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Decisione

17.2014.172

Aspetto soggettivo del reato di abuso di autorità. Commisurazione della pena

29 aprile 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Accertamento

dei fatti e del diritto effettuato dal TF

1. Nella sua sentenza

del 5 agosto 2014, il Tribunale federale, accogliendo il ricorso del procuratore

generale contro la sentenza assolutoria di questa Corte del 24 febbraio 2014, ha sostanzialmente ritenuto adempiti, dal punto di vista oggettivo, i presupposti del reato di

abuso di autorità per entrambe le fattispecie in discussione.

In

effetti, in sintesi, pur condividendo l’accertamento secondo il quale, la notte

tra il 21 e il 22 maggio 2011, i prevenuti si sono trovati a dover gestire una

manifestazione di grossa portata quale la Notte Bianca con un effettivo di

agenti palesemente sottodimensionato ed in condizioni lavorative stressanti, i

giudici federali hanno accertato innanzitutto che il luogo ove PC 1 è stato

abbandonato, pur non essendo isolato, deve essere considerato discosto.

In

seguito, dopo esame degli atti, essi hanno concluso che non sussistevano motivi

per adottare delle misure di polizia nei confronti dei due richiedenti l’asilo

coinvolti nel litigio presso la __________, poiché si era trattato di un

diverbio circoscritto a quel contesto e non ha potuto essere accertato alcun

loro comportamento violento in relazione con la manifestazione. Di conseguenza,

non giustificandosi né un arresto, né un fermo temporaneo preventivo ai sensi

della LPol, rispettivamente del Concordato intercantonale del 15 novembre 2007

concernente la lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni

sportive, essi hanno ritenuto che la misura adottata nei confronti di PC 1 era

ingiustificata ed abusiva ai sensi dell’art. 312 CP. Essendo il reato già per

ciò solo oggettivamente realizzato, l’esame della proporzionalità non è nemmeno

stato effettuato, in quanto superfluo:

“ (…) Ora, come visto, nella

fattispecie è stato accertato solo un litigio circoscritto all'episodio presso la __________, in cui PC 1 risulta peraltro essere stato vittima di vie di fatto da parte del gerente dell'esercizio

pubblico. Un comportamento violento commesso dall'asilante

in occasione di determinate manifestazioni non è per contro provato, né

era noto agli imputati quando sono intervenuti presso l'esercizio

pubblico. Il suo allontanamento dall'intero perimetro della città di

Locarno, motivato con riferimento alla manifestazione della Notte

Bianca, non si giustificava quindi, né tantomeno si legittimava un fermo

preventivo, che costituiva una misura ancora più severa (cfr. sentenza

1C_94/2009 del 16 novembre 2010, citata, consid. 7.7). In queste

circostanze, il trasporto coattivo e l'abbandono del richiedente l'asilo

a Ponte Brolla, nelle condizioni esposte al precedente consid. 2.2, rappresenta pertanto una

misura ingiustificata ed abusiva, suscettibile

di adempiere gli estremi dell'art. 312 CP” (STF 6B_285/2014

del 5 agosto 2014 consid. 4.4).

In relazione agli atti commessi ai danni diPC 2, l’Alta Corte federale

è giunta alla stessa conclusione ma con un ragionamento differente. In effetti,

in questo caso, è stato riconosciuto che un allontanamento della vittima dalla

zona calda del Bar __________ poteva essere giustificato, ma l’intervento

effettuato è stato reputato sproporzionato:

(…) Certo, la

situazione in esame è diversa rispetto a quella dell'abuso commesso nei confronti del richiedente l'asilo, giacché PC

Considerandi

2.

era conosciuto per avere già dato prova di comportamenti problematici.

