17.2014.165
Il diritto dell'assicuratore, che subentra perlegge in base all'art. 72 LCA nei diritti del danneggiato, a far valere l'azione civile nel processo penale poggia sull'art. 121 cpv. 2 CPP. Rinvio al for
2 giugno 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.165
Locarno
2 giugno 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Angelo Olgiati
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 23 giugno 2014 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 13 giugno 2014 dalla Corte delle assise correzionali di
Locarno (motivazione scritta intimata il 25 luglio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 18 agosto 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 gennaio 1989 __________
ha chiesto al patriziato di __________ e __________ il permesso di collocare
una “baracca in legno a ca. metà strada fra il paese di __________ e la vetta
del __________”, su un fondo di proprietà di quel patriziato, soggiungendo che
la costruzione del rifugio sarebbe avvenuta nella primavera di quell’anno (inc.
MP, AI 12). Il 19 marzo seguente l’assemblea patriziale ha accolto la richiesta
e nel luglio del 1989 il rifugio in legno è stato costruito da PC 1 e da alcuni
suoi amici, tutti appassionati cacciatori.
B. Il 26 agosto 2009 il
rifugio è stato completamente distrutto da un incendio. Il 9 ottobre 2009 PC 1
ha allora chiesto al patriziato di __________ e __________ “a nome mio e di chi
usufruisce della struttura durante il periodo di caccia o quale rifugio, di
poter ripristinare a nostre spese il rifugio-bivacco”. Il patriziato di __________
e __________ ha aderito alla richiesta con lettera del 17 ottobre 2009,
segnalando fra l’altro “che pur essendo la zona in oggetto di proprietà
patriziale la richiesta deve essere inoltrata al municipio, unica istanza
competente per il rilascio di questo genere di autorizzazioni” (inc. MP, AI
12).
Il rifugio è stato ricostruito “prevalentemente con della pietra
recuperata dai diroccati della zona” (inc. MP doc. 12 verb. interrogatorio PC 1
del 27 agosto 2012, pag. 3). La PC 2 (detta
in seguito: __________) ha risarcito il 27 novembre 2009 la PC 3 versando
un’indennità (dedotta la rispettiva franchigia) di fr. 19'800.- per il mobilio
(“indennità contenuto”) e di fr. 21'800.- per la costruzione (“indennità
stabile”), per un totale dunque di fr. 41'600.-.
C. Tra il 22 agosto 2010
e il 2 settembre 2010 l’edificazione è stata nuovamente incendiata, subendo
danni parziali ed è stata in seguito risistemata. Anche in questo caso
l’assicurazione PC 2 è intervenuta per risarcire i danni, versando il 10
novembre 2010 al netto della franchigia fr. 6'610.- per il mobilio e fr
10'858.90 per i lavori di riparazione e parziale rifacimento del rifugio, ossia
complessivamente fr. 17'468.90.
Nell’ottobre del 2011 ignoti hanno “rotto la piccola presa d’aria
che si trova nella stanza da letto” e, tramite quell’apertura, hanno inserito
la canna dell’acqua, “allagando parzialmente questo locale” (inc. MP doc. 12
verb. interrogatorio PC 1 del 27 agosto 2012, pag. 3). Oltre a ciò, sono stati
tagliati i fili dell’impianto fittizio di sorveglianza che PC 1 aveva
installato dopo l’incendio del 2010.
D. Il 24 agosto 2012 il
rifugio è stato dato alle fiamme per la terza volta. La PC 3 è stata risarcita
dal proprio assicuratore PC 2 nella misura di fr. 63'600.-, di cui fr. 13'600.-
per la mobilia e fr. 50'000.- per la costruzione, già dedotte le franchigie.
Grazie alle telecamere posizionate da PC 1, funzionanti e che
hanno ripreso in parte l’autore dell’incendio, quest’ultimo ha potuto essere
ben presto identificato nella persona di AP 1, il quale sin dal suo primo
interrogatorio ha ammesso di essere il responsabile degli incendi del rifugio
avvenuti nel 2009, nel 2010 e nel 2012 mentre ha dichiarato di essere
totalmente estraneo all’allagamento del 2011.
E. Con atto di accusa
del 17 gennaio 2013 il Procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 davanti
alla Corte delle assise correzionali con le imputazioni di ripetuto incendio
intenzionale, furto (per avere sottratto un monocolo di marca __________ dal
cascinale prima di darlo alle fiamme il 24 agosto 2012, monocolo poi restituito
durante l’inchiesta), ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio nonché –
a seguito di fatti non connessi con gli incendi sopra ricordati – con
l’imputazione di contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e sulla
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.
