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Decisione

17.2014.165

Il diritto dell'assicuratore, che subentra perlegge in base all'art. 72 LCA nei diritti del danneggiato, a far valere l'azione civile nel processo penale poggia sull'art. 121 cpv. 2 CPP. Rinvio al for

2 giugno 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 21 gennaio 2015

questa Corte ha trasmesso all’imputato gli atti pervenuti dall’assicurazione PC

2, assegnandogli nel contempo un termine di trenta giorni per presentare la

motivazione scritta dell’appello che è stata inoltrata il 23 febbraio 2015 e in

cui l’imputato chiede che PC 2 venga rinviata a fare valere la propria pretesa

davanti al foro civile. Con scritto del 3 marzo 2015 l’Ufficio della caccia e

della pesca ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

Nelle proprie lettere del 10 marzo 2015, tanto la Presidente della Corte delle

assise correzionali quanto il Procuratore pubblico hanno anch’essi dichiarato

di non avere osservazioni, il Procuratore pubblico soggiungendo di rimettersi

al giudizio di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. a) L’art. 398 cpv. 5 CPP prevede che se l’appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili,

come avviene nel caso concreto, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto

nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro. Scopo della

norma è quello di non trattare più favorevolmente in sede di appello le pretese

civili fatte valere in via adesiva nell’ambito di un processo penale rispetto a

quello che avverrebbe qualora tali pretese fossero state avanzate sin

dall’inizio in un processo esclusivamente civilistico (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar 2a ed., 2013, ad art. 398, n. 15).

b) Con l’entrata in

vigore del Codice di procedura civile svizzero (CPC), contestualmente al nuovo

CPP, le condizioni di ammissibilità dell’appello sono regolate dagli art. 308 e

segg. CPC. In particolare, per ciò che attiene al valore litigioso, l’art. 308

cpv. 2 CPC prevede che le decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno fr. 10'000.-.

Tale soglia è ampiamente raggiunta nella fattispecie, l’appellante contestando

la sua condanna al pagamento di fr. 109'068.90 a PC 2.

Quale ulteriore condizione per l’appello, occorre

altresì che il tribunale di prima istanza abbia reso una decisione di merito

sulle pretese civili fatte valere, fosse anche solo una decisione di principio

secondo l’art. 126 cpv. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit Commentaire CPP, 2013, ad art. 398, n. 35), presupposto che si rivela

anch’esso adempiuto nella fattispecie (sentenza impugnata, pag. 15, dispositivo

n. 5.2).

c) Se, sino al giudizio

di primo grado, l’azione civile comporta la sussistenza di un processo civile

nel processo penale (“un procès civil dans le procès pénal”: Alain Macaluso/Gérard Piquerez,

Procédure pénale suisse, 2011, pag. 557 n. 1630), qualora invece il successivo

appello si limiti alla contestazione di aspetti civilistici, il procedimento assume

la connotazione di un mero processo civile (Markus

Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, ad

art. 398, n. 28).

In entrambe le fasi, proprio in quanto processo civile, all’esame

dell’azione civilistica sono applicabili i principi classici di un tale

procedimento, in particolare il principio dispositivo e quello attitatorio, che

impongono all’accusatore privato di inoltrare la propria pretesa, di

quantificarla, di motivarla e di provarla. L’art. 8 CC – secondo cui, di principio,

chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita, deve fornirne la prova – è applicabile alla parte lesa che

avanza in via adesiva delle pretese di natura civile dedotte dall’infrazione

penale (DTF 6B_353/2012 del 26 settembre 2012, consid. 2.1 con riferimenti).

Certo, la parte danneggiata approfitta degli esiti dell’inchiesta penale alla

quale può fare riferimento. Tuttavia, quegli elementi di fatto che non sono

determinanti per l’esame del reato e che pertanto non vengono appurati

dall’autorità penale, devono essere dettagliatamente allegati e provati

dall’accusatore privato. Ciò vale, ad esempio, per l’esatto ammontare del danno

subito. Trascurando di sostanziare debitamente la propria azione, l’accusatore

privato rischia che l’esame della stessa venga rinviato al foro civile in base

all’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP (Annette

Dolge, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011,

ad art 122 n. 22 e 23).

