17.2014.161
Marito che picchia selvaggiamente la moglie incinta davanti ai figli: colpevole di tentato omicidio intenzionale, tentata interruzione della gravidanza e violazione del dovere di assistenza o educazio
21 gennaio 2015Italiano117 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.161+182
Locarno
21 gennaio 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Attilio Rampini e Chiarella Rei-Ferrari
assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 13 maggio 2014 e confermata con dichiarazione
d’appello 14 agosto 2014 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
e con appello incidentale del 2
febbraio 2014 presentato da
PC 1
PC 2
PC 3
tutti rappr. dall’avv. __________,
6501 Bellinzona
contro la sentenza emanata il 5
maggio 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1 (motivazione
scritta intimata il 21 luglio 2014)
esaminati gli atti;
ritenuto
che:
A. Il 29 aprile 2013 il
procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise
correzionali di Lugano nei confronti di AP 1 ritenendolo autore colpevole di:
- tentate
lesioni gravi, per avere, a __________, in via __________, il 3 gennaio
2013, dopo una discussione avvenuta nel loro appartamento, colpito la moglie dapprima
con un pugno molto forte al volto che l’ha fatta sanguinare e, dopo essersi
auto inferto una ferita addominale, continuato a colpirla sia nel loro
appartamento che in quello dei vicini, in particolare con colpi al volto a mani
nude e con oggetti (tra cui una teiera d’argento e una decorazione natalizia),
sbattendole il capo a terra, tirandole dei calci sempre al capo e stringendole
le mani al collo, provocandole così svariate lesioni (petecchie
intraparenchimali e subaracnoidee frontali, petecchie occipitali bilaterali
intraparenchimali, frattura scomposta osso zigomatico destro e frattura lamina
papiracea con lieve erniazione del muscolo retto mediale occhio destro,
frattura scomposta delle ossa proprie del naso, minime fratture composte orbita
mediale sinistra) attestate nel certificato medico del 23 gennaio 2013 agli
atti e che, per la loro localizzazione (in particolare le petecchie cerebrali e
la frattura zigomatica), potevano provocare lesioni più gravi (cerebrali e
perdita della vista o dell’olfatto) che solo per un puro caso non sono
intervenute, ritenuto che i colpi inferti intenzionalmente, per la loro
localizzazione, frequenza e intensità, erano atti a provocarle;
- ripetute
vie di fatto ai danni del coniuge, per avere, a __________, dal giugno-luglio
2012 al 3 gennaio 2013, in un numero imprecisato di occasioni, commesso vie di
fatto ai danni di PC 1;
- violazione
del dovere d’assistenza o educazione sub. ripetute vie di fatto commesse ai
danni di fanciulli dei quali aveva la custodia o doveva aver cura, per
avere, a __________, dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, ripetutamente
commesso vie di fatto ai danni dei figli PC 2 (__________) e PC 3 (__________),
in particolare colpendoli con ciabatte o dando loro degli schiaffi in un numero
imprecisato di occasioni, nonché per avere insultato e percosso la moglie PC 1
davanti ai figli, anche in occasione dei fatti del 3 gennaio 2013, esponendo in
tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.
B. Il
dibattimento tenutosi il 31 maggio 2013 davanti alla Corte delle assise
correzionali di Lugano si è concluso con la decisione del giudice - cui le
parti non si sono opposte (cfr. verb. dib. della Corte delle assise
correzionali, pag. 3) - di sospendere il procedimento e di rinviare l’atto di
accusa al magistrato inquirente affinché questi:
- decidesse
(con un abbandono o estendendo l’atto di accusa) in merito all’accusa già
promossa per titolo di tentato omicidio intenzionale;
- integrasse
l’atto di accusa inserendo l’ipotesi di reato di tentata interruzione punibile
della gravidanza;
- decidesse
in merito ai fatti riferiti dall’accusatrice privata che avrebbero potuto
configurare reati contro l’integrità sessuale;
- integrasse
l’atto di accusa inserendo l’ipotesi di reato di coazione;
- verificasse
il reato di lesioni (soprattutto psicologiche) in relazione ai fatti commessi davanti
e nei confronti dei figli, “ritenuto poi che la violazione del dovere di
assistenza o educazione e le eventuali lesioni andrebbero in concorso”
e rimettesse la causa ad
una Corte delle assise criminali (cfr. dispositivo delle questioni
pregiudiziali, all. 1 al verb. dib. della Corte delle assise correzionali).
C. Con nuovo atto di
accusa, datato 26 marzo 2014, il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP
1 davanti alla Corte delle assise criminali con le seguenti imputazioni:
- tentato
omicidio intenzionale sub. lesioni gravi, per avere
commesso quanto indicato nel primo atto di accusa, ritenuto che le lesioni
causate dall’imputato potevano, per la loro localizzazione nonché per la
frequenza e l’intensità dei colpi inferti intenzionalmente, provocare il
decesso della vittima, sub. delle lesioni più gravi di quelle occorse (in
particolare le petecchie cerebrali e la frattura zigomatica, con conseguenze
cerebrali e possibile perdita della vista o dell’olfatto), che solo per un puro
caso non sono intervenute;
- tentata
interruzione della gravidanza, per avere, nelle medesime circostanze,
tentato di interrompere una gravidanza, senza il consenso della gestante,
ritenuto che egli era a conoscenza dello stato della moglie e che il suo
eventuale decesso avrebbe comportato la medesima conseguenza per il feto;
- ripetute
vie di fatto ai danni del coniuge, per avere, a __________, dal
giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, in un numero imprecisato di occasioni,
commesso vie di fatto ai danni di PC 1;
- violazione
del dovere d’assistenza o educazione sub. ripetute vie di fatto commesse ai
danni di fanciulli dei quali aveva la custodia o doveva aver cura, per
avere, a __________, dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, ripetutamente
commesso vie di fatto ai danni dei figli PC 2 (__________) e PC 3 (__________),
in particolare colpendoli con ciabatte o dando loro degli schiaffi in un numero
imprecisato di occasioni, nonché per avere insultato e percosso la moglie PC 1
davanti ai figli, anche in occasione dei fatti del 3 gennaio 2013, esponendo in
tal modo a pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.
D. Con sentenza 5 maggio
2014 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole
di:
- tentato
omicidio intenzionale e tentata interruzione della gravidanza
per i fatti del 3 gennaio 2013;
- ripetute
vie di fatto contro il proprio coniuge commesse nel periodo dal
giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013;
- vie
di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva aver cura,
per avere, nel periodo dal giugno-luglio 2012 al 3 gennaio 2013, ripetutamente
commesso vie di fatto ai danni dei figli, in particolare colpendoli con
ciabatte e dando loro degli schiaffi.
Avendo ritenuto che AP 1 aveva
agito in stato di lieve scemata imputabilità, la Corte lo ha condannato alla
pena detentiva di cinque anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, oltre che alla multa di fr. 100.- (con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, essa sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di un
giorno) e al pagamento di tasse e disborsi.
Ordinata la confisca di quanto
in sequestro, la Corte ha, inoltre, condannato AP 1 a versare agli accusatori
privati l’importo di fr. 28'343.85 quale rifusione delle spese legali (da
devolvere allo Stato in quanto gli AP beneficiano del gratuito patrocinio) e, a
titolo di risarcimento del torto morale, l’importo di fr. 3'000.- alla moglie e
di fr. 1'000.- a ciascuno dei suoi figli.
E.
AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la
sentenza della Corte delle assise criminali.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 agosto
2014, il condannato ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3 della sentenza di prime cure, postulando
il suo proscioglimento alla luce della perizia del dott. __________.
Con appello incidentale 2
settembre 2014, PC 1 e i figli PC 2 e PC 3 hanno impugnato i dispositivi n. 1.4
e 2.3 (limitatamente al risarcimento del torto morale) della sentenza di primo
grado, chiedendo la condanna di AP 1 anche per il reato di violazione del
dovere di assistenza o educazione e che l’importo stabilito a titolo di
risarcimento del torto morale sia aumentato a fr. 30'000.- per la moglie e a
fr. 5'000.- per ciascuno dei due figli (o, comunque, sia riconosciuto un
importo superiore a quello stabilito in prima sede).
Nessuna delle parti ha
formulato istanze probatorie.
F. Nel pubblico
dibattimento - esperito il 20 e 21 gennaio 2015 - le parti hanno ribadito le
loro richieste. In particolare:
- il PP, oltre ad aver chiesto che la Corte tenesse conto della
perizia __________, ha postulato la conferma della condanna per tentato
omicidio intenzionale, per tentata interruzione della gravidanza e per ripetute
vie di fatto nei confronti della moglie, rimettendosi al giudizio della Corte
per quanto concerne il reato di cui all’art. 219 CP;
- la rappresentante degli AP, ritenendo la perizia __________ più
attendibile, ha chiesto la conferma del giudizio di primo grado, oltre alla
condanna per il reato di cui all’art. 219 CP e il riconoscimento di un
risarcimento per torto morale di fr. 5’000.- per ciascuno dei due bambini e di
fr. 30'000.- per la donna;
- il difensore dell’imputato ha chiesto, sulla scorta dell’esito
della perizia __________ e __________, il proscioglimento dal reato di tentato
omicidio intenzionale. Subordinatamente, ha postulato la condanna per il reato
di tentate lesioni gravi. Ha inoltre chiesto il proscioglimento dagli altri
reati.
ritenuto
Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; ad art. 139, n. 1, pag. 297;
Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,
pag. 603; Schmid, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea
2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10
cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero
procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e
49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,
pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op.
cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid.
2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28
giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;
6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del
12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002
del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag.
405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza
di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione
circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147
consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un
giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che,
correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose
così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio
2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42
del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
3. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca
ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre
possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente
spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del
principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando
il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, §
13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n.
82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad
art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art.
10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag.
66 e n. 47, pag. 73).
Vita dell’imputato e
precedenti penali
4.
a. AP 1, cittadino
eritreo, primo figlio di una fratria di 5, è nato il __________ ad __________
(AI 92) che egli ha descritto come un piccolo villaggio rurale, vicino al
confine con l’Etiopia (AI 130, pag. 3), in una famiglia di agricoltori - di
religione cristiana ortodossa (copta) e molto legata alla tradizione culturale
della regione di origine - il cui livello socio-culturale ha situato nella
media rispetto a quello del villaggio (AI 164, pag. 4; AI 92; all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 1; cfr., pure, AI 130, pag. 3).
Con i genitori - ha raccontato
- egli ha avuto un buon rapporto: di loro ha detto che sono “amorevoli e
gentili” (AI 164, pag. 4; cfr., anche, AI 130, pag. 3) ed ha precisato che
all’interno del nucleo familiare non vi sono mai stati problemi di violenza (AI
164, pag. 4).
Secondo le sue dichiarazioni, AP
1 ha frequentato la scuola fino alla dodicesima classe, conseguendo il diploma
di meccanico di macchinari (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1). La scuola si
trovava in una città vicina al suo villaggio natale dove egli, insieme ad altri
ragazzi, risiedeva, rientrando in famiglia soltanto per il fine settimana (AI
130, pag. 3; cfr., anche, AI 164, pag. 4).
Nel 2003, da una relazione con
una donna divorziata, l’imputato ha avuto il primo figlio (__________), che ha
riconosciuto ma di cui non si è mai occupato e di cui ha notizie solo
sporadiche, la donna essendosi risposata con un altro uomo (AI 130, pag. 6 e 8;
AI 164, pag. 4; MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4).
L’8 aprile 2004 - quando ancora
frequentava la scuola (AI 130, pag. 4; AI 164, pag. 4) - AP 1 ha sposato PC 1
(AI 92) da cui ha avuto tre figli: PC 2, nato il __________ (AI 20), PC 3, nato
il __________ (AI 20) e __________, nata il __________ (AI 123).
A partire dal 2006 (PS AP 1
25.1.2013, pag. 12; AI 164, pag. 5), l’imputato ha prestato servizio militare.
Secondo le sue dichiarazioni,
durante il servizio militare, andò “tutto davvero male” (all. 1 al verb.
dib. TPC, pag. 1), tanto che egli subì anche delle carcerazioni. Scontento del
trattamento riservatogli al militare e desideroso di intraprendere una nuova
vita, decise di fuggire (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 1). Così, secondo
quanto raccontato nella procedura d’asilo (e sostanzialmente confermato durante
l’inchiesta penale), nel corso del 2008, approfittando di un momento in cui lui
ed altri detenuti stavano lavorando fuori dalla cella, l’imputato lasciò la
base militare di Sawa in cui era stanziato. Dopo due settimane di viaggio (in
parte a piedi e in parte in auto), giunse a Senafe da dove ripartì, a piedi, in
direzione dell’Etiopia. Varcò il confine con l’Etiopia il 12 novembre 2008.
Nell’aprile del 2009, lasciò quel Paese - dove aveva vissuto per alcuni mesi in
un campo profughi - e, passando dal Sudan,
raggiunse la Libia dove rimase (sembra, detenuto) per alcuni mesi, e meglio fino al 18 novembre 2009, quando si
imbarcò in direzione dell’Italia. Sbarcò a Siracusa il 22 novembre.
In Italia - Paese in cui,
secondo le sue dichiarazioni, ha ottenuto lo statuto di rifugiato (AI 92; AI
130, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2) - ha vissuto, per circa due anni
e mezzo, senza avere né lavoro, né fissa dimora (AI 92; PS AP 1 25.1.2013, pag.
11; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7 in cui ha espressamente negato di avere
mai lavorato in Italia).
L’8 maggio 2012, AP 1 è partito
dall’Italia alla volta della Svizzera. Giunto a Vallorbe l’indomani (9 maggio
2012), ha subito presentato una domanda di asilo, ricevendo il permesso N per
richiedenti l’asilo (AI 20 e 92). Il 16 maggio 2012 è stato trasferito a
Basilea. Da lì, il 31 maggio successivo, è partito per raggiungere, in Ticino,
la moglie e i figli (lettera 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI 19).
Il 1. giugno 2012 è stato posto
al beneficio dell’assistenza (lettera 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP,
AI 19). Le prestazioni assistenziali sono state sospese a seguito della sua
incarcerazione (AI 19).
Dagli atti di SOS Ticino
risulta che l’imputato aveva chiesto e ottenuto, oltre che di frequentare un
corso di italiano (che avrebbe iniziato a febbraio 2013), di poter lavorare
(ciò che avrebbe potuto iniziare a marzo 2013; lettera 16.1.2013 __________ di
SOS Ticino a MP, AI 19; cfr., pure, AI 164, pag. 5).
b. Nel
nostro Paese, AP 1 è incensurato (AI 2).
c. Richiesto
di illustrare i suoi progetti per il futuro, l’imputato ha detto di non sapere
dove andrà una volta scontata la pena ma di sperare nel perdono della famiglia
e in un nuovo inizio con loro qui in Svizzera:
“Non
so dove andrò. (…) io vorrei tornare dalla mia famiglia, da mia moglie e dai
miei figli. Vorrei stare qui in Svizzera e continuare la mia vita con la mia
famiglia, se mia moglie accetterà le mie scuse. (…) Se possibile vorrei andare
a lavorare, farei qualsiasi lavoro” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7).
Tale desiderio sembra però
votato all’insuccesso: la patrocinatrice della moglie ha, infatti, spiegato ai
primi giudici di avere contattato il difensore dell’imputato in vista
dell’inoltro di un’istanza di divorzio e che, ad ogni modo, moglie e figli non
vogliono più incontrare l’imputato (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; cfr.,
anche PS 8.1.2013, pag. 4 in cui PC 1 ha dichiarato “prego affinché lui mi
lasci. (…) non l’ho lasciato io perché assieme a lui ho avuto due figli e lui
mi aiutava a suo modo a crescere i nostri due figli. Ora però non sono più
disposta a tollerare tutto questo e lo lascerò” e PS 21.1.2013, pag. 7 e MP
25.6.2013 in cui la donna, confermando di volere il divorzio, ha dichiarato: “Lui
non voglio mai più vederlo”).
Confrontato con le intenzioni
della moglie, l’imputato ha detto di non essere, di principio, intenzionato a
divorziare:
“Non
ho in programma di divorziare, lo farò se sarò obbligato, ma non lo vorrei. Amo
Fatti
i miei figli” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; cfr., anche, AI 164, pag. 7).
La vittima
5. Cittadina
eritrea, di fede cristiana ortodossa (copta) (AI 20; PS PC 1 8.1.2013, pag. 5),
PC 1 è nata il 2 febbraio 1984 nello stesso villaggio dell’imputato (AI 20).
Orfana di padre, PC 1, oltre
alla madre, ha due sorelle che vivono in patria (AI 20).
PC 1 ha frequentato soltanto un
anno di scuola: ha detto di avere dovuto abbandonare la scuola dopo la
prematura morte del padre perché la madre aveva bisogno di aiuto (AI 20).
