarcazione, o al massimo pochi centimetri oltre la stessa. Porta a situare

l’impatto ad esigua distanza dalla portiera posteriore della vettura ferma

anche il fatto che sia la moglie della vittima che il teste __________,

passeggero di AP 1, abbiano percepito un solo colpo e non due distinti, l’uno

corrispondente all’impatto con il furgone e l’altro a quello con l’automobile

(verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 1; verbale dibattimento __________

22 aprile 2014 pag. 1).

7.5. A

seguito dell’incidente, PC 1 è stato subito trasferito, per via della

gravità delle lesioni, dall’Ospedale regionale __________ all’Ospedale

regionale di __________ (cfr. verbale interrogatorio PC 1 7 luglio 2011 pag.

2).

PC 1 ha

riportato le lesioni attestate dal certificato medico 26 aprile 2012

(doc. 3 incarto Ministero pubblico) redatto dal Dr. med. __________ e dalla

Dr.ssa med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________.

Le lesioni diagnosticate sono:

“Politrauma con/su:

- trauma cranico lieve

- contusione toracica

- contusione della spalla

destra

- frattura “butterfly”

dell’anello pelvico anteriore con frattura transforaminale, massa laterale

sacro sinistro non dislocata, rottura parziale dell’articolazione ileo-sacrale

destra

- lesione parziale dell’uretra

bulbare

- lesione del legamento

collaterale laterale e rottura del crociato anteriore del ginocchio destro

- lesione del menisco

laterale, stiramento del legamento collaterale mediale primo grado del

ginocchio sinistro”

Il certificato attesta, inoltre, che PC 1 non fu in pericolo di

morte a seguito dell’incidente e che il suo stato di salute non fu aggravato da

malattie o lesioni preesistenti.

Gli interventi ai quali PC 1 fu

sottoposto sono:

- posa di catetere sovrapubico

tipo Cystofix il 19.04.11

- osteosintesi anteriore

dell’anello pelvico con due placche Matta e uretrocistoscopia (Dr. __________),

riallineamento per via endoscopica dell’uretra bulbare con un catetere

vescicale Ch. 18 il 20.04. 11

- stabilizzazione dell’anello

pelvico posteriore con 2 viti Asnis 6.5 bilaterale il 28.04.11

- stabilizzazione postero

laterale ginocchio destro il 19.05.11”

Sulla durata della degenza

di PC 1 il certificato medico riporta:

“ Il sig. PC 1

è stato ricoverato presso il Servizio di Chirurgia dell’Ospedale Regionale di __________,

sede __________, dal 19.4.2011 al 24 maggio 2011, giorno del suo trasferimento

presso la Clinica di __________ per la continuazione della fisioterapia.”

Presso l’Ospedale

Regionale di __________, __________, la degenza si è protratta dal 24 maggio

2011 all’11 luglio 2011 (rapporto di dimissione 13 luglio 2011, doc. dib.

d’appello 1).

In seguito, nonostante a

più riprese si sia tentato di asportare il catetere vescicale, compreso un

tentativo chirurgico di uretrotomia interna rimasto senza esito, le complicanze

sorte hanno sempre reso vani detti tentativi e un ripristino della minzione

spontanea non è mai stato ottenuto (rapporto medico 27 agosto 2013 Dr. med. __________,

incarto appello doc. XII).

Soltanto a partire dal mese di

giugno 2012 (rapporto medico 27 agosto 2013 Dr. med. __________ e scritto 11

giugno 2012 del Dr. med. __________ al Dr. med. __________, incarto appello

doc. XII), ossia più di un anno dopo l’incidente, PC 1 ha rinunciato a

intraprendere ulteriori tentativi di asportare il catetere e ha accettato il

fatto che avrebbe dovuto portarlo per il resto dei suoi giorni,

ciò che comportava trattamenti medici regolari e un cambio ogni due mesi.

Queste sequele lo hanno costretto a rinunciare alle attività di orticoltura e

viticoltura, passioni che aveva coltivato fino al giorno dell’incidente (verbale dibattimento __________ 22 aprile 2014 pag. 2).

PC 1 è deceduto

in data 1° luglio 2013, per cause non riconducibili all’incidente del 19 aprile

2011 (scritto 17 luglio 2013 dell’avv. __________ alla Pretura penale, atto di

morte, incarto Pretura penale doc. 8 e 9).

