Lexipedia

Decisione

17.2014.164

Accoglimento dell'appello e proscioglimento dal reato di incendio colposo per avere acceso a massimo regime e lascitato incustodita per diversi giorni una stufa in sasso in una stanza costruita comple

10 marzo 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

coniugi AP 1AP 2 sono, infine, stati condannati al

pagamento di tasse e spese.

C. Contro la sentenza

del giudice della Pretura penale, AP 2 e AP 1 hanno tempestivamente annunciato

di voler interporre appello (cfr. annotazione contenuta nel verb. dib. di primo

grado, pag. 5).

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 8 agosto 2014, i condannati hanno precisato di impugnare

l’intera sentenza di prime cure, postulando il loro completo proscioglimento e

il riconoscimento in loro favore di un indennizzo ex art. 429 CPP.

Contestualmente alla dichiarazione di appello, gli appellanti

hanno presentato - a titolo cautelativo - un’istanza probatoria volta

all’erezione di una superperizia giudiziaria.

D. Vista l’adesione del

PP alla richiesta degli imputati di svolgere il procedimento in procedura

scritta, il 20 agosto 2014 la presidente di questa Corte ha impartito agli appellanti

un termine di 20 giorni per l’eventuale completazione del loro memoriale di

appello.

E. Non avendo gli

appellanti ritenuto di dover completare la motivazione contenuta nella loro

dichiarazione di appello, il 25 agosto 2014, la presidente di questa Corte ha

assegnato alla Pretura penale e al procuratore pubblico un termine di 20 giorni

per la presentazione delle rispettive osservazioni.

F. Con scritto 4

settembre 2014, il giudice della Pretura penale, dopo avere illustrato i

contorni della negligenza imputata ai condannati ed evidenziato le

contraddizioni esistenti tra la motivazione dell’appello e le circostanze di

fatto, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 8 settembre

2014, il procuratore pubblico ha postulato la conferma della sentenza

impugnata.

G. In data 11 settembre

2014, gli appellanti hanno presentato il loro allegato di replica, nel quale

hanno ribadito le loro tesi.

Con scritto 17 settembre 2014, il giudice della Pretura penale ha

comunicato di non avere particolari osservazioni di duplica.

Il PP è rimasto silente.

Considerandi

in diritto:

Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

1.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.

297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.

2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San

Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea

2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10

cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero

procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e

49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;

Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,

pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op.

cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid.

2.

; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28

giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

2.

Il

principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -

oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto

non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto

convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni

fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze -

non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro

reo.

Il principio

in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale

avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29

luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;

6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008

consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo

2008.

consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del

19.

aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011

consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, § 13, n.

233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83,

pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10,

n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9,

pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n.

47, pag. 73).

Risultanze dell’inchiesta e giudizio di primo grado

3.

AP 2, nato il __________

ad __________, esercita la professione di falegname a titolo indipendente.

È sposato con AP 1, nata l’__________ a __________, che lavora

come postina (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 13).

I due coniugi (che hanno un figlio ormai adulto) abitano a __________

e, dal 1. luglio 2007, avevano in locazione a __________, per fr. 600.- al mese,

un appartamento che utilizzavano per le vacanze (AI 6).

Entrambi i coniugi AP 1AP 2 sono incensurati (AI 11 e 12).

4.

a. L’appartamento di

vacanza locato dai coniugi AP 1AP 2 si trovava in un’antica costruzione in

legno e muratura edificata nel 1850 e divisa verticalmente a metà per creare

due unità abitative, una - quella occupata dagli imputati - di proprietà della

comunione ereditaria fu __________ e l’altra di proprietà di __________

(rapporto di costatazione 29.1.2013, AI 3, pag. 3).

b. L’appartamento dato

in affitto ai coniugi AP 1AP 2 era costituito da un piano seminterrato (non

collegato con il piano superiore), un piano rialzato (composto da atrio,

servizio igienico, camera e soggiorno), il primo piano (composto da cucina

abitabile e due camere) ed il solaio.

c. L’abitazione veniva

riscaldata prevalentemente con una pigna in sasso posta nel soggiorno (PS __________

9.11

, pag. 2 e 3; PS AP 1 16.11.2012, pag. 2; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2).