F. Svolto il
dibattimento, la Corte delle assise correzionali di Locarno con sentenza del 13
giugno 2014 ha dichiarato l’imputato colpevole dei summenzionati reati di
ripetuto incendio intenzionale, furto, danneggiamento, violazione di domicilio
nonché di contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e sulla protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici.
Riconoscendo ad AP 1 l’attenuante del sincero pentimento, la Corte
lo ha condannato alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, al pagamento di una multa di fr. 300.-,
alla privazione del diritto di cacciare per il periodo di un anno come pure al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie. Con
riferimento alle pretese di risarcimento dei danni provocati al rifugio, AP 1 è
stato condannato a versare la somma di
“ fr. 109'068.90 all’accusatore privato PC 2. Per il
rimanente della sua pretesa, riconosciuto il principio del risarcimento,
l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile” (punto 5.2. del dispositivo).
G. Il 23 giugno 2014 AP
1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza
della Corte delle assise correzionali, “precisando sin d’ora che l’appello
verte unicamente sul punto 5.2. del dispositivo della sentenza” sopra
riportato.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta del giudizio, egli ha
inoltrato la dichiarazione di appello il 18 agosto 2014 nella quale, da un
lato, ha ribadito di impugnare unicamente il dispositivo della sentenza
riguardante l’indennizzo a favore dell’assicurazione PC 2, ritenendolo
esagerato; dall’altro, ha chiesto che quest’ultima venisse astretta a versare
agli atti le polizze assicurative riguardanti il rifugio in questione nonché
gli incarti completi concernenti i tre incendi. L’appellante ha altresì
postulato l’assunzione di sette testimoni, precisando, con scritto del 18
settembre 2014, che la loro audizione era finalizzata a determinare l’effettivo
valore della costruzione e degli oggetti in essa presenti, così da stabilire in
che misura PC 2 dovesse davvero risarcire i tre sinistri.
H. Statuendo il 29
ottobre 2014 sull’istanza probatoria formulata dall’appellante, la Presidente
di questa Corte ha ammesso il richiamo dall’assicuratore PC 2 delle polizze
attestanti il rapporto assicurativo con la PC 3 così come degli incarti
completi relativi ai tre sinistri, respingendo invece la richiesta di prove
testimoniali. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. b CPP, la Presidente
ha altresì ordinato la trattazione dell’appello in procedura scritta.
Fatti
I. Il 21 gennaio 2015
questa Corte ha trasmesso all’imputato gli atti pervenuti dall’assicurazione PC
2, assegnandogli nel contempo un termine di trenta giorni per presentare la
motivazione scritta dell’appello che è stata inoltrata il 23 febbraio 2015 e in
cui l’imputato chiede che PC 2 venga rinviata a fare valere la propria pretesa
davanti al foro civile. Con scritto del 3 marzo 2015 l’Ufficio della caccia e
della pesca ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
Nelle proprie lettere del 10 marzo 2015, tanto la Presidente della Corte delle
assise correzionali quanto il Procuratore pubblico hanno anch’essi dichiarato
di non avere osservazioni, il Procuratore pubblico soggiungendo di rimettersi
al giudizio di questa Corte.
Considerandi
in diritto: 1. a) L’art. 398 cpv. 5 CPP prevede che se l’appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili,
come avviene nel caso concreto, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto
nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro. Scopo della
norma è quello di non trattare più favorevolmente in sede di appello le pretese
civili fatte valere in via adesiva nell’ambito di un processo penale rispetto a
quello che avverrebbe qualora tali pretese fossero state avanzate sin
dall’inizio in un processo esclusivamente civilistico (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar 2a ed., 2013, ad art. 398, n. 15).
b) Con l’entrata in
vigore del Codice di procedura civile svizzero (CPC), contestualmente al nuovo
CPP, le condizioni di ammissibilità dell’appello sono regolate dagli art. 308 e
segg. CPC. In particolare, per ciò che attiene al valore litigioso, l’art. 308
cpv. 2 CPC prevede che le decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno fr. 10'000.-.
Tale soglia è ampiamente raggiunta nella fattispecie, l’appellante contestando
la sua condanna al pagamento di fr. 109'068.90 a PC 2.
Quale ulteriore condizione per l’appello, occorre
altresì che il tribunale di prima istanza abbia reso una decisione di merito
sulle pretese civili fatte valere, fosse anche solo una decisione di principio
secondo l’art. 126 cpv. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2013, ad art. 398, n. 35), presupposto che si rivela
anch’esso adempiuto nella fattispecie (sentenza impugnata, pag. 15, dispositivo
n. 5.2).
c) Se, sino al giudizio
di primo grado, l’azione civile comporta la sussistenza di un processo civile
nel processo penale (“un procès civil dans le procès pénal”: Alain Macaluso/Gérard Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2011, pag. 557 n. 1630), qualora invece il successivo
appello si limiti alla contestazione di aspetti civilistici, il procedimento assume
la connotazione di un mero processo civile (Markus
Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, ad
art. 398, n. 28).
