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Decisione

17.2014.139

Grave infrazione delle norme della circolazione stradale. Nonostante la parziale inutilizzabilità della misurazione effettuata dalla polizia, la Corte dispone di sufficienti elementi per accertare la

17 ottobre 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i più elementari doveri di prudenza (art. 100 cifra 1 LCStr), AP 1 si è reso

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi

dell'art. 90 cifra 2 LCStr (sopra, consid. 10b).

La domanda principale d'appello va, di conseguenza, respinta.

Sulla pena

17. La prima giudice, ha

considerato una velocità punibile di 117 km/h fissando la pena in 15 aliquote giornaliere di fr. 130.- cadauna (per un totale di fr. 1'950.-).

La velocità punibile accertata in appello di 113 km/h (superamento di 33 km/h fuori località) giustifica la riduzione di detta pena a 10 aliquote,

come da prassi. Immutato invece, siccome del tutto incontroverso, l'importo

della singola aliquota di fr. 130.-. La multa andrà conseguentemente ridotta a

fr. 260.- (20% della pena pecuniaria di complessivi fr. 1'300.-) per tenere

conto della giurisprudenza relativa all'art. 42 cpv. 4 CP (DTF 135 IV 188,

Considerandi

consid. 3.4.4). Da confermare, poi, la durata del periodo di prova di due anni

(art. 42 CP).

L'attenuazione

della pena comporta, in definitiva, l'accoglimento parziale dell'appello.

Spese

18.

Avuto riguardo alla

parziale soccombenza, si giustifica di accollare la metà delle spese d'appello

a AP 1 e l'altra metà allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Quanto alle spese della procedura di primo grado, non va

dimenticato che l'opposizione al decreto d'accusa ha avuto esito parzialmente

favorevole all'accusato, che si è visto ridotte sia la velocità punibile (da 118 a 117 km/h), sia il numero di aliquote (da 15 a 10), sia la multa (da fr. 700.- a fr. 390.-) ed

anche la durata del periodo di prova (da 3 a 2 anni). Addossando le spese processuali integralmente all'accusato (sentenza impugnata, consid. 11 e dispositivo

n. 2.3), la giudice di prime cure non ha tenuto conto di tale esito, incorrendo

in un errore. La sentenza impugnata andrà perciò riformata, applicando lo

stesso riparto delle spese adottato in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84, 379 e segg., 398 e

segg., 406, 408, 428 cpv. 1 e 3 CPP,

34, 42, 44, 47, 103 e segg. CP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90

cifra 2 (cpv. 2 nella nuova formulazione in vigore dal 1. gennaio 2013), 100

cifra 1 LCStr,

4a cpv. 1

lett. b, ONC,

22 cpv. 1 OSStr,

4 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. g

OOCCS-USTRA (stato 1. gennaio 2013) e relativo Allegato 1,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere

il 27 maggio 2012, in territorio del Comune di __________, circolato con il

motoveicolo __________ targato, alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite 80 km/h.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) ciascuna, per un

totale di fr. 1'300.- (milletrecento);

1.2.2. alla multa di fr. 260.-

(duecentosessanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva

è fissata in 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento di 1/2

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta)

per il procedimento di primo grado, il rimanente 1/2 andando a carico dello

Stato.

2. L'esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico di AP 1 e dello Stato in ragione di 1/2

ciascuno.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.