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Decisione

17.2014.141

Guida in stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Invasione della corsia di contromano da parte di un'autovettura e successiva collisione con un ciclomotore che

30 aprile 2015Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con osservazioni 15

settembre 2014 la procuratrice pubblica ha chiesto la reiezione dell’appello

presentato dall’imputato, sostenendo che la prima giudice ha correttamente

ritenuto credibile la versione della vittima secondo cui la collisione tra il

suo motorino e la vettura di IM 1 è avvenuta poiché quest’ultimo circolava in

contromano. A dire della pubblica accusa, la versione della vittima è lineare,

chiara e corroborata dagli elementi oggettivi in atti, che il pretore ha

giustamente valutato nel loro insieme per concludere, senza violare il

principio in dubio pro reo, alla grave violazione di norme della circolazione

da parte dell’imputato.

Sulla violazione del

principio di celerità, dopo aver rilevato che la lungaggine del procedimento è

dovuta anche al comportamento di IM 1, la PP si è rimessa al giudizio di questa

Corte, osservando però che, in ogni caso, un’eventuale violazione di tale

principio non giustifica comunque – alla luce della gravità dei reati commessi

- l’abbandono del procedimento penale e che, anzi, la pena inflitta a IM 1 in

prima sede per il reato di cui all’art. 90 cifra 2 (cpv. 2 nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2013) merita conferma (XIII).

L. Con osservazioni 12

settembre 2014 l’imputato ha chiesto la reiezione dell’appello della

procuratrice pubblica, negando innanzitutto che la prima giudice si sia basata

esclusivamente sulla perizia di parte allestita dall’__________ e __________

per fondare il proprio giudizio. IM 1 sostiene, infatti, che il pretore ha,

dapprima tentato di ricostruire la quantità di alcol (in particolare di grappa)

da egli ingerita una volta rientrato a casa la sera dell’11 novembre 2006 sulla

scorta di quanto dichiarato da lui e dalla madre e, solo una volta accertato

che non vi erano in atti elementi sufficienti per stabilire se egli avesse

bevuto uno o più grappini successivamente all’evento critico, ha ritenuto di

dover applicare il principio in dubio pro reo e considerare che egli ne avesse

ingerito più di uno. Dal momento che, continua IM 1, quest’ultima ipotesi è

stata vagliata solamente dalla perizia di parte, questa era la sola che poteva

stabilire la corretta concentrazione di alcol presente nel suo sangue al

momento in cui ha colliso con il ciclomotore, concentrazione che è risultata

essere inferiore allo 0,5 ‰ e, pertanto, non punibile. La perizia giudiziaria

ha, invece, vagliato unicamente l’ipotesi - errata- che egli ha bevuto un solo

bicchierino di grappa e il risultato ottenuto non è stato, dunque, a giusta

ragione preso in considerazione dal pretore.

L’imputato ha, infine,

concluso, in sostanza, di dover essere assolto dal reato di guida in stato di

inattitudine in applicazione del principio in dubio pro reo, così come

già avvenuto in prima istanza. (XI)

M. Con scritto 16

settembre 2014 la giudice della Pretura penale ha comunicato, in sintesi, di rimettersi

alla giudizio di questa Corte (XIV).

Considerandi

In diritto 1. Giusta l’art. 139 cpv. 1

CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità

penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le

conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP,

ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24,

pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139,

n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,

Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.) che,

in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad

art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art.

10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb;

Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §

100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288;

STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010

del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49;

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,

StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei

fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con

una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice

continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a

disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia

28.

consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

2.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi

(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata

dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può

trarre, dopo un processo di induzione condotto

con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione

d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non

del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 ss).

In

assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati

logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da

far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti

nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.

Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309

cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

3.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002,

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10

cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole

all’imputato.

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in

dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe

dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;

124.

IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011

consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre

2009.

consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del

13.

maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002

consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e

nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op.

cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;

Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers,

Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag.

80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;

Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73).

L’accusato

4.

IM 1, cittadino

svizzero nato il __________, è divorziato e non ha figli. Secondo le sue

dichiarazioni, è dipendente da circa 40 anni della __________, per la quale

svolge attualmente l’attività di consulente alla clientela e percepisce un

reddito mensile netto di fr. 10'200.- oltre ad un bonus annuale (PP 27.02.2007,

AI 13, pag. 1; verb. dib. primo grado, pag. 4). Domiciliato a __________,

durante la settimana vive però presso l’abitazione della madre a __________,

mentre il fine settimana lo trascorre sul __________ dove aiuta il padre,

titolare di un’azienda agricola (verb. dib. primo grado, pag. 4).

Nel 2012 ha conseguito un reddito fiscalmente imponibile di fr. 128’846.- (doc. 37 pretura penale).

Dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti 30 agosto 2013 risulta che

non vi sono né esecuzioni né attestati di carenza beni a suo carico (doc. 37

pretura penale).

IM 1 è incensurato (doc.

37.

pretura penale).

Inchiesta

5.

La sera dell’11

novembre 2006 veniva richiesto l’intervento della polizia in via al __________

a __________ per un incidente della circolazione. __________, proprietario del

ciclomotore Piaggio targato __________, sosteneva di aver colliso frontalmente,

cadendo a terra e ferendosi leggermente a gambe, ginocchio e caviglia, con un

veicolo che circolava in contromano e che non si è fermato in seguito all’urto.