In entrambe le fasi, proprio in quanto processo civile, all’esame
dell’azione civilistica sono applicabili i principi classici di un tale
procedimento, in particolare il principio dispositivo e quello attitatorio, che
impongono all’accusatore privato di inoltrare la propria pretesa, di
quantificarla, di motivarla e di provarla. L’art. 8 CC – secondo cui, di principio,
chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita, deve fornirne la prova – è applicabile alla parte lesa che
avanza in via adesiva delle pretese di natura civile dedotte dall’infrazione
penale (DTF 6B_353/2012 del 26 settembre 2012, consid. 2.1 con riferimenti).
Certo, la parte danneggiata approfitta degli esiti dell’inchiesta penale alla
quale può fare riferimento. Tuttavia, quegli elementi di fatto che non sono
determinanti per l’esame del reato e che pertanto non vengono appurati
dall’autorità penale, devono essere dettagliatamente allegati e provati
dall’accusatore privato. Ciò vale, ad esempio, per l’esatto ammontare del danno
subito. Trascurando di sostanziare debitamente la propria azione, l’accusatore
privato rischia che l’esame della stessa venga rinviato al foro civile in base
all’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP (Annette
Dolge, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011,
ad art 122 n. 22 e 23).
2.
Nel giudizio
impugnato, s’è già ricordato, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato
l’imputato colpevole dei reati di ripetuto incendio intenzionale, furto,
danneggiamento, violazione di domicilio nonché di contravvenzione alla legge
cantonale sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici.
Con riferimento all’azione civile, l’istanza precedente ha
ritenuto che “PC 2 ha debitamente comprovato la propria pretesa di
risarcimento, producendo la relativa documentazione, dalla quale risulta che ha
corrisposto fr. 41'600.- per l’incendio del 2009 […], fr. 17'468.90 per
l’incendio del 2010 […] e fr. 63'600.- per l’incendio del 2010 [recte: 2012]”.
Inoltre, ha soggiunto la Corte, l’accertamento dei danni è stato eseguito da
una ditta specializzata, indipendente dall’assicurazione, la __________, “la
quale ha redatto un rapporto specifico e dettagliato per ogni evento”.
Nondimeno, ha ancora proseguito l’istanza precedente, “un’eccezione va fatta in
relazione all’ultimo incendio, per il quale sussiste […] una situazione poco
chiara quo alla copertura assicurativa per il contenuto della cascina”, ragione
per cui non è stata riconosciuta la posta di fr. 13'600.- pagata a questo
riguardo da PC 2 alla PC 3. Ciò posto, la pretesa di risarcimento
dell’assicurazione è stata accolta nella misura di fr. 109'068.90 mentre per la
rimanenza – riconosciuto il principio del risarcimento – la richiesta
risarcitoria dell’assicurazione è stata rinviata al foro civile.
3.
L’appellante
sostiene, innanzitutto, che agli atti manca la polizza assicurativa che possa
giustificare l’obbligo dell’assicurazione PC 2 di risarcire i danni derivanti
dai primi due incendi, ovverosia quello del 26 agosto 2009 e quello avvenuto
nella decade compresa tra il 22 agosto e il 2 settembre 2010. Infatti,
nonostante l’invito rivoltole dalla Presidente di questa Corte, PC 2 ha
unicamente prodotto una polizza valida dal novembre 2010, dunque posteriore ai
due citati sinistri, per di più senza annettere le condizioni generali che la
polizza stessa considera parte integrante del contratto assicurativo.
Quest’ultima circostanza non permette di comprendere se anche il risarcimento
avvenuto a seguito dell’incendio del 2012 sia giustificato o meno. In simili
evenienze, l’assicurazione non ha sufficientemente fondato le proprie pretese,
per modo che il loro esame andrebbe rinviato al foro civile.
Oltre a ciò, evidenzia ancora l’appellante, l’edificazione oggetto
dei sinistri era stata realizzata senza la necessaria licenza di costruzione,
di modo che “si pone il quesito se è valido un contratto assicurativo avente
per oggetto un immobile costruito violando le norme di diritto pubblico”,
traendone altresì la conclusione che “se così fosse gli indennizzi versati da PC
2.
sarebbero indebiti e non potrebbero essere richiesti ad AP 1”.
Infine, secondo l’appellante il rinvio delle pretese avanzate da PC
2.
al foro civile si giustifica anche per il fatto che la costituzione di
quest’ultima quale accusatrice privata era stata respinta dal Procuratore
pubblico con decisione passata in giudicato.
