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Decisione

17.2014.183

Valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’imputato e di altri partecipanti al procedimento. Conferma della condanna per impiego di stranieri sprovvisti di permesso

2 aprile 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i loro rapporti pregressi, le dichiarazioni dell’appellante e di AAA1

sostanzialmente coincidono.

Essi si sono conosciuti un anno, rispettivamente due o tre anni

prima, in occasione della compravendita di un’automobile. Da allora AAA1 chiama

l’appellante quando si trova in Svizzera, per informarsi se vi siano altre

automobili da acquistare e per trovarsi a bere o mangiare qualcosa insieme,

cosa che ha fatto anche qualche giorno prima dei fatti, il 26 o 27 maggio 2013

(AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 48 seg., pag. 4 n. 1 seg.; AI 1, VI AP

1 14 giugno 2013 pag. 2 n. 26-36).

Il 30 maggio 2013, è AP 1 a chiamare AAA1, prima di partire per il

Ticino (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 33; AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013

pag. 2 n. 36 seg.).

4. Sul contenuto delle

due telefonate e, poi, sulla dinamica dei fatti, le versioni divergono, invece,

radicalmente.

4.1. Riguardo alla prima

telefonata, quella da lui effettuata qualche giorno prima, AAA1 dichiara:

“ […] io avevo chiamato il AP 1 per

informarlo che ero in Svizzera e che volevo salutarlo. Durante la discussione

mi diceva che aveva un lavoro da fare nella zona di __________ e mi chiedeva se

potevo dargli una mano. lo ho accettato molto volentieri.” (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 4

n. 1-4).

Queste le dichiarazioni di AAA1 sulla seconda telefonata:

“ Giovedì 30.05.2013 mi contattava

tale AP 1 […], siccome doveva terminare dei lavori nella zona del __________.

Ci siamo messi d'accordo che venerdì scorso mi sarebbe passato a prendere da

mio zio a __________.” (AI

1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 33-36).

Esponendo i fