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Decisione

17.2014.161

Marito che picchia selvaggiamente la moglie incinta davanti ai figli: colpevole di tentato omicidio intenzionale, tentata interruzione della gravidanza e violazione del dovere di assistenza o educazio

21 gennaio 2015Italiano117 min

Source ti.ch

Fatti

i miei figli” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7; cfr., anche, AI 164, pag. 7).

La vittima

5. Cittadina

eritrea, di fede cristiana ortodossa (copta) (AI 20; PS PC 1 8.1.2013, pag. 5),

PC 1 è nata il 2 febbraio 1984 nello stesso villaggio dell’imputato (AI 20).

Orfana di padre, PC 1, oltre

alla madre, ha due sorelle che vivono in patria (AI 20).

PC 1 ha frequentato soltanto un

anno di scuola: ha detto di avere dovuto abbandonare la scuola dopo la

prematura morte del padre perché la madre aveva bisogno di aiuto (AI 20).

Così come spiegato nella

procedura di asilo, dopo la fuga del marito, le autorità chiesero a lei dove

egli si trovasse. Non avendo potuto fornire una risposta che li soddisfacesse, PC

1 fu trattenuta in una sorta di prigione dove subì anche violente percosse,

finché, dopo un mese, grazie ad una sorta di garanzia prestata dal cugino della

madre, venne rilasciata. Le autorità le imposero, però, di pagare 50'000 Nakfa

(importo in moneta locale corrispondente a circa 3'000.- franchi). Non

disponendo di quella somma, nel 2010 PC 1 venne nuovamente arrestata e, poi, di

nuovo rilasciata contro garanzia prestata, questa volta, dalla madre. Vittima

di altre angherie da parte delle autorità, PC 1 decise di emigrare, portando

con sé i due figli.

Partì dal suo villaggio il 12

febbraio 2011 e, a piedi, raggiunse l’Etiopia dove rimase per circa quattro

mesi. Poi raggiunse il Sudan e da lì, con un passatore, il 21 agosto 2011,

prese un aereo per una destinazione a lei ignota da cui, in auto, entrò in

Svizzera il 23 agosto 2011. Quello stesso giorno presentò una domanda di asilo

a Basilea. Fra le altre cose, alle autorità che l’interrogavano, la donna disse

di non sapere nulla del marito (AI 20).

Ottenuto il permesso (prima N

e, poi, B; AI 20) e trasferita da Basilea in Ticino, la donna ha soggiornato

nel Mendrisiotto e, poi, al Centro della Croce Rossa di Paradiso. Infine, il 1.

marzo 2012, si è trasferita nell’appartamento di via __________ a Lugano (PS PC

1 21.1.2013, pag. 8) dove, come visto, il 31 maggio successivo, è

stata raggiunta dal marito.

Matrimonio e vita comune

fino alle rispettive emigrazioni

6.

a. PC

1 e AP 1 si sono uniti in matrimonio in Eritrea nel corso del 2004.

Entrambi, pur se con sfumature diverse, hanno detto che si trattò di un

matrimonio combinato (PS PC 1 21.1.2013, pag. 7; MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag.

2; PS AP 1 25.1.2013, pag. 12 e 20; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2; AI 130,

pag. 4 e 6).

a.1. Non

è chiaro quali fossero i rapporti tra i promessi sposi prima della loro unione.

a.2. PC

1 ha detto di avere conosciuto AP 1 soltanto poco prima del matrimonio e di

avere parlato con lui per la prima volta proprio il giorno delle nozze:

“ non siamo mai stati amici ma ci

siamo sposati direttamente perché i nostri genitori hanno combinato il nostro

matrimonio. Ci conoscevamo unicamente di vista perché abitavamo nello stesso

villaggio. Mi viene chiesto quanto tempo dopo che ci siamo conosciuti ci siamo

sposati ed io rispondo che dopo circa 2 mesi ci siamo sposati. (…) in questi 2

mesi (…) noi non ci siamo mai frequentati e visti fino al giorno del

matrimonio. Quel giorno è stata la prima volta che ci siamo parlati” (PS PC 1

24.1.2013, pag. 5; cfr. pure PS PC 1 21.1.2013, pag. 9 in cui afferma di avere

conosciuto l’imputato soltanto nel 2004).

La donna ha, poi, detto che

nemmeno dopo il matrimonio ebbe molte occasioni per vedere il coniuge che,

dunque, per lei rimase poco più di uno sconosciuto:

“ in Eritrea non posso dire di avere

conosciuto bene mio marito perché lui era spesso assente dato che andava ancora

a scuola, ci vedevamo poco e quindi non abbiamo mai avuto l’occasione di

conoscerci bene” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 7

dove la donna nega di essere stata innamorata del marito).

a.3. Totalmente

diversa la prima versione del qui appellante che ha, invece, sostenuto che lui

ed PC 1, non solo si conoscevano fin dall’infanzia, ma sono cresciuti insieme e

che il loro matrimonio venne organizzato dalle famiglie soltanto dopo che fra

loro già era sbocciato l’amore:

“ con mia moglie ci conosciamo da

quando siamo stati bambini e siamo cresciuti insieme nello stesso villaggio.

(…) In seguito le nostre famiglie hanno parlato insieme per organizzare il

nostro matrimonio. Visto che io e PC 1 ci conoscevamo fin da bambini e ci

amavamo abbiamo deciso di sposarci. (…) Lei non è stata obbligata a sposarmi,

ci siamo sposati perché volevamo essere una famiglia. (…) Io le ho chiesto se

voleva sposarmi. Alla sua risposta positiva le nostre famiglie si sono messe in

contatto e hanno combinato il nostro matrimonio. Abbiamo fatto un matrimonio

combinato tra le nostre famiglie ma lei, se non voleva, poteva dire che non

voleva sposarmi. (…) Ci conoscevamo fino da bambini. Eravamo anche vicini di

casa. (…) Siamo cresciuti insieme. (…) Ci conosciamo bene. (…) Non è vero che

ci siamo conosciuto solo prima del matrimonio. (…) Siamo cresciuti insieme e

quindi ci siamo frequentati anche prima del matrimonio. Non è vero che il

giorno del matrimonio era la prima volta che parlavamo insieme” (PS AP 1

25.1.2013, pag. 12, 20 e 21).

L’imputato ha ribadito questa

versione anche al dibattimento di primo grado durante il quale ha dichiarato

che, se è vero che le rispettive famiglie avevano combinato il loro matrimonio,

lui e PC 1 erano d’accordo e intendevano comunque sposarsi “indipendentemente

da ciò” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

a.4. Le

dichiarazioni di __________ - cugino di PC 1 - sembrano smentire la versione

dell’AP nella misura in cui, a proposito dei rapporti tra i coniugi, ha

dichiarato:

“ quando sono venuto in Ticino, quando

loro parlavano, hanno detto che si sono conosciuti in Eritrea, sono diventati

amici e poi si sono sposati” (PS __________ 8.2.2013, pag. 9).

b. All’inizio,

i coniugi continuarono a vivere ciascuno a casa dei propri genitori (AI 164,

pag. 5) poiché, come ha spiegato PC 1, durante la settimana, AP 1 frequentava

la scuola di cui s’è detto prima:

“ Io vivevo con la mia famiglia perché

mio marito andava a scuola in una città distante 3 ore dal villaggio” (PS PC 1

21.1.2013, pag. 7);

“ mio marito era ancora uno studente.

Lui partiva la domenica sera per andare in un’altra città a studiare e tornava

il venerdì sera” (PS PC

1 24.1.2013, pag. 5).

I coniugi iniziarono la loro

convivenza soltanto dopo la nascita del primo figlio PC 2, avvenuta il 13

febbraio 2005 (PS PC 1 21.1.2013, pag. 7 e 24.1.2013, pag. 5; PS AP 1 25.1.2013,

pag. 12; AI 164, pag. 5).

c. La

convivenza dei due coniugi non fu di lunga durata poiché, circa un anno dopo la

nascita di PC 2, l’imputato partì per assolvere il servizio militare (PS PC 1

24.1.2013, pag. 5; cfr. pure PS PC 1 21.1.2013, pag. 7).

d. Il servizio militare

impose al marito lunghe assenze da casa intercalate da brevi rientri per dei congedi.

Fu durante uno di questi che PC 1 rimase incinta di PC 3 che nacque il 5 luglio

2008 (cfr. PS PC 1 21.1.2013, pag. 7).

e. Come

visto, nel 2008, per sottrarsi al servizio militare, l’imputato lasciò il suo Paese.

f. Agli

inquirenti, l’imputato ha dichiarato che, in Eritrea, i rapporti con la moglie

non erano mai stati problematici (“tutto era tranquillo”, PS AP 1

25.1.2013, pag. 13; “Non ho mai avuto problemi con mia moglie in Eritrea”,

MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5).

Al dott. __________ ha, invece,

detto che, già in patria lui e la moglie litigavano ma - ha precisato - si

trattava soltanto di liti verbali (AI 130, pag. 8). Questa dichiarazione è

confermata dalla moglie, anche se la donna attribuisce il buon comportamento

del marito alla sua paura della famiglia di lei che la difendeva:

“ quando eravamo in Eritrea vi era la

mia famiglia che mi difendeva e quindi lui non osava dirmi più di tanto.” (PS PC

1 8.1.2013, pag. 3).

Ritenuto che la famiglia della

donna era composta solo dalla madre e dalle sorelle e che, perciò,

difficilmente avrebbe potuto incutere paura nel marito, la precisazione

sorprende e fa sorgere qualche dubbio sulla pacatezza delle dichiarazioni

dell’AP.

Circostanze dell’arresto

7.

a. Il

3 gennaio 2013, alle 15.45, __________, che occupa l’appartamento contiguo a

quello dei protagonisti dei fatti, richiedeva l’intervento della polizia per

una violenta lite domestica scoppiata al sesto piano dell’immobile sito in via __________

a __________.

Al loro arrivo, gli agenti

trovarono:

-

sul pianerottolo del sesto piano, l’imputato, che presentava una ferita

da taglio all’addome, seduto su una sedia,

-

distesa sul divano dell’appartamento di __________,

PC 1, dolorante ma cosciente.

I bambini erano, invece, nella

cucina dell’appartamento della vicina.

L’appartamento della vittima e

dell’imputato risultava messo a soqquadro, con chiare tracce di sangue sui muri

e sul pavimento. Anche nell’appartamento di __________ c’erano molte macchie di

sangue e alcune suppellettili erano danneggiate.

L’imputato e la vittima sono

stati immediatamente portati all’Ospedale Civico di __________ dove il primo è

stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico e la seconda è

stata ricoverata nel reparto cure intensive (cfr. rapporto di arresto

provvisorio 3.1.2013, AI 1, pag. 3-5; e-mail 3.1.2013 dell’appuntato __________

al comm capo __________, all. all’AI 1) dove è rimasta per due giorni, prima di

essere trasferita in quello di medicina interna.

A seguito dei fatti, PC 2 e PC

3 sono stati, dapprima, ospitati nel reparto pediatria dell’Ospedale Civico di __________

(all. 43 all’AI 73). Dopo che l’autorità competente aveva provvisoriamente

privato i genitori della custodia parentale, i bambini sono stati collocati

presso una famiglia affidataria di SOS Ticino (all. 41 all’AI 73).

b. In

carcerazione preventiva dal 3 gennaio 2013 al 29 aprile 2013 e in carcerazione

di sicurezza dal 30 aprile 2013 al 20 giugno 2013, l’imputato è stato ammesso a

scontare anticipatamente la pena sin dal 21 giugno 2013 (AI 112).

Fatti del 3 gennaio 2013

8. Dalle

testimonianze raccolte tra i vicini che hanno assistito alla lite (PS __________

3.1.2013, pag. 2-4; PS __________ 3.1.2013, pag. 2-3; PS __________ 3.1.2013,

pag. 2-4; PS __________ 4.1.2013, pag. 2-4) emerge quanto segue.

Verso le 15.30, __________ -

che, come i protagonisti, abita al sesto piano del palazzo teatro dei fatti -

allarmata dai pianti e dalle urla di due bambini che gridavano “mamma,

mamma!”, uscì sul pianerottolo. Questa la scena che le si presentò quando

si avvicinò all’appartamento dei coniugi AP 1 PC 1 da cui gli schiamazzi

provenivano e la cui porta - da cui i bambini, con gli abiti sporchi di sangue,

facevano dentro e fuori - era aperta:

“ Ho subito notato che in cucina (…)

c’era la signora stesa per terra piena di sangue. (…) i

bambini continuavano a correre avanti e indietro, mi venivano incontro (…) L’uomo

(…) si trovava sopra la donna in piedi, gli tirava dei calci in particolar modo

in faccia (infatti il viso era pieno di sangue ed era gonfio). L’uomo teneva

tra le mani (…) un coltello tipo da cucina. Preciso che con questo coltello non

stava minacciando la donna ma lo impugnava all’altezza delle spalle” (PS __________

3.1.2013, pag. 2).

Accortosi che la __________ lo

stava osservando, l’uomo appoggiò il coltello sul tavolo della cucina, afferrò

la sedia che si trovava nel suo corridoio e la scaraventò verso la vicina che riuscì

ad evitarla rifugiandosi in casa:

“ l’uomo ha poi notato che lo stavo

guardando, allora ha appoggiato il coltello sul tavolo della cucina e ha

afferrato una sedia che si trovava nel suo corridoio. Sedia che ha lanciato

contro di me ma fortunatamente io sono riuscita in tempo ad entrare in casa (…)

io ho chiuso a chiave la porta del mio appartamento e non ho più visto niente”

(PS __________ 3.1.2013, pag. 2-3).

Nel frattempo, pure allarmata

dai due figli dei coniugi AP 1 PC 1 (che suonavano alla sua porta ed agivano

insistentemente sulla maniglia), è accorsa __________:

“ il bambino più grande mi ha subito

detto, molto agitato, di seguirlo nel loro appartamento anche il bambino

piccolo mi faceva capire di seguirlo nell’appartamento. Io ho subito seguito i

bambini entrando nell’appartamento. Appena entrata, nel corridoio, ho visto una

sedia da ufficio rovesciata e rotta per terra. (…) sono entrata in cucina (…) e

ho trovato la mamma dei bambini per terra piena di sangue in faccia. Oltre a

ciò c’era sangue anche sul pavimento. Il papà dei bambini era pure lui in

cucina in piedi vicino alla moglie. Subito arrivata in cucina, ho visto l’uomo

prendere un coltello dal cassetto della cucina. Il coltello era un coltello

tipo quello della pizza” (PS __________ 3.1.2013, pag. 2).

Alla vista del coltello, la

vicina prese con sé il bambino più piccolo e si rifugiò nel suo appartamento

lasciando il maggiore con i genitori visto che “era vicino alla madre e le

stava parlando”.

È molto verosimilmente a questo

punto che AP 1 si accoltellò all’addome procurandosi una ferita che, poi,

notarono anche i testimoni:

“ ho notato che dalla sua pancia

usciva del sangue e c’era anche una “boccia” rossa. Anche questa usciva dalla

pancia” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3; cfr., anche, PS __________ 3.1.2013,

pag. 3; PS __________ 4.1.2013, pag. 2).