(…) Ad ogni modo, pur ammettendo che per garantire la

sicurezza pubblica

era ragionevole evitare che PC 2 rimanesse quella notte presso il bar __________, siccome esisteva il rischio concreto della provocazione di

una rissa, la misura adottata dagli imputati è stata sproporzionata. E’ infatti accertato

che l'interessato si trovava in uno stato chiaramente alterato e ch’essi Io hanno depositato alla foce del fiume Maggia, dove gli è stato chiesto di rientrare al

suo domicilio a piedi. Sempre secondo gli accertamenti della precedente

istanza, (…) il luogo in cui PC 2

è stato lasciato è situato a circa due chilometri da quello in cui è stato

caricato in auto e dal suo domicilio. Se ritenevano che non si giustificava di condurlo al posto di polizia, era

quindi senz'altro possibile che gli

imputati lo accompagnassero direttamente a casa sua, dove potevano eventualmente essere presenti dei

familiari.

(…) nelle intenzioni degli agenti l'interessato

avrebbe dovuto rientrare a casa a piedi seguendo

l'argine del fiume. Ora, ricordato il suo stato di significativa alterazione

e di agitazione, la misura di abbandonarlo alla 01.00 di notte in una zona periferica della città, nelle

vicinanze del lago e del fiume, poteva

comportare rischi per la sua incolumità, connessi appunto a tale stato. In queste circostanze, il provvedimento

concretamente adottato dagli imputati, indipendentemente dall'efficacia,

non era quindi necessario e non stava in un

rapporto ragionevole con la tutela della sicurezza pubblica. Ricorrendo a un mezzo manifestamente sproporzionato

nell'ottica del mantenimento dell'ordine pubblico, essi hanno quindi abusato

dei poteri della loro carica” (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 5.3).

2.

Tratte queste

conclusioni, il Tribunale federale ha annullato la sentenza

impugnata e rinviato a questa Corte l’incarto per nuovo giudizio affinché venga

esaminato l’elemento soggettivo del reato.

3.

Dal

profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 312 CP presuppone un comportamento

intenzionale - laddove il dolo eventuale è sufficiente - come pure un fine speciale,

consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel

recare danno ad altri (STF 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2, in:

Pra 2012, n. 96, pag. 630 segg.).

Il reo deve quindi innanzitutto

avere coscienza d’essere un’autorità. In seguito egli deve per lo meno prendere

in considerazione il fatto che con il suo agire sta presumibilmente abusando

della propria autorità.

Non è data intenzionalità se

l’autore crede di agire in conformità con i propri doveri (ZBJV 85, 1946, 139),

come ad esempio avviene nel caso in cui un poliziotto crede di essere attaccato

mentre in realtà si tratta di una situazione di legittima difesa putativa (STF

6S.885/2000 del 26 febbraio 2002).

L’indebito profitto,

rispettivamente il danno a terzi, non devono forzatamente essere di natura patrimoniale

(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 312, n.

10), ma possono essere anche di altro tipo, ivi compresi quelli immateriali

(Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art.

312, n. 23). Ciò è ad esempio il caso qualora l’autore intenda rovinare

l’immagine della vittima, oppure far arrabbiare la persona presa di mira.

Il danno può consistere

anche nell’azione coatta stessa, poiché in caso contrario, abusi di natura

fisica, che non comportano altre conseguenze, non sarebbero punibili (DTF 99 IV

13; Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n. 23).

Compreso nella casistica è pure

un atto volto a dare una lezione alla vittima (Heimgartner, op. cit., ad art.

312, n. 23).

4.

AP 1 sostiene, nel suo

allegato ricorsuale, che i presupposti soggettivi del reato non sono stati

fatti oggetto di alcun accertamento specifico volto a dimostrare che egli abbia

agito con dolo o dolo eventuale e, ancor meno, con lo scopo di procurare a sé o

ad altri un indebito profitto o di recare danno ad altri. A suo modo di vedere

non sussistono indicazioni di fatto che permettano di desumere che egli abbia

agito accettando di abusare dei propri poteri. Dall’istruttoria emerge in

effetti solo la sua profonda convinzione di aver operato reputando

l’allontanamento decisivo per evitare il ripetersi di baruffe che avrebbero

potuto sfuggire di mano in una sera come quella della Notte Bianca. Nella

valutazione degli aspetti soggettivi, sostiene, va tenuto conto anche del

particolare contesto di emergenza e di elevato stress, suscettibile di

giustificare al più un errore nella valutazione della situazione e della

proporzionalità della misura, ma non di fondare un dolo, anche solo eventuale.

