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Decisione

17.2014.176

Contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali. Nessuna violazione del pricipio accusatorio per avere indicato la norma violata soltanto al dibattimento di primo grado visto che la difesa h

23 febbraio 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto di accusa

6 febbraio 2014, l’Ufficio del veterinario cantonale ha ritenuto AP 1 autore

colpevole di contravvenzione agli art. 4, 5, 36 e 53 cpv. 2 dell’Ordinanza

sulla protezione degli animali (OPAn) e all’art. 7 dell’Ordinanza dell’USAV

sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (ODRD) sulla base

dei seguenti fatti:

“ Dalle informazioni raccolte in sede

di istruzione risulta che il signor AP 1 ha condotto il suo gregge di ovini

nella valle di __________ verso la fine del mese di maggio 2013 per poi

lasciarli al vago pascolo senza garantire una sufficiente sorveglianza,

considerato che la zona di pascolazione è molto ampia e compresa, grosso modo,

tra il pizzo __________ e __________ in Val __________, mentre la frequenza dei

controlli si limitava all’incirca ad una visita ogni mese. Un controllo mensile

è del tutto insufficiente per permettere di rilevare lo stato di salute degli

animali, la presenza di eventuali animali malati o feriti e quindi bisognosi di

cure nonché per constatare l’eventuale mancanza di animali, in modo da poter

avviare tempestivamente le necessarie ricerche. Particolarmente grave è il

ritardo con il quale il proprietario ha rilevato la mancanza di numerosi capi e

la mancata ricerca degli stessi malgrado l’imminenza della stagione fredda,

omissione attribuita a motivi inconsistenti quali la presenza di nebbia in zona

con la conseguente impossibilità di ispezionare i luoghi con l’elicottero. Il

mancato recupero degli ovini nel periodo autunnale infrange in modo palese il

dovere di assicurare agli animali riparo, acqua, foraggio e cure, ciò che in

alta quota comporta quasi inesorabilmente la morte degli animali per

denutrizione, deperimento fisico e soccombenza di fronte al rigore degli agenti

atmosferici (neve, freddo). La possibilità che gli animali siano stati

abbattuti durante il periodo di caccia deve essere considerata alla stregua di

una mera ipotesi e nulla toglie all’obbligo del detentore degli animali di

mettere in atto tutte le misure possibili per portare concretamente soccorso

agli animali, nella doverosa ipotesi che essi fossero ancora vivi ma si fossero

semplicemente dispersi nell’ampio territorio della pascolazione estiva ed

autunnale”.

Ha, quindi, proposto la condanna dell’imputato al pagamento di una

multa di fr. 900.- nonché al pagamento della tassa per accertamenti e perizie e

della tassa di giustizia.

B. Contro tale decreto

di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

C. In data 9 aprile

2014, l’Ufficio del veterinario cantonale ha confermato il decreto di accusa

emesso nei confronti dell’imputato e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

D. In occasione del

dibattimento celebrato davanti alla Pretura penale, il difensore ha lamentato

una violazione dei diritti della difesa sostenendo che il decreto di accusa “non

ha permesso all’imputato di difendersi adeguatamente poiché non menziona il

delitto per il quale è stato rinviato a giudizio” e “nemmeno è dato di sapere,

in mancanza di richiamo a una norma penale, la base sulla quale l’autorità

amministrativa ha deciso la commisurazione della pena” concludendo che tale

vizio deve condurre all’annullamento dell’intera procedura (verb. dib. di primo

grado, pag. 2).

Il presidente della Pretura penale, ritenuto come effettivamente

il decreto di accusa non indicasse la fattispecie penale imputata, ha offerto

all’autorità inquirente, presente in aula, la possibilità di completare seduta

stante il decreto di accusa, ciò che essa ha fatto indicando la norma penale

secondo lei realizzata nella fattispecie, e cioè l’art. 28 cpv. 1 lett. a LPAn

(verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Il difensore ha rinunciato alla facoltà, concessagli dal

presidente della Pretura penale, di sospendere il dibattimento per adeguare la

sua difesa alla completazione del decreto di accusa, sostenendo che “l’indicazione

per la prima volta in aula del reato viola l’art. 353 cpv. 1 lett. d CPP” -

oltre che gli art. 5, 9 e 29 Cost. che vietano di sorprendere o raggirare gli

amministrati - e che un’eventuale sospensione della procedura sarebbe stata

inutile ritenuto che essa “non può comunque essere sanata” (verb. dib.

di primo grado, pag. 2-3).

