17.2014.169
Ripetuto furto commesso per mestiere. Mancato accoglimento della tesi della correità con un terzo e del valore minore della refurtiva. Conferma dell'aggravante dell'aver agito per mestiere. Conferma d
16 ottobre 2014Italiano40 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.169
Locarno
16 ottobre 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 19 maggio 2014 da
AP 1,
rappr. dall’avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 maggio
2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata l’11
agosto 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 26 agosto 2014;
esaminati
gli atti;
ritenuto che - con sentenza 13 maggio 2014,
la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
ripetuto
furto, aggravato siccome commesso per mestiere, consumato e tentato,
per avere,
nel periodo compreso tra
novembre 2007 e il 29 novembre 2013, in diverse località del Canton Ticino,
Zurigo, Nidwaldo, Basilea Città, in parte agendo in correità con tale “__________”,
sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 19 occasioni, cose mobili altrui per
un valore complessivo di refurtiva, in parte recuperata, pari a CHF 82'588.80;
ripetuto
danneggiamento
per avere, nelle medesime
circostanze di tempo e luogo, intenzionalmente danneggiato cose altrui,
provocando danni per un importo complessivo di 28'200.45;
ripetuta violazione di
domicilio
per essersi introdotto
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto all’interno delle
abitazioni indicate e nelle medesime circostanze di tempo e luogo, in occasione
dei relativi furti;
ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere, tra il 22 e il 29
novembre 2013 nel Luganese, ripetutamente condotto l’autovettura Ford Focus
targata __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
ripetuta
guida senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere, tra il 22 e il 29
novembre 2013, ripetutamente condotto l'autovettura Ford Focus senza la licenza
di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere che
non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
falsità in certificati
per avere, il 29
novembre 2013, a __________, al fine di migliorare la propria posizione, fatto
uso del passaporto argentino nr. __________ e della licenza di condurre
argentina nr. __________ risultati poi contraffatti;
infrazione alla LF sugli stranieri
per avere, tra il
22 e il 29 novembre 2013, in diverse località della Svizzera, ripetutamente
violato le prescrizioni in materia di entrata, e meglio per
essere ripetutamente entrato in Svizzera privo dei necessari documenti di
legittimazione validi.
La Corte delle assise criminali ha, pertanto, condannato AP 1 alla pena
detentiva - interamente da scontare - di 22 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di
cui alla sentenza 14 giugno 2010 della Corte d’appello di Milano, nonché al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
Gli accusatori privati sono stati rinviati, per le loro pretese di
natura civile, al competente foro civile.
preso
atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP
1 ha presentato annuncio di appello che ha, poi, confermato, dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione d’appello 26
agosto 2014.
L’imputato,
in tale dichiarazione, ha indicato di impugnare i seguenti dispositivi:
“ - n. 1, 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, in relazione all’accertamento dei fatti e
in particolare in merito all’esistenza
della correa “__________”, all’aggravante
dell’agire per mestiere e ai valori
denunciati dai danneggiati.
- n. 2 con il quale AP 1 è condannato:
- n. 2.1 alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi;
- n. 2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e
dei
disborsi”
Con
protesta delle tasse e spese d’appello, AP 1 ha chiesto che la pena detentiva a
suo carico venga ridotta a 15 mesi, sempre con deduzione della carcerazione
preventiva sofferta, e che essa venga sospesa condizionalmente, con un periodo
di prova di quattro anni.
Dal successivo scritto (doc. CARP IV), è, poi, risultato che, in
realtà, contrariamente a quanto emergeva dalla dichiarazione, le condanne di
cui ai punti 1.2 - 1.7 non erano contestate.
esperito
il pubblico dibattimento il 13 ottobre 2014,
durante il quale:
- il PP ha chiesto la conferma
integrale di quanto deciso in prima istanza;
- AP 1 ha ribadito la
credibilità della sua chiamata in correità nei confronti di __________, chiesto
che la refurtiva dei furti sia riconosciuta limitatamente a fr. 45'258.- e
contestato l’aggravante del mestiere, postulando che la pena detentiva
pronunciata a suo carico venga contenuta in 15 mesi, sospesi condizionalmente
per quattro anni.
considerato
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP -
secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir
d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti
impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e
in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della
cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che
l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate
ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad
individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma
deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che
sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.
2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il
suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art.
399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione
d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni
modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere
di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n.
13, pag. 741).
Il TF ha precisato che,
nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere
a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è
nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di
sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti,
sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale
formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in
maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP,
conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla
giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli
viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi
e al., in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo
2010, ad art 10, n. 24, pag. 49; ad art 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani,
in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;
Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n.
47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta
liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento
(Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit.,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire
romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72;
DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 23 aprile 2010 inc.
6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011
inc.6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245).
Vita
e precedenti penali dell’appellante
3.Al riguardo, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si
riprende quanto indicato dai primi giudici:
“ 1.