Interrogato

subito dopo i fatti, __________ ha così descritto quanto accaduto:

“ Questa sera mi trovavo dal mio amico

__________ al suo domicilio di __________ (...). Alle ore 23.25 sono partito da

casa sua con il mio motorino indossando regolarmente il casco di protezione,

allacciandolo. Le luci del mio ciclomotore funzionavano ed erano accese.

Scendevo con il motore acceso ad una velocità di circa 30 km/h su via al __________, la strada in discesa che porta a __________. La strada era asciutta e

non pioveva. In un tornante per me piegante a sinistra notavo improvvisamente

un’autovettura che invadeva la mia corsia e senza avere il tempo di frenare mi

veniva addosso. La collisione è avvenuta in modo frontale tra i due veicoli poi

mi sono ritrovato in terra senza sapere se prima sono caduto sul cofano della

vettura o meno. Appena riaperti gli occhi ho visto il conducente

dell’autoveicolo che si dava alla fuga. Ricordo solo che si trattava di una

berlina di colore scuro. Subito dopo sono arrivate delle persone a soccorrermi

e queste hanno ritrovato sull’asfalto la targa anteriore del veicolo fuggiasco,

si tratta della targa __________. (...) Accompagnato da mia mamma mi sono

recato al PS dell’__________ di __________ dove mi hanno diagnosticato

unicamente delle contusioni alle gambe, ginocchio e caviglia. Alle ore 01.20

sono stato sottoposto alla prova etanografica che ha dato esito negativo nella

misura dello 0.00 per mille. (...)

Domanda 3: La

collisione dove è avvenuta?

Risposta 3: La

collisione è avvenuta in centro alla mia corsia.

Domanda 4:

L’autovettura prima di scappare ha fatto retromarcia?

Risposta 4: Non

mi ricordo, avevo gli occhi chiusi e quanto li ho riaperti ho visto l’auto

scappare in avanti in direzione di __________, in salita” (verbale __________

12.11

, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI

4, pagg. 1-2).

6.

a. Gli agenti di polizia

hanno potuto identificare in IM 1 il proprietario della targa ritrovata sul

luogo dell’incidente e hanno dunque tentato di rintracciarlo per interrogarlo

sull’accaduto.

Nel rapporto 20.12.2006

della polizia cantonale si legge che, dopo vani tentativi di contattarlo

telefonicamente, è stato possibile raggiungere IM 1 al domicilio dei genitori a

__________, dove è stato trovato in “uno stato fisico alquanto alterato.

Emanava un fetore etilico forte e barcollava. Chiedeva cosa fosse successo”

(rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, pag. 4). Gli agenti l’hanno

sottoposto alla prova etanografica (esame dell’alito), che ha dato esito

positivo nella misura del 1,60 per mille (ore 03.15).

Egli è stato, dunque,

portato al Pronto Soccorso __________ per essere sottoposto ad un prelievo di

sangue per analizzarne l’alcolemia. Poiché minacciava di togliersi la vita, si

è reso necessario il suo ricovero in cure Intensive per sorveglianza, dove è

rimasto fino al giorno successivo (AI 22).

b. Interrogato

dagli agenti di polizia la sera/notte dell’accaduto, IM 1 ha così

descritto la giornata dell’11 novembre 2006 e, in particolare, le bevande

alcoliche consumate:

“ Ieri pomeriggio, il 11.11.2006 alle

ore 14.00 circa ho preso il treno a Pfaeffikon/SZ ed ho fatto rientro in

Ticino, precisamente alla stazione ferroviaria di Chiasso verso le ore 17.45 /

18.00

Ero molto stanco poiché ho passato tre giorni nella svizzera interna per

motivi di lavoro e avendo cambiato letto ho dormito poco. Sul treno con alcuni

colleghi di lavoro, per dimenticare stress e stanchezza ho bevuto tre grappini,

due bicchieri di vino rosso e due di vino bianco. A Chiasso mi sono poi recato

al Bar __________ dove, da solo, ho bevuto un paio di bicchieri di vino bianco

ed ho letto i giornali, ero tanto stanco” (PS 12.11.2006, allegato al rapporto

di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pag. 1).

IM 1 ha, poi, raccontato

di essere rientrato, verso le 23.20, al domicilio dei genitori a __________

percorrendo la via al __________ a __________ e di aver sì visto “qualcosa

che sembrava un motorino” che circolava in senso di marcia contrario al

suo, ma ha negato di aver colliso con lo stesso. Anche dopo aver preso atto

delle precise contestazioni della polizia sul ritrovamento della sua targa sul

luogo dell’incidente e sui segni riscontrati sulla sua autovettura (compatibili

a dire degli agenti con lo scontro con il ciclomotore di __________), egli ha

preteso che non ci fosse stato nessun impatto e che il ragazzo fosse caduto da

solo (PS 12.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del

20.12

, AI 4, pag. 2):

“ Verso le 23.20 mi sono messo alla guida della mia autovettura AUDI __________ e da solo avevo intenzione di

raggiungere l’abitazione dei miei genitori a __________. In territorio di _________,

su Via al __________, circolavo ad una velocità di nemmeno 40/50 km/h. Avevo i

fari normali accesi ma non ero allacciato con la cintura di sicurezza. In un

tornante per me piegante a destra ho visto alla mia sinistra la sagoma a zig

zag di qualcosa che sembrava un motorino. Io ho continuato per la mia strada

raggiungendo __________ e subito, dopo aver parcheggiato la vettura in piazza a

__________, mi sono messo a letto senza più bere nulla.

D1: Dalla nostra

costatazione l’impatto, frontale, tra lei e il ciclomotore è avvenuto sulla

corsia, per lei, di contromano, ovvero sulla normale corsia di marcia del

ciclomotorista che scendeva da __________. Cosa risponde in merito?

R1: Non so cosa

dire, a me sembra di no, io andavo normale e non ho visto la luce del

ciclomotore, non ho sentito l’impatto tra la mia autovettura e il ciclomotore.

D2: La targa

anteriore della sua autovettura dove si trova?

R2: Ho saputo da

voi che è stata ritrovata su via al __________ a __________ sul luogo

dell’incidente.

D3: Sulla

mascherina anteriore e sul cofano della sua autovettura vi è dell’olio,

proveniente dalla forcella anteriore del ciclomotore con la quale ha colliso.

Cosa dichiara in merito?

R3: non lo so, la

macchina era già sporca però l’impatto c’è stato? A me pare di no.

D4: Sul cofano

motore si vedono chiari segni di una persona che vi ha strisciato sopra e delle

dita. Cosa dichiara in merito?

R4: Ne

prendo atto, non mi sono accorto, secondo me quel ragazzo è caduto da solo (PS 12.11.2006, allegato al rapporto

di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pagg. 1-2).

Egli ha anche precisato di

non aver bevuto bevande alcoliche dopo il suo rientro a casa (PS 12.11.2006,

allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4, pag. 2;

rapporto dell’esame medico

relativo all’assunzione di alcol del 12.11.2006, allegato al rapporto di

costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4).

c. Sulla scorta del

prelievo di sangue effettuato e tenuto conto delle dichiarazioni di IM 1 sul

suo consumo di bevande alcoliche l’11 novembre 2006 (3 grappini, 2 bicchieri di

vino rosso e 2 di vino bianco, con ultima consumazione alcolica alle 21.30 e

nessuna consumazione successiva all’evento, cfr. rapporto dell’esame medico __________,

allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4) è stata

eseguito un primo esame dell’alcolemia. Il __________ ha accertato che egli

aveva, al momento critico (e cioè al momento dell’incidente), una concentrazione

alcolica nel sangue compresa tra 2,08 g/Kg e 2,67 g/Kg (cfr. perizia

12.11

, allegata al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI

4).

7.

IM 1 è stato sentito

nuovamente in polizia il 16.11.2006. In quell’occasione egli non ha confermato

le dichiarazioni rilasciate la notte dei fatti “in quanto lo stato

psico-fisico in quel momento era disastroso” e ha dichiarato di voler

ricostruire lucidamente - così come già fatto con il suo medico psichiatra -

quanto realmente accaduto (PS 16.11.2006, allegato al rapporto di costatazione

incidente del 20.12.2006, AI 4, pag. 1).

a. Innanzitutto egli ha

raccontato con maggiori particolari la sua trasferta di lavoro a Pfaeffikon,

cambiando però versione sia su quanto fatto una volta rientrato a Chiasso la

sera dell’11 novembre 2006, sia sulle bevande alcoliche ingerite prima e dopo

il suo rientro a casa dei genitori a __________:

“ ... con dei colleghi di lavoro sono

partito con il treno dalla stazione FFS di Chiasso alle ore 11.30, con destinazione

Pfaeffikon/Svitto, dove vi siamo giunti alle ore 15.30. Ci siamo poi trasferiti

all’hotel Samaden sempre di Pfaeffikon. Da subito presso questo hotel si è

tenuto il meeting strategico annuale dell’istituto bancario per il quale lavoro

in qualità di dirigente, ossia la __________. Nella giornata di venerdì la

riunione si è protratta sino alle ore 20.00, ora in cui abbiamo cenato. Ci

siamo coricati presto, ovvero alle 23.00, poiché il giorno successivo l’inizio

dei lavori era alle ore 08.00. Da parte mia sabato 12 (recte 11).11.2006 mi

sono svegliato elle ore 07.00. Ho fatto colazione alle ore 07.30. Ho bevuto del

caffè-latte e del succo di frutta e mangiato del formaggio e prosciutto.

Come detto i

lavori sono iniziai alle ore 08.00 e sono continuati fino alle ore 2.00, ora in

cui abbiamo pranzato. Personalmente ho mangiato del pollo in umido con

dell’insalata. In detta occasione da bere vi era unicamente dell’acqua

minerale.

Al termine del

pranzo ci siamo diretti verso la stazione FFS di Pfaeffikon per prendere il

treno, con direzione Arth-Goldau e quindi Chiasso. Se ricordo bene siamo

partito da Pfaeffikon alle ore 14.20 (...). Durante il tragitto in treno ho

bevuto un caffè corretto grappa e un caffè liscio (...).

Se non sbaglio

sono arrivato a Chiasso verso le ore 18.00. A piedi sono andato all’autosilo di

via __________, dove ho preso la mia autovettura, ossia un’Audi A4, di colore

blu scuro, targata __________. Con l’auto sono quindi andato al __________ di

Chiasso, dove ho avuto un rapporto sessuale con una ragazza che lavora lì. In

questo locale non ho bevuto nulla (...). Quindi, poco dopo le ore 19.00, sempre

con la mia auto, mi sono recato alla trattoria “__________” di Chiasso.

