17.2014.166
Trasporto di eroina. Infrazione aggravata alla LStup. Chiamata in correità
4 dicembre 2014Italiano77 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.166
Locarno
10 dicembre 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Stefano Manetti e Chiarella Rei-Ferrari
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 25 giugno 2014 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6903 Lugano
contro la sentenza emanata il 18
giugno 2014 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei
confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 28 luglio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 19 agosto 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 18 giugno
2014 (intimata il 28 luglio 2014) la Corte delle assise criminali ha dichiarato
AP 1 e IM 1 autori colpevoli di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti per avere, il 15.01.2014, in correità tra loro e senza
essere autorizzati, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1'469,47 grammi netti di eroina.
Per questi reati, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla
pena detentiva di 3 anni e 2 mesi interamente da espiare e IM 1 alla pena
detentiva di 2 anni e 9 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 17 mesi,
con un periodo di prova di 3 anni.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca di
una pistola giocattolo e della sostanza stupefacente (di cui ha ordinato la
distruzione) e il sequestro conservativo di 1 tessera d’albergo Jufa, 3
ricevute bancarie __________ intestate ad __________ e 1 biglietto manoscritto
con indirizzo di Vienna. Per gli altri oggetti posti sotto sequestro è stato
ordinato il dissequestro in favore degli imputati.
Fatti
I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia in
ragione di 200.- fr. a carico dello Stato e in ragione di fr. 1'800.- (più i
disborsi) a carico di AP 1 ed IM 1 in ragione di ½ ciascuno.
preso atto che contro la sentenza della Corte
delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre
appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione 19 agosto 2014 e successivo scritto 15 settembre 2014, ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 1.1., 4.1., 11.1.1. e 12 della sentenza di prime
cure e di chiedere il suo proscioglimento dal reato di infrazione aggravata
alla Legge federale sugli stupefacenti (III, V).
IM 1 non ha, invece, impugnato la sentenza.
Ne discende che i dispositivi n. 2., 2.1., 3., 4.2., 5., 6., 7.,
8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10. ,10.1., 10.2., 10.3., 10.4.,
10.5., 10.6., 10.7. della sentenza di primo grado sono passati in giudicato.
esperito il
pubblico dibattimento il 1° dicembre 2014, durante il quale:
-
il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata;
- l’appellante ha chiesto
il suo proscioglimento.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili
all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame
di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio
libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,
pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;
cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
2. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario
CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n.
24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.
139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.) che,
in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi,
Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad
art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art.
10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §
100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288;
STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010
del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49;
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,
StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di
cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del
10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto
procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129
I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
3. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b), cioè su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa
la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980
pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e
cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone:
come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio
e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e
non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147,
consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20
agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP:
un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della
revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg; cfr., per il
diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano,
vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale
penale), p. 26).
4. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.
88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.
2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre
2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del
13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,
pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;
Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13,
pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;
Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
5. AP 1 è un cittadino __________
nato il __________ a __________ (Albania). Secondo di due fratelli, dalle sue
dichiarazioni emerge che egli ha frequentato e portato a termine le scuole
dell’obbligo nel suo paese natale, per poi iniziare a lavorare come cameriere a
__________, dove ha lavorato fino al 1998, anno in cui è giunto in Svizzera
insieme al padre e ha presentato una domanda d’asilo.
La domanda d’asilo è stata respinta nel 1999.
Sempre secondo le sue dichiarazioni, egli ha poi ripreso a
lavorare in Albania come cameriere, professione che ha svolto fino al 2002 /
2003, quando ha nuovamente presentato domanda d’asilo in Svizzera, anche questa
volta senza successo.
Rientrato in Albania, ha nuovamente ripreso l’attività di
cameriere, che svolge tuttora e che gli frutta, a suo dire, un guadagno di 200
euro mensili (PS 16.01.2014, AI 4, pag. 4, verb. dib. d’appello, pag. 2).
Sui suoi progetti futuri, ha detto di voler ritornare in Albania,
sposarsi con la sua fidanzata e continuare a lavorare come cameriere (verbale
d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. dib. primo grado, pagg.
1-2).
Risultato positivo alla cocaina e al THC al momento dell’arresto,
ha spiegato di consumare cocaina occasionalmente, quando “ne mettono a
disposizione gli altri”, da circa 2 o 3 anni. Ha situato il suo ultimo
consumo in Albania, durante il periodo natalizio (PS 16.01.2014, AI 4, pag. 5)
e poi nei giorni precedenti la partenza per la Svizzera, quando si trovava in
territorio italiano (PS 02.04.2014, AI 62, pag. 6).
Ha, in ogni caso, negato di aver mai consumato stupefacenti nel
nostro paese.
AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 2) e in Albania (AI 14). Non è,
invece, incensurato in Francia, paese in cui il 25 novembre 2011 è stato
condannato dal Tribunale correzionale di Mulhouse ad 1 anno e 6 mesi di
detenzione per importazione, trasporto, detenzione di stupefacenti e
contrabbando/importazione di merce pericolosa per la salute, la morale o la
sicurezza pubblica (AI 20). Secondo quanto da lui dichiarato, la condanna si
riferisce ad un trasporto di circa 500 grammi di cocaina (PS 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pag. 5, verb. dib.
d’appello, pag. 2).
Arresto
6. Il 15 gennaio 2015 AP
1 è arrivato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, a bordo
di una vettura con targhe slovene alla cui guida c’era IM 1.
Giunti in territorio svizzero, i due sono stati fermati dalle
guardie di confine all’altezza del distributore __________ di __________.
Durante il controllo del veicolo, le guardie di confine notavano
che, nel baule, le guarnizioni dei longheroni erano state manomesse e, inoltre,
rilevavano (tramite test Drugwipe) tracce di cocaina sul volante della vettura.
AP 1, IM 1 e il veicolo venivano, dunque, portati a __________ per
un controllo più approfondito. L’ispezione della vettura permetteva alle
guardie di rinvenire, riposti sotto il longherone, 6 salsicciotti contenenti
complessivamente 1,6 chili lordi di eroina (protocollo passaggio consegne CGCF -
polizia cantonale 15.01.2014, allegato al rapporto di arresto provvisorio
15.01.2014, AI 1; documentazione fotografica allegata al rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria 31.03.2014).
Il rinvenimento dell’eroina è stato, così, descritto nel rapporto
delle guardie di confine:
“ Durante
l’ispezione del baule, dopo aver smontato la copertura in plastica della parte
destra, notavamo la presenza di nastro adesivo marrone, attaccato alla
carrozzeria interna della vettura.
Tirando il nastro, scorgevo che, fissato all’altro capo, vi era un
pacco di forma cilindrica, non sapendo di cosa si trattasse decidevo di estrarlo.
Nel toglierlo costatavo che vi era parecchio nastro adesivo e che,
fissato allo stesso, vi erano più pacchi di forma cilindrici, di diverse
misure.
Alla fine occultati nel vano naturale tra il parafango e la
struttura della vettura, vi erano sei pacchi di forma cilindrica, avvolti in
plastica trasparente e nel nastro adesivo marrone.
(...) dopo aver perforato un pacchetto tramite l’apposito ago in
dotazione, l’analisi con IMS accertava che si trattava di eroina” (allegato 23
al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 31.01.2014).
L’analisi della sostanza stupefacente rinvenuta ha stabilito che
si trattava di eroina del peso totale netto di 1'469,47 grammi e avente una purezza tra il 6,9 % e il 18 % (rapporto di pesata e analisi preliminare
di sostanze stupefacenti annesso al Rapporto di polizia del 31.03.2014, AI 68).
AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici (unghie, mani) e ad un
esame tossicologico delle urine che hanno dato, tutti, esito positivo. I
rilievi di mani e unghie hanno accertato la presenza di tracce di cocaina e
THC. L’esame tossicologico è, pure, risultato positivo alla cocaina.
Anche i rilievi fisici e l’esame tossicologico esperiti su IM 1
hanno dato esito positivo alla cocaina (rapporti 28.01.2014 dell’Istituto di
polizia scientifica dell’Università di Losanna, allegati al rapporto di pesata
e analisi preliminare di sostanze stupefacenti 20.02.2014; allegati 8 e 18 al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 31.03.2014).
L’analisi delle tracce biologiche rinvenute su parte degli
involucri che contenevano l’eroina e sul nastro adesivo di collegamento tra i
diversi involucri ha stabilito una corrispondenza con il DNA di IM 1. Non con
il DNA di AP 1 (AI 65).
AP 1 e IM 1 sono stati arrestati.
AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva dal 15 gennaio 2014
al 1° aprile 2014 (AI 15). Si trova in esecuzione anticipata della pena dal 2
aprile 2014 (AI 63).
Inchiesta
7. Inizialmente sia AP
1 che IM 1 hanno negato ogni loro coinvolgimento nel traffico di droga,
sostenendo di non avere saputo che nel veicolo vi fosse dell’eroina. Hanno
affermato di essere partiti dall’Albania, di essersi, dapprima, recati in
Italia e di essere, poi, partiti per la Svizzera per motivi che nulla avevano a
che vedere con il traffico di stupefacenti.
Solo in un secondo momento hanno ammesso, con delle differenze, di
essere coinvolti nel traffico di eroina.
IM 1 in maniera più convinta, riconoscendo di avere, su incarico
dell’organizzatore del traffico, ritirato parte dello stupefacente in Italia e
di avere, poi, assieme a AP 1, nascosto l’eroina nella vettura, per poi
trasportarla oltre il confine italiano, in Svizzera o in Germania.
AP 1, invece, ha negato, durante tutta l’inchiesta e al
dibattimento di primo grado, di avere saputo che all’interno della vettura su
cui viaggiava fosse nascosto dello stupefacente. Egli ha ammesso soltanto - e a
fatica - di avere ritirato parte dello stupefacente in Italia per conto degli
organizzatori del traffico, di averlo, poi, dato ad IM 1 ma di essere stato convinto
che l’amico se ne era liberato, consegnandolo a chi di dovere, prima della loro
partenza per la Svizzera.