AP 1 è nato il __________ a __________ in __________. Al
Procuratore Pubblico ha così riassunto la sua vita:
siamo 7 fratelli di cui 2 sono già morti e salvo me, tutti vivono
in __________. Mio padre è morto e faceva autista di autobus. Mia madre è
casalinga e vive in __________. Ho fatto le scuole dell’obbligo solo fino alla
seconda secondaria (media in Svizzera) e poi ho lavorato in diversi settori
senza acquisire nessun diploma. Nel 2006 sono venuto in Italia lavorando in una
ditta che fabbricava microchip industriali ma dopo 6 mesi ho perso il lavoro.
Ho poi lavorato in nero facendo l’imbianchino, l’idraulico e un po’ di tutto.
Ho sempre vissuto a __________ all’indirizzo summenzionato. Avevo avuto il
permesso di soggiorno per 5 anni in Italia che però è già scaduto dal 2011 e
quindi ora vivo da clandestino in Italia. Mia moglie è italiana e l’ho sposata
nel 2009 mentre ero in carcere. Con lei però ho convissuto già da almeno 20
anni perché lei è cittadina italiana ma nata in __________. Con lei ho vissuto
sia in __________ sia in __________ per alcuni anni e ho avuto da lei un figlio
che ora ha 13 anni (nato nel 2000). Lei è venuta in Italia già nel 2002 e io
l’ho raggiunta poi nel 2006. Da lei sono separato dal 2011 quando sono uscito
dal carcere. Sono stato poi in comunità e ho vissuto per diverso tempo a __________
e poi ancora a __________. Ho il domicilio legale presso ancora la residenza di
__________ dove vive mia moglie ma praticamente io ho sempre vissuto dal 2011 in giro presso conoscenti e amici. Ho diversi debiti per un ammontare che nemmeno ricordo. Vivo
in sostanza di che riesco a racimolare ogni giorno facendo lavoretti spiccioli
in nero. Le medicine per l’HIV me le prescrive il dottor __________
dell’Ospedale __________ di __________. È però da diverso tempo che non vado da
lui per paura di essere arrestato, e le medicine me le manda mia mamma __________”
(VI PP 30.11.2013, AI 2, pag. 5-6).
Nell’ambito
dell’interrogatorio dibattimentale egli ha dichiarato:
“ Voglio
precisare che sono arrivato a __________ nel dicembre del 2006. Ero venuto a
cercare un futuro in Italia in quanto mia moglie è malata, ha l’HIV e ha dovuto
fare un intervento di protesi all’anca. Inizialmente sono venuto da solo,
volevo cercare un lavoro per dare un futuro migliore alla mia famiglia. Ho
lavorato in nero, ho svolto diverse attività. D: Il Presidente mi chiede
di indicare quale professione svolgevo prima del mio arresto e quale reddito ne
traevo. R: quando ho lavorato con il permesso di soggiorno guadagnavo
1'000 euro al mese. Quando ho perso il permesso lavoravo per 2 euro all’ora.”
(verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).
Relativamente al suo consumo di stupefacenti, l’imputato ha
dichiarato dinanzi al PP di assumere cocaina 2-3 volte alla settimana (VI PP
30.11.2013, p. 3), precisando in sede di dibattimento che “assumevo cocaina
quando capitava in modo occasionale” (verbale imputato allegato 1 al
verbale del dibattimento).
2.
Quo ai suoi precedenti penali, l’imputato è incensurato in
Svizzera (AI 4).
Per contro, in Italia egli è stato oggetto di due procedimenti
penali.
Il primo ha portato alla condanna a 8 anni di detenzione e alla
multa di EUR 1'000.00 per i titoli di rapina, detenzione illegale di armi,
lesione personale, ricettazione e associazione per delinquere pronunciata in
data 14.06.2010 dalla Corte di appello di Milano. Il secondo a un’ammenda di
EUR 60.00 pronunciata in data 22.06.2010 dal Tribunale di Parma (AI 12). Sui
suoi precedenti, AP 1 ha dichiarato:
“ È vero che in
Italia sono stato condannato per rapina aggravata e per porto abusivo di armi,
assieme ad altri miei correi e ho scontato 3 anni e 8 mesi di detenzione tra il
2008 e il 2011. Il PP mi fa presente che risulta che io sono ricercato in
Italia, sempre per rapina anche per l’espiazione di una ulteriore pena di 3
anni, 9 mesi e 4 giorni. Sapevo di questa ricerca in Italia ma siccome sono
andato in comunità terapeutica per la droga durante tre mesi, secondo me è la
stessa pena che io dico di avere già espiato”
(verbale PP 30 novembre 2014, pag. 4).
