17.2014.139
Grave infrazione delle norme della circolazione stradale. Nonostante la parziale inutilizzabilità della misurazione effettuata dalla polizia, la Corte dispone di sufficienti elementi per accertare la
17 ottobre 2014Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.139
Locarno
22 ottobre 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 7 gennaio 2014 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1, 6830 Chiasso
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 30 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 20 giugno 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 8 luglio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d'accusa n.
3668/2012 del 22 agosto 2012, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,
in data 27 maggio 2012 a __________, violato gravemente le norme della
circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________
alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così
come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente
limite di 80 Km/h.
Egli
ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'950.-),
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di
fr. 700.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva
di 7 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle
spese giudiziarie di fr. 100.-.
Contro
il decreto d'accusa appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
Confermando
il decreto d'accusa, il 27 agosto 2012 il procuratore pubblico ha trasmesso gli
atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio;
- statuendo il 30 dicembre 2013
sull'opposizione, la giudice della Pretura penale ha integralmente confermato
l'imputazione e condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere
da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'950.-), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (dispositivo 2.1), ed a una
multa di fr. 390.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena
detentiva di 3 giorni; dispositivo 2.2), oltre al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 850.- (dispositivo 2.3);
- il 7 gennaio 2014, per il
tramite del proprio legale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia (notificata il 20
giugno 2014), con dichiarazione di appello dell'8 luglio 2014,
egli ha chiesto, in via principale, la riforma dei dispositivi 1.2
(2.1,2.2, 2.3) dell'impugnato giudizio, nel senso di proscioglierlo "dall'imputazione
di infrazione alle norme del codice della strada", il tutto con
protesta di spese e ripetibili. In subordine, egli ha postulato la
derubricazione del reato "da grave alla fattispecie di reato di
infrazione del codice della strada di media e/o lieve entità, mancando la prova
della velocità". Conseguentemente ha postulato l'adeguamento della
pena alla derubricata imputazione; il tutto con protesta di spese e indennità;
- l'accusa con scritto dell'11
luglio 2014 e l'imputato con scritto del 16 luglio 2014 hanno aderito alla
proposta della presidente di questa Corte di trattare la causa in procedura
scritta;
- ritenendo sufficienti le
motivazioni dell'impugnativa contenute nella dichiarazione d'appello,
l'imputato ha rinunciato all'assegnazione di un termine per argomentare
ulteriormente;
- il procuratore pubblico si
è limitato, a sua volta, a proporre la reiezione dell'appello, senza sollevare
osservazioni, rimettendosi - come ha fatto anche la giudice della Pretura
penale - al giudizio della Corte;
ritenuto
Potere cognitivo della
Corte d'appello penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza
in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale
ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di
tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;
cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
L'imputato
2. AP 1 è nato il __________
e vive a __________.
Celibe, di formazione
idraulico, è dipendente del __________, come operaio. Non ha precedenti penali.
Risultanze
dell'inchiesta e giudizio di primo grado
3. Il 27 maggio 2012,
verso le 15:40, una pattuglia del reparto traffico della polizia cantonale,
composta dall'app. __________ e dal gend. __________, circolava sulla strada
cantonale del __________, in direzione sud, a bordo della vettura neutra __________
targata __________, munita di apparecchio Multagraph T21-4.1B NR 92 per il
rilevamento della velocità.
Nel tratto di strada
situato tra il terzo ed il quarto tornante, in territorio del Comune di __________,
l'auto della polizia veniva raggiunta e superata da due motoveicoli che
circolavano a velocità sostenuta. Alla loro guida vi erano, rispettivamente, __________
(moto __________) e l'imputato (moto __________), che a quel momento si trovava
davanti. I due erano diretti al loro domicilio di __________, provenienti da __________.
4. Stando al rapporto
di polizia (atti del Ministero pubblico, doc. 1), superato il tornante gli
agenti impostavano l'inseguimento dei due motociclisti che, poco più avanti,
all'altezza del Ristorante __________, sorpassavano un'autovettura, per poi
accelerare. La polizia faticava perciò a raggiungerli, riuscendovi soltanto nei
pressi dello scollinamento. A quel momento la __________ di __________ aveva
preso la testa, seguita a pochi metri di distanza dalla __________
dell'imputato.
