17.2014.162
Condanna per lesioni colpose di un conducente di un furgone che ha causato un incidente omettendo, in fase di svolta a sinistra, di avvistare per tempo il sopraggiungere da tergo di un motoveicolo in
10 marzo 2015Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.162
Locarno
10 marzo 2015/im
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 27 giugno 2014 da
AP 1
rappr. dall' DI1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 27 giugno 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 24 luglio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 25 luglio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa n.
3274/2013 del 19 agosto 2013 il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1
autore colpevole di lesioni colpose per avere, a __________, il 5 marzo 2013,
per negligenza, alla guida del furgone Nissan targato __________, cagionato
lesioni a PC 1 quando, in fase di svolta a sinistra, ometteva di avvistare per
tempo il sopraggiungere da tergo del motoveicolo Yamaha targato __________
condotto dal PC 1 che era in quel frangente regolarmente in fase di sorpasso,
provocando in tal modo la collisione fra i rispettivi veicoli con conseguente
caduta del motociclista. Causandogli così le conseguenze fisiche di cui al
certificato medico 12 marzo 2013 del dr. med. __________ dell'Ospedale
Regionale di __________.
Egli ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria
di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.– ciascuna (corrispondenti a complessivi
fr. 4'050.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a
una multa di fr. 700.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una
pena detentiva di 7 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.
Il primo giudice ha poi rinviato l'accusatore privato PC 1 al foro
civile per le pretese di corrispondente natura.
Fatti
B. Contro il decreto
d'accusa appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione il 20 agosto
2013. Confermando il decreto d'accusa, il 26 agosto 2013 il procuratore
pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il
dibattimento ed il giudizio.
C. Statuendo il 27 giugno
2014 sull'opposizione, il presidente della Pretura penale ha integralmente
confermato l'imputazione (dispositivo 1) e condannato AP 1 alla pena pecuniaria
di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 4'050.– (dispositivo 2.1), sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (dispositivo 2.1.1) e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 1'115.– (dispositivo 2.2).
D. Il giorno stesso AP 1
ha annunciato di appellarsi contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia (comunicata il 24
luglio 2014), con immediata dichiarazione di appello del 25 luglio 2014, egli ha
dichiarato di impugnare l'intera sentenza, segnatamente i dispositivi 1, 2.1 e
2.2, postulando il proscioglimento dal reato di lesioni colpose, con
l'assegnazione delle spese procedurali allo Stato, unitamente ad un'indennità
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 5'570.– più IVA per le spese sostenute
nella procedura di primo grado e di fr. 5'000.– per quelle d'appello. Egli ha
chiesto, inoltre, lo svolgimento del processo in procedura orale.
E. Il dibattimento
d'appello si è svolto il 3 marzo 2015 alla presenza dell'imputato, del suo
difensore e dell'accusatore privato PC 1, assistito da un'interprete di lingua
tedesca designata dalla Corte. L'imputato ha ribadito la propria richiesta di
proscioglimento, postulando l'assegnazione di un'indennità secondo l'art. 429
CPP, mentre che l'accusatore privato ha chiesto la conferma del giudizio di
primo grado dichiarando quale unico colpevole l'imputato.
In chiusura del dibattimento le parti hanno dichiarato di
rinunciare alla comunicazione del dispositivo in una udienza pubblica,
autorizzando la Corte a trasmettere loro direttamente il dispositivo unitamente
alla sentenza motivata.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla
questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale
ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di
tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;
cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
L'imputato
2.
AP
1.
è nato il __________. Coniugato e padre di tre figli di 22,19 e 9 anni, tutti
ancora a suo carico, vive con la famiglia a __________. Professionalmente è
attivo presso la __________ (affiliata di __________) come specialista in
telecomunicazioni, con un reddito netto di circa fr. 6'600.– più tredicesima
mensilità, pari ad un reddito netto mensile di fr. 7'150.–. L'imputato è
incensurato.
Risultanze dell'inchiesta
3.