Inoltre, disponeva di una stufa a legna che si trovava in cucina (PS __________

9.11

, pag. 3; PS AP 1 16.11.2012, pag. 3; verbale di interrogatorio

dell’imputata, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1) e di

altre stufette (elettriche, secondo quanto dichiarato in PS AP 1 16.11.2012,

pag. 3 rispettivamente ad olio, secondo quanto da lei dichiarato al

dibattimento di primo grado, verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1).

La pigna in sasso, risalente alla fine dell’Ottocento, in origine

funzionava a legna ma, alla fine degli anni ‘60, è stata modificata e

convertita al funzionamento elettrico (PS __________ 9.11.2012, pag. 2).

L’impianto elettrico di cui è stata dotata veniva alimentato da due resistenze

da 1,5 kW ciascuna e la corrente partiva da un quadro elettrico posto

nell’atrio e munito di un interruttore, di una valvola, di un contatore e di un

orologio con timer (AI 1, pag. 3). L’interruttore aveva tre levette: con una

veniva accesa e spenta la stufa, mentre con ognuna delle altre veniva inserita

una delle due resistenze (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3). Il timer - installato

all’inizio degli anni ’90 (PS __________ 9.11.2012, pag. 2) - regolava il tempo

effettivo di funzionamento della stufa (indipendentemente dal momento in cui

veniva accesa) all’interno dei periodi massimi concessi dalla __________,

responsabile dell’approvvigionamento di energia elettrica per l’edificio in

questione.

Nella fattispecie, sin dal momento in cui i coniugi AP 1AP 2

avevano preso in locazione l’appartamento, il timer era impostato così da far

funzionare l’impianto elettrico nella fascia notturna, compresa tra le 22.00 e

le 05.00 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 2; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2) in modo tale

da accumulare il calore di notte (quando il costo dell’energia elettrica è più

basso) e rilasciarlo di giorno.

L’impianto era, invece, privo di termostato (AI 1, pag. 4).

__________, rappresentante dei proprietari dell’appartamento, ha

riferito che, nel 2002, l’impianto elettrico era stato messo in sicurezza dalla

ditta __________ di __________ (PS __________ 9.11.2012, pag. 2).

d. La pigna in sasso era

inserita in una sala dal soffitto in legno e dalle pareti interamente ricoperte

di legno (perline).

Inoltre, dalle dichiarazioni di __________ (PS __________

27.3

, pag. 2) e dei coniugi AP 1AP 2 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3; PS AP 1

23.3

, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 2 e 3) emerge che, tra la pigna

e la parete della sala, c’era un ripiano che appoggiava leggermente sul piano

della stufa.

Sotto il ripiano, c’era un gradino in legno che, secondo gli

inquilini, era - come il resto del pavimento del soggiorno - rivestito di

linoleum e che lateralmente entrava in contatto con la pigna in sasso.

Ripiano e gradino erano lì da oltre 50 anni, cioè da ben prima che

gli inquilini prendessero possesso dell’appartamento (2007).

e. __________ ha dato

atto di non avere detto agli inquilini di osservare particolari norme di

sicurezza nell’impiego della pigna, ma di averli unicamente

“ invitati a non lasciare nulla sulla

fonte di calore della pigna” (PS __________ 9.11.2012, pag. 3).

5.

L’istruttoria ha

permesso di appurare che i coniugi AP 1AP 2 - che avevano intenzione di

trascorrere a __________ la prima settimana di novembre (PS AP 1 16.11.2012,

pag. 3) - si erano recati nel loro appartamento di vacanza già qualche giorno prima

per accendere la pigna.

In particolare, è stato accertato che i coniugi AP 1AP 2 avevano

acceso la pigna al massimo, inserendo cioè entrambe le resistenze (per un

totale di 3 kW), già durante la giornata di giovedì 25 ottobre 2012 (PS AP 1

16.11

, pag. 3 e 4; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

In seguito, erano rientrati al loro domicilio di __________.