Oltre

a ciò, deve pure essere esclusa qualsiasi intenzione di procurare a sé o ad

altri un indebito profitto o di recar danno a terzi, poiché l’unica motivazione

che ha spinto il prevenuto ad agire in quel modo è stata quella di garantire

l’incolumità delle persone implicate nell’alterco alla __________ e la

sicurezza dei partecipanti alla Notte Bianca.

Sulla stessa linea, le

argomentazioni di RI 1 che, nel suo allegato del 22 settembre 2014, ha avantutto premesso che per l’esame degli estremi soggettivi si deve tenere conto delle

inusuali condizioni nelle quali gli agenti incriminati si sono trovati ad

agire. D’altronde lo stesso Tribunale federale ha riconosciuto che l’effettivo

impiegato dalla Polizia quella sera era palesemente sottodimensionato e che gli

agenti si sono trovati ad agire in condizioni stressanti.

L’accusa

non ha effettuato alcun accertamento per dimostrare che egli ha agito con dolo,

né che si sia mosso per procurare indebito profitto a qualcuno o per

danneggiare terzi. Egli, come il collega, era quella sera legittimamente convinto

che il modo di agire adottato fosse l’unica ragionevole soluzione per evitare

il ripetersi di episodi di violenza dalle conseguenze difficilmente

controllabili a causa dell’elevato numero di persone presenti a fronte di pochi

agenti sul campo.

Oltre

a ciò, non si può dimenticare che il contesto operativo era tale da

giustificare un errore nella valutazione della situazione e della

proporzionalità della misura nonché da escludere un dolo eventuale, così come

l’intenzione di ottenere un indebito profitto, rispettivamente di arrecare

danno ad altri.

Il

proposito dei prevenuti era esclusivamente quello di assicurare l’incolumità

delle persone implicate nell’alterco in Città Vecchia e di coloro che

partecipavano all’evento della Notte Bianca.

Al

ricorrente può al massimo essere imputato un errore nella valutazione della

sussistenza di un abuso di potere, errore comunque sia giustificato dalla

situazione di stress e dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico.

Il

procuratore generale, nelle sue osservazioni, ha ribadito le proprie posizioni

sostenendo che gli imputati hanno:

- volontariamente

attuato l’allontanamento di PC 1 senza deliberatamente chiedere

l’autorizzazione (pur avendo telefonicamente contattato la centrale di Polizia

per il controllo dei nominativi) e pur sapendo che essa non era stata concessa;

- volontariamente

eseguito l’allontanamento in maniera oggettivamente sproporzionata;

- volontariamente

occultato le modalità dell’allontanamento nei rapporti ai superiori (nel jour è

stato omesso il trasporto coatto a Ponte Brolla, così come nei rapporti 21

giugno 2011, ove hanno scritto “i due tunisini venivano allontanati”, e

22.

giugno 2011, ove hanno affermato falsamente “ci siamo diretti verso

Solduno”).

Questo

loro comportamento dimostra che essi sapevano che l’allontanamento poteva

essere ordinato esclusivamente da parte di un ufficiale in base alla LPol e che

avevano quindi l’intenzione di adottare un comportamento illecito.

Lo

stesso ragionamento vale, a mente del procuratore generale, per

l’allontanamento di PC 2, il cui stato alterato era perfettamente noto ai

prevenuti.

5.

L'art.

12.

cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un

crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal

fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne

accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12

cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio

2011.

consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente

ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce,

poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo

accetta pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF

6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid.

2.3.2

pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16;

131.

IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti;

121.

IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid.

2.

).

Commette, invece, un crimine o

un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha

scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto.

L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali

era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3

CP).

6.

Il

discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato,

poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato

si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore

ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto

che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del

risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla

negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130

IV 58 consid. 8.4 pag. 62).

La differenza si opera quindi

al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio

2011.

consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010

consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).