Una volta attivati i fari blu e la scritta "Stop
Polizia" i due agenti si avvedevano che il __________ accelerava
l'andatura, allontanandosi verso il curvone denominato "degli ufficiali"
sito sul passo del __________. Credendolo intenzionato a dileguarsi, si
concentravano allora sul suo inseguimento, sorpassando il motoveicolo
dell'imputato, che era in fase di rallentamento. Riuscivano poi a fermare il __________
nei pressi della curva "degli ufficiali", dove accostava e si
fermava in seguito anche l'imputato.
5. Quanto ai primi
accertamenti, così si esprime il rapporto di polizia:
“ La situazione
di __________ (__________) era chiara. Il rilevamento rispecchiava l'andatura
di questo conducente e quindi da parte nostra si procedeva con i formulari del
caso.
La posizione del AP 1 (__________) invece era diversa ed andava
approfondita. Infatti non sarebbe stato corretto da parte nostra procedere nei
confronti di AP 1 utilizzando lo stesso rilevamento di __________. AP 1 non
aveva effettuato l'ultima repentina accelerazione prima della curva degli
ufficiali, e da parte nostra si teneva conto di questo fatto"
(atti del ministero pubblico, doc. 1, pag. 2)".
L'imputato è stato perciò interrogato in separato ambito, il
giorno dopo __________ (28 maggio 2012). Egli ha confermato le circostanze
dell'inseguimento e del fermo assodate dalla polizia, ammettendo di aver
circolato, perlomeno nella parte del tratto in salita, ad una velocità
oltrepassante il limite consentito. Quanto alla velocità media contestatagli di
132 Km/h, pari a punibili 118 km/h (dedotto il margine di tolleranza del 10%),
egli ha dichiarato "credo non sia possibile
che andassi a quella velocità" (ibidem).
6. Il rapporto di
polizia illustra le modalità adottate per l'accertamento della velocità tenuta
dall'imputato. L'app. __________ ha spiegato di essersi recato nuovamente sul
luogo dell'inseguimento e di aver misurato la distanza tra il punto
d'attivazione dell'apparecchio Multagraph ed il punto in cui il veicolo
inseguitore aveva superato il motoveicolo dell'imputato, calcolandola in circa 1700 metri. Distanza che sarebbe confermata dal grafico stampato sulla striscia di carta fornita dall'apparecchio
Multagraph, che collocherebbe attorno ai 1700 metri il punto in cui è avvenuto il superamento, corrispondendo questo punto all'inizio
dell'accelerazione della __________ di __________ e contemporaneamente al
rallentamento della __________ dell'imputato.
Di
conseguenza, gli agenti hanno ritenuto di non dover considerare, per AP 1, la
velocità misurata oltre il metro 1700, istante in cui, come visto,
l'inseguimento e la misurazione si sono focalizzati sul motoveicolo del __________.
Qui
le argomentazioni degli agenti:
“ - Per non
rischiare di addebitare a AP 1 una velocità superiore a quella
realmente tenuta dal centauro, da
parte nostra si calcolava la velocità
media con un buon margine di
tolleranza in favore del denunciato.
In
pratica, invece di calcolare la media per il chilometro precedente al metro
1700, la si calcolava per il chilometro precedente al metro 1311, momento in
cui entrambi i motociclisti circolavano vicini.
- AP 1 percorreva quindi 1030 metri (dal metro 281 al metro 1311 del rilevamento) in 28 secondi. La sua velocità media era di
36.78 m/s, che in chilometri orari equivale a 132 km/h. Dedotta la tolleranza del 10% ne risulta una velocità punibile di 118 km/h (38 km/h oltre il limite consentito di 80 km/h)"
(ibidem).
7. Il
procuratore pubblico ha ritenuto corretti gli accertamenti di polizia circa la
velocità tenuta da AP 1 nella circostanza, ravvisando di conseguenza la
commissione di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale
consistente nell'aver circolato con il proprio motoveicolo alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata mediante veicolo inseguitore munito di
apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in
materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
Egli ne ha così proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr.
1'950.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una
multa di fr. 700.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena
detentiva di 7 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-
e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
8. La giudice della
Pretura penale ha confermato l'imputazione del decreto d'accusa, ritoccando
lievemente verso il basso la velocità punibile (da 118 km/h a 117 km/h). Ha confermato inoltre l'entità della pena pecuniaria (15 aliquote giornaliere
da fr. 130.- cadauna, per un totale di fr. 1'950.-), mentre che, rispetto alle
proposte dell’accusa, ha ridotto sia la durata del periodo di prova da 3 a 2 anni, sia la multa, da fr. 700.- a fr. 390.-.
