17.2014.174
Tentata minaccia ai danni di un Consigliere di Stato per ottenere una licenza edilizia, mostrando a quest'ultimo un filmato, ripreso illegalmente, concernente un rapporto sessuale fra una prostituta e
26 gennaio 2016Italiano183 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.174+175
Locarno
26 gennaio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci
3 giugno 2014 confermato con dichiarazione d’appello 5
settembre 2014 presentata da
AP 1
rappr. dall' DI 1
dall’avv. DI 1
e 6 giugno 2014 confermato con dichiarazione di appello
29 agosto 2014 presentata dal
PP 1
contro la sentenza emanata il 3 giugno 2014 dalla Corte
delle assise criminali nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il
20 agosto 2014)
esaminati gli atti;
ritenuto
che:
Fatti
I. Con atto di accusa
29/2014 del 3 marzo 2014 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore
colpevole di:
1. tentata coazione
per
avere tentato di intralciare in altro modo la libertà d’agire di una persona
per costringerla a fare un atto,
e
meglio per avere,
a
Bellinzona il 5 agosto 2013, nello studio del
defunto Consigliere di Stato †PI
1 allora Direttore del
Dipartimento del territorio (DT), al termine di un incontro da lui sollecitato
per il tramite di ABB al fine di rimettere in discussione la decisione del
Municipio __________ del 21 maggio 2013 di rifiuto della licenza edilizia a
posteriore per il cambiamento parziale d’uso di alcuni locali a scopo di esercizio
della prostituzione presso il “__________” a lui facente capo, nel frattempo da
lui impugnata davanti al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013, dopo che i
funzionari QE 1 e CCC1 avevano lasciato la sala, alla sola presenza del ABB,
del segretario personale ABC1 e del Consigliere di Stato †PI 1
direttamente invitati a trattenersi in loco, mostrato a quest’ultimi con il suo
PC portatile, un filmato ripreso illegalmente e clandestinamente, concernente
un rapporto sessuale fra una prostituta esercitante presso il “__________” e
l’allora alto funzionario del DTQE 1,
e ciò
nel chiaro intento di intralciare la libertà decisionale del Membro del Governo
sulla da lui invocata richiesta, attraverso l’impugnativa pendente davanti al
CdS, di vedersi concedere la licenza edilizia in sanatoria e/o una deroga al
divieto normativo federale di rilascio di licenza edilizia per stabili in
“fuori zona”, disegno delittuoso poi non realizzatosi per via della sdegnata e
ferma reazione dell’allora Capo del DT;
2. sfruttamento
di atti sessuali - promovimento della prostituzione
per
avere, per trarne un vantaggio patrimoniale, a __________ fra il 2010 e la fine
di luglio 2013 a seguito di chiusura coatta, sospinto e mantenuto nella
prostituzione donne adulte varie,
e
meglio per avere,
presso il locale “__________” a lui facente capo e da lui diretto,
messo a disposizione delle prostitute dei locali al primo piano adibiti allo
scopo, sorvegliando poi informaticamente e con videosorveglianza la durata
esatta della loro attività prostitutiva onde tassarne l’esercizio secondo un
tariffario da lui man mano allestito allo scopo,
traendone così un lucroso vantaggio patrimoniale quantificato, in base
ai dati da lui occultati informaticamente ed elaborati poi dall’Ispettorato fiscale,
in:
2.1 CHF 27'800.10 per l’anno 2010;
2.2 CHF 654'730.50 per l’anno 2011;
2.3 CHF 1'457'355.40 per l’anno 2012;
2.4 CHF 826'355.00 per l’anno 2013 (fino a fine luglio);
3. ripetuta
violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa
d’immagini
per avere ripetutamente registrato e fissato su un supporto d’immagini
quale il suo telefono cellulare, dei fatti rientranti nella sfera privata di
una persona senza l’assenso di quest’ultima,
e meglio per aver clandestinamente registrato, con suono ed immagini ai
danni di:
3.1 PC 1, a __________ il 3.08.2011, una loro
conversazione privata presso il grotto __________ (AI 137); (recte
grotto __________, a __________)
3.2 PC 2, a __________ il 5 aprile 2013
presso la camera n.1 del __________ (al primo piano), un suo rapporto sessuale
a pagamento con QE 1 (AI 147 e AI 154);
4. registrazione
clandestina di conversazioni
per avere, senza l’assenso degli interlocutori, registrato su un
supporto del suono quale il suo telefono cellulare, delle conversazioni non
pubbliche cui ha partecipato,
e meglio per aver clandestinamente ed illegalmente registrato
sonoramente una conversazione ai danni di __________ presso il suo domicilio a __________,
il 24 maggio 2013 (AI 87);
5. tentata
truffa
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentato di
ingannare con astuzia i responsabili della Cassa disoccupazione OCST di
Bellinzona affermando sia cose false sia dissimulando cose vere al fine di
indurli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,
in particolare per avere,
il 17 settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere le indennità
di disoccupazione dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale “__________” a
fine luglio 2013, prodotto dei certificati di salario non stilati né
certificati dall’amministratore unico della __________ quale unico legalmente
abilitato a farlo, affermando falsamente di essere dipendente di quella società
quando in realtà ne era il reale beneficiario economico, facendo peraltro
figurare, contrariamente al vero, di ricevere uno stipendio mensile di CHF
16'500.00 per il periodo agosto 2012 - luglio 2013 al fine di ottenere il
massimo di indennità consentito dalla legge,
disegno criminoso non andato in porto grazie alla mediatizzazione del
suo arresto avvenuto nell’ottobre 2013 che ha indotto la Cassa di
disoccupazione alle necessarie verifiche ed alla relativa segnalazione di
denuncia;
6. falsità
in documenti
per avere, a Bellinzona il 17 settembre 2013, al fine di nuocere al
patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, formato, prodotto e
fatto uso a scopo di inganno, di falsi certificati di salario quale fittizio
dipendente della __________ per il periodo agosto 2012 - luglio 2013, al fine
di ottenere il massimo legale delle indennità di disoccupazione dalla Cassa di
disoccupazione OCST di Bellinzona, così come descritto al punto 5;
7. concorso
e complicità in frode fiscale (sottrazione d’imposta)
per avere intenzionalmente attuato e partecipato a una sottrazione
d’imposta,
in particolare per avere, quale reale beneficiario economico della __________,
fornito al da lui incaricato di allestire la contabilità ed amministratore
unico della società, dei dati contabili non corrispondenti alla realtà, così da
indurlo ad allestire, per gli anni fiscali 2010 e 2011 dei falsi bilanci
societari finalizzati alla sottrazione d’imposta sia cantonale sia federale
diretta;
7.1. subordinata (art. 325 cpv. 2 CPP)
rispetto al punto 7
tentativo di sottrazione d’imposta
per avere, in relazione ai medesimi fatti di cui al punto 7,
intenzionalmente tentato di sottrarre l’imposta cantonale e federale diretta
dovute dalla __________, per gli anni fiscali 2010 e 2011, nelle vesti e con le
medesime modalità descritte al punto precedente;
8. impedimento
di atti dell’autorità
per avere, a __________ il 29 luglio 2013 presso il locale/postribolo “__________”,
impedito agli agenti della Polizia cantonale di compiere un atto rientrante
nelle loro attribuzioni e doveri, in particolare di chiudere in modo forzoso e
di apporre i sigilli alla parte del locale adibito a postribolo, così come
statuito ed ordinato alle forze dell’ordine dal Municipio di __________ con
risoluzione n. __________ del 29 luglio 2013, intralciando sia fisicamente sia verbalmente
il loro operato tanto da costringere gli agenti ad ammanettarlo ed a sottoporlo
ad arresto provvisorio.
Considerandi
II. In data 13 maggio
2014, il presidente della Corte delle assise criminali, a seguito dell’esame
preliminare di cui all’art. 329 CP, preso atto dell’intervento del legale
dell’AP Stato del Cantone Ticino (lettera 19.02.2014 avv. __________, AI 188 in
MP inc. 2013.8476) nonché di quello della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG (lettera 21.02.2014 IAS, AI 189 in MP inc. 2013.8476), ha invitato
il PP:
- ad
integrare l’AA proponendo, in subordine al pto. 1, il reato di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), indicandone le
rilevanti circostanze di fatto;
- a
procedere alle sue incombenze in relazione all’eventuale accusa di truffa,
subordinatamente infrazione alla LAVS, rispettivamente a emanare un decreto di
non luogo a procedere o di abbandono (doc. TPC 21 in inc. 72.2014.32).
III. Dando seguito a
tale ordinanza, il PP, con atto di accusa aggiuntivo 61/2014 del 15 maggio 2014,
ha imputato a AP 1 anche i seguenti reati:
quale reato subordinato al punto 1
dell’atto d’accusa:
1bis. violenza o minaccia contro le autorità
o i funzionari
per avere usato minaccia
nei confronti di un membro di un’autorità al fine di costringerlo a compiere un
atto che rientrava nelle sue attribuzioni e meglio per avere,
a Bellinzona il 5 agosto 2013, nello studio del defunto
Consigliere di Stato †PI 1 allora Direttore del Dipartimento del
territorio (DT), al termine di un incontro da lui sollecitato per il tramite di
ABB al fine di rimettere in discussione la decisione del Municipio di __________
del 21 maggio 2013 di rifiuto della licenza edilizia a posteriore per il
cambiamento parziale d’uso di alcuni locali a scopo di esercizio della
prostituzione presso il “__________” a lui facente capo, nel frattempo da lui
impugnata davanti al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013, dopo che i
funzionari QE 1 e CCC1 avevano lasciato la sala, alla sola presenza del ABB,
del segretario personale ABC1 e del Consigliere di Stato †PI 1
direttamente invitati a trattenersi in loco, mostrato a quest’ultimi con il suo
PC portatile, un filmato ripreso illegalmente e clandestinamente, concernente
un rapporto sessuale fra una prostituta esercitante presso il “__________” e
l’allora alto funzionario del DT QE 1,
e ciò nel chiaro intento di
indurre il Membro del Governo ad intervenire per far modificare a suo favore la
decisione pendente davanti al CdS su impugnativa interposta dall’imputato;
in aggiunta alle imputazioni
dell’atto d’accusa:
9.
violazione della LAVS
per essersi, mediante
indicazioni inesatte, incomplete o mancate, sottratto parzialmente all’obbligo
di pagare i contributi dovuti per legge e meglio per avere fatto produrre o mancato
di farlo alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG per il tramite di terzi e su
sua decisione e indicazione, delle distinte di salario nelle quali figurava in
veste di dipendente della __________, facendo fornire alla stessa dei dati
inesatti sull’effettivo ammontare del suo salario annuale, in particolare per
avere:
9.1
per l’anno 2011, fatto presentare una distinta salariale per uno
stipendio di CHF 26’400, anziché quello poi emerso in istruttoria riconducibile
invece ad un salario annuo di ca. CHF 198'000.-, sottraendosi in tal modo alla
contribuzione di legge;
9.2
per l’anno 2012, fatto notificare una distinta
salariale per uno stipendio annuo di CHF 198'000.- che, collegato con
l’imputazione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa principale ai danni della
Cassa disoccupazione OCST, configura una ulteriore inesattezza del dato
salariale;
9.3
per l’anno 2013, aver omesso, malgrado i richiami, di far presentare
la prescritta distinta salariale.
IV. Con sentenza 3 giugno
2014.
(inc. 72.2014.32 e 17.2014.70) la Corte delle assise criminali ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- violenza
o minaccia contro le autorità o i funzionari per i fatti di cui al pto.
1bis AA aggiuntivo,
- ripetuta
violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa
d’immagini per i fatti di cui al pto. 3 AA,
-
tentata truffa per i fatti di cui al pto. 5 AA,
- impedimento
di atti dell’autorità per i fatti di cui al pto. 8 AA,
- violazione
alla LAVS per avere omesso, malgrado i richiami, di presentare per gli anni
2012.
e 2013 le prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG.
In merito alle accuse di
sottrazione d’imposta (pto. 7 AA) ed, in via subordinata, di tentata
sottrazione d’imposta (pto. 7.1 AA), la Corte di prime cure ha evaso le
eccezioni d’incompetenza sollevate dall’imputato argomentando che,
“nella misura in cui non emerge dagli atti l’importo della pretesa frode”
così come in “mancanza di indicazioni cifrate nell’atto di accusa”, essa
non può pronunciarsi nel merito della commissione del suddetto reato. A mente
dei primi giudici è, comunque, “riservata la competenza delle autorità
fiscali nell’ambito della procedura speciale, a dire della difesa già in essere
presso la Divisione delle contribuzioni”.
La Corte delle assise criminali ha, poi, prosciolto AP 1 dalle
accuse di:
- tentata coazione (pto. 1
AA),
- sfruttamento
di atti sessuali/promovimento della prostituzione (pto. 2 AA),
- registrazione clandestina di
conversazioni (pto. 4 AA),
- falsità in documenti (pto. 6
AA),
- violazione
alla LAVS limitatamente ai fatti di cui al pto. 9.1 e 9.2 AA aggiuntivo.
I primi giudici hanno condannato AP 1 alla pena detentiva di 24
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, posta al beneficio della
sospensione condizionale con un periodo di prova di tre anni e alla multa di
fr. 1'000.- da commutare, in caso di mancato pagamento, in 10 giorni di pena
detentiva.
La
Corte delle assise criminali ha, pure, condannato AP 1, oltre che al pagamento
della tassa di giustizia e dei disborsi, a versare all’AP Stato del Cantone
Ticino fr. 17'204.40 per titolo di risarcimento delle spese legali e fr. 1.-
per titolo di torto morale, mentre ha rinviato l’AP Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG al competente foro giudiziario civile.
I
giudici di prima sede hanno, infine, ordinato la confisca di tutto quanto in
sequestro, ad accezione del mappale n. __________ sul quale hanno mantenuto il
sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, dei
disborsi e delle pretese degli accusatori privati.
V. Contro la sentenza
della Corte delle assise criminali AP 1 ha annunciato il 3 giugno 2014 di voler
interporre appello.
Dopo
aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di
appello 5 settembre 2014 (doc. I e IV in inc. CARP 17.2014.174), l’imputato ha
postulato il proscioglimento da ogni accusa, si è opposto al riconoscimento
delle pretese di risarcimento avanzate dall’AP Stato del Cantone Ticino ed al
rinvio dell’AP Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al foro civile. Egli
ha, infine, contestato la commisurazione della
pena, gli oneri
processuali posti a suo carico, nonché le confische ed il sequestro conservativo
stabiliti dai primi giudici.
In data 13 febbraio 2015 AP 1
ha presentato un’istanza probatoria che è stata integralmente respinta con
decreto 20 agosto 2015 (doc. XLI e LV in inc. CARP 17.2014.174).
VI. Il Procuratore
pubblico, dal canto suo, ha annunciato il 6 giugno 2014 di volere presentare
appello. L’annuncio è, poi, stato confermato con dichiarazione 29 agosto 2014
(doc. I e II in inc. CARP 17.2014.175). Egli ha contestato il proscioglimento
dal reato di sfruttamento di atti sessuali/promovimento della prostituzione,
l’entità della pena irrogata nonché la tassa di giustizia e i disborsi che ha
chiesto siano adeguati, estendendosi la condanna anche al reato di cui sopra.
La pubblica accusa
non ha presentato istanze probatorie.
VII. I dispositivi n. 2
- in cui è stata accolta l’eccezione di incompetenza in relazione ai reati di
sottrazione di imposta e di tentata sottrazione d’imposta (pti 7 e 7.1 AA) - e n.
3.
- nella parte in cui AP 1 è stato prosciolto dal reato di tentata
coazione (pto. 1 AA), di registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4
AA), di falsità in documenti (pto. 6 AA) e di violazione alla LAVS
(limitatamente ai fatti di cui ai pti. 9.1 e 9.2 AA aggiuntivo) - sono passati
incontestati in giudicato.
VIII. Il pubblico
dibattimento d’appello è stato celebrato il 14 ottobre e il 9 novembre 2015.
1.
In quest’ultima
udienza la presidente, con l’accordo delle parti, ha prospettato le
seguenti imputazioni alternative:
- a
quella di cui al pto 3.1 dell’AA, l’imputazione di registrazione clandestina
di conversazioni (art. 179ter CP) per avere, clandestinamente ed
illegalmente, registrato su un supporto del suono la conversazione privata
avuta con PC 1 presso il grotto __________ a __________ il 3 agosto 2011;
- a
quella di cui al pto 5 dell’AA, l’imputazione di contravvenzione alla Legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI)
per avere, il 17 settembre 2013 a
Bellinzona, allo scopo di ottenere indennità di disoccupazione più cospicue,
dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale __________, prodotto dei
certificati di salario relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013, ben sapendo
che essi indicavano un salario mensile più alto (fr. 16'500.-) di quello
affettivamente percepito.
2.
Il PP, nella
sua requisitoria, ha postulato la conferma della condanna per i reati di cui
agli art. 285 e 286 CP e ha chiesto che AP 1 sia condannato anche per titolo di
sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione (art. 195 CP)
così come previsto al punto 2 dell’AA. Si è rimesso al giudizio della Corte per
quanto attiene al reato ai danni di PC 1 (dispositivo 1.2) nonché ai reati di
cui ai dispositivi 1.3 e 1.5 della sentenza impugnata.
Ha, infine, chiesto che all’imputato sia inflitta la pena
detentiva di 3 anni e 10 mesi.
3.
L’avv. __________,
in rappresentanza dell’AP Stato del Cantone Ticino, ha chiesto la
conferma della sentenza di prime cure e ha postulato anche il risarcimento
delle spese legali d’appello indicate nel doc. dib. appello 3 da lui prodotto.
4.
L’avv. DI 2, codifensore
di AP 1, ha postulato la conferma del proscioglimento del suo assistito dal
reato di promovimento della prostituzione.
In relazione alle imputazioni di cui agli art. 285 e 286 CP,
l’avv. DI 2 ha chiesto, in via principale, l’assoluzione del suo assistito e,
in via subordinata, la sua condanna per il solo tentativo.
Egli ha, pure, domandato che il suo assistito sia assolto dai
reati ex art. 179ter e 179quater CP riferiti all’episodio
di PC 1, dal reato di cui all’art. 179quater CP riferito a PC 2
(avendo questa ritirato la querela), dal reato di tentata truffa ex art. 146 CP
nonché dalle contravvenzioni ex art. 88 LAVS.
Per il caso di accoglimento delle sue richieste subordinate, egli
ha postulato che a AP 1 venga inflitta una pena adeguatamente ridotta rispetto
a quella decisa in prima sede.
5.
L’avv. DI 1, codifensore
dell’imputato,
ha chiesto l’assoluzione del suo assistito da ogni accusa ed ha postulato
le seguenti indennità ex art 429 CPP:
- per spese di patrocinio d’appello cifrate in fr. 36'000.-,
- per le
perdite economiche dovute agli 8 mesi di inattività legati alla carcerazione
subita da AP 1 e per quelle più generali dovute alla cessazione dell’attività
del motel cifrate in complessivi fr. 1'300’000.-;
- per torto morale in ragione di fr. 600'000.-.
ritenuto
in fatto e in diritto
I. L’accusato:
vita e precedenti penali
1.
AP 1, nato il __________
a __________ da genitori operai e ultimogenito di 5 figli, è cittadino
italiano, titolare di permesso di dimora B/UE dal 2009, ed è iscritto
all’anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).
All’epoca dei fatti egli
era domiciliato a __________ (Canton Ticino).
È padre di due figli nati nel primo matrimonio. Rimasto vedovo il
20.
maggio 2006, si è risposato nel 2010 con __________, cittadina rumena, dalla
quale ha avuto una bambina. La famiglia dell’imputato vive a __________ in una
casa che - secondo le dichiarazioni di AP 1 - è di sua proprietà anche se “formalmente”
intestata ai due figli avuti dalla prima moglie (sic!).
Verosimilmente, questa singolare affermazione deve essere intesa nel senso che
la casa è stata intestata ai figli per interessi non propriamente legittimi di AP
1.
L’imputato ha seguito le scuole dell’obbligo in Italia dove ha
pure frequentato un corso di geometra senza, tuttavia, conseguire il diploma.
Ha, poi, iniziato l’attività di procacciatore d’affari in campo immobiliare e
dal 2004 è titolare dell’impresa di costruzioni __________ con sede a __________.
Nel 2009 - asseritamente a causa della crisi economica - si è trasferito in
Svizzera dove ha comprato e fatto ristrutturare il __________, investendoci “circa
2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi propri”, che ha destinato a
postribolo conferendone la gestione a __________ (verbale PS 29.07.2013 AP 1,
pag. 2, AI 4 all. 3, verbale PP 17.09.2013 AP 1, pag. 6, AI 25 in MP inc.
2013.6832
nonché verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 12-14, AI 11, decisione GPC
09.10
, pag. 6, AI 16, reclamo 15.10.2013 AP 1, pag. 4, AI 49 in MP inc.
2013.
).
Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha confermato quanto esposto
sulla sua vita agli inquirenti, precisando unicamente che la sua impresa di
costruzioni era, a quel momento, in liquidazione (verb. dib. di primo grado
all. 2, pag. 1 in inc. 72.2014.32).
2.
In Svizzera, AP 1 è
incensurato (AI 9 in MP inc. 2013.8476).
Di
contro, l’estratto del certificato del casellario giudiziale italiano datato 14
ottobre 2013 attesta i seguenti precedenti penali:
- sentenza
23.01.1992
della Pretura di __________ che gli ha inflitto una multa di Lire
2'500'000 per violazione delle leggi doganali in relazione a fatti avvenuti
l’08.11.1988 nonché per violazione delle norme sulla disciplina dell’IVA in
relazione a fatti commessi l’08.11.1990 (passata in giudicato il 16.02.1992);
- sentenza
12.07.1999
della Corte di appello di __________ che gli ha inflitto la pena
della reclusione di 3 anni unitamente all’interdizione dai pubblici uffici per
5.
anni per associazione di tipo mafioso in relazione a fatti avvenuti nel
periodo settembre 1982-ottobre 1997 (passata in giudicato il 22.05.2001). (AI
50.
in MP inc. 2013.8476)
Al dibattimento di prime
cure, AP 1 ha voluto relativizzare la portata della condanna per associazione
di tipo mafioso:
“ Si tratta di
fatti vecchi, nel 1984/1985 frequentavo un ragazzo nel mio paese il quale era
legato ad ambienti poco puliti. Sono stato condannato per il solo fatto di
frequentare tale persona. Egli è stato condannato per associazione mafiosa.
ADR che ci sono state varie condanne per vari traffici di droga, ma noi
siamo stati ritenuti estranei a tali traffici. Voglio
precisare che ho seguito una fase di riabilitazione per questo reato, inoltre ho scontato 3 anni di carcere a __________.”
(verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 2 in inc. 72.2014.32)
Lo ha fatto anche sottolineando che il 28 giugno 2012 ha inoltrato
istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza di __________. Per
quanto qui di rilievo va precisato che l’istanza è ancora sub judice (doc. dib.
TPC 1 in inc. 72.2014.32).
II. Inchiesta
3.
L’inchiesta penale a
carico di AP 1 si è sviluppata a seguito del rapporto informativo 15 febbraio
2013.
della Polizia cantonale (Sezione TESEU) al Procuratore generalePG 1.
Ritenuto
che in questo rapporto si segnalava, tra l’altro, che il Municipio di __________
non si opponeva alla continuazione dell’uso come postribolo del __________
malgrado l’assenza di una licenza edilizia che autorizzasse tale destinazione,
il Procuratore generale è intervenuto, con lettera 20 febbraio 2013, presso
tale autorità ricordandole, in particolare, come fosse suo dovere far cessare
l’attività di prostituzione presso tale struttura.
A seguito di questo scritto, il
Municipio di __________ ha adottato una serie di provvedimenti volti a porre
fine al meretricio presso il “__________”. L’ultimo di questi provvedimenti é
la risoluzione 29 luglio 2013 con cui ha ordinato l’apposizione dei sigilli a
tutti i locali che è stata immediatamente eseguita dalla polizia cantonale.
Nell’ambito di quest’operazione, gli agenti hanno fermato AP 1, poiché si ritenevano
ostacolati nel loro intervento dalla sua condotta. Lo hanno interrogato presso
i loro uffici venendo a conoscenza ch’egli, avvalendosi del proprio smartphone,
aveva registrato tutto quanto accaduto.
A quel punto, il commissario
capo __________ ha disposto il sequestro dei due telefoni cellulari
dell’imputato (AI 1, rapporto di arresto provvisorio 30.07.2013, pag. 4, in
inc. MP 2013.6832).
Il 30 luglio 2013 AP 1 è stato scarcerato.
4.
A seguito della
querela presentata il 19 agosto 2013 dal commissario contro AP 1 per titolo di
registrazione clandestina di conversazioni, il 22 agosto 2013 la PP __________,
titolare dell’inchiesta, ha chiesto l’“analisi completa dei due telefoni
(iPhone 5) utilizzati in più occasioni dal rubricato per registrare
clandestinamente conversazioni (in particolare interessano file audio)”.
La polizia cantonale, non
ricevendo da AP 1 i relativi codici di accesso, ha potuto trascrivere soltanto
le registrazioni audio di uno dei due telefoni.
Il 17 settembre 2013, la PP ha contattato le persone, fra cui il
consigliere di Stato PI 1, le cui conversazioni erano state registrate con uno
dei due iPhone sequestrati a AP 1.
Dal 18 settembre al 2 ottobre 2013 la PP ha sottoposto alle
presunte vittime del reato di cui all’art. 179ter CP le
registrazioni clandestine che le concernevano. Esse, pur riconoscendo (eccetto
in due casi) la propria voce e precisando di non avere acconsentito alla
registrazione, decidevano chi di non sporgere denuncia chi, dopo averla sporta,
di revocarla.
Il 19 settembre 2013 ABC1 si è recato al Ministero pubblico per
una deposizione spontanea (in cui ha raccontato dell’incontro del 5 agosto
2013, di cui si dirà in seguito). Per i fatti di cui ha riferito ABC1 è stato
aperto, a carico di AP 1, un nuovo e separato procedimento per titolo di coazione
(art. 181 CP) e estorsione (art. 156 CP) (verbale PP 19.09.2013 ABC1 , pag. 1,
AI 1 in inc. MP 2013.8476).
Il 1° ottobre 2013, PI 1, sentito dal PP PP 1 (titolare della
nuova inchiesta), si è costituito accusatore privato.
Il 7 ottobre 2013, il PP PP 1 ha spiccato un mandato di cattura,
eseguito il giorno stesso, nei confronti di AP 1 cui ascriveva i reati di
tentata coazione (art. 22 e 181 CP), subordinatamente tentata estorsione (art.
22.
e 156 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di
presa d’immagini (art. 179quater CP) e registrazione clandestina di
conversazioni (art. 179ter CP) (AI 7).
Il 15 ottobre 2013 la Cassa Disoccupazione OCST ha segnalato al
Ministero pubblico il sospetto che AP 1, presentando la domanda di
disoccupazione e i relativi documenti, avesse tentato di ottenere prestazioni
non dovute.
Il 20 novembre 2013 Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino si è
costituito accusatore privato nell’ambito del procedimento di cui all’inc.
2013.8476
(AI 94).
Il 25 novembre 2013, il PP ha esteso l’istruzione ai reati di:
- promovimento
della prostituzione (art. 195 CP) in relazione al “metodo di controllo
temporale dell’uso delle stanze al primo piano destinate all’attività
prostitutiva” presso il __________ e al “calcolo dell’onere patrimoniale”
a carico delle prostitute,
- tentata
truffa (art. 22 e 146 cpv. 1 CP) per ottenere quale dipendente della __________
indebite indennità assicurative,
- falsità
in documenti (art. 251 cifra 1 CP) in relazione “all’uso, a scopo di
inganno, di falsi certificati di salario” come dipendente per ottenere le
suddette prestazioni assicurative,
- ripetuta
registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) in
relazione alla querela sporta da __________ che questi, poi, revocherà il 13
marzo 2014.
Il 13 dicembre 2013 la Divisione delle contribuzioni ha sporto
denuncia contro AP 1 per titolo di frode fiscale (art. 258-260 LT e art.
175-177 LIFD).
Il 18 dicembre 2013 e il 9 gennaio 2014, AP 1, interrogato dal PP,
ha contestato le nuove imputazioni ascrittegli.