2.

Nel giudizio

impugnato, s’è già ricordato, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato

l’imputato colpevole dei reati di ripetuto incendio intenzionale, furto,

danneggiamento, violazione di domicilio nonché di contravvenzione alla legge

cantonale sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici.

Con riferimento all’azione civile, l’istanza precedente ha

ritenuto che “PC 2 ha debitamente comprovato la propria pretesa di

risarcimento, producendo la relativa documentazione, dalla quale risulta che ha

corrisposto fr. 41'600.- per l’incendio del 2009 […], fr. 17'468.90 per

l’incendio del 2010 […] e fr. 63'600.- per l’incendio del 2010 [recte: 2012]”.

Inoltre, ha soggiunto la Corte, l’accertamento dei danni è stato eseguito da

una ditta specializzata, indipendente dall’assicurazione, la __________, “la

quale ha redatto un rapporto specifico e dettagliato per ogni evento”.

Nondimeno, ha ancora proseguito l’istanza precedente, “un’eccezione va fatta in

relazione all’ultimo incendio, per il quale sussiste […] una situazione poco

chiara quo alla copertura assicurativa per il contenuto della cascina”, ragione

per cui non è stata riconosciuta la posta di fr. 13'600.- pagata a questo

riguardo da PC 2 alla PC 3. Ciò posto, la pretesa di risarcimento

dell’assicurazione è stata accolta nella misura di fr. 109'068.90 mentre per la

rimanenza – riconosciuto il principio del risarcimento – la richiesta

risarcitoria dell’assicurazione è stata rinviata al foro civile.

3.

L’appellante

sostiene, innanzitutto, che agli atti manca la polizza assicurativa che possa

giustificare l’obbligo dell’assicurazione PC 2 di risarcire i danni derivanti

dai primi due incendi, ovverosia quello del 26 agosto 2009 e quello avvenuto

nella decade compresa tra il 22 agosto e il 2 settembre 2010. Infatti,

nonostante l’invito rivoltole dalla Presidente di questa Corte, PC 2 ha

unicamente prodotto una polizza valida dal novembre 2010, dunque posteriore ai

due citati sinistri, per di più senza annettere le condizioni generali che la

polizza stessa considera parte integrante del contratto assicurativo.

Quest’ultima circostanza non permette di comprendere se anche il risarcimento

avvenuto a seguito dell’incendio del 2012 sia giustificato o meno. In simili

evenienze, l’assicurazione non ha sufficientemente fondato le proprie pretese,

per modo che il loro esame andrebbe rinviato al foro civile.

Oltre a ciò, evidenzia ancora l’appellante, l’edificazione oggetto

dei sinistri era stata realizzata senza la necessaria licenza di costruzione,

di modo che “si pone il quesito se è valido un contratto assicurativo avente

per oggetto un immobile costruito violando le norme di diritto pubblico”,

traendone altresì la conclusione che “se così fosse gli indennizzi versati da PC

2.

sarebbero indebiti e non potrebbero essere richiesti ad AP 1”.

Infine, secondo l’appellante il rinvio delle pretese avanzate da PC

2.

al foro civile si giustifica anche per il fatto che la costituzione di

quest’ultima quale accusatrice privata era stata respinta dal Procuratore

pubblico con decisione passata in giudicato.

