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Decisione

17.2014.169

Ripetuto furto commesso per mestiere. Mancato accoglimento della tesi della correità con un terzo e del valore minore della refurtiva. Conferma dell'aggravante dell'aver agito per mestiere. Conferma d

16 ottobre 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I primi

giudici non hanno creduto all’esistenza di questa correa. Queste le loro

considerazioni:

“ È bene sin da

subito rilevare che la Corte non ha ritenuto credibile l’imputato quando

asserisce di aver agito in correità con questa fantomatica persona della cui

esistenza non vi è agli atti alcuna traccia materiale o prova. Analogamente,

anche l’accusa stessa sembra non aver considerato verosimile tale circostanza,

tanto da neppure prospettare nell’atto d’accusa la circostanza aggravante della

banda (art. 139 cpv. 3 CP).

In primo luogo si osserva che AP 1 non ha fornito alcun elemento

utile non solo a identificare __________, ma neppure di renderne credibile

l’esistenza. In particolare, egli non ha di fatto fornito numero di telefono,

indirizzo o semplicemente il cognome. Ha dichiarato di averla conosciuta a

Milano circa un mese di prima di commettere i furti ma non ha specificato nulla

di più. In secondo luogo, come si evince dal curriculum dell’imputato nonché

dai periodi considerati anche nell’atto d’accusa che qui ci occupa, AP 1 non è

di certo nuovo alla commissioni di reati e in particolare di furti. Non è

credibile pertanto che sia stata “__________” a coinvolgere l’imputato essendo

egli già più che addentro all’ambiente.

La Corte ha intravisto in questa chiamata in correità un tentativo

di AP 1 di limitare la sua responsabilità addossando parte delle colpe ad una

terza persona che l’avrebbe trascinato nell’illegalità. Tuttavia, analizzando i

precedenti penali dell’imputato, il fatto che egli ha vissuto in Italia per un

periodo relativamente lungo senza lavorare, così come il fatto che sia i furti

commessi in Svizzera interna che per la seconda parte di quelli commessi in

Ticino egli abbia agito solo, gli attrezzi rinvenuti nell’autovettura di AP 1,

si deve concludere che è l’imputato ad essere un professionista del furto e che

quindi la presenza o meno della correa nulla muta alla sua posizione.” (sentenza

impugnata, consid. III.2, pag 14 e 15)

Inoltre, AP 1 ha

contestato l’ammontare della refurtiva ottenuta nei furti di cui ai punti 1.12

e 1.13 dell’AA. Nemmeno in questo caso le sue proteste hanno trovato udienza

presso i giudici di primo grado:

“ In aula,

l’imputato ha ammesso tutti i furti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa

precisando di non ricordare i dettagli di tutti gli episodi (allegato 1 al

verbale del dibattimento) salvo poi contestare, per il tramite del suo

difensore, la refurtiva di cui ai punti 1.12 e 1.13 in quanto, pur non rammentando esattamente l’entità della refurtiva sottratta, esclude di

essersi appropriato di refurtiva per un valore così elevato.

La Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per

discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati (allegati all’AI 21) in

favore della tesi dell’imputato.

Non si può poi sottacere il fatto che AP 1 ha tentato di ridurre

la propria responsabilità proprio nei due episodi in cui questa è maggiormente

chiamata in causa, ovvero laddove è risultata esservi la refurtiva più

ingente.” (sentenza impugnata, consid. III.3, pag. 15)

Appello

6. AP 1 ha impugnato la

sentenza di primo grado chiedendo, in sostanza, un diverso accertamento dei

fatti - e meglio, che egli ha agito, nei furti di cui ai punti da 1.1 a 1.6, in

correità con un’amica e che la refurtiva nei due furti di cui ai punti 1.12 e

1.13 era di valore inferiore a quanto ritenuto dai primi giudici - e

contestando l’esistenza dell’aggravante dell’aver agito per mestiere.

In considerazione dei

nuovi accertamenti di fatto richiesti e della derubrica dei furti, egli chiede,

come visto, che la pena a suo carico sia limitata a 15 mesi e che essa venga

sospesa condizionalmente (dichiarazione di appello 26.8.2014, pag. 2).

Presenza

di una seconda persona

7. Al riguardo, durante

l’inchiesta, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

“ aggiungo pure

che non ero da solo, con me vi era un’amica di nome __________ che ho

conosciuto a __________ circa un mese fa. Lei è di nazionalità spagnola e fa

uso come me di cocaina. È stata lei ad avere l’idea di venire a fare i furti a __________.

