17.2014.18
Conferma di una condanna per infrazione alla LArm per qvere acquistato cinque ditali a punta in metallo. Nozione di arma ai sensi della LArm. Commisurazione della pena
13 maggio 2014Italiano42 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.18+47
Locarno
13 maggio 2014/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Stefano Manetti
assessori giurati:
AS 1
AS 3
AS 4
AS 5
AS 2 (I supplente)
AS 6 (II supplente)
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 2 dicembre 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
e con appello incidentale 13 febbraio 2014 presentato dal
PP 1
contro la sentenza emanata il 21 novembre 2013 dalla Corte
delle assise criminali nei confronti di AP 1
richiamata la dichiarazione di appello 7 febbraio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 21 novembre 2013 (motivazione
scritta intimata il 20 gennaio 2014) la Corte delle assise criminali ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di:
1.1. tentato omicidio
intenzionale
per avere,
il 28 giugno 2013 alle ore 01.45/01.50, durante un litigio
scoppiato per un futile motivo, utilizzando un coltellino militare,
accoltellandolo alla gamba sinistra in sede inguinale, cagionandogli una ferita
potenzialmente letale,
tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1, che non venne a morte
solo grazie al pronto intervento dei sanitari;
1.2. infrazione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, tra
novembre 2010 e novembre 2011, a __________, __________ e in altre imprecisate
località:
- alienato a terzi circa 97 grammi di marijuana;
- procurato a terzi circa 590 grammi di marijuana agendo da intermediario per la vendita;
- detenuto per la successiva messa in commercio 87,34 grammi di marijuana;
1.3. infrazione alla LF
sulle armi e sulle munizioni
per avere,
a __________, in diverse occasioni fra il 16.04.2012 ed il
20.05.2012, portato con sé la pistola scacciacani (marca __________, n° di
serie __________) predisposta al montaggio di un dispositivo di lancio per pezzi
pirotecnici;
a __________, in diverse occasioni nel corso del 2010, acquistato
sei dispositivi concepiti per ferire le persone, ossia un coltello con dieci
lame a forma di scorpione e cinque ditali a punta in metallo;
1.4. contravvenzione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
senza autorizzazione, a __________, in luogo accessibile al pubblico, in diverse occasioni fra il 16.04.2012
ed il 20.05.2012, sparato 76 munizioni a salve con la pistola
scacciacani di cui al pt. 1.3;
1.5. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, tra il 01.06.2011 ed il 28.06.2013,
consumato personalmente 180 grammi di marijuana, 3.37 grammi di cocaina,
0.5 grammi di anfetamina, 3 gocce di LSD e 1 grammo di haschisch;
detenuto per il proprio consumo personale, tra il 22.11.2011 ed il
06.03.2013, a __________, __________ e __________, 1.05 grammi di anfetamina (purezza 4%), 1.63 grammi di cocaina (purezza 20%) e 22.8 grammi di marijuana;
La Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 5
anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in
anticipo - pena cui ha associato la misura del trattamento ambulatoriale da
eseguirsi già durante l’espiazione - ad una multa di fr. 100.- e a versare alla
vittima fr. 662.70 a titolo di risarcimento danni e fr. 7’000.- a titolo di
indennizzo per torto morale.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca
e la distruzione dello stupefacente e la confisca di tutto quanto sequestrato,
ad eccezione di alcuni oggetti di poco conto.
Fatti
I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr.
1'000.- e i disborsi a carico del condannato.
preso atto che - In data 2 dicembre 2013 AP
1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 7 febbraio 2014, AP 1 ha precisato che l’impugnazione
verte sul dispositivo 3.2. “limitatamente ai ditali in metallo” che, a
mente sua, non possono essere considerati un’arma ai sensi dell’art. 4 cpv. 1
lett. d LArm e sulla commisurazione della pena (dispositivo 2.1.) postulando di
essere condannato alla pena detentiva di 4 anni, con deduzione del carcere
preventivo sofferto.
- Con dichiarazione
d’appello incidentale 13 febbraio 2014, anche il procuratore pubblico ha
dichiarato di appellare (in via adesiva) la commisurazione della pena
(dispositivo 2.1.) chiedendo che AP 1 sia condannato alla pena detentiva di 6
anni e 6 mesi da espiare.
- Non sono state presentate istanze
probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il
13 maggio 2014 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha confermato la richiesta formulata con la dichiarazione
d’appello 13 febbraio 2014, ovvero che l’imputato sia condannato alla pena di 6
anni e 6 mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- AP
1 si è riconfermato nella dichiarazione d’appello 7 febbraio 2014, chiedendo
Considerandi
che la condanna per infrazione alla LArm venga limitata al coltello a forma di
scorpione e alla pistola scacciacani e che la pena detentiva a suo carico sia
ridotta a 4 anni.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1.
Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello
esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il
TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame
di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12
luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del
Dispositivo
dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi
casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà
soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante
eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte
di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti
impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP),
il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello
parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale
di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame.
Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va
dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da
soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del
legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di
esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF
6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).
L’accusato: vita e precedenti penali
2. Sulla vita di AP 1,
si rinvia alla lettura del consid. 1 della sentenza impugnata (che, a sua
volta, riprende le parti del referto peritale dedicate alla ricostruzione della
storia di AP 1).
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riproduce qui il
consid. 1.c. della sentenza di primo grado:
“ In sostanza la
storia di AP 1 non è dissimile da quella di diversi ragazzi, figli di donne
provenienti dall'America Latina, che vengono in Europa a cercare migliore
fortuna, si sposano e, poi, grazie alle generose disposizioni sul
ricongiungimento famigliare, finiscono per trasferirvi i propri figli già in
età preadolescenziale, sradicandoli completamente dal loro contesto sociale e
culturale. A ciò aggiungasi che, non avendo un padre all'anagrafe, presto ha
fatto il marito svizzero della madre ad adottarlo, come se fosse un oggetto da
acquisire e da, poi, poter scaricare alle prime difficoltà. Fatto sta che, una
volta in Svizzera, il ragazzo non si è mai perfettamente adeguato al modo di
vivere del nostro paese: gli scarsi risultati ed una scarsa attitudine
all'impegno lo hanno fatto presto sbandare. Alle prime avvisaglie, in
particolare a seguito dei consumi di stupefacente, il padre che già ha quattro
figli grandi da un primo matrimonio - dopo aver constatato che i suoi metodi
sbrigativi non funzionavano per, si fa per dire, raddrizzarlo - lo ha messo
alla porta, come se d'incanto non fosse più suo figlio, scaricando nel contempo
sulla società civile tutta la responsabilità della presa a carico psicologica
del ragazzo. Basti per finire pensare che, al momento dell'arresto, AP 1 era
uno sbandato senza nemmeno fissa dimora. Emblematico al riguardo il rapporto
della __________ (AI 58), che riassume una situazione già assai precaria
risalente a quasi 10 anni fa:
"Data di ammissione: 21.10.2003
Data di emissione.' 09.11.2004
Ente collocante: Servizio educativo minorile,
operatore: __________
Motivo del collocamento: Gravi disagi
all'interno del nucleo famigliare, soprattutto non accettazione del ragazzo da parte del padre adottivo. L'intervento della magistratura e poi del Servizio minorile era legato ad una denuncia fatta dal padre
adottivo per un presunto furto di cellulare.
La situazione famigliare era molto compromessa, tra
un padre adottivo descritto come "tirannico" e una madre che cercava
di proteggere il ragazzo (concedendogli delle trasgressioni alle regole ferree
del marito), ma non in grado di opporsi perché a sua volta succube.
Il sig. AP 1 non ha mai voluto avere rapporti con il
foyer, esprimendo il desiderio di allontanare AP 1 per sempre dall'ambito
famigliare.
Tutte le nostre relazioni sono state solo con la
madre del ragazzo. AP 1 non poteva tornare a casa e anche la madre (a suo dire)
non aveva il permesso dal marito di venire a trovare il figlio.
Anche gli incontri di
sintesi erano difficili da organizzare per lo stesso
motivo.
II collocamento di AP 1 è stato caratterizzato da
continue trasgressioni, sia alle regole del
foyer sia alle regole sociali (bigiate, piccoli furti), che hanno impedito
la costruzione di un progetto di crescita. Anche il passaggio del __________ a __________
non è stato significativo e non ha permesso al ragazzo di trovare la sua
strada".
(sentenza impugnata, consid. 1 c., pag. 14-15)
3. L’estratto del
casellario svizzero di AP 1 è intonso (AI 7)
Egli è, tuttavia, stato oggetto di 3 DA per contravvenzione sia
alla LStup (consumo di canapa e cocaina) sia alla LF sul trasporto dei
viaggiatori (per avere preso più volte il bus senza biglietto).
Fatti accertati nel giudizio di primo grado e rimasti
incontestati
4. A conclusione di
un’inchiesta che non ha presentato particolari difficoltà, nel dibattimento di
primo grado i fatti sono stati accertati così come indicati nell’atto di accusa
che, in buona sostanza, riporta le ammissioni dell’imputato.
Sull’imputazione principale –
sfociata in condanna – si riportano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,
gli accertamenti dei primi giudici:
“ AP 1 è,
sostanzialmente reo confesso. Dopo una
serata passata a bere con gli amici, uno di loro è stato, per così dire,
importunato dal ACPR 1, il quale gli ha ricordato che gli era stata tolta la
custodia dei cani. ACPR 1, come visto, anch'egli in stato d'ebrietà, ha
sicuramente usato modi quanto meno noiosi e ripetitivi nonostante l'amico
avesse contestato la circostanza. Fatto sta che, ad un certo punto, AP 1, il
quale nulla c'entrava con la discussione che non lo riguardava affatto, si è
avventato sulla vittima facendogli cadere gli occhiali. Questi reagiva
spintonandolo e colpendolo, al che l'imputato, invece di desistere data la
futilità della questione, ha estratto il coltello che portava con sé ed ha
colpito ACPR 1 al punto da provocargli le
ferite sopra descritte, per poi lasciare i luoghi senza prestare
personale soccorso.