Così come spiegato nella
procedura di asilo, dopo la fuga del marito, le autorità chiesero a lei dove
egli si trovasse. Non avendo potuto fornire una risposta che li soddisfacesse, PC
1 fu trattenuta in una sorta di prigione dove subì anche violente percosse,
finché, dopo un mese, grazie ad una sorta di garanzia prestata dal cugino della
madre, venne rilasciata. Le autorità le imposero, però, di pagare 50'000 Nakfa
(importo in moneta locale corrispondente a circa 3'000.- franchi). Non
disponendo di quella somma, nel 2010 PC 1 venne nuovamente arrestata e, poi, di
nuovo rilasciata contro garanzia prestata, questa volta, dalla madre. Vittima
di altre angherie da parte delle autorità, PC 1 decise di emigrare, portando
con sé i due figli.
Partì dal suo villaggio il 12
febbraio 2011 e, a piedi, raggiunse l’Etiopia dove rimase per circa quattro
mesi. Poi raggiunse il Sudan e da lì, con un passatore, il 21 agosto 2011,
prese un aereo per una destinazione a lei ignota da cui, in auto, entrò in
Svizzera il 23 agosto 2011. Quello stesso giorno presentò una domanda di asilo
a Basilea. Fra le altre cose, alle autorità che l’interrogavano, la donna disse
di non sapere nulla del marito (AI 20).
Ottenuto il permesso (prima N
e, poi, B; AI 20) e trasferita da Basilea in Ticino, la donna ha soggiornato
nel Mendrisiotto e, poi, al Centro della Croce Rossa di Paradiso. Infine, il 1.
marzo 2012, si è trasferita nell’appartamento di via __________ a Lugano (PS PC
1 21.1.2013, pag. 8) dove, come visto, il 31 maggio successivo, è
stata raggiunta dal marito.
Matrimonio e vita comune
fino alle rispettive emigrazioni
6.
a. PC
1 e AP 1 si sono uniti in matrimonio in Eritrea nel corso del 2004.
Entrambi, pur se con sfumature diverse, hanno detto che si trattò di un
matrimonio combinato (PS PC 1 21.1.2013, pag. 7; MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag.
2; PS AP 1 25.1.2013, pag. 12 e 20; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2; AI 130,
pag. 4 e 6).
a.1. Non
è chiaro quali fossero i rapporti tra i promessi sposi prima della loro unione.
a.2. PC
1 ha detto di avere conosciuto AP 1 soltanto poco prima del matrimonio e di
avere parlato con lui per la prima volta proprio il giorno delle nozze:
“ non siamo mai stati amici ma ci
siamo sposati direttamente perché i nostri genitori hanno combinato il nostro
matrimonio. Ci conoscevamo unicamente di vista perché abitavamo nello stesso
villaggio. Mi viene chiesto quanto tempo dopo che ci siamo conosciuti ci siamo
sposati ed io rispondo che dopo circa 2 mesi ci siamo sposati. (…) in questi 2
mesi (…) noi non ci siamo mai frequentati e visti fino al giorno del
matrimonio. Quel giorno è stata la prima volta che ci siamo parlati” (PS PC 1
24.1.2013, pag. 5; cfr. pure PS PC 1 21.1.2013, pag. 9 in cui afferma di avere
conosciuto l’imputato soltanto nel 2004).
La donna ha, poi, detto che
nemmeno dopo il matrimonio ebbe molte occasioni per vedere il coniuge che,
dunque, per lei rimase poco più di uno sconosciuto:
“ in Eritrea non posso dire di avere
conosciuto bene mio marito perché lui era spesso assente dato che andava ancora
a scuola, ci vedevamo poco e quindi non abbiamo mai avuto l’occasione di
conoscerci bene” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 7
dove la donna nega di essere stata innamorata del marito).
a.3. Totalmente
diversa la prima versione del qui appellante che ha, invece, sostenuto che lui
ed PC 1, non solo si conoscevano fin dall’infanzia, ma sono cresciuti insieme e
che il loro matrimonio venne organizzato dalle famiglie soltanto dopo che fra
loro già era sbocciato l’amore:
“ con mia moglie ci conosciamo da
quando siamo stati bambini e siamo cresciuti insieme nello stesso villaggio.
(…) In seguito le nostre famiglie hanno parlato insieme per organizzare il
nostro matrimonio. Visto che io e PC 1 ci conoscevamo fin da bambini e ci
amavamo abbiamo deciso di sposarci. (…) Lei non è stata obbligata a sposarmi,
ci siamo sposati perché volevamo essere una famiglia. (…) Io le ho chiesto se
voleva sposarmi. Alla sua risposta positiva le nostre famiglie si sono messe in
contatto e hanno combinato il nostro matrimonio. Abbiamo fatto un matrimonio
combinato tra le nostre famiglie ma lei, se non voleva, poteva dire che non
voleva sposarmi. (…) Ci conoscevamo fino da bambini. Eravamo anche vicini di
casa. (…) Siamo cresciuti insieme. (…) Ci conosciamo bene. (…) Non è vero che
ci siamo conosciuto solo prima del matrimonio. (…) Siamo cresciuti insieme e
quindi ci siamo frequentati anche prima del matrimonio. Non è vero che il
giorno del matrimonio era la prima volta che parlavamo insieme” (PS AP 1
25.1.2013, pag. 12, 20 e 21).
L’imputato ha ribadito questa
versione anche al dibattimento di primo grado durante il quale ha dichiarato
che, se è vero che le rispettive famiglie avevano combinato il loro matrimonio,
lui e PC 1 erano d’accordo e intendevano comunque sposarsi “indipendentemente
da ciò” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).
a.4. Le
dichiarazioni di __________ - cugino di PC 1 - sembrano smentire la versione
dell’AP nella misura in cui, a proposito dei rapporti tra i coniugi, ha
dichiarato:
“ quando sono venuto in Ticino, quando
loro parlavano, hanno detto che si sono conosciuti in Eritrea, sono diventati
amici e poi si sono sposati” (PS __________ 8.2.2013, pag. 9).
b. All’inizio,
i coniugi continuarono a vivere ciascuno a casa dei propri genitori (AI 164,
pag. 5) poiché, come ha spiegato PC 1, durante la settimana, AP 1 frequentava
la scuola di cui s’è detto prima:
“ Io vivevo con la mia famiglia perché
mio marito andava a scuola in una città distante 3 ore dal villaggio” (PS PC 1
21.1.2013, pag. 7);
“ mio marito era ancora uno studente.
Lui partiva la domenica sera per andare in un’altra città a studiare e tornava
il venerdì sera” (PS PC
1 24.1.2013, pag. 5).
I coniugi iniziarono la loro
convivenza soltanto dopo la nascita del primo figlio PC 2, avvenuta il 13
febbraio 2005 (PS PC 1 21.1.2013, pag. 7 e 24.1.2013, pag. 5; PS AP 1 25.1.2013,
pag. 12; AI 164, pag. 5).
c. La
convivenza dei due coniugi non fu di lunga durata poiché, circa un anno dopo la
nascita di PC 2, l’imputato partì per assolvere il servizio militare (PS PC 1
24.1.2013, pag. 5; cfr. pure PS PC 1 21.1.2013, pag. 7).
d. Il servizio militare
impose al marito lunghe assenze da casa intercalate da brevi rientri per dei congedi.
Fu durante uno di questi che PC 1 rimase incinta di PC 3 che nacque il 5 luglio
2008 (cfr. PS PC 1 21.1.2013, pag. 7).
e. Come
visto, nel 2008, per sottrarsi al servizio militare, l’imputato lasciò il suo Paese.
f. Agli
inquirenti, l’imputato ha dichiarato che, in Eritrea, i rapporti con la moglie
non erano mai stati problematici (“tutto era tranquillo”, PS AP 1
25.1.2013, pag. 13; “Non ho mai avuto problemi con mia moglie in Eritrea”,
MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5).
Al dott. __________ ha, invece,
detto che, già in patria lui e la moglie litigavano ma - ha precisato - si
trattava soltanto di liti verbali (AI 130, pag. 8). Questa dichiarazione è
confermata dalla moglie, anche se la donna attribuisce il buon comportamento
del marito alla sua paura della famiglia di lei che la difendeva:
“ quando eravamo in Eritrea vi era la
mia famiglia che mi difendeva e quindi lui non osava dirmi più di tanto.” (PS PC
1 8.1.2013, pag. 3).
Ritenuto che la famiglia della
donna era composta solo dalla madre e dalle sorelle e che, perciò,
difficilmente avrebbe potuto incutere paura nel marito, la precisazione
sorprende e fa sorgere qualche dubbio sulla pacatezza delle dichiarazioni
dell’AP.
Circostanze dell’arresto
7.
a. Il
3 gennaio 2013, alle 15.45, __________, che occupa l’appartamento contiguo a
quello dei protagonisti dei fatti, richiedeva l’intervento della polizia per
una violenta lite domestica scoppiata al sesto piano dell’immobile sito in via __________
a __________.
Al loro arrivo, gli agenti
trovarono:
-
sul pianerottolo del sesto piano, l’imputato, che presentava una ferita
da taglio all’addome, seduto su una sedia,
-
distesa sul divano dell’appartamento di __________,
PC 1, dolorante ma cosciente.
I bambini erano, invece, nella
cucina dell’appartamento della vicina.
L’appartamento della vittima e
dell’imputato risultava messo a soqquadro, con chiare tracce di sangue sui muri
e sul pavimento. Anche nell’appartamento di __________ c’erano molte macchie di
sangue e alcune suppellettili erano danneggiate.
L’imputato e la vittima sono
stati immediatamente portati all’Ospedale Civico di __________ dove il primo è
stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico e la seconda è
stata ricoverata nel reparto cure intensive (cfr. rapporto di arresto
provvisorio 3.1.2013, AI 1, pag. 3-5; e-mail 3.1.2013 dell’appuntato __________
al comm capo __________, all. all’AI 1) dove è rimasta per due giorni, prima di
essere trasferita in quello di medicina interna.
A seguito dei fatti, PC 2 e PC
3 sono stati, dapprima, ospitati nel reparto pediatria dell’Ospedale Civico di __________
(all. 43 all’AI 73). Dopo che l’autorità competente aveva provvisoriamente
privato i genitori della custodia parentale, i bambini sono stati collocati
presso una famiglia affidataria di SOS Ticino (all. 41 all’AI 73).
b. In
carcerazione preventiva dal 3 gennaio 2013 al 29 aprile 2013 e in carcerazione
di sicurezza dal 30 aprile 2013 al 20 giugno 2013, l’imputato è stato ammesso a
scontare anticipatamente la pena sin dal 21 giugno 2013 (AI 112).
Fatti del 3 gennaio 2013
8. Dalle
testimonianze raccolte tra i vicini che hanno assistito alla lite (PS __________
3.1.2013, pag. 2-4; PS __________ 3.1.2013, pag. 2-3; PS __________ 3.1.2013,
pag. 2-4; PS __________ 4.1.2013, pag. 2-4) emerge quanto segue.
Verso le 15.30, __________ -
che, come i protagonisti, abita al sesto piano del palazzo teatro dei fatti -
allarmata dai pianti e dalle urla di due bambini che gridavano “mamma,
mamma!”, uscì sul pianerottolo. Questa la scena che le si presentò quando
si avvicinò all’appartamento dei coniugi AP 1 PC 1 da cui gli schiamazzi
provenivano e la cui porta - da cui i bambini, con gli abiti sporchi di sangue,
facevano dentro e fuori - era aperta:
“ Ho subito notato che in cucina (…)
c’era la signora stesa per terra piena di sangue. (…) i
bambini continuavano a correre avanti e indietro, mi venivano incontro (…) L’uomo
(…) si trovava sopra la donna in piedi, gli tirava dei calci in particolar modo
in faccia (infatti il viso era pieno di sangue ed era gonfio). L’uomo teneva
tra le mani (…) un coltello tipo da cucina. Preciso che con questo coltello non
stava minacciando la donna ma lo impugnava all’altezza delle spalle” (PS __________
3.1.2013, pag. 2).
Accortosi che la __________ lo
stava osservando, l’uomo appoggiò il coltello sul tavolo della cucina, afferrò
la sedia che si trovava nel suo corridoio e la scaraventò verso la vicina che riuscì
ad evitarla rifugiandosi in casa:
“ l’uomo ha poi notato che lo stavo
guardando, allora ha appoggiato il coltello sul tavolo della cucina e ha
afferrato una sedia che si trovava nel suo corridoio. Sedia che ha lanciato
contro di me ma fortunatamente io sono riuscita in tempo ad entrare in casa (…)
io ho chiuso a chiave la porta del mio appartamento e non ho più visto niente”
(PS __________ 3.1.2013, pag. 2-3).
Nel frattempo, pure allarmata
dai due figli dei coniugi AP 1 PC 1 (che suonavano alla sua porta ed agivano
insistentemente sulla maniglia), è accorsa __________:
“ il bambino più grande mi ha subito
detto, molto agitato, di seguirlo nel loro appartamento anche il bambino
piccolo mi faceva capire di seguirlo nell’appartamento. Io ho subito seguito i
bambini entrando nell’appartamento. Appena entrata, nel corridoio, ho visto una
sedia da ufficio rovesciata e rotta per terra. (…) sono entrata in cucina (…) e
ho trovato la mamma dei bambini per terra piena di sangue in faccia. Oltre a
ciò c’era sangue anche sul pavimento. Il papà dei bambini era pure lui in
cucina in piedi vicino alla moglie. Subito arrivata in cucina, ho visto l’uomo
prendere un coltello dal cassetto della cucina. Il coltello era un coltello
tipo quello della pizza” (PS __________ 3.1.2013, pag. 2).
Alla vista del coltello, la
vicina prese con sé il bambino più piccolo e si rifugiò nel suo appartamento
lasciando il maggiore con i genitori visto che “era vicino alla madre e le
stava parlando”.
È molto verosimilmente a questo
punto che AP 1 si accoltellò all’addome procurandosi una ferita che, poi,
notarono anche i testimoni:
“ ho notato che dalla sua pancia
usciva del sangue e c’era anche una “boccia” rossa. Anche questa usciva dalla
pancia” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3; cfr., anche, PS __________ 3.1.2013,
pag. 3; PS __________ 4.1.2013, pag. 2).
Allertata la polizia e
richiesto l’intervento dei sanitari, la signora __________ tornò
nell’appartamento dei coniugi AP 1PC 1 dove vide che la donna si era spostata
in salotto mentre l’uomo giaceva a terra, in cucina:
“ ho quindi di nuovo notato la donna
la quale si era spostata in salotto. Preciso che io ero all’esterno
dell’appartamento il quale aveva la porta aperta. La donna mi ha fatto segno di
raggiungerla e io sono entrata nuovamente nell’appartamento. Appena entrata, in
cucina, ho visto l’uomo steso a terra sdraiato sulla schiena” (PS __________
3.1.2013, pag. 3).
Approfittando dell’attimo di
calma, la signora __________ accompagnò la vicina e i bambini nel suo
appartamento:
“ La donna è quindi uscita con me sul
pianerottolo (…) pure __________, un’altra vicina di casa, è uscita
dall’appartamento dicendomi di aver chiamato la polizia. (…) la donna (n.d.r.:
la signora PC 1) mi domandava cosa doveva fare con i bambini. Io le ho chiesto
cosa era successo e lei mi faceva vedere il viso ferito (…) ho quindi invitato
la donna e i bambini a entrare nel mio appartamento e ho chiuso la porta ma non
a chiave. La donna si è seduta sul divano in salotto” (PS __________ 3.1.2013,
pag. 3).
Appena in casa, la signora __________
udì dei rumori provenire dall’appartamento vicino e pensò che AP 1 si fosse
alzato e stesse “spaccando degli oggetti”.
Poco dopo, AP 1 irruppe nel suo
appartamento impugnando un coltello che, però, mise subito sotto la giacca e,
poi, senza far minimamente caso né alla vicina né ai bambini, si gettò sulla
moglie inerme che, prima, picchiò violentemente con dei soprammobili che si
trovò a portata di mano e, poi, prese per il collo:
“ mi ricordo che appena entrato
impugnava il coltello. Il coltello l’ha subito messo sotto la giacca che
indossava. L’uomo è passato da parte a me senza considerarmi. Non ha guardato
neanche i bambini. Si è diretto subito verso la moglie. Ha quindi preso una
teiera argentata che si trovava in salotto (…) l’ha in seguito tirata in faccia
alla moglie, sempre tenendola, con violenza. Dopo di ciò ha preso una renna
natalizia tirandola ripetutamente addosso alla moglie. Nel frattempo che io
scappavo sul pianerottolo con i bambini, l’uomo stringeva le sue mani al collo
della donna come per strozzarla. La donna in tutto questo non ha reagito” (PS __________
3.1.2013, pag. 4; cfr., anche, AI 74, foto n. 39).
Sul pianerottolo, la signora __________
è stata raggiunta dalla signora __________ (inquilina dell’appartamento
sottostante quello della famiglia AP 1) che era stata allarmata da “un
frastuono e dalle urla di bambini” e che, guardando nell’appartamento della
signora __________, vide l’imputato che “afferrava al collo” la moglie:
“ ho così guardato all’interno ed ho
notato un uomo che afferrava una donna al collo. (…) si trovavano sul divano
del salotto della loro vicina di casa (…) intanto che l’uomo afferrava la donna
al collo, lei si trovava seduta sul divano e lui sopra di lei (…) dalla soglia
dell’appartamento ho quindi gridato all’uomo di lasciare la donna; lui mi ha
guardato ma ha continuato” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).
