17.2014.164
Accoglimento dell'appello e proscioglimento dal reato di incendio colposo per avere acceso a massimo regime e lascitato incustodita per diversi giorni una stufa in sasso in una stanza costruita comple
10 marzo 2015Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.164/
17.2015.37
Locarno
12 marzo 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 23 maggio 2014 da
AP 1,
AP 2,
entrambi rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata il 23
maggio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona nei loro confronti (motivazione
scritta intimata il 25 luglio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 8 agosto 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti di accusa n.
1615/2013 e 1616/2013 del 22 aprile 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto AP
2 e AP 1 autori colpevoli di:
incendio colposo
per avere, a __________, il 25 ottobre 2012, agendo in correità
tra loro, cagionato per negligenza un incendio - sviluppatosi verso l’ 01.00
del 28 ottobre 2012 - all’immobile di proprietà della Comunione ereditaria fu __________
e a quello di proprietà di __________, e meglio per avere, per imprevidenza
colpevole, messo in funzione la pigna del riscaldamento elettrico lasciandola
poi incustodita nonostante in prossimità della stessa vi fossero depositati
materiali combustibili (tessuti, cartone, plastica e legno), con la conseguenza
che l’elevata temperatura unitamente al materiale combustibile circostante
hanno innescato un incendio che si è propagato nell’intera abitazione e
nell’abitazione confinante in cui risiedeva __________.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la
condanna di AP 2 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con un periodo
di prova di due anni - di fr. 900.- (corrispondente 10 aliquote giornaliere da
fr. 90.- cadauna), nonché al pagamento di una multa di fr. 200.- e quella di AP
1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
tre anni - di fr. 1'000.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr.
100.- cadauna), nonché al pagamento di una multa di fr. 300.-.
Ad entrambi sono, inoltre, state accollate tasse e spese di
giustizia.
B. Con sentenza 23
maggio 2014 (intimata il 25 luglio 2014), statuendo sull’opposizione
tempestivamente interposta da AP 2 e AP 1, il giudice della Pretura penale ha confermato
l’imputazione contenuta nei decreti di accusa e ha condannato entrambi gli
imputati alla pena pecuniaria proposta dal procuratore pubblico, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova ridotto, rispetto a quello proposto
nel DA, di un anno. Anche il pretore ha ritenuto di dovere aggiungere, alla
pena pecuniaria sospesa, una multa. Egli ha, però, ridotto, rispetto al DA,
anche l’ammontare di questa sanzione fissandolo in fr. 200.- per AP 2 e fr.
220.- per AP 1.
Fatti
I
coniugi AP 1AP 2 sono, infine, stati condannati al
pagamento di tasse e spese.
C. Contro la sentenza
del giudice della Pretura penale, AP 2 e AP 1 hanno tempestivamente annunciato
di voler interporre appello (cfr. annotazione contenuta nel verb. dib. di primo
grado, pag. 5).
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 8 agosto 2014, i condannati hanno precisato di impugnare
l’intera sentenza di prime cure, postulando il loro completo proscioglimento e
il riconoscimento in loro favore di un indennizzo ex art. 429 CPP.
Contestualmente alla dichiarazione di appello, gli appellanti
hanno presentato - a titolo cautelativo - un’istanza probatoria volta
all’erezione di una superperizia giudiziaria.
D. Vista l’adesione del
PP alla richiesta degli imputati di svolgere il procedimento in procedura
scritta, il 20 agosto 2014 la presidente di questa Corte ha impartito agli appellanti
un termine di 20 giorni per l’eventuale completazione del loro memoriale di
appello.
E. Non avendo gli
appellanti ritenuto di dover completare la motivazione contenuta nella loro
dichiarazione di appello, il 25 agosto 2014, la presidente di questa Corte ha
assegnato alla Pretura penale e al procuratore pubblico un termine di 20 giorni
per la presentazione delle rispettive osservazioni.
F. Con scritto 4
settembre 2014, il giudice della Pretura penale, dopo avere illustrato i
contorni della negligenza imputata ai condannati ed evidenziato le
contraddizioni esistenti tra la motivazione dell’appello e le circostanze di
fatto, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 8 settembre
2014, il procuratore pubblico ha postulato la conferma della sentenza
impugnata.
G. In data 11 settembre
2014, gli appellanti hanno presentato il loro allegato di replica, nel quale
hanno ribadito le loro tesi.