Correttamente, il rapporto di polizia, riassume i
fatti come segue:
"Discussione/lite con accoltellamento:
La lite ha avuto inizio nel momento in cui la
vittima ACPR 1 raggiungeva il gruppetto composto da AP 1, __________, __________,
__________ e __________, i quali, dopo essere rimasti nei pressi dell'esercizio
pubblico Bar __________ sino all'orario di chiusura dello stesso, si spostavano
su una scalinata sita nei pressi del negozio di sport __________.
Egli iniziava a discutere con __________ in merito
ai cani di quest'ultimo che a suo dire gli erano stati sequestrati.
Il modo di fare di ACPR 1 si faceva in seguito più insistente tant'è che __________
stesso ha dichiarato di essere rimasto infastidito dal suo atteggiamento al
punto di essersi "sfogato" tirando numerosi pugni contro un cestino
dell'immondizia.
Il gruppetto di persone, vista la situazione,
decideva di spostarsi verso Piazza _________ ma nel contempo ACPR 1 li seguiva
continuando ad assillare in particolare __________ in merito ai suoi cani.
Giunti nei pressi del negozio __________ AP 1 si intrometteva nella discussione
con ACPR 1 e tra i due nasceva una lite, sfociata nell'accoltellamento.
Da parte nostra facciamo notare che nessuna delle
persone presenti, ad eccetto del __________, ha visto chiaramente la fase in
cui AP 1 ha accoltellato la vittima ACPR 1.
__________ ha dichiarato in sede verbale di avere
visto bene il AP 1 colpire la vittima con un coltellino di sicuro una volta ma
forse anche una seconda, cosa peraltro confermata dal AP 1 medesimo.
Riguardo le fasi dell'accoltellamento risultano
significative le dichiarazioni rese da __________, il quale in data 10 luglio 2013 ha affermato quanto segue:
"Ad un certo punto ho visto ACPR 1 cadere a
terra, io in un primo tempo ho pensato fosse a causa del mio ceffone, ho
pensato che magari fosse persona epilettica.
Vedo cadere questa persona tra il marciapiede e
le transenne presenti nelle vicinanze, da parte mia cerco di sollevarlo per
vedere come stava, non era in ogni caso mia intenzione di fargli male ma
unicamente di calmare gli animi.
In questo lasso di tempo mi avvedevo del fatto
che i miei pantaloni erano sporchi di sangue, probabilmente entrando in
contatto con lui per sollevarlo mi sono macchiato i pantaloni di sangue. In
seguito guardando il pavimento ho notato diverse chiazze di sangue.
All'inizio ho pensato che questa sostanza
rossastra potesse essere Jägermeister, questo a causa della rottura della
bottiglia, non immaginavo però minimamente che fosse realmente sangue. Quando ho
provato a rialzare ACPR 1 da terra, cosa che sono riuscito a fare, lui é subito
ricaduto a peso morto, in questo momento ho realizzato che era sangue."
Leggendo queste dichiarazioni è verosimile
pensare che __________ non si sia reso conto e non abbia visto quanto commesso
dal AP 1; pertanto vi è da ritenere che __________ abbia colpito AP 1 dopo che
quest'ultimo era già stato accoltellato.
Facciamo inoltre notare che AP 1, prima di
accoltellare ACPR 1, non era né cinto contro il muro nè bloccato in alcun modo;
inoltre l'edificio in direzione del quale aveva rivolto le spalle non
presentava alcuna irregolarità, angoli, pertugi, fessure o altro all'interno o
contro le quali avrebbe rischiato di rimanere bloccato senza possibilità di
fuga.
Egli avrebbe pure potuto chiamare in suo aiuto
gli amici presenti a poca distanza od eventuali passanti.
A precisa contestazione egli ha concordato sul
fatto che sarebbe potuto fuggire giustificandosi con il fatto che quella sera
aveva bevuto molto e la sua reazione con il coltello è stata la prima cosa che
gli è venuta in mente, questo nonostante a suo dire non volesse ferirlo in modo
grave.
Richiesta e soccorso:
La richiesta di soccorso é stata inoltrata
erroneamente in un primo tempo al numero 118, la stessa è stata ricevuta da
parte dei pompieri di Lugano e quindi deviata a Ticino Soccorso.
La chiamata è stata effettuata da __________ con
il proprio apparecchio cellulare; in un secondo tempo è subentrato __________
il quale ha chiesto di accelerare l'intervento poiché ACPR 1 perdeva molto
sangue.
Al momento della chiamata sul posto vi erano
ancora tutte le persone presenti al momento dei fatti, AP 1 compreso.
I militi del servizio SALVA giungevano sul posto
pochi minuti dopo e prestavano le prima cure al malcapitato il quale veniva in
seguito trasportato presso il reparto cure intense dell'Ospedale di __________.
Allontanamento verso l'abitazione __________:
Sia AP 1 che i suoi amici e conoscenti
precedentemente menzionati sono rimasti sul posto per alcuni minuti.
L'imputato, dopo aver gettato il coltello in un
cestino dell'immondizia presente su Piazza __________, si è allontanato da
solo, prima dell'arrivo delle pattuglie di Polizia, in direzione della stazione
di __________ raggiungendo l'appartamento della sig.ra __________ presso il
quale è rimasto sino al fermo avvenuto alcune ore dopo. Facciamo notare che AP
1 dopo essersi allontanato è stato contattato telefonicamente a più riprese da
parte degli amici e conoscenti presenti al momento dei fatti; i tentativi di
chiamata sono stati molteplici ed in una sola occasione vi è stata una
conversazione telefonica. A tale proposito
facciamo riferimento a quanto indicato al capitolo concernente il telefono
cellulare.
Primi interrogatori, accertamenti ed arresto:
Le pattuglie intervenute sul posto provvedevano a
reperire le prime informazioni in merito a quanto avvenuto e procedevano
all'interrogatorio di __________, presente sul
posto, il quale però in sede di verbale non forniva particolari utili a
riguardo dei fatti ed al rintraccio dei presenti.
Nel corso della mattinata si procedeva ad
ulteriori accertamenti ed interrogatori.
Veniva visionata la videosorveglianza della
Polizia Comunale di __________ presente sul perimetro di Piazza __________;
dalla stessa era possibile notare la presenza di alcune persone sia nei pressi
del ristorante __________ che nei pressi del negozio __________ dove sono
avvenuti i fatti, ma non era comunque possibile procedere alla loro
identificazione.
Successivamente, dalle informazioni raccolte e da
ulteriori accertamenti esperiti, era possibile identificare le persone presenti
al momento dei fatti ed in particolare l'autore dell'accoltellamento AP 1.
Nella fattispecie venivano interrogati, oltre al
nominato __________, __________ (intestatario dell'utenza telefonica dalla
quale è arrivata la richiesta di aiuto a Ticino Soccorso), __________, __________,
quest'ultima è risultata non essere stata presente al momento dei fatti.
Presso il reparto cure intense dell'Ospedale
Regionale di __________ veniva inoltre interrogata la vittima ACPR 1 la quale
riconosceva alcune persone presenti al momento dei fatti senza però poter
fornire particolari indicazioni, poiché i suoi ricordi erano alquanto
offuscati.
AP 1 invece è stato fermato verso le 12.50 presso
il domicilio della __________.
Da parte nostra facciamo notare che la __________,
prima di recarsi al lavoro, notava verso le ore 09.00/06.30 la presenza del AP
1 il quale stava dormendo sul divano; ella non ha potuto conferire con
quest'ultimo e pertanto non era a conoscenza di quanto fosse avvenuto poche ore
prima.
L'imputato veniva tradotto presso gli uffici del
Commissariato di __________ ed in sede di interrogatorio ammetteva la proprie
responsabilità riguardo il ferimento di ACPR 1 escludendo il coinvolgimento di
terze persone.
Arma:
L'arma utilizzata per l'accoltellamento è un
coltellino svizzero di colore verde o marrone; trattasi di un modello multiuso
con numerose funzioni (cavatappi, forbici, lima, apriscatole, seghetto ed altri
accessori) di una lunghezza approssimativa di 9/10 centimetri, comprendente una
lama "grande" liscia, senza seghettature, con un'estensione su quasi
tutta la lunghezza del coltellino.
L'oggetto in questione era stato prestato al AP 1
dalla __________ circa una settimana prima dei fatti, questo per poter
consentire all'imputato di aprire scatolette, tagliare il pane, spalmare cibo,
ecc...
__________ stessa non è stata in grado di fornire
ulteriori dettagli riguardanti questo coltello poichè ella lo custodiva da
parecchio tempo in un cassetto della cucina senza averlo quasi mai utilizzato.
Facciamo notare che AP 1 ha inferto le ferite a ACPR
1 utilizzando la lama "grande" del coltellino che aveva precedentemente
armato. L'oggetto in questione, come già indicato a rubrica del presente
rapporto, a dire dell'imputato dopo i fatti è stato gettato in un cestino della
spazzatura posizionato su Piazza __________. Nel momento in cui si è proceduto
ad una verifica dello stesso gli addetti dell'ufficio tecnico del Comune di __________
avevano purtroppo già provveduto allo svuotamento dello stesso, non è stato
pertanto possibile procedere al recupero del coltello.
Con riferimento al fotogramma delle ore
01.51.51.828, estrapolato dall’impianto di videosorveglianza della Polizia
Comunale di __________, è possibile riconoscere AP 1 il quale, in compagnia del
proprio cane, si avvicina al cestino dell'immondizia da lui indicato ed
all'interno del quale ha probabilmente gettato il coltello.