Appello

8. Sulla questione a sapere se le lesioni subite da PC 1 a seguito

dell’incidente siano da qualificare come lesioni gravi ai sensi dell’art. 125

cpv. 2 combinato con l’art. 122 CP o soltanto come lesioni semplici,

l’appellante auspica un esame d’ufficio della questione rimettendosi al

giudizio di questa Corte.

9. Giusta l’art. 125 CP,

chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria (cpv. 1). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito

d’ufficio (cpv. 2).

9.1. Secondo dottrina e

consolidata giurisprudenza, il concetto di lesione grave ai sensi dell’art. 125

cpv. 2 CP corrisponde a quello dell’art. 122 CP (DTF 93 IV 12; DTF 101 IV 381; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar

Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 4 ad art. 125 CP).

L’art. 122

CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni

sono gravi (Hurtado Pozo, Droit

pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen

Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la

ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in

cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la

perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente

un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del

viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come

lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale

di una persona (cpv. 3).

Determinante per

definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il

comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier

in Basler Kommentar Strafrecht II, 2a ed. 2007, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag.

159).

Relativamente al caso

di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una

lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di

una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del

corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il

bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio,

una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier,

op. cit., n. 10 segg. ad art. 122 CP; Donatsch,

op. cit., pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità

al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in

un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o

gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse

vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).

Ritenuto come

l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3,

non sia esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la

vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi

sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag.

160; Donatsch, op. cit., pag. 40).

Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire

una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna

presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier,

op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz,

Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 12 pag. 126). Va tenuto

in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la

rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier,

op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

9.2. Le fratture riportate

al bacino da PC 1 sono serie. Hanno reso necessari due interventi operatori con

la posa di due placche e due viti in date 20 e 28 aprile 2011. La lesione

all’uretra bulbare ha richiesto, dal canto suo, la posa di due cateteri, il

primo in data 19 aprile e il secondo durante l’intervento operatorio del 20

aprile 2011. A ciò si aggiungono un terzo intervento operatorio al ginocchio

sinistro, dovuto alle lesioni e rotture dei legamenti, effettuato il 19 maggio

2011, e le lesioni al ginocchio destro, le contusioni varie e il trauma

cranico.

Per quanto riguarda la

degenza, PC 1 è stato subito trasferito, per via della gravità delle lesioni,

dall’Ospedale regionale __________ all’Ospedale regionale di __________, dove

il ricovero acuto si è protratto per più di un mese, dal 19 aprile 2011 al 24

maggio 2011. Dopodiché PC 1 è stato trasferito all’Ospedale di __________, dove

è rimasto ricoverato per un altro mese e mezzo, fino all’11 luglio 2011, per la

continuazione della riabilitazione.

Ora, da quanto appena visto,

già solo le fratture riportate al bacino sarebbero sufficienti a ritenere

realizzata una lesione grave ai sensi dell’art. 122 cpv. 3 CP (Roth/Berkemeier, op. cit.,

n. 39 ad 122 CP). Se a queste si aggiungono la lesione all’uretra bulbare, la

quale ha comportato la posa dei due cateteri, le lesioni alle due ginocchia, le

varie contusioni e il trauma cranico, se si tiene conto che sono stati

necessari tre interventi chirurgici, che il ricovero acuto è durato più di un

mese e che poi è continuato per la riabilitazione, che PC 1 ha dovuto convivere

per il resto dei suoi giorni con il catetere vescicale, il cui asporto è stato

impedito dall’impossibilità di ripristinare la minzione spontanea, ciò che

comportava trattamenti medici regolari e un cambio ogni due mesi, che di

conseguenza ha dovuto rinunciare alla sua passione per l’orticoltura e la

viticoltura, non rimane spazio per alcun dubbio sulla gravità delle lesioni

riportate da PC 1.

Visto quanto

precede, le lesioni subite dalla vittima vanno senz’altro qualificate come lesioni

gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 combinato con l’art.

122 CP.

Negligenza

10. L’appellante contesta la

violazione delle norme della circolazione stradale, segnatamente degli art. 26

cpv.1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2

ONC, e dell’art. 125 cpv. 1 e 2 CP.

10.1. La realizzazione della

fattispecie contemplata all’art. 125 cpv. 1 e 2 CP prevede, secondo una

struttura analoga a quella dell’omicidio colposo (art. 117 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3a ed. 2010, n. 1 pag. 148), l’adempimento di tre condizioni:

il risultato, ossia, qui, lesioni gravi, una negligenza e un nesso di causalità

naturale e adeguato tra la negligenza e il risultato (STF

6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1;6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid.

