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Decisione

17.2014.18

Conferma di una condanna per infrazione alla LArm per qvere acquistato cinque ditali a punta in metallo. Nozione di arma ai sensi della LArm. Commisurazione della pena

13 maggio 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr.

1'000.- e i disborsi a carico del condannato.

preso atto che - In data 2 dicembre 2013 AP

1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione di appello 7 febbraio 2014, AP 1 ha precisato che l’impugnazione

verte sul dispositivo 3.2. “limitatamente ai ditali in metallo” che, a

mente sua, non possono essere considerati un’arma ai sensi dell’art. 4 cpv. 1

lett. d LArm e sulla commisurazione della pena (dispositivo 2.1.) postulando di

essere condannato alla pena detentiva di 4 anni, con deduzione del carcere

preventivo sofferto.

- Con dichiarazione

d’appello incidentale 13 febbraio 2014, anche il procuratore pubblico ha

dichiarato di appellare (in via adesiva) la commisurazione della pena

(dispositivo 2.1.) chiedendo che AP 1 sia condannato alla pena detentiva di 6

anni e 6 mesi da espiare.

- Non sono state presentate istanze

probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il

13 maggio 2014 durante il quale:

- il

procuratore pubblico ha confermato la richiesta formulata con la dichiarazione

d’appello 13 febbraio 2014, ovvero che l’imputato sia condannato alla pena di 6

anni e 6 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

- AP

1 si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 7 febbraio 2014, chiedendo

Considerandi

che la condanna per infrazione alla LArm venga limitata al coltello a forma di

scorpione e alla pistola scacciacani e che la pena detentiva a suo carico sia

ridotta a 4 anni.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

1.

Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello

esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il

TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame

di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda

istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a

criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una

nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il

proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle

risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12

luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del

Dispositivo

dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi

casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà

soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante

eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte

di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti

impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP),

il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello

parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale

di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame.

Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va

dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da

soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del

legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di

esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF

6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

L’accusato: vita e precedenti penali

2. Sulla vita di AP 1,

si rinvia alla lettura del consid. 1 della sentenza impugnata (che, a sua

volta, riprende le parti del referto peritale dedicate alla ricostruzione della

storia di AP 1).

In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riproduce qui il

consid. 1.c. della sentenza di primo grado:

“ In sostanza la

storia di AP 1 non è dissimile da quella di diversi ragazzi, figli di donne

provenienti dall'America Latina, che vengono in Europa a cercare migliore

fortuna, si sposano e, poi, grazie alle generose disposizioni sul

ricongiungimento famigliare, finiscono per trasferirvi i propri figli già in

età preadolescenziale, sradicandoli completamente dal loro contesto sociale e

culturale. A ciò aggiungasi che, non avendo un padre all'anagrafe, presto ha

fatto il marito svizzero della madre ad adottarlo, come se fosse un oggetto da

acquisire e da, poi, poter scaricare alle prime difficoltà. Fatto sta che, una

volta in Svizzera, il ragazzo non si è mai perfettamente adeguato al modo di

vivere del nostro paese: gli scarsi risultati ed una scarsa attitudine

all'impegno lo hanno fatto presto sbandare. Alle prime avvisaglie, in

particolare a seguito dei consumi di stupefacente, il padre che già ha quattro

figli grandi da un primo matrimonio - dopo aver constatato che i suoi metodi

sbrigativi non funzionavano per, si fa per dire, raddrizzarlo - lo ha messo

alla porta, come se d'incanto non fosse più suo figlio, scaricando nel contempo

sulla società civile tutta la responsabilità della presa a carico psicologica

del ragazzo. Basti per finire pensare che, al momento dell'arresto, AP 1 era

uno sbandato senza nemmeno fissa dimora. Emblematico al riguardo il rapporto

della __________ (AI 58), che riassume una situazione già assai precaria

risalente a quasi 10 anni fa:

"Data di ammissione: 21.10.2003

Data di emissione.' 09.11.2004

Ente collocante: Servizio educativo minorile,

operatore: __________

Motivo del collocamento: Gravi disagi

all'interno del nucleo famigliare, soprattutto non accettazione del ragazzo da parte del padre adottivo. L'intervento della magistratura e poi del Servizio minorile era legato ad una denuncia fatta dal padre

adottivo per un presunto furto di cellulare.

La situazione famigliare era molto compromessa, tra

un padre adottivo descritto come "tirannico" e una madre che cercava

di proteggere il ragazzo (concedendogli delle trasgressioni alle regole ferree

del marito), ma non in grado di opporsi perché a sua volta succube.