Il 5 marzo 2013,
attorno alle 10:30, AP 1 si trovava alla guida dell’autofurgone NISSAN Navara
KC 4WD, veicolo di servizio, targato __________. Al suo fianco sedeva il
collega di lavoro __________. Provenienti da __________, i due dovevano recarsi
a __________ per ripristinare una linea telefonica. Passata la frazione di __________
e percorso parte del lungo rettifilo che porta al valico di __________,
l’imputato ha scorto una piazzuola sulla sinistra del campo stradale, in
prossimità del punto ove andava eseguito il lavoro. Egli ha quindi rallentato
per svoltare a sinistra e parcheggiare, essendovi spazio sufficiente,
perpendicolarmente al campo stradale. La manovra non ha avuto buon fine,
giacché al momento in cui stava svoltando e si trovava in movimento
trasversalmente sulla corsia di contromano, l’autofurgone è stato urtato sul
lato sinistro, all’altezza della portiera, dal motoveicolo Yamaha SG02
(scooter), con targhe germaniche __________, condotto dall’accusatore privato PC
1, proveniente da tergo in fase di sorpasso. A seguito dell’urto il
motociclista è caduto, finendo la sua corsa all’esterno del campo stradale
contro una recinzione metallica che delimita la citata piazzuola da un terreno
agricolo. Egli è stato ricoverato presso l’Ospedale Regionale di __________,
ove sono stati diagnosticati un trauma cranico facciale con frattura della
parete postero laterale dell’orbita destra (zigomo destro) e dell’osso
mascellare destro, nonché una lussazione dell’anca destra con frattura
dell’acetabolo destro, che ha reso necessaria la posa di una protesi totale
dell’anca destra.
4.
L’11 aprile 2013 PC
1.
ha sporto querela penale nei confronti di AP 1 per titolo di lesioni colpose
(AI 2).
Sulla scorta del rapporto di polizia del 2 maggio 2013, dei
verbali contenenti le dichiarazioni dei due protagonisti 5 marzo 2013, 23
luglio 2012 (AP 1) e 25 aprile 2013 (PC 1), della documentazione fotografica
allestita dalla polizia e dei riscontri medici dell’ORL, il procuratore
pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di lesioni colpose.
Acquisita agli atti una perizia tecnica del 22 gennaio 2014 (con
relativo supplemento prodotto al dibattimento) dell’ing. __________, fatta
allestire dall’assicuratrice RC dell’autofurgone, il presidente della Pretura
penale ha sentito al dibattimento l’imputato ed il suo passeggero __________,
l’accusatore privato ed il difensore. In esito al dibattimento, egli ha poi
confermato integralmente l’imputazione a carico di AP 1, così come la pena
pecuniaria proposta dall’accusa (riducendo tuttavia da tre a due anni il
periodo di prova), rinunciando invece alla sanzione della multa aggiuntiva, ex
art. 42 cpv. 4 CP, contemplata nel decreto d’accusa.
Appello
5.
Il dibattimento
d’appello si è svolto il 3 marzo 2015 alla presenza dell’imputato, del suo
difensore e dell’accusatore privato. Quest’ultimo ha chiesto la conferma del
giudizio di primo grado ed in particolare che l'imputato sia ritenuto il solo
colpevole dell'incidente.
Dal canto suo, il difensore ha postulato il proscioglimento del
proprio assistito, con contestuale assegnazione di un'indennità secondo l'art.
429.
cpv. 1 lett. a CPP a carico dello Stato e a suo favore di fr. 5'570.– più
IVA per la procedura di primo grado e fr. 3'488.40 per l'appello, il tutto con
carico delle spese allo Stato.
6.
L'art. 125 CP
punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi,
per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute
di una persona.
Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere riunite tre
condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una negligenza ed
un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125
CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii;
sentenza CARP 17.2012.174 del 20 febbraio 2013, consid. 10a e 10b).
7.
Giusta
l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che,
per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali. La negligenza presuppone così l’adempimento di due
condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza,
ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta
qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente
da lesioni involontarie. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in
particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto
delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in
pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV
119, consid. 2.1; 127 IV 62, consid. 2d; 126 IV 13, consid. 7a/bb; Trechsel/Pieth,
StGB, Praxiskommentar, 2ª edizione, n. 29 ad art. 12 CP). Per determinare
precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle
disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti
(DTF 129 IV 119, consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione
stradale (DTF 122 IV 133 consid. 2a; 225 consid. 2a; STF del 14 ottobre 2003,
inc.6S.297/2003, consid. 3.1; Trechsel/Pieth, op. cit., n. 30 ad art. 18 CP;
sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011, consid. 4.5, con rinvii).
Inoltre,
perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere
colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate
le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza
di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1; STF 6B_253/2012 del 7
settembre 2012, consid. 3.2).
8.
Per l’art. 34 cpv. 3
LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono. Intendendo svoltare a sinistra, il conducente deve tenersi sull'asse
della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr), per quanto possibile anche in caso di
strade strette (art. 13 cpv. 1 ONC). Prima di cambiare direzione, egli deve
inoltre segnalare tempestivamente la sua intenzione con l'indicatore di
direzione (art. 39 cpv. 1 lett. a LCStr), tenendo presente che la segnalazione
non lo svincola dall'obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2
LCStr; JdT 2013 I 383, 384; DTF 125 IV 83 consid 2a).