4.

a) L’art. 72 cpv. 1 LCA stabilisce che il credito spettante all’avente diritto verso terzi per atti

illeciti passa all’assicuratore fino a concorrenza dell’indennità da lui

pagata. La dottrina considera trattarsi di un caso di cessione del credito per

legge ai sensi dell’art. 166 CO (Christoph

Graber, Basler Kommentar über den Versicherungsvertrag, 2001, ad art. 72

n. 27 con rinvii). L’art. 72 cpv. 1 LCA è pertanto applicabile qualora vi sia

innanzitutto una pretesa del danneggiato nei confronti di un terzo volta al

risarcimento del danno subito, la quale ha provocato il versamento della

prestazione assicurativa. Oltre a ciò, occorre che il danno sia dovuto ad atto

illecito ai sensi dell’art. 41 CO e che vi sia una colpa da parte del

danneggiante (DTF 137 III 354 consid. 4.1.; Christoph Graber, op. cit., ad art. 72

n. 19 e segg.; Heinz Rey, Ausservertragliches

Haftpflichtrecht, 2003, pag. 353 n. 1560 e segg.; Moritz Kuhn, Privatversicherungsrecht, 2010, pag. 313 n. 836

e 837).

b) Nel

caso concreto e con particolare riferimento al reato di ripetuto incendio

intenzionale suscettibile di fondare la pretesa fatta valere dall’assicurazione

PC 2, è fuor di dubbio che tali azioni costituiscano atti illeciti ai sensi

dell’art. 41 CO e che ad AP 1 sia imputabile anche una colpa. Maggiore

approfondimento, per contro, necessita la questione di sapere se l’assicuratore

abbia soddisfatto esattamente la pretesa che spettava all’assicurato nei

confronti del terzo (“Es bedarf m.a.W. einer Anspruchskonkurrenz in dem

Sinne dass der Versicherer exakt denjenigen Anspruch befriedigt hat, der dem

Versicherten gegenüber dem Dritten zustand”: Graber, op. cit., n. 20 ad art. 72). Infatti, solo la

pretesa dell’assicurato per danni che hanno una rilevanza dal punto di vista

della responsabilità civile si trasmette per legge all’assicuratore. La

surrogazione in favore di quest’ultimo non avviene quindi per qualsiasi

pagamento che l’assicuratore effettua al proprio assicurato, bensì unicamente

per quelle poste che costituiscono un danno nel senso della responsabilità

civile. Questo tema assume rilevanza pratica segnatamente nell’assicurazione di

cose, allorquando viene ad esempio assicurato il valore a nuovo dell’oggetto.

In casi del genere, nonostante l’esistenza di un’assicurazione del valore a

nuovo, la surrogazione dell’assicuratore è limitata al valore corrente

dell’oggetto (Graber, op. cit., n.

21.

ad art. 72).

Fatte queste premesse, con riferimento alla fattispecie in esame

si rivela opportuno distinguere da un lato le pretese dell’assicurazione

riferite al risarcimento dei beni mobili contenuti nel rifugio (infra, consid.

6) e, dall’altro, le pretese avanzate dall’assicuratore per avere risarcito la

ricostruzione rispettivamente le risistemazioni del rifugio come tale (infra,

consid. 7 e 8).

Prima di procedere in tal modo, tuttavia, è necessario chinarsi

senza indugio (infra, consid. 5) sull’ultima censura contenuta nell’appello,

secondo cui la costituzione dell’assicurazione quale accusatrice privata era

stata respinta dal Procuratore pubblico con decisione passata in giudicato. Si

rivelasse fondata tale censura, infatti, l’appello andrebbe accolto rendendosi

così superfluo ogni altro esame.

5.