Il sig. AP 1 non ha mai voluto avere rapporti con il

foyer, esprimendo il desiderio di allontanare AP 1 per sempre dall'ambito

famigliare.

Tutte le nostre relazioni sono state solo con la

madre del ragazzo. AP 1 non poteva tornare a casa e anche la madre (a suo dire)

non aveva il permesso dal marito di venire a trovare il figlio.

Anche gli incontri di

sintesi erano difficili da organizzare per lo stesso

motivo.

II collocamento di AP 1 è stato caratterizzato da

continue trasgressioni, sia alle regole del

foyer sia alle regole sociali (bigiate, piccoli furti), che hanno impedito

la costruzione di un progetto di crescita. Anche il passaggio del __________ a __________

non è stato significativo e non ha permesso al ragazzo di trovare la sua

strada".

(sentenza impugnata, consid. 1 c., pag. 14-15)

3. L’estratto del

casellario svizzero di AP 1 è intonso (AI 7)

Egli è, tuttavia, stato oggetto di 3 DA per contravvenzione sia

alla LStup (consumo di canapa e cocaina) sia alla LF sul trasporto dei

viaggiatori (per avere preso più volte il bus senza biglietto).

Fatti accertati nel giudizio di primo grado e rimasti

incontestati

4. A conclusione di

un’inchiesta che non ha presentato particolari difficoltà, nel dibattimento di

primo grado i fatti sono stati accertati così come indicati nell’atto di accusa

che, in buona sostanza, riporta le ammissioni dell’imputato.

Sull’imputazione principale –

sfociata in condanna – si riportano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,

gli accertamenti dei primi giudici:

“ AP 1 è,

sostanzialmente reo confesso. Dopo una

serata passata a bere con gli amici, uno di loro è stato, per così dire,

importunato dal ACPR 1, il quale gli ha ricordato che gli era stata tolta la

custodia dei cani. ACPR 1, come visto, anch'egli in stato d'ebrietà, ha

sicuramente usato modi quanto meno noiosi e ripetitivi nonostante l'amico

avesse contestato la circostanza. Fatto sta che, ad un certo punto, AP 1, il

quale nulla c'entrava con la discussione che non lo riguardava affatto, si è

avventato sulla vittima facendogli cadere gli occhiali. Questi reagiva

spintonandolo e colpendolo, al che l'imputato, invece di desistere data la

futilità della questione, ha estratto il coltello che portava con sé ed ha

colpito ACPR 1 al punto da provocargli le

ferite sopra descritte, per poi lasciare i luoghi senza prestare

personale soccorso.

Correttamente, il rapporto di polizia, riassume i

fatti come segue:

"Discussione/lite con accoltellamento:

La lite ha avuto inizio nel momento in cui la

vittima ACPR 1 raggiungeva il gruppetto composto da AP 1, __________, __________,

__________ e __________, i quali, dopo essere rimasti nei pressi dell'esercizio

pubblico Bar __________ sino all'orario di chiusura dello stesso, si spostavano

su una scalinata sita nei pressi del negozio di sport __________.

Egli iniziava a discutere con __________ in merito

ai cani di quest'ultimo che a suo dire gli erano stati sequestrati.

Il modo di fare di ACPR 1 si faceva in seguito più insistente tant'è che __________

stesso ha dichiarato di essere rimasto infastidito dal suo atteggiamento al

punto di essersi "sfogato" tirando numerosi pugni contro un cestino

dell'immondizia.

Il gruppetto di persone, vista la situazione,

decideva di spostarsi verso Piazza _________ ma nel contempo ACPR 1 li seguiva

continuando ad assillare in particolare __________ in merito ai suoi cani.

Giunti nei pressi del negozio __________ AP 1 si intrometteva nella discussione

con ACPR 1 e tra i due nasceva una lite, sfociata nell'accoltellamento.

Da parte nostra facciamo notare che nessuna delle

persone presenti, ad eccetto del __________, ha visto chiaramente la fase in

cui AP 1 ha accoltellato la vittima ACPR 1.

__________ ha dichiarato in sede verbale di avere

visto bene il AP 1 colpire la vittima con un coltellino di sicuro una volta ma

forse anche una seconda, cosa peraltro confermata dal AP 1 medesimo.

Riguardo le fasi dell'accoltellamento risultano

significative le dichiarazioni rese da __________, il quale in data 10 luglio 2013 ha affermato quanto segue:

"Ad un certo punto ho visto ACPR 1 cadere a

terra, io in un primo tempo ho pensato fosse a causa del mio ceffone, ho

pensato che magari fosse persona epilettica.