Loro intenzione era di tornare a __________ due giorni dopo,

ovvero il sabato 27 ottobre 2012 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4).

Tuttavia, dato che il nipote si era ammalato, avevano posticipato

di un giorno la partenza. L’arrivo in Leventina era, quindi, previsto per

domenica 28 ottobre 2012 (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4), vale a dire tre giorni

dopo l’accensione della stufa.

6.

Venerdì 26 ottobre

2012, tra le 07.45 e le 11.00, vi è stata un’interruzione di corrente elettrica

(AI 1, pag. 5; cfr., pure, PS __________ 9.11.2012, pag. 4).

7.

Nella notte tra

sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012, nel soggiorno dell’appartamento dei

coniugi AP 1AP 2, è divampato un incendio.

Verso la 01.00 di notte di domenica 28

ottobre 2012, __________ - che si trovava, insieme alla madre,

nell’appartamento attiguo - è stata svegliata dal gatto e ha subito percepito

“ un forte odore di cera e plastica,

come se stesse bruciando qualcosa” (PS __________ 24.11.2012, pag. 1).

Dopo avere visto, guardando dalla finestra, che l’appartamento dei

vicini stava bruciando, ha allertato i pompieri che, intervenuti immediatamente

sul posto, sono riusciti a domare l’incendio.

Pur non avendo distrutto l’edificio, il fuoco ha causato

importanti danni. L’appartamento occupato dai coniugi AP 1AP 2

“ è da rifare completamente” (PS __________

9.11

, pag. 4),

mentre il danno subito da quello di __________ è stato stimato in fr.

300'000.-/400'000.- (PS __________ 24.11.2012, pag. 2).

Il danno agli oggetti di proprietà degli imputati ammonta a circa

fr. 32'000.- (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4).

8.

Giunta sul posto nel

corso della mattinata, la polizia scientifica, sulla scorta delle testimonianze

e dei rilievi effettuati, ha localizzato il focolaio iniziale dell’incendio “nella

parte del soggiorno dove era collocata la pigna” precisando, in

particolare, che:

“ i resti delle parti in legno

combuste indicano una propagazione del fuoco avvenuta nella zona del vano posto

tra la parete della pigna e le pareti dell’abitazione” (AI 2, ad foto n. 36).

La polizia scientifica ha anche rilevato che

“ parte degli oggetti/mobilio

collocati nella camera al piano superiore sono caduti a ridosso della pigna

stessa” (AI 2, ad foto n. 10)

ed ha, in particolare, osservato che sulla pigna c’erano

soprattutto abiti che, appunto, ha ipotizzato essere caduti dal piano superiore

“ visto che si presentano solo

parzialmente combusti” (AI 2, ad foto n. 14).

9.

a. Gli inquirenti hanno,

poi, conferito mandato all’ing. __________ di allestire una perizia per

appurare le cause dell’incendio.

Nel suo referto 7 dicembre 2012 (AI 1), il perito giudiziario -

sulla scorta anche del sopralluogo effettuato il 29 ottobre 2012 - ha

confermato che “l’incendio ha avuto origine in prossimità della “pigna” del

riscaldamento a funzione elettrica”, precisando che è avvenuto

“ in condizione di temperatura eccessiva

e in presenza di materiali combustibili, quali tessuti, cartone, plastica e

legno” (pag. 6).

ed ha illustrato che, tra

la pigna e la parete:

“ dove erano predisposti a contatto un

predellino e una scansia di legno, sono stati rinvenuti anche resti di vari

oggetti come giocattoli, ma anche e soprattutto residui di tessili” (pag. 5).

b. Il perito giudiziario

ha spiegato che, per ragioni di carico, sull’arco delle 24 ore, la __________

autorizza l’uso di riscaldamenti elettrici soltanto in determinate fasce

orarie, e meglio:

- in fascia notturna, a tariffa ridotta, dalle 22.00 alle 06.00;