Durante il dibattimento l’imputato ha spiegato:
“ Sono stato
condannato e ho fatto 3 anni e 8 mesi di detenzione (poco più di metà della
condanna). Poi sono stato affidato a una comunità. Non avendo rispettato questo
affidamento devo scontare la pena residua di 3 anni e 5 mesi.” (verbale
imputato, allegato 1 al verbale del dibattimento).
Quanto sostenuto dall’imputato risulta anche dalla documentazione
agli atti (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31).”
(sentenza impugnata, consid. I.1 e I.2, pag. 9 e 10)
4.Altrettanto
viene fatto riguardo le circostanze dell’arresto:
“ 1.
L’imputato è stato fermato dalle Guardie Federali di Confine in
data 29 novembre 2013 presso il valico doganale di Chiasso-Brogeda, mentre
circolava alla guida della vettura Ford Focus con targhe __________, in
direzione dell’Italia.
Nell’ambito del controllo, AP 1 si è legittimato presentando la
licenza di condurre __________ e il passaporto __________ intestati a __________,
__________, risultati contraffatti.
Nell’ambito del controllo del veicolo sono inoltre stati rivenuti
attrezzi da scasso e oggetti risultati essere provento di furto (cfr. rapporto
d’arresto, AI 1).
Peraltro, in concomitanza con il fermo dell’imputato, gli accusatori
privati __________ e __________ hanno richiesto l’intervento delle autorità in
quanto, le loro abitazioni erano state oggetto di furto con scasso (cfr.
rapporto d’arresto, AI 1). Gli oggetti sottratti sono stati poi riconosciuti
tra gli oggetti presenti nell’autovettura di AP 1 mentre che, in parte, gli
altri oggetti rivenuti sono risultati refurtiva di altri furti commessi (cfr.
AI 31).
Da successivi controlli è altresì emerso che la vettura condotta
era priva della necessaria copertura assicurativa ed era intestata a tale __________,
prestanome già noto alle autorità (allegato 4 al rapporto di polizia AI 31).
Solo in data 9 gennaio 2014 l’identità dell’imputato ha potuto
essere stabilita mediante passaporto argentino trasmesso dal suo legale (AI
27).
Le verifiche esperite sul nominativo di AP 1 hanno permesso di
stabilire che a suo carico erano pendenti tre mandati di cattura emanati dai
Cantoni Zurigo, Nidwaldo e Argovia per i titoli di furto e furto,
danneggiamento e violazione di domicilio (cfr. allegato ad AI 1). Nei confronti
dell’imputato era inoltre pendente un ordine di cattura internazionale emanato
dall’Italia (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31) siccome ricercato per
l’espiazione della pena residua di cui si è detto (cfr. supra, punto 2).”
(sentenza impugnata, consid II.1, pag. 10 e 11)
5. In sintesi, dopo
alcune iniziali negazioni, già durante l’inchiesta, AP 1 ha ammesso di essere
l’autore dei furti che gli erano addebitati dagli inquirenti e di cui, poi, è
stato riconosciuto autore colpevole dai primi giudici.
Riguardo ai
furti indicati ai punti 1.1 - 1.6 dell’AA, il qui appellante ha detto sia in
inchiesta che al primo dibattimento di averli commessi insieme a un’amica, di
cui, però, non ha dato le generalità.
Fatti
I primi
giudici non hanno creduto all’esistenza di questa correa. Queste le loro
considerazioni:
“ È bene sin da
subito rilevare che la Corte non ha ritenuto credibile l’imputato quando
asserisce di aver agito in correità con questa fantomatica persona della cui
esistenza non vi è agli atti alcuna traccia materiale o prova. Analogamente,
anche l’accusa stessa sembra non aver considerato verosimile tale circostanza,
tanto da neppure prospettare nell’atto d’accusa la circostanza aggravante della
banda (art. 139 cpv. 3 CP).
In primo luogo si osserva che AP 1 non ha fornito alcun elemento
utile non solo a identificare __________, ma neppure di renderne credibile
l’esistenza. In particolare, egli non ha di fatto fornito numero di telefono,
indirizzo o semplicemente il cognome. Ha dichiarato di averla conosciuta a
Milano circa un mese di prima di commettere i furti ma non ha specificato nulla
di più. In secondo luogo, come si evince dal curriculum dell’imputato nonché
dai periodi considerati anche nell’atto d’accusa che qui ci occupa, AP 1 non è
di certo nuovo alla commissioni di reati e in particolare di furti. Non è
credibile pertanto che sia stata “__________” a coinvolgere l’imputato essendo
egli già più che addentro all’ambiente.