1;6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1;6B_15/2007 del 9 maggio 2007

consid. 4;6P.121/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 2.3; DTF 122 IV 145 consid.

3 e rinvii). Accertata la presenza di lesioni gravi, va esaminato se l’autore

ha commesso una negligenza.

Giusta l'art. 12

cpv. 3 CP (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCP) commette per negligenza un

crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali.

La negligenza

presuppone quindi che l’autore abbia violato le regole della prudenza, ossia il

dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi

comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni

involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile

viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le

sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto dell’esposizione a pericolo altrui

(STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2;6B_611/2011 del 31 gennaio 2012

consid. 3.1;6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.1 e 1.2;6B_437/2008 del

24 luglio 2009 consid. 2.1;6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 5.1;

6P.121/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 2.3.1; DTF 136 IV 76 consid. 2.3.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 7

consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 62 consid.

2d; 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel/Jean-Richard, in Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 29 ad art.

12, pag. 67). Per determinare i limiti del dovere di

prudenza, ci si riferisce in primo luogo alle norme legali previste dall’ordine

giuridico per garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni così come a

regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni

private o semipubbliche (DTF 133 IV 158 consid. 5.1; DTF 135 IV 56 consid. 2.1;

STF 6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).

La violazione del

dovere di diligenza può altresì essere dedotta dai principi generali, se

nessuna norma speciale è stata violata né risulta applicabile (DTF 133 IV 158

consid. 5.1; DTF 135 IV 56 consid. 2.1), occorrerà quindi domandarsi se una

persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini

dell’autore, avrebbe potuto prevedere, almeno nelle grandi linee, il corso

degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità

adeguata, se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più

- e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione

dell’evento dannoso (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2;6B_437/2008

del 24 luglio 2009 consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; 122 IV 145

consid. 3b).

La violazione del

dovere generale di prudenza è presunta nel caso di violazione delle già

menzionate norme legali o amministrative aventi per scopo di garantire la

sicurezza e prevenire gli infortuni, quali le norme sulla circolazione

stradale, o di regole analoghe (STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2;

6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.2;6B_437/2008 del 24 luglio 2009

consid. 2.1;6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 5.1;6P.121/2006 del 7

dicembre 2006 consid. 2.3.1;6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.1; DTF

135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 7 consid. 3.3; 129 IV

119 consid. 2.1).

10.2. Giusta l’art. 26 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di

ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme

stabilite (cpv. 1). Particolare prudenza deve essere usata verso i

fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per

ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente(cpv.

2). Con questa norma è posta, da un lato, una regola della circolazione

generale e di carattere sussidiario. Essa è, dall’altro, una regola generale di

prudenza e costituisce un riferimento nell’interpretazione delle altre norme.

Da essa scaturisce infine il principio dell’affidamento (Bussy/Rusconi, Commentaire du code

suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 1.3 ad art. 26 LCStr e

rinvii).

Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr,

il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli

deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve

compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la

sua attenzione non deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né

da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di

informazione. L’attenzione richiesta dal conducente implica che egli sia in

misura di reagire prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità

corporale o i beni materiali altrui (Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 2.4 ad

art. 31 LCStr e rinvii). Avere padronanza del veicolo significa che

l’automobilista deve essere in condizione di azionare rapidamente i comandi del

suo veicolo in movimento, così da manovrarlo immediatamente in modo adeguato

alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid.

2a; 103 IV 101 consid. 2.b; 76 IV 53, consid. 1). L’automobilista deve,

inoltre, abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto ciò che

succede direttamente davanti a lui nello spazio corrispondente alla sua auto (Bussy/Rusconi, Commentaire du code

suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 2.4.1 ad art. 31). Egli deve

dedicare alla strada e al traffico tutta l’attenzione possibile imposta dalle

circostanze, quali, per esempio, la densità del traffico, la configurazione dei

luoghi, l’ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 103 IV 101

consid. 2.b; STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2;1C_504/2011 del

17 aprile 2012, consid. 2.4).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr

prescrive che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in

particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, alle condizioni della

strada, della circolazione e di visibilità.