E. Con sentenza 18

luglio 2014, il presidente della Pretura penale ha ritenuto l’imputato autore

colpevole di contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali per

avere omesso, nel periodo fine maggio - dicembre 2013, di garantire una

sufficiente sorveglianza del suo gregge di ovini ritenuto che la frequenza dei

controlli si limitava all’incirca ad una visita ogni mese nonché per avere

omesso di recuperare gli ovini mancanti al termine dell’estivazione. Ha,

invece, assolto l’imputato dal reato per quanto attiene al mancato

foraggiamento e al mancato riparo degli animali (sentenza impugnata, consid.

12, pag. 7 e 8) ed ha, pertanto, ridotto la multa dai fr. 900.- proposti nel

decreto di accusa a fr. 600.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso

di mancato pagamento in 6 giorni e caricando all’imputato gli oneri

processuali.

F. Al termine del

dibattimento di primo grado, l’imputato, per il tramite del suo difensore, ha

fatto annotare a verbale la sua intenzione di interporre appello (verb. dib. di

primo grado, pag. 6).

Con dichiarazione di appello 15 settembre 2014, AP 1 ha precisato

di impugnare l’intera sentenza di prime cure e, lamentando anche la violazione

dei diritti della difesa legata alle lacune del decreto di accusa che, a suo

parere, non possono ritenersi sanate con quanto è accaduto davanti alla Pretura

penale, ha chiesto, con il suo integrale proscioglimento, l’annullamento della

multa e della pena detentiva sostitutiva nonché il riconoscimento a suo favore

di un’equa indennità ai sensi dell’art. 429 lett. a e b CPP.

G. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado

concerneva unicamente contravvenzioni (lett. c), con decreto 10 ottobre 2014,

la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta e ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per

la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).

Nella sua motivazione scritta, inoltrata il 3 novembre 2014, l’appellante ha confermato le richieste formulate

con la dichiarazione di appello. In particolare, ha criticato il tenore del decreto

di accusa sostenendo che il vizio formale di cui, a parer suo, è affetto

(ovvero la mancata menzione del delitto imputato) gli ha impedito sia di

difendersi adeguatamente, sia di comprendere la base sulla quale è stata

commisurata la pena. Ha, inoltre, censurato la condanna nel merito, contestando

che la frequenza con cui egli controllava il suo gregge possa essere

considerata insufficiente e sostenendo che agli atti manca la prova che le

pecore avvistate da coloro che hanno presentato la segnalazione anonima da cui

ha tratto origine il procedimento fossero proprio le sue.

H. Con scritto 5

novembre 2014, il presidente della Pretura penale, comunicando di non avere

osservazioni in relazione alla motivazione scritta della dichiarazione di

appello, si è rimesso al giudizio di questa Corte.

Con osservazioni 24 novembre 2014, l’Ufficio del veterinario

cantonale ha, invece, chiesto la reiezione del gravame. Ha, infatti, contestato

che il decreto di accusa possa essere considerato formalmente viziato ritenuto

come esso contenga sia una chiara descrizione dei fatti imputati sia

l’indicazione delle prescrizioni legali violate. Ad ogni modo, ha sostenuto che

i diritti della difesa non sono stati per nulla violati nella misura in cui

l’imputato conosceva - poiché gli erano stati chiariti in occasione del suo

interrogatorio - “le argomentazioni e i disposti penali alla base della

proposta di condanna” e nella misura in cui il suo difensore non poteva

certo ignorare la base legale su cui essa si fondava.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 398

cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo

grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far

valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi

il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto

cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20,

pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag.

1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un

accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione

del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione

d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9

Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,

op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la

portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di

un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135

V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153 e sentenze ivi citate; DTF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011

del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,

invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono

comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III

209.

consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag.

9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado

2.

a. Il procedimento di

cui trattasi è stato avviato a seguito di una lettera anonima datata 23

dicembre 2013 con cui sedicenti “escursionisti lombardi” avevano

segnalato - alla Società protezione animali di Bellinzona che ha, poi,

trasmesso lo scritto all’Ufficio del veterinario cantonale - di avere

avvistato, sui monti __________ che si ergono nella valle di __________, al

mattino presto del 22 dicembre 2013, fuori dall’“accogliente dimora” in

cui avevano pernottato, un gruppo di cinque pecore e un agnello “in uno

stato di apparente denutrizione” (AI 1).

b. L’ispettore

incaricato dal Veterinario cantonale di eseguire i necessari accertamenti ha

interpellato gli unici due proprietari di ovini residenti nel comune di __________

per chiedere loro se, dopo l’estivazione, avessero constatato delle assenze

nelle loro greggi.

