17.2014.178
Legittimazione a ricorrere dell'accusatore privato (art. 382 cov. 1 CPP). Assegnazione al danneggiato di beni confiscati (art. 73 cpv. 1 lett. b CP)
28 settembre 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.178
Locarno
28 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 25 luglio 2014 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata l'8
luglio 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata
il 25 agosto 2014) nei confronti di
IM 1
rappr. dall'DI 2
richiamata la dichiarazione di appello 18 settembre 2014;
osservato che l'impugnativa è stata trattata secondo i canoni
della procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP);
viste: - le motivazioni dell'appello,
inoltrate il 7 maggio 2015 da AP 1;
- le osservazioni 1. giugno
2015 di IM 1 alle suddette motivazioni;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 luglio
2014, la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di
amministrazione infedele aggravata (punto 1.1 del dispositivo) e di bancarotta
fraudolenta e frode nel pignoramento (punto 1.2 del dispositivo),
prosciogliendolo, invece, dalle imputazioni di ripetuta appropriazione indebita
e di cattiva gestione (punto 2 del dispositivo). In applicazione della pena, la
prima Corte ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 24 mesi (punto 3.1 del
dispositivo), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (punto
4 del dispositivo), nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.–
e delle spese procedurali di fr. 537.65 (punto 3.2 del dispositivo). Le spese
della difesa d'ufficio di fr. 6'760.– sono state poste a carico dello Stato
(punto 6 del dispositivo), con obbligo di rimborso da parte del condannato, al
momento in cui le sue condizioni economiche dovessero consentirlo (punto 6.2
del dispositivo). Infine, la prima Corte ha ordinato la confisca "di
tutto quanto in sequestro", fatta deduzione della tassa di giustizia e
delle spese procedurali (punto 5 del dispositivo).
B. IM 1 non è insorto
contro tale sentenza che è così passata in giudicato, eccezion fatta per i
punti 1.2 e 5 del dispositivo, oggetto di impugnativa da parte dell'accusatore
privato AP 1.
C. Ai termini del punto
1.2 del dispositivo IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.2. bancarotta fraudolenta e frode nel
pignoramento
per
avere
a
__________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo gennaio
2009-febbraio 2010, nella sua qualità di azionista unico e amministratore unico
della __________, diminuito fittiziamente il patrimonio della società,
distraendo beni di spettanza della stessa in danno dei suoi creditori, per un
valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti insinuati nella procedura di
fallimento.
Mentre
che il punto 5 del dispositivo recita:
5. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle
spese procedurali, è ordinata
la
confisca di tutto quanto in sequestro.
D. Nella dichiarazione
di appello e nelle sue motivazioni scritte AP 1 postula, a modifica parziale
del punto 1.2 del dispositivo, lo stralcio della parte finale "per un
valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti insinuati nella procedura di
fallimento".
Quanto
al punto 5 del dispositivo, l'appellante ne chiede la modifica, nel senso che
sia pronunciato,
in
via principale:
È
ordinata la confisca dei beni oggetto di sequestro in favore degli
accusatori
privati, in particolare di AP 1;
in
via subordinata:
Fatti
I
beni oggetto di sequestro sono retrocessi alla __________, e per essa
all'Ufficio
fallimenti di Lugano che riattiverà senza indugio la procedura di
fallimento,
sospesa per mancanza di attivi.
Considerandi
in diritto: 1. a) Accusatore privato è il
danneggiato, ovvero la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal
reato (art. 115 CPP), che dichiara espressamente di partecipare al procedimento
penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Se non interviene
tramite querela (cpv. 2), tale dichiarazione va fatta a un'autorità di
perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare,
cioè al momento in cui il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o
notifica alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se
intendere promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento (art. 318 CPP; DTF
141.
IV 1 consid. 3.1; Bernasconi e altri, Commentario CPP, n. 16 ad art. 118).
Per
l'art. 119 cpv. 1 CPP, la dichiarazione va inoltrata per scritto o fatta
oralmente a verbale. Il secondo capoverso della norma dispone che il
danneggiato può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento
e la condanna del responsabile del reato (azione penale, lett. a) e fare valere
in via adesiva le pretese di diritto privato desunte del reato (azione civile,
lett. b). La pretesa civile fatta valere con azione adesiva deve, per quanto
possibile, essere quantificata, succintamente motivata e indicare i mezzi di
prova (art. 123 cpv. 1 CPP).
b) In concreto, AP 1 si
è validamente costituita accusatore privato con dichiarazione del 4 ottobre
2011.
al Ministero pubblico (AI 71), largamente tempestiva rispetto alla
chiusura dell'istruzione, che è stata notificata alle parti il 13 dicembre 2012
(AI 127).