Con scritto 17 settembre 2014, il giudice della Pretura penale ha
comunicato di non avere particolari osservazioni di duplica.
Il PP è rimasto silente.
Considerandi
in diritto:
Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
1.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea
2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10
cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero
procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e
49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,
pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op.
cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid.
2.
; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28
giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;
6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2.
Il
principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto
non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni
fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -
non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro
reo.
Il principio
in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008
consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo
2008.
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del
19.
aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011
consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n.
233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83,
pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10,
n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9,
pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n.
47, pag. 73).
Risultanze dell’inchiesta e giudizio di primo grado
3.
AP 2, nato il __________
ad __________, esercita la professione di falegname a titolo indipendente.
È sposato con AP 1, nata l’__________ a __________, che lavora
come postina (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 13).
I due coniugi (che hanno un figlio ormai adulto) abitano a __________
e, dal 1. luglio 2007, avevano in locazione a __________, per fr. 600.- al mese,
un appartamento che utilizzavano per le vacanze (AI 6).
Entrambi i coniugi AP 1AP 2 sono incensurati (AI 11 e 12).
4.
a. L’appartamento di
vacanza locato dai coniugi AP 1AP 2 si trovava in un’antica costruzione in
legno e muratura edificata nel 1850 e divisa verticalmente a metà per creare
due unità abitative, una - quella occupata dagli imputati - di proprietà della
comunione ereditaria fu __________ e l’altra di proprietà di __________
(rapporto di costatazione 29.1.2013, AI 3, pag. 3).
b. L’appartamento dato
in affitto ai coniugi AP 1AP 2 era costituito da un piano seminterrato (non
collegato con il piano superiore), un piano rialzato (composto da atrio,
servizio igienico, camera e soggiorno), il primo piano (composto da cucina
abitabile e due camere) ed il solaio.
c. L’abitazione veniva
riscaldata prevalentemente con una pigna in sasso posta nel soggiorno (PS __________
9.11
, pag. 2 e 3; PS AP 1 16.11.2012, pag. 2; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2).
Inoltre, disponeva di una stufa a legna che si trovava in cucina (PS __________
9.11
, pag. 3; PS AP 1 16.11.2012, pag. 3; verbale di interrogatorio
dell’imputata, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1) e di
altre stufette (elettriche, secondo quanto dichiarato in PS AP 1 16.11.2012,
pag. 3 rispettivamente ad olio, secondo quanto da lei dichiarato al
dibattimento di primo grado, verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1).
La pigna in sasso, risalente alla fine dell’Ottocento, in origine
funzionava a legna ma, alla fine degli anni ‘60, è stata modificata e
convertita al funzionamento elettrico (PS __________ 9.11.2012, pag. 2).
L’impianto elettrico di cui è stata dotata veniva alimentato da due resistenze
da 1,5 kW ciascuna e la corrente partiva da un quadro elettrico posto
nell’atrio e munito di un interruttore, di una valvola, di un contatore e di un
orologio con timer (AI 1, pag. 3). L’interruttore aveva tre levette: con una
veniva accesa e spenta la stufa, mentre con ognuna delle altre veniva inserita
una delle due resistenze (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3). Il timer - installato
all’inizio degli anni ’90 (PS __________ 9.11.2012, pag. 2) - regolava il tempo
effettivo di funzionamento della stufa (indipendentemente dal momento in cui
veniva accesa) all’interno dei periodi massimi concessi dalla __________,
responsabile dell’approvvigionamento di energia elettrica per l’edificio in
questione.
Nella fattispecie, sin dal momento in cui i coniugi AP 1AP 2
avevano preso in locazione l’appartamento, il timer era impostato così da far
funzionare l’impianto elettrico nella fascia notturna, compresa tra le 22.00 e
le 05.00 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 2; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2) in modo tale
da accumulare il calore di notte (quando il costo dell’energia elettrica è più
basso) e rilasciarlo di giorno.
L’impianto era, invece, privo di termostato (AI 1, pag. 4).
__________, rappresentante dei proprietari dell’appartamento, ha
riferito che, nel 2002, l’impianto elettrico era stato messo in sicurezza dalla
ditta __________ di __________ (PS __________ 9.11.2012, pag. 2).
d. La pigna in sasso era
inserita in una sala dal soffitto in legno e dalle pareti interamente ricoperte
di legno (perline).