Vi è negligenza, e non dolo,

qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che

l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per

contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si

produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso

in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20

maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno

2010.

consid. 4.3.c;6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_656/2009

dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV

58.

consid. 8.3; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

7.

Di regola, la

volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da

indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà

dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si

produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente

ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid.

8.

; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal

TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha

accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare

la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e

2.3

). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità

che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e

dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che

l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento

dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135

IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di

un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza

(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9

consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c,

confermata dal TF).

Altri elementi esteriori

rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha

agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo

2010.

consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58

consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010

consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c,

confermata dal TF).

8.

E’

assodato ed inconfutabile che gli appellanti erano pienamente coscienti del

fatto che i due trasporti incriminati erano destinati ad allontanare

coattivamente dalla zona della Notte Bianca, quindi dal centro di Locarno, le

persone implicate.

Pure

indiscutibile è che essi conoscessero già prima i luoghi dove sono stati

portati i due uomini e, almeno nelle grandi linee, che tipo di percorso li

avrebbe aspettati per il rientro a piedi.

Oltre

a ciò si deve dare per acquisito che, avendo seguito la formazione specifica

per agenti e professando da anni, i due imputati fossero cogniti delle

disposizioni di legge in merito ai loro doveri, nonché dei presupposti e delle

modalità per effettuare gli interventi su persone problematiche e per procedere

ai fermi temporanei.

9.

Resta

quindi innanzitutto da appurare se i due prevenuti erano coscienti, anche solo

nella forma del dolo eventuale, di stare abusando dei loro poteri.

Prima di procedere ad esaminare

cosa effettivamente intendessero fare gli agenti quella sera, si deve definire

il contesto nel quale i prevenuti si sono trovati ad operare la notte del 21/22

maggio 2011, partendo dalla considerazione fatta propria dal Tribunale

federale, per la quale quella sera l’effettivo delle forze di sicurezza

pubbliche impiegate era palesemente sottodimensionato per una manifestazione

che ha visto scendere per le strade della città oltre 20'000 persone e che le

condizioni in cui essi hanno dovuto operare erano sicuramente stressanti (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid.

4.

).

La questione non è di poco conto poiché le valutazioni che si fanno in

situazioni di relativa tranquillità non possono sempre essere replicate in

momenti di pressione psicologica - specialmente se dovuta al sovraccarico di

lavoro e alla necessità di agire in tempi ristretti - nei quali è più facile

commettere degli errori.

Nella fattispecie, gli agenti

dovevano quella sera occuparsi, oltre che delle normali mansioni di servizio

sul territorio di loro pertinenza, di garantire la sicurezza della

manifestazione, così che si sono ritrovati sin da subito ad essere sollecitati

contemporaneamente da più parti. Questo sovraccarico di lavoro ha implicato una

notevole riduzione del tempo a disposizione per ogni singolo intervento e la

necessità di dover forzatamente prendere decisioni veloci, sulla scorta di

valutazioni altrettanto rapide. In modo particolare, era loro stato segnalato

il rischio che nella zona del Bar __________ scoppiasse una rissa tra due

gruppi di giovani di etnie diverse che erano già venuti alle mani in maniera

pesante qualche settimana prima.

Essi avevano quindi il timore che scoppiassero focolai di violenza, non

solo con riferimento al menzionato punto caldo, con la possibilità che le

baruffe si estendessero sino a divenire incontrollabili o potessero coinvolgere

ignari partecipanti alla Notte Bianca.

10.

E’

accertato che i prevenuti hanno allontanato PC 1 e PC 2 per evitare che vi

fossero dei tafferugli o che essi creassero altri problemi.

Per

contro, ad eccezione dell’ammanettamento e dell’allontanamento forzato, non vi

è prova che i due appellanti abbiano commesso violenze ai danni di PC 1, come

ammesso da lui stesso (PG 24 giugno 2011, pag. 3 seg., ove per contro parla di

percosse da parte dei componenti dell’altra pattuglia nei confronti del

compaesano __________), né ai danni di PC 2.