In
questa dichiarazione, essa ha brevemente motivato la causa del suo credito
vantato nei confronti della __________, fatto valere in via di risarcimento
(combinando gli art. 41 e 754 CO e 29 CP), nei confronti di IM 1, che ha
quantificato in fr. 69'539.50 oltre accessori, annettendo le relative prove
documentarie. Ha infine precisato di partecipare al procedimento "mediante
azione civile" (art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), posizione lasciata
immutata lungo tutto l'arco del procedimento.
c) Giusta l'art. 123
cpv. 2 CPP, la quantificazione e la motivazione dell'azione civile adesiva
devono avvenire al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). In
quest'ottica, pur rinunciando a comparire al dibattimento di primo grado, l'11
giugno 2013 AP 1 ha inoltrato al Tribunale penale cantonale una conferma
scritta dell'azione adesiva, sui cui contenuti si dirà più avanti (consid. 5).
d) La prima Corte non ha
misconosciuto la qualità di accusatore privato della AP 1 (peraltro pacifica
per le ragioni appena evocate): le ha trasmesso le comunicazioni di rito e le
citazioni e l'ha menzionata come tale nella sentenza, che le ha poi
regolarmente notificato.
Quanto alle sue pretese (e
a quelle di altri cinque accusatori privati, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 ePC 5), la
prima Corte ha dapprima stilato una lista di "creditori insinuatisi,
esclusi quelli garantiti da pegno o privilegiati nel fallimento della __________,
per un ammontare complessivo di fr. 153'513.89" (sentenza impugnata
consid. 10, pag. 48), osservando in seguito che "nessuno degli
accusatori privati che hanno avanzato pretese in questa sede, si è insinuato
nel fallimento di guisa che non fa parte della massa fallimentare liquidata in
via sommaria" (sentenza impugnata consid. 11, pag. 49).
Ne
ha quindi tratto la seguente conclusione:
Per
il reato di bancarotta fraudolenta, si potrebbe probabilmente ammettere la
qualità di accusatore privato, leso direttamente nel suo patrimonio dall'agire
dell'amministratore, a quei creditori comunque insinuatisi. Nella fattispecie,
gli accusatori privati che hanno fatto valere pretese in questa sede non si
erano insinuati nel fallimento (non sono quindi vittime del reato di cui
all'art. 163 CP che è stato ritenuto solo fino a concorrenza dell'importo
globale dei crediti insinuati nel fallimento), di guisa che le loro pretese non
possono qui essere oggetto di disamina
(sentenza
impugnata, consid 14.4, pag. 61).
Posizione ribadita, in termini
oltremodo concisi, in un considerando finale:
17.3
Le pretese degli accusatori privati non sono state ammesse per le ragioni
esposte al considerando 14.4 (vedi sopra).
e) La prima Corte ha
omesso, però, di darvi riscontro a dispositivo, ove nulla è detto quanto
all'esito dell'azione civile di AP 1. I primi giudici non si sono conformati
all'art. 81 cpv. 1 lett. c e cpv. 4 lett. b CPP, che imponeva loro di indicare
a dispositivo, oltre alla decisione di colpevolezza ed alla sanzione, anche il
pronunciato sulle conclusioni civili (Macaluso, in: Commentaire romand, n. 20
ad art. 81 CPP). L'omissione non è di poco conto, ancorché nessuno vi abbia
eccepito. Questa Corte ritiene, nondimeno, che il considerando 17.3 con
richiamo al considerando 14.4 del giudizio impugnato rifletta in modo chiaro ed
inequivocabile la decisione della prima Corte di respingere le pretese civili
dell'appellante, senza che si renda necessario il rinvio della causa per le
relative completazioni a dispositivo.
f) Va ancora osservato che
il 20 dicembre 2011 il procuratore pubblico aveva disposto il sequestro, presso
la Sezione della logistica ("a tutela di un eventuale risarcimento a
favore degli accusatori privati"), dell'importo di fr. 68'000.– di
spettanza della __________, quale liquidazione finale per i lavori eseguiti
presso il cantiere delle Scuole medie di Morbio Inferiore (AI 92). Il 17
dicembre 2012 egli aveva poi ordinato alla Sezione della logistica di
trasferire l'importo in questione sul conto n. __________, rubrica __________,
presso __________, __________, intestato al Ministero pubblico (AI 128).