Inoltre, dalle dichiarazioni di __________ (PS __________
27.3
, pag. 2) e dei coniugi AP 1AP 2 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3; PS AP 1
23.3
, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2 e 3) emerge che, tra la pigna
e la parete della sala, c’era un ripiano che appoggiava leggermente sul piano
della stufa.
Sotto il ripiano, c’era un gradino in legno che, secondo gli
inquilini, era - come il resto del pavimento del soggiorno - rivestito di
linoleum e che lateralmente entrava in contatto con la pigna in sasso.
Ripiano e gradino erano lì da oltre 50 anni, cioè da ben prima che
gli inquilini prendessero possesso dell’appartamento (2007).
e. __________ ha dato
atto di non avere detto agli inquilini di osservare particolari norme di
sicurezza nell’impiego della pigna, ma di averli unicamente
“ invitati a non lasciare nulla sulla
fonte di calore della pigna” (PS __________ 9.11.2012, pag. 3).
5.
L’istruttoria ha
permesso di appurare che i coniugi AP 1AP 2 - che avevano intenzione di
trascorrere a __________ la prima settimana di novembre (PS AP 1 16.11.2012,
pag. 3) - si erano recati nel loro appartamento di vacanza già qualche giorno prima
per accendere la pigna.
In particolare, è stato accertato che i coniugi AP 1AP 2 avevano
acceso la pigna al massimo, inserendo cioè entrambe le resistenze (per un
totale di 3 kW), già durante la giornata di giovedì 25 ottobre 2012 (PS AP 1
16.11
, pag. 3 e 4; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).
In seguito, erano rientrati al loro domicilio di __________.
Loro intenzione era di tornare a __________ due giorni dopo,
ovvero il sabato 27 ottobre 2012 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4).
Tuttavia, dato che il nipote si era ammalato, avevano posticipato
di un giorno la partenza. L’arrivo in Leventina era, quindi, previsto per
domenica 28 ottobre 2012 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4), vale a dire tre giorni
dopo l’accensione della stufa.
6.
Venerdì 26 ottobre
2012, tra le 07.45 e le 11.00, vi è stata un’interruzione di corrente elettrica
(AI 1, pag. 5; cfr., pure, PS __________ 9.11.2012, pag. 4).
7.
Nella notte tra
sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012, nel soggiorno dell’appartamento dei
coniugi AP 1AP 2, è divampato un incendio.
Verso la 01.00 di notte di domenica 28
ottobre 2012, __________ - che si trovava, insieme alla madre,
nell’appartamento attiguo - è stata svegliata dal gatto e ha subito percepito
“ un forte odore di cera e plastica,
come se stesse bruciando qualcosa” (PS __________ 24.11.2012, pag. 1).
Dopo avere visto, guardando dalla finestra, che l’appartamento dei
vicini stava bruciando, ha allertato i pompieri che, intervenuti immediatamente
sul posto, sono riusciti a domare l’incendio.
Pur non avendo distrutto l’edificio, il fuoco ha causato
importanti danni. L’appartamento occupato dai coniugi AP 1AP 2
“ è da rifare completamente” (PS __________
9.11
, pag. 4),
mentre il danno subito da quello di __________ è stato stimato in fr.
300'000.-/400'000.- (PS __________ 24.11.2012, pag. 2).
Il danno agli oggetti di proprietà degli imputati ammonta a circa
fr. 32'000.- (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4).
8.
Giunta sul posto nel
corso della mattinata, la polizia scientifica, sulla scorta delle testimonianze
e dei rilievi effettuati, ha localizzato il focolaio iniziale dell’incendio “nella
parte del soggiorno dove era collocata la pigna” precisando, in
particolare, che:
“ i resti delle parti in legno
combuste indicano una propagazione del fuoco avvenuta nella zona del vano posto
tra la parete della pigna e le pareti dell’abitazione” (AI 2, ad foto n. 36).
La polizia scientifica ha anche rilevato che
“ parte degli oggetti/mobilio
collocati nella camera al piano superiore sono caduti a ridosso della pigna
stessa” (AI 2, ad foto n. 10)
ed ha, in particolare, osservato che sulla pigna c’erano
soprattutto abiti che, appunto, ha ipotizzato essere caduti dal piano superiore
“ visto che si presentano solo
parzialmente combusti” (AI 2, ad foto n. 14).
