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Decisione

17.2014.181

Trascuranza negligente delle regole riconosciute dall'arte in ambito di sicurezza utilizzando pannelli da casseratura come copertura. Anche le prescrizioni SUVA in materia di prevenzione degli infortu

6 maggio 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro il decreto

d'accusa, AP 1 ha sollevato opposizione e il decreto d'accusa è stato

confermato davanti alla Pretura penale. Al dibattimento di primo grado, il

difensore non ha contestato i fatti. Ha, invece, sostenuto che nel caso

specifico AP 1 non può essere considerato quale autore del reato ai sensi

dell'art. 229 CP, poiché, al momento di posare il pannello di copertura che si

è rotto, la sua impresa di costruzioni non era più operativa sul cantiere da

qualche mese e non ne era, pertanto, più responsabile. La posa di questo

pannello sarebbe quindi avvenuta senza alcun particolare obbligo né

responsabilità dell'accusato. Il difensore ha, inoltre, contestato che la norma

SUVA richiamata dal perito di quest'ultima sia applicabile all'accusato, la

medesima non essendo riferita agli impresari costruttori ma ai pittori e

gessatori, e non rientrando comunque nelle regole dell'arte edilizia

universalmente riconosciute ai sensi dell'art. 229 CP. Ha poi sostenuto che

l'art. 17 dell'Ordinanza federale sulla sicurezza e la protezione della salute

dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr), che disciplina le misure di

sicurezza riguardo alle aperture nel suolo, non indica quale materiale

specifico debba essere utilizzato per la loro copertura, limitandosi a prescrivere

che la copertura sia resistente alla rottura. Nel caso in esame, i pannelli da

casseratura posati dall'accusato sarebbero stati sufficientemente resistenti,

essendo per di più nuovi. Il difensore ha pure sostenuto la possibilità di

ritenere il nesso di causalità interrotto dal comportamento della vittima, che

sarebbe saltata sui pannelli di copertura, provocandone la rottura. In subordine alla richiesta principale di assoluzione, ha infine postulato

l'abbandono del procedimento in applicazione dell'art. 53 CP. In ogni caso ha

chiesto l'accollo delle spese del procedimento allo Stato e il riconoscimento

di un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP.

L. Con la decisione qui

impugnata, il Giudice di prime cure ha respinto tutte le argomentazioni difensive,

ha riconosciuto AP 1 colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia

per negligenza e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere di fr. 660.-- l'una, per un totale di fr. 19'800.--, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr.

3'960.--, commutabile in caso di mancato pagamento in una pena detentiva

sostitutiva di 6 giorni, e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 850.- .

M. Contro questo

giudizio, l'accusato ha interposto tempestivo appello con annuncio 23 maggio

2014 e, dopo la notifica delle motivazioni scritte, con dichiarazione d'appello

11 settembre 2014, con cui ha appellato tutti i punti del dispositivo della

sentenza impugnata. Nella motivazione scritta 21 novembre 2014, il difensore

non contesta i fatti e ripropone soltanto alcune delle argomentazioni già

esposte in prima istanza, segnatamente la contestazione del ruolo dell'accusato

quale autore del reato, la contestazione della norma SUVA richiamata dal perito

quale regola dell'arte edilizia universalmente riconosciuta ai sensi dell'art.

229 CP, nonché la contestazione della sussistenza di una violazione dell'art.

17 OLCostr. In subordine all'assoluzione, egli chiede l'abbandono del

procedimento penale, questa volta in applicazione dell'art. 52 CP, poiché la punizione sarebbe priva di senso.

