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Decisione

17.2014.138

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 novembre 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I due figli - __________ (nato il __________) e __________ (nata

il __________) - gli sono stati affidati sin dal 2003:

“ Ci siamo

separati nel novembre 2003. Mia moglie è partita subito per la Svizzera

interna, dove si è rifatta una famiglia e dove vive tuttora. I miei figli sono

stati affidati a me da subito. Me ne sono sempre occupato io, con l’aiuto di

mia mamma” (verb. dib. d’appello, pag. 2).

c. IM 1 non è

incensurato ma ha alle spalle due condanne:

- sentenza 1.6.2005 della

Pretura penale: condanna, per vie di fatto, minaccia e coazione (reato

mancato), alla pena detentiva di 15 giorni sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni;

- decreto d’accusa

3.10.2011: condanna, per guida in stato di inattitudine e infrazione alle

norme della circolazione stradale, alla pena pecuniaria di 45 aliquote

giornaliere sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla

multa di fr. 1'200.-

Al dibattimento di primo grado, riguardo le due condanne subite, l’imputato

ha dichiarato quanto segue:

“ ricordo i fatti

del 2005 dovuti ai problemi con l’ex moglie. C’è stato un episodio molto

sgradevole e sono stato condannato. Non ricordo bene la pena, ma ricordo che

non mi ero presentato al processo. Ricordo che avevo trovato mia moglie con

un’altra persona ed io avevo reagito male. Per quanto riguarda i fatti del 2011

(agosto), ricordo che ero nervoso perchè andava male con mia figlia. Ho bevuto

un po’ troppo e ho commesso delle infrazioni alla circolazione stradale.

Preciso che non ho mai avuto problemi di dipendenza dall’alcool” (verbale

d’interrogatorio dell’imputato, dib. di primo grado, pag. 2 e 3).

Fatti accertati in prima sede e non contestati

3. a. Per quanto si possa desumere dagli atti, IM 1 ha fatto fronte ai suoi obblighi educativi

in modo dignitoso e sostanzialmente esente da critiche di rilievo visto che gli

stessi operatori sociali che si sono occupati del nucleo familiare hanno

considerato che gli episodi oggetto di questo procedimento penale fossero un

caso isolato ed hanno, perciò, voluto ed ottenuto che la ragazza - che in un

primo tempo era stata allontanata dal padre e collocata in un istituto -

rientrasse al proprio domicilio:

“ dopo i fatti si

era deciso per un rientro a casa proprio per il comportamento del padre che non

era stato ritenuto inadeguato nel senso che l’interpretazione fatta al momento

era di un episodio eccezionale e non certo di un padre con attitudini violente.

Aggiungo che il rientro era stato accolto positivamente anche dalla ragazza

stessa” (verb. dib. di primo grado, audizione __________, pag. 1; cfr., anche,

verbale audizione di __________, capo struttura __________, di fronte alla

Commissione tutoria regionale 16 del 3.10.2011).

Anche __________ - direttore dell’__________ dove la ragazza è

stata collocata dal 21.5.2012 al 14.6.2013 - ha parlato di IM 1 come di un buon

padre, confrontato con una figlia particolarmente difficile da educare ma,

comunque, sempre collaborativo con gli operatori sociali:

“ le relazioni

fra la direzione, gli educatori e il signor IM 1 sono sempre state improntate

alla collaborazione: si sono approntati svariati accorgimenti nell’intento di

favorire una soddisfacente evoluzione di __________, ahinoi!, con risultati

altalenanti, mai del tutto soddisfacenti (…) il compito del padre, malgrado il

suo impegno, si è avverato decisamente arduo (…) Si può pertanto capire che il

sig. IM 1 possa essere messo in scacco in qualche frangente da una figlia

oltremodo impegnativa” (scritto 4 aprile 2014 di __________, doc. dib. Pretura

penale 2).

b. Per completezza di

informazioni, vanno qui riportate le dichiarazioni di __________, il figlio

maschio dell’imputato, da cui sembra emergere che, con __________, l’imputato

fosse particolarmente autoritario:

“ D9: come sono i

rapporti tra lei e suo padre?