Allertata la polizia e

richiesto l’intervento dei sanitari, la signora __________ tornò

nell’appartamento dei coniugi AP 1PC 1 dove vide che la donna si era spostata

in salotto mentre l’uomo giaceva a terra, in cucina:

“ ho quindi di nuovo notato la donna

la quale si era spostata in salotto. Preciso che io ero all’esterno

dell’appartamento il quale aveva la porta aperta. La donna mi ha fatto segno di

raggiungerla e io sono entrata nuovamente nell’appartamento. Appena entrata, in

cucina, ho visto l’uomo steso a terra sdraiato sulla schiena” (PS __________

3.1.2013, pag. 3).

Approfittando dell’attimo di

calma, la signora __________ accompagnò la vicina e i bambini nel suo

appartamento:

“ La donna è quindi uscita con me sul

pianerottolo (…) pure __________, un’altra vicina di casa, è uscita

dall’appartamento dicendomi di aver chiamato la polizia. (…) la donna (n.d.r.:

la signora PC 1) mi domandava cosa doveva fare con i bambini. Io le ho chiesto

cosa era successo e lei mi faceva vedere il viso ferito (…) ho quindi invitato

la donna e i bambini a entrare nel mio appartamento e ho chiuso la porta ma non

a chiave. La donna si è seduta sul divano in salotto” (PS __________ 3.1.2013,

pag. 3).

Appena in casa, la signora __________

udì dei rumori provenire dall’appartamento vicino e pensò che AP 1 si fosse

alzato e stesse “spaccando degli oggetti”.

Poco dopo, AP 1 irruppe nel suo

appartamento impugnando un coltello che, però, mise subito sotto la giacca e,

poi, senza far minimamente caso né alla vicina né ai bambini, si gettò sulla

moglie inerme che, prima, picchiò violentemente con dei soprammobili che si

trovò a portata di mano e, poi, prese per il collo:

“ mi ricordo che appena entrato

impugnava il coltello. Il coltello l’ha subito messo sotto la giacca che

indossava. L’uomo è passato da parte a me senza considerarmi. Non ha guardato

neanche i bambini. Si è diretto subito verso la moglie. Ha quindi preso una

teiera argentata che si trovava in salotto (…) l’ha in seguito tirata in faccia

alla moglie, sempre tenendola, con violenza. Dopo di ciò ha preso una renna

natalizia tirandola ripetutamente addosso alla moglie. Nel frattempo che io

scappavo sul pianerottolo con i bambini, l’uomo stringeva le sue mani al collo

della donna come per strozzarla. La donna in tutto questo non ha reagito” (PS __________

3.1.2013, pag. 4; cfr., anche, AI 74, foto n. 39).

Sul pianerottolo, la signora __________

è stata raggiunta dalla signora __________ (inquilina dell’appartamento

sottostante quello della famiglia AP 1) che era stata allarmata da “un

frastuono e dalle urla di bambini” e che, guardando nell’appartamento della

signora __________, vide l’imputato che “afferrava al collo” la moglie:

“ ho così guardato all’interno ed ho

notato un uomo che afferrava una donna al collo. (…) si trovavano sul divano

del salotto della loro vicina di casa (…) intanto che l’uomo afferrava la donna

al collo, lei si trovava seduta sul divano e lui sopra di lei (…) dalla soglia

dell’appartamento ho quindi gridato all’uomo di lasciare la donna; lui mi ha

guardato ma ha continuato” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).

Così, la signora scese nel suo

appartamento per chiedere aiuto al marito a cui spiegò “brevemente” cosa

stava accadendo. I coniugi risalirono, poi, al piano superiore, dove la

situazione non era cambiata: AP 1 infieriva, infatti, sempre sulla moglie

stringendole il collo e, poi, trascinandola nella camera da letto dove riprese

a colpirla violentemente con dei calci alla testa.

Il signor __________ riuscì a

far allontanare AP 1 dalla moglie:

“ ho trovato la stessa situazione che

avevo lasciato, nel senso che l’uomo stava ancora afferrando la donna al collo”

(PS __________ 3.1.2013, pag. 3);

“ dall’esterno dell’appartamento ho

notato che l’uomo portava di forza la donna nella camera da letto (…) il marito

della vicina del quinto piano (…) è entrato nel mio appartamento andando in

camera da letto. Lì riusciva a calmare l’uomo accompagnandolo all’esterno” (PS __________

3.1.2013, pag. 4; cfr. AI 74, foto n. 41-44 e 50-55 in cui si vedono tracce lasciate sui muri e sulle porte da mani insanguinate; cfr., in

particolare, foto n. 53 e relativa didascalia in cui si legge che “il disegno

della traccia e la sua altezza rispetto al suolo (tra 30 e 37 cm), indicherebbe come probabile che essa sia stata lasciata da una mano insanguinata di una

persona che non si trovava eretta, ma piuttosto accovacciata o sdraiata”; cfr.

AI 73, pag. 7);

“ Sentivo le grida ed i rumori

provenienti da una stanza e pertanto mi ci sono recato. Arrivato davanti

all’entrata della stanza ho visto AP 1 che con una mano si appoggiava allo

stipite della porta ed appoggiando il suo peso sulla gamba destra, colpiva PC 1,

che si trovava riversa a terra, con dei calci sferrati alla testa con la gamba

sinistra. Ricordo di avere notato questo particolare, tuttavia non sono in

grado di dire con certezza se ad un certo punto avesse cambiato gamba. Non sono

in grado di dire con esattezza quanti calci abbia sferrato AP 1, ma sicuramente

ne ho visti due. La mia impressione è che AP 1 sferrava questi calci con

l’intenzione di far molto male, si è trattato di un pestaggio selvaggio. A quel

punto ho cercato di fermare la violenza più velocemente possibile. Praticando

aikido da diversi anni, arte che insegna a difendersi procurando all’aggressore

il minor danno possibile sono riuscito ad allontanare AP 1 dapprima dalla

portata della donna, poi all’esterno dell’appartamento, sul pianerottolo

antistante. E‘stato sufficiente girarlo afferrandolo alle spalle e spingerlo in

direzione dell’uscita” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

Va detto che, lasciata la

moglie, ai coniugi __________, AP 1 mostrò la propria ferita:

“ l’uomo l’ha così lasciata e si è

avvicinato a mio marito e a me mostrandoci la sua ferita all’addome. Ha alzato

la maglietta ed ho visto la ferita sanguinante e delle parti fuoriuscire” (PS __________

3.1.2013, pag. 3; cfr. anche PS __________ 4.1.2013, pag. 2).

Sul pianerottolo, AP 1 venne

fatto sedere su una sedia:

“ All’esterno, insieme a mia moglie,

abbiamo chiesto alla signora __________ di procurarci una sedia dove far

accomodare AP 1. Non so dire da dove provenisse la sedia, tuttavia, siamo

riusciti a far sedere l’uomo e tranquillizzarlo” (PS __________ 4.1.2013, pag.

3).

Tuttavia, si trattava di una

calma solo apparente, tanto che, dopo poco, AP 1 si rialzò “con un’energia

insospettabile” e, nuovamente, cercò, per ben due volte, di raggiungere la

moglie:

“ ad un certo punto AP 1 è caduto

dalla sedia. Ho avuto come l’impressione che si fosse buttato simulando uno

svenimento. Si è poi rialzato con un’energia insospettabile dirigendosi verso

l’appartamento 37 (…) mi sono posizionato davanti a lui per impedirgli di

entrare. A quel punto si è nuovamente seduto sulla sedia dove ha estratto un

telefonino e l’ha scaraventato a terra. (…) credo che la sua intenzione fosse

quella di utilizzarlo contro di me per impaurirmi, ma visto la mia posizione di

difesa ferma che glielo impediva, lo scaraventava a terra frantumandolo (…) AP

1 si è alzato nuovamente con l’intento di dirigersi nell’appartamento __________

ma, realizzato che io ero sempre presente per sbarrargli la strada, si è

diretto nel suo appartamento” (PS __________ 4.1.2013, pag. 4).

Scoraggiato, quindi, dalla

presenza di __________, AP 1 rientrò nel suo appartamento. Temendo che vi fosse

entrato per procurarsi un’arma, __________ trattenne la porta per impedirgli di

uscire:

“ Ero preoccupato in quanto temevo che

potesse procurarsi un’arma. Ho quindi deciso di chiuderlo all’interno del suo

appartamento, chiudendo la porta afferrandone con forza la maniglia” (PS __________

4.1.2013, pag. 4).

Ancora tutt’altro che calmo, AP

1 si oppose a __________ con una forza tale da scardinare, in parte, la porta. Fortunatamente, la cosa si risolse perché, in quel momento, giunse sul posto la

polizia:

“ Da parte sua tirava con forza la

porta al fine di aprirla, scardinandola in parte. Decidevo poi di mollare la

presa improvvisamente per fargli perdere l’equilibrio ed avere quell’attimo di

vantaggio che mi permettesse di vedere se era armato o no. Alcuni istanti più

tardi ho realizzato che erano giunti sul posto la polizia comunale ed i

soccorsi i quali si prendevano carico della situazione” (PS __________

4.1.2013, pag. 4; cfr., pure, PS __________ 3.1.2013, pag. 3 in cui la moglie di __________ ha confermato che, a più riprese, AP 1 tentò di rientrare

nell’appartamento della __________).

Va ancora annotato che i

presenti hanno percepito una sorta di estraniazione di AP 1:

“ l’uomo era ancora fuori di senno e

il marito della vicina faceva fatica a tenerlo calmo” (PS __________ 3.1.2013,

pag. 4);

“ il suo sguardo era assente ma si

percepiva una volontà di portare a termine un disegno prefissato” (PS __________

4.1.2013, pag. 4).

fattore scatenante la lite e

dinamica del pestaggio

dichiarazioni dell’imputato

9. AP

1 ha, in sostanza, raccontato che quel pomeriggio, al suo rientro a casa:

-

la moglie lo insultò e gli disse di volersene andare;

-

lui le prese una mano per trattenerla;

-

lei lo morsicò al dito medio della mano sinistra;

- in

reazione a quel morso, lui la spintonò e le diede un pugno in

faccia.

9.1. Nel

suo primo verbale ha dichiarato:

“ …mia moglie ha iniziato ad

insultarmi dicendomi che io ai suoi occhi non sono un uomo. Io le ho risposto

di guardare i nostri figli, di metterci d’accordo per crescerli in questo paese

dove noi siamo immigrati. Lei mi diceva che voleva andarsene. Io le ho toccato

la mano e lei mi ha morsicato sul dito medio della mano sinistra. Io l’ho spinta

e poi le ho dato un pugno in faccia. Lei ha cominciato a sanguinare dove

l’avevo colpita (…) ho visto il sangue. (…) Quando mi ha morso il dito ho

reagito in questa maniera per questo motivo” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 2 e

5).

9.2. Nel

secondo verbale, AP 1 ha aggiunto di avere perso il controllo perché era

nervoso sia a causa del comportamento di PC 1 (che usciva sempre e lo lasciava

“sempre solo”), sia per quello degli amici (che lo prendevano in giro

quando lui chiedeva loro dove fosse andata la moglie), sia perché, quel giorno,

era in pensiero per la sorella di cui si erano perse le tracce:

“ il 03.01.2013 quando sono rientrato

a casa mia moglie mi ha visto e voleva uscire da casa. Le ho chiesto dove

voleva andare ma lei non mi rispondeva. Io l’ho tenuta per la mano e lei mi ha

morsicato un dito. La tenevo perché (…) volevo evitare che andasse via di

nuovo. (…) le ho dato un pugno in faccia (…) Ero nervoso (…) ero nervoso anche

perché non avevo più informazioni su mia sorella e suo marito (…) Da quando è

partita dall’Etiopia non abbiamo più informazioni e per questo io ero nervoso e

non riuscivo più a controllarmi. (…) PC 1 invece di aiutarmi mi innervosiva

ancora di più dicendomi tante cose. Inoltre esce sempre fuori e mi lasciava

sempre solo e poi, tante volte, dovevo fare da mangiare anche per i bambini.

Ero nervoso anche perché gli amici di lei e i miei conoscenti mi prendevano in

giro quando gli chiedevo se sapevano dove era andata mia moglie. Per questo

stavo male. (…) Io non sono riuscito a controllarmi. (…) quel giorno ero io

fuori di testa (…) Il 3 gennaio mi sono comportato così con lei perché ero

stufo che usciva sempre di casa da sola lasciandomi solo a casa. Mi viene

chiesto come mai ad inizio verbale ho dichiarato che ho reagito così con PC 1

perché ero nervoso in quando non sapevo deve era mia sorella ed io rispondo che

ero nervoso per tutte queste situazioni e meglio per la situazione di mia

sorella e per il comportamento di PC 1” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2, 3, 4, 6 e

15).

9.3. Nel

suo terzo verbale, AP 1 ha confermato di avere iniziato a picchiare PC 1

soltanto dopo che lei lo aveva morso:

“ Confermo che ho iniziato a

picchiarla dopo che lei mi ha morso un dito. (…) quando sono rientrato lei

beveva il caffè. Quando mi ha visto è scappata (…) ARD che non so perché è

scappata (…) io mi ricordo solo che lei mi ha morsicato ed io le ho dato un

pugno in faccia. (…) quando lei mi ha visto entrare in casa, come faceva anche

altre volte, ha tentato di scappare. Non so se voleva scappare di casa o solo

dalla stanza in cui eravamo. Io l’ho trattenuta chiedendole dove volesse

andare. Qui mi ha morso e poi io l’ho colpita con un pugno in faccia” (MP AP 1 7.2.2013, AI 41,

pag. 3 e 4).

9.4. Ha

ribadito la sua versione anche ai periti e, a comprova del morso ricevuto, al

dott. __________ ha mostrato una cicatrice di circa un centimetro (AI 130, pag.

7; AI 164, pag. 8).

9.5. Su quanto successo

dopo il pugno sferrato al volto della moglie, AP 1 ha detto di non ricordare

praticamente nulla se non di:

-

essersi innervosito vedendo il sangue;

-

essersi inferto una ferita alla pancia;

- essere svenuto;

-

avere, poi, visto la moglie che si rifugiava dai vicini;

-

essere uscito e, sul pianerottolo, essere stato raggiunto dai vicini e dalla

polizia:

“ Io l’ho spinta e poi le ho dato un

pugno in faccia. Lei ha cominciato a sanguinare dove l’avevo colpita. (…) ho

visto il sangue. Vedendo il sangue mi sono innervosito. Per innervosito intendo

dire proprio nervoso. Ho preso un coltello e mi sono procurato la ferita nella

pancia. (…) Dopo essermi procurato questa ferita io sono caduto a terra. Mia

moglie è scappata dai vicini e io sono uscito fuori dal nostro appartamento con

delle parti che uscivano dalla ferita. Alcuni inquilini sono arrivati, mi hanno

fatto calmare, mi sono seduto e poi è arrivata la Polizia. (…) Io mi ricordo di

avergli dato un solo pugno” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 2 e 3).

Confrontato con le fotografie

del volto tumefatto della moglie e, poi, con la presenza di segni sul collo della

vittima tipici di un tentativo di strangolamento e con le dichiarazioni della

teste __________, AP 1 non ha escluso di averle dato altri colpi:

“ può darsi che io gli abbia dato un

paio di colpi in più (…) non ricordo, magari ho provato anche a strangolarla.

