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Decisione

17.2014.166

Trasporto di eroina. Infrazione aggravata alla LStup. Chiamata in correità

4 dicembre 2014Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia in

ragione di 200.- fr. a carico dello Stato e in ragione di fr. 1'800.- (più i

disborsi) a carico di AP 1 ed IM 1 in ragione di ½ ciascuno.

preso atto che contro la sentenza della Corte

delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre

appello e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione 19 agosto 2014 e successivo scritto 15 settembre 2014, ha precisato di impugnare i dispositivi 1, 1.1., 4.1., 11.1.1. e 12 della sentenza di prime

cure e di chiedere il suo proscioglimento dal reato di infrazione aggravata

alla Legge federale sugli stupefacenti (III, V).

IM 1 non ha, invece, impugnato la sentenza.

Ne discende che i dispositivi n. 2., 2.1., 3., 4.2., 5., 6., 7.,

8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10. ,10.1., 10.2., 10.3., 10.4.,

10.5., 10.6., 10.7. della sentenza di primo grado sono passati in giudicato.

esperito il

pubblico dibattimento il 1° dicembre 2014, durante il quale:

-

il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma

della sentenza impugnata;

- l’appellante ha chiesto

il suo proscioglimento.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili

all’accertamento dei fatti

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello

esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il

TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame

di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda

istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a

criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una

nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio

libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle

risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12

luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1,

pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766).

2. Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario

CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n.

24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.

139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,

Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.) che,

in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad

art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art.

10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb;

Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §

100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288;

STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010

del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49;

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,

StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del

10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto

procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129

I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

3. In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003

consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile

2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.

4b), cioè su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa

la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,

1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980

pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e

cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone:

come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio

e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e

non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147,

consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20

agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP:

un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della

revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg; cfr., per il

diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano,

vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale

penale), p. 26).

4. Il principio della

presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile

2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.

88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.

2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre

2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del

13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.

3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;

Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13,

pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;

Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73).

L’accusato e i suoi precedenti penali

5. AP 1 è un cittadino __________

nato il __________ a __________ (Albania). Secondo di due fratelli, dalle sue

dichiarazioni emerge che egli ha frequentato e portato a termine le scuole

dell’obbligo nel suo paese natale, per poi iniziare a lavorare come cameriere a

__________, dove ha lavorato fino al 1998, anno in cui è giunto in Svizzera

insieme al padre e ha presentato una domanda d’asilo.

La domanda d’asilo è stata respinta nel 1999.

Sempre secondo le sue dichiarazioni, egli ha poi ripreso a

lavorare in Albania come cameriere, professione che ha svolto fino al 2002 /

2003, quando ha nuovamente presentato domanda d’asilo in Svizzera, anche questa

volta senza successo.

Rientrato in Albania, ha nuovamente ripreso l’attività di

cameriere, che svolge tuttora e che gli frutta, a suo dire, un guadagno di 200

euro mensili (PS 16.01.2014, AI 4, pag. 4, verb. dib. d’appello, pag. 2).

Sui suoi progetti futuri, ha detto di voler ritornare in Albania,

sposarsi con la sua fidanzata e continuare a lavorare come cameriere (verbale

d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. dib. primo grado, pagg.

1-2).

Risultato positivo alla cocaina e al THC al momento dell’arresto,

ha spiegato di consumare cocaina occasionalmente, quando “ne mettono a

disposizione gli altri”, da circa 2 o 3 anni. Ha situato il suo ultimo

consumo in Albania, durante il periodo natalizio (PS 16.01.2014, AI 4, pag. 5)

e poi nei giorni precedenti la partenza per la Svizzera, quando si trovava in

territorio italiano (PS 02.04.2014, AI 62, pag. 6).

Ha, in ogni caso, negato di aver mai consumato stupefacenti nel

nostro paese.

AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 2) e in Albania (AI 14). Non è,

invece, incensurato in Francia, paese in cui il 25 novembre 2011 è stato

condannato dal Tribunale correzionale di Mulhouse ad 1 anno e 6 mesi di

detenzione per importazione, trasporto, detenzione di stupefacenti e

contrabbando/importazione di merce pericolosa per la salute, la morale o la

sicurezza pubblica (AI 20). Secondo quanto da lui dichiarato, la condanna si

riferisce ad un trasporto di circa 500 grammi di cocaina (PS 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pag. 5, verb. dib.

d’appello, pag. 2).

Arresto

6. Il 15 gennaio 2015 AP

1 è arrivato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, a bordo

di una vettura con targhe slovene alla cui guida c’era IM 1.

Giunti in territorio svizzero, i due sono stati fermati dalle

guardie di confine all’altezza del distributore __________ di __________.

Durante il controllo del veicolo, le guardie di confine notavano

che, nel baule, le guarnizioni dei longheroni erano state manomesse e, inoltre,

rilevavano (tramite test Drugwipe) tracce di cocaina sul volante della vettura.

AP 1, IM 1 e il veicolo venivano, dunque, portati a __________ per

un controllo più approfondito. L’ispezione della vettura permetteva alle

guardie di rinvenire, riposti sotto il longherone, 6 salsicciotti contenenti

complessivamente 1,6 chili lordi di eroina (protocollo passaggio consegne CGCF -

polizia cantonale 15.01.2014, allegato al rapporto di arresto provvisorio

15.01.2014, AI 1; documentazione fotografica allegata al rapporto di inchiesta

di polizia giudiziaria 31.03.2014).

Il rinvenimento dell’eroina è stato, così, descritto nel rapporto

delle guardie di confine:

“ Durante

l’ispezione del baule, dopo aver smontato la copertura in plastica della parte

destra, notavamo la presenza di nastro adesivo marrone, attaccato alla

carrozzeria interna della vettura.

Tirando il nastro, scorgevo che, fissato all’altro capo, vi era un

pacco di forma cilindrica, non sapendo di cosa si trattasse decidevo di estrarlo.

Nel toglierlo costatavo che vi era parecchio nastro adesivo e che,

fissato allo stesso, vi erano più pacchi di forma cilindrici, di diverse

misure.

Alla fine occultati nel vano naturale tra il parafango e la

struttura della vettura, vi erano sei pacchi di forma cilindrica, avvolti in

plastica trasparente e nel nastro adesivo marrone.

(...) dopo aver perforato un pacchetto tramite l’apposito ago in

dotazione, l’analisi con IMS accertava che si trattava di eroina” (allegato 23

al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 31.01.2014).

L’analisi della sostanza stupefacente rinvenuta ha stabilito che

si trattava di eroina del peso totale netto di 1'469,47 grammi e avente una purezza tra il 6,9 % e il 18 % (rapporto di pesata e analisi preliminare

di sostanze stupefacenti annesso al Rapporto di polizia del 31.03.2014, AI 68).

AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici (unghie, mani) e ad un

esame tossicologico delle urine che hanno dato, tutti, esito positivo. I

rilievi di mani e unghie hanno accertato la presenza di tracce di cocaina e

THC. L’esame tossicologico è, pure, risultato positivo alla cocaina.

Anche i rilievi fisici e l’esame tossicologico esperiti su IM 1

hanno dato esito positivo alla cocaina (rapporti 28.01.2014 dell’Istituto di

polizia scientifica dell’Università di Losanna, allegati al rapporto di pesata

e analisi preliminare di sostanze stupefacenti 20.02.2014; allegati 8 e 18 al

rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 31.03.2014).

L’analisi delle tracce biologiche rinvenute su parte degli

involucri che contenevano l’eroina e sul nastro adesivo di collegamento tra i

diversi involucri ha stabilito una corrispondenza con il DNA di IM 1. Non con

il DNA di AP 1 (AI 65).

AP 1 e IM 1 sono stati arrestati.

AP 1 è stato posto in carcerazione preventiva dal 15 gennaio 2014

al 1° aprile 2014 (AI 15). Si trova in esecuzione anticipata della pena dal 2

aprile 2014 (AI 63).

Inchiesta

7. Inizialmente sia AP

1 che IM 1 hanno negato ogni loro coinvolgimento nel traffico di droga,

sostenendo di non avere saputo che nel veicolo vi fosse dell’eroina. Hanno

affermato di essere partiti dall’Albania, di essersi, dapprima, recati in

Italia e di essere, poi, partiti per la Svizzera per motivi che nulla avevano a

che vedere con il traffico di stupefacenti.

Solo in un secondo momento hanno ammesso, con delle differenze, di

essere coinvolti nel traffico di eroina.

IM 1 in maniera più convinta, riconoscendo di avere, su incarico

dell’organizzatore del traffico, ritirato parte dello stupefacente in Italia e

di avere, poi, assieme a AP 1, nascosto l’eroina nella vettura, per poi

trasportarla oltre il confine italiano, in Svizzera o in Germania.

AP 1, invece, ha negato, durante tutta l’inchiesta e al

dibattimento di primo grado, di avere saputo che all’interno della vettura su

cui viaggiava fosse nascosto dello stupefacente. Egli ha ammesso soltanto - e a

fatica - di avere ritirato parte dello stupefacente in Italia per conto degli

organizzatori del traffico, di averlo, poi, dato ad IM 1 ma di essere stato convinto

che l’amico se ne era liberato, consegnandolo a chi di dovere, prima della loro

partenza per la Svizzera.

Dichiarazioni iniziali di AP 1 e IM 1 sul viaggio in Italia e

in Svizzera

8. a. Come detto, AP 1 ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel traffico di

stupefacenti. Sentito dalla polizia subito dopo il fermo, egli ha preteso di

non aver saputo che all’interno della vettura su cui viaggiava quale passeggero

fosse celata della droga:

“ Questa mattina,

in qualità di passeggero mi trovavo a bordo dell’automobile Opel Corsa di

colore grigio, targata __________. Alla guida del veicolo c’era il mio amico IM

1.