Il 9 gennaio 2014, il PP ha esteso l’accusa al reato di ripetuta
violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa
d’immagini (art. 179quater CP), essendosi nel frattempo aggiunta la
querela di PC 2 (inoltrata il 29 dicembre 2013) (verbale PP 09.01.2014 AP 1,
pag. 1, AI 159 in MP inc. 2013.8476).
Sempre il 9 gennaio 2014, il PP, in applicazione del principio
dell’unità della procedura (art. 29 CPP), ha congiunto il procedimento condotto
dalla PP Tuoni (inc. 6832/2013) con quello da lui diretto (AI 157 in inc.
8476/2013).
Il 23 gennaio 2014 il PP, a seguito di ritiro della querela da
parte degli aventi diritto, ha emanato due decreti di abbandono nei confronti
di AP 1: uno del procedimento avviato su querela di PI 1 per il reato di cui
all’art. 179ter CP (AI 171 in inc. 8476/2013) e uno del procedimento
avviato su querela di QE 1 per i reati di cui agli art. 179ter e 179quater
CP (AI 172 in inc. 8476/2013).
Il 7 febbraio 2014 il PP, vista la desistenza dalle reciproche
querele di __________ e di AP 1 (uno per i reati di cui agli art. 179ter
e 179quater CP e l’altro per quelli di cui agli art. 173, 177 e 180
CP), ha emanato un decreto di non luogo a procedere per entrambi (AI 178 in
inc. 8476/2013).
Il 25 febbraio 2014 il commissario __________, in merito ai fatti avvenuti
il 29 luglio 2013 a __________, ha ritirato la querela sporta nei confronti di AP
1.
per il reato di cui all’art. 179ter CP, per cui, il giorno
successivo, il PP ha emanato un decreto di abbandono del procedimento (AI 196
in inc. 8476/2013).
Il 27 febbraio 2014 il PP ha abbandonato anche il procedimento
avviato a carico di AP 1 in relazione ai medesimi fatti per titolo di violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) e in relazione
ai fatti del 5 agosto 2013 per titolo di tentata estorsione (art. 22 e 156
cifra 1 CP), non ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi costitutivi dei
reati (AI 201 in inc. 8476/2013).
Il procedimento penale a carico di AP 1 è sfociato nell’atto di
accusa 29/2014 del 3 marzo 2014 e nell’atto di accusa aggiuntivo 61/2014 del 15
maggio 2014, solo parzialmente confermati dalla Corte delle assise criminali
con sentenza 3 giugno 2014.
AP 1 è stato in carcerazione preventiva dal 29 al 30 luglio 2013 e
dal 7 ottobre 2013 al 27 gennaio 2014 ed è, poi, passato, il 28 gennaio 2014,
al regime di anticipata esecuzione della pena. È stato scarcerato il 3 giugno
2014, dopo la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado.
III. Appello
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
5.
Al dibattimento
d’appello, l’avv. DI 1 ha proposto una serie di questioni pregiudiziali:
- la
concessione di un salvacondotto per permettere al suo patrocinato di
partecipare al dibattimento;
- la
celebrazione del dibattimento in videoconferenza per permettere al suo cliente
di partecipare al dibattimento a distanza;
- la
registrazione della fase della discussione del dibattimento, considerata
l’assenza del suo assistito;
- l’estromissione
dalle carte processuali dei verbali d’interrogatorio di PI 1, ABC1 e ABB:
istanza motivata con il fatto che le dichiarazioni contenute in tali verbali
sono state raccolte in interrogatori cui né l’imputato né i suoi patrocinatori
sono stati citati.
concessione di un salvacondotto
6.
L’istanza è stata
respinta per le motivazioni già esposte nella decisione 28 ottobre 2015 cui si
rinvia (doc. CARP LXXXIII).
celebrazione del dibattimento in videoconferenza
7.
Motivata con le
stesse ragioni di quella tendente alla concessione di un salvacondotto,
l’istanza è stata respinta per le identiche argomentazioni che hanno condotto
alla reiezione della prima.
registrazione del dibattimento
8.
Richiesta dall’avv. DI
1.
che ha sostenuto che, vista l’assenza del suo patrocinato, essa era
necessaria per garantire la pubblicità del dibattimento, l’istanza tendente
alla sua registrazione è stata respinta poiché l’art. 76 cpv. 4 CPP prevede
tale possibilità - non quale concretizzazione del principio della pubblicità
del dibattimento - ma quale supporto della verbalizzazione scritta.
Supporto, peraltro, non ritenuto necessario da questa Corte.
estromissione dalle carte processuali dei verbali
d’interrogatorio di PI 1, ABC1 e ABB
9.
L’istanza è stata
respinta sulla scorta delle seguenti considerazioni.
a. Per l’art. 147 cpv.
1.
CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da
parte, in particolare, del pubblico ministero e di porre domande.
Il cpv. 3 dello stesso disposto prevede che la parte o il suo
patrocinatore può esigere che la prova sia ripetuta qualora essa stessa, se si
tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore, siano
stati impediti di partecipare per motivi cogenti.
Ricordato che questo disposto concretizza il diritto di essere
sentito nel contenuto definito sin lì dalla giurisprudenza del TF (DTF 131 I
476.
consid. 2.2), ci si limita a ricordare che è pacificamente ammesso che
all’esercizio di tale diritto le parti possono rinunciare (DTF 121 I 30 consid.
5f; STF 1P.260/2005 del 25 agosto 2005 consid. 2.1;1P.706/1999 del 29.03.2000
consid. 2a) e che l’estromissione - prevista dall’art. 141 cpv. 5 CPP, in
sintesi, per i mezzi di prova ottenuti illecitamente (Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 (RS 05.092),
pag. 1089 seg.) - non è la sorte obbligata dei verbali assunti senza
contraddittorio che, per costante giurisprudenza, possono, a determinate
condizioni, essere comunque utilizzati (STF 6B_510/2013 del 03.03.2014 consid.
1.3.2
;6B.75/2013 del 10.05.2013 consid. 3.3;6B_670/2012 del 15.07.2013
consid. 4.3.;6B_125/2012 del 28.06.2012 consid. 3.3.1.; 6B 10/2009 del
06.10.2009
consid. 2.2.3.;6B_132/2009 del 29.05.2009 consid. 2.3.).
Ciò detto, si rileva, in concreto, quanto segue.
verbali di ABC1
b. ABC1 è stato sentito
tre volte dagli inquirenti.
Una prima volta, il 19 settembre 2013 (AI 1), quando si è
spontaneamente presentato al MP.
Si trattava di un’audizione non programmata che - al di là
dell’indicazione in testa al verbale - era, in sostanza, una denuncia al MP
ritenuto che dagli atti non risulta che gli inquirenti siano stati informati
dell’incontro del 5 agosto 2013 prima di quell’audizione (che è, difatti, il primo
atto dell’incarto, AI 1 in inc. 2013.8476).
In queste condizioni, era evidentemente difficile organizzare
l’audizione di ABC1 alla presenza di AP 1 e/o del suo patrocinatore.
Va, poi, rilevato che né AP 1 personalmente né i due avvocati
(entrambi più che sperimentati nel diritto penale) dai quali egli era
patrocinato anche nella fase del procedimento precedente la procedura d’appello
hanno mai chiesto che l’audizione di ABC1 venisse ripetuta.
Ma non solo.
Come detto, oltre che in quell’occasione, ABC1 è stato sentito
dagli inquirenti altre due volte: il 22 novembre 2013 (AI 105) e il 27 novembre
2013.
(AI 117).
A queste due audizioni ha partecipato anche l’avv. __________
(unico patrocinatore di AP 1 in quella fase processuale) che, al termine di
entrambi i verbali, ha espressamente dichiarato di non avere alcuna domanda da
porre a ABC1.
E’, dunque, evidente che il diritto al contradditorio di AP 1 nei
confronti di ABC1 gli è stato pienamente garantito.
I verbali di ABC1, dunque, sono pacificamente utilizzabili.
verbale di PI 1
c. PI 1 è stato sentito
una sola volta, il 1. ottobre 2013 (AI 3 in inc. 2013.8476).
Così come risulta dal verbale, anch’egli è stato sentito a seguito
di una richiesta spontanea e non a seguito di una convocazione del MP.
Il Consigliere di Stato è deceduto il 20 ottobre successivo.
Ne segue che, come risulta da costante giurisprudenza, nonostante
non siano state raccolte in contraddittorio, le sue dichiarazioni sono
pacificamente utilizzabili nella misura in cui esse sono pienamente confortate
da quelle di ABC1 - vi è, infatti, totale concordanza tra le due versioni - e
visto che AP 1 ha avuto ampiamente modo di esprimersi al riguardo (STF
6B_510/2013 del 03.03.2014 consid. 1.3.2.;6B.75/2013 del 10.05.2013 consid.
3.
;6B_670/2012 del 15.07.2013 consid. 4.3.;6B_125/2012 del 28.06.2012
consid. 3.3.1.; 6B 10/2009 del 06.10.2009 consid. 2.2.3.;6B_132/2009 del
29.05.2009
consid. 2.3.).
Va, inoltre, rilevato come lo stesso AP 1 non abbia dato, sullo
svolgimento dell’incontro del 5 agosto 2013, versioni divergenti da quelle di PI
1.
e ABC1: egli ha, infatti, confermato, con le sue ammissioni, tutte le
dichiarazioni rese precedentemente dagli altri protagonisti di quell’incontro
(con l’unica eccezione relativa allo stato d’animo di PI 1 alla visione del
filmato, questione, come vedremo, pacificamente risolvibile).
Vista la sostanziale concordanza delle versioni rese da ABC1 e PI
1.
con quelle rese da AP 1, la Corte non ha compreso le motivazioni della
richiesta difensiva: oltre che, come visto, del tutto infondata anche in
relazione alle garanzie procedurali offerte, in particolare, dal CPP, essa non
sembra, infatti, essere motivata dalla preoccupazione di garantire un corretto
accertamento dei fatti ai sensi dell’art. 6 CPP.
verbale di ABB
d. ABB è stato sentito
una sola volta, il 2 ottobre 2013 (AI 5).
Dal verbale risulta che egli è stato sentito a seguito di
citazione “verbale”.
Alla sua audizione non ha partecipato né AP 1 né l’allora suo
unico patrocinatore, avv. __________.
Nemmeno risulta che essi siano stati verbalmente avvisati di tale
audizione e invitati a parteciparvi.
Risulta, poi, dagli atti che, il 25 ottobre 2013, l’avv. __________
aveva chiesto al PP che il suo cliente venisse posto a confronto con ABB (AI
63).
A tale richiesta il PP non ha dato alcun seguito.
Essa non è, però, più stata riproposta.
Non solo non è stata riproposta al PP.
Nemmeno la richiesta di confronto e/o audizione di ABB è stata
sottoposta alla Corte di prime cure: infatti, ABB non è fra i (numerosi) testi
la cui audizione è stata chiesta ai primi giudici con l’istanza probatoria
inoltrata il 19 maggio 2014 dallo stesso avv. __________.
In queste condizioni, il consapevole e perdurante silenzio
difensivo che ha fatto seguito alla richiesta del 25 ottobre 2013 non può che
essere considerato come una successiva rinuncia all’esercizio del diritto al
contradditorio nei confronti di ABB.
Ciò detto, quand’anche si dovesse concludere che non vi è stata
valida rinuncia, il verbale di ABB - che, pur chiamandosi fuori, sullo
svolgimento dell’incontro non dà versioni diverse da quelle di AP 1 e degli
altri protagonisti - potrebbe essere utilizzato poiché non è né l’unica prova a
carico di AP 1 né quella determinante.
In ogni caso, per prudenza, potendo procedere all’accertamento dei
fatti anche senza utilizzare tale mezzo probatorio, questa Corte non ne farà
uso.
10.
Al dibattimento
d’appello, l’avv. DI 1 ha, poi, presentato le seguenti istanze probatorie:
- l’acquisizione
agli atti della copia certificata conforme dell’intervista telefonica
rilasciata da PI 1 alla RSI il 13 ottobre 2013;
- l’audizione
di __________ per sentirlo sul contenuto della sua dichiarazione 14 settembre
2015.
prodotta da AP 1 con il suo memoriale 2 novembre 2015;
- l’audizione
di ABB per sentirlo su quanto successo prima dell’incontro del 5 agosto 2013 e
quella di __________ per riferire su quanto PI 1 gli ha confidato sull’incontro
del 5 agosto 2013;
- l’acquisizione
agli atti della chiavetta USB su cui, a suo tempo, il suo patrocinato aveva
registrato l’intervista rilasciata da PI 1 alla RSI.
11.
Ricordato i principi
che reggono l’assunzione delle prove in sede d’appello (art 389 CPP), la Corte
ha respinto tutte le istanze probatorie presentate al dibattimento. Esse vertevano,
tutte, ad acclarare fatti già sufficientemente ed esaurientemente accertabili
sulla scorta del materiale probatorio in atti.
SFRUTTAMENTO DI ATTI SESSUALI-PROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONE
12.
Il procuratore
pubblico, nella sua dichiarazione d’appello, ha chiesto che AP 1 sia condannato
anche per il reato di cui all’art. 195 CP. Ricordata la ratio di questa norma e
la DTF 129 IV 71 che ne esplicita i presupposti, la pubblica accusa sottolinea
che AP 1 incitava le prostitute ad alloggiare al __________ proponendo
inizialmente una camera gratuita, definiva gli spazi in cui esercitare il
meretricio e le assoggettava ad un sistema di tassazione che le scoraggiava dal
superare un certo tempo per prestazione. Il PP ha rilevato, inoltre, che AP 1
controllava il tempo che le prostitute trascorrevano con i clienti,
videoregistrandole. Essendo funzionali al calcolo dell’onere finanziario a
carico delle prostitute, le videoregistrazioni dimostrano, secondo il PP, lo
sfruttamento della prostituzione.
12.1
Sul diritto, ci si
limita a ricordare che l'art. 195 CP ritiene autore di promovimento della
prostituzione (e lo punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con una
pena pecuniaria) colui che:
a. sospinge
alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne
promuove la prostituzione;
b. sospinge
altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne
un vantaggio patrimoniale;
c. lede
la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in
questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre
circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;
d. mantiene
una persona nella prostituzione
e che il bene giuridico tutelato da questo disposto non è la morale
pubblica né l'ordine pubblico bensì, da un lato, la libertà decisionale e
sessuale della persona che si prostituisce e, d’altro canto, quella della
persona che è sospinta, suo malgrado, a prostituirsi.
Per il resto, in applicazione dell’art. 82 cpv.
4.
CPP, si rinvia al consid 5.2. della sentenza impugnata (pag. 96 - 102).
12.2
Per l’accertamento
delle condizioni d’esercizio della prostituzione nel __________ sono
illuminanti le dichiarazioni - sostanzialmente concordi - rese:
- dai
dipendenti della __________: __________ __________ e __________,
- dalla
prostituta PC 2,
- da AP 1.
a. prezzi delle camere
private
A detta di __________, per promuovere il __________ come luogo di
lavoro delle prostitute, l’uso della camera privata era, inizialmente (nel
2011), gratuito e, solo in seguito, è diventato oneroso, con un graduale
aumento del prezzo: dapprima “un fisso giornaliero di CHF 40.00”, dopo “CHF
50.00
forfait, poi 70.00 e nell'ultimo periodo, forse da
febbraio 2013, CHF 80.00 forfait” (verbale PS 16.10.2013 __________,
pag. 2-4, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 22.10.2013 __________,
pag. 7, 10, AI 59 in MP inc. 2013.8476).
Anche __________ ha reso
identiche dichiarazioni cui ha aggiunto soltanto che, all’inizio, sempre nell’ottica
di promuovere l’EP, le prostitute beneficiavano anche di colazione, pranzo e
cena gratuiti (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-6, 8, AI 54 all. 2 in
MP inc. 2013.8476) e che queste nei “giorni morti”, cioè quando c’era
penuria di clienti, erano esonerate dal pagare i fr. 80.- per l’alloggio nella
camera privata (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 2 in MP
inc. 2013.8476).
Pure PC 2, prostituta presso il __________, ha quantificato in fr.
80.
- al giorno il costo della camera privata, comprensivo di caffè al mattino
(verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2, AI 73 in MP inc. 2013.8476).
AP 1, confrontato con queste dichiarazioni, ha confermato che il
prezzo della stanza privata in cui alloggiavano le prostitute era di fr. 80.-
giornalieri (verbale PP 09.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 159 in MP inc. 2013.8476; verbale
PP 23.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verb. dib. di primo
grado, all. 2, pag. 8-10).
Ne risulta che è accertato, in modo inconfutabile, che le
prostitute che lavoravano al __________ hanno pagato la camera privata in cui
alloggiavano al massimo fr. 80.- al giorno.
b. prezzi delle camere in
cui si esercitava la prostituzione
Secondo __________, all’inizio, le prostitute pagavano fr. 20.-
ogniqualvolta usufruivano di queste camere ubicate al primo piano del __________.
In questo prezzo era compresa la pulizia giornaliera della stanza.
L’uso di queste stanze era, in seguito, divenuto gratuito per la
prima ora, mentre costava “CHF 20.00 ogni 30 minuti supplementari” (verbale
PS 16.10.2013 __________, pag. 2-4, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP
22.10.2013
__________, pag. 7, AI 59 in MP inc. 2013.8476).
__________ ha rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore, aggiungendo
che la somma di fr. 20.- richiesta in un primo tempo per l’uso della stanza
dove prostituirsi “comprendeva un lenzuolo e due asciugamani puliti e i
bagno doccia monouso per la ragazza e per il cliente” (verbale PS
17.10.2013
__________, pag. 4, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476) e,
specificando che, esso, in seguito, è divenuto gratuito “fino a 60 minuti e
poi vi era una “tassa” di 20.-- chf ogni 30 min aggiuntivo o frazione
successiva” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4, AI 54 all. 2 in MP
inc. 2013.8476).
__________, nipote di AP 1 e già alle dipendenze di __________
come “tuttofare”, ha dichiarato, in linea con le deposizioni dei suoi colleghi,
che il cliente “avrebbe potuto utilizzare "la camera" per
un'ora. In caso di utilizzo maggiore a
questo tempo, ci sarebbe stata un'aggiunta di CHF 20.-- per ogni 30'
supplementari” ed ha aggiunto che “questi soldi in pratica era
la ragazza che doveva versarli alla
reception” (verbale PS 28.10.2013 __________,
pag. 3, 6, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Di ugual tenore sono le dichiarazioni di PC 2 sul “supplemento
di CHF 20.--” (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc.
2013.
).
Anche su questa circostanza AP
1.
ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle appena citate (verbale
PP 25.11.2013 AP 1, pag. 7, 10, AI 107 in MP inc. 2013.8476; verbale PP
09.01.2014
AP 1, pag. 3, AI 159 in MP inc. 2013.8476; cfr., anche, verbale PP
23.01.2014
AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verbale dib. di primo
grado, all. 2, pag. 8-10). Egli ha, poi, precisato che quello che viene
impropriamente definito come “supplemento” era stato stabilito per
permettere a tutte le prostitute di lavorare:
“ per la prostituzione la prima ora era gratis (contrariamente a quello
che si usa nel resto della Svizzera), solo dopo questa ora pagavano ogni 30
minuti 20.- franchi. Quando una ragazza prendeva la camera veniva annotato
l’orario, stessa cosa quando riportava la chiave dopo aver finito col cliente.
(…).
Qual era lo scopo di tale supplemento?
In genere si paga in tutti i posti, noi invece
davamo un’ora gratis.
Se si trattava di clienti esterni che volevano
usufruire della camera con sauna, pagavano sempre (es. coppie esterne). Invece
se era una ragazza che alloggiava al __________ a volere la camera per
prostituirsi, la prima ora era gratis. L’agevolazione dunque era solo per le
ragazze che risiedevano al __________. Gli esterni pagavano 20 franchi ogni 30
minuti. La sauna era una zona privata del __________. (…)
ADR che il supplemento non voleva essere inteso come
un supplemento, loro avrebbero dovuto pagare sempre, invece un’ora la
regalavamo.
Così facendo avevate intenzione di favorire il
ricambio nelle camere?
Sì, in effetti era anche per questo, l’ho anche
dichiarato a verbale dinanzi al PP. (…)
(verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
È, dunque, accertato che le prostitute che lavoravano al __________
fruivano della stanza in cui si prostituivano gratuitamente per la prima ora.
Vi era obbligo di pagamento soltanto quando la permanenza superava questo
limite orario: dovuti erano, in questi casi, fr. 20.- ogni 30 minuti (o
frazione di essi) aggiuntivi.
c. videosorveglianza
__________ ha dichiarato che la videosorveglianza, visibile dagli
schermi della reception, era stata da lui installata nelle parti comuni e che
era più volte segnalata da cartelli all’interno del motel.
Sull’ubicazione degli impianti, __________ ha precisato che
“ vi erano
telecamere nell’atrio di accesso delle camere al 1° piano, e telecamere che
filmavano gli ingressi delle camere, nei posteggi, nella zona bar e comunque
nelle zone libere e non private”.
Per __________, la videosorveglianza “serviva anche per
verificare gli orari di entrata delle ragazze nelle camere e le uscite per
eventuali supplementi di tariffe sulla camera e anche per la sicurezza stessa
delle ragazze nelle camere.”
(verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-6, 8, AI 54 all. 2 in MP
inc. 2013.8476; cfr. anche verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all.
1.
in MP inc. 2013.8476).
__________ ha, nella sostanza, confermato queste dichiarazioni
precisando che “raramente, allorquando c’erano delle discussioni con il
cliente, si verificava mediante la registrazione il tempo di entrata e di
uscita delle camere. La videosorveglianza serviva perlopiù per controllare quei
clienti che facevano casino nelle camere e/o per annotare le targhe delle
machine che entravano e/o uscivano.” (verbale PS 28.10.2013 __________,
pag. 4, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
È, dunque, accertato che (eccezion fatta per la videocamera che ha
ripreso le note immagini e di cui si dirà in seguito) la videosorveglianza era
stata istallata per stabilire la durata della permanenza nelle camere in cui si
esercitava la prostituzione così da poter agevolmente quantificare il dovuto al
locatore e alla prostituta.
Inoltre, con essa si era voluto assicurare la sicurezza nell’EP.
d. assenza/presenza di
controlli/direttive sul modo di esercitare la prostituzione
__________ ha dichiarato che AP 1 non ha mai richiesto alle
ragazze di “fornire prestazioni gratuite a clienti o a suoi amici e
mai si sarebbe permesso. Da quel punto di vista era molto corretto con le
ragazze”(verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 1 in MP inc.
2013.
).
__________ ha, inoltre,
aggiunto che “le ragazze non avevano obblighi di far “bere” i clienti e non
avevano vantaggi economici sul “bevuto” del cliente. Il guadagno del locale
sulle ragazze era l’uso della camera.”
Secondo __________, ogni
giorno, “le ragazze, in media, avevano 4 o 5 clienti a testa. Questo a
dipendenza dei momenti, vi erano periodi dove per giorni non vi erano clienti”
(verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-5, AI 54 all. 2 in MP inc.
2013.
).
__________, dopo aver premesso che, di regola, i clienti pagavano
la prostituta fr. 100.- ogni 30 minuti, ha precisato che “questo è quanto le ragazze chiedevano. Non vi era una tariffa dettata dal __________, ognuna si arrangiava”
(verbale PS 28.10.2013 __________,
pag. 3, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Questa circostanza è stata
confermata dalla prostituta PC 2 (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73
in MP inc. 2013.8476).
AP 1,
dal canto suo, ha pure confermato di avere lasciato libere le ragazze di
richiedere il prezzo che volevano per le loro prestazioni sessuali e di non
avere mai imposto loro di consumare o far consumare bevande al bar:
“ le ragazze potevano farsi pagare quanto volevano. (…) ADR che il
cliente per bere pagava 9 franchi. Le ragazze erano libere di agire come meglio
ritenevano (…) “ADR che la ragazza aveva una tessera e se non erro pagava per
le consumazioni la metà rispetto a quanto doveva pagare il cliente. In ogni
caso non avevano l’obbligo di intrattenersi al bar” (verbale dib.
di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
Dal materiale probatorio in atti, risulta, dunque, che AP 1:
- non ha
obbligato le meretrici a prostituirsi gratuitamente con lui o con persone a lui
vicine;
- non ha loro imposto tariffe per le prestazioni sessuali;
- non ha loro
imposto dei tempi relativamente alle loro prestazioni;
- non le ha
obbligate a fare in modo che i loro clienti spendessero nel bar.
12.3
A titolo preliminare,
si osserva che l’atto d’accusa sembra riunire in un’unica imputazione elementi
riconducibili alle differenti fattispecie previste dall’art. 195 CP.
Il procuratore pubblico, da un
lato, con la formulazione “sospinto e mantenuto nella prostituzione”
pare faccia riferimento alle fattispecie di cui all’art. 195 lett. b e d CP.
Dall’altro, ascrivendo all’imputato la sorveglianza informatica e tramite video
della “durata esatta dell’attività prostituiva onde tassarne l’esercizio
secondo un tariffario da lui man mano allestito allo scopo” allude ad una
lesione della libertà d’esercizio della prostituzione e, pertanto, all’art. 195
lett. c CP.
Quale ulteriore premessa, si
rileva che gli inquirenti hanno interrogato soltanto una delle numerose
prostitute che hanno esercitato il meretricio presso il __________. Si tratta
di PC 2 che è stata sentita principalmente in quanto protagonista, con QE 1,
del noto video. A lei sono state rivolte solo marginalmente domande volte ad
accertare i presupposti fattuali del reato qui in discussione.
sospingimento alla
prostituzione ex art. 195 lett. b CP
12.3.1
a. Dalle risultanze
d’inchiesta non emerge che AP 1 abbia condizionato, con una certa intensità, la
libertà decisionale delle ragazze che alloggiavano al __________ iniziandole
alla prostituzione.
Non è, in primo luogo, provato
che esse, prima di incontrare l’imputato, non esercitassero già la
prostituzione. Dagli atti, sembra emergere il contrario, vista in particolare
la promozione fatta da AP 1 (con la camera gratuita) volta ad attirare al __________
le prostitute che esercitavano altrove con condizioni meno favorevoli.
Ora, ritenuto che solo una
persona che non si è ancora prostituita può essere sospinta alla prostituzione
(FF 1985 II 901, 975), manca in concreto l’elemento cardine del sospingimento
come iniziazione a tale attività.
Già solo per questa ragione,
l’art. 195 lett. b CP non si configura nel caso di specie.
b. Agli atti, mancano,
inoltre, accertamenti che suffraghino l’ipotesi di pressioni subite dalle
prostitute ad opera di AP 1. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti emerge
tutt’al più che l’afflusso di prostitute nella struttura era indotto, in
particolare, dal prezzo mite delle stanze in cui esse potevano lavorare.
L’imputato si è, pertanto, limitato ad allettare le prostitute per farle
lavorare presso l’EP da lui diretto, offrendo, rispetto alla concorrenza,
migliori condizioni che le donne hanno liberamente accettato.
c. Agli atti mancano
pure totalmente riscontri sugli elementi posti dal legislatore a corredo delle
asserite pressioni esercitate sulle vittime, ovvero l’aver abusato di un
rapporto di dipendenza oppure l’aver tratto un vantaggio economico.
Dalle tavole processuali non
emerge, infatti, che fra le prostitute e AP 1 vi fosse un rapporto di
dipendenza. Vero è che PC 2, l’unica prostituta interrogata dagli inquirenti,
munita di regolare permesso di lavoro, mai si è descritta succube di AP 1 né ha
sostenuto che quest’ultimo abbia approfittato di un suo ipotetico stato di
debolezza per indurla, con promesse fittizie, a prostituirsi.
Che le ragazze attive al __________
non fossero dipendenti da AP 1 è, del resto, suffragato non solo dalla
circostanza ch’esse erano nella condizione di potersi prostituire altrove in
quanto in regola dal profilo giuridico (al riguardo si ricorda che quelle
presenti nell’EP al momento dell’intervento di Polizia del 29 luglio 2013 erano
tutte al beneficio di un valido permesso per svolgere la loro attività e che
nella struttura non risulta abbiano mai lavorato meretrici in violazione della
legislazione cantonale), ma soprattutto dalle dichiarazioni dello stesso
imputato che, come visto, in una telefonata da lui stesso registrata, si è lamentato
del fatto che almeno una quindicina di “ragazze nostre” erano passate
deliberatamente all’__________ di __________ (rapporto d’esecuzione 02.09.2013
Polizia cantonale, registrazione 20130727 011008, AI 20 in MP inc. 2013.6832).