L'obbligo di badare ai veicoli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr)
va inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando
questi sono in fase di sorpasso (DTF 125 IV 83 consid 2a). Ma non solo: il
conducente di un veicolo che intende svoltare a sinistra non ha soltanto
l’obbligo di segnalare con l’apposito dispositivo la sua intenzione di
effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare
la precedenza all’altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, si prepari al
sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella
stessa direzione. In questa evenienza egli deve arrestarsi, o, se del caso, rimanere
fermo per non intralciare la manovra di sorpasso dell’altro conducente che
beneficia della precedenza DTF 125 IV 83 consid. 1a; STF 6S.297/2003 del 14
ottobre 2003, consid. 3.2.1).
9.
Davanti alla
polizia, l'imputato ha dichiarato di aver iniziato a rallentare, sino quasi a
fermarsi, nei pressi della piazzuola sulla sua sinistra ove intendeva
parcheggiare, soggiungendo di aver dapprima guardato nello specchietto
retrovisore e poi inserito l'indicatore di direzione sinistro. Sempre secondo
le sue affermazioni, egli iniziava dunque la manovra "non notando
nessuno giungere da tergo", con la precisazione di non aver visto
nessuno a bordo di un motoveicolo dietro di lui, nemmeno nei chilometri
precedenti (verbale di polizia, AP 1, 05.03.2013, pag. 2, 3, AI 1).
Soltanto davanti al presidente della Pretura penale, egli ha
parlato di una visuale ridotta a tergo: "con lo specchio laterale sinistro
riesco solo a vedere la corsia opposta ma non vedo la corsia dietro di me.
Questo a causa del cassone che vi era sul mio veicolo" (verbale Pretura
penale 27 giugno 2014 interrogatorio imputato). Ribadendo di non aver notato di
essere seguito da un motociclista, egli ha affermato di non aver allargato a
destra prima di svoltare a sinistra, circostanza confermata dal passeggero __________.
Quest'ultimo ha altresì confermato che, prima di svoltare a sinistra,
l'imputato aveva azionato l'indicatore di direzione (verbale Pretura penale 27
giugno 2014, interrogatorio testimone __________).
Dal canto suo, l'accusatore privato ha così descritto il sinistro:
"vedendo il veicolo davanti a me circolare lentamente pensavo che si
volesse fermare sulla destra. Per questo motivo decidevo di sorpassarlo
regolarmente sulla sinistra. Preciso che durante il sorpasso circolavo quasi
sulla linea di margine della corsia di contromano. Durante questa manovra mi
accorgevo che la possibilità di sorpassare l'autoveicolo diminuiva in quanto
quest'ultimo voleva svoltare a sinistra nello spiazzo accanto alla carreggiata.
A questo punto nulla ho potuto fare per evitare l'impatto". Quanto
all'indicatore di direzione, l'accusatore privato ha riferito di non aver "visto
nessuna freccia ad indicare un cambio di direzione" (verbale di polizia, PC
1, 25.04.2013, pag. 2-3, AI 1).
10.
Il primo giudice ha
accertato che l'incidente si è verificato perché l'appellante, contravvenendo
alle precise e doverose cautele appena ricordate (sopra, consid. 8), ha
iniziato la manovra di svolta a sinistra senza prestare la necessaria
attenzione al traffico proveniente da tergo. In sentenza, egli si è detto
colpito dal fatto che "in nessun momento" l'imputato "si
è avveduto della presenza del motoveicolo, né durante la fase di rallentamento,
né prima, né al momento dell'impatto contro la portiera sinistra, sebbene fosse
seguito dallo stesso perlomeno sin dall'inizio del lungo rettifilo"
(sentenza impugnata, consid 9.3, pag. 7). Sempre stando al primo giudice, poi,
anche la perizia di parte prodotta agli atti dalla difesa conferma che se AP 1
avesse dato un'occhiata nello specchietto retrovisore esterno sinistro avrebbe
dovuto notare, benché all'ultimo momento, lo scooterista in prossimità della
mezzeria che si accingeva al sorpasso e desistere dalla manovra, evitando il
sinistro (ibidem). Infine, data la particolarità dell'autofurgone –
montante un cassone posteriore che impedisce l'utilizzo del retrovisore
centrale, permettendo una visione solo parziale attraverso i due retrovisori
esterni – si imponeva per lui una prudenza ancor più accresciuta. Da qui la
sentenza, che prescinde volutamente da ogni analisi circa il comportamento
tenuto dall'accusatore privato, in considerazione del principio secondo cui nel
diritto penale non vi è compensazione delle colpe, ognuno rispondendo delle
proprie (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6, con rinvii).
11.
Ciò premesso,
s'impone un breve accenno alla conformazione della strada nel luogo dove si è
verificato l'incidente. Trattasi della strada cantonale (Via __________) che
dalla frazione di __________ porta al valico doganale di __________. Partendo
dall'intersezione per il valico di __________, vi è un tratto rettilineo di ca.
600.
metri che culmina con una semicurva ad ampio raggio (oltre 160°) piegante
leggermente a destra, riprendendo poi con un lungo rettilineo . L'incidente è avvenuto
ca. 130 metri dopo la citata semicurva (doc. fotografica annessa al rapporto di
polizia; maps.google.ch, per le distanze). Al momento dell'urto, l'autofurgone
era pertanto seguito dal motoveicolo dell'accusatore privato da non meno di 700 metri, su un tratto essenzialmente rettilineo. Le condizioni stradali erano buone, il fondo
asciutto, il tempo bello. La strada era a quel momento priva di traffico, fatta
eccezione per i due veicoli coinvolti nell'incidente (verbale di polizia, PC 1,
25.04
, pag. 2, AI 1).
12.
Stando all'ing. __________,
autore della perizia di parte, sulla base della velocità post-collisione e
delle modalità di collisione determinate sulla scorta dei danni riportati
dall'autofurgone, è possibile ritenere che la velocità prima dell'urto di 60 km/h, dichiarata dall'accusatore privato PC 1, sia attendibile, mentre che l'andatura
dell'autofurgone al momento della collisione poteva aggirarsi attorno ai 15–20
km/h.
Nelle sue conclusioni l'ing. __________ così si esprime:
La ricostruzione della fase precedente la collisione
(…), tenuto inoltre conto della sovrastruttura del furgone, permette di
considerare che negli istanti precedenti la collisione lo scooter si trovava in
una zona che non poteva essere osservata tramite gli specchietti retrovisori
del furgone. Va ad ogni modo evidenziato che nell'ultimo secondo precedente la
collisione lo scooter era molto verosimilmente visibile tramite lo specchio
retrovisore laterale sinistro del furgone. Da parte dello scooterista la
manovra del protagonista AP 1 è diventata percettibile solo nell'ultimo secondo
precedente la collisione.
(atti della
Pretura penale, perizia allegata al doc. 12, pag.17).
A mente del perito, dunque, nella fase precedente la collisione
l'imputato non poteva verificare la situazione a tergo tramite lo specchio
retrovisore centrale a causa della presenza del cassone, che riduceva, inoltre,
la visuale garantita dagli specchi retrovisori laterali. Sostanzialmente egli
ritiene che, a causa dei citati impedimenti di visuale a tergo
dell'autofurgone, l'imputato avrebbe potuto scorgere lo scooter dell'accusatore
privato soltanto una volta iniziata la manovra di svolta a sinistra, nel solo
istante in cui, tenuto conto dell'angolo morto, il motociclo era visibile nello
specchietto retrovisore esterno sinistro, ovvero nell'ultimo secondo prima
dell'impatto.
13.
Le conclusioni
peritali non convincono la Corte.
Sono agli atti i dati relativi all'autofurgone condotto
dall'imputato, estrapolati dall'applicativo di ricerca targhe della Sezione
della circolazione (doc. dib. d'appello 1). Da essi risulta che la carrozzeria
del veicolo è stata modificata con la posa di un "cassone" nella
parte posteriore. A seguito di tale modifica si è reso necessario il collaudo
effettuato a Camorino l’11 gennaio 2012. Questo, sulla base dell’art. 34 cpv. 2
dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali (OETV, RS
741.
) che sancisce, appunto, l’obbligo di sottoporre a collaudo, prima di
ogni ulteriore impiego, il veicolo modificato. L’applicativo di ricerca targhe
riferisce di quattro decisioni, con relativi codici, riguardanti il veicolo,
che non riguardano però gli specchi retrovisori esterni. Si deve così ritenere
che le modifiche apportate al veicolo (cassone) non hanno comportato decisioni
o misure concernenti gli specchi retrovisori esterni originali, che
equipaggiavano il veicolo ancora al momento dell’incidente. Ciò significa che,
nonostante l’ingombro causato dal cassone, i funzionari preposti al collaudo
hanno accertato la conformità degli specchi retrovisori esterni alle rigorose
esigenze tecniche poste dall’OETV e in particolare dall’art. 112 cpv. 1 OETV
che recita: “gli autoveicoli devono essere muniti esternamente, a destra e a
sinistra, di uno specchio retrovisore che permetta al conducente di vedere
facilmente la carreggiata lateralmente lungo la carrozzeria e a tergo su una
distanza di 100 m al minimo”.