R9: i rapporti sono buoni. Non vi sono problemi particolari.

D10: come definisce i rapporti tra suo padre e sua sorella?

R10: sono problematici. In buona sostanza il papà funge da padre

padrone. Tutto dev’essere come vuole lui. Dall’altra parte mia sorella la

definirei una ribelle” (PS __________ 19.5.2012, pag. 3).

In realtà, il pensiero del ragazzo non è stato probabilmente

correttamente espresso e, poi, interpretato. Diversamente non si

comprenderebbero i lusinghieri (per il padre) rapporti dei servizi sociali. Va,

comunque, annotato che, al dibattimento di primo grado, l’imputato ha preso

posizione su queste dichiarazioni rilevando:

“ ADR che mi

ritengo un padre responsabile. Non ritengo di essere un padre autoritario, nel

senso che i miei figli non devono fare tutto quello che dico senza discussioni.

In genere, io faccio le proposte e poi ne parlo con i figli, a volte va bene e

a volte devo imporre la mia volontà. Prendo atto che mio figlio ritiene che io

sia un padre autoritario e la giudice mi fa presente quanto riferito dal

medesimo nel verbale del 19.5.2012 a pag. 3 a R10: devo dire che non è stato facile fare da mamma e da papà, ritengo però di non essere così autoritario come

mi descrive mio figlio, perché in effetti discuto con i miei figli prima di imporre

le mie decisioni” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, dib. di primo grado,

pag. 2).

Da rilevare, la pacatezza e ragionevolezza della risposta che

conferma la buona impressione generale che, anche al dibattimento d’appello, IM

1 ha saputo dare di sé.

c. Secondo quanto

risulta dagli atti, per l’accusato i primi importanti problemi educativi sono

sorti quando, raggiunti i 14 anni, la figlia - sino ad allora ragazzina

giudiziosa - è diventata ribelle ed insofferente alle regole:

“ per quanto concerne

__________, i rapporti fino a circa un anno fa erano ottimi. Era veramente una

brava ragazza ma dall’estate dell’anno scorso le cose sono cambiate. Ha

iniziato ad andare male a scuola, a litigare con la gente, non rientrare a casa

agli orari fissati e non ascoltare le mie indicazioni. In seguito sono iniziate

le bugie, per esempio dicendomi che si reca da una persona e invece va da

un’altra parte, tutto con lo scopo di trasgredire alle regole (…) con mia

figlia il rapporto è stato ottimo fino all’estate scorsa, poi sono andati

peggiorando sempre di più. Da parte mia ho cercato di staccarmi da lei, non

impedendole comunque di vivere nel modo che voleva. Il rapporto con il figlio

invece è buono, però lo vedo sofferente quando, per volontà di __________, è

costretto a raccontarmi le bugie” (PS IM 1 19.5.2011 pag. 2);

“ io voglio molto

bene ai miei due figli che ho cresciuto da solo per diversi anni, esattamente

dal novembre 2003, perché ho divorziato da mia moglie e i figli mi sono stati

attribuiti. I miei rapporti con __________ erano molto buoni e le ho sempre

voluto tanto bene, però ad un certo punto, e meglio a inizio 2011, __________

ha iniziato a cambiare comportamento, andava male a scuola. Rispondeva male ai

docenti, alle persone, con me no perché aveva rispetto nei miei confronti.

Quando io avevo discussioni con lei si metteva subito a piangere. Andava a

scuola con il natel anche se sapeva che non glielo permettevano ed in seguito

lo sequestravano ed in seguito lei si infuriava anche con i docenti. Penso che

reagiva male con loro in segno di ripicca. Erano problemi adolescenziali che

riuscivo a gestire fino ad un certo punto, tanto è vero che, non ricordo bene

quando ma forse a metà del 2011, avevo interpellato i servizi sociali” (PS IM 1

19.5.2011, pag. 5).

Che il comportamento della ragazza non fosse esemplare è

confermato dalle altre risultanze in atti.