Premettendo l'assenza di distanza costante tra il veicolo
inseguitore e i due motoveicoli controllati, la prima giudice ha dato per
assodata la validità della misurazione effettuata dalla polizia. Ella ha in
seguito calcolato la velocità media di AP 1, attenendosi ai criteri applicabili
alla cosiddetta "misurazione con distanza libera". Il calcolo
è stato eseguito per due ipotesi.
La prima, che considera la velocità media partendo dal punto 0 di
misurazione sino al metro 1570 di misurazione e che conduce al risultato di 127 km/h, pari (dedotto il margine di tolleranza dell'8%) ad una velocità punibile di 117 km/h.
La
seconda, che considera la velocità media partendo dal punto 0 di misurazione
sino al metro 1311 di misurazione e che conduce al risultato di 123 km/h, pari (dedotto il margine di tolleranza dell'8%) ad una velocità punibile di 113 km/h.
Entrambe le ipotesi - ne ha concluso la prima giudice -
concretizzano un'infrazione grave alle norme della circolazione, trovandosi
superato di oltre 30 km/h il limite vigente di 80 km/h (sentenza impugnata, consid. 8.4 e 9, pag. 11).
Appello
9. Con l'impugnativa in
esame l'appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado, nel senso
di proscioglierlo dall'imputazione di grave infrazione alle norme della
circolazione.
Subordinatamente postula
la derubricazione da caso grave
(art. 90 cpv. 2 LCStr), a
semplice contravvenzione (art. 90 cpv. 2 LCStr).
Sostanzialmente
l’appellante ripropone gli argomenti già avanzati in prima sede, adducendo, in
sunto:
- che
il rapporto di contravvenzione per velocità eccessiva riguarda due motoveicoli,
allorché in realtà l’inseguimento concerne il solo motoveicolo __________;
- che
durante l’inseguimento la polizia ha perso il contatto visivo con i due
motoveicoli, sicché la misurazione ne uscirebbe viziata;
- che
procedere nei confronti del __________ e, contemporaneamente, dell’appellante
significa violare l’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, giusta il quale i valori
misurati devono essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o
conducente;
- che
la velocità imputata a AP 1 non è stata correttamente misurata, bensì dedotta
da quella misurata per il __________, attribuitagli per analogia;
- che
l’app. __________ si è recato successivamente sui luoghi dell’inseguimento per
accertare alcuni parametri, poi dedotti abusivamente, come la posizione di
partenza e quella in cui è avvenuto il sorpasso della __________ dell'imputato;
- che
il calcolo della velocità sarebbe inoltre errato, poiché la polizia non avrebbe
saputo mantenere una distanza costante dai motoveicoli inseguiti per almeno 500 metri;
- che
il punto in cui l'imputato è stato superato dal veicolo inseguitore ("circa
300 metri prima dello scollinamento che va situato al metro 1311") non
è quello preso in considerazione dalla polizia (metro 1700).
Diritto
10. L’art. 90 cifra 2
(cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013) LCStr punisce
con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo
oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette una violazione
grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente
in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve
avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle
regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza,
deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e
rinvii).
a. In linea generale,
l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell'art. 4a cpv. 1 lett. b ONC,
la velocità massima generale dei veicoli può, fuori delle località, eccettuato
sulle semiautostrade, ovvero come nel caso di specie, raggiungere gli 80 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli.
Come precisato dalla stessa norma al cpv. 3, la limitazione generale della
velocità a 80 km/h vale a partire dal segnale "Fine della velocità massima
50, Limite generale" o "Fine della velocità massima" e,
lasciando una semiautostrada o un'autostrada, a partire dal segnale "Fine
della semiautostrada" o dal segnale "Fine dell'autostrada".
b. Nell’ambito degli
eccessi di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al
fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte, il
caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze
concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle
semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b).
Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla
circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno
2010,1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008,1C_83/2008, consid. 2) -
non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del
caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante
(Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière
[LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
Ufficio delle strade (USTRA), ha previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22
maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza
della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (di seguito
istruzioni USTRA), che per perseguire un’infrazione è determinante la velocità
dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8
OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere
documentato in modo trasparente.
L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata
per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per
misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza
definiti nella tabella dell’Allegato 1.
