17.2014.176
Contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali. Nessuna violazione del pricipio accusatorio per avere indicato la norma violata soltanto al dibattimento di primo grado visto che la difesa h
23 febbraio 2015Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.176
Locarno
23 febbraio 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 18 luglio 2014 da
AP 1,
rappr. dall'avv.DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 18 luglio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 22 agosto 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 15 settembre 2014;
esaminati gli atti;
Ritenuto
Fatti
A. Con decreto di accusa
6 febbraio 2014, l’Ufficio del veterinario cantonale ha ritenuto AP 1 autore
colpevole di contravvenzione agli art. 4, 5, 36 e 53 cpv. 2 dell’Ordinanza
sulla protezione degli animali (OPAn) e all’art. 7 dell’Ordinanza dell’USAV
sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (ODRD) sulla base
dei seguenti fatti:
“ Dalle informazioni raccolte in sede
di istruzione risulta che il signor AP 1 ha condotto il suo gregge di ovini
nella valle di __________ verso la fine del mese di maggio 2013 per poi
lasciarli al vago pascolo senza garantire una sufficiente sorveglianza,
considerato che la zona di pascolazione è molto ampia e compresa, grosso modo,
tra il pizzo __________ e __________ in Val __________, mentre la frequenza dei
controlli si limitava all’incirca ad una visita ogni mese. Un controllo mensile
è del tutto insufficiente per permettere di rilevare lo stato di salute degli
animali, la presenza di eventuali animali malati o feriti e quindi bisognosi di
cure nonché per constatare l’eventuale mancanza di animali, in modo da poter
avviare tempestivamente le necessarie ricerche. Particolarmente grave è il
ritardo con il quale il proprietario ha rilevato la mancanza di numerosi capi e
la mancata ricerca degli stessi malgrado l’imminenza della stagione fredda,
omissione attribuita a motivi inconsistenti quali la presenza di nebbia in zona
con la conseguente impossibilità di ispezionare i luoghi con l’elicottero. Il
mancato recupero degli ovini nel periodo autunnale infrange in modo palese il
dovere di assicurare agli animali riparo, acqua, foraggio e cure, ciò che in
alta quota comporta quasi inesorabilmente la morte degli animali per
denutrizione, deperimento fisico e soccombenza di fronte al rigore degli agenti
atmosferici (neve, freddo). La possibilità che gli animali siano stati
abbattuti durante il periodo di caccia deve essere considerata alla stregua di
una mera ipotesi e nulla toglie all’obbligo del detentore degli animali di
mettere in atto tutte le misure possibili per portare concretamente soccorso
agli animali, nella doverosa ipotesi che essi fossero ancora vivi ma si fossero
semplicemente dispersi nell’ampio territorio della pascolazione estiva ed
autunnale”.
Ha, quindi, proposto la condanna dell’imputato al pagamento di una
multa di fr. 900.- nonché al pagamento della tassa per accertamenti e perizie e
della tassa di giustizia.
B. Contro tale decreto
di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
C. In data 9 aprile
2014, l’Ufficio del veterinario cantonale ha confermato il decreto di accusa
emesso nei confronti dell’imputato e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
D. In occasione del
dibattimento celebrato davanti alla Pretura penale, il difensore ha lamentato
una violazione dei diritti della difesa sostenendo che il decreto di accusa “non
ha permesso all’imputato di difendersi adeguatamente poiché non menziona il
delitto per il quale è stato rinviato a giudizio” e “nemmeno è dato di sapere,
in mancanza di richiamo a una norma penale, la base sulla quale l’autorità
amministrativa ha deciso la commisurazione della pena” concludendo che tale
vizio deve condurre all’annullamento dell’intera procedura (verb. dib. di primo
grado, pag. 2).
Il presidente della Pretura penale, ritenuto come effettivamente
il decreto di accusa non indicasse la fattispecie penale imputata, ha offerto
all’autorità inquirente, presente in aula, la possibilità di completare seduta
stante il decreto di accusa, ciò che essa ha fatto indicando la norma penale
secondo lei realizzata nella fattispecie, e cioè l’art. 28 cpv. 1 lett. a LPAn
(verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Il difensore ha rinunciato alla facoltà, concessagli dal
presidente della Pretura penale, di sospendere il dibattimento per adeguare la
sua difesa alla completazione del decreto di accusa, sostenendo che “l’indicazione
per la prima volta in aula del reato viola l’art. 353 cpv. 1 lett. d CPP” -
oltre che gli art. 5, 9 e 29 Cost. che vietano di sorprendere o raggirare gli
amministrati - e che un’eventuale sospensione della procedura sarebbe stata
inutile ritenuto che essa “non può comunque essere sanata” (verb. dib.
di primo grado, pag. 2-3).