(…) Può darsi che io abbia fatto anche questo, in quel momento non mi

controllavo e quindi può darsi che l’abbia fatto” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag.

3 e 4; cfr., anche, PS AP 1 25.1.2013, pag. 6).

Il qui appellante ha,

sostanzialmente, mantenuto la propria posizione per tutta l’inchiesta,

spiegando di non ricordare ma di non avere motivo per mettere in discussione la

bontà delle testimonianze raccolte. Per tutte, valga la seguente dichiarazione:

“ Io mi rendo conto che queste cose le

hanno dette dei testimoni, non ho motivo di dire o ritenere che mentano. Può

darsi che io abbia fatto queste cose che loro dicono ma io non mi ricordo” (MP AP

1 4.1.2013, AI 4, pag. 4).

AP 1 ha, per contro, contestato

di avere fatto, nei momenti di cui ha un ricordo, quello che la moglie ha

raccontato:

“ quando sono rientrato lei beveva il

caffè. Quando mi ha visto è scappata ma io non le ho dato la sberla. (…). Per

il resto io mi ricordo solo che lei mi ha morsicato ed io le ho dato un pugno

in faccia. (…) Per il resto non ho fatto le cose che dice PC 1 (n.d.r.: con

riferimento alla fase precedente il momento in cui lui si è autoinferto la

ferita all’addome), non le ho dato della puttana e non le ho detto che deve

morire. (…) Io non ricordo poi quello che ho fatto” (MP AP 1 7.2.2013, AI 41,

pag. 5; cfr., anche, MP

AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 8).

9.6. Sulla ferita

autoinferta all’addome, AP 1 si è limitato a dire di essersela fatta perché si

era innervosito vedendo il sangue sul volto della moglie, che, subito dopo,

cadde a terra svenuto e che è da quel momento che non ricorda più nulla se non

l’arrivo di vicini e poliziotti:

“ Quando mi sono accoltellato sono

caduto a terra privo di conoscenza. Da quel momento lì non mi ricordo più cosa

è successo. (…) quando mi sono svegliato mia moglie non c’era. Mi ricordo

pochissimo, quando ero a casa c’era tanta gente intorno, mi chiedevano cosa era

successo guardandomi la pancia. Dopo sono arrivati i poliziotti. Mi hanno

chiesto cosa era successo e poi chi mi aveva accoltellato. Io ho risposto che

avevo fatto da solo. Dopo di ciò io non ricordo più niente” (PS AP 1 25.1.2013,

pag. 3 e 4).

9.7. AP 1 ha, in sostanza,

sempre detto di non avere, in quel pomeriggio del 3 gennaio, voluto fare di più

che colpire la moglie con un pugno per “metterle paura”. Il resto - ha

detto - è stato un “incidente” di cui non è responsabile ed ha

costantemente ribadito di non avere mai voluto uccidere la moglie:

“ Io non pensavo di ridurla nelle

condizioni in cui la si vede nelle fotografie. Io volevo spaventarla. (…) Io

non pensavo di farle così tanto male o di ammazzarla, anche perché ci sono i

nostri figli (…) Io volevo metterle paura. Quando mi ha morso il dito ho

reagito in questa maniera per questo motivo” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4 e

5);

“ Io non ho pensato di mandarla

all’ospedale. È stato un incidente. (…) quello che ho fatto il 3 di gennaio è

stato un incidente. Io non ho fatto apposta e non volevo farle male” (PS AP 1

25.1.2013, pag. 20 e 21);

“ io non volevo uccidere mia moglie.

Se avessi voluto farlo, lo avrei fatto ad esempio con il coltello che avevo

anche in mano” (MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 2);

“ in quel momento del 3 gennaio 2013

non pensavo a quello che facevo. Altrimenti non mi sarei nemmeno tagliato da

solo come ho fatto. (…) Non ero in me. (…) Non ero in me” (MP AP 1 25.6.2013,

AI 114, pag. 3 e 5).

Saputo che PC 1 ha

riferito che, mentre la picchiava, lui le diceva “devi morire, devi morire”,

AP 1 ha dichiarato:

“ Sentendo questa contestazione mi

viene solo da dire che ammazzare lei significa ammazzare i miei figli. Io

comunque non mi ricordo di avere detto queste parole. Non volevo farle male,

preferirei morire io che mia moglie, dato che è la donna che si occupa

dell’educazione dei figli” (MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 5).

dichiarazioni

della vittima

10. Diversa,

sul fatto che ha motivato il pestaggio, la versione della vittima secondo cui,

al suo rientro, il marito si innervosì semplicemente vedendo che lei stava

bevendo il caffè da sola:

“ Quel pomeriggio ero a casa con i

nostri due figli e stavo facendo il caffè quando mio marito, che era uscito, è

rientrato nell’appartamento. Mio marito, in modo nervoso, mi ha detto “perché

bevi il caffè da sola senza di me?” (…) Ho risposto che visto che ero incinta e

che non mangiavo mi era venuta voglia di bere un caffè” (PS PC 1 8.1.2013, pag.

2; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 3);

“ Appena mi ha visto ha cominciato a

gridare contro di me ed i bambini e poi ha iniziato a picchiarmi. (…) Io allora

ho preso il caffè che stavo bevendo in sala e l’ho portato in cucina dove lui

mi ha di nuovo picchiato per poi trascinarmi, tirandomi per i capelli, di nuovo

in sala” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 5).

Confrontata con la versione del

marito, PC 1 ha negato di averlo morsicato, rimanendo ferma sulla sua posizione

anche dopo che l’interrogante le spiegò che l’ammissione di un tale gesto non

avrebbe in alcun modo influito sulla valutazione del comportamento del marito

(MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 5).

Secondo la donna, fu, quindi,

assolutamente inopinatamente che il marito iniziò a picchiarla.

Diverso, rispetto a quello del

marito, anche il suo racconto sulla prima fase del pestaggio. Va, tuttavia,

detto che, su questo aspetto, il racconto della vittima è meno lineare di

quello del marito. In un primo tempo, infatti, lei ha parlato di uno spintone,

di una stretta al collo, di forti sberle e di una caduta a terra con perdita di

conoscenza. Nel secondo verbale, invece, ha sostenuto che il marito la fece

cadere a terra a forza di sberle, la trascinò, poi, per i capelli, le fece

picchiare più volte la faccia sul pavimento, gliela schiacciò con un piede e le

strinse il collo gridandole “puttana, devi morire”:

“ alla mia risposta mio marito mi ha

dapprima spintonata e quindi con una mano sola mi ha stretto al collo e con

l’altra mano mi dava le sberle sul viso. Queste sberle erano forti e io urlavo

i bambini si sono spaventati e gridavano “mamma mamma” e poi si sono rifugiati

nella loro camera. Intanto che mi teneva per il collo e mi dava le sberle in

faccia, mio marito mi ha spinta per terra. Quando sono caduta sul pavimento, ho

perso conoscenza (…) i miei ricordi riconominciano il giorno dopo” (PS PC 1

8.1.2013, pag. 2);

“ lui mi ha chiesto come mai quando

lui è andato io bevevo il caffè senza di lui e mi ha tirato una sberla. Quando

lui ha incominciato a picchiarmi io urlavo e andavo in cucina. Lui mi ha

seguito e mi ha picchiato più forte fino a farmi cadere a terra. Io ho sentito

i miei figli gridare “mamma, mamma” e poi sono rimasta a terra senza dire altro

(…) mi ha poi tirato per i capelli portandomi fino in sala. Mi ha preso per i

capelli e mi ha fatto picchiare più volte la faccia sul pavimento. Poi mi ha

messo un piede sulla faccia schiacciandomi per terra con la forza. Lui mentre mi faceva questo diceva sei una puttana e devi morire, devi morire. La

parola puttana la diceva in lingua araba “gahba”. (…) mentre ero a terra mi

prendeva il collo con una mano stringendo e con l’altra mi teneva per i capelli

girandomi la testa, picchiandola per terra e picchiandomi sulla faccia. Mi

picchiava con tutta la forza che aveva, fino a quando ne aveva voglia. (…) Mi

viene in mente che quando lui è entrato, mi ha preso la mano togliendomi la

caffettiera e buttandola per terra e rompendola. (…) quando lui mi ha buttato

per terra lui faceva quello che voleva picchiandomi, io ho perso conoscenza e

non ricordo più nulla (…) non mi ricordo più niente se non che mi sono

svegliata all’ospedale” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 3-4; cfr., pure, MP PC 1

10.4.2013, AI 71, pag. 5 e MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 5).

lesioni riportate dalla

vittima

11. I

medici dell’Ospedale regionale di __________ che si sono occupati della

vittima hanno accertato che, a seguito del pestaggio, PC 1 ha riportato un

trauma cranico (AI 62) con

“-

petecchie intraparenchimali e subaracnoidee frontali

-

petecchie occipitali bilaterali intraparenchimali

- frattura scomposta osso zigomatico destro e

frattura lamina papiracea con lieve erniazione del muscolo retto mediale occhio

destro

-

frattura scomposta delle ossa proprie del naso

- minime fratture composte orbita mediale sinistra”

(AI 34, certificato medico 21.1.2013 dei dott. __________ e __________; cfr.,

pure, AI 62 lettera 23.1.2013 dei dott. __________, __________

e __________ al medico curante).

La signora AP 1 è rimasta

degente all’ORL dal 3 al 21 gennaio 2013.

12. Il medico legale

incaricato dal magistrato inquirente ha accertato che la vittima non è mai

stata in pericolo di vita (AI 39, pag. 4 e AI 63, pag. 3).

Per un’illustrazione

dettagliata del genere e della gravità delle lesioni riportate dalla vittima si

rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid.

4.5 della sentenza impugnata in cui sono riportati ampi stralci della relazione

scritta del medico legale datata 4 gennaio 2013 (AI 39) e del verbale della sua

audizione davanti al magistrato inquirente avvenuta il 18 marzo 2013 (AI 63).

Qui vale soltanto la pena di

sottolineare che il medico legale:

- ha

concluso che la vittima “fu attinta al volto da numerosi colpi ad azione

contundente e dotati di notevole energia tanto da determinare molteplici

fratture (alcune scomposte) del massiccio facciale e puntiformi lesioni

emorragiche cerebrali (localizzate sia anteriormente sia posteriormente,

indicative di un meccanismo di succussione cerebrale)” (AI 39, pag. 4);

- ha

ritenuto le lesioni riportate dalla vittima “certamente gravi” (AI 39,

pag. 4).

13.

a. Dalla relazione

medico legale 4 gennaio 2013 redatta dalla dott.ssa __________ si evince che

nemmeno l’imputato è mai stato in pericolo di vita dato che la lesione che si è

autoinferto con un coltello - pur non essendo banale dato che ha richiesto un

intervento chirurgico durato circa un’ora (AI 62) - non ha interessato vasi o organi

endoaddominali e, quindi, “non ha determinato alcuna lesione di organi o

strutture vitali” (AI 40, pag. 2, 3 e 4).

b. Le analisi del sangue

effettuate sull’imputato hanno evidenziato, alle 16.50, un tasso alcolemico

dello 0,78 ‰ (all. 38 all’AI 73). Il tasso alcolemico al momento dei fatti è

stato stimato nel 1,25‰ dal dott. __________ (AI 130, pag. 35-36), rispettivamente

tra lo 0,88‰ e lo 0,98‰ dalla dott.ssa __________ (AI 164, pag. 10).

14. Tutto ben considerato,

questa Corte ritiene che, sul motivo che scatenò l’ira del qui appellante, la

versione più credibile sia quella della vittima. Essa trova conferma nei

riscontri oggettivi medici e medico legali nonché fotografici da cui emerge che

AP 1 non presentava alle dita alcuna lesione riconducibile ad un morso (AI 40,

pag. 3), a differenza di PC 1 che, invece, presentava, sul dito medio della

mano destra, “lesioni escoriative figurate, disposte lungo la faccia mediale

e laterale del dito (…) compatibili per essere state prodotte da un morso” (cfr.

AI 39, pag. 3 e 4; AI 74, foto n. 69; cfr. pure AI 34). Inoltre, supporta la

generale credibilità del racconto della donna il fatto che nelle fotografie

scattate dalla polizia scientifica si vede, sul pavimento del salotto, un

recipiente in terracotta completamente distrutto (AI 74, foto n. 27 e 33).

Ne discendono i seguenti

accertamenti:

- AP 1 ha mentito quando ha

sostenuto di avere iniziato a picchiare PC 1 in risposta ad un suo morso;

- AP 1 ha picchiato la moglie

senza che lei lo avesse provocato.

L’accertamento della

dinamica del pestaggio prima dell’arrivo della vicina è più delicato. Se è vero

che l’incostanza delle dichiarazioni della vittima possono essere attribuite

alle botte subite, è anche vero che non è possibile attribuire totale fedefacenza

alle seconde (nonostante sia certamente verosimile che il ricordo si sia fatto

più vivido con il tempo) poiché non è possibile escludere che ella ponga in

questa fase cose avvenute in seguito. Si pensi, in particolare, al trascinamento

avvenuto nell’appartamento della vicina.

La cosa non ha, comunque sia,

grande peso ritenuto che è certo che, anche in questa prima fase, AP 1 ha

violentemente picchiato la moglie facendola cadere a terra ed infierendo su di

lei, in particolare con violenti calci al volto perché è quella la scena cui si

trovò confrontata la prima vicina accorsa (PS __________ 3.1.2013, pag. 2).

Inoltre, le petecchie cerebrali

riscontrate nella vittima sia nella parte frontale che in quella occipitale -

che, secondo il medico legale, potrebbero essere il frutto di uno scuotimento

violento della testa o di un impatto della parte anteriore o posteriore (o

entrambe) della testa contro una superficie (AI 63, pag. 3) - sembrano

confermare la parte del racconto di PC 1 secondo cui il marito le fece

picchiare più volte e con violenza la testa sul pavimento (PS PC 1 21.1.2013,

pag. 3 e 4).

La successiva dinamica del

pestaggio è facilmente ricostruibile sulla scorta delle testimonianze in atti -

tutte disinteressate, sostanzialmente concordi e confortate dagli accertamenti

medici - da cui si deriva che, in ordine di tempo, AP 1:

- ha

picchiato la moglie in faccia con una teiera di metallo (che, per la violenza

impiegata, si è deformata lateralmente e sulla parte superiore, AI 74, foto n.

90 e 91) e con una decorazione natalizia in plastica dura a forma di renna

(come riferito dalla teste __________; cfr. PS 3.1.2013, pag. 4);

- le

ha stretto il collo per un tempo assai lungo (come riferito dalle testi __________,

cfr. PS 3.1.2013, pag. 4, e __________, cfr. PS 3.1.2013, pag. 2 e 3, e come

confermato dal medico legale, cfr. AI 39, pag. 4 e AI 63, pag. 4);

- l’ha trascinata dal

salotto alla camera da letto;

- le

ha sferrato almeno due violenti calci in testa mentre lei era a terra (come riferito

dal teste __________, cfr. PS 4.1.2013, pag. 3).

Qualifica giuridica del

pestaggio messo in atto il 3 gennaio 2013

15. I

primi giudici hanno ritenuto che quanto fatto da AP 1 nel pomeriggio del 3

gennaio 2013 configura, in diritto, un tentato omicidio intenzionale commesso

con dolo eventuale.