Venendo al vantaggio economico tratto da AP 1, in sede
d’istruttoria è emerso che le ragazze pagavano fr. 80.- al giorno per
alloggiare in una camera del motel (caffè e imposte comprese).
Ora, nell’ACC 29/2014 del
03.03
, il PP ha rimproverato all’imputato di avere tratto “un lucroso
vantaggio patrimoniale”, mettendo a disposizione delle prostitute “dei
locali al primo piano adibiti allo scopo” (n.d.r. sottolineatura
nostra), “onde tassarne l’esercizio secondo un tariffario da lui man mano
allestito allo scopo”. Ne deriva che l’imputazione è circoscritta a quanto
versato dalle ragazze all’imputato per disporre di camere ove prostituirsi,
mentre non è sostenuto dalla pubblica accusa che il prezzo di fr. 80.- da loro
pagato per fruire di stanze come alloggio privato fosse esorbitante al punto da
diventare coercitivo.
La congruità di quest’ultimo
prezzo non dev’essere, pertanto, oggetto d’esame da parte di questa Corte.
Resta, dunque, da analizzare se
AP 1, chiedendo alle prostitute di pagare fr. 20.- per ogni 30 minuti o frazione
di essi aggiuntivi alla prima ora (gratuita) di utilizzo delle camere per
prostituirsi, abbia limitato notevolmente la loro libertà di agire.
Al riguardo, la pubblica accusa
non ha fornito alcuna prova.
Invero, dagli atti emerge che presso il __________ il cospicuo
numero di prostitute (finanche una quarantina: rapporto 09.10.2012 __________,
pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476) aveva una limitata disponibilità
di stanze in cui esercitare la loro attività (“a questo scopo avevano a
disposizione 6 camere al primo piano e altre 4 al PT quando le prime venivano chiuse”;
verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8). Acquista, pertanto, consistenza la
dichiarazione di AP 1 secondo cui lo scopo del “supplemento” di fr. 20.- era di
favorire il ricambio delle ragazze nelle camere (ibidem pag. 9).
Resta il fatto che l’impatto economico della tassa sul provento
delle meretrici era in sé modesto, non solo per la sua entità - mite se si
considera la gratuità della prima ora ed il servizio di pulizia in camera ogni
mattina - ma anche per il fatto che ad essa corrispondeva, pur sempre, un
ulteriore guadagno di fr. 100.- per la prostituta a causa della protratta
prestazione sessuale (almeno per quanto attiene all’unica prostituta
interrogata: verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc. 2013.8476;
anche per le altre prostitute a detta di verbale PS 28.10.2013 __________, pag.
3, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Non è, pertanto, provato - ed,
anzi, i pochi elementi in atti lo sconfessano - che la tassa richiesta abbia
avuto una portata coercitiva tale da condizionare la libertà di agire delle
prostitute del __________.
sorveglianza o imposizioni
inerenti all’esercizio della prostituzione ex art. 195 lett. c CP
12.3.2
Dall’istruttoria non
risulta che AP 1 abbia sorvegliato le prostitute o imposto loro modalità e
circostanze per l’esercizio della loro attività in modo da limitarne
l’autodeterminazione sessuale.
È pur vero che l’inchiesta ha
permesso di stabilire che - oltre che in una stanza - c’erano videocamere in
alcuni spazi comuni dell’EP (atrio, ballatoio, zona bar, posteggi, …) e che le
riprese erano visibili sugli schermi della reception.
Questo non ha, però, leso
l’autodeterminazione sessuale delle prostitute.
La videosorveglianza negli
spazi comuni, da un lato, era volta a prevenire disordini all’interno dell’EP
e garantirvi la sicurezza e l’ordine permettendo di dissuadere o quanto meno
individuare eventuali malintenzionati.
Dall’altro, essa permetteva di
stabilire il momento di entrata e di uscita dalla stanza della prostituta e del
cliente e, di riflesso, il prezzo per il supplemento di tempo dovuto dalla
prima e il prezzo per la prestazione sessuale dovuto dal secondo (verbale PS
17.10.2013
__________, pag. 5, AI 54 all. 2 e verbale PS 28.10.2013 __________,
pag. 4, AI 72 in MP inc. 2013.8476). Ora, quel che qui interessa è che,
malgrado queste riprese video, le prostitute sono sempre state libere di
protrarre la permanenza nella stanza in cui si prostituivano, pagando una tassa
esigua e priva di portata coercitiva come argomentato al consid. 12.3.1. lett.
c). Il videocontrollo non ha, pertanto, mai limitato seriamente la loro libertà
d’azione.
Tutt’al più, le immagini
videoregistrate possono avere permesso una più efficace applicazione del
“supplemento” di fr. 20.- essendo la durata della permanenza facilmente
verificabile in caso di contestazioni.
Lo stesso dicasi delle
annotazioni su una tabella Excel dell’orario in cui le prostitute prendevano le
chiavi della stanza e quello in cui le riportavano (verbale PS 28.10.2013 __________,
pag. 3, 6, AI 72 in MP inc. 2013.8476; verb. dib. di primo grado, all. 2, pag.
8).
In ogni caso, tali accorgimenti
non hanno limitato le prostitute nella loro autodeterminazione sessuale.
Ora, nella misura in cui i controlli di AP 1 erano
volti al funzionamento dell’economia aziendale (“betriebswirtschaftliche
Kontrolle”) e non hanno comportato un forte assoggettamento delle
prostitute, non configurano la fattispecie di cui all’art. 195 lett. c CP (DTF
126.
IV 76 consid. 3).
Va da sé,
infatti, che, come capita per altri ambiti commerciali, l’esercizio di un
postribolo comporta l’imposizione di determinate regole che, in una certa
misura, condizionano chi ci lavora. Le stesse esigenze di organizzazione
aziendale inducono chi gestisce il locale a stabilire delle direttive motivate
dal profilo oggettivo e che servano anche a salvaguardare gli interessi delle
altre prostitute (cfr., ad es., misure antidumping).
Nel caso di
specie, come visto sopra, il pagamento di fr. 20.- ogni mezz’ora successiva
alla prima ora (che era gratuita) mirava a favorire il ricambio delle
prostitute all’interno delle camere del __________ - e, così, la possibilità
per tutte di lavorare - e si giustificava, per le ragioni già esposte, dal
profilo oggettivo (verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-9; rapporto
09.10.2012
__________, pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476).
L’incidenza
sul meretricio di tale tributo, di entità contenuta, non è lesiva della libertà
d’azione ai sensi dell’art. 195 lett. c CP (Jositsch/Drzalic, Strafrechtliche
Beurteilung erotischer Etablissements, in AJP 2015, pag. 326).
Per il resto, emerge dalle
dichiarazioni dell’unica prostituta interrogata sulla questione (verbale PS
29.10.2013
PC 2, pag. 4, AI 73 e verbale PS 08.01.2014 PC 2, pag. 2-3, AI 154
in MP inc. 2013.8476), che ella non sapeva che, in una camera, vi fosse un
sistema di videosorveglianza. Già solo per questo, si può concludere per
l’assenza di un qualsivoglia suo condizionamento dipendente da tale impianto.
Dall’inchiesta non è, inoltre, emerso che AP 1 abbia limitato la
libertà decisionale delle meretrici, imponendo loro modalità d’esercizio della
prostituzione. In particolare, risulta che le prostitute:
- erano
libere di arrivare al __________ e di partire per altre destinazioni, potendo,
come visto, di loro iniziativa cambiare posto di lavoro,
- erano
libere di accompagnarsi con chi volevano,
- erano
libere di stabilire la propria tariffa e il loro orario di presenza e di
lavoro,
- erano
libere di decidere se consumare bevande al bar,
- non
dovevano raggiungere obiettivi di guadagno prefissati da terzi.
Da quanto precede discende
che non vi sono elementi atti ad accertare che le ragazze operanti al __________
non esercitassero liberamente la loro professione.
mantenimento nella
prostituzione ex art. 195 lett. d CP
12.3.3
Agli atti, nemmeno
risulta che AP 1 abbia mantenuto nella prostituzione le donne che lavoravano
nel suo EP. E questo già solo per il fatto che dalle deposizioni di chi vi
lavorava - inclusa quella di PC 2 - mai è emerso che una prostituta abbia
inteso cessare la propria attività o fosse pronta a farlo ma che non abbia
potuto mettere in atto un tale progetto per colpa di AP 1.
Già solo per questi motivi, questa imputazione cade nel vuoto.
Sulla base di tutte le argomentazioni suesposte, l’appello del
procuratore pubblico deve essere respinto e il proscioglimento dell’imputato
dal reato di sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione
di cui al pto. 2 dell’AA confermato.
RIPETUTA VIOLAZIONE DELLA SFERA SEGRETA O PRIVATA MEDIANTE
APPARECCHI DI PRESA D’IMMAGINI EX ART. 179quater
CP / REGISTRAZIONE CLANDESTINA DI CONVERSAZIONI EX ART. 179ter
CP
13.
In sede d’appello, AP
1.
ha contestato la condanna per il reato ripetuto di cui all’art. 179quater CP (che, invece, non era contestato in
primo grado), nonché il reato di cui all’art. 179ter
CP, prospettato da questa Corte, in via alternativa, al dibattimento di appello,
limitatamente alla registrazione clandestina eseguita ai danni di PC 1 presso
il grotto __________ di __________ il 3 agosto 2011.
14.
Sul diritto, ci si può
limitare a ricordare che l’art. 179quater cpv. 1 CP sancisce il
divieto di osservare o fissare su supporti d’immagine fatti rientranti nella
sfera segreta oppure fatti, non osservabili senz’altro da ognuno, rientranti
nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di quest’ultima (cfr. DTF
118.
IV 41 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berna 2010, ad art. 179quater n. 4) e rinviare, per il
resto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 5.3. della sentenza
impugnata (pag. 103 e 104).
Giusta l'art. 179ter cpv. 1 CP è punito, a querela di
parte, chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un
supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi.
La registrazione punibile
ai sensi di questa norma deve avvenire tramite un supporto del suono, ovvero un
apparecchio, analogico o digitale, che permetta di registrare segnali sonori
per poi poterli riprodurre a discrezione, deve riguardare una conversazione non
pubblica e deve aver luogo malgrado non vi sia il consenso dell’interlocutore
registrato (von Ins/Wyder in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 11-392, 3a
ed., Basilea 2013, ad art. 179ter, n. 2 ss; Corboz, Les infractions
en droit suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad art. 179ter, n. 1
ss.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, § 82, n. 2229
ss.).
Dal profilo soggettivo, il
reato presuppone intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed. Berna 2010 art. 179ter,
n. 8).
filmato 3 agosto 2011 con PC 1
15.
Il 10 dicembre 2013 PC
1, nell’ambito di un interrogatorio di polizia, ha visionato due filmati
estratti dal computer denominato “PC ELETTRODATA” di AP 1.
Dopo aver precisato che solo il
secondo video lo riguardava direttamente, si è soffermato sul suo contenuto
dichiarando quanto segue:
“ Il secondo
filmato, che mi concerne, descrive un incontro con AP 1 presso la cantina del
mio grotto. In quella circostanza (…) AP 1 era venuto per parlare della
possibilità di modificare il passaggio della strada che conduce al __________ e
che passa proprio davanti al mio grotto. (…) Preso atto di questo filmato,
confermo la volontà di costituirmi accusatore privato. Trovo infatti ingiusto
che mi si filmi a mia insaputa.” (verbale PS 10.12.2013 PC 1, pag. 2, AI 137 in
MP inc. 2013.8476)
Il 23 gennaio 2014, nel corso dell’interrogatorio finale dinanzi
al PP, AP 1 ha ammesso “l’episodio del PC 1” (verbale PP 23.01.2014 AP 1,
pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476).
Il filmato del 3 agosto 2011 mostra che PC 1, avvicinato da AP 1
per un colloquio mentre è seduto presso un tavolo del Grotto __________ con
altre persone, si allontana e accompagna l’imputato nella cantina, non
accessibile al pubblico o quanto meno al riparo da occhi indiscreti (AI 137 in
MP inc. 2013.8476; doc. LXXV in inc. CARP 17.2014.174).
Nel locale, i due parlano su questioni edilizie concernenti il
grotto e la strada che lo collega al __________.
16.
Ora, al di là
dell’imprecisione dell’AA 29/2014 del 3 marzo 2014 che al pto. 3.1 indica,
quale luogo dei fatti, il “grotto __________” anziché il “grotto __________”
- imprecisione in sé marginale, che non ha impedito all’imputato di difendersi
adeguatamente in sede di dibattimento e pertanto non lesiva del principio
accusatorio (STF 6B_432/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 2.2;
Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed., Basilea 2014, ad art.
325, N. 37) - in merito alla rilevanza penale della fattispecie si osserva
quanto segue.
Ricordato come la
conversazione registrata sia avvenuta nella cantina del grotto (cioè, in una
parte dell’EP non accessibile al pubblico) e considerato come tale
conversazione avesse come oggetto una questione di natura squisitamente
privata, la sua registrazione clandestina, su un supporto videoacustico, è
certamente illecita.
Secondo la pubblica accusa,
essa configura il reato di cui all’art. 179quater cpv. 1 CP.
Secondo questa Corte, invece,
pur presentando la fattispecie elementi (le immagini filmate) che sembrano
deporre per l’applicazione di tale disposto, ad essa meglio si attaglia il
reato di cui all’art 179ter CP poiché risulta evidente - in particolare,
dalla visione del filmato che, in sé, non presenta alcun interesse - che
l’intento di AP 1 non era di procurarsi immagini rubate all’intimità della
persona filmata ma piuttosto quello di registrare la conversazione poiché essa
verteva sulla controversia in atto con il suo interlocutore.
Infatti, le immagini erano
riprese da angolazioni che dimostrano come l’utilizzo dell’apparecchiatura
video fosse casuale e finalizzata, non ad ottenere immagini di comportamenti o
fatti di natura riservata e segreta, ma soltanto a registrare quanto, in
quell’occasione, PC 1 andava dicendo.
Ciò ritenuto, dunque, per la
registrazione in oggetto, AP 1 è dichiarato autore colpevole del reato di cui
all’art. 179ter CP, così come all’imputazione che gli è stata
prospettata in aula.
filmato 5 aprile 2013
con QE 1
17.
QE 1 e la prostituta PC
2.
sono stati filmati - e il filmato è stato salvato su un supporto audiovisivo -
mentre facevano sesso all’interno di una camera del __________.
a. AP 1 ha dapprima
ammesso di essere l’autore di tale ripresa d’immagine che ha detto di avere
effettuato con una microcamera che si era procurato a Milano e di cui aveva
personalmente effettuato l’installazione (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 3-4,
AI 107 in MP inc. 2013.8476).
Poi ha ritrattato affermando, sia al PP che al primo giudice, che
il filmato era stato fatto da __________ che, poi, glielo diede su un supporto
USB (verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 2 e 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476;
verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 4).
__________ ha negato, non solo di avere installato la videocamera
ma anche di sapere che simile apparecchio fosse stato installato in una camera
(verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 6, AI 54 in MP inc. 2013.8476).
Ciò ritenuto e considerato come la ritrattazione di AP 1 non sia
credibile - egli non si è nemmeno premurato di spiegare perché, nella sua prima
dichiarazione, egli avrebbe detto qualcosa che ora pretende non corrispondere
al vero - è accertato che è stato il qui appellante ad installare e a far uso
della videocamera.
b. AP 1 ha sostenuto che
un cartello avvertiva della videosorveglianza chi entrava nella camera (verbale
dib. di primo grado, all. 2, pag. 4). __________ ha smentito AP 1 anche su
questa questione:
“ non vi erano
cartelli sulle camere dove le ragazze esercitavano la prostituzione che
informassero i clienti che la camera era sottoposta a videosorveglianza.
Questa cosa è assurda in quanto nessuno sarebbe andato in una
camera a fare sesso con una prostituta sapendo di essere registrato. Non ha
senso questa cosa. Come detto un cartello del genere non vi è mai stato sulle
camere dove le ragazze si prostituivano.” (verbale PS 17.10.2013 __________,
pag. 9, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
Viste le più che ragionevoli argomentazioni di __________, non ha
da essere aggiunto oltre per spiegare i motivi per cui questa Corte accerta che
AP 1 ha mentito sostenendo l’esistenza di un cartello che avvertiva gli utenti
che quella camera del bordello era videosorvegliata.
c. Da ciò deriva che è
pure accertato - nonostante le diverse pretese di AP 1 - che, così come da loro
dichiarato, né QE 1 né la prostituta con cui in quell’occasione lui ha fatto
sesso sapevano di essere filmati (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 4, AI 73 in
MP inc. 2013.8476; verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 3, AI 64 in MP inc.
2013.
).
18.
Il filmato del 5
aprile 2013 mostra QE 1 e PC 2
che, dopo aver raggiunto
una stanza del motel, si denudano per poi fare sesso.
Non ha da essere spiegato
che un rapporto sessuale è un fatto strettamente personale che appartiene alla
sfera segreta di chi lo pone in essere.
Ne deriva che la
videoregistrazione ha leso la sfera segreta, essendo avvenuta in una stanza al
cui interno QE 1 e PC 2 potevano, a giusta ragione, confidare di agire
liberamente al riparo di sguardi indiscreti.
Visto l’accertamento secondo
cui AP 1, non solo si è avvalso della videoregistrazione, ma ne è anche
l’autore materiale, il suo agire realizza tutti gli estremi dell’art. 179quater
cpv. 1 CP.
Egli non è, tuttavia,
perseguibile poiché - dopo QE 1 (che lo ha fatto il 28 novembre 2013 - AI 122
in MP inc. 2013.8476) - anche PC 2 ha ritirato - con scritto giunto a questa
Corte in zona __________, e meglio il 3 novembre 2015 (doc. LXXXVIII in inc.
CARP 17.2014.174) - la querela che aveva sporto il 29 dicembre 2013 (AI 147 in
MP inc. 2013.8476).
Venendo, dunque, a mancare un presupposto dell’azione penale, AP 1
deve essere assolto da quest’imputazione.
IMPEDIMENTO DI ATTI DELL’AUTORITÀ
19.
Sull’intervento della
polizia del 29 luglio 2013, volto a fare eseguire la decisione municipale di
pari data che stabiliva il divieto di utilizzo dell’immobile (mappale __________)
e ordinava la posa dei sigilli al __________, agli atti ci sono i seguenti
elementi probatori:
- rapporto
d’esecuzione 29 luglio 2013 del commc __________ (all. 1 ad AI 1, pag. 1-3 in
inc. MP 2013.6832);
- rapporto
di arresto provvisorio 30 luglio 2013 comm. __________ (AI 1, pag. 3-4 in inc.
MP 2013.6832);
- rapporto
informativo 19 agosto 2013 del commc __________ (AI 18, in inc. MP 2013.6832);
- CD con registrazione audio dell’intervento di polizia 29.07.2013,
(AI 20, cfr. “191922”, inc. MP 2013.6832);
- CD con registrazione video dell’intervento di polizia 29.07.2013
(doc. dib. 2 in inc. TPC 72.2014.32/70);
- verbale
interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 2, 5, 6 (AI 79 in inc. MP
2013.
);
- verbale interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 3, AI
80.
in inc. MP 2013.6832;
- verbale
interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 3, 5 (AI 81 in inc. MP
2013.
);
- verbale
interrogatorio PP 17.09.2013 AP 1, pag. 4-5 (AI 25 in inc. MP 2013.6832).
Da questo
consistente materiale probatorio, sostanzialmente univoco e concordante, per
quanto qui interessa emerge con chiarezza che, mentre i poliziotti cercavano di
far uscire le prostitute dalle loro camere onde poter apporre i sigilli, AP 1:
a. ha
pronunciato le seguenti frasi:
- “ragazze
non uscite di casa vostra, siete in casa vostra non uscite da casa vostra,
state in casa vostra”;
- “no …
sono a casa loro ... no perché il 292 è sui muri non è sulle persone”;
- “ragazze
siete a casa vostra però, ricordatevi che avete un contratto d’affitto”.
b. ha
intralciato fisicamente l’operato nella polizia ed in particolare:
- ha disatteso
gli ordini degli agenti che lo sollecitavano a non mettersi in mezzo e a non
ostacolarli (“qui è casa mia e vado dove ci ho voglia”): dopo che il
commc __________ gli aveva ordinato di posizionarsi in un determinato luogo;
- è rimasto
saldamente al suo posto, non assecondando il commc __________ che con un gesto
gli intimava di allontanarsi e di fargli largo;
- ha fatto non
poca resistenza al tentativo di __________ di accompagnarlo lungo il ballatoio
prima di essere ammanettato, previo l’intervento, resosi necessario, di ben
quattro agenti di polizia.
20.
Come risulta da quanto
sopra, AP 1 non si è limitato a manifestare il proprio dissenso verso l’operato
dell’autorità, ma ha incitato le prostitute a non ottemperare agli ordini da
essa impartiti ed ha intralciato fisicamente l’operato della polizia. AP 1 ha,
pertanto, assunto un comportamento attivo che ha ostacolato l’intervento delle
forze dell’ordine. Il responsabile di un esercizio pubblico che, durante un
intervento di polizia, incita le prostitute a non abbandonare le camere in cui
si trovano nonostante vi dovessero essere, per ordine municipale, apposti i
sigilli, e “si mette di mezzo”, malgrado, gli stessi agenti lo abbiano reso
attento a non dare contrordini (“gli ordini li diamo noi alle ragazze”),
oltre a delegittimare l’agire delle forze dell’ordine, ne disturba in modo non
indifferente l’operato. Prova ne è che, come si evince dal filmato, le
interferenze di AP 1 hanno indotto le prostitute ad opporsi agli ordini degli
agenti o quanto meno a temporeggiare nell’eseguirli.
L’appellante non può,
infine, essere seguito quando sostiene che le prostitute avevano il diritto di
disubbidire agli ordini della polizia, essendo questi stati impartiti in
applicazione di una decisione municipale lesiva del principio di
proporzionalità e che egli si è limitato a suggerire loro un comportamento non
punibile.
È pur vero che la decisione del
Consiglio di Stato 08.10.2013 ha annullato la risoluzione 29.07.2013 del Municipio
di __________ con la quale questi, a torto, ordinava la posa dei sigilli senza
distinguere tra i locali dove veniva esercitata la prostituzione e quelli,
invece, al beneficio di regolari permessi edili o di altro genere. Tuttavia,
l’annullamento è potuto avvenire proprio in quanto la decisione municipale
prevedeva rimedi giuridici che garantivano una protezione sufficiente
all’imputato e dei quali l’imputato stesso in seguito si è avvalso.
Le forze dell’ordine hanno
agito nell’esercizio delle loro funzioni e nell’ambito delle loro competenze,
in applicazione di una decisione amministrativa che, seppur annullabile, non
era nulla dal profilo del diritto pubblico, non presentando né gravi omissioni
procedurali, né manifesti vizi di competenza dell'autorità che
l’aveva pronunciata (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 ed., Berna 2013, § 52,
n. 7; Knapp in Précis de droit administratif, 4a
ed., Basilea 1991, pag. 259-264, n. 1192 segg.; Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo 2010, n. 955 segg.).
L’imputato, del
resto, argomentando di essersi limitato a invitare le prostitute ad assumere un
comportamento legittimo, perde di vista la reale portata dell’art. 286 CP,
dimenticando che - come stabilito dal Tribunale federale - la norma penale non
prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità (DTF
133.
IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2) e che, pertanto, il reato può
realizzarsi anche attraverso l’esortazione alla disobbedienza, e ciò
indipendentemente dalla punibilità di chi trasgredisce.
Dal profilo
soggettivo, infine, AP 1 ha, con consapevolezza e volontà, ostacolato l’operato
della polizia in un contesto in cui non sussisteva il benché minimo elemento
che potesse indurlo a ritenere nulla la risoluzione municipale che l’autorità
stava eseguendo.
Ne deriva che l’opposizione di AP 1, manifestata
nelle modalità suesposte, all’operato delle forze dell’ordine configura
impedimento di atti di autorità ai sensi dell’art. 286 CP.
21.
Al dibattimento di
primo grado (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 5 in inc. 72.2014.32) e,
poi, in questa sede per il tramite dei suoi difensori, AP 1 ha sostenuto che,
durante l’intervento di polizia, ha chiamato l’avv. __________ per chiedergli
come doveva comportarsi e che, dicendo alle prostitute di non lasciare le
camere, altro non ha fatto che seguire i consigli che l’avvocato gli dava in
tempo reale.
La tesi non è confortata dalla registrazione in atti (AI 20, CD
registr. 19.07.2013, “191922”, inc. MP 2013.6832) da cui si evince
quanto segue.
a. Durante la prima
fase dell’intervento (cioè, quella in cui la polizia si è limitata a
verificare se le prostitute fossero in regola), c’è stata una telefonata (che
inizia al 49. minuto di registrazione) fra AP 1 ed un interlocutore - rimasto
non identificato - cui l’appellante si rivolgeva con la forma di cortesia del
“lei”. Durante questa telefonata, tuttavia, AP 1 non ha mai chiesto consigli al
suo interlocutore. Egli si è limitato a descrivergli quanto stava accadendo con
tono del tutto tranquillo (si ricorda che egli era stato preavvertito
dell’intervento della polizia da __________).
Questi alcuni spezzoni di conversazione:
“ le ragazze sono
tutte in regola (…) sono andati al Municipio (…) vedremo adesso cosa dice il
Municipio (…) che ci notifichino la decisione (…) da domani vediamo come va (…)
ci aggiorniamo più tardi (…)”.
La telefonata termina al 51. minuto e 30 secondi di registrazione.
A margine di questa telefonata, si sente __________ che chiede a AP
1:
“ chi era? __________?
Scalpita __________?”
Ma AP 1 si limita a rispondere che il problema non è il loro, ma
di altri.
b. Vi è, poi, una
seconda telefonata che inizia a 1 ora e 02 minuti della registrazione.
Si è nella fase di mezzo dell’intervento, quando alcuni poliziotti
hanno lasciato il motel per riferire degli esiti del controllo al Municipio.
Ancora una volta l’interlocutore di AP 1 non è identificato (la
sua voce non è mai registrata). Il tono di AP 1 è sempre tranquillo. In
sostanza, dopo avere brevemente detto che le prostitute, dopo l’intervento,
potrebbero continuare a lavorare nelle camere in cui dormono, AP 1 spiega
quanti sono i poliziotti rimasti (ridendo dello spiegamento di forze con una battuta
del tipo “e nüm a pagum”) e, poi, discute a lungo con il suo
interlocutore di contatti con i giornalisti. La telefonata si conclude con le
seguenti affermazioni di AP 1:
“ stanno
arrivando adesso … aspetti che la richiamo” (AI 20, CD registr. 19.07.2013,
“191922”, ore 1.05.56 inc. MP 2013.6832).
Nemmeno in questa telefonata vi sono richieste di consigli su come
comportarsi con la polizia o affermazioni di AP 1 da cui si potrebbe desumere
che l’interlocutore gli dava, non richiesto, simili consigli.
c. Dalla registrazione
sembrerebbe che, dopo circa 5 minuti dalla fine della seconda telefonata, AP 1
stia nuovamente parlando con qualcuno che non è presente.
Non è chiaro, tuttavia, se, davvero, in quei frangenti egli stesse
effettivamente telefonando poiché, a differenza degli altri due casi, non vi è
un vero e proprio inizio di telefonata. Semplicemente, si sente AP 1 dire:
“ vogliono
portare via le ragazze”
__________ reagisce immediatamente dicendo:
“ posso parlare
con l’avvocato? Così almeno gli spiego…”
Ma AP 1 risponde:
“ No, non è
l’avvocato”
Basterebbe questo a togliere consistenza alla tesi difensiva che
sosteneva un errore di diritto.
Ma, anche volendo far astrazione dal fatto che, per ammissione
stessa di AP 1, egli non stava parlando con l’avv. __________, la tesi cadrebbe
poiché, nemmeno in questi frangenti - in cui egli parla più con le prostitute e
i poliziotti che con il suo (ipotetico) interlocutore - AP 1 ha mai chiesto
consigli.