Arrivato in detto

locale ho letto ben tre giornali (...), consumando durante la lettura due caffè

macchiati con latte caldo. Dopo la lettura, saranno state le 19.30-20.00,

sentendo che vi era la partita di calcio italiano Milan - Roma, ho deciso di

intrattenermi per seguirla (...). Durante l’attesa dell’inizio della partita

(ore 20.30), il gestore (sig __________) ha offerto ai vari avventori un piatto

di pancetta arrotolata. Da parte mia ho “pizzicato” due o tre fette con del

pane e ho bevuto due bianchi da un dl cadauno. (...) Terminato l’incontro,

ovvero verso le 22.45, alla guida della mia autovettura sono partito dal bar

per rientrare al domicilio dei miei genitori a __________, dove dormo da quando

son venuto a lavorare a Chiasso. (...) Sono arrivato a casa prima di

mezzanotte: non sono in grado di precisare l’orario perché non ho guardato.

Arrivato a casa, siccome avevo fame, ho mangiato del salame, dei cotechini

freschi e soprattutto ho bevuto del vino rosso (preciserò in seguito la

quantità di vino bevuto). Mi sono coricato verso le ore 01.00 o forse anche dopo.

Non lo so. Mentre dormivo sono stato svegliato da una voce che chiamava il mio

nome. (...) mi sono alzato, sono sceso in strada e ho viso due agenti di

polizia. Quest’ultimi mi hanno detto di seguirli in quanto avrei causato un

incidente della circolazione stradale. Da questo momento i miei ricordi sono

nebbiosi perché non riuscivo a realizzare cosa fosse successo. Rammento di

essere stato accompagnato all’Ospedale di Mendrisio per un prelievo di sangue,

al quale non mi sono opposto. (...) I miei ricordi terminano dopo aver

consegnato la mia licenza di condurre. Da questo momento non ricordo più nulla:

è buio totale. Mi sono svegliato in un letto delle cure intensive la domenica

sera (12.11.2006). Sono stato dimesso nel tardo pomeriggio di lunedì dopo il colloquio

con la dott.ssa __________. Rientrato a casa dall’ospedale, ossia lunedì sera

(13.11.2006)... mia mamma mi ha attaccato verbalmente, dicendomi che se fossi

andato a letto non sarebbe successo niente. Da lei ho appreso che domenica

mattina quando si è svegliata, ha trovato sul tavolo una bottiglia di vino

rosso da 7.5 dl vuota, della “pelle” di salame e cotechino nonché un

bicchierino per la grappa. Per spiegare meglio, mia mamma era convinta che dopo

aver cenato e soprattutto bevuto, fossi di nuovo uscito.

ADR che la

bottiglia di vino l’ho stappata io e se era vuota vuol dire che l’ho bevuta

tutta. Ero solo in casa o meglio mia mamma dormiva già. Per quanto riguarda gli

eventuali grappini bevuti non sono in grado di dire quanti ne abbia ingeriti”

(PS 16.11.2006, allegato al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006,

AI 4, pagg. 1-2).

Egli ha poi confermato

queste dichiarazioni anche davanti alla procuratrice pubblica (AI 12).

b. Sulla questione è

stata sentita anche la madre __________, che ha dichiarato:

“ ADR che quella notte io non ho

sentito arrivare la Polizia. Io so che gli agenti di polizia hanno telefonato a

casa chiedendo se c’era IM 1. A questa telefonata ha risposto mia figlia __________.

(...)

ADR io i

poliziotti non li ho visti. L’unica cosa che posso dire è di avere sentito IM 1

rientrare ed era abbastanza presto. Devo dire che io vado a letto presto verso

le 21.00/21.15. Poi si era nel mese di novembre e “si fa come i ghiri”. Non

posso quindi dire a che ora è ritornato IM 1. So solo che non era tardi. ADR

io per tardi intendo dopo mezzanotte; lui sicuramente è arrivato prima, ma

proprio non so dire a che ora sia arrivato mio figlio. Non ho controllato

l’orario. (...)

ADR io ho la mia

camera vicino alla cucina e ho sentito che IM 1 era in cucina e che apriva e

chiudeva cassetti. L’ho sentito fare rumore in cucina.

ADR prima

dell’arrivo della Polizia, vale a dire dopo essere rientrato da Zurigo IM 1 ha

mangiato e bevuto. Io ho notato tutto questo quando mi sono alzata dopo la partenza

dei poliziotti.

ADR io ho visto

sul tavolo della cucina una bottiglia di vino rosso aperta e vuota (che io ho

pensato che IM 1 avesse ricevuto da parte dei suoi clienti), c’era anche un

bicchierino di quelli che si usano per la grappa. La bottiglia della grappa era

nell’armadio. Io penso che IM 1 abbia bevuto della grappa vista la presenza del

bicchierino. IM 1 ha mangiato pane e cotechini; infatti c’era la pelle dei

cotechini sul piatto.

(...) ADR che IM

1.

a casa non beve mai. Da quando è con me a __________, vale a dire da circa

quattro anni, io porto a tavola solo acqua e mai vino. Infatti, io non bevo

vino. Posso anche dire che non ho mai visto IM 1 arrivare a casa ubriaco. Io lo

vedo arrivare la mattina e tornare la sera ed è sempre sobrio. (...)