4.
a) L’art. 72 cpv. 1 LCA stabilisce che il credito spettante all’avente diritto verso terzi per atti
illeciti passa all’assicuratore fino a concorrenza dell’indennità da lui
pagata. La dottrina considera trattarsi di un caso di cessione del credito per
legge ai sensi dell’art. 166 CO (Christoph
Graber, Basler Kommentar über den Versicherungsvertrag, 2001, ad art. 72
n. 27 con rinvii). L’art. 72 cpv. 1 LCA è pertanto applicabile qualora vi sia
innanzitutto una pretesa del danneggiato nei confronti di un terzo volta al
risarcimento del danno subito, la quale ha provocato il versamento della
prestazione assicurativa. Oltre a ciò, occorre che il danno sia dovuto ad atto
illecito ai sensi dell’art. 41 CO e che vi sia una colpa da parte del
danneggiante (DTF 137 III 354 consid. 4.1.; Christoph Graber, op. cit., ad art. 72
n. 19 e segg.; Heinz Rey, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, 2003, pag. 353 n. 1560 e segg.; Moritz Kuhn, Privatversicherungsrecht, 2010, pag. 313 n. 836
e 837).
b) Nel
caso concreto e con particolare riferimento al reato di ripetuto incendio
intenzionale suscettibile di fondare la pretesa fatta valere dall’assicurazione
PC 2, è fuor di dubbio che tali azioni costituiscano atti illeciti ai sensi
dell’art. 41 CO e che ad AP 1 sia imputabile anche una colpa. Maggiore
approfondimento, per contro, necessita la questione di sapere se l’assicuratore
abbia soddisfatto esattamente la pretesa che spettava all’assicurato nei
confronti del terzo (“Es bedarf m.a.W. einer Anspruchskonkurrenz in dem
Sinne dass der Versicherer exakt denjenigen Anspruch befriedigt hat, der dem
Versicherten gegenüber dem Dritten zustand”: Graber, op. cit., n. 20 ad art. 72). Infatti, solo la
pretesa dell’assicurato per danni che hanno una rilevanza dal punto di vista
della responsabilità civile si trasmette per legge all’assicuratore. La
surrogazione in favore di quest’ultimo non avviene quindi per qualsiasi
pagamento che l’assicuratore effettua al proprio assicurato, bensì unicamente
per quelle poste che costituiscono un danno nel senso della responsabilità
civile. Questo tema assume rilevanza pratica segnatamente nell’assicurazione di
cose, allorquando viene ad esempio assicurato il valore a nuovo dell’oggetto.
In casi del genere, nonostante l’esistenza di un’assicurazione del valore a
nuovo, la surrogazione dell’assicuratore è limitata al valore corrente
dell’oggetto (Graber, op. cit., n.
21.
ad art. 72).
Fatte queste premesse, con riferimento alla fattispecie in esame
si rivela opportuno distinguere da un lato le pretese dell’assicurazione
riferite al risarcimento dei beni mobili contenuti nel rifugio (infra, consid.
6) e, dall’altro, le pretese avanzate dall’assicuratore per avere risarcito la
ricostruzione rispettivamente le risistemazioni del rifugio come tale (infra,
consid. 7 e 8).
Prima di procedere in tal modo, tuttavia, è necessario chinarsi
senza indugio (infra, consid. 5) sull’ultima censura contenuta nell’appello,
secondo cui la costituzione dell’assicurazione quale accusatrice privata era
stata respinta dal Procuratore pubblico con decisione passata in giudicato. Si
rivelasse fondata tale censura, infatti, l’appello andrebbe accolto rendendosi
così superfluo ogni altro esame.
5.
a) È vero che – come ripercorso nel riassunto dei
fatti – il 27 novembre 2012 il magistrato inquirente ha comunicato a PC 2 di
respingere “la richiesta della vostra Compagnia assicurativa di costituirsi
accusatore privato” (inc. MP, AI 20). Il fatto è, tuttavia, che PC 2 non aveva
affatto chiesto al Procuratore pubblico l’autorizzazione a potersi costituire
quale accusatrice privata. Al contrario, l’assicurazione nella propria lettera
del 20 novembre 2012, dalla quale è scaturito il summenzionato scritto del
Procuratore pubblico, aveva indicato che “con la presente le comunichiamo che è
nostra intenzione costituirci parte civile e le chiediamo in che modo e quando
dobbiamo far valere le nostre pretese” (inc. MP, AI 19). Non vi era alcuna
domanda di autorizzazione o meno bensì semplicemente la richiesta di precisare
la modalità e la tempistica in cui l’assicurazione doveva avanzare le proprie
pretese nel ruolo di accusatrice privata. Del resto, una richiesta nel senso
inteso dal Procuratore pubblico sarebbe stata del tutto superflua, dato che il
diritto dell’assicuratore – che subentra per legge, in base all’art. 72 LCA,
nei diritti del danneggiato – a far valere l’azione civile nel processo penale
è espressamente previsto dall’art. 121 cpv. 2 CPP (Annette Dolge, op. cit., ad art. 122 n. 55; Niklaus Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pag. 285 n. 701).