Se ne deduce, quindi, che, in ogni caso, AP 1 ha fatto quel che ha
fatto di testa sua e non perché - come sostenuto per suo conto dai suoi legali -
era così consigliato dal suo patrocinatore dell’epoca.
L’art. 21 CP non è, dunque, applicabile.
Su questo punto, dunque, l’appello di AP 1 è da respingere.
VIOLENZA O MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ E I FUNZIONARI
22.
L’art. 285 cifra 1 CP
punisce chiunque, con violenza o minaccia, impedisce a un’autorità, a un membro
di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro
attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette
contro di loro vie di fatto.
Per autorità s’intendono gli
organi incaricati, in uno specifico ambito, di esercitare uno dei tre poteri
dello Stato. Per membro di un’autorità, si intende una persona fisica che
appartiene ad un organo composto da più persone (Donatsch/Wohlers, Strafrecht
IV, 4a ed., Zurigo 2011, § 92, n. 2.2), indipendentemente dal fatto che il
potere sia esercitato individualmente o collegialmente (DTF 114 IV 35 consid.
2a). Il Tribunale federale ha già avuto modo di riconoscere la qualità di
autorità giusta l’art. 285 CP ad un Consigliere di Stato (STF 6B_124/2009 del
20.
marzo 2009 consid. 2;6B_554/2008 del 29 ottobre 2008, consid. 1.1.).
Il concetto di minaccia
corrisponde a quello previsto dall’art. 181 CP, anche se l’art. 285 CP non
precisa che essa deve arrecare grave danno (STF 6B_257/2010 del 5 ottobre 2010,
consid. 5.1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n.
5.
ad art. 285 CP; Heimgartner in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013,
n. 10 ad art. 285 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II,
7a ed., Berna 2013, § 52, n° 20; Trechsel/Pieth, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 285 n°
6).
a. Vi è minaccia se
l’autore fa volontariamente temere alla vittima il sopraggiungere di un
pregiudizio (DTF 122 IV 100 consid. b).
La
minaccia può essere espressa o sottintesa, può essere comunicata con qualsiasi
mezzo, anche per atti concludenti (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, 10a ed., Zurigo 2013, § 51, n. 1.12 s.). E’ il comportamento
dell’autore nel suo insieme che va analizzato per stabilire se è data una
minaccia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, 3a ed.,
n. 9 ad art. 181 CP).
Il
reo deve alludere a un evento pregiudizievole la cui realizzazione dipenda
dalla sua volontà (DTF 122 IV 324 consid. 1a, 120 IV 19 consid. aa, 117 IV 448
consid. b 106 IV 128 consid. 2a). Non è necessario che l’autore sia in grado
effettivamente di fare avverare l’evento pregiudizievole, ma è sufficiente che,
secondo quanto da lui prospettato, ne sia in suo potere la realizzazione (STF 6B_154/2014
del 17.11.2014 consid. 4.3;6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.;6B_281/2013
del 16.07.2013 consid. 1.1.1.;6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 106
IV 128 consid. a). Parimenti è ininfluente ch’egli non abbia intenzione di
porre in essere la sua minaccia (STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.;
6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3; DTF 122 IV 324 consid. 1a, 105 IV 122
consid. 2b) o che il pregiudizio non possa realizzarsi (DTF 99 IV 215 seg.,
consid. 1a; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 180 n° 2).
b. Affinché vi sia
minaccia di grave danno è necessario da un lato che il pregiudizio sia serio
(DTF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2a; 101 IV
47.
consid. 2; 96 IV 58 consid. 3) e, dall’altro, che la costrizione sia
illecita (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2b; 106 IV 125 consid.
3a; 101 IV 47 consid. 2b; 96 IV 58 consid. 1; 87 IV 13 consid. 1).
b1. Per arrecare grave
danno la minaccia dev’essere di natura tale da influenzare l’autorità o il
funzionario (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 5
ad art. 285 CP) in modo da intralciarne la sua libertà decisionale (STF
6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3.;6B_281/2013 del 16.07.2013 consid.
1.1.1
;6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120
IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3). La questione
deve essere risolta sulla base di criteri oggettivi (STF 6B_154/2014 del
17.11.2014
consid. 4.3.;6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.;6B_54/2011
del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2
a/aa; 106 IV 125 consid. 2b; 101 IV 47 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3; 81 IV
101.
consid. 3).
La costrizione consiste
nell’obbligare l’autorità a compiere un atto (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 93,
n. 1.22), anche se questo sarebbe stato compiuto in ogni caso o se rientrava,
comunque, nei suoi doveri (Stratenwerth/Bommer, op. cit., BT II, 7a ed., Berna
2013, § 52, n° 22; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna
2010, n. 10 ad art. 285 CP).
b2. La
costrizione deve rivestire carattere illecito (DTF 94 IV 118; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 10 ad art. 285
CP).
Vi è costrizione illecita
quando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto oppure quando vi è
sproporzione fra strumento utilizzato e scopo ricercato (DTF 137 IV 326 consid.
3.3
; 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 120 IV 17 consid. 2a/bb;
119.
IV 301 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 3a; 105 IV 120 consid. 2b; 101 IV 47
consid. 2b; STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1;6B_154/2014 del
17.11.2014
consid. 4.4;6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1;6B_281/2013 del
16.07.2013
consid. 1.1.2.;6B_38/2011 del 26.04.2011, consid. 2.2.1).
c. L’art. 285 CP
descrive un reato di risultato: il mezzo di coercizione illecito deve indurre
l’autorità o il funzionario a adottare un comportamento che non avrebbe assunto
in quel modo o in quelle circostanze di tempo se avesse avuto piena libertà
decisionale (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 1; 81 IV 101 consid.
1).
Il
comportamento - che deve rientrare fra le competenze dell’autorità vittima del
reato - può consistere nel fare, nel non fare oppure nel lasciar fare (DTF 129
IV 266 consid. 2.4; Corboz, op. cit., vol. I, Berna 2010, n. 32 seg. ad art.
181.
CP; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 11 ad art. 285 CP;
Donatsch/Wohlers, op. cit., §
92, n. 3.1; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 13 ad art. 285
CP).
La nozione di atto cui allude
la norma va oltre la decisione, estendendosi anche ai preparativi ed alle
misure di accompagnamento (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 92, n. 3.1; Corboz,
op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 8 ad art. 285 CP).
d. Dal profilo
soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito con consapevolezza e volontà
oppure, quanto meno, ch’egli abbia accettato l’eventualità che, con il proprio
agire illecito, avrebbe intralciato la libertà decisionale del destinatario
(STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.;6B_281/2013 del 16.07.2013
consid. 1.1.3.;6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1;6B_38/2011 consid.
2.2
; DTF 120 IV 17 consid. 2c).
23.
Nel
suo appello, AP 1, dopo avere ripercorso la vicenda del __________, ha
descritto alcuni antefatti, a suo dire rilevanti, per la disamina del reato
ascrittogli.
In particolare, ha ricordato
che, durante un incontro avvenuto nel 2010, l’ing. CCC1 gli ha prospettato la
possibilità di dividere il __________ in due parti: una dedicata all’esercizio
pubblico e l’altra adibita ad uso privato dove sarebbe stato possibile
praticare la prostituzione. Si trattava di realizzare un appartamento al primo
piano, comprensivo di 6 locali con doccia ma senza cucina, che avrebbe funto da
postribolo.
L’imputato ha, quindi,
ricordato che, il 23 maggio 2013, il Municipio ha respinto la domanda di
licenza edilizia su esplicita richiesta del Dipartimento del territorio, ovvero
di coloro che avevano suggerito la soluzione da lui messa in atto.
L’incontro del 5 agosto 2013
era finalizzato ad evidenziare e far sanzionare il contraddittorio agire di CCC1
e QE 1. In tale occasione - continua l’appellante - egli non ha esercitato
alcuna pressione nei confronti del consigliere PI 1 che, peraltro, era stato,
già in precedenza, informato dell’esistenza di documenti e filmati
compromettenti concernenti QE 1 e, anche su insistenza di ABB, aveva accettato
di visionarli. Del resto - continua l’appellante - il Consigliere di Stato già
era dell’idea di modificare la prassi dell’Esecutivo cantonale in materia di
postriboli ubicati fuori zona edificabile e non vi era, pertanto, alcuna
ragione per esercitare pressioni su di lui, avendo egli, precedentemente
all’incontro, manifestato espressamente la sua intenzione di andare nella
direzione voluta dall’appellante.
Ne segue, secondo l’appellante,
il suo proscioglimento dal reato di cui all’art. 285 CP.
fatti e antefatti
acquisizione
dell’immobile da parte della __________ e gestione del bordello
24.
La particella n. __________
del Comune di __________ - sulla quale sorge l’edificio che ospita l’omonimo
esercizio pubblico - è ubicata fuori zona edificabile (AI 84, allegato 2, pag.
2.
in inc. 2013.8476).
La __________ - di cui AP 1 è l’azionista unico (GPC 09.10.2013,
pag. 2, AI 16 in MP inc. 2013.8476) e che ha avuto quali AU dapprima __________
(06.08.2008 - 28.05.2008), poi l’avv. __________ (28.05.2009 - 18.03.2013) e,
infine, __________ (24.07.2013-10.09.2015) - è proprietaria di tale particella
dal 2 febbraio 2009.
Secondo le sue
dichiarazioni, AP 1 ha acquistato tale immobile già con l’intenzione di farne
un bordello in quanto la sua attività come imprenditore edile in Italia pativa
la crisi del settore:
“ preciso di non
aver mai aperto come motel (…) mi era stato proposto di utilizzare lo stabile
come bordello (…) lo stesso __________ (n.d.r: il rappresentante del precedente
proprietario) mi aveva consigliato in tal senso” (verbale GPC 09.10.2013, pag.
2, AI 16 in MP inc. 2013.8476).
AP 1 ha, poi, aggiunto che
l’acquisto - al prezzo di circa fr. 1 milione e 900 mila - è stato finanziato
in ragione di fr. 1 milione e 370 mila con un prestito ottenuto dalla Banca __________
di __________ mentre la rimanenza è stata coperta con l’accensione di un mutuo
per euro 650'000.- sulla sua casa di __________.
La gestione vera e propria del bordello è stata fatta per il
tramite della __________ (costituita il 12 giugno 2009 e avente quale fine
l’esercizio, la gestione, l’amministrazione, la locazione e la conduzione di
esercizi pubblici, in particolare nel settore della ristorazione).
Nulla si sa
dell’azionariato di tale società. Si sa soltanto - poiché ciò emerge dal RC -
che ha avuto quali AU dapprima __________ (12.06.2009 - 24.04.2013) e,
successivamente, __________ (30.07.2013 - 14.08.2015).
Questa società è stata
sciolta a far tempo dal 14 agosto 2015 in seguito al fallimento pronunciato con
decreto 13 agosto 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano.
procedure edilizie e
interventi di autorità penali
25.
Il
28.
agosto 2009 la __________ ha inoltrato al Municipio una domanda di
costruzione per la trasformazione del motel in ristorante/bar senza alloggio,
mutando le 21 camere del motel in appartamenti monolocali senza cucina. La
domanda contemplava, fra l’altro, la creazione al primo piano del corpo
centrale, in sostituzione dell’appartamento, di una “zona relax” composta da 8
locali destinati a: “sauna finlandese con doccia, idromassaggio e bagno
turco (2), doccia, idromassaggio e bagno turco (2), vasca con
idromassaggio e bagno turco (2), spogliatoio (1) e solarium abbronzante
(1).
Il 22 novembre 2009 i Servizi generali del Dipartimento del
territorio hanno dato avviso favorevole (n. 68130) alla trasformazione del
motel in bar/ristorante, mentre si sono opposti, per quanto qui d’interesse,
alla trasformazione
delle camere del motel in
appartamenti monolocali senza cucina, ma con una zona relax.
In particolare, la
trasformazione delle camere del motel in appartamenti monolocali e la creazione
di una zona relax al posto dell’appartamento sono state considerate
inconciliabili con gli art. 37a LPT e 43 OPT avendo quale fine la creazione di
spazi “predisposti all’esercizio della prostituzione e quindi atti ad
ingenerare nuove e rilevanti implicazioni sull’ambiente ed il territorio”.
Sulla base di questo preavviso cantonale, il Municipio ha emanato
la decisione 13 aprile 2010 (n. 9063) in cui ha autorizzato solo la
trasformazione del motel in bar/ristorante senza alloggio, mentre ha negato,
tra l’altro, la licenza edilizia per trasformare le camere in appartamenti.
Nella stessa decisione, il
Municipio ha anche chiesto alla __________ di inoltrare una domanda di
costruzione per l’uso delle camere del motel, in particolare come camere da
affittare (affittacamere) in ragione della patente, che era stata nel frattempo
rilasciata dall’Ufficio dei permessi. L’esecutivo ha, inoltre, vietato alla
società di fare uso delle camere e della zona relax, fino a che non avesse
ottenuto la licenza necessaria.
La __________ ha impugnato questa decisione municipale al
Consiglio di Stato, chiedendo, tra l’altro, che fosse annullato l’ordine di
presentare una domanda di costruzione per l’uso delle camere, nonché il divieto
d’uso delle stesse.
Il 19 maggio 2010, l’Ufficio dei permessi ha dichiarato decaduta
la patente di affittacamere rilasciata il 25 febbraio precedente alla __________.
Anche questa risoluzione è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dalla
società che ne ha chiesto l’annullamento.
Con giudizio 17 agosto 2010 (n. 3988), il Consiglio di Stato ha,
per quanto qui d’interesse, confermato l’ordine di presentare una domanda di
costruzione volta a specificare la destinazione delle camere dell’ex-motel e il
divieto di farne uso così come ha confermato la decisione dell’Ufficio
permessi. Contro tale decisione la __________ è insorta al Tribunale cantonale
amministrativo, procedimento poi sospeso su richiesta delle parti.
26.
Il 1° ottobre 2010, la
__________ ha presentato al Municipio una domanda di variante alla licenza del
13.
aprile 2010, al fine di ripristinare la destinazione originaria del motel,
riservando ai dipendenti 4 camere dell’ala est e creando un appartamento
privato al primo piano del corpo centrale. I piani prevedevano che
l’appartamento “privato” fosse composto da 8 locali, di cui non era specificato
l’uso, 6 dei quali muniti di una doccia o una vasca da bagno e due, invece,
vuoti.
Il 3 novembre 2010, i Servizi
generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il
rilascio della licenza edilizia (n. 72136), ritenendo che l’intervento
rientrasse nelle possibilità ammesse dagli art. 37 LPT e 43 OPT (AI 55 all. 1
in MP inc. 2013.8476).
Con risoluzione 18 novembre
2010.
(n. 10019), il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta a condizione
che l’appartamento al primo piano e le 4 camere per il personale non fossero
utilizzate come residenza primaria (doc. dib. 9.2., doc. 12, all. 2, in TPC
inc. 72.2014.32/70).
La __________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato contro il
divieto d’uso come residenza primaria delle camere e dell’appartamento, chiedendone
l’annullamento.
Il 15 febbraio 2011 il Governo
ha disposto (n. 1011) di sospendere il procedimento in attesa del giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo sul ricorso presentato contro la decisione del
17.
agosto 2010 emanata dal Consiglio di Stato (cfr. sopra).
27.
Avendo la Polizia
cantonale accertato l’esercizio della prostituzione nell’appartamento al primo
piano del __________, il 28 agosto 2012 l’Ufficio delle domande di costruzione
ha invitato il Municipio a chiedere alla __________ di presentare una domanda
di costruzione per cambiamento di destinazione (doc. dib. 9.2., doc. 12, all.
5, in TPC inc. 72.2014.32/70).
L’11 settembre 2012 il Municipio ha sollecitato la __________,
gerente del motel, a dar seguito alla richiesta dell’autorità cantonale (doc.
dib. 9.2., doc. 12, all. 6, in TPC inc. 72.2014.32/70).
Con scritto 27 novembre 2012 il
Municipio di __________ ha dato ai Servizi generali del Dipartimento del
territorio il proprio preavviso favorevole all’attività di prostituzione nello
stabile del __________ argomentando, da un lato, che le prostitute erano
autorizzate ad esercitare il meretricio e, dall’altro, con il fatto che tale
attività era già stata proibita dall’esecutivo per tutta la zona residenziale e
per parte della zona artigianale e industriale.
Nel preavviso favorevole è
stato precisato, tuttavia, quanto segue:
“ Rimangono
peraltro chiaramente riservate tutte le disposizioni legali, che dovranno
essere rispettate, unitamente all’iter procedurale per la regolarizzazione
della situazione.
Nel contesto richiediamo cortesemente una presa di posizione
dipartimentale, affinché si possano poi coordinare e intavolare le possibili
soluzioni per una vicenda alquanto intricata e complicata e che pone l’Autorità
comunale in diverse difficoltà.”
(lettera 27.11.2012 Municipio di __________, AI 41 all. 1 in MP
inc. 2013.8476)
28.
Va, poi, detto che,
con convenzione 24 dicembre 2012, la __________ e la __________ si sono
impegnate ad anticipare al Municipio di __________, con acconti settimanali, le
imposte alla fonte dovute dalle prostitute.
Da inizio 2013 __________
(04.01.2013, 11.01.2013, 18.01.2013, 25.01.2013, 08.02.2013, 22.02.2013,
15.02
) e AP 1 (01.02.2013) hanno effettivamente versato questi acconti -
per complessivi fr. 10'751.- - alla Cancelleria comunale di __________
(ricevute Cancelleria comunale di __________, AI 41 all. 2 in MP inc.
2013.
).
29.
Il 30 gennaio 2013 la __________
ha inoltrato una domanda di costruzione volta al cambiamento di destinazione d’uso
di alcuni locali, in particolare per convertire 7 camere del motel in locali
per l’esercizio della prostituzione.
Con lettera 5 febbraio 2013 il
Municipio di __________ ha comunicato a __________ di non avere obiezioni a che
si continuasse l’esercizio del postribolo negli spazi privati del __________,
riservato il conseguimento da parte delle ragazze di regolare permesso per
l’esercizio della prostituzione, così come l’esito della procedura edilizia
riguardante la domanda di costruzione a posteriori presentata dalla società per
cambio di destinazione (doc. dib. 9.2., doc. 12, all. 16, in TPC inc.
72.2014
/70).
30.
Il 20 febbraio 2013 il
PG, su segnalazione della Polizia cantonale (TESEU) del 15 febbraio 2013 che
evidenziava come la struttura continuasse ad essere utilizzata quale postribolo
nonostante non vi fosse una licenza edilizia per tale destinazione, scriveva al
Municipio di __________ quanto segue:
“ (…)
conformemente all’art. 195 CPP, vi chiedo formalmente la trasmissione di un
rapporto scritto onde identificare eventuali responsabilità penali per titolo
di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e esercizio illecito della
prostituzione (art. 199 CP).
Costato infatti il mancato intervento, da parte dell’Autorità
comunale (malgrado le ripetute segnalazioni delle Autorità cantonali) ai fini
dell’immediata cessazione dell’attività di prostituzione svolta presso il __________.
Prendo inoltre atto che, in data 28.12.2012, è stata conclusa una convenzione
(suscettibile di configurare gli estremi dell’art. 195 CP) a garanzia
dell’incasso dell’imposta comunale, come peraltro avevo già segnalato all’IAS e
alla Direzione delle Contribuzioni nella lettera che vi allego per conoscenza.
Vi invito pertanto a procedere immediatamente con i provvedimenti
necessari alla cessazione dell’attività illecita di prostituzione e a
comunicarmi le vostre osservazioni in merito alle procedure adottate e al
nominativo dei loro responsabili.” (lettera 20.02.2013 PG PG 1, doc. dib. 9.2.,
doc. 12, in TPC inc. 72.2014.32/70).
Dando seguito a tale comunicazione, il 25 febbraio 2013 il
Municipio di __________ ha revocato con effetto immediato la convenzione 24
dicembre 2012 stipulata con la __________ e la __________ (revoca 25.02.2013
Municipio di __________, AI 41 all. 3 in MP inc. 2013.8476).
Sempre il 25 febbraio 2013 il
Municipio di __________ ha ordinato alla __________ e alla __________ di far
cessare immediatamente l’attività di prostituzione presso il motel.
31.
Vista l’inosservanza
del suo ordine, con decisione 18 aprile 2013 il Municipio di __________ ha
impartito un termine di diffida e, in seguito, ha ordinato alla polizia
cantonale di apporre i sigilli agli “spazi privati” dell’edificio, nei quali
proseguiva il meretricio.
Le società sono insorte contro
entrambe queste ultime decisioni al Consiglio di Stato (decisione 29.07.2013
Municipio di __________, doc. dib. 9.2., doc. 14, in TPC inc. 72.2014.32/70).
Con decisioni 4 giugno 2013 il
Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle società sia contro l’ordine di
cessazione dell’attività di prostituzione sia contro l’ordine di apposizione
dei sigilli.
Le due società hanno, quindi,
adito il Tribunale cantonale amministrativo. Il gravame è, tuttora, pendente.
32.
Vista l’opposizione
formalizzata il 16 maggio 2013 dal Dipartimento del territorio alla domanda di
costruzione 30 gennaio 2013 presentata da __________ volta al cambiamento
parziale della destinazione d’uso di alcuni locali del __________ in esercizio
della prostituzione, il 23 maggio 2013 il Municipio di __________ ha respinto
anche la domanda di costruzione inoltrata il 30 gennaio 2013 da __________.
Questo diniego è stato
impugnato al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013 (decisione 29.07.2013
Municipio di __________, doc. dib. 9.2., doc. 17, in TPC inc. 72.2014.32/70).
33.
Il 17 luglio 2013 la
Sezione degli enti locali ha ordinato al Municipio di dar seguito, da subito e
senza indugio, alle indicazioni impartite dai Servizi generali del Dipartimento
del territorio volte a fare cessare immediatamente l’esercizio della
prostituzione all’interno del __________.
Sempre il 17 luglio 2013, visto
il perdurare dell’attività di prostituzione presso il __________, il Municipio
ha diffidato le società, impartendo un termine scadente il 28 luglio 2013 per
far cessare l’attività del meretricio anche negli altri locali della struttura
per cui, nel frattempo, era stata depositata la patente di esercizio pubblico.
Il 29 luglio 2013, il Municipio
di __________ è stato informato dalla Polizia cantonale che le società non
avevano dato seguito all’ordine loro impartito il 17 luglio 2013.
Il giorno stesso, l’esecutivo
ha disposto, con risoluzione (n. 13658) immediatamente esecutiva, che la
Polizia cantonale procedesse all’apposizione dei sigilli a tutti i locali del __________
(decisione 29.07.2013 Municipio di __________, doc. dib. 9.2., doc. 14, in TPC
inc. 72.2014.32/70).
34.
Il 5 agosto 2013,
mentre era pendente il suddetto ricorso 12 giugno 2013 al Consiglio di Stato, AP
1.
ha incontrato il Consigliere di Stato PI 1, presso l’ufficio di quest’ultimo,
alla presenza di ABB, di ABC1, di QE 1 e di CCC1, incontro di cui si dirà in
seguito.
incontro del 2010 di AP 1 con i funzionari dirigenti del DT
35.
In
estrema sintesi, la tesi principe di AP 1 è che lui “è nel giusto” poiché, nel
corso di un incontro avvenuto a fine settembre 2010, QE 1 e CCC1 gli
avevano assicurato che avrebbe potuto fare esercitare la prostituzione nello
spazio ubicato al piano superiore del __________ allora adibito ad abitazione privata.
“ (…) c’era stata
una riunione (…) e meglio al 28.09.2010 con presenti: QE 1, CCC1, io, __________
(amico del QE 1 che si era occupato di alcune pratiche tecniche) e l’avv. __________
(amministratore della società proprietaria del __________). In quell’occasione,
QE 1 e CCC1 hanno autorizzato verbalmente l’attuazione di un appartamento al
primo piano del __________ che io avevo già fatto allestire con saune, docce,
idromassaggi, specchi, letti rotondi ecc (quindi chiaramente finalizzato alla
prostituzione), per poi rimangiarsi la parola in seguito. (…) Sulla base di
quell’autorizzazione verbale di cui ho detto sopra da parte di QE 1 e CCC1, io
ho sempre ritenuto di essere sempre nella legalità” (verbale PP 08.10.2013 AP 1,
pag. 2 e 4, AI 11 in MP inc. 2013.8476)
L’avv. __________, già
amministratore unico della M__________ e già consulente legale di AP 1, ha
confermato che, nel 2010, effettivamente c’è stato un incontro per discutere
della situazione del __________ dal profilo edificatorio e che, durante
quell’incontro, CCC1 suggerì di riformulare la domanda di costruzione
prevedendo, in particolare, la creazione di spazi privati in cui sarebbe stato
possibile esercitare la prostituzione:
“ È avvenuto se ben ricordo, a fine settembre /
inizio ottobre 2010 su iniziativa del AP 1 per il tramite di __________. Ha avuto luogo nello
stabile __________ a __________ con presenti: io, AP 1, __________,
QE 1 e l'ing. CCC1. In sostanza la tematica
verteva sul chiarire la problematica della domanda di costruzione in sanatoria (…). Soprattutto
il QE 1, alla luce della recente decisione del CdS, sosteneva la complessità
della materia per i fuori zona nel senso che il cambiamento eventuale di prassi
fino a quel momento applicata, implicava semmai
una decisione politica da parte del CdS visto che vi erano coinvolte anche
diverse altre realtà di postriboli nel Cantone. In seguito aggiunse che, anche se ci fosse stata una tale decisione
politica del Cantone, avrebbe implicato l'avallo di Berna. Lo scopo essenziale di quell'incontro, da parte della __________ che io rappresentavo e di AP 1, era di capire come
muoversi per poter ottenere questa licenza in sanatoria e quindi iniziare al
più presto l'attività che per quanto
io ne so non era ancora in atto come postribolo. In pratica la soluzione venne indicata da CCC1 nel senso di
riformulare la domanda di costruzione ritornando alla precedente
situazione di __________ per poi prevedere la creazione
di spazi privati (un appartamento al primo piano e 4 camere) dove sarebbe stato possibile praticare la prostituzione.
Sempre il CCC1 ricordo che aggiunse
di cominciare con questi limitati-spazi per la prostituzione per poi
eventualmente estenderli anche al
resto della ventina di camere del motel. Ricordo che AP 1 è stato d'accordo di limitare a quel momento lo spazio
da trasformare al solo appartamento e 4 camere. Questa soluzione suggerita da CCC1
è da inserire nel discorso legato alla legge sugli esercizi pubblici e in pratica suggeriva di scorporare la parte esercizio
pubblico da quella invece semplicemente
privata dove in sostanza si poteva "fare quello che si vuole". Il problema
per CCC1 era quello di evitare l'intervento della legislazione sugli esercizi pubblici per via dell'adescamento e della
concomitante struttura di prostituzione. Ci siamo lasciati abbastanza
soddisfatti da parte nostra, avviando tutte
le pratiche secondo queste indicazioni.” (verbale PP 17.10.2013 __________,
pag. 3-4, AI 45 in MP inc. 2013.8476)
L’avv. __________ ha, poi, precisato che, effettivamente, la
licenza venne concessa - il 18 novembre 2010 come risulta dal consid. 26 - così
come indicato da CCC1:
“ In seguito la licenza è poi stata concessa a dicembre 2010 per
"appartamento e 4 camere" senza precisare nulla relativamente
allo scopo d'uso di questi locali, ben sapendo sia noi che questi funzionari
del DT che sarebbero stati adibiti all'esercizio della prostituzione. Si è
quindi andati avanti con l'attività di prostituzione in questi locali fino a
quando lo scritto del PG di inizio 2013 ha
scombussolato tutto con il conseguente ordine del Municipio di __________ di cessazione immediata
dell'attività e poi ancora di chiusura di
tutta la struttura” (verbale PP 17.10.2013 __________, pag. 3-4,
AI 45 in MP inc. 2013.8476).