Dichiarazioni iniziali di AP 1 e IM 1 sul viaggio in Italia e
in Svizzera
8. a. Come detto, AP 1 ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel traffico di
stupefacenti. Sentito dalla polizia subito dopo il fermo, egli ha preteso di
non aver saputo che all’interno della vettura su cui viaggiava quale passeggero
fosse celata della droga:
“ Questa mattina,
in qualità di passeggero mi trovavo a bordo dell’automobile Opel Corsa di
colore grigio, targata __________. Alla guida del veicolo c’era il mio amico IM
1.
Poco dopo essere entrati in Svizzera attraverso un valico doganale
che non conosco, siamo stati fermati da alcune persone in uniforme che l’agente
interrogante mi dice essere Guardie di confine. (...)
L’agente interrogante mi mostra una documentazione fotografica (9
immagini contrassegnate come allegato A) raffigurante l’automobile sulla quale
viaggiavo, gli involucri rinvenuti sulla stessa nonché il luogo dove questi
erano nascosti. Confermo che si tratta dell’auto sulla quale viaggiavo ma che
della droga non ne sapevo nulla” (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto
di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pagg. 3-4).
b. AP 1 ha, in un primo
tempo, spiegato di essere partito dall’Albania per far visita alla madre che,
in quel momento, era in Italia per sottoporsi ad un controllo medico e di avere
viaggiato con IM 1 - che tornava in Italia dopo le ferie trascorse nel paese
natale - per risparmiare i soldi del treno.
Raggiunta l’Italia, i due si sarebbero separati e soltanto il
giorno prima dell’arresto IM 1 gli avrebbe telefonato dicendogli che era a _______
e vi sarebbe stato un incontro in cui l’amico gli avrebbe proposto di accompagnarlo,
prima, in Svizzera e, poi, in Germania. AP 1 avrebbe accettato senza chiedere
quale fosse lo scopo del viaggio e si sarebbe limitato a proporre di fare una
sosta al __________:
“ A bordo di una
vettura da lui (IM 1, ndr) guidata siamo partiti per raggiungere la Slovenia. La destinazione finale del viaggio era __________, per la precisione __________,
dove abita un mio cugino che si chiama __________. Arrivati a __________ in Slovenia,
siccome IM 1 non aveva l’assicurazione della sua automobile, ne ha presa una a
noleggio; si tratta della Opel Corsa sulla quale siamo stati fermati. La sua
l’ha lasciata all’agenzia dell’autonoleggio. (…) Dalla Slovenia abbiamo
raggiunto l’Italia e quindi __________, per la precisione il domicilio di mio
cugino.
A domanda dell’agente interrogante rispondo che lo scopo del mio
viaggio in Italia era quello di fare visita a mia mamma, la quale si trovava in
questa nazione poiché doveva sottoporsi ad una visita medica. Siccome IM 1
doveva raggiungere l’Italia, nazione dove ha una residenza nella zona di __________,
ne ho approfittato per farmi dare un passaggio. In questo modo avrei
risparmiato i soldi del treno. (...)
Io ho trascorso qualche giorno da mio cugino e ieri pomeriggio ho
ricevuto una telefonata da IM 1 (…) il quale mi ha detto che si trovava a __________.
(…) Gli ho detto che mi trovavo in centro a __________ insieme a mia mamma e a
mio cugino. Siccome eravamo tutti in zona, verso le ore 15.00 ci siamo trovati
nei pressi della stazione ferroviaria centrale di __________. Preciso che mi
trovavo alla stazione perché io e mia madre volevamo partire per l’Albania e
questo siccome la mia genitrice aveva terminato le visite mediche. Nel
frattempo mia madre aveva parlato con sua sorella che abita a __________ e
aveva deciso di raggiungere questa città per trascorrere qualche giorno insieme
a lei. Inoltre, aspettando qualche giorno era probabile che i biglietti del bus
per andare in Albania sarebbero diminuiti di prezzo. Mia madre è partita in
treno per __________, io mi sono fermato ancora una notte da mio cugino. IM 1
mi aveva detto che doveva andare in Germania, passando dalla Svizzera e mi ha
chiesto se volevo accompagnarlo. Siccome nel 1998 sono stato sei mesi in
Svizzera e mi era piaciuto, ho deciso di accompagnare IM 1. (...) IM 1 non mi
aveva detto per quale motivo voleva andare in Germania e io non gliel’ho
chiesto. Lui mi aveva solo detto che i prezzi delle auto in Germania sono più
bassi” (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio
15.01.2014, AI 1, pagg. 4-5).
c. Diversa l’iniziale
versione di IM 1 che, pur affermando di non sapere nulla dell’eroina nascosta
nella vettura, ha spiegato di essere venuto in Svizzera, su proposta
dell’amico, semplicemente per fare spese al __________:
“ Da parte mia
preciso che non sapevo nulla della presenza dell’eroina.
Circa la vettura l’ho presa a noleggio una settimana fa in Slovenia
e meglio a __________. (….) il mio viaggio è cominciato in __________, penso il
4 gennaio. Sottolineo che sul passaporto vi sono i passaggi a valichi doganali
delle varie nazioni. Io mi trovavo in ferie nel mio paese natale e quando
decidevo di tornare in Italia (paese in cui è residente, ndr), AP 1 mi
domandava se poteva venire con me.
Partiti dal __________ abbiamo attraversato la Macedonia, Serbia, Ungheria,
Austria e Slovenia arrivando in Italia il 7 gennaio. (...) Questa mattina mi
trovavo a casa di amici nei pressi di __________ in compagnia di AP 1.
Decidevamo di venire in Svizzera per recarci ad un negozio di vestiti a __________.
ADR che in Svizzera nessuno mi aspettava. Per quanto riguarda AP 1
non so se aveva appuntamenti.
ADR che non so se AP 1 sapeva della droga. Se l’avesse saputo,
avrebbe dovuto dirmelo. Vorrei precisare che oggi guidavo io perché AP 1 non ha
la patente.
ADR che l’idea di venire a fare shopping a __________ è stata di AP
1. Infatti lui sapeva dove si trovava il negozio, mentre io no” (PS IM 1
15.01.2014, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio del 15.01.2014, AI 1,
pagg. 2-3).
d. Davanti al
procuratore pubblico - che gli contestava le dichiarazioni dell’altro - AP 1 ha
ribadito quanto detto in precedenza:
“ Confermo
integralmente quanto ho dichiarato nel verbale steso in polizia ieri sera alle
ore 16.40 e non ho altro da aggiungere o da modificare. In sostanza ribadisco
che:
- non sapevo
della presenza dell’ingente quantitativo di eroina occultata nell’auto Opel su
sui ero passeggero;
- l’auto è stata
noleggiata in Slovenia dall’IM 1 poiché la sua __________ era priva di
copertura assicurativa;
- con lui ci
siamo incontrati a __________ il giorno prima dell’arresto a casa di mio
cugino;
- lo scopo del
viaggio era che l’IM 1 doveva andare in Germania facendo tappa in Svizzera e mi
ha chiesto di accompagnarlo. (...)
A questo
momento il PP mi contesta le seguenti dichiarazioni rese a verbale dall’altro
mio correo IM 1, e cioè:
- il noleggio
dell’auto Opel in Slovenia si è reso necessario perché la sua auto __________
era rimasta in panne, mentre io ho dichiarato che è stato per via della
mancanza di copertura assicurativa;
- lui dice che a __________
vi siete rivisti a casa di amici il giorno prima dell’arresto, mentre io ho
dichiarato che eravamo partiti per la Svizzera dopo aver pernottato in casa di
mio cugino;
- lui dice che lo
scopo del vostro viaggio in Ticino era per venire a comprare vestiti a __________
mentre io ho dichiarato che lui doveva andare in Germania da un suo amico,
facendo tappa in Svizzera.
Ne prendo atto e dichiaro che quanto io ho dichiarato è la verità
e la ribadisco. Lui mi aveva detto in Slovenia (a __________), che doveva
noleggiare l’auto perché la sua non aveva l’assicurazione e neanche il
collaudo. È lui che mi ha detto anche che doveva recarsi in Germania. Sono
stato io a proporgli di fermarci al __________ di __________ per guardare dei
vestiti, solo che siamo stati fermati prima” (PP AP 1 16.01.2014, AI 4, pagg.
2-3).
Per contro, dopo avere inizialmente ribadito le prime
dichiarazioni, sentite quelle dell’amico, IM 1 ha leggermente modificato le
sue:
“ Dopo aver
sentito queste dichiarazioni del AP 1 confermo che l’auto l’ho noleggiata
perché la mia non andava bene e anche perché non aveva l’assicurazione. È vero
che a __________ abbiamo dormito a casa di suo cugino. Nego invece di avergli
detto che io dovevo recarmi in Germania ed è stato lui a propormi di venire in
Svizzera per fare shopping (non so però dove ma mi pare fosse quel __________).