L’ossequio delle regole

dell’adattamento della velocità alle circostanze è condizione essenziale per la

padronanza del veicolo. Per potersi conformare alle regole di prudenza, il

conducente dovrà, dapprima, adattare la sua velocità al fine di evitare

incidenti e disagi alla circolazione. Nell’ambito dell’art. 32 LCStr, sono

stati sviluppati alcuni principi giurisprudenziali che definiscono la soglia di

attenzione imposta al conducente e che, come rilevato in dottrina, trovano

applicazione anche nei casi inerenti all’art. 31 LCStr e si riferiscono anche

alla regola generale di prudenza dell’art. 26 LCStr (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation

routière, 3a ed. 1996, n. 1.1 ad art. 32; Philippe Weissenberger, Kommentar zum

Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, 2011, n. 10 ad art. 32 LCStr).

Il Tribunale federale esige che

il conducente sia pronto a reagire di fronte a ogni circostanza che gli

si potrebbe presentare (DTF 126 IV 91, consid. 4a cc; 93 IV 115 consid.

Considerandi

2.

secondo cui un automobilista in autostrada deve contare anche

sull’eventualità di trovarsi davanti una sedia e adattare la velocità in modo

da non perdere il controllo del veicolo nella manovra volta ad evitarla). In

quest’ambito, il tema non è tanto quello di sapere se l’arresto è possibile

sulla distanza visibile, ma piuttosto quello di sapere quali sono gli ostacoli

sufficientemente individuabili: si tratta, dunque, di un problema di attenzione

rilevante anche ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr (DTF 76 IV 53, consid. 3).

Il conducente deve, inoltre,

tenere conto degli ostacoli che appaiono improvvisamente nel suo campo visivo

nella misura in cui questa eventualità è seriamente prevedibile in ragione di

circostanze particolari. A titolo esemplificativo, alle fermate dei servizi di

trasporto pubblico, il conducente deve badare alle persone che salgono e

scendono, e contare con la fuoriuscita inopinata di un occupante di una vettura

ferma sul lato opposto alla fermata (STF 6B_1086/2010 consid. 3.2 seg.).

Imprevedibile è, invece, l’ostacolo che si presenta davanti all’automobilista

inaspettatamente e del quale egli non può tener conto (STF 6B_1070/2009 del 22

marzo 2010 consid. 3.2 e 3.3; Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3a ed. 1996, n. 1.27 ad art. 32 con esempi). Costituisce, inoltre, una colpa

il fatto di accorgersi troppo tardi di un ostacolo o di un pedone sulla

carreggiata (DTF 64 II 320, consid. 7; DTF 100 IV 279 consid. 2c). La

giurisprudenza del Tribunale federale impone, pertanto, al conducente di

prevedere con ampio margine eventuali ostacoli sulla carreggiata, prescrivendo

una guida adattata alle circostanze (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009,

consid. 3.2;1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.4) e una prudenza

particolare non solo quando vi siano concreti indizi che un utente della strada

non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr), bensì anche quando la

situazione presenta un tasso di potenziale pericolo tale da richiedere un

atteggiamento particolarmente scevro da rischi. (STF 6P.146/2003

del 22 marzo 2004 consid. 4.2; BGE 125 IV 83 E. 2b).

Secondo l’art. 34

cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da

tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e

circolare affiancato o dietro un altro. Per quanto riguarda la

distanza di sicurezza che i conducenti devono mantenere, l’art. 7 cpv. 2 ONC

precisa anche che il conducente deve tenere una distanza sufficiente dal

margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte

o nelle curve.

Il dovere di

tenere una distanza sufficiente va rispettato nei confronti di tutti gli utenti

della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o veicoli che ne siano

sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni, non solo in caso di

incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio ravvicinato (STF

6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3). L’ampiezza della distanza

laterale da tenere nei confronti dei pedoni non si può determinare in modo

generale ed astratto. Essa dipenderà da fattori quali la larghezza della

carreggiata, le condizioni di traffico e visibilità, la velocità del veicolo,

l’età e il comportamento del pedone (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005

consid. 2.3, con riferimento a DTF 91 IV 86 consid. 2).

10.3

AP 1 ha avvistato la

vettura di PC 1 ferma sulla corsia di emergenza una decina di secondi prima

dell’impatto. Durante questi dieci secondi, PC 1 ha aperto la portiera ed è

uscito sul lato della vettura per poi accingersi a sistemare la pianta sul

tetto. Non vi era nulla che ostacolasse la visuale fra il furgone e

l’automobile da cui stava uscendo PC 1 e non vi era neppure alcuna circostanza

per cui AP 1 avrebbe dovuto rivolgere la sua attenzione anche su altri oggetti

particolari. La sola potenziale fonte di pericolo era l’automobile ferma sulla

corsia d’emergenza e la persona che le si teneva accanto era visibile e doveva

essere vista.