Questo poiché tutti e due avevamo bisogno di soldi. Preciso pure che io era la

prima che venivo a __________. Preciso pure che lei era con me solo per i furti

avvenuti nel primo week end (22-24.11.2013), in quello in cui sono stato

arrestato ero da solo (…) Voglio pure aggiungere che è stata __________ a farmi

conoscere __________. Era il periodo in cui consumavamo cocaina insieme, __________

era il suo fornitore e me l’ha presentato. Inoltre anche l’autovettura con cui

sono stato fermato ci è stata prestata da lui. Per quanto riguarda il resto

della refurtiva rubata con __________ il week end del 22-24.11.2013 se l’è

tenuta lei. Per la precisione avevamo l’accordo che lei avrebbe rivenduto la

refurtiva ad una sua conoscenza e che ci saremmo trovati il giorno seguente

(lunedì) verso il mezzogiorno al __________ di __________. __________ non si è

presentata e non l’ho mai più rivista e nemmeno sentita (…) __________ mi ha

pure fornito il passaporto falso e anche la licenza di condurre (…) per quanto

riguarda __________ ha circa 30 anni, corporatura magra, alta circa cm 160/165,

capelli castani lunghi fino sotto le spalle, ricci, occhi marroni, aveva la

pelle chiara, ha un tatuaggio sul fondo della schiena (sembrava fossero delle

ali), mi aveva detto che era nata a __________” (PG 11.12.2013, pag. 3 e 6, AI

13);

“ in quegli

episodi che ho commesso con la __________, lei ha partecipato a pieno titolo ai

furti anche perché lei era più brava di me. Per intenderci non si è limitata a

fare da semplice palo. L’accordo con lei era di fare a metà per uno della

refurtiva ma siccome io sono stato arrestato non ci siamo più visti e non ho

ottenuto la mia metà. Di sicuro lei ha portato la refurtiva a __________ dove

lei mi ha detto di avere già un suo ricettatore che pagava di più. Non ho altro

da aggiungere sulla __________” (AI 33, PP 28.1.2014, pag. 3).

Al dibattimento d’appello,

AP 1 nulla ha aggiunto di significativo. Ha detto che con __________ egli ebbe

una relazione sentimentale che non durò a lungo e, alla domanda della presidente,

ha detto di non conoscerne il cognome.

8. Come visto sopra (cfr. consid. 5 di questa sentenza), i primi giudici

hanno argomentato abbastanza a lungo per sostenere la conclusione secondo cui,

parlando di una correa, AP 1 ha mentito.

L’indicazione,

nel punto 1.1 del dispositivo, relativa ad un agire parzialmente in correità,

è, dunque, palesemente da attribuire ad un errore.

9. Ciò detto, nemmeno questa Corte ha creduto, su questo punto, a DI 1.

O meglio,

non gli ha creduto fino in fondo, e cioè non gli ha creduto laddove egli ha

tentato di attribuire a questa donna un ruolo predominante dovuto ad una sua

maggior esperienza e miglior abilità nella materia.

Al riguardo,

si danno, qui, per riprodotte le considerazioni dei primi giudici, citate al

consid. 5 di questa sentenza, a cui ci si limita ad aggiungere che una certa

professionalità nel delinquere è evidenziata anche dal fatto che, ben prima

della pretesa entrata in scena di __________, AP 1, per rubare, non ha esitato

a recarsi sino in Svizzera interna, avendo, peraltro, cura di scegliere una

zona notoriamente ricca quale il Canton Zurigo.

Infine, riguardo alle argomentazioni svolte in

appello, la Corte non ha creduto che gli “attrezzi” trovati dagli inquirenti

nella vettura utilizzata da AP 1 non fossero suoi: non è, infatti, verosimile

che chi passa le frontiere per rubare assuma il rischio di farlo con attrezzi

evidentemente collegabili con tale attività se di questi attrezzi non fa nessun

uso.

Si rileva,

comunque, che l’accertamento della presenza della donna nei furti indicati non

diminuirebbe di un grammo la responsabilità di AP 1 ritenuto che, volendo

seguire le dichiarazioni dell’appellante, si avrebbe, ad ogni modo, che, nei

furti, i due hanno agito in modo paritario, altrimenti non si giustificherebbe la

ripartizione del bottino in ragione di un mezzo ciascuno.