Vedo cadere questa persona tra il marciapiede e

le transenne presenti nelle vicinanze, da parte mia cerco di sollevarlo per

vedere come stava, non era in ogni caso mia intenzione di fargli male ma

unicamente di calmare gli animi.

In questo lasso di tempo mi avvedevo del fatto

che i miei pantaloni erano sporchi di sangue, probabilmente entrando in

contatto con lui per sollevarlo mi sono macchiato i pantaloni di sangue. In

seguito guardando il pavimento ho notato diverse chiazze di sangue.

All'inizio ho pensato che questa sostanza

rossastra potesse essere Jägermeister, questo a causa della rottura della

bottiglia, non immaginavo però minimamente che fosse realmente sangue. Quando ho

provato a rialzare ACPR 1 da terra, cosa che sono riuscito a fare, lui é subito

ricaduto a peso morto, in questo momento ho realizzato che era sangue."

Leggendo queste dichiarazioni è verosimile

pensare che __________ non si sia reso conto e non abbia visto quanto commesso

dal AP 1; pertanto vi è da ritenere che __________ abbia colpito AP 1 dopo che

quest'ultimo era già stato accoltellato.

Facciamo inoltre notare che AP 1, prima di

accoltellare ACPR 1, non era né cinto contro il muro nè bloccato in alcun modo;

inoltre l'edificio in direzione del quale aveva rivolto le spalle non

presentava alcuna irregolarità, angoli, pertugi, fessure o altro all'interno o

contro le quali avrebbe rischiato di rimanere bloccato senza possibilità di

fuga.

Egli avrebbe pure potuto chiamare in suo aiuto

gli amici presenti a poca distanza od eventuali passanti.

A precisa contestazione egli ha concordato sul

fatto che sarebbe potuto fuggire giustificandosi con il fatto che quella sera

aveva bevuto molto e la sua reazione con il coltello è stata la prima cosa che

gli è venuta in mente, questo nonostante a suo dire non volesse ferirlo in modo

grave.

Richiesta e soccorso:

La richiesta di soccorso é stata inoltrata

erroneamente in un primo tempo al numero 118, la stessa è stata ricevuta da

parte dei pompieri di Lugano e quindi deviata a Ticino Soccorso.

La chiamata è stata effettuata da __________ con

il proprio apparecchio cellulare; in un secondo tempo è subentrato __________

il quale ha chiesto di accelerare l'intervento poiché ACPR 1 perdeva molto

sangue.

Al momento della chiamata sul posto vi erano

ancora tutte le persone presenti al momento dei fatti, AP 1 compreso.

I militi del servizio SALVA giungevano sul posto

pochi minuti dopo e prestavano le prima cure al malcapitato il quale veniva in

seguito trasportato presso il reparto cure intense dell'Ospedale di __________.

Allontanamento verso l'abitazione __________:

Sia AP 1 che i suoi amici e conoscenti

precedentemente menzionati sono rimasti sul posto per alcuni minuti.

L'imputato, dopo aver gettato il coltello in un

cestino dell'immondizia presente su Piazza __________, si è allontanato da

solo, prima dell'arrivo delle pattuglie di Polizia, in direzione della stazione

di __________ raggiungendo l'appartamento della sig.ra __________ presso il

quale è rimasto sino al fermo avvenuto alcune ore dopo. Facciamo notare che AP

1 dopo essersi allontanato è stato contattato telefonicamente a più riprese da

parte degli amici e conoscenti presenti al momento dei fatti; i tentativi di

chiamata sono stati molteplici ed in una sola occasione vi è stata una

conversazione telefonica. A tale proposito

facciamo riferimento a quanto indicato al capitolo concernente il telefono

cellulare.

Primi interrogatori, accertamenti ed arresto:

Le pattuglie intervenute sul posto provvedevano a

reperire le prime informazioni in merito a quanto avvenuto e procedevano

all'interrogatorio di __________, presente sul

posto, il quale però in sede di verbale non forniva particolari utili a

riguardo dei fatti ed al rintraccio dei presenti.

Nel corso della mattinata si procedeva ad

ulteriori accertamenti ed interrogatori.

Veniva visionata la videosorveglianza della

Polizia Comunale di __________ presente sul perimetro di Piazza __________;

dalla stessa era possibile notare la presenza di alcune persone sia nei pressi

del ristorante __________ che nei pressi del negozio __________ dove sono

avvenuti i fatti, ma non era comunque possibile procedere alla loro

identificazione.