Quello che mi aveva noleggiato l’auto in Slovenia mi aveva anche detto che
l’auto la dovevo poi riconsegnare in un paese vicino a __________ (mi pare di
ricordare __________) per poi rientrare con un mezzo pubblico. Lui non mi ha
dato un indirizzo preciso su dove lasciare l’auto a __________ ma mi ha detto
che qualcuno sarebbe venuto a prenderla vicino alla stazione. Avremmo
concordato per telefono dove e quando sarebbe stata consegnata l’auto a quello
che era incaricato di ritirarla e che io non conosco e lui non mi ha detto chi
fosse” (PP IM 1 16.01.2014, AI 7, pag. 2).
e. Nel successivo
interrogatorio, AP 1 - dopo aver ribadito nuovamente la sua estraneità al
trasporto dell’eroina - ha fornito maggiori dettagli sul viaggio dall’Albania
all’Italia, parlando di una sosta a Vienna fatta, su incarico dello zio di IM 1,
per incontrare un garagista attivo nella compravendita di autovetture:
“ Dopo essere
partiti dall’Albania, IM 1 ha iniziato a ricevere parecchie telefonate da suo
zio, persona attraverso la quale avevo conosciuto IM 1. Lo zio lo conosco con
il nome di __________, diminutivo di __________ e abita nello stesso paese di
origine di IM 1. (...) __________ si occupa del commercio di automobili e
chiedeva a IM 1 di andare in Austria per contattare una persona e farsi
consegnare del denaro da una persona con la quale aveva fatto un affare di
compravendita di auto. In seguito abbiamo raggiunto l’Austria, abbiamo
incontrato la persona la quale ha parlato al telefono con lo zio e quindi siamo
andati via senza prendere denaro. Questa persona si trovava a Vienna, dove
aveva una carrozzeria (...). Dopo aver lasciato l’Austria, __________ non ha
più chiamato per un paio di giorni. Trascorso questo tempo ha però ricominciato
a telefonare a IM 1, il quale mi aveva detto che lo zio voleva che andasse il
prima possibile in Svizzera. Io ho chiesto a IM 1 cosa voleva lo zio da lui e
mi ha risposto che aveva con lui una questione privata e non mi ha detto altro”
(PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag. 5).
Quindi, AP 1 ha detto di essersi deciso ad accompagnare IM 1 in
Svizzera perché “lui ha insistito tanto” (PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag.
5). Quindi, non più per il piacere di tornare in un paese che conosceva e per
fare una sosta al __________ (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di
arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pagg. 4-5).
Dichiarazioni di IM 1 sul traffico di droga
9. Nell’interrogatorio del
13 febbraio 2014, IM 1 ha, per la prima, volta ammesso il suo coinvolgimento
nel traffico ed ha chiamato in causa anche AP 1.
a. Egli ha, dapprima,
spiegato di avere conosciuto AP 1 tramite __________ (lo zio) - che, poi, dirà
essere a capo del traffico - ed ha precisato che __________ e AP 1 si
conoscevano bene e che lui li vedeva spesso confabulare:
“ Ho conosciuto AP
1 cinque mesi fa, tramite mio zio che abita in __________ e che si chiama __________;
lui ha una quarantina d’anni (...) potevo constatare che tra mio zio e AP 1
c’era un buon legame; penso che fossero buoni amici. (…) Vedevo che ogni tanto
loro due confabulavano senza farsi sentire da me. Io non ho mai udito quello
che loro dicevano ma avevo intuito che c’era qualcosa di strano.” (PS IM 1
13.02.2014, AI 42, pag. 2).
IM 1 ha continuato dicendo che fu __________ a portarlo in Albania
da AP 1:
“ Arrivati da AP
1 lui e mio zio hanno dapprima parlato tra di loro. Ho sentito che AP 1 diceva
a mio zio che gli era stata sequestrata la patente per tre mesi e che pertanto
non poteva guidare. Mio zio gli ha allora detto che lo avrei accompagnato io.”
(PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 2).
b. Dopo essersi
dilungato sul viaggio verso l’Italia, il loro impiego del tempo nei primi
giorni in quel paese raccontando di ripetute trasferte tra __________ e __________,
IM 1 è finalmente giunto al dunque raccontando che, il 13 gennaio 2014, lo zio
lo chiamò dicendogli che qualcuno sarebbe arrivato a __________ per
consegnargli una borsa che lui, poi, avrebbe dovuto dare a AP 1.
L’uomo con la borsa arrivò la sera stessa e lui, controllandone il
contenuto, si rese conto che si trattava di stupefacente:
“ Il giorno
stesso ( il 13 gennaio, ndr) mi ha telefonato mio zio __________ chiedendomi
l'indirizzo di __________ perché doveva arrivare una persona per portarmi una
borsa che avrei dovuto dare a AP 1. Sempre quel giorno in tarda serata la
persona è arrivata. Non l'avevo mai vista prima (…) L'incontro è avvenuto
all'esterno del mio appartamento, sulla strada e lui è arrivato a piedi. Gli ho
chiesto se voleva bere un caffè ma lui non ha accettato e dopo avermi dato la
borsa è andato via. AP 1 non era presente e non era neppure nell'appartamento.
A domanda rispondo che lui non sapeva di questo incontro.
Ho portato la borsa nel mio appartamento e l'ho aperta. Più che di
una borsa si trattava di una busta in plastica, di quelle utilizzate nei
supermercati. L'ho aperta e visto che conteneva dei pacchetti di forma
allungata. Ho fatto un taglio ad uno dei pacchetti e ho visto che dentro c'era
della droga; l'ho anche toccata. Ho dedotto che fosse droga perché conoscevo la
cocaina, avendola già provata, ma questa era più scura.” (PS IM 1 13.02.2014,
AI 42, pag. 5).
Più in là nel tempo, davanti al PP, IM 1 ha aggiunto che l’uomo
che gliela consegnò gli disse che la borsa conteneva dello stupefacente di
pessima qualità:
“ sapevo che si
trattava di droga in generale (non sapevo di che tipo) e che era di pessima
qualità così se avessi avuto dei problemi con la polizia, non avrei
"...rischiato la galera...". Questo me l'ha detto colui che mi ha
consegnato i "salamotti" di droga (quelli che ho ricevuto io erano di
circa 1 chilogrammo e non 1,5) ma che non so come si chiama.” (PP IM 1
01.04.2014, AI 59, pag. 2).
IM 1 ha aggiunto che, dopo la consegna, ha nascosto la borsa in un
bosco dove, poi, la sera stessa, andò a riprenderla con AP 1 che, a casa,
controllò il contenuto di ogni sacchetto e poi li nascose già nella vettura,
dove, poi, vennero rinvenuti dalle guardie di confine:
“ Mi sono
impaurito e dopo aver preso la busta ho raggiunto un bosco che si trova vicino a
casa, dove ho nascosto il tutto vicino ad un albero. Più tardi AP 1 è
arrivato al mio appartamento e io gli ho detto che avevo ricevuto una cosa per
lui. Siamo andati insieme nel bosco, ho recuperato il sacchetto e l'ho dato a AP
1, il quale ha guardato all'interno. Più tardi, dopo aver fatto visita ad un
amico che non ha nulla a che fare con la droga, siamo ritornati a casa mia. AP
1 ha tolto i pacchetti dalla busta e ad ognuno ha fatto un taglio per
controllarne il contento. AP 1 mi ha detto che ogni pacchetto pesava 250 grammi. (...)
AP 1 ha trovato dove nascondere la droga e ci ha messo dentro i
pacchetti. Si tratta dello stesso posto dove è stata trovata dalle Guardie di
Confine. Preciso che i pacchetti erano quattro (PS IM 1 13.02.2014, AI 42,
pagg. 5-6).
IM 1 ha, poi, detto di avere, in una successiva telefonata,
chiesto spiegazioni allo zio e che questi si limitò a dirgli di dare la droga a
AP 1 aggiungendo soltanto che, per il viaggio, IM 1 sarebbe stato ricompensato
con 2'000 euro:
“ A domanda
rispondo che per il viaggio con la droga, lo zio __________ mi aveva detto che avrei
ricevuto 2000 euro, somma che non ho mai visto. Questo mi è stato detto durante
una telefonata che ho avuto con __________ e durante la quale avevo chiesto
spiegazioni in merito alla droga. Lui mi ha semplicemente detto di dare la
droga a AP 1 e che io avrei ricevuto il compenso.” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42,
pag. 6).
Proseguendo, IM 1 ha raccontato che, il giorno successivo, lui e AP
1 andarono a casa del cugino di quest’ultimo dove AP 1 recuperò, da un armadio
della cucina, altro stupefacente che, poi, nascose, con quello ricevuto dallo
zio, all’interno dell’automobile:
“ Il giorno 14
gennaio 2014 siamo partiti e siamo andati all'appartamento di AP 1, quello
ubicato nei pressi di __________, dove abbiamo trascorso la notte. Il mattino seguente AP 1 ha recuperato altri due pacchetti di droga da un armadio
della cucina, che ha in seguito nascosto nell'auto insieme agli altri” (PS IM 1
13.02.2014, AI 42, pag. 6).
“ Mi viene
mostrata la foto dei pacchetti di eroina trovati sull'automobile (contrassegnata
come allegato C).
Preciso che i primi quattro partendo da sinistra sono quelli che
mi hanno consegnato a __________, mentre i due sulla destra sono quelli che AP
1 aveva in casa” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 6).
Continuando, IM 1 ha detto di avere chiesto spiegazioni a AP 1,
che questi gli disse che avrebbero dovuto portare la droga in Svizzera o in
Germania, che lui, sulle prime, non voleva e che si convinse ad accompagnarlo
soltanto perché l’amico non aveva la patente:
“ lo ho chiesto
spiegazioni e lui mi ha detto che dovevamo fare un trasporto in Svizzera o in
Germania. Io non volevo farlo perché avevo paura e anche per il fatto che il
motivo originale del viaggio era quello di accompagnare solo AP 1 in Austria
per recuperare il denaro. Lui ha insistito dicendo che non potevo abbandonarlo,
anche per il fatto che lui non poteva guidare. Alla fine ho accettato di
accompagnarlo e quindi siamo partiti. (...)” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag.
6).