La questione

non cambierebbe nemmeno se si dovesse ammettere che l’idea di venire in Ticino è

stata della donna: in questo caso, infatti, AP 1 risponderebbe a pieno titolo

di questi furti per avere liberamente e spontaneamente aderito al progetto, poi

messo in atto.

La questione

si rivela essere, dunque, di lana caprina.

Valore

della refurtiva dei furti di cui ai punti 1.12 e 1.13 dell’AA

10. Il valore della refurtiva è stato determinato in funzione delle

dichiarazioni dei danneggiati contenute nell’AI 21 e nella documentazione ad

esso allegata.

Ad esse - peraltro, particolarmente dettagliate -

l’appellante si è limitato ad opporre un generico “non ricordo perché sono

malato e tossicomane ” o un ancor più generico “non mi sembra che la

refurtiva potesse valere tanto”.

Si tratta di argomentazioni evidentemente inidonee a

togliere credibilità a quelle dei danneggiati.

Nemmeno le considerazioni svolte in appello dal

diligente difensore bastano a sovvertire tale giudizio. In particolare, il

fatto che il valore della refurtiva dei furti commessi da AP 1 si aggirasse

sempre tra i mille e i cinquemila franchi non escude, evidentemente, che, in

un’occasione, la “buona sorte” - o l’abilità nella scelta dell’obiettivo - gli

abbia fatto trovare un bottino migliore. Nemmeno ha più valore l’argomentazione

secondo cui non è credibile che ci si tenga in casa, senza particolari cautele,

tanti oggetti di valore: già solo considerando la zona in cui è avvenuto il

furto, è, al contrario, più che verosimile che in un appartamento si trovino

molti oggetti di valore.

Infine, nemmeno ha particolare pregio

l’argomentazione secondo cui è escluso che AP 1 si sia impossessato del tappeto

perché egli, di norma, rubava oggetti di piccole dimensioni ed esso esulava

dall’“oggettistica classica” dei suoi furti: da un lato, non si sa quali

dimensioni avesse il tappeto (trattandosi di un persiano di seta e fatto a mano,

è ben verosimile che esso non fosse molto grande) e, d’altro lato, è ben

conosciuto che un ladro d’appartamenti ruba tutto quanto di valore riesce a

trovare.

Anche

questo, tuttavia, è un tema che lascia il tempo che trova.

Infatti, se

è vero che, di principio, l’entità della refurtiva ha un’influenza sulla commisurazione

della pena, in concreto ciò non è avvenuto per quanto riguarda i due furti di

cui trattasi poiché i primi giudici, per una questione legata al concorso

retrospettivo, hanno considerato che i 4 furti commessi nel periodo antecedente

la sentenza italiana del 14.6.2010 non potessero venire sanzionati (cfr.

sentenza impugnata, consid VIII.4 in fine).

Pertanto,

anche su questo punto, l’appello è respinto.

Aggravante

dell’aver agito per mestiere

11. Secondo

la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e

dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un

periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti -

che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una

professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio

2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).

Elementi

costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta

dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere

anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

In primo luogo,

dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel

Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).

In secondo luogo,

l’autore deve avere agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato

solo se è riconoscibile l’intenzione di derivare con una relativa regolarità

dall’attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese

necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116;

116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad

ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78

IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti

l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare

basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo

l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del

genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel

passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua

disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è

ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di

plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui

sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati

per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/

Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).

12. I primi giudici hanno ritenuto realizzata l’aggravante del mestiere

sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“ L’aggravante

dell’agire per mestiere implica un’attività delittuosa ripetitiva, come tale

denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla

stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai

mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un

certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e

relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e

335).

La difesa ha contestato l’aggravante del mestiere asserendo che AP

1 ha, sin dal suo arrivo in Italia, lavorato come dipendente e questo almeno

sino al 2011. A mente della difesa i furti pertanto non sono l’oggetto

dell’attività principale di AP 1 ma sono episodi unici e sporadici mentre che

la fonte di reddito dell’imputato e della sua famiglia derivava dall’attività

lavorativa dell’imputato. Inoltre, secondo il difensore il modus operandi non

denota particolare destrezza, non si tratta di un professionista del furto e

anche la vendita della refurtiva era improvvisata.