Da una nostra verifica tramite il produttore __________,
i coltellini "svizzeri" di questo genere hanno una lunghezza standard
di 91 mm.
Facciamo inoltre notare che __________ ha
dichiarato che AP 1, già quando il gruppetto si trovata nei pressi del negozio
di sport __________, aveva mostrato loro un coltello con la lama aperta. L'imputato dal canto suo si è giustificato con
il fatto che quella sera, oltre al coltellino svizzero, aveva con sé un
accendino dotato di lama azionabile tramite un bottone.
AP 1 ha ritenuto verosimile che nei pressi del
citato negozio di sport, prima di
litigare con il ACPR 1, avesse tenuto in mano questo accendino azionando in più
occasioni la lama senza un apparente motivo. A suo dire questo accendino è
stato successivamente smarrito nei paraggi.
__________ non è per contro stato in grado di
dire se il coltellino notato presso il negozio __________ e quello utilizzato
per l'accoltellamento fosse lo stesso".
(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 18-22)
A queste considerazioni, ci si limita ad aggiungere
che, se la ferita inferta era potenzialmente letale (cfr AI 4), la vittima non
fu mai in pericolo di vita, anche grazie al “precocissimo” intervento dei
sanitari (AI 23).
Senza storia gli accertamenti relativi alle altre due imputazioni,
per cui si rinvia alla lettura del considerando 5 della sentenza impugnata (pag.
22-25).
Appello
5. L’appellante
principale non contesta né la condanna per tentato omicidio (per dolo
eventuale), né quella per infrazione e contravvenzione alla LStup né quella di
contravvenzione alla LArm.
Contesta, invece, in parte la condanna per infrazione alla LArm in
relazione ai 5 ditali a punta sostenendo che essi non possono essere
considerati un’arma ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.
a. L’art.
4 cpv. 1 lett. d LArm (RS 514.54), in un elenco non esaustivo, qualifica
come armi i dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente i tirapugni,
i manganelli, i bastoni da combattimento, le stelle da lancio e le fionde.
Il concetto di arma è definito unicamente tramite il criterio
dell’oggettivo scopo cui è destinata.
Il TF ha precisato che, alla
luce dell’art. 1 CP, l’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm va interpretato in senso
restrittivo e che, perciò, non può essere considerato un’arma un arnese che,
pur idoneo a ferire delle persone, non è oggettivamente stato concepito a tale
scopo (DTF 129 IV 348 consid. 2.3 e 2.4 e riferimenti; STF 6B_756/2010 del
06.12.2010 consid. 3.2.2 e riferimenti; STF 6B_543/2010 del 29.11.2010. consid.
2.4).
Al riguardo, gli aspetti soggettivi sono irrilevanti: in particolare,
l’impiego difforme dallo scopo per cui è stato concepito non fa assurgere un
utensile di uso comune ad arma ai sensi della legge sulle armi.
b. In concreto,
più che di ditali, trattasi di "artigli" (unghie acuminate
leggermente adunche e affilate) da applicare singolarmente alle dita della mano
(vengono infilati saldamente per il tramite di due cerchi anulari in modo che
tre squame metalliche snodabili, solo due per il mignolo, ricoprono il dorso
delle falangi mentre grinfie di circa 3-4 cm di lunghezza costituiscono il prolungamento ungueale delle falangette).
Da una ricerca in internet, è risultato che tali
"arnesi" – chiamati Nekote ("piccole unghie", da Neko:
micino) – sono stati sviluppati nel Giappone
medioevale dai ninja (guerrieri mercenari giapponesi, specialisti in attentati
e azioni di sabotaggio), in particolare per le loro donne guerriere (kunoici).
Le loro piccole lame metalliche venivano usate o per ferire superficialmente
gli avversari o, più frequentemente, imbevute nel veleno, per stordire ed
avvelenare gli avversari (cfr. anche Bruno Abietti, Ninjutsu, Edizioni
Mediterranee, Roma 1996, pag. 99).
L'oggetto contestato, seppur originariamente
manifestamente concepito per ferire, potrebbe non rientrare nella definizione
legale di arma qualora fosse appurato trattarsi di innocua imitazione con scopo
meramente decorativo, oppure, per foggia o materiale, fosse piuttosto
assimilabile ad un trastullo inoffensivo (giocattolo).
Nel concreto le ferree placche dorsali delle falangi
sono effettivamente decorate e l'artiglio ungueale non si presenta, al pari di
una lama, affilato nei bordi, ciò che lo rende poco efficace come propaggine da
taglio.
Decisiva per l'assimilazione alla nozione di arma è
però - oltre l’effetto tirapugni se usato per colpire di piatto - la forma
acuminata della protesi distale e la sua ovvia nocività se applicata come arma
da punta uncinante.
Visto ciò, è forza concludere che l'oggetto
contestato, concepito e idoneo a ferire, è un'arma ai sensi dell'art. 4 lett.
d) LArm.
Su questo punto, quindi, l'appello deve essere
respinto.