Sostiene, infine, in via ancor più subordinata, che si tratterebbe, semmai, di

una negligenza lieve e che, in considerazione di tutte le circostanze del caso,

la pena inflitta dovrebbe, in ogni caso, essere ridotta sia riguardo alla pena

pecuniaria sia alla multa. Il tutto con richiesta di accollo di tasse e spese

di procedimento allo Stato e di rifusione di un'adeguata indennità ai sensi

dell'art. 429 CPP.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante contesta,

innanzitutto, di poter essere considerato quale autore del reato di violazione

delle regole dell'arte edilizia ai sensi dell'art. 229 CP. Questo ruolo non

potrebbe essergli attribuito poiché, al momento della posa del pannello di

copertura che ha provocato l'incidente, né lui né la sua impresa di costruzione

erano più regolarmente attivi sul cantiere. Ne conseguirebbe che, a quel

momento, su di loro non gravava più alcuna responsabilità per l'osservanza delle

regole dell'arte edilizia, segnatamente quelle sulla sicurezza del cantiere.

Posando il pannello in questione, l'accusato avrebbe, quindi, agito senza alcun

ruolo di responsabilità, semplicemente alfine di supplire ad una mancanza di

cui altre persone erano responsabili. Il semplice fatto di aver posato questo

pannello non può far nascere di per sé alcuna responsabilità specifica in capo

all'appellante che deve, pertanto, essere assolto.

2.

Questa censura non

può trovare accoglimento.

2.1

Giusta l’art. 229 CP

chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

Se

il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la

pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2).

2.2

Il reato di cui

all’art. 229 CP - che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone - è un

reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di

un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di

pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl,

Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., n. 35 e segg. ad art. 229; v. anche

sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2).

2.3

L’art. 229 CP non

definisce in modo preciso l’autore del reato di violazione delle regole

dell’arte edilizia, limitandosi alla formulazione “chiunque dirigendo od

eseguendo una costruzione o una demolizione”.

La dottrina considera che il reato di cui all’art. 229 CP è un

reato speciale (Sonderdelikt) che può essere commesso solo da quelle persone

nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole dell’arte

edilizia (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, 2a edizione, Basilea 2007, n.

18.

ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo 2004,

pag. 57). Come possibili autori essa menziona – per quanto concerne la

direzione dei lavori - gli ingegneri, gli architetti, gli imprenditori edili e

i direttori dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva - gli

operai edili (capimastri, capisquadra, muratori) e gli artigiani

(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 19 segg. e 28 segg. ad art. 229 CP;

Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 57; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, BT II, 6a edizione, Berna 2008, § 30 n. 31, Corboz, Les infractions

en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 9 ad art. 229 CP).

Oltre

che da questi professionisti, il reato di cui all’art. 229 CP può essere

commesso anche da quelle persone che, pur senza una formazione nel campo edile,

sono di fatto incaricate dell’esecuzione di una costruzione o di una

demolizione, come un manovale o un privato che, secondo un suo progetto, nel

tempo libero, esegue dei lavori edili o li fa eseguire da un artigiano

(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 28 ad art. 229 CP; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 6 ad art. 229 CP).

Per

contro, il committente del lavoro edile non entra in considerazione come autore

del reato di cui all’art. 229 CP, a meno che egli non sia personalmente

coinvolto nella direzione o nell’esecuzione dei lavori (Donatsch/Wohlers, op.

cit., pag. 57; Corboz, op.cit., n. 9 ad art. 229 CP).

Come

detto occorre, in ogni caso, considerare che l’osservanza della regola violata

deve rientrare nello specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di

responsabilità dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte

non può dunque essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole

concernenti la statica (Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 30 n. 31;

Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP).

Il

campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità) si determina in base

alle prescrizioni di legge, ai contratti e alle usanze in vigore in un

determinato ambito lavorativo (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art.

229.

CP). Va comunque tenuto presente che non sempre i vari interventi su un

cantiere possono essere nettamente distinti, per cui spesso più persone sono

chiamate a rispondere penalmente per la stessa inosservanza

(Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op.

cit., § 30 n. 31; DTF 104 IV 96 consid. 4; DTF del 24 aprile 2006 6S.403/2005

consid. 7.2; DTF del 3 agosto 2004 6P.58/2003 consid. 6.1).