La Corte non ha potuto accogliere la tesi difensiva. AP 1 ha

dimostrato di delinquere già da tempo. I primi furti da lui commessi in

Svizzera risalgono infatti al 2007 e la pausa dalla sua attività delittuosa sul

nostro territorio corrisponde al periodo di detenzione in Italia. Ha agito con

reiterazione e perseveranza, commettendo in Ticino 11 furti (di cui uno nella

forma del tentativo) sull’arco di due settimane. Il suo agire delittuoso, anche

in questo caso, è cessato unicamente con l’arresto dell’imputato.

AP 1 ha dedicato impegno ed energia in tale sua attività, tanto da

riuscire a procurarsi un’autovettura intestata a un noto prestanome, da

procacciarsi documenti falsi e da allacciare i necessari contatti con i

ricettatori.

Anche gli attrezzi rinvenuti in auto sono significativi del fatto

che AP 1 non è affatto uno sprovveduto. Giova infatti porre attenzione al fatto

che oltre ai consueti utensili di scasso (cacciaviti e piede di porco) nel

veicolo condotto dall’imputato vi era anche acido per procedere al test

metallo/oro, una piastra per l’analisi di metalli preziosi, guanti e lente di

ingrandimento (cfr. AI 1).

Tali considerazioni non possono che indicare che AP 1 ha fatto

mestiere di furto.

Peraltro, per dichiarazione dell’imputato e del difensore, AP 1

dal 2011 non ha una fissa dimora, non ha un lavoro e vive illegalmente in

Italia solo grazie ad espedienti. Ne discende che il provento dei furti

commessi non poteva che rappresentare una sua fonte reddito non solo accessorio,

ma addirittura principale, per poter fare fronte al suo fabbisogno.” (sentenza impugnata, consid. III.5., pag 16 e 17)

A queste argomentazioni - totalmente condivise - si

aggiunge che ad ulteriormente indiziare l’agire per mestiere dell’appellante concorrono

le seguenti circostanze:

- nel

novembre 2007, AP 1 ha messo a segno un furto da cui ha ricavato

una refurtiva di fr 18’633.-;

- nel

gennaio 2008, ha messo a segno due furti a Zurigo con una refurtiva

complessiva di fr. 24’771.70;

- nell’aprile

2013, ha messo a segno 4 furti con una refurtiva complessiva di fr. 9’860.-;

- nel

novembre 2013, in una quindicina di giorni, egli ha messo a segno un numero

importante (11) di furti che gli ha permesso di ottenere una refurtiva del

valore complessivo di fr. 25'162.30 (fr. 29'162.30 se si considera la

correzione di cui al punto 1.7 dell’AA).

Tenuto conto

della pausa forzata dovuta al periodo di detenzione in Italia, non vi possono

essere dubbi - visto il numero di furti e l’entità della refurtiva - circa la realizzazione

dell’aggravante del mestiere.

Commisurazione

della pena

13. a. Giusta l’art. 47 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. L’art. 139 cifra 2 CP

dispone che chiunque si rende colpevole di furto per mestiere è punito con una

pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90

aliquote giornaliere.

I

reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186

CP), falsità in certificati (art. 252 CP), guida senza autorizzazione (art. 95

cpv. 1 LCStr) e guida senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96

cpv. 2 LCStr) sono puniti, tutti, con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria.

L’art. 115 cpv. 1 lett. a

LStr prescrive che è punito con una pena detentiva sino a un anno

o con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni

in materia d’entrata in Svizzera.

c. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

Giusta l’art. 49 cpv. 2

CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato

condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in

modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i

diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

14. Procedendo alla

commisurazione della pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:

“ AP 1 ha operato

in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di

commettere furti in appartamenti e agendo in quattro diversi Cantoni. Il suo

agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente lungo, la pausa

temporale nella commissione di reati coincide infatti con il periodo di

detenzione italiano, salvo poi tornare all’opera nel 2013 dove, sull’arco di

pochi giorni, ha colpito ben undici abitazioni. Egli ha dato prova di essere un

professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi,

procurandosi l’attrezzatura necessaria, l’autovettura intestata a un

prestanome, un ricettatore a cui vendere la merce rubata, nonché il materiale

necessario per verificare la qualità dei preziosi sottratti. La somma sottratta

è elevata ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza,

l’assiduità nel commettere i reati, e ciò anche considerato che il valore della

refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo dagli oggetti

che si trovano negli appartamenti.