Poco dopo essere entrati in Svizzera attraverso un valico doganale

che non conosco, siamo stati fermati da alcune persone in uniforme che l’agente

interrogante mi dice essere Guardie di confine. (...)

L’agente interrogante mi mostra una documentazione fotografica (9

immagini contrassegnate come allegato A) raffigurante l’automobile sulla quale

viaggiavo, gli involucri rinvenuti sulla stessa nonché il luogo dove questi

erano nascosti. Confermo che si tratta dell’auto sulla quale viaggiavo ma che

della droga non ne sapevo nulla” (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto

di arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pagg. 3-4).

b. AP 1 ha, in un primo

tempo, spiegato di essere partito dall’Albania per far visita alla madre che,

in quel momento, era in Italia per sottoporsi ad un controllo medico e di avere

viaggiato con IM 1 - che tornava in Italia dopo le ferie trascorse nel paese

natale - per risparmiare i soldi del treno.

Raggiunta l’Italia, i due si sarebbero separati e soltanto il

giorno prima dell’arresto IM 1 gli avrebbe telefonato dicendogli che era a _______

e vi sarebbe stato un incontro in cui l’amico gli avrebbe proposto di accompagnarlo,

prima, in Svizzera e, poi, in Germania. AP 1 avrebbe accettato senza chiedere

quale fosse lo scopo del viaggio e si sarebbe limitato a proporre di fare una

sosta al __________:

“ A bordo di una

vettura da lui (IM 1, ndr) guidata siamo partiti per raggiungere la Slovenia. La destinazione finale del viaggio era __________, per la precisione __________,

dove abita un mio cugino che si chiama __________. Arrivati a __________ in Slovenia,

siccome IM 1 non aveva l’assicurazione della sua automobile, ne ha presa una a

noleggio; si tratta della Opel Corsa sulla quale siamo stati fermati. La sua

l’ha lasciata all’agenzia dell’autonoleggio. (…) Dalla Slovenia abbiamo

raggiunto l’Italia e quindi __________, per la precisione il domicilio di mio

cugino.

A domanda dell’agente interrogante rispondo che lo scopo del mio

viaggio in Italia era quello di fare visita a mia mamma, la quale si trovava in

questa nazione poiché doveva sottoporsi ad una visita medica. Siccome IM 1

doveva raggiungere l’Italia, nazione dove ha una residenza nella zona di __________,

ne ho approfittato per farmi dare un passaggio. In questo modo avrei

risparmiato i soldi del treno. (...)

Io ho trascorso qualche giorno da mio cugino e ieri pomeriggio ho

ricevuto una telefonata da IM 1 (…) il quale mi ha detto che si trovava a __________.

(…) Gli ho detto che mi trovavo in centro a __________ insieme a mia mamma e a

mio cugino. Siccome eravamo tutti in zona, verso le ore 15.00 ci siamo trovati

nei pressi della stazione ferroviaria centrale di __________. Preciso che mi

trovavo alla stazione perché io e mia madre volevamo partire per l’Albania e

questo siccome la mia genitrice aveva terminato le visite mediche. Nel

frattempo mia madre aveva parlato con sua sorella che abita a __________ e

aveva deciso di raggiungere questa città per trascorrere qualche giorno insieme

a lei. Inoltre, aspettando qualche giorno era probabile che i biglietti del bus

per andare in Albania sarebbero diminuiti di prezzo. Mia madre è partita in

treno per __________, io mi sono fermato ancora una notte da mio cugino. IM 1

mi aveva detto che doveva andare in Germania, passando dalla Svizzera e mi ha

chiesto se volevo accompagnarlo. Siccome nel 1998 sono stato sei mesi in

Svizzera e mi era piaciuto, ho deciso di accompagnare IM 1. (...) IM 1 non mi

aveva detto per quale motivo voleva andare in Germania e io non gliel’ho

chiesto. Lui mi aveva solo detto che i prezzi delle auto in Germania sono più

bassi” (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio

15.01.2014, AI 1, pagg. 4-5).

c. Diversa l’iniziale

versione di IM 1 che, pur affermando di non sapere nulla dell’eroina nascosta

nella vettura, ha spiegato di essere venuto in Svizzera, su proposta

dell’amico, semplicemente per fare spese al __________:

“ Da parte mia

preciso che non sapevo nulla della presenza dell’eroina.

Circa la vettura l’ho presa a noleggio una settimana fa in Slovenia

e meglio a __________. (….) il mio viaggio è cominciato in __________, penso il

4 gennaio. Sottolineo che sul passaporto vi sono i passaggi a valichi doganali

delle varie nazioni. Io mi trovavo in ferie nel mio paese natale e quando

decidevo di tornare in Italia (paese in cui è residente, ndr), AP 1 mi

domandava se poteva venire con me.

Partiti dal __________ abbiamo attraversato la Macedonia, Serbia, Ungheria,

Austria e Slovenia arrivando in Italia il 7 gennaio. (...) Questa mattina mi

trovavo a casa di amici nei pressi di __________ in compagnia di AP 1.

Decidevamo di venire in Svizzera per recarci ad un negozio di vestiti a __________.

ADR che in Svizzera nessuno mi aspettava. Per quanto riguarda AP 1

non so se aveva appuntamenti.

ADR che non so se AP 1 sapeva della droga. Se l’avesse saputo,

avrebbe dovuto dirmelo. Vorrei precisare che oggi guidavo io perché AP 1 non ha

la patente.

ADR che l’idea di venire a fare shopping a __________ è stata di AP

1. Infatti lui sapeva dove si trovava il negozio, mentre io no” (PS IM 1

15.01.2014, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio del 15.01.2014, AI 1,

pagg. 2-3).

d. Davanti al

procuratore pubblico - che gli contestava le dichiarazioni dell’altro - AP 1 ha

ribadito quanto detto in precedenza:

“ Confermo

integralmente quanto ho dichiarato nel verbale steso in polizia ieri sera alle

ore 16.40 e non ho altro da aggiungere o da modificare. In sostanza ribadisco

che:

- non sapevo

della presenza dell’ingente quantitativo di eroina occultata nell’auto Opel su

sui ero passeggero;

- l’auto è stata

noleggiata in Slovenia dall’IM 1 poiché la sua __________ era priva di

copertura assicurativa;

- con lui ci

siamo incontrati a __________ il giorno prima dell’arresto a casa di mio

cugino;

- lo scopo del

viaggio era che l’IM 1 doveva andare in Germania facendo tappa in Svizzera e mi

ha chiesto di accompagnarlo. (...)

A questo

momento il PP mi contesta le seguenti dichiarazioni rese a verbale dall’altro

mio correo IM 1, e cioè:

- il noleggio

dell’auto Opel in Slovenia si è reso necessario perché la sua auto __________

era rimasta in panne, mentre io ho dichiarato che è stato per via della

mancanza di copertura assicurativa;

- lui dice che a __________

vi siete rivisti a casa di amici il giorno prima dell’arresto, mentre io ho

dichiarato che eravamo partiti per la Svizzera dopo aver pernottato in casa di

mio cugino;

- lui dice che lo

scopo del vostro viaggio in Ticino era per venire a comprare vestiti a __________

mentre io ho dichiarato che lui doveva andare in Germania da un suo amico,

facendo tappa in Svizzera.

Ne prendo atto e dichiaro che quanto io ho dichiarato è la verità

e la ribadisco. Lui mi aveva detto in Slovenia (a __________), che doveva

noleggiare l’auto perché la sua non aveva l’assicurazione e neanche il

collaudo. È lui che mi ha detto anche che doveva recarsi in Germania. Sono

stato io a proporgli di fermarci al __________ di __________ per guardare dei

vestiti, solo che siamo stati fermati prima” (PP AP 1 16.01.2014, AI 4, pagg.

2-3).

Per contro, dopo avere inizialmente ribadito le prime

dichiarazioni, sentite quelle dell’amico, IM 1 ha leggermente modificato le

sue:

“ Dopo aver

sentito queste dichiarazioni del AP 1 confermo che l’auto l’ho noleggiata

perché la mia non andava bene e anche perché non aveva l’assicurazione. È vero

che a __________ abbiamo dormito a casa di suo cugino. Nego invece di avergli

detto che io dovevo recarmi in Germania ed è stato lui a propormi di venire in

Svizzera per fare shopping (non so però dove ma mi pare fosse quel __________).

Quello che mi aveva noleggiato l’auto in Slovenia mi aveva anche detto che

l’auto la dovevo poi riconsegnare in un paese vicino a __________ (mi pare di

ricordare __________) per poi rientrare con un mezzo pubblico. Lui non mi ha

dato un indirizzo preciso su dove lasciare l’auto a __________ ma mi ha detto

che qualcuno sarebbe venuto a prenderla vicino alla stazione. Avremmo

concordato per telefono dove e quando sarebbe stata consegnata l’auto a quello

che era incaricato di ritirarla e che io non conosco e lui non mi ha detto chi

fosse” (PP IM 1 16.01.2014, AI 7, pag. 2).

e. Nel successivo

interrogatorio, AP 1 - dopo aver ribadito nuovamente la sua estraneità al

trasporto dell’eroina - ha fornito maggiori dettagli sul viaggio dall’Albania

all’Italia, parlando di una sosta a Vienna fatta, su incarico dello zio di IM 1,

per incontrare un garagista attivo nella compravendita di autovetture:

“ Dopo essere

partiti dall’Albania, IM 1 ha iniziato a ricevere parecchie telefonate da suo

zio, persona attraverso la quale avevo conosciuto IM 1. Lo zio lo conosco con

il nome di __________, diminutivo di __________ e abita nello stesso paese di

origine di IM 1. (...) __________ si occupa del commercio di automobili e

chiedeva a IM 1 di andare in Austria per contattare una persona e farsi

consegnare del denaro da una persona con la quale aveva fatto un affare di

compravendita di auto. In seguito abbiamo raggiunto l’Austria, abbiamo

incontrato la persona la quale ha parlato al telefono con lo zio e quindi siamo

andati via senza prendere denaro. Questa persona si trovava a Vienna, dove

aveva una carrozzeria (...). Dopo aver lasciato l’Austria, __________ non ha

più chiamato per un paio di giorni. Trascorso questo tempo ha però ricominciato

a telefonare a IM 1, il quale mi aveva detto che lo zio voleva che andasse il

prima possibile in Svizzera. Io ho chiesto a IM 1 cosa voleva lo zio da lui e

mi ha risposto che aveva con lui una questione privata e non mi ha detto altro”

(PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag. 5).