6. Entrambi gli
appellanti contestano la commisurazione della pena.
Il PP ne chiede l’aumento fino a 6 anni e 6 mesi con l’aggiunta di una multa di
fr. 200.-.
L’appellante principale ne chiede la riduzione a 4 anni sostenendo
che, commisurando la pena, la prima Corte non ha considerato che:
- il
coltello da lui usato era “un semplice coltellino militare” che egli, che
trascorreva le giornate fuori casa, portava con sé “per le normali incombenze
della vita quotidiana, quale prepararsi un panino, aprire una bottiglia o
sbucciare una mela”
- egli
non intendeva ferire “gravemente la vittima, nei confronti della quale si è da
subito mostrato dispiaciuto e pentito”
- la
coltellata è stato “il risultato di un concatenamento di eventi al quale hanno
partecipato, oltre che l’imputato e la vittima, anche altre persone”.
Inoltre, secondo l’appellante, i primi giudici non hanno
sufficientemente tenuto conto del fatto che
- egli
ha agito per dolo eventuale, “nell’intento di far cessare una situazione
sgradevole”;
- dell’alcol
sorbito prima dei fatti;
- della
sua situazione personale, in particolare del suo sradicamento sociale e del
fatto che il patrigno lo ha abbandonato a se stesso alle prime difficoltà ed ha
imposto un simile comportamento anche alla madre;
- del
fatto che il danno sofferto dalla vittima è stato contenuto visto che ACPR 1 “è
tornato in salute in tempi brevi e non pare avere riportato danni permanenti”;
- del
fatto che egli non ha precedenti per reati violenti e non è considerato persona
violenta, così come risulta dalle dichiarazioni di __________, __________, __________
e __________.
7.
7.1. Per quel che riguarda
il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del
previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale
- come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo,
unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si
fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di
valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente
severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere
di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF
129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b; DTF 127 IV 10
consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;6B_370/2007
del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Non più così oggi: il CPP federale permette, infatti, di censurare, mediante
l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, ma anche
l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP; Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767).
La giurisdizione d’appello ha, perciò, facoltà di rivedere liberamente anche le
questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata
in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo
sia più limitato alla sua conformità con l’ordinamento giuridico (cfr., in
particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art.
393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag.
2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.
17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732; STF
6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).
7.2. Se non sono dati i
presupposti di cui agli art. 112 e segg. CP, chiunque intenzionalmente uccide
una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni (art. 111
CP).
L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato
l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato
o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del
reato può essere punito con una pena attenuata.
Per l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva
fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza
diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica,
modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul
territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente,
accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del
genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7
e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114;
Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.
506).
7.3. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
a. Come già l’art. 63
vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere
commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del
22.06.2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener
conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una
legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007
del 12.03.2008 consid. 2.2).
b. Determinata, così, la
colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una scala
e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),
della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22.06.2010 consid. 2.2.2; cfr.
anche STF 6B_585/2008 del 19.06.2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008
consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
7.4. Occorre,
dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al
fatto commesso, valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui
risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato.
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al
reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In concreto, il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, di una
gravità situabile tra il grado medio e quello alto. Da un lato, infatti, è
unicamente grazie all’intervento tempestivo dei sanitari che la ferita inferta
alla vittima è rimasta soltanto potenzialmente letale e non ne ha determinato
il decesso, anche se va rilevato che l’intervento terapeutico che si è reso
necessario non è stato particolarmente difficoltoso. D’altro lato, contribuisce
a qualificare la colpa di AP 1 il fatto che egli ha usato il coltello -
dirigendolo consapevolmente contro una parte del corpo la cui vulnerabilità
egli ha ammesso di conoscere - con facilità ritenuto, in particolare, come
egli fosse in una situazione che per lui non presentava alcun reale pericolo:
se è vero che ACPR 1 aveva reagito alla sua provocazione (lo spintonamento)
picchiandolo, è anche e soprattutto vero che il suo avversario – oltre ad
essere in preda ai fumi dell’alcool – lo stava picchiando a mani nude ed egli
non si trovava in una situazione di difficoltà reale così come ben emerge dal
succitato rapporto di polizia.
Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad
attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi,
che egli ha colpito una sola volta e con una forza lesiva contenuta visto che
la lama è penetrata nei tessuti molli soltanto per 1,6 cm nonché il fatto - il cui valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto
dall’art. 111 CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in
pericolo di vita.
Sempre quale circostanza attenuante va considerato il fatto che il
danno causato è stato più che contenuto visto che ACPR 1 è tornato in salute in
tempi relativamente brevi e senza conseguenze di sorta.
Dal profilo soggettivo rilevante, in senso attenuante, è il fatto
che AP 1 non ha colpito la sua vittima “a freddo”, ma lo ha fatto soltanto dopo
che il suo intervento aggressivo nella discussione (che sin lì non lo
riguardava) aveva provocato la reazione di ACPR 1 dando il via ad una
colluttazione in cui egli aveva, momentaneamente, la peggio. Ciò detto, in relazione al movente, la sua colpa rimane, comunque, non di poco conto
ritenuto come egli avesse mille modi per risolvere la situazione senza danno
per nessuno.
