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Decisione

17.2014.149

Condizioni della confisca in ambito penale ex art. 69 CP. Distinzione fra la confisca in ambito penale ex art. 69 CP e la confisca definitiva di armi e munizioni etc. in ambito amministrativo ex art.

15 aprile 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi test (AI 29).

Nel corso dei primi accertamenti è emerso che, con risoluzione 5

novembre 2007, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione aveva respinto

un’istanza di AP 1 volta al rilascio del permesso di porto d’armi, atteso che,

diversamente da quanto aveva dichiarato, egli non aveva mai svolto attività

legate alla sicurezza; non aveva mai lavorato per conto di società che

fabbricavano armi e che, in passato, era stato condannato per consumo di

stupefacenti (sub AI 10).

3. Con decreto di

accusa 25 ottobre 2010 il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’imputato

ad una pena pecuniaria di fr. 1’350.-- corrispondente a 45 aliquote giornaliere

da fr. 30.--, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 41 giorni, sospese

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre al pagamento delle

tasse e delle spese di giustizia, per titolo di contravvenzione alla LF sulle

armi e sulle munizioni, nonché per contravvenzione alla LStup. Contestualmente

è stata disposta la confisca delle armi, delle munizioni e del materiale

tattico rinvenuti durante il suo arresto e di parte di quelle ritrovate nel

corso della perquisizione domiciliare, come pure è stato ordinato il

dissequestro a favore del Servizio autorizzazioni delle armi e delle munizioni

oggetto della perquisizione domiciliare che non hanno formato oggetto

dell’infrazione alla LArm.

AP 1 si è opposto al decreto di accusa limitatamente a parte

dell’ordine di confisca, nonché al dissequestro a favore del Servizio

Autorizzazioni, delle armi e delle munizioni indicate nel DA.

4. Il Pretore ha

esaminato il caso come se si trattasse di un’opposizione completa e, con

sentenza 31 ottobre 2012, ha

prosciolto AP 1 dalla contravvenzione alla LStup per intervenuta

prescrizione, e lo ha condannato per titolo di infrazione alla Legge federale

sulle armi e sulle munizioni alla pena di 45 aliquote giornaliere di fr. 140.--

l’una, per un totale di fr. 6'300.--, da dedursi il carcere preventivo sofferto

di 41 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,

oltre al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.

La sentenza è stata impugnata da AP 1 limitatamente alla confisca

di alcuni oggetti, come pure in ordine al dissequestro di armi e munizioni in

favore del Servizio autorizzazioni.

Di qui la presente procedura.

5. a) Con il gravame l’appellante

si oppone alla confisca dei seguenti oggetti:

- una pistola

semiautomatica Walther, modello 8, calibro 6.35 mm, numero di serie __________ carica con colpo in canna e caricatore inserito con 7 cartucce

FMJ;

- pistola

semi automatica j. P. Sauer & Sohn modello Suhl, Calibro 7.65 mm, numero di serie __________, carica con colpo in canna e caricatore inserito con 6 cartucce;

- spray Pepper Box Oc;

- spray

Cannon anti attack;

- coltello

marca Beretta lunghezza 20 cm , con lama da 8 cm (apertura con una mano);

- coltello

marca beretta lunghezza 17 cm, con lama da 7 cm (apertura con una mano);

- coltello

marca CrKT lunghezza totale 16 cm e la ma da 6 cm apertura con una sola mano);

- 24

munizioni 7.65 Browning/32 Auto;

- 2 fari blu

a calamita per auto non prioritaria;

- 1 barra a

Ied rossi con telecomando 24V;

- 7 fondine

per pistola di vario tipo,

atteso che parte di questi beni non sono delle armi, come pure

talune di esse non soggiacciono all’obbligo del permesso di acquisto,

rispettivamente all’ottenimento di un permesso eccezionale. Tanto più che

diverse armi sono state acquistate prima dell’entrata in vigore della legge

federale sulle armi vigente. Dagli atti - continua l’appellante - non risulta

neppure che egli abbia in passato messo in pericolo se stesso o terzi.