E. Con sentenza 18
luglio 2014, il presidente della Pretura penale ha ritenuto l’imputato autore
colpevole di contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali per
avere omesso, nel periodo fine maggio - dicembre 2013, di garantire una
sufficiente sorveglianza del suo gregge di ovini ritenuto che la frequenza dei
controlli si limitava all’incirca ad una visita ogni mese nonché per avere
omesso di recuperare gli ovini mancanti al termine dell’estivazione. Ha,
invece, assolto l’imputato dal reato per quanto attiene al mancato
foraggiamento e al mancato riparo degli animali (sentenza impugnata, consid.
12, pag. 7 e 8) ed ha, pertanto, ridotto la multa dai fr. 900.- proposti nel
decreto di accusa a fr. 600.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso
di mancato pagamento in 6 giorni e caricando all’imputato gli oneri
processuali.
F. Al termine del
dibattimento di primo grado, l’imputato, per il tramite del suo difensore, ha
fatto annotare a verbale la sua intenzione di interporre appello (verb. dib. di
primo grado, pag. 6).
Con dichiarazione di appello 15 settembre 2014, AP 1 ha precisato
di impugnare l’intera sentenza di prime cure e, lamentando anche la violazione
dei diritti della difesa legata alle lacune del decreto di accusa che, a suo
parere, non possono ritenersi sanate con quanto è accaduto davanti alla Pretura
penale, ha chiesto, con il suo integrale proscioglimento, l’annullamento della
multa e della pena detentiva sostitutiva nonché il riconoscimento a suo favore
di un’equa indennità ai sensi dell’art. 429 lett. a e b CPP.
G. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado
concerneva unicamente contravvenzioni (lett. c), con decreto 10 ottobre 2014,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta e ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per
la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua motivazione scritta, inoltrata il 3 novembre 2014, l’appellante ha confermato le richieste formulate
con la dichiarazione di appello. In particolare, ha criticato il tenore del decreto
di accusa sostenendo che il vizio formale di cui, a parer suo, è affetto
(ovvero la mancata menzione del delitto imputato) gli ha impedito sia di
difendersi adeguatamente, sia di comprendere la base sulla quale è stata
commisurata la pena. Ha, inoltre, censurato la condanna nel merito, contestando
che la frequenza con cui egli controllava il suo gregge possa essere
considerata insufficiente e sostenendo che agli atti manca la prova che le
pecore avvistate da coloro che hanno presentato la segnalazione anonima da cui
ha tratto origine il procedimento fossero proprio le sue.
H. Con scritto 5
novembre 2014, il presidente della Pretura penale, comunicando di non avere
osservazioni in relazione alla motivazione scritta della dichiarazione di
appello, si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 24 novembre 2014, l’Ufficio del veterinario
cantonale ha, invece, chiesto la reiezione del gravame. Ha, infatti, contestato
che il decreto di accusa possa essere considerato formalmente viziato ritenuto
come esso contenga sia una chiara descrizione dei fatti imputati sia
l’indicazione delle prescrizioni legali violate. Ad ogni modo, ha sostenuto che
i diritti della difesa non sono stati per nulla violati nella misura in cui
l’imputato conosceva - poiché gli erano stati chiariti in occasione del suo
interrogatorio - “le argomentazioni e i disposti penali alla base della
proposta di condanna” e nella misura in cui il suo difensore non poteva
certo ignorare la base legale su cui essa si fondava.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 398
cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi
il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto
cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20,
pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag.
1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un
accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione
del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione
d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9
Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,
op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135
V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153 e sentenze ivi citate; DTF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011
del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,
invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III
209.
consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
2.
a. Il procedimento di
cui trattasi è stato avviato a seguito di una lettera anonima datata 23
dicembre 2013 con cui sedicenti “escursionisti lombardi” avevano
segnalato - alla Società protezione animali di Bellinzona che ha, poi,
trasmesso lo scritto all’Ufficio del veterinario cantonale - di avere
avvistato, sui monti __________ che si ergono nella valle di __________, al
mattino presto del 22 dicembre 2013, fuori dall’“accogliente dimora” in
cui avevano pernottato, un gruppo di cinque pecore e un agnello “in uno
stato di apparente denutrizione” (AI 1).
b. L’ispettore
incaricato dal Veterinario cantonale di eseguire i necessari accertamenti ha
interpellato gli unici due proprietari di ovini residenti nel comune di __________
per chiedere loro se, dopo l’estivazione, avessero constatato delle assenze
nelle loro greggi.
