17.2014.183
Valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’imputato e di altri partecipanti al procedimento. Conferma della condanna per impiego di stranieri sprovvisti di permesso
2 aprile 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.183
Locarno
2 aprile 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 9 luglio 2014 da
AP 1
rappr. dall'
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti l’8 luglio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 8 settembre 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 26 settembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 4096/2013
del 2 ottobre 2013, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole
di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, a __________, il 31 maggio e il 3 giugno 2013, in
qualità di datore di lavoro,
intenzionalmente impiegato come giardiniere AAA1, cittadino
bulgaro sprovvisto dei necessari permessi per poter svolgere un’attività
lucrativa in Svizzera,
reato previsto dall’art. 117 cpv. 1, in relazione con l’art. 11 cpv. 3 LStr,
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 1'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
alla multa di fr. 300.- e al pagamento della tassa di giustizia e spese
giudiziarie pari a fr. 200.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 7
ottobre 2013.
Il 17 ottobre 2013, il procuratore pubblico ha confermato il
decreto di accusa DA 4096/2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 8 luglio 2014, il giudice della Pretura
penale ha confermato l’imputazione proposta dal procuratore pubblico e ha
dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo
alla pena proposta dall’accusa e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel
frattempo aumentate a fr. 700.-.
C. Il 9 luglio 2014, AP
1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, il 26
settembre 2014, egli ha tempestivamente trasmesso a questa Corte la
dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando
il suo proscioglimento.
D. Ottenuto l’accordo
delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, la
presidente di questa Corte, in data 4 dicembre 2014, ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni, poi prorogato sino al 31 gennaio 2015, per
motivare il suo appello. Il 26 gennaio l’appellante ha presentato
la motivazione scritta.
E. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 11 febbraio 2015, senza svolgere particolari osservazioni,
si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Con scritto 13 febbraio 2015, il procuratore pubblico ha
dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare, postulando la
conferma della sentenza di primo grado.
in diritto: 1. Con la motivazione scritta
d’appello, AP 1 - che sostiene di non aver commissionato alcun lavoro a AAA1 - rimprovera
al giudice di primo grado un’errata valutazione delle prove e, quindi, un
errato accertamento dei fatti. In particolare, gli rimprovera di avere ritenuto
più credibili rispetto alle sue e a quelle di BBB2 le dichiarazioni di AAA1, il
cittadino straniero sorpreso dalla polizia in data 3 giugno 2013, mentre,
sprovvisto di un regolare permesso, svolgeva lavori di recinzione sul terreno
di BBB2 (AI 1, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29 luglio 2013, pag.
1 seg).
2. Occorre, dunque,
verificare la credibilità delle dichiarazioni delle tre persone coinvolte.
AAA1 è stato interrogato dalla polizia il 3 giugno 2013, il giorno
stesso in cui fu trovato sul terreno di BBB2 (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013).
L’appellante è stato citato telefonicamente lo stesso 3 giugno 2013 (AI 1, VI AP
1 14 giugno 2013 pag. 3 n. 9 seg.) a comparire il 14 giugno 2013, quando è
stato sentito. Egli è poi stato anche interrogato dal primo giudice durante il
dibattimento in data 8 luglio 2014 (VI dib. AP 1 8 luglio 2014). BBB2 è stato
sentito dalla polizia il 13 luglio 2013 (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013).
3. Per quanto riguarda
Fatti
i loro rapporti pregressi, le dichiarazioni dell’appellante e di AAA1
sostanzialmente coincidono.
Essi si sono conosciuti un anno, rispettivamente due o tre anni
prima, in occasione della compravendita di un’automobile. Da allora AAA1 chiama
l’appellante quando si trova in Svizzera, per informarsi se vi siano altre
automobili da acquistare e per trovarsi a bere o mangiare qualcosa insieme,
cosa che ha fatto anche qualche giorno prima dei fatti, il 26 o 27 maggio 2013
(AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 48 seg., pag. 4 n. 1 seg.; AI 1, VI AP
1 14 giugno 2013 pag. 2 n. 26-36).
Il 30 maggio 2013, è AP 1 a chiamare AAA1, prima di partire per il
Ticino (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 33; AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013
pag. 2 n. 36 seg.).
4. Sul contenuto delle
due telefonate e, poi, sulla dinamica dei fatti, le versioni divergono, invece,
radicalmente.