b) A norma dell’art. 69

CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una persona, ordina la

confisca degli oggetti che hanno servito (i) o erano destinati a

commettere un reato (ii) o che costituiscono il prodotto di un reato (iii)

se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o

l’ordine pubblico (cpv. 1). Questo disposto non concerne la protezione degli

interessi della persona lesa nei suoi diritti, ma ha una funzione preventiva,

che consiste nell’impedire che taluni oggetti pericolosi vengano utilizzati (di

nuovo) per minacciare la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico

(DTF 137 IV 249 consid. 4.4 pag. 255). L’art. 69 CP consente, dunque, di

confiscare oggetti che sono serviti a perpetrare un’infrazione o che potrebbero

servire a commetterla, a condizione che essi compromettano la sicurezza delle

persone, della moralità o dell’ordine pubblico. A tal fine non è necessario

porre delle esigenze troppo elevate: è sufficiente la verosimiglianza del

pericolo (DTF 127 IV 203 consid. 7 pag. 207; 125 IV 185 consid. 2a pag. 187).

Per ammettere che un oggetto possa servire a commettere un’infrazione ai sensi

dell’art. 69 cpv. 1 CP, non occorre che l’infrazione sia stata consumata o

semplicemente tentata. È sufficiente che vi sia un rischio serio che l’oggetto

possa servire a commettere un’infrazione (DTF 130 IV 143 consid 3.3.1 pag. 149;

127 IV 203 consid. 7b pag. 207). Per quanto concerne le armi, quest’ultime non

sono di principio destinate a commettere degli atti penalmente rilevanti, ma

esse possono servire a questi fini. La loro confisca può dunque intervenire se

esse sono effettivamente servite a commettere un’infrazione, come pure quando

le stesse possono essere utilizzate come mezzo per perpetrarle (DTF 129 IV 81

consid. 4.1 e 4.2 pag. 93-94;1B_412/2013 del 16 aprile 2014 consid. 3.1).

c) Nel caso in esame,

l’appellante non contesta (più) la condanna per violazione del divieto di

portare armi in pubblico senza una valida autorizzazione, nonché del divieto di

possedere armi proibite (art. 5 LArm), sia nella versione precedente il 12

dicembre 2008, che in quella successiva l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm. La

sentenza su questo punto è cresciuta in giudicato. AP 1 è stato in particolare

ritenuto autore colpevole di aver detenuto e di aver portato con sé in un luogo

pubblico delle armi senza essere stato in possesso di un permesso di porto

d’armi (art. 27 cpv. 1 LArm), che gli era stato negato il 5 novembre 2007 dalla

Sezione dei Permessi, nonché di essere in possesso di armi proibite per le

Considerandi

quali non ha mai ottenuto un permesso eccezionale. Diversamente da quanto

pretende l’appellante, sono state confiscate solo le armi che sono state

rinvenute sulla sua persona e nella sua automobile il giorno dell’arresto, come

pure quelle che hanno formato oggetto di un’infrazione alla LArm. Senza

particolari motivazioni, egli sostiene che gli oggetti indicati qui sopra non

sono delle armi, ma è pacifico che

- le due

pistole semiautomatiche;

- i due spray

destinati all’autodifesa e contenenti sostanze irritanti (art. 1 OArm);

- i tre

coltelli che possono essere aperti con una sola mano, che hanno una lunghezza

della lama superiore a 5 cm, che hanno una lunghezza totale superiore a 12 cm in conformità dell’art. 7 cpv. 1 lett. a-c OArm,

sono delle armi suscettibili di essere confiscate (art. 69 cpv. 1

CP) in caso di infrazione alla LArm, in specie per il reato che è stato

ascritto al AP 1 per non essere stato in possesso di un porto d’armi. In

relazione a quelle che sono state ritenute delle armi proibite, l’appellante

non può più rimettere in discussione un’infrazione che, nel merito, non è più

stata contestata e che è diventata definitiva.