CCC1, capo dell’Ufficio domande di costruzione presso il
Dipartimento del territorio, ha, invece, negato che, durante quell’incontro,
lui abbia suggerito alcunché a AP 1:
“ (…) L'incontro (…) era finalizzato a discutere di questo
nostro parere negativo poiché avevamo chiaramente intuito che dietro al
paravento della finalità di “affittacamere” vi fosse in realtà l’esercizio
della prostituzione che comportava quindi un
cambiamento di destinazione in postribolo, vietato fino a quel momento dalla
prassi e dalle disposizioni vigenti. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione negativa per i motivi appena detti e se ben
ricordo, loro invece insistevano per ottenerla
ribadendo la loro posizione che invece si potesse concedere (…) . Non c'è
stata nessuna discussione su un’eventuale soluzione conciliativa o alternativa
anche perché per noi era chiara la giurisprudenza del CdS che si era già espresso in un altro caso negando la
possibilità di aprire un postribolo in fuori zona. Ricordo che da quell'incontro ognuno è rimasto sulle sue posizioni
senza concordare nulla di particolare” (verbale PP 17.10.2013
CCC1, pag. 2-3, AI 46 in MP inc. 2013.8476).
__________, già funzionario
presso l’amministrazione cantonale preposto a trattare domande di costruzione
fuori zona edificabile, ha detto di non ricordare dell’incontro negli Uffici
del Palazzo __________ ma di ricordare, invece, un sopralluogo presso il __________
cui parteciparono, tra l’altro, AP 1, QE 1 e CCC1.
Su quanto dissero i due
funzionari, le dichiarazioni di __________ agli inquirenti - pur se venate di
evidente reticenza - confermano quelle rese da AP 1 e dall’avv. __________.
Egli ha, infatti, pur se a fatica, ammesso che in quell’incontro “si era
discusso” e “si era deciso” di fare “un’area privata zona fitness”
per “possibile utilizzo (…) per l’attività di prostituzione”.
“ Se ben ricordo
vi era stato un sopralluogo, nell’autunno 2010, presso l’hotel __________ con
l’Avv. QE 1 e l’Ing. CCC1 (capo ufficio domande di costruzioni). (…) In
quell’occasione si era discusso della situazione e si era deciso di inoltrare
una variante relativa alla creazione di un’area privata zona fitness al piano
superiore rispetto al bar. Per area privata zona fitness immagino che potesse
essere usata a scopo privato. È possibile che in un discorso generale sia uscita
l’eventualità di creare questa zona fitness per utilizzo da parte delle ragazze
per l’attività di prostituzione.
Ritengo che questa discussione sia stata recepita da
tutti o meglio che lo scopo era quello di creare un’area per esercitare la
prostituzione.” (verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2, AI 42 in MP inc.
2013.
).
Va, per completezza, detto che __________ - a differenza di quel
che, invece, come vedremo, diceva a AP 1 - disse agli inquirenti che almeno
uno dei due funzionari aveva detto che “non si poteva edificare” per la
prostituzione.
“ Qualcuno dei
due funzionari dello Stato, forse entrambi, avevano sostenuto che non si poteva
edificare per quello scopo.”
(verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2, AI 42 in MP
inc. 2013.8476).
Da parte sua, QE 1 ha
confermato alla polizia che, effettivamente, nel 2010, c’era stato un incontro
con AP 1, CCC1, __________ e l’avv. __________ (verbale PS 25.10.2013 QE 1,
pag. 3, AI 64 in MP inc. 2013.8476). Nulla gli è, però, stato chiesto sul
contenuto e i risultati di quell’incontro. Semplicemente, alla polizia egli ha
detto di essersi sempre conformato alla prassi del Consiglio di Stato e di non
avere mai suggerito di utilizzare spazi privati per l’esercizio della
prostituzione:
“ Posso
confermare che mi sono sempre attenuto alla prassi precitata.
Io non ho mai dato un suggerimento in questo senso sulla parte
privata anche perché esercitare la prostituzione o qualsiasi altra attività
all’interno dell’appartamento privato comporta la necessità di un’ulteriore
domanda di costruzione che viene esaminata con i parametri di cui sopra e che
non potevo preavvisare positivamente” (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 4-5, AI
64.
in MP inc. 2013.8476).
36.
Va detto che AP 1 ha
parlato di questo incontro anche all’avv. __________ (da lui incaricato nel
2012.
di allestire un parere giuridico sulla possibilità di trasformare uno
stabile commerciale ubicato fuori zona edificabile in uno stabilimento
parzialmente dedicato all’esercizio della prostituzione). Questi, interrogato
dagli inquirenti, ha aggiunto di avere invitato il suo cliente a non avere
troppe aspettative potendo le rassicurazioni degli alti funzionari essere
frutto di un loro errore, considerata l’incerta applicazione del diritto da
parte delle preposte autorità:
“ Premetto che AP
1.
sosteneva che gli era stata data verbalmente da QE 1 e da CCC1 (alti
funzionari del DT) una promessa o assicurazione che potesse fare esercitare la
prostituzione nello spazio al piano superiore del __________ allora adibito ad
abitazione privata che era stato trasformato in camere e dove, per quanto io ho
saputo, la prostituzione era già in atto. Io ho cercato di spiegargli che
questa sua “convinzione o deduzione” era forse frutto di un equivoco legato, a
mio parere, al fatto che nell’ambito dell’ufficio che gestisce i permessi per
gli esercizi pubblici ed in particolare nella persona dell’avv. __________, si
tendeva a considerare questi spazi di esercizio della prostituzione non
soggiacenti alla normativa sugli esercizi pubblici. (…) Devo dire che sul piano
prettamente giuridico mi è sembrato che ci fosse parecchia confusione e non ci
fossero delle chiare indicazioni anche da parte dell’ufficio statale preposto”
(verbale PP 03.12.2013 __________, pag. 2-3, AI 127 in MP inc. 2013.8476).
37.
La
questione a sapere se, effettivamente, nel corso dell’incontro di fine
settembre 2010, i funzionari (o, almeno, CCC1) suggerirono a AP 1 di procedere
nel senso da questi indicato può essere lasciata indecisa.
Certo
è che le affermazioni di AP 1 sono confortate da quelle dell’avv. __________ e
da quelle (pur se reticenti) di __________. Inoltre, esse sembrano essere
comprovate anche dal fatto che, il 3 novembre 2010, il Dipartimento del
territorio ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia
volta, tra l’altro, a creare al primo piano un appartamento composto da 8
locali, 6 dei quali muniti di doccia e vasca da bagno ma senza cucina (AI 55
all. 1 in MP inc. 2013.8476).
Pur
se nella licenza preavvisata favorevolmente non si faceva cenno alla
prostituzione, è anche vero che era perfettamente noto ai due funzionari dirigenti
che il __________ era usato a tale scopo e che era per ottenere la possibilità
di continuare tale attività che AP 1 presentava le sue richieste. Detto, poi,
che dagli atti risulta che quello che veniva definito “un appartamento”
era già arredato con saune, docce, idromassaggi, specchi, letti rotondi ecc. e
che i funzionari lo avevano visto e considerato che soltanto uno sprovveduto
poteva, in queste condizioni, pensare che la richiesta avesse davvero per
oggetto un appartamento da utilizzare quale residenza privata, la tesi di AP 1
sembra avere una buona consistenza.
cosa fa AP 1 dopo aver
saputo che la situazione stava precipitando
38.
Tornando alla
primavera del 2013, si ha un AP 1 che diventa sempre più cosciente - in
particolare dopo l’intervento del PG e il preavviso negativo del DT - che la
situazione stava precipitando, nel senso che il suo investimento era messo
seriamente in forse.
Egli
ha, così, strenuamente cercato, in particolare fra gli esponenti del
partito di maggioranza relativa, appoggi politici che gli permettessero di
continuare con l’esercizio del postribolo.
Con
questo scopo, egli ha incontrato una serie di persone - fra cui alcuni
personaggi politici di spicco che egli credeva avrebbero potuto aiutarlo - ed
ha, evidentemente per maggiore garanzia, provveduto (diligentemente ma
clandestinamente) a registrare, con l’ausilio del proprio smartphone, le
conversazioni avvenute in tali occasioni.
Di
seguito, si citano gli stralci più eloquenti.
a. Alle ore 14.43 del
22.
maggio 2013 - cioè, dopo avere saputo del preavviso negativo del DT (datato
16.5
) - AP 1 ha incontrato __________ nell’ufficio di quest’ultimo. Dal
colloquio fra i due si evince che __________ la sera successiva avrebbe dovuto
incontrare il Consigliere di Stato PI 1 per parlargli del caso di AP 1.
__________ disillude,
tuttavia, da subito il suo interlocutore:
“ però la mia
impressione è che siamo fregati, perché è fuori zona (…) perché io ero convinto
che fuori zona erano solo quelli che ti avevano sigillato (…) da quello che mi
hai detto non ho capito (…) è troppo tardi (…) ti sei fidato del __________”.
AP 1 gli oppone l’assicurazione
ricevuta:
“ QE 1 e CCC1 avevano
già autorizzato l’appartamento privato due anni e mezzo fa (…) quando abbiamo
presentato questa domanda è venuto il QE 1 a guardarla, è venuto lì lui e il __________
e ha detto sì sì va bene, sette camere va bene, l’appartamento privato quello
no perché non è commerciale ma le camere sono commerciali”.
__________ si riserva di esaminare meglio la pratica e ribadisce
che la discuterà l’indomani con PI 1 anche se - aggiunge - quest’ultimo gli
obietterà di avere trovato “la cosa cucinata”.
Ripete, poi, che deve leggere
gli atti e che ne discuterà anche con il Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato o con l’allora capo avv. __________.
Dopo discussione sull’efficacia delle possibili vie da seguire, AP
1.
dice a __________ che
“ adesso è stata
mandata dentro la domanda di costruzione come asilanti tanto per provocare
vediamo, se ha le gambe”.
I due interlocutori si accommiatano, con l’impegno di __________
di ricontattare AP 1 dopo aver discusso della questione con il consigliere PI 1
(AI 20, registrazione 20130522 144345 in MP inc. 2013.6832).
b. Sempre il 22 maggio
2013, alle ore 16.06, AP 1 ha incontrato in un bar una persona (presumibilmente
__________). I due parlano del diniego della licenza con AP 1 che attribuisce
la responsabilità a QE 1 e l’altro che, invece, sostiene che il tutto è
piuttosto riconducibile ai funzionari CCC1 e __________.
Quel che qui interessa di quella conversazione è che, al
suggerimento di impugnare il diniego della licenza, AP 1 risponde che un
ricorso non servirebbe a nulla:
“ ho capito ma
cosa centra il Consiglio di Stato … è normale che la rigetta tutta … lo sai già
l’orientamento”
I due parlano, poi, di altro e, da ultimo, AP 1 accenna alla nota
“assicurazione” non ossequiata dai due funzionari e dice di volerli denunciare
(“io vorrei denunciare il QE 1 e l’altro”, “voglio denunciarli tutti
e due”) e chiede all’interlocutore di scrivere due righe su quanto detto
dai due funzionari.
(AI 20, registrazione 20130522 160658 in MP inc. 2013.6832)
c. Alle ore 09.09 del
24.
maggio 2013 - cioè, il giorno dopo il rifiuto della licenza edilizia per
cambiamento di destinazione - AP 1 ha incontrato in un bar ABB con cui doveva,
poi, recarsi nell’ufficio di PI 1.
Nel bar, AP 1 racconta la
“storia pianificatoria/edilizia” del __________, dice che le autorità
dovrebbero far chiudere il grotto __________ che è “abusivo” e che nella
questione c’è lo zampino del PG che è intervenuto contro il __________ per
difendere interessi di altri.
I due si spostano, poi,
nell’ufficio del Consigliere di Stato PI 1. Con lui viene brevemente discussa
la problematica edilizia.
PI 1 dice di avere già parlato
della questione con __________ e con i suoi collaboratori ma rimane sul vago:
dice che CCC1 “non mi ha più fatto sapere niente” se non che c’è “una
via da seguire”.
Si scopre poi - dalla voce di
una collaboratrice che riferisce di quanto appena dettole da CCC1 al telefono -
che la via di cui PI 1 parla è quella del ricorso.
Il Consigliere di Stato si
impegna, comunque, a contattare nuovamente, il giorno stesso, CCC1 per poi
riferire, entro il successivo lunedì, ad __________:
“perché
ancora ieri ne abbiamo parlato con l’__________”.
PI 1 aggiunge di non essere
responsabile del preavviso negativo:
“noi
non l’abbiamo fermata perché per me andava bene”.
AP 1 reagisce, immediatamente,
proponendo di inoltrare una nuova domanda di costruzione:
“perché
se per il direttore va bene per quelli sotto va meglio ancora”.
Ma il Consigliere di Stato
frena lo slancio di AP 1 invitandolo ad attendere le più ampie informazioni che
intende dargli “in serata o al massimo domani” e, poi, lo invita a,
comunque, fare ricorso:
“allora
faccia ricorso che dopo ne riparliamo di nuovo”.
(AI 20, registrazione 20130524
090932.
in MP inc. 2013.6832).
d. Sempre il 24 maggio
2013, nel tardo pomeriggio (alle ore 18.11), AP 1 si è recato nuovamente
nell’ufficio di __________.
L’incontro tra i due dura più di un’ora.
Dopo avere detto di essere stato ricevuto quella stessa mattina da
PI 1, AP 1 ribadisce la sua tesi secondo cui era stato proprio CCC1 a
suggerirgli di trasformare una parte del motel in un appartamento privato dove
far esercitare la prostituzione. Parla di un incontro con l’avv. __________ con
cui ha discusso l’ipotesi di una causa civile contro lo Stato in cui citare,
oltre a QE 1 e CCC1, anche il PG PG 1.
__________ sembra perplesso e, a AP 1 che gli chiede “cosa devo
fare con questi due funzionari”, risponde:
“ Adesso lascia
lì… ricorri, manda dentro tutte le domande che vuoi, tanto ormai non è che … gli
architetti costano meno degli avvocati”
AP 1 chiede a __________ di intervenire. Questi risponde
chiedendogli, a sua volta, che cosa PI 1 gli aveva detto al mattino. AP 1
risponde che, in buona sostanza, PI 1 gli aveva dato un menavia dicendogli che
avrebbe potuto ricorrere:
“ Eh beh …,
grazie, volevo dirgli, come è gentile …”
__________ suggerisce a AP 1 di impugnare la decisione municipale
di diniego della licenza, quanto meno per prendere tempo poiché:
“ al minimo minimo
ci mettono tre mesi (…) io col __________ posso dire lassal lì, lassigal lì al
to sücesor”.
Dopo circa mezz’ora – in cui discutono, con digressioni varie, sulle
responsabilità dei funzionari nella vicenda del __________ e su cosa fare per
proseguire a gestire il motel come postribolo – i due interlocutori
scandagliano la possibilità di far fruttare l’immobile destinandolo a centro
per rifugiati:
“ mettiamo gli
asilanti. Se a voi sta bene, se ai politici sta bene …”
Visto che, secondo AP 1, la proposta avrebbe migliori chances di
essere accolta se a farla fosse un politico piuttosto che un semplice cittadino
come lui, __________ si impegna a parlarne con __________.
La discussione sulla “questione asilanti” si conclude con
AP 1 che chiede a __________ che la Lega dei Ticinesi sostenga la
sua richiesta:
“ però io voglio
l’appoggio politico… l’appoggio vostro”
__________ gli risponde che un appoggio politico non è necessario
poiché, in realtà, le autorità che si occupano della questione non hanno
possibilità di scelta:
“ non è
l’appoggio politico, secondo me non hanno alternative”
AP 1 insiste sulla richiesta d’appoggio dicendo ad un __________
definito “perplesso” dai primi giudici (sentenza impugnata, consid. 3.1.2.,
pag. 25), di essere disponibile, in contropartita, a finanziare (anche con una
percentuale del guadagno) il partito o il giornale del partito:
“ una parte li do
al giornale (…) nella legalità è possibile che si fa la donazione al partito o
al giornale? (...) Se volete anche il 50%, va bene (…) ma ti devi impegnare”
(AI 20, registrazione 20130524
181104.
in MP inc. 2013.6832)
e. Tre giorni dopo,
alle ore 17.45 del 27 maggio 2013, AP 1 ha incontrato, in un bar, ABB e PI 1.
L’incontro - che dura 15 minuti - inizia con AP 1 e ABB che dicono
a PI 1 che, ad eccezione dell’Ufficio domande di costruzione, tutte le altre
autorità hanno dato preavviso favorevole alla domanda di licenza edilizia
presentata dal __________. AP 1 riprende il suo leitmotiv:
“ QE 1 e CCC1 hanno
autorizzato nel 2010 l’appartamento privato per esercitare la prostituzione e
ci sono testimoni che lo possono dichiarare”,
ed aggiunge che intende chiedere di fare alloggiare al __________
gli asilanti.
PI 1 risponde “e mandala” e promette che si occuperà della
pratica edilizia:
“ la prendo in
mano domani (…) gli dico di farmi dare una risposta entro una settimana (…)
perché gli dico adesso noi gli abbiamo detto di no, ma io qua vedo tutti i
preavvisi favorevoli”.
AP 1 suggerisce a PI 1 di ricordare ai due funzionari
l’autorizzazione data verbalmente nel 2010:
“ poi lei deve
dire: mi risulta che avete autorizzato due anni e mezzo fa, ottobre del 2010,
nell’incontro nell’Ufficio domande di costruzioni … avete autorizzato
l’appartamento per la prostituzione e l’idea è venuta proprio dal CCC1”.
A AP 1, che insiste sull’assicurazione
verbale avuta dai funzionari, PI 1 risponde impegnandosi a dargli una risposta
entro 10 giorni.
Allontanatosi PI 1, ABB dice a AP
1.
di un’iniziativa che intende avviare e della necessità di trovare
finanziamenti.
AP 1 si impegna a fare recapitare
a ABB fr. 5'000.- e, dopo avergli chiesto di insistere “perché è importante
la situazione”, rievoca ancora una volta l’incontro del 2010.
(AI 20, registrazione 20130527
174533.
in MP inc. 2013.6832)
f. Il 31 maggio 2013
(con inizio alle ore 15.53), AP 1 ha incontrato l’avv. __________ cui ha insistentemente
chiesto di scrivere “due righe riguardo all’incontro che abbiamo fatto nel
2010”, righe che intende utilizzare “in sede di Pretura, responsabilità
civile contro i funzionari dello Stato”. Gli dice, inoltre, di aver saputo
da __________ - a sua volta informato da QE 1 - che PI 1 “ha fatto fuori un
incontro”, di avere scritto a tutte le autorità (“ho scritto anche alla __________”)
e di voler perseverare:
“ io non mollo,
non mollo, non mollo, non mollo perché, non mollo perché non ho paura di
mollare, non mollo e vado avanti nella mia strada”.
Dalla registrazione si evince,
poi, che l’avv. __________, in parte sotto dettatura di AP 1, scrive di suo
pugno la seguente dichiarazione che deve, poi, essere sottoscritta anche da __________:
“ Dichiariamo di
aver presenziato ad un incontro durante il mese di settembre/ottobre 2010
presso l’Ufficio delle domande di costruzione, via __________ a Bellinzona, per
la problematica connessa alla licenza edilizia per il __________. All’incontro
erano presenti l’avv. QE 1, CCC1, AP 1.
Dopo discussione l’ingegnere CCC1 ha suggerito che,
per uscire dalla situazione di stallo venutasi a creare, per riunire la patente
che era stata suddivisa dallo stesso Ufficio, l’appartamento posto al primo
piano dello stabile veniva destinato ed autorizzato all’uso per l’esercizio
della prostituzione. Tale soluzione è stata condivisa dai signori CCC1 e QE 1.”
L’avv. __________ chiede a AP 1 chiarimenti su quel che lui
intende fare di tale dichiarazione (“ma lei la vuole utilizzare solo per la
questione di responsabilità o c’è un altro fine?”).
AP 1 nega di avere altri fini
(“altro fine non ce n’è”) e aggiunge:
“ Le dirò di più
che c’è già una registrazione del colloquio di quel giorno”.
(AI 20, registrazione 20130531
155325.
in MP inc. 2013.6832)
g. Il 9 luglio 2013
(inizio: ore 11.03) AP 1 incontra, in un esercizio pubblico, __________ cui
chiede nuovamente le “due righe” sul noto incontro e gli dice che la
domanda di licenza edilizia relativa al __________ è stata respinta.
__________ gli chiede se non conviene aspettare l’esito del
ricorso al Consiglio di Stato ma AP 1 risponde di no poiché “sono tutti
d’accordo”. __________ ritorna alla carica dicendo che, invece, fa ben
sperare il fatto che PI 1 abbia parlato della questione a livello di direzione.
Propone di chiedere a QE 1 come evolve la pratica e aggiunge:
“ PI 1 è
favorevole a darli in quei posti lì, perché se non li diamo nei posti fuori
zona dove non danno fastidio, dove li diamo? In centro a Lugano o li lasciamo
andare in tutti gli appartamenti che è molto peggio … parole di PI 1”.
AP 1 dice di avere chiesto di alloggiare gli asilanti al __________
e di voler anche presentare una domanda affinché i disabili possano andare a
prostitute presso la sua struttura:
“ siamo al
ricorso al Consiglio di Stato, in più abbiamo dentro la domanda asilanti che il
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha già risposto “no, grazie, non
abbiamo bisogno”, la domanda però è dentro e poi adesso ne metto un’altra
perché ci ho le camere come disabili, ce ne va dentro un’altra di domanda di
costruzione, adesso, è possibile che fra oggi e domani la mando dentro (…)
Un’altra però col cambio di destinazione di una di ex __________ cioè la 22, e la
uso per i disabili per l’esercizio della prostituzione, ne faccio 6 di là e una
la prendo qua (…) in Ticino non c’è un posto dove i disabili possono andare a
scopare.”
(AI 20, registrazione 20130709
110341.
in MP inc. 2013.6832)
h. Ad inizio pomeriggio
dell’11 luglio 2013, AP 1 incontra una persona (verosimilmente un avvocato) per
valutare l’opportunità di avviare un’azione di risarcimento contro lo Stato.
A AP 1 che gli parla dell’ormai nota assicurazione verbale poi
disattesa, l’interlocutore risponde scoraggiandolo dai suoi propositi poiché
“ in caso di
decisione amministrativa o giudiziaria, l’ente pubblico risponde del danno
cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale”.
AP 1 ripercorre i fatti.
L’interlocutore chiede documentazione per valutare le possibilità di esito
positivo di un’eventuale causa dicendo, tuttavia, a AP 1
“ non si aspetti
tanto da me”.
(AI 20, registrazione 20130711
145050.
in MP inc. 2013.6832)
i. Il 15 luglio 2013, AP
1.
incontra nuovamente (alle ore 19.45) __________ cui ribadisce la richiesta
delle “due righe”. __________, dopo essersi impegnato a inviargli per
e-mail le due righe richieste, continua dicendo che “la cosa si sblocca”
e che il problema sta nel fatto che:
“ loro stanno
applicando rigidamente la legge federale sui fuori zona edificabile … nel senso
di non lasciar fare i postriboli in quanto implicano immissioni immorali”.
__________ dice a AP 1 che “adesso hanno chiesto un parere a
Berna” e che
“ sembra che
Berna addirittura voglia esprimersi favorevolmente, quindi ci sono notevoli
chances che da Berna arrivi un parere favorevole e, a quel momento lì, devono
applicarlo”.
AP 1 manifesta scetticismo:
“ se sono andati
a Berna c’è la gabola dietro, secondo me, perché non l’autorizzano. Il QE 1 sta
facendo di tutto per non darla”.
(AI 20, registrazione 20130715 194558 in MP inc. 2013.6832).
l. Nella notte del 27
luglio 2013 (alle ore 01.10), AP 1 ha incontrato __________ (i due si sono
parlati nell’abitacolo di un’autovettura) che gli dice di avere avuto una
soffiata da una persona attendibile sull’imminente intervento della Polizia al __________:
“ sto per darti
una bruttissima notizia (…) io so da fonte fede degna che questi verranno a
rompere i coglioni, sigillare tutto, a partire da settimana prossima tutto è
buono … quindi devi trovare una strategia per non avere problemi”.
Venturelli suggerisce di giocare d’anticipo e di chiudere per un
paio di settimane il __________:
“ chiuderlo… per
un paio di settimane per vacanza. Li destabilizzi. Perché loro per fare un
intervento di chiusura c’hanno bisogno di una marea di uomini. Se tu glielo
sposti …”
AP 1 risponde:
“ ne vedrai di
belle ne vedrai, speriamo che vengano a mettere i sigilli”.
Poi si lamenta che almeno una quindicina di “ragazze nostre”
sono passate all’________ ma dice che, adesso, lui ne ha di nuove. __________
ripete di essere abbastanza certo dell’imminente intervento della Polizia e AP
1.
gli conferma che, in effetti, il Municipio ha dato alla struttura quale
termine ultimo per regolarizzarsi il 28 luglio e aggiunge:
“ si devono
assumere le loro responsabilità (…) il danno è grande (…) speriamo che vengano,
era ora che venivano (…) il Municipio deve dare l’ordine alla polizia di andare
a chiudere il locale”.
__________ critica l’agire degli inquirenti asserendo che “il
PG ha fatto una figura… con la sua strategia di chiudiamo tutto” e che “ha
interesse a tirare i remi in barca”.
(AI 20, registrazione 20130727 011008 in MP inc. 2013.6832).
m. Alle ore 16.56 del 29
luglio 2013 - due ore e mezza prima della posa dei sigilli da parte della polizia
- AP 1 ha telefonato a __________ (vicesindaco del Comune di __________)
lamentandosi del trattamento di favore che, secondo lui, il Municipio riservava
al vicino grotto. I due parlano, poi, del diniego della licenza edilizia e __________
afferma che “la fine dei giochi” è stata decretata dalla lettera del PG
al Municipio:
“ quando è
arrivata la lettera del PG … AP 1 … finito il cinema … il film … è venuto fuori
scritto fine, chiuso, non si dà più niente”.
(AI 20, registrazione 20130729 165643 in MP inc. 2013.6832)
39.
Dagli atti risulta,
poi, che ABB si è attivato risottoponendo, in un incontro a due, la questione
di AP 1 a PI 1 e poi si è prodigato per organizzare la riunione del 5 agosto
2015.
(verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 2, AI 11 in MP inc. 2013.8476).
L’insistenza di ABB per
organizzare la riunione con l’on. PI 1 è confermata dallo stesso Consigliere di
Stato che agli inquirenti ha esposto quanto segue:
“
Appena sono entrato in
carica come Consigliere di Stato nel mese di maggio 2013, circa
una settimana dopo ho cominciato a ricevere delle insistenti telefonate da
parte di ABB (…) per affrontare la tematica riguardante la
situazione del "__________" che è un noto
postribolo di __________. Lui chiedeva praticamente un incontro con me ed i miei collaboratori ed il gerente del __________,
tale AP 1 che a quel tempo io né
conoscevo né avevo mai incontrato. Sapendo che la materia era piuttosto
complicata sia politicamente che tecnicamente e non ero ancora pronto per
affrontarla essendo fresco di entrata in carica, ho temporeggiato per un
bel po' di tempo cercando di non farmi mettere sotto pressione da ABB. (…) In pratica c'è stato un primo incontro (forse
magari anche due) nel corso del mese di luglio 2013 fra me e ABB (non so se fosse già presente anche AP 1 ma
recupererò il dato) durante i quali si è praticamente preparato poi l’incontro
più ampio e formale che è avvenuto agli inizi di agosto 2013”
(verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 2-3, AI 3 in MP inc.
2013.
).
Incontro del 5 agosto 2013
40.
Gli accertamenti che
seguono sono fondati sulle dichiarazioni - sostanzialmente concordi - di AP 1, PI
1, ABC1, CCC1 e QE 1.
Si tratta dei seguenti atti istruttori in MP inc. 2013.8476:
- AI 11, 16, 107, 143,
159, 173 (interrogatori di AP 1);
- AI 3 (interrogatorio
di PI 1);
- AI 1, 105, 117
(interrogatori di ABC1);
- AI 46 (interrogatorio
di CCC1);
- AI 64 (interrogatorio
di QE 1).
Atti ai quali, per AP 1,
vanno aggiunti il verbale PP 14.05.2014 (doc. TPC fra 25 e 26 - non numerato -
inc. 72.2014.32) nonché l’allegato 2 del verbale del dibattimento di primo
grado.
prima parte dell’incontro
41.
Risulta dagli atti che
quell’incontro ha conosciuto due fasi ben distinte.