2.4

Nel caso in esame, il

Giudice di prime cure ha correttamente considerato l'accusato quale autore del

reato, ritenuto che l'impresa di costruzione dell'accusato si era occupata

della messa in sicurezza del cantiere - per cui era, quindi, responsabile - e

considerato che, indipendentemente dal fatto che l’impresa non fosse più

regolarmente attiva sul cantiere, è stato l'accusato ad occuparsi della posa

dei pannelli di copertura sostitutivi nella sua qualità di imprenditore edile e

su istruzioni del direttore dei lavori, assumendosene tutte le relative

responsabilità.

In generale, l'imprenditore edile è responsabile affinché i lavori

di costruzione siano eseguiti a regola d'arte, siano adottate le necessarie

misure di sicurezza e siano ossequiate le regole dell'arte edilizia. Inoltre, egli,

unitamente al direttore dei lavori, porta la responsabilità per il cantiere (Roelli/Fleischanderl,

op. cit., n. 29 ad art. 229 CP). Con particolare riguardo alle misure

protettive e precauzionali, ai sensi dell'art. 103 Norma-SIA 118, fino aI

collaudo dell'opera l'imprenditore deve prendere tutte le misure prescritte

dalla legge e dettate dall'esperienza atte a proteggere le persone e la loro

incolumità, come pure la proprietà deI committente e di terzi. L'art. 104

Norma-SIA 118 prescrive inoltre che, nell'adempimento dei loro compiti,

l'imprenditore e la direzione dei lavori sono tenuti a garantire la sicurezza

della manodopera impiegata suI cantiere (prima frase). Misure di sicurezza sono

da prendere in considerazione già durante la fase di progettazione, in seguito

durante la programmazione dei lavori, in particolare della loro successione,

infine durante l'esecuzione (seconda frase) l'imprenditore adotta le misure di

sicurezza necessarie a prevenire incidenti e garantire l'incolumità (terza

frase). La direzione dei lavori è tenuta a sostenerlo (ultima frase).

Nel caso concreto, la __________ è stata chiamata ad operare sul

cantiere in oggetto quale impresa di costruzioni e, per conto di quest'ultima,

l'accusato ha svolto l'attività di supervisione (verbale d'interrogatorio

24.07.2012

di AP 1, pag. 1, righe 30-34). A quest'ultimo incombevano, pertanto,

le responsabilità generali testé descritte per la sicurezza del cantiere.

Inoltre, in considerazione del fatto che nelle solette della costruzione grezza

erano state lasciate aperture - che costituivano un pericolo concreto di caduta

e quindi per l'incolumità delle persone - nello specifico e a maggior ragione,

l'accusato era tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza per scongiurare

ogni pericolo derivante da tali aperture.

Queste responsabilità hanno continuato a sussistere anche quando

l'impresa di costruzioni non era più regolarmente operativa sul cantiere

(presumibilmente poiché le principali opere di costruzione grezza erano

terminate) fino al collaudo dell'opera (vedi art. 103 Norma-SIA 118). Questo

trova, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni dello stesso appellante che ha

dichiarato di aver continuato a visitare il cantiere per un controllo generale

con particolare riferimento alle protezioni per la sicurezza che, a suo dire,

venivano sovente rimosse e non ripristinate (verbale d'interrogatorio

24.07.2012

di AP 1, pag. 2, righe 26-30; verbale d'interrogatorio 20 maggio

2014.

di AP 1, pag. 1). La presenza dell'accusato sul cantiere non era, pertanto,

casuale, ma corrispondeva a una funzione di controllo ben precisa che

continuava a sussistere, con le responsabilità che essa comportava. Questa

funzione è confermata anche dal fatto che l'accusato teneva costantemente al

corrente il direttore dei lavori riguardo allo stato delle misure di protezione

riscontrato in occasione delle sue visite di controllo sul cantiere (verbale

d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 2, righe 31-32; verbale

d'interrogatorio 20 maggio 2014 di AP 1, pag. 1).

Inoltre, con particolare riferimento alla posa del pannello che ha

provocato l'incidente, questo intervento è stato eseguito dall'accusato su

istruzioni del direttore dei lavori (verbale d'interrogatorio 27.07.2012 di __________,

pag. 3, righe 30-32). Ne consegue che, indipendentemente dalla predetta

funzione generale di controllo che l'accusato aveva mantenuto, quest'ultimo ha

anche accettato di concretamente eseguire l'incarico specifico di sostituire i

pannelli di copertura mancanti sull'apertura in oggetto, assumendosene tutte le

relative responsabilità.