a) È vero che – come ripercorso nel riassunto dei

fatti – il 27 novembre 2012 il magistrato inquirente ha comunicato a PC 2 di

respingere “la richiesta della vostra Compagnia assicurativa di costituirsi

accusatore privato” (inc. MP, AI 20). Il fatto è, tuttavia, che PC 2 non aveva

affatto chiesto al Procuratore pubblico l’autorizzazione a potersi costituire

quale accusatrice privata. Al contrario, l’assicurazione nella propria lettera

del 20 novembre 2012, dalla quale è scaturito il summenzionato scritto del

Procuratore pubblico, aveva indicato che “con la presente le comunichiamo che è

nostra intenzione costituirci parte civile e le chiediamo in che modo e quando

dobbiamo far valere le nostre pretese” (inc. MP, AI 19). Non vi era alcuna

domanda di autorizzazione o meno bensì semplicemente la richiesta di precisare

la modalità e la tempistica in cui l’assicurazione doveva avanzare le proprie

pretese nel ruolo di accusatrice privata. Del resto, una richiesta nel senso

inteso dal Procuratore pubblico sarebbe stata del tutto superflua, dato che il

diritto dell’assicuratore – che subentra per legge, in base all’art. 72 LCA,

nei diritti del danneggiato – a far valere l’azione civile nel processo penale

è espressamente previsto dall’art. 121 cpv. 2 CPP (Annette Dolge, op. cit., ad art. 122 n. 55; Niklaus Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pag. 285 n. 701).

b) Con l’avvenuto

pagamento delle prestazioni assicurative, la parte danneggiata non dispone

nemmeno più della legittimazione attiva, ragione per cui – con l’adempimento

dei presupposti dell’art. 72 LCA – l’azione civile può essere fatta valere

unicamente dall’assicuratore (Annette

Dolge, op. cit., n. 25 ad art. 126). Il trasferimento della pretesa

all’assicurazione avviene automaticamente (“ohne weiteres”: Rey, op. cit., pag. 353 n. 1560) non

appena risultino adempiuti i presupposti dell’art. 72 LCA. È pertanto a ragione

che PC 2 ha ribadito la propria surrogazione nel proprio scritto del 12

febbraio 2013 e correttamente la Presidente della Corte delle assise

correzionali ha riconosciuto all’assicuratore la legittimazione a fare valere

l’azione civile. Siffatta legittimazione dell’assicuratore non è mai stata

messa in dubbio in precedenza dall’appellante e lo stesso Procuratore pubblico,

peraltro, nel proprio scritto del 10 marzo 2015 a questa Corte, facendo riferimento all’appello, denomina PC 2 quale “accusatore privato”,

nonché “ACP”, senza più avanzare dubbi di sorta al riguardo.

Nella misura in cui intende negare all’assicuratore la facoltà di

fare valere l’azione civile, richiamandosi a uno scritto del Procuratore pubblico

che si è pronunciato su un aspetto che nemmeno gli era stato richiesto, la

censura dell’appellante si rivela priva di consistenza.

Pretese dell’assicuratore per l’avvenuto risarcimento dei beni

presenti nel rifugio

6.

Litigioso in appello

è l’accoglimento nella decisione impugnata delle pretese dell’assicuratore

derivanti dal pagamento alla PC 3 della somma di fr. 19'800.- quale “indennità

contenuto” relativa all’incendio del 2009 nonché di fr. 6'610.- sempre a titolo

di “indennità contenuto” a seguito dell’incendio del 2010. Per quanto concerne,

invece, il versamento dell’indennità per i beni contenuti nel rifugio

danneggiatisi a causa dell’incendio del 2012, l’assicuratore non ha impugnato

la decisione della Corte delle assise correzionali che, riconosciuto il

principio del risarcimento, l’ha rinviato al competente foro civile.

Quest’ultimo indennizzo non può pertanto essere oggetto di esame in questa

sede.

a) L’appellante sostiene

che, mancando agli atti la polizza assicurativa, le pretese dell’assicurazione

non sono sufficientemente giustificate e motivate. È vero che, malgrado la

Presidente di questa Corte abbia esplicitamente chiesto il 29 ottobre 2014 a PC 2 di trasmettere le “polizze n. __________ e n__________” nonché gli incarti completi riguardanti

i sinistri in questione, la polizza assicurativa n. 127.82438.001 non è stata

prodotta. Nondimeno, l’art. 63 cpv. 1 LCA prevede che nell’assicurazione

contro l’incendio il valore di risarcimento è: per le merci e i prodotti

naturali, il prezzo di mercato (n. 1); per il mobilio, gli oggetti usuali, gli

strumenti di lavoro e le macchine, l’importo che richiederebbe l’acquisto di

oggetti nuovi. Tuttavia se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento

per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo

conto nel determinare il valore di risarcimento (n. 3). L’art. 63 LCA

costituisce una disposizione imperativa ai sensi dell’art. 97 LCA e non può

essere modificata per contratto (“absolut zwingend”: Alfred Maurer, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 513; Hans-Ulrich

Brunner, Basler Kommentar über den Versicherungsvertrag, 2001, ad

art. 63 n. 2). Da questo profilo, quindi, la norma legale fornisce gli elementi

necessari a dirimere la questione.

b) Con

riferimento all’indennizzo dei beni contenuti nel rifugio a seguito

dell’incendio del 26 agosto 2009, questi ultimi sono stati

dettagliatamente elencati nel rapporto allestito dalla __________ il 21 ottobre

2009, la quale ha quantificato una per una le poste di danno, giungendo a un

importo complessivo di fr. 20'000.- per il risarcimento degli oggetti contenuti

nel rifugio. Il referto sottolinea che la sua redazione è stata preceduta da “un

sopralluogo e discussioni varie” che hanno coinvolto PC 1, l’ispettore __________

dell’assicurazione PC 2 e l’ing. __________ della __________ che ha poi steso

il rapporto. Considerato che il valore della posta denominata “cibo e bevande

varie” è stato quantificato in fr. 500.- e che le altre poste sono

qualificabili come mobilio, oggetti d’uso comune e macchine (il generatore

elettrico), per i quali il sopra ricordato art. 63 cpv. 1 n. 3 LCA prevede che il valore di risarcimento è l’importo che richiederebbe l'acquisto di

oggetti nuovi, non vi è motivo per scostarsi dai valori indicati nel rapporto

della __________, che peraltro è una società indipendente sia rispetto

all’assicuratore sia rispetto all’assicurato. L’ammontare dei danni è inoltre

stato confermato anche da __________, liquidatore di sinistri presso PC 2, nel

corso del suo interrogatorio del 30 novembre 2012 (inc. MP, AI 22 pag. 3).

Certo, la parte finale dell’art. 63 cpv. 1 n. 3 LCA,

s’è detto, stabilisce che se gli oggetti assicurati hanno subito un

deprezzamento per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà

tenerne equo conto nel determinare il valore di risarcimento. Senonché

l’appellante non allega né tantomeno dimostra alcuna circostanza causale che

dovrebbe indurre a considerare nel caso concreto un deprezzamento né in che

misura si dovrebbe tenerne conto. Al riguardo occorre evidenziare che l’età

dell’oggetto non riveste da sé alcuna importanza suscettibile di giustificare

una diminuzione del valore (Hans-Ulrich

Brunner, Basler Kommentar, ad art. 63 n. 33 in fine).

Ne consegue che a giusta ragione l’istanza

precedente ha condannato l’imputato a risarcire all’assicuratore PC 2 l’importo

di fr. 19'800.- (fr. 20'000.- da cui va dedotta la franchigia, il cui ammontare

di fr. 200.- non è mai stato oggetto di contestazione).

c) Per

quanto riguarda il risarcimento dei danni ai beni contenuti nel rifugio a

seguito dell’incendio dell’anno 2010, le considerazioni sono analoghe a quelle

appena svolte in relazione all’incendio del 2009. Infatti, agli atti risulta

che l’ing. __________ della __________ ha innanzitutto chiesto alla parte

assicurata l’allestimento di una distinta degli oggetti danneggiatisi

nell’incendio. La distinta è stata trasmessa il 18 ottobre 2010 da PC 1,

specificando per ciascuna posta di danno il relativo importo. Il rapporto del

25.

ottobre 2010 della __________ è stato preceduto da un “sopralluogo e

discussioni varie dal 14.09.2010 al 25.10.2010 tra il sig. PC 1, l’isp. __________

e l’ing. __________” e quest’ultimo ha quantificato in fr. 6'810.- l’ammontare

dei danni al contenuto del rifugio, importo ribadito da __________,

liquidatore di sinistri presso PC 2, nel corso del suo interrogatorio del 30

novembre 2012 (inc. MP, AI 22 pag. 3).

Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi da questa valutazione. Né

l’appellante accenna alla necessità di considerare un eventuale deprezzamento

dei beni per effetto dell’uso, che peraltro mal si concilierebbe con il fatto

che gli oggetti assicurati erano stati sistemati da poco nel rifugio, dopo la

sua ricostruzione a seguito dell’incendio del 2009.

La condanna dell’imputato al pagamento di fr. 6'610.- (fr. 6'810.-

da cui va dedotta la franchigia di fr. 200.-) a titolo di risarcimento dei

danni causati ai beni contenuti nel rifugio a causa dell’incendio del 2010 deve

pertanto essere confermata.

Pretese dell’assicuratore per i risarcimenti connessi alla

ricostruzione e alle risistemazioni del rifugio

7.

a) A proposito del risarcimento richiestogli per la ricostruzione (dopo l’incendio del 2009)

rispettivamente per le risistemazioni del rifugio (dopo gli incendi del 2010 e

del 2012), l’appellante – come già accennato – evidenzia “che lo stabile

oggetto del sinistro era stato edificato senza disporre delle necessarie

autorizzazioni edilizie”. Il che è vero, come emerge dalla dichiarazione di PC

1.

(inc. MP AI 7 verbale d’interrogatorio 28 settembre 2012, pag. 3):

“ Dopo il primo incendio e i danni

subiti, il cascinale è stato risistemato e non [era] più accessibile a terzi.

Il patriziato ci aveva in ogni caso indicato che per i lavori edilizi bisognava

chiedere [la] relativa licenza al comune, unica autorità competente, anche se

fuori zona, per eseguire i lavori.

Non è mai stata

fatta nessuna richiesta formale al comune”.

La doglianza dell’appellante non è senza peso. La questione che si

pone è, in effetti, se egli debba risarcire e in che misura l’avvenuta

ricostruzione (rispettivamente le due risistemazioni) di un rifugio che non è

certo potesse essere riedificato o anche solo risistemato, non essendo mai

stata né chiesta né tantomeno rilasciata una licenza edilizia, nemmeno a

posteriori, ovverosia in sanatoria di una situazione che – quantomeno

attualmente – risulta priva di autorizzazione.

b) Nelle circostanze

descritte al giudice penale non resta che rinviare l’azione al foro civile, in

applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, norma secondo cui il rinvio ha

luogo quando l'accusatore privato non ha sufficientemente

quantificato o motivato l'azione. Certo, le poste di danno riguardanti

la ricostruzione e risistemazione sono state di per sé dettagliatamente

presentate da PC 2: il problema è, tuttavia, che allo stato attuale non è

sicuro che le opere per le quali è chiesto il risarcimento potessero essere

eseguite o se, invece, il rifugio abbia in sé un vizio giuridico suscettibile

di minarne il diritto alla sua stessa esistenza e tale da mettere in dubbio il

sorgere stesso di una perdita patrimoniale nella quale si concretizza il danno.

Nel diritto della responsabilità civile, infatti, la distruzione, il

danneggiamento e la perdita di una cosa non costituiscono da sé un danno

materiale, ma ne sono solo la causa. Il danno consiste nella perdita

patrimoniale che ne risulta (Rey,

op. cit., pag. 71 n. 306b con rinvii).