Prima di tutto, è confermato dalle dichiarazioni del fratello:

“ … parrebbe che __________

abbia arrischiato di rimanere incinta (…) mia sorella fuma (sigarette) e a

scuola il suo comportamento non è sempre esemplare nei confronti dei vari

maestri (ha l’abitudine di rispondere in malo modo). In una circostanza, a

seguito del fatto che aveva portato il proprio cellulare a scuola (non è

permesso) l’apparecchio le è stato sequestrato momentaneamente dal direttore e

mio padre era stato convocato per un colloquio poiché appunto __________ in

fatto di comportamento e disciplina non brillava di sicuro. (…) mia sorella la

definirei una ribelle poiché in tante circostanze non accetta quanto

impartitole dal papà. Se, per farla breve, il papà le pone un divieto si può

star certi che mia sorella farà di tutto per non osservarlo” (PS __________

19.5.2012, pag. 2 e 3).

La criticità del comportamento della ragazza è, inoltre, attestata

anche e soprattutto dall’audizione al dibattimento di primo grado di __________,

chiamato dagli enti di sostegno sociale ad occuparsi della ragazza, che ha, fra

l’altro, dichiarato quanto segue

“ dopo il primo

collocamento, in buona fede, si pensava che le cose potevano risolversi con

degli aiuti esterni, ma (…) all’inizio si è lasciata la porta aperta per un

rientro dal padre, però durante la permanenza in istituto della figlia ci si è

resi conto che ciò poteva essere controproducente per problemi comportamentali

della ragazza, non solo riferiti alle relazioni con il padre. La ragazza quando

è confrontata con dei no, reagisce in malo modo e non è facile gestirla anche

per gli educatori (…) malgrado le promesse, il rendimento scolastico non

migliorava. La sua evoluzione quindi non era né scontata né veloce (…) la

ragazza, è vero, è capace di esasperare e ha già messo in crisi anche gli

educatori, però è proprio il compito dell’adulto di superare queste difficoltà

e di non mettersi alla pari del minore” (verb. dib. di primo grado, audizione __________,

pag. 1).

A comprova della difficoltà di assumere l’onere educativo nei

confronti di __________ vi è, poi, in atti il già citato scritto di __________,

direttore dell’__________:

“ la sua ammissione

è avvenuta nella forma dell’urgenza, a seguito di un ennesimo episodio di forte

conflittualità con il padre, conseguente alla grande difficoltà della ragazza

di attenersi alle regole indicatele, riguardo alle uscite serali, in

particolare durante i fine settimana. Occorre tener presente che a quel momento

non aveva ancora compiuto i 15 anni e pretendeva di poter fare le ore piccine

(voleva poter stare in giro fin oltre la mezzanotte).

Fin dai primi giorni del suo soggiorno presso il nostro istituto

abbiamo avuto modo di renderci conto di essere confrontati con una ragazza dal

carattere forte, dai modi di fare risoluti e pretenziosi, dal linguaggio

tagliente e provocatorio, con scarsa capacità di addivenire a ragionevoli

compromessi: una giovane certamente dotata di buona intelligenza, ma poco

incline ad adeguare i suoi atteggiamenti alle regole vigenti nei diversi

contesti.

La ripetizione della quarta media (…) avrebbe dovuto consentirle

di ottenere una licenza migliore di quella conseguita a __________. Purtroppo,

dopo un inizio abbastanza positivo (…) sono tornati ad emergere le

manifestazioni di insofferenza, di disagio, di mancanza di rispetto che le

avevano già reso alquanto difficile la frequenza nella precedente sede (…)

certo la grande conflittualità che ha caratterizzato nel corso degli anni

precedenti le relazioni fra i genitori della ragazza ha sicuramente prodotto

profonde ferite e tanta rabbia nel suo intimo. (…) il compito del padre,

malgrado il suo impegno, si è avverato decisamente arduo. Ma anche gli

educatori hanno dovuto dar prova di grande tolleranza di fronte alle frequenti

provocazioni e intemperanze, il più delle volte ingiustificate di __________.

Con l’aggiunta che talune sue reazioni apparivano amplificate dalla sua

indubbia capacità di drammatizzazione, per mettere nei pasticci l’adulto con il

quale si confrontava e ovviamente poter comunque cercare di raggiungere i

propri scopi.