La relativa contestazione della

pur diligente difesa non ha convinto la Corte che non ha avuto dubbi sul fatto

che il comportamento descritto ai considerandi precedenti debba essere,

giuridicamente, sussunto nel quadro dell’art. 111 CP (valgono, al riguardo, i

riferimenti giurisprudenziali indicati al considerando 5.1 della sentenza di

primo grado). Dubbi, invece, la Corte ne ha avuti sull’aspetto soggettivo, cioè

sulla questione di sapere se si è trattato di dolo eventuale o diretto: essendo

tuttavia tenuta, in assenza di un appello della pubblica accusa, al divieto

della reformatio in peius, la questione non necessita di ulteriori

approfondimenti.

Su questo punto, dunque,

l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Interruzione

punibile della gravidanza

16. L’imputato chiede di

essere prosciolto anche dal reato di interruzione punibile della gravidanza

ex art. 118 CP sostenendo di non avere saputo che la moglie fosse davvero

incinta.

17. Giusta

l’art. 118 cpv. 2 CP, chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso

della gestante è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

Il reato è intenzionale e può

essere commesso anche soltanto con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 118, n. 32, pag. 103).

Colui che uccide

intenzionalmente una donna sapendo o accettando il rischio che sia incinta è

punibile sia per l’omicidio della donna che per l’interruzione punibile della sua

gravidanza ex art. 118 cpv. 2 CP (Corboz, op. cit., ad art. 118, n. 43, pag.

105; Trechsel/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo

2013, ad art. 118, n. 11, pag. 614; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den

Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 27; Schwarzenegger/Heimgartner,

Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 118, n. 32, pag. 139).

18. La questione deve

essere decisa sulla base delle dichiarazioni dei coniugi, ritenuto che, in

atti, non vi sono altri elementi probatori al riguardo.

a.La signora AP 1 ha detto:

- sia

di avere informato il marito della sua gravidanza non appena ne è stata

consapevole:

“ Praticamente quando ho avuto un

ritardo nel mio ciclo ho capito e quindi ho detto a lui che ero incinta. Lui

era contento” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4)

- sia

di avere fatto riferimento alla gravidanza in atto ancora il 3 gennaio 2013,

rispondendo al marito che le chiedeva perché bevesse il caffè da sola:

“ Ho risposto che visto che ero

incinta e che non mangiavo mi era venuta voglia di bere un caffè” (PS PC 1

8.1.2013, pag. 2; cfr., anche PS PC 1 24.1.2013, pag. 6 in cui la donna sostiene che, da quando aveva saputo della sua gravidanza, il marito aveva, un po’,

limitato le sue esigenze sessuali).

b. Sul tema, le

dichiarazioni dell’appellante sono piuttosto altalenanti (forse anche per

problemi di lingua) ma, nella loro sostanza, possono essere sintetizzate come

segue: “mia moglie mi ha detto di essere incinta ma, anche se non potevo

escluderlo, non ero sicuro che lo fosse davvero” .

Per tutte quelle rese

durante l’inchiesta, vale la seguente sua dichiarazione:

“ l’ho saputo circa un mese e mezzo

fa, quando lei me lo ha detto. Di questa notizia io ero contento (…) in realtà

io non ci credevo al fatto che fosse incinta perché lei dopo avermi comunicato

della sua gravidanza e dopo che io avevo detto di andare insieme dal dottore

per fare degli esami, lei si è rifiutata” (MP AP 1 4.1.2013, AI 4, pag. 4; cfr.,

anche MP 25.6.2013, AI 114, pag. 2 in cui AP 1 ha ribadito che “quando mia

moglie mi ha detto che era incinta io le avevo proposto di andare dal medico,

ma lei non ha voluto. Ho quindi anche pensato che magari non era incinta

(…) ricordo che

quando cucinavo gli odori le davano la nausea e fastidio. Da lì ho sospettato

che fosse incinta”).

Un po’ diversa - ed

evidentemente strumentale ad una linea difensiva - la dichiarazione resa al

dibattimento di primo grado dove l’imputato ha trasformato il suo dubbio in

certezza sostenendo di non avere creduto alla moglie quando gli ha detto di

essere incinta:

“ Io alle sue parole non credevo e lei

rifiutava di farsi controllare da un medico. Rifiutando di farsi vedere da un

medico a mio parere dunque non era incinta” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).

Al dibattimento d’appello,

l’imputato è tornato sui suoi passi:

“ mia moglie mi aveva detto di essere

incinta. Io non ero sicuro che lei lo fosse perché lei rifiutava di andare da

un medico come io le proponevo” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

b.1. Ora, facendo

astrazione da alcune negazioni evidentemente strumentali (e, perciò, non

credibili), risulta con evidenza dalle stesse sue dichiarazioni - pur se

valutate con un’applicazione generosa del principio in dubio pro reo - che per AP

1 l’eventualità che la moglie fosse incinta non era una possibilità remota ma

era un’ipotesi quasi certa (basti pensare, al riguardo, alle dichiarazioni

sulla nausea provocata dall’odore dei cibi).

Ne deriva che, agendo come

ha fatto, egli si è reso colpevole, almeno per dolo eventuale, di tentata

interruzione punibile della gravidanza.

Anche su questa questione,

dunque, l’appello deve essere respinto.

ripetute vie di fatto

contro il proprio coniuge

19. Con

il suo appello, AP 1 sostiene di non avere mai picchiato la moglie prima

dell’episodio del 3 gennaio 2013. Chiede, pertanto, il suo proscioglimento dal

reato di ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge ex art. 126

cpv. 2 lett. b CP.

20.

a. PC 1 ha, durante

tutta l’inchiesta, costantemente dichiarato che, circa un mese dopo il suo

arrivo in Ticino, il marito iniziò a picchiare lei e i figli:

“ Quando mio marito è arrivato a casa

mia in via __________ era tranquillo. Poi, piano piano, ha incominciato a non

avere più voglia di stare con noi ed ha incominciato a cambiare il suo

carattere rispetto a come l’ho conosciuto io nel 2004. Mi viene chiesto di spiegare cosa è cambiato nel suo carattere ed io rispondo che lui mi faceva

di tutto, insultava me e i miei bambini, ci picchiava. Io stavo bene e per

colpa di mio marito sono dimagrita, sto male. Da quando lui è arrivato non sono

più stata tranquilla. (…) il cambiamento è avvenuto dopo circa 1 mese dal suo

arrivo. (…) mi chiamava puttana, famiglia di matti. Mi rinfacciava che la sua

situazione sociale/famigliare/economica era meglio della mia al nostro paese.

Mi diceva che quando ero arrivata “avevo alzato la testa” nel senso che mi

comportavo diversamente da come mi comportavo in Eritrea andando contro il suo

volere” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ il primo mese che AP 1 è arrivato in

Ticino era tranquillo. Poi sono iniziati i maltrattamenti sia nei miei

confronti che nei confronti dei nostri figli. (…) Quando lui è arrivato si è

dimostrato un’altra persona di quella che pensavo. Quando eravamo stati insieme

non era così” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 3; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI

71, pag. 3; MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 2 e 4).

b. La donna è stata

costante anche riferendo che le botte continuarono dopo che lei aveva detto al

marito di aspettare un figlio:

“ mi picchiava anche sapendo che ero

incinta” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3; cfr. pure PS PC 1 24.1.2013, pag. 4; cfr.,

anche, MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag. 4-5).

c. La donna ha, poi,

spiegato che le botte del marito non lasciavano mai segni e che, perciò, non si

era mai rivolta ad un medico:

“ ha iniziato a picchiarmi con colpi e

sberle in particolare che non lasciavano segni” (PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ visto che non avevo nessun segno non

ho ritenuto di (…) andare personalmente all’ospedale o da un medico” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4; cfr.,

anche, PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4).

d. Le dichiarazioni

della donna sono costanti anche sul genere di botte che il marito le

infliggeva. Ha, infatti, sempre parlato di sberle e calci che, seppur non

lasciassero segni, le facevano male:

“ le altre volte (n.d.r: prima del 3

gennaio 2013) mi picchiava con sberle e calci senza lasciarmi segni ma le sue

botte mi procuravano dolore” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4; cfr., anche, PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ venivo maltrattata sia quando aveva

bevuto qualcosa, sia quando non aveva bevuto.(…) mio marito mi dava sia sberle

che calci” (MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).

e. La donna ha spiegato

che il marito la picchiava quasi su tutto il corpo:

“ mi colpiva con sberle e calci alla

testa, alla schiena, alle gambe, ai fianchi, ma non in pancia” (MP PC 1

25.6.2013, AI 113, pag. 4-5).

f. La donna non è

stata, invece, costante riferendo della frequenza con cui il marito la

picchiava. Così come già rilevato dai primi giudici, infatti, ella ha indicato

i seguenti ritmi:

-

ogni volta che rientrava in casa (“ogni volta che usciva e poi rientrava a casa mi

picchiava”; PS PC 1 8.1.2013, pag. 3);

-

circa ogni due settimane (“mi ha

picchiata e insultata periodicamente, circa ogni due settimane”; PS PC 1

8.1.2013, pag. 3);

-

per quattro volte (“Mi ha

picchiata 3 volte senza lasciare segni mentre la 4 volta è stata più forte, più

brutta ed è quella del 3.1.2013 quando sono finita all’ospedale”; PS PC 1 21.1.2013, pag. 9 e 10);

-

almeno una volta alla settimana (“difficilmente

passava una settimana intera senza che venissi picchiata ed insultata”; MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);

-

almeno ogni tre giorni (“se

passavano tre giorni senza che succedesse nulla, io ero contenta”; MP PC 1

25.6.2013, AI 113, pag. 4).

g. Agli inquirenti che

le chiedevano come mai il marito la picchiasse, la donna non ha saputo dare una

risposta conclusiva:

“ non lo so perché lui mi picchiava.

Non vi era un motivo particolare per cui lui mi picchiava” (PS PC 1 21.1.2013,

pag. 9; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);

“ non gli ho mai chiesto perché mi

picchiasse perché avevo paura che mi picchiasse ancora più forte. (…) se lui

rientrava e non mi trovava diventava nervoso e cattivo con me. (…) quando

diventa nervoso (…) picchia me e i miei figli. Di altro non fa niente” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 3 e 4);

“ prima che mio marito arrivava in

Ticino (…) ero tranquilla e in pace. Avevo la libertà di uscire con i miei due

bambini e giocare con la palla. Entravamo e uscivamo di casa come volevamo (…)

nessuno comandava me e i miei figli. Avevamo più libertà. Quando è arrivato ha

incominciato a comandare, chiedeva dove ero stata quando uscivo” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 3);

“ Lui mi picchiava non solo quando io

uscivo, ma anche in altri momenti. Capitava che usciva lui e poi tornato a casa

mi picchiava.(…) Lui non dava spiegazioni, mi picchiava e basta. (…) io

ubbidivo a quello che mi chiedeva e quindi capivo ancora meno perché mi

picchiava” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113, pag.

2-4).

21.

a. L’appellante ha

sempre negato di avere mai picchiato la moglie prima del 3 gennaio 2013 (PS AP

1 25.1.2013, pag. 8 e 19; MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 6; MP AP 1 22.4.2013,

AI 77, pag. 2 e 3; MP AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 2; AI 130, pag. 8; AI 164,

pag. 9, all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2 e 3).

b. Richiesto di spiegare

il motivo per cui la moglie avrebbe dovuto dichiarare il falso, AP 1 ha detto:

“ Deve rispondere lei a questa

domanda. Può darsi che lei non mi ama e quindi va a raccontare queste bugie in

polizia. (…) non so perché lei ha detto queste cose” (PS AP 1 25.1.2013, pag.

16 e 19).

c. Pur dando atto che,

in Ticino, il rapporto coniugale conosceva delle difficoltà, egli ha sostenuto

che esse erano legate a problemi della moglie che, dopo i primi mesi di

convivenza armoniosa, era cambiata, iniziando ad uscire senza di lui, senza

nemmeno avvisarlo e senza nemmeno, poi, dirgli dove era stata.

Per tutte, valga la

seguente dichiarazione:

“ quando ho visto la mia famiglia ero

contentissimo (…) loro mi hanno accettato. (…) i primi 4-5 mesi andavano bene.

Poi invece PC 1 ha incominciato ad uscire da sola con i nostri figli e ha

cambiato il suo atteggiamento nei miei confronti. (...) ha incominciato a

uscire da sola o con i suoi figli, a me non mi chiedeva mai di uscire con lei o

con loro. (…) le ho chiesto il perché ma lei non mi ha mai dato una risposta.

(…) Negli ultimi mesi del 2012 usciva, senza dirmelo, e stava dai suoi amici

anche per una settimana intera. Questo è successo prima di Natale quando è

andata a Chiasso. Non potevo contattarla perché spegneva il telefono. (…) ho

pensato che aveva qualcosa che non andava, forse aveva una malattia nella

testa. Io ho preso un appuntamento dal dottore tramite l’assistenza sociale ma

mia moglie non è voluta andare” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 2 e 3; cfr., anche, MP AP 1 7.2.2013, AI 41, pag. 6 dove

ha aggiunto che “secondo me una donna sposata ha il diritto di uscire da sola

di casa, ma deve dire al marito dove va e cosa fa”; MP AP 1 7.3.2013, AI 49,

pag. 4 e 6; cfr., anche, AI 130, pag. 5 e AI 164, pag. 5 e 6; cfr., anche, all. 1 al verb. dib. TPC,

pag. 2 e 3).

In seguito, AP 1 ha

aggiunto che, a volte, litigava con la moglie perché non voleva che lei

frequentasse (o, perlomeno, che la facesse venire nel loro appartamento) una

loro vicina dato che, secondo lui, la donna “si intrometteva nella nostra

famiglia (…) e ci faceva litigare” (MP

AP 1 25.6.2013, AI 114, pag. 3 e 4).

22. Le dichiarazioni

dell’appellante sono, almeno in parte, confortate dai rapporti degli operatori

di Soccorso operaio svizzero (SOS) Ticino. Dell’appellante - che ha sempre

accompagnato la moglie ai colloqui (scritto 16.1.2013 __________ di SOS Ticino

a MP, AI 19, pag. 1) - hanno scritto che, con loro, egli:

“ si è sempre comportato in modo

ineccepibile, senza richieste particolari né segnalazioni di difficoltà

relazionali” (scritto 16.1.2013 di __________ di SOS Ticino a MP, AI 19).

Ma, soprattutto, hanno

scritto che la famiglia PC 1-AP 1:

“ non ha mai mostrato segnali di disagio

o di difficoltà familiari. (…) non sono mai emersi segnali di difficoltà

familiari. Durante i nostri colloqui la sig.ra PC 1 è sempre apparsa serena,

mentre il sig. AP 1 dava l’impressione di essere una persona molto attenta nei

confronti della famiglia” (scritto 16.1.2013 __________ di SOS Ticino a MP, AI

19, pag. 2).

23. Dalle dichiarazioni

dei vicini di casa emerge che, prima del 3 gennaio 2013, i coniugi AP 1 PC 1 avevano,

tutt’al più, alzato qualche volta la voce, ma nulla di più.