Quindi, AP 1 ha detto di essersi deciso ad accompagnare IM 1 in

Svizzera perché “lui ha insistito tanto” (PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag.

5). Quindi, non più per il piacere di tornare in un paese che conosceva e per

fare una sosta al __________ (PS AP 1 15.01.2014, allegato 10 al rapporto di

arresto provvisorio 15.01.2014, AI 1, pagg. 4-5).

Dichiarazioni di IM 1 sul traffico di droga

9. Nell’interrogatorio del

13 febbraio 2014, IM 1 ha, per la prima, volta ammesso il suo coinvolgimento

nel traffico ed ha chiamato in causa anche AP 1.

a. Egli ha, dapprima,

spiegato di avere conosciuto AP 1 tramite __________ (lo zio) - che, poi, dirà

essere a capo del traffico - ed ha precisato che __________ e AP 1 si

conoscevano bene e che lui li vedeva spesso confabulare:

“ Ho conosciuto AP

1 cinque mesi fa, tramite mio zio che abita in __________ e che si chiama __________;

lui ha una quarantina d’anni (...) potevo constatare che tra mio zio e AP 1

c’era un buon legame; penso che fossero buoni amici. (…) Vedevo che ogni tanto

loro due confabulavano senza farsi sentire da me. Io non ho mai udito quello

che loro dicevano ma avevo intuito che c’era qualcosa di strano.” (PS IM 1

13.02.2014, AI 42, pag. 2).

IM 1 ha continuato dicendo che fu __________ a portarlo in Albania

da AP 1:

“ Arrivati da AP

1 lui e mio zio hanno dapprima parlato tra di loro. Ho sentito che AP 1 diceva

a mio zio che gli era stata sequestrata la patente per tre mesi e che pertanto

non poteva guidare. Mio zio gli ha allora detto che lo avrei accompagnato io.”

(PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 2).

b. Dopo essersi

dilungato sul viaggio verso l’Italia, il loro impiego del tempo nei primi

giorni in quel paese raccontando di ripetute trasferte tra __________ e __________,

IM 1 è finalmente giunto al dunque raccontando che, il 13 gennaio 2014, lo zio

lo chiamò dicendogli che qualcuno sarebbe arrivato a __________ per

consegnargli una borsa che lui, poi, avrebbe dovuto dare a AP 1.

L’uomo con la borsa arrivò la sera stessa e lui, controllandone il

contenuto, si rese conto che si trattava di stupefacente:

“ Il giorno

stesso ( il 13 gennaio, ndr) mi ha telefonato mio zio __________ chiedendomi

l'indirizzo di __________ perché doveva arrivare una persona per portarmi una

borsa che avrei dovuto dare a AP 1. Sempre quel giorno in tarda serata la

persona è arrivata. Non l'avevo mai vista prima (…) L'incontro è avvenuto

all'esterno del mio appartamento, sulla strada e lui è arrivato a piedi. Gli ho

chiesto se voleva bere un caffè ma lui non ha accettato e dopo avermi dato la

borsa è andato via. AP 1 non era presente e non era neppure nell'appartamento.

A domanda rispondo che lui non sapeva di questo incontro.

Ho portato la borsa nel mio appartamento e l'ho aperta. Più che di

una borsa si trattava di una busta in plastica, di quelle utilizzate nei

supermercati. L'ho aperta e visto che conteneva dei pacchetti di forma

allungata. Ho fatto un taglio ad uno dei pacchetti e ho visto che dentro c'era

della droga; l'ho anche toccata. Ho dedotto che fosse droga perché conoscevo la

cocaina, avendola già provata, ma questa era più scura.” (PS IM 1 13.02.2014,

AI 42, pag. 5).

Più in là nel tempo, davanti al PP, IM 1 ha aggiunto che l’uomo

che gliela consegnò gli disse che la borsa conteneva dello stupefacente di

pessima qualità:

“ sapevo che si

trattava di droga in generale (non sapevo di che tipo) e che era di pessima

qualità così se avessi avuto dei problemi con la polizia, non avrei

"...rischiato la galera...". Questo me l'ha detto colui che mi ha

consegnato i "salamotti" di droga (quelli che ho ricevuto io erano di

circa 1 chilogrammo e non 1,5) ma che non so come si chiama.” (PP IM 1

01.04.2014, AI 59, pag. 2).

IM 1 ha aggiunto che, dopo la consegna, ha nascosto la borsa in un

bosco dove, poi, la sera stessa, andò a riprenderla con AP 1 che, a casa,

controllò il contenuto di ogni sacchetto e poi li nascose già nella vettura,

dove, poi, vennero rinvenuti dalle guardie di confine:

“ Mi sono

impaurito e dopo aver preso la busta ho raggiunto un bosco che si trova vicino a

casa, dove ho nascosto il tutto vicino ad un albero. Più tardi AP 1 è

arrivato al mio appartamento e io gli ho detto che avevo ricevuto una cosa per

lui. Siamo andati insieme nel bosco, ho recuperato il sacchetto e l'ho dato a AP

1, il quale ha guardato all'interno. Più tardi, dopo aver fatto visita ad un

amico che non ha nulla a che fare con la droga, siamo ritornati a casa mia. AP

1 ha tolto i pacchetti dalla busta e ad ognuno ha fatto un taglio per

controllarne il contento. AP 1 mi ha detto che ogni pacchetto pesava 250 grammi. (...)

AP 1 ha trovato dove nascondere la droga e ci ha messo dentro i

pacchetti. Si tratta dello stesso posto dove è stata trovata dalle Guardie di

Confine. Preciso che i pacchetti erano quattro (PS IM 1 13.02.2014, AI 42,

pagg. 5-6).

IM 1 ha, poi, detto di avere, in una successiva telefonata,

chiesto spiegazioni allo zio e che questi si limitò a dirgli di dare la droga a

AP 1 aggiungendo soltanto che, per il viaggio, IM 1 sarebbe stato ricompensato

con 2'000 euro:

“ A domanda

rispondo che per il viaggio con la droga, lo zio __________ mi aveva detto che avrei

ricevuto 2000 euro, somma che non ho mai visto. Questo mi è stato detto durante

una telefonata che ho avuto con __________ e durante la quale avevo chiesto

spiegazioni in merito alla droga. Lui mi ha semplicemente detto di dare la

droga a AP 1 e che io avrei ricevuto il compenso.” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42,

pag. 6).

Proseguendo, IM 1 ha raccontato che, il giorno successivo, lui e AP

1 andarono a casa del cugino di quest’ultimo dove AP 1 recuperò, da un armadio

della cucina, altro stupefacente che, poi, nascose, con quello ricevuto dallo

zio, all’interno dell’automobile:

“ Il giorno 14

gennaio 2014 siamo partiti e siamo andati all'appartamento di AP 1, quello

ubicato nei pressi di __________, dove abbiamo trascorso la notte. Il mattino seguente AP 1 ha recuperato altri due pacchetti di droga da un armadio

della cucina, che ha in seguito nascosto nell'auto insieme agli altri” (PS IM 1

13.02.2014, AI 42, pag. 6).

“ Mi viene

mostrata la foto dei pacchetti di eroina trovati sull'automobile (contrassegnata

come allegato C).

Preciso che i primi quattro partendo da sinistra sono quelli che

mi hanno consegnato a __________, mentre i due sulla destra sono quelli che AP

1 aveva in casa” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 6).

Continuando, IM 1 ha detto di avere chiesto spiegazioni a AP 1,

che questi gli disse che avrebbero dovuto portare la droga in Svizzera o in

Germania, che lui, sulle prime, non voleva e che si convinse ad accompagnarlo

soltanto perché l’amico non aveva la patente:

“ lo ho chiesto

spiegazioni e lui mi ha detto che dovevamo fare un trasporto in Svizzera o in

Germania. Io non volevo farlo perché avevo paura e anche per il fatto che il

motivo originale del viaggio era quello di accompagnare solo AP 1 in Austria

per recuperare il denaro. Lui ha insistito dicendo che non potevo abbandonarlo,

anche per il fatto che lui non poteva guidare. Alla fine ho accettato di

accompagnarlo e quindi siamo partiti. (...)” (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag.

6).

10. a. Nell’interrogatorio successivo, IM 1 ha spiegato che la droga che

era stata aggiunta a quella dello zio era stata portata in Italia da un ragazzo

che aveva viaggiato su un torpedone proveniente dall’Albania e che era stata

consegnata direttamente a AP 1 che, poi, la nascose, provvisoriamente, in un

armadio della cucina del cugino:

“ Quando eravamo a __________, la madre di AP 1 è arrivata alla stazione

dei bus con un torpedone. È scesa e ha messo la sua borsa nella nostra

automobile. Lei è salita sull’auto mentre AP 1 è salito sul bus con il quale

era arrivata sua madre. Si trattava di un bus di una compagnia albanese di cui

non rammento il nome. Dopo due minuti AP 1 è sceso dal bus ed è tornato

all’auto. In seguito siamo andati all’appartamento del cugino. Quando la sera

la madre è andata a dormire, AP 1 mi ha fatto vedere due pacchetti di eroina,

recuperati nel pomeriggio sul bus. AP 1 mi ha detto che la droga gli era stata

portata da un ragazzo ma non mi ha detto altro. (...) AP 1 mi ha detto che i

pacchetti pesavano circa 250 grammi ciascuno e ho visto che li ha nascosti in

un armadio della cucina. Si tratta dei due pacchetti di cui ho parlato nel

precedente verbale. Aggiungo che questi due pacchetti li ha ricevuti tre o

quattro giorni prima di partire per la Svizzera” (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pag. 5).