In estrema sintesi, occuparsi di __________ non è stata incombenza

facile per gli educatori, malgrado la loro formazione e esperienza. Si può

pertanto capire che il sig. IM 1 possa essere messo in scacco in qualche

frangente da una figlia oltremodo impegnativa” (scritto 4 aprile 2014 di __________,

doc. dib. Pretura penale 2).

a. episodio del settembre 2011

4. E’ accertato che,

una sera del settembre 2011, durante una festa, IM 1, vista la figlia che

baciava un ragazzo, l’ha colpita con alcune sberle.

Non è chiaro di quante sberle si è trattato.

Il figlio - che ha assistito alla scena - ha parlato di una sola

Considerandi

sberla.

Il padre, invece, ai poliziotti ha parlato di “diverse sberle”, al

dibattimento di primo grado ha detto di avere dato alla figlia “più di una

sberla” mentre al dibattimento d’appello non ha più saputo ricordare

esattamente l’episodio:

“ D7: corrisponde

a verità che nel mese di settembre dell’anno scorso, in quel di __________, il

papà passava a vie di fatto nei confronti di __________, procurandole la

rottura di un dente?

R7: sì è la verità. Il papà sferrava uno schiaffo sul viso di mia

sorella” (PS __________ 19.5.2012, pag. 3);

“ mi trovavo ad

una festa a vendere panini. I miei due figli mi seguivano in questa attività.

Verso fine serata ho notato mia figlia che si stava baciando con un ragazzo. In

quel momento ho perso le staffe e purtroppo ho alzato le mani (…) per la

precisione l’ho colpita con diverse sberle” (PS IM 1 19.5.2011, pag. 5);

“ sono state

almeno due sberle” (verb. dib. di primo grado, pag. 1);

“ Non ricordo

esattamente quante sberle le ho dato. Erano comunque più di una” (verb. dib.

d’appello, pag. 2).

Non ci sono accertamenti sulla forza con cui IM 1 colpì la

ragazza.

Sul tema, al dibattimento di primo grado, IM 1, dopo avere detto

che non era sua intenzione fare del male alla figlia, ha precisato quanto

segue:

“ Non ritengo che

le sberle erano troppo forti perché non era rimasto il segno” (verb. dib. di

primo grado, pag. 1; sentenza impugnata, consid 4.1, pag. 13).

Non essendoci in atti accertamenti in senso contrario - in

particolare, non essendoci dichiarazioni o certificati attestanti la presenza

di ematomi o rossori sul viso della ragazza - occorre considerare che,

effettivamente, non si trattò di sberle particolarmente violente.

Tuttavia, la ragazza perse l’equilibrio e andò a sbattere contro

la vettura del padre parcheggiata lì vicino rompendosi un dente.

Sul motivo di quella perdita di equilibrio in atti non ci sono

accertamenti puntuali.

Ricordato come le dichiarazioni della ragazza non siano per nulla

credibili (tanto che nemmeno la pubblica accusa le ha ritenute), dalle

dichiarazioni rese da IM 1 e dal figlio alla polizia sembra emergere - ma non

in modo esplicito e chiaro - un collegamento quasi diretto tra le sberle e la

perdita di equilibrio.

Al dibattimento di primo grado, la questione è stata meglio

focalizzata e, al riguardo, IM 1 ha detto:

“ Lei purtroppo

si è girata e nell’allontanarsi è caduta verso la macchina, da sola” (verb. dib.

di primo grado, pag. 1; cfr., anche, PS IM 1 19.5.2011, pag. 5).

Sembrerebbe, dunque, che non furono le sberle in sé a far perdere l’equilibrio

alla ragazza - ciò che sembra logico visto l’accertamento sulla loro ridotta “intensità”

- ma che fu nel girarsi, probabilmente per sfuggire al padre, che la ragazza

perse l’equilibrio.

In assenza di riscontri contrari, il principio in dubio pro reo -

che regola anche la valutazione delle prove - impone di accertare che le cose

andarono, effettivamente, così come indicato da IM 1 al dibattimento di primo

grado.