Non sono per contro delle armi i due fari blu a calamita per

un’auto non prioritaria, la barra a LED rossi con telecomando 24V, come pure le

sette fondine per pistola di vario tipo. Questi oggetti, benché non sono

serviti a commettere l’infrazione contestata al AP 1, potrebbero servire a

consumarla (art. 69 cpv. 1 CP), avuto riguardo alla sua personalità, nonché

potrebbero compromettere la sicurezza delle persone o, quantomeno l’ordine

pubblico. L’uso delle sette fondine è, infatti, funzionale all’utilizzo delle

armi che sono state rinvenute in possesso di AP 1 e, quindi, la loro confisca

appare esente da ogni critica. Per quanto riguarda i due fari blu a calamita

per un’auto non prioritaria, e la barra a LED rossi con telecomando 24V, giova

ricordare che AP 1 nel corso dell’inchiesta ha millantato più volte di far

parte di servizi para militari, come pure di aver collaborato attivamente con

le forze dell’ordine. Al momento della perquisizione personale il AP 1, nel

tentativo di opporsi all’accertamento, riferì agli agenti di polizia: “dai

ragazzi, non prendiamoci in giro che facciamo lo stesso lavoro …, istruisco i

vostri colleghi allo stand di tiro …” (AI 28 pag. 2). Un teste sentito

dalla polizia della Città di Lugano il 14 settembre 2006 (in un altro

procedimento aperto contro il AP 1), ha riferito che egli aveva fatto uso di un

faro prioritario di colore blu che era stato posato e azionato sul tetto della

sua Mercedes, mentre si dirigeva verso il centro della città (teste __________;

verbale di polizia della Città di Lugano del 14 settembre 2006 pag. 1, allegato

al rapporto di segnalazione del 10 agosto 2009). Così stando le cose, a tutela

dell’ordine pubblico, pure questi lampeggianti devono essere confiscati, atteso

che AP 1 ne potrebbe fare un uso improprio in connessione con l’uso illecito di

armi, immedesimandosi in uno o nell’altro dei suoi immaginari agenti. Dai suoi

racconti, è emerso che ripetutamente egli ha incarnato il ruolo del poliziotto,

dell’investigatore, dell’agente, dell’istruttore di forze dell’ordine e di

altro ancora, senza averne titolo. Che costui possa abusare di questa

strumentazione in dotazione alle forze dell’ordine, avuto riguardo ai disturbi

di cui è affetto, unitamente alle armi, appare probabile. Dalla lettura di un

referto della clinica __________ del 24 dicembre 2007 concernente una degenza

del AP 1, emerge che egli era affetto da disturbi del pensiero. Egli aveva

riferito ai suoi medici tematiche deliranti di carattere grandioso e

persecutorio, per aver raccontato di essere stato a capo di imprese

multinazionali, dell’Interpol e di essere stato rapito due volte da delinquenti

provenienti da paesi dell’est. All’epoca, AP 1 presentava delle lesioni cutanee

alle braccia, ai piedi e ai genitali (auto inferte secondo i medici), che gli

sarebbero state provocate con la tortura dai suoi rapitori che volevano sapere

dove egli avesse nascosto delle armi (sub AI 33 pag. 3). La diagnosi era di

sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple in regime di

mantenimento controllato (ICD 10 = F19.22), nonché di sindrome delirante

persistente (ICD 10 = F22.0; AI 33 pag. 4), che è stata condivisa dai medici

fiduciari dell’AI (AI 43a) e dal perito giudiziario incaricato dalla PP (AI 76

pag. 13). Secondo il perito, i reati consumati da AP 1 sono da porre in

relazione alla sua turba psichica (pag. 14), che è di gravità rilevante e

permanente (pag. 15 sub. 3.3.2). Sempre per il perito, “ i reati che il

peritando potrebbe commettere in futuro possono riguardare l’area dei rapporti

interpersonali ed essere in relazione con l’uso improprio di armi da fuoco. La

possibilità che ciò avvenga cresce nella misura in cui i provvedimenti

terapeutici adatti non verranno allestiti o in caso di ridotta compliance

terapeutica” (pag. 15). Continuando, il perito ha precisato che “il

rischio di commettere nuovi reati più che alle particolari caratteristiche di

base del peritando è da mettere in relazione con il crescere del livello di

sviluppo della personalità ovverosia con la versione patologica della stessa e

anche con le particolari circostanze in cui sarebbe stato compiuto il reato in

quanto egli con il suo comportamento ha cercato di porre rimedio ad una

situazione nella quale percepiva un attacco alla sua persona” (pag. 15). In

data 16 marzo scorso, il PP __________ ha comunicato alla CARP che, contro il AP

1, è stato avviato un nuovo procedimento penale per infrazione e

contravvenzione alla LArm, nonché per contravvenzione alla LStup. (AI IX).