Nel riferirsi al metodo di
misurazione tramite “indicatore di velocità con calcolatore” (senza
documentazione fotometrica) - come quello utilizzato nella fattispecie - il
citato Allegato 1 dispone:
- che
in caso di “distanza costante”, dal “valore medio su tutta la
lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per
stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto”
sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10% o all’8% nel caso ci si riferisca ad un tratto di
misurazione rispettivamente di almeno 500 metri, 1000 metri o 2000 metri;
- che
in caso di “distanza libera”, dal “valore medio su tutta la lunghezza
del tratto di misurazione” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una
velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari all’8% nel caso ci si
riferisca ad un tratto di misurazione almeno 1000 metri, rispettivamente del 6% per un tratto di misurazione di almeno 2000 metri.
c. Più
specificatamente, sempre nel caso - come in concreto - di controlli di velocità
mediante veicolo inseguitore senza documentazione fotometrica ma con dati
registrati sulla striscia di carta le citate istruzioni USTRA prevedono:
- che
in caso di “distanza costante” la distanza rispetto al veicolo
controllato deve rimanere per quanto possibile costante, tenuto conto della
velocità di marcia. Al termine della misurazione la distanza dal veicolo
controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (n. 10.4.1.1);
- che
sempre in caso di “distanza costante”, il tratto di misurazione deve
essere almeno di 500 m (n. 10.4.1.2). È ammessa l'analisi di finestre di
misurazione all'interno di un tratto di misurazione più lungo. La lunghezza
minima del tratto corrispondente alla finestra di misurazione è di 500 m (n. 10.4.1.4);
- che
anche in caso di “distanza libera”, al termine della misurazione la
distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella
iniziale. Tuttavia, per questo tipo di misurazione è ammesso guadagnare terreno
rispetto al veicolo che precede (n. 10.4.2.1):
- che
in caso di “distanza costante”, la velocità media determinante è il
valore medio di tutti i valori di velocità lungo tutto il tratto di misurazione
o lungo il tratto della finestra di misurazione (n. 10.4.1.3);
- che
per la velocità media, in caso di “distanza libera”, va tenuto conto,
invece, dell’intero tratto di misurazione (n. 10.4.2.2).
11. Avendone l'appellante
sostenuta la violazione da parte degli inquirenti, va ancora menzionato l'art.
4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, giusta il quale ogni infrazione constatata mediante un
sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati
possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.
Per la giurisprudenza, tale norma non esclude che una singola
misurazione possa condurre alla constatazione di un eccesso di velocità
commesso simultaneamente da più conducenti, laddove non sussistano dubbi
riguardo all'attribuzione ai singoli protagonisti della velocità accertata. Ciò
è il caso, ad esempio, ove in un controllo radar siano coinvolti due veicoli
circolanti in parallelo e non sia possibile stabilire, in base alla documentazione
fotografica, se la velocità eccessiva sia imputabile esclusivamente a uno dei
due (STF 6B_576/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.5). Analogo discorso si
impone ove, in un controllo della velocità mediante veicolo inseguitore, il
veicolo controllato si trova accodato ad un altro veicolo che circola pertanto
alla sua stessa velocità (CARP sentenza inc. 17.2011.13 del 5 agosto 2011,
consid. 2.4, pag. 10).
12. In concreto, l'app. __________
ha dichiarato davanti alla prima giudice che, iniziato il rilevamento "le
moto hanno accelerato, di modo che la distanza è aumentata (…). Ribadisco che
la distanza del nostro veicolo rispetto alle due moto non era costante"
(verbale di audizione Pretura penale, pag. 1). Questo anche perché il sorpasso
di un'autovettura appena superata dai due motociclisti ha richiesto più tempo
al veicolo inseguitore. Tant'è che l'auto della polizia ha raggiunto i due
motoveicoli solo dove la strada scollina:
“ All'altezza
dell'EP __________ i motociclisti superavano un veicolo che circolava nella
medesima direzione, dopodiché acceleravano repentinamente. Da parte nostra si
faticava a recuperarli, ma nei pressi dello scollinamento raggiungevamo
nuovamente i centauri"
(rapporto di costatazione 28 maggio 2012, pag. 2, atti del Ministero
pubblico, doc. 1).
L'app. __________ ha riferito che in quel preciso momento sono
stati accesi i fari blu, situando questo punto più o meno al metro 1646 del
rilevamento. Sempre stando all'app. __________ il motoveicolo dell'appellante è
stato superato subito dopo, circa al metro 1723 (verbale di audizione Pretura
penale, pag. 2).