10. a. Nell’interrogatorio successivo, IM 1 ha spiegato che la droga che
era stata aggiunta a quella dello zio era stata portata in Italia da un ragazzo
che aveva viaggiato su un torpedone proveniente dall’Albania e che era stata
consegnata direttamente a AP 1 che, poi, la nascose, provvisoriamente, in un
armadio della cucina del cugino:
“ Quando eravamo a __________, la madre di AP 1 è arrivata alla stazione
dei bus con un torpedone. È scesa e ha messo la sua borsa nella nostra
automobile. Lei è salita sull’auto mentre AP 1 è salito sul bus con il quale
era arrivata sua madre. Si trattava di un bus di una compagnia albanese di cui
non rammento il nome. Dopo due minuti AP 1 è sceso dal bus ed è tornato
all’auto. In seguito siamo andati all’appartamento del cugino. Quando la sera
la madre è andata a dormire, AP 1 mi ha fatto vedere due pacchetti di eroina,
recuperati nel pomeriggio sul bus. AP 1 mi ha detto che la droga gli era stata
portata da un ragazzo ma non mi ha detto altro. (...) AP 1 mi ha detto che i
pacchetti pesavano circa 250 grammi ciascuno e ho visto che li ha nascosti in
un armadio della cucina. Si tratta dei due pacchetti di cui ho parlato nel
precedente verbale. Aggiungo che questi due pacchetti li ha ricevuti tre o
quattro giorni prima di partire per la Svizzera” (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pag. 5).
In un interrogatorio successivo, IM 1 ha, però,
ammesso che non fu soltanto AP 1 a nascondere la droga ma che lui partecipò
all’operazione:
“ l’eroina nell’automobile l’abbiamo nascosta io e AP 1. Io la volevo
mettere nel cruscotto ma lui ha deciso di nasconderla nel posto dove è stata
trovata” (PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 3).
Sempre nell’interrogatorio del 25 febbraio, IM 1 ha
ribadito che la droga era destinata a dei compaesani di AP 1 che abitano a __________
o in Germania:
“ Per quanto concerne la destinazione della droga posso affermare che la
stessa era destinata a __________ o alla Germania. Dico questo perché lui
stesso (AP 1, ndr) mi aveva detto che l’eroina era destinata a compaesani che
abitano in questa città. AP 1 aveva provato più volte a contattarli
telefonicamente ma nessuno rispondeva. Preciso che lui le telefonate le faceva
sempre con il mio telefono. AP 1 era nervoso e non voleva partire. (…) noi
saremmo dovuti partire il giorno 14 gennaio 2014 e che abbiamo rimandato la
partenza poiché AP 1 non riusciva a parlare con i suoi compaesani” (PS IM 1
25.02.2014, AI 47, pag. 6).
Invece, al dibattimento di primo grado, ha detto
che:
“ la droga doveva essere portata a __________, almeno per per quanto lui
pensava, nella misura in cui era ancora in attesa di indicazioni più precise”
(all. 1 al verb. TPC, pag 3)
b. Infine, il 1 aprile 2014, davanti al PP, IM 1 ha, in parte, modificato
le sue dichiarazioni affermando che furono due uomini che si presentarono a
casa sua - e non più lo zio - a dirgli che lui avrebbe dovuto dare a AP 1 la
droga che gli sarebbe, poi, stata portata da un ragazzo:
“ Per quanto
riguarda il motivo per il quale ho fatto questo trasporto di droga, devo dire
che io sono stato costretto da due individui che si sono presentati a casa mia
a __________ che hanno detto di chiamarsi uno "__________" e l'altro
"__________", che parlavano in italiano ma non erano italiani
(potevano essere o albanesi o kosovari) e che mi hanno detto ".. la droga
che ti porterà un ragazzo tu devi consegnarla al AP 1 che poi ti dirà cosa
fare...". Quando il AP 1 è tornato a casa gli ho detto quel che era
successo e lui mi disse che la droga bisognava portarla in Svizzera senza
specificare dove ma che io ho pensato potesse essere __________ siccome lui
continuava a chiamare dei suoi amici in quella città. lo quindi sono stato costretto
a fare quel che ho fatto da questi due individui” (PP IM 1 01.04.2014, AI 59,
pagg. 2-3).
Tuttavia, ha ribadito che, secondo lui, era __________
il capo del traffico:
“ Sui mandanti e/o correi del traffico di
droga io non ho altro da aggiungere e ribadisco quanto ho dichiarato. Preciso solo che secondo me il capo di questo giro
di droga potrebbe essere il __________
che io conosco perché è compaesano di mia madre che io sono solito chiamare "zio" anche se non ha alcun legame
di parentela con me. Altri so che
invece lo chiamano "__________" per indicarlo. Secondo me il suo
commercio di auto che ho descritto
nei verbali è solo una copertura per i suoi traffici di droga che però non
so di che tipo in particolare.” (PP IM 1 01.04.2014, AI 59, pagg.
2-3).
Dichiarazioni di AP 1 sul traffico di droga
11. Nell’interrogatorio
del 19 febbraio 2014, AP 1 - pur ribadendo di non sapere che nella vettura con
cui hanno passato il confine tra l’Italia e la Svizzera c’era della droga - ha iniziato,
timidamente, ad ammettere non di avere fatto qualcosa ma di avere visto l’amico
fare qualcosa.
E meglio, ha detto di avere visto IM 1 che, a __________, in una
casa di amici, recuperava un kg di eroina contenuta in due pacchetti nascosti
in giardino, poi divideva la droga in confezioni più piccole, in seguito usciva
portando con sé lo stupefacente e, infine, rientrava dicendogli di avere
consegnato la droga a un terzo:
“ Dichiaro che la
sera in cui siamo tornati in Italia con l’auto noleggiata siamo andati
nell’appartamento di IM 1. Il giorno stesso siamo andati a casa di alcuni amici
di IM 1 che abitano a pochi minuti a piedi da casa sua. Ad un certo punto IM 1
ha chiesto ad uno dei presenti di andare nel giardino e di prendere la roba
nascosta in giardino. Questa persona ha fatto quanto richiesto da IM 1 ed è
ritornata tenendo tra le mani un sacchetto, contenente due pacchetti più
piccoli. Ho sentito che tra di loro parlavano e dicevano che ogni pacchetto
pesava mezzo chilo. Lui ha aperto i due pacchetti e rispondendomi mi ha detto
che si trattava di eroina. IM 1 ha preso i due pacchetti di eroina e recatosi
in cucina ha confezionato dei pacchetti più piccoli. Più tardi è uscito
portando con sé i pacchetti confezionati precedentemente. Mezz’ora più tardi è
tornato e ha detto che la droga l’aveva consegnata ad un’altra persona. Questa
è stata l’ultima volta che ho visto la droga” (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag.
6).
In seguito, il 2 aprile 2014, ha modificato queste dichiarazioni affermando:
“ il chilo di
droga lui ce l’aveva già a casa sua in Italia da almeno un mese” (PP AP 1
02.04.2014, AI 62, pag. 5).
Ancora il 19 febbraio 2014, AP 1 ha aggiunto che, in Albania, __________
(lo zio) gli aveva proposto di trasportare dell’eroina in Italia dietro
compenso ma che lui aveva rifiutato per paura della prigione.
La stessa proposta - sempre secondo AP 1 - era stata fatta a IM 1
che, pure, aveva rifiutato dichiarandosi però disposto a prendere in consegna
la droga in Italia, aggiungerla a quella che già aveva in quel paese e portarla
dove lo zio voleva:
“ __________ mi
aveva proposto di portare l’eroina in Italia, ricompensandomi con 1'000 euro. __________
mi aveva detto che avrei dovuto prendere il traghetto e quindi il treno per
spostarmi sulla terra ferma. Io però non ho accettato perché avevo paura di
andare in prigione. __________ ha accettato il mio rifiuto dicendomi che aveva
altre persone a cui chiedere di fare il trasporto. Posso aggiungere che
l’offerta del trasporto era stata fatta anche ad IM 1 ma che anche lui aveva rifiutato.
IM 1 aveva però detto che sarebbe stato disposto a ricevere la droga in Italia,
per aggiungerla a dell’altra sostanza che aveva in quella nazione. Da qui
l’avrebbe poi portata dove __________ voleva. La sua paura principale era
quella di passare dall’Albania e da altri stati balcanici con sostanza
stupefacente. Avevo anche sentito che __________ affermava che la droga in
Albania era buona mentre una parte di quella che si trovava in Italia era di
pessima qualità. La loro idea era quella di mischiarla. Questo è quello che io
ho potuto sentire” (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 11).
Continuando, AP 1 si è lasciato andare ammettendo di avere
conservato, nell’appartamento di suo cugino a Lissone, per conto di IM 1
(altri) due pacchi da 250 grammi l’uno di eroina. Si trattava - ha detto - di
stupefacente che arrivava dall’Europa orientale e che IM 1 aveva ritirato a __________
per conto di __________ (lo zio) e tale __________.
Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha conservato l’eroina fino
al giorno prima dell’arresto, quando l’ha riconsegnata ad IM 1:
“ ...nell’appartamento
di mio cugino ho tenuto dell’eroina che IM 1 aveva ricevuto a __________ da una
persona giunta dall’Albania. Io ero presente alla consegna e conosco di vista
colui (che è, ndr) arrivato a portare la droga ma non so come si chiama. Si
trattava di due pacchetti da circa 250 grammi ciascuno. Io so che in Albania __________, __________ ed IM 1 avevano mezzo chilo di eroina. Ho sentito questo
due o tre giorni prima di partire.
Il giorno precedente l’arresto IM 1 ha ripreso la droga che si
trovava nell’appartamento di mio cugino. Preciso che quando l’ha presa io ho
toccato entrambi i pacchetti mentre IM 1 ha coperto le sue mani con delle calze
e ha pulito l’esterno dei pacchetti. Dopo aver preso i pacchetti siamo usciti
(...); lui ha riposto i due pacchetti nel cassetto portaoggetti dell’auto. Io
sono entrato nel bar mentre lui si è allontanato per circa mezz’ora. Io i
pacchetti di droga non li ho più visti (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pagg. 10-11).