Alla luce di quanto precede, la posa di pannelli di copertura

idonei per garantire la sicurezza dell'apertura lasciata nel pavimento,

attraverso la quale il 23 luglio 2012 __________ è caduto, rientrava nelle responsabilità

e competenze dell'accusato. Egli può, pertanto, essere considerato autore del

reato.

3.

L'appellante

contesta, inoltre, che la prescrizione contenuta nelle regole emanate dalla

SUVA, secondo cui le aperture nel pavimento devono essere assicurate con una

copertura resistente e inamovibile, per la quale non si possono utilizzare

pannelli da casseratura ma assi da ponteggio, costituisca una regola dell'arte

edilizia ai sensi dell'art. 229 CP. Si tratterebbe di una regola del tutto

particolare, applicandosi soltanto ad aperture di larghezza maggiore a 50 cm, e non sarebbe neppure nota alle persone esperte del settore quali ad esempio i professionisti

intervenuti sul cantiere in questione (architetto, direttore dei lavori e

gessatore).

A mente dell'appellante, l'unica disposizione di riferimento

consisterebbe nell'art. 17 OLCostr, che si limita tuttavia a prescrivere la

chiusura di aperture nel suolo con una copertura resistente alla rottura, senza

specificarne il materiale, e tale disposizione sarebbe stata rispettata,

ritenuto che i pannelli nuovi da casseratura posati dall'appellante sarebbero

resistenti alla rottura.

4.

Nemmeno questa censura

può essere accolta.

4.1

Per regole dell’arte

ai sensi dell’art. 229 CP si intendono sia le norme codificate in leggi emanate

per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la demolizione di

opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri - sia le norme

emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente riconosciute

(ad esempio, le norme SIA).

Sono, poi, considerate regole dell’arte quelle norme che, pur se

non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si apprende con la

formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano

generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente

istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, Les

infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 11 e segg. ad

art. 229 CP).

4.2

In

concreto, trovano applicazione innanzitutto le norme dell’Ordinanza sulla

sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

(Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr).

L’art. 8 cpv. 1 OLCostr prescrive, quale norma generale, l’obbligo

per il datore di lavoro di fare in modo che i posti di lavoro siano sicuri e

possano essere raggiunti mediante vie di passaggio sicure. Il cpv. 2 lett. a

del citato disposto precisa, ancora, che, per garantire questa sicurezza,

occorre provvedere affinché siano installate protezioni contro le cadute ai

sensi degli art. 15-19 della medesima Ordinanza.

L'art. 17 cpv. 2 OLCostr,

concretizza la norma generale con particolare riferimento alle aperture nel

suolo attraverso le quali è possibile cadere, che devono essere munite di una

protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente

fissata.

Nel caso in esame, la copertura realizzata con pannelli da

casseratura non può essere considerata come sufficientemente resistente ai

sensi dell'art. 17 cpv. 2 OLCostr. Prova ne sia quanto concretamente accaduto,

ossia la rottura del pannello da casseratura sotto il semplice peso della

vittima con un secchio di materiale di scarto in mano.

Ne consegue che, già soltanto in applicazione dei combinati art. 8

cpv. 1 e 2 e art. 17 cpv. 2 OLCostr, sussiste in concreto una violazione delle

regole riconosciute dell'arte ai sensi dell'art. 229 CP.