ADR io non compro

mai vino. In casa abbiamo qualche bottiglia di vino che riceviamo per regalo,

magari a Natale” (verbale __________ 28.08.2007, AI 25, pagg. 1-3).

c. Alla

luce delle nuove dichiarazioni di IM 1 sul suo consumo di bevande alcoliche la sera/notte

dell’11/12 novembre 2006, in particolare sul consumo di alcool successivo

all’evento, è stata fatta eseguire una nuova perizia sul suo campione di

sangue. Tenuto conto del consumo dopo il sinistro di una bottiglia da 0.75 litri di vino rosso ed un grappino, il __________ ha stabilito un valore di alcolemia

pari ad un minimo di 0.81 g/Kg e ad un massimo di 1,40 g/Kg (perizia

16.11

, allegata al rapporto di costatazione incidente del 20.12.2006, AI 4

e perizia 04.09.2007, AI 29).

d. In occasione

dell’interrogatorio del 16.11.2006 IM 1 ha modificato le sue precedenti

dichiarazioni anche su quanto accaduto durante il tragitto di rientro a casa,

affermando di non ricordare - verosimilmente a causa della stanchezza - quasi

nulla dell’incidente e di non poter pertanto né confermare, né escludere di

aver colliso con il ciclomotorista __________:

“ Da parte mia ricordo di aver

raggiunto __________ senza nessun inconveniente. Sono arrivato a casa prima di

mezzanotte : non sono in grado di precisare l’orario perché non ho guardato.

(...) Circa l’incidente non ricordo quasi nulla. Rammento che durante il

tragitto Chiasso - __________, probabilmente a __________, ho visto come

un’ombra transitare alla mia sinistra. Non ho però udito alcun colpo di

collisione o altro. Prendo atto dall’agente interrogante che l’incidente è

avvenuto a __________ in via al __________ e che l’altro protagonista era un

ciclomotorista, con il quale ho colliso frontalmente dopo aver, da parte mia,

invaso la corsia di contromano, in una curva per me piegante a destra. (…)

Prendo pure atto che a seguito dell’urto il giovane ciclomotorista, prima di

cadere a suolo, è stato proiettato sul cofano della mia vettura. Torno a

ripetere che ne prendo atto, ma non posso confermare nulla.

ADR: che non

riesco a capire com’è possibile che non ricordo assolutamente nulla

dell’incidente. Di questa problematica ne ho già parlato con il mio medico e

l’unica soluzione secondo me è che ero molto stanco a seguito del molto lavoro.

La sera prima dell’incidente, ossia la notte tra venerdì e sabato, nell’albergo

di Pfaeffikon non ho dormito nulla.

ADR che non nego

di aver avuto un incidente nel luogo indicato, ma non posso confermarlo poiché

non ricordo nulla” (PS 16.11.2006, allegato al rapporto di costatazione

incidente del 20.12.2006, AI 4, pagg. 2-3).

8.

Tenuto conto degli accertamenti esperiti, ed in particolare di un

consumo di bevande alcoliche successivo all’evento consistente in una bottiglia

di vino rosso da 0.75 l ed un grappino (alcolemia massima 1,40 g/Kg - alcolemia

minima 0,81 g/Kg, cfr. perizia del __________ del 16.11.2006 e del 04.09.2007;

scritto 05.09.2007 del __________, AI 29), la PP ha emesso il DA citato in

ingresso nei confronti dell’imputato, che vi ha interposto opposizione.

Sentenza

di primo grado

9.

La giudice della Pretura penale ha confermato l’ipotesi

accusatoria di grave infrazione alle norme della circolazione ritenendo, in

sintesi, che le dichiarazioni della vittima sulla dinamica dell’incidente sono

attendibili, credibili, spontanee e prive di forzature a sfavore di IM 1, oltre

che suffragate dai seguenti elementi oggettivi:

-

il ritrovamento della targa della vettura guidata dall’imputato sul luogo

dell’incidente;

-

la vernice verde trovata sulla vettura dell’imputato e corrispondente a quella

del predellino sinistro del motorino della vittima;

-

il danno al porta targhe della vettura, corrispondente a quello del tubolare

sinistro della forcella anteriore del motorino;

-

la macchia d’olio rinvenuta sull’asfalto in corrispondenza della collisione;

- l’assenza di alcol nel

sangue della vittima.

Tutti questi elementi

dimostrano, a mente del pretore, che IM 1 ha invaso la corsia di contromano

andando a collidere con il ciclomotore della vittima e violando così gravemente

- intenzionalmente o perlomeno per una crassa negligenza - le norme della

circolazione (sentenza impugnata, consid. 5.5. - 5.6., pagg. 18-20).

Il primo giudice ha,

invece, prosciolto IM 1 sia dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso

di incidente in forza dell’irresponsabilità totale di IM 1 al

momento della fuga dal luogo dell’incidente riconosciuta

dal perito (sentenza impugnata, consid. 6, pagg. 21-22), sia

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, ritenuto come - sostanzialmente

- non fosse possibile concludere che l’imputato avesse bevuto un solo bicchiere

di grappa (oltre al vino) e avesse dunque una concentrazione di alcol nel

sangue superiore allo 0,5 per mille e di conseguenza punibile (sentenza

impugnata, consid. 4, pag. 14).

Appello

dell’imputato

10.

IM 1 contesta che vi siano in atti elementi oggettivi che possano

suffragare la versione di __________, secondo cui la collisione tra il suo

ciclomotore e l’autovettura di IM 1 si è verificata sulla corsia di contromano.