__________ e __________

(che abitano al quinto piano, proprio sotto l’appartamento AP 1), hanno detto

di non avere mai sentito nulla:

“ mai visto o udito altre liti in

passato” (PS __________ 3.1.2013, pag. 4);

“ posso affermare di non aver mai

notato nulla. Anzi, ricordo d’aver incontrato nel lift la famiglia,

giudicandola una famiglia normale e serena” (PS __________ 4.1.2013, pag. 5).

Anche le vicine del sesto piano

hanno, in sostanza, parlato dei AP 1 come di una famiglia del tutto normale:

“ non abbiamo mai avuto problemi con

loro. Ogni tanto parlano ad alta voce nella loro lingua e i bambini corrono ma

non danno comunque fastidio” (PS __________ 3.1.2013, pag. 5);

“ si sentivano ogni tanto ma mai sono

arrivati ai livelli di oggi” (PS __________ 3.1.2013, pag. 3).

__________, cittadino eritreo

(che, pure, abita al sesto piano di via __________), ha, dal canto suo,

dichiarato di avere sentito i coniugi AP 1 PC 1 litigare in due occasioni, ma

sempre e solo a livello verbale (“queste due

liti sono state unicamente a livello verbale”; PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

Della prima volta, il vicino ha

raccontato quanto segue:

“ circa 5-6 mesi orsono nel corso

della sera verso le ore 23.00-24.00, ho sentito che due persone stavano

litigando. Ho subito capito che il trambusto proveniva dall’appartamento

occupato dalla famiglia di eritrei (…) in quanto sentivo delle parole in lingua

eritrea. (…) mi ricordo che l’uomo gridava “vieni qua” mentre la donna

rispondeva “no devo andare”. Non mi ricordo altre parole in quanto dall’esterno

dell’appartamento non le sentivo bene. Visto che volevo riposare, dopo aver

atteso circa 10-15 minuti, sono andato a bussare al loro appartamento con

l’intento di chiedergli di smetterla. Dopo aver bussato la donna ha aperto

subito la porta ed è uscita dall’appartamento con una borsa a tracolla e i due

bambini. Le ho quindi domandato cosa era successo e lei mi ha risposto “niente

niente devo andare” e poi, visto che piangeva, non è più riuscita a dirmi

altro. La donna è poi scesa con l’ascensore accompagnata dai figli. Ho quindi

parlato con l’uomo (…) lui mi ha detto, alla mia domanda cosa era successo,

“lascia stare… non voglio raccontare problema”. Dalla faccia si vedeva che era

molto arrabbiato. Dopo un po’ anche AP 1 è sceso con l’ascensore (…) Dopo circa

una decina di minuti AP 1 ha fatto rientro al suo domicilio” (PS __________

4.1.2013, pag. 2).

Il secondo litigio sentito

dal vicino è avvenuto circa un mese dopo il primo (quindi, nel corso

dell’estate 2012) ed è stato più breve e “meno acceso” del primo:

“ ho sentito anche un’altra volta un

litigio tra i due. Questo fatto è successo circa 1 mese dopo il primo litigio.

Non ricordo cosa si dicessero i due ma mi rammento che hanno smesso molto in

fretta. Presumo quindi che questa lite era molto meno accesa della prima” (PS __________

4.1.2013, pag. 3).

Detto questo, il teste ha,

comunque, precisato - confermando, in ciò la bontà dei rapporti degli operatori

del SOS - che i AP 1 davano l’impressione di essere una famiglia unita e,

persino, felice. Ha, infatti, riferito di avere notato come:

“ i due uscissero con i loro figli

come una famiglia unita. A parte i due litigi da me uditi non mi hanno mai dato

il sentore di non essere una famiglia felice. Mi sono sempre sembrati uniti e

contenti” (PS __________ 4.1.2013, pag. 3).

24. Gli inquirenti hanno

sentito PC 2, figlio maggiore dei coniugi AP 1. Dalle risposte - a onor del

vero estremamente laconiche - date all’interrogante emerge unicamente che il

bambino ha visto il padre dare una sberla alla madre:

“ I: (…) Il papà ha già picchiato la

mamma?

V: Sì.

I: Hai già visto?

V: (fa cenno di

sì con il capo)

I: Mmm, mmm.

Come?

V: Così (mostra)

(n.d.r.: mima una sberla)” (AI 55, pag. 9).

Nulla di più.

Dunque, l’audizione del

bambino non permette di sostenere la versione della madre secondo cui le sberle

erano ripetute (il bambino non dice nulla della frequenza di tale

comportamento).

E, soprattutto, non

permette di sostenere la versione dei calci, visto che egli, nonostante

l’interrogante gli abbia parlato dei calci e spiegato in cosa questo gesto

consiste, non ne fa cenno.

25. Sentita dagli

inquirenti, __________ (l’amica/vicina di casa che, secondo il qui appellante,

non aveva un buon influsso sulla relazione coniugale) ha raccontato - confermando,

così, i racconti dell’altro vicino e degli operatori del SOS - che, nei primi

mesi di convivenza, i coniugi “stavano bene” e che, con i figli,

“sembravano una famiglia felice” (PS __________

14.1.2013, pag. 2). Ha detto che l’amica ha poi iniziato a parlarle di

dissapori sorti con il marito che non approvava le sue frequentazioni e, in

particolare, che non voleva più che lei andasse a casa loro (PS __________

14.1.2013, pag. 2 e 4) e che PC 1 le confidava che il marito la picchiava

dandole delle sberle. Ma - ha precisato - lei non ha mai visto alcun segno:

“ PC 1 mi diceva sempre che il marito

la picchiava ma io non ho mai visto un segno di queste violenze sul corpo di PC

1. AP 1 la insultava e poi le tirava le sberle” (PS __________ 14.1.2013, pag. 5).

26. Risulta, poi, dagli

atti che, nel settembre 2012, PC 1 chiese ad un suo cugino di intervenire per

cercare di appianare i dissidi con il marito (PS __________ 14.1.2013, pag. 3; cfr.,

anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).

Sentito dagli inquirenti, il

cugino di PC 1 (__________) ha confermato l’episodio precisando che, se il vero

problema era che i due coniugi vicendevolmente “si mancavano di rispetto”,

era anche vero che il marito aveva ammesso di avere picchiato la moglie e che

se ne era scusato. Tuttavia, il cugino/mediatore non ha saputo dare

precisazioni su queste “botte”:

“ Nell’appartamento ci siamo quindi

riuniti io, PC 1 e AP 1. C’erano pure i loro due figli (…) Il problema che ho

capito che c’era tra PC 1 e AP 1 era un problema di rispetto. In Eritrea la

donna è in basso e l’uomo in alto. L’uomo pensa di essere più importante delle

donne. Abbiamo parlato insieme dei loro problemi e alla fine hanno fatto pace

tra loro. Mi viene chiesto di specificare cosa intendo con problemi e io

rispondo che AP 1 mi ha detto, durante la discussione, che aveva picchiato PC 1”

(PS __________ 7.2.2013, pag. 4-5);

“ Mi viene chiesto se PC 1 mi ha detto

come il marito l’ha picchiata e io rispondo che non me l’ha detto. (…) Ho

provato a capire dove erano i problemi tra loro e ho quindi chiesto al marito. AP

1 mi ha risposto che la moglie non lo rispettava. Quando chiamano gli amici

della moglie lei se ne va senza dire niente a lui. PC 1 invece mi diceva che il

marito le ribadiva che non doveva contattare i suoi amici. (…) sia PC 1 che AP

1 parlavano ad alta voce perché non andavano d’accordo. Da parte mia, sentite

le due versioni, ho capito che non c’era rispetto da entrambe le parti. (…)

Visto che hanno figli gli ho consigliato di mettersi d’accordo per loro. (…) AP

1 ha poi detto a PC 1 che l’avrebbe rispettata per i loro figli.

Quando parlavamo PC

1 era nervosa, rispondeva aggressiva, quasi quasi come se non voleva stare con

il marito. PC 1 diceva anche al marito che lui non aveva il permesso e che

quindi l’avrebbero mandato fuori dalla Svizzera.

AP 1 diceva

invece che PC 1 faceva imparare ai bambini brutte cose. I bambini dicevano al

papà di lasciare la casa e secondo AP 1 questo veniva detto loro dalla mamma.

Per finire la discussione io ho detto loro che dovevano stringersi la mano e

fare pace per i loro figli. Loro hanno fatto pace e dopo abbiamo bevuto il

caffè come da nostra tradizione. (…)

PC 1 ha detto che

lui la picchiava e AP 1 ha detto sì l’ho picchiata. Io ho detto a AP 1 che le

donne non si picchiano e che se era nervoso doveva uscire dall’Europa AP 1 ha

chiesto scusa, di fronte a me, a PC 1. PC 1 ha accettato le scuse del marito.

(…) PC 1 mi ha unicamente detto che lui l’aveva picchiata. Dal canto suo lui ha

ammesso chiedendo scusa (…) circa 7-8 mesi fa” (PS __________ 8.2.2013, pag.

3-6).

AP 1, che pure ha parlato di questo episodio situandolo al 1.

settembre (festa nazionale eritrea; MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 3), ha detto

di essersi scusato, nonostante non l’avesse mai picchiata, soltanto per

convincerla a tornare a casa con lui:

“ Effettivamente una volta il cugino

di mia moglie è sceso in Ticino per farci fare la pace. Ci siamo incontrati

tutti e tre assieme e ad un certo punto lui mi ha semplicemente detto di

chiederle scusa che la cosa si sarebbe sistemata. Io l’ho fatto, non perché

avessi picchiato mia moglie, ma unicamente perché così si risolveva il

problema” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 5 e 7).

Confrontato con la diversa

versione del cugino, il qui appellante ha detto:

“ Posso pensare che __________ abbia

detto queste cose perché è cugino di PC 1 e voglia aiutare una parte della sua

famiglia. Io comunque non ho picchiato mia moglie” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49,

pag. 5; cfr., anche, MP 22.4.2013, AI 77, pag. 3 in cui AP 1 ha detto di essersi “scusato per accontentarla, ma non perché avessi fatto qualcosa”; cfr.,

anche, all. 1

al verb. dib. TPC, pag. 3 in cui ha ribadito di avere chiesto scusa alla moglie “per farla tornare

a casa, ma non l’ho mai picchiata”).

27.

Risulta, poi, dagli atti che, attorno a Natale 2012, PC 1 andò, con i figli,

a Chiasso, da _________ un’amica, nel cui appartamento rimase alcuni giorni.

Secondo le sue dichiarazioni, quella fu una fuga:

“ quando a dicembre 2012 sono andata

da _______, lui mi aveva picchiato ed io sono scappata di casa con i bambini” (MP PC 1 25.6.2013, AI 113,

pag. 4).

Questa

versione è, però, smentita da quella della stessa Sofanit che ha precisato:

“ Il 23 o 24 dicembre 2012 PC 1 mi ha

chiamato dalla stazione di Chiasso dicendomi che voleva venire da me. Al

telefono era calma e parlava normalmente. Da parte mia le ho detto dove abitavo

e lei, unitamente ai suoi figli, è venuta a casa mia. È stata da me per un paio

di giorni. (…) PC 1 mi ha detto che rimaneva da me perché PC 3 e PC 2 volevano giocare

con i miei due figli. Inoltre per lei era come una vacanza” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3).

Raccontando di

quell’episodio, __________ ha detto che, quando, dopo un paio di giorni,

l’amica voleva far rientro al suo domicilio, i figli vi si opposero raccontando

che avevano paura del padre che picchiava sia loro che la madre:

“ Dopo un paio di giorni PC 1 voleva

tornare a casa a __________. Mi ricordo che diceva ai suoi figli di andare ma

loro, tutti e due, rispondevano alla mamma che non volevano andare dal papà. Io

ho chiesto a PC 1 come mai i suoi figli non volevano andare dal papà e lei mi

ha detto “chiedi a loro”. Io ho domandato ai bambini (…) Tutti e due mi hanno

detto che il papà picchiava la mamma e anche loro e quindi non volevano tornare

da lui. Io ho quindi chiesto a PC 1 come mai i figli raccontavano questa storia

e lei mi ha risposto unicamente che una volta il padre ha preso per il collo PC

2” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3).

Concludendo il racconto di

quell’episodio, __________ ha detto che, quando venne a cercarli, AP 1 si mise

in ginocchio per chiedere scusa alla moglie:

“ AP 1 si è messo in ginocchio davanti

a PC 1, all’interno del nostro appartamento, dicendole che le chiedeva scusa

tante volte. PC 1 ha detto che lo scusava per questa volta e unicamente per i

figli, per non farli rimanere senza padre. La prossima volta PC 1 ha detto che

sarebbe andata dal responsabile del SOS Ticino o dalla polizia. PC 1 è poi

andata via con AP 1 e i figli” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2-3; cfr. PS PC 1

8.1.2013, pag. 4; cfr., anche, MP 10.4.2013, AI 71, pag. 3 e 4 in cui PC 1 ha detto di avere accettato di tornare poiché il marito le “aveva promesso appunto che

non mi avrebbe più fatto niente”).

L’imputato ha

menzionato questo episodio - ponendolo, peraltro, alla base dell’aggressione

del 3 gennaio 2013 - ed ha ammesso di essersi scusato. Ma ancora una volta ha

detto di averlo fatto soltanto per convincere la moglie a tornare. Non perché

l’avesse davvero picchiata. Ha spiegato che “con le donne bisogna chiedere

scusa per fare in modo che si tranquillizzino”:

“ Non è vero quello che dice. __________

è amica di mia moglie e lei mi mette contro mia moglie e anche i bambini (…) Io

effettivamente quando l’ho vista le ho chiesto scusa perché era una settimana

che era via di casa e così sarebbe ritornata a casa. ADR che le ho chiesto

scusa, non perché avessi fatto qualcosa, ma per fare in modo che PC 1 e i

bambini tornassero a casa. (…) Io ho semplicemente chiesto scusa perché volevo

vivere con lei e i figli, ma non perché ho fatto qualcosa di male (…) Con le

donne bisogna chiedere scusa per fare in modo che si tranquillizzino” (MP AP 1

7.3.2013, AI 49, pag. 5 e 6).

Va, infine, detto che __________ ha dichiarato agli inquirenti che

l’amica non le aveva mai confidato che il marito la picchiava:

“ Mi viene chiesto se PC 1 mi ha

riferito di violenze da lei subite o subite dai suoi figli per mano del padre

ed io rispondo che so unicamente quanto riferito sopra (n.d.r.: in relazione

all’episodio del Natale 2012). PC 1 non mi ha parlato mai della sua vita

privata. (…) Mi viene chiesto se PC 1 mi ha raccontato la sua situazione

famigliare e meglio la sua relazione con il marito ed io rispondo che non l’ha

mai fatto” (PS __________ 15.1.2013, pag. 3 e 5).

28. Come già in parte

sottolineato, le dichiarazioni di PC 1 sulle botte asseritamente subite dal

marito prestano il fianco a più di una perplessità. Da un lato, non è credibile

che delle sberle, ma soprattutto dei calci - per di più dati su tutto il corpo

(con la sola eccezione della pancia nel periodo della gravidanza) - che

provocano dolore non lascino nessun segno. D’altro lato, le plateali modifiche

nelle dichiarazioni sulla frequenza di tali pretese botte non possono non

inficiare la generale credibilità di PC 1.