AP 1 non ha scorto PC 1

per tutto il lasso di tempo in cui questi si trovava fuori dall’abitacolo fino

a un istante prima di investirlo. Egli ha, così, violato il dovere fondamentale

di prestare costante attenzione alla strada, ciò che gli ha impedito di

padroneggiare il suo veicolo in modo tale da non investire PC 1.

Anche volendo prescindere dal

mancato tempestivo avvistamento di PC 1, una vettura ferma sulla corsia di

emergenza è già di per sé un indizio di potenziale pericolo, anche se non vi

sono persone nelle vicinanze. Da essa possono uscire gli occupanti in ogni

momento, anzi, la probabilità che questi escano è alta. AP 1, secondo le sue

stesse dichiarazioni, non ha riconosciuto tale indizio di pericolo e ha

proseguito la sua corsa senza provvedere ad alcun adeguamento della sua

andatura. In primo luogo non ha adeguato la velocità. Pur concedendo

all’appellante che la velocità alla quale viaggiava, inferiore al limite

amministrativo di 120 km/h vigente su quella tratta, poteva essere adeguata al

carico, ritenuto che il furgone non circolava al limite della sua capacità, e a

delle condizioni di viabilità ottimali, non si può ritenere che tale velocità

possa rimanere invariabilmente adeguata al momento in cui si presenti un indizio

di pericolo, come nella presente fattispecie lo era la vettura ferma sulla

corsia di emergenza, ciò che ne imponeva una riduzione. AP 1 ha, pertanto,

violato anche il dovere di adattare la velocità alle peculiarità del veicolo e

del carico così come alle condizioni della circolazione. Oltre a non adattare

la sua velocità, AP 1 ha pure violato il dovere di mantenere una distanza

sufficiente da tutti gli utenti della strada e dal margine destro della stessa.

Tale distanza andava chiaramente adeguata alla situazione che vedeva un veicolo

fermo sulla corsia di emergenza con il rischio che una persona ne uscisse

improvvisamente, e a maggior ragione quando una persona si trovasse già

all’esterno, ritenuta l’alta velocità dovuta al fatto di circolare sull’autostrada.

Come correttamente considerato dal primo giudice, AP 1 avrebbe potuto e dovuto,

per lo meno, portarsi il più possibile verso la linea centrale delimitante la

corsia destra da quella sinistra e, a seconda delle circostanze e condizioni di

traffico permettendo, anche spostarsi sulla corsia sinistra.

Da quanto precede, discende

pertanto che le violazioni delle norme della circolazione stradale commesse da AP

1, per il quale, peraltro, il trasporto su strada costituiva una parte notevole

della sua attività professionale (verbale dibattimento AP 1 22 aprile 2014 pag.

2), configurano un caso di palese negligenza.

Nesso di

causalità

11.

Tra il comportamento

colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve altresì

sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (STF 6B_437/2008 del 24

luglio 2009 consid. 2.3; DTF 122 IV 17 consid. 2c).

Un rapporto di causalità

naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione

necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento

venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto

2006.

consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199

consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è

sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 2a).

In materia di circolazione

stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti

essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce

la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con

altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;

DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011

consid. 5.3; sentenza CCRP17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).

La causalità deve essere anche

adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era

idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della

vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può

affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF

130.

IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid.

7a/bb pag. 17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del

14.

ottobre 2003 consid. 4; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid.

5.

; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).

Il rapporto di causalità

adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza

giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un

terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o

appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere

imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità:

occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare

l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in

secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in

particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid.

6.1

pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10;

127.

IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17

consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b

pag. 102; STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2013 consid. 1.3;6B_1086/2010 del 28

febbraio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2008.48 del 1.

ottobre 2009 consid. 3.3.c;6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1;

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8

aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64 del 13 dicembre

2005.

consid. 3).

La questione relativa ad

un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in

funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in

funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella

misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF

122.

IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza

CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

A titolo

esemplificativo, il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni

attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido,

considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere

considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile comportamento non conduce

ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20

luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso a una signora

di settant’anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto

perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; nella DTF 100 IV

279.

consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di

un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da interrompere

il nesso di causalità adeguata; cfr. anche sentenza CCRP 17.2008.48 del 1.

ottobre 2009 consid. 3.3.c e sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid.