La Corte ha intravisto in questa chiamata in correità un tentativo
di AP 1 di limitare la sua responsabilità addossando parte delle colpe ad una
terza persona che l’avrebbe trascinato nell’illegalità. Tuttavia, analizzando i
precedenti penali dell’imputato, il fatto che egli ha vissuto in Italia per un
periodo relativamente lungo senza lavorare, così come il fatto che sia i furti
commessi in Svizzera interna che per la seconda parte di quelli commessi in
Ticino egli abbia agito solo, gli attrezzi rinvenuti nell’autovettura di AP 1,
si deve concludere che è l’imputato ad essere un professionista del furto e che
quindi la presenza o meno della correa nulla muta alla sua posizione.” (sentenza
impugnata, consid. III.2, pag 14 e 15)
Inoltre, AP 1 ha
contestato l’ammontare della refurtiva ottenuta nei furti di cui ai punti 1.12
e 1.13 dell’AA. Nemmeno in questo caso le sue proteste hanno trovato udienza
presso i giudici di primo grado:
“ In aula,
l’imputato ha ammesso tutti i furti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa
precisando di non ricordare i dettagli di tutti gli episodi (allegato 1 al
verbale del dibattimento) salvo poi contestare, per il tramite del suo
difensore, la refurtiva di cui ai punti 1.12 e 1.13 in quanto, pur non rammentando esattamente l’entità della refurtiva sottratta, esclude di
essersi appropriato di refurtiva per un valore così elevato.
La Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per
discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati (allegati all’AI 21) in
favore della tesi dell’imputato.
Non si può poi sottacere il fatto che AP 1 ha tentato di ridurre
la propria responsabilità proprio nei due episodi in cui questa è maggiormente
chiamata in causa, ovvero laddove è risultata esservi la refurtiva più
ingente.” (sentenza impugnata, consid. III.3, pag. 15)
Appello
6. AP 1 ha impugnato la
sentenza di primo grado chiedendo, in sostanza, un diverso accertamento dei
fatti - e meglio, che egli ha agito, nei furti di cui ai punti da 1.1 a 1.6, in
correità con un’amica e che la refurtiva nei due furti di cui ai punti 1.12 e
1.13 era di valore inferiore a quanto ritenuto dai primi giudici - e
contestando l’esistenza dell’aggravante dell’aver agito per mestiere.
In considerazione dei
nuovi accertamenti di fatto richiesti e della derubrica dei furti, egli chiede,
come visto, che la pena a suo carico sia limitata a 15 mesi e che essa venga
sospesa condizionalmente (dichiarazione di appello 26.8.2014, pag. 2).
Presenza
di una seconda persona
7. Al riguardo, durante
l’inchiesta, AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ aggiungo pure
che non ero da solo, con me vi era un’amica di nome __________ che ho
conosciuto a __________ circa un mese fa. Lei è di nazionalità spagnola e fa
uso come me di cocaina. È stata lei ad avere l’idea di venire a fare i furti a __________.
Questo poiché tutti e due avevamo bisogno di soldi. Preciso pure che io era la
prima che venivo a __________. Preciso pure che lei era con me solo per i furti
avvenuti nel primo week end (22-24.11.2013), in quello in cui sono stato
arrestato ero da solo (…) Voglio pure aggiungere che è stata __________ a farmi
conoscere __________. Era il periodo in cui consumavamo cocaina insieme, __________
era il suo fornitore e me l’ha presentato. Inoltre anche l’autovettura con cui
sono stato fermato ci è stata prestata da lui. Per quanto riguarda il resto
della refurtiva rubata con __________ il week end del 22-24.11.2013 se l’è
tenuta lei. Per la precisione avevamo l’accordo che lei avrebbe rivenduto la
refurtiva ad una sua conoscenza e che ci saremmo trovati il giorno seguente
(lunedì) verso il mezzogiorno al __________ di __________. __________ non si è
presentata e non l’ho mai più rivista e nemmeno sentita (…) __________ mi ha
pure fornito il passaporto falso e anche la licenza di condurre (…) per quanto
riguarda __________ ha circa 30 anni, corporatura magra, alta circa cm 160/165,
capelli castani lunghi fino sotto le spalle, ricci, occhi marroni, aveva la
pelle chiara, ha un tatuaggio sul fondo della schiena (sembrava fossero delle
ali), mi aveva detto che era nata a __________” (PG 11.12.2013, pag. 3 e 6, AI
13);
“ in quegli
episodi che ho commesso con la __________, lei ha partecipato a pieno titolo ai
furti anche perché lei era più brava di me. Per intenderci non si è limitata a
fare da semplice palo. L’accordo con lei era di fare a metà per uno della
refurtiva ma siccome io sono stato arrestato non ci siamo più visti e non ho
ottenuto la mia metà. Di sicuro lei ha portato la refurtiva a __________ dove
lei mi ha detto di avere già un suo ricettatore che pagava di più. Non ho altro
da aggiungere sulla __________” (AI 33, PP 28.1.2014, pag. 3).
Al dibattimento d’appello,
AP 1 nulla ha aggiunto di significativo. Ha detto che con __________ egli ebbe
una relazione sentimentale che non durò a lungo e, alla domanda della presidente,
ha detto di non conoscerne il cognome.