Come
visto, la prima Corte ne ha disposto la confisca, deduzion fatta della tassa di
giustizia e delle spese procedurali (sentenza impugnata, dispositivo n. 5).
2.
Prima di scendere
nella disamina dell'appello, è utile ripercorrere le ultime fasi dell'esistenza
della __________, di cui IM 1 era amministratore e azionista unico al momento
dei fatti per i quali è stato condannato.
La prima Corte ha così
riassunto queste fasi:
In
data 14.07.2010 il Pretore del Distretto di Lugano Avv. __________ decreta lo
scioglimento della __________, rimasta priva di consiglio di amministrazione,
organo di revisione e recapito statutario, ed ordina la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento.
Il
21.09.2010
l'Ufficio fallimenti di Lugano chiedeva la sospensione della
procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivo, ordinata dal
Pretore in data 24.09.2010, riservata la facoltà ai creditori di chiederne la
continuazione anticipandone le spese.
La
pubblicazione sul Foglio Ufficiale dell'apertura e della sospensione della
procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 230 LEF avviene in data
01.10.2010
In
data 11.10.2010 – non avendo nessun creditore anticipato le spese come
richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale – il fallimento
veniva chiuso per mancanza di attivo
(sentenza
impugnata, consid. 10, pag. 47-48).
Desunta
dagli atti dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano (AI 24), e sin qui (sopra)
corretta, la cronologia è però incompleta.
Non
menziona, infatti, la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Pretore del
distretto di Lugano il 10 novembre 2010, con apertura fissata per l'indomani
alle ore 10:00, né la radiazione d'ufficio della __________ dal registro di
commercio, avvenuta il 26 gennaio 2011 in applicazione dell'art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC della __________ in liquidazione).
Della
decisione di fallimento (art. 171 LEF) 10 novembre 2010, si erano avveduti il
procuratore pubblico (proposta di atto d'accusa alternativa del 7 luglio 2014,
doc. TPC 27 e verbale del primo dibattimento 8 luglio 2014, pag. 3), l'accusatore
privato PC 5 (azione adesiva del 26 maggio 2014, doc. TPC 18) e l'appellante
(azione adesiva dell'11 giugno 2014, pag. 1, doc. TPC 19). Come visto, la prima
Corte non ne ha, invece, fatto menzione in sentenza.
3.
Nel caso di debitori
iscritti a registro di commercio, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento
(art. 159 -176 LEF) nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) elencate
all’art. 39 cpv. 1 LEF, tra cui la società anonima (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF).
Affinché
un organo o un membro di un organo di una società anonima sia imputabile – per
effetto dell’art. 29 lett. a CP – di bancarotta fraudolenta (art. 163 cpv. 1
CP), deve sussistere un pronunciato di fallimento della società in questione
(art. 171 LEF), emesso in procedura ordinaria (art. 159-176 LEF) e dotato di
forza di cosa giudicata (DTF 109 Ib 317, consid. 11aa; Corboz, Les infractions
en droit suisse, 3a ed., n. 33 ad art. 163 CP; Hagenstein, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3a. ed., n. 20 ad art. 163-171bis CP; Donatsch,
Strafrecht III, 10a ed., pag. 340). Trattasi di una cosiddetta condizione
oggettiva di punibilità (Stratenwrth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
Bes. Teil I, Berna 2010, pag. 520, n. 10; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 163
CP; Wiprächtiger, in: Diritto penale economico, edito da CFPG, n. 18, pag. 74),
in assenza della quale l'infrazione è esclusa (Corboz, op. cit., n. 32 ad art.
163.
CP).
Non
vi è punibilità, invece, se il giudice ha pronunciato lo scioglimento della
società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento giusta l'art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO, difettando in questo caso
l'apertura di un fallimento secondo l'art. 175 LEF (Donatsch, op. cit., pag.
340; Trechsel/Ogg, Praxiskommentar, 2a. ed., n. 11 ad art. 163 CP).
4.