Così come risulta dal rapporto di segnalazione 15 gennaio 2014,

dopo che la prima proprietaria da lui contattata aveva negato di avere subito

delle perdite, l’ispettore si è rivolto all’imputato:

“… mi sono recato all’abitazione

del signor AP 1 dove ho trovato la moglie __________. Dopo avere spiegato il

motivo della visita mi confermava che a loro dopo il periodo estivo mancavano

delle pecore o agnelli. Ci teneva a spiegarmi che avevano proceduto più volte

con le ricerche ai monti degli animali mancanti ma senza alcun esito.

Telefonicamente ho contattato il signor AP 1 (…) che mi confermava che una

decina di ovini, in prevalenza agnelli, non erano più stati trovati.” (AI 2).

c. Il 28 gennaio 2014

l’Ufficio del veterinario cantonale ha decretato ufficialmente l’apertura

dell’istruzione nei confronti di AP 1 (AI 3a) ritenuto colpevole di infrazione

all’art. 5 OPAn per i fatti descritti nell’allegato rapporto di controllo, in

cui si legge quanto segue:

“ (…) In base alle informazioni

raccolte in data 15 gennaio 2014 dal nostro ispettore, nel vostro effettivo

mancano delle pecore e degli agnelli dallo scorso autunno. Viste le circostanze

di tempo e di luogo, gli animali visti dagli escursionisti sono con buona

probabilità di vostra proprietà. La permanenza degli animali in alta quota

durante il periodo invernale, in mancanza di protezione, foraggio, sorveglianza

e cure, si configura in ogni caso in una infrazione all’OPAn (OPAn art. 5)” (AI

3).

d. Interrogato dal

Veterinario cantonale il 5 febbraio 2014, AP 1 - che ha ammesso di avere perso

due pecore e 11 (recte: 10) agnelli - ha recisamente contestato che gli ovini

avvistati fossero i suoi:

“ Attualmente detengo 17 pecore e 3

agnelli, che sono gli animali recuperati dalla valle nel mese di ottobre 2013.

Alla fine di maggio 2013 erano stati condotti al vago pascolo, in zona __________,

19.

pecore e 13 agnelli. (…) Sono mancati quindi all’appello 11 (recte: 10)

agnelli e 2 pecore provviste di campanaccio. Contesto totalmente che gli

animali avvistati possono essere di mia proprietà in quanto le mie pecore

frequentano la sponda sinistra della valle, in direzione Nord fino alla zona __________”

(AI 4, pag. 2).

Ha spiegato che normalmente conduceva le pecore al pascolo in zona

“__________” verso la fine di maggio e che alla fine di settembre le portava ai

monti di __________ dove rimanevano nelle stalle fino alla fine di ottobre

quando le riconduceva al piano per stabularle in paese a __________ (AI 4, pag.

2).

Quanto alla frequenza con cui era solito recarsi a controllare le

pecore durante l’estate, ha dichiarato:

“ mi reco personalmente circa una

volta al mese in zona per portare il sale” (AI 4, pag. 2).

Sulla sparizione delle sue pecore - che egli ha visto per l’ultima

volta alla fine di agosto 2013 (AI 4, pag. 3) - ha dichiarato che:

“ Gli animali mancavano al momento

della conduzione degli animali a __________” (AI 4, pag. 2)

e cioè, stando alle surriportate sue dichiarazioni, alla fine di

settembre, ovvero - come da lui stesso evidenziato - “a partire dal periodo

della caccia” (AI 4, pag. 3).

Sulle misure intraprese una volta accortosi della mancanza degli

animali, ha spiegato:

“ Ho contattato l’Heli-TV a due

riprese il mese di novembre, ma purtroppo a causa della nebbia non è stato

possibile volare. (…) Quindi non ha avuto luogo alcun volo”,

precisando di non avere organizzato il volo in un giorno privo nebbia

in quanto

“ l’elicottero non è sempre a mia

disposizione” (AI 4, pag. 3).

Ha pure spiegato che:

“ Un sopralluogo a piedi non era

possibile a causa della distanza, del terreno impervio e della neve” (AI 4,

pag. 3).

Ha infine posto l’accento sul fatto che, negli ultimi tempi, era

stato oggetto di “diverse segnalazioni anonime” (AI 4, pag. 3).

3.

Nella sua

opposizione 14 febbraio 2014, AP 1 - che ha sottolineato di possedere bestiame

“da oltre 40 anni” - ha osservato che

“ all’inizio di settembre gli agnelli

erano ancora con le loro madri” (AI 6),

precisando di avere notato l’assenza di alcuni di loro soltanto

nel corso del mese di ottobre.

4.