In un interrogatorio successivo, IM 1 ha, però,

ammesso che non fu soltanto AP 1 a nascondere la droga ma che lui partecipò

all’operazione:

“ l’eroina nell’automobile l’abbiamo nascosta io e AP 1. Io la volevo

mettere nel cruscotto ma lui ha deciso di nasconderla nel posto dove è stata

trovata” (PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 3).

Sempre nell’interrogatorio del 25 febbraio, IM 1 ha

ribadito che la droga era destinata a dei compaesani di AP 1 che abitano a __________

o in Germania:

“ Per quanto concerne la destinazione della droga posso affermare che la

stessa era destinata a __________ o alla Germania. Dico questo perché lui

stesso (AP 1, ndr) mi aveva detto che l’eroina era destinata a compaesani che

abitano in questa città. AP 1 aveva provato più volte a contattarli

telefonicamente ma nessuno rispondeva. Preciso che lui le telefonate le faceva

sempre con il mio telefono. AP 1 era nervoso e non voleva partire. (…) noi

saremmo dovuti partire il giorno 14 gennaio 2014 e che abbiamo rimandato la

partenza poiché AP 1 non riusciva a parlare con i suoi compaesani” (PS IM 1

25.02.2014, AI 47, pag. 6).

Invece, al dibattimento di primo grado, ha detto

che:

“ la droga doveva essere portata a __________, almeno per per quanto lui

pensava, nella misura in cui era ancora in attesa di indicazioni più precise”

(all. 1 al verb. TPC, pag 3)

b. Infine, il 1 aprile 2014, davanti al PP, IM 1 ha, in parte, modificato

le sue dichiarazioni affermando che furono due uomini che si presentarono a

casa sua - e non più lo zio - a dirgli che lui avrebbe dovuto dare a AP 1 la

droga che gli sarebbe, poi, stata portata da un ragazzo:

“ Per quanto

riguarda il motivo per il quale ho fatto questo trasporto di droga, devo dire

che io sono stato costretto da due individui che si sono presentati a casa mia

a __________ che hanno detto di chiamarsi uno "__________" e l'altro

"__________", che parlavano in italiano ma non erano italiani

(potevano essere o albanesi o kosovari) e che mi hanno detto ".. la droga

che ti porterà un ragazzo tu devi consegnarla al AP 1 che poi ti dirà cosa

fare...". Quando il AP 1 è tornato a casa gli ho detto quel che era

successo e lui mi disse che la droga bisognava portarla in Svizzera senza

specificare dove ma che io ho pensato potesse essere __________ siccome lui

continuava a chiamare dei suoi amici in quella città. lo quindi sono stato costretto

a fare quel che ho fatto da questi due individui” (PP IM 1 01.04.2014, AI 59,

pagg. 2-3).

Tuttavia, ha ribadito che, secondo lui, era __________

il capo del traffico:

“ Sui mandanti e/o correi del traffico di

droga io non ho altro da aggiungere e ribadisco quanto ho dichiarato. Preciso solo che secondo me il capo di questo giro

di droga potrebbe essere il __________

che io conosco perché è compaesano di mia madre che io sono solito chiamare "zio" anche se non ha alcun legame

di parentela con me. Altri so che

invece lo chiamano "__________" per indicarlo. Secondo me il suo

commercio di auto che ho descritto

nei verbali è solo una copertura per i suoi traffici di droga che però non

so di che tipo in particolare.” (PP IM 1 01.04.2014, AI 59, pagg.

2-3).

Dichiarazioni di AP 1 sul traffico di droga

11. Nell’interrogatorio

del 19 febbraio 2014, AP 1 - pur ribadendo di non sapere che nella vettura con

cui hanno passato il confine tra l’Italia e la Svizzera c’era della droga - ha iniziato,

timidamente, ad ammettere non di avere fatto qualcosa ma di avere visto l’amico

fare qualcosa.

E meglio, ha detto di avere visto IM 1 che, a __________, in una

casa di amici, recuperava un kg di eroina contenuta in due pacchetti nascosti

in giardino, poi divideva la droga in confezioni più piccole, in seguito usciva

portando con sé lo stupefacente e, infine, rientrava dicendogli di avere

consegnato la droga a un terzo:

“ Dichiaro che la

sera in cui siamo tornati in Italia con l’auto noleggiata siamo andati

nell’appartamento di IM 1. Il giorno stesso siamo andati a casa di alcuni amici

di IM 1 che abitano a pochi minuti a piedi da casa sua. Ad un certo punto IM 1

ha chiesto ad uno dei presenti di andare nel giardino e di prendere la roba

nascosta in giardino. Questa persona ha fatto quanto richiesto da IM 1 ed è

ritornata tenendo tra le mani un sacchetto, contenente due pacchetti più

piccoli. Ho sentito che tra di loro parlavano e dicevano che ogni pacchetto

pesava mezzo chilo. Lui ha aperto i due pacchetti e rispondendomi mi ha detto

che si trattava di eroina. IM 1 ha preso i due pacchetti di eroina e recatosi

in cucina ha confezionato dei pacchetti più piccoli. Più tardi è uscito

portando con sé i pacchetti confezionati precedentemente. Mezz’ora più tardi è

tornato e ha detto che la droga l’aveva consegnata ad un’altra persona. Questa

è stata l’ultima volta che ho visto la droga” (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag.

6).

In seguito, il 2 aprile 2014, ha modificato queste dichiarazioni affermando:

“ il chilo di

droga lui ce l’aveva già a casa sua in Italia da almeno un mese” (PP AP 1

02.04.2014, AI 62, pag. 5).

Ancora il 19 febbraio 2014, AP 1 ha aggiunto che, in Albania, __________

(lo zio) gli aveva proposto di trasportare dell’eroina in Italia dietro

compenso ma che lui aveva rifiutato per paura della prigione.

La stessa proposta - sempre secondo AP 1 - era stata fatta a IM 1

che, pure, aveva rifiutato dichiarandosi però disposto a prendere in consegna

la droga in Italia, aggiungerla a quella che già aveva in quel paese e portarla

dove lo zio voleva:

“ __________ mi

aveva proposto di portare l’eroina in Italia, ricompensandomi con 1'000 euro. __________

mi aveva detto che avrei dovuto prendere il traghetto e quindi il treno per

spostarmi sulla terra ferma. Io però non ho accettato perché avevo paura di

andare in prigione. __________ ha accettato il mio rifiuto dicendomi che aveva

altre persone a cui chiedere di fare il trasporto. Posso aggiungere che

l’offerta del trasporto era stata fatta anche ad IM 1 ma che anche lui aveva rifiutato.

IM 1 aveva però detto che sarebbe stato disposto a ricevere la droga in Italia,

per aggiungerla a dell’altra sostanza che aveva in quella nazione. Da qui

l’avrebbe poi portata dove __________ voleva. La sua paura principale era

quella di passare dall’Albania e da altri stati balcanici con sostanza

stupefacente. Avevo anche sentito che __________ affermava che la droga in

Albania era buona mentre una parte di quella che si trovava in Italia era di

pessima qualità. La loro idea era quella di mischiarla. Questo è quello che io

ho potuto sentire” (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 11).

Continuando, AP 1 si è lasciato andare ammettendo di avere

conservato, nell’appartamento di suo cugino a Lissone, per conto di IM 1

(altri) due pacchi da 250 grammi l’uno di eroina. Si trattava - ha detto - di

stupefacente che arrivava dall’Europa orientale e che IM 1 aveva ritirato a __________

per conto di __________ (lo zio) e tale __________.

Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 ha conservato l’eroina fino

al giorno prima dell’arresto, quando l’ha riconsegnata ad IM 1:

“ ...nell’appartamento

di mio cugino ho tenuto dell’eroina che IM 1 aveva ricevuto a __________ da una

persona giunta dall’Albania. Io ero presente alla consegna e conosco di vista

colui (che è, ndr) arrivato a portare la droga ma non so come si chiama. Si

trattava di due pacchetti da circa 250 grammi ciascuno. Io so che in Albania __________, __________ ed IM 1 avevano mezzo chilo di eroina. Ho sentito questo

due o tre giorni prima di partire.

Il giorno precedente l’arresto IM 1 ha ripreso la droga che si

trovava nell’appartamento di mio cugino. Preciso che quando l’ha presa io ho

toccato entrambi i pacchetti mentre IM 1 ha coperto le sue mani con delle calze

e ha pulito l’esterno dei pacchetti. Dopo aver preso i pacchetti siamo usciti

(...); lui ha riposto i due pacchetti nel cassetto portaoggetti dell’auto. Io

sono entrato nel bar mentre lui si è allontanato per circa mezz’ora. Io i

pacchetti di droga non li ho più visti (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pagg. 10-11).

Nel verbale successivo, AP 1 ha ammesso molto di più relativamente

a quel mezzo kg di eroina. E meglio, ha ammesso di avere organizzato ed

eseguito, insieme a IM 1, la presa in consegna dello stupefacente che era stato

portato in Europa, sempre per conto di __________, da un suo connazionale:

“ Per quanto

concerne il mezzo chilo di eroina arrivata in Italia, io ed IM 1 siamo andati a

prenderla nella zona periferica di __________. La droga era stata portata in

Italia da un mio connazionale che si chiama __________ e di cui non conosco il

cognome. Siccome sapevo che lui aveva portato l’eroina in Italia e che io

dovevo recuperarla, qualche giorno prima del nostro arresto l’ho chiamato al

telefono e abbiamo organizzato l’incontro. Il suo numero di telefono mi era

stato dato da __________ (...). Posso affermare che si tratta di un numero

italiano. Di __________ posso dire che si tratta di una persona di circa 35 /

40 anni che abita nella zona di __________. Lui è muratore ed è sposato con due

figli.

L’incontro è avvenuto in un bar fino al momento in cui siamo

usciti. Io e __________ siamo saliti nel suo appartamento, ubicato a un paio di

minuti a piedi dal bar. Io ho atteso nel corridoio, __________ è entrato ed è

uscito poco dopo portando con sé i due pacchetti di eroina. (...) Ho messo i

due pacchetti nelle tasche della mia giacca e ho raggiunto IM 1, che ha sempre

atteso nei pressi dell’automobile. Abbiamo raggiunto l’appartamento di mio

cugino e ho messo i due pacchetti in un armadio della cucina.

(...) ... il mezzo chilo giunto in Italia arrivava dalla

Macedonia, nazione dalla quale era poi stata portata in Kosovo. So che in

Macedonia l’eroina è stata recuperata dall’__________ che abbiamo incontrato

prima della partenza (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 5; cfr all. 1 al verb dib

di primo grado, pag 3, in cui AP 1 fa diventare __________ il suo “vicino di

casa in Albania”).

Al PP che, in un interrogatorio successivo, gli chiedeva

precisazioni sulla consegna di quel mezzo chilo di eroina, AP 1 ha ribadito che

il corriere che aveva trasportato l’eroina dall’Albania doveva effettivamente

consegnarla a lui e che la cosa era stata concordata in Albania prima della sua

partenza:

“ che

effettivamente io sapevo della consegna a me di circa mezzo chilo di eroina

poiché ero stato contattato In Albania dallo zio dell’IM 1 (si chiama __________)

e da un altro che si chiama __________ per indurmi a portare quell’eroina in

Italia. Siccome io ero già stato condannato in Francia per traffici di droga,

non volevo assumermi questo rischio e quindi non ho accettato di portarla

dall’Albania all’Italia e ci ha pensato qualcun’altro. Quel mezzo chilo di

eroina mi è poi stato recapitato quando mi trovavo in Italia “ (PP AP 1

02.04.2014, AI 62, pag. 3).

Tuttavia - ha detto - dopo averla tenuta in deposito per qualche

giorno, lui ha dato la droga a IM 1 che gli ha, poi, detto di averla, a sua

volta, consegnata, su ordine dello zio, ad un terzo:

“ e io l’ho poi

dato all’IM 1, il quale però mi ha chiesto di tenerla in deposito per qualche

giorno, siccome non voleva portarsela in giro in auto. Il giorno prima di

partire dall’Italia io gli ho poi dato quel mezzo chilo di eroina e poi non so

cosa lui ne abbia fatto, siccome mi ha detto che l’avrebbe data ad un’altra

persona indicatagli dal suo zio __________. Quando siamo partiti dall’Italia,

l’IM 1 mi ha detto che la droga era già stata consegnata ad altri. Per questo

io non sapevo che era nascosta in auto” (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 3).

AP 1 ha, poi, detto di poter presumere, senza tuttavia averne la

certezza, che quell’eroina fosse destinata al mercato svizzero, perché

“ _______ diceva

sempre ad IM 1 che doveva andare in Svizzera” (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag.

4).

AP 1 ha, infine, detto che IM 1 e i suoi familiari sono

notoriamente dediti al traffico di droga e che lui aveva accettato di

parteciparvi, negli stretti limiti ammessi, soltanto perché lo zio aveva

insistito e perché gli era stato promesso un compenso di 200/300 Euro:

“ A domanda del

PP sulla conoscenza da parte mia che l’IM 1 e i suoi famigliari trafficavano in

pratica con la droga, rispondo effettivamente che lo sapevo, anche perché mi

sono prestato a prendere in consegna mezzo chilo. Aggiungo anche che durante il

viaggio dall’Albania all’Italia l’IM 1 si lamentava di suo zio e ha giurato sui

suoi figli che era l’ultima volta che trafficava in droga per lui. (...) io ho

accettato di partecipare a quella presa in consegna del mezzo chilo di eroina

solo perché ha insistito con me lo zio dell’IM 1.

Per quanto riguarda il motivo per il quale ho partecipato alla

presa in consegna di quel mezzo chilo di eroina, devo dire che se avessi

accettato di trasportarla dall’Albania all’Italia mi erano stati promessi dallo

zio dell’IM 1 1'000 Euro. Siccome non l’ho fatto mi erano stati promessi solo

200/300 Euro al momento della consegna in Italia. I soldi non li ho però

ricevuti perché quello che me l’ha consegnata doveva a sua volta aspettare di

ricevere i 1'000 Euro per il trasporto dall’Albania all’Italia. La promessa era

che li avrei poi ricevuti entro 1 settimana” (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag.

3).

Comportamento durante l’inchiesta

12. Risulta dagli atti

che, durante la carcerazione preventiva, i due hanno tentato di comunicare

scrivendo su un pilastro della zona passeggio (AI 44).

Agli inquirenti, IM 1 ha spiegato quanto segue:

“ ieri ho visto

sul muro della zona d’aria la seguente frase, scritta da AP 1.

“PRENDI LA COLPA, FAMMI USCIRE CHE POI TI AIUTO”

So che l’ha scritta lui perché l’ha firmata con il suo nome.

Io ho risposto scrivendo:

IO PRENDO LA COLPA PER QUELLO CHE HO FATTO MA TU DEVI PRENDERE LA COLPA PER QUELLO CHE HAI FATTO TU” (PS IM 1 25.02.2014, AI 47, pagg. 7-8).

“ Lui in pratica

aveva scritto sul pilastro di prendere io la colpa per tutto che poi lui mi avrebbe

pagato e mantenuto la mia famiglia finché fossi stato in carcere. Io gli ho

risposto, sempre sul pilastro, che non prendevo nessuna colpa per lui e poi

siamo stati scoperti. (…) A questo riguardo devo aggiungere quanto segue: la

madre del AP 1 è andata a casa mia in Kosovo da mia madre dicendole che gli

offriva soldi per prendermi la colpa. Mio fratello è intervenuto e ha risposto

che non volevamo soldi e che ognuno doveva rispondere delle sue responsabilità.

La madre del AP 1 ha quindi minacciato la mia famiglia che “... se non

accettate i soldi siete nei guai...”. A comprova di ciò produco una

dichiarazione che mio fratello ha steso davanti ad un notaio in Kosovo e che

viene allegata al presente verbale in traduzione inglese. Il PP mi chiede se i

miei famigliari abbiano sporto denuncia penale in polizia o alla magistratura

del Kosovo e non solo una dichiarazione notarile che ho prodotto e io rispondo

che non so se l’abbiano fatta la denuncia ufficiale” (PP IM 1, 01.04.2014, AI

59, pagg. 3-4).

Diversa - e non poteva essere altrimenti - la versione di AP 1:

“ Per quanto

concerne le scritte sui muri del carcere giudiziario (…) affermo che il primo

ad avere scritto è stato IM 1 e meglio:

“AP 1 (n.d.v. per attirare la mia attenzione) cosa facciamo

visto che io non ho ammesso niente.

Io ho risposto scrivendo:

“Io non c’entro niente con questa storia, la faccenda riguarda

te e lui”.

In una seconda occasione ho scritto:

“Ammetti la verità perché così peggiori la situazione per tutti

e due” (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 6).

“ (…) dopo aver

visto il messaggio di IM 1 io gli ho risposto sul pilastro di dire lui la

verità minacciando da parte mia di eventualmente rivelare anche il

coinvolgimento di suo zio e dei suoi famigliari. Su un altro pilastro lui mi ha

poi scritto che lui non poteva assumersi la responsabilità perché aveva due

figli e che avrebbe detto agli inquirenti che la droga era mia e avrebbe tirato

in ballo lui stesso suo zio __________.

(...) Dopo aver sentito quanto dice l’IM 1, nego di aver scritto

io per primo il messaggio. Inoltre ho avuto occasione di parlare

telefonicamente con mia madre in occasione di un verbale di Polizia e lei mi ha

detto che effettivamente erano stati da lei i famigliari dell’IM 1 (non so chi)

e poi una volta è andata lei da loro in Kosovo. Il peggiore però di tutti i

famigliari dell’IM 1, mia madre mi ha detto che era un fratello che vive in

Italia e che fa il bodyguard e che ha telefonato a mia madre dicendo che loro

avrebbero “comprato” la galera per far uscire l’IM 1, mentre io sarei rimasto

in carcere. Per quanto ne so io, mia madre è andata da loro in Kosovo per dire

loro che io ero stato costretto a partecipare a quel traffico di droga” (PP AP

1, 02.04.2014, AI 62, pagg. 5-6).

Dibattimento di primo grado

13. Al dibattimento di

primo grado AP 1 ed IM 1 sono stati sentiti per la prima volta a confronto e

sostanzialmente hanno ribadito le loro precedenti dichiarazioni.

IM 1 ha ripetuto le sue ammissioni che così sono state

sintetizzate nel verbale:

“ conferma che il

quantitativo trasportato proviene per circa 1 kg dallo stupefacente consegnatogli a __________ su incarico di __________ e per circa mezzo kg

direttamente da AP 1, che tutta questa sostanza è stata sistemata di comune

intesa da loro due nel vano del bagagliaio dove è stata ritrovata, che il

15.1.2014 AP 1 sapeva perfettamente che stavano importando in Svizzera questo

stupefacente, che l’autovettura doveva essere lasciata dalle parti di Zurigo

secondo le indicazioni che sarebbero state date telefonicamente a AP 1”

(verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 3).