Ne deriva che la conclusione della perizia, secondo cui
l'imputato ha potuto scorgere il motociclo proveniente da tergo solo all'ultimo
secondo prima dell'urto, non è condivisibile. Se così fosse, infatti, la
modifica dell'autofurgone non avrebbe superato il collaudo per le ragioni
appena citate, legate all'art. 112 cpv. 2 OETV.
Un'ulteriore circostanza, resa nota solo al dibattimento
d'appello, conforta questo modo di vedere: l'imputato ha dichiarato che
l'autofurgone danneggiato è stato riparato ed è tuttora in circolazione senza
che siano state apportate modifiche.
D'altra parte, anche il perito, che non risulta abbia proceduto ad
un esame del veicolo, perviene a conclusioni tutt'altro che perentorie, quanto
all'assenza di visibilità posteriore tramite gli specchi esterni, limitandosi
ad affermare che "la presenza del citato cassone riduce inoltre la
visuale garantita dagli specchi retrovisori laterali" (pag. 14), o a
parlare di "portata limitata degli specchi posteriori" (pag.
15).
La Corte ne conclude che l'imputato, pur dovendo rinunciare
all'uso dello specchietto retrovisore interno (presenza del cassone), disponeva
comunque di una visuale a tergo del veicolo di almeno 100 metri garantita dagli specchi retrovisori esterni conformemente ai dettami della OETV.
14.
Contrariamente
alle affermazioni di PC 1, alla luce della testimonianza di __________ può ritenersi
assodato che l'imputato ha segnalato con l'indicatore di direzione l'intenzione
di svoltare a sinistra, come pure che questi non abbia allargato sulla destra
della carreggiata prima di svoltare a sinistra.
Non vi è prova, invece, che egli abbia eseguito correttamente la
manovra di preselezione, portandosi sull'asse della carreggiata come imposto
dall'art. 36 cpv. 1 LCStr.
Nel silenzio degli atti dell'inchiesta di polizia, del Ministero
pubblico e della Pretura penale, già il primo giudice aveva ritenuto "improbabile"
l'esecuzione di tale manovra (sentenza impugnata, consid. 9.2, pag. 7).
Al dibattimento d'appello – per la prima volta – l'imputato si è
espresso al riguardo, rispondendo alle domande del difensore:
“ Dopo avere inserito l’indicatore di
direzione mi son portato sull’asse della strada con l’intenzione di svoltare a
sinistra. La manovra di preselezione si è svolta sull’arco di circa 100 metri per una durata di circa una quindicina di secondi” (verbale dibattimento d'appello, pag. 2).
E la difesa ne ha fatto l'argomento centrale dell'arringa. A mente
del difensore, infatti, trovandosi davanti a sé l'autofurgone, vedendolo
rallentare e segnalare con gli indicatori l'intenzione di svoltare a sinistra,
iniziando contemporaneamente la lunga fase di preselezione (ca. 100 metri per una durata di ca. 15 secondi), PC 1 non poteva non avvertire l'imminenza della svolta a
sinistra, ciò che, premessa la corretta manovra di preselezione, comportava per
lui il divieto di sorpassare sancito all'art. 35 cpv. 5 LCStr.
15.
Questa Corte non
ritiene credibili le dichiarazioni dell'imputato circa l'esecuzione di una
lunga e rallentata (sin quasi a fermarsi) manovra di preselezione. Mai in
precedenza, egli ne aveva fatto menzione. Dati i rischi accresciuti insiti in
una manovra di svolta a sinistra, l'imprescindibile preselezione assume
un'importanza fondamentale, da vagliarsi ai fini dell'accertamento delle
responsabilità in caso di incidente. Difficile credere, perciò, che AP 1 si sia
semplicemente dimenticato di menzionarla nel verbale di polizia steso il giorno
dei fatti (AI 1), reiterando, poi, nel secondo interrogatorio del 23 luglio
2013, ove si era limitato a confermare il primo verbale senza nulla aggiungere
(AI 6). Ancor più difficile comprendere che nulla risulti, in proposito,
nemmeno a verbale del primo dibattimento, ove dell'avvenuta manovra di
preselezione risulta solo un timido accenno del difensore nell'arringa scritta
agli atti, ma senza conforto probatorio e, per di più, in aperto contrasto con
le dichiarazioni dell'accusatore privato. Sicché tali nuove affermazioni
suonano quasi alla stregua di ricostruzione, plasmata alle esigenze della
strategia difensiva, più che frutto di una spontanea e sincera evocazione dei
fatti a giudizio.