b) Con l’avvenuto
pagamento delle prestazioni assicurative, la parte danneggiata non dispone
nemmeno più della legittimazione attiva, ragione per cui – con l’adempimento
dei presupposti dell’art. 72 LCA – l’azione civile può essere fatta valere
unicamente dall’assicuratore (Annette
Dolge, op. cit., n. 25 ad art. 126). Il trasferimento della pretesa
all’assicurazione avviene automaticamente (“ohne weiteres”: Rey, op. cit., pag. 353 n. 1560) non
appena risultino adempiuti i presupposti dell’art. 72 LCA. È pertanto a ragione
che PC 2 ha ribadito la propria surrogazione nel proprio scritto del 12
febbraio 2013 e correttamente la Presidente della Corte delle assise
correzionali ha riconosciuto all’assicuratore la legittimazione a fare valere
l’azione civile. Siffatta legittimazione dell’assicuratore non è mai stata
messa in dubbio in precedenza dall’appellante e lo stesso Procuratore pubblico,
peraltro, nel proprio scritto del 10 marzo 2015 a questa Corte, facendo riferimento all’appello, denomina PC 2 quale “accusatore privato”,
nonché “ACP”, senza più avanzare dubbi di sorta al riguardo.
Nella misura in cui intende negare all’assicuratore la facoltà di
fare valere l’azione civile, richiamandosi a uno scritto del Procuratore pubblico
che si è pronunciato su un aspetto che nemmeno gli era stato richiesto, la
censura dell’appellante si rivela priva di consistenza.
Pretese dell’assicuratore per l’avvenuto risarcimento dei beni
presenti nel rifugio
6.
Litigioso in appello
è l’accoglimento nella decisione impugnata delle pretese dell’assicuratore
derivanti dal pagamento alla PC 3 della somma di fr. 19'800.- quale “indennità
contenuto” relativa all’incendio del 2009 nonché di fr. 6'610.- sempre a titolo
di “indennità contenuto” a seguito dell’incendio del 2010. Per quanto concerne,
invece, il versamento dell’indennità per i beni contenuti nel rifugio
danneggiatisi a causa dell’incendio del 2012, l’assicuratore non ha impugnato
la decisione della Corte delle assise correzionali che, riconosciuto il
principio del risarcimento, l’ha rinviato al competente foro civile.
Quest’ultimo indennizzo non può pertanto essere oggetto di esame in questa
sede.
a) L’appellante sostiene
che, mancando agli atti la polizza assicurativa, le pretese dell’assicurazione
non sono sufficientemente giustificate e motivate. È vero che, malgrado la
Presidente di questa Corte abbia esplicitamente chiesto il 29 ottobre 2014 a PC 2 di trasmettere le “polizze n. __________ e n__________” nonché gli incarti completi riguardanti
i sinistri in questione, la polizza assicurativa n. 127.82438.001 non è stata
prodotta. Nondimeno, l’art. 63 cpv. 1 LCA prevede che nell’assicurazione
contro l’incendio il valore di risarcimento è: per le merci e i prodotti
naturali, il prezzo di mercato (n. 1); per il mobilio, gli oggetti usuali, gli
strumenti di lavoro e le macchine, l’importo che richiederebbe l’acquisto di
oggetti nuovi. Tuttavia se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento
per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo
conto nel determinare il valore di risarcimento (n. 3). L’art. 63 LCA
costituisce una disposizione imperativa ai sensi dell’art. 97 LCA e non può
essere modificata per contratto (“absolut zwingend”: Alfred Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 513; Hans-Ulrich
Brunner, Basler Kommentar über den Versicherungsvertrag, 2001, ad
art. 63 n. 2). Da questo profilo, quindi, la norma legale fornisce gli elementi
necessari a dirimere la questione.