Così come risulta dal rapporto di segnalazione 15 gennaio 2014,
dopo che la prima proprietaria da lui contattata aveva negato di avere subito
delle perdite, l’ispettore si è rivolto all’imputato:
“… mi sono recato all’abitazione
del signor AP 1 dove ho trovato la moglie __________. Dopo avere spiegato il
motivo della visita mi confermava che a loro dopo il periodo estivo mancavano
delle pecore o agnelli. Ci teneva a spiegarmi che avevano proceduto più volte
con le ricerche ai monti degli animali mancanti ma senza alcun esito.
Telefonicamente ho contattato il signor AP 1 (…) che mi confermava che una
decina di ovini, in prevalenza agnelli, non erano più stati trovati.” (AI 2).
c. Il 28 gennaio 2014
l’Ufficio del veterinario cantonale ha decretato ufficialmente l’apertura
dell’istruzione nei confronti di AP 1 (AI 3a) ritenuto colpevole di infrazione
all’art. 5 OPAn per i fatti descritti nell’allegato rapporto di controllo, in
cui si legge quanto segue:
“ (…) In base alle informazioni
raccolte in data 15 gennaio 2014 dal nostro ispettore, nel vostro effettivo
mancano delle pecore e degli agnelli dallo scorso autunno. Viste le circostanze
di tempo e di luogo, gli animali visti dagli escursionisti sono con buona
probabilità di vostra proprietà. La permanenza degli animali in alta quota
durante il periodo invernale, in mancanza di protezione, foraggio, sorveglianza
e cure, si configura in ogni caso in una infrazione all’OPAn (OPAn art. 5)” (AI
3).
d. Interrogato dal
Veterinario cantonale il 5 febbraio 2014, AP 1 - che ha ammesso di avere perso
due pecore e 11 (recte: 10) agnelli - ha recisamente contestato che gli ovini
avvistati fossero i suoi:
“ Attualmente detengo 17 pecore e 3
agnelli, che sono gli animali recuperati dalla valle nel mese di ottobre 2013.
Alla fine di maggio 2013 erano stati condotti al vago pascolo, in zona __________,
19.
pecore e 13 agnelli. (…) Sono mancati quindi all’appello 11 (recte: 10)
agnelli e 2 pecore provviste di campanaccio. Contesto totalmente che gli
animali avvistati possono essere di mia proprietà in quanto le mie pecore
frequentano la sponda sinistra della valle, in direzione Nord fino alla zona __________”
(AI 4, pag. 2).
Ha spiegato che normalmente conduceva le pecore al pascolo in zona
“__________” verso la fine di maggio e che alla fine di settembre le portava ai
monti di __________ dove rimanevano nelle stalle fino alla fine di ottobre
quando le riconduceva al piano per stabularle in paese a __________ (AI 4, pag.
2).
Quanto alla frequenza con cui era solito recarsi a controllare le
pecore durante l’estate, ha dichiarato:
“ mi reco personalmente circa una
volta al mese in zona per portare il sale” (AI 4, pag. 2).
Sulla sparizione delle sue pecore - che egli ha visto per l’ultima
volta alla fine di agosto 2013 (AI 4, pag. 3) - ha dichiarato che:
“ Gli animali mancavano al momento
della conduzione degli animali a __________” (AI 4, pag. 2)
e cioè, stando alle surriportate sue dichiarazioni, alla fine di
settembre, ovvero - come da lui stesso evidenziato - “a partire dal periodo
della caccia” (AI 4, pag. 3).
Sulle misure intraprese una volta accortosi della mancanza degli
animali, ha spiegato:
“ Ho contattato l’Heli-TV a due
riprese il mese di novembre, ma purtroppo a causa della nebbia non è stato
possibile volare. (…) Quindi non ha avuto luogo alcun volo”,
precisando di non avere organizzato il volo in un giorno privo nebbia
in quanto
“ l’elicottero non è sempre a mia
disposizione” (AI 4, pag. 3).
Ha pure spiegato che:
“ Un sopralluogo a piedi non era
possibile a causa della distanza, del terreno impervio e della neve” (AI 4,
pag. 3).
Ha infine posto l’accento sul fatto che, negli ultimi tempi, era
stato oggetto di “diverse segnalazioni anonime” (AI 4, pag. 3).
3.
Nella sua
opposizione 14 febbraio 2014, AP 1 - che ha sottolineato di possedere bestiame
“da oltre 40 anni” - ha osservato che
“ all’inizio di settembre gli agnelli
erano ancora con le loro madri” (AI 6),
precisando di avere notato l’assenza di alcuni di loro soltanto
nel corso del mese di ottobre.
4.