A mente dell’imputato infatti, ammesso che lo scontro fra la sua vettura e il

ciclomotore di __________ sia davvero avvenuto, non vi sono elementi oggettivi

in atti che dimostrano l’invasione di corsia da parte sua. Né il ritrovamento

della targa della sua vettura sul luogo dell’incidente, né le tracce di vernice

verde presenti sulla sua automobile, né il danno al suo porta targhe, né la

posizione della macchia d’olio presente sulla carreggiata dimostrano che egli

ha invaso la corsia di marcia. Per IM 1 questi elementi presi in considerazione

dal primo giudice suggeriscono, semmai, che vi è stata una collisione, ma non

il luogo dove la stessa è avvenuta. Per quanto riguarda, poi, la presenza della

macchia d’olio sulla carreggiata, IM 1 osserva che si tratta di un elemento che

non permette assolutamente di concludere che egli abbia invaso la corsia di

contromano. La macchia è stata, a suo dire, rinvenuta pressoché al centro della

carreggiata, dunque a poca distanza dalla linea continua e la fotografia che la

ritrae è stata comunque scattata a cinque giorni dall’incidente e pertanto,

l’olio, potrebbe appartenere ad altri veicoli. Inoltre, aggiunge, il fatto che

la polizia scientifica abbia determinato quale fosse la zona in cui l’incidente

sarebbe avvenuto basandosi unicamente sulla predetta fotografia e senza

esperire un sopralluogo, rende l’accertamento non solo approssimativo ma anche

arbitrario. Infine, sostiene l’imputato, nemmeno dall’assenza di alcol nel

sangue della vittima, è possibile tratte conclusioni circa la dinamica del

preteso scontro. In conclusione, per IM 1, sulla base delle prove oggettive

raccolte “appare certamente verosimile che l’incidente possa essere avvenuto

sulla corsia del ricorrente (IM 1, ndr) e che, sbalzati indietro dall’urto con

l’autovettura, __________ e il suo motorino siano atterrati sulla corsia di

contromano” (VIII, inc. 17.2014.141, pag. 10). Visti i dubbi che permangono

sulla dinamica dello scontro a lui imputato, IM 1 chiede dunque il suo

proscioglimento in applicazione del principio in dubio pro reo, poiché

non vi sono indizi per comprovare la versione della parte lesa, peraltro “fornita

in condizioni particolarmente critiche da un ragazzo molto giovane e inesperto”

(VIII, inc. 17.2014.141, pag. 11).

11.

a. Non vi sono dubbi che la sera dell’11 novembre 2006 IM 1 e __________

si siano incrociati su via al __________ a __________ e che tra i due vi sia

stata una collisione frontale.

Al di là del

fatto che lo stesso imputato sembra riconoscerlo - seppur a fatica - nella sua

motivazione scritta d’appello, lo dimostrano le dichiarazioni della vittima __________

suffragate da più elementi oggettivi. Innanzitutto vi sono i danni riportati

dai veicoli, che sono inequivocabilmente dovuti ad uno scontro frontale tra i

due. La vettura di IM 1 risulta, infatti, danneggiata nella parte frontale e i

segni rivenuti sulla stessa coincidono perfettamente (altezza, residui di

vernice, tracce d’incisione) sia con i danni riportati dal ciclomotore di __________

sia con le caratteristiche del mezzo. È innegabile, infatti, che le tracce di

vernice verde presenti sull’autovettura dell’imputato siano dovute allo

sfregamento con il predellino - del medesimo verde acceso - del ciclomotore,

come è altrettanto innegabile che il tubolare sinistro della forcella abbia

causato le tracce di incisione rinvenute sulla vettura, così come risulta

chiaramente dalla ricostruzione eseguita dalla polizia scientifica (AI 5).

Inoltre, il fatto che vi siano delle tracce di incisione proprio in corrispondenza

del porta targhe anteriore dell’Audi di IM 1, spiega il motivo per cui la targa

anteriore del veicolo sia stata ritrovata sul luogo dell’incidente e dimostra,

una volta in più, che tra i due veicoli vi è effettivamente stato un contatto.

Infine, anche la presenza della macchia d’olio sulla carreggiata - causata a

non averne dubbi dai liquidi persi dal ciclomotore di __________ per la rottura

della forcella -, non fa che comprovare l’avvenuto scontro.

Infine,

anche la diagnosi di amnesia dissociativa formulata dal dottor __________ nella

sua perizia (doc. 29 pretura penale), non fa che confermare che IM 1 ha

effettivamente colliso con __________. Infatti, in assenza del verificarsi

dell’evento traumatico della collisione, l’insorgere di una simile patologia

nell’imputato non potrebbe essere spiegato.

Non vi sono,

dunque, dubbi che tra il ciclomotore di __________ e la vettura di IM 1 vi sia

stata una collisione.

b. Il fatto che vi sia stata una collisione ancora però non significa -

come correttamente rilevato dall’imputato - che l’urto si è verificato sulla

corsia di marcia del ciclomotore e, dunque, a causa di un’invasione di corsia

da parte di IM 1.