Si è visto come la
prima Corte non abbia menzionato in sentenza il fallimento decretato il 10
novembre 2010, ovvero posteriormente alla decisione di sospensione della
procedura di liquidazione della __________ per mancanza di attivo (24 settembre
2010) ed alla pubblicazione di tale sospensione (1. ottobre 2010). E nemmeno,
nel primo giudizio è affrontata la questione del passaggio in giudicato della
pronuncia di fallimento. In questi termini, la sentenza impugnata potrebbe dare
adito al dubbio che i primi giudici abbiano inteso – a torto – assimilare gli
effetti di punibilità ex art. 163 CP della decisione pretorile di scioglimento
e liquidazione della __________, a quelli del fallimento. Sicché si potrebbe
porre, in concreto, il quesito dell'impunibilità di IM 1 per il reato di
bancarotta fraudolenta. Ipotesi che andrebbe esaminata alla luce dell'art. 404
cpv. 2 CPP, che deroga al principio dispositivo sancito nel primo capoverso
della norma, secondo cui il tribunale d'appello esamina la sentenza soltanto
riguardo ai punti impugnati, autorizzandolo a "esaminare a favore
dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie
alla legge o inique". La norma va nondimeno applicata in modo
restrittivo, mirando a correggere solo decisioni manifestamente errate, sia sul
piano dell'applicazione del diritto, materiale e processuale, sia su quello
dell'accertamento dei fatti (Schmid, Praxiskommentar, 2a ed., n. 3 ad art. 404
CPP; Kistler Vianin, in: Commentaire romand CPP, n. 4 ad art. 404; Hug/ Scheidegger,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 6 ad art.
404).
Ciò detto, nel caso di
specie l'applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CPP non entra, tuttavia, in
considerazione, mancando concreti elementi per concludere all'assenza di un
pronunciato di fallimento della __________ passato in giudicato (sopra, consid.
3). Se è vero, infatti, che il decreto di fallimento della __________ del 10
novembre 2010 non ha sortito effetti pratici sui destini della società, essendo
la radiazione a registro di commercio intervenuta per ragioni estranee ad esso
(art. 159 cpv. 5 lett. a ORC), è altrettanto vero che tale fallimento è stato
effettivamente pronunciato, sicché la sentenza impugnata non contempla
conclusioni manifestamente errate, suscettibili di correzioni d'ufficio ex art.
404.
cpv. 2 CPP.
5.
Sostanziando la sua
pretesa, nell'azione adesiva AP 1 aveva rinviato alla documentazione già prodotta
il 4 ottobre 2011 (AI 71). Quanto al diritto, si era richiamata all'art. 754 CO
che statuisce la responsabilità degli amministratori della società anonima, sia
verso la società sia verso i singoli azionisti ed i creditori della stessa, per
il danno cagionato mediante violazione intenzionale o per negligenza dei loro
incombenti, ma anche, più in generale, all'art. 41 CO. E questo, con
riferimento alla posizione ed ai comportamenti di IM 1. Essa aveva, poi,
ribadito la sua richiesta di condanna di IM 1 al pagamento di fr. 69'539.50
oltre a interessi al 5% dall'8 gennaio 2010, più fr. 100.– di spese del
precetto esecutivo notificato alla __________ il 3 marzo 2010, nonché alla
rifusone delle spese legali di fr. 4'521.20.
Chiedeva, da ultimo, la
confisca dell'importo in sequestro di "CHF 64'000.– depositato su conti
bancari riconducibili a IM 1 (….) e la loro assegnazione all'AP 1 a
risarcimento del suo danno" (doc. TPC 19).
6.
Nelle richieste
d'appello AP 1 ha abbandonato (senza motivarne le ragioni) ogni pretesa
d'indennizzo nei confronti di IM 1, incentrando l'impugnativa esclusivamente
sulla modifica dei punti 1.2 e 5 del dispositivo del giudizio impugnato.
Modifica del
punto 1.2 del dispositivo
7.
Come già ricordato
(sopra, lett. D), nella dichiarazione appello e nelle motivazioni scritte AP 1
postula, a modifica parziale del punto 1.2 del dispositivo, lo stralcio della
parte finale "per un valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti
insinuati nella procedura di fallimento".
Non vertendo sulla
colpevolezza, né sul perseguimento penale, l'impugnativa sarebbe in sé
ricevibile nel contesto di una azione adesiva puramente civile, qual è quella
di AP 1 (art. 382 cpv. 2 CPP).
La
questione della legittimazione va, invece, esaminata più a fondo.
a) Per l'art. 382 cpv. 1
CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un
interesse all'annullamento o alla modifica della stessa.