Al dibattimento di
primo grado, AP 1 - dopo avere contestato il contenuto del suo precedente
verbale che ha però preteso di non avere neppure riletto - ha confermato di
avere portato, a fine maggio, in zona “__________”, 19 pecore e 13 agnelli la cui
zona di pascolazione si estendeva sin quasi a raggiungere __________ (verbale
di interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Su altri aspetti la versione dell’imputato è, invece, cambiata
rispetto a quella fornita in precedenza.
Diversamente da prima, ha, infatti, preteso:
- di essersi, “certe
volte”, recato a controllare il suo gregge “anche più di una volta al
mese”;
- di avere
constatato la presenza di tutti i capi di bestiame ancora verso la metà di
settembre;
- di avere notato
la sparizione di alcuni di essi soltanto all’inizio del mese di ottobre quando
è andato a prendere il gregge per riportarlo in stalla al piano;
- che all’appello
non mancava nessuna pecora, ma tutti e 13 gli agnelli (verbale di interrogatorio
dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Dopo aver espressamente dichiarato di non avere avuto decessi nel
suo gregge né di avere macellato delle pecore nel periodo compreso tra
settembre 2013 e febbraio 2014, è tornato sui suoi passi e, al giudice che gli
chiedeva come egli spiegasse, allora, che delle 19 pecore contate a maggio 2013
ne fossero rimaste soltanto 17 a febbraio 2014, ha spiegato che due di loro
erano morte in stalla e che le loro carcasse erano state smaltite nell’apposito
centro raccolta sito a __________, come - stando a lui - dimostrato un
documento da lui sottoscritto e depositato nel citato centro (verbale di
interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1).
Quanto alle misure adottate una volta accortosi della sparizione
degli agnelli, non ha più parlato soltanto dei voli di ricognizione che aveva
tentato di organizzare con l’Heli-TV, ma ha aggiunto di essersi recato
personalmente “più volte” in valle per cercare i suoi animali, senza
però trovarli. Ha precisato di esservi tornato ancora dopo il mese di novembre,
quando la neve che era caduta copiosa si era in parte sciolta, senza comunque
mai trovare alcun resto animale riconducibile ai suoi agnelli (verbale di
interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado, pag. 1 e 2).
Ha, infine, spiegato che sui monti vi sono diverse possibilità per
le bestie di trovare ricovero (stalle di proprietà sua o del patriziato;
verbale di interrogatorio dell’imputato, all. al verb. dib. di primo grado,
pag. 2).
Appello
5.
L’appellante lamenta
una violazione dei diritti della difesa derivante dal fatto che il vizio
formale del decreto di accusa, che non menziona il reato rimproveratogli, gli
ha impedito di difendersi adeguatamente e di comprendere “la base sulla
quale l’autorità amministrativa ha deciso la commisurazione della pena” (motivazione
d’appello, pag. 3).
5.1
a. Giusta l’art. 357
cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per
analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa.
L’art. 353 cpv. 1 CPP elenca i requisiti che un decreto d’accusa
deve soddisfare per quanto riguarda il suo contenuto e ciò per garantire
all’imputato un’informazione ottimale (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014
consid. 1.3.1 con rinvii). In particolare, per quanto interessa qui, il decreto
di accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato (lett. c) e le
fattispecie penali realizzate (lett. d).
La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per
l’atto d’accusa (STF citata, ibidem con rinvii), il quale deve indicare,
tra l’altro, i fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto,
ma preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati
commessi (art. 325 cpv. 1 litt. f CPP). In caso di applicazione di disposizioni
meramente sanzionatorie che dichiarano punibili degli atti descritti in altre
norme, occorre indicare precisamente e concretamente ciascuno degli atti
specifici rimproverati all’imputato menzionando tutti i fatti ad essi relativi
(Schubarth, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 325,
n. 24, pag. 1481 che cita l’esempio dei singoli atti punibili - eccesso di
velocità, inosservanza di un segnale luminoso o della distanza di sicurezza,
ecc. - nell’ambito di un’infrazione alle norme della circolazione stradale).
Anche la necessità di indicare nel decreto d’accusa la descrizione
delle fattispecie penali realizzate richiama quanto previsto per l’atto di
accusa (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 353, n. 4 pag. 678) che, giusta l’art.