4.1. Riguardo alla prima
telefonata, quella da lui effettuata qualche giorno prima, AAA1 dichiara:
“ […] io avevo chiamato il AP 1 per
informarlo che ero in Svizzera e che volevo salutarlo. Durante la discussione
mi diceva che aveva un lavoro da fare nella zona di __________ e mi chiedeva se
potevo dargli una mano. lo ho accettato molto volentieri.” (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 4
n. 1-4).
Queste le dichiarazioni di AAA1 sulla seconda telefonata:
“ Giovedì 30.05.2013 mi contattava
tale AP 1 […], siccome doveva terminare dei lavori nella zona del __________.
Ci siamo messi d'accordo che venerdì scorso mi sarebbe passato a prendere da
mio zio a __________.” (AI
1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 33-36).
Esponendo i fatti avvenuti nei giorni 31 maggio e 3 giugno 2013, AAA1
si esprime così:
“ Effettivamente quel giorno alle ore
08.00 [sc. AP 1] raggiungeva il domicilio di mio zio e con lui ci siamo recati
al cantiere dove sono stato fermato oggi. Il venerdì scorso ho lavorato tutta
la mattina con lui poi abbiamo smesso. Mi diceva se potevo andare in quel
cantiere anche oggi. In effetti questa mattina mi sono recato da solo, prima
con il battello e poi con il postale fino a __________ dove ho continuato i
lavori di recinzione. Questo pomeriggio durante un controllo della polizia non
ho potuto esibire alcun permesso di lavoro e per tale fatto sono stato tradotto
presso gli scriventi uffici per quanto del caso.” (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3
n. 37-44).
Ad ulteriori domande puntuali risponde:
“ Mi si chiede se è la prima volta che
lavoro per il AP 1 e rispondo di sì.
Mi viene
chiesto se abbiamo pattuito un compenso e rispondo di no. Di sicuro qualche
cosa mi avrebbe dato ma di preciso non abbiamo pattuito niente. Di preciso il
lavoro doveva terminare oggi o al massimo domani.
Mi si
chiede se è la prima volta che lavoro senza permesso in Svizzera e rispondo di
no. Nel lontano 2004 sono stato fermato per il medesimo fatto presso un cantiere
che mi si dice essere a __________. Dopo non ho più lavorato sino a venerdì
scorso.
Mi si
chiede se ero al corrente che in Svizzera necessita un permesso di lavoro per
un'attività lavorativa e rispondo di sì.
Mi si
chiede come mai ho lavorato e rispondo perché avevo bisogno di denaro.” (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 4
n. 6-20).
4.2. AP 1, dal canto suo,
nega di aver mai offerto alcun lavoro a AAA1 in occasione delle telefonate,
anche perché non avrebbe avuto alcun lavoro da svolgere né a __________ né nel __________.
Afferma a più riprese che si trattava solamente di andare a pranzo
insieme:
“ Essendo che dovevo scendere in
Ticino per altri progetti miei privati, ho deciso chiamarlo per vederci e
mangiare qualcosa insieme.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 2 n. 36-37);
“ Da parte mia ripeto che l'ho
chiamato solo per trovarci a mangiare insieme, cosa che abbiamo già fatto altre
volte in passato. Non gli ho mai chiesto di venire ad aiutarmi a lavorare. Non
è neppure vero che ho dei lavori da eseguire in __________.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 3
n. 32-35);
“ Ammetto che ci siamo sentiti al
telefono, ma non gli ho mai chiesto di aiutarmi per dei lavori. Inoltre a __________,
come anche in __________, non ho alcun lavoro da fare. Ribadisco che l'unico
progetto che ho in ballo al momento, ancora da attuare, si trova a __________.”
(AI 1, VI AP 1 14
giugno 2013 pag. 4 n. 8-11).
“ Per strada l'ho chiamato per andare
a prenderlo e andare a pranzo assieme. Non ci sentiamo per amicizia, ma perché
lui esporta automobili e io gli do delle informazioni. L'ho chiamato
semplicemente per il pranzo quella volta.” (VI dib. AP 1 8 luglio 2014 pag. 1).
Dichiarazione, quest’ultima, dalla quale risulta peraltro
chiaramente come per l’appellante stesso il suo rapporto con AAA1 sia
prevalentemente d’affari, per cui egli risulta malvenuto quando contesta un
accertamento in tal senso del primo giudice (motivazione d’appello 26 gennaio
2013, n. 8 pag. 8).