Durante la prima parte - cui parteciparono, oltre a PI 1, ABC1, AP
1, ABB, QE 1 e CCC1 - venne discussa
la situazione del motel dal profilo edilizio con, da un lato, AP 1 che ribadiva
la sua tesi dell’assicurazione data e non mantenuta dai due alti funzionari del
DT e, dall’altro, i due funzionari (in particolare, QE 1) che contestavano la
versione di AP 1 e spiegavano, in estrema sintesi, che il proseguimento dell’attività
prostitutiva nel motel sarebbe stato possibile soltanto con un cambiamento di
prassi dell’esecutivo che avrebbe richiesto l’avallo federale.
Risulta, pure, in modo concorde da tutte le dichiarazioni in atti
che, ad un certo punto della discussione, PI 1 - che, come visto, vedeva di
buon occhio l’allontanamento dei bordelli dai centri abitati - chiese a QE 1 di
“censire” gli edifici commerciali precedenti gli anni '80 e costruiti fuori zona edificabile affinché
si avesse un quadro completo della situazione:
“ PI 1 in generale ha detto a QE 1 di effettuare uno studio
degli edifici commerciali precedenti gli anni ’80 e costruiti fuori zona
edificabile al fine che si potesse avere una visione d’insieme, evidentemente
non solo limitata al caso del __________, per poter poi presentare al CdS una
proposta che consisteva nel permettere a questo tipo di edifici un cambiamento
di destinazione in postribolo” (verbale PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 2-3,
in MP inc. 2013.8476).
In modo altrettanto concorde risulta dagli atti che,
a questo momento, QE 1 e CCC1 sono stati
congedati.
seconda parte
dell’incontro
42.
Risulta, poi, che,
dopo la partenza di CCC1 e QE 1 - così come era stato preannunciato, prima
dell’incontro, a PI 1 da ABB (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 2-3 e verbale
PP 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag. 9 in MP inc. 2013.8476) - il granconsigliere e
il gestore del __________ hanno mostrato ai loro interlocutori quelle che, in
buona sostanza, ritenevano essere le prove del comportamento scorretto di QE 1,
in primis, e, in subordine, di CCC1.
a. AP 1 ha sostenuto
che l’idea di mostrare al Consigliere di Stato tali prove non fu sua ma di ABB
(verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 11, AI 11 in MP inc. 2013.8476). Al
dibattimento d’appello, per il tramite del suo patrocinatore avv. DI 1, ha
sostenuto che essa venne, pure, avvallata dall’avv. __________ cui chiesero
consiglio.
Questa Corte dubita che fu davvero richiesto all’avv. __________
un parere sulla questione. Ne dubita perché (come visto sopra) anche in
un’altra occasione AP 1 si è fatto forte di avere agito su suggerimento del suo
avvocato di allora e la cosa è stata smentita dagli atti.
Non vede, invece, motivi che inducano a ritenere inverosimile la
tesi secondo cui l’iniziativa fu di ABB (anche perché sia PI 1 che ABC1 parlano
di un ABB che, durante l’incontro, agiva in piena concordanza con AP 1). La questione
può, comunque, rimanere irrisolta poiché, quand’anche così fosse, AP 1 ha,
evidentemente, fatto sua l’idea del compagno e insieme a lui l’ha messa in
atto.
Egli ne risponde, dunque, come se fosse sua.
b. Sta di fatto che AP 1
e ABB fecero ascoltare a PI 1 e a ABC1 la registrazione di una conversazione.
Secondo AP 1, si trattava della registrazione - chiara - della
nota conversazione in cui CCC1 gli suggerì la via da seguire per poter
continuare con il postribolo (verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 3 e 7, AI 11 in
MP inc. 2013.8476).
Secondo PI 1 e ABC1, però, la registrazione non era di buona
qualità e, dunque, il suo valore probatorio era nullo (verbale PP 19.09.2013 ABC1,
pag. 3, AI 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 3, AI 3 in
MP inc. 2013.8476).
A questo punto, AP 1 mostrò loro una fattura intestata a QE 1, di
consumazioni impagate per circa fr. 3’000.- . PI 1 reagì dicendo che, non
trattandosi di un riconoscimento di debito, la fattura era carta straccia.
Mentre PI 1 e ABC1 stavano per lasciare la sala, AP 1 e ABB li
trattennero dicendo loro che c’erano delle immagini da vedere.
Va detto che risulta dalle dichiarazioni di ABC1 (verbale PP
19.09.2013
ABC1, pag. 3 e 4, AI 1 in MP inc. 2013.8476) - confortate da quelle
di PI 1 (verbale PP 01.10.2013 PI 1, pag. 3, AI 3 in MP inc. 2013.8476) - che
era ABB a dire agli interlocutori "ascoltate/guardate" mentre “AP 1 operava
facendo sentire/vedere” le prove che erano state preannunciate.
Non ci si dilungherà a descrivere la scena filmata
(visionabile su AI 107, allegato 1). Ci si limita a dire che QE 1 era ripreso,
dapprima, mentre si dirigeva, con una prostituta, verso una camera del bordello
e, poi, all’interno della camera, mentre faceva sesso con la stessa prostituta.
c. A quella visione, il Consigliere di Stato si è alzato ed ha lasciato la
sala.
Secondo le dichiarazioni concordi di PI 1 e ABC1, il
Consigliere se ne andò, perché la visione lo aveva disgustato.
Secondo AP 1, invece, PI 1 lasciò la sala del tutto
tranquillo.
Di questa versione la Corte dubita avendo, pure,
dovuto visionare il filmato.
“ Se non ricordo male PI 1 aveva detto a ABB/AP 1 che queste non sono cose da fare e poi sbottando è uscito
dalla stanza.
Si
era creato un silenzio imbarazzante, loro hanno spento il computer e l’hanno
messo via.” (verbale
PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 3-4, in MP inc. 2013.8476)
Poco dopo, su sollecitazione di PI 1 che lo chiamava,
anche ABC1 ha lasciato la sala.
d. Sia PI 1 che ABC1,
descrivendo questa seconda parte dell’incontro, hanno parlato di un’atmosfera
pesantemente ricattatoria.
ABC1 ha esplicitamente parlato di pesanti pressioni e di “metodi
mafiosi ed intimidatori”:
“ La situazione
era molto pesante e torbida (…) Nella mia professione mi è già capitato di
subire delle pressioni ma mai del tipo e dell’intensità di questo caso che
definirei molto vicino a metodi mafiosi ed intimidatori.”
(verbale PP 19.09.2013 ABC1, AI 1, pag. 5, in MP inc. 2013.8476)
PI 1, raccontando di quella fase dell’incontro, ha parlato di
“metodi ricattatori” (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 3-4, in MP inc.
2013.
) e ha qualificato di intimidatorio e ricattatore il comportamento
tenuto da AP 1 e ABB in questa seconda fase della riunione:
“ per quanto io ho recepito, questo loro comportamento nei
miei confronti è stata una pressione piuttosto minacciosa su di me affinché
potessi interferire sulla concessione della licenza edilizia che era
praticamente il loro unico obbiettivo di tanto brigare e chiedere incontri.”
(verbale 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4-5, in MP inc. 2013.8476)
e. AP 1 ha
più volte ribadito, invece, che quel che lui voleva quel 5 agosto 2013 era
unicamente dimostrare a PI 1 come lui non potesse fidarsi dei suoi due
funzionari e, quindi, dovesse licenziarli (verbale 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag.
3, 4, 9 e 11, in MP inc. 2013.8476).
Nonostante queste affermazioni, risulta con evidenza
dagli atti che AP 1 ha mostrato il video al Consigliere di Stato per forzarlo
a fargli rilasciare la licenza che per lui - come si è visto sopra - era di
vitale importanza.
Ciò emerge - oltre che dalla cronologia degli eventi (cfr. consid.
30-34 e 38) e dal contesto in cui il video è stato mostrato - dalle stesse
ammissioni di AP 1. Egli ha, infatti, dichiarato di avere conservato la
videoregistrazione di QE 1 che faceva sesso con una prostituta poiché si
trovava “in uno stato di necessità” e doveva “lottare” per
salvare i soldi - “circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi
propri” - investiti nel __________:
“ D: come mai ha
tenuto la videoregistrazione sul QE 1 depositandola addirittura presso un
notaio in Italia?
R: l’ho tenuta come mezzo di prova a futura memoria in quanto il QE
1.
negava addirittura in diverse occasioni di essere stato al __________. Questo
l’ho dedotto dal contenuto delle sue osservazioni ai ricorsi pendenti davanti
al Consiglio di Stato dove addirittura negava che avvenisse la prostituzione al
__________.
D: come mai l’ha depositata presso un notaio italiano?
R: non so cosa rispondere. Non so se ne ho fatto anche delle copie
che ho in giro. (…) io ribadisco che ho tenuto queste registrazioni siccome mi
trovavo in uno stato di necessità poiché dovevo lottare per salvaguardare il
mio investimento nel __________.
D: quanto ci ha messo di suo nel __________?
R: parecchio, circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi
propri”
(verbale PP 08.10.2013 AP 1, AI 11, pag.
12, in MP inc. 2013.8476).
È evidente che lo scopo per cui ha fatto uso di tale
filmato non può essere diverso da quello per cui egli stesso ha ammesso di
averlo conservato. E visto che l’unico mezzo per “salvaguardare il suo
investimento” era quello di continuare ad usare il motel come postribolo, è
evidente che, mostrando le immagini di QE 1 che faceva sesso con una prostituta
nel bordello di cui doveva occuparsi professionalmente, egli voleva indurre PI
1.
a dargli la licenza che gli era stata negata e senza la quale il motel
diventava un investimento del tutto fallimentare.
43.
Risulta, poi, che dopo la riunione bruscamente giunta a
conclusione, PI 1 chiese sia a ABB che a AP 1 di distruggere il video.
ABB, contattato la sera stessa, fu evasivo dicendo al
Consigliere di Stato che "avrebbe visto cosa
fare perché in fondo io ho funto
solo da uditore" (verbale
PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4, in MP inc. 2013.8476).
Neppure AP 1 aderì alla richiesta di PI 1 limitandosi a dirgli di
stare tranquillo, poiché lui non avrebbe fatto altro uso del video:
“ il giorno dopo ho ricevuto una telefonata dal AP 1 sul mio cellulare ed anche a lui
ho ribadito il mio sconcerto e la mia
arrabbiatura per la porcheria che avevano fatto. Lui mi disse di non
preoccuparmi poiché lui non si
riteneva così perfido e scorretto da utilizzare questo video ulteriormente. Ricordo perfettamente che lui non mi ha
assolutamente detto di averlo cancellato
o eliminato ma mi ha solo promesso che non lo avrebbe utilizzato. lo ovviamente avendo visto il personaggio e ciò che si era
permesso di fare non mi sono assolutamente
fidato.” (verbale PP 01.10.2013 PI 1, AI 3, pag. 4 in
MP inc. 2013.8476)
iniziative di PI 1 pregresse e successive all’incontro 5 agosto
2013.
sulla questione dei postriboli fuori zona edificabile
44.
QE 1 ha dichiarato
agli inquirenti che, già nel corso del mese di giugno 2013 - quindi, prima del
citato incontro - PI 1 (entrato in carica il 30.04.2013) gli aveva chiesto di
verificare la prassi del DT poiché egli era propenso ad autorizzare
l’ubicazione di postriboli fuori zona edificabile:
“ Premetto che la
prassi del Consiglio di Stato era quella di non autorizzare l’esercizio della
prostituzione in stabili edificati fuori zona. Con l’insediamento del nuovo
direttore On. PI 1 quest’ultimo, tra i vari problemi presentatigli, ha chiesto
di verificare questa prassi poiché era dell’idea di modificarla in quanto detto
esercizio fuori zona edificabile comportava meno problematiche rispetto alle
zone edificabili ed era anche più accettato dai comuni coinvolti. Di questa
tematica se ne era accennato con il Direttore nel corso del mese di giugno
2013.
” (verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 8, AI 64 in MP inc. 2013.8476).
Come visto sopra, PI 1 ha, poi, chiesto a QE 1 di iniziare a
raccogliere i dati necessari per verificare la possibilità di insediare i
bordelli nei fondi posti in zona non edificabile già durante la prima parte
dell’incontro 5 agosto 2013, cioè prima che AP 1 e ABB gli mostrassero il noto
filmato.
Risulta, poi, dagli atti che, il 16 settembre 2013, PI 1 ha
incaricato QE 1 di approfondire la tematica allestendo un rapporto sugli
elementi che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto considerare qualora avesse
voluto modificare la propria prassi (AI 39 in MP inc.2013.8476).
Il rapporto effettuato in esecuzione di tale incarico da QE 1 è
datato 23 settembre 2013.
Lo stesso giorno, PI 1 ha trasmesso tale rapporto agli altri membri
del Consiglio di Stato con una lettera di accompagnamento in cui si legge
quanto segue:
“ Vi presento un
piccolo studio inerente ai postriboli situati fuori zona edificabile.
Secondo il mio modesto parere sarebbe auspicabile invertire la
rotta, riservati i diritti di terzi e rilasciare tali concessioni.
Questo mio pensiero deriva dal fatto che la prostituzione,
mestiere più vecchio del mondo, non è eliminabile e sempre ci sarà. Pertanto
ritengo che questo sia attuabile in zone discrete e non, come attualmente
possibile, in zone densamente abitate.
Ciò permetterebbe un controllo sistematico di chi esercita e
soprattutto una protezione contro la lunga mano della malavita.” (AI 39 in MP
inc.2013.8476)
Per quanto di conoscenza di questa Corte, la proposta non ha avuto
un seguito concreto. Non è dato sapere se ciò è dovuto agli sviluppi del
procedimento penale o alla malattia e, poi, alla scomparsa del compianto
Consigliere di Stato.
45.
a. Per la sussunzione dei
fatti sin qui ricordati, occorre sottolineare e ricordare che, se è vero che la
situazione del __________ era precaria fin dall’inizio perché, al di là della
“probabile assicurazione” verbale di fine 2010, non esisteva una licenza
edilizia che ne permettesse l’utilizzo come postribolo, è anche vero che, sino
all’intervento del PG, l’esercizio della prostituzione nel motel era
sostanzialmente tollerato dalle autorità.
La situazione si è fatta difficile per AP 1 soltanto dopo il 20
febbraio 2013, con il deciso e “muscoloso” intervento del PG sul Municipio di __________
che ha fatto reagire l’autorità comunale che, sin lì, aveva avuto con AP 1
rapporti più che buoni (cfr., per i vieppiù incalzanti interventi contrari agli
interessi di AP 1 effettuati dalle autorità comunali e cantonali dopo la
lettera del PG, i consid. 30-33).
Per l’imputato - che, fin dal 2012, era stato informato dall’avv. __________
delle ridottissime possibilità di ottenere un permesso di costruzione in
sanatoria per convertire il __________ in postribolo (rapporto 09.10.2012 __________,
pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476) - era pertanto chiaro che,
nonostante la più volte invocata “promessa” verbale, egli non avrebbe potuto
ottenere, seguendo le vie legali, i permessi necessari per continuare a gestire
un postribolo nel __________.
È evidente che tutti i passi fatti nella primavera del 2013 da AP
1.
(e di cui s’è detto al consid. 38) erano volti a trovare una soluzione che
superasse “politicamente” l’ostacolo “cambiamento di destinazione
impossibile in un fuori zona”, ostacolo invalicabile con i rimedi giuridici
a disposizione dei normali cittadini.
Significativo, al riguardo, il commento sarcastico che AP 1 ha
fatto quando ha detto a __________ che PI 1, nell’incontro avvenuto poche ore
prima, gli aveva suggerito di ricorrere:
“ Eh beh …, grazie, volevo dirgli, come è gentile …” (rapporto d’esecuzione 02.09.2013 Polizia
cantonale, registrazione 20130524 181104, AI 20 in MP inc. 2013.6832).
È, dunque, in un contesto di consapevolezza dell’insormontabilità
giuridica degli ostacoli che si frapponevano fra lui e la possibilità di
continuare la lucrosa attività per cui aveva comprato l’immobile di __________
che diventano pressanti i suoi tentativi di ottenere appoggi politici che gli
permettessero di superare l’impasse legale.
E’ così che - parallellamente agli incontri con __________ cui
chiedeva di “intercedere” presso i due Consiglieri di Stato leghisti - AP 1 ha
ottenuto, tramite ABB, di incontrare PI 1 nei termini indicati.
Durante la seconda parte dell’incontro del 5 agosto 2013, dopo
avere constatato che la registrazione audio e la fattura avevano avuto un
effetto nullo sui suoi interlocutori (che se ne stavano, addirittura, andando),
AP 1 ha mostrato loro le ben note immagini.
Che, così, AP 1 abbia voluto far pressioni su PI 1
per ottenere quello che sapeva di non poter ottenere altrimenti è evidente.
Non solo per la cronologia degli eventi.
Ma, soprattutto, perché lui stesso lo ha ammesso
affermando di avere (fatto e) conservato il video mostrato a PI 1 per difendere
il suo investimento nel __________ (cfr. consid. 42 lett. e).
Del resto, il suo intento intimidatorio è stato
chiaramente percepito dai suoi due interlocutori:
“ La situazione
era molto pesante e torbida (…) Nella mia professione mi è già capitato di
subire delle pressioni ma mai del tipo e dell’intensità di questo caso che
definirei molto vicino a metodi mafiosi ed intimidatori.”
(verbale PP 19.09.2013 ABC1, pag. 5, AI 1 in MP inc. 2013.8476)
“ questo loro comportamento nei miei confronti è stata una
pressione piuttosto minacciosa su di me affinché potessi interferire sulla
concessione della licenza edilizia che era praticamente il loro unico
obbiettivo di tanto brigare e chiedere incontri.” (verbale PP
01.10.2013
PI 1, pag. 4-5, AI 3 in MP inc. 2013.8476)
Non può, infine, essere sottaciuto - poiché ciò
supporta questo accertamento - che questa intimidazione è stata solo l’ultimo
di tanti tentativi fatti da AP 1 da maggio 2013 per ottenere, tramite pressioni
e appoggi politici - che lui era anche disposto a pagare - quello che non
riusciva ad avere seguendo le normali vie legali.
a.1. La Difesa ha sostenuto
che la volontà di AP 1 di fare pressioni su PI 1 è esclusa già dal fatto che
egli sapeva che il Consigliere di Stato era dell’idea di autorizzare postriboli
fuori zona edificabile da ben prima dell’incontro del 5 agosto.
L’argomento difensivo non ha convinto la Corte.
Non soltanto perché esso è in irrimediabile contrasto con
l’ammissione dello stesso AP 1 e con le argomentazioni appena svolte.
Ma anche perché non va spiegato che vedere di buon occhio lo
spostamento dei bordelli “in fuori zona” è qualcosa di ben diverso dal
considerare la possibilità di proporre ai colleghi di governo un cambiamento di
prassi e, soprattutto, dal decidere di fare in tempi brevi un passo del genere.
Questo, a maggior ragione se si considera che PI 1 era ancora “fresco di
elezione” e che AP 1 aveva ormai capito - non soltanto perché glielo aveva ben
spiegato __________ nel 2012, ma anche per averne discusso a lungo con diverse
persone così come indicato sopra - che la soluzione del problema (complesso
anche per gli addetti ai lavori) richiedeva approfondimenti di non poco conto
e, quindi, richiedeva del tempo.
Tempo che lui non aveva poiché la sua attività era bloccata:
perché il tutto rimanesse in piedi (cioè, per salvare il suo investimento), era
necessario che si potesse riprendere velocemente a far funzionare il bordello.
Per dirla diversamente, occorreva dare un’accelerata ai tempi -
notoriamente lunghi - della politica.
Quell’accelerata, AP 1 ha ritenuto di poterla dare mostrando a PI 1 quel che
gli ha mostrato quel 5 agosto 2013.
a.2. Se ne conclude che,
mostrando il filmato, AP 1 ha evidentemente voluto forzare la mano,
minacciando, per atti concludenti, il Consigliere di Stato mostrandogli il
materiale scottante di cui era in possesso.
b. Sulla gravità del
danno prospettato con la minaccia, basta rilevare che la videoregistrazione
concerneva un incontro sessuale fra QE 1 e una prostituta,
avvenuto proprio presso il __________, ovvero nell’immobile del quale
quest’ultimo si occupava, come direttore dei servizi generali del Dipartimento
del territorio, nell’ambito di una procedura edilizia.
Si aggiunga che,
stando a quanto dichiarato dallo stesso imputato, il funzionario avrebbe
negato, in atti ufficiali e sapendo di mentire, che in quella struttura si
esercitasse la prostituzione (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 4, AI 107
in inc. MP 2013.8476).
Quella di QE 1 era una condotta menzognera e in
pieno conflitto di interessi che, qualora fosse stata conosciuta dall’opinione
pubblica, avrebbe gettato discredito sul Dipartimento del territorio di cui PI
1.
era alla testa, minando autorevolezza e credibilità dell’autorità cantonale
e, pertanto, arrecandole grave danno.
Si trattava, dunque, di una minaccia di principio idonea a
influenzare l’agire del Consigliere di Stato, intralciandone la sua libertà
decisionale.
c. L’illiceità della costrizione è data già solo per il fatto che, nel
compierla, AP 1 ha utilizzato un mezzo illecito: la videoregistrazione
realizzata, come visto, in violazione dell’art. 179quater
cpv. 1 CP (è irrilevante, sulla qualifica di illiceità, il fatto che, per
recesso di entrambe le querele, AP 1 non possa essere perseguito per tale
reato).
A conferma del carattere illecito della costrizione
vi è, poi, il fatto che fra il video mostrato e lo scopo che l’imputato
perseguiva con tale segnalazione non vi è nessun rapporto se non quello della
realizzazione del disegno criminoso.
L’asserita assenza di volontà di andare fino in fondo di AP 1 è
irrilevante, bastando il fatto ch’egli avesse tale facoltà.
d. Il tema che si pone -
e che è stato posto, in via subordinata, dalla Difesa di AP 1 - è quello di
sapere se il reato è consumato.
Come visto, il PP, nel suo atto di accusa, aveva imputato a AP 1
una coazione soltanto tentata.
Nella mutata imputazione prospettata dal primo giudice, la
coazione è stata sostituita dalla minaccia contro le autorità ma nella forma
del reato consumato.
d.1. Occorre, dunque, valutare
se è stato a causa di quanto AP 1 gli mostrò che PI 1 ha dato avvio alla
procedura di studio finalizzata a proporre ai colleghi di governo un
cambiamento di prassi.
La questione è delicata per più motivi.
Dapprima, perché (come più volte detto) è noto che PI 1 - in
armonia con la posizione del partito cui apparteneva - riteneva, da ben prima
dell’agosto 2013, che il loro spostamento “in fuori zona edicabile” fosse la
soluzione al problema “sensibile” della collocazione dei bordelli.
Tanto che, come visto, sin dall’inizio della sua entrata in
carica, segnalò a QE 1 che avrebbe voluto intervenire sul tema in funzione di
tale sua visione e che, quindi, la questione avrebbe dovuto essere affrontata
da quella nuova prospettiva.
d.2. Sul tema della consumazione
del reato, i primi giudici si sono limitati ad osservare quanto segue:
“ Non è un
mistero che il compianto onorevole PI 1 era dell’idea che si dovesse modificare
la prassi restrittiva e quindi consentire l’esercizio della prostituzione fuori
zona, ossia in luoghi discosti dai centri abitati. A questo però si opponeva,
non da ultimo, la legislazione federale. Resta che egli fece allestire, prima
ancora dello scoppio del bubbone, uno studio di fattibilità in questo senso. E’
vero che la segnalazione al MP è formalmente avvenuta dopo diverse settimane,
mentre la legge avrebbe imposto di agire immediatamente. Ma le spiegazioni
fornite in merito alla tutela della salute del funzionario hanno probabilmente
giocato un ruolo determinante nella scelta di agire con la massima cautela. Sia
che sia, questo tergiversare non può essere interpretato come indifferenza.
Come spiegato bene dal collaboratore del Consigliere di Stato, che peraltro era
il meno cognito di tutta la situazione, l’intento di AP 1 era quello di fare
pressione sul Consigliere, e così era parso a tutti i presenti” (sentenza
impugnata, pag. 95 e 96).
d.3. In questo passaggio -
che, peraltro, non distingue in modo chiaro fra il presupposto soggettivo del
reato e la sua consumazione - i primi giudici incorrono in un errore laddove
affermano che:
“ Resta che egli
fece allestire, prima ancora dello scoppio del bubbone, uno studio di
fattibilità in questo senso. E’ vero che la segnalazione al MP è formalmente
avvenuta dopo diverse settimane (…)”
Parlando dello “studio di fattibilità” fatto allestire “diverse
settimane” prima dello “scoppio del bubbone”, essi non possono che
riferirsi al “censimento” degli edifici a vocazione commerciale situati in zone
non edificabili che venne ordinato a QE 1 da PI 1 il 5 agosto 2013.
Questo è l’unico studio che può dirsi precedente di diverse
settimane allo “scoppio del bubbone” (cioè alla denuncia presentata al
MP).
Ma quello studio venne ordinato da PI 1 prima della visione
del filmato.
È, dunque, per semplice cronologia che deve essere accertato che
il filmato non ha avuto alcun ruolo nella genesi dell’intenzione di PI 1 di far
eseguire a QE 1 quel censimento.
Non è, perciò, quell’incarico che può essere considerato il
“risultato” dell’infrazione di cui AP 1 risponde.
d.4. Questa, invece, la
cronologia degli eventi che va ritenuta per far luce sulla questione:
- 5
agosto 2013: visione del filmato nella seconda parte dell’incontro;
- sera
del 5 agosto 2013: PI 1 chiede a ABB di distruggere il filmato ma il granconsigliere
nicchia;
- 6
agosto 2013: PI 1 fa la stessa richiesta a AP 1 che rifiuta ma gli dice che non
intende fare altro uso di tale filmato;
- 16
settembre 2013: PI 1 incarica QE 1 di redigere un rapporto sugli elementi da
considerare per la decisione di collocare i bordelli “in fuori zona”;
- 17
settembre 2013: la PP __________ contatta le persone (e, fra queste, PI 1) le
cui conversazioni sono state registrate da AP 1 (AI 27 - 39 in MP inc.2013.6832);
- 19
settembre 2013: ABC1, su ordine di PI 1, si reca al MP per riferire
dell’incontro del 5 agosto 2013;
- 23
settembre 2013: QE 1 consegna a PI 1 lo studio che gli era stato commissionato
il 16 settembre precedente;
- 23
settembre 2013: PI 1 invia lo studio ai colleghi di CdS in vista della
decisione sulla prassi da tenere in futuro.
d.5. Dagli atti risulta,
dunque, che, nonostante PI 1 abbia dichiarato di non avere creduto alle
assicurazioni di AP 1 secondo cui egli non avrebbe fatto altro uso di tale
filmato, il primo passo fatto dal consigliere di Stato nell’ambito che
interessava AP 1 data di ben 42 giorni dopo la visione del filmato
incriminato.
È, infatti, soltanto il 16 settembre 2013 che PI 1 incarica QE 1
di allestire un parere sugli elementi di cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto
tenere conto per mutare la propria prassi, autorizzando postriboli in fuori
zona edificabile.
Questo periodo di latenza fra “pressione” e “atto” pone seri dubbi
sulla natura causale del video: non ha da essere spiegato che chi, per ipotesi,
agisce perché coartato, non lascia lunghi tempi morti fra la coartazione e
l’azione. Non lo fa semplicemente perché non può, o non ritiene saggio farlo.
Ma non basta.
Risulta dagli atti che PI 1 ha inviato ai colleghi di governo il
rapporto ricevuto da QE 1 il 23 settembre 2013.
Cioè, ha inviato il rapporto e, quindi, ha avviato la procedura
con cui ha chiesto ai colleghi di governo che venisse adottata la prassi
edilizia più permissiva, quattro giorni dopo che ABC1, su sua istruzione, si
era rivolto al MP per denunciare quanto avvenuto nel corso dell’incontro del 5
agosto 2013.
Cioè, ha mandato avanti la sua proposta - che, per ipotesi dei
primi giudici, sarebbe motivata dalla paura dello “scoppio del bubbone” -
quattro giorni dopo che quel “bubbone” era già scoppiato.
Questa circostanza aggiunge ulteriori e rilevantissimi dubbi sulla
natura causale del noto filmato sull’incarico dato il 16 settembre 2013 a QE 1.