325.
cpv. 1 lett. g CPP, deve contenere la menzione delle fattispecie penali che
il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di
legge applicabili. Non vanno indicati unicamente i singoli articoli di legge,
ma vanno precisati anche cifre e capoversi e, se la punibilità risulta
dall’applicazione di disposizioni penali che sanzionano l’inosservanza di norme
comportamentali contenute nel diritto penale accessorio o in leggi
amministrative, non vanno menzionate soltanto le disposizioni penali, ma anche
le norme comportamentali violate (Heimgartner/Niggli, Basler
Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 325, n. 40, pag. 2529 che citano,
ad esempio, l’indicazione dell’art. 31 cpv. 1 in relazione con l’art. 90 cpv. 2
LCStr).
b. Se la descrizione
precisa dei fatti contestati all’imputato è di importanza centrale poiché definisce
l’oggetto del procedimento e costituisce un presupposto essenziale per la concretizzazione
ed il rispetto del principio accusatorio (STF citata, ibidem con rinvii;
STF 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2;6B_984/2009 del 25 febbraio 2010
consid. 2.3;6B_292/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 1.1;6B_459/2007 del 18
gennaio 2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I
19.
consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50,
n. 6 e segg., pag. 223-225 e n. 16 e segg., pag. 227-228; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 9, n. 2, pag. 21; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12, n. 208, pag. 79;
Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9, n. 36 e segg., pag. 150 e segg. e ad
art. 325, n. 18 e segg., pag. 2520 e segg.; Schubarth, op. cit., ad art. 9, n.
4, pag. 61), l’indicazione delle fattispecie penali realizzate è, per quanto
attiene al rispetto del principio accusatorio, di importanza soltanto relativa
nella misura in cui né l’accusa (art. 337 cpv. 2 CPP), né i tribunali (di primo
e di secondo grado; art. 344 e 350 cpv. 1 CPP) sono vincolati alla
qualifica giuridica dei fatti operata nel decreto o nell’atto d’accusa. A
condizione di offrire all’imputato la facoltà di esprimersi in proposito e di
ossequiare così il suo diritto di essere sentito, la qualifica giuridica in
essi contemplata può, quindi, essere modificata (Hauser/Schweri/Hartmann,
op. cit., § 50, n. 6, pag. 223-224, n. 11, pag. 226 e n. 19, pag. 228; Schimd,
Prakiskommentar, ad art. 325, n. 12, pag. 622; Heimgartner/Niggli, op. cit., ad
art. 325, n. 41, pag. 2529; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 37, pag. 1482).
c. Giusta l’art. 356
cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai
sensi degli art. 329 cpv. 1 lett. b e 339 cpv. 2 lett. b CPP, sulla validità
del decreto d’accusa e dell’opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014
consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene
d’ufficio (STF citata, ibidem con rinvii).
Se il decreto d’accusa non è valido - ovvero è affetto da un vizio
formale (STF citata, ibidem con rinvii) - il giudice lo annulla e rinvia
la causa al pubblico ministero, rispettivamente all’autorità amministrativa
competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura
preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP).
Imprecisioni nell’indicazione dei luoghi, dei tempi, dei dati
personali e dell’oggetto rispettivamente del provento del reato non violano
necessariamente il principio accusatorio e, in determinate circostanze, non
ostano ad una condanna (Niggli/Heimgartner, op. cit., ad art. 9,
n. 46, pag. 154; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1268, pag.
581; STF 6B_432/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2.4;6B_333/2007 del 7
febbraio 2008 consid. 2;6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 2.3; cfr., pure,
STF 6B_1067/2009 del 31 maggio 2009 consid. 2.4 in cui il
TF ha deciso diversamente a fronte di un cumulo di imprecisioni).
Determinante è che il decreto d’accusa abbia esplicato
sufficientemente le sue essenziali funzioni di circoscrizione dell’oggetto del
processo e del giudizio nonché di informazione alla difesa (Niggli/Heimgartner,
op. cit., ad art. 9, n. 46a-c, pag. 154-155; Schmid, Handbuch, §
80, n. 1268, pag. 581; STF 6B_433/2013 del 23 settembre 2013 consid. 3 e 4).
Neppure osta ad una condanna una scorretta qualifica giuridica dei
fatti ad opera dell’autorità inquirente, ritenuto che il tribunale applica
d’ufficio il diritto secondo il principio iura novit curia e può, nel
rispetto del diritto di essere sentito dell’imputato, modificare la qualifica
giuridica dei fatti imputatigli (STF 6B_333/2007 del 7 febbraio 2008
consid. 2.1.4;6B_596/2012 del 25 aprile 2013 consid. 4.3 e segg.;6B_197/2013
del 20 giugno 2013 consid. 2.3; Niggli/Heimgartner, op. cit.,
ad art. 9, n. 46, pag. 154 e n. 56, pag. 159).
5.2
In concreto, il
decreto di accusa emanato dall’Ufficio del veterinario cantonale indicava
chiaramente i fatti rimproverati all’imputato. Lo accusava infatti:
- di avere
lasciato il suo gregge al vago pascolo senza garantire una sufficiente sorveglianza
nella misura in cui la frequenza dei suoi controlli si limitava a circa una
visita al mese, ciò da cui è derivato un grave ritardo nel rilevare la mancanza
di numerosi capi e
- di avere
omesso di ricercare e recuperare tali capi malgrado l’imminenza della stagione
fredda.