4.3. Per quanto riguarda
quanto successo il 31 maggio 2013, AP 1 sostiene essere passato a prendere AAA1
a __________, presso il di lui zio, e di essere, a quel momento, già in
compagnia dell’architetto BBB2. I tre si sarebbero, quindi, recati a __________,
dove AP 1 aveva, a suo dire, un progetto immobiliare al quale lavorava con BBB2.
I tre sarebbero, poi, andati a pranzo nel __________. Dopo pranzo, sempre in
tre, si sarebbero spostati sul terreno di BBB2, dove AAA1 avrebbe, di sua
iniziativa, dato dimostrazione di come si piantano i paletti. AP 1 e BBB2
sarebbero, poi, ripartiti per tornare a Basilea, lasciando AAA1 sul posto:
“ AI mio arrivo in Ticino, mi sono
recato a __________ e l'ho preso a bordo della mia auto. Preciso che oltre me,
vi era pure l'architetto con il quale sto lavorando ad un progetto immobiliare,
BBB2. Appena preso a bordo __________, ci siamo recati a __________ dove
appunto ho in ballo questo progetto. Dopo aver fatto le misurazioni che
necessitavo, ci siamo recati tutti e tre a pranzo a __________.
Dopo aver
mangiato, ci siamo recati presso un terreno di proprietà dell'architetto BBB2,
che si trova a __________. In questo luogo, BBB2 ci ha mostrato che stava
eseguendo dei lavori di recinzione che stava eseguendo lui personalmente. In
quel momento __________ ha voluto far notare che non stava lavorando bene. Ha
quindi voluto fargli vedere come si faceva a fare un lavoro migliore. Ha quindi
iniziato a piantare dei paletti di castagno nel terreno. In quel momento ero presente pure io.
Ricordo che era venerdì 31.05.2013.
Voglio precisare
che io non ho lavorato in alcun modo e mi sono limitato a guardare BBB2 e __________
che discutevano e lavoravano. Dopo questi fatti, io con BBB2 siamo ripartiti
per rientrare a Basilea, mentre __________ è rimasto da solo a __________.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 2
n. 39-50, pag. 3 n. 1-7).
4.4. Contrariamente a
quanto sostenuto dall’appellante, la versione di BBB2 differisce, su molti
punti, sensibilmente da quella di AP 1.
Prima di tutto, BBB2
afferma che l’incontro con AP 1 è avvenuto direttamente a __________, dove egli
già si trovava, per un progetto suo e non di AP 1, come da questo sostenuto:
“ […] attualmente ho un progetto per un
lavoro a __________. Per
questo progetto, mi serviva un consiglio da parte di una persona pratica per
lavori manuali. Ho quindi deciso di chiedere aiuto ad un mio conoscente, tale AP
1, visto che
anche lui nel medesimo periodo si trovava in Ticino. Se ricordo bene era
venerdì 31.05.2013 oppure sabato 01.06.2013, più probabile venerdì.
Ci siamo
quindi trovati direttamente sul terreno di __________ per discutere del mio
progetto.” (AI 1, VI BBB2
13 luglio 2013 pag. 2 n. 30-37).
Secondo BBB2, l’incontro sarebbe avvenuto solo fra lui e
l’appellante. AAA1, quindi, non sarebbe stato a __________, giacché AP 1
sarebbe passato a prenderlo solo sul tragitto verso il __________, dopo
l’invito di BBB2 a visitare la sua proprietà:
“ Dopo aver finito, l'ho invitato a
venire a vedere la mia casa a __________. Durante il tragitto fra __________ e __________,
AP 1 ha avuto un contatto telefonico con una persona. AP 1 ha quindi invitato
questa persona ad unirsi a noi. AP 1, durante il tragitto fra __________ e __________,
si è fermato per caricare in auto questa persona.” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 2
n. 37-41).
Tragitto che BBB2 sostiene non aver coperto in auto con AP 1,
bensì con i mezzi pubblici. Tant’è che lui si sarebbe già trovato sul suo
terreno nel __________ a lavorare, ossia a piantare paletti, quando AP 1 e AAA1
sono giunti sul posto.
Ciò che suscita qualche perplessità relativamente ai rispettivi
tempi di percorso, dal momento che si dovrebbe presupporre che BBB2,
utilizzando i mezzi pubblici, ossia bus, battello, auto postale, sia comunque
giunto alla sua proprietà con tanto anticipo da poter cominciare a piantare
paletti prima che AP 1, spostandosi in automobile, vi arrivasse in compagnia di
AAA1:
“ Entrambi si sono poi presentati a
casa mia. Preciso che io il tragitto l'ho percorso da solo con i mezzi
pubblici, mentre AP 1 con la sua auto.