- in fascia diurna, a tariffa normale, dalle 09.45 alle 10.15;

dalle

14.20

alle 15.45;

dalle

16.45

alle 17.00;

dalle

17.30

alle 18.15

e che, sull’arco delle 24 ore, il tempo massimo di azionamento è

di 8 ore notturne e di 3 ore e 40 minuti diurne, ovvero complessivamente 11 ore

e 40 minuti (pag. 4).

c. Dopo avere ricordato

che alla fine degli anni ’90 sono state adottate delle norme sulle distanze

minime, rispettivamente sull’inserimento di materiale incombustibile, tra pigne

e elementi (mobili o immobili) fatti di materiale combustibile e che è stato

posto l’obbligo di dotare l’impianto di riscaldamento di un termostato, il

perito ha spiegato che, pur se le norme attuali non consentono più che pigne

vengano poste a contatto con pareti o arredamento di legno, situazioni di

questo tipo poste in essere prima dell’entrata in vigore di tali normative sono

tuttora tollerate (pag. 5 e 6).

d. Ha spiegato

l’accaduto come segue:

“ ritenuto (…) l’accumulo a massima

potenza nella notte tra giovedì e venerdì, considerata una dissipazione

limitata a causa di ambiente chiuso e in mancanza di una funzione termostatica

di limitazione, è pensabile che l’apporto calorico aggiunto nella notte di

venerdì abbia portato a valori elevati di temperatura nella “pigna”, accentuati

ulteriormente nella fase dopo le 22.00 del sabato. A difetto di accertamento

non si può poi escludere la dilatazione dei tempi, oltre a quelli predisposti,

ma comunque entro la fascia dei blocchi __________, per anomalia funzionale

dell’orologio temporizzatore. È nell’ultima fascia che è iniziato il processo

di combustione di materiali a ridosso di essa. Dai detriti è confermata la

presenza di tessili, cartoni, plastiche, oltre a parti in legno, come i

montanti, il predellino e il ripiano a contatto con diffusione alle parti alte

e alla perlinatura di rivestimento muri/pareti” (pag. 5).

10.

Gli imputati hanno

incaricato l’ing. __________ di allestire una perizia di parte. L’esperto, nel

suo referto 10 settembre 2013 (all. al doc. Pretura penale 2) ha spiegato che:

- la pigna in

questione non era conforme alle norme e direttive antincendio emanate

dall’Associazione degli istituti cantonali contro gli incendi (AICAA) e “costituiva

un pericolo d’incendio accresciuto per le cose e le persone”: da un lato,

il ripiano in legno e il gradino in legno ricoperto di linoleum, essendo posti

a diretto contatto con la pigna, non rispettavano le distanze minime che tali

norme prescrivono tra pigna e materiale combustibile; dall’altro, le pareti e

la soletta di legno non rispettavano le particolari esigenze (inserimento di

elementi di protezione incombustibili tra pigna e parti di costruzione

combustibili) poste da queste norme (pag. 5, 6, 9, 11 e 15);

- non si può

escludere un malfunzionamento del timer a seguito dell’interruzione di corrente

avvenuta nella mattina di venerdì 26 ottobre 2012 (pag. 14) e la conseguente

dilatazione dei tempi di funzionamento della pigna;

- il potenziale

aumento dei tempi di funzionamento della pigna è pari al 46%, corrispondente

alla differenza tra le 8 ore di funzionamento notturno e le 11 ore e 40 minuti

di funzionamento massimo consentito dalla __________ (pag. 3 e 14);

- ciò ha condotto

allo sviluppo di temperature anche elevate all’interno e sulla superficie della

pigna, con conseguente accelerazione del processo di carbonizzazione delle

parti in legno a diretto contatto con la pigna (pag. 14 e 15);

- il gradino in

legno rivestito in linoleum posto tra la pigna e la parete di legno costituiva

un cassone chiuso che ha permesso, al suo interno, un accumulo di aria calda e,

quindi, lo sviluppo di temperature ancora più elevate, ciò che ha contribuito

all’innesco dell’incendio, ritenuto peraltro che la plastica (come il linoleum)

ha valori di autoaccensione più bassi rispetto al legno (pag. 3, 4, 14 e 15);