9.
a. Gli inquirenti hanno,
poi, conferito mandato all’ing. __________ di allestire una perizia per
appurare le cause dell’incendio.
Nel suo referto 7 dicembre 2012 (AI 1), il perito giudiziario -
sulla scorta anche del sopralluogo effettuato il 29 ottobre 2012 - ha
confermato che “l’incendio ha avuto origine in prossimità della “pigna” del
riscaldamento a funzione elettrica”, precisando che è avvenuto
“ in condizione di temperatura eccessiva
e in presenza di materiali combustibili, quali tessuti, cartone, plastica e
legno” (pag. 6).
ed ha illustrato che, tra
la pigna e la parete:
“ dove erano predisposti a contatto un
predellino e una scansia di legno, sono stati rinvenuti anche resti di vari
oggetti come giocattoli, ma anche e soprattutto residui di tessili” (pag. 5).
b. Il perito giudiziario
ha spiegato che, per ragioni di carico, sull’arco delle 24 ore, la __________
autorizza l’uso di riscaldamenti elettrici soltanto in determinate fasce
orarie, e meglio:
- in fascia notturna, a tariffa ridotta, dalle 22.00 alle 06.00;
- in fascia diurna, a tariffa normale, dalle 09.45 alle 10.15;
dalle
14.20
alle 15.45;
dalle
16.45
alle 17.00;
dalle
17.30
alle 18.15
e che, sull’arco delle 24 ore, il tempo massimo di azionamento è
di 8 ore notturne e di 3 ore e 40 minuti diurne, ovvero complessivamente 11 ore
e 40 minuti (pag. 4).
c. Dopo avere ricordato
che alla fine degli anni ’90 sono state adottate delle norme sulle distanze
minime, rispettivamente sull’inserimento di materiale incombustibile, tra pigne
e elementi (mobili o immobili) fatti di materiale combustibile e che è stato
posto l’obbligo di dotare l’impianto di riscaldamento di un termostato, il
perito ha spiegato che, pur se le norme attuali non consentono più che pigne
vengano poste a contatto con pareti o arredamento di legno, situazioni di
questo tipo poste in essere prima dell’entrata in vigore di tali normative sono
tuttora tollerate (pag. 5 e 6).
d. Ha spiegato
l’accaduto come segue:
“ ritenuto (…) l’accumulo a massima
potenza nella notte tra giovedì e venerdì, considerata una dissipazione
limitata a causa di ambiente chiuso e in mancanza di una funzione termostatica
di limitazione, è pensabile che l’apporto calorico aggiunto nella notte di
venerdì abbia portato a valori elevati di temperatura nella “pigna”, accentuati
ulteriormente nella fase dopo le 22.00 del sabato. A difetto di accertamento
non si può poi escludere la dilatazione dei tempi, oltre a quelli predisposti,
ma comunque entro la fascia dei blocchi __________, per anomalia funzionale
dell’orologio temporizzatore. È nell’ultima fascia che è iniziato il processo
di combustione di materiali a ridosso di essa. Dai detriti è confermata la
presenza di tessili, cartoni, plastiche, oltre a parti in legno, come i
montanti, il predellino e il ripiano a contatto con diffusione alle parti alte
e alla perlinatura di rivestimento muri/pareti” (pag. 5).
10.