5.

E’, inoltre, accertato

che quella fu la prima e unica volta in cui il padre alzò le mani sulla figlia:

“ voglio

sottolineare che prima di quel momento non avevo mai alzato le mani nei

confronti di mia figlia “ (PS IM 1 19.5.2011, pag. 5);

“ tengo a

precisare che è stata la prima volta che avevo alzato le mani su mia figlia”

(verb. dib. di primo grado, pag. 1);

“ D8: ci sono

stati altri casi in cui il papà è passato a vie di fatto, o l’ha picchiata,

ingiuriata, minacciata o quant’altro?

R8: no, unicamente litigi verbali” (PS __________ 19.5.2012, pag.

3).

Appello

6.

Abbandonata - saggiamente

- la richiesta di condanna per coazione in relazione all’episodio del 18 maggio

2012, la pubblica accusa ha, invece, ribadito la richiesta di condanna per

lesioni semplici ex art. 123 CP in relazione a quanto avvenuto nel settembre

2011, rilevando come siano realizzati, non solo i presupposti oggettivi, ma

anche quelli soggettivi del reato imputato, l’appellante dovendosi lasciare

opporre di avere agito per dolo eventuale.

Per contro, l’imputato ha sostenuto di avere voluto soltanto dare

un paio di sberle alla figlia, essendo rimasto sgradevolmente e intensamente

colpito dalla vista di lei che si sbaciucchiava con un ragazzo. Non sa se a

prevalere fu la gelosia del padre che vede la propria figlia sfuggirgli o, se

invece, fu la paura per l’incolumità della figlia che, ancora bambina e

immatura, assumeva comportamenti che egli riteneva a rischio. Sta di fatto - ha

detto - che egli, perse le staffe e reagì d’istinto. Ma - ha precisato - quello

di cui è sicuro è che egli voleva, semplicemente, darle un paio di sberle che

l’aiutassero a ricordare e rispettare in futuro delle norme di comportamento

che, con i fatti, mostrava di non voler più rispettare.

In nessun caso - ha assicurato - egli voleva procurale la rottura

di un dente o una lesione analoga.

7.

L'art. 123 cifra 1

CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono

essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge

l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione

presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La

giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni e ogni atto che provoca

una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi,

le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per

conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di

benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

8.

a. Giusta l’art. 12 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga

possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP).

La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di

dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene

possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché

prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur

non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza

CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale

in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui

che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

b. Particolarmente

delicata è la distinzione fra dolo eventuale e negligenza cosciente poiché, in

entrambi i casi, l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si

produca.

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può,

quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse

consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta

di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV

58.

consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c,

confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non

della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010

del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza

colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si

realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore

ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché

lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non

desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58

consid. 8.3; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1

del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010

consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid.

5.

).

c. Di regola, la

volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da

indizi esteriori e regole di esperienza.

In particolare, il giudice può desumere il dolo eventuale

dell’autore da ciò che questi sapeva, se la possibilità che l’evento si

producesse era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente

ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid.

8.

; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal

TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha

accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, segnatamente, la

gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione

e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce

delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata

risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.

2.3

; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo

eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;

STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125

IV 242 consid. 3.c; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza

CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9

giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

9.

Che la rottura di un

dente - anche solo parziale - costituisca, dal profilo oggettivo, una lesione

semplice ai sensi dell’art. 123 CP è indubbio (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119

IV 25 consid. 2a).

Altrettanto indubbio è che IM 1 non ha agito con dolo diretto (nel

senso che non ha colpito la figlia per romperle un dente).

E’, quindi, certo che IM 1 non può essere dichiarato colpevole di

lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP per dolo diretto.

Entrano, quindi, in considerazione o il dolo eventuale o la

negligenza.