Ne deriva che, da sole, le

dichiarazioni dell’AP non possono fondare l’accertamento secondo cui AP 1 ha

picchiato la moglie nei modi e nei tempi da lei indicati e ripresi nell’AA.

Le dichiarazioni dei

vicini non supportano in alcun modo la tesi accusatoria. Al contrario. Da esse,

si deriva l’immagine di una coppia non diversa da molte altre: in effetti, quel

che si evince dalle testimonianze dei vicini di casa è che, prima del 3 gennaio

2013, i coniugi AP 1 PC 1 avevano avuto soltanto un paio di litigate in cui avevano

alzato un po’ la voce. Ma non solo. Da tali testimonianze - così come dai

rapporti degli operatori del SOS - si deriva che, in genere, i AP 1 PC 1

offrivano l’immagine di una famiglia unita e, financo, felice.

Nemmeno le dichiarazioni

del figlio maggiore servono da ausilio alla tesi accusatoria. Il bambino,

nonostante le sollecitazioni dell’interrogante, si è limitato a dire (o meglio,

a mimare) di avere visto il padre dare una (?) sberla alla madre. Ma, come

visto, si tratta di dichiarazioni estremamente laconiche da cui non si può né

evincere che si è trattato di sberle ripetute - non si capisce, infatti, se il

bimbo parli di una o più sberle - né che si è trattato di una (?) sberla

violenta poiché nulla il bimbo dice riguardo l’intensità del gesto del padre.

Ma, soprattutto, visto che

il bambino ha assistito alla scena del 3 gennaio, data, appunto, la laconicità

del suo racconto, non è possibile sapere se egli riferisce di qualcosa che ha

visto quel giorno o in precedenza.

Rimangono, dunque,

soltanto le dichiarazioni delle amiche e del cugino dell’AP. Neppure da esse è

possibile estrapolare materiale probatorio sufficiente a sostenere la versione

dell’AP che, non va dimenticato, ha raccontato di essere stata selvaggiamente e

brutalmente picchiata con pugni e calci su tutto il corpo, anche sulla testa.

Il cugino si è limitatato a dire che l’AP gli aveva detto di essere stata

picchiata dal marito ciò che questi aveva ammesso, ma senza nulla poter

precisare poiché la cugina non gli aveva detto di più. E, va detto, visto

l’atteggiamento “battagliero” che, secondo il cugino, l’AP ha tenuto nel corso

del colloquio “pacificatore”, quel non essere entrata nei dettagli è stato

ritenuto dalla Corte come ulteriore elemento indiziante del fatto che, nelle

sue dichiarazioni agli inquirenti, la donna ha calcato eccessivamente la mano.

Nemmeno le deposizioni

delle amiche sostengono il dire dell’AP. Tralasciando quella di __________ (di

cui diremo poi), significativo è che anche la vicina si limita a dire che

l’amica le ha parlato soltanto di sberle.

In questo contesto

probatorio - oltretutto inquinato, pesantemente, dall’evidente animosità

dell’AP (che, verosimilmente, trova la sua origine nel pestaggio subito il 3

gennaio e nel conseguente desiderio di liberarsi definitivamente dal marito) -

può, tutt’al più, essere accertato che, prima del 3 gennaio 2013, l’appellante

ha schiaffeggiato la moglie. Sulla frequenza di tali sberle, si puo, tutt’al più,

accertare che si è trattato di almeno due episodi: quello cui ha fatto seguito

l’arrivo del cugino/mediatore e, poi, quello per cui l’appellante si è scusato

a Chiasso.

Del resto, a titolo

abbondanziale si rileva che, nonostante i primi giudici non siano stati, al

riguardo, particolarmente chiari indicando, dopo avere rilevato alcune

inconguenze nelle sue dichiarazioni, che “non vi è alcun motivo per dubitare

della credibilità di PC 1 per quanto attiene il fatto di essere stata picchiata

dal marito” (sentenza impugnata, consid. 5.3.b, pag. 82), risulta evidente

che il racconto dell’AP sui ripetuti e violenti pestaggi subiti (cfr., in

particolare, supra, consid. 20) non è stato preso per oro colato neppure in

prima sede: in caso contrario, infatti, l’imputato non sarebbe stato ritenuto

autore colpevole soltanto di vie di fatto.

Ritenuti questi

accertamenti relativi al periodo precedente il 3 gennaio 2013, confermata è,

pure, la condanna di AP 1 per vie di fatto ex art. 126 CP (per avere, in almeno

due occasioni, schiaffeggiato la moglie).

vie di

fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custidia o doveva aver cura

29. Con il suo appello,

l’imputato, contestando di avere mai picchiato i suoi figli, chiede il

proscioglimento anche dal reato di ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli

dei quali aveva la custidia o doveva aver cura ex art. 126 cpv. 2 lett. a CP.

30. PC 1 ha sostenuto che,

oltre che lei, il marito picchiava brutalmente anche i bambini spiegando che li

picchiava spesso, sia quando, assistendo alle botte che lui le dava, si

mettevano a piangere, sia quando, giocando, facevano un po’ di rumore:

“ Quando vedevano che mio marito mi

picchiava, si spaventavano, piangevano, lui li portava in bagno e li picchiava”

(PS PC 1 8.1.2013, pag.

4);

“ Tante volte li ha picchiati” (PS PC

1 21.1.2013, pag. 10);

“ quando lui litigava con me poi

picchiava i bambini. Inoltre quando i nostri figli giocavano e facevano un po’

di rumore in casa lui li picchiava” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 2; cfr., pure, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3).

Ha detto che il padre

insultava pesantemente i figli e, poi, li picchiava con sberle e calci. Che li

picchiava anche con le pantofole tanto forte da farli urlare. E, infine, che,

spesso, prendeva il figlio più grande per il collo:

“ lui ci picchiava con calci, sberle”

(PS PC 1 21.1.2013, pag. 9);

“ picchiava entrambi i bambini ma PC 2

veniva spesso preso per il collo e alzato da terra di peso stringendogli i

vestiti al collo. Picchiava i nostri figli anche con le ciabatte. (…) picchiava

tutti e due. Li picchiava su tutto il corpo senza toccarli in testa. La

differenza è che PC 2 lo afferrava per i vestiti stringendoli intorno al collo

e alzandolo da terra di peso” (PS PC 1 24.1.2013, pag. 2; cfr., anche, MP PC 1 10.4.2013, AI 71, pag. 3);

“ quando lui li picchiava con la

ciabatta i bambini gridavano e piangevano e quindi sicuramente avevano dolore”

(PS PC 1 24.1.2013,

pag. 4);

“ lui li insultava dicendogli “figli

di puttana”, “figli di una matta” e poi li picchiava tirandogli calci e sberle”

(PS PC 1 21.1.2013, pag. 9).

Ha dichiarato di avere

invano tentato di proteggere i figli dalla furia del padre:

“ quando lui era in bagno, io li

raggiungevo per difendere i bambini, mi mettevo tra lui e i bambini

abbracciandoli per proteggere la loro testa e per evitare che lui continuasse a

picchiarli, lui mi prendeva per un braccio e mi spostava continuando così a

picchiare i bambini” (PS

PC 1 24.1.2013, pag. 4).

Ha spiegato che,

nonostante le pesanti botte subite, come lei nemmeno i bambini avevano alcun

segno:

“ li picchiava senza lasciare segni” (PS PC 1 8.1.2013, pag. 4; PS PC 1 21.1.2013, pag. 9)

e che, proprio per questo, non

li ha mai fatti visitare da un medico (PS PC 1 24.1.2013, pag. 4).

31. L’imputato ha sempre

negato di avere picchiato i suoi figli:

“ Mi viene chiesto se ho mai picchiato

PC 2 e PC 3 ed io rispondo che sono i miei figli non posso picchiare i miei

bambini. (…) Io preparo da mangiare, li porto a scuola avanti e indietro, li

sforzo a fare i compiti ed è vero che tante volte alzavo la voce per fargli

fare i compiti. (…) PC 3 (…) è un po’ vivace, va avanti indietro, tocca il

televisore e alcune volte io gli ho tirato la ciabatta. Solo per farlo

spaventare e non per picchiarlo” (PS AP 1 25.1.2013, pag. 9 e 10);

“ Io ritengo di avere un buon rapporto

con i miei figli. (…) se li vedevo che giocavano spesso mi mettevo a giocare

con loro. (…) Io non picchio i miei figli” (MP AP 1 7.3.2013, AI 49, pag. 2 e

3; cfr., anche, MP AP 1 22.4.2013, AI 77, pag. 2; cfr., anche, pag. 3).

Ribadendo la sua versione,

al dott. __________ l’imputato ha ammesso di avere dato ai figli “qualche

sculacciata motivata” ma niente di più (AI 130, pag. 8).

32. Il 6 marzo 2013 gli

inquirenti hanno sentito PC 2 (che, all’epoca, aveva otto anni) che ha, in

sostanza, dichiarato che il padre, in più di un’occasione, ha dato a lui e al

fratellino delle sberle:

“I: (…) Cosa fa il papà quando tu fai qualcosa che non

devi fare?

V: Mi dice non lo

fa più.

I: Ti dice di non

più farlo, di non fare più questa cosa.

V: Sì.

(…)

I: (…) E cos`è

che non ti piace che il tuo papà ti fa? (…) Quando fa che cosa non ti piace?

V: Quando mi

picchia.

I: (…) pensa a

una volta che il papà ti ha picchiato… te la ricordi?

V: Sì. Quando

gioco mi picchia.

(…)

I: Quando giochi

a cosa?

V: Macchine. (…)

I: (…) ti chiedo

se mi puoi spiegare come ti ha picchiato.

V: Eh… così

(mostra).

I: Con delle

sberle?

V: Sì.

(…)

I: (…) Questa

cosa PC 2, è capitata una volta o è capitata più di una volta?

V: Più di una

volta.

I: (…) E il tuo

fratellino?

V: Era a giocare

alle macchine.

I: (…) il papà ha

già picchiato il tuo fratellino?

V. Sì.

I: (…) Come l’ha

picchiato? (…)

V: (…) così

(mostra) (n.d.r.: mima di nuovo una sberla)” (AI 55, pag. 4-9).

Il bambino ha, poi, negato

che il padre avesse picchiato in altri modi sia lui che il fratellino:

“ I: Con delle sberle?

V: Sì.

I: (…) Anche in

altri modi?

V: No”(AI 55,

pag. 8).

Evidente, dunque, come,

ancora una volta, le dichiarazioni del bambino non confortino quelle della

madre che, lo si ricorda, ha descritto un padre particolarmente brutale (cfr.,

supra, consid. 30).

33. Nemmeno le

dichiarazioni di __________ - l’amica/vicina - possono servire a sostenere la

versione della madre:

“ PC 1 non mi ha mai detto niente in

merito. So solo che i bambini non hanno piacere a stare con il padre” (PS __________ 14.1.2013, pag. 5).

Al contrario. La

smentiscono poiché non è credibile che la donna che si lamentava con l’amica

perché il marito le dava qualche sberla e non le lasciava vedere i suoi amici,

non le abbia detto nulla delle asserite brutalità del padre verso i figli.

Nemmeno valgono quale

sostegno di quelle dell’AP le dichiarazioni di __________ che ha saputo

soltanto genericamente dire che, in quel soggiorno di dicembre, quando PC 1,

dopo due giorni, voleva tornare a casa, i bambini non volevano seguirla perché -

le avevano spiegato - “il papà picchiava la mamma e anche loro” (PS __________ 15.1.2013, pag. 2). Nessuna

precisazione in più se non quella secondo cui l’amica le aveva detto che, una

volta, il marito aveva “preso per il collo PC 2” (PS __________

15.1.2013, pag. 2). Soltanto apparentemente, infatti, quest’ultima

dichiarazione sostiene quella dell’AP ritenuto come, agli inquirenti, ella

abbia detto che il marito prendeva spesso PC 2 per il collo mentre all’amica ha

detto che si trattò di una sola volta.

Infine, il racconto

dell’AP sulle brutalità esercitate dal marito sui figli non trova riscontri

nemmeno nelle dichiarazioni del cugino __________ che ha detto che PC 1 non gli

ha mai parlato di violenze di AP 1 nei confronti dei figli (PS __________

8.2.2013, pag. 9). Questo è parso alla Corte particolarmente indiziante del

fatto che, anche su questa questione, l’AP ha calcato la mano: è, infatti,

impensabile che, se il marito si fosse comportato con i figli nel modo da lei

descritto, la donna non ne avrebbe parlato con il cugino il cui intervento era

stato richiesto proprio da lei per mettere a posto le cose. Se il marito avesse

picchiato i figli nel modo da lei descritto, la cosa principale da mettere a

posto sarebbe stata, infatti, il modo del padre di relazionarsi con i figli e

non il desiderio della moglie di gestire in modo più autonomo il suo tempo.

34. In

questo contesto probatorio, ricordate anche le dichiarazioni dei vicini

e degli operatori del SOS (cfr. supra) e rilevato anche come sia inverosimile

che pestaggi brutali quali quelli descritti dalla madre non lascino alcun

segno, questa Corte accerta che, nel periodo indicato dall’AA, il padre ha, in

più di un’occasione, schiaffeggiato i figli e non, invece, che li ha picchiati

nei modi e con l’intensità descritti dall’AP.

Ritenuto, infine, come agli

atti manchi qualsivoglia accertamento relativo all’intensità delle sberle, AP 1

va dichiarato autore colpevole di vie di fatto ex art. 126 cpv. 2 lett. a CP (per

avere, più di una volta, schiaffeggiato i due figli).

violazione del dovere

d’assistenza o educazione

35. Con

il loro appello incidentale, gli accusatori privati chiedono che,

contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, AP 1 sia dichiarato autore

colpevole anche del reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione

(appello incidentale, pag. 5).

36. Giusta

l’art. 219 CP, chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o

educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo

fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria (cpv. 1).

37. In

concreto, è evidente che l’appellante non si è macchiato di questo reato

relativamente alle sberle date ai figli secondo gli accertamenti di questa

Corte.