Il decreto d’accusa - oltre a richiamare in generale la
legislazione pertinente (Ordinanza federale sulla protezione degli animali,
OPAn; Legge federale sulla protezione degli animali, LPAn; Legge cantonale
sulla protezione degli animali, LCPA) - indicava con precisione anche le norme
amministrative violate (ovvero l’art. 5 OPAn relativo alla cura degli animali
in generale, l’art. 7 ODRD relativo alla custodia, gli art. 4 e 53 cpv. 2 OPAn
relativi al foraggio e l’art. 36 OPAn relativo al riparo).
L’unico requisito mancante era la menzione del disposto (art. 28
LPAn) che stabilisce le conseguenze penali per la violazione delle succitate
norme, prevedendo, alla lett. a del suo primo capoverso, che:
“ È punito con la multa sino a 20'000.-
franchi, sempre che non sia applicabile l’art. 26, chiunque intenzionalmente
viola le prescrizioni sulla detenzione di animali”.
In concreto, tale vizio non ha, tuttavia, alcuna rilevanza
pratica.
Sia che si analizzi la questione dal profilo del principio
accusatorio, sia che la si valuti da un punto di vista più strettamente
formale, va detto che, contrariamente all’opinione dalla difesa, il preteso
vizio del DA è stato sanato al dibattimento di primo grado, quando il
presidente della Pretura penale - preso atto della contestazione avanzata dal
difensore e rilevata la lacuna - ha concesso, in corso d’udienza, all’Ufficio
del veterinario cantonale la facoltà di completare il decreto di accusa - ciò
che questi ha fatto inserendo l’indicazione mancante, ovvero il richiamo
all’art. 28 cpv. 1 lett. a LPAn - e, contestualmente, ha offerto al difensore
la possibilità di sospendere il dibattimento nell’eventualità in cui gli
occorresse del tempo per analizzare il completamento del decreto d’accusa e per
adeguare la difesa.
Avendo il suo difensore rinunciato alla facoltà concessagli,
l’appellante non può ora prevalersi di una violazione dei diritti della difesa.
Su questo punto, dunque, l’appello va respinto.
6.
Continuando nel suo
esposto, l’appellante contesta che le cinque pecore e l’agnello asseritamente
avvistati dai sedicenti “escursionisti lombardi” fossero proprio i suoi
e, sostenendo la falsità del contenuto della lettera anonima, contesta che gli
animali in essa menzionati siano mai davvero esistiti (motivazione scritta,
pag. 4).
6.1
La censura
dell’appellante si rivela inammissibile nella misura in cui il presidente della
Pretura penale non ha affatto accertato a chi appartenessero le pecore citate
nella lettera anonima. Il ragionamento esposto nella sentenza impugnata
prescinde dall’accertamento della proprietà degli ovini e si concentra
sull’omissione, riconosciuta in capo all’imputato, consistente nel non avere
ricercato e recuperato gli animali che, per sua stessa ammissione, mancavano all’appello
al momento dello scarico dell’alpe.
7.
L’appellante contesta,
poi, l’accertamento del primo giudice secondo cui dal suo gregge sono sparite,
oltre agli agnelli, anche delle pecore (motivazione scritta, pag. 4).
7.1
Il primo giudice -
dopo avere ricordato che, all’ispettore incaricato dall’Ufficio del veterinario
cantonale, l’imputato aveva dichiarato che, dopo l’estivazione, dal suo gregge
erano spariti “una decina di ovini, in prevalenza agnelli” (sentenza
impugnata, consid. 2, pag. 2) e che, sentito il 5 febbraio 2014 dal Veterinario
cantonale, aveva precisato che gli erano “mancati quindi all’appello 11 (recte:
10) agnelli e 2 pecore” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 2) - ha
ritenuto poco attendibile il cambiamento di versione apportato al dibattimento
pretorile in occasione del quale AP 1 ha sostenuto che dal suo gregge “mancavano
tutti gli agnelli; c’erano per contro tutte le pecore. Mancavano in altre
parole i 13 agnelli” e ha spiegato che le due pecore precedentemente
dichiarate scomparse erano, in realtà, morte in stalla (sentenza impugnata,
consid. 4.1, pag. 3 e consid. 11.1, pag. 6).
7.2
Con la sua
contestazione l’appellante si limita a proporre una sua propria interpretazione
delle risultanze istruttorie senza in alcun modo sostanziare arbitrio. Si
osserva, in proposito, che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente
criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa
versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa
appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle
prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in
modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;
137.
I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In assenza di una motivazione conforme alle esigenze poste dalla
giurisprudenza, la censura sollevata dall’appellante si rivela inammissibile.