Egli
aveva in precedenza ricordato che il veicolo della polizia era riuscito a
sorpassare l'autovettura precedentemente superata dai motociclisti al metro 926
(verbale di audizione Pretura penale, pag. 1).
Questo significa che la distanza tra il metro 926 e il metro 1646
di misurazione è stata percorsa dalla polizia in accelerazione, nell'intento di
raggiungere i due motociclisti (lo si vede nel grafico Multaghaph), peraltro
perdendoli più volte di vista (verbale di audizione Pretura penale, pag. 2). Ma
soprattutto significa che durante tutta questa frazione dell'inseguimento la
distanza tra l'auto della polizia ed i due motoveicoli non è stata
assolutamente costante (come del resto confermato dall'app. _________).
13. Da quanto precede
occorre trarre le seguenti conclusioni:
- che
si può parlare di distanza costante, semmai, solo a partire dal metro 1646 e
solo con riferimento al motoveicolo del __________, la susseguente fase di
accelerazione e di rilevamento non riguardando la velocità tenuta dalla __________
dell'appellante;
- che
nel caso di specie era perciò esclusa la possibilità di rilevare la velocità
dell'imputato facendo capo ad una finestra di misurazione in linea, modalità
come visto attuabile solo in caso di distanza costante per tutto il tratto
della finestra di misurazione (sopra, consid. 10c);
- che
- sebbene non di interesse qui - va detto che il rilevamento della velocità del
motoveicolo __________ di __________, in automatico, sulla tratta della
finestra di misurazione di 1000 metri, tra il metro 999 e il metro 1999 (vedi
striscia cartacea Multaghraph) è inficiato da errore.
Difatti,
dal metro 999 al metro 1646 è assodato che i veicoli non si sono mantenuti a
distanza costante, mentre che da questo punto fino alla chiusura della finestra
di misurazione, situato al metro 1999, il tratto controllato non può validare
una finestra di misurazione in linea, essendo inferiore a 500 metri;
- che
la polizia è incorsa in un errore ancor più manifesto, creando dal nulla, su
base empirica e dopo ricostruzione del percorso posticcia, una finestra di
misurazione per stabilire la velocità da attribuire all'appellante.
Intanto,
perché nel tratto da lei considerato di 1030 metri (dal metro 281 al metro 1311) la distanza non è mai stata costante, ciò che come visto
escludeva l'utilizzo di una finestra di misurazione. Inoltre, poiché, se da una
parte, bloccando il calcolo della velocità che lo riguardava al metro 1311
(sopra, consid. 6; rapporto di constatazione 28 maggio 2012, atti del Ministero
pubblico, doc. 1), gli agenti hanno tenuto conto di "un buon margine di
tolleranza" a favore dell'accusato "per non rischiare di
addebitare a AP 1 una velocità superiore a quella realmente tenuta dal
centauro", dall'altra parte essi lo hanno sfavorito omettendo di
considerare le velocità rilevate dall'apparecchio Multagraph prima del metro
281, peraltro con un argomento più che discutibile: "poiché partendo da
zero, ciò avrebbe abbassato la media" (verbale di audizione Pretura
penale, pag. 2);
- che
inoltre, seppure nell'intento (mal riuscito) di favorire l'accusato, rimediando
ad un rilevamento della velocità che si presentava problematico, gli agenti
sono incorsi in un errore calcolando la velocità punibile, previa deduzione del
margine di sicurezza del 10%. Dato che nella circostanza la velocità non poteva
essere calcolata secondo la modalità della "distanza costante",
bensì secondo quella della "distanza libera", per ottenere la
velocità punibile andava applicato il margine di sicurezza dell'8%, come
stabilito dall'Allegato 1 all'OOCCS-USTRA, e non quello del 10%;
- che
ulteriore irregolarità va ravvisata nel fatto che la polizia ha calcolato la
velocità punibile del motoveicolo dell'imputato basandosi su una distanza di 1030 metri percorsa in 28 secondi, dando per scontato che il sistema di misurazione avesse registrato
un valore di velocità ogni 2 secondi. Dall'esame della striscia di carta
Multagraph emerge, tuttavia, che complessivamente il controllo si è protratto
per 73 secondi, durante i quali il sistema ha registrato 35 misurazioni, ciò
che corrisponde a 2,08 secondi tra ogni misurazione, allorché le istruzioni
USTRA prevedono la registrazione di almeno un valore di velocità ogni 2 secondi
(n. 10.4.1.5).