Il movente è puramente egoistico, ha agito per mero scopo di lucro

e al fine di procurarsi una facile entrata economica. Ha agito senza scrupoli,

non facendosi problemi a commettere furti nelle abitazioni, introducendosi nel

luogo dove una persona dovrebbe sentirsi al sicuro violando così l’intimità

delle vittime. In un’occasione egli si é introdotto nell’abitazione nonostante

vi fosse una persona, circostanza che ne dimostra la spregiudicatezza.

Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non

possono essere considerate un fatto giustificativo, d’altro canto egli ha perso

il lavoro nel 2011 e da allora si trovava in Italia in una situazione di

illegalità e ciò unicamente per una sua scelta.

La colpa di AP 1 è anche grave in quanto, colpito da

una pesante condanna di otto anni di detenzione, dopo che le autorità italiane

gli hanno concesso la possibilità di scontare la pena in una comunità dandogli

in questo modo l’occasione di rifarsi una vita, egli sceglie di violare tale

affidamento, allontanandosi dalla comunità, ricominciando a consumare cocaina e

a delinquere.

La condanna italiana doveva essere un monito, che lui

però non ha colto scegliendo deliberatamente di proseguire sulla via

dell’illegalità.

3. A suo favore la Corte ha ritenuto la buona collaborazione con gli inquirenti, nella misura

in cui praticamente tutti i reati qui ritenuti sono stati ammessi. La Corte ha

inoltre tenuto conto, in termini di sensibilità alla pena, che una volta

espiata la sanzione in Svizzera, AP 1 dovrà terminare la pena italiana di 3

anni e 9 mesi, prima di poter tornare, come da lui sostenuto, in __________,

così come il difficile trascorso e la malattia di cui è affetto.

4.

Secondo l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha

commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in

un unico giudizio. AP 1 ha delinquito sull’arco di diversi anni, il primo

episodio risale al 2007, si tratta di un furto avvenuto nel Canton Zurigo. Vi

sono poi tre episodi nel 2008, due a Zurigo e uno a Nidwaldo. Tali reati sono

stati commessi in epoca precedente la sentenza italiana del 14.6.2010 che ha

condannato l’imputato a una pena detentiva di 8 anni. La Corte, dovendo

pronunciare una pena parzialmente aggiuntiva, a fronte di un’importante

condanna reclusiva, ha considerato che i quattro episodi citati non possono

venire concretamente sanzionati.

5.

Tenuto conto di tutto quanto precede, considerato il concorso di reati e la

pluralità di beni giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva

di 22 mesi deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.” (sentenza

impugnata, consid. VIII.2 - 5, pag 22-24)

Questa Corte condivide in

toto le argomentazioni svolte dai primi giudici e le fa proprie.

Parimenti, condivide

l’opinione della prima Corte secondo cui, tenuto conto sia delle circostanze

legate ai reati di cui risponde sia delle circostanze legate all’autore, adeguata

alla colpa di AP 1 è la pena detentiva di 22 mesi.

15. Giusta l’art. 42 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti (cpv. 1).

Tuttavia, se, nei cinque

anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di

almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno

180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). Ciò vale anche quando la

precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia

conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di

un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità

procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid.

1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del

21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999

pag. 1735).

16. In concreto, è

evidente che nella vita di AP 1 non si ritrovano circostanze particolarmente

favorevoli che permettano la sospensione della pena, nonostante la pesante

condanna subita nel 2010.

Al riguardo, si citano,

ancora una volta, le pertinenti considerazioni dei primi giudici:

“ AP 1 ha un

precedente importante e ha dimostrato di non lasciarsi di certo impressionare

dalla pena detentiva pronunciata nei suoi confronti. Egli ha infatti delinquito

in Svizzera nonostante fosse ricercato in Italia per terminare di espiare la

pena residua, organizzando tale sua attività procurandosi documenti falsi ed un

mezzo di trasporto.

Non può neppure essere ignorato che la pena che AP 1

deve espiare in Italia é la conseguenza del fatto che, concessagli l’occasione

di cambiare vita risolvendo i problemi di tossicodipendenza, l’imputato è

fuggito dalla comunità alla quale era stato affidato per tornare sulla strada a

ricominciare ad abusare di stupefacenti e a commettere reati. Non solo egli a

ripreso a delinquere ma lo ha fatto con un’intensità preoccupante, in pochi

giorni ha infatti commesso ben undici furti fermandosi solo perché arrestato.