4.3

Come correttamente riconosciuto anche dal Giudice di prime cure, oltre

alla predetta ordinanza OLCostr, secondo dottrina e giurisprudenza anche le

prescrizioni SUVA in materia di prevenzione degli infortuni costituiscono

regole dell'arte general-mente riconosciute ai sensi dell'art. 229 CP (SJZ

63/1967 p. 241 seg.; Roelli/ Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP; Weder,

OFK-StGB, 19a. ed., n. 5 ad art. 229 CP; Trechsel / Christener-Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxis-kommentar, 2a. ed., n. 5 ad art. 229

CP). Queste prescrizioni comprendono le “Otto regole vitali per chi lavora

nell'edilizia”, segnatamente la Regola n. 2, nella quale si indica, quale

regola fondamentale per la copertura di aperture nel suolo, di non utilizzare

pannelli da casseratura ma assi per ponteggi. Questa prescrizione è, peraltro,

ripresa anche nelle “Otto regole vitali per pittori e gessatori” emanate sempre

dalla SUVA (Regola n. 6).

Il fatto che questa regola non fosse nota né all'appellante né

agli altri professionisti intervenuti sul cantiere e sentiti nell'ambito del

procedimento che ci occupa (architetto e direttore dei lavori e gessatore), non

costituisce di per sé motivo sufficiente per ritenere che tale norma faccia

eccezione al riconoscimento generalmente conferito da dottrina e giurisprudenza

alle prescrizioni emanate dalla SUVA. Piuttosto, può essere soltanto motivo di preoccupazione.

Va, peraltro, osservato che, sebbene abbia dichiarato di aver

anch'egli utilizzato pannelli da casseratura, l’operaio caduto, per lo meno, li

ha posati in doppio strato incrociato per aumentare la resistenza della

copertura (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 dii __________, pag. 3, righe

28-29).

Neppure il fatto che il perito della SUVA si sia espresso nel

senso che la predetta prescrizione non sarebbe applicabile ad aperture fino a 50 cm di larghezza può condurre ad altra conclusione. Innanzitutto, poiché il testo emanato dalla

SUVA non prevede alcuna eccezione in tal senso e la norma è, quindi,

applicabile di principio in termini assoluti a tutte le aperture nel suolo,

indipendentemente dalla loro larghezza. In secondo luogo, poiché una simile

eccezione non potrebbe, comunque, costituire motivo per negare alla predetta

regola piena valenza e riconoscimento generale. Del resto, anche l'art. 17

OLCostr limita il proprio campo d'applicazione alle aperture attraverso le

quali è possibile cadere e costituisce una norma che concretizza la norma più

generale di cui all'art. 8 cpv. 1 LCostr per una determinata tipologia di

aperture.

Inoltre, a questo proposito va aggiunto che l’apertura misurava in

concreto quasi il doppio di quella indicata dal perito, con conseguente

notevole impatto sulla stabilità e resistenza della copertura, ciò che anche un

profano può intuire.

Alla luce di quanto precede, l'utilizzo di pannelli da casseratura

in contrasto con la predetta regola emanata dalla SUVA costituisce nel caso

concreto violazione di un'ulteriore regola riconosciuta dell'arte ai sensi

dell'art. 229 CP.

5.

E’ autore colpevole

del reato di cui all'art. 229 cpv. 2 CP, chi ha trascurato le regole

riconosciute dell'arte per negligenza: può, dunque, essere dichiarato colpevole

colui al quale si può rimproverare una colpa nella violazione delle regole dell’arte

e una con riferimento all’assenza della coscienza del pericolo.

La giurisprudenza ha inteso applicare severamente il concetto,

ritenendo adempita la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando

l’autore non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una

regola atta a evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò

significa, in altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata

per negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe

dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, Les infractions en droit suisse,

voI. Il, Berna 2002, n. 33 e seg. ad art. 229; DTF 109 IV 128 consid. 1).

In linea di massima sono dunque ipotizzabili due situazioni: nella prima

l’imputato ha violato per negligenza una regola dell’arte e, pure

negligentemente, non ha preso in considerazione il pericolo; nella seconda egli

ha infranto scientemente la regola dell’arte e ha pensato, negligentemente, che

non ne sarebbe scaturito alcun pericolo per l’integrità fisica delle persone.