Nel verbale successivo, AP 1 ha ammesso molto di più relativamente
a quel mezzo kg di eroina. E meglio, ha ammesso di avere organizzato ed
eseguito, insieme a IM 1, la presa in consegna dello stupefacente che era stato
portato in Europa, sempre per conto di __________, da un suo connazionale:
“ Per quanto
concerne il mezzo chilo di eroina arrivata in Italia, io ed IM 1 siamo andati a
prenderla nella zona periferica di __________. La droga era stata portata in
Italia da un mio connazionale che si chiama __________ e di cui non conosco il
cognome. Siccome sapevo che lui aveva portato l’eroina in Italia e che io
dovevo recuperarla, qualche giorno prima del nostro arresto l’ho chiamato al
telefono e abbiamo organizzato l’incontro. Il suo numero di telefono mi era
stato dato da __________ (...). Posso affermare che si tratta di un numero
italiano. Di __________ posso dire che si tratta di una persona di circa 35 /
40 anni che abita nella zona di __________. Lui è muratore ed è sposato con due
figli.
L’incontro è avvenuto in un bar fino al momento in cui siamo
usciti. Io e __________ siamo saliti nel suo appartamento, ubicato a un paio di
minuti a piedi dal bar. Io ho atteso nel corridoio, __________ è entrato ed è
uscito poco dopo portando con sé i due pacchetti di eroina. (...) Ho messo i
due pacchetti nelle tasche della mia giacca e ho raggiunto IM 1, che ha sempre
atteso nei pressi dell’automobile. Abbiamo raggiunto l’appartamento di mio
cugino e ho messo i due pacchetti in un armadio della cucina.
(...) ... il mezzo chilo giunto in Italia arrivava dalla
Macedonia, nazione dalla quale era poi stata portata in Kosovo. So che in
Macedonia l’eroina è stata recuperata dall’__________ che abbiamo incontrato
prima della partenza (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 5; cfr all. 1 al verb dib
di primo grado, pag 3, in cui AP 1 fa diventare __________ il suo “vicino di
casa in Albania”).
Al PP che, in un interrogatorio successivo, gli chiedeva
precisazioni sulla consegna di quel mezzo chilo di eroina, AP 1 ha ribadito che
il corriere che aveva trasportato l’eroina dall’Albania doveva effettivamente
consegnarla a lui e che la cosa era stata concordata in Albania prima della sua
partenza:
“ che
effettivamente io sapevo della consegna a me di circa mezzo chilo di eroina
poiché ero stato contattato In Albania dallo zio dell’IM 1 (si chiama __________)
e da un altro che si chiama __________ per indurmi a portare quell’eroina in
Italia. Siccome io ero già stato condannato in Francia per traffici di droga,
non volevo assumermi questo rischio e quindi non ho accettato di portarla
dall’Albania all’Italia e ci ha pensato qualcun’altro. Quel mezzo chilo di
eroina mi è poi stato recapitato quando mi trovavo in Italia “ (PP AP 1
02.04.2014, AI 62, pag. 3).
Tuttavia - ha detto - dopo averla tenuta in deposito per qualche
giorno, lui ha dato la droga a IM 1 che gli ha, poi, detto di averla, a sua
volta, consegnata, su ordine dello zio, ad un terzo:
“ e io l’ho poi
dato all’IM 1, il quale però mi ha chiesto di tenerla in deposito per qualche
giorno, siccome non voleva portarsela in giro in auto. Il giorno prima di
partire dall’Italia io gli ho poi dato quel mezzo chilo di eroina e poi non so
cosa lui ne abbia fatto, siccome mi ha detto che l’avrebbe data ad un’altra
persona indicatagli dal suo zio __________. Quando siamo partiti dall’Italia,
l’IM 1 mi ha detto che la droga era già stata consegnata ad altri. Per questo
io non sapevo che era nascosta in auto” (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 3).
AP 1 ha, poi, detto di poter presumere, senza tuttavia averne la
certezza, che quell’eroina fosse destinata al mercato svizzero, perché
“ _______ diceva
sempre ad IM 1 che doveva andare in Svizzera” (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag.
4).
AP 1 ha, infine, detto che IM 1 e i suoi familiari sono
notoriamente dediti al traffico di droga e che lui aveva accettato di
parteciparvi, negli stretti limiti ammessi, soltanto perché lo zio aveva
insistito e perché gli era stato promesso un compenso di 200/300 Euro:
“ A domanda del
PP sulla conoscenza da parte mia che l’IM 1 e i suoi famigliari trafficavano in
pratica con la droga, rispondo effettivamente che lo sapevo, anche perché mi
sono prestato a prendere in consegna mezzo chilo. Aggiungo anche che durante il
viaggio dall’Albania all’Italia l’IM 1 si lamentava di suo zio e ha giurato sui
suoi figli che era l’ultima volta che trafficava in droga per lui. (...) io ho
accettato di partecipare a quella presa in consegna del mezzo chilo di eroina
solo perché ha insistito con me lo zio dell’IM 1.
Per quanto riguarda il motivo per il quale ho partecipato alla
presa in consegna di quel mezzo chilo di eroina, devo dire che se avessi
accettato di trasportarla dall’Albania all’Italia mi erano stati promessi dallo
zio dell’IM 1 1'000 Euro. Siccome non l’ho fatto mi erano stati promessi solo
200/300 Euro al momento della consegna in Italia. I soldi non li ho però
ricevuti perché quello che me l’ha consegnata doveva a sua volta aspettare di
ricevere i 1'000 Euro per il trasporto dall’Albania all’Italia. La promessa era
che li avrei poi ricevuti entro 1 settimana” (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag.
3).
Comportamento durante l’inchiesta
12. Risulta dagli atti
che, durante la carcerazione preventiva, i due hanno tentato di comunicare
scrivendo su un pilastro della zona passeggio (AI 44).
Agli inquirenti, IM 1 ha spiegato quanto segue:
“ ieri ho visto
sul muro della zona d’aria la seguente frase, scritta da AP 1.
“PRENDI LA COLPA, FAMMI USCIRE CHE POI TI AIUTO”
So che l’ha scritta lui perché l’ha firmata con il suo nome.
Io ho risposto scrivendo:
IO PRENDO LA COLPA PER QUELLO CHE HO FATTO MA TU DEVI PRENDERE LA COLPA PER QUELLO CHE HAI FATTO TU” (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pagg. 7-8).
“ Lui in pratica
aveva scritto sul pilastro di prendere io la colpa per tutto che poi lui mi avrebbe
pagato e mantenuto la mia famiglia finché fossi stato in carcere. Io gli ho
risposto, sempre sul pilastro, che non prendevo nessuna colpa per lui e poi
siamo stati scoperti. (…) A questo riguardo devo aggiungere quanto segue: la
madre del AP 1 è andata a casa mia in Kosovo da mia madre dicendole che gli
offriva soldi per prendermi la colpa. Mio fratello è intervenuto e ha risposto
che non volevamo soldi e che ognuno doveva rispondere delle sue responsabilità.
La madre del AP 1 ha quindi minacciato la mia famiglia che “... se non
accettate i soldi siete nei guai...”. A comprova di ciò produco una
dichiarazione che mio fratello ha steso davanti ad un notaio in Kosovo e che
viene allegata al presente verbale in traduzione inglese. Il PP mi chiede se i
miei famigliari abbiano sporto denuncia penale in polizia o alla magistratura
del Kosovo e non solo una dichiarazione notarile che ho prodotto e io rispondo
che non so se l’abbiano fatta la denuncia ufficiale” (PP IM 1, 01.04.2014, AI
59, pagg. 3-4).
Diversa - e non poteva essere altrimenti - la versione di AP 1:
“ Per quanto
concerne le scritte sui muri del carcere giudiziario (…) affermo che il primo
ad avere scritto è stato IM 1 e meglio:
“AP 1 (n.d.v. per attirare la mia attenzione) cosa facciamo
visto che io non ho ammesso niente.
Io ho risposto scrivendo:
“Io non c’entro niente con questa storia, la faccenda riguarda
te e lui”.
In una seconda occasione ho scritto:
“Ammetti la verità perché così peggiori la situazione per tutti
e due” (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 6).
“ (…) dopo aver
visto il messaggio di IM 1 io gli ho risposto sul pilastro di dire lui la
verità minacciando da parte mia di eventualmente rivelare anche il
coinvolgimento di suo zio e dei suoi famigliari. Su un altro pilastro lui mi ha
poi scritto che lui non poteva assumersi la responsabilità perché aveva due
figli e che avrebbe detto agli inquirenti che la droga era mia e avrebbe tirato
in ballo lui stesso suo zio __________.
(...) Dopo aver sentito quanto dice l’IM 1, nego di aver scritto
io per primo il messaggio. Inoltre ho avuto occasione di parlare
telefonicamente con mia madre in occasione di un verbale di Polizia e lei mi ha
detto che effettivamente erano stati da lei i famigliari dell’IM 1 (non so chi)
e poi una volta è andata lei da loro in Kosovo. Il peggiore però di tutti i
famigliari dell’IM 1, mia madre mi ha detto che era un fratello che vive in
Italia e che fa il bodyguard e che ha telefonato a mia madre dicendo che loro
avrebbero “comprato” la galera per far uscire l’IM 1, mentre io sarei rimasto
in carcere. Per quanto ne so io, mia madre è andata da loro in Kosovo per dire
loro che io ero stato costretto a partecipare a quel traffico di droga” (PP AP
1, 02.04.2014, AI 62, pagg. 5-6).
Dibattimento di primo grado
13. Al dibattimento di
primo grado AP 1 ed IM 1 sono stati sentiti per la prima volta a confronto e
sostanzialmente hanno ribadito le loro precedenti dichiarazioni.
IM 1 ha ripetuto le sue ammissioni che così sono state
sintetizzate nel verbale:
“ conferma che il
quantitativo trasportato proviene per circa 1 kg dallo stupefacente consegnatogli a __________ su incarico di __________ e per circa mezzo kg
direttamente da AP 1, che tutta questa sostanza è stata sistemata di comune
intesa da loro due nel vano del bagagliaio dove è stata ritrovata, che il
15.1.2014 AP 1 sapeva perfettamente che stavano importando in Svizzera questo
stupefacente, che l’autovettura doveva essere lasciata dalle parti di Zurigo
secondo le indicazioni che sarebbero state date telefonicamente a AP 1”
(verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 3).
AP 1, dal canto suo, ha ribadito di non avere saputo della droga
nascosta nella vettura:
“ È vero che ho
consegnato mezzo chilo di stupefacente a IM 1 ma io pensavo che avesse
sistemato questa “questione” prima di venire in Svizzera e, quindi, che non era
in macchina (..) Dopo averlo dato ad IM 1 non mi sono più preoccupato del
destino di questo mezzo chilo. Io ho poi chiesto a IM 1 se l’avesse consegnato
a __________ prima di partire e mi ha detto di sì” (verbale d’interrogatorio
degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 3).
Tuttavia, poco oltre, rispondendo ad IM 1 che gli diceva che lui
non gli aveva mai chiesto se aveva consegnato il mezzo chilo a terze persone ma
soltanto se le aveva incontrate, AP 1 ha dovuto correggersi:
“ è vero che ho
chiesto ad IM 1 se aveva incontrato gli amici, ma non gli avevo chiesto
altro perché sono “cose personali” (verbale d’interrogatorio degli imputati,
allegato 1 al verb. TPC, pag. 4).
AP 1 ha poi giustificato, per la prima volta, la trasferta in
Svizzera con la possibilità - proposta da IM 1 - di trovare un lavoro nel
nostro paese:
“ Quando siamo
partiti da __________ IM 1 mi ha detto che dovevamo andare in Svizzera perché
lui doveva incontrare un suo amico in Svizzera interna che gli poteva trovare
un lavoro per fr. 5'000.- al mese e che forse c’era una possibilità anche per
me” (verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 4).
Appello
14. a. Sentito al dibattimento
di appello, IM 1 ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato in corso
d’inchiesta, cioè ha ribadito che - per quanto qui interessa - AP 1 sapeva
perfettamente che il viaggio dall’Italia alla Svizzera era finalizzato al
trasporto dell’eroina. Infatti egli, pur avendo ribadito di aver detto a AP 1
di aver incontrato a __________ gli amici che doveva incontrare, ha anche
spiegato che AP 1 sapeva che i piani erano cambiati e che la droga doveva
essere portata in Svizzera:
“ AP 1 il 14
gennaio mi aveva chiesto se io, a __________, avevo incontrato le persone che
dovevo incontrare. Io gli ho risposto di sì.
A domanda del PP rispondo che AP 1 sapeva che i piani erano
cambiati e che la droga doveva essere portata in Svizzera” (verb. dib. d’appello,
pag. 4).
Di nuovo, ha unicamente aggiunto di
essere stato lui a convincere AP 1 ad accompagnarlo in Svizzera il giorno prima
della loro partenza:
“ ... il 14
gennaio 2014 ho detto a AP 1 “andiamo a finire sta cosa” ma AP 1 voleva andare
a Pisa con sua madre che doveva fare degli acquisti. AP 1 è andato fino a __________
ma io l’ho chiamato e gli ho detto che da solo non me la sentivo di fare il
viaggio” (verb dib. d’appello, pag. 4).
b. Le dichiarazioni di IM
1 su quanto avvenuto alla stazione centrale di __________ (il giorno prima
della partenza per la Svizzera) sono state confermate da AP 1, che - sul motivo
del viaggio in Svizzera - ha però ribadito quanto aveva detto al dibattimento
di primo grado, e cioè di aver deciso di accompagnare l’amico poiché questi gli
aveva ventilato la possibilità di trovare un lavoro a Zurigo:
“ Confermo di
essere stato raggiunto da IM 1 alla stazione __________ mentre stavo partendo
con mia madre per Pisa. Confermo pure che lui ha insistito per convincermi ad
accompagnarlo nel viaggio in Svizzera. Confermo infine di aver accettato un po’
a malincuore visto che non volevo separarmi da mia mamma.
A domanda del PP rispondo che non è vero che IM 1 mi ha convinto
ad accompagnarlo dicendomi che si sentiva insicuro a fare il viaggio da solo
perché c’era dell’eroina in macchina.
In realtà IM 1 mi ha convinto dicendomi che mia zia avrebbe potuto
ricevere mia mamma alla stazione (io dicevo che non volevo lasciare sola mia
mamma) e poi aggiungendo che a __________ c’era un suo paesano che aveva una
ditta di costruzione che avrebbe potuto darci del lavoro per alcuni mesi”
(verb. dib. d’appello, pag. 6).
15. L'art. 19 cpv. 1 let.
b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta,
importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per
commettere una di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una
banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti
(let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un
guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro
modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o
nelle immediate vicinanze (let. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120
IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;
DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.
3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre
2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,
consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del
10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht,
Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, Sonderband
Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna
2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
Considerandi
II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i
quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione
della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da creare
un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario
che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne
accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag.
920).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere,
trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è
sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è
necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa
possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte
persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).
Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o
meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute
(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
16.
a. Tralasciando alcuni dettagli e la versione sul trasporto dello stupefacente da __________
in Svizzera, AP 1 ed IM 1 sono stati sostanzialmente concordi nel riferire del
traffico di droga a cui hanno partecipato.
In considerazione della competenza di questa Corte - limitata a
quanto accaduto su territorio elvetico - l’unica circostanza da accertare è
quella a sapere se AP 1 sapeva che, all’interno della vettura con cui ha
raggiunto la Svizzera, fosse nascosta dell’eroina.
Al riguardo, in atti vi è la chiamata di correo di IM 1 che, sin
dall’interrogatorio del 19 febbraio 2014, ha sempre sostenuto che AP 1 era perfettamente consapevole della presenza della droga nell’autovettura.
b. E’ evidente che IM 1
non ha detto tutta la verità sul traffico.
Anche volendo fare astrazione dai quattro interrogatori in cui ha
negato qualsiasi suo coinvolgimento (PS IM 1 15.01.2014, allegato 1 al rapporto
di arresto provvisorio del 15.01.2014, AI 1, pagg. 2; PP IM 1 16.01.2014, AI 7,
pag. 2), è chiaro che egli non può essere seguito in quei tentativi - evidenti -
di addossare la maggior parte delle responsabilità a AP 1 e di ritagliarsi per
sé il ruolo marginale di colui che ha partecipato al traffico soltanto per
paura dei personaggi poco raccomandabili con cui è stato messo in contatto.
In questo senso sono particolarmente significativi i suoi racconti
- inverosimili - sul noleggio dell’autovettura, in particolare sul fatto che la
vettura noleggiata in Slovenia dovesse poi essere riconsegnata a persone non
meglio identificate, da qualche parte a Zurigo o a Rapperswil (PP IM 1
16.01
, AI 7, pag. 2; PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 4), sul fatto che
fosse AP 1 ad essere in contatto con i destinatari della droga e a coordinarne
la consegna, ma che però per contattare queste persone utilizzava, non si sa
per quale motivo, il telefono cellulare di IM 1 (PS IM 1
25.02
, AI 47, pag. 6) e sul fatto che sia stato AP 1 a decidere, da
solo, il nascondiglio dell’eroina all’interno del baule della vettura (PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 3, versione modificata in appello, verb
dib pag. 4 ). A ciò si aggiungono le contraddizioni, ad esempio, sul
rapporto di parentela con __________ (__________), che egli ha dapprima
indicato essere suo zio (in particolare lo zio della madre), per poi negare e
affermare che fosse un semplice compaesano della madre, che egli è
semplicemente solito chiamare zio (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 2; PP IM 1
01.04
, AI 59, pag. 2).
c. È però vero che IM 1,
in occasione del quarto verbale d’interrogatorio in polizia, ha ammesso la sua
partecipazione al traffico di stupefacenti e che, a partire da quel momento, le
sue dichiarazioni hanno mantenuto una certa coerenza temporale, soprattutto in
relazione alle modalità con cui i 1'469,47 grammi netti di eroina sono arrivati in Italia dall’Europa dell’Est, alle modalità con cui
sono stati presi in consegna da lui e da AP 1, al loro nascondiglio all’interno
del baule dell’automobile, alla loro successiva destinazione (anche se, su
questo punto, con qualche esitazione) e agli organizzatori del traffico di
stupefacenti. Su questi aspetti IM 1 ha, infatti, sostanzialmente mantenuto nel
tempo la versione riferita agli inquirenti al momento della sua ammissione, e
meglio ha detto:
- di
avere, a __________, personalmente preso in consegna, secondo le indicazioni
fornitegli telefonicamente da __________ (__________), 1 chilo di eroina,
confezionata in quattro pacchetti da 250 gr l’uno inseriti in una busta di
plastica;
-
di avere, secondo le indicazioni ricevute da __________, subito parlato della
droga a AP 1;
- di
avere, subito, nascosto, insieme a AP 1, la droga nell’autovettura;
- di
avere, poi, assistito alla presa in consegna, a __________, dell’altro mezzo
chilo di eroina ad opera di AP 1 che ha, poi, nascosto la droga nella cucina
dell’appartamento del cugino;
- di
avere, infine, visto che essi dovevano trasportare lo stupefacente in Svizzera o
in Germania, nascosto, anche quel mezzo kg nella vettura;
- di
essere, poi, partito, con AP 1, da __________ per portare la droga a __________
(o in Germania);
- che l’organizzatore del
traffico era __________ (__________)
(PS
IM 1 13.02.2014, AI 42, 25.02.2014, AI 47, 14.03.2014 AI 55; PP IM 1
01.04
, AI 59; verbale di interrogatorio degli imputati, allegato 1 verb.
dib. TPC, pag. 3).
d. Va, poi, detto che
queste dichiarazioni di IM 1 hanno trovato - in buona parte - conferma in
quelle di AP 1 che ha anche affermato che:
- a
prendere in consegna il chilo di eroina a __________ è stato IM 1, mentre lui
si è occupato del ritiro a __________ del mezzo chilo di droga;
- il
mezzo kg da lui ritirato è stato nascosto in un armadio della cucina
dell’appartamento del cugino;
- lo stupefacente era
destinato al mercato svizzero;
- l’organizzatore
del traffico era __________ (insieme a tale __________);
(PS AP 1 19.02.20147, AI 43; 27.02.2014, AI 48; PP AP 1
02.04
, AI 62; verbale di interrogatorio degli imputati, allegato 1 verb.
dib. TPC, pag. 3).
e. Tornando alle
dichiarazioni di IM 1, va detto che la sua chiamata di correo è disinteressata -
non risulta, infatti, che egli avesse qualche interesse ad accusare falsamente
l’amico e, inoltre, accusandolo, ha accusato anche se stesso - ed è supportata
da elementi esterni.