In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive
del reato di cui AP 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito in
preda ai fumi dell’alcool: pur se il suo stato non giustifica il riconoscimento
di una scemata imputabilità, va, comunque, considerato, a leggera attenuazione
della sua colpa, che l’alcol ha, in qualche modo indebolito i suoi freni
inibitori.
Ora, tutto considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa
dell'imputato risulta essere di intensità mediamente grave.
Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo diretto e se
l’omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale nonché della
prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla colpa
dell'autore, colpevole anche di infrazione alla Legge sulle armi, sarebbe stata
una pena detentiva aggirantesi sui 12 anni.
Tenuto conto del fatto che l’omicidio non è stato consumato ma
solo tentato, che, concretamente, la consumazione del reato era ben lontana
dal suo verificarsi e che non ci sono state particolari conseguenze per la
vittima, la pena va ridotta di circa un terzo.
Occorre poi ancora considerare, in favore di AP 1, che egli ha
agito con dolo eventuale. In questo ambito, considerato che AP 1 ha colpito una
sola volta e con una forza lesiva ridotta ciò che attesta di una debole
determinazione a delinquere, si impone un’ulteriore e sensibile riduzione della
pena. Tenuto conto, infine, dell’alcol ingerito da AP 1 prima dei fatti,
adeguata appare essere, in funzione delle circostanze legate al reato di cui
risponde, una pena aggirantesi sui 5 anni.
In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va,
poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore. Se è vero che nella
vita anteriore di AP 1 è difficile trovare qualcosa di positivo, va considerato,
ad attenuazione della colpa – oltre che la sua relativamente giovane età al
momento dei fatti - che egli ha alle spalle una storia di abbandono che
impressiona e sconcerta. Anche volendo far astrazione dal fatto che la madre lo
ha lasciato a S. Domingo quando egli era ancora in tenera età, non può essere
dimenticato che, in Ticino, il nuovo marito della madre – che, pure, lo aveva
adottato – se ne è disinteressato alla prima difficoltà e lo ha letteralmente
sbattuto fuori casa proibendo, per giunta, alla madre di vederlo. Che, in una
simile situazione, egli sia cresciuto senza arte né parte (come hanno
correttamente rilevato i primi giudici) e sia andato ad ingrossare le fila
degli sbandati che vivono, senza alcun progetto che non sia quello di passare
le giornate nell’ozio, ai margini della società e senza valori, non può
sorprendere. Ma dell’abbandono di chi avrebbe dovuto educarlo, subito da AP 1
nel delicato periodo dell’adolescenza, va tenuto conto quale fattore di
attenuazione della pena.
Sempre a suo favore, la Corte ha considerato che egli ha avuto una
buona collaborazione con gli inquirenti, tanto che l’inchiesta ha potuto
concludersi in tempi più che ragionevoli.
La Corte ha, poi, considerato positivamente il comportamento tenuto
in carcere da AP 1, rilevato che, così come emerge chiaramente dalla
documentazione prodotta dalla sua patrocinatrice, egli ha saputo approfittare
di questi mesi di detenzione per riflettere criticamente sulla sua vita e
prendere atto della necessità di cambiare radicalmente rotta, impegnandosi, in
particolare, nel settore della formazione (egli segue attivamente dei corsi ed
intende, appena se ne aprirà la possibilità, iniziare un apprendistato in
carcere) e in quello del lavoro (lavora, a soddisfazione del responsabile, in
un atelier del carcere e, nel tempo libero, come parrucchiere per i propri
compagni).
Considerata, inoltre, una certa sensibilità alla pena, poiché AP 1
passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni più belli, la
Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa, in relazione al tentato omicidio,
una pena detentiva di circa 4 anni.
Tenuto conto degli altri reati di cui si risponde, a AP 1 viene
oggi inflitta la pena detentiva di 4 anni e 6 mesi cui si aggiunge, per le
contravvenzioni, la multa di fr. 200.- .
7.5. Avuto riguardo a
quanto indicato dalla prima Corte al consid. 7.i. della sua sentenza, è opportuno
segnalare che la fattispecie di cui alla sentenza 5 novembre 2012 in re S.H. – che, pure, presenta alcune analogie con quella ora sub judice – se ne differenzia
almeno per i seguenti, rilevanti, aspetti:
- mentre AP 1 ha colpito una
sola volta e con una forza ridotta, in quel caso, l’autore aveva colpito,
dapprima, alla cieca e per ben tre volte la sua vittima e, poi, l’aveva
rincorsa quando essa, già ferita, si stava allontanando, per nuovamente
colpirla (ciò che aveva indotto questa Corte ad osservare che quella non comune
determinazione a colpire “potrebbe quasi far pensare ad un dolo diretto
(anche se solo momentaneo)”; cfr. sent. cit. consid. 20 pag. 39);
- mentre AP 1, che non aveva
fissa dimora, aveva con sé un coltellino svizzero “per consentire
all’imputato di aprire scatolette, tagliare il pane, spalmare cibo, ecc”
(cfr. rapporto di polizia citato al consid. 4 pag. 9 della sentenza impugnata),
nell’altro caso l’autore circolava da almeno un paio di mesi con un coltello a
serramanico in tasca (che portava con sé in tutte le uscite) e che era, per sua
stessa ammissione, pronto ad usare tale arma: ciò era stato considerato una
circostanza aggravante poiché indicativo di una ben instaurata determinazione
ad usare il coltello contro le persone (anche se, come sosteneva, soltanto per
difesa) e, quindi, a delinquere.