Se fosse vera la tesi secondo cui PI 1 ha deciso di procedere per far
modificare la nota prassi cantonale per paura dello “scandalo”, egli non
avrebbe fatto avanzare tale procedura dopo che la notizia del comportamento di QE
1.
- che, per ipotesi, si voleva mantenere segreta favorendo AP 1 - era uscita
dal cerchio dei partecipanti al noto incontro.
Se, infine, si inserisce il tutto nel contesto che vede il
Consigliere di Stato che, appena entrato in carica, avvisa il funzionario
competente della sua intenzione di far modificare la prassi cantonale e che,
già prima della visione del filmato, lo incarica di procedere al censimento
degli edifici commerciali in “fuori zona”, i dubbi sulla natura causale del
comportamento di AP 1 sulla direttiva data da PI 1 a QE 1 il 16 settembre 2013
diventano insopprimibili.
In questo senso, forza è concludere per l’assenza di un nesso
causale fra la pressione esercitata da AP 1 e l’ordine dato da PI 1 a QE 1 il
16.
settembre 2013 (e, di riflesso, l’invio del rapporto ai colleghi di CdS).
Ciò detto, avendo, comunque, egli fatto più che iniziare il
compimento del reato (ha fatto tutto quanto in suo potere perché esso si
realizzasse), AP 1 va dichiarato autore colpevole del reato di cui all’art. 285
CP, nella forma attenuata del tentativo (art. 22 CP; Messaggio concernente la
modifica del Codice penale svizzero - disposizioni generali, introduzione e
applicazione della legge - e del Codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile del 21 settembre 1998 (RS 98.038), pag. 1697;
Trechsel/Geht in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2013, 2. ed., ad. art. 22, n. 17; Hurtado Pozo in Roth/Moreillon,
Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 22, n. 53 segg.), così
come alla richiesta avanzata a titolo subordinato dall’avv. DI 2.
In questo senso e su questo punto, il ricorso di AP 1 è
parzialmente accolto.
TENTATA TRUFFA AI DANNI DELLA CASSA DISOCCUPAZIONE OCST
46.
Il PP ha imputato a AP
1.
il reato di tentata truffa, per avere a Bellinzona il 17 settembre 2013,
chiesto indennità alla Cassa disoccupazione OCST sottacendo di essere, anziché
un dipendente, il reale beneficiario economico della __________ e producendo
falsi certificati di salario indicanti, contrariamente al vero, uno stipendio
lordo mensile di fr. 16'500.- per il periodo agosto 2012 - luglio 2013.
47.
AP 1 chiede il
proscioglimento da questo reato.
Dopo avere premesso di
essere un semplice dipendente (direttore) della __________ e di non esserne il
beneficiario economico, l’imputato afferma di avere effettivamente percepito
uno stipendio lordo mensile di fr. 16'500.-. A comprova di quest’ultima
affermazione, ricorda che, per quantificare i contributi a suo carico, la Cassa
di compensazione AVS/AI/IPG ha ritenuto di tale entità il salario da lui
percepito nel 2012 e che l’autorità fiscale sta andando nella stessa direzione.
Pertanto - afferma - non
essendo egli mai stato organo della __________ e indicando i certificati
prodotti alla CD OCST quanto da lui effettivamente percepito a titolo di
stipendio, viene meno la tentata truffa ascrittagli.
Ma - conclude l’appellante
- anche se la Corte dovesse accertare i fatti così come descritti nell’AA, egli
dovrebbe essere prosciolto in assenza del requisito dell’inganno astuto.
48.
A sostegno della
propria domanda d’indennità di disoccupazione, AP 1 ha, tra l’altro, prodotto:
- un “attestato
del datore di lavoro”, compilato con calligrafia simile a quella della
domanda di disoccupazione, in cui è indicato ch’egli è stato occupato quale
direttore per una durata di “45 ore settimanali” durante il periodo dal
22.
settembre 2009 al 29 luglio 2013 e che la disdetta del contratto di lavoro è
stata inoltrata dall’AU (__________) il 31 luglio 2013 a seguito della “chiusura
__________ per ordine del Municipio di __________”;
- la
lettera di disdetta immediata del contratto di lavoro da parte di __________,
datata 31 luglio 2013, e firmata dall’AU;
- dei
“fogli di salario”, con l’intestazione di __________ ma senza firma,
relativi al periodo agosto 2012- luglio 2013, indicanti uno stipendio mensile
netto a suo favore di fr. 14'965,50 (pari a fr. 16'500.- lordi);
(AI
43; cfr. anche verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 11 in inc. 72.2014.32).
49.
Dagli atti risulta in
modo chiaro che, concretamente, la gestione del motel e del bordello era
assicurata da AP 1 che, come confermato da __________, agiva con pieni poteri
decidendo da solo su ogni questione:
“ Per quel che io
ho visto, lui si comportava da “comandante” e da direttore perché qualsiasi
cosa veniva in pratica decisa da lui. Da quando io ho lavorato al __________,
non ho mai visto nessun altro all’infuori di AP 1, venire a dare ordini nel
locale. È sempre stato solo lui a decidere tutto e a dare ordini e
disposizioni.” (verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 16, AI 58 in inc.
2013.
).
Ciò detto, e ritenuto come dagli atti si evinca che AP 1 percepiva
uno stipendio dalla __________ già a partire dal 2011 (doc. AI 137A, AI 142),
ben si può concludere che, effettivamente, così come da egli dichiarato alla CD
OSCT, l’imputato lavorava alle dipendenze della __________ con il ruolo di
direttore.
50.
La questione di sapere
se AP 1 fosse davvero - come sostiene la pubblica accusa - l’avente diritto
economico della __________ può essere lasciata indecisa poiché irrilevante per
il giudizio che occupa questa Corte.
Da un lato, perché nulla impedisce all’avente diritto economico di
una società di stipulare con essa un contratto di lavoro.
Dall’altro, perché, per costante giurisprudenza, il direttore con
effettive competenze decisionali non ha diritto alla percezione di indennità di
disoccupazione, indipendentemente dalla questione a sapere se egli è o meno
l’avente diritto economico della società (STF C 292/05{T 7} del 16 febbraio
2007.
consid. 3 e DTF 123 V 234 consid. 7).
51.
AP 1 ha dichiarato
agli inquirenti che __________ gli versava dal 2012 per il suo lavoro al __________
un salario lordo mensile di fr. 16'500.- (AI 143 pag. 6-7; AI 173 pag. 4, doc.
TPC - non numerato - fra 25 e 26).
L’imputato ha, poi,
dichiarato ai primi giudici che lo stipendio gli veniva consegnato in contanti,
che con parte di esso pagava per complessivi fr. 9'000.-/10'000.- mensili gli
interessi di due mutui (ovvero, quello contratto in Italia con la Banca __________
e quello acceso in Svizzera) e che il foglio paga, da lui controfirmato,
fungeva da ricevuta (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 11).
Le dichiarazioni di AP 1
sull’entità del suo stipendio sono, tuttavia, contraddette in modo del tutto
credibile da quelle di __________, AU di __________ dal 18.06.2009 al 29.04.2013
e responsabile del versamento degli oneri sociali alle preposte autorità:
“ Non mi risulta
che AP 1 percepisse un salario di CHF 16'500.- lordi/mensili. (…) L’altro
aspetto che ribadisco è quello relativo all’importo del salario lordo che non
riconosco come tale. (…) io non posso affermare con certezza che lui prendesse
questo stipendio mensile oppure che lo percepisse dopo la mia partenza. Posso
dire che durante il mio mandato, se fosse stato reale, avrei chiesto il
deposito degli oneri sociali per cui ne sono responsabile quale amministratore
(…) A memoria, fin tanto che avevo il mandato di amministrare la __________,
non rammento di aver visto che AP 1 percepisse un simile salario” (verbale PS 03.12.2013 __________, pag. 2-4, AI 128 in
inc. 2013.8476).
Dichiarazioni, queste, che possono essere ritenute confermate da
quelle, più reticenti, di __________ - dipendente della __________ da fine 2010
e, a volte, preposto ad allestire le buste paga - che dapprima non ha saputo
ricordare l’entità di tale salario (verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 13, AI
58.
in inc. 2013.8476) e, poi, ha indicato un importo minore rispetto a quello
preteso da AP 1:
“ è successo che
qualche volta ho compilato io le buste paga. (…)
Domanda dell’Avv. __________: indicativamente rammenta l’importo
della busta paga di AP 1?
R: indicativamente credo sui 12/13'000.- CHF.”
(verbale PS 08.01.2014 __________ pag. 2 e 3, AI 153 in inc.
2013.
).
Pertanto, si può ben accertare che lo stipendio percepito da AP 1
era inferiore a quello indicato nei documenti da lui prodotti alla Cassa di
disoccupazione OCST.
52.
Da quanto sopra deriva
che AP 1 ha detto il vero alla Cassa disoccupazione indicando di essere stato “occupato
quale direttore” presso la __________ nel periodo agosto 2012-luglio 2013,
mentre ha mentito sull’entità del salario mensile lordo percepito,
sovrastimando quanto realmente ricevuto.
53.
Uno dei presupposti
del reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP è l’inganno astuto che è dato quando
l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre
fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid.
2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35),
come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile,
difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando
impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà
a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid.
4.4.3
pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171,
125.
IV 128 in alto con rinvio).
L'astuzia non è, invece, data quando la vittima
avrebbe potuto evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza (DTF
133.
IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20;
126.
IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF 26 ottobre 2009
6B_558/2009; STF 9 ottobre 2007 6B_409/2007; STF 24 marzo 2006
6S.417/2005).
Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il presupposto dell’inganno
astuto in una fattispecie nella quale la vittima - una banca - avrebbe potuto
scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più elementari misure di
prudenza (DTF 119 IV 28).
54.
Sulla scorta di quanto
accertato, forza è constatare che AP 1 non ha ingannato la Cassa affermando di
avere lavorato alle dipendenze di __________ nel periodo agosto 2012 - luglio
2013.
Irrilevante
su questo tema la questione a sapere se in AP 1 le due posizioni - avente
diritto economico della società e dipendente della società - non si escludono
l’un l’altra.
Inoltre, quand’anche egli fosse
stato avente diritto economico, l’averlo nascosto non avrebbe potuto
danneggiare la Cassa poiché, in concreto, già l’indicazione di essere direttore
(correttamente data da AP 1) avrebbe escluso il suo diritto ad indennità (STF C
292/05{T 7} del 16 febbraio 2007 consid. 3 e DTF 123 V 234 consid. 7).
AP 1 ha, per contro, mentito
indicando in fr. 16'500.- lo stipendio mensile lordo percepito.
Questa menzogna non assurge, però, ad inganno astuto ai sensi
dell’art. 146 cpv. 1 CP poiché la Cassa disoccupazione poteva facilmente
scoprire la natura menzognera dell’indicazione.
AP 1 ha, infatti, presentato alla Cassa dei fogli di salario
intestati a __________ ma non sottoscritti dall’indicato datore di lavoro e
senza alcun documento che attestasse l’effettiva precedente percezione del
salario. Cioè, ha presentato uno scritto di fronte al quale la Cassa doveva -
come peraltro ha fatto - insospettirsi e chiedere maggiori informazioni (cfr. Prassi
LADI sull’indennità di disoccupazione (stato gennaio 2014) allestita dalla
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), direttive B 145 e B 144). E ciò a
maggior ragione, visto l’importo del salario indicato.
Non è un caso, quindi, che la
Cassa disoccupazione abbia immediatamente dubitato della veridicità del
certificato di salario prodotto da AP 1 tanto da subito chiedergli “copia
dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti che lo stesso ha
effettivamente percepito il salario mensile così come da conteggi mensili
prodotti alla cassa” e tanto da immediatamente segnalare il caso al
Ministero pubblico (AI 43 in in MP inc. 2013.8476).
Del resto, i primi giudici hanno - sorprendentemente - confermato
l’imputazione di tentata truffa nonostante essi stessi abbiano implicitamente
negato la natura astuta dell’inganno posto in essere da AP 1 argomentando che “difficilmente
la Cassa disoccupazione si sarebbe accontentata della documentazione presentata”
e giustamente aggiungendo che “la giurisprudenza non conferisce la qualità
di documento con valore probatorio accresciuto a dei certificati di salario
oltretutto non sottoscritti” (sentenza impugnata, consid. 5.5.3, pag. 112).
Non avendo, dunque, agito con inganno astuto, AP 1 deve essere
prosciolto dal reato di tentata truffa di cui al pto. 5 dell’AA.
55.
Nell’ambito del
dibattimento d’appello, la presidente, con l’accordo delle parti, ha imputato a
AP 1, in via subordinata al reato di tentata truffa, la contravvenzione giusta
l’art. 106 cpv. 1 LADI:
“ per avere, il
17.
settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere indennità di
disoccupazione più cospicue, dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale __________
prodotto dei certificati di salario relativi al periodo agosto 2012-luglio
2013, ben sapendo che essi indicavano, contrariamente al vero, un suo stipendio
mensile lordo di CHF 16'500.- eccessivo rispetto a quello realmente percepito”
(verb. dib. d’appello 09.10.2015, pag. 6).
Sono i presupposti di questo reato che AP 1 ha realizzato avendo
egli scientemente violato il proprio obbligo di informare sul reale importo del
suo salario, fornendo alla Cassa di disoccupazione un’informazione inveritiera.
L’appello di AP 1 su questo
punto è, pertanto, parzialmente accolto, dovendo egli essere prosciolto dal
reato di tentata truffa ma condannato per contravvenzione ai sensi dell’art.
106.
cpv. 1 e 7 LADI.
VIOLAZIONE DELLA LAVS
56.
AP 1 chiede di essere
prosciolto dal reato di violazione alla LAVS ascrittogli per non avere
presentato, per gli anni 2012 e 2013, le distinte salariali alla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG (art. 88 LAVS) sostenendo, da un lato, che egli non
era preposto a tali incombenze e, d’altro lato, che egli non si era nemmeno mai
concretamente occupato delle pratiche AVS riferite alla __________.
57.
Va, primo di tutto,
precisato che i primi giudici hanno prosciolto AP 1 dall’imputazione di cui al
pto. 9.1 dell’AA aggiuntivo e che il procuratore pubblico non ha ricorso contro
tale assoluzione che è, pertanto, passata incontesta in giudicato.
Per l’imputazione di cui
ai punti 9.2 (derubricata, con l’accordo del PP, al dibattimento di primo
grado) e 9.3 dell’AA aggiuntivo, i primi giudici hanno, invece, ritenuto AP 1
colpevole di contravvenzione ex art. 88 LAVS per avere, negli anni 2012 e 2013,
omesso di presentare le prescritte distinte salariali alla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG.
58.
Secondo l’art. 88
LAVS, chiunque in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce
intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, è punito
con la multa.
A norma dell’art. 89 cpv. 1 LAVS se l’infrazione è stata commessa
nell’azienda di una persona giuridica, la disposizione penale indicata
nell’articolo 88 LAVS si applica alle persone che hanno agito o avrebbero
dovuto agire per essa, in particolare gli amministratori (SJ 2006 II, pag. 293,
313).
Dal profilo soggettivo il
suddetto reato presuppone l’intenzionalità, anche soltanto nella forma del dolo
eventuale, riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato (STF 6P.152/2004
del 6 dicembre 2004 consid. 7.2).
Distinte salariali 2012
59.
La stessa Cassa
cantonale di compensazione ha riconosciuto che, per il periodo 01.01.2012 -
31.12
, la “lista dei dipendenti” (fra cui AP 1) e la “dichiarazione
dei salari e degli assegni familiari” le erano state prodotte (verbale PP
14.05.2014
AP 1, doc. TPC fra 25 e 26 - non numerato).
A titolo abbondanziale si
aggiunge che l’AU __________ ha dichiarato agli inquirenti che __________ era
in regola dal profilo degli oneri AVS/AI/IPG sino a fine 2012.
“ controllavo
tuttavia a che l’AVS fosse regolarmente pagata. Cosa che avveniva fin tanto che
sono stato amministratore” (verbale PS 03.12.2013 __________, pag. 2-4, AI 169 all. 14,
in inc. 2013.8476).
Dagli atti risulta, dunque, che la Cassa cantonale di
compensazione ha ricevuto le distinte salariali 2012.
Ne deriva che, già solo per
questo motivo, il reato non è dato, indipendentemente dalla questione a sapere
chi fosse tenuto a fornire all’autorità amministrativa tali informazioni.
AP 1 deve, pertanto, essere
assolto dalla contravvenzione di cui all’art. 88 LAVS per quell’anno.
Distinte salariali 2013
60.
a. Secondo l’AA aggiuntivo
(pto. 9.3), poi confermato nel dispositivo 1.5. della sentenza di primo grado, AP
1.
ha omesso, malgrado i richiami, di (far) presentare per l’anno 2013 le
prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG.
b. Il 14 febbraio 2014
la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha richiamato __________, nella
persona dell’AU __________, ordinandole di trasmetterle, entro il termine di 10
giorni, la distinta dei salari per il 2013, invano già richiesta in precedenza
(doc. dib. TPC 4.1, all. B).
Trascorso infruttuoso tale termine, il 10 marzo 2014, la Cassa ha
diffidato, giusta l’art. 34a OAVS, la società, sempre nella persona dell’AU __________,
sollecitando nuovamente l’invio della distinta salari e riservandosi di
sporgere denuncia penale ai sensi dell’art. 88 LAVS (doc. dib. TPC 4.1, all.
C).
c. AP 1 è stato in
carcerazione preventiva dal 29 al 30 luglio 2013 e dal 7 ottobre 2013 al 27
gennaio 2014, per poi passare al regime di anticipata esecuzione della pena dal
28.
gennaio 2014 al 3 giugno 2014, giorno della lettura del dispositivo della
sentenza di primo grado al termine della quale è stato scarcerato.
Dunque, AP 1 era in stato
detentivo sin dal 7 ottobre 2013, quindi sin da ben prima che sorgesse
l’obbligo dell’invio alla Cassa di compensazione delle distinte salariali per
l’anno 2013.
d. Risulta, poi, che, al
momento dell’invio del richiamo (14.02.2014) e della diffida (10.03.2014) di
cui s’è detto sopra, AP 1 non era più dipendente della __________: si ricorda
che agli atti vi è una lettera di licenziamento con effetto immediato datata 31
luglio 2013 (AI 43).
Ne deriva che AP 1 non può
essere ritenuto autore colpevole di tale omissione. Del resto, non è un caso
che la Cassa di compensazione abbia richiesto tali documenti non a AP 1 ma a __________,
cioè all’AU della società (con cui, a quel punto, almeno a quanto risulta, AP 1
non aveva alcun rapporto).
AP 1 deve, dunque, essere
prosciolto dalla contravvenzione ex art. 88 LAVS anche per l’anno 2013.
PENA
61.
Richiamati, sui principi che reggono la commisurazione della pena,
quelli ricordati in numerose sentenze del TF (fra queste, DTF 136 IV 55
consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2) e
spiegati in modo dettagliato nei considerandi ad essi dedicati in
numerose sentenze di questa Corte (fra cui, 17.2015.127+130+133, consid. 13),
ci si limita a rilevare che:
- il
reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari é punito con una
pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria (art. 285 cifra 1 CP);
- la
registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter cpv. 1 CP) é
punita, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una
pena pecuniaria;
- il
reato di impedimento di atti dell’autorità (art. 286 cpv. 1 CP) é punito con
una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere;
- l’art.
106.
cpv. 1 e 7 LADI punisce con la multa chiunque viola l’obbligo di informare
fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di
dare informazioni.
Va, inoltre, ricordato che, secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando
per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per
il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è
possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata
per tale reato.
Non è, invece, possibile pronunciare una pena
complessiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP in caso di sanzioni di diverso
genere. Queste devono essere cumulate perché il principio dell'inasprimento
della pena si applica solo quando vengono irrogate più pene dello stesso genere
(DTF 137 IV 57 consid. 4.3)
62.
Commisurando la colpa
di AP 1, i primi giudici - che, lo si ricorda, lo hanno assolto dal reato più
grave che gli è stato imputato, cioè dal promovimento della prostituzione - si
sono riferiti unicamente ai reati di cui agli art. 285 e art. 179quater
CP rilevando quanto segue:
“ Nei confronti
di AP 1, è venuto a cadere il titolo di reato più grave, ovvero
quello di sfruttamento di atti sessuali e promovimento della
prostituzione. Raffrontata all'intensità del suo agire e della violazione dei
beni protetti la sua colpa è, in particolare per i reati di violenza e
minaccia contro funzionari, rispettivamente di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagine, cionondimeno estremamente grave.
L'imputato non è certo una persona che si fa scrupoli
a raccogliere quelle che lui crede essere
delle "prove", in maniera assolutamente illecita, per poi conservarle ed usarle semmai fosse necessario fino ad
arrivare a minacciare la più alta carica dello Stato: un Consigliere di Stato,
di cui, peraltro, sapeva bene essere comunque sensibile al suo problema.
Assenza di scrupoli che si rispecchia in tutto il suo agire malavitoso, come
del resto lo dice anche la sua precedente condanna in Italia per reati di
stampo mafioso e che, al di là dei rimedi straordinari avanzati dalla difesa,
resta a tutt’oggi una condanna cresciuta in giudicato.
I metodi utilizzati da AP 1, a prescindere dalla
comunque infondatezza, nel merito, delle
sue ragioni, sono inammissibili e non hanno alcuna dimora in uno Stato di diritto. Egli non ha mostrato
rispetto per nessuno e ha agito con il solo fine di salvaguardare il proprio lucro, alla base del quale, sia che sia, vi era comunque - e lui lo sapeva perfettamente - un escamotage che diceva chiaramente che
la situazione, così come tale, tutto era fuorché legale.
Le attenuanti sono poche: egli non si è assunto
pienamente la responsabilità dei suoi atti e
non ha collaborato con gli inquirenti, anzi, li ha sfidati urlando a gran voce che avrebbe fatto sapere al
mondo intero chissà quali soprusi da lui subiti, e non si è fatto alcun
problema neppure a denunciarli. La Corte, tenuto conto, da un lato, dell'intensità della violazione del bene protetto e dei motivi che hanno spinto l'imputato fino a tanto, e dall'altro, della sofferenza
per il carcere già sofferto, lo ha condannato a una pena
detentiva di 24 mesi e alla multa di fr.
1'000.-.” (sentenza impugnata, pag. 118-119).
63.
Questa Corte condivide l’opinione dei primi giudici secondo cui i
reati ex art. 285 e art. 179ter CP sono fra loro intimamente legati, nel senso che la registrazione di
conversazioni (e/o di immagini) -ripetuta al punto da diventare, come risulta
dagli atti, un’abitudine consolidata anche se qui AP 1 risponde di un solo
episodio - era, evidentemente, finalizzata ad un possibile utilizzo futuro del
materiale ottenuto per ottenere, grazie alla pressione che con esso poteva
operare, vantaggi illeciti o, comunque, vantaggi che la vittima dell’illecita
registrazione non era intenzionata a concedere.
In questo senso, la scrivente Corte ritiene che, in
relazione a tali reati, la colpa di AP 1 sia di un livello almeno medio-alto.
Dapprima, perché egli ha filmato una persona ignara
che esprimeva intenzioni o opinioni personali convinta di farlo in semplici
pourparlers verbali di cui non sarebbe rimasta alcuna traccia. E, poi, perché
lo ha fatto senza alcuno scrupolo, ritenuto come quello di cui egli risponde sia
soltanto uno degli episodi di cui gli atti sono testimoni certi e che attestano
come la registrazione clandestina - di immagini e/o di conversazioni - fosse
per AP 1 un’attività costante con cui, in sostanza, violando alcuni dei diritti
fondamentali delle persone audio/videoregistrate, egli si assicurava una buona
provvista di materiale “scottante” da usare per i suoi interessi. Interessi
che, in ultima analisi, erano quelli di mantenere e/o aumentare il reddito -
elevato - che egli traeva dalla gestione del __________: quindi, soltanto per
la più crassa avidità.
Infine, la sua colpa è di gravità almeno medio-alta
poiché del materiale “più sensibile”, cioè di quello che si era procurato
filmando, senza il loro consenso, persone intente in attività che, per loro
natura, devono rimanere coperte da grande riservatezza, egli ha fatto uso per
cercare di ottenere da un membro dell’esecutivo cantonale la concessione di una
licenza edilizia in aperto contrasto con le norme vigenti che informavano la
prassi dell’autorità amministrativa preposta alla loro applicazione. In questo
suo agire egli ha mostrato particolare assenza di scrupoli e spregiudicatezza:
palesando di completamente misconoscere i diritti altrui (e non solo quello
alla privacy dei clienti del suo bordello), egli non ha avuto né incertezze né
remore né timori nel rivolgersi con metodi degni delle peggiori tradizioni
mafiose ad un membro della più alta autorità esecutiva del cantone che lo
accoglieva.
Attenua, dal profilo oggettivo, la sua colpa
soltanto il fatto che il reato ex art. 285 CP è rimasto allo stadio del
tentativo. L’attenuazione è, però, di poco conto poiché egli ha fatto tutto
quanto in suo potere affinché il reato si consumasse (si fosse ancora in
costanza del v.CP, si parlerebbe di reato mancato e non solo tentato): se esso
è rimasto allo stadio del tentativo, ciò è dovuto a questioni completamente estranee
alla sua volontà (e di cui s’è detto al consid. 45).
Non vi sono, fra quelle legate alla sua persona,
circostanze che possano in qualche modo attenuare la colpa dell’autore e/o
togliere valore aggravante ai precedenti penali di cui s’è detto al consid. 2.
In particolare, AP 1 non può far valere né una buona collaborazione con gli
inquirenti (vedasi, al riguardo, quanto detto dai primi giudici) né una presa
di coscienza degli illeciti commessi con conseguente assunzione di
responsabilità e volontà di emendamento. Nulla di tutto ciò. Con il suo volersi
continuamente far passare per vittima del sopruso delle autorità del nostro
paese (cfr., da ultimo, la richiesta fatta al consolato italiano di partecipare
al dibattimento d’appello, doc. LXXIX in inc. CARP 17.2014.174), egli dimostra, al contrario, una preoccupante irriducibilità.
Da tutto questo segue che, secondo la scrivente Corte, adeguata
alla colpa di AP 1 in relazione ai reati ex art. 285 e art. 179ter
CP è la pena detentiva di 21 mesi (24 ridotti a 21 in ragione del reato
solo tentato).
Di nessun rilievo è l’assoluzione dal reato di tentata truffa:
essa non può, infatti, comportare una diminuzione della pena inflitta in primo
grado poiché, a fronte di una qualifica della colpa di “estremamente grave”,
infliggere - come hanno fatto i primi giudici - una pena di molto inferiore
alla metà della pena edittale massima, significa dar prova di eccessiva
generosità.
64.
Ritenuto come la
gravità oggettiva e soggettiva del reato ex art. 286 CP (che non prevede, fra
le comminatorie di pena, quella detentiva) di cui risponde AP 1 sia, tutto
sommato, lieve poiché egli, concretamente, esortava le prostitute a non
eseguire un ordine che egli riteneva illeggittimo e che, poi, si è
effettivamente, rivelato essere tale, la pena pecuniaria a suo carico per
questo reato è di 5 aliquote giornaliere.
Non è agevole accertare con precisione quale sia l’effettiva
situazione finanziaria di AP 1. Ritenuto, comunque, come vi siano in atti
elementi da cui si deduce che essa è, in ogni caso, superiore alla media,
questa Corte ritiene, per economia di giudizio, di poter fissare l’ammontare dell’aliquota
nell’importo (mediano) di fr. 100.-.
65.
Anche in
relazione all’art. 106 LADI, considerato che l’errata indicazione ha
riguardato gli stipendi di un solo anno, la colpa di AP 1 è da ritenersi lieve:
questa Corte gli infligge, pertanto, una multa di fr. 500.-.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
66.
Il procuratore
pubblico ha postulato che l’imputato sia tenuto ad espiare, quantomeno
parzialmente, la pena inflittagli.
67.1
L’art. 42 cpv. 1 CP
sancisce il principio secondo cui, di regola, il giudice sospende l’esecuzione
di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non
sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o
delitti.
Di
principio, quindi, se non è dato il caso di cui all’art. 42 cpv. 2 CP, in
assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione
condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla
legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).