- la presenza di

un termostato - oggigiorno imprescindibile - avrebbe sicuramente limitato la

temperatura sviluppatasi all’interno e sulla superficie della pigna, riducendo

considerevolmente il rischio di incendio (pag. 3, 10 e 15);

11.

a. I coniugi AP 1AP 2 non

hanno saputo spiegare l’incendio se non con un corto circuito dell’impianto

elettrico della pigna (PS AP 1 16.11.2012, pag. 4; cfr., pure, verbale di

interrogatorio dell’imputato, pag. 2).

b. Hanno ammesso di

avere acceso al massimo la pigna e di averla lasciata incustodita per più

giorni (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; verbale di interrogatorio

dell’imputata, pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1), ma

hanno negato di avere lasciato a diretto contatto con la stufa o nelle sue

vicinanze oggetti che avrebbero potuto prendere fuoco (PS AP 1 16.11.2012, pag.

3.

e 4; PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013, pag. 3; verbale di

interrogatorio dell’imputata, pag. 2; verbale di interrogatorio dell’imputato,

pag. 1).

12.

Con sentenza 23 maggio

2014, il giudice della Pretura penale ha dichiarato i coniugi AP 1AP 2 autori

colpevoli di incendio colposo.

Egli ha, infatti, ritenuto che essi, accendendo la stufa a

pieno regime e lasciandola incustodita benché nelle sue vicinanze avessero depositato

vari oggetti infiammabili, non avevano dato prova della prudenza che si

imponeva in base alle circostanze ed alle loro condizioni personali.

Considerando che tale imprudenza fosse la causa (naturale ed

adeguata) dell’incendio, ha condannato entrambi così

come indicato in ingresso.

Appello

13.

Gli appellanti - sulla

base di argomentazione di cui si dirà, se necessario, in seguito - chiedono di

essere prosciolti dall’imputazione di incendio colposo.

14.

La sentenza impugnata

rimprovera ai coniugi AP 1AP 2 di avere depositato dei materiali combustibili, in

particolare tessuti e pastiche, in prossimità della pigna e di averla poi

accesa e lasciata incustodita.

I coniugi AP 1AP 2 hanno negato di avere lasciato a diretto

contatto con la stufa o nelle sue vicinanze oggetti che avrebbero potuto prendere

fuoco (PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3; PS AP 2

23.3

, pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 2; verbale di

interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

Essi hanno, in particolare, negato di avere lasciato dei vestiti

sulla pigna:

“D: Sulla pigna

in sasso (…) avevate depositato qualche cosa che con la fonte di calore avrebbe

potuto in qualche modo incendiarsi?

R: Sopra la fonte

di calore nulla. (…)

Confermo che

quando la pigna in sasso era spenta ci capitava di lasciare delle cose sulla

stessa che però al momento di accenderla abbiamo sempre provveduto a spostare”

(PS AP 1 16.11.2012, pag. 3 e 4; cfr., anche, PS AP 1 23.3.2013, pag. 2 e 3);

“D: Sulla pigna

in sasso vi era depositato qualche cosa che con la fonte di calore avrebbe

potuto in qualche modo incendiarsi?

R: No. Nessun

tipo di oggetto. Inoltre tutte le volte che accendo la pigna controllo se sono

stati appoggiati oggetti per sbaglio sul pianale e provvedo a rimuoverli” (PS AP

2.

23.3.2013, pag. 3; cfr., pure, verbale di interrogatorio dell’imputato, pag.

1).

Inoltre, i due coniugi hanno negato anche di avere lasciato dei

giocattoli nelle immediate vicinanze della stufa. Hanno precisato che, nel

locale in cui c’era la pigna, c’era anche una cesta con dei giocattoli che,

però, essi, prima di partire, avevano avuto l’accortezza di allontanare dalla

pigna di almeno 30/40 cm (PS AP 1 16.11.2012, pag. 2 e 3; PS AP 2 23.3.2013,

pag. 3) e che altri giocattoli erano al piano superiore, contenuti in un

apposito armadio nella camera dei bambini.

Le dichiarazioni degli imputati sono, nella loro sostanza,

confermate dalla polizia scientifica che, dopo aver osservato come sia i

tessuti rinvenuti sopra la pigna che i giocattoli ritrovati accanto ad essa

risultassero soltanto parzialmente combusti (cfr. documentazione fotografica,

AI 2, foto n. 11, 14 e 16), ha osservato che

“ il livello di distruzione degli

stessi, dimostra che la loro combustione è avvenuta in un secondo tempo” (AI 2,

didascalia delle foto n. 11; cfr., pure, didascalia della foto n. 10),

ed ha concluso che:

“ Visto che si presentano solo

parzialmente combusti è ragionevole ipotizzare che facciano parte del materiale

caduto dalla camera” (AI 2, didascalia della foto n. 14)

Non va, poi, dimenticato che questa conclusione della polizia

scientifica trova, a sua volta, conferma nella perizia giudiziaria ritenuto che

anche il perito giudiziario stesso ha osservato che:

“ l’effetto combustione, propagatosi

verso l’alto, ha distrutto l’impalcato che separa il PT dal 1° P in questa

sezione, dove un armadio pieno di indumenti e oggetti vari, dal 1° P è rovinato

verso il basso” (AI 1, pag. 3).

La stessa cosa vale per l’altro materiale citato nel DA e di

cui, peraltro, non vi è alcuna identificazione se non per il genere (cartone e

legno). In particolare, a proposito del “legno”, si rileva che, se con esso

deve essere inteso quello di cui erano fatti il ripiano e il gradino che erano

posti a contatto con la pigna, forza è constatare che la sua presenza non è addebitabile

agli imputati (si tratta di strutture messe a dimora dal proprietario).

Ne deriva che, sulla base degli atti, non solo non può essere

escluso, ma, anzi, appare del tutto verosimile che i tessuti (di cui è stata

trovata traccia sopra la pigna), i giocattoli (i cui resti sono stati ritrovati

accanto alla pigna) e gli altri materiali (cartone e legno) siano caduti su di

essa, rispettivamente accanto ad essa, dal piano superiore quando, a causa

delle fiamme, ha ceduto il pavimento (come, del resto, ipotizzato anche dai

coniugi AP 1AP 2 al dibattimento pretorile, cfr. verbale di interrogatorio

dell’imputata, pag. 2 e dell’imputato pag. 1).

Forza è concludere, dunque, che agli atti non v’è alcuna prova

del comportamento negligente imputato ai coniugi AP 1AP 2 con il DA (avere

lasciato incustodita la pigna accesa “nonostante in prossimità della stessa

vi fossero depositati materiali combustibili quali tessuti, cartone, plastica e

legno”) e confermato dal giudice di primo grado (“gli imputati, nelle

immediate vicinanze della pigna, avevano lasciato una quantità d’oggetti di

varia natura (…) questi oggetti, non rimossi, hanno certamente creato una

situazione di pericolo oltre l’ammissibile, favorendo così il divampare

dell’incendio”, sentenza impugnata, consid 12.4., pag 9) e da loro

contestato.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata e i coniugi AP 1AP 2

vanno prosciolti dal reato loro addebitato.

15.

A titolo puramente

abbondanziale, al fine chiarire le ragioni per cui non si procede ad un rinvio ex

art. 409 CPP, si osserva che neppure potrebbe essere rimproverato ai coniugi AP

1AP 2 il semplice fatto di avere acceso la pigna e di essersene poi andati,

lasciandola incustodita per qualche giorno.

Un tale comportamento - non imputato nel decreto di accusa - non

costituirebbe, infatti, nelle concrete circostanze, un’imprevidenza colpevole.

a. Una negligenza

cosciente non sarebbe data nella misura in cui deve essere concluso che i

coniugi AP 1AP 2 non hanno riconosciuto come rischiosa la situazione che

entrambi i periti hanno posto all’origine dell’incendio.

Sia il perito giudiziario che il perito di parte concordano,

infatti, sostanzialmente nel ritenere che l’incendio si è sviluppato a causa

della posizione - non conforme alle attuali norme di sicurezza - della pigna

all’interno di un ambiente completamente ligneo. In altri termini, secondo

entrambi i periti, se fossero state rispettate, tra pigna ed elementi

costruttivi in legno, le distanze minime prescritte dalla legge, l’incendio -

dovuto al surriscaldamento della stufa, causato dal malfunzionamento del timer,

a sua volta provocato dall’interruzione di corrente - non si sarebbe mai

sviluppato.

Che i coniugi AP 1AP 2 non abbiano riconosciuto il rischio insito

nel posizionamento della pigna è certo. Sostenere il contrario - ovvero, che essi

fossero consapevoli del rischio - significherebbe, infatti, ammettere che, per

anni, essi hanno coscientemente esposto loro stessi e i loro familiari più cari

al rischio di perire in un incendio, visto come essi abbiano regolarmente

utilizzato la pigna (sempre accesa, durante le vacanze invernali, al massimo),

non solo in vista, ma anche durante i loro soggiorni in Leventina.

b. Ma neppure sarebbe

data una negligenza incosciente (per non avere scorto la fonte di pericolo)

perché il regolare utilizzo di tale pigna non era, per i coniugi AP 1AP 2,

riconoscibile come situazione a rischio.

Da un lato, perché il pericolo non era stato riconosciuto neppure

dai proprietari che non avevano impartito ai loro inquilini (cioè agli

appellanti) nessuna particolare istruzione in relazione all’impiego della

stufa.

Dall’altro, perché essi avevano sempre utilizzato la pigna

(accendendola già prima di iniziare le loro vacanze a __________) senza che,

nei cinque anni in cui avevano avuto in locazione l’appartamento, fosse mai

successo niente e senza che vi fosse mai stato il benché minimo segnale di

pericolo (cfr. PS AP 1 23.3.2013, pag. 3 in cui la donna ha precisato di non avere mai sentito odore di bruciato o di plastica quando la pigna era accesa).

Dall’altro ancora, poiché l’inserimento di una pigna in un locale

interamente costruito in legno è una situazione assai diffusa nelle zone di

montagna così come generalmente diffusa è, nel periodo invernale, la prassi di

accendere a pieno regime il riscaldamento nelle case di montagna (dove

l’utilizzo del legno è pure particolarmente diffuso) alcuni giorni prima di

accedervi per dei soggiorni temporanei.

Del resto, così come ha chiaramente esposto lo stesso perito

giudiziario, situazioni simili a quella qui in esame (inserimento di una pigna a

contatto di in un ambiente completamente ligneo), sebbene non conformi alle

normative attualmente vigenti, sono tollerate. In queste condizioni, non può

essere ragionevolmente sostenuto che la posizione della pigna all’interno di un

locale costruito interamente in legno fosse, per i coniugi AP 1AP 2,

riconoscibile come una situazione di pericolo.

16.

Per tutte queste

ragioni, gli appellanti devono essere prosciolti dal reato loro ascritto.

17.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), così

come quelli di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), sono interamente posti a carico

dello Stato,

18.

18.1

I coniugi AP 1AP 2

hanno chiesto il riconoscimento a loro favore di un’indennità ex art. 429 CPP

composta da:

- fr. 10'384.30 per le spese legali relative al procedimento di

primo grado;

- fr. 6'804.- per i costi legati all’allestimento della perizia di

parte;

- fr. 2'000.- ciascuno, oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2013

(data di emissione dei decreti di accusa), per il torto morale;

- un non meglio specificato importo per le spese legali relative

al procedimento di appello.

18.2

a. Quanto alle spese

legali per il procedimento di primo grado, si osserva che non tutte le

prestazioni indicate nella nota d’onorario prodotta dall’avv. DI 1 al

dibattimento di primo grado (doc. 2 allegato all’arringa difensiva scritta)

possono essere riconosciute.

Per i motivi che verranno meglio esposti in seguito, non può in

particolare essere riconosciuto il dispendio orario esposto per le prestazioni

legate all’allestimento della perizia di parte ad opera dell’ing. __________

(./. 5 ore e 26 minuti).

Neppure può essere riconosciuto il tempo esposto per la telefonata

alla Pretura di Locarno (./. 7 minuti), ritenuto come tale prestazioni esuli

dal procedimento penale.