8.
L’appellante lamenta
una violazione del diritto da parte del presidente della Pretura penale che ha
considerato insufficiente - e, quindi, costitutiva di reato - la frequenza con
la quale egli si recava a controllare il suo gregge lasciato al vago pascolo.
8.1
Il primo giudice,
accertato che l’imputato si recava a controllare il suo gregge una volta al
mese circa e richiamata una precedente sentenza resa dalla Pretura penale in un
caso analogo, ha ritenuto che tale frequenza “non è sufficiente a garantire
gli scopi perseguiti dalla legge” e “costituisce senza dubbio una crassa
violazione delle norme degli art. 7 ODRD e 5 OPAn (…) da parte di un allevatore
esperto come l’imputato” (sentenza impugnata, consid. 11.1, pag. 7).
8.2
L’appellante - che non
ha contestato la cadenza mensile dei controlli accertata nella sentenza
impugnata - sostiene che l’art. 5 OPAn “non indica assolutamente (…) che
controlli a frequenza mensile non siano sufficienti a garantire una tenuta
corretta degli animali” e che non vi è dimostrazione alcuna che i controlli
da lui effettuati “non abbiano avuto una frequenza variabile conforme alla
necessità”. Neppure è provato - continua l’insorgente - che gli altri
detentori di ovini lasciati al vago pascolo siano soliti procedere a controlli
più frequenti (motivazione scritta, pag. 4).
8.3
Giusta l’art. 5 cpv. 1
OPAn il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a
seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle
attrezzature; deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano
il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la
protezione degli stessi.
Per il capoverso 2 della medesima disposizione, la cura è intesa a
prevenire malattie e ferimenti (prima frase). Il detentore di animali è responsabile
del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano
curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano
abbattuti (seconda frase).
L’art. 7 dell’ODRD dispone che lo stato di salute e il benessere
degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro
condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi
di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene
assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (cpv. 1). Nella
regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura
appropriata (cpv. 3).
8.4
Questa Corte condivide
le argomentazioni sviluppate dal presidente della Pretura penale e le conclusioni
da lui tratte in concreto.
Controlli mensili degli animali lasciati al pascolo in una zona
assai ampia appaiono, in effetti, del tutto insufficienti per raggiungere lo
scopo perseguito dalle norme succitate, ovvero quello di garantire il benessere
degli animali.
L’art. 5 cpv. 1 OPAn - che dispone che il detentore di animali
deve controllare il loro benessere “con una frequenza variabile a seconda
delle necessità” - va, del resto, letto alla luce di quanto stabilito
dall’art. 7 ODRD giusta il quale la regola posta nella prima frase del primo
capoverso e secondo cui lo stato di salute degli animali deve essere verificato
giornalmente ammette unicamente due eccezioni:
- è possibile, a
titolo straordinario, rinunciare al giro di controllo a condizione che agli
animali sia garantita la disponibilità di acqua e foraggio (art. 7 cpv. 1
seconda frase ODRD);
- è possibile
ridurre “in misura appropriata” la frequenza dei controlli nella regione
d’estivazione (art. 7 cpv. 3 ODRD).
Quale sia la “misura appropriata” non si evince
dall’ordinanza.
Resta che, se va ammessa la possibilità di ridurre opportunamente
la frequenza dei controlli delle greggi lasciate al pascolo durante la stagione
estiva, la frequenza di tali controlli deve comunque permettere di rilevare “senza
indugio” l’eventuale presenza di animali malati o feriti (art. 5 cpv. 2
OPAn e 7 cpv. 1 prima frase ODRD). Ciò che, con ogni evidenza, non consentono
di fare verifiche a cadenza soltanto mensile.
Del resto, l’appellante stesso ha evidenziato, in sede di
opposizione, che l’altro detentore di ovini residente a __________ usava
controllare con una maggiore frequenza i suoi animali lasciati al pascolo.
La censura deve, dunque, essere respinta e la condanna di AP 1 per
avere effettuato controlli troppo sporadici al gregge che aveva portato in
quota e lasciato al vago pascolo deve essere confermata.
9.
L’appellante - tra
le righe - si duole altresì di una scorretta applicazione del diritto da parte
del primo giudice che lo ha ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 28
LPAn anche per avere tardato (e per finire rinunciato) a procedere alle
ricerche degli animali scomparsi e per non averli, quindi, recuperati
tempestivamente (motivazione scritta, pag. 4).