In particolare, è supportata, nella sua sostanza, da una serie di
sms scambiati, il 12 gennaio 2014, tra AP 1 e il numero __________ da cui
emerge il suo chiaro coinvolgimento nel traffico dell’eroina rinvenuta
all’interno della vettura, non solo nei termini da egli ammessi, ma con un
ruolo determinante anche nel trasporto e nel successivo smercio dello stupefacente.
Gli sms sono i seguenti:
“ - SMS in
entrata del 12.01.2014, ore 19:17:14: Ej a e pyte __________ per
cmimin e cadrave?
Traduzione: hai chiesto ad __________ per i prezzi degli
ombrelli?
- SMS in entrata
del 12.01.2014, ore 21:12:56: Ej a e pyte __________ per cmimin e cadrave? Se
ky e ka pishinen gati dhe don ta inaguroj ?
Traduzione: hai
chiesto ad __________ per i prezzi degli ombrelli? Perché questo ha la piscina
pronta e vuole inaugurarla.
-
SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:15:56: __________ tw __________ jam
maximumi me 120 po diku tjeter me larg kam cleri 150 po thuj afi shokut atje qe
isha sot te __________ piva i kafe eshte puna keq fare shtet rrethim se ai flet
shum ne tel thuj te boj kujdes se do na mari ne qaf une kam frik me ik ma vete
te __________
Traduzione: qui
da __________ sono massimo con 120 ma in un altro posto più lontano ho fino 150
ma digli a quell'amico la che oggi ero da __________ a bere il caffè e le cose
vanno male coprifuoco perché lui parla tanto al telefono digli di fare
attenzione che ci rovinerà io ho paura di andare da __________.
- SMS in uscita del
12.01
, ore 21:16:36: Po do ja boj disi po thuj te jet pak me i kujdesesh
Traduzione: si farò in qualche modo ma digli di essere un po'
più prudente.
- SMS in uscita del
12.01
, ore 21:17:01: Dhe pranaj thash mos ja jep leket pa u
largu une riga __________
Traduzione:
è per questo che ti dico di non dargli i soldi prima che io mi allontano da __________.
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:46:50: Ku me larg?
Traduzione: dove
più lontano?
- SMS in uscita del
12.
,2014, ore 21:50:13 Hej a munesh mr e lon krejt ate muhabet po pale munsi
Traduzione: hei potresti finire con quel discorso se riesci.
- SMS in uscita del
12.01
, ore 21:51:00: Se ashtu shum zhurm e madhe me keto sof e pash
Traduzione: perché oggi ho visto che con questo si fa tanto
rumore.
- SMS in entrata
del 12.01.2014, ore 21:51:23: Po re. Naten. Tani i Mem qe nuk kam mundsi dhe
mbaron.
Traduzione: Si. Buonanotte. Ora gli dico che non posso e finirà.
- SMS in uscita dei 12.01.2014, ore 21:51:43: ok.
- SMS in uscita del
12.01
, ore 21:53:23: Eshtw shume zhurm kam me te mari une i pune si kjo
mrena javes ok pop me kto se ahte bo nami
Traduzione: Si è
fatto troppo rumore io finirò per te un lavoro come questo entro questa
settimana ok però non con questo perché ha fatto troppo rumore.
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:54:53: Ok ok
kujdes vpten. Po ashtu vetem thuj duhet me ardh per cadrat dhe
te mbarojm
Traduzione: Ok ok
abbi cura di te. Digli solo che deve venire per gli ombrelli e la finiamo.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:55:53: Do te mar neser nga
zvicrra ne tel dhe folim ok
Traduzione: ti
chiamerò domani dalla Svizzera al telefono e parliamo ok.
- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:56:32: Ok se neser niset
ky
Traduzione: Ok perché questo parte domani.
- SMS in uscita del
12.01
, ore 21:56:36: Po do fa maroj une punen qe nise po io me keto njerz
Traduzione: si io finirò il lavoro che hai iniziato ma non con
queste persone.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:56:57: Ti mos u mer me ta
ma mir
Traduzione: Meglio che tu non hai niente a che fare con loro.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:56:58: Se une kam frik
Traduzione: Perché io ho paura.
- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:57:02: Me wa pash
Traduzione: Con
quello che ho visto”. (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6 e segg.).
In questi sms sembra che si parli di compravendita di ombrelloni
da spiaggia.
Al dibattimento d’appello AP 1 ha tentato di convincere questa
Corte che quello fosse davvero l’argomento di discussione, legando tale
commercio alla gestione da parte della madre di una spiaggia privata in Albania
(verb. dib. d’appello, pag. 6). Senonché questa versione risulta essere una
novità assoluta rispetto a quella raccontata da AP 1 durante l’inchiesta e
secondo cui negli sms, scambiati con il fratello __________ che vive a __________,
si farebbe riferimento a una compravendita di ombrelloni per un suo compaesano
che possiede una piscina privata in Albania (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag.
7).
Già questo cambiamento di versione la dice lunga.
In ogni caso, anche volendo fare astrazione dal fatto che, a causa
del maggior costo della vita, è del tutto improbabile che un piccolo
imprenditore albanese venga in Italia ad acquistare il materiale che gli serve
per la sua attività, è del tutto chiaro che i succitati sms non si riferiscono
alla compravendita di ombrelloni e che quello utilizzato è, evidentemente, un
linguaggio in codice.
In effetti, le frasi seguenti non avrebbero alcun senso di essere
se, davvero, negli sms si parlasse di un commercio del tutto innocente:
- “le cose vanno male coprifuoco perché lui parla
tanto al telefono digli di fare attenzione che ci rovinerà io ho paura di
andare da __________”;
- “è
per questo che ti dico di non dargli i soldi prima che io mi allontano da __________”;
- “digli di essere un po' più prudente”;
- “Si è fatto troppo rumore io finirò per te un
lavoro come questo entro questa settimana ok però non con questo perché ha
fatto troppo rumore”;
- “io
finirò il lavoro che hai iniziato ma non con queste persone”;
- “Perché io ho paura” (cfr. PS AP 1 19.02.2014, AI
43, pag. 6 e segg.).
Questi sms, dunque, dimostrano come AP 1 abbia avuto, nel traffico
di droga, un ruolo ben più importante di quello ammesso e che, evidentemente,
proprio in forza dell’accenno alla Svizzera e alla chiamata da lì, egli ben
sapesse quale era lo scopo del viaggio in Svizzera.
f. Supporta, poi, la chiamata in correità relativamente alla
consapevolezza di AP 1 dello scopo della trasferta in Svizzera,
l’inverosimiglianza assoluta della sua versione secondo cui l’organizzatore del
traffico gli avrebbe promesso un compenso di 200/300 Euro semplicemente per
prendere in consegna, a __________, il mezzo kg di eroina e, subito, darlo a IM
1.
che, pure, era già a __________.
Non ha da essere dimostrato che quello per cui -
nella sua versione dei fatti - lui sarebbe stato ricompensato con una cifra tutto
sommato decorosa era un intervento del tutto inutile, visto che il corriere
avrebbe potuto consegnare lo stupefacente direttamente a IM 1.
Visto che IM 1, l’unico ad aver la patente e a poter
guidare l’autovettura, già era a __________ ed era stato incaricato da __________
di prendere in consegna dell’eroina, che senso aveva inserire, nella catena di
distribuzione, anche AP 1 e, per di più, pagarlo?
Di scuro non perché, come da lui preteso durante
l’inchiesta, __________ voleva dargli una mano poiché impietosito dalle sue
difficoltà finanziarie e nemmeno perché, come invece detto in appello, il suo
intervento riduceva il rischio di una fregatura (verb dib d’appello, pag 6).
Le parziali ammissioni di AP 1 non fanno, invece,
che confermare che, in realtà, egli ha partecipato all’operazione dall’inizio
alla fine e che, non solo era perfettamente al corrente che sulla vettura era
nascosto lo stupefacente, ma lo stava consapevolmente e volutamene trasportando
insieme ad IM 1 verso nord, oltre il confine italiano.
Lo conferma anche la telefonata verso un numero di
telefonia svizzero, intestato a tale __________ di __________, che egli ha
fatto con il suo telefono cellulare proprio la sera prima di partire per la
Svizzera (PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag. 6).
Inoltre, il fatto che AP 1 ha ammesso di sapere che
l’eroina presa in consegna in Italia da lui e da IM 1 doveva essere trasportata
in Svizzera (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 4), rende assolutamente non credibile la sua
versione secondo cui egli ha pensato che l’amico, appena prima della loro
partenza per la Svizzera, abbia consegnato lo stupefacente ad altri (che
avrebbero, poi, dovuto, a loro volta, partire per la Svizzera).