Così, la signora scese nel suo
appartamento per chiedere aiuto al marito a cui spiegò “brevemente” cosa
stava accadendo. I coniugi risalirono, poi, al piano superiore, dove la
situazione non era cambiata: AP 1 infieriva, infatti, sempre sulla moglie
stringendole il collo e, poi, trascinandola nella camera da letto dove riprese
a colpirla violentemente con dei calci alla testa.
Il signor __________ riuscì a
far allontanare AP 1 dalla moglie:
“ ho trovato la stessa situazione che
avevo lasciato, nel senso che l’uomo stava ancora afferrando la donna al collo”
(PS __________ 3.1.2013, pag. 3);
“ dall’esterno dell’appartamento ho
notato che l’uomo portava di forza la donna nella camera da letto (…) il marito
della vicina del quinto piano (…) è entrato nel mio appartamento andando in
camera da letto. Lì riusciva a calmare l’uomo accompagnandolo all’esterno” (PS __________
3.1.2013, pag. 4; cfr. AI 74, foto n. 41-44 e 50-55 in cui si vedono tracce lasciate sui muri e sulle porte da mani insanguinate; cfr., in
particolare, foto n. 53 e relativa didascalia in cui si legge che “il disegno
della traccia e la sua altezza rispetto al suolo (tra 30 e 37 cm), indicherebbe come probabile che essa sia stata lasciata da una mano insanguinata di una
persona che non si trovava eretta, ma piuttosto accovacciata o sdraiata”; cfr.
AI 73, pag. 7);
“ Sentivo le grida ed i rumori
provenienti da una stanza e pertanto mi ci sono recato. Arrivato davanti
all’entrata della stanza ho visto AP 1 che con una mano si appoggiava allo
stipite della porta ed appoggiando il suo peso sulla gamba destra, colpiva PC 1,
che si trovava riversa a terra, con dei calci sferrati alla testa con la gamba
sinistra. Ricordo di avere notato questo particolare, tuttavia non sono in
grado di dire con certezza se ad un certo punto avesse cambiato gamba. Non sono
in grado di dire con esattezza quanti calci abbia sferrato AP 1, ma sicuramente
ne ho visti due. La mia impressione è che AP 1 sferrava questi calci con
l’intenzione di far molto male, si è trattato di un pestaggio selvaggio. A quel
punto ho cercato di fermare la violenza più velocemente possibile. Praticando
aikido da diversi anni, arte che insegna a difendersi procurando all’aggressore
il minor danno possibile sono riuscito ad allontanare AP 1 dapprima dalla
portata della donna, poi all’esterno dell’appartamento, sul pianerottolo
antistante. E‘stato sufficiente girarlo afferrandolo alle spalle e spingerlo in
direzione dell’uscita” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).
Va detto che, lasciata la
moglie, ai coniugi __________, AP 1 mostrò la propria ferita:
“ l’uomo l’ha così lasciata e si è
avvicinato a mio marito e a me mostrandoci la sua ferita all’addome. Ha alzato
la maglietta ed ho visto la ferita sanguinante e delle parti fuoriuscire” (PS __________
3.1.2013, pag. 3; cfr. anche PS __________ 4.1.2013, pag. 2).
Sul pianerottolo, AP 1 venne
fatto sedere su una sedia:
“ All’esterno, insieme a mia moglie,
abbiamo chiesto alla signora __________ di procurarci una sedia dove far
accomodare AP 1. Non so dire da dove provenisse la sedia, tuttavia, siamo
riusciti a far sedere l’uomo e tranquillizzarlo” (PS __________ 4.1.2013, pag.
3).
Tuttavia, si trattava di una
calma solo apparente, tanto che, dopo poco, AP 1 si rialzò “con un’energia
insospettabile” e, nuovamente, cercò, per ben due volte, di raggiungere la
moglie:
“ ad un certo punto AP 1 è caduto
dalla sedia. Ho avuto come l’impressione che si fosse buttato simulando uno
svenimento. Si è poi rialzato con un’energia insospettabile dirigendosi verso
l’appartamento 37 (…) mi sono posizionato davanti a lui per impedirgli di
entrare. A quel punto si è nuovamente seduto sulla sedia dove ha estratto un
telefonino e l’ha scaraventato a terra. (…) credo che la sua intenzione fosse
quella di utilizzarlo contro di me per impaurirmi, ma visto la mia posizione di
difesa ferma che glielo impediva, lo scaraventava a terra frantumandolo (…) AP
1 si è alzato nuovamente con l’intento di dirigersi nell’appartamento __________
ma, realizzato che io ero sempre presente per sbarrargli la strada, si è
diretto nel suo appartamento” (PS __________ 4.1.2013, pag. 4).
Scoraggiato, quindi, dalla
presenza di __________, AP 1 rientrò nel suo appartamento. Temendo che vi fosse
entrato per procurarsi un’arma, __________ trattenne la porta per impedirgli di
uscire:
“ Ero preoccupato in quanto temevo che
potesse procurarsi un’arma. Ho quindi deciso di chiuderlo all’interno del suo
appartamento, chiudendo la porta afferrandone con forza la maniglia” (PS __________
4.1.2013, pag. 4).
Ancora tutt’altro che calmo, AP
1 si oppose a __________ con una forza tale da scardinare, in parte, la porta. Fortunatamente, la cosa si risolse perché, in quel momento, giunse sul posto la
polizia:
“ Da parte sua tirava con forza la
porta al fine di aprirla, scardinandola in parte. Decidevo poi di mollare la
presa improvvisamente per fargli perdere l’equilibrio ed avere quell’attimo di
vantaggio che mi permettesse di vedere se era armato o no. Alcuni istanti più
tardi ho realizzato che erano giunti sul posto la polizia comunale ed i
soccorsi i quali si prendevano carico della situazione” (PS __________
4.1.2013, pag. 4; cfr., pure, PS __________ 3.1.2013, pag. 3 in cui la moglie di __________ ha confermato che, a più riprese, AP 1 tentò di rientrare
nell’appartamento della __________).
Va ancora annotato che i
presenti hanno percepito una sorta di estraniazione di AP 1:
“ l’uomo era ancora fuori di senno e
il marito della vicina faceva fatica a tenerlo calmo” (PS __________ 3.1.2013,
pag. 4);
“ il suo sguardo era assente ma si
percepiva una volontà di portare a termine un disegno prefissato” (PS __________
4.1.2013, pag. 4).
fattore scatenante la lite e
dinamica del pestaggio
dichiarazioni dell’imputato
9. AP
1 ha, in sostanza, raccontato che quel pomeriggio, al suo rientro a casa:
-
la moglie lo insultò e gli disse di volersene andare;
-
lui le prese una mano per trattenerla;
-
lei lo morsicò al dito medio della mano sinistra;
- in
reazione a quel morso, lui la spintonò e le diede un pugno in
faccia.
9.1. Nel
suo primo verbale ha dichiarato:
“ …mia moglie ha iniziato ad
insultarmi dicendomi che io ai suoi occhi non sono un uomo. Io le ho risposto
di guardare i nostri figli, di metterci d’accordo per crescerli in questo paese
dove noi siamo immigrati. Lei mi diceva che voleva andarsene. Io le ho toccato
la mano e lei mi ha morsicato sul dito medio della mano sinistra. Io l’ho spinta
e poi le ho dato un pugno in faccia. Lei ha cominciato a sanguinare dove
l’avevo colpita (…) ho visto il sangue. (…) Quando mi ha morso il dito ho
reagito in questa maniera per questo motivo” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 2 e
5).
9.2. Nel
secondo verbale, AP 1 ha aggiunto di avere perso il controllo perché era
nervoso sia a causa del comportamento di PC 1 (che usciva sempre e lo lasciava
“sempre solo”), sia per quello degli amici (che lo prendevano in giro
quando lui chiedeva loro dove fosse andata la moglie), sia perché, quel giorno,
era in pensiero per la sorella di cui si erano perse le tracce:
“ il 03.01.2013 quando sono rientrato
a casa mia moglie mi ha visto e voleva uscire da casa. Le ho chiesto dove
voleva andare ma lei non mi rispondeva. Io l’ho tenuta per la mano e lei mi ha
morsicato un dito. La tenevo perché (…) volevo evitare che andasse via di
nuovo. (…) le ho dato un pugno in faccia (…) Ero nervoso (…) ero nervoso anche
perché non avevo più informazioni su mia sorella e suo marito (…) Da quando è
partita dall’Etiopia non abbiamo più informazioni e per questo io ero nervoso e
non riuscivo più a controllarmi. (…) PC 1 invece di aiutarmi mi innervosiva
ancora di più dicendomi tante cose. Inoltre esce sempre fuori e mi lasciava
sempre solo e poi, tante volte, dovevo fare da mangiare anche per i bambini.
Ero nervoso anche perché gli amici di lei e i miei conoscenti mi prendevano in
giro quando gli chiedevo se sapevano dove era andata mia moglie. Per questo
stavo male. (…) Io non sono riuscito a controllarmi. (…) quel giorno ero io
fuori di testa (…) Il 3 gennaio mi sono comportato così con lei perché ero
stufo che usciva sempre di casa da sola lasciandomi solo a casa. Mi viene
chiesto come mai ad inizio verbale ho dichiarato che ho reagito così con PC 1
perché ero nervoso in quando non sapevo deve era mia sorella ed io rispondo che
ero nervoso per tutte queste situazioni e meglio per la situazione di mia
sorella e per il comportamento di PC 1” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2, 3, 4, 6 e
15).
9.3. Nel
suo terzo verbale, AP 1 ha confermato di avere iniziato a picchiare PC 1
soltanto dopo che lei lo aveva morso:
“ Confermo che ho iniziato a
picchiarla dopo che lei mi ha morso un dito. (…) quando sono rientrato lei
beveva il caffè. Quando mi ha visto è scappata (…) ARD che non so perché è
scappata (…) io mi ricordo solo che lei mi ha morsicato ed io le ho dato un
pugno in faccia. (…) quando lei mi ha visto entrare in casa, come faceva anche
altre volte, ha tentato di scappare. Non so se voleva scappare di casa o solo
dalla stanza in cui eravamo. Io l’ho trattenuta chiedendole dove volesse
andare. Qui mi ha morso e poi io l’ho colpita con un pugno in faccia” (MP AP 1 7.2.2013, AI 41,
pag. 3 e 4).
9.4. Ha
ribadito la sua versione anche ai periti e, a comprova del morso ricevuto, al
dott. __________ ha mostrato una cicatrice di circa un centimetro (AI 130, pag.
7; AI 164, pag. 8).
9.5. Su quanto successo
dopo il pugno sferrato al volto della moglie, AP 1 ha detto di non ricordare
praticamente nulla se non di:
-
essersi innervosito vedendo il sangue;
-
essersi inferto una ferita alla pancia;
- essere svenuto;
-
avere, poi, visto la moglie che si rifugiava dai vicini;
-
essere uscito e, sul pianerottolo, essere stato raggiunto dai vicini e dalla
polizia:
“ Io l’ho spinta e poi le ho dato un
pugno in faccia. Lei ha cominciato a sanguinare dove l’avevo colpita. (…) ho
visto il sangue. Vedendo il sangue mi sono innervosito. Per innervosito intendo
dire proprio nervoso. Ho preso un coltello e mi sono procurato la ferita nella
pancia. (…) Dopo essermi procurato questa ferita io sono caduto a terra. Mia
moglie è scappata dai vicini e io sono uscito fuori dal nostro appartamento con
delle parti che uscivano dalla ferita. Alcuni inquilini sono arrivati, mi hanno
fatto calmare, mi sono seduto e poi è arrivata la Polizia. (…) Io mi ricordo di
avergli dato un solo pugno” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 2 e 3).
Confrontato con le fotografie
del volto tumefatto della moglie e, poi, con la presenza di segni sul collo della
vittima tipici di un tentativo di strangolamento e con le dichiarazioni della
teste __________, AP 1 non ha escluso di averle dato altri colpi:
“ può darsi che io gli abbia dato un
paio di colpi in più (…) non ricordo, magari ho provato anche a strangolarla.
(…) Può darsi che io abbia fatto anche questo, in quel momento non mi
controllavo e quindi può darsi che l’abbia fatto” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag.
3 e 4; cfr., anche, PS AP 1 25.1.2013, pag. 6).
Il qui appellante ha,
sostanzialmente, mantenuto la propria posizione per tutta l’inchiesta,
spiegando di non ricordare ma di non avere motivo per mettere in discussione la
bontà delle testimonianze raccolte. Per tutte, valga la seguente dichiarazione:
“ Io mi rendo conto che queste cose le
hanno dette dei testimoni, non ho motivo di dire o ritenere che mentano. Può
darsi che io abbia fatto queste cose che loro dicono ma io non mi ricordo” (MP AP
1 4.1.2013, AI 4, pag. 4).
AP 1 ha, per contro, contestato
di avere fatto, nei momenti di cui ha un ricordo, quello che la moglie ha
raccontato:
“ quando sono rientrato lei beveva il
caffè. Quando mi ha visto è scappata ma io non le ho dato la sberla. (…). Per
il resto io mi ricordo solo che lei mi ha morsicato ed io le ho dato un pugno
in faccia. (…) Per il resto non ho fatto le cose che dice PC 1 (n.d.r.: con
riferimento alla fase precedente il momento in cui lui si è autoinferto la
ferita all’addome), non le ho dato della puttana e non le ho detto che deve
morire. (…) Io non ricordo poi quello che ho fatto” (MP AP 1 7.2.2013, AI 41,
pag. 5; cfr., anche, MP
AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 8).
9.6. Sulla ferita
autoinferta all’addome, AP 1 si è limitato a dire di essersela fatta perché si
era innervosito vedendo il sangue sul volto della moglie, che, subito dopo,
cadde a terra svenuto e che è da quel momento che non ricorda più nulla se non
l’arrivo di vicini e poliziotti:
“ Quando mi sono accoltellato sono
caduto a terra privo di conoscenza. Da quel momento lì non mi ricordo più cosa
è successo. (…) quando mi sono svegliato mia moglie non c’era. Mi ricordo
pochissimo, quando ero a casa c’era tanta gente intorno, mi chiedevano cosa era
successo guardandomi la pancia. Dopo sono arrivati i poliziotti. Mi hanno
chiesto cosa era successo e poi chi mi aveva accoltellato. Io ho risposto che
avevo fatto da solo. Dopo di ciò io non ricordo più niente” (PS AP 1 25.1.2013,
pag. 3 e 4).
9.7. AP 1 ha, in sostanza,
sempre detto di non avere, in quel pomeriggio del 3 gennaio, voluto fare di più
che colpire la moglie con un pugno per “metterle paura”. Il resto - ha
detto - è stato un “incidente” di cui non è responsabile ed ha
costantemente ribadito di non avere mai voluto uccidere la moglie:
“ Io non pensavo di ridurla nelle
condizioni in cui la si vede nelle fotografie. Io volevo spaventarla. (…) Io
non pensavo di farle così tanto male o di ammazzarla, anche perché ci sono i
nostri figli (…) Io volevo metterle paura. Quando mi ha morso il dito ho
reagito in questa maniera per questo motivo” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4 e
5);
“ Io non ho pensato di mandarla
all’ospedale. È stato un incidente. (…) quello che ho fatto il 3 di gennaio è
stato un incidente. Io non ho fatto apposta e non volevo farle male” (PS AP 1
25.1.2013, pag. 20 e 21);
“ io non volevo uccidere mia moglie.
Se avessi voluto farlo, lo avrei fatto ad esempio con il coltello che avevo
anche in mano” (MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 2);
“ in quel momento del 3 gennaio 2013
non pensavo a quello che facevo. Altrimenti non mi sarei nemmeno tagliato da
solo come ho fatto. (…) Non ero in me. (…) Non ero in me” (MP AP 1 25.6.2013,
AI 114, pag. 3 e 5).
Saputo che PC 1 ha
riferito che, mentre la picchiava, lui le diceva “devi morire, devi morire”,
AP 1 ha dichiarato:
“ Sentendo questa contestazione mi
viene solo da dire che ammazzare lei significa ammazzare i miei figli. Io
comunque non mi ricordo di avere detto queste parole. Non volevo farle male,
preferirei morire io che mia moglie, dato che è la donna che si occupa
dell’educazione dei figli” (MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 5).
dichiarazioni
della vittima
10. Diversa,
sul fatto che ha motivato il pestaggio, la versione della vittima secondo cui,
al suo rientro, il marito si innervosì semplicemente vedendo che lei stava
bevendo il caffè da sola:
“ Quel pomeriggio ero a casa con i
nostri due figli e stavo facendo il caffè quando mio marito, che era uscito, è
rientrato nell’appartamento. Mio marito, in modo nervoso, mi ha detto “perché
bevi il caffè da sola senza di me?” (…) Ho risposto che visto che ero incinta e
che non mangiavo mi era venuta voglia di bere un caffè” (PS PC 1 8.1.2013, pag.
2; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 3);
“ Appena mi ha visto ha cominciato a
gridare contro di me ed i bambini e poi ha iniziato a picchiarmi. (…) Io allora
ho preso il caffè che stavo bevendo in sala e l’ho portato in cucina dove lui
mi ha di nuovo picchiato per poi trascinarmi, tirandomi per i capelli, di nuovo
in sala” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 5).
Confrontata con la versione del
marito, PC 1 ha negato di averlo morsicato, rimanendo ferma sulla sua posizione
anche dopo che l’interrogante le spiegò che l’ammissione di un tale gesto non
avrebbe in alcun modo influito sulla valutazione del comportamento del marito
(MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 5).
Secondo la donna, fu, quindi,
assolutamente inopinatamente che il marito iniziò a picchiarla.
Diverso, rispetto a quello del
marito, anche il suo racconto sulla prima fase del pestaggio. Va, tuttavia,
detto che, su questo aspetto, il racconto della vittima è meno lineare di
quello del marito. In un primo tempo, infatti, lei ha parlato di uno spintone,
di una stretta al collo, di forti sberle e di una caduta a terra con perdita di
conoscenza. Nel secondo verbale, invece, ha sostenuto che il marito la fece
cadere a terra a forza di sberle, la trascinò, poi, per i capelli, le fece
picchiare più volte la faccia sul pavimento, gliela schiacciò con un piede e le
strinse il collo gridandole “puttana, devi morire”:
“ alla mia risposta mio marito mi ha
dapprima spintonata e quindi con una mano sola mi ha stretto al collo e con
l’altra mano mi dava le sberle sul viso. Queste sberle erano forti e io urlavo
i bambini si sono spaventati e gridavano “mamma mamma” e poi si sono rifugiati
nella loro camera. Intanto che mi teneva per il collo e mi dava le sberle in
faccia, mio marito mi ha spinta per terra. Quando sono caduta sul pavimento, ho
perso conoscenza (…) i miei ricordi riconominciano il giorno dopo” (PS PC 1
8.1.2013, pag. 2);
“ lui mi ha chiesto come mai quando
lui è andato io bevevo il caffè senza di lui e mi ha tirato una sberla. Quando
lui ha incominciato a picchiarmi io urlavo e andavo in cucina. Lui mi ha
seguito e mi ha picchiato più forte fino a farmi cadere a terra. Io ho sentito
i miei figli gridare “mamma, mamma” e poi sono rimasta a terra senza dire altro
(…) mi ha poi tirato per i capelli portandomi fino in sala. Mi ha preso per i
capelli e mi ha fatto picchiare più volte la faccia sul pavimento. Poi mi ha
messo un piede sulla faccia schiacciandomi per terra con la forza. Lui mentre mi faceva questo diceva sei una puttana e devi morire, devi morire. La
parola puttana la diceva in lingua araba “gahba”. (…) mentre ero a terra mi
prendeva il collo con una mano stringendo e con l’altra mi teneva per i capelli
girandomi la testa, picchiandola per terra e picchiandomi sulla faccia. Mi
picchiava con tutta la forza che aveva, fino a quando ne aveva voglia. (…) Mi
viene in mente che quando lui è entrato, mi ha preso la mano togliendomi la
caffettiera e buttandola per terra e rompendola. (…) quando lui mi ha buttato
per terra lui faceva quello che voleva picchiandomi, io ho perso conoscenza e
non ricordo più nulla (…) non mi ricordo più niente se non che mi sono
svegliata all’ospedale” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 3-4; cfr., pure, MP PC 1
10.4.2013, AI 71, pag. 5 e MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 5).
lesioni riportate dalla
vittima
11. I
medici dell’Ospedale regionale di __________ che si sono occupati della
vittima hanno accertato che, a seguito del pestaggio, PC 1 ha riportato un
trauma cranico (AI 62) con
“-
petecchie intraparenchimali e subaracnoidee frontali
-
petecchie occipitali bilaterali intraparenchimali
- frattura scomposta osso zigomatico destro e
frattura lamina papiracea con lieve erniazione del muscolo retto mediale occhio
destro
-
frattura scomposta delle ossa proprie del naso
- minime fratture composte orbita mediale sinistra”
(AI 34, certificato medico 21.1.2013 dei dott. __________ e __________; cfr.,
pure, AI 62 lettera 23.1.2013 dei dott. __________, __________
e __________ al medico curante).
La signora AP 1 è rimasta
degente all’ORL dal 3 al 21 gennaio 2013.
12. Il medico legale
incaricato dal magistrato inquirente ha accertato che la vittima non è mai
stata in pericolo di vita (AI 39, pag. 4 e AI 63, pag. 3).
Per un’illustrazione
dettagliata del genere e della gravità delle lesioni riportate dalla vittima si
rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid.
4.5 della sentenza impugnata in cui sono riportati ampi stralci della relazione
scritta del medico legale datata 4 gennaio 2013 (AI 39) e del verbale della sua
audizione davanti al magistrato inquirente avvenuta il 18 marzo 2013 (AI 63).
Qui vale soltanto la pena di
sottolineare che il medico legale:
- ha
concluso che la vittima “fu attinta al volto da numerosi colpi ad azione
contundente e dotati di notevole energia tanto da determinare molteplici
fratture (alcune scomposte) del massiccio facciale e puntiformi lesioni
emorragiche cerebrali (localizzate sia anteriormente sia posteriormente,
indicative di un meccanismo di succussione cerebrale)” (AI 39, pag. 4);
- ha
ritenuto le lesioni riportate dalla vittima “certamente gravi” (AI 39,
pag. 4).
13.
a. Dalla relazione
medico legale 4 gennaio 2013 redatta dalla dott.ssa __________ si evince che
nemmeno l’imputato è mai stato in pericolo di vita dato che la lesione che si è
autoinferto con un coltello - pur non essendo banale dato che ha richiesto un
intervento chirurgico durato circa un’ora (AI 62) - non ha interessato vasi o organi
endoaddominali e, quindi, “non ha determinato alcuna lesione di organi o
strutture vitali” (AI 40, pag. 2, 3 e 4).
b. Le analisi del sangue
effettuate sull’imputato hanno evidenziato, alle 16.50, un tasso alcolemico
dello 0,78 ‰ (all. 38 all’AI 73). Il tasso alcolemico al momento dei fatti è
stato stimato nel 1,25‰ dal dott. __________ (AI 130, pag. 35-36), rispettivamente
tra lo 0,88‰ e lo 0,98‰ dalla dott.ssa __________ (AI 164, pag. 10).
14. Tutto ben considerato,
questa Corte ritiene che, sul motivo che scatenò l’ira del qui appellante, la
versione più credibile sia quella della vittima. Essa trova conferma nei
riscontri oggettivi medici e medico legali nonché fotografici da cui emerge che
AP 1 non presentava alle dita alcuna lesione riconducibile ad un morso (AI 40,
pag. 3), a differenza di PC 1 che, invece, presentava, sul dito medio della
mano destra, “lesioni escoriative figurate, disposte lungo la faccia mediale
e laterale del dito (…) compatibili per essere state prodotte da un morso” (cfr.
AI 39, pag. 3 e 4; AI 74, foto n. 69; cfr. pure AI 34). Inoltre, supporta la
generale credibilità del racconto della donna il fatto che nelle fotografie
scattate dalla polizia scientifica si vede, sul pavimento del salotto, un
recipiente in terracotta completamente distrutto (AI 74, foto n. 27 e 33).
Ne discendono i seguenti
accertamenti:
- AP 1 ha mentito quando ha
sostenuto di avere iniziato a picchiare PC 1 in risposta ad un suo morso;
- AP 1 ha picchiato la moglie
senza che lei lo avesse provocato.
L’accertamento della
dinamica del pestaggio prima dell’arrivo della vicina è più delicato. Se è vero
che l’incostanza delle dichiarazioni della vittima possono essere attribuite
alle botte subite, è anche vero che non è possibile attribuire totale fedefacenza
alle seconde (nonostante sia certamente verosimile che il ricordo si sia fatto
più vivido con il tempo) poiché non è possibile escludere che ella ponga in
questa fase cose avvenute in seguito. Si pensi, in particolare, al trascinamento
avvenuto nell’appartamento della vicina.
La cosa non ha, comunque sia,
grande peso ritenuto che è certo che, anche in questa prima fase, AP 1 ha
violentemente picchiato la moglie facendola cadere a terra ed infierendo su di
lei, in particolare con violenti calci al volto perché è quella la scena cui si
trovò confrontata la prima vicina accorsa (PS __________ 3.1.2013, pag. 2).
Inoltre, le petecchie cerebrali
riscontrate nella vittima sia nella parte frontale che in quella occipitale -
che, secondo il medico legale, potrebbero essere il frutto di uno scuotimento
violento della testa o di un impatto della parte anteriore o posteriore (o
entrambe) della testa contro una superficie (AI 63, pag. 3) - sembrano
confermare la parte del racconto di PC 1 secondo cui il marito le fece
picchiare più volte e con violenza la testa sul pavimento (PS PC 1 21.1.2013,
pag. 3 e 4).
La successiva dinamica del
pestaggio è facilmente ricostruibile sulla scorta delle testimonianze in atti -
tutte disinteressate, sostanzialmente concordi e confortate dagli accertamenti
medici - da cui si deriva che, in ordine di tempo, AP 1:
- ha
picchiato la moglie in faccia con una teiera di metallo (che, per la violenza
impiegata, si è deformata lateralmente e sulla parte superiore, AI 74, foto n.
90 e 91) e con una decorazione natalizia in plastica dura a forma di renna
(come riferito dalla teste __________; cfr. PS 3.1.2013, pag. 4);
- le
ha stretto il collo per un tempo assai lungo (come riferito dalle testi __________,
cfr. PS 3.1.2013, pag. 4, e __________, cfr. PS 3.1.2013, pag. 2 e 3, e come
confermato dal medico legale, cfr. AI 39, pag. 4 e AI 63, pag. 4);
- l’ha trascinata dal
salotto alla camera da letto;
- le
ha sferrato almeno due violenti calci in testa mentre lei era a terra (come riferito
dal teste __________, cfr. PS 4.1.2013, pag. 3).
Qualifica giuridica del
pestaggio messo in atto il 3 gennaio 2013
15. I
primi giudici hanno ritenuto che quanto fatto da AP 1 nel pomeriggio del 3
gennaio 2013 configura, in diritto, un tentato omicidio intenzionale commesso
con dolo eventuale.
La relativa contestazione della
pur diligente difesa non ha convinto la Corte che non ha avuto dubbi sul fatto
che il comportamento descritto ai considerandi precedenti debba essere,
giuridicamente, sussunto nel quadro dell’art. 111 CP (valgono, al riguardo, i
riferimenti giurisprudenziali indicati al considerando 5.1 della sentenza di
primo grado). Dubbi, invece, la Corte ne ha avuti sull’aspetto soggettivo, cioè
sulla questione di sapere se si è trattato di dolo eventuale o diretto: essendo
tuttavia tenuta, in assenza di un appello della pubblica accusa, al divieto
della reformatio in peius, la questione non necessita di ulteriori
approfondimenti.
Su questo punto, dunque,
l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Interruzione
punibile della gravidanza
16. L’imputato chiede di
essere prosciolto anche dal reato di interruzione punibile della gravidanza
ex art. 118 CP sostenendo di non avere saputo che la moglie fosse davvero
incinta.
17. Giusta
l’art. 118 cpv. 2 CP, chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso
della gestante è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
Il reato è intenzionale e può
essere commesso anche soltanto con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 118, n. 32, pag. 103).
Colui che uccide
intenzionalmente una donna sapendo o accettando il rischio che sia incinta è
punibile sia per l’omicidio della donna che per l’interruzione punibile della sua
gravidanza ex art. 118 cpv. 2 CP (Corboz, op. cit., ad art. 118, n. 43, pag.
105; Trechsel/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo
2013, ad art. 118, n. 11, pag. 614; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 27; Schwarzenegger/Heimgartner,
Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 118, n. 32, pag. 139).
18. La questione deve
essere decisa sulla base delle dichiarazioni dei coniugi, ritenuto che, in
atti, non vi sono altri elementi probatori al riguardo.
a.La signora AP 1 ha detto:
- sia
di avere informato il marito della sua gravidanza non appena ne è stata
consapevole:
“ Praticamente quando ho avuto un
ritardo nel mio ciclo ho capito e quindi ho detto a lui che ero incinta. Lui
era contento” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4)
- sia
di avere fatto riferimento alla gravidanza in atto ancora il 3 gennaio 2013,
rispondendo al marito che le chiedeva perché bevesse il caffè da sola:
“ Ho risposto che visto che ero
incinta e che non mangiavo mi era venuta voglia di bere un caffè” (PS PC 1
8.1.2013, pag. 2; cfr., anche PS PC 1 24.1.2013, pag. 6 in cui la donna sostiene che, da quando aveva saputo della sua gravidanza, il marito aveva, un po’,
limitato le sue esigenze sessuali).
b. Sul tema, le
dichiarazioni dell’appellante sono piuttosto altalenanti (forse anche per
problemi di lingua) ma, nella loro sostanza, possono essere sintetizzate come
segue: “mia moglie mi ha detto di essere incinta ma, anche se non potevo
escluderlo, non ero sicuro che lo fosse davvero” .
Per tutte quelle rese
durante l’inchiesta, vale la seguente sua dichiarazione:
“ l’ho saputo circa un mese e mezzo
fa, quando lei me lo ha detto. Di questa notizia io ero contento (…) in realtà
io non ci credevo al fatto che fosse incinta perché lei dopo avermi comunicato
della sua gravidanza e dopo che io avevo detto di andare insieme dal dottore
per fare degli esami, lei si è rifiutata” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4; cfr.,
anche MP 25.6.2013, AI 114, pag. 2 in cui AP 1 ha ribadito che “quando mia
moglie mi ha detto che era incinta io le avevo proposto di andare dal medico,
ma lei non ha voluto. Ho quindi anche pensato che magari non era incinta
(…) ricordo che
quando cucinavo gli odori le davano la nausea e fastidio. Da lì ho sospettato
che fosse incinta”).
Un po’ diversa - ed
evidentemente strumentale ad una linea difensiva - la dichiarazione resa al
dibattimento di primo grado dove l’imputato ha trasformato il suo dubbio in
certezza sostenendo di non avere creduto alla moglie quando gli ha detto di
essere incinta:
“ Io alle sue parole non credevo e lei
rifiutava di farsi controllare da un medico. Rifiutando di farsi vedere da un
medico a mio parere dunque non era incinta” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).
Al dibattimento d’appello,
l’imputato è tornato sui suoi passi:
“ mia moglie mi aveva detto di essere
incinta. Io non ero sicuro che lei lo fosse perché lei rifiutava di andare da
un medico come io le proponevo” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
b.1. Ora, facendo
astrazione da alcune negazioni evidentemente strumentali (e, perciò, non
credibili), risulta con evidenza dalle stesse sue dichiarazioni - pur se
valutate con un’applicazione generosa del principio in dubio pro reo - che per AP
1 l’eventualità che la moglie fosse incinta non era una possibilità remota ma
era un’ipotesi quasi certa (basti pensare, al riguardo, alle dichiarazioni
sulla nausea provocata dall’odore dei cibi).
Ne deriva che, agendo come
ha fatto, egli si è reso colpevole, almeno per dolo eventuale, di tentata
interruzione punibile della gravidanza.
Anche su questa questione,
dunque, l’appello deve essere respinto.
ripetute vie di fatto
contro il proprio coniuge
19. Con
il suo appello, AP 1 sostiene di non avere mai picchiato la moglie prima
dell’episodio del 3 gennaio 2013. Chiede, pertanto, il suo proscioglimento dal
reato di ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge ex art. 126
cpv. 2 lett. b CP.
20.
a. PC 1 ha, durante
tutta l’inchiesta, costantemente dichiarato che, circa un mese dopo il suo
arrivo in Ticino, il marito iniziò a picchiare lei e i figli:
“ Quando mio marito è arrivato a casa
mia in via __________ era tranquillo. Poi, piano piano, ha incominciato a non
avere più voglia di stare con noi ed ha incominciato a cambiare il suo
carattere rispetto a come l’ho conosciuto io nel 2004. Mi viene chiesto di spiegare cosa è cambiato nel suo carattere ed io rispondo che lui mi faceva
di tutto, insultava me e i miei bambini, ci picchiava. Io stavo bene e per
colpa di mio marito sono dimagrita, sto male. Da quando lui è arrivato non sono
più stata tranquilla. (…) il cambiamento è avvenuto dopo circa 1 mese dal suo
arrivo. (…) mi chiamava puttana, famiglia di matti. Mi rinfacciava che la sua
situazione sociale/famigliare/economica era meglio della mia al nostro paese.