Se è vero

che __________ ha raccontato, immediatamente dopo i fatti, che IM 1 ha invaso la

sua corsia di marcia provocando così la collisione, non vi sono però altri

elementi in atti che suffragano questa versione. IM 1, da parte sua, ha sempre

sostenuto di non ricordare. Gli elementi oggettivi sopra citati dimostrano,

come visto, unicamente che vi è stata collisione tra i due veicoli a motore, ma

non che la stessa è avvenuta sulla corsia di marcia del ciclomotore.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nemmeno la macchia d’olio

rinvenuta sulla carreggiata successivamente all’incidente permette di trarre

conclusioni in proposito. Nonostante la posizione della macchia d’olio, non può

essere escluso che lo scontro sia avvenuto sulla corsia di marcia di IM 1. È

infatti teoricamente possibile che __________ abbia invaso la corsia di contromano

e, urtando la vettura dell’imputato con la ruota anteriore del suo ciclomotore sterzata verso destra e dunque verso la propria corsia di marcia (cfr.

Accertamento tecnico 05.1.2006, AI 5), abbia poi terminato la sua caduta

proprio su questa corsia, perdendo l’olio proprio in quel punto.

A decisivo

sostegno della tesi accusatoria vi sono, tuttavia, le chiare e coerenti dichiarazioni

di __________. Pur avendole egli rilasciate in qualità di indiziato - e dunque

con la facoltà di non rispondere, ciò che impone, che siano valutate con

maggior rigore - e, soprattutto, senza contradditorio, la difesa si è sempre

ben guardata dal chiedere che egli venisse sentito dai giudici quale teste o

persona informata sui fatti. In queste circostanze, le modalità di audizione

del coprotagonista dell'incidente non possono essere utilizzate per sfaldarne

la valenza probatoria.

La descrizione degli eventi

fatta da __________ risulta credibile e priva di soggettivazioni. In effetti la

rotazione che il motorino ha avuto dopo l'impatto frontale, verso sinistra, si

giustifica solo ed unicamente con un'invasione della carreggiata da parte

dell'autovettura del prevenuto. Così solo in quel modo si può ipotizzare una

curvatura del manubrio verso destra. Per dare una spinta in tal senso è

necessaria una forza che da sinistra vada verso destra. Curvando verso

sinistra, il ciclomotorista che va a sbattere contro un veicolo alla sua

sinistra che a sua volta sta girando verso destra viene spinto in senso

antiorario. Per contro se viene colpito da un'automobile proveniente dalla sua

sinistra che va diritta, il suo manubrio viene immediatamente spinto verso

destra e il mezzo inizia una rotazione in senso orario come quella che è stato

dimostrato ha avuto il motorino in questione (cfr. fotografie AI 5).

In questo contesto, la

posizione della macchia d'olio sul selciato assume un significato più chiaro

rispetto al suo esame astratto e risulta perfettamente compatibile con la tesi

dell'accusa.

Sulla scorta

delle dichiarazioni dell'accusatore privato e di queste considerazioni, non si

può che concludere per la conferma della condanna decretata in prima sede per

il reato di grave infrazione alle norme della circolazione. L'appello

dell'accusato deve dunque essere respinto.

Appello

del procuratore pubblico

12.

Con

il suo appello la procuratrice pubblica contesta la conclusione del primo

giudice secondo cui, in applicazione del principio in dubio pro reo e sulla

scorta della perizia di parte prodotta dall’imputato, IM 1 aveva nel sangue

un’alcolemia inferiore allo 0,5 per mille. In particolare la PP assevera che:

-

la perizia di parte non tiene conto del fatto che IM 1, prima della

collisione, ha sorbito un caffè grappa e due bicchieri di vino bianco per

totali 2 dl;

- le

dichiarazioni di IM 1 tendono unicamente a giocare al ribasso e le sue

ritrattazioni non sono credibili, poiché - oltre ad essere state preparate con

l’aiuto del suo psichiatra curante e del suo legale - è evidente che esse sono

dettate dalla paura di vedersi revocare definitivamente la patente, di dover

scontare una pena detentiva e di perdere il posto di lavoro (IX).

Per la PP, la corretta valutazione degli elementi in atti dimostra, invece, che

IM 1 aveva, al momento in cui si trovava alla guida della sua vettura, un tasso

alcolemico nel sangue compreso tra 1,40 g/kg e 0,81 g/kg.

13.

a. In

concreto, ciò che si tratta innanzitutto di accertare è la quantità di grappa

consumata da IM 1 dopo il suo rientro a casa la sera/notte dell’11-12 novembre

2006, e meglio se egli - così come pretende la pubblica accusa - ha consumato

un solo bicchiere di grappa, ciò che comporta la presenza di una concentrazione

di alcol nel sangue punibile, oppure se egli di bicchieri di grappa ne ha

bevuti più di uno, ipotesi questa che il primo giudice ha ritenuto di non poter

escludere in applicazione del principio in dubio pro reo e che comporta -

secondo la perizia di parte fatta allestire dall’imputato - la presenza di una

concentrazione di alcol nel sangue inferiore alla soglia punibile per legge.

Gli altri parametri determinanti per il calcolo dell’alcolemia, segnatamente

l’ora in cui IM 1 ha cessato di bere, l’ora dell’incidente, l’ora del prelievo

di sangue, l’etanolemia emersa dall’analisi del sangue, il peso corporeo e il

consumo dopo l’evento di una bottiglia di vino rosso da 0,75 l, non sono invece contestati.

b. Sul consumo di

grappa, in atti vi sono unicamente le dichiarazioni dell’imputato e quelle

della madre __________, sentita come testimone.