Pure

da escludere, in base agli atti, è che gli imputati abbiano avuto un qualsiasi

tipo di livore nei confronti delle persone oggetto degli interventi qui in

disamina o che si siano voluti accanire nei loro confronti con lo scopo di

sanzionarli per i loro comportamenti. L’unico intento emerso è, come detto,

quello di evitare che queste persone potessero creare problemi in un momento in

cui, visti gli effettivi di polizia ridotti all’osso, sarebbe stato per loro

impossibile gestire convenientemente la situazione e mantenere la prontezza di

intervento in caso di eventi più gravi.

11.

Il

Tribunale federale, premesso che non è stato accertato un comportamento

violento degli asilanti nei confronti di terze persone partecipanti alla

manifestazione della Notte Bianca e che il litigio cui hanno preso parte era

circoscritto all’episodio della __________, ha concluso che oggettivamente un

allontanamento di PC 1 da Locarno, motivato con la tutela dell’ordine pubblico

alla Notte Bianca, non si giustificava, così come non si legittimava un fermo

preventivo (STF 6B_285/2014 del 5 agosto

2014.

consid. 4.4).

Come detto, per il caso di PC 2 la

valutazione dei giudici di Losanna è stata più sfumata, avendo essi concluso

che, per garantire la sicurezza pubblica, era ragionevole evitare che egli

rimanesse quella notte presso il Bar __________, siccome esisteva il rischio

concreto della provocazione di una rissa. L’illiceità del trasporto sino alla

foce del fiume Maggia consiste nel fatto di essere stata una misura

sproporzionata, poiché il provvedimento così come adottato non era necessario -

essendo sufficiente condurlo al suo domicilio - e non stava in un rapporto

ragionevole con la tutela della sicurezza pubblica (STF 6B_285/2014 del 5

agosto 2014 consid. 5.2).

Il trasporto di PC

1.

12.

Come

scritto al considerando n. 4, il procuratore generale sostiene che il reato è

intenzionale, per dolo eventuale, perché i due prevenuti hanno agito senza

chiedere l’autorizzazione al superiore, non hanno rispettato il principio della

proporzionalità ed hanno volutamente omesso di indicare nei rapporti interni le

modalità dell’allontanamento (doc. CARP XII, pag. 2).

13.

Per

quanto concerne gli eventi presso la __________, in base alle considerazioni

del Tribunale federale, questi spunti forniti dal procuratore generale non

necessitano nemmeno di essere approfonditi. In effetti, è sufficiente prendere

atto che il TF ha stabilito che la situazione non lasciava spazio alcuno ad

interpretazioni ritenuto come fosse evidente che non sussisteva alcun estremo

per procedere ad un intervento coattivo nei confronti di PC 1 e dell’amico, non

essendo stato accertato un loro comportamento violento in relazione alla

manifestazione della Notte Bianca (STF

6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.4) e non avendo essi commesso alcun

reato.

Pertanto,

il trasporto di PC 1 a Ponte Brolla da parte di AP 1 e RI 1 è avvenuto sapendo

essi, almeno per dolo eventuale, che stavano adottando una misura esorbitante i

doveri ed i poteri conferiti loro dalla funzione che ricoprivano.

Anche il fine speciale che esige l’art. 312 CP deve essere ammesso

nella misura in cui il danno ad altri cui l’autore deve mirare secondo tale

norma può consistere anche nell’azione coatta stessa (DTF 99 IV 13).

Data

l’intenzionalità dell’atto e il fine speciale perseguito dagli autori, la

relativa condanna per abuso di autorità deve essere confermata.

Il trasporto di PC

2.

14.

Il

procuratore generale sostiene che i due prevenuti hanno agito anche in questo

caso consapevolmente poiché hanno condotto alla foce della Maggia una persona

visibilmente in stato alterato, invece di accompagnarla al domicilio, con

conseguente presenza di rischi per la sua incolumità. Trattandosi per questo

motivo di un intervento evidentemente sproporzionato, la loro intenzionalità

(almeno per dolo eventuale) non sarebbe in discussione.

15.

A

mente di questa Corte, l’esito della valutazione di questa fattispecie non può

essere analogo a quello del caso di Ponte Brolla.

In

primo luogo, contrariamente al caso precedente, anche a detta del Tribunale

federale, l’adozione di una misura quale l’allontanamento della vittima dalla

zona adiacente al Bar __________ era giustificata e addirittura “ragionevole”,

essendovi il rischio concreto della provocazione di una rissa. Ciò che ha reso

illecita la misura è il fatto che essa è stata sproporzionata poiché, viste le

condizioni in cui si trovava il ragazzo, essa avrebbe dovuto venire sostituita

dal suo accompagnamento al domicilio (STF

6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 5.3).

Di

riflesso, se ne deve dedurre che la mancata richiesta dell’autorizzazione

all’ufficiale di picchetto non ha avuto alcun influsso sulla valutazione degli

aspetti penali dell’operazione, trattandosi di un’infrazione di mera natura

amministrativa che da sola non rende penalmente punibile l’atto.

Da

valutare resta, quindi, unicamente la questione a sapere se i prevenuti

potevano o dovevano avere coscienza del fatto che lasciare l’accusatore privato

alla foce della Maggia costituiva un provvedimento sproporzionato e, pertanto,

illecito.

Ciò

che ha indotto l’Alta Corte federale a ritenere spropositato l’atto concreto

commesso ai danni di PC 2 è il fatto che averlo abbandonato in una zona

periferica della città, alla 01:00 di notte, intimandogli di tornare a casa

seguendo l’argine del fiume, vista la vicinanza al lago ed al corso d'acqua,

poteva comportare rischi per la sua incolumità dato il suo stato alterato (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid.

5.

).

Sulla

questione della consapevolezza dei due agenti di quali fossero esattamente le

basi oggettive sulle quali hanno fondato i loro atti, l’esame dell’incarto

lascia pochi margini di valutazione. In effetti, durante l’istruttoria, AP 1 ha

dichiarato che il giovane era “veramente ubriaco ed alterato” (MP 22

luglio 2011 di AP 1, AI 12, inc. 2011.4258, pag. 3), mentre RI 1 ha

inizialmente sostenuto che era “alterato” già prima, al Mc Donald’s, per

poi precisare che non gli era parso fosse ubriaco o altro (MP 22 luglio 2011 di

RI 1, AI 11, inc. 2011.4258, pag. 3).

Al

dibattimento d’appello, AP 1 ha nuovamente precisato, senza essere smentito dal

coimputato, che PC 2 era “ubriachissimo o fumatissimo” e che era, in

sostanza, in “stato evidentemente alterato” (verb. dib. d’appello, pag.

5).

A fronte di simili dichiarazioni, con riferimento

alle considerazioni formulate dai giudici federali sulla fattispecie, non si

può che dare per accertata la consapevolezza dei prevenuti in merito alla

sproporzione della misura adottata.

Inconfutabile è poi che gli

imputati sapessero che la foce della Maggia si trova in prossimità del lago e

del fiume, così come che il sentiero da loro indicato alla vittima per il

rientro a casa, anche se non direttamente a contatto con il corso d’acqua,

costeggia l’argine del fiume.

Per tutto quanto precede, anche la condanna per

l’intervento ai danni di PC 2 deve essere confermata.

Commisurazione

della pena

16.

L’art.

312.

CP sanziona il reato di abuso d’autorità con una pena detentiva sino a

cinque anni o con una pena pecuniaria.

L’art.

47.

cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in

funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

I criteri per la

determinazione della colpa - con l’esame delle circostanze legate all’atto

stesso (Tatkomponenten), da suddividersi in componenti oggettive

(objektive Tatkomponenten: grado di lesione o di esposizione a pericolo

del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa) e in componenti

soggettive (subjektive Tatkomponenten: moventi, obiettivi perseguiti,

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione), e l’esame dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten) -

sono stati esaurientemente illustrati nelle precedenti sentenze di questa Corte,

alle quali genericamente si fa riferimento (ad es.: sentenza CARP 17.2013.183/198

del 10 aprile 2014 consid. 34).