14. Le anomalie appena
elencate privano di ogni efficacia le misurazioni eseguite dagli agenti di
polizia.
Nondimeno, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le
istruzioni USTRA assurgono a semplici raccomandazioni, che non hanno forza di
legge e non vincolano il giudice (DTF 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid.
3). Il giudice non è dunque limitato, di principio, nel suo potere di libero
apprezzamento e può, sulla base di un apprezzamento non arbitrario dell'insieme
degli elementi a sua disposizione, giungere alla conclusione che l'imputato ha
circolato ad una velocità eccedente i limiti vigenti, anche quando questa non
fosse stata misurata secondo le istruzioni USTRA (STF 6B_763/2011 del 22 marzo
2012, consid 1.4;6B_863/2010 del 17 gennaio 2011, consid 2.2;6B_129/2010 del
10 giugno 2010, consid. 2.2). Del resto, le stesse istruzioni USTRA lasciano
riservata la libera valutazione delle prove da parte dei giudici (n. 25 cpv.
3).
15. Approfondite e ponderate
le risultanze del rapporto di polizia, integrate dalle precisazioni dell'app. __________
fornite al primo dibattimento, tenuto conto, per quanto utile e possibile, dei
dati riportati nella striscia cartacea Multagraph agli atti, questa Corte
ritiene di disporre di sufficienti elementi per accertare la velocità punibile
da imputare all'appellante.
In tale prospettiva, questa Corte ritiene:
- che
esclusa a priori la modalità di rilevamento con "distanza
costante" (sopra, consid. 13, secondo paragrafo), devono valere in
concreto i principi relativi alla misurazione con "distanza
libera". La velocità media determinante va perciò ricercata nel valore
medio di tutti i valori di velocità lungo l'intero tratto di misurazione
(istruzioni USTRA n. 10.4.2.2);
- che,
tuttavia, non possono essere considerati i valori registrati a partire dal
metro 1646 sino alla fine della misurazione (metro 2331), ossia nel tratto di
misurazione che riguarda esclusivamente l'inseguimento del motoveicolo __________;
- che
nemmeno, però, va seguito il ragionamento dell'app. __________, che ha escluso
dal suo calcolo i tre picchi di 155, 161 e 152 km/h (metri 1397, 1486 e 1570) toccati anche dal motoveicolo dell'appellante poco prima che il
veicolo inseguitore avesse raggiunto le due moto. Del resto, è lo stesso app. __________
a riferire che "a dire il vero questi rilevamenti sarebbero sicuramente
attribuibili anche al signor AP 1, perché al metro 1646 non avevamo ancora
superato il signor AP 1" (verbale dibattimento Pretura penale,
audizione app. __________, pag. 1). Le tre punte di velocità in questione vanno
dunque fatte rientrare nel calcolo della velocità, siccome riguardanti
l'inseguimento contemporaneo di entrambi i motociclisti, che in quel punto
circolavano ravvicinati e ad uguale velocità;
- che
l'app. __________ ha dichiarato che la vettura della polizia ha superato la __________
dell'appellante al metro 1723, dopo che gli agenti avevano acceso i fari blu al
metro 1646 (verbale dibattimento Pretura penale, audizione app. __________,
pag. 1).
Egli
non aveva motivo di fornire una versione ingannevole, ed è credibile. Le sue
affermazioni si fondano su una seconda misurazione del punto di sorpasso
eseguita a posteriori che, pur con tutti i già accennati limiti, trova conferma
nei dati Multigraph che, nell'istante immediatamente successivo al metro 1646,
rilevano l'accelerazione della vettura della polizia (inseguimento del
motoveicolo di __________).
Priva
di ogni riscontro, invece, la tesi dell'appellante secondo cui il sorpasso
sarebbe avvenuto all'incirca al metro 1011 (verbale dibattimento Pretura
penale, interrogatorio dell'imputato), che non va quindi ritenuta;
- che
la decelerazione da 152 a 137 km/h che si registra tra il metro 1570 ed il
metro 1646 riflette il punto ove i due motociclisti sono stati raggiunti dal
veicolo inseguitore ed in cui sono stati accesi i fari blu.