8. Non si pone, vista
la durata della pena pronunciata, il tema di una sospensione condizionale.
Carcerazione
di sicurezza
9. AP 1 è giunto al
dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque,
chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Tassazione delle note d’onorario
10. Nel dispositivo n. 5
del giudizio impugnato – non oggetto di contestazione e, dunque, passato in
giudicato – la Corte delle assise criminali ha indicato che la retribuzione dei
difensori d’ufficio “sarà stabilita con decisione separata” ciò che presuppone
l’emanazione, da parte sua, di un’ulteriore decisione di tassazione.
Con il presente giudizio, questa Corte si limita pertanto a tassare le
prestazioni dei difensori d’ufficio relative alla procedura d’appello.
L’avv. DI 1 ha prodotto al dibattimento la nota d’onorario 12 maggio 2014 (cfr.
doc. dib. appello 2).
Le prestazioni in essa esposte appaiono giustificate e vengono integralmente
approvate (fatta eccezione per il dispendio orario di 7 ore stimato per la
partecipazione al dibattimento, ridotte a 5 ore) per complessivi fr. 4'535.45.
All’avv. RAAP 1 vengono invece riconosciuti complessivi fr. 861.85 (comprensivi
di onorario, spese di trasferta ed IVA) per la sua partecipazione al
dibattimento d’appello.
Sulla tassa di giustizia e sulle spese
11. Gli oneri processuali
del processo di primo grado rimangono integralmente a carico di AP 1 (art. 428
cpv. 3 CPP).
Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in
applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
12, 22, 111 CP,
4, 5, 33 e 34 LArm,
19 e 19a LStup,
47 e segg., 49, 51, 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
1. b. L’appello incidentale
del procuratore pubblico è respinto.
Di
conseguenza, ricordato che, in assenza d’impugnazione, i punti n. 1.1, 1.2, 1.3
(limitatamente alla pistola scacciacani e al coltello con dieci lame a forma di
scorpione), 1.4, 1.5, 2.3, 3, 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata
sono passati in giudicato;
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole,
oltre che di tentato omicidio intenzionale, di infrazione e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sulle armi e
sulle munizioni in relazione alla pistola scacciacani e al coltello con dieci
lame a forma di scorpione e di contravvenzione alla LF sulle armi e sulle
munizioni (condanne passate in giudicato),
di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere
acquistato cinque ditali a punta in metallo.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 4
(quattro) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena
a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflitte con DA 31 gennaio
e 31 maggio 2011;
1.2.2. al pagamento di una
multa di fr. 200.- (duecento), la quale in caso di mancato pagamento sarà
commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 2 (due) giorni.
1.2.3. a versare allo Stato,
non appena le sue condizioni glielo permetteranno, l’importo di fr. 861.85 corrispondenti
all’indennità per spese legali per il procedimento d’appello dovuta all’AP ACPR
1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posto al beneficio del gratuito patrocinio.
1.3. Gli oneri processuali
di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nelle spese
procedurali di fr. 15'275.95, sono posti a carico di AP 1 e, per esso (al
beneficio dell’assistenza giudiziaria), a carico dello Stato.
1.4. a. La nota professionale 12
maggio 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 3'780.00
- spese fr. 419.50
- IVA (8%) fr. 335.95
Totale fr. 4'535.45
e
posta a carico dello Stato.
1.4. b. Per le sue prestazioni
relative alla procedura d’appello, all’avvocato RAAP 1 vengono riconosciuti:
- onorario fr. 720.00
- spese fr. 78.00
- IVA (8%) fr. 63.85
Totale fr. 861.85
da
porre a carico dello Stato.
1.4.1. AP 1 e ACPR 1 sono tenuti
a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le note d’onorario dei loro
patrocinatori d’ufficio non appena le loro condizioni glielo permetteranno.
1.4.2. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
1.4.3. Contro la presente
tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
2. Gli oneri
processuali dell’appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 2'100.-
sono posti per 1/3 a carico dello Stato e per il rimanente a
carico dell’appellante e, per esso (al beneficio dell’assistenza giudiziaria),
a carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali
dell'appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 2'100.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S.
Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3,
6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino
- Dipartimento
sanità e socialità, Res. governativa,
6501
Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,
3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.