Non occorre dunque dilungarsi, oltre, per spiegare
che, nel contesto che qui ci occupa, la storia secondo cui egli ha accompagnato
IM 1 in Svizzera unicamente per fargli un favore o, peggio ancora, con lo scopo
di visitare nuovamente un paese dove in passato si era trovato bene e di
approfittarne per fare dello shopping al __________, (o come preteso al
dibattimento di primo grado e in appello per la prospettiva, ventilata
genericamente da IM 1, di trovare un lavoro in Svizzera interna) convinto che
l’amico si fosse nel frattempo liberato dello stupefacente ritirato in Italia,
non regge.
g. Supporta, poi, la chiamata di correo l’inverosimiglianza della versione
di AP 1 riguardo alle scritte sul pilastro del muro della zona passeggio. Non è
infatti credibile che, il 24 febbraio 2014, IM 1 abbia scritto sul muro “AP 1
cosa facciamo visto che io non ho ammesso niente”, ritenuto come egli, a
quel momento, in realtà già aveva ammesso agli inquirenti il coinvolgimento suo
e di AP 1 nel traffico di droga (PS
IM 1 13.02.2014, AI 42). Risulta, invece, molto più credibile la versione di IM
1, poiché più adeguata a quello che era a quel momento lo sviluppo delle
indagini. Ne deriva che occorre ritenere accertato che AP 1 ha cercato di
convincere IM 1 ad assumersi tutte le colpe nei termini da questi indicato: ciò
che, evidentemente, supporta la tesi della colpevolezza di AP 1.
h. Va del resto
sottolineato che, in generale, la credibilità di AP 1 è di molto indebolita
anche dai suoi continui cambiamenti di versione su aspetti chiave della
vicenda, e questo anche dopo le sue parziali ammissioni.
Basti pensare che egli non ha descritto in modo lineare il suo
coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, riconoscendo dapprima di aver
semplicemente assistito al ritiro di un chilo di eroina da parte di IM 1 a __________
e di aver avuto un ruolo nel traffico dei restanti 500 grammi limitatamente alla loro custodia - per conto di IM 1 - nell’appartamento di suo cugino (PS
AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6). Ha poi cambiato versione, ammettendo di, non
aver solo tenuto in deposito il mezzo chilo di stupefacente, ma di averlo anche
ritirato - su incarico di __________ - nella periferia di __________.
i. A titolo
abbondanziale, per rispondere alla Difesa, si annota che il mancato
rinvenimento di tracce di DNA di AP 1 sui pacchetti di droga è del tutto irrilevante:
egli stesso ha ammesso di aver toccato le confezioni di eroina e, pertanto, è
evidente che la più che diligente applicazione successiva del nastro adesivo
(celofan), in cui i pacchetti sono stati completamente avvolti, ha cancellato
tutte le tracce precedenti.
l. Ne discende,
dunque, che l’accertamento dei primi giudici secondo cui AP 1 era perfettamente
consapevole e, quindi, pienamente responsabile “della finalità e delle
diverse fasi operative dell’intera trasferta alla cui organizzazione ha partecipato
sin dall’inizio” (sentenza impugnata, consid. 11, pag 15), resiste ad ogni
critica.
Non vi sono, quindi, dubbi sulla realizzazione dei presupposti
oggettivi e soggettivi dell’infrazione aggravata alla LStup ex artt. 19 cpv. 1
let. b e d e 19 cpv. 2 let. a LStup. Non ha infatti da essere spiegato che un
quantitativo come quello trovato nella vettura su cui viaggiava AP 1 è
oggettivamente atto - anche volendo prendere in considerazione, a suo favore,
il grado di purezza più basso emerso dalle analisi effettuate - a mettere in
pericolo la salute di molte persone (cfr. giurisprudenza del TF ricordata al
consid. 16).
Ne discende che AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione
aggravata alla LStup per i fatti di cui all’atto d’accusa.
Commisurazione della pena
17.
a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta,
importa o fa transitare stupefacenti. Nei casi gravi la pena è una pena
detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria
(cpv. 2).
b. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
c. Come già l’art. 63
vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere
commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
d. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55.
consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten),
ovvero della sua vita anteriore (eventuali precedenti condanne), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6.
consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_370/2007 del 12
marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid.
5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil
II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
18.
Sulla commisurazione della pena i primi giudici si sono così espressi:
“ Richiamate le
sentenze in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della Corte di appello e
di revisione penale 20.4.2012 incarto (di seguito solo Inc.) 17.2011.114 e
5.11.2012
Inc. 17.2012.78+99, con specifico riferimento alle objektive
Tatkomponenten del riconosciuto reato di cui al pto. Al dell'AA (cons. 11), è
innegabile che la colpa dei due imputati, che in quest'ottica devono essere
oggettivamente posizionati sullo stesso piano, è estremamente grave visto e
considerato come con disarmante facilità si siano messi a disposizione di un'organizzazione
guidata presumibilmente da __________ per detenere, trasportare ed importare in
Svizzera un ragguardevole quantitativo di eroina, sostanza stupefacente, ed è
questo fatto ben notorio, tra le più pericolose tra quelle in circolazione. E
che i due erano ben inseriti in questa organizzazione lo testimonia la
circostanza che ne conoscono direttamente alcuni dei principali membri, quali
il già citato __________ e/o __________, rispettivamente che abbiano avuto la
possibilità, che normalmente non è data a dei semplici muli, di rifiutare il
trasporto fintanto che lo stupefacente non fosse arrivato in Italia per evitare
tutti i rischi che, inversamente, un tale viaggio dai paesi balcanici avrebbe
loro comportato (cons. 6 e 7a). Anche per il Tatverschulden AP 1 e IM 1 sono da
mettere sullo stesso piano avendo agito, entrambi, con perfetta cognizione di
causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per meri motivi
economici (cons. 6 e 7a). Tenuto inoltre conto del relativamente basso grado di
purezza della sequestrata eroina (cons. 8a, VD pag. 3 e 4), la Corte, come
Gesamtverschulden, ha quindi fissato in 3 anni la pena detentiva (art. 40 CP)
di base procedendo ad una differenzazione delle rispettive pene solo sul piano
dei Taterkomponenten. Difatti, se nel calcolo finale della pena la Corte ha
debitamente tenuto conto a riduzione della pena, per entrambi in egual misura,
sia della durata del carcere preventivo già sofferto (ad. 51 CP) sia del fatto
che la condanna sarà espiata lontano dal loro paese d'origine e dai loro
affetti famigliari, rispettivamente, quale fattore d'aggravio, il concretizzato
loro tentativo di illecitamente colloquiare durante la carcerazione preventiva
(art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP), IM 1, rispetto al suo coimputato, merita di
essere sufficientemente premiato per la sua parziale confessione, anche se non
completa ed esaustiva viste le numerose zone d'ombra e contraddizioni
volontariamente lasciate nel suo racconto (cons. 7a, VD pag. 3), mentre AP 1
deve evidentemente confrontarsi con una pena maggiore non perché non abbia
ammesso i fatti per i quali è stato condannato (cons. 6 e 11), ma per
correttamente sanzionare la sua specifica recidiva data dal precedente francese
del 25.11.2011 (cons. 3). Da ciò, per la Corte, il dover concludere per una sua
condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 anni e 2 mesi (VD all. 2 pag.
2.
pti. 4 e 4.1) rispettivamente per IM 1 di 2 anni e 9 mesi (VD all. 2 pag. 2
pti. 4 e 4.2)” (sentenza impugnata, consid. 14, pagg. 17-18).
19.
Le argomentazioni svolte dai primi giudici per commisurare la pena da
infliggere a AP 1 sono pienamente condivise e fatte proprie da questa Corte,
con l’eccezione dell’attenuante del basso grado di purezza dell’eroina
trasportata che i primi giudici hanno - a torto - riconosciuto in favore di AP
1, nonostante non risulti dagli atti che egli conoscesse il grado di purezza
della droga (STF 6B_567/2012, consid.
3.3
). Tuttavia,
in forza del principio della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP), questa
argomentazione non può avere conseguenze negative per AP 1.
Ritenuto, poi, come la pronuncia di due pene
detentive differenti nei confronti dei due correi si giustifica, da un lato, in
forza dei precedenti specifici di cui AP 1 risponde e, dall’altro, per la sua mancata
collaborazione durante tutto il procedimento, questa Corte non può che
confermare la pena detentiva di 3 anni e 2 mesi già pronunciata nei suoi
confronti in prima sede.
20.
La pena detentiva
inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i
presupposti per una sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e
43.
CP).
21.
AP 1, in carcerazione
preventiva dal 15 gennaio 2014, è stato posto in anticipata esecuzione della
pena dal 2 aprile 2014 (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 6; autorizzazione
all’esecuzione anticipata di pene e misure del 02.04.2014, AI 63). Non mette
conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.
22.
Le confische, i
sequestri e i dissequestri decisi in prima sede e rimasti incontestati sono
passati in giudicato e non necessitano pertanto di approfondimenti in questa
sede.
Tasse e spese
23.
Gli oneri processuali
di prima sede rimangono a carico di AP 1 nella misura decisa nella sentenza di
primo grado.
Gli oneri di appello sono integralmente a suo carico (art. 428
cpv. 1 e 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg.,
40, 42, 43, 47, 51 CP,
19 cpv. 1 e 2 LStup
32 cpv. 1 Cost., 6
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi
n. 2., 2.1., 3., 4.2., 5., 6., 7., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3.,
10. ,10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. della sentenza 18 giugno
2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.1. infrazione aggravata
alla LStup per avere, il 15.01.2014, senza essere autorizzato, in correità con IM
1, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1'469,47 grammi di eroina.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 3
(tre) anni e 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.2.2. al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 900.- e dei disborsi (per complessivi fr. 7'754.-) relativi
al processo di prima istanza.
2. Gli oneri processuali
dell'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.