Al dibattimento di

primo grado, AP 1 - dopo avere contestato il contenuto del suo precedente

verbale che ha però preteso di non avere neppure riletto - ha confermato di

avere portato, a fine maggio, in zona “__________”, 19 pecore e 13 agnelli la cui

zona di pascolazione si estendeva sin quasi a raggiungere __________ (verbale

di interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Su altri aspetti la versione dell’imputato è, invece, cambiata

rispetto a quella fornita in precedenza.

Diversamente da prima, ha, infatti, preteso:

- di essersi, “certe

volte”, recato a controllare il suo gregge “anche più di una volta al

mese”;

- di avere

constatato la presenza di tutti i capi di bestiame ancora verso la metà di

settembre;

- di avere notato

la sparizione di alcuni di essi soltanto all’inizio del mese di ottobre quando

è andato a prendere il gregge per riportarlo in stalla al piano;

- che all’appello

non mancava nessuna pecora, ma tutti e 13 gli agnelli (verbale di interrogatorio

dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Dopo aver espressamente dichiarato di non avere avuto decessi nel

suo gregge né di avere macellato delle pecore nel periodo compreso tra

settembre 2013 e febbraio 2014, è tornato sui suoi passi e, al giudice che gli

chiedeva come egli spiegasse, allora, che delle 19 pecore contate a maggio 2013

ne fossero rimaste soltanto 17 a febbraio 2014, ha spiegato che due di loro

erano morte in stalla e che le loro carcasse erano state smaltite nell’apposito

centro raccolta sito a __________, come - stando a lui - dimostrato un

documento da lui sottoscritto e depositato nel citato centro (verbale di

interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Quanto alle misure adottate una volta accortosi della sparizione

degli agnelli, non ha più parlato soltanto dei voli di ricognizione che aveva

tentato di organizzare con l’Heli-TV, ma ha aggiunto di essersi recato

personalmente “più volte” in valle per cercare i suoi animali, senza

però trovarli. Ha precisato di esservi tornato ancora dopo il mese di novembre,

quando la neve che era caduta copiosa si era in parte sciolta, senza comunque

mai trovare alcun resto animale riconducibile ai suoi agnelli (verbale di

interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1 e 2).

Ha, infine, spiegato che sui monti vi sono diverse possibilità per

le bestie di trovare ricovero (stalle di proprietà sua o del patriziato;

verbale di interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado,

pag. 2).

Appello

5.

L’appellante lamenta

una violazione dei diritti della difesa derivante dal fatto che il vizio

formale del decreto di accusa, che non menziona il reato rimproveratogli, gli

ha impedito di difendersi adeguatamente e di comprendere “la base sulla

quale l’autorità amministrativa ha deciso la commisurazione della pena” (motivazione

d’appello, pag. 3).

5.1

a. Giusta l’art. 357

cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per

analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa.

L’art. 353 cpv. 1 CPP elenca i requisiti che un decreto d’accusa

deve soddisfare per quanto riguarda il suo contenuto e ciò per garantire

all’imputato un’informazione ottimale (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014

consid. 1.3.1 con rinvii). In particolare, per quanto interessa qui, il decreto

di accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato (lett. c) e le

fattispecie penali realizzate (lett. d).

La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per

l’atto d’accusa (STF citata, ibidem con rinvii), il quale deve indicare,

tra l’altro, i fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto,

ma preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati

commessi (art. 325 cpv. 1 litt. f CPP). In caso di applicazione di disposizioni

meramente sanzionatorie che dichiarano punibili degli atti descritti in altre

norme, occorre indicare precisamente e concretamente ciascuno degli atti

specifici rimproverati all’imputato menzionando tutti i fatti ad essi relativi

(Schubarth, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 325,

n. 24, pag. 1481 che cita l’esempio dei singoli atti punibili - eccesso di

velocità, inosservanza di un segnale luminoso o della distanza di sicurezza,

ecc. - nell’ambito di un’infrazione alle norme della circolazione stradale).

Anche la necessità di indicare nel decreto d’accusa la descrizione

delle fattispecie penali realizzate richiama quanto previsto per l’atto di

accusa (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 353, n. 4 pag. 678) che, giusta l’art.