Non va dimenticato, poi, che già in precedenza l'imputato aveva
adattato il suo dire all'evolversi delle emergenze di causa: nell'inchiesta di
polizia, AP 1 non aveva mai accennato alla diminuita visuale da tergo causata
dalla presenza del cassone. Solo dopo che il perito ha sollevato la questione,
l’imputato si è premurato di riferirne, come importante elemento di giudizio,
davanti al primo giudice.
La Corte ritiene, dunque, che l'ultima versione resa dall'imputato
sia destituita di sufficiente credibilità, siccome proposta solo in sede di
appello, non confortata dagli atti ed in contrasto con le dichiarazioni
dell'accusatore privato. Non vi è prova, pertanto, che l'imputato abbia posto
in atto una corretta manovra di preselezione, nel senso dell'art. 36 cpv. 1
seconda frase LCStr.
16.
Su tale aspetto non
v'è però ragione di soffermarsi ulteriormente, giacché l'imputazione a carico
di AP 1 verte su altra omissione all'origine dell'incidente: quella di aver
omesso "di avvistare per tempo il sopraggiungere da tergo del motoveicolo",
come testualmente indicato nel decreto d'accusa (AI 7) e confermato nella
sentenza impugnata.
a) Su una cosa AP 1 ha
mantenuto dichiarazioni costanti, coerenti e lineari durante tutte le fasi del
procedimento: il fatto di non essersi mai avveduto della presenza dello scooter
condotto da PC 1 che lo seguiva:
“ Durante questa manovra ho guardato
in entrambi gli specchi retrovisori esterni per accertarmi che non ci fosse
traffico. Come d'abitudine, prima di svoltare ho osservato il punto morto. Neanche
in questo istante ho visto qualcuno sopraggiungere da tergo. Anche molto prima
di iniziare la manovra di preselezione avevo osservato a tergo e non avevo
scorto nessun veicolo sopraggiungere” (verbale dibattimento d'appello, pag. 2).
b) Per la difesa l'imputato non ha potuto
scorgere lo scooter di PC 1 proveniente da tergo, poiché circolava a distanza
molto ravvicinata dall'autofurgone ed al centro della corsia, così da non poter
essere visto, anche a causa della presenza del cassone.
La tesi non può essere condivisa.
In linea con il primo giudice la Corte ritiene, infatti, che AP 1
abbia colpevolmente omesso di controllare con sufficiente attenzione il
traffico proveniente da tergo.
Intanto, l'invocare a proprio scarico l'insufficiente visuale (limitata
allo spettro della corsia opposta), non può soccorrergli, giacché come visto,
gli specchi retrovisori non erano di impedimento ad un attento controllo del
traffico proveniente da tergo (sopra, consid. 13).
c) Ma anche nell'ipotesi
– qui non ritenuta – in cui gli specchi retrovisori esterni avessero garantito
una visuale solo parziale, come affermato dal perito e dall'imputato, le cose
non cambierebbero. Le immagini n. 12, 13, 17, 18, 19 e 20 contenute nella
perizia __________ mostrano che la larghezza della corsia percorsa da AP 1 gli
consentiva agevolmente di portarsi sulla linea di margine destra della
carreggiata, aumentando notevolmente la visuale a tergo (per mezzo dello
specchio retrovisore esterno sinistro) non solo sulla corsia di contromano ma
anche su quella di marcia.
Vi erano tutte le condizioni, quindi, per poter avvistare in ogni
momento il motociclista proveniente da tergo, rendersi conto della sua
intenzione di sorpassare e assumere le cautele che si imponevano,
all'occorrenza arrestandosi in prossimità dell'asse stradale permettendogli il
sorpasso.
d) Ciò a maggior
ragione, se si pensa che l'imputato era seguito dallo scooter dell'accusatore
privato da almeno 700 metri, su un tratto a conformazione rettilinea. Non
averlo scorto né in precedenza, né nella fase di rallentamento prima della
svolta, è costitutivo di grave omissione, nella quale non sarebbe incorso un
conducente attento.
e) Vi sono, infine, le
velocità tenute dai due veicoli.