AP 1, dal canto suo, ha ribadito di non avere saputo della droga

nascosta nella vettura:

“ È vero che ho

consegnato mezzo chilo di stupefacente a IM 1 ma io pensavo che avesse

sistemato questa “questione” prima di venire in Svizzera e, quindi, che non era

in macchina (..) Dopo averlo dato ad IM 1 non mi sono più preoccupato del

destino di questo mezzo chilo. Io ho poi chiesto a IM 1 se l’avesse consegnato

a __________ prima di partire e mi ha detto di sì” (verbale d’interrogatorio

degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 3).

Tuttavia, poco oltre, rispondendo ad IM 1 che gli diceva che lui

non gli aveva mai chiesto se aveva consegnato il mezzo chilo a terze persone ma

soltanto se le aveva incontrate, AP 1 ha dovuto correggersi:

“ è vero che ho

chiesto ad IM 1 se aveva incontrato gli amici, ma non gli avevo chiesto

altro perché sono “cose personali” (verbale d’interrogatorio degli imputati,

allegato 1 al verb. TPC, pag. 4).

AP 1 ha poi giustificato, per la prima volta, la trasferta in

Svizzera con la possibilità - proposta da IM 1 - di trovare un lavoro nel

nostro paese:

“ Quando siamo

partiti da __________ IM 1 mi ha detto che dovevamo andare in Svizzera perché

lui doveva incontrare un suo amico in Svizzera interna che gli poteva trovare

un lavoro per fr. 5'000.- al mese e che forse c’era una possibilità anche per

me” (verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato 1 al verb. TPC, pag. 4).

Appello

14. a. Sentito al dibattimento

di appello, IM 1 ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato in corso

d’inchiesta, cioè ha ribadito che - per quanto qui interessa - AP 1 sapeva

perfettamente che il viaggio dall’Italia alla Svizzera era finalizzato al

trasporto dell’eroina. Infatti egli, pur avendo ribadito di aver detto a AP 1

di aver incontrato a __________ gli amici che doveva incontrare, ha anche

spiegato che AP 1 sapeva che i piani erano cambiati e che la droga doveva

essere portata in Svizzera:

“ AP 1 il 14

gennaio mi aveva chiesto se io, a __________, avevo incontrato le persone che

dovevo incontrare. Io gli ho risposto di sì.

A domanda del PP rispondo che AP 1 sapeva che i piani erano

cambiati e che la droga doveva essere portata in Svizzera” (verb. dib. d’appello,

pag. 4).

Di nuovo, ha unicamente aggiunto di

essere stato lui a convincere AP 1 ad accompagnarlo in Svizzera il giorno prima

della loro partenza:

“ ... il 14

gennaio 2014 ho detto a AP 1 “andiamo a finire sta cosa” ma AP 1 voleva andare

a Pisa con sua madre che doveva fare degli acquisti. AP 1 è andato fino a __________

ma io l’ho chiamato e gli ho detto che da solo non me la sentivo di fare il

viaggio” (verb dib. d’appello, pag. 4).

b. Le dichiarazioni di IM

1 su quanto avvenuto alla stazione centrale di __________ (il giorno prima

della partenza per la Svizzera) sono state confermate da AP 1, che - sul motivo

del viaggio in Svizzera - ha però ribadito quanto aveva detto al dibattimento

di primo grado, e cioè di aver deciso di accompagnare l’amico poiché questi gli

aveva ventilato la possibilità di trovare un lavoro a Zurigo:

“ Confermo di

essere stato raggiunto da IM 1 alla stazione __________ mentre stavo partendo

con mia madre per Pisa. Confermo pure che lui ha insistito per convincermi ad

accompagnarlo nel viaggio in Svizzera. Confermo infine di aver accettato un po’

a malincuore visto che non volevo separarmi da mia mamma.

A domanda del PP rispondo che non è vero che IM 1 mi ha convinto

ad accompagnarlo dicendomi che si sentiva insicuro a fare il viaggio da solo

perché c’era dell’eroina in macchina.

In realtà IM 1 mi ha convinto dicendomi che mia zia avrebbe potuto

ricevere mia mamma alla stazione (io dicevo che non volevo lasciare sola mia

mamma) e poi aggiungendo che a __________ c’era un suo paesano che aveva una

ditta di costruzione che avrebbe potuto darci del lavoro per alcuni mesi”

(verb. dib. d’appello, pag. 6).

15. L'art. 19 cpv. 1 let.

b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta,

importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per

commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una

banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti

(let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un

guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro

modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o

nelle immediate vicinanze (let. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120

IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;

DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.

3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre

2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,

consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del

10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht,

Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband

Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna

2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Considerandi

II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i

quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione

della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da creare

un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario

che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne

accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag.

920).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere,

trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è

necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa

possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte

persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).

Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

16.

a. Tralasciando alcuni dettagli e la versione sul trasporto dello stupefacente da __________

in Svizzera, AP 1 ed IM 1 sono stati sostanzialmente concordi nel riferire del

traffico di droga a cui hanno partecipato.

In considerazione della competenza di questa Corte - limitata a

quanto accaduto su territorio elvetico - l’unica circostanza da accertare è

quella a sapere se AP 1 sapeva che, all’interno della vettura con cui ha

raggiunto la Svizzera, fosse nascosta dell’eroina.

Al riguardo, in atti vi è la chiamata di correo di IM 1 che, sin

dall’interrogatorio del 19 febbraio 2014, ha sempre sostenuto che AP 1 era perfettamente consapevole della presenza della droga nell’autovettura.

b. E’ evidente che IM 1

non ha detto tutta la verità sul traffico.

Anche volendo fare astrazione dai quattro interrogatori in cui ha

negato qualsiasi suo coinvolgimento (PS IM 1 15.01.2014, allegato 1 al rapporto

di arresto provvisorio del 15.01.2014, AI 1, pagg. 2; PP IM 1 16.01.2014, AI 7,

pag. 2), è chiaro che egli non può essere seguito in quei tentativi - evidenti -

di addossare la maggior parte delle responsabilità a AP 1 e di ritagliarsi per

sé il ruolo marginale di colui che ha partecipato al traffico soltanto per

paura dei personaggi poco raccomandabili con cui è stato messo in contatto.

In questo senso sono particolarmente significativi i suoi racconti

- inverosimili - sul noleggio dell’autovettura, in particolare sul fatto che la

vettura noleggiata in Slovenia dovesse poi essere riconsegnata a persone non

meglio identificate, da qualche parte a Zurigo o a Rapperswil (PP IM 1

16.01

, AI 7, pag. 2; PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 4), sul fatto che

fosse AP 1 ad essere in contatto con i destinatari della droga e a coordinarne

la consegna, ma che però per contattare queste persone utilizzava, non si sa

per quale motivo, il telefono cellulare di IM 1 (PS IM 1

25.02

, AI 47, pag. 6) e sul fatto che sia stato AP 1 a decidere, da

solo, il nascondiglio dell’eroina all’interno del baule della vettura (PS IM 1 14.03.2014, AI 55, pag. 3, versione modificata in appello, verb

dib pag. 4 ). A ciò si aggiungono le contraddizioni, ad esempio, sul

rapporto di parentela con __________ (__________), che egli ha dapprima

indicato essere suo zio (in particolare lo zio della madre), per poi negare e

affermare che fosse un semplice compaesano della madre, che egli è

semplicemente solito chiamare zio (PS IM 1 13.02.2014, AI 42, pag. 2; PP IM 1

01.04

, AI 59, pag. 2).

c. È però vero che IM 1,

in occasione del quarto verbale d’interrogatorio in polizia, ha ammesso la sua

partecipazione al traffico di stupefacenti e che, a partire da quel momento, le

sue dichiarazioni hanno mantenuto una certa coerenza temporale, soprattutto in

relazione alle modalità con cui i 1'469,47 grammi netti di eroina sono arrivati in Italia dall’Europa dell’Est, alle modalità con cui

sono stati presi in consegna da lui e da AP 1, al loro nascondiglio all’interno

del baule dell’automobile, alla loro successiva destinazione (anche se, su

questo punto, con qualche esitazione) e agli organizzatori del traffico di

stupefacenti. Su questi aspetti IM 1 ha, infatti, sostanzialmente mantenuto nel

tempo la versione riferita agli inquirenti al momento della sua ammissione, e

meglio ha detto:

- di

avere, a __________, personalmente preso in consegna, secondo le indicazioni

fornitegli telefonicamente da __________ (__________), 1 chilo di eroina,

confezionata in quattro pacchetti da 250 gr l’uno inseriti in una busta di

plastica;

-

di avere, secondo le indicazioni ricevute da __________, subito parlato della

droga a AP 1;

- di

avere, subito, nascosto, insieme a AP 1, la droga nell’autovettura;

- di

avere, poi, assistito alla presa in consegna, a __________, dell’altro mezzo

chilo di eroina ad opera di AP 1 che ha, poi, nascosto la droga nella cucina

dell’appartamento del cugino;

- di

avere, infine, visto che essi dovevano trasportare lo stupefacente in Svizzera o

in Germania, nascosto, anche quel mezzo kg nella vettura;

- di

essere, poi, partito, con AP 1, da __________ per portare la droga a __________

(o in Germania);

- che l’organizzatore del

traffico era __________ (__________)

(PS

IM 1 13.02.2014, AI 42, 25.02.2014, AI 47, 14.03.2014 AI 55; PP IM 1

01.04

, AI 59; verbale di interrogatorio degli imputati, allegato 1 verb.

dib. TPC, pag. 3).

d. Va, poi, detto che

queste dichiarazioni di IM 1 hanno trovato - in buona parte - conferma in

quelle di AP 1 che ha anche affermato che:

- a

prendere in consegna il chilo di eroina a __________ è stato IM 1, mentre lui

si è occupato del ritiro a __________ del mezzo chilo di droga;

- il

mezzo kg da lui ritirato è stato nascosto in un armadio della cucina

dell’appartamento del cugino;

- lo stupefacente era

destinato al mercato svizzero;

- l’organizzatore

del traffico era __________ (insieme a tale __________);

(PS AP 1 19.02.20147, AI 43; 27.02.2014, AI 48; PP AP 1

02.04

, AI 62; verbale di interrogatorio degli imputati, allegato 1 verb.

dib. TPC, pag. 3).

e. Tornando alle

dichiarazioni di IM 1, va detto che la sua chiamata di correo è disinteressata -

non risulta, infatti, che egli avesse qualche interesse ad accusare falsamente

l’amico e, inoltre, accusandolo, ha accusato anche se stesso - ed è supportata

da elementi esterni.