Invero

da nessuna di esse si può desumere con certezza che l'imputato abbia bevuto del

superalcoolico. In effetti quest'ultimo non ha saputo dire assolutamente nulla

in proposito e la madre ha solo confermato la presenza del bicchierino sul

tavolo, ma non ha assolutamente potuto dire se sia stato utilizzato o meno.

Neppure ha detto se vi era un odore di alcool. Inoltre, proprio stando alle

dichiarazioni della donna, la bottiglia di grappa era nell'armadio, mentre

quella del vino è stata lasciata sul tavolo, così come sul piatto erano rimaste

le pelli dei cotechini. Questo è segno inequivocabile che l'accusato non ha

riordinato, per cui, se avesse consumato della grappa, avrebbe con tutta

probabilità lasciato in giro anche la relativa bottiglia.

Fondamentalmente,

quindi, nemmeno è stato provato un consumo di grappa.

A

ciò va aggiunto il fatto che, ad un esame della credibilità, le prime

dichiarazioni rese dal prevenuto appaiono più verosimili di quelle che le hanno

revocate, nonostante il seguente ricovero in cure intense, motivato non da una

perdita di conoscenza o da inapacità di intendere e volere, ma unicamente da

precauzioni, visti gli intenti suicidali (veri o presunti) espressi da IM 1.

Sulla

scorta di questi accertamenti, ritenuto che l'onere della prova su questi aspetti

grava sull'imputato, si dovrebbe a ben vedere ricalcolare l'alcolemia

prescindendo da qualsiasi consumo di grappa dopo i fatti. Con una largheggiante

applicazione del principio in dubio pro reo, questa Corte ritiene tuttavia di

potersi agganciare a quanto propone l'accusa, dare per buone le correzioni

fatte dall'imputato circa l'aver bevuto dopo l'incidente e riconoscere

l'assunzione di una bottiglia di vino rosso e di un solo bicchiere di

acquavite.

Di

conseguenza i calcoli dell'alcolemia sui quali si è fondato il decreto d'accusa

sono corretti e l'imputato deve essere condannato anche per guida in stato di

inattitudine per i fatti ivi descritti al punto n. 1.

Ne discende che l’appello

presentato dalla pubblica accusa deve essere accolto e la decisione di

proscioglimento dall’imputazione di guida in stato di inattitudine pronunciata

in prima sede annullata.

La pena

15.

Richiamati i principi di commisurazione della pena di cui all'art. 47

CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.4), alle considerazioni fatte dal primo

giudice al consid. n. 7 della sentenza impugnata, cui si rimanda in virtù

dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si deve aggiungere il nuovo reato, che si situa in un

contesto di gravi precedenti specifici.

A

suo favore vanno di certo considerati il lungo tempo trascorso (oltre 8 anni) e

la violazione del principio di celerità, così come il fatto che dagli eventi,

per quanto risulta, il prevenuto ha mantenuto buona condotta e non è più

incappato in infrazioni.

Tutto

quanto ben considerato, si giustifica fissare in 30 aliquote giornaliere da fr.

240.

- ciascuna, per complessivi fr. 7'200.- la pena da infliggere a IM 1.

Questa pena è sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

La

multa viene per contro fissata in fr. 1'400.- (DTF 135 IV 191).

Tasse e

spese

16.

Visto

l’esito dell’appello, le spese della procedura di primo grado, sono poste a

carico dell’imputato in misura di fr. 1'500.- mentre i restanti fr. 6'625.-

sono accollati allo Stato. Le spese relative al procedimento d’appello avviato

dall’accusato sono poste a suo carico. Quelle relative all’appello presentato

dal PP vanno poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 77, 80, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e

segg. e 429 e segg. CPP,

91

e 92 LCStr,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

dell’imputato è respinto. L’appello del procuratore pubblico è accolto.

Di conseguenza, ricordato

che, in assenza di impugnazione, il proscioglimento dell’imputato

dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio deciso con

sentenza 3 settembre 2013 della Pretura penale è passato in giudicato,

1.1. IM 1 è dichiarato

autore colpevole di

1.1.1. guida

in stato di inattitudine, per avere, a __________, l’11 novembre 2006,

condotto il veicolo a motore Audi A4 targato __________, di sua proprietà, in

stato di inattitudine (alcolemia minima 0,81 g/kg);

1.1.2. grave

infrazione alle norme della circolazione, per avere, nelle medesime

circostanze di luogo e di tempo e nel medesimo stato psico-fisico di cui sub.

1, alla guida del veicolo a motore Audi A4 targato __________, di sua

proprietà, perso la padronanza del veicolo invadendo la corsia di contromano ed

andando così a collidere frontalmente con il ciclomotorista H. T. (__________)

provocandogli delle contusioni agli arti inferiori.

1.2. IM 1 è condannato

1.2.1. alla pena pecuniaria di

30 aliquote giornaliere da fr. 240.- ciascuna per complessivi fr. 7'200.-;

1.2.1.1. l’esecuzione della pena

è sospesa per un periodo di prova di 3 anni;

1.2.2. alla multa di fr.

1'400.-; in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 6 giorni (art. 106 cpv. 2 CP)

1.2.3. Gli oneri processuali

di primo grado sono posti a carico del condannato in ragione di fr. 1’500.-,

mentre per il resto sono accollati allo Stato.

2. La richiesta di

indennità ex art. 429 segg. CPP è respinta.

3. Gli oneri

dell’appello di IM 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a suo carico.

4. Gli oneri

dell’appello del Procuratore Pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dello Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.