Alla luce delle posizioni finali dei veicoli, il perito ha
ritenuto compatibile la velocità dello scooter, prima dell'impatto, di 60 km/h indicata dall'accusatore privato, mentre che ha calcolato per l'autofurgone una velocità di
15-20 km/h al momento della collisione (perizia, pag. 17). Se, come da lui
dichiarato, l'imputato ha percorso gli ultimi 100 metri in fase di rallentamento, impiegando ca. 15 secondi, significa che in questo specifico
frangente l'autofurgone ha circolato ad una velocità media di ca. 24 km/h, peraltro compatibile con quella calcolata dal perito. In quest'ottica, per la logica più
elementare è da escludere che, nell'imminenza della svolta a sinistra,
l'autofurgone che circolava ad una velocità media di 24 km/h potesse essere seguito, a distanza tanto ravvicinata da non poter essere visto negli specchi
retrovisori, da un motociclo che circolava a 60 km/h.
La discrepanza tra le velocità dei protagonisti apporta dunque
ulteriore consistenza alla tesi dell'accusatore privato, secondo cui al momento
della virata dell'autofurgone e dell'impatto egli si trovava già in fase di
sorpasso,"quasi sulla linea di margine della corsia di contromano".
17.
La Corte
ha fatto propria la versione dell'imputato, supportata dalla testimonianza di __________,
secondo cui egli aveva esposto l'indicatore di direzione (sopra, consid. 14). Altra
cosa è però sapere in che momento ciò sia avvenuto. AP 1 ha dichiarato di aver
azionato l'indicatore "una cinquantina di metri circa dal punto di
svolta" (verbale d'interrogatorio Pretura penale 27 giugno 2014). Per __________,
l'indicatore è rimasto esposto "un certo tempo" (verbale di
audizione Pretura penale 27 giugno 2014, testimone __________).
Se così fosse, PC 1 avrebbe potuto scorgere il segnale luminoso
dell'indicatore di direzione, rallentare l'andatura, cercare di comprendere le
intenzioni dell'imputato e agire di conseguenza, frenando e attendendo la
manovra di svolta. Una manovra che, del resto, egli non si aspettava, "essendoci
da quella parte solo un prato" (verbale dibattimento Pretura penale 27
giugno 2014, pag. 2 in fondo). E siccome dagli atti non risulta che PC 1 abbia
mai rallentato l'andatura, il non aver scorto il segnale di direzione è
spiegabile soltanto con un'esposizione tardiva dell'indicatore, avvenuta
immediatamente prima o addirittura contestualmente alla svolta, con il
motociclo già in fase di sorpasso.
Ne deriva che a PC 1 non è imputabile un comportamento scorretto,
in particolare quello di non aver prestato attenzione alla segnalazione di
svolta e, sul fronte opposto, che l'omissione imputata a AP 1 riflette una
chiara violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCStr.
18.
Quanto alla
negligenza, giova ricordare che la violazione del dovere generale
di prudenza è presunta nel caso di violazione delle norme legali o
amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli
infortuni, quali le norme sulla circolazione stradale, o di regole analoghe (sopra,
consid. 7, nonché STF 6B_25/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2;
6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.2;6B_437/2008 del 24 luglio 2009
consid. 2.1;6B_15/2007 del 9 maggio 2007 consid. 5.1;6P.121/2006 del 7
dicembre 2006 consid. 2.3.1;6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.1; DTF
135.
IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 7 consid. 3.3; 129 IV
119.
consid. 2.1; sentenza CARP, inc. 17.2014.137, del 6 novembre 2014, consid
10.
).
In concreto, la violazione da parte dell'imputato di
una norma di sicurezza, quale l'art. 34 cpv. 3 LCStr, implica dunque, di per
sé,
la violazione di un dovere
generale di prudenza.
La violazione è inoltre da ritenersi grave, quindi
colpevole, dato che la mancata attenzione al traffico proveniente da tergo era
assolutamente evitabile sia per le condizioni della strada, libera, priva di
pericoli, rettilinea e con ottima visibilità in entrambe le direzioni, sia
tenendo conto della quasi trentennale esperienza di guida dell'imputato.
Si fosse avveduto della (lunga) presenza a tergo
dello scooter, AP 1 avrebbe impostato la manovra di svolta in tutt'altro modo:
lasciando che il motoveicolo lo sorpassasse, in precedenza, o in ogni caso
prima di svoltare. Da osservare, inoltre, che l'omissione non è imputabile ad
una disattenzione dovuta alla fretta. Come dichiarato dall'imputato e dal suo
passeggero, i due non erano in ritardo, non erano attesi da qualcuno e non
avevano dunque fretta (verbali Pretura penale 27 giugno 2014 di interrogatorio
dell'imputato e di audizione testimone __________). Per queste ragioni a AP 1
dev'essere rimproverato un agire negligente, ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 PC.