8. Come visto sopra (cfr. consid. 5 di questa sentenza), i primi giudici
hanno argomentato abbastanza a lungo per sostenere la conclusione secondo cui,
parlando di una correa, AP 1 ha mentito.
L’indicazione,
nel punto 1.1 del dispositivo, relativa ad un agire parzialmente in correità,
è, dunque, palesemente da attribuire ad un errore.
9. Ciò detto, nemmeno questa Corte ha creduto, su questo punto, a DI 1.
O meglio,
non gli ha creduto fino in fondo, e cioè non gli ha creduto laddove egli ha
tentato di attribuire a questa donna un ruolo predominante dovuto ad una sua
maggior esperienza e miglior abilità nella materia.
Al riguardo,
si danno, qui, per riprodotte le considerazioni dei primi giudici, citate al
consid. 5 di questa sentenza, a cui ci si limita ad aggiungere che una certa
professionalità nel delinquere è evidenziata anche dal fatto che, ben prima
della pretesa entrata in scena di __________, AP 1, per rubare, non ha esitato
a recarsi sino in Svizzera interna, avendo, peraltro, cura di scegliere una
zona notoriamente ricca quale il Canton Zurigo.
Infine, riguardo alle argomentazioni svolte in
appello, la Corte non ha creduto che gli “attrezzi” trovati dagli inquirenti
nella vettura utilizzata da AP 1 non fossero suoi: non è, infatti, verosimile
che chi passa le frontiere per rubare assuma il rischio di farlo con attrezzi
evidentemente collegabili con tale attività se di questi attrezzi non fa nessun
uso.
Si rileva,
comunque, che l’accertamento della presenza della donna nei furti indicati non
diminuirebbe di un grammo la responsabilità di AP 1 ritenuto che, volendo
seguire le dichiarazioni dell’appellante, si avrebbe, ad ogni modo, che, nei
furti, i due hanno agito in modo paritario, altrimenti non si giustificherebbe la
ripartizione del bottino in ragione di un mezzo ciascuno.
La questione
non cambierebbe nemmeno se si dovesse ammettere che l’idea di venire in Ticino è
stata della donna: in questo caso, infatti, AP 1 risponderebbe a pieno titolo
di questi furti per avere liberamente e spontaneamente aderito al progetto, poi
messo in atto.
La questione
si rivela essere, dunque, di lana caprina.
Valore
della refurtiva dei furti di cui ai punti 1.12 e 1.13 dell’AA
10. Il valore della refurtiva è stato determinato in funzione delle
dichiarazioni dei danneggiati contenute nell’AI 21 e nella documentazione ad
esso allegata.
Ad esse - peraltro, particolarmente dettagliate -
l’appellante si è limitato ad opporre un generico “non ricordo perché sono
malato e tossicomane ” o un ancor più generico “non mi sembra che la
refurtiva potesse valere tanto”.
Si tratta di argomentazioni evidentemente inidonee a
togliere credibilità a quelle dei danneggiati.
Nemmeno le considerazioni svolte in appello dal
diligente difensore bastano a sovvertire tale giudizio. In particolare, il
fatto che il valore della refurtiva dei furti commessi da AP 1 si aggirasse
sempre tra i mille e i cinquemila franchi non escude, evidentemente, che, in
un’occasione, la “buona sorte” - o l’abilità nella scelta dell’obiettivo - gli
abbia fatto trovare un bottino migliore. Nemmeno ha più valore l’argomentazione
secondo cui non è credibile che ci si tenga in casa, senza particolari cautele,
tanti oggetti di valore: già solo considerando la zona in cui è avvenuto il
furto, è, al contrario, più che verosimile che in un appartamento si trovino
molti oggetti di valore.
Infine, nemmeno ha particolare pregio
l’argomentazione secondo cui è escluso che AP 1 si sia impossessato del tappeto
perché egli, di norma, rubava oggetti di piccole dimensioni ed esso esulava
dall’“oggettistica classica” dei suoi furti: da un lato, non si sa quali
dimensioni avesse il tappeto (trattandosi di un persiano di seta e fatto a mano,
è ben verosimile che esso non fosse molto grande) e, d’altro lato, è ben
conosciuto che un ladro d’appartamenti ruba tutto quanto di valore riesce a
trovare.
Anche
questo, tuttavia, è un tema che lascia il tempo che trova.
Infatti, se
è vero che, di principio, l’entità della refurtiva ha un’influenza sulla commisurazione
della pena, in concreto ciò non è avvenuto per quanto riguarda i due furti di
cui trattasi poiché i primi giudici, per una questione legata al concorso
retrospettivo, hanno considerato che i 4 furti commessi nel periodo antecedente
la sentenza italiana del 14.6.2010 non potessero venire sanzionati (cfr.
sentenza impugnata, consid VIII.4 in fine).
Pertanto,
anche su questo punto, l’appello è respinto.