Gli imputati hanno
incaricato l’ing. __________ di allestire una perizia di parte. L’esperto, nel
suo referto 10 settembre 2013 (all. al doc. Pretura penale 2) ha spiegato che:
- la pigna in
questione non era conforme alle norme e direttive antincendio emanate
dall’Associazione degli istituti cantonali contro gli incendi (AICAA) e “costituiva
un pericolo d’incendio accresciuto per le cose e le persone”: da un lato,
il ripiano in legno e il gradino in legno ricoperto di linoleum, essendo posti
a diretto contatto con la pigna, non rispettavano le distanze minime che tali
norme prescrivono tra pigna e materiale combustibile; dall’altro, le pareti e
la soletta di legno non rispettavano le particolari esigenze (inserimento di
elementi di protezione incombustibili tra pigna e parti di costruzione
combustibili) poste da queste norme (pag. 5, 6, 9, 11 e 15);
- non si può
escludere un malfunzionamento del timer a seguito dell’interruzione di corrente
avvenuta nella mattina di venerdì 26 ottobre 2012 (pag. 14) e la conseguente
dilatazione dei tempi di funzionamento della pigna;
- il potenziale
aumento dei tempi di funzionamento della pigna è pari al 46%, corrispondente
alla differenza tra le 8 ore di funzionamento notturno e le 11 ore e 40 minuti
di funzionamento massimo consentito dalla __________ (pag. 3 e 14);
- ciò ha condotto
allo sviluppo di temperature anche elevate all’interno e sulla superficie della
pigna, con conseguente accelerazione del processo di carbonizzazione delle
parti in legno a diretto contatto con la pigna (pag. 14 e 15);
- il gradino in
legno rivestito in linoleum posto tra la pigna e la parete di legno costituiva
un cassone chiuso che ha permesso, al suo interno, un accumulo di aria calda e,
quindi, lo sviluppo di temperature ancora più elevate, ciò che ha contribuito
all’innesco dell’incendio, ritenuto peraltro che la plastica (come il linoleum)
ha valori di autoaccensione più bassi rispetto al legno (pag. 3, 4, 14 e 15);
- la presenza di
un termostato - oggigiorno imprescindibile - avrebbe sicuramente limitato la
temperatura sviluppatasi all’interno e sulla superficie della pigna, riducendo
considerevolmente il rischio di incendio (pag. 3, 10 e 15);
11.
a. I coniugi AP 1AP 2 non
hanno saputo spiegare l’incendio se non con un corto circuito dell’impianto
elettrico della pigna (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; cfr., pure, verbale di
interrogatorio dell’imputato, pag. 2).
b. Hanno ammesso di
avere acceso al massimo la pigna e di averla lasciata incustodita per più
giorni (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; verbale di interrogatorio
dell’imputata, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1), ma
hanno negato di avere lasciato a diretto contatto con la stufa o nelle sue
vicinanze oggetti che avrebbero potuto prendere fuoco (PS AP 1 16.11.2012, pag.
3.
e 4; PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 3; verbale di
interrogatorio dell’imputata, pag. 2; verbale di interrogatorio dell’imputato,
pag. 1).
12.
Con sentenza 23 maggio
2014, il giudice della Pretura penale ha dichiarato i coniugi AP 1AP 2 autori
colpevoli di incendio colposo.
Egli ha, infatti, ritenuto che essi, accendendo la stufa a
pieno regime e lasciandola incustodita benché nelle sue vicinanze avessero depositato
vari oggetti infiammabili, non avevano dato prova della prudenza che si
imponeva in base alle circostanze ed alle loro condizioni personali.
Considerando che tale imprudenza fosse la causa (naturale ed
adeguata) dell’incendio, ha condannato entrambi così
come indicato in ingresso.
Appello
13.
Gli appellanti - sulla
base di argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito - chiedono di
essere prosciolti dall’imputazione di incendio colposo.
14.
La sentenza impugnata
rimprovera ai coniugi AP 1AP 2 di avere depositato dei materiali combustibili, in
particolare tessuti e pastiche, in prossimità della pigna e di averla poi
accesa e lasciata incustodita.
I coniugi AP 1AP 2 hanno negato di avere lasciato a diretto
contatto con la stufa o nelle sue vicinanze oggetti che avrebbero potuto prendere
fuoco (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3; PS AP 2
23.3
, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 2; verbale di
interrogatorio dell’imputato, pag. 1).
Essi hanno, in particolare, negato di avere lasciato dei vestiti
sulla pigna:
“D: Sulla pigna
in sasso (…) avevate depositato qualche cosa che con la fonte di calore avrebbe
potuto in qualche modo incendiarsi?
R: Sopra la fonte
di calore nulla. (…)
Confermo che
quando la pigna in sasso era spenta ci capitava di lasciare delle cose sulla
stessa che però al momento di accenderla abbiamo sempre provveduto a spostare”
(PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; cfr., anche, PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3);
“D: Sulla pigna
in sasso vi era depositato qualche cosa che con la fonte di calore avrebbe
potuto in qualche modo incendiarsi?
R: No. Nessun
tipo di oggetto. Inoltre tutte le volte che accendo la pigna controllo se sono
stati appoggiati oggetti per sbaglio sul pianale e provvedo a rimuoverli” (PS AP
2.
23.3.2013, pag. 3; cfr., pure, verbale di interrogatorio dell’imputato, pag.
1).