L'intervento edilizio non è conforme alla funzione della zona cui

è assegnato il fondo in questione. L'ammissibilità dell’intervento in sanatoria

andrà pertanto esaminata in applicazione unicamente degli art. 24 e segg. LPT. Giusta

l'art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona sancito

dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono

eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il

cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per

la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione

fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi

preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti

cumulativamente (TRAM, sentenza inc. 52.2004.92 del 25 ottobre 2004 consid. 2.2

e 3.1).

c) Per

tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l'autorità cantonale

competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere

autorizzata (art. 25 cpv. 2 LPT). Fuori delle zone edificabili il permesso

esplicito è necessario anche per le costruzioni d’importanza minima (Adelio Scolari, Commentario LALPT, LE,

LAC, 1996, pag. 337 n. 656 con rinvio). Qualora la licenza edilizia

venga rilasciata, l’assicurazione potrà chiedere il risarcimento delle

indennità versate alla propria assicurata nella misura in cui si tratti di

indennizzi per danni nel senso della responsabilità civile (sopra, consid. 4b).

In questo scenario, l’appellante aveva già ammesso sia davanti al Procuratore

pubblico sia durante il dibattimento del 13 giugno 2014 il principio del

risarcimento (inc. MP AI 24 pag. 8; verbale del dibattimento del 13 giugno

2014, pag. 3), principio riconosciuto anche nella decisione impugnata e che

l’appellante non ha rimesso in discussione in questa sede.

Non è compito dell’autorità di appello penale sospendere l’attuale

procedimento e – avviata dalla parte interessata la procedura tendente al

rilascio della licenza edilizia – attenderne l’esito definitivo per poi

valutare, a dipendenza della decisione dell’autorità amministrativa, se e in

che misura l’assicurazione vanti un credito nei confronti di AP 1 per i costi

di costruzione rispettivamente di risistemazione del rifugio.

8.

Con specifico

riferimento alla pretesa dell’assicurazione volta a ottenere il risarcimento

dell’indennità versata per la ricostruzione della capanna dopo l’incendio del

2009, PC 2 deve essere rinviata al foro civile anche per un’altra ragione.

a) L’art. 63 cpv. 1 n. 2

LCA stabilisce che nell’assicurazione contro l’incendio il valore di

risarcimento per gli edifici è il valore locale di costruzione

previo diffalco della diminuzione di questo valore verificatasi dopo la

costruzione. Se l'edificio non viene ricostruito, il valore di risarcimento non

può eccedere il valore venale.

Il concetto di “edificio” è da intendersi in senso

molto ampio (Hans-Ulrich Brunner,

op. cit., ad art. 63 n. 16).

A proposito della ricostruzione dell’edificio, la

giurisprudenza e la dottrina hanno da tempo stabilito il principio secondo il

quale un edificio andato distrutto deve essere ricostruito nel medesimo luogo,

all’incirca nello stesso modo e con la medesima destinazione, ritenuto comunque

che differenze di poco conto sono tollerate. In casi fondati (ad esempio a

causa di limitazioni nella costruzione dettati da motivi di pianificazione

territoriale), il risarcimento consistente nel valore locale di costruzione è

ammesso anche qualora l’edificio non venga ricostruito proprio nello stesso

luogo, nello stesso modo e con la stessa destinazione, tuttavia tenendo conto

in queste evenienze di eventuali vantaggi economici che dovessero derivare

all’assicurato (Hans-Ulrich Brunner,

op. cit., ad art. 63 n. 21). Comunque, il valore di costruzione corrisponde ai

costi necessari per la ricostruzione rispettivamente per il ripristino di un

edificio uguale a quello colpito dal sinistro (“eines gleichen Gebäudes”:

Alfred Maurer, op. cit., pag.

514).

b) Fatte queste

premesse, per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati dall’incendio

del 2009 alla costruzione allora in legno, non risulta dagli atti se “gli

interventi di ripristino eseguiti dagli assicurati e non da ditte esterne”,

quantificati nel rapporto del 21 ottobre 2009 allestito dalla __________ in fr.

22'000.- si riferiscano al valore di costruzione della capanna nella stessa (o

comunque simile) modalità di quella andata distrutta oppure no, visto che il

fabbricato – nel corso del 2010 – è poi stato ricostruito in pietra e non più

in legno.