Aggravante
dell’aver agito per mestiere
11. Secondo
la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e
dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un
periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti -
che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una
professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio
2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).
Elementi
costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta
dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere
anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
In primo luogo,
dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).
In secondo luogo,
l’autore deve avere agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato
solo se è riconoscibile l’intenzione di derivare con una relativa regolarità
dall’attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese
necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116;
116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad
ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78
IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti
l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare
basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo
l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del
genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel
passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua
disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è
ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di
plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui
sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati
per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/
Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).
12. I primi giudici hanno ritenuto realizzata l’aggravante del mestiere
sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ L’aggravante
dell’agire per mestiere implica un’attività delittuosa ripetitiva, come tale
denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla
stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai
mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un
certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e
relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e
335).
La difesa ha contestato l’aggravante del mestiere asserendo che AP
1 ha, sin dal suo arrivo in Italia, lavorato come dipendente e questo almeno
sino al 2011. A mente della difesa i furti pertanto non sono l’oggetto
dell’attività principale di AP 1 ma sono episodi unici e sporadici mentre che
la fonte di reddito dell’imputato e della sua famiglia derivava dall’attività
lavorativa dell’imputato. Inoltre, secondo il difensore il modus operandi non
denota particolare destrezza, non si tratta di un professionista del furto e
anche la vendita della refurtiva era improvvisata.
La Corte non ha potuto accogliere la tesi difensiva. AP 1 ha
dimostrato di delinquere già da tempo. I primi furti da lui commessi in
Svizzera risalgono infatti al 2007 e la pausa dalla sua attività delittuosa sul
nostro territorio corrisponde al periodo di detenzione in Italia. Ha agito con
reiterazione e perseveranza, commettendo in Ticino 11 furti (di cui uno nella
forma del tentativo) sull’arco di due settimane. Il suo agire delittuoso, anche
in questo caso, è cessato unicamente con l’arresto dell’imputato.
AP 1 ha dedicato impegno ed energia in tale sua attività, tanto da
riuscire a procurarsi un’autovettura intestata a un noto prestanome, da
procacciarsi documenti falsi e da allacciare i necessari contatti con i
ricettatori.
Anche gli attrezzi rinvenuti in auto sono significativi del fatto
che AP 1 non è affatto uno sprovveduto. Giova infatti porre attenzione al fatto
che oltre ai consueti utensili di scasso (cacciaviti e piede di porco) nel
veicolo condotto dall’imputato vi era anche acido per procedere al test
metallo/oro, una piastra per l’analisi di metalli preziosi, guanti e lente di
ingrandimento (cfr. AI 1).
Tali considerazioni non possono che indicare che AP 1 ha fatto
mestiere di furto.
Peraltro, per dichiarazione dell’imputato e del difensore, AP 1
dal 2011 non ha una fissa dimora, non ha un lavoro e vive illegalmente in
Italia solo grazie ad espedienti. Ne discende che il provento dei furti
commessi non poteva che rappresentare una sua fonte reddito non solo accessorio,
ma addirittura principale, per poter fare fronte al suo fabbisogno.” (sentenza impugnata, consid. III.5., pag 16 e 17)
A queste argomentazioni - totalmente condivise - si
aggiunge che ad ulteriormente indiziare l’agire per mestiere dell’appellante concorrono
le seguenti circostanze:
- nel
novembre 2007, AP 1 ha messo a segno un furto da cui ha ricavato
una refurtiva di fr 18’633.-;
- nel
gennaio 2008, ha messo a segno due furti a Zurigo con una refurtiva
complessiva di fr. 24’771.70;
- nell’aprile
2013, ha messo a segno 4 furti con una refurtiva complessiva di fr. 9’860.-;
- nel
novembre 2013, in una quindicina di giorni, egli ha messo a segno un numero
importante (11) di furti che gli ha permesso di ottenere una refurtiva del
valore complessivo di fr. 25'162.30 (fr. 29'162.30 se si considera la
correzione di cui al punto 1.7 dell’AA).
Tenuto conto
della pausa forzata dovuta al periodo di detenzione in Italia, non vi possono
essere dubbi - visto il numero di furti e l’entità della refurtiva - circa la realizzazione
dell’aggravante del mestiere.
Commisurazione
della pena
13. a. Giusta l’art. 47 CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. L’art. 139 cifra 2 CP
dispone che chiunque si rende colpevole di furto per mestiere è punito con una
pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90
aliquote giornaliere.
I
reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186
CP), falsità in certificati (art. 252 CP), guida senza autorizzazione (art. 95
cpv. 1 LCStr) e guida senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96
cpv. 2 LCStr) sono puniti, tutti, con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria.