Nel caso di specie, se la
qualità di parte dell'appellante è pacifica (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP), lo è
meno, come si vedrà, il suo interesse a ricorrere. Posto come tale interesse
attenga alla ricevibilità e non al ben fondato del ricorso (Calame, in:
Commentaire romand, n. 3 ad art. 382 CPP), va ricordato che esso deve essere
anzitutto giuridico, nel senso che il ricorrente dev'essere personalmente,
direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende
impugnare. Interesse attuale significa che la lesione espleta ancora effetti al
momento della presentazione del gravame (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, StPO, 2014, n. 7 ad art. 404; Mini, in: Commentario CPP,
n. 5 e 8 ad art. 382 CPP).
b) In concreto,
l'appellante sostiene – a ragione – che la prima Corte è in errore, laddove
afferma che "il fallimento di __________ è stato liquidato con una
procedura sommaria" e che "… gli accusatori privati che hanno
fatto valere pretese in questa sede non si erano insinuati nel fallimento (non
sono quindi vittime del reato di cui all'art. 163 CP che è stato ritenuto solo
fino a concorrenza dell'importo globale dei crediti insinuati nel
fallimento)…" (sentenza impugnata, consid. 14.4, pag. 61).
E giustamente vi
ravvede una violazione di regole basilari della LEF. Una liquidazione del
fallimento di __________ in procedura sommaria (art. 231 LEF), infatti, non vi
è mai stata, sussistendo unicamente una decisione pretorile di sospensione per
mancanza di attivo (art. 230 LEF) della liquidazione della __________ –
precedentemente ordinata dal medesimo giudice in base all'art. 731b cpv. 1
cifra 3 CO – seguita dalla relativa pubblicazione sul Foglio Ufficiale a cura
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano.
Null'altro, ritenuto che
la decisione di fallimento del 10 novembre 2010 si pone come evento
estemporaneo, senza alcun effetto di diritto esecutivo. Nei fatti, l'Ufficio
dei fallimenti non ha compiuto alcun atto rientrante nelle incombenze
specifiche della procedura di liquidazione in via sommaria (art. 231 LEF),
tantomeno di quella in via ordinaria (art. 232 e segg. LEF). In particolare,
per ciò che qui conta, non ha pubblicato l'appello ai creditori con l'invito ad
insinuare i loro crediti come sancito all'art. 232 cpv. 2, n. 2 LEF, sicché le "insinuazioni"
dei 10 creditori riportate a pag. 48 del giudizio impugnato non hanno alcuna
conseguenza e portata, né pratica né giuridica. Questi creditori non possono
quindi dedurre dalla sentenza impugnata più diritti di quanto non lo possa fare
l'appellante, che peraltro si era anch'essa attivata in via esecutiva facendo
notificare il 3 marzo 2010 a __________ un precetto esecutivo per fr. 69'539.50
oltre accessori (allegato 7 ad AI 71).
Ne
deriva che la precisazione al punto 1.2 del dispositivo della sentenza
impugnata "per un valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti
insinuati nella procedura di fallimento" – di cui l'appellante chiede
lo stralcio – è errata e fuorviante. Cionondimeno se, da un lato, essa possa
aver giocato un ruolo nella commisurazione della pena (ancorché nulla risulti
al riguardo nel primo giudizio), dall'altro lato non può, come detto, esplicare
effetto alcuno né di diritto civile (art. 53 CO), né di diritto esecutivo,
mancando di ogni rilevanza materiale, come peraltro rettamente annotato da IM 1
nelle proprie osservazioni (CARP XXV, pag. 3).
L'appellante
non ha quindi – né dimostra di avere – un interesse ai sensi dell'art. 382 cpv.
2.
CPP a chiederne lo stralcio. Con o senza il passaggio incriminato, infatti,
la sua posizione giuridica non muta di una virgola. Su questo aspetto l'appello
va perciò dichiarato irricevibile.
Modifica del
punto 5 del dispositivo
8.
Al riguardo
l'appello contiene una domanda principale:
È
ordinata la confisca dei beni oggetto di sequestro in favore degli
accusatori
privati, in particolare di AP 1,
e
una subordinata:
I
beni oggetto di sequestro sono retrocessi alla __________, e per essa
all'Ufficio
fallimenti di Lugano che riattiverà senza indugio la procedura di
fallimento,
sospesa per mancanza di attivi.
Sulla domanda
principale
9.
Dalle motivazioni
dell'appello, traspare in toni cristallini che l'impugnativa è finalizzata ad
ottenere soddisfazione della pretesa di AP 1 nei confronti della __________,
attraverso l'assegnamento, in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 lett. b CP,
dell'importo confiscato dai primi giudici (sopra, consid. 1f).
a) Se, in seguito a un
crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione
e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti
dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino
all'importo del risarcimento e dell'indennità per torto morale stabiliti
giudizialmente o mediante transazione, gli oggetti e i beni confiscati o il
ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese (art. 73 cpv. 1 lett. b CP).
Per
la sua attuazione la norma presuppone una valida confisca nel senso dell'art.
70.
CP, il cui spirito, così come il fine, è quello di impedire che l'autore
approfitti del prodotto delle sue infrazioni, ovvero di sopprimere tutti i
vantaggi finanziari ottenuti dall'attività illecita (Hirzig/Vouilloz, in:
Commentaire romand, n. 13 ad art. 70 CP). In quest'ottica, la confisca si
giustifica nel caso in cui sussista un rapporto di causalità essenziale ed
adeguata ("Konnexität") tra l'infrazione e il risultato.
L'ottenimento di un valore patrimoniale suscettibile di confisca, deve quindi
apparire come conseguenza diretta e immediata dell'infrazione (DTF 137 IV 79
consid. 3.2; Hirzig Vouilloz, ibidem). Quanto ai vantaggi illeciti, essi
vanno considerati alla data in cui l'autore ha tratto beneficio dall'infrazione
(Hirzig Vouilloz, op. cit., n. 14 ad art. 70), comunque, al più tardi, al
momento della decisione di confisca (Baumann, in: Basler Kommentar, Strafrecht
I, 3a ed, n. 36 ad art. 70 CP). La confisca deve, infine, riguardare valori
patrimoniali a disposizione dell'autore dell'infrazione o del loro
destinatario. Ciò vale anche per i terzi che hanno acquisito detti valori
conoscendo i fatti che avrebbero giustificato la loro confisca e, cumulativamente,
che non abbiano fornito una controprestazione adeguata o che la confisca non
comporti per loro una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 e
contrario CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll, Code
pénal, Petit commentaire, Basilea 2012, n. 6,7, 18 e 19 ad art. 70 CP).
b) La prima Corte ha
motivato succintamente (a dir poco) la decisione di confisca: "l'importo
in sequestro è stato confiscato in quanto provento di reato" (sentenza
impugnata, consid. 17.3).
Se
si considera che essa ha circoscritto gli illeciti penali di IM 1 al periodo
gennaio 2009/ febbraio 2010, che il procuratore pubblico ha decretato il
sequestro il 20 dicembre 2011 e che la __________ era già stata radiata dal
registro di commercio il 26 gennaio 2011, l'esistenza di una connessione tra l'infrazione ed il prodotto suscettibile di confisca appare più che discutibile.
Così come difficilmente può ritenersi assodato – ciò che incombeva alla prima
Corte stabilire (Baumann, op. cit., n. 39 ad
art. 70 CP; Schubarth, in ZStrR/RPS 2010, pag. 222 e seg.) – che l'importo
confiscato costituiva la remunerazione o il risultato diretto e immediato delle
infrazioni commesse da IM 1 (art. 70 cpv. 1 CP;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 10 ad art.
70.
CP). In effetti, il sequestro è stato eseguito presso la Sezione della
logistica, con oggetto l'importo di fr. 68'000.– che, seppure destinato al
pagamento di lavori svolti dalla __________, era di proprietà dello Stato. Che
la confisca abbia riguardato valori patrimoniali a disposizione dell'autore,
del destinatario o di terzi (Stato), in quanto pervenuti loro direttamente
dalla commissione del reato, appare dunque tutt'altro che provato.
Si
avvera, però, che il condannato non ha impugnato la decisione di confisca. E
nemmeno lo ha fatto l'appellante, che ne chiede, anzi, la conferma a valere
quale premessa per l’assegnamento a suo favore dei valori in sequestro. La
decisione di confisca deve così ritenersi passata in giudicato, senza che si giustifichi
una modifica d'ufficio fondata sull'art. 404 cpv. 2 CPP da parte di questa
Corte. Un suo annullamento non andrebbe in effetti a favore del condannato
(art. 404 cpv. 2 CPP), la confisca non comportando per lui maggiori aggravi
rispetto al risarcimento equivalente ("créance compensatrice",
"Ersatzforderung"), che andrebbe ordinato nell'ipotesi, appunto,
di annullamento (art. 71 cpv. 1 CP).
c) A differenza di
quanto postulato nelle precedenti fasi del procedimento, AP 1 non formula in
appello conclusioni e richieste d'indennizzo nei confronti di IM 1 (sopra,
consid. 6).
Ora se, sino al giudizio
di primo grado, l’azione civile comporta la sussistenza di un processo civile
nel processo penale (“un procès civil dans le procès pénal”:
Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 2011, pag. 557 n. 1630), qualora
invece il successivo appello si limiti alla contestazione di aspetti
civilistici, il procedimento assume la connotazione di un mero processo civile
(Hug/Scheidegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO,
2014, ad art. 398, n. 28). In entrambe le fasi, proprio in quanto processo
civile, all’esame dell’azione civilistica sono applicabili i principi classici
di un tale procedimento, in particolare il principio attitatorio, che impone all’accusatore
privato di inoltrare la propria pretesa, di quantificarla, di motivarla e di
provarla, così come il principio dispositivo, stando al quale il giudice non
può "aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato"
(art. 58 cpv. 1 CPC; Jeandin/Matz, in: Commentaire romand, n. 3 ad art. 123
CPP).
Questa
Corte non può dunque supplire d'ufficio all'assenza di una richiesta di
risarcimento civile formulata in appello e non può dunque pronunciare una
sentenza di condanna di IM 1 ad un risarcimento a favore di AP 1.
Ciò
che non è privo di conseguenze per l'appellante, come si vedrà più avanti.
d) Secondo costante
giurisprudenza, le pretese fondate sull'art. 70 cpv. 1 e 73 CP non sono di
natura civile. La confisca pronunciata in applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP
costituisce una misura presa nell'interesse pubblico e non per soddisfare una
pretesa di diritto privato. Quanto alla pretesa fondata sull'art. 73 CP, qui
fatta valere dall'appellante, essa tende al versamento di prestazioni da parte
dello Stato ed è quindi connotabile come una pretesa di diritto pubblico (STF
6B_938/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 1.3.1; DTF 119 IV 17 consid. 2b; 118
Ib 263 consid 3; 104 IV 68 consid. 3c).
AP 1 ha agito durante
tutto il procedimento nel contesto di un'azione meramente civile (art. 119 cpv.
2.
lett. a
e 122 cpv. 1 CPP), che non
ha mai combinato con un'azione penale (art. 119 cpv. 2 lett. a CPP), come
peraltro le sarebbe stato consentito, a condizione di farlo entro il termine di
cui all'art. 118 cpv. 3 CPP (Jeandin/Matz, op. cit, 8 ad art. 119 CPP).
Ci si potrebbe chiedere,
così, se la richiesta appellatoria in esame non esorbiti dalla cognizione del
Tribunale d'appello, chiamato a pronunciarsi unicamente sull'azione civile,
comportandone l'irricevibilità. In effetti, la domanda di giudizio su questo
punto è ibrida: non è di natura civile, poiché non intesa ad un risarcimento
civile. Ma non è nemmeno di natura penale, non vertendo sulla colpevolezza e
sul perseguimento penale e non essendo impugnata la confisca in quanto tale. Si
tratta piuttosto, come visto, di una richiesta di diritto pubblico tendente ad
un assegnamento ex art. 73 CP, che può essere inoltrata anche dopo la decisione
di confisca (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n.
6.
ad art. 73 CP con richiami di giurisprudenza e dottrina).
Sia come sia, la questione
può essere lasciata aperta, dovendo la domanda d'appello essere respinta già
per altri motivi, i seguenti.
e) L'assegnamento
dell'art. 73 CP può essere ordinato solo in presenza di una decisione
giudiziale di risarcimento o di una transazione aventi carattere esecutivo
(Baumann, op. cit. n. 17 ad art. 73 CP; Hirsig/Vouilloz, in Commentaire romand,
n. 23 ad art. 73 CP). Tale requisito difetta manifestamente in concreto, avendo
AP 1 rinunciato a formulare una richiesta giudiziale di risarcimento nei
confronti del condannato, in riforma della decisione di diniego dei primi
giudici (omessa a dispositivo).
Ma
vi è di più.
L'assegnamento
al danneggiato secondo l'art. 73 CP può essere ordinato soltanto se il
danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2
CP). Tale cessione deve intervenire prima che il tribunale competente abbia
statuito sull'applicazione dell'art. 73 CP. Trattasi di una condizione
imperativa per l'applicazione dell'art. 73 CP (STF 6B_190/2010 del 16 luglio
2010, consid. 2.1; Treschsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, 2a ed, n. 8 ad art.
73.
CP; Dolge, Basler Kommentar, op. cit. n. 69 ad art. 122 CPP; Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 73 CP).
Ancorché
debitamente assistita da un legale, AP 1 non ha mai inoltrato siffatta
dichiarazione di cessione, motivo per cui la domanda di giudizio principale va
senz'altro respinta.
Sulla domanda
subordinata
10.
AP 1 chiede che i
valori sequestrati siano "retrocessi alla __________, e per essa
all'Ufficio dei fallimenti di Lugano che riattiverà senza indugio la procedura
di fallimento, sospesa per mancanza di attivi".
Apprezzabile
da un punto di vista dell'etica e del principio della parità di trattamento dei
creditori, la richiesta va però respinta, difettando anche in questo caso
entrambi i requisiti imperativi appena enunciati per la domanda principale. La
richiesta appare, del resto, bizzarra, dato che AP 1 non è né rappresentante,
ne cessionaria (ex art. 260 LEF) della (inesistente) massa fallimentare della __________,
società di cui nessuno ha mai chiesto la reiscrizione a registro di commercio e
che rappresenta quindi un'entità astratta, comunque priva di personalità
giuridica. L'appellante è dunque priva di legittimazione per formulare una tale
richiesta, che va data come non avvenuta. Manca, pertanto, anche il requisito
di una valida richiesta di assegnamento ex art. 73 CP da parte di un
danneggiato e, prima ancora, l'esistenza medesima di un danneggiato.
Se
ancora ce ne fosse bisogno, può essere soggiunto che la realizzazione di beni
confiscati è esclusa dal campo di applicazione della LEF (art. 44 LEF). Questi
beni sono soggetti a diritto assoluto di segregazione, opponibile ad ogni
creditore di un debitore a cui i beni erano stati sequestrati, di un debitore
pignorato o fallito, indipendentemente dall'ordine cronologico esistente tra le
misure adottate dall'autorità di esecuzione e fallimenti e quelle adottate
dall'autorità penale (Vouilloz, Le nouveau séquestre pénal suisse, in:
Jusletter 18.02.2008, n. 47)
La
domanda subordinata segue dunque l'esito di quella principale.
11.
Soccombente su tutta
la linea, AP 1 sarà chiamata al pagamento delle spese procedurali (art. 428
cpv. 1 correlato con l'art. 427 cpv. 1 lett. c CPP).
Dal
canto suo IM 1 postula "congrue ripetibili", chiedendo in tal
modo di essere indennizzato per le spese sostenute nella procedura d'appello,
limitatasi agli aspetti civili.
Per
le pretese d’indennizzo nell'ambito della procedura di ricorso, l'art. 436 cpv.
1.
CPP rinvia agli art. 429-434 CPP.
In
esito la presente sentenza, IM 1 non beneficia di assoluzione, piena o
parziale, per cui un indennizzo da parte dello Stato secondo il disposto
dell'art. 429 CPP non entra in considerazione, tale norma riferendosi
chiaramente e unicamente all'ipotesi assolutoria (DTF 139 IV 45 consid. 1.2).
Per
l’art. 432 cpv. 1 CPP, “se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che
l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per fare
fronte alle istanze relative agli aspetti civili”. La norma è concepita
essenzialmente per i casi di reiezione dell'azione civile nel senso dell'art.
126.
CPP, e non riguarda la decisione sui punti di diritto penale (Schmid,
Praxiskommentar, n. 1 ad art. 432 CPP).
In
concreto, AP 1 si vede disattese tutte le sue richieste civili. Sul fronte
opposto vi è perciò prevalenza integrale di IM 1. L’adeguata indennità, che IM
1.
non ha quantificato, va rapportata esclusivamente alle spese legali cagionate
dalle osservazioni del 1. giugno 2015, e riconosciuta, a giudizio della
scrivente Corte, nella misura di fr. 1'000.– complessivamente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84, 104 cpv. 1 lett. b,
115, 118 cpv. 1 e 3, 119, 123, 126 cpv. 1, 379 e segg., 382 cpv. 2, 398, 404
cpv. 2, 406 CPP,
70, 73, 163 cpv. 1 CP
nonché, sulle spese l’art. 427 cpv. 1 lett c, 432 cpv. 1, 428, 436
CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui
è ammissibile, l'appello è respinto.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’500.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1’700.–
sono posti a carico di AP 1.
3. AP 1 rifonderà a IM
1 l’importo di fr. 1'000.– per titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.