b) Con
riferimento all’indennizzo dei beni contenuti nel rifugio a seguito
dell’incendio del 26 agosto 2009, questi ultimi sono stati
dettagliatamente elencati nel rapporto allestito dalla __________ il 21 ottobre
2009, la quale ha quantificato una per una le poste di danno, giungendo a un
importo complessivo di fr. 20'000.- per il risarcimento degli oggetti contenuti
nel rifugio. Il referto sottolinea che la sua redazione è stata preceduta da “un
sopralluogo e discussioni varie” che hanno coinvolto PC 1, l’ispettore __________
dell’assicurazione PC 2 e l’ing. __________ della __________ che ha poi steso
il rapporto. Considerato che il valore della posta denominata “cibo e bevande
varie” è stato quantificato in fr. 500.- e che le altre poste sono
qualificabili come mobilio, oggetti d’uso comune e macchine (il generatore
elettrico), per i quali il sopra ricordato art. 63 cpv. 1 n. 3 LCA prevede che il valore di risarcimento è l’importo che richiederebbe l'acquisto di
oggetti nuovi, non vi è motivo per scostarsi dai valori indicati nel rapporto
della __________, che peraltro è una società indipendente sia rispetto
all’assicuratore sia rispetto all’assicurato. L’ammontare dei danni è inoltre
stato confermato anche da __________, liquidatore di sinistri presso PC 2, nel
corso del suo interrogatorio del 30 novembre 2012 (inc. MP, AI 22 pag. 3).
Certo, la parte finale dell’art. 63 cpv. 1 n. 3 LCA,
s’è detto, stabilisce che se gli oggetti assicurati hanno subito un
deprezzamento per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà
tenerne equo conto nel determinare il valore di risarcimento. Senonché
l’appellante non allega né tantomeno dimostra alcuna circostanza causale che
dovrebbe indurre a considerare nel caso concreto un deprezzamento né in che
misura si dovrebbe tenerne conto. Al riguardo occorre evidenziare che l’età
dell’oggetto non riveste da sé alcuna importanza suscettibile di giustificare
una diminuzione del valore (Hans-Ulrich
Brunner, Basler Kommentar, ad art. 63 n. 33 in fine).
Ne consegue che a giusta ragione l’istanza
precedente ha condannato l’imputato a risarcire all’assicuratore PC 2 l’importo
di fr. 19'800.- (fr. 20'000.- da cui va dedotta la franchigia, il cui ammontare
di fr. 200.- non è mai stato oggetto di contestazione).
c) Per
quanto riguarda il risarcimento dei danni ai beni contenuti nel rifugio a
seguito dell’incendio dell’anno 2010, le considerazioni sono analoghe a quelle
appena svolte in relazione all’incendio del 2009. Infatti, agli atti risulta
che l’ing. __________ della __________ ha innanzitutto chiesto alla parte
assicurata l’allestimento di una distinta degli oggetti danneggiatisi
nell’incendio. La distinta è stata trasmessa il 18 ottobre 2010 da PC 1,
specificando per ciascuna posta di danno il relativo importo. Il rapporto del
25.
ottobre 2010 della __________ è stato preceduto da un “sopralluogo e
discussioni varie dal 14.09.2010 al 25.10.2010 tra il sig. PC 1, l’isp. __________
e l’ing. __________” e quest’ultimo ha quantificato in fr. 6'810.- l’ammontare
dei danni al contenuto del rifugio, importo ribadito da __________,
liquidatore di sinistri presso PC 2, nel corso del suo interrogatorio del 30
novembre 2012 (inc. MP, AI 22 pag. 3).
Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi da questa valutazione. Né
l’appellante accenna alla necessità di considerare un eventuale deprezzamento
dei beni per effetto dell’uso, che peraltro mal si concilierebbe con il fatto
che gli oggetti assicurati erano stati sistemati da poco nel rifugio, dopo la
sua ricostruzione a seguito dell’incendio del 2009.
La condanna dell’imputato al pagamento di fr. 6'610.- (fr. 6'810.-
da cui va dedotta la franchigia di fr. 200.-) a titolo di risarcimento dei
danni causati ai beni contenuti nel rifugio a causa dell’incendio del 2010 deve
pertanto essere confermata.
Pretese dell’assicuratore per i risarcimenti connessi alla
ricostruzione e alle risistemazioni del rifugio
7.
a) A proposito del risarcimento richiestogli per la ricostruzione (dopo l’incendio del 2009)
rispettivamente per le risistemazioni del rifugio (dopo gli incendi del 2010 e
del 2012), l’appellante – come già accennato – evidenzia “che lo stabile
oggetto del sinistro era stato edificato senza disporre delle necessarie
autorizzazioni edilizie”. Il che è vero, come emerge dalla dichiarazione di PC
1.
(inc. MP AI 7 verbale d’interrogatorio 28 settembre 2012, pag. 3):
“ Dopo il primo incendio e i danni
subiti, il cascinale è stato risistemato e non [era] più accessibile a terzi.
Il patriziato ci aveva in ogni caso indicato che per i lavori edilizi bisognava
chiedere [la] relativa licenza al comune, unica autorità competente, anche se
fuori zona, per eseguire i lavori.
Non è mai stata
fatta nessuna richiesta formale al comune”.