9.1
Il primo giudice, pur
avendo riconosciuto che l’imputato aveva effettuato “imprecisati tentativi
di ritrovamento” degli animali che mancavano all’appello al termine
dell’estivazione, lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione alla LPAn per
avere “atteso il mese di novembre (…) per perlustrare la zona con
l’elicottero, rinunciando per finire al volo a causa di nebbia e lasciando
cadere ogni tentativo di recupero vista l’inagibilità della valle a causa delle
prime nevicate”, ritenendo un tale comportamento del tutto
“incompatibile con una corretta cura degli animali” (sentenza impugnata,
consid. 11.2, pag. 7).
9.2
Si tratta, quindi, di
determinare se il ritardo nell’organizzare una ricognizione aerea per cercare
gli ovini in questione e poi la rinuncia a procedervi a causa delle avverse
condizioni meteorologiche nonché il mancato recupero delle bestie configura,
nelle concrete circostanze, una violazione delle disposizioni relative alla
cura degli animali.
Questa Corte non è di questo avviso.
Appurata la scomparsa degli animali tra la fine di settembre e
l’inizio di ottobre, l’appellante non è, infatti, rimasto con le mani in mano e
non ha atteso inerte il mese di novembre per programmare il volo in elicottero
cui, per i noti motivi, ha per finire rinunciato. Come correttamente rilevato
anche dal presidente della Pretura penale, già prima di allora aveva proceduto
a ricerche. Gli “imprecisati tentativi di ritrovamento” cui si fa
riferimento nella sentenza impugnata sono quelli che emergono dagli atti e
meglio dalle combinate dichiarazioni dell’imputato (all. 1 al verb. dib. di
primo grado, pag. 1) e di sua moglie (cfr. rapporto di segnalazione 15.1.2014)
secondo cui l’imputato si era personalmente recato più volte a piedi in valle
per cercare gli ovini che mancavano all’appello. Il fatto che non li abbia
ritrovati e non li abbia, quindi, potuti recuperare ancora non significa che
egli non abbia messo in atto tutte le necessarie ricerche. Non può, peraltro,
essere escluso che le bestie siano state sottratte da terzi: in simile
evenienza, qualsiasi ricerca eseguita sarebbe stata vana.
Del resto, appare del tutto sproporzionato pretendere da un
detentore di animali che si faccia carico, ogniqualvolta perde un capo di
bestiame, degli elevati costi legati all’impiego di elicotteri per effettuare
voli di ricognizione allo scopo di cercare e trovare l’animale mancante.
Da quanto sopra discende che la censura deve essere accolta e AP 1
deve essere prosciolto dall’imputazione ascrittagli di avere omesso di
recuperare gli ovini che erano spariti dal suo gregge.
10.
A fronte del
proscioglimento pronunciato, la multa di fr. 600.- inflitta all’appellante in
prima sede deve essere ridotta a fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni (art.
106.
cpv. 2 CP).
11.
Visto l’esito
dell’appello, la tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza
di primo grado, ammontante a fr. 400.-, resta a carico dello Stato, ritenuto
come la motivazione scritta si sia resa necessaria per inoltrare l’appello che
è stato parzialmente accolto.
Le restanti tasse e spese inerenti la procedura di primo grado (pari
a fr. 350.-) restano invece a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali relativi al procedimento di appello seguono
la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati per 4/5
all’appellante e per 1/5 allo Stato che è, inoltre, condannato a versare all’appellante,
a titolo di indennità ex art. 429 CPP, l’importo complessivo di fr. 1’000-.
(indennità ridotta per il primo e secondo grado di giudizio).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 81, 84, 325, 337, 344, 350,
353 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
106 CP;
28 LPAn; 4, 5, 36 e 53 cpv. 2 OPAn; 7 ODRD
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili,
gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura della sua
ammissibilità, l’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, AP 1:
1.1. è autore colpevole di:
1.1.1. contravvenzione alla
Legge sulla protezione degli animali
per avere omesso, nel periodo fine maggio - dicembre 2013, di
garantire una sufficiente sorveglianza del gregge di ovini lasciato al vago
pascolo in una zona molto ampia, ritenuto che la frequenza dei controlli si
limitava all’incirca ad una visita ogni mese;
1.2. è prosciolto
dall’imputazione di contravvenzione alla Legge sulla protezione degli animali
limitatamente all’avere omesso di recuperare gli ovini al termine
dell’estivazione;
1.3. è condannato al
pagamento di una multa di fr. 300.- con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni.
2.
2.1. Gli oneri processuali
relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1, ad
eccezione della tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza,
pari a fr. 400.-, che è accollata allo Stato.
2.2. Gli oneri processuali
d’appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr.
700.-
sono posti, in ragione di 4/5, a carico dell’appellante e, in
ragione di 1/5, a carico dello Stato.
2.3. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 1’000.- a
titolo di indennizzo per il procedimento di primo grado e per il procedimento
di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.