17.

Nel commisurare le

pene dei due prevenuti - 25 aliquote giornaliere da fr. 130.- ciascuna, oltre

alla multa di fr. 700.-, per AP 1 e 65 aliquote giornaliere da fr. 140.-

ciascuna, oltre alla multa di fr. 1'900.-, per RI 1, entrambe sospese

condizionalmente - il presidente della Pretura penale ha considerato che i

luoghi in cui sono state abbandonate le vittime non erano isolati, che PC 2 è

nato e cresciuto a Locarno e conosce bene la città, come pure che le condizioni

in cui sono stati chiamati ad operare gli imputati erano quella notte

difficili. Per il reato commesso il 13 giugno 2011 da RI 1, il giudice di prime

cure ha pure tenuto presente che si è trattato di un atto grave, non

giustificabile con la provocazione subita, e che il prevenuto ha dimostrato,

banalizzando gli eventi al dibattimento in Pretura penale, di non aver compreso

la gravità del suo gesto (sentenza

impugnata, consid. 17.3, pag. 19 seg.).

18.

Se

le argomentazioni svolte dal pretore (argomentazioni alle quali, onde evitare

inutili ripetizioni, si rimanda ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 CPP) sono sostanzialmente

condivise da questa Corte, diverso è per la commisurazione della pena che

appare troppo severa nella misura in cui alle aliquote giornaliere associa una

multa. Questa sanzione accessoria, infatti, appare sproporzionata ritenuto che,

infliggendola, il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che, così come

risulta dagli atti, i due condannati hanno pagato i loro errori anche a livello

professionale. Del resto, tutto ben considerato, in concreto non appare

necessario accrescere il potenziale coercitivo della pena pecuniaria (DTF 135

IV 188 consid. 3.3; STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008).

Tassa

di giustizia e spese procedurali

19.

Visto l’esito degli

appelli dei due imputati, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri

processuali del procedimento di prima sede rimangono interamente a carico dei

condannati.

Gli oneri processuali

degli appelli sono pure posti a carico dei prevenuti (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 10, 80, 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398

e segg. CPP;

42,

44, 47 e segg., 110 cpv. 3 e 312 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428

CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello

di RI 1 è respinto.

Di

conseguenza:

ritenuto

che, in assenza di impugnazione, il punto n. 1.3. della sentenza 24 aprile 2013

della Pretura penale è passato in giudicato,

1.1

RI 1 è ritenuto autore colpevole di

ripetuto

abuso di autorità, per avere

- a

Locarno e Ponte Brolla, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente AP 1, caricato PC 1 sulla

vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi di

Ponte Brolla;

- a

Locarno, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente AP 1, caricato PC 2 sulla

vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi

della foce del fiume Maggia;

- a

Locarno, in data 13 giugno 2011, in veste di agente della Polizia cantonale,

colpito due volte al volto ed aver inferto due colpi con il ginocchio allo

sterno diPC 3, che era stato ammanettato e fermato dagli agenti della Polizia

comunale di Locarno, ed avere colpito con un calcio e calpestato lo stesso

quando si trovava ammanettato e steso con il ventre a terra.

1.2

RI 1 è condannato:

1.2.1

alla pena pecuniaria di

65.

(sessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 9’100.-.

1.2.1.1

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2

al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di per il procedimento di primo

grado.

1.2.3

Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico di RI

1.

2.

L’appello

di AP 1 è respinto.

Di conseguenza:

2.1

AP 1 è ritenuto autore

colpevole di

abuso

di autorità, per avere

- a

Locarno e Ponte Brolla, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente RI 1, caricato PC 1 sulla

vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi di

Ponte Brolla;

- a

Locarno, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente RI 1, caricato PC 2 sulla

vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi

della foce del fiume Maggia;

2.2

AP 1 è condannato:

2.2.1

alla pena pecuniaria di

25.

(venticinque) aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 3’250.-.

2.2.1.1

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.2.2

al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per il procedimento di primo grado.

2.2.3

Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico di AP

1.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione

a:

- Pretura

penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.