Inoltre, i due coniugi hanno negato anche di avere lasciato dei
giocattoli nelle immediate vicinanze della stufa. Hanno precisato che, nel
locale in cui c’era la pigna, c’era anche una cesta con dei giocattoli che,
però, essi, prima di partire, avevano avuto l’accortezza di allontanare dalla
pigna di almeno 30/40 cm (PS AP 1 16.11.2012, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013,
pag. 3) e che altri giocattoli erano al piano superiore, contenuti in un
apposito armadio nella camera dei bambini.
Le dichiarazioni degli imputati sono, nella loro sostanza,
confermate dalla polizia scientifica che, dopo aver osservato come sia i
tessuti rinvenuti sopra la pigna che i giocattoli ritrovati accanto ad essa
risultassero soltanto parzialmente combusti (cfr. documentazione fotografica,
AI 2, foto n. 11, 14 e 16), ha osservato che
“ il livello di distruzione degli
stessi, dimostra che la loro combustione è avvenuta in un secondo tempo” (AI 2,
didascalia delle foto n. 11; cfr., pure, didascalia della foto n. 10),
ed ha concluso che:
“ Visto che si presentano solo
parzialmente combusti è ragionevole ipotizzare che facciano parte del materiale
caduto dalla camera” (AI 2, didascalia della foto n. 14)
Non va, poi, dimenticato che questa conclusione della polizia
scientifica trova, a sua volta, conferma nella perizia giudiziaria ritenuto che
anche il perito giudiziario stesso ha osservato che:
“ l’effetto combustione, propagatosi
verso l’alto, ha distrutto l’impalcato che separa il PT dal 1° P in questa
sezione, dove un armadio pieno di indumenti e oggetti vari, dal 1° P è rovinato
verso il basso” (AI 1, pag. 3).
La stessa cosa vale per l’altro materiale citato nel DA e di
cui, peraltro, non vi è alcuna identificazione se non per il genere (cartone e
legno). In particolare, a proposito del “legno”, si rileva che, se con esso
deve essere inteso quello di cui erano fatti il ripiano e il gradino che erano
posti a contatto con la pigna, forza è constatare che la sua presenza non è addebitabile
agli imputati (si tratta di strutture messe a dimora dal proprietario).
Ne deriva che, sulla base degli atti, non solo non può essere
escluso, ma, anzi, appare del tutto verosimile che i tessuti (di cui è stata
trovata traccia sopra la pigna), i giocattoli (i cui resti sono stati ritrovati
accanto alla pigna) e gli altri materiali (cartone e legno) siano caduti su di
essa, rispettivamente accanto ad essa, dal piano superiore quando, a causa
delle fiamme, ha ceduto il pavimento (come, del resto, ipotizzato anche dai
coniugi AP 1AP 2 al dibattimento pretorile, cfr. verbale di interrogatorio
dell’imputata, pag. 2 e dell’imputato pag. 1).
Forza è concludere, dunque, che agli atti non v’è alcuna prova
del comportamento negligente imputato ai coniugi AP 1AP 2 con il DA (avere
lasciato incustodita la pigna accesa “nonostante in prossimità della stessa
vi fossero depositati materiali combustibili quali tessuti, cartone, plastica e
legno”) e confermato dal giudice di primo grado (“gli imputati, nelle
immediate vicinanze della pigna, avevano lasciato una quantità d’oggetti di
varia natura (…) questi oggetti, non rimossi, hanno certamente creato una
situazione di pericolo oltre l’ammissibile, favorendo così il divampare
dell’incendio”, sentenza impugnata, consid 12.4., pag 9) e da loro
contestato.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata e i coniugi AP 1AP 2
vanno prosciolti dal reato loro addebitato.
15.
A titolo puramente
abbondanziale, al fine chiarire le ragioni per cui non si procede ad un rinvio ex
art. 409 CPP, si osserva che neppure potrebbe essere rimproverato ai coniugi AP
1AP 2 il semplice fatto di avere acceso la pigna e di essersene poi andati,
lasciandola incustodita per qualche giorno.
Un tale comportamento - non imputato nel decreto di accusa - non
costituirebbe, infatti, nelle concrete circostanze, un’imprevidenza colpevole.
a. Una negligenza
cosciente non sarebbe data nella misura in cui deve essere concluso che i
coniugi AP 1AP 2 non hanno riconosciuto come rischiosa la situazione che
entrambi i periti hanno posto all’origine dell’incendio.