La doglianza dell’appellante non è senza peso. La questione che si
pone è, in effetti, se egli debba risarcire e in che misura l’avvenuta
ricostruzione (rispettivamente le due risistemazioni) di un rifugio che non è
certo potesse essere riedificato o anche solo risistemato, non essendo mai
stata né chiesta né tantomeno rilasciata una licenza edilizia, nemmeno a
posteriori, ovverosia in sanatoria di una situazione che – quantomeno
attualmente – risulta priva di autorizzazione.
b) Nelle circostanze
descritte al giudice penale non resta che rinviare l’azione al foro civile, in
applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, norma secondo cui il rinvio ha
luogo quando l'accusatore privato non ha sufficientemente
quantificato o motivato l'azione. Certo, le poste di danno riguardanti
la ricostruzione e risistemazione sono state di per sé dettagliatamente
presentate da PC 2: il problema è, tuttavia, che allo stato attuale non è
sicuro che le opere per le quali è chiesto il risarcimento potessero essere
eseguite o se, invece, il rifugio abbia in sé un vizio giuridico suscettibile
di minarne il diritto alla sua stessa esistenza e tale da mettere in dubbio il
sorgere stesso di una perdita patrimoniale nella quale si concretizza il danno.
Nel diritto della responsabilità civile, infatti, la distruzione, il
danneggiamento e la perdita di una cosa non costituiscono da sé un danno
materiale, ma ne sono solo la causa. Il danno consiste nella perdita
patrimoniale che ne risulta (Rey,
op. cit., pag. 71 n. 306b con rinvii).
L'intervento edilizio non è conforme alla funzione della zona cui
è assegnato il fondo in questione. L'ammissibilità dell’intervento in sanatoria
andrà pertanto esaminata in applicazione unicamente degli art. 24 e segg. LPT. Giusta
l'art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona sancito
dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono
eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il
cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (TRAM, sentenza inc. 52.2004.92 del 25 ottobre 2004 consid. 2.2
e 3.1).
c) Per
tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l'autorità cantonale
competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere
autorizzata (art. 25 cpv. 2 LPT). Fuori delle zone edificabili il permesso
esplicito è necessario anche per le costruzioni d’importanza minima (Adelio Scolari, Commentario LALPT, LE,
LAC, 1996, pag. 337 n. 656 con rinvio). Qualora la licenza edilizia
venga rilasciata, l’assicurazione potrà chiedere il risarcimento delle
indennità versate alla propria assicurata nella misura in cui si tratti di
indennizzi per danni nel senso della responsabilità civile (sopra, consid. 4b).
In questo scenario, l’appellante aveva già ammesso sia davanti al Procuratore
pubblico sia durante il dibattimento del 13 giugno 2014 il principio del
risarcimento (inc. MP AI 24 pag. 8; verbale del dibattimento del 13 giugno
2014, pag. 3), principio riconosciuto anche nella decisione impugnata e che
l’appellante non ha rimesso in discussione in questa sede.
Non è compito dell’autorità di appello penale sospendere l’attuale
procedimento e – avviata dalla parte interessata la procedura tendente al
rilascio della licenza edilizia – attenderne l’esito definitivo per poi
valutare, a dipendenza della decisione dell’autorità amministrativa, se e in
che misura l’assicurazione vanti un credito nei confronti di AP 1 per i costi
di costruzione rispettivamente di risistemazione del rifugio.
8.
Con specifico
riferimento alla pretesa dell’assicurazione volta a ottenere il risarcimento
dell’indennità versata per la ricostruzione della capanna dopo l’incendio del
2009, PC 2 deve essere rinviata al foro civile anche per un’altra ragione.
a) L’art. 63 cpv. 1 n. 2
LCA stabilisce che nell’assicurazione contro l’incendio il valore di
risarcimento per gli edifici è il valore locale di costruzione
previo diffalco della diminuzione di questo valore verificatasi dopo la
costruzione. Se l'edificio non viene ricostruito, il valore di risarcimento non
può eccedere il valore venale.
Il concetto di “edificio” è da intendersi in senso
molto ampio (Hans-Ulrich Brunner,
op. cit., ad art. 63 n. 16).
A proposito della ricostruzione dell’edificio, la
giurisprudenza e la dottrina hanno da tempo stabilito il principio secondo il
quale un edificio andato distrutto deve essere ricostruito nel medesimo luogo,
all’incirca nello stesso modo e con la medesima destinazione, ritenuto comunque
che differenze di poco conto sono tollerate. In casi fondati (ad esempio a
causa di limitazioni nella costruzione dettati da motivi di pianificazione
territoriale), il risarcimento consistente nel valore locale di costruzione è
ammesso anche qualora l’edificio non venga ricostruito proprio nello stesso
luogo, nello stesso modo e con la stessa destinazione, tuttavia tenendo conto
in queste evenienze di eventuali vantaggi economici che dovessero derivare
all’assicurato (Hans-Ulrich Brunner,
op. cit., ad art. 63 n. 21). Comunque, il valore di costruzione corrisponde ai
costi necessari per la ricostruzione rispettivamente per il ripristino di un
edificio uguale a quello colpito dal sinistro (“eines gleichen Gebäudes”:
Alfred Maurer, op. cit., pag.