Mi diceva che quando ero arrivata “avevo alzato la testa” nel senso che mi
comportavo diversamente da come mi comportavo in Eritrea andando contro il suo
volere” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);
“ il primo mese che AP 1 è arrivato in
Ticino era tranquillo. Poi sono iniziati i maltrattamenti sia nei miei
confronti che nei confronti dei nostri figli. (…) Quando lui è arrivato si è
dimostrato un’altra persona di quella che pensavo. Quando eravamo stati insieme
non era così” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 3; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI
71, pag. 3; MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 2 e 4).
b. La donna è stata
costante anche riferendo che le botte continuarono dopo che lei aveva detto al
marito di aspettare un figlio:
“ mi picchiava anche sapendo che ero
incinta” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3; cfr. pure PS PC 1 24.1.2013, pag. 4; cfr.,
anche, MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4-5).
c. La donna ha, poi,
spiegato che le botte del marito non lasciavano mai segni e che, perciò, non si
era mai rivolta ad un medico:
“ ha iniziato a picchiarmi con colpi e
sberle in particolare che non lasciavano segni” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);
“ visto che non avevo nessun segno non
ho ritenuto di (…) andare personalmente all’ospedale o da un medico” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4; cfr.,
anche, PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4).
d. Le dichiarazioni
della donna sono costanti anche sul genere di botte che il marito le
infliggeva. Ha, infatti, sempre parlato di sberle e calci che, seppur non
lasciassero segni, le facevano male:
“ le altre volte (n.d.r: prima del 3
gennaio 2013) mi picchiava con sberle e calci senza lasciarmi segni ma le sue
botte mi procuravano dolore” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);
“ venivo maltrattata sia quando aveva
bevuto qualcosa, sia quando non aveva bevuto.(…) mio marito mi dava sia sberle
che calci” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).
e. La donna ha spiegato
che il marito la picchiava quasi su tutto il corpo:
“ mi colpiva con sberle e calci alla
testa, alla schiena, alle gambe, ai fianchi, ma non in pancia” (MP PC 1
25.6.2013, AI 113, pag. 4-5).
f. La donna non è
stata, invece, costante riferendo della frequenza con cui il marito la
picchiava. Così come già rilevato dai primi giudici, infatti, ella ha indicato
i seguenti ritmi:
-
ogni volta che rientrava in casa (“ogni volta che usciva e poi rientrava a casa mi
picchiava”; PS PC 1 8.1.2013, pag. 3);
-
circa ogni due settimane (“mi ha
picchiata e insultata periodicamente, circa ogni due settimane”; PS PC 1
8.1.2013, pag. 3);
-
per quattro volte (“Mi ha
picchiata 3 volte senza lasciare segni mentre la 4 volta è stata più forte, più
brutta ed è quella del 3.1.2013 quando sono finita all’ospedale”; PS PC 1 21.1.2013, pag. 9 e 10);
-
almeno una volta alla settimana (“difficilmente
passava una settimana intera senza che venissi picchiata ed insultata”; MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);
-
almeno ogni tre giorni (“se
passavano tre giorni senza che succedesse nulla, io ero contenta”; MP PC 1
25.6.2013, AI 113, pag. 4).
g. Agli inquirenti che
le chiedevano come mai il marito la picchiasse, la donna non ha saputo dare una
risposta conclusiva:
“ non lo so perché lui mi picchiava.
Non vi era un motivo particolare per cui lui mi picchiava” (PS PC 1 21.1.2013,
pag. 9; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);
“ non gli ho mai chiesto perché mi
picchiasse perché avevo paura che mi picchiasse ancora più forte. (…) se lui
rientrava e non mi trovava diventava nervoso e cattivo con me. (…) quando
diventa nervoso (…) picchia me e i miei figli. Di altro non fa niente” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4);
“ prima che mio marito arrivava in
Ticino (…) ero tranquilla e in pace. Avevo la libertà di uscire con i miei due
bambini e giocare con la palla. Entravamo e uscivamo di casa come volevamo (…)
nessuno comandava me e i miei figli. Avevamo più libertà. Quando è arrivato ha
incominciato a comandare, chiedeva dove ero stata quando uscivo” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 3);
“ Lui mi picchiava non solo quando io
uscivo, ma anche in altri momenti. Capitava che usciva lui e poi tornato a casa
mi picchiava.(…) Lui non dava spiegazioni, mi picchiava e basta. (…) io
ubbidivo a quello che mi chiedeva e quindi capivo ancora meno perché mi
picchiava” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag.
2-4).
21.
a. L’appellante ha
sempre negato di avere mai picchiato la moglie prima del 3 gennaio 2013 (PS AP
1 25.1.2013, pag. 8 e 19; MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 6; MP AP 1 22.4.2013,
AI 77, pag. 2 e 3; MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 2; AI 130, pag. 8; AI 164,
pag. 9, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2 e 3).
b. Richiesto di spiegare
il motivo per cui la moglie avrebbe dovuto dichiarare il falso, AP 1 ha detto:
“ Deve rispondere lei a questa
domanda. Può darsi che lei non mi ama e quindi va a raccontare queste bugie in
polizia. (…) non so perché lei ha detto queste cose” (PS AP 1 25.1.2013, pag.
16 e 19).
c. Pur dando atto che,
in Ticino, il rapporto coniugale conosceva delle difficoltà, egli ha sostenuto
che esse erano legate a problemi della moglie che, dopo i primi mesi di
convivenza armoniosa, era cambiata, iniziando ad uscire senza di lui, senza
nemmeno avvisarlo e senza nemmeno, poi, dirgli dove era stata.
Per tutte, valga la
seguente dichiarazione:
“ quando ho visto la mia famiglia ero
contentissimo (…) loro mi hanno accettato. (…) i primi 4-5 mesi andavano bene.
Poi invece PC 1 ha incominciato ad uscire da sola con i nostri figli e ha
cambiato il suo atteggiamento nei miei confronti. (...) ha incominciato a
uscire da sola o con i suoi figli, a me non mi chiedeva mai di uscire con lei o
con loro. (…) le ho chiesto il perché ma lei non mi ha mai dato una risposta.
(…) Negli ultimi mesi del 2012 usciva, senza dirmelo, e stava dai suoi amici
anche per una settimana intera. Questo è successo prima di Natale quando è
andata a Chiasso. Non potevo contattarla perché spegneva il telefono. (…) ho
pensato che aveva qualcosa che non andava, forse aveva una malattia nella
testa. Io ho preso un appuntamento dal dottore tramite l’assistenza sociale ma
mia moglie non è voluta andare” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2 e 3; cfr., anche, MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 6 dove
ha aggiunto che “secondo me una donna sposata ha il diritto di uscire da sola
di casa, ma deve dire al marito dove va e cosa fa”; MP AP 1 7.3.2013, AI 49,
pag. 4 e 6; cfr., anche, AI 130, pag. 5 e AI 164, pag. 5 e 6; cfr., anche, all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 2 e 3).
In seguito, AP 1 ha
aggiunto che, a volte, litigava con la moglie perché non voleva che lei
frequentasse (o, perlomeno, che la facesse venire nel loro appartamento) una
loro vicina dato che, secondo lui, la donna “si intrometteva nella nostra
famiglia (…) e ci faceva litigare” (MP
AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 3 e 4).
22. Le dichiarazioni
dell’appellante sono, almeno in parte, confortate dai rapporti degli operatori
di Soccorso operaio svizzero (SOS) Ticino. Dell’appellante - che ha sempre
accompagnato la moglie ai colloqui (scritto 16.1.2013 __________ di SOS Ticino
a MP, AI 19, pag. 1) - hanno scritto che, con loro, egli:
“ si è sempre comportato in modo
ineccepibile, senza richieste particolari né segnalazioni di difficoltà
relazionali” (scritto 16.1.2013 di __________ di SOS Ticino a MP, AI 19).
Ma, soprattutto, hanno
scritto che la famiglia PC 1-AP 1:
“ non ha mai mostrato segnali di disagio
o di difficoltà familiari. (…) non sono mai emersi segnali di difficoltà
familiari. Durante i nostri colloqui la sig.ra PC 1 è sempre apparsa serena,
mentre il sig. AP 1 dava l’impressione di essere una persona molto attenta nei
confronti della famiglia” (scritto 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI
19, pag. 2).
23. Dalle dichiarazioni
dei vicini di casa emerge che, prima del 3 gennaio 2013, i coniugi AP 1 PC 1 avevano,
tutt’al più, alzato qualche volta la voce, ma nulla di più.
__________ e __________
(che abitano al quinto piano, proprio sotto l’appartamento AP 1), hanno detto
di non avere mai sentito nulla:
“ mai visto o udito altre liti in
passato” (PS __________ 3.1.2013, pag. 4);
“ posso affermare di non aver mai
notato nulla. Anzi, ricordo d’aver incontrato nel lift la famiglia,
giudicandola una famiglia normale e serena” (PS __________ 4.1.2013, pag. 5).
Anche le vicine del sesto piano
hanno, in sostanza, parlato dei AP 1 come di una famiglia del tutto normale:
“ non abbiamo mai avuto problemi con
loro. Ogni tanto parlano ad alta voce nella loro lingua e i bambini corrono ma
non danno comunque fastidio” (PS __________ 3.1.2013, pag. 5);
“ si sentivano ogni tanto ma mai sono
arrivati ai livelli di oggi” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).
__________, cittadino eritreo
(che, pure, abita al sesto piano di via __________), ha, dal canto suo,
dichiarato di avere sentito i coniugi AP 1 PC 1 litigare in due occasioni, ma
sempre e solo a livello verbale (“queste due
liti sono state unicamente a livello verbale”; PS __________ 4.1.2013, pag. 3).
Della prima volta, il vicino ha
raccontato quanto segue:
“ circa 5-6 mesi orsono nel corso
della sera verso le ore 23.00-24.00, ho sentito che due persone stavano
litigando. Ho subito capito che il trambusto proveniva dall’appartamento
occupato dalla famiglia di eritrei (…) in quanto sentivo delle parole in lingua
eritrea. (…) mi ricordo che l’uomo gridava “vieni qua” mentre la donna
rispondeva “no devo andare”. Non mi ricordo altre parole in quanto dall’esterno
dell’appartamento non le sentivo bene. Visto che volevo riposare, dopo aver
atteso circa 10-15 minuti, sono andato a bussare al loro appartamento con
l’intento di chiedergli di smetterla. Dopo aver bussato la donna ha aperto
subito la porta ed è uscita dall’appartamento con una borsa a tracolla e i due
bambini. Le ho quindi domandato cosa era successo e lei mi ha risposto “niente
niente devo andare” e poi, visto che piangeva, non è più riuscita a dirmi
altro. La donna è poi scesa con l’ascensore accompagnata dai figli. Ho quindi
parlato con l’uomo (…) lui mi ha detto, alla mia domanda cosa era successo,
“lascia stare… non voglio raccontare problema”. Dalla faccia si vedeva che era
molto arrabbiato. Dopo un po’ anche AP 1 è sceso con l’ascensore (…) Dopo circa
una decina di minuti AP 1 ha fatto rientro al suo domicilio” (PS __________
4.1.2013, pag. 2).
Il secondo litigio sentito
dal vicino è avvenuto circa un mese dopo il primo (quindi, nel corso
dell’estate 2012) ed è stato più breve e “meno acceso” del primo:
“ ho sentito anche un’altra volta un
litigio tra i due. Questo fatto è successo circa 1 mese dopo il primo litigio.
Non ricordo cosa si dicessero i due ma mi rammento che hanno smesso molto in
fretta. Presumo quindi che questa lite era molto meno accesa della prima” (PS __________
4.1.2013, pag. 3).
Detto questo, il teste ha,
comunque, precisato - confermando, in ciò la bontà dei rapporti degli operatori
del SOS - che i AP 1 davano l’impressione di essere una famiglia unita e,
persino, felice. Ha, infatti, riferito di avere notato come:
“ i due uscissero con i loro figli
come una famiglia unita. A parte i due litigi da me uditi non mi hanno mai dato
il sentore di non essere una famiglia felice. Mi sono sempre sembrati uniti e
contenti” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).
24. Gli inquirenti hanno
sentito PC 2, figlio maggiore dei coniugi AP 1. Dalle risposte - a onor del
vero estremamente laconiche - date all’interrogante emerge unicamente che il
bambino ha visto il padre dare una sberla alla madre:
“ I: (…) Il papà ha già picchiato la
mamma?
V: Sì.
I: Hai già visto?
V: (fa cenno di
sì con il capo)
I: Mmm, mmm.
Come?
V: Così (mostra)
(n.d.r.: mima una sberla)” (AI 55, pag. 9).
Nulla di più.
Dunque, l’audizione del
bambino non permette di sostenere la versione della madre secondo cui le sberle
erano ripetute (il bambino non dice nulla della frequenza di tale
comportamento).
E, soprattutto, non
permette di sostenere la versione dei calci, visto che egli, nonostante
l’interrogante gli abbia parlato dei calci e spiegato in cosa questo gesto
consiste, non ne fa cenno.
25. Sentita dagli
inquirenti, __________ (l’amica/vicina di casa che, secondo il qui appellante,
non aveva un buon influsso sulla relazione coniugale) ha raccontato - confermando,
così, i racconti dell’altro vicino e degli operatori del SOS - che, nei primi
mesi di convivenza, i coniugi “stavano bene” e che, con i figli,
“sembravano una famiglia felice” (PS __________
14.1.2013, pag. 2). Ha detto che l’amica ha poi iniziato a parlarle di
dissapori sorti con il marito che non approvava le sue frequentazioni e, in
particolare, che non voleva più che lei andasse a casa loro (PS __________
14.1.2013, pag. 2 e 4) e che PC 1 le confidava che il marito la picchiava
dandole delle sberle. Ma - ha precisato - lei non ha mai visto alcun segno:
“ PC 1 mi diceva sempre che il marito
la picchiava ma io non ho mai visto un segno di queste violenze sul corpo di PC
1. AP 1 la insultava e poi le tirava le sberle” (PS __________ 14.1.2013, pag. 5).
26. Risulta, poi, dagli
atti che, nel settembre 2012, PC 1 chiese ad un suo cugino di intervenire per
cercare di appianare i dissidi con il marito (PS __________ 14.1.2013, pag. 3; cfr.,
anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).
Sentito dagli inquirenti, il
cugino di PC 1 (__________) ha confermato l’episodio precisando che, se il vero
problema era che i due coniugi vicendevolmente “si mancavano di rispetto”,
era anche vero che il marito aveva ammesso di avere picchiato la moglie e che
se ne era scusato. Tuttavia, il cugino/mediatore non ha saputo dare
precisazioni su queste “botte”:
“ Nell’appartamento ci siamo quindi
riuniti io, PC 1 e AP 1. C’erano pure i loro due figli (…) Il problema che ho
capito che c’era tra PC 1 e AP 1 era un problema di rispetto. In Eritrea la
donna è in basso e l’uomo in alto. L’uomo pensa di essere più importante delle
donne. Abbiamo parlato insieme dei loro problemi e alla fine hanno fatto pace
tra loro. Mi viene chiesto di specificare cosa intendo con problemi e io
rispondo che AP 1 mi ha detto, durante la discussione, che aveva picchiato PC 1”
(PS __________ 7.2.2013, pag. 4-5);
“ Mi viene chiesto se PC 1 mi ha detto
come il marito l’ha picchiata e io rispondo che non me l’ha detto. (…) Ho
provato a capire dove erano i problemi tra loro e ho quindi chiesto al marito. AP
1 mi ha risposto che la moglie non lo rispettava. Quando chiamano gli amici
della moglie lei se ne va senza dire niente a lui. PC 1 invece mi diceva che il
marito le ribadiva che non doveva contattare i suoi amici. (…) sia PC 1 che AP
1 parlavano ad alta voce perché non andavano d’accordo. Da parte mia, sentite
le due versioni, ho capito che non c’era rispetto da entrambe le parti. (…)
Visto che hanno figli gli ho consigliato di mettersi d’accordo per loro. (…) AP
1 ha poi detto a PC 1 che l’avrebbe rispettata per i loro figli.
Quando parlavamo PC
1 era nervosa, rispondeva aggressiva, quasi quasi come se non voleva stare con
il marito. PC 1 diceva anche al marito che lui non aveva il permesso e che
quindi l’avrebbero mandato fuori dalla Svizzera.
AP 1 diceva
invece che PC 1 faceva imparare ai bambini brutte cose. I bambini dicevano al
papà di lasciare la casa e secondo AP 1 questo veniva detto loro dalla mamma.
Per finire la discussione io ho detto loro che dovevano stringersi la mano e
fare pace per i loro figli. Loro hanno fatto pace e dopo abbiamo bevuto il
caffè come da nostra tradizione. (…)
PC 1 ha detto che
lui la picchiava e AP 1 ha detto sì l’ho picchiata. Io ho detto a AP 1 che le
donne non si picchiano e che se era nervoso doveva uscire dall’Europa AP 1 ha
chiesto scusa, di fronte a me, a PC 1. PC 1 ha accettato le scuse del marito.
(…) PC 1 mi ha unicamente detto che lui l’aveva picchiata. Dal canto suo lui ha
ammesso chiedendo scusa (…) circa 7-8 mesi fa” (PS __________ 8.2.2013, pag.
3-6).