Successivamente, dalle informazioni raccolte e da

ulteriori accertamenti esperiti, era possibile identificare le persone presenti

al momento dei fatti ed in particolare l'autore dell'accoltellamento AP 1.

Nella fattispecie venivano interrogati, oltre al

nominato __________, __________ (intestatario dell'utenza telefonica dalla

quale è arrivata la richiesta di aiuto a Ticino Soccorso), __________, __________,

quest'ultima è risultata non essere stata presente al momento dei fatti.

Presso il reparto cure intense dell'Ospedale

Regionale di __________ veniva inoltre interrogata la vittima ACPR 1 la quale

riconosceva alcune persone presenti al momento dei fatti senza però poter

fornire particolari indicazioni, poiché i suoi ricordi erano alquanto

offuscati.

AP 1 invece è stato fermato verso le 12.50 presso

il domicilio della __________.

Da parte nostra facciamo notare che la __________,

prima di recarsi al lavoro, notava verso le ore 09.00/06.30 la presenza del AP

1 il quale stava dormendo sul divano; ella non ha potuto conferire con

quest'ultimo e pertanto non era a conoscenza di quanto fosse avvenuto poche ore

prima.

L'imputato veniva tradotto presso gli uffici del

Commissariato di __________ ed in sede di interrogatorio ammetteva la proprie

responsabilità riguardo il ferimento di ACPR 1 escludendo il coinvolgimento di

terze persone.

Arma:

L'arma utilizzata per l'accoltellamento è un

coltellino svizzero di colore verde o marrone; trattasi di un modello multiuso

con numerose funzioni (cavatappi, forbici, lima, apriscatole, seghetto ed altri

accessori) di una lunghezza approssimativa di 9/10 centimetri, comprendente una

lama "grande" liscia, senza seghettature, con un'estensione su quasi

tutta la lunghezza del coltellino.

L'oggetto in questione era stato prestato al AP 1

dalla __________ circa una settimana prima dei fatti, questo per poter

consentire all'imputato di aprire scatolette, tagliare il pane, spalmare cibo,

ecc...

__________ stessa non è stata in grado di fornire

ulteriori dettagli riguardanti questo coltello poichè ella lo custodiva da

parecchio tempo in un cassetto della cucina senza averlo quasi mai utilizzato.

Facciamo notare che AP 1 ha inferto le ferite a ACPR

1 utilizzando la lama "grande" del coltellino che aveva precedentemente

armato. L'oggetto in questione, come già indicato a rubrica del presente

rapporto, a dire dell'imputato dopo i fatti è stato gettato in un cestino della

spazzatura posizionato su Piazza __________. Nel momento in cui si è proceduto

ad una verifica dello stesso gli addetti dell'ufficio tecnico del Comune di __________

avevano purtroppo già provveduto allo svuotamento dello stesso, non è stato

pertanto possibile procedere al recupero del coltello.

Con riferimento al fotogramma delle ore

01.51.51.828, estrapolato dall’impianto di videosorveglianza della Polizia

Comunale di __________, è possibile riconoscere AP 1 il quale, in compagnia del

proprio cane, si avvicina al cestino dell'immondizia da lui indicato ed

all'interno del quale ha probabilmente gettato il coltello.

Da una nostra verifica tramite il produttore __________,

i coltellini "svizzeri" di questo genere hanno una lunghezza standard

di 91 mm.

Facciamo inoltre notare che __________ ha

dichiarato che AP 1, già quando il gruppetto si trovata nei pressi del negozio

di sport __________, aveva mostrato loro un coltello con la lama aperta. L'imputato dal canto suo si è giustificato con

il fatto che quella sera, oltre al coltellino svizzero, aveva con sé un

accendino dotato di lama azionabile tramite un bottone.

AP 1 ha ritenuto verosimile che nei pressi del

citato negozio di sport, prima di

litigare con il ACPR 1, avesse tenuto in mano questo accendino azionando in più

occasioni la lama senza un apparente motivo. A suo dire questo accendino è

stato successivamente smarrito nei paraggi.

__________ non è per contro stato in grado di

dire se il coltellino notato presso il negozio __________ e quello utilizzato

per l'accoltellamento fosse lo stesso".

(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 18-22)

A queste considerazioni, ci si limita ad aggiungere

che, se la ferita inferta era potenzialmente letale (cfr AI 4), la vittima non

fu mai in pericolo di vita, anche grazie al “precocissimo” intervento dei

sanitari (AI 23).