325.

cpv. 1 lett. g CPP, deve contenere la menzione delle fattispecie penali che

il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di

legge applicabili. Non vanno indicati unicamente i singoli articoli di legge,

ma vanno precisati anche cifre e capoversi e, se la punibilità risulta

dall’applicazione di disposizioni penali che sanzionano l’inosservanza di norme

comportamentali contenute nel diritto penale accessorio o in leggi

amministrative, non vanno menzionate soltanto le disposizioni penali, ma anche

le norme comportamentali violate (Heimgartner/Niggli, Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 325, n. 40, pag. 2529 che citano,

ad esempio, l’indicazione dell’art. 31 cpv. 1 in relazione con l’art. 90 cpv. 2

LCStr).

b. Se la descrizione

precisa dei fatti contestati all’imputato è di importanza centrale poiché definisce

l’oggetto del procedimento e costituisce un presupposto essenziale per la concretizzazione

ed il rispetto del principio accusatorio (STF citata, ibidem con rinvii;

STF 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2;6B_984/2009 del 25 febbraio 2010

consid. 2.3;6B_292/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 1.1;6B_459/2007 del 18

gennaio 2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I

19.

consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50,

n. 6 e segg., pag. 223-225 e n. 16 e segg., pag. 227-228; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 9, n. 2, pag. 21; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12, n. 208, pag. 79;

Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9, n. 36 e segg., pag. 150 e segg. e ad

art. 325, n. 18 e segg., pag. 2520 e segg.; Schubarth, op. cit., ad art. 9, n.

4, pag. 61), l’indicazione delle fattispecie penali realizzate è, per quanto

attiene al rispetto del principio accusatorio, di importanza soltanto relativa

nella misura in cui né l’accusa (art. 337 cpv. 2 CPP), né i tribunali (di primo

e di secondo grado; art. 344 e 350 cpv. 1 CPP) sono vincolati alla

qualifica giuridica dei fatti operata nel decreto o nell’atto d’accusa. A

condizione di offrire all’imputato la facoltà di esprimersi in proposito e di

ossequiare così il suo diritto di essere sentito, la qualifica giuridica in

essi contemplata può, quindi, essere modificata (Hauser/Schweri/Hartmann,

op. cit., § 50, n. 6, pag. 223-224, n. 11, pag. 226 e n. 19, pag. 228; Schimd,

Prakiskommentar, ad art. 325, n. 12, pag. 622; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad

art. 325, n. 41, pag. 2529; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 37, pag. 1482).

c. Giusta l’art. 356

cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai

sensi degli art. 329 cpv. 1 lett. b e 339 cpv. 2 lett. b CPP, sulla validità

del decreto d’accusa e dell’opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014

consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene

d’ufficio (STF citata, ibidem con rinvii).

Se il decreto d’accusa non è valido - ovvero è affetto da un vizio

formale (STF citata, ibidem con rinvii) - il giudice lo annulla e rinvia

la causa al pubblico ministero, rispettivamente all’autorità amministrativa

competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura

preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP).

Imprecisioni nell’indicazione dei luoghi, dei tempi, dei dati

personali e dell’oggetto rispettivamente del provento del reato non violano

necessariamente il principio accusatorio e, in determinate circostanze, non

ostano ad una condanna (Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9,

n. 46, pag. 154; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1268, pag.

581; STF 6B_432/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.4;6B_333/2007 del 7

febbraio 2008 consid. 2;6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 2.3; cfr., pure,

STF 6B_1067/2009 del 31 maggio 2009 consid. 2.4 in cui il

TF ha deciso diversamente a fronte di un cumulo di imprecisioni).

Determinante è che il decreto d’accusa abbia esplicato

sufficientemente le sue essenziali funzioni di circoscrizione dell’oggetto del

processo e del giudizio nonché di informazione alla difesa (Niggli/Heimgartner,

op. cit., ad art. 9, n. 46a-c, pag. 154-155; Schmid, Handbuch, §

80, n. 1268, pag. 581; STF 6B_433/2013 del 23 settembre 2013 consid. 3 e 4).

Neppure osta ad una condanna una scorretta qualifica giuridica dei

fatti ad opera dell’autorità inquirente, ritenuto che il tribunale applica

d’ufficio il diritto secondo il principio iura novit curia e può, nel

rispetto del diritto di essere sentito dell’imputato, modificare la qualifica

giuridica dei fatti imputatigli (STF 6B_333/2007 del 7 febbraio 2008

consid. 2.1.4;6B_596/2012 del 25 aprile 2013 consid. 4.3 e segg.;6B_197/2013

del 20 giugno 2013 consid. 2.3; Niggli/Heimgartner, op. cit.,

ad art. 9, n. 46, pag. 154 e n. 56, pag. 159).

5.2

In concreto, il

decreto di accusa emanato dall’Ufficio del veterinario cantonale indicava

chiaramente i fatti rimproverati all’imputato. Lo accusava infatti:

- di avere

lasciato il suo gregge al vago pascolo senza garantire una sufficiente sorveglianza

nella misura in cui la frequenza dei suoi controlli si limitava a circa una

visita al mese, ciò da cui è derivato un grave ritardo nel rilevare la mancanza

di numerosi capi e

- di avere

omesso di ricercare e recuperare tali capi malgrado l’imminenza della stagione

fredda.