Sia il perito giudiziario che il perito di parte concordano,
infatti, sostanzialmente nel ritenere che l’incendio si è sviluppato a causa
della posizione - non conforme alle attuali norme di sicurezza - della pigna
all’interno di un ambiente completamente ligneo. In altri termini, secondo
entrambi i periti, se fossero state rispettate, tra pigna ed elementi
costruttivi in legno, le distanze minime prescritte dalla legge, l’incendio -
dovuto al surriscaldamento della stufa, causato dal malfunzionamento del timer,
a sua volta provocato dall’interruzione di corrente - non si sarebbe mai
sviluppato.
Che i coniugi AP 1AP 2 non abbiano riconosciuto il rischio insito
nel posizionamento della pigna è certo. Sostenere il contrario - ovvero, che essi
fossero consapevoli del rischio - significherebbe, infatti, ammettere che, per
anni, essi hanno coscientemente esposto loro stessi e i loro familiari più cari
al rischio di perire in un incendio, visto come essi abbiano regolarmente
utilizzato la pigna (sempre accesa, durante le vacanze invernali, al massimo),
non solo in vista, ma anche durante i loro soggiorni in Leventina.
b. Ma neppure sarebbe
data una negligenza incosciente (per non avere scorto la fonte di pericolo)
perché il regolare utilizzo di tale pigna non era, per i coniugi AP 1AP 2,
riconoscibile come situazione a rischio.
Da un lato, perché il pericolo non era stato riconosciuto neppure
dai proprietari che non avevano impartito ai loro inquilini (cioè agli
appellanti) nessuna particolare istruzione in relazione all’impiego della
stufa.
Dall’altro, perché essi avevano sempre utilizzato la pigna
(accendendola già prima di iniziare le loro vacanze a __________) senza che,
nei cinque anni in cui avevano avuto in locazione l’appartamento, fosse mai
successo niente e senza che vi fosse mai stato il benché minimo segnale di
pericolo (cfr. PS AP 1 23.3.2013, pag. 3 in cui la donna ha precisato di non avere mai sentito odore di bruciato o di plastica quando la pigna era accesa).
Dall’altro ancora, poiché l’inserimento di una pigna in un locale
interamente costruito in legno è una situazione assai diffusa nelle zone di
montagna così come generalmente diffusa è, nel periodo invernale, la prassi di
accendere a pieno regime il riscaldamento nelle case di montagna (dove
l’utilizzo del legno è pure particolarmente diffuso) alcuni giorni prima di
accedervi per dei soggiorni temporanei.
Del resto, così come ha chiaramente esposto lo stesso perito
giudiziario, situazioni simili a quella qui in esame (inserimento di una pigna a
contatto di in un ambiente completamente ligneo), sebbene non conformi alle
normative attualmente vigenti, sono tollerate. In queste condizioni, non può
essere ragionevolmente sostenuto che la posizione della pigna all’interno di un
locale costruito interamente in legno fosse, per i coniugi AP 1AP 2,
riconoscibile come una situazione di pericolo.
16.
Per tutte queste
ragioni, gli appellanti devono essere prosciolti dal reato loro ascritto.
17.
Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), così
come quelli di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), sono interamente posti a carico
dello Stato,
18.
18.1
I coniugi AP 1AP 2
hanno chiesto il riconoscimento a loro favore di un’indennità ex art. 429 CPP
composta da:
- fr. 10'384.30 per le spese legali relative al procedimento di
primo grado;
- fr. 6'804.- per i costi legati all’allestimento della perizia di
parte;
- fr. 2'000.- ciascuno, oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2013
(data di emissione dei decreti di accusa), per il torto morale;
- un non meglio specificato importo per le spese legali relative
al procedimento di appello.
18.2
a. Quanto alle spese
legali per il procedimento di primo grado, si osserva che non tutte le
prestazioni indicate nella nota d’onorario prodotta dall’avv. DI 1 al
dibattimento di primo grado (doc. 2 allegato all’arringa difensiva scritta)
possono essere riconosciute.
Per i motivi che verranno meglio esposti in seguito, non può in
particolare essere riconosciuto il dispendio orario esposto per le prestazioni
legate all’allestimento della perizia di parte ad opera dell’ing. __________
(./. 5 ore e 26 minuti).