Nell’esame della fattispecie, infine, bisogna tener sempre in

considerazione il fatto che sui cantieri, ove i rischi per l’integrità delle

persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene svolta,

deve trovare applicazione il principio di prudenza generale, che impone di

prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è

possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di

sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai. In effetti spesso e

volentieri la routine e la troppa sicurezza inducono le persone che lavorano

nel settore edile ad abbassare la guardia ed a sottovalutare i rischi che

corrono.

5.1

Nel caso concreto,

l'appellante ha agito in maniera negligente ritenuto che egli ha trascurato in

maniera colpevole sia i combinati art. 8 cpv. 1 e 2 e art. 17 cpv. 2 LCostr sia

le prescrizioni della Regola n. 2 delle “Otto regole vitali per chi lavora

nell'edilizia”, utilizzando pannelli da casseratura, che non sono

sufficientemente resistenti, per chiudere un'apertura di 90 cm di larghezza nella soletta del pavimento al pian terreno, sui quali per di più veniva posata

una scala a pioli per salire al primo piano. In maniera altrettanto negligente

egli non ha considerato il pericolo per gli operai che lavoravano sul cantiere

derivante dalla copertura realizzata, non sufficientemente resistente.

Del resto, egli stesso ha ammesso di essere stato al corrente che

i pannelli da casseratura non possono essere utilizzati per ponteggi (verbale

d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 2, righe n. 10-13). A maggior

ragione, quindi, egli avrebbe dovuto per lo meno chiedersi se, nel caso

concreto, non fosse necessario applicare il medesimo principio, informandosi al

riguardo. La negligenza dell’appellante risulta evidente se solo si considera

che l'inadeguatezza dei pannelli da casseratura è, peraltro, intuibile anche

soltanto dalla loro denominazione e dal fatto che questi pannelli sul cantiere

sono normalmente destinati a ben altra funzione.

Dal profilo del pericolo generato, è di immediata comprensione il

fatto che, in presenza di un'apertura nel pavimento attraverso la quale è possibile

cadere, la posa di una copertura non sufficientemente resistente costituisce

fonte di grande pericolo soprattutto per l'incolumità delle persone che

lavorano nel cantiere. Tanto più che l'apertura in questione si affacciava su

un vano di 3 m di altezza circa.

6.

Ritenuto, inoltre,

che è pacifica la sussistenza del nesso causale fra il suo comportamento

negligente e la messa in pericolo, l’appellante deve, dunque, essere dichiarato

autore colpevole di violazione delle regole dell'arte ai sensi dell'art. 229

CP.

7.

Occorre, dunque,

chinarsi sulla richiesta subordinata di archiviazione del procedimento in

applicazione dell'art. 52 CP.

A sostegno dell'applicazione di questo disposto, riguardo alla

colpa l'appellante sostiene di essersi reso responsabile di una negligenza

particolarmente lieve, ritenuto che la regola dell'arte disattesa sarebbe poco

conosciuta, che l'apertura in questione sarebbe stata di poco più larga di 50 cm (90 cm) - misura per la quale il perito SUVA avrebbe dichiarato che una copertura con pannelli

da casseratura sarebbe stata sufficiente - e di aver provveduto a coprire

l'apertura senza esserne obbligato, agendo in termini semplicemente altruistici

con l'intenzione di garantire la sicurezza del cantiere. A suo favore concorrerebbero,

inoltre, la buona reputazione, la mancanza di precedenti penali, l'assenza di

rischio di recidiva e l'età.

Riguardo alle conseguenze del suo comportamento, l'appellante

sostiene che le lesioni subite dalla vittima sono di lieve entità e che, sebbene

avrebbero potuto essere ben peggiori, l'incidente poteva anche non capitare,

come considerato dal Giudice di prime cure,

Infine, l'assenza d'interesse a punire l'autore del reato sarebbe

data a maggior ragione ritenuto che la vittima, anch'essa colpevole di aver

utilizzato pannelli da casseratura per coprire la medesima apertura, non si è

costituita accusatore privato nel procedimento.

7.1

L'art. 52 CP prevede

che l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a

giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve

entità. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare (DTF 135 IV

130, consid. 5.3.2.), questa disposizione si riferisce a comporta-menti

relativamente insignificanti, che non meritano la severità e la durezza della

pena comminata.