Il decreto d’accusa - oltre a richiamare in generale la

legislazione pertinente (Ordinanza federale sulla protezione degli animali,

OPAn; Legge federale sulla protezione degli animali, LPAn; Legge cantonale

sulla protezione degli animali, LCPA) - indicava con precisione anche le norme

amministrative violate (ovvero l’art. 5 OPAn relativo alla cura degli animali

in generale, l’art. 7 ODRD relativo alla custodia, gli art. 4 e 53 cpv. 2 OPAn

relativi al foraggio e l’art. 36 OPAn relativo al riparo).

L’unico requisito mancante era la menzione del disposto (art. 28

LPAn) che stabilisce le conseguenze penali per la violazione delle succitate

norme, prevedendo, alla lett. a del suo primo capoverso, che:

“ È punito con la multa sino a 20'000.-

franchi, sempre che non sia applicabile l’art. 26, chiunque intenzionalmente

viola le prescrizioni sulla detenzione di animali”.

In concreto, tale vizio non ha, tuttavia, alcuna rilevanza

pratica.

Sia che si analizzi la questione dal profilo del principio

accusatorio, sia che la si valuti da un punto di vista più strettamente

formale, va detto che, contrariamente all’opinione dalla difesa, il preteso

vizio del DA è stato sanato al dibattimento di primo grado, quando il

presidente della Pretura penale - preso atto della contestazione avanzata dal

difensore e rilevata la lacuna - ha concesso, in corso d’udienza, all’Ufficio

del veterinario cantonale la facoltà di completare il decreto di accusa - ciò

che questi ha fatto inserendo l’indicazione mancante, ovvero il richiamo

all’art. 28 cpv. 1 lett. a LPAn - e, contestualmente, ha offerto al difensore

la possibilità di sospendere il dibattimento nell’eventualità in cui gli

occorresse del tempo per analizzare il completamento del decreto d’accusa e per

adeguare la difesa.

Avendo il suo difensore rinunciato alla facoltà concessagli,

l’appellante non può ora prevalersi di una violazione dei diritti della difesa.

Su questo punto, dunque, l’appello va respinto.

6.

Continuando nel suo

esposto, l’appellante contesta che le cinque pecore e l’agnello asseritamente

avvistati dai sedicenti “escursionisti lombardi” fossero proprio i suoi

e, sostenendo la falsità del contenuto della lettera anonima, contesta che gli

animali in essa menzionati siano mai davvero esistiti (motivazione scritta,

pag. 4).

6.1

La censura

dell’appellante si rivela inammissibile nella misura in cui il presidente della

Pretura penale non ha affatto accertato a chi appartenessero le pecore citate

nella lettera anonima. Il ragionamento esposto nella sentenza impugnata

prescinde dall’accertamento della proprietà degli ovini e si concentra

sull’omissione, riconosciuta in capo all’imputato, consistente nel non avere

ricercato e recuperato gli animali che, per sua stessa ammissione, mancavano all’appello

al momento dello scarico dell’alpe.

7.

L’appellante contesta,

poi, l’accertamento del primo giudice secondo cui dal suo gregge sono sparite,

oltre agli agnelli, anche delle pecore (motivazione scritta, pag. 4).

7.1

Il primo giudice -

dopo avere ricordato che, all’ispettore incaricato dall’Ufficio del veterinario

cantonale, l’imputato aveva dichiarato che, dopo l’estivazione, dal suo gregge

erano spariti “una decina di ovini, in prevalenza agnelli” (sentenza

impugnata, consid. 2, pag. 2) e che, sentito il 5 febbraio 2014 dal Veterinario

cantonale, aveva precisato che gli erano “mancati quindi all’appello 11 (recte:

10) agnelli e 2 pecore” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 2) - ha

ritenuto poco attendibile il cambiamento di versione apportato al dibattimento

pretorile in occasione del quale AP 1 ha sostenuto che dal suo gregge “mancavano

tutti gli agnelli; c’erano per contro tutte le pecore. Mancavano in altre

parole i 13 agnelli” e ha spiegato che le due pecore precedentemente

dichiarate scomparse erano, in realtà, morte in stalla (sentenza impugnata,

consid. 4.1, pag. 3 e consid. 11.1, pag. 6).

7.2

Con la sua

contestazione l’appellante si limita a proporre una sua propria interpretazione

delle risultanze istruttorie senza in alcun modo sostanziare arbitrio. Si

osserva, in proposito, che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente

criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa

versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa

appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle

prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;

137.

I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di una motivazione conforme alle esigenze poste dalla

giurisprudenza, la censura sollevata dall’appellante si rivela inammissibile.