Sono
arrivati a casa mia mentre io stavo eseguendo dei lavori a casa mia, più
precisamente stavo posando dei paletti per un recinto nel mio giardino.” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag.
Considerandi
2.
n. 41-45).
È a questo punto, secondo la versione di BBB2, che avrebbe avuto
luogo il siparietto in cui AP 1 e AAA1 lo avrebbero deriso per come stava
piantando i paletti. Dopodiché i tre sono andati a pranzo insieme per poi
tornare alla proprietà, dove BBB2 ha informato AP 1 e AAA1 sui lavori che stava
svolgendo. Infine, partiti i due ospiti, BBB2 sarebbe rimasto da solo nella sua
proprietà e sarebbe rientrato l’indomani, domenica sera, a Basilea:
“ A quel punto, AP 1 e questa persona
che mi è stata presentata quale "__________", hanno iniziato a
prendermi in giro poiché stavo posando i paletti non in modo conforme.
Ho quindi
lasciato il mio lavoro fermo e siamo poi andati tutti e tre a __________ per
fare pranzo.
Dopo aver
mangiato, siamo tornati al mio giardino e ho raccontato a loro che dovevo far
tagliare degli alberi e avrei atteso con il recinto fino al termine dei lavori
compiuti dai giardinieri per il taglio delle piante. lo sono rimasto solo a
casa mia, mentre AP 1 e __________ se ne sono andati. Domenica sera, il
02.06
, sono poi rientrato a casa mia a Basilea.” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 2
n. 46-50, pag. 3 n. 1-5).
4.5
Confrontato con le
versioni degli altri due, BBB2 aggiusta in parte il tiro. Se da un lato afferma
di non ricordare di essersi spostato da __________ al __________ in auto con AP
1, né di essere passato da __________ a prendere AAA1, dall’altro anticipa la
sua partenza per Basilea di un giorno, ammettendo di esservi tornato in auto
con AP 1 (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n. 39-41) e aggiungendo che la
decisione di ripartire con AP 1 sarebbe stata “abbastanza casuale ed
immediata” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n. 47-48).
Pur precisando di ben ricordare che quel giorno AAA1 non ha
lavorato al recinto in sua presenza, BBB2 ammette che questi gli ha, sì,
mostrato come poteva eseguire un lavoro migliore, naturalmente di sua spontanea
volontà, senza che glielo si chiedesse (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n.
43-46), ciò che in un primo momento non aveva menzionato.
Da notare ancora come BBB2 dichiari che, oltre ad avergli prestato
gli attrezzi per i lavori di recinzione (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n.
1-5), AP 1 si è anche offerto di dargli una mano con tali lavori, senza
tuttavia fissare una data precisa (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 5 n. 5-6),
cosa a cui quest’ultimo non ha mai accennato.
La situazione al momento
della partenza di AP 1 e BBB2 per Basilea è, poi, assai nebulosa. BBB2 afferma
più volte di essere sicuro che AAA1 non è rimasto sul suo terreno, tanto meno a
lavorare (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n. 41-42, 48-49, pag. 5 n. 1-2). AP
1, al contrario, afferma che al momento della loro partenza AAA1 “è rimasto
da solo a __________” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013
pag. 3 n. 6-7) e, in occasione dell’interrogatorio durante il dibattimento di
primo grado, addirittura ammette implicitamente che AAA1 è rimasto sul posto
per continuare a lavorare:
“ A Basilea con lei è andato anche l'architetto
BBB2 dopo questi fatti?”
“Si.”
“Quanto
tempo è durato l'intervento di AAA1 da lei visto?”
“Ha
posizionato tre o quattro paletti togliendoli dal terreno siccome mal posati e
li ha rimessi in ordine posizionati bene. lo sono rimasto lì per visionare la
proprietà.”
“Quanto
tempo è rimasto a vedere la proprietà?”
“Circa 45
minuti,”
“AAA1
stava lavorando durante questi 45 minuti?”
“Si, ha
posizionato quattro paletti con la mazza.”
“BBB2
conosce il AAA1?”
“BBB2
l'ha conosciuto quel giorno.”
“Perché
ha continuato a lavorare anche quando siete partiti?”