Ne discende una decurtazione complessiva di 5 ore e 33 minuti che,

alla tariffa di fr. 250.-/ora esposta nella nota, corrispondono a fr. 1’387.50.

Le spese telefoniche devono essere adeguate alle decurtazioni

temporali operate (./. fr. 4.40).

Inoltre, le spese di formazione e archiviazioni dell’incarto vanno

ridotte dai fr. 60.- esposti a fr. 50.- (./. 10.-).

Le spese per le fotocopie appaiono eccessive rispetto alle

dimensioni dell’incarto e vanno, pertanto, dimezzate (./. 410.-).

Sulla scorta della giurisprudenza della

CRP secondo cui l’avvocato ha diritto al rimborso di fr. 2.- per ogni pagina

inviata via fax e per ogni invio e-mail (CRP

60.2006.392

del 2 maggio 2007; 60.2006.237 del 20 aprile 2007; 60.2005.209 del

25.

settembre 2006), in concreto:

- le spese relative all’invio di fax non meglio

precisati sono riconosciute limitatamente a fr. 12.- per le complessive 6

pagine degli scritti inviati il 26.4.2013 e il 7.5.2013 al MP

(./. 4.-);

- le spese per le

e-mail non possono essere riconosciute ritenuto come dalla nota non risultino

altre e-mail inviate dall’avv. DI 1 oltre a quelle inviate all’ing. __________

che, come visto, sono state stralciate (./. fr. 491.-).

Per il resto le spese sono riconosciute così come esposte.

Ne discende che, per il procedimento davanti alla Pretura penale,

deve essere riconosciuto un indennizzo di fr. 7'892.85, pari a fr. 6'272.60,

fr. 1'035.60 di spese e fr. 584.65 di IVA.

b. Per il procedimento

di appello, viene riconosciuto un dispendio orario di 8 ore che, alla tariffa

di fr. 250.-/ora, corrisponde ad un onorario di fr. 2'000.-.

Le spese vengono riconosciute in complessivi fr. 137.- (pari a fr.

80.

- per le scritturazioni 16, fr. 42 per le 21 fotocopie e fr. 15.- per i 3

invii raccomandati).

L’IVA, al tasso dell’8%, è pari a fr. 170.95.-

Ne discende che, per il procedimento d’appello, deve essere

riconosciuto un indennizzo complessivo di fr. 2'307.95.

c. Lo Stato è, dunque,

condannato a versare agli appellanti l’importo di fr. 10'200.80 (fr. 7'892.85 +

fr. 2'307.95) a titolo di risarcimento delle spese legali per il primo e il

secondo grado di giudizio (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

18.3

Non

viene, invece, riconosciuto alcun indennizzo per il torto morale, ritenuto che,

benché sia certamente stato fonte di disagi, non si può dire che il

procedimento penale condotto nei confronti degli imputati abbia causato loro la

particolare sofferenza esatta dalla giurisprudenza per il risarcimento di tale

posta del danno.

18.4

Neppure possono essere

risarcite le spese legate all’allestimento della perizia di parte, ritenuto

come essa non sia stata utilizzata per il giudizio che è stato reso sulla

scorta degli accertamenti della polizia scientifica e delle dichiarazioni delle

parti. Se la perizia di parte è stata citata in sentenza lo è stata soltanto

per evidenziare come, sostanzialmente, l’opinione del perito di parte non

divergesse da quella del perito giudiziario.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81, 84, 139, 182, 379 e

segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 34, 42, 44, 47,

48, 50 e 222 CP;

nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle

ripetibili, l’art. 429 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 2 e AP 1

sono prosciolti da ogni imputazione.

2.

2.1. Gli oneri processuali

relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dello Stato.

2.2. Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

3. L’istanza di

risarcimento presentata da AP 2 e AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza:

3.1. lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino è condannato a rifondere a AP 2 e AP 1

l’importo complessivo di

fr. 10'200.80 a titolo di

indennizzo per le spese legali relative al procedimento di primo grado e al

procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

3.2. per il resto,

l’istanza è respinta.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.