67.2
Sul tema, i primi
giudici, hanno osservato quanto segue:
“ Resta la questione della sospensione condizionale. Il PP ha giudicato
la prognosi infausta. In realtà, data la restrittiva giurisprudenza (vedasi su
tutte CARP 7 gennaio 2010 in re R.), la prognosi non può dirsi completamente
negativa. Infatti, dall'ultima condanna in Italia, AP 1, per anni non ha più
interessato le autorità giudiziarie. Inoltre
il carcere sin qui sofferto dovrebbe aver fatto comprendere all'imputato che questi modi malavitosi e questi metodi inammissibili, non hanno dimora nel nostro stato di diritto. In
questo senso anche la rinuncia al permesso di residenza e la manifestata
intenzione di far rientro al proprio Paese, costituiscono senz'altro un elemento che rafforza la prognosi. Di conseguenza, la
pena è stata sospesa per 3 anni, ritenuto che il periodo di prova è stato fissato in maniera leggermente superiore al minimo, sempre
nell'ottica del rafforzamento della prognosi.” (sentenza impugnata, pag 119).
67.3
Ricordato che i
principi menzionati nella sentenza citata dai primi giudici (“CARP [recte:
CCRP] 7.1.2010 in re R”) altro non sono che quelli sviluppati dal TF
dopo la modifica legislativa (entrata in vigore nel 2007) che ha fatto sì che
la concessione della sospensione condizionale della pena sia diventata la regola
da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa (DTF
135.
IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; STF 6B_402/2011 dell’8
settembre 2011, consid. 1.3;6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2;
6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.), si osserva che, motivando
nei termini surriportati, i primi giudici hanno dimenticato l'art.
43.
cpv. 1 CP (cfr., per i suoi presupposti, DTF 134 IV 60).
Infatti, quando la durata della pena
detentiva si situa, come in concreto, tra uno e tre anni, il giudice ha la
possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale. Se è
vero che la sospensione ai sensi dell’art. 42 CP è la regola, mentre quella
parziale è l’eccezione (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2),
quest’ultima può essere pronunciata quando la sospensione di una parte della
pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente
se abbinata ad una pena detentiva ferma.
Ove esistono, sulle prospettive di recupero dell’autore, dei
fondati dubbi che, tuttavia, non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può
decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo
modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta
alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in ragionamenti troppo
restrittivi che impongono di dover scegliere tra “tutto o niente” (STF
6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2).
Una
prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella
parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi
di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente
di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa
sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del
reato, dei precedenti dell’autore, della sua reputazione, della sua situazione
personale al momento del giudizio e del suo stato d’animo. La valutazione deve
fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità
della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale
federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso
particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti
pertinenti.
67.4
In concreto, se è vero
che i precedenti penali di AP 1 sono lontani nel tempo (1982-1997), è anche
vero che la loro natura continua a preoccupare, in particolare alla luce del
tipo di reati di cui egli risponde: non ha da essere spiegato che il fare
“scorta” di video/audioregistrazioni illecite per poi farne uso per ottenere
vantaggi altrettanto illeciti è un metodo che si apparenta a quelli che la
cronaca giudiziaria di altri paesi ci ha insegnato essere tipici della
criminalità organizzata.
Né può essere misconosciuto il fatto che dagli atti (in
particolare, da alcune registrazioni di conversazioni) emerge come per AP 1 sia
normale ricercare, per le sue operazioni commerciali, l’appoggio fattivo di
esponenti politici di spicco dietro promessa di elargizioni per il partito di
appartenenza che giungono sino alla promessa di una partecipazione agli utili e
come egli non si faccia scrupolo di passare fra le maglie della disattenzione
di alcuni politici e di approfittare delle debolezze di chi, per funzione,
avrebbe dovuto dimostrare maggior rigore per poter continuare ad esercitare
un’attività che egli sapeva, in quelle modalità, non essere consentita.
Ciò che, complessivamente, disegna il ritratto di un uomo
sprovvisto dei valori etici di cui vogliamo sia permeata la società in cui
viviamo.
Inoltre, preoccupa il fatto che AP 1 non abbia in alcun modo
compreso la gravità dei suoi comportamenti e non se ne sia in alcun modo
distanziato.
Se non bastano a fondare una prognosi chiaramente negativa, queste
circostanze gettano sul quadro dei presumibili comportamenti futuri di AP 1
ombre pesanti che impongono di sostenerne la prognosi con l’effetto educatore
e, contemporaneamente, dissuasivo di una pena solo parzialmente sospesa
(ritenuto, peraltro, che il trasferimento di AP 1 in Italia è circostanza che
nulla conta sulla valutazione che qui ci occupa).
67.5
Considerato come la
colpa di AP 1 sia piuttosto alta (cfr. consid. 63-65) e come l’incertezza della
prognosi sia pure piuttosto rilevante, in applicazione dei criteri stabiliti in
DTF 134 IV 1, la parte di pena da espiare viene fissata in
10.
mesi. Per il rimanente, essa é sospesa con un periodo di prova di 3
anni.
Altrettanto ne è della pena pecuniaria (che pure può essere sospesa
parzialmente ai sensi dell’art 43 CP): essa è da scontare in ragione di 2
aliquote. Per il resto, è sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di 3 anni.
La multa è, naturalmente, da pagare.
CONFISCA
68.
AP 1 ha chiesto
l’annullamento della confisca di cui al disp. 7 della sentenza impugnata.
La richiesta non è stata minimamente
motivata né in alcun modo ripresa o confermata al dibattimento d’appello.
Non competendo a questa
Corte supplire a tale lacuna, immaginando possibili motivazioni difensive
difficilmente ipotizzabili, il materiale in sequestro di cui alla distinta
formulata a pag. 5 dell’AA 29/2014 del 3 marzo 2014 viene confiscato in applicazione
dell’art. 69 CP in quanto strumento di reato.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
69.
Nella dichiarazione
d’appello, AP 1 ha pure chiesto l’annullamento del sequestro conservativo del
mappale n. __________. Nemmeno questa richiesta è stata ripresa al dibattimento
d’appello.
70.
I giudici di primo
grado hanno ordinato il mantenimento del sequestro conservativo del mappale n. __________
a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, dei disborsi e delle pretese
degli accusatori privati (disp. 7. sentenza impugnata).
71.
L'art. 268 cpv. 1 CPP permette di sequestrare
il patrimonio dell'imputato nella misura presumibilmente necessaria a coprire
le spese procedurali e le indennità, come pure le pene pecuniarie e le multe.
La
misura del sequestro a copertura delle spese può essere applicata sulla
totalità degli averi dell'imputato, anche su quelli - a differenza degli altri
tipi di sequestro - senza alcun legame col reato rimproverato (Lembo/Julen
Berthod, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n.
14.
ad art. 263 CPP e n. 6 e segg. ad art. 268 CPP; Bommer/Goldschmid, Basler
Kommentar StPO, Vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, n. 1 e segg. ad art. 268 CPP; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1112).
Conformemente
al principio della trasparenza (“Durchgriff”), un sequestro a copertura delle
spese può riguardare una società anonima, qualora sulla stessa l’imputato abbia
un dominio economico e il suo invocare la dualità giuridica dei soggetti
costituirebbe abuso di diritto o fosse lesivo d’interessi legittimi (art. 2
cpv. 2 CC: DTF 132 III 489 consid. 3.2; 132 III 737 consid. 2.3; STF
1B_274/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 2.2; Heimgartner, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.],
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 e segg. ad art. 268 CPP).
L'autorità
penale deve disporre di sufficienti indizi per dubitare del futuro pagamento
delle spese a cui l'imputato sarà condannato. Ciò è il caso allorquando
l'imputato - senza aver fornito le necessarie garanzie - è domiciliato
all'estero (sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.101 del 14 novembre
2014, consid. 2.2).
Le
indennità a copertura delle quali può essere sequestrato il patrimonio
dell’imputato giusta l’art. 268 cpv. 1 lett. a CPP sono quelle strettamente
dipendenti dal procedimento (art. 422 e segg. CPP). In nessun caso
l’applicazione dell’art. 268 CPP può avere finalità di garanzia per il
risarcimento di pretese civili (Messaggio concernente l’unificazione del
diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1150; cfr. anche
Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO, Vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, n. 2; Bernasconi
e altri, in op. cit., ad art. 268, n. 2, pag. 535).
72.
Nella fattispecie, il
bene oggetto del sequestro è costituito dal mappale n. __________ sul quale è
ubicato il __________.
L’imputato ha dichiarato agli inquirenti di avere investito “tra
mutuo e fondi propri” “2.5 mio nella proprietà della __________”,
società intestataria del mappale della quale egli è l’unico azionista (verbale
GPC 09.10.2013, pag. 2, AI 16 in MP inc. 2013.8476).
Il dominio economico di AP 1 sull’immobile tramite la società è
manifesto.
Con la liberazione di quanto in
sequestro, l’incasso delle spese procedurali e delle indennità, nonché della
parte di pena pecuniaria da espiare e della multa, a carico dell’imputato, che ammontano
fra primo e secondo grado a oltre fr. 24'000.-, sarebbe pregiudicato.
L’imputato non ha, infatti, in
Svizzera altri beni o averi per far fronte a questo scoperto, né ha fornito, di
sua iniziativa, le necessarie garanzie di pagamento.
Il rischio che il debito resti
insoluto è tanto più grande ritenuto che l’imputato risiede all’estero, in
Italia, con la sua famiglia e, non solo ha rinunciato al permesso di residenza
in Svizzera, ma non intende rientrare sul suolo elvetico (doc. CARP XXXVIII,
XLVI, XLVIII; LII, LXXVII).
La condizione relativa all’esistenza di sufficienti indizi atti a
far dubitare del possibile recupero delle eventuali spese poste a carico
dell’imputato è pertanto data (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 268
CPP).
Infine, dagli atti non risulta - e nemmeno l’imputato lo ha mai
preteso - che il sequestro dell’immobile violi il divieto di intaccare il minimo
esistenziale suo e della sua famiglia ex art. 93 LEF e 268 cpv. 2 CPP.
È, pertanto, mantenuto il sequestro conservativo del mappale n. __________
a garanzia, per entrambi i gradi di giudizio, delle tasse di giustizia e dei
disborsi, comprensivi delle spese per la difesa d’ufficio prestata in appello.
Diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, della misura
restrittiva non potranno giovarsi gli accusatori privati, non avendo l’art. 268
CPP per scopo quello di garantire il risarcimento di pretese civili.
Su questo punto, l’appello di AP 1 è, pertanto, parzialmente
accolto.
Indennità per spese di
patrocinio e risarcimento del torto morale a favore dell’AP Stato del Cantone
Ticino
73.
AP
1, nella dichiarazione d’appello 5 settembre 2014, ha contestato il
riconoscimento a favore dello Stato del Cantone Ticino sia delle spese legali (fr.
17'204.40) che del torto morale (fr. 1.-). La richiesta è stata ribadita al
dibattimento d’appello.
74.
Giusta l’art. 433 cpv.
1.
lett. a CPP, l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato
delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore
privato vince la causa.
Ai sensi del cpv. 2 della
stessa norma, l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità
penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato
non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito
dell’istanza.
A norma dell’art. 49 cpv. 1 CO,
chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità
dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il
pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (cfr. DTF 138 III 337,
consid. 6.1, per il caso in cui la vittima è
una persona giuridica).
Il torto morale é, tuttavia,
indennizzabile solo qualora la lesione della personalità sia stata grave al
punto da avere cagionato nella vittima una sofferenza morale. L’entità della
riparazione morale deve essere stabilita in considerazione di tutte le
circostanze del caso concreto. Per quanto la prova di una sofferenza morale sia
difficilmente dimostrabile, ciò non esenta il richiedente dall’addurre e
circostanziare il patimento subito (DTF 120 II 97 consid. 2b).
75.
a. L’appellante, vista la
sua condanna per il reato ex art. 285 CP, seppur nella forma attenuata del
tentativo, è condannato a risarcire i costi legali che l’AP Stato del Cantone
Ticino ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella
d’appello (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP).
Per entrambe le istanze va
dapprima esaminata la congruità della nota d’onorario del patrocinatore e, di
seguito, va tenuto conto della parziale soccombenza dell’AP.
In prima sede, l’avv. __________
ha prodotto al dibattimento una nota d’onorario (doc. dib. n. 5) di complessivi
fr. 17'204.40 (IVA inclusa), in cui ha richiesto il risarcimento delle seguenti
poste:
Spese
di cancelleria
fr.
238.
-
Sopralluoghi
e trasferte
fr.
192.
-
Onorario
dell’avvocato
fr.
15'500.-
Iva
8%
fr.
1'274.40
Totale
fr.
17'204.40
Trattasi di un dispendio orario, per la partecipazione a parte
dell’istruttoria (dal 09.12.2013) nonché per la preparazione e l’intervento al
dibattimento di primo grado, di complessivi 39 ore e 5 minuti fatturato a circa
fr. 400.- all’ora, più spese globali di fr. 430.- e IVA.
Questa
Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla
complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di
fr. 280.- all’ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà media, la
remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile
2014.
confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014).
Sono congrue, invece, alla
difficoltà e alla voluminosità del caso le complessive 39 ore e 5 minuti di
lavoro, le spese di cancelleria (fr. 238.-) e quelle di trasferta (fr. 192.-),
così come esposte in dettaglio nell’”estratto pratica” datato 26 maggio
2014, corrispondenti, alla tariffa di fr. 320.- all’ora, a complessivi fr.
13'971.60 (IVA inclusa) (fr. 12'506.65 + 238.- + 192.- + 1'034.95).
AP
1.
dovrà, tuttavia, rimborsare solo due terzi di queste spese all’AP Stato del
Canton Ticino, ovvero fr. 9’314.40, essendo l’AP parzialmente soccombente in
ragione della minaccia qui riconosciuta ai danni del Consigliere di Stato PI 1
solo nella forma del tentativo.
L’avv.
__________ ha, poi, chiesto al dibattimento d’appello che l’AP Stato del
Cantone Ticino sia risarcito di ulteriori fr. 6’804.- producendo nota
professionale (doc. dib. d’appello 3) in cui sono indicate le seguenti poste
Trasferte
e spese di cancelleria
fr.
300.
-
Onorario
dell’avvocato
fr.
6’000 .-
Iva
8%
fr.
504.
-
Totale
fr.
6’804.-
Trattasi di un dispendio orario, per la preparazione e la
partecipazione al dibattimento di appello, svoltosi in due udienze, di
complessive 15 ore e 8 minuti (pure a ca. fr. 400.- all’ora), più spese globali
di fr. 300.- e IVA.
Anche in questo caso sia la durata delle prestazioni fornite, sia
le spese esposte risultano adeguate alla difficoltà della fattispecie trattata
in appello e corrispondono, alla tariffa di fr. 320.- all’ora, a complessivi
fr. 5'554.05 (IVA inclusa) (fr. 4'842.65 + 300.- + 411.40), di cui AP 1 dovrà
rimborsare all’AP Stato del Canton Ticino, come visto parzialmente soccombente,
due terzi pari a fr. 3'702.70.
Ne
deriva che AP 1 deve indennizzare all’AP Stato del Cantone Ticino le spese
legali di prima e seconda istanza per un totale di fr. 13'017.10 IVA inclusa.
b. Per quanto attiene
alla richiesta del torto morale di fr. 1.- avanzata dall’AP Stato del Cantone
Ticino, questi non ha prodotto alcun mezzo di prova a sostegno della sua
domanda.
In
particolare, il richiedente non ha provato le circostanze dalle quali si possa
dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale (DTF 120 II 97
consid. 2b; Brehm in Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Berna 2013, 4a ed., ad art. 49 CO, N. 22).
Non
è riconosciuta, pertanto, all’AP Stato del Cantone Ticino un’indennità a titolo
di riparazione morale.
L’appello
di AP 1 su questo punto è accolto.
Indennità
ex art. 429 CPP
76.
Giusta l’art. 429 cpv.
1.
CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.
a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale (lett. b) nonché a una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in
caso di privazione della libertà (lett. c).
Di
regola, l’imputato assolto, posto al beneficio del gratuito patrocinio, non
deve sostenere i costi relativi alla difesa d’ufficio e non può perciò
pretendere un’indennità per le spese di patrocino (DTF 138 IV 205, consid. 1).
L’art.
442.
cpv. 4 CPP prevede che le autorità penali possono compensare le loro
pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al
pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori
patrimoniali sequestrati.
77.
Al termine
dell’istruttoria dibattimentale d’appello, AP 1 ha presentato un'istanza di
indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton
Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr. 1'936’000.-, e meglio:
- fr.
36'000.- a titolo d’indennità per spese di patrocinio d’appello sostenute
nell’esercizio dei suoi diritti procedurali;
- fr. 1'300’000.-
a titolo di indennità per danno economico;
-
fr. 600'000.- per riparazione del torto morale.
78.
Non avendo AP 1
avanzato pretese ex art. 429 CPP in primo grado, la Corte delle assise criminali
ha deciso di non assegnargli alcun indennizzo a questo titolo.
Essendo stato AP 1 anche in
quella sede patrocinato da ben due avvocati sperimentati nel diritto penale, la
mancata richiesta di un indennizzo viene considerata come implicita ma chiara
rinuncia.
Rinuncia che è stata confermata
dal fatto che nessuna pretesa a tale titolo è stata avanzata nella procedura
d’appello.
In questo senso, la rinuncia
dell’imputato a beneficiare d’indennità relative a tutto il procedimento di
primo grado è divenuta definitiva.
Nulla
è, pertanto, dovuto ex art. 429 CPP per il procedimento di prime cure.
Resta
da esaminare se sono dovute indennità ex art. 429 CPP per il procedimento
d’appello in considerazione della parziale assoluzione di AP 1 (Messaggio, pag.
1231; Griesser, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a
edizione, Zurigo 2014, ad art. 429 n. 3; Mini, in Codice di procedura penale,
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429 n. 3).
Per
quanto attiene alle spese di patrocinio dell’avv. DI 2, si rileva che, nella
misura in cui concernono prestazioni fornite quando era difensore d’ufficio,
esse non sono indennizzabili trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138
IV 205, consid. 1).
Ciò
detto, in applicazione del principio ricordato da questa Corte al consid. 147
della sua sentenza 07.06.2013 (inc. 17.2012.149) e in applicazione analogica
dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, si precisa che, vista la parziale assoluzione
di AP 1, lo Stato potrà recuperare dall’imputato soltanto 4/5 dell’onorario
anticipato.
Dall’8 ottobre 2015 AP 1 è
difeso da due difensori di fiducia, ovvero dallo stesso avv. DI 2 e dall’avv. DI
1.
Da questa data un indennizzo ex
art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è dovuto, limitatamente come detto ai
proscioglimenti pronunciati in appello, solo per le prestazioni fornite da uno
dei due legali.
Trattandosi di un caso di media
complessità, non è, infatti, indennizzabile il doppio patrocinio, ammesso dalla
giurisprudenza federale solo per procedimenti particolarmente gravosi sia per
ampiezza dell’oggetto sia per la lunghezza della loro durata (STF 6B_875/2013
del 7 aprile 2014 consid. 4.5).
Ne deriva che, in assenza di
una richiesta motivata e supportata dalla necessaria nota d’onorario,
l’imputato è indennizzato ex aequo et bono con l’importo di fr. 5’000.- per le
spese legali relative alle prestazioni legali successive alla revoca del
patrocinio d’ufficio e inerenti alla difesa dalle imputazioni di tentata
truffa, promovimento della prostituzione e infrazioni LAVS.
Non sussistono, invece, prove a sostegno dell’asserito danno
economico e del torto morale.
Né vi sono elementi che possano
sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tali asseriti pregiudizi.
I proscioglimenti dalle
imputazioni a carico di AP 1 hanno riguardato reati minori e/o fattispecie di
minore impatto mediatico rispetto a quella che ha visto come vittima il
Consigliere di Stato PI 1 per titolo di violenza o minaccia contro le autorità
o i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) di cui al pto. 1bis dell’AA aggiuntivo.
Era semmai da quest’ultima
imputazione, oggetto di diffusa cronaca giornalistica, che potevano derivare,
qualora non fosse sfociata in una condanna, gli asseriti danni all’immagine di AP
1.
e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e sociali.
Ragion per cui non sono
riconosciuti né il danno economico né il torto morale.
Nessun indennizzo, vista la
condanna, per il periodo di detenzione preventiva subito.
In
conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l’art. 429 cpv.
1.
lett. a CPP, complessivi fr. 5’000.-.
Di questo importo, tuttavia, a AP
1.
potrà essere erogata solo l’eventuale eccedenza dopo estinzione per
compensazione delle spese procedurali poste a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
Spese
79.
Visto
l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico
del condannato.
Gli
oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)
per cui quelli relativi all’appello del procuratore pubblico sono accollati
integralmente allo Stato. Quelli dell’appello dell’imputato sono posti per 4/5
a suo carico e per 1/5 a carico dello Stato.
Tassazione
della nota d’onorario del difensore
80.
L’avv.
DI 2 è intervenuto quale patrocinatore d’ufficio di AP 1 nell’ambito della
procedura d’appello a partire dal 20 novembre 2014 (doc. CARP II e III in inc.
17.2014
) fino all’8 ottobre 2015 (doc. CARP IV in inc. 17.2014.204), mentre
in seguito ha difeso l’imputato come difensore di fiducia. La tassazione della
nota professionale 9 ottobre 2015 dell’avvocato concerne, pertanto, le
prestazioni da lui fornite fino all’8 ottobre 2015.
La
retribuzione del difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),
è stabilita sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201
consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno
2006.
consid. 8.5. seg.).
81.
Il
tempo esposto dall’avv. DI 2 appare eccessivo.
Delle
81.
ore e 29 minuti indicate dal legale risultano adeguate
soltanto 63 ore e 32 minuti, con conseguente approvazione dell’onorario per fr.
11'436.-.
a. Non vengono accettate 17 ore e 57 min. per i seguenti motivi:
-
considerate le 48 ore e 24 minuti esposte dall’avv.
DI 2 per studio atti (composte da 31 ore e 40 min. per disamina degli stessi e da 16 ore 44 min. per
recepire conoscenze e documentazione dai precedenti difensori) qui interamente
approvate, nonché le 3 ore e 40 min. per allestire
l’istanza probatoria ricevuta dalla CARP il 17.02.2015, pure integralmente
accettate, non si giustifica riconoscere le ulteriori 3 ore indicate nella nota
professionale alla data 12.02.2015 per “esame sentenza 3.6.14 e
analisi/giustapposizione testimonianze per notifica prove”;
-
il tempo
complessivo esposto di 18 ore e 52 min., composto da 5 ore e 45 min. per
colloqui telefonici con cliente e da 13 ore e 7 min. per comunicazioni via
posta (anche elettronica) con cliente, è manifestamente eccessivo. Richiamato
quanto accennato in arringa dallo stesso legale, ovvero che il tempo dedicato a
AP 1 per questi contatti orali e scritti è stato “superiore a quello
trascorso con tutti i miei clienti”, è ancora generoso riconoscere 8 ore,
tempo più che sufficiente per aggiornare il cliente sull’evoluzione del
procedimento, discutere della fattispecie e approntare una strategia difensiva;
-
alla luce di quanto ammesso alla suddetta voce, è
ridondante e non va, pertanto, riconosciuto il tempo di ulteriori 4 ore e 5
min. per la preparazione (45 min.) e lo svolgimento (3 ore e 20 min.) del
colloquio 08.05.2015 con la moglie dell’imputato.
b. Le spese esposte, pari a
fr. 1'883.50, sono congrue e vanno interamente riconosciute.
c. L’IVA va calcolata nella
misura dell’8% e assomma a fr. 1'065.55.
d. La nota professionale
dell’avv. DI 2 è, pertanto, approvata
per complessivi fr. 14'385.05.
Tenuto
conto della parziale assoluzione di AP 1 in appello, in applicazione del
principio ricordato da questa Corte al consid. 147 della sua sentenza
07.06.2013
(inc. 17.2012.149) e in applicazione analogica dell’art. 429 cpv. 1
lett. a CPP, l’imputato sarà tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 4/5
del predetto importo.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 9, 10, 76, 80, 81, 84, 139, 147, 263, 268, 348 e
segg., 379 e segg., 389, 398 e segg., 429, 433 CPP,
12,
22, 40, 43, 44, 47, 69, 106, 179ter, 285, 286 CP;
106.
LADI,
49.
CO,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
b. L’appello
del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi n. 2
e 3, limitatamente al proscioglimento dai reati di tentata coazione
(pto. 1 AA), di registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4 AA), di falsità
in documenti, (pto. 6 AA) e di violazione alla LAVS per i fatti di cui ai pti.
9.1
e 9.2. AA aggiuntivo, della sentenza 3 giugno 2014 della Corte delle assise
criminali sono passati in giudicato,
1.1
AP
1.
è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1
tentata
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per
avere, a Bellinzona il 5 agosto 2013, usato minaccia nei confronti del defunto
Consigliere di Stato PI 1 per tentare di costringerlo a compiere
un atto che rientrava nelle sue attribuzioni,
1.1.2
registrazione
clandestina di conversazioni
per
avere, clandestinamente ed illegalmente, registrato su un supporto del suono la
conversazione privata avuta con PC 1 presso il grotto __________ a __________
il 3 agosto 2011,
1.1.3
contravvenzione
alla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI):
per
avere, il 17 settembre 2013 a Bellinzona, prodotto alla Cassa disoccupazione
OCST dei certificati di salario inveritieri relativi al periodo agosto
2012-luglio 2013,
1.1.4
impedimento
di atti dell’autorità
per
avere, a __________ il 29 luglio 2013 presso il “__________”, intralciato gli
agenti della Polizia cantonale nella posa dei sigilli ai locali.
1.2
AP
1.
è prosciolto dalle imputazioni di:
1.2.1
sfruttamento
di atti sessuali - promovimento della prostituzione di cui al pto. 2 AA,
1.2.2
violazione
della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini di cui al
pto. 3.1 AA,
1.2.2
tentata
truffa di cui al pto. 5 AA,
1.2.3
violazione
alla LAVS di cui al dispositivo 1.5 della sentenza impugnata.
1.3
Il
procedimento penale a carico di AP 1 per titolo di violazione della sfera
segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini di cui al pto. 3.2 AA
è abbandonato.
1.4
AP
1.
è condannato:
1.4.1
alla
pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
1.4.2
alla
pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento)
ciascuna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento),
1.4.3
alla
multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP),
1.4.2
a
versare all’AP Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'017.10 a titolo di
risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa, mentre niente
è dovuto a titolo di torto morale.
1.5
L’esecuzione
della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 11 (undici) mesi per
un periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto è da espiare.
1.6
L’esecuzione
della pena pecuniaria è parzialmente sospesa in ragione di 3 (tre) aliquote
giornaliere per un periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto è da pagare.
1.7
È
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro di cui alla distinta
formulata a pag. 5 dell’AA 29/2014 del 3 marzo 2014.
1.8
È
mantenuto il sequestro conservativo sul mappale n. __________ a garanzia del
pagamento delle spese procedurali e delle indennità nonché della parte di pena
pecuniaria da espiare e della multa, poste a carico di AP 1.
1.9
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.- e i disborsi relativi al procedimento di
primo grado sono posti a carico dell’imputato.
1.10
La nota professionale 9 ottobre 2015 dell’avv. DI
2.
per il procedimento d’appello è approvata per:
- onorario fr.
11'436.00
- spese fr. 1'883.50
- IVA
(8%) fr. 1'065.55
Totale fr. 14'385.05
e
posta a carico dello Stato.
1.10.1
Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.10.2
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,
Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
Dispositivo
dispositivo.
1.10.3. Visto il
suo parziale proscioglimento, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del
Cantone Ticino 4/5 della retribuzione dell’avv. DI 2, pari a complessivi fr.
11'508.05.
2. Gli
oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 4'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 4’200.-
sono
posti in ragione di 4/5 a suo carico.
Per
il restante 1/5 sono accollati allo Stato che rifonderà all’imputato l’importo
di fr. 5'000.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di secondo
grado giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione
delle spese procedurali poste a carico di quest’ultimo.
3. Gli
oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 2'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2’200.-
sono
posti a carico dello Stato.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
Per la
Corte di appello e di revisione penale
La
Presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.