AP 1, che pure ha parlato di questo episodio situandolo al 1.
settembre (festa nazionale eritrea; MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 3), ha detto
di essersi scusato, nonostante non l’avesse mai picchiata, soltanto per
convincerla a tornare a casa con lui:
“ Effettivamente una volta il cugino
di mia moglie è sceso in Ticino per farci fare la pace. Ci siamo incontrati
tutti e tre assieme e ad un certo punto lui mi ha semplicemente detto di
chiederle scusa che la cosa si sarebbe sistemata. Io l’ho fatto, non perché
avessi picchiato mia moglie, ma unicamente perché così si risolveva il
problema” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5 e 7).
Confrontato con la diversa
versione del cugino, il qui appellante ha detto:
“ Posso pensare che __________ abbia
detto queste cose perché è cugino di PC 1 e voglia aiutare una parte della sua
famiglia. Io comunque non ho picchiato mia moglie” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49,
pag. 5; cfr., anche, MP 22.4.2013, AI 77, pag. 3 in cui AP 1 ha detto di essersi “scusato per accontentarla, ma non perché avessi fatto qualcosa”; cfr.,
anche, all. 1
al verb. dib. TPC, pag. 3 in cui ha ribadito di avere chiesto scusa alla moglie “per farla tornare
a casa, ma non l’ho mai picchiata”).
27.
Risulta, poi, dagli atti che, attorno a Natale 2012, PC 1 andò, con i figli,
a Chiasso, da _________ un’amica, nel cui appartamento rimase alcuni giorni.
Secondo le sue dichiarazioni, quella fu una fuga:
“ quando a dicembre 2012 sono andata
da _______, lui mi aveva picchiato ed io sono scappata di casa con i bambini” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113,
pag. 4).
Questa
versione è, però, smentita da quella della stessa Sofanit che ha precisato:
“ Il 23 o 24 dicembre 2012 PC 1 mi ha
chiamato dalla stazione di Chiasso dicendomi che voleva venire da me. Al
telefono era calma e parlava normalmente. Da parte mia le ho detto dove abitavo
e lei, unitamente ai suoi figli, è venuta a casa mia. È stata da me per un paio
di giorni. (…) PC 1 mi ha detto che rimaneva da me perché PC 3 e PC 2 volevano giocare
con i miei due figli. Inoltre per lei era come una vacanza” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3).
Raccontando di
quell’episodio, __________ ha detto che, quando, dopo un paio di giorni,
l’amica voleva far rientro al suo domicilio, i figli vi si opposero raccontando
che avevano paura del padre che picchiava sia loro che la madre:
“ Dopo un paio di giorni PC 1 voleva
tornare a casa a __________. Mi ricordo che diceva ai suoi figli di andare ma
loro, tutti e due, rispondevano alla mamma che non volevano andare dal papà. Io
ho chiesto a PC 1 come mai i suoi figli non volevano andare dal papà e lei mi
ha detto “chiedi a loro”. Io ho domandato ai bambini (…) Tutti e due mi hanno
detto che il papà picchiava la mamma e anche loro e quindi non volevano tornare
da lui. Io ho quindi chiesto a PC 1 come mai i figli raccontavano questa storia
e lei mi ha risposto unicamente che una volta il padre ha preso per il collo PC
2” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3).
Concludendo il racconto di
quell’episodio, __________ ha detto che, quando venne a cercarli, AP 1 si mise
in ginocchio per chiedere scusa alla moglie:
“ AP 1 si è messo in ginocchio davanti
a PC 1, all’interno del nostro appartamento, dicendole che le chiedeva scusa
tante volte. PC 1 ha detto che lo scusava per questa volta e unicamente per i
figli, per non farli rimanere senza padre. La prossima volta PC 1 ha detto che
sarebbe andata dal responsabile del SOS Ticino o dalla polizia. PC 1 è poi
andata via con AP 1 e i figli” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3; cfr. PS PC 1
8.1.2013, pag. 4; cfr., anche, MP 10.4.2013, AI 71, pag. 3 e 4 in cui PC 1 ha detto di avere accettato di tornare poiché il marito le “aveva promesso appunto che
non mi avrebbe più fatto niente”).
L’imputato ha
menzionato questo episodio - ponendolo, peraltro, alla base dell’aggressione
del 3 gennaio 2013 - ed ha ammesso di essersi scusato. Ma ancora una volta ha
detto di averlo fatto soltanto per convincere la moglie a tornare. Non perché
l’avesse davvero picchiata. Ha spiegato che “con le donne bisogna chiedere
scusa per fare in modo che si tranquillizzino”:
“ Non è vero quello che dice. __________
è amica di mia moglie e lei mi mette contro mia moglie e anche i bambini (…) Io
effettivamente quando l’ho vista le ho chiesto scusa perché era una settimana
che era via di casa e così sarebbe ritornata a casa. ADR che le ho chiesto
scusa, non perché avessi fatto qualcosa, ma per fare in modo che PC 1 e i
bambini tornassero a casa. (…) Io ho semplicemente chiesto scusa perché volevo
vivere con lei e i figli, ma non perché ho fatto qualcosa di male (…) Con le
donne bisogna chiedere scusa per fare in modo che si tranquillizzino” (MP AP 1
7.3.2013, AI 49, pag. 5 e 6).
Va, infine, detto che __________ ha dichiarato agli inquirenti che
l’amica non le aveva mai confidato che il marito la picchiava:
“ Mi viene chiesto se PC 1 mi ha
riferito di violenze da lei subite o subite dai suoi figli per mano del padre
ed io rispondo che so unicamente quanto riferito sopra (n.d.r.: in relazione
all’episodio del Natale 2012). PC 1 non mi ha parlato mai della sua vita
privata. (…) Mi viene chiesto se PC 1 mi ha raccontato la sua situazione
famigliare e meglio la sua relazione con il marito ed io rispondo che non l’ha
mai fatto” (PS __________ 15.1.2013, pag. 3 e 5).
28. Come già in parte
sottolineato, le dichiarazioni di PC 1 sulle botte asseritamente subite dal
marito prestano il fianco a più di una perplessità. Da un lato, non è credibile
che delle sberle, ma soprattutto dei calci - per di più dati su tutto il corpo
(con la sola eccezione della pancia nel periodo della gravidanza) - che
provocano dolore non lascino nessun segno. D’altro lato, le plateali modifiche
nelle dichiarazioni sulla frequenza di tali pretese botte non possono non
inficiare la generale credibilità di PC 1.
Ne deriva che, da sole, le
dichiarazioni dell’AP non possono fondare l’accertamento secondo cui AP 1 ha
picchiato la moglie nei modi e nei tempi da lei indicati e ripresi nell’AA.
Le dichiarazioni dei
vicini non supportano in alcun modo la tesi accusatoria. Al contrario. Da esse,
si deriva l’immagine di una coppia non diversa da molte altre: in effetti, quel
che si evince dalle testimonianze dei vicini di casa è che, prima del 3 gennaio
2013, i coniugi AP 1 PC 1 avevano avuto soltanto un paio di litigate in cui avevano
alzato un po’ la voce. Ma non solo. Da tali testimonianze - così come dai
rapporti degli operatori del SOS - si deriva che, in genere, i AP 1 PC 1
offrivano l’immagine di una famiglia unita e, financo, felice.
Nemmeno le dichiarazioni
del figlio maggiore servono da ausilio alla tesi accusatoria. Il bambino,
nonostante le sollecitazioni dell’interrogante, si è limitato a dire (o meglio,
a mimare) di avere visto il padre dare una (?) sberla alla madre. Ma, come
visto, si tratta di dichiarazioni estremamente laconiche da cui non si può né
evincere che si è trattato di sberle ripetute - non si capisce, infatti, se il
bimbo parli di una o più sberle - né che si è trattato di una (?) sberla
violenta poiché nulla il bimbo dice riguardo l’intensità del gesto del padre.
Ma, soprattutto, visto che
il bambino ha assistito alla scena del 3 gennaio, data, appunto, la laconicità
del suo racconto, non è possibile sapere se egli riferisce di qualcosa che ha
visto quel giorno o in precedenza.
Rimangono, dunque,
soltanto le dichiarazioni delle amiche e del cugino dell’AP. Neppure da esse è
possibile estrapolare materiale probatorio sufficiente a sostenere la versione
dell’AP che, non va dimenticato, ha raccontato di essere stata selvaggiamente e
brutalmente picchiata con pugni e calci su tutto il corpo, anche sulla testa.
Il cugino si è limitatato a dire che l’AP gli aveva detto di essere stata
picchiata dal marito ciò che questi aveva ammesso, ma senza nulla poter
precisare poiché la cugina non gli aveva detto di più. E, va detto, visto
l’atteggiamento “battagliero” che, secondo il cugino, l’AP ha tenuto nel corso
del colloquio “pacificatore”, quel non essere entrata nei dettagli è stato
ritenuto dalla Corte come ulteriore elemento indiziante del fatto che, nelle
sue dichiarazioni agli inquirenti, la donna ha calcato eccessivamente la mano.
Nemmeno le deposizioni
delle amiche sostengono il dire dell’AP. Tralasciando quella di __________ (di
cui diremo poi), significativo è che anche la vicina si limita a dire che
l’amica le ha parlato soltanto di sberle.
In questo contesto
probatorio - oltretutto inquinato, pesantemente, dall’evidente animosità
dell’AP (che, verosimilmente, trova la sua origine nel pestaggio subito il 3
gennaio e nel conseguente desiderio di liberarsi definitivamente dal marito) -
può, tutt’al più, essere accertato che, prima del 3 gennaio 2013, l’appellante
ha schiaffeggiato la moglie. Sulla frequenza di tali sberle, si puo, tutt’al più,
accertare che si è trattato di almeno due episodi: quello cui ha fatto seguito
l’arrivo del cugino/mediatore e, poi, quello per cui l’appellante si è scusato
a Chiasso.
Del resto, a titolo
abbondanziale si rileva che, nonostante i primi giudici non siano stati, al
riguardo, particolarmente chiari indicando, dopo avere rilevato alcune
inconguenze nelle sue dichiarazioni, che “non vi è alcun motivo per dubitare
della credibilità di PC 1 per quanto attiene il fatto di essere stata picchiata
dal marito” (sentenza impugnata, consid. 5.3.b, pag. 82), risulta evidente
che il racconto dell’AP sui ripetuti e violenti pestaggi subiti (cfr., in
particolare, supra, consid. 20) non è stato preso per oro colato neppure in
prima sede: in caso contrario, infatti, l’imputato non sarebbe stato ritenuto
autore colpevole soltanto di vie di fatto.
Ritenuti questi
accertamenti relativi al periodo precedente il 3 gennaio 2013, confermata è,
pure, la condanna di AP 1 per vie di fatto ex art. 126 CP (per avere, in almeno
due occasioni, schiaffeggiato la moglie).
vie di
fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custidia o doveva aver cura
29. Con il suo appello,
l’imputato, contestando di avere mai picchiato i suoi figli, chiede il
proscioglimento anche dal reato di ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli
dei quali aveva la custidia o doveva aver cura ex art. 126 cpv. 2 lett. a CP.
30. PC 1 ha sostenuto che,
oltre che lei, il marito picchiava brutalmente anche i bambini spiegando che li
picchiava spesso, sia quando, assistendo alle botte che lui le dava, si
mettevano a piangere, sia quando, giocando, facevano un po’ di rumore:
“ Quando vedevano che mio marito mi
picchiava, si spaventavano, piangevano, lui li portava in bagno e li picchiava”
(PS PC 1 8.1.2013, pag.
4);
“ Tante volte li ha picchiati” (PS PC
1 21.1.2013, pag. 10);
“ quando lui litigava con me poi
picchiava i bambini. Inoltre quando i nostri figli giocavano e facevano un po’
di rumore in casa lui li picchiava” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 2; cfr., pure, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).
Ha detto che il padre
insultava pesantemente i figli e, poi, li picchiava con sberle e calci. Che li
picchiava anche con le pantofole tanto forte da farli urlare. E, infine, che,
spesso, prendeva il figlio più grande per il collo:
“ lui ci picchiava con calci, sberle”
(PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);
“ picchiava entrambi i bambini ma PC 2
veniva spesso preso per il collo e alzato da terra di peso stringendogli i
vestiti al collo. Picchiava i nostri figli anche con le ciabatte. (…) picchiava
tutti e due. Li picchiava su tutto il corpo senza toccarli in testa. La
differenza è che PC 2 lo afferrava per i vestiti stringendoli intorno al collo
e alzandolo da terra di peso” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 2; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);
“ quando lui li picchiava con la
ciabatta i bambini gridavano e piangevano e quindi sicuramente avevano dolore”
(PS PC 1 24.1.2013,
pag. 4);
“ lui li insultava dicendogli “figli
di puttana”, “figli di una matta” e poi li picchiava tirandogli calci e sberle”
(PS PC 1 21.1.2013, pag. 9).
Ha dichiarato di avere
invano tentato di proteggere i figli dalla furia del padre:
“ quando lui era in bagno, io li
raggiungevo per difendere i bambini, mi mettevo tra lui e i bambini
abbracciandoli per proteggere la loro testa e per evitare che lui continuasse a
picchiarli, lui mi prendeva per un braccio e mi spostava continuando così a
picchiare i bambini” (PS
PC 1 24.1.2013, pag. 4).
Ha spiegato che,
nonostante le pesanti botte subite, come lei nemmeno i bambini avevano alcun
segno:
“ li picchiava senza lasciare segni” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 4; PS PC 1 21.1.2013, pag. 9)
e che, proprio per questo, non
li ha mai fatti visitare da un medico (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4).
31. L’imputato ha sempre
negato di avere picchiato i suoi figli:
“ Mi viene chiesto se ho mai picchiato
PC 2 e PC 3 ed io rispondo che sono i miei figli non posso picchiare i miei
bambini. (…) Io preparo da mangiare, li porto a scuola avanti e indietro, li
sforzo a fare i compiti ed è vero che tante volte alzavo la voce per fargli
fare i compiti. (…) PC 3 (…) è un po’ vivace, va avanti indietro, tocca il
televisore e alcune volte io gli ho tirato la ciabatta. Solo per farlo
spaventare e non per picchiarlo” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 9 e 10);
“ Io ritengo di avere un buon rapporto
con i miei figli. (…) se li vedevo che giocavano spesso mi mettevo a giocare
con loro. (…) Io non picchio i miei figli” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 2 e
3; cfr., anche, MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 2; cfr., anche, pag. 3).
Ribadendo la sua versione,
al dott. __________ l’imputato ha ammesso di avere dato ai figli “qualche
sculacciata motivata” ma niente di più (AI 130, pag. 8).
32. Il 6 marzo 2013 gli
inquirenti hanno sentito PC 2 (che, all’epoca, aveva otto anni) che ha, in
sostanza, dichiarato che il padre, in più di un’occasione, ha dato a lui e al
fratellino delle sberle:
“I: (…) Cosa fa il papà quando tu fai qualcosa che non
devi fare?
V: Mi dice non lo
fa più.
I: Ti dice di non
più farlo, di non fare più questa cosa.
V: Sì.
(…)
I: (…) E cos`è
che non ti piace che il tuo papà ti fa? (…) Quando fa che cosa non ti piace?
V: Quando mi
picchia.
I: (…) pensa a
una volta che il papà ti ha picchiato… te la ricordi?
V: Sì. Quando
gioco mi picchia.
(…)
I: Quando giochi
a cosa?
V: Macchine. (…)
I: (…) ti chiedo
se mi puoi spiegare come ti ha picchiato.
V: Eh… così
(mostra).
I: Con delle
sberle?
V: Sì.
(…)
I: (…) Questa
cosa PC 2, è capitata una volta o è capitata più di una volta?
V: Più di una
volta.
I: (…) E il tuo
fratellino?
V: Era a giocare
alle macchine.
I: (…) il papà ha
già picchiato il tuo fratellino?
V. Sì.
I: (…) Come l’ha
picchiato? (…)
V: (…) così
(mostra) (n.d.r.: mima di nuovo una sberla)” (AI 55, pag. 4-9).
Il bambino ha, poi, negato
che il padre avesse picchiato in altri modi sia lui che il fratellino:
“ I: Con delle sberle?
V: Sì.
I: (…) Anche in
altri modi?
V: No”(AI 55,
pag. 8).
Evidente, dunque, come,
ancora una volta, le dichiarazioni del bambino non confortino quelle della
madre che, lo si ricorda, ha descritto un padre particolarmente brutale (cfr.,
supra, consid. 30).
33. Nemmeno le
dichiarazioni di __________ - l’amica/vicina - possono servire a sostenere la
versione della madre:
“ PC 1 non mi ha mai detto niente in
merito. So solo che i bambini non hanno piacere a stare con il padre” (PS __________ 14.1.2013, pag. 5).
Al contrario. La
smentiscono poiché non è credibile che la donna che si lamentava con l’amica
perché il marito le dava qualche sberla e non le lasciava vedere i suoi amici,
non le abbia detto nulla delle asserite brutalità del padre verso i figli.