514).
b) Fatte queste
premesse, per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati dall’incendio
del 2009 alla costruzione allora in legno, non risulta dagli atti se “gli
interventi di ripristino eseguiti dagli assicurati e non da ditte esterne”,
quantificati nel rapporto del 21 ottobre 2009 allestito dalla __________ in fr.
22'000.- si riferiscano al valore di costruzione della capanna nella stessa (o
comunque simile) modalità di quella andata distrutta oppure no, visto che il
fabbricato – nel corso del 2010 – è poi stato ricostruito in pietra e non più
in legno.
In altri termini, dagli atti – e nemmeno dal citato
rapporto 21 ottobre 2009 della ____________________ – non emerge se
l’indennizzo pagato dall’assicurazione sia legato alla ricostruzione di un
edificio uguale (secondo quanto prevede l’art. 63 cpv. 1 n. 2 LCA) o,
piuttosto, se l’indennizzo sia calcolato considerando una ricostruzione in
pietra. Quest’ultima ipotesi – ricostruzione in pietra – potrebbe magari essere
conforme al contratto di assicurazione (che non è agli atti), ma nel rapporto
tra l’assicuratore e l’autore del sinistro occorre considerare che l’art. 63
LCA è una norma imperativa e la surrogazione dell’assicuratore avviene
unicamente per le poste che costituiscono un danno nel senso della
responsabilità civile (sopra, consid. 4b). L’autore non è tenuto a risarcire la
ricostruzione di un edificio diverso e più costoso rispetto a quello da lui distrutto
o danneggiato. Mancando agli atti i necessari elementi documentali, non è
possibile per questa Corte trarre delle conclusioni.
Al proposito PC 2 deve quindi essere rinviata al foro civile anche
per questo motivo.
9.
Ne segue, in ultima
analisi, che l’appello va parzialmente accolto. AP 1 è tenuto a versare
all’assicurazione PC 2 la somma di fr. 26'410.- quale risarcimento
dell’indennizzo versato da quest’ultima alla PC 3 per i danni ai beni contenuti
nel rifugio a causa dell’incendio del 2009 (fr. 19'800.-) e per i danni ai beni
contenuti nel rifugio a seguito dell’incendio del 2010 (fr. 6'610.-). Per la
rimanenza delle pretese avanzate dall’assicurazione PC 2 e litigiose in questa
sede, vale a dire quelle derivanti dal versamento delle indennità per la
ricostruzione rispettivamente per le risistemazioni del rifugio, PC 2 –
riconosciuto il principio del risarcimento nell’ipotesi in cui per il rifugio
venga ottenuta la licenza edilizia – è rinviata al foro civile.
10.
La tassa di giustizia
del procedimento di primo grado, pari a fr. 500.- e relativa anche al giudizio
di condanna penale che non è stato oggetto di appello, resta a carico di AP 1
così come le spese del giudizio di primo grado, in applicazione dell’art. 426
cpv. 1 CPP.
Per quanto concerne la tassa e le spese dell’odierno giudizio di
appello, l’art. 428 CPP stabilisce che le parti sostengono le
spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono
nella causa. L’appellante ottiene sì, per il momento, una drastica riduzione
del risarcimento a suo carico ma per le poste risarcitorie ancora indecise la
questione è soltanto rinviata al foro civile. Nondimeno, per quanto riguarda il
presente procedimento, la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
2'000.- sono poste a carico di AP 1 nella misura di ¼ e per la rimanenza a
carico dell’assicurazione PC 2, la quale rifonderà altresì ad AP 1 la somma di
fr. 500.- per ripetibili ridotte relative al procedimento di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 41 CO; 63 cpv. 1 n. 2 e 3, 72
cpv. 1 LCA; 126 cpv. 2 lett. b, 398 cpv. 5 CPP; 308 cpv. 2 CPC;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di ripetuto
incendio intenzionale, furto, danneggiamento, violazione di domicilio,
contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e sulla protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici,
1.1. AP 1 è condannato a
versare alla PC 2, la somma di fr. 26'410.-. Per il rimanente della sua pretesa
la PC 2 è rinviata al competente foro civile.
2. La tassa di giustizia
di fr. 500.- e le spese di procedura relative al procedimento di prima sede
rimangono a carico di AP 1.
3. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'000.-
sono posti a carico di AP 1 nella misura di ¼ e
per la rimanenza sono a carico della PC 2, la quale è tenuta a rifondere ad AP
1 la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte per il procedimento di
appello.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.