Neppure può essere riconosciuto il tempo esposto per la telefonata
alla Pretura di Locarno (./. 7 minuti), ritenuto come tale prestazioni esuli
dal procedimento penale.
Ne discende una decurtazione complessiva di 5 ore e 33 minuti che,
alla tariffa di fr. 250.-/ora esposta nella nota, corrispondono a fr. 1’387.50.
Le spese telefoniche devono essere adeguate alle decurtazioni
temporali operate (./. fr. 4.40).
Inoltre, le spese di formazione e archiviazioni dell’incarto vanno
ridotte dai fr. 60.- esposti a fr. 50.- (./. 10.-).
Le spese per le fotocopie appaiono eccessive rispetto alle
dimensioni dell’incarto e vanno, pertanto, dimezzate (./. 410.-).
Sulla scorta della giurisprudenza della
CRP secondo cui l’avvocato ha diritto al rimborso di fr. 2.- per ogni pagina
inviata via fax e per ogni invio e-mail (CRP
60.2006.392
del 2 maggio 2007; 60.2006.237 del 20 aprile 2007; 60.2005.209 del
25.
settembre 2006), in concreto:
- le spese relative all’invio di fax non meglio
precisati sono riconosciute limitatamente a fr. 12.- per le complessive 6
pagine degli scritti inviati il 26.4.2013 e il 7.5.2013 al MP
(./. 4.-);
- le spese per le
e-mail non possono essere riconosciute ritenuto come dalla nota non risultino
altre e-mail inviate dall’avv. DI 1 oltre a quelle inviate all’ing. __________
che, come visto, sono state stralciate (./. fr. 491.-).
Per il resto le spese sono riconosciute così come esposte.
Ne discende che, per il procedimento davanti alla Pretura penale,
deve essere riconosciuto un indennizzo di fr. 7'892.85, pari a fr. 6'272.60,
fr. 1'035.60 di spese e fr. 584.65 di IVA.
b. Per il procedimento
di appello, viene riconosciuto un dispendio orario di 8 ore che, alla tariffa
di fr. 250.-/ora, corrisponde ad un onorario di fr. 2'000.-.
Le spese vengono riconosciute in complessivi fr. 137.- (pari a fr.
80.
- per le scritturazioni 16, fr. 42 per le 21 fotocopie e fr. 15.- per i 3
invii raccomandati).
L’IVA, al tasso dell’8%, è pari a fr. 170.95.-
Ne discende che, per il procedimento d’appello, deve essere
riconosciuto un indennizzo complessivo di fr. 2'307.95.
c. Lo Stato è, dunque,
condannato a versare agli appellanti l’importo di fr. 10'200.80 (fr. 7'892.85 +
fr. 2'307.95) a titolo di risarcimento delle spese legali per il primo e il
secondo grado di giudizio (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
18.3
Non
viene, invece, riconosciuto alcun indennizzo per il torto morale, ritenuto che,
benché sia certamente stato fonte di disagi, non si può dire che il
procedimento penale condotto nei confronti degli imputati abbia causato loro la
particolare sofferenza esatta dalla giurisprudenza per il risarcimento di tale
posta del danno.
18.4
Neppure possono essere
risarcite le spese legate all’allestimento della perizia di parte, ritenuto
come essa non sia stata utilizzata per il giudizio che è stato reso sulla
scorta degli accertamenti della polizia scientifica e delle dichiarazioni delle
parti. Se la perizia di parte è stata citata in sentenza lo è stata soltanto
per evidenziare come, sostanzialmente, l’opinione del perito di parte non
divergesse da quella del perito giudiziario.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80, 81, 84, 139, 182, 379 e
segg. e 398 e segg. CPP;
32 cpv. 1 Cost., 6
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
12, 34, 42, 44, 47,
48, 50 e 222 CP;
nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle
ripetibili, l’art. 429 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 2 e AP 1
sono prosciolti da ogni imputazione.
2.
2.1. Gli oneri processuali
relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dello Stato.
2.2. Gli oneri processuali
d’appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr.
1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
3. L’istanza di
risarcimento presentata da AP 2 e AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza:
3.1. lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino è condannato a rifondere a AP 2 e AP 1
l’importo complessivo di
fr. 10'200.80 a titolo di
indennizzo per le spese legali relative al procedimento di primo grado e al
procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
3.2. per il resto,
l’istanza è respinta.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.