Per contro, il reato è

imputabile all’appellante in relazione ai fatti di cui al 3 gennaio 2013: in

quell’occasione, infatti, AP 1 ha costretto i propri figli, ancora in

tenerissima età, ad assistere ad uno spettacolo di una brutalità e di

un’intensità tale da, evidentemente, mettere a rischio in modo concreto e serio

il loro armonioso sviluppo futuro. Si rinvia alla descrizione dei fatti di cui

ai considerandi precedenti, ricordando come il padre abbia de facto costretto i

due piccolini ad assistere la madre mentre lui la picchiava selvaggiamente e

per un periodo piuttosto prolungato (si pensi anche solo allo strazio del

figlio più grandicello lasciato dalla vicina accanto alla madre che giaceva a

terra con il viso pieno di sangue) e a chiedere disperatamente l’intervento di

qualcuno che evitasse alla loro madre quella fine che, pur piccolini, intuivano

come probabile (non va dimenticato che, all’arrivo dei sanitari, i bambini

hanno espresso il terrore che la madre morisse). Che la visione di una simile

scena di violenza - a maggior ragione se esercitata dal proprio padre sulla

propria madre - sia atta a mettere concretamente in pericolo lo sviluppo

equilibrato della psiche di due fanciulli è cosa di cui questa Corte è

profondamente convinta anche in assenza (dovuta alla volontà della madre, AI 99)

di pareri specialistici che altro non potrebbero fare che confermare una

consapevolezza ormai divenuta di comune conoscenza.

imputabilità

in relazione ai fatti del 3 gennaio 2013

38. Con

il suo appello, AP 1 chiede, infine, di essere prosciolto dal reato di tentato

omicidio in forza delle conclusioni della perizia allestita dal dott. __________.

a. Giusta l’art. 19

cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di

valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per il cpv. 2 di detto

articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di

valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice

attenua la pena.

b. Nella fase

predibattimentale, ma successivamente al primo rinvio a giudizio dell’imputato

davanti alla Corte delle assise correzionali il 29 aprile 2013 con conseguente

sospensione del procedimento da parte di quest’ultima Corte e rinvio degli atti

al PP per dei complementi (che qui non occorre ricordare), il PP, su istanza della

difesa, ha disposto una perizia (art. 20 CP) per poter determinare se la

condotta dell’autore era stata influenzata da un quadro psichico alterato.

L’incarico è stato affidato al dott. __________ e al dott. __________, che

hanno consegnato il loro referto il 26 agosto 2013.

Dopo l’audizione del dott.

__________ per una delucidazione peritale avvenuta il 9 settembre 2013 (AI

134), l’AP ne ha chiesto la ricusa sostenendo, in estrema sintesi, che egli

aveva travalicato i limiti del suo mandato, avendo proceduto ad un esame della

credibilità di taluni testi e della vittima per l’accertamento di alcuni fatti

contestati e avendo, così, inserito nel suo elaborato delle valutazioni di

natura giuridica che sono di esclusiva competenza del giudice. Il contenzioso è

sfociato nella sentenza 19 novembre 2013 della CRP che ha respinto l’istanza

ponendo in evidenza che non v’erano gli estremi per una ricusa e che la perizia

soggiaceva al libero apprezzamento del giudice del merito (art. 10 CPP) cui

spettava in definitiva esaminare, nel quadro dell’art. 189 CPP, se il referto

fosse rispettoso delle regole di rito, rispettivamente se esso fosse completo

e, quindi, utilizzabile per il giudizio (AI 153 consid. 5, in specie 5.3).

Il 22 novembre 2013,

quando ancora l’istanza di ricusa era pendente, il PP ha disposto un nuovo

esame peritale a cura della dott.ssa __________ (AI 155).

Il provvedimento è stato

impugnato dalla difesa.

La CRP ha respinto il

reclamo con sentenza 19 novembre 2013 (AI 154), rilevando che, se la prima non

era per lui convincente ai sensi dell’art. 189 CPP, al PP era offerta la

possibilità di ordinare una nuova perizia. Tuttavia, ha precisato la CRP, la “correttezza

della pronuncia del magistrato inquirente non implica necessariamente che la

perizia 26.8.2013 del dott. __________ non possa essere utilizzata ma soltanto

che è essenziale completarla e migliorarla con, nel caso concreto, la redazione

di un ulteriore referto peritale” atteso, poi, che, come già indicato nella

prima decisione, sarebbe, comunque, spettato al giudice del merito valutarne la

portata probante (consid. 4.3.3).

Il 22 gennaio 2014 la

dott.ssa __________ ha trasmesso al PP il suo referto peritale (AI 164).

Il 28 febbraio i due

periti sono stati sentiti a confronto (AI 171).

c. In estrema sintesi,

entrambi i periti - che hanno concordemente escluso che AP 1 abbia simulato

un’amnesia retrograda - hanno concluso che, in ogni caso a partire dal pugno

inferto alla moglie (__________) o dal morso dato da quest’ultima (__________),

il peritando ha agito in uno stato dissociativo (addirittura “crepuscolare” per

__________) che ne ha compromesso la lucidità essendo la sua coscienza

“focalizzata sulla moglie” con esclusione della realtà circostante:

“ l’esame dell’intera documentazione

(aggiunto alle dichiarazioni fatte dal peritando nel corso dei colloqui)

permette di mettere in evidenza, al momento dei fatti una turba psichica

consistente in una alterazione dello stato di coscienza qualitativo (il

peritando non era né sonnolento, né soporoso - alterazioni quantitative - ma

focalizzato sull’aggressione alla moglie con esclusione della percezione

dell’ambiente circostante) e - probabilmente - disorientamento

spazio-temporale; questa alterazione (stato crepuscolare) è - con ogni

probabilità - concomitante all’insorgere di una rabbia violenta e incontrollata

nei confronti della moglie” (e - “accecato dalla rabbia”- il peritando sembra

appunto non vedere altro che lei) che - per quanto ne sappiamo - non trova

precedenti nel comportamento del peritando (che, se anche avesse malmenato

altre volte PC 1, l’avrebbe fatto in maniera molto meno violenta, tanto da non

lasciare segni). Questa rabbia, a sua volta, è probabilmente stata preparata da

dissapori ormai cronici nella relazione di coppia, da comportamenti di PC 1

vissuti come “provocatori” o “malati” (uscire di notte con i bambini, star via

parecchi giorni), da comprensibili difficoltà di adattamento a nuove condizioni

sociali e culturali (che sovvertono il tradizionale rapporto uomo-donna

esperito dal peritando in patria)” (dott. __________, AI 130, pag. 36);

“ la ferita auto inferta con il

coltello, episodio unico nella storia del peritando che non ha nessun antecedente

psichiatrico documentato, sembra essere il momento iniziale di uno stato

dissociativo associato ad un fattore di stress. Questo disturbo descritto

nell’ICD-10 come “un disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che

non presenta nessun altro manifesto disturbo psichico, in risposta ad uno

stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di

ore o giorni. (…) I sintomi mostrano una grande variabilità ma tipicamente

includono uno stato iniziale di “obnubilamento”, con una certa restrizione del

campo di coscienza e limitazione dell’attenzione, incapacità a comprendere gli

stimoli e disorientamento. Questa condizione può essere seguita da un ulteriore

ritiro dall’ambiente circostante (…) oppure da agitazione ed iperattività (…)

Può essere presente una parziale o totale amnesia per l’episodio (F 44.0)” (…)

La descrizione degli eventi da parte dei testimoni (atti) mette in evidenza un

comportamento del peritando caratterizzato da una restrizione del campo di

coscienza focalizzato sulla moglie. (…) solo l’intervento esterno di uno dei

testimoni permetterà un richiamo alla coscienza e l’interruzzione del

comportamento in atto” (dott.ssa __________, AI 164, pag. 11 e 12).

I due periti divergono

sulle cause di questo stato dissociativo che per __________ è dovuto ad

un’ebbrezza patologica mentre per __________ è dovuto ad uno stato di stress

fisico e/o mentale eccezionale con amnesia dissociativa (ICD-10: F43 e F44).

Pure divergente è la

conclusione dei due psichiatri sull’influsso di tale stato dissociativo.

Per __________, esso ha

comportato una totale irresponsabilità, a partire dal pugno dato alla moglie.

Il perito ha ritenuto che, nella seconda fase della lite,

l’imputato era totalmente incapace di valutarne il carattere illecito e di

agire secondo tale valutazione in quanto:

“ si trovava in una condizione

patologica acuta, equivalente a una “psicosi esogena”, con perdita del contatto

con la realtà, restringimento del campo di coscienza, perdita

dell’autocontrollo, comportamento etero- e autoaggressivo atipico,

disorientamento, confusione, amnesia” (AI 130, pag. 39).

Per la dott.ssa

__________, invece, l’influsso di tale stato dissociativo sulla capacità di

valutare ed agire di conseguenza del peritando era leggero:

“ la capacità di agire sembra in

questo momento diminuita conferendo al peritando una responsabilità leggermente

scemata. Le conseguenze dei colpi inferti in questa fase degli eventi non

sembrano poter essere state correttamente valutate dal peritando” (AI 164, pag. 12).

d. La Corte di primo

grado ha ritenuto inutilizzabile la perizia psichiatrica del dott. __________,

perché il consulente tecnico aveva formulato delle considerazioni che

esorbitavano dal suo compito, ovvero si era sostituito al giudice

nell’apprezzamento delle prove. Il referto sarebbe inutilizzabile in

applicazione dell’art. 141 cpv. 2 CPP (sentenza impugnata, consid. 6.1.e, pag.

92 in fine e 93).

e. Precisato che la

dottrina richiamata dalla Corte di prima istanza sull’inutilizzabilità di prove

assunte illecitamente o in violazione delle norme che ne condizionano la

validità non prevede, nel novero di quelle elencate, l’esclusione, sic et

simpliciter, del referto peritale nel caso in cui il consulente tecnico si addentri

nella valutazione delle prove, rispettivamente nel caso in cui da fatti tragga

conseguenze giuridiche che esorbitano dal suo mandato e ricordate, al riguardo,

le considerazioni della CRP, non può non essere rilevato che, effettivamente,

su alcuni punti - la credibilità di un teste ma, soprattutto, quella dell’AP in

relazione all’atteggiamento del marito prima del 3 gennaio 2013 - il dott. __________

è andato oltre le competenze peritali sconfinando in quelle (attinenti

all’accertamento dei fatti) di esclusiva competenza del giudice. Ed è anche

vero che, come sostenuto al dibattimento d’appello dalla diligente

patrocinatrice dell’AP, il suo accertamento fattuale ha avuto un certo influsso

nella posa della disagnosi (cfr. AI 134, pag. 7 e 8).

Tuttavia, nemmeno può

essere dimenticato che il perito è stato lasciato solo a fronteggiare atti

istruttori dai significati parzialmente (sui fatti per cui è stato segnalato

l’errore procedurale) discordanti. Valutando il materiale probatorio - cioè,

rilevando come, in particolare sul tema indicato, le dichiarazioni dell’AP

fossero “da prendere con cautela” - il perito ha, pur se in ciò

esorbitando le proprie competenze, in qualche modo cercato di porre rimedio

alle lacune di chi, con l’assegnazione del mandato, doveva precisagli quali

erano i fatti che egli doveva ritenere come punto di partenza, se del caso

sottoponendogli più varianti (sentenza 60.2013.151 del 3.7.2013 consid. 3.2.1

in fine e dottrina ivi citata).

Ciò detto, forza è

constatare che, considerando che nel periodo precedente il 3 gennaio 2013 AP 1

non ha picchiato la moglie nei modi violenti e brutali da lei indicati, il

dott. __________ ha fondato le sue valutazioni sugli stessi fatti che questa

Corte ha ritenuto di dover accertare. Ricordato il principio della verità

materiale che informa il procedimento penale (art. 6 CPP), è evidente che, in

queste circostanze, le sue pecche procedurali non inficiano la forza probante

della perizia del dott. __________ e che essa può e deve far parte del

materiale probatorio su cui questa Corte deve formare il proprio convincimento.

f. Come visto, i due

periti concordano sul fatto che AP 1, dopo la primissima fase della lite, ha

agito in uno stato dissociativo.

Che questo stato

dissociativo sia da ricondurre all’una o all’altra causa qui importa poco.

Importante è che, per entrambi, questo stato dissociativo abbia provocato un

restringimento del campo della coscienza che si era focalizzata unicamente

sulla moglie con esclusione della realtà circostante. Infatti, determinante dal

profilo penale, è la rilevanza forense della turba psichica, che non dipende

dalla diagnosi in sé, ma dall’entità, rispettivamente dalla gravità del

disturbo riscontrato (STF 6P.40/2001 del 14 settembre 2001 consid. 4d/ff/gg).

Quanto alla gravità di

tale stato dissociativo e al suo influsso sulla capacità di AP 1 di valutare ed

agire, i due periti danno valutazioni molto diverse. Al riguardo, occorre

dapprima considerare che quella della dott.ssa __________ è apparsa poco

convincente già solo perché la perita si è dipartita da una situazione di fatto

(si rinvia, al riguardo, alla lettura della pag. 2 della sua perizia) in cui

non è stata recepita l’esatta e articolata dinamica del pestaggio e del

comportamento di AP 1. La lettura che ella ha dato degli atti istruttori

riguardo quanto avvenuto il 3 gennaio 2013 è troppo riduttiva, per non dire

lacunosa. Che la sua lettura dei fatti sia incompleta è dimostrato - oltre che

dalle imprecisioni e dimenticanze relative alle persone che sono intervenute,

agli spazi in cui la vittima è stata aggredita nei due appartamenti, agli

andirivieni del peritando e alle sue resistenze nonché alla mancata annotazione

della percezione da parte di tutti i presenti di una sorta di estraniazione di AP

1 (“il suo sguardo era assente ma si percepiva una volontà di portare a

termine un disegno prefissato”, “era fuori di senno e il marito della

vicina faceva fatica a tenerlo calmo”) - dal fatto che, secondo la perita,

è bastato l’intervento di __________ a far tornare in sé il peritando. Al

riguardo, si rinvia agli accertamenti di cui sopra da cui ben emerge come, in

realtà, nemmeno alla fine AP 1 era tornato in sé tanto che, al tentativo del

vicino di imprigionarlo nel suo appartamento, lui reagì scardinandone la porta

e, in pratica, fu soltanto con l’arrivo delle forze dell’ordine che la

situazione si calmò (anche se non completamente). Non va, infatti, dimenticato

che la signora __________ ha, fra l’altro, dichiarato che “ho poi visto

dallo spioncino che la Croce Verde gli medicava quella boccia alla pancia

quando lui era seduto sulla barella … dallo spioncino ho ancora visto lui

entrare di corsa in casa di __________ e quest’ultima gridare forte: via,

questa è casa mia” (PS 3.1.2013).

Questa percezione parziale

dei fatti comporta, forzatamente, una lettura e un’interpretazione soltanto

approssimativa dei comportamenti del peritando: mai come in questo caso, in

effetti, è indispensabile una corretta e completa visione del succedersi dei

comportamenti del peritando per comprenderne l’intensità del turbamento. A

mente di questa Corte, definire leggero l’influsso di tale turbamento sulle

capacità del peritando significa misconoscere l’alto grado di irrazionalità

evidenziato dal suo comportamento: a partire dalla grave ferita autoinferta

sino alla determinazione cieca nel tentare di far del male alla moglie

nonostante l’intervento di più persone. Senza, poi, dimenticare l’irrazionalità

dimostrata da AP 1 che, nonostante il suo accanimento nel colpire brutalmente

la moglie dimostrasse oggettivamente una volontà di soppressione, non ha mai

fatto uso dei coltelli di cui disponeva (nemmeno di quello che impugnava quando

ha fatto irruzione nell’appartamento della vicina).

Nemmeno, però, convince

pienamente la valutazione di totale irresponsabilità fatta dal dott. __________.