Il
metro 1646 è anche il punto finale della misurazione che può qui entrare in
linea di conto;
- che
l'app. __________ ha ripetutamente affermato che nelle varie fasi
dell'inseguimento la distanza dai due motoveicoli si è sempre mantenuta
superiore "ma sicuramente non inferiore" a quella iniziale di
circa 20-30 metri (verbale dibattimento Pretura penale, audizione app. __________,
pag. 1 e 2).
Per
quanto sopra, e avuto riguardo ai dati forniti dalla striscia di carta
Multagraph, la velocità viene calcolata come segue:
- lunghezza
totale misurazione del tratto considerato: 1646 metri;
- numero
misurazioni effettuate sul tratto considerato: 23;
- tempo
trascorso tra una misurazione e l'altra: 2,08 secondi (sopra, consid. 13,
ultimo capoverso);
- durata
della misurazione: 47,84 secondi (2,08 x 23);
- metri
percorsi al secondo: 34,40 (1646 : 47,84);
- velocità
media: 123,84 km/h (34,40 : 1000 x 3600);
- margine
di sicurezza: 8% (All. 1 OOCCS-USTRA con riferimento a misurazioni tra 1000 e 2000 metri tramite indicatore di velocità con calcolatore, per il caso di "distanza
libera");
- velocità
punibile: 113 km/h (123,84 meno 8% e arrotondamento per difetto, secondo l'art.
8 cpv. 1 OOCCS-USTRA).
16. Avendo condotto il
proprio motoveicolo ad una velocità oltrepassante di 33 km/h il limite di 80 km/h vigente nel tratto controllato, violando quantomeno per grave negligenza
Fatti
i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1 si è reso
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi
dell'art. 90 cifra 2 LCStr (sopra, consid. 10b).
La domanda principale d'appello va, di conseguenza, respinta.
Sulla pena
17. La prima giudice, ha
considerato una velocità punibile di 117 km/h fissando la pena in 15 aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna (per un totale di fr. 1'950.-).
La velocità punibile accertata in appello di 113 km/h (superamento di 33 km/h fuori località) giustifica la riduzione di detta pena a 10 aliquote,
come da prassi. Immutato invece, siccome del tutto incontroverso, l'importo
della singola aliquota di fr. 130.-. La multa andrà conseguentemente ridotta a
fr. 260.- (20% della pena pecuniaria di complessivi fr. 1'300.-) per tenere
conto della giurisprudenza relativa all'art. 42 cpv. 4 CP (DTF 135 IV 188,
Considerandi
consid. 3.4.4). Da confermare, poi, la durata del periodo di prova di due anni
(art. 42 CP).
L'attenuazione
della pena comporta, in definitiva, l'accoglimento parziale dell'appello.
Spese
18.
Avuto riguardo alla
parziale soccombenza, si giustifica di accollare la metà delle spese d'appello
a AP 1 e l'altra metà allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Quanto alle spese della procedura di primo grado, non va
dimenticato che l'opposizione al decreto d'accusa ha avuto esito parzialmente
favorevole all'accusato, che si è visto ridotte sia la velocità punibile (da 118 a 117 km/h), sia il numero di aliquote (da 15 a 10), sia la multa (da fr. 700.- a fr. 390.-) ed
anche la durata del periodo di prova (da 3 a 2 anni). Addossando le spese processuali integralmente all'accusato (sentenza impugnata, consid. 11 e dispositivo
n. 2.3), la giudice di prime cure non ha tenuto conto di tale esito, incorrendo
in un errore. La sentenza impugnata andrà perciò riformata, applicando lo
stesso riparto delle spese adottato in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84, 379 e segg., 398 e
segg., 406, 408, 428 cpv. 1 e 3 CPP,
34, 42, 44, 47, 103 e segg. CP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90
cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100
cifra 1 LCStr,
4a cpv. 1
lett. b, ONC,
22 cpv. 1 OSStr,
4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g
OOCCS-USTRA (stato 1. gennaio 2013) e relativo Allegato 1,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere
il 27 maggio 2012, in territorio del Comune di __________, circolato con il
motoveicolo __________ targato, alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite 80 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) ciascuna, per un
totale di fr. 1'300.- (milletrecento);
1.2.2. alla multa di fr. 260.-
(duecentosessanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva
è fissata in 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento di 1/2
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta)
per il procedimento di primo grado, il rimanente 1/2 andando a carico dello
Stato.
2. L'esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico di AP 1 e dello Stato in ragione di 1/2
ciascuno.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.