Senza storia gli accertamenti relativi alle altre due imputazioni,

per cui si rinvia alla lettura del considerando 5 della sentenza impugnata (pag.

22-25).

Appello

5. L’appellante

principale non contesta né la condanna per tentato omicidio (per dolo

eventuale), né quella per infrazione e contravvenzione alla LStup né quella di

contravvenzione alla LArm.

Contesta, invece, in parte la condanna per infrazione alla LArm in

relazione ai 5 ditali a punta sostenendo che essi non possono essere

considerati un’arma ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.

a. L’art.

4 cpv. 1 lett. d LArm (RS 514.54), in un elenco non esaustivo, qualifica

come armi i dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente i tirapugni,

i manganelli, i bastoni da combattimento, le stelle da lancio e le fionde.

Il concetto di arma è definito unicamente tramite il criterio

dell’oggettivo scopo cui è destinata.

Il TF ha precisato che, alla

luce dell’art. 1 CP, l’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm va interpretato in senso

restrittivo e che, perciò, non può essere considerato un’arma un arnese che,

pur idoneo a ferire delle persone, non è oggettivamente stato concepito a tale

scopo (DTF 129 IV 348 consid. 2.3 e 2.4 e riferimenti; STF 6B_756/2010 del

06.12.2010 consid. 3.2.2 e riferimenti; STF 6B_543/2010 del 29.11.2010. consid.

2.4).

Al riguardo, gli aspetti soggettivi sono irrilevanti: in particolare,

l’impiego difforme dallo scopo per cui è stato concepito non fa assurgere un

utensile di uso comune ad arma ai sensi della legge sulle armi.

b. In concreto,

più che di ditali, trattasi di "artigli" (unghie acuminate

leggermente adunche e affilate) da applicare singolarmente alle dita della mano

(vengono infilati saldamente per il tramite di due cerchi anulari in modo che

tre squame metalliche snodabili, solo due per il mignolo, ricoprono il dorso

delle falangi mentre grinfie di circa 3-4 cm di lunghezza costituiscono il prolungamento ungueale delle falangette).

Da una ricerca in internet, è risultato che tali

"arnesi" – chiamati Nekote ("piccole unghie", da Neko:

micino) – sono stati sviluppati nel Giappone

medioevale dai ninja (guerrieri mercenari giapponesi, specialisti in attentati

e azioni di sabotaggio), in particolare per le loro donne guerriere (kunoici).

Le loro piccole lame metalliche venivano usate o per ferire superficialmente

gli avversari o, più frequentemente, imbevute nel veleno, per stordire ed

avvelenare gli avversari (cfr. anche Bruno Abietti, Ninjutsu, Edizioni

Mediterranee, Roma 1996, pag. 99).

L'oggetto contestato, seppur originariamente

manifestamente concepito per ferire, potrebbe non rientrare nella definizione

legale di arma qualora fosse appurato trattarsi di innocua imitazione con scopo

meramente decorativo, oppure, per foggia o materiale, fosse piuttosto

assimilabile ad un trastullo inoffensivo (giocattolo).

Nel concreto le ferree placche dorsali delle falangi

sono effettivamente decorate e l'artiglio ungueale non si presenta, al pari di

una lama, affilato nei bordi, ciò che lo rende poco efficace come propaggine da

taglio.

Decisiva per l'assimilazione alla nozione di arma è

però - oltre l’effetto tirapugni se usato per colpire di piatto - la forma

acuminata della protesi distale e la sua ovvia nocività se applicata come arma

da punta uncinante.

Visto ciò, è forza concludere che l'oggetto

contestato, concepito e idoneo a ferire, è un'arma ai sensi dell'art. 4 lett.

d) LArm.

Su questo punto, quindi, l'appello deve essere

respinto.

6. Entrambi gli

appellanti contestano la commisurazione della pena.

Il PP ne chiede l’aumento fino a 6 anni e 6 mesi con l’aggiunta di una multa di

fr. 200.-.

L’appellante principale ne chiede la riduzione a 4 anni sostenendo

che, commisurando la pena, la prima Corte non ha considerato che:

- il

coltello da lui usato era “un semplice coltellino militare” che egli, che

trascorreva le giornate fuori casa, portava con sé “per le normali incombenze

della vita quotidiana, quale prepararsi un panino, aprire una bottiglia o

sbucciare una mela”

- egli

non intendeva ferire “gravemente la vittima, nei confronti della quale si è da

subito mostrato dispiaciuto e pentito”

- la

coltellata è stato “il risultato di un concatenamento di eventi al quale hanno

partecipato, oltre che l’imputato e la vittima, anche altre persone”.