Per quanto concerne i piani futuri non vi è alcuna traccia concreta agli atti

delle intenzioni millantate dall’imputato, ovvero dell’asserita volontà di

tornare al più presto in libertà per stare con suo figlio e per ritornare nel

suo paese. La sua situazione personale non è mutata e le ragioni che,

conformemente alle sue dichiarazioni, lo hanno spinto a delinquere, e meglio la

separazione dalla moglie, l’assenza di un lavoro, la malattia della quale

soffre, sono elementi tutt’ora presenti così che non sussistono le solide

garanzie di non reiterazione necessarie. Pertanto, a fronte di un siffatto

comportamento non si può che concludere all’assenza totale di circostanze

favorevoli e di conseguenza la pena detentiva di 22 mesi è interamente da

espiare.” (sentenza impugnata, consid IX.2, pag 25 e 26)

Anche su questo punto, dunque, l’appello è respinto.

Tassazione della nota di onorario dell’avv. DI 1

17. Le spese per la difesa

d’ufficio sono assunte dallo Stato.

La nota professionale 13.10.2014 dell’avv. DI 1 (doc. dib.

d’appello 1) è stata approvata soltanto in parte.

Anzitutto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5a del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

3.1.1.7.1), la tariffa oraria esposta (fr. 250.-/ora) si giustifica unicamente

per le prestazioni effettuate il 20 aprile 2014 (domenica di Pasqua).

Per le altre prestazioni, ritenuto come il caso non presentasse

particolari difficoltà né in fatto né in diritto, la tariffa oraria è stata

ridotta a fr. 180.-/ora (cfr. art. 4 cpv. 1 del citato Regolamento).

Inoltre:

- sono state

stralciate le spese per l’apertura e la chiusura dell’incarto poiché il dossier

era già stato aperto dall’avvocato che ha patrocinato l’imputato fin

dall’inizio dell’inchiesta e le relative spese di apertura e archiviazione sono

già state riconosciute dai primi giudici (./. fr. 50.-);

- il tempo

esposto per la presenza al dibattimento di appello (stimato in 2 ore) è stato

adeguato alla durata effettiva dell’udienza e riportato ad 1 ora (./. 1 ora).

Ne discende una decurtazione complessiva della nota professionale

di fr. 1'169.20 (fr. 1'119.20 per l’onorario e fr. 50.- per le spese).

Inoltre, ritenuto come l’imputato non sia domiciliato in Svizzera,

le prestazioni a lui fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1 LIVA; cfr.,

pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5).

La nota dell’avv. DI 1 è, pertanto, stata approvata limitatamente

a complessivi fr. 2'717.15 (corrispondenti a fr. 2'464.15 di onorario e fr.

253.- di spese).

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

18. Visto l’esito

dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP

1 effettuata in prima sede.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, perciò,

posti integralmente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) e, per esso,

al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 139, 348 e

segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

22,

40, 42, 47, 49, 50, 51, 139, 144, 186 e 252 CP;

95

cpv. 1 e 96 cpv. 2 LCStr;

115

cpv. 1 lett. a LStr;

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1.L’appello

è respinto.

Di conseguenza,

ritenuto che, in assenza di

impugnazione, i dispositivi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3 e 4 della sentenza

13 maggio 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:

1.1. AP 1, oltre che di ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di

domicilio, ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta guida senza

assicurazione per la responsabilità civile, falsità in certificati e infrazione

alla LF sugli stranieri, è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. ripetuto furto

aggravato, consumato e tentato

per avere, nel periodo tra

novembre 2007 e il 29 novembre 2013, in diverse località del Canton Ticino, a

Zurigo, Nidwaldo e Basilea Città, sottratto, rispettivamente tentato di

sottrarre, in 19 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di

refurtiva, in parte recuperata, pari a 82'588.80.

1.2. AP

1 è condannato alla pena detentiva di 22 mesi (ventidue) mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a

quella di cui alla sentenza 14 giugno 2010 della Corte d’appello di Milano.

1.3. Sono

confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa

di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono interamente posti a carico

di AP 1 e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.

3.

La nota

professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

onorario fr.

2'464.15

spese fr.

253.00

totale fr.

2'717.15

a carico dello Stato, fatto salvo l’art.

135.

cpv. 4 CPP.

3.1

Contro la presente

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2

La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

Dispositivo

dispositivo e la nota d’onorario.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Ministero

Pubblico della Confederazione, 3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.