8.

L’appellante lamenta

una violazione del diritto da parte del presidente della Pretura penale che ha

considerato insufficiente - e, quindi, costitutiva di reato - la frequenza con

la quale egli si recava a controllare il suo gregge lasciato al vago pascolo.

8.1

Il primo giudice,

accertato che l’imputato si recava a controllare il suo gregge una volta al

mese circa e richiamata una precedente sentenza resa dalla Pretura penale in un

caso analogo, ha ritenuto che tale frequenza “non è sufficiente a garantire

gli scopi perseguiti dalla legge” e “costituisce senza dubbio una crassa

violazione delle norme degli art. 7 ODRD e 5 OPAn (…) da parte di un allevatore

esperto come l’imputato” (sentenza impugnata, consid. 11.1, pag. 7).

8.2

L’appellante - che non

ha contestato la cadenza mensile dei controlli accertata nella sentenza

impugnata - sostiene che l’art. 5 OPAn “non indica assolutamente (…) che

controlli a frequenza mensile non siano sufficienti a garantire una tenuta

corretta degli animali” e che non vi è dimostrazione alcuna che i controlli

da lui effettuati “non abbiano avuto una frequenza variabile conforme alla

necessità”. Neppure è provato - continua l’insorgente - che gli altri

detentori di ovini lasciati al vago pascolo siano soliti procedere a controlli

più frequenti (motivazione scritta, pag. 4).

8.3

Giusta l’art. 5 cpv. 1

OPAn il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a

seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle

attrezzature; deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano

il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la

protezione degli stessi.

Per il capoverso 2 della medesima disposizione, la cura è intesa a

prevenire malattie e ferimenti (prima frase). Il detentore di animali è responsabile

del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano

curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano

abbattuti (seconda frase).

L’art. 7 dell’ODRD dispone che lo stato di salute e il benessere

degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro

condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi

di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene

assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (cpv. 1). Nella

regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura

appropriata (cpv. 3).

8.4

Questa Corte condivide

le argomentazioni sviluppate dal presidente della Pretura penale e le conclusioni

da lui tratte in concreto.

Controlli mensili degli animali lasciati al pascolo in una zona

assai ampia appaiono, in effetti, del tutto insufficienti per raggiungere lo

scopo perseguito dalle norme succitate, ovvero quello di garantire il benessere

degli animali.

L’art. 5 cpv. 1 OPAn - che dispone che il detentore di animali

deve controllare il loro benessere “con una frequenza variabile a seconda

delle necessità” - va, del resto, letto alla luce di quanto stabilito

dall’art. 7 ODRD giusta il quale la regola posta nella prima frase del primo

capoverso e secondo cui lo stato di salute degli animali deve essere verificato

giornalmente ammette unicamente due eccezioni:

- è possibile, a

titolo straordinario, rinunciare al giro di controllo a condizione che agli

animali sia garantita la disponibilità di acqua e foraggio (art. 7 cpv. 1

seconda frase ODRD);

- è possibile

ridurre “in misura appropriata” la frequenza dei controlli nella regione

d’estivazione (art. 7 cpv. 3 ODRD).

Quale sia la “misura appropriata” non si evince

dall’ordinanza.

Resta che, se va ammessa la possibilità di ridurre opportunamente

la frequenza dei controlli delle greggi lasciate al pascolo durante la stagione

estiva, la frequenza di tali controlli deve comunque permettere di rilevare “senza

indugio” l’eventuale presenza di animali malati o feriti (art. 5 cpv. 2

OPAn e 7 cpv. 1 prima frase ODRD). Ciò che, con ogni evidenza, non consentono

di fare verifiche a cadenza soltanto mensile.

Del resto, l’appellante stesso ha evidenziato, in sede di

opposizione, che l’altro detentore di ovini residente a __________ usava

controllare con una maggiore frequenza i suoi animali lasciati al pascolo.

La censura deve, dunque, essere respinta e la condanna di AP 1 per

avere effettuato controlli troppo sporadici al gregge che aveva portato in

quota e lasciato al vago pascolo deve essere confermata.

9.

L’appellante - tra

le righe - si duole altresì di una scorretta applicazione del diritto da parte

del primo giudice che lo ha ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 28

LPAn anche per avere tardato (e per finire rinunciato) a procedere alle

ricerche degli animali scomparsi e per non averli, quindi, recuperati

tempestivamente (motivazione scritta, pag. 4).