Inoltre, secondo l’appellante, i primi giudici non hanno

sufficientemente tenuto conto del fatto che

- egli

ha agito per dolo eventuale, “nell’intento di far cessare una situazione

sgradevole”;

- dell’alcol

sorbito prima dei fatti;

- della

sua situazione personale, in particolare del suo sradicamento sociale e del

fatto che il patrigno lo ha abbandonato a se stesso alle prime difficoltà ed ha

imposto un simile comportamento anche alla madre;

- del

fatto che il danno sofferto dalla vittima è stato contenuto visto che ACPR 1 “è

tornato in salute in tempi brevi e non pare avere riportato danni permanenti”;

- del

fatto che egli non ha precedenti per reati violenti e non è considerato persona

violenta, così come risulta dalle dichiarazioni di __________, __________, __________

e __________.

7.

7.1. Per quel che riguarda

il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del

previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale

- come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo,

unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si

fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di

valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF

129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b; DTF 127 IV 10

consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Non più così oggi: il CPP federale permette, infatti, di censurare, mediante

l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, ma anche

l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP; Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767).

La giurisdizione d’appello ha, perciò, facoltà di rivedere liberamente anche le

questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata

in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo

sia più limitato alla sua conformità con l’ordinamento giuridico (cfr., in

particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art.

393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag.

2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien

Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.

17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732; STF

6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

7.2. Se non sono dati i

presupposti di cui agli art. 112 e segg. CP, chiunque intenzionalmente uccide

una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni (art. 111

CP).

L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con una pena attenuata.

Per l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva

fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza

diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica,

modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul

territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente,

accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del

genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea

2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7

e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114;

Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.

506).

7.3. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

a. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del

22.06.2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener

conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12.03.2008 consid. 2.2).

b. Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una scala

e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),

della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22.06.2010 consid. 2.2.2; cfr.

anche STF 6B_585/2008 del 19.06.2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

7.4. Occorre,

dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al

fatto commesso, valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui

risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato.

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al

reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In concreto, il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, di una

gravità situabile tra il grado medio e quello alto. Da un lato, infatti, è

unicamente grazie all’intervento tempestivo dei sanitari che la ferita inferta

alla vittima è rimasta soltanto potenzialmente letale e non ne ha determinato

il decesso, anche se va rilevato che l’intervento terapeutico che si è reso

necessario non è stato particolarmente difficoltoso. D’altro lato, contribuisce

a qualificare la colpa di AP 1 il fatto che egli ha usato il coltello -

dirigendolo consapevolmente contro una parte del corpo la cui vulnerabilità

egli ha ammesso di conoscere - con facilità ritenuto, in particolare, come

egli fosse in una situazione che per lui non presentava alcun reale pericolo:

se è vero che ACPR 1 aveva reagito alla sua provocazione (lo spintonamento)

picchiandolo, è anche e soprattutto vero che il suo avversario – oltre ad

essere in preda ai fumi dell’alcool – lo stava picchiando a mani nude ed egli

non si trovava in una situazione di difficoltà reale così come ben emerge dal

succitato rapporto di polizia.

Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad

attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi,

che egli ha colpito una sola volta e con una forza lesiva contenuta visto che

la lama è penetrata nei tessuti molli soltanto per 1,6 cm nonché il fatto - il cui valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto

dall’art. 111 CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in

pericolo di vita.

Sempre quale circostanza attenuante va considerato il fatto che il

danno causato è stato più che contenuto visto che ACPR 1 è tornato in salute in

tempi relativamente brevi e senza conseguenze di sorta.

Dal profilo soggettivo rilevante, in senso attenuante, è il fatto

che AP 1 non ha colpito la sua vittima “a freddo”, ma lo ha fatto soltanto dopo

che il suo intervento aggressivo nella discussione (che sin lì non lo

riguardava) aveva provocato la reazione di ACPR 1 dando il via ad una

colluttazione in cui egli aveva, momentaneamente, la peggio. Ciò detto, in relazione al movente, la sua colpa rimane, comunque, non di poco conto

ritenuto come egli avesse mille modi per risolvere la situazione senza danno

per nessuno.

In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive

del reato di cui AP 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito in

preda ai fumi dell’alcool: pur se il suo stato non giustifica il riconoscimento

di una scemata imputabilità, va, comunque, considerato, a leggera attenuazione

della sua colpa, che l’alcol ha, in qualche modo indebolito i suoi freni

inibitori.