L’art. 115 cpv. 1 lett. a
LStr prescrive che è punito con una pena detentiva sino a un anno
o con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni
in materia d’entrata in Svizzera.
c. Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
Giusta l’art. 49 cpv. 2
CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato
condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in
modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i
diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
14. Procedendo alla
commisurazione della pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:
“ AP 1 ha operato
in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di
commettere furti in appartamenti e agendo in quattro diversi Cantoni. Il suo
agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente lungo, la pausa
temporale nella commissione di reati coincide infatti con il periodo di
detenzione italiano, salvo poi tornare all’opera nel 2013 dove, sull’arco di
pochi giorni, ha colpito ben undici abitazioni. Egli ha dato prova di essere un
professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi,
procurandosi l’attrezzatura necessaria, l’autovettura intestata a un
prestanome, un ricettatore a cui vendere la merce rubata, nonché il materiale
necessario per verificare la qualità dei preziosi sottratti. La somma sottratta
è elevata ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza,
l’assiduità nel commettere i reati, e ciò anche considerato che il valore della
refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo dagli oggetti
che si trovano negli appartamenti.
Il movente è puramente egoistico, ha agito per mero scopo di lucro
e al fine di procurarsi una facile entrata economica. Ha agito senza scrupoli,
non facendosi problemi a commettere furti nelle abitazioni, introducendosi nel
luogo dove una persona dovrebbe sentirsi al sicuro violando così l’intimità
delle vittime. In un’occasione egli si é introdotto nell’abitazione nonostante
vi fosse una persona, circostanza che ne dimostra la spregiudicatezza.
Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non
possono essere considerate un fatto giustificativo, d’altro canto egli ha perso
il lavoro nel 2011 e da allora si trovava in Italia in una situazione di
illegalità e ciò unicamente per una sua scelta.
La colpa di AP 1 è anche grave in quanto, colpito da
una pesante condanna di otto anni di detenzione, dopo che le autorità italiane
gli hanno concesso la possibilità di scontare la pena in una comunità dandogli
in questo modo l’occasione di rifarsi una vita, egli sceglie di violare tale
affidamento, allontanandosi dalla comunità, ricominciando a consumare cocaina e
a delinquere.
La condanna italiana doveva essere un monito, che lui
però non ha colto scegliendo deliberatamente di proseguire sulla via
dell’illegalità.
3. A suo favore la Corte ha ritenuto la buona collaborazione con gli inquirenti, nella misura
in cui praticamente tutti i reati qui ritenuti sono stati ammessi. La Corte ha
inoltre tenuto conto, in termini di sensibilità alla pena, che una volta
espiata la sanzione in Svizzera, AP 1 dovrà terminare la pena italiana di 3
anni e 9 mesi, prima di poter tornare, come da lui sostenuto, in __________,
così come il difficile trascorso e la malattia di cui è affetto.
4.
Secondo l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha
commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice
determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in
un unico giudizio. AP 1 ha delinquito sull’arco di diversi anni, il primo
episodio risale al 2007, si tratta di un furto avvenuto nel Canton Zurigo. Vi
sono poi tre episodi nel 2008, due a Zurigo e uno a Nidwaldo. Tali reati sono
stati commessi in epoca precedente la sentenza italiana del 14.6.2010 che ha
condannato l’imputato a una pena detentiva di 8 anni. La Corte, dovendo
pronunciare una pena parzialmente aggiuntiva, a fronte di un’importante
condanna reclusiva, ha considerato che i quattro episodi citati non possono
venire concretamente sanzionati.
5.
Tenuto conto di tutto quanto precede, considerato il concorso di reati e la
pluralità di beni giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva
di 22 mesi deduzion fatta del carcere preventivo sofferto.” (sentenza
impugnata, consid. VIII.2 - 5, pag 22-24)
Questa Corte condivide in
toto le argomentazioni svolte dai primi giudici e le fa proprie.
Parimenti, condivide
l’opinione della prima Corte secondo cui, tenuto conto sia delle circostanze
legate ai reati di cui risponde sia delle circostanze legate all’autore, adeguata
alla colpa di AP 1 è la pena detentiva di 22 mesi.
15. Giusta l’art. 42 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti (cpv. 1).
Tuttavia, se, nei cinque
anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di
almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno
180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). Ciò vale anche quando la
precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia
conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di
un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità
procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid.
1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999
pag. 1735).
16. In concreto, è
evidente che nella vita di AP 1 non si ritrovano circostanze particolarmente
favorevoli che permettano la sospensione della pena, nonostante la pesante
condanna subita nel 2010.
Al riguardo, si citano,
ancora una volta, le pertinenti considerazioni dei primi giudici:
“ AP 1 ha un
precedente importante e ha dimostrato di non lasciarsi di certo impressionare
dalla pena detentiva pronunciata nei suoi confronti. Egli ha infatti delinquito
in Svizzera nonostante fosse ricercato in Italia per terminare di espiare la
pena residua, organizzando tale sua attività procurandosi documenti falsi ed un
mezzo di trasporto.