In altri termini, dagli atti – e nemmeno dal citato

rapporto 21 ottobre 2009 della ____________________ – non emerge se

l’indennizzo pagato dall’assicurazione sia legato alla ricostruzione di un

edificio uguale (secondo quanto prevede l’art. 63 cpv. 1 n. 2 LCA) o,

piuttosto, se l’indennizzo sia calcolato considerando una ricostruzione in

pietra. Quest’ultima ipotesi – ricostruzione in pietra – potrebbe magari essere

conforme al contratto di assicurazione (che non è agli atti), ma nel rapporto

tra l’assicuratore e l’autore del sinistro occorre considerare che l’art. 63

LCA è una norma imperativa e la surrogazione dell’assicuratore avviene

unicamente per le poste che costituiscono un danno nel senso della

responsabilità civile (sopra, consid. 4b). L’autore non è tenuto a risarcire la

ricostruzione di un edificio diverso e più costoso rispetto a quello da lui distrutto

o danneggiato. Mancando agli atti i necessari elementi documentali, non è

possibile per questa Corte trarre delle conclusioni.

Al proposito PC 2 deve quindi essere rinviata al foro civile anche

per questo motivo.

9.

Ne segue, in ultima

analisi, che l’appello va parzialmente accolto. AP 1 è tenuto a versare

all’assicurazione PC 2 la somma di fr. 26'410.- quale risarcimento

dell’indennizzo versato da quest’ultima alla PC 3 per i danni ai beni contenuti

nel rifugio a causa dell’incendio del 2009 (fr. 19'800.-) e per i danni ai beni

contenuti nel rifugio a seguito dell’incendio del 2010 (fr. 6'610.-). Per la

rimanenza delle pretese avanzate dall’assicurazione PC 2 e litigiose in questa

sede, vale a dire quelle derivanti dal versamento delle indennità per la

ricostruzione rispettivamente per le risistemazioni del rifugio, PC 2 –

riconosciuto il principio del risarcimento nell’ipotesi in cui per il rifugio

venga ottenuta la licenza edilizia – è rinviata al foro civile.

10.

La tassa di giustizia

del procedimento di primo grado, pari a fr. 500.- e relativa anche al giudizio

di condanna penale che non è stato oggetto di appello, resta a carico di AP 1

così come le spese del giudizio di primo grado, in applicazione dell’art. 426

cpv. 1 CPP.

Per quanto concerne la tassa e le spese dell’odierno giudizio di

appello, l’art. 428 CPP stabilisce che le parti sostengono le

spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono

nella causa. L’appellante ottiene sì, per il momento, una drastica riduzione

del risarcimento a suo carico ma per le poste risarcitorie ancora indecise la

questione è soltanto rinviata al foro civile. Nondimeno, per quanto riguarda il

presente procedimento, la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.

2'000.- sono poste a carico di AP 1 nella misura di ¼ e per la rimanenza a

carico dell’assicurazione PC 2, la quale rifonderà altresì ad AP 1 la somma di

fr. 500.- per ripetibili ridotte relative al procedimento di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 41 CO; 63 cpv. 1 n. 2 e 3, 72

cpv. 1 LCA; 126 cpv. 2 lett. b, 398 cpv. 5 CPP; 308 cpv. 2 CPC;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di ripetuto

incendio intenzionale, furto, danneggiamento, violazione di domicilio,

contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e sulla protezione dei

mammiferi e degli uccelli selvatici,

1.1. AP 1 è condannato a

versare alla PC 2, la somma di fr. 26'410.-. Per il rimanente della sua pretesa

la PC 2 è rinviata al competente foro civile.

2. La tassa di giustizia

di fr. 500.- e le spese di procedura relative al procedimento di prima sede

rimangono a carico di AP 1.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'000.-

sono posti a carico di AP 1 nella misura di ¼ e

per la rimanenza sono a carico della PC 2, la quale è tenuta a rifondere ad AP

1 la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte per il procedimento di

appello.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.