In particolare, è supportata, nella sua sostanza, da una serie di

sms scambiati, il 12 gennaio 2014, tra AP 1 e il numero __________ da cui

emerge il suo chiaro coinvolgimento nel traffico dell’eroina rinvenuta

all’interno della vettura, non solo nei termini da egli ammessi, ma con un

ruolo determinante anche nel trasporto e nel successivo smercio dello stupefacente.

Gli sms sono i seguenti:

“ - SMS in

entrata del 12.01.2014, ore 19:17:14: Ej a e pyte __________ per

cmimin e cadrave?

Traduzione: hai chiesto ad __________ per i prezzi degli

ombrelli?

- SMS in entrata

del 12.01.2014, ore 21:12:56: Ej a e pyte __________ per cmimin e cadrave? Se

ky e ka pishinen gati dhe don ta inaguroj ?

Traduzione: hai

chiesto ad __________ per i prezzi degli ombrelli? Perché questo ha la piscina

pronta e vuole inaugurarla.

-

SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:15:56: __________ tw __________ jam

maximumi me 120 po diku tjeter me larg kam cleri 150 po thuj afi shokut atje qe

isha sot te __________ piva i kafe eshte puna keq fare shtet rrethim se ai flet

shum ne tel thuj te boj kujdes se do na mari ne qaf une kam frik me ik ma vete

te __________

Traduzione: qui

da __________ sono massimo con 120 ma in un altro posto più lontano ho fino 150

ma digli a quell'amico la che oggi ero da __________ a bere il caffè e le cose

vanno male coprifuoco perché lui parla tanto al telefono digli di fare

attenzione che ci rovinerà io ho paura di andare da __________.

- SMS in uscita del

12.01

, ore 21:16:36: Po do ja boj disi po thuj te jet pak me i kujdesesh

Traduzione: si farò in qualche modo ma digli di essere un po'

più prudente.

- SMS in uscita del

12.01

, ore 21:17:01: Dhe pranaj thash mos ja jep leket pa u

largu une riga __________

Traduzione:

è per questo che ti dico di non dargli i soldi prima che io mi allontano da __________.

- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:46:50: Ku me larg?

Traduzione: dove

più lontano?

- SMS in uscita del

12.

,2014, ore 21:50:13 Hej a munesh mr e lon krejt ate muhabet po pale munsi

Traduzione: hei potresti finire con quel discorso se riesci.

- SMS in uscita del

12.01

, ore 21:51:00: Se ashtu shum zhurm e madhe me keto sof e pash

Traduzione: perché oggi ho visto che con questo si fa tanto

rumore.

- SMS in entrata

del 12.01.2014, ore 21:51:23: Po re. Naten. Tani i Mem qe nuk kam mundsi dhe

mbaron.

Traduzione: Si. Buonanotte. Ora gli dico che non posso e finirà.

- SMS in uscita dei 12.01.2014, ore 21:51:43: ok.

- SMS in uscita del

12.01

, ore 21:53:23: Eshtw shume zhurm kam me te mari une i pune si kjo

mrena javes ok pop me kto se ahte bo nami

Traduzione: Si è

fatto troppo rumore io finirò per te un lavoro come questo entro questa

settimana ok però non con questo perché ha fatto troppo rumore.

- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:54:53: Ok ok

kujdes vpten. Po ashtu vetem thuj duhet me ardh per cadrat dhe

te mbarojm

Traduzione: Ok ok

abbi cura di te. Digli solo che deve venire per gli ombrelli e la finiamo.

- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:55:53: Do te mar neser nga

zvicrra ne tel dhe folim ok

Traduzione: ti

chiamerò domani dalla Svizzera al telefono e parliamo ok.

- SMS in entrata del 12.01.2014, ore 21:56:32: Ok se neser niset

ky

Traduzione: Ok perché questo parte domani.

- SMS in uscita del

12.01

, ore 21:56:36: Po do fa maroj une punen qe nise po io me keto njerz

Traduzione: si io finirò il lavoro che hai iniziato ma non con

queste persone.

- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:56:57: Ti mos u mer me ta

ma mir

Traduzione: Meglio che tu non hai niente a che fare con loro.

- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:56:58: Se une kam frik

Traduzione: Perché io ho paura.

- SMS in uscita del 12.01.2014, ore 21:57:02: Me wa pash

Traduzione: Con

quello che ho visto”. (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6 e segg.).

In questi sms sembra che si parli di compravendita di ombrelloni

da spiaggia.

Al dibattimento d’appello AP 1 ha tentato di convincere questa

Corte che quello fosse davvero l’argomento di discussione, legando tale

commercio alla gestione da parte della madre di una spiaggia privata in Albania

(verb. dib. d’appello, pag. 6). Senonché questa versione risulta essere una

novità assoluta rispetto a quella raccontata da AP 1 durante l’inchiesta e

secondo cui negli sms, scambiati con il fratello __________ che vive a __________,

si farebbe riferimento a una compravendita di ombrelloni per un suo compaesano

che possiede una piscina privata in Albania (PS AP 1 19.02.2014, AI 43, pag.

7).

Già questo cambiamento di versione la dice lunga.

In ogni caso, anche volendo fare astrazione dal fatto che, a causa

del maggior costo della vita, è del tutto improbabile che un piccolo

imprenditore albanese venga in Italia ad acquistare il materiale che gli serve

per la sua attività, è del tutto chiaro che i succitati sms non si riferiscono

alla compravendita di ombrelloni e che quello utilizzato è, evidentemente, un

linguaggio in codice.

In effetti, le frasi seguenti non avrebbero alcun senso di essere

se, davvero, negli sms si parlasse di un commercio del tutto innocente:

- “le cose vanno male coprifuoco perché lui parla

tanto al telefono digli di fare attenzione che ci rovinerà io ho paura di

andare da __________”;

- “è

per questo che ti dico di non dargli i soldi prima che io mi allontano da __________”;

- “digli di essere un po' più prudente”;

- “Si è fatto troppo rumore io finirò per te un

lavoro come questo entro questa settimana ok però non con questo perché ha

fatto troppo rumore”;

- “io

finirò il lavoro che hai iniziato ma non con queste persone”;

- “Perché io ho paura” (cfr. PS AP 1 19.02.2014, AI

43, pag. 6 e segg.).

Questi sms, dunque, dimostrano come AP 1 abbia avuto, nel traffico

di droga, un ruolo ben più importante di quello ammesso e che, evidentemente,

proprio in forza dell’accenno alla Svizzera e alla chiamata da lì, egli ben

sapesse quale era lo scopo del viaggio in Svizzera.

f. Supporta, poi, la chiamata in correità relativamente alla

consapevolezza di AP 1 dello scopo della trasferta in Svizzera,

l’inverosimiglianza assoluta della sua versione secondo cui l’organizzatore del

traffico gli avrebbe promesso un compenso di 200/300 Euro semplicemente per

prendere in consegna, a __________, il mezzo kg di eroina e, subito, darlo a IM

1.

che, pure, era già a __________.

Non ha da essere dimostrato che quello per cui -

nella sua versione dei fatti - lui sarebbe stato ricompensato con una cifra tutto

sommato decorosa era un intervento del tutto inutile, visto che il corriere

avrebbe potuto consegnare lo stupefacente direttamente a IM 1.

Visto che IM 1, l’unico ad aver la patente e a poter

guidare l’autovettura, già era a __________ ed era stato incaricato da __________

di prendere in consegna dell’eroina, che senso aveva inserire, nella catena di

distribuzione, anche AP 1 e, per di più, pagarlo?

Di scuro non perché, come da lui preteso durante

l’inchiesta, __________ voleva dargli una mano poiché impietosito dalle sue

difficoltà finanziarie e nemmeno perché, come invece detto in appello, il suo

intervento riduceva il rischio di una fregatura (verb dib d’appello, pag 6).

Le parziali ammissioni di AP 1 non fanno, invece,

che confermare che, in realtà, egli ha partecipato all’operazione dall’inizio

alla fine e che, non solo era perfettamente al corrente che sulla vettura era

nascosto lo stupefacente, ma lo stava consapevolmente e volutamene trasportando

insieme ad IM 1 verso nord, oltre il confine italiano.

Lo conferma anche la telefonata verso un numero di

telefonia svizzero, intestato a tale __________ di __________, che egli ha

fatto con il suo telefono cellulare proprio la sera prima di partire per la

Svizzera (PS AP 1 30.01.2014, AI 24, pag. 6).

Inoltre, il fatto che AP 1 ha ammesso di sapere che

l’eroina presa in consegna in Italia da lui e da IM 1 doveva essere trasportata

in Svizzera (PS AP 1 27.02.2014, AI 48, pag. 4), rende assolutamente non credibile la sua

versione secondo cui egli ha pensato che l’amico, appena prima della loro

partenza per la Svizzera, abbia consegnato lo stupefacente ad altri (che

avrebbero, poi, dovuto, a loro volta, partire per la Svizzera).