“Non lo
so.” (VI dib. AP 1 8
luglio 2014 pag. 2)
Anche per quanto riguarda i loro rapporti personali e professionali,
e in particolare rispetto al fantomatico progetto di __________, AP 1 e BBB2
risultano contraddittori. AP 1 lo designa come un progetto immobiliare “suo”,
che “ha in ballo” lui, e al quale lavora con BBB2 (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013
pag. 2 n. 36, 40-43, pag. 4 n. 10-11). Salvo poi contraddirsi rispetto a quanto
appena affermato, quando, cercando una ragione plausibile per cui AAA1 avrebbe
deliberatamente rilasciato dichiarazioni compromettenti per lui e non per BBB2,
attribuisce a quest’ultimo il potere di decidere su un’eventuale collaborazione
di AAA1 a tale progetto:
“ Inoltre voglio aggiungere che posso
presumere che AAA1 abbia evitato di coinvolgere l'architetto BBB2, sperando in
una sua futura collaborazione con lui per il progetto di __________. Per tale
motivo ha coinvolto me. Questa è comunque una mia supposizione.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 4
n. 26-29)
Questa contraddizione si rivelerà in modo ancora più evidente in
occasione del dibattimento di primo grado, quando il ruolo di BBB2 nel progetto
di __________ si è ridotto ad una semplice valutazione (VI dib. AP 1 8 luglio
2014.
pag. 2) e AP 1, interrogato sui rapporti che aveva con BBB2 al momento dei
fatti, ha dichiarato inoltre: “Lo conosco perché aveva già
lavorato per me.” (VI dib. AP 1 8 luglio 2014 pag.
2.
E si noti anche che il progetto in questione, da progetto immobiliare, si è
improvvisamente trasformato nell’acquisizione della gestione di un albergo (VI
dib. AP 1 8 luglio 2014 pag. 1, 2).
BBB2, invece, come già visto, indica il progetto di __________
come suo e dichiara che era lui quello che aveva bisogno di “un consiglio da
parte di una persona pratica per lavori manuali”, motivo per il quale si è,
appunto, rivolto a AP 1 (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 2 n. 30-37).
Per il resto, quanto al motivo per cui lunedì 3 giugno 2013 AAA1 è
stato effettivamente trovato dalla polizia sul terreno a lavorare, AP 1 lascia
intendere che sarebbe stato BBB2, a sua insaputa, ad accordarsi con AAA1 e che
questi lo ha poi coinvolto, lasciando fuori BBB2, per salvaguardare le sue
possibilità di lavorare per quest’ultimo a __________ (AI 1, VI AP 1 14 giugno
2013.
pag. 3 n. 47-49, pag. 4 n. 14-16).
BBB2, invece, lascia intendere che AP 1 potrebbe aver voluto
fargli un piacere, una sorpresa, chiedendo a AAA1 di finire i lavori di
recinzione (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 3 n. 12-14, pag. 5 n. 26-28).
5.
Da quanto precede
risulta, dunque, chiaro che le versioni di AP 1 e di BBB2 - che pur dovevano
essere logiche e coerenti tra loro, al punto da costituire una sola versione
dei fatti da opporre a quella di AAA1 - presentano, invece, una serie di
incoerenze, contraddizioni e nebulosità proprio rispetto agli aspetti sui quali
avrebbe dovuto basarsi una seria alternativa alla versione dei fatti fornita da
AAA1.
AP 1 e BBB2, di
conseguenza, non sono in alcun modo credibili quando pretendono che AAA1, senza
alcun ordine o accordo, avrebbe iniziato a piantar paletti di recinzione
esclusivamente per dare una dimostrazione della sua perizia e che tale
dimostrazione si sia tenuta non solo venerdì 31 maggio 2013, ma anche lunedì 3
giugno 2013, in assenza sia di BBB2 che di AP 1. Si noti, d’altronde, come una
tale eventualità sia già di per sé poco verosimile, a prescindere dalla
credibilità del suo propugnatore.
6.
AAA1, di contro,
fornisce una versione in sé credibile. Essa è lineare, scevra di particolari
contraddizioni e ragionevolmente compatibile con l’esperienza generale secondo
cui nessuno, di principio, fornisce delle prestazioni lavorative senza un
previo accordo (in particolare, sulla remunerazione del lavoro prestato), quale
che esso sia. Essa sfocia anche in modo lineare e coerente nell’unico elemento
oggettivo presente agli atti, ossia che quel lunedì 3 giugno 2013 AAA1 si
trovava effettivamente su quel terreno a svolgere quei lavori di recinzione,
quando vi è stato trovato dalla polizia (AI 1, Rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 29 luglio 2013, pag. 1 seg.).