Se è vero che la sua descrizione dei fatti è precisa e dettagliata, è anche

vero che, parlando di stato crepuscolare con totale estraniazione dalla realtà

che non fosse la moglie e il suo volerla colpire, il dott. __________ ha

dimenticato che AP 1, durante il pestaggio, è, comunque, riuscito, prima a

percepire la presenza della signora __________ che lo guardava dall’entrata e a

farla allontanare scagliandole addosso una sedia, poi, una volta riavutosi dopo

essersi ferito, a comprendere dove la moglie potesse essersi rifugiata e a

raggiungerla nonostante la porta dell’appartamento della vicina fosse chiusa e,

infine, a relazionarsi con il signor __________ mostrandogli la ferita che si

era inferto all’addome con una mimica che faceva intendere che egli era stato vittima di un

accoltellamento (PS __________ 4.1.2013). Si tratta, secondo la Corte,

di barlumi di percezione della realtà che escludono che egli si trovasse in uno

stato del tutto crepuscolare.

Questi elementi inducono a

ritenere che, pur nell’obnubilamento generale in cui versava, all’imputato occorre

riconoscere una certa residua capacità di muoversi nello spazio e di

interagire, almeno parzialmente, con le persone, per cui, valutate e ponderate

tutte le perizie e le testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria, questa

Corte ritiene che, al momento dei fatti, AP 1 si trovava in uno stato di

scemata imputabilità che, scalarmente, si inserisce nella forchetta che va dal

grado medio a quello grave. Questo stato di scemata imputabilità deve valere

per tutta l’azione delittuosa, stante la continuità nell’agire dell’autore,

senza distinguere la prima fase di apparente lucidità e quella successiva.

39. Va, poi, aggiunto che,

pur se entrambi i periti hanno considerato ridotto (il dott. __________, AI

130, pag. 40) o minimo (la dott.ssa __________, AI 164, pag. 14) il rischio di

recidiva, il dott. __________ ha tenuto a precisare che:

“ il contatto con i famigliari, in particolare con la

moglie, è interrotto, e bisognerà prestare attenzione al suo eventuale

ripristino (anche a prescindere da quanto avvenuto il 3.01.2013) vista la conflittualità

già presente prima dei fatti” (AI 130, pag. 40);

“ se ci dovessero essere contatti tra il peritando e la

moglie, gli stessi dovrebbero essere mediati da qualcuno. Un incontro spontaneo

tra i due adesso mi sembra da evitare”(AI 134, pag. 11 in fine e 12).

Pena

40.

a. Dati per conosciuti

i principi che regolamentano la valutazione della colpa e, quindi, la

commisurazione della pena che la giurisprudenza ha derivato, prima, dal vecchio

art. 63 e, poi, dal vigente art. 47 CP (e che la prima Corte ha citato

al consid 7.1. della sua sentenza), ci si limita, qui, a ricordare che:

- l’art. 111 CP

commina una pena detentiva non inferiore a cinque anni per chiunque

intenzionalmente uccide una persona;

- l’art. 118 cpv.

Considerandi

2.

CP commina una pena detentiva da uno a dieci anni per chiunque interrompe una

gravidanza senza il consenso della gestante;

- l’art. 126 CP

sanziona con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona senza

cagionarle un danno al corpo o alla salute;

- l’art. 219 cpv.

1.

CP commina una pena detentiva sino a tre anni o uina pena pecuniaria per

chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un

minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo

cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena.

Nel caso in cui per i reati che entrano in concorso tra loro siano

comminate pene di genere diverso, tali pene devono essere pronunciate

cumulativamente ritenuto come il principio dell’inasprimento della pena ai

sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP si applichi solo quando vengono irrogate più pene

dello stesso genere (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio

2011.

consid. 1.1.2;6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 7.1;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7, pag. 296).

b. Condivise - non

integralmente ma nella loro sostanza - le argomentazioni svolte dai primi giudici

sulla colpa dell’autore, se i reati principali si fossero consumati, se AP 1

fosse stato pienamente responsabile e avesse agito con dolo diretto - già

tenuto conto, in suo favore, della difficile storia personale che egli ha alle

spalle - questa Corte gli avrebbe inflitto una pena aggirantesi sui 18 anni.

Questa pena viene ridotta di

1/3 (i reati ex art. 111 e 118 CP non essendosi consumati). Se è vero

che la bambina è nata sana e che la moglie si è ristabilita, questa Corte non

può, infatti, condividere l’opinione dei primi giudici secondo cui quest’ultima

“se l’è cavata con lesioni non particolarmente gravi” (sentenza

impugnata, consid. 7.4, pag. 98) ritenuto che, nonostante la donna non sia mai

stata in pericolo di vita, in realtà, le lesioni da lei subite a seguito del

pestaggio hanno reso necessaria una lunga ospedalizzazione, prima in un reparto

di cure intense e poi in un reparto per malattie acute e, secondo la comune

esperienza di vita, le hanno certamente causato una grande sofferenza. Occorre,

poi, ancora considerare che, invece, il reato ex art. 219 CP è consumato.

Pertanto, la riduzione del 50% operata per tener conto dell’art. 22 CP dai

primi giudici è parsa a questa Corte eccessivamente generosa.

Si impone, poi,

un’ulteriore riduzione della pena, questa Corte essendo legata all’accertamento

secondo cui AP 1 ha agito per dolo eventuale. Ritenuta, comunque, la

particolare determinazione ad agire dimostrata, la riduzione per questo motivo

non può superare i 3 anni.

Infine, occorre attenuare

la pena in forza dell’elevato grado di scemata imputabilità in cui AP 1 versava

al momento dei fatti: per questo motivo, adeguata appare una riduzione di 5

anni e 9 mesi.

Adeguata alla colpa di AP

1, dunque, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive legate

al reato e di quelle legate alla sua persona, è la pena detentiva di 3 anni e 3

mesi.

A questa pena va aggiunta

la multa di fr. 100.- per le vie di fatto.

indennità per torto

morale

41.

Nel loro appello

incidentale, gli accusatori privati contestano anche i risarcimenti per il

torto morale riconosciuti a loro favore in prima sede e chiedono, in via

principale, che essi siano quantificati in fr. 30'000.- (per PC 1)

rispettivamente in fr. 5'000.- (per ognuno dei due figli). In via subordinata,

chiedono l’attribuzione di un’indennità superiore a quella riconosciuta dai

primi giudici.

42.

Nel

caso concreto, non può essere banalizzata la sofferenza patita da PC 1 e dai

bambini, soprattutto in relazione ai fatti occorsi il 3 gennaio 2013 quando la

donna è stata selvaggiamente percossa dal marito davanti agli occhi dei minori

che, vedendo anche come era stata ridotta, hanno addirittura temuto per la vita

della loro mamma.

Tenuto conto delle sofferenze

fisiche di cui già s’è detto e psichiche indubitabilmente patite in concreto

dalla donna a seguito di tale grave episodio (che solo per l’intervento di un

terzo non si è tradotto in un omicidio consumato e in un’altrettanta consumata

interruzione della gravidanza e che, comunque, avrebbe potuto mettere a

repentaglio il buon esito della sua gravidanza) e avuto riguardo alla

giurisprudenza in materia (cfr., fra le altre, STF 6B_246/2012 del 10 luglio

2012.

consid. 3.1.3;6B_473/2012 del 21 febbraio 2013 punto B), questa Corte

ritiene di dover aumentare l’importo riconosciuto dai primi giudici in favore

di PC 1 e di doverle attribuire un’indennità per torto morale di fr. 8'000.-.

A fronte delle concrete

circostanze, pur tenuto conto del rischio per il loro sviluppo psicofisico

(cfr. condanna del padre per violazione del dovere di assistenza o educazione)

e pur considerando che essi sono anche stati temporaneamente collocati presso

una famiglia affidataria, l’indennità di fr. 1'000.- riconosciuta in prima sede

in favore di ciascuno dei due bambini è, invece, apparsa a questa Corte

adeguata ed è, quindi, stata confermata.

Ne deriva che, su questo

aspetto, l’appello incidentale formulato dagli AP è parzialmente accolto.

tassazione delle note

d’onorario

43.

La

nota professionale dell’avv. DI 1, difensore dell’imputato, è stata approvata

per complessivi fr. 7'891.60 (corrispondenti a fr. 6'900.- di onorario, fr.

407.

- di spese e fr. 584.60 di IVA).

Al dispendio orario indicato

nella nota e fissato in 1’880 minuti (per un onorario complessivo di fr.

5'640.-) sono stati aggiunti complessivamente 420 minuti per le prestazioni

legate alla presenza del difensore al dibattimento di appello che nella nota,

emessa prima della sua celebrazione, ancora non erano state quantificate. Sono,

in particolare, stati aggiunti:

- 30 minuti per le trasferte da

Minusio a Locarno e viceversa

(15 minuti per l’andata e 15

minuti per il ritorno);

- 300 minuti per la prima

giornata dibattimentale;

- 90 minuti per la seconda

giornata dibattimentale, durante la quale la presenza del difensore si è

limitata al momento della pubblicazione orale della sentenza.

Ne discende che è stato

riconosciuto un dispendio orario complessivo di 2'300 minuti che, alla tariffa

di fr. 180.- all’ora, corrispondono ad un onorario di fr. 6'900.-.

Le spese sono state approvate

così come esposte (fr. 407.-).

L’IVA, al tasso dell’8%,

ammonta a fr. 584.60.

Il pagamento

della nota è assunto dallo Stato, ritenuto che, non appena le condizioni

economiche glielo dovessero permettere, l’imputato dovrà rimborsare al Cantone

la retribuzione riconosciuta al difensore d’ufficio rispettivamente versare al

difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale

(art. 135 cpv. 4 CPP).

44.

La

nota professionale dell’avv. __________ è stata approvata per complessivi fr.

6'565.30 (corrispondenti a fr. 6'010.- di onorario, fr. 69.- di spese e fr.

486.30

di IVA).

Il dispendio orario indicato

nella nota (39 ore e 24 minuti) è apparso eccessivo ed è stato decurtato di 6

ore. In particolare:

- delle 10 ore esposte per

l’allestimento dell’arringa ne sono state riconosciute soltanto 8 (./. 2 ore);

- delle 7 ore esposte per la

prima giornata dibattimentale ne sono state riconosciute soltanto 5 (./. 2

ore);

- delle 4 ore esposte per la

seconda giornata dibattimentale ne sono state riconosciute soltanto 2 (./. 2

ore).

L’onorario indicato nella nota

in fr. 7'090.20 è stato, perciò, ridotto a fr. 6'010.-.

Le spese sono state approvate

così come esposte (fr. 69.-).

L’IVA, al tasso dell’8%, ammonta

a fr. 486.30.

Il pagamento

della nota è assunto dallo Stato.

Giusta l’art. 138 cpv. 2 CPP,

l’indennità di fr. 6'565.30 che l’imputato è stato condannato a versare agli AP

quale rifusione delle spese legali relative al procedimento di appello (dispositivo

n. 1.4.1) è devoluta allo Stato.

spese

45.

Visto

l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico

di AP 1 e, per esso (al beneficio del gratuito patrocinio), a carico dello

Stato.

Gli oneri processuali d’appello

seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP). Quelli relativi all’appello

principale presentato dall’imputato sono posti, in ragione di 1/4 a carico

dello Stato e, in ragione di 3/4, a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio

dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato. Quelli relativi all’appello

incidentale presentato dagli AP sono posti, in ragione di 2/3, a carico dello

Stato e, in ragione di 1/3, a carico degli AP e, per essi (al beneficio

dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art.

10, 76 e segg., 80 e segg., 84,

135, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU

e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 19, 22, 40, 47, 49, 50, 51,

111, 118, 126 e 219 CP;

47 CO;

nonché, sulle

spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, gli art. 428 e 433 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:

1. L’appello

presentato da AP 1 e l’appello incidentale presentato dall’AP PC 1 (per sé e

per conto dei figli PC 2 e PC 3) sono parzialmente accolti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di

impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza 5 maggio 2014 della Corte

delle assise criminali è passato in giudicato,

1.1. AP

1 è autore colpevole di:

1.1.1. tentato

omicidio intenzionale

per avere, a __________, in via

__________, il 3 gennaio 2013, tentato di uccidere la moglie PC 1, colpendola

ripetutamente e provocandole le lesioni attestate nel certificato medico agli

atti;

1.1.2. tentata

interruzione della gravidanza

per avere, nelle circostanze di

luogo e di tempo di cui al dispositivo n. 1.1.1, tentato di interrompere la

gravidanza in corso, ritenuto che l’eventuale decesso di lei avrebbe comportato

la medesima conseguenza per il feto;

1.1.3. ripetute

vie di fatto contro il proprio coniuge

per averla colpita, a __________,

nel periodo dal giugno/luglio 2012 al 2 gennaio 2013, con almeno due sberle;

1.1.4. ripetute

vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva aver

cura

per avere, nelle stesse

circostanze di luogo e di tempo di cui al dispositivo n. 1.1.3, in un numero

imprecisato di occasioni, colpito con una sberla i figli PC 2 (__________) e PC

3 (__________);

1.1.5. violazione

del dovere d’assistenza o educazione

per avere, a __________, il 3

gennaio 2013, percosso la moglie PC 1 davanti ai figli, esponendo in tal modo a

pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.

1.2. AP

1 è prosciolto dall’imputazione subordinata di tentate lesioni gravi e

dall’imputazione di violazione del dovere d’assistenza o educazione

limitatamente al periodo compreso tra il giugno/luglio 2013 e il 2 gennaio 2013

e limitatamente al fatto di avere ripetutamente percosso i figli e al fatto di

avere ripetutamente insultato e percosso la moglie davanti ai figli.

1.3. AP

1, avendo agito in parte in stato di scemata imputabilità di grado medio/grave,

è condannato:

1.3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il

carcere già sofferto;

1.3.2. al

pagamento di una multa di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di (un) giorno.

1.4. AP 1 è

condannato a versare agli AP:

1.4.1. l’importo di fr. 6'565.30

quale rifusione delle spese legali relative al procedimento di appello (da

devolvere allo Stato in quanto gli AP beneficiano del gratuito patrocinio);

1.4.2. l’importo

di fr. 8'000.- all’AP PC 1 e l’importo di fr. 1'000.- ciascuno agli AP PC 2 e PC

3 a titolo di risarcimento del torto morale.

2. Il

condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della

pena.

3.

3.1. La nota

professionale 20.1.2015 dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

6'900.00

- spese fr.

407.00

- IVA fr.

584.60

Totale fr.

7'891.60

a carico

dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

3.2 La nota professionale

19.1.2015 dell’avv. __________ è approvata per:

- onorario fr.

6'010.00

- spese fr.

69.00

- IVA fr.

486.30

Totale fr.

6'565.30

a carico dello Stato, fatto

salvo l’art. 138 cpv. 2 CPP.

3.3. Contro

la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.4. La richiesta di pagamento

deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

4.

4.1. Gli

oneri processuali di primo grado sono posti a carico di AP 1 e, per esso (al

beneficio del gratuito patrocinio), a carico dello Stato.

4.2. Gli oneri

processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

2'000.00

- altri disborsi fr.

200.00

fr.

2'200.00

sono posti, in ragione di 3/4,

a carico di AP 1 e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a

carico dello Stato. Per il resto, sono accollati allo Stato.

4.3. Gli

oneri processuali dell’appello incidentale presentato dagli AP, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1’000.00

- altri disborsi fr.

200.00

fr.

1'200.00

sono posti, in ragione di 1/3,

a carico degli AP e, per essi (al beneficio dell’assistenza giudiziaria), a

carico dello Stato. Per il resto, sono accollati allo Stato.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.