Trattandosi di una norma di natura obbligatoria, adempiuti i

relativi presupposti, l'autorità inquirente sospende il procedimento penale

rispettivamente prescinde dal rinvio a giudizio. Se tali presupposti sono

accertati soltanto in sede giudiziaria, il tribunale non emette un giudizio di

proscioglimento ma un giudizio di colpevolezza con contestuale esenzione da

pena.

Ne consegue che, nel caso concreto, dati i presupposti per la

condanna al reato di violazione delle regole dell'arte edilizia ai sensi

dell'art. 229 CP, l'applicazione dell'art. 52 CP non permette il

proscioglimento dell'accusato, come richiesto dall'appellante, ma semmai la sua

condanna con contestuale esenzione da pena.

7.2

Secondo la nostra

massima Corte (DTF 135 IV 130, consid. 5.3.2. e 5.3.3.), la sospensione del

procedimento o l'esenzione da pena ai sensi dell'art. 52 CP presuppongono

l'irrilevanza della colpa e delle conseguenze dell'infrazione. Entrambi questi

presupposti devono essere adempiuti cumulativamente.

La valutazione della colpa dell'agente avviene secondo i criteri

rilevanti per la commisurazione della pena di cui all'art. 47 CP, ivi compresi

gli elementi afferenti alla situazione personale dell'autore.

Il concetto di conseguenze dell'infrazione non comprende soltanto

il risultato previsto dal reato, ma tutti gli effetti dell'infrazione di cui

l'agente si è reso responsabile. Questi devono essere sempre di minima entità.

Conseguenze di una certa rilevanza non possono essere compensate con altri

elementi a favore dell'interessato.

L'impunità entra in considerazione soltanto per reati, nei quali

non sussiste alcuna esigenza di punizione. Anche in un caso bagatella è

possibile prescindere da una pena per esiguità della colpa e delle conseguenze

dell'infrazione soltanto quando la fattispecie si differenzia qualitativamente

da altri casi di colpa di lieve entità e con conseguenze di lieve entità.

Paragonato a casi tipici di reati sanzionati dalla medesima disposizione legale,

il comportamento dell'agente deve risultare nel suo complesso - dal punto di

vista della colpa e delle sue conseguenze - irrilevante a tal punto da

escludere in maniera chiara ogni esigenza di una punizione. Nella sua

valutazione, l'autorità deve orientarsi facendo riferimento al caso tipico del

reato in questione.

Per l'applicazione di questa norma rimane pertanto soltanto uno

spazio relativamente ristretto.

7.3

In concreto, la

negligenza imputabile all’appellante è particolarmente grave già solo per il

fatto che egli è persona con grande esperienza nel settore dell'edilizia,

essendo contitolare di un'impresa di costruzioni dal 1968, e di cui è

presidente del consiglio di amministrazione e per la quale svolge attività di

supervisione dei cantieri (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 1,

righe n. 30-34): con queste funzioni ed esperienza, l'ignoranza di una misura

di sicurezza d'importanza basilare per la sicurezza di chi lavora nei cantieri,

quale quella di assicurare adeguatamente le aperture nel pavimento, unita al

concreto utilizzo di materiale non adatto a sopportare pesi per coprire il buco

non può, di certo, essere considerata una negligenza di poco conto.

Già soltanto per questo, quindi, l’art. 52 CP risulta

inapplicabile.

7.4

Medesimo discorso vale

per le conseguenze del reato.

Si ricorda che l'art. 229 CP configura un reato di semplice messa

in pericolo concreta, che trova applicazione già soltanto nel caso in cui venga

creata una situazione di pericolo reale per l’incolumità anche di una sola

persona, senza necessità che si realizzi un infortunio. Nel caso concreto,

l'infortunio, invece, c’è stato. Il fatto che le lesioni riportate siano state

di lieve entità non permette di ritenere che le conseguenze del reato lo siano

altrettanto, considerato il caso tipico di applicazione dell'art. 229 CP, per

il quale è sufficiente una semplice messa in pericolo dell'incolumità delle

persone.