Nemmeno valgono quale
sostegno di quelle dell’AP le dichiarazioni di __________ che ha saputo
soltanto genericamente dire che, in quel soggiorno di dicembre, quando PC 1,
dopo due giorni, voleva tornare a casa, i bambini non volevano seguirla perché -
le avevano spiegato - “il papà picchiava la mamma e anche loro” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2). Nessuna
precisazione in più se non quella secondo cui l’amica le aveva detto che, una
volta, il marito aveva “preso per il collo PC 2” (PS __________
15.1.2013, pag. 2). Soltanto apparentemente, infatti, quest’ultima
dichiarazione sostiene quella dell’AP ritenuto come, agli inquirenti, ella
abbia detto che il marito prendeva spesso PC 2 per il collo mentre all’amica ha
detto che si trattò di una sola volta.
Infine, il racconto
dell’AP sulle brutalità esercitate dal marito sui figli non trova riscontri
nemmeno nelle dichiarazioni del cugino __________ che ha detto che PC 1 non gli
ha mai parlato di violenze di AP 1 nei confronti dei figli (PS __________
8.2.2013, pag. 9). Questo è parso alla Corte particolarmente indiziante del
fatto che, anche su questa questione, l’AP ha calcato la mano: è, infatti,
impensabile che, se il marito si fosse comportato con i figli nel modo da lei
descritto, la donna non ne avrebbe parlato con il cugino il cui intervento era
stato richiesto proprio da lei per mettere a posto le cose. Se il marito avesse
picchiato i figli nel modo da lei descritto, la cosa principale da mettere a
posto sarebbe stata, infatti, il modo del padre di relazionarsi con i figli e
non il desiderio della moglie di gestire in modo più autonomo il suo tempo.
34. In
questo contesto probatorio, ricordate anche le dichiarazioni dei vicini
e degli operatori del SOS (cfr. supra) e rilevato anche come sia inverosimile
che pestaggi brutali quali quelli descritti dalla madre non lascino alcun
segno, questa Corte accerta che, nel periodo indicato dall’AA, il padre ha, in
più di un’occasione, schiaffeggiato i figli e non, invece, che li ha picchiati
nei modi e con l’intensità descritti dall’AP.
Ritenuto, infine, come agli
atti manchi qualsivoglia accertamento relativo all’intensità delle sberle, AP 1
va dichiarato autore colpevole di vie di fatto ex art. 126 cpv. 2 lett. a CP (per
avere, più di una volta, schiaffeggiato i due figli).
violazione del dovere
d’assistenza o educazione
35. Con
il loro appello incidentale, gli accusatori privati chiedono che,
contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, AP 1 sia dichiarato autore
colpevole anche del reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione
(appello incidentale, pag. 5).
36. Giusta
l’art. 219 CP, chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o
educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo
fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria (cpv. 1).
37. In
concreto, è evidente che l’appellante non si è macchiato di questo reato
relativamente alle sberle date ai figli secondo gli accertamenti di questa
Corte.
Per contro, il reato è
imputabile all’appellante in relazione ai fatti di cui al 3 gennaio 2013: in
quell’occasione, infatti, AP 1 ha costretto i propri figli, ancora in
tenerissima età, ad assistere ad uno spettacolo di una brutalità e di
un’intensità tale da, evidentemente, mettere a rischio in modo concreto e serio
il loro armonioso sviluppo futuro. Si rinvia alla descrizione dei fatti di cui
ai considerandi precedenti, ricordando come il padre abbia de facto costretto i
due piccolini ad assistere la madre mentre lui la picchiava selvaggiamente e
per un periodo piuttosto prolungato (si pensi anche solo allo strazio del
figlio più grandicello lasciato dalla vicina accanto alla madre che giaceva a
terra con il viso pieno di sangue) e a chiedere disperatamente l’intervento di
qualcuno che evitasse alla loro madre quella fine che, pur piccolini, intuivano
come probabile (non va dimenticato che, all’arrivo dei sanitari, i bambini
hanno espresso il terrore che la madre morisse). Che la visione di una simile
scena di violenza - a maggior ragione se esercitata dal proprio padre sulla
propria madre - sia atta a mettere concretamente in pericolo lo sviluppo
equilibrato della psiche di due fanciulli è cosa di cui questa Corte è
profondamente convinta anche in assenza (dovuta alla volontà della madre, AI 99)
di pareri specialistici che altro non potrebbero fare che confermare una
consapevolezza ormai divenuta di comune conoscenza.
imputabilità
in relazione ai fatti del 3 gennaio 2013
38. Con
il suo appello, AP 1 chiede, infine, di essere prosciolto dal reato di tentato
omicidio in forza delle conclusioni della perizia allestita dal dott. __________.
a. Giusta l’art. 19
cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di
valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
Per il cpv. 2 di detto
articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di
valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice
attenua la pena.
b. Nella fase
predibattimentale, ma successivamente al primo rinvio a giudizio dell’imputato
davanti alla Corte delle assise correzionali il 29 aprile 2013 con conseguente
sospensione del procedimento da parte di quest’ultima Corte e rinvio degli atti
al PP per dei complementi (che qui non occorre ricordare), il PP, su istanza della
difesa, ha disposto una perizia (art. 20 CP) per poter determinare se la
condotta dell’autore era stata influenzata da un quadro psichico alterato.
L’incarico è stato affidato al dott. __________ e al dott. __________, che
hanno consegnato il loro referto il 26 agosto 2013.
Dopo l’audizione del dott.
__________ per una delucidazione peritale avvenuta il 9 settembre 2013 (AI
134), l’AP ne ha chiesto la ricusa sostenendo, in estrema sintesi, che egli
aveva travalicato i limiti del suo mandato, avendo proceduto ad un esame della
credibilità di taluni testi e della vittima per l’accertamento di alcuni fatti
contestati e avendo, così, inserito nel suo elaborato delle valutazioni di
natura giuridica che sono di esclusiva competenza del giudice. Il contenzioso è
sfociato nella sentenza 19 novembre 2013 della CRP che ha respinto l’istanza
ponendo in evidenza che non v’erano gli estremi per una ricusa e che la perizia
soggiaceva al libero apprezzamento del giudice del merito (art. 10 CPP) cui
spettava in definitiva esaminare, nel quadro dell’art. 189 CPP, se il referto
fosse rispettoso delle regole di rito, rispettivamente se esso fosse completo
e, quindi, utilizzabile per il giudizio (AI 153 consid. 5, in specie 5.3).
Il 22 novembre 2013,
quando ancora l’istanza di ricusa era pendente, il PP ha disposto un nuovo
esame peritale a cura della dott.ssa __________ (AI 155).
Il provvedimento è stato
impugnato dalla difesa.
La CRP ha respinto il
reclamo con sentenza 19 novembre 2013 (AI 154), rilevando che, se la prima non
era per lui convincente ai sensi dell’art. 189 CPP, al PP era offerta la
possibilità di ordinare una nuova perizia. Tuttavia, ha precisato la CRP, la “correttezza
della pronuncia del magistrato inquirente non implica necessariamente che la
perizia 26.8.2013 del dott. __________ non possa essere utilizzata ma soltanto
che è essenziale completarla e migliorarla con, nel caso concreto, la redazione
di un ulteriore referto peritale” atteso, poi, che, come già indicato nella
prima decisione, sarebbe, comunque, spettato al giudice del merito valutarne la
portata probante (consid. 4.3.3).
Il 22 gennaio 2014 la
dott.ssa __________ ha trasmesso al PP il suo referto peritale (AI 164).
Il 28 febbraio i due
periti sono stati sentiti a confronto (AI 171).
c. In estrema sintesi,
entrambi i periti - che hanno concordemente escluso che AP 1 abbia simulato
un’amnesia retrograda - hanno concluso che, in ogni caso a partire dal pugno
inferto alla moglie (__________) o dal morso dato da quest’ultima (__________),
il peritando ha agito in uno stato dissociativo (addirittura “crepuscolare” per
__________) che ne ha compromesso la lucidità essendo la sua coscienza
“focalizzata sulla moglie” con esclusione della realtà circostante:
“ l’esame dell’intera documentazione
(aggiunto alle dichiarazioni fatte dal peritando nel corso dei colloqui)
permette di mettere in evidenza, al momento dei fatti una turba psichica
consistente in una alterazione dello stato di coscienza qualitativo (il
peritando non era né sonnolento, né soporoso - alterazioni quantitative - ma
focalizzato sull’aggressione alla moglie con esclusione della percezione
dell’ambiente circostante) e - probabilmente - disorientamento
spazio-temporale; questa alterazione (stato crepuscolare) è - con ogni
probabilità - concomitante all’insorgere di una rabbia violenta e incontrollata
nei confronti della moglie” (e - “accecato dalla rabbia”- il peritando sembra
appunto non vedere altro che lei) che - per quanto ne sappiamo - non trova
precedenti nel comportamento del peritando (che, se anche avesse malmenato
altre volte PC 1, l’avrebbe fatto in maniera molto meno violenta, tanto da non
lasciare segni). Questa rabbia, a sua volta, è probabilmente stata preparata da
dissapori ormai cronici nella relazione di coppia, da comportamenti di PC 1
vissuti come “provocatori” o “malati” (uscire di notte con i bambini, star via
parecchi giorni), da comprensibili difficoltà di adattamento a nuove condizioni
sociali e culturali (che sovvertono il tradizionale rapporto uomo-donna
esperito dal peritando in patria)” (dott. __________, AI 130, pag. 36);
“ la ferita auto inferta con il
coltello, episodio unico nella storia del peritando che non ha nessun antecedente
psichiatrico documentato, sembra essere il momento iniziale di uno stato
dissociativo associato ad un fattore di stress. Questo disturbo descritto
nell’ICD-10 come “un disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che
non presenta nessun altro manifesto disturbo psichico, in risposta ad uno
stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di
ore o giorni. (…) I sintomi mostrano una grande variabilità ma tipicamente
includono uno stato iniziale di “obnubilamento”, con una certa restrizione del
campo di coscienza e limitazione dell’attenzione, incapacità a comprendere gli
stimoli e disorientamento. Questa condizione può essere seguita da un ulteriore
ritiro dall’ambiente circostante (…) oppure da agitazione ed iperattività (…)
Può essere presente una parziale o totale amnesia per l’episodio (F 44.0)” (…)
La descrizione degli eventi da parte dei testimoni (atti) mette in evidenza un
comportamento del peritando caratterizzato da una restrizione del campo di
coscienza focalizzato sulla moglie. (…) solo l’intervento esterno di uno dei
testimoni permetterà un richiamo alla coscienza e l’interruzzione del
comportamento in atto” (dott.ssa __________, AI 164, pag. 11 e 12).
I due periti divergono
sulle cause di questo stato dissociativo che per __________ è dovuto ad
un’ebbrezza patologica mentre per __________ è dovuto ad uno stato di stress
fisico e/o mentale eccezionale con amnesia dissociativa (ICD-10: F43 e F44).
Pure divergente è la
conclusione dei due psichiatri sull’influsso di tale stato dissociativo.
Per __________, esso ha
comportato una totale irresponsabilità, a partire dal pugno dato alla moglie.
Il perito ha ritenuto che, nella seconda fase della lite,
l’imputato era totalmente incapace di valutarne il carattere illecito e di
agire secondo tale valutazione in quanto:
“ si trovava in una condizione
patologica acuta, equivalente a una “psicosi esogena”, con perdita del contatto
con la realtà, restringimento del campo di coscienza, perdita
dell’autocontrollo, comportamento etero- e autoaggressivo atipico,
disorientamento, confusione, amnesia” (AI 130, pag. 39).
Per la dott.ssa
__________, invece, l’influsso di tale stato dissociativo sulla capacità di
valutare ed agire di conseguenza del peritando era leggero:
“ la capacità di agire sembra in
questo momento diminuita conferendo al peritando una responsabilità leggermente
scemata. Le conseguenze dei colpi inferti in questa fase degli eventi non
sembrano poter essere state correttamente valutate dal peritando” (AI 164, pag. 12).
d. La Corte di primo
grado ha ritenuto inutilizzabile la perizia psichiatrica del dott. __________,
perché il consulente tecnico aveva formulato delle considerazioni che
esorbitavano dal suo compito, ovvero si era sostituito al giudice
nell’apprezzamento delle prove. Il referto sarebbe inutilizzabile in
applicazione dell’art. 141 cpv. 2 CPP (sentenza impugnata, consid. 6.1.e, pag.
92 in fine e 93).
e. Precisato che la
dottrina richiamata dalla Corte di prima istanza sull’inutilizzabilità di prove
assunte illecitamente o in violazione delle norme che ne condizionano la
validità non prevede, nel novero di quelle elencate, l’esclusione, sic et
simpliciter, del referto peritale nel caso in cui il consulente tecnico si addentri
nella valutazione delle prove, rispettivamente nel caso in cui da fatti tragga
conseguenze giuridiche che esorbitano dal suo mandato e ricordate, al riguardo,
le considerazioni della CRP, non può non essere rilevato che, effettivamente,
su alcuni punti - la credibilità di un teste ma, soprattutto, quella dell’AP in
relazione all’atteggiamento del marito prima del 3 gennaio 2013 - il dott. __________
è andato oltre le competenze peritali sconfinando in quelle (attinenti
all’accertamento dei fatti) di esclusiva competenza del giudice. Ed è anche
vero che, come sostenuto al dibattimento d’appello dalla diligente
patrocinatrice dell’AP, il suo accertamento fattuale ha avuto un certo influsso
nella posa della disagnosi (cfr. AI 134, pag. 7 e 8).
Tuttavia, nemmeno può
essere dimenticato che il perito è stato lasciato solo a fronteggiare atti
istruttori dai significati parzialmente (sui fatti per cui è stato segnalato
l’errore procedurale) discordanti. Valutando il materiale probatorio - cioè,
rilevando come, in particolare sul tema indicato, le dichiarazioni dell’AP
fossero “da prendere con cautela” - il perito ha, pur se in ciò
esorbitando le proprie competenze, in qualche modo cercato di porre rimedio
alle lacune di chi, con l’assegnazione del mandato, doveva precisagli quali
erano i fatti che egli doveva ritenere come punto di partenza, se del caso
sottoponendogli più varianti (sentenza 60.2013.151 del 3.7.2013 consid. 3.2.1
in fine e dottrina ivi citata).
Ciò detto, forza è
constatare che, considerando che nel periodo precedente il 3 gennaio 2013 AP 1
non ha picchiato la moglie nei modi violenti e brutali da lei indicati, il
dott. __________ ha fondato le sue valutazioni sugli stessi fatti che questa
Corte ha ritenuto di dover accertare. Ricordato il principio della verità
materiale che informa il procedimento penale (art. 6 CPP), è evidente che, in
queste circostanze, le sue pecche procedurali non inficiano la forza probante
della perizia del dott. __________ e che essa può e deve far parte del
materiale probatorio su cui questa Corte deve formare il proprio convincimento.
f. Come visto, i due
periti concordano sul fatto che AP 1, dopo la primissima fase della lite, ha
agito in uno stato dissociativo.
Che questo stato
dissociativo sia da ricondurre all’una o all’altra causa qui importa poco.
Importante è che, per entrambi, questo stato dissociativo abbia provocato un
restringimento del campo della coscienza che si era focalizzata unicamente
sulla moglie con esclusione della realtà circostante. Infatti, determinante dal
profilo penale, è la rilevanza forense della turba psichica, che non dipende
dalla diagnosi in sé, ma dall’entità, rispettivamente dalla gravità del
disturbo riscontrato (STF 6P.40/2001 del 14 settembre 2001 consid. 4d/ff/gg).
Quanto alla gravità di
tale stato dissociativo e al suo influsso sulla capacità di AP 1 di valutare ed
agire, i due periti danno valutazioni molto diverse. Al riguardo, occorre
dapprima considerare che quella della dott.ssa __________ è apparsa poco
convincente già solo perché la perita si è dipartita da una situazione di fatto
(si rinvia, al riguardo, alla lettura della pag. 2 della sua perizia) in cui
non è stata recepita l’esatta e articolata dinamica del pestaggio e del
comportamento di AP 1. La lettura che ella ha dato degli atti istruttori
riguardo quanto avvenuto il 3 gennaio 2013 è troppo riduttiva, per non dire
lacunosa. Che la sua lettura dei fatti sia incompleta è dimostrato - oltre che
dalle imprecisioni e dimenticanze relative alle persone che sono intervenute,
agli spazi in cui la vittima è stata aggredita nei due appartamenti, agli
andirivieni del peritando e alle sue resistenze nonché alla mancata annotazione
della percezione da parte di tutti i presenti di una sorta di estraniazione di AP
1 (“il suo sguardo era assente ma si percepiva una volontà di portare a
termine un disegno prefissato”, “era fuori di senno e il marito della
vicina faceva fatica a tenerlo calmo”) - dal fatto che, secondo la perita,
è bastato l’intervento di __________ a far tornare in sé il peritando. Al
riguardo, si rinvia agli accertamenti di cui sopra da cui ben emerge come, in
realtà, nemmeno alla fine AP 1 era tornato in sé tanto che, al tentativo del
vicino di imprigionarlo nel suo appartamento, lui reagì scardinandone la porta
e, in pratica, fu soltanto con l’arrivo delle forze dell’ordine che la
situazione si calmò (anche se non completamente). Non va, infatti, dimenticato
che la signora __________ ha, fra l’altro, dichiarato che “ho poi visto
dallo spioncino che la Croce Verde gli medicava quella boccia alla pancia
quando lui era seduto sulla barella … dallo spioncino ho ancora visto lui
entrare di corsa in casa di __________ e quest’ultima gridare forte: via,
questa è casa mia” (PS 3.1.2013).