Non può neppure essere ignorato che la pena che AP 1
deve espiare in Italia é la conseguenza del fatto che, concessagli l’occasione
di cambiare vita risolvendo i problemi di tossicodipendenza, l’imputato è
fuggito dalla comunità alla quale era stato affidato per tornare sulla strada a
ricominciare ad abusare di stupefacenti e a commettere reati. Non solo egli a
ripreso a delinquere ma lo ha fatto con un’intensità preoccupante, in pochi
giorni ha infatti commesso ben undici furti fermandosi solo perché arrestato.
Per quanto concerne i piani futuri non vi è alcuna traccia concreta agli atti
delle intenzioni millantate dall’imputato, ovvero dell’asserita volontà di
tornare al più presto in libertà per stare con suo figlio e per ritornare nel
suo paese. La sua situazione personale non è mutata e le ragioni che,
conformemente alle sue dichiarazioni, lo hanno spinto a delinquere, e meglio la
separazione dalla moglie, l’assenza di un lavoro, la malattia della quale
soffre, sono elementi tutt’ora presenti così che non sussistono le solide
garanzie di non reiterazione necessarie. Pertanto, a fronte di un siffatto
comportamento non si può che concludere all’assenza totale di circostanze
favorevoli e di conseguenza la pena detentiva di 22 mesi è interamente da
espiare.” (sentenza impugnata, consid IX.2, pag 25 e 26)
Anche su questo punto, dunque, l’appello è respinto.
Tassazione della nota di onorario dell’avv. DI 1
17. Le spese per la difesa
d’ufficio sono assunte dallo Stato.
La nota professionale 13.10.2014 dell’avv. DI 1 (doc. dib.
d’appello 1) è stata approvata soltanto in parte.
Anzitutto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5a del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
3.1.1.7.1), la tariffa oraria esposta (fr. 250.-/ora) si giustifica unicamente
per le prestazioni effettuate il 20 aprile 2014 (domenica di Pasqua).
Per le altre prestazioni, ritenuto come il caso non presentasse
particolari difficoltà né in fatto né in diritto, la tariffa oraria è stata
ridotta a fr. 180.-/ora (cfr. art. 4 cpv. 1 del citato Regolamento).
Inoltre:
- sono state
stralciate le spese per l’apertura e la chiusura dell’incarto poiché il dossier
era già stato aperto dall’avvocato che ha patrocinato l’imputato fin
dall’inizio dell’inchiesta e le relative spese di apertura e archiviazione sono
già state riconosciute dai primi giudici (./. fr. 50.-);
- il tempo
esposto per la presenza al dibattimento di appello (stimato in 2 ore) è stato
adeguato alla durata effettiva dell’udienza e riportato ad 1 ora (./. 1 ora).
Ne discende una decurtazione complessiva della nota professionale
di fr. 1'169.20 (fr. 1'119.20 per l’onorario e fr. 50.- per le spese).
Inoltre, ritenuto come l’imputato non sia domiciliato in Svizzera,
le prestazioni a lui fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1 LIVA; cfr.,
pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5).
La nota dell’avv. DI 1 è, pertanto, stata approvata limitatamente
a complessivi fr. 2'717.15 (corrispondenti a fr. 2'464.15 di onorario e fr.
253.- di spese).
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
18. Visto l’esito
dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP
1 effettuata in prima sede.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, perciò,
posti integralmente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) e, per esso,
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 139, 348 e
segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
22,
40, 42, 47, 49, 50, 51, 139, 144, 186 e 252 CP;
95
cpv. 1 e 96 cpv. 2 LCStr;
115
cpv. 1 lett. a LStr;
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1.L’appello
è respinto.
Di conseguenza,
ritenuto che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3 e 4 della sentenza
13 maggio 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:
1.1. AP 1, oltre che di ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio, ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta guida senza
assicurazione per la responsabilità civile, falsità in certificati e infrazione
alla LF sugli stranieri, è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuto furto
aggravato, consumato e tentato
per avere, nel periodo tra
novembre 2007 e il 29 novembre 2013, in diverse località del Canton Ticino, a
Zurigo, Nidwaldo e Basilea Città, sottratto, rispettivamente tentato di
sottrarre, in 19 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di
refurtiva, in parte recuperata, pari a 82'588.80.
1.2. AP
1 è condannato alla pena detentiva di 22 mesi (ventidue) mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella di cui alla sentenza 14 giugno 2010 della Corte d’appello di Milano.
1.3. Sono
confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa
di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono interamente posti a carico
di AP 1 e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.
3.
La nota
professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:
onorario fr.
2'464.15
spese fr.
253.00
totale fr.
2'717.15
a carico dello Stato, fatto salvo l’art.
135.
cpv. 4 CPP.
3.1
Contro la presente
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
3.2
La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
Dispositivo
dispositivo e la nota d’onorario.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Ministero
Pubblico della Confederazione, 3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.