Ne consegue che anche da questo punto di vista l'applicazione

dell'art. 52 CP è esclusa. Il fatto che la vittima non si sia costituita

accusatore privato non può modificare questo risultato.

8.

In via ancor più

subordinata, l'appellante chiede una congrua riduzione della pena ripercorrendo

sostanzialmente le medesime argomentazioni proposte a sostegno

dell'applicazione dell'art. 52 CP.

8.1

Ai sensi dell'art. 229

cpv. 2 CP, chi ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

I criteri e i fattori rilevanti per la commisurazione della pena

secondo giurisprudenza sono stati esposti in maniera corretta ed esaustiva

nella sentenza qui in esame (consid. 12.1.), alla quale si rinvia.

8.2

In concreto, sugli

elementi di valutazione della colpa dell'appellante ci si è già ampiamente

espressi sopra e ci si limita qui a ribadire che, contrariamente a quanto egli

sostiene, all'appellante incombeva un obbligo ben preciso di intervenire in

maniera adeguata per scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone

derivante dall'apertura nel pavimento in questione. Per sua negligenza,

l'appellante non ha dato seguito in maniera corretta a questo suo obbligo, ciò

che ha causato la caduta di un operaio dall'altezza di circa 3 m.

Alla luce della mancanza commessa, che corrisponde a una

negligenza grave sia riguardo alla violazione delle regole d'arte in questione

sia riguardo all’assenza della coscienza del pericolo, nonché di tutti i fattori

afferenti alla situazione personale dell'appellante, compresa l'incensuratezza,

la buona reputazione, l'età e l'assenza di pericolo di recidiva, la pena di 30

aliquote giornaliere inflitta dal giudice di prime cure non si presta a

critiche particolari e deve, pertanto, essere confermata.

In merito al caso richiamato dall'appellante nel quale il

responsabile è stato condannato a 3 aliquote giornaliere, si ricorda

innanzitutto che il principio della parità di trattamento assume rilievo

soltanto in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo

di per sé conforme all'art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il

confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie

dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive

(DTF 123 IV 150, 116 IV 292 e DTF 124 IV 44). Nello specifico, si tratta di un

caso ben diverso da quello qui in esame, nel quale, oltre all'intervento di

elementi di fatalità che hanno condotto alla messa in pericolo e

all'infortunio, l'autore era per lo meno consapevole dei propri obblighi

d'intervento e delle prescrizioni applicabili e ha cercato di assolverli al

meglio, pur cadendo in errore. Si rileva inoltre che, in quel caso, questa

Corte non si è espressa sulla commisurazione della pena dell'autore, poiché

chiamata a decidere su un ricorso di quest'ultimo e, oltretutto, sotto il

vincolo dell'arbitrio.

Per i medesimi motivi, la decisione impugnata deve essere

confermata anche in riferimento alla commisurazione della multa, anch'essa

calcolata conformemente ai criteri giurisprudenziali e in base alla pena

pecuniaria, che già considera.

9.

Tenuto conto di

quanto precede, l'appello deve essere integral-mente respinto. Gli oneri

processuali di appello seguono la soccombenza e sono pertanto posti

integralmente a carico dell’appellante.

Visto l'esito dell'appello, l'art. 429 CPP non può trovare

applicazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84 379 e segg., 398 e

segg., 406 CPP;

12, 34, 42, 47, 52, 106 e

229 cpv. 2 CP;

nonché, sulle spese di

giustizia, l’art. 428 e la LTG;

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di violazione delle regole dell’arte

edilizia per avere in data 23 luglio 2012, a __________, omesso di adottare le misure di sicurezza prescritte in ambito edilizio, mettendo in pericolo

l’integrità di __________ e meglio come descritto nel decreto d’accusa 530/2013

del 7 febbraio 2013.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 660.- (seicentosessanta), per un totale

di fr. 19'800.- (diciannovemilaottocento);

1.2.2. alla multa di fr.

3'960.- (tremilanovecentosessanta); in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il

procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'200.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'400.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.