Questa percezione parziale
dei fatti comporta, forzatamente, una lettura e un’interpretazione soltanto
approssimativa dei comportamenti del peritando: mai come in questo caso, in
effetti, è indispensabile una corretta e completa visione del succedersi dei
comportamenti del peritando per comprenderne l’intensità del turbamento. A
mente di questa Corte, definire leggero l’influsso di tale turbamento sulle
capacità del peritando significa misconoscere l’alto grado di irrazionalità
evidenziato dal suo comportamento: a partire dalla grave ferita autoinferta
sino alla determinazione cieca nel tentare di far del male alla moglie
nonostante l’intervento di più persone. Senza, poi, dimenticare l’irrazionalità
dimostrata da AP 1 che, nonostante il suo accanimento nel colpire brutalmente
la moglie dimostrasse oggettivamente una volontà di soppressione, non ha mai
fatto uso dei coltelli di cui disponeva (nemmeno di quello che impugnava quando
ha fatto irruzione nell’appartamento della vicina).
Nemmeno, però, convince
pienamente la valutazione di totale irresponsabilità fatta dal dott. __________.
Se è vero che la sua descrizione dei fatti è precisa e dettagliata, è anche
vero che, parlando di stato crepuscolare con totale estraniazione dalla realtà
che non fosse la moglie e il suo volerla colpire, il dott. __________ ha
dimenticato che AP 1, durante il pestaggio, è, comunque, riuscito, prima a
percepire la presenza della signora __________ che lo guardava dall’entrata e a
farla allontanare scagliandole addosso una sedia, poi, una volta riavutosi dopo
essersi ferito, a comprendere dove la moglie potesse essersi rifugiata e a
raggiungerla nonostante la porta dell’appartamento della vicina fosse chiusa e,
infine, a relazionarsi con il signor __________ mostrandogli la ferita che si
era inferto all’addome con una mimica che faceva intendere che egli era stato vittima di un
accoltellamento (PS __________ 4.1.2013). Si tratta, secondo la Corte,
di barlumi di percezione della realtà che escludono che egli si trovasse in uno
stato del tutto crepuscolare.
Questi elementi inducono a
ritenere che, pur nell’obnubilamento generale in cui versava, all’imputato occorre
riconoscere una certa residua capacità di muoversi nello spazio e di
interagire, almeno parzialmente, con le persone, per cui, valutate e ponderate
tutte le perizie e le testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria, questa
Corte ritiene che, al momento dei fatti, AP 1 si trovava in uno stato di
scemata imputabilità che, scalarmente, si inserisce nella forchetta che va dal
grado medio a quello grave. Questo stato di scemata imputabilità deve valere
per tutta l’azione delittuosa, stante la continuità nell’agire dell’autore,
senza distinguere la prima fase di apparente lucidità e quella successiva.
39. Va, poi, aggiunto che,
pur se entrambi i periti hanno considerato ridotto (il dott. __________, AI
130, pag. 40) o minimo (la dott.ssa __________, AI 164, pag. 14) il rischio di
recidiva, il dott. __________ ha tenuto a precisare che:
“ il contatto con i famigliari, in particolare con la
moglie, è interrotto, e bisognerà prestare attenzione al suo eventuale
ripristino (anche a prescindere da quanto avvenuto il 3.01.2013) vista la conflittualità
già presente prima dei fatti” (AI 130, pag. 40);
“ se ci dovessero essere contatti tra il peritando e la
moglie, gli stessi dovrebbero essere mediati da qualcuno. Un incontro spontaneo
tra i due adesso mi sembra da evitare”(AI 134, pag. 11 in fine e 12).
Pena
40.
a. Dati per conosciuti
i principi che regolamentano la valutazione della colpa e, quindi, la
commisurazione della pena che la giurisprudenza ha derivato, prima, dal vecchio
art. 63 e, poi, dal vigente art. 47 CP (e che la prima Corte ha citato
al consid 7.1. della sua sentenza), ci si limita, qui, a ricordare che:
- l’art. 111 CP
commina una pena detentiva non inferiore a cinque anni per chiunque
intenzionalmente uccide una persona;
- l’art. 118 cpv.
Considerandi
2.
CP commina una pena detentiva da uno a dieci anni per chiunque interrompe una
gravidanza senza il consenso della gestante;
- l’art. 126 CP
sanziona con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona senza
cagionarle un danno al corpo o alla salute;
- l’art. 219 cpv.
1.
CP commina una pena detentiva sino a tre anni o uina pena pecuniaria per
chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un
minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico.
Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo
cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie
senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del
genere di pena.
Nel caso in cui per i reati che entrano in concorso tra loro siano
comminate pene di genere diverso, tali pene devono essere pronunciate
cumulativamente ritenuto come il principio dell’inasprimento della pena ai
sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP si applichi solo quando vengono irrogate più pene
dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio
2011.
consid. 1.1.2;6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 7.1;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7, pag. 296).
b. Condivise - non
integralmente ma nella loro sostanza - le argomentazioni svolte dai primi giudici
sulla colpa dell’autore, se i reati principali si fossero consumati, se AP 1
fosse stato pienamente responsabile e avesse agito con dolo diretto - già
tenuto conto, in suo favore, della difficile storia personale che egli ha alle
spalle - questa Corte gli avrebbe inflitto una pena aggirantesi sui 18 anni.
Questa pena viene ridotta di
1/3 (i reati ex art. 111 e 118 CP non essendosi consumati). Se è vero
che la bambina è nata sana e che la moglie si è ristabilita, questa Corte non
può, infatti, condividere l’opinione dei primi giudici secondo cui quest’ultima
“se l’è cavata con lesioni non particolarmente gravi” (sentenza
impugnata, consid. 7.4, pag. 98) ritenuto che, nonostante la donna non sia mai
stata in pericolo di vita, in realtà, le lesioni da lei subite a seguito del
pestaggio hanno reso necessaria una lunga ospedalizzazione, prima in un reparto
di cure intense e poi in un reparto per malattie acute e, secondo la comune
esperienza di vita, le hanno certamente causato una grande sofferenza. Occorre,
poi, ancora considerare che, invece, il reato ex art. 219 CP è consumato.
Pertanto, la riduzione del 50% operata per tener conto dell’art. 22 CP dai
primi giudici è parsa a questa Corte eccessivamente generosa.
Si impone, poi,
un’ulteriore riduzione della pena, questa Corte essendo legata all’accertamento
secondo cui AP 1 ha agito per dolo eventuale. Ritenuta, comunque, la
particolare determinazione ad agire dimostrata, la riduzione per questo motivo
non può superare i 3 anni.
Infine, occorre attenuare
la pena in forza dell’elevato grado di scemata imputabilità in cui AP 1 versava
al momento dei fatti: per questo motivo, adeguata appare una riduzione di 5
anni e 9 mesi.
Adeguata alla colpa di AP
1, dunque, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive legate
al reato e di quelle legate alla sua persona, è la pena detentiva di 3 anni e 3
mesi.
A questa pena va aggiunta
la multa di fr. 100.- per le vie di fatto.
indennità per torto
morale
41.
Nel loro appello
incidentale, gli accusatori privati contestano anche i risarcimenti per il
torto morale riconosciuti a loro favore in prima sede e chiedono, in via
principale, che essi siano quantificati in fr. 30'000.- (per PC 1)
rispettivamente in fr. 5'000.- (per ognuno dei due figli). In via subordinata,
chiedono l’attribuzione di un’indennità superiore a quella riconosciuta dai
primi giudici.
42.
Nel
caso concreto, non può essere banalizzata la sofferenza patita da PC 1 e dai
bambini, soprattutto in relazione ai fatti occorsi il 3 gennaio 2013 quando la
donna è stata selvaggiamente percossa dal marito davanti agli occhi dei minori
che, vedendo anche come era stata ridotta, hanno addirittura temuto per la vita
della loro mamma.
Tenuto conto delle sofferenze
fisiche di cui già s’è detto e psichiche indubitabilmente patite in concreto
dalla donna a seguito di tale grave episodio (che solo per l’intervento di un
terzo non si è tradotto in un omicidio consumato e in un’altrettanta consumata
interruzione della gravidanza e che, comunque, avrebbe potuto mettere a
repentaglio il buon esito della sua gravidanza) e avuto riguardo alla
giurisprudenza in materia (cfr., fra le altre, STF 6B_246/2012 del 10 luglio
2012.
consid. 3.1.3;6B_473/2012 del 21 febbraio 2013 punto B), questa Corte
ritiene di dover aumentare l’importo riconosciuto dai primi giudici in favore
di PC 1 e di doverle attribuire un’indennità per torto morale di fr. 8'000.-.
A fronte delle concrete
circostanze, pur tenuto conto del rischio per il loro sviluppo psicofisico
(cfr. condanna del padre per violazione del dovere di assistenza o educazione)
e pur considerando che essi sono anche stati temporaneamente collocati presso
una famiglia affidataria, l’indennità di fr. 1'000.- riconosciuta in prima sede
in favore di ciascuno dei due bambini è, invece, apparsa a questa Corte
adeguata ed è, quindi, stata confermata.
Ne deriva che, su questo
aspetto, l’appello incidentale formulato dagli AP è parzialmente accolto.
tassazione delle note
d’onorario
43.
La
nota professionale dell’avv. DI 1, difensore dell’imputato, è stata approvata
per complessivi fr. 7'891.60 (corrispondenti a fr. 6'900.- di onorario, fr.
407.
- di spese e fr. 584.60 di IVA).
Al dispendio orario indicato
nella nota e fissato in 1’880 minuti (per un onorario complessivo di fr.
5'640.-) sono stati aggiunti complessivamente 420 minuti per le prestazioni
legate alla presenza del difensore al dibattimento di appello che nella nota,
emessa prima della sua celebrazione, ancora non erano state quantificate. Sono,
in particolare, stati aggiunti:
- 30 minuti per le trasferte da
Minusio a Locarno e viceversa
(15 minuti per l’andata e 15
minuti per il ritorno);
- 300 minuti per la prima
giornata dibattimentale;
- 90 minuti per la seconda
giornata dibattimentale, durante la quale la presenza del difensore si è
limitata al momento della pubblicazione orale della sentenza.
Ne discende che è stato
riconosciuto un dispendio orario complessivo di 2'300 minuti che, alla tariffa
di fr. 180.- all’ora, corrispondono ad un onorario di fr. 6'900.-.
Le spese sono state approvate
così come esposte (fr. 407.-).
L’IVA, al tasso dell’8%,
ammonta a fr. 584.60.
Il pagamento
della nota è assunto dallo Stato, ritenuto che, non appena le condizioni
economiche glielo dovessero permettere, l’imputato dovrà rimborsare al Cantone
la retribuzione riconosciuta al difensore d’ufficio rispettivamente versare al
difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale
(art. 135 cpv. 4 CPP).
44.
La
nota professionale dell’avv. __________ è stata approvata per complessivi fr.
6'565.30 (corrispondenti a fr. 6'010.- di onorario, fr. 69.- di spese e fr.
486.30
di IVA).
Il dispendio orario indicato
nella nota (39 ore e 24 minuti) è apparso eccessivo ed è stato decurtato di 6
ore. In particolare:
- delle 10 ore esposte per
l’allestimento dell’arringa ne sono state riconosciute soltanto 8 (./. 2 ore);
- delle 7 ore esposte per la
prima giornata dibattimentale ne sono state riconosciute soltanto 5 (./. 2
ore);
- delle 4 ore esposte per la
seconda giornata dibattimentale ne sono state riconosciute soltanto 2 (./. 2
ore).
L’onorario indicato nella nota
in fr. 7'090.20 è stato, perciò, ridotto a fr. 6'010.-.
Le spese sono state approvate
così come esposte (fr. 69.-).
L’IVA, al tasso dell’8%, ammonta
a fr. 486.30.
Il pagamento
della nota è assunto dallo Stato.
Giusta l’art. 138 cpv. 2 CPP,
l’indennità di fr. 6'565.30 che l’imputato è stato condannato a versare agli AP
quale rifusione delle spese legali relative al procedimento di appello (dispositivo
n. 1.4.1) è devoluta allo Stato.
spese
45.
Visto
l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico
di AP 1 e, per esso (al beneficio del gratuito patrocinio), a carico dello
Stato.
Gli oneri processuali d’appello
seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP). Quelli relativi all’appello
principale presentato dall’imputato sono posti, in ragione di 1/4 a carico
dello Stato e, in ragione di 3/4, a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio
dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato. Quelli relativi all’appello
incidentale presentato dagli AP sono posti, in ragione di 2/3, a carico dello
Stato e, in ragione di 1/3, a carico degli AP e, per essi (al beneficio
dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art.
10, 76 e segg., 80 e segg., 84,
135, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU
e 14 cpv. 2 patto ONU II;
12, 19, 22, 40, 47, 49, 50, 51,
111, 118, 126 e 219 CP;
47 CO;
nonché, sulle
spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, gli art. 428 e 433 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello
presentato da AP 1 e l’appello incidentale presentato dall’AP PC 1 (per sé e
per conto dei figli PC 2 e PC 3) sono parzialmente accolti.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di
impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza 5 maggio 2014 della Corte
delle assise criminali è passato in giudicato,
1.1. AP
1 è autore colpevole di:
1.1.1. tentato
omicidio intenzionale
per avere, a __________, in via
__________, il 3 gennaio 2013, tentato di uccidere la moglie PC 1, colpendola
ripetutamente e provocandole le lesioni attestate nel certificato medico agli
atti;
1.1.2. tentata
interruzione della gravidanza
per avere, nelle circostanze di
luogo e di tempo di cui al dispositivo n. 1.1.1, tentato di interrompere la
gravidanza in corso, ritenuto che l’eventuale decesso di lei avrebbe comportato
la medesima conseguenza per il feto;
1.1.3. ripetute
vie di fatto contro il proprio coniuge
per averla colpita, a __________,
nel periodo dal giugno/luglio 2012 al 2 gennaio 2013, con almeno due sberle;
1.1.4. ripetute
vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva aver
cura
per avere, nelle stesse
circostanze di luogo e di tempo di cui al dispositivo n. 1.1.3, in un numero
imprecisato di occasioni, colpito con una sberla i figli PC 2 (__________) e PC
3 (__________);
1.1.5. violazione
del dovere d’assistenza o educazione
per avere, a __________, il 3
gennaio 2013, percosso la moglie PC 1 davanti ai figli, esponendo in tal modo a
pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.
1.2. AP
1 è prosciolto dall’imputazione subordinata di tentate lesioni gravi e
dall’imputazione di violazione del dovere d’assistenza o educazione
limitatamente al periodo compreso tra il giugno/luglio 2013 e il 2 gennaio 2013
e limitatamente al fatto di avere ripetutamente percosso i figli e al fatto di
avere ripetutamente insultato e percosso la moglie davanti ai figli.
1.3. AP
1, avendo agito in parte in stato di scemata imputabilità di grado medio/grave,
è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il
carcere già sofferto;
1.3.2. al
pagamento di una multa di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di (un) giorno.
1.4. AP 1 è
condannato a versare agli AP:
1.4.1. l’importo di fr. 6'565.30
quale rifusione delle spese legali relative al procedimento di appello (da
devolvere allo Stato in quanto gli AP beneficiano del gratuito patrocinio);
1.4.2. l’importo
di fr. 8'000.- all’AP PC 1 e l’importo di fr. 1'000.- ciascuno agli AP PC 2 e PC
3 a titolo di risarcimento del torto morale.
2. Il
condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della
pena.
3.
3.1. La nota
professionale 20.1.2015 dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
6'900.00
- spese fr.
407.00
- IVA fr.
584.60
Totale fr.
7'891.60
a carico
dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.
3.2 La nota professionale
19.1.2015 dell’avv. __________ è approvata per:
- onorario fr.
6'010.00
- spese fr.
69.00
- IVA fr.
486.30
Totale fr.
6'565.30
a carico dello Stato, fatto
salvo l’art. 138 cpv. 2 CPP.
3.3. Contro
la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.4. La richiesta di pagamento
deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808
Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
4.
4.1. Gli
oneri processuali di primo grado sono posti a carico di AP 1 e, per esso (al
beneficio del gratuito patrocinio), a carico dello Stato.
4.2. Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
2'000.00
- altri disborsi fr.
200.00
fr.
2'200.00
sono posti, in ragione di 3/4,
a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a
carico dello Stato. Per il resto, sono accollati allo Stato.
4.3. Gli
oneri processuali dell’appello incidentale presentato dagli AP, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1’000.00
- altri disborsi fr.
200.00
fr.
1'200.00
sono posti, in ragione di 1/3,
a carico degli AP e, per essi (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a
carico dello Stato. Per il resto, sono accollati allo Stato.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.