Ferme queste premesse, tenuto conto della personalità del AP 1,

che lascia intravedere che egli possa incorrere negli stessi reati (un

procedimento è appena stato aperto) e che egli possa mettere in serio pericolo

la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico, la confisca degli oggetti

sequestrati, che sono strettamente connessi all’infrazione che è stata

addebitata al AP 1, deve essere mantenuta.

6.

Con l’appello, AP 1

ha contestato il dissequestro delle armi che sono state rinvenute al suo

domicilio durante la perquisizione domiciliare in favore del Servizio

autorizzazioni. Come ha avuto modo di precisare diligentemente il pretore,

il dissequestro in favore dell’autorità amministrativa è stato disposto

affinché detta autorità adotti le misure di sua competenza fondate sulla LArm

(art. 8 cpv. 2 e 31 cpv. 1). Né la PP prima, né il pretore successivamente,

hanno adottato alcun provvedimento definitivo sulla sorte delle armi e delle

munizioni sequestrate. Non è compito del giudice penale pronunciarsi sulle armi

che sono state rinvenute durante la perquisizione domiciliare e che non possono

fondare un giudizio di confisca ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CP. Il

provvedimento in rassegna altro non è che una misura di polizia a valenza

cautelare, a differenza del ritiro definitivo (STA 15 febbraio 2013 inc. n.

52.2013.9

consid. 3.2; 4 maggio 2004 inc. n.52.2004.82 consid. 3.2 con rif. di

dottrina e giurisprudenza) che, a rigore, potrà essere pronunciato dal Servizio

autorizzazioni. Non è in questa sede che l’appellante può far valere le sue

ragioni. Costui avrà modo di difendersi più avanti nell’ambito del procedimento

amministrativo, ritenuto che, in forza dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LArm

l’autorità competente procede al sequestro di armi e munizioni in possesso di

persone per le quali sussiste un motivo di impedimento ai sensi dell’art. 8

cpv. 2 LArm, o di persone non legittimate all’acquisto o al possesso, ovvero

nelle ipotesi in cui dette persone danno motivi di ritenere che esporranno a

pericolo sé stessi o terzi (lett. c), o in ragione di una condanna per reati

che denotano carattere violento o pericoloso, o per crimini o delitti commessi

ripetutamente, iscritti nel casellario giudiziale, fintantoché l’iscrizione non

sarà cancellata (lett. d). L’autorità amministrativa competente procederà

altresì alla confisca definitiva delle armi e delle munizioni se esiste il

rischio di un’utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state

minacciate o ferite con tali oggetti (art. 31 cpv. 3 lett. a LArm). Il ritiro

definitivo interviene successivamente al sequestro, e presuppone che il rischio

abusivo delle armi persista. In tal caso l’autorità amministrativa dovrà

formulare una prognosi legata ai rischi di un tale utilizzo futuro avuto

riguardo a tutte le circostanze e alla personalità dell’interessato. In questo

ambito, l’autorità amministrativa è tenuta ad eseguire una prognosi più severa

rispetto a quella che potrebbe essere fatta in ambito penale (DTF 2C_469/2010

dell’11 ottobre 2010 consid. 3.6;2C_93/2007 del 3 settembre 2007 consid. 6.1).

Su questo punto l’appello appare quindi inconsistente e deve essere respinto.

7.

Gli oneri

processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Pertanto essi vanno posti a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 339, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 69 CP; art. 1, 4, 8,

27, 31 segg. 33, 34 e 42 LArm, richiamata la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

2. Gli oneri

processuali relativi all’appello in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003

Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.