Ora, tutto considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa

dell'imputato risulta essere di intensità mediamente grave.

Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo diretto e se

l’omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale nonché della

prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla colpa

dell'autore, colpevole anche di infrazione alla Legge sulle armi, sarebbe stata

una pena detentiva aggirantesi sui 12 anni.

Tenuto conto del fatto che l’omicidio non è stato consumato ma

solo tentato, che, concretamente, la consumazione del reato era ben lontana

dal suo verificarsi e che non ci sono state particolari conseguenze per la

vittima, la pena va ridotta di circa un terzo.

Occorre poi ancora considerare, in favore di AP 1, che egli ha

agito con dolo eventuale. In questo ambito, considerato che AP 1 ha colpito una

sola volta e con una forza lesiva ridotta ciò che attesta di una debole

determinazione a delinquere, si impone un’ulteriore e sensibile riduzione della

pena. Tenuto conto, infine, dell’alcol ingerito da AP 1 prima dei fatti,

adeguata appare essere, in funzione delle circostanze legate al reato di cui

risponde, una pena aggirantesi sui 5 anni.

In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va,

poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore. Se è vero che nella

vita anteriore di AP 1 è difficile trovare qualcosa di positivo, va considerato,

ad attenuazione della colpa – oltre che la sua relativamente giovane età al

momento dei fatti - che egli ha alle spalle una storia di abbandono che

impressiona e sconcerta. Anche volendo far astrazione dal fatto che la madre lo

ha lasciato a S. Domingo quando egli era ancora in tenera età, non può essere

dimenticato che, in Ticino, il nuovo marito della madre – che, pure, lo aveva

adottato – se ne è disinteressato alla prima difficoltà e lo ha letteralmente

sbattuto fuori casa proibendo, per giunta, alla madre di vederlo. Che, in una

simile situazione, egli sia cresciuto senza arte né parte (come hanno

correttamente rilevato i primi giudici) e sia andato ad ingrossare le fila

degli sbandati che vivono, senza alcun progetto che non sia quello di passare

le giornate nell’ozio, ai margini della società e senza valori, non può

sorprendere. Ma dell’abbandono di chi avrebbe dovuto educarlo, subito da AP 1

nel delicato periodo dell’adolescenza, va tenuto conto quale fattore di

attenuazione della pena.

Sempre a suo favore, la Corte ha considerato che egli ha avuto una

buona collaborazione con gli inquirenti, tanto che l’inchiesta ha potuto

concludersi in tempi più che ragionevoli.

La Corte ha, poi, considerato positivamente il comportamento tenuto

in carcere da AP 1, rilevato che, così come emerge chiaramente dalla

documentazione prodotta dalla sua patrocinatrice, egli ha saputo approfittare

di questi mesi di detenzione per riflettere criticamente sulla sua vita e

prendere atto della necessità di cambiare radicalmente rotta, impegnandosi, in

particolare, nel settore della formazione (egli segue attivamente dei corsi ed

intende, appena se ne aprirà la possibilità, iniziare un apprendistato in

carcere) e in quello del lavoro (lavora, a soddisfazione del responsabile, in

un atelier del carcere e, nel tempo libero, come parrucchiere per i propri

compagni).

Considerata, inoltre, una certa sensibilità alla pena, poiché AP 1

passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni più belli, la

Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa, in relazione al tentato omicidio,

una pena detentiva di circa 4 anni.

Tenuto conto degli altri reati di cui si risponde, a AP 1 viene

oggi inflitta la pena detentiva di 4 anni e 6 mesi cui si aggiunge, per le

contravvenzioni, la multa di fr. 200.- .

7.5. Avuto riguardo a

quanto indicato dalla prima Corte al consid. 7.i. della sua sentenza, è opportuno

segnalare che la fattispecie di cui alla sentenza 5 novembre 2012 in re S.H. – che, pure, presenta alcune analogie con quella ora sub judice – se ne differenzia

almeno per i seguenti, rilevanti, aspetti:

- mentre AP 1 ha colpito una

sola volta e con una forza ridotta, in quel caso, l’autore aveva colpito,

dapprima, alla cieca e per ben tre volte la sua vittima e, poi, l’aveva

rincorsa quando essa, già ferita, si stava allontanando, per nuovamente

colpirla (ciò che aveva indotto questa Corte ad osservare che quella non comune

determinazione a colpire “potrebbe quasi far pensare ad un dolo diretto

(anche se solo momentaneo)”; cfr. sent. cit. consid. 20 pag. 39);

- mentre AP 1, che non aveva

fissa dimora, aveva con sé un coltellino svizzero “per consentire

all’imputato di aprire scatolette, tagliare il pane, spalmare cibo, ecc”

(cfr. rapporto di polizia citato al consid. 4 pag. 9 della sentenza impugnata),

nell’altro caso l’autore circolava da almeno un paio di mesi con un coltello a

serramanico in tasca (che portava con sé in tutte le uscite) e che era, per sua

stessa ammissione, pronto ad usare tale arma: ciò era stato considerato una

circostanza aggravante poiché indicativo di una ben instaurata determinazione

ad usare il coltello contro le persone (anche se, come sosteneva, soltanto per

difesa) e, quindi, a delinquere.