19.
Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e
il risultato deve risultare un rapporto di causalità naturale e adeguata
(sopra, consid. 6; DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 del 7 settembre
2012, consid. 3.3.1; STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.3).
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data
ove la violazione della norma risulti condizione necessaria per l'incidente,
anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa
abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto
2006.
consid. 4.4.1; sentenza CARP 17.2014.137 del 6 novembre 2014, consid. 11).
La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi stabilire se il
comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose
e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto
a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile
da parte dell’agente (DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 consid. 3.3.2;
STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre
2003.
consid. 4; sentenza CARP 17.2014.137 del 6 novembre 2014, consid. 11).
20.
In concreto, un
rapporto di causalità naturale tra la violazione dei doveri di prudenza e le
lesioni patite dall'accusatore privato, è senz'altro dato. Per le ragioni
diffusamente esposte sopra, l'aver omesso, l'imputato, di prestare attenzione
al traffico proveniente da tergo ha rappresentato la causa senza la
quale (conditio sine qua non) le lesioni riportate dall'accusatore
privato PC 1 indicate nel certificato medico 12 marzo 2013 del dr. med. __________
dell'Ospedale Regionale di __________ non si sarebbero verificate.
Non ne va diversamente per il nesso di causalità adeguato,
ritenuto che, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza della
vita, il comportamento omissivo addebitato a AP 1 era idoneo a cagionare o a
favorire le lesioni della vittima. Inoltre, era altresì ampiamente prevedibile
che delle lesioni quali quelle subite dall'accusatore privato potessero
realizzarsi a seguito del comportamento dell'imputato.
Ne discende che AP 1 va dichiarato autore colpevole di lesioni
colpose per i fatti indicati nel decreto d'accusa, confermando la sentenza
impugnata.
Pena
21.
Stabilita la
colpevolezza di AP 1, occorre procedere alla commisurazione della pena ai sensi
dell'art. 47 CP. Per quel che riguarda la commisurazione della pena, questa
Corte ritiene condivisibili le considerazioni espresse al consid. 10.3 della
sentenza di primo grado, compreso il calcolo dell'aliquota giornaliera di pena
pecuniaria che qui si richiamano (art. 82 cpv. 2 CPP). Sentenza che va pertanto
confermata, anche per quanto riguarda la durata (minima) di due anni della
sospensione condizionale della pena pecuniaria e per la rinuncia alla pena
aggiuntiva proposta dall'accusa, ostandovi il divieto della reformatio in
peius (art. 391 cpv. 2 CPP).
Tasse, spese e indennità
22.
In considerazione
della soccombenza integrale dell'appellante, gli oneri processuali di primo
grado, così come quelli di appello, sono posti integralmente a suo carico.
L'accusatore privato non ha inoltrato un'istanza di indennizzo nei
confronti dell'imputato, quantificando e comprovando le proprie pretese. Sarà
pertanto il giudice civile ad occuparsene, vigendo in materia la massima
Dispositivo
dispositiva giusta l'art. 433 cpv. 2 CPP e stante il passaggio in giudicato
della decisione di rinvio al foro civile, per tutte le relative pretese,
pronunciata dal primo giudice.
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398
e segg.
CPP,
12 cpv. 2, 34, 42,
47, 125 cpv. 1 CP,
26 cpv. 1, 34 cpv.
3 LCStr,
3 cpv. 1, 14 cpv. 1
ONC,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato
che, in assenza di impugnazione, il dispositivo 4. della sentenza impugnata è
passato in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di lesioni colpose per avere, il 5 marzo 2013, a __________, per negligenza, alla guida del furgone Nissan targato __________, cagionato
lesioni a PC 1, omettendo, in fase di svolta a sinistra, di avvistare per tempo
il sopraggiungere da tergo del motoveicolo condotto da quest'ultimo in fase di
sorpasso, provocando in tal modo la collisione fra i rispettivi veicoli con
conseguente caduta del motociclista, causandogli così le conseguenze fisiche di
cui al certificato medico 12.02.2013 del dr. med. __________ dell’Ospedale
Regionale di __________.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale
di fr. 4’050.- (quattromilacinquanta);
1.2.2. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’115.- (millecentoquindici) per
il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP
1.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.