Non occorre dunque dilungarsi, oltre, per spiegare

che, nel contesto che qui ci occupa, la storia secondo cui egli ha accompagnato

IM 1 in Svizzera unicamente per fargli un favore o, peggio ancora, con lo scopo

di visitare nuovamente un paese dove in passato si era trovato bene e di

approfittarne per fare dello shopping al __________, (o come preteso al

dibattimento di primo grado e in appello per la prospettiva, ventilata

genericamente da IM 1, di trovare un lavoro in Svizzera interna) convinto che

l’amico si fosse nel frattempo liberato dello stupefacente ritirato in Italia,

non regge.

g. Supporta, poi, la chiamata di correo l’inverosimiglianza della versione

di AP 1 riguardo alle scritte sul pilastro del muro della zona passeggio. Non è

infatti credibile che, il 24 febbraio 2014, IM 1 abbia scritto sul muro “AP 1

cosa facciamo visto che io non ho ammesso niente”, ritenuto come egli, a

quel momento, in realtà già aveva ammesso agli inquirenti il coinvolgimento suo

e di AP 1 nel traffico di droga (PS

IM 1 13.02.2014, AI 42). Risulta, invece, molto più credibile la versione di IM

1, poiché più adeguata a quello che era a quel momento lo sviluppo delle

indagini. Ne deriva che occorre ritenere accertato che AP 1 ha cercato di

convincere IM 1 ad assumersi tutte le colpe nei termini da questi indicato: ciò

che, evidentemente, supporta la tesi della colpevolezza di AP 1.

h. Va del resto

sottolineato che, in generale, la credibilità di AP 1 è di molto indebolita

anche dai suoi continui cambiamenti di versione su aspetti chiave della

vicenda, e questo anche dopo le sue parziali ammissioni.

Basti pensare che egli non ha descritto in modo lineare il suo

coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, riconoscendo dapprima di aver

semplicemente assistito al ritiro di un chilo di eroina da parte di IM 1 a __________

e di aver avuto un ruolo nel traffico dei restanti 500 grammi limitatamente alla loro custodia - per conto di IM 1 - nell’appartamento di suo cugino (PS

AP 1 19.02.2014, AI 43, pag. 6). Ha poi cambiato versione, ammettendo di, non

aver solo tenuto in deposito il mezzo chilo di stupefacente, ma di averlo anche

ritirato - su incarico di __________ - nella periferia di __________.

i. A titolo

abbondanziale, per rispondere alla Difesa, si annota che il mancato

rinvenimento di tracce di DNA di AP 1 sui pacchetti di droga è del tutto irrilevante:

egli stesso ha ammesso di aver toccato le confezioni di eroina e, pertanto, è

evidente che la più che diligente applicazione successiva del nastro adesivo

(celofan), in cui i pacchetti sono stati completamente avvolti, ha cancellato

tutte le tracce precedenti.

l. Ne discende,

dunque, che l’accertamento dei primi giudici secondo cui AP 1 era perfettamente

consapevole e, quindi, pienamente responsabile “della finalità e delle

diverse fasi operative dell’intera trasferta alla cui organizzazione ha partecipato

sin dall’inizio” (sentenza impugnata, consid. 11, pag 15), resiste ad ogni

critica.

Non vi sono, quindi, dubbi sulla realizzazione dei presupposti

oggettivi e soggettivi dell’infrazione aggravata alla LStup ex artt. 19 cpv. 1

let. b e d e 19 cpv. 2 let. a LStup. Non ha infatti da essere spiegato che un

quantitativo come quello trovato nella vettura su cui viaggiava AP 1 è

oggettivamente atto - anche volendo prendere in considerazione, a suo favore,

il grado di purezza più basso emerso dalle analisi effettuate - a mettere in

pericolo la salute di molte persone (cfr. giurisprudenza del TF ricordata al

consid. 16).

Ne discende che AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione

aggravata alla LStup per i fatti di cui all’atto d’accusa.

Commisurazione della pena

17.

a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta,

importa o fa transitare stupefacenti. Nei casi gravi la pena è una pena

detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria

(cpv. 2).

b. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

c. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

d. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten),

ovvero della sua vita anteriore (eventuali precedenti condanne), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6.

consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid.

5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil

II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

18.

Sulla commisurazione della pena i primi giudici si sono così espressi:

“ Richiamate le

sentenze in DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché quelle della Corte di appello e

di revisione penale 20.4.2012 incarto (di seguito solo Inc.) 17.2011.114 e

5.11.2012

Inc. 17.2012.78+99, con specifico riferimento alle objektive

Tatkomponenten del riconosciuto reato di cui al pto. Al dell'AA (cons. 11), è

innegabile che la colpa dei due imputati, che in quest'ottica devono essere

oggettivamente posizionati sullo stesso piano, è estremamente grave visto e

considerato come con disarmante facilità si siano messi a disposizione di un'organizzazione

guidata presumibilmente da __________ per detenere, trasportare ed importare in

Svizzera un ragguardevole quantitativo di eroina, sostanza stupefacente, ed è

questo fatto ben notorio, tra le più pericolose tra quelle in circolazione. E

che i due erano ben inseriti in questa organizzazione lo testimonia la

circostanza che ne conoscono direttamente alcuni dei principali membri, quali

il già citato __________ e/o __________, rispettivamente che abbiano avuto la

possibilità, che normalmente non è data a dei semplici muli, di rifiutare il

trasporto fintanto che lo stupefacente non fosse arrivato in Italia per evitare

tutti i rischi che, inversamente, un tale viaggio dai paesi balcanici avrebbe

loro comportato (cons. 6 e 7a). Anche per il Tatverschulden AP 1 e IM 1 sono da

mettere sullo stesso piano avendo agito, entrambi, con perfetta cognizione di

causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per meri motivi

economici (cons. 6 e 7a). Tenuto inoltre conto del relativamente basso grado di

purezza della sequestrata eroina (cons. 8a, VD pag. 3 e 4), la Corte, come

Gesamtverschulden, ha quindi fissato in 3 anni la pena detentiva (art. 40 CP)

di base procedendo ad una differenzazione delle rispettive pene solo sul piano

dei Taterkomponenten. Difatti, se nel calcolo finale della pena la Corte ha

debitamente tenuto conto a riduzione della pena, per entrambi in egual misura,

sia della durata del carcere preventivo già sofferto (ad. 51 CP) sia del fatto

che la condanna sarà espiata lontano dal loro paese d'origine e dai loro

affetti famigliari, rispettivamente, quale fattore d'aggravio, il concretizzato

loro tentativo di illecitamente colloquiare durante la carcerazione preventiva

(art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP), IM 1, rispetto al suo coimputato, merita di

essere sufficientemente premiato per la sua parziale confessione, anche se non

completa ed esaustiva viste le numerose zone d'ombra e contraddizioni

volontariamente lasciate nel suo racconto (cons. 7a, VD pag. 3), mentre AP 1

deve evidentemente confrontarsi con una pena maggiore non perché non abbia

ammesso i fatti per i quali è stato condannato (cons. 6 e 11), ma per

correttamente sanzionare la sua specifica recidiva data dal precedente francese

del 25.11.2011 (cons. 3). Da ciò, per la Corte, il dover concludere per una sua

condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 anni e 2 mesi (VD all. 2 pag.

2.

pti. 4 e 4.1) rispettivamente per IM 1 di 2 anni e 9 mesi (VD all. 2 pag. 2

pti. 4 e 4.2)” (sentenza impugnata, consid. 14, pagg. 17-18).

19.

Le argomentazioni svolte dai primi giudici per commisurare la pena da

infliggere a AP 1 sono pienamente condivise e fatte proprie da questa Corte,

con l’eccezione dell’attenuante del basso grado di purezza dell’eroina

trasportata che i primi giudici hanno - a torto - riconosciuto in favore di AP

1, nonostante non risulti dagli atti che egli conoscesse il grado di purezza

della droga (STF 6B_567/2012, consid.

3.3

). Tuttavia,

in forza del principio della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP), questa

argomentazione non può avere conseguenze negative per AP 1.

Ritenuto, poi, come la pronuncia di due pene

detentive differenti nei confronti dei due correi si giustifica, da un lato, in

forza dei precedenti specifici di cui AP 1 risponde e, dall’altro, per la sua mancata

collaborazione durante tutto il procedimento, questa Corte non può che

confermare la pena detentiva di 3 anni e 2 mesi già pronunciata nei suoi

confronti in prima sede.

20.

La pena detentiva

inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i

presupposti per una sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e

43.

CP).

21.

AP 1, in carcerazione

preventiva dal 15 gennaio 2014, è stato posto in anticipata esecuzione della

pena dal 2 aprile 2014 (PP AP 1 02.04.2014, AI 62, pag. 6; autorizzazione

all’esecuzione anticipata di pene e misure del 02.04.2014, AI 63). Non mette

conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.

22.

Le confische, i

sequestri e i dissequestri decisi in prima sede e rimasti incontestati sono

passati in giudicato e non necessitano pertanto di approfondimenti in questa

sede.

Tasse e spese

23.

Gli oneri processuali

di prima sede rimangono a carico di AP 1 nella misura decisa nella sentenza di

primo grado.

Gli oneri di appello sono integralmente a suo carico (art. 428

cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg.,

40, 42, 43, 47, 51 CP,

19 cpv. 1 e 2 LStup

32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi

n. 2., 2.1., 3., 4.2., 5., 6., 7., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 9.3.,

10. ,10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7. della sentenza 18 giugno

2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. infrazione aggravata

alla LStup per avere, il 15.01.2014, senza essere autorizzato, in correità con IM

1, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1'469,47 grammi di eroina.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 3

(tre) anni e 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.2.2. al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 900.- e dei disborsi (per complessivi fr. 7'754.-) relativi

al processo di prima istanza.

2. Gli oneri processuali

dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.