La probabile confusione
fra __________ e __________, in occasione della prima telefonata con AP 1 (AI
1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 4 n. 1-4), non pregiudica in alcun modo la
sostanziale credibilità delle dichiarazioni di AAA1. Da un lato, non si può
escludere categoricamente, ritenuta la credibilità di AP 1, che in quella
telefonata si sia effettivamente parlato di un lavoro da svolgere anche a __________.
Dall’altro, ha senz’altro maggior importanza la seconda telefonata, avvenuta il
30.
maggio 2013, giorno precedente i fatti, quando gli accordi sono diventati
concreti in vista del giorno seguente e dove il discorso verteva
inequivocabilmente sui “lavori da terminare nella zona del __________”
(AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 33-36).
Va anche rilevato, come
correttamente valutato dal primo giudice, che dagli atti non emerge alcun
elemento che faccia pensare che AAA1 avesse dei motivi per mentire coinvolgendo
ingiustamente AP 1.
Ritenuta, quindi, la
versione dei fatti data da AAA1, è accertato che questi ha svolto, sia venerdì
31.
maggio che lunedì 3 giugno 2013, lavori di giardinaggio, piantando paletti
di recinzione, secondo accordi presi con l’appellante. Anche se un compenso non
era stato esplicitamente quantificato, AAA1 si aspettava, comunque, una
retribuzione da parte dell’appellante. L’appellante, che è un imprenditore, conosceva
AAA1 e sapeva che questi era cittadino straniero e non era domiciliato in
Svizzera.
7.
Accertati i fatti di
cui sopra, è dunque pacifica la realizzazione degli elementi oggettivi e
soggettivi dell’infrazione prevista all’art. 117 cpv. 1 LStr in accordo ai
principi giurisprudenziali citati nella querelata sentenza, a cui si rimanda
(consid. 8 segg.). In particolare, non v’è dubbio che l’attività svolta da AAA1
costituisca un’attività lucrativa, già solo per il fatto che si tratta di
un’attività normalmente esercitata dietro compenso (cfr. art. 11 cpv. 2 LStr).
Né vi è dubbio che l’appellante abbia impiegato AAA1 in qualità di datore di
lavoro ai sensi dell’art. 117 cpv. 1 LStr. Neppure può essere posto in dubbio
che, perlomeno, il requisito del dolo eventuale sia adempiuto (art. 12 cpv. 2
CP), dal momento che l’appellante, imprenditore nel settore edile,
rispettivamente nel settore alberghiero - quindi non certo digiuno di impiego
di personale, segnatamente straniero - conosceva AAA1 e la sua situazione, per
cui, impiegandolo senza sincerarsi che avesse un regolare permesso, ha per lo
meno corso deliberatamente il rischio che questi lavorasse senza esservi
autorizzato.
Le censure con cui
l’appellante contesta al primo giudice un accertamento dei fatti errato e
un’errata applicazione del diritto vanno, dunque, respinte. Anche
l’applicazione del principio “in dubio pro reo” è invocata a torto
dall’appellante e va respinta, dal momento che gli accertamenti effettuati non
lasciano spazio ad alcun ragionevole dubbio in merito alla realizzazione
dell’infrazione.
Da quanto precede discende
che, a conferma della sentenza di primo grado, AP 1 va riconosciuto autore
colpevole di impiego di stranieri non autorizzati ad esercitare un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 117 cpv. 1 LStr.
8.
Per quel che
riguarda la commisurazione della pena giusta l’art. 47 CP, questa Corte ritiene condivisibili le valutazioni operate dal primo giudice e le sue
conclusioni (consid. 13 della querelata sentenza).
È, pertanto, confermata la
condanna dell’appellante AP 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere
di fr.120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e alla
multa di fr. 300.- con pena sostituiva, in caso di mancato pagamento,
fissata a 2 giorni.
9.
Vista la conferma
della sentenza impugnata, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi
CHF 700.00, sono posti a carico dell’appellante soccombente.
Gli oneri processuali del
giudizio d’appello, per complessivi CHF 1’000.-, sono pure integralmente
posti a carico dell’appellante soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,
11, 117 cpv. 1 LStr
12 cpv. 2, 34 segg., 42
segg., 47, CP,
32 cpv. 1
Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere
impiegato, il 31 maggio e il 3 giugno 2013 a __________, il cittadino bulgaro AAA1, sprovvisto dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa
in Svizzera.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 1'200.- (milleduecento).
1.2.1.1. L’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) per il
procedimento di primo grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.