5.

).

12.

In concreto, un rapporto

di causalità naturale tra la violazione dei doveri di prudenza e l’evento è

senz’altro dato. AP 1 non ha posto sufficiente attenzione alla strada, non ha

adeguato la velocità in funzione delle circostanze e del suo carico e non ha

mantenuto una distanza sufficiente né dalla vettura della vittima né dalla

vittima stessa. Tale comportamento di guida è condicio sine qua non

delle lesioni subite da PC 1.

Dato è pure il

nesso di causalità adeguata, dal momento che il comportamento di AP 1 era

idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della

vita, a cagionare o a favorire le lesioni della vittima. Ed era ampiamente

prevedibile che delle lesioni quali quelle subite dalla vittima potessero

realizzarsi a seguito del comportamento di AP 1.

Va ancora

esaminato se il nesso di causalità non sia stato interrotto dal comportamento

della vittima o di terzi. Come visto, ritenuta l’estraneità del concetto

di compensazione delle colpe al diritto penale, la questione dell’interruzione

del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di

colpe di terzi o della vittima. Un ipotetico comportamento di PC

1.

contrario alle norme sulla circolazione stradale, e segnatamente al divieto

ex art. 36 cpv. 3 ONC, di accedere alla carreggiata in autostrada, non é

quindi, di per sé, sufficiente ad interrompere il nesso causale: necessario è,

ancora, che l’ipotetico comportamento colpevole - così come eventuali altre

circostanze esterne all’autore - non sia, in sé, prevedibile. Di rilievo, in

quest’ambito, è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle

circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.

In concreto,

anche ammettendo che la vittima, trovandosi all’esterno della sua vettura ferma

sulla corsia d’emergenza, abbia effettivamente invaso, in minima parte, la

corsia destra su cui sopraggiungeva il furgone di AP 1, un tale comportamento

non può assolutamente essere considerato una circostanza eccezionale e

imprevedibile. Un’interruzione del nesso causale a seguito del

comportamento della vittima è, pertanto, da escludere.

13.

Da quanto precede discende

che AP 1 va riconosciuto autore colpevole di lesioni colpose gravi.

14.

Per quel che riguarda la

commisurazione della pena, stabilita la colpevolezza di AP 1 in relazione al

reato ascrittogli, occorre procedere alla commisurazione della

pena ai sensi dell’art. 47 CP (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14

ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

Questa Corte

ritiene condivisibili le valutazioni operate dal primo giudice in relazione

alla commisurazione della pena pecuniaria nonché della multa inflitta

all’appellante e, pertanto, per le considerazioni espresse al consid. 6 della

querelata sentenza che qui si richiamano (art. 82 cpv 4 CPP).

Tuttavia,

ritenuto che il reddito mensile dell’appellante è diminuito notevolmente dal

momento della sentenza di primo grado e che ammonta ora a EUR 1'200 /

1'300 (verbale dibattimento d’appello pag. 2), l’ammontare dell’aliquota

giornaliera è fissato in CHF 40.00 (quaranta). Per gli stessi motivi,

l’ammontare della multa è fissato in CHF 200.00.

Tasse e spese

15.

Gli oneri processuali di

primo grado, per complessivi CHF 1'135.00, sono posti a carico

dell’appellante.

Gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi CHF 1'000.00, sono posti a carico

dell’appellante nella misura dei 4/5 e per il resto a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

12 cpv. 3, 47, 122, 125 CP,

26, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34

cpv. 4 LCStr,

3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 2,

36 cpv. 3 ONC,

32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, il 19 aprile 2011, a __________, circolando sull’autostrada A2, alla guida dell’autofurgone Fiat Ducato targato __________

– omettendo di prestare la dovuta attenzione e adottare le dovute misure

precauzionali – investito PC 1, colpendolo con lo specchietto retrovisore

destro sul capo e con la fiancata del furgone, causandogli le conseguenze

fisiche di cui ai certificati medici agli atti.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

45 (quarantacinque) aliquote da CHF 40.00 (quaranta) cadauna,

corrispondenti a complessivi CHF 1'800.00 (milleottocento).

1.2.1.1. L’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di CHF 200.00

(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 1'135.00

(millecentotrentacinque) per il procedimento di primo grado.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’appellante nella misura dei 4/5 e per il

resto a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.