9.1

Il primo giudice, pur

avendo riconosciuto che l’imputato aveva effettuato “imprecisati tentativi

di ritrovamento” degli animali che mancavano all’appello al termine

dell’estivazione, lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione alla LPAn per

avere “atteso il mese di novembre (…) per perlustrare la zona con

l’elicottero, rinunciando per finire al volo a causa di nebbia e lasciando

cadere ogni tentativo di recupero vista l’inagibilità della valle a causa delle

prime nevicate”, ritenendo un tale comportamento del tutto

“incompatibile con una corretta cura degli animali” (sentenza impugnata,

consid. 11.2, pag. 7).

9.2

Si tratta, quindi, di

determinare se il ritardo nell’organizzare una ricognizione aerea per cercare

gli ovini in questione e poi la rinuncia a procedervi a causa delle avverse

condizioni meteorologiche nonché il mancato recupero delle bestie configura,

nelle concrete circostanze, una violazione delle disposizioni relative alla

cura degli animali.

Questa Corte non è di questo avviso.

Appurata la scomparsa degli animali tra la fine di settembre e

l’inizio di ottobre, l’appellante non è, infatti, rimasto con le mani in mano e

non ha atteso inerte il mese di novembre per programmare il volo in elicottero

cui, per i noti motivi, ha per finire rinunciato. Come correttamente rilevato

anche dal presidente della Pretura penale, già prima di allora aveva proceduto

a ricerche. Gli “imprecisati tentativi di ritrovamento” cui si fa

riferimento nella sentenza impugnata sono quelli che emergono dagli atti e

meglio dalle combinate dichiarazioni dell’imputato (all. 1 al verb. dib. di

primo grado, pag. 1) e di sua moglie (cfr. rapporto di segnalazione 15.1.2014)

secondo cui l’imputato si era personalmente recato più volte a piedi in valle

per cercare gli ovini che mancavano all’appello. Il fatto che non li abbia

ritrovati e non li abbia, quindi, potuti recuperare ancora non significa che

egli non abbia messo in atto tutte le necessarie ricerche. Non può, peraltro,

essere escluso che le bestie siano state sottratte da terzi: in simile

evenienza, qualsiasi ricerca eseguita sarebbe stata vana.

Del resto, appare del tutto sproporzionato pretendere da un

detentore di animali che si faccia carico, ogniqualvolta perde un capo di

bestiame, degli elevati costi legati all’impiego di elicotteri per effettuare

voli di ricognizione allo scopo di cercare e trovare l’animale mancante.

Da quanto sopra discende che la censura deve essere accolta e AP 1

deve essere prosciolto dall’imputazione ascrittagli di avere omesso di

recuperare gli ovini che erano spariti dal suo gregge.

10.

A fronte del

proscioglimento pronunciato, la multa di fr. 600.- inflitta all’appellante in

prima sede deve essere ridotta a fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

11.

Visto l’esito

dell’appello, la tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza

di primo grado, ammontante a fr. 400.-, resta a carico dello Stato, ritenuto

come la motivazione scritta si sia resa necessaria per inoltrare l’appello che

è stato parzialmente accolto.

Le restanti tasse e spese inerenti la procedura di primo grado (pari

a fr. 350.-) restano invece a carico dell’appellante.

Gli oneri processuali relativi al procedimento di appello seguono

la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati per 4/5

all’appellante e per 1/5 allo Stato che è, inoltre, condannato a versare all’appellante,

a titolo di indennità ex art. 429 CPP, l’importo complessivo di fr. 1’000-.

(indennità ridotta per il primo e secondo grado di giudizio).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 81, 84, 325, 337, 344, 350,

353 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

106 CP;

28 LPAn; 4, 5, 36 e 53 cpv. 2 OPAn; 7 ODRD

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili,

gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

pronuncia: 1. Nella misura della sua

ammissibilità, l’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, AP 1:

1.1. è autore colpevole di:

1.1.1. contravvenzione alla

Legge sulla protezione degli animali

per avere omesso, nel periodo fine maggio - dicembre 2013, di

garantire una sufficiente sorveglianza del gregge di ovini lasciato al vago

pascolo in una zona molto ampia, ritenuto che la frequenza dei controlli si

limitava all’incirca ad una visita ogni mese;

1.2. è prosciolto

dall’imputazione di contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali

limitatamente all’avere omesso di recuperare gli ovini al termine

dell’estivazione;

1.3. è condannato al

pagamento di una multa di fr. 300.- con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni.

2.

2.1. Gli oneri processuali

relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1, ad

eccezione della tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza,

pari a fr. 400.-, che è accollata allo Stato.

2.2. Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

700.-

sono posti, in ragione di 4/5, a carico dell’appellante e, in

ragione di 1/5, a carico dello Stato.

2.3. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 1’000.- a

titolo di indennizzo per il procedimento di primo grado e per il procedimento

di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.