Seguire la tesi dell’accusa - secondo cui è dato, in concreto, il

dolo eventuale - significa ammettere che IM 1, in quei brevi attimi, pur non

avendo agito con l’intento di procurarle una lesione, era perfettamente

consapevole che, schiaffeggiandola, la figlia avrebbe corso un altissimo

rischio di cadere, andare a sbattere contro una vettura, picchiare la faccia e,

così, rompersi un dente (o procurarsi una lesione d’analoga gravità).

E che, nonostante questa consapevolezza, ha agito, accettando - e,

quindi, in qualche modo, volendo - che la figlia si rompesse un dente o si

facesse male in altro modo ma con pari intensità.

Ora, l’accertamento dell’intenzione dell’autore esige, dapprima,

che il suo gesto vada contestualizzato, non solo nell’ambito delle circostanze

concrete in cui esso è avvenuto, ma anche nel contesto, più ampio, dei suoi

rapporti con la vittima.

In concreto, IM 1 è, a detta di tutti, un genitore che, pur con i

suoi limiti, si è sempre impegnato per educare correttamente i suoi figli.

Pur confrontato a difficoltà di non poco conto (cfr. diversi

rapporti dei servizi sociali in atti), dovute anche al fatto di essere solo ad

occuparsi dell’educazione dei figli - ciò che può essere particolarmente arduo

in un momento delicato e difficile come quello dell’adolescenza - è certo che,

eccettuato l’episodio del settembre 2011 che è rimasto isolato, IM 1 non ha mai

alzato le mani sui figli.

Al contrario.

Pur con i suoi limiti, egli ha sempre cercato di percorrere, con i

figli, la via (non sempre facile) del colloquio piuttosto che quella

dell’imposizione pura e semplice.

Ben si può considerare, dunque, che IM 1 era ed è un genitore

attento al bene dei figli. Questo accertamento, da solo, depone contro la tesi

del genitore che, pur agendo con lo scopo prioritario di castigare la figlia per

un comportamento inadeguato e, nel contempo, ricordarle, con la sanzione, la

necessità di rispettare le regole, ha preso in conto - e accettato, per il caso

in cui si realizzasse - la possibilità che la ragazza cadesse, andasse a

sbattere e si procurasse una lesione del tipo di quella subita.

A ciò si aggiunge che il fatto di dare alcune sberle non comporta,

in situazioni normali, un rischio particolarmente alto di causare una lesione

del tipo di quella che si è concretamente prodotta.

Diverso sarebbe stato il caso se le sberle avessero causato da

sole la rottura del dente. E questo perché ciò avrebbe significato che esse

erano di una violenza particolare e, quindi, in sé atte a causare lesioni che

vanno oltre le vie di fatto.

Ma, in concreto, non è stato così. Per rompere il dente sono dovuti

intervenire altri fattori: è dovuta intervenire una perdita d’equilibrio (sulla

cui causa, cfr. sopra consid. 4 in fine) e una botta contro una vettura.

In queste circostanze, occorre accertare che il dolo di IM 1 si esauriva

nelle sberle - cioè, in una via di fatto - e non andava oltre.

Ciò detto, si potrebbe, secondo quanto stabilito in DTF 134 IV 26,

ipotizzare il reato di vie di fatto in concorso con quello di lesioni semplici

per negligenza.

Non occorre, comunque, approfondire la questione ritenuto che ad

una condanna di IM 1 per simili reati osta, già, l’assenza di querela.

Ne segue che va confermato il proscioglimento di IM 1 anche

dall’unico reato per cui la pubblica accusa ha ritenuto di dover mantenere l’appello.

10.

Visto l’esito

dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico

dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3

CPP).

L’imputato, che è stato ammesso al beneficio della difesa

d’ufficio, non ha diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP (DTF 138 IV 205).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 329,

343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

12, 30, 31, 123 e 126 CP,

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che il dispositivo n. 3 della sentenza 8 aprile 2014

della Pretura penale è cresciuto in giudicato:

1.1. IM 1 è prosciolto da

ogni imputazione.

2.

2.1. È confermata

l’attribuzione degli oneri processuali così come decisa in primo grado.

2.2. Gli oneri processuali

d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1’000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

3. La retribuzione del

difensore d’ufficio verrà stabilita con separata decisione.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.