8. Non si pone, vista

la durata della pena pronunciata, il tema di una sospensione condizionale.

Carcerazione

di sicurezza

9. AP 1 è giunto al

dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,

chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Tassazione delle note d’onorario

10. Nel dispositivo n. 5

del giudizio impugnato – non oggetto di contestazione e, dunque, passato in

giudicato – la Corte delle assise criminali ha indicato che la retribuzione dei

difensori d’ufficio “sarà stabilita con decisione separata” ciò che presuppone

l’emanazione, da parte sua, di un’ulteriore decisione di tassazione.

Con il presente giudizio, questa Corte si limita pertanto a tassare le

prestazioni dei difensori d’ufficio relative alla procedura d’appello.

L’avv. DI 1 ha prodotto al dibattimento la nota d’onorario 12 maggio 2014 (cfr.

doc. dib. appello 2).

Le prestazioni in essa esposte appaiono giustificate e vengono integralmente

approvate (fatta eccezione per il dispendio orario di 7 ore stimato per la

partecipazione al dibattimento, ridotte a 5 ore) per complessivi fr. 4'535.45.

All’avv. RAAP 1 vengono invece riconosciuti complessivi fr. 861.85 (comprensivi

di onorario, spese di trasferta ed IVA) per la sua partecipazione al

dibattimento d’appello.

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

11. Gli oneri processuali

del processo di primo grado rimangono integralmente a carico di AP 1 (art. 428

cpv. 3 CPP).

Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in

applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

12, 22, 111 CP,

4, 5, 33 e 34 LArm,

19 e 19a LStup,

47 e segg., 49, 51, 106 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

1. b. L’appello incidentale

del procuratore pubblico è respinto.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza d’impugnazione, i punti n. 1.1, 1.2, 1.3

(limitatamente alla pistola scacciacani e al coltello con dieci lame a forma di

scorpione), 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata

sono passati in giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole,

oltre che di tentato omicidio intenzionale, di infrazione e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sulle armi e

sulle munizioni in relazione alla pistola scacciacani e al coltello con dieci

lame a forma di scorpione e di contravvenzione alla LF sulle armi e sulle

munizioni (condanne passate in giudicato),

di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere

acquistato cinque ditali a punta in metallo.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 4

(quattro) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena

a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflitte con DA 31 gennaio

e 31 maggio 2011;

1.2.2. al pagamento di una

multa di fr. 200.- (duecento), la quale in caso di mancato pagamento sarà

commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 2 (due) giorni.

1.2.3. a versare allo Stato,

non appena le sue condizioni glielo permetteranno, l’importo di fr. 861.85 corrispondenti

all’indennità per spese legali per il procedimento d’appello dovuta all’AP ACPR

1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posto al beneficio del gratuito patrocinio.

1.3. Gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nelle spese

procedurali di fr. 15'275.95, sono posti a carico di AP 1 e, per esso (al

beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.

1.4. a. La nota professionale 12

maggio 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 3'780.00

- spese fr. 419.50

- IVA (8%) fr. 335.95

Totale fr. 4'535.45

e

posta a carico dello Stato.

1.4. b. Per le sue prestazioni

relative alla procedura d’appello, all’avvocato RAAP 1 vengono riconosciuti:

- onorario fr. 720.00

- spese fr. 78.00

- IVA (8%) fr. 63.85

Totale fr. 861.85

da

porre a carico dello Stato.

1.4.1. AP 1 e ACPR 1 sono tenuti

a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le note d’onorario dei loro

patrocinatori d’ufficio non appena le loro condizioni glielo permetteranno.

1.4.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

1.4.3. Contro la presente

tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

2. Gli oneri

processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 2'100.-

sono posti per 1/3 a carico dello Stato e per il rimanente a

carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria),

a carico dello Stato.

3. Gli oneri processuali

dell'appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 2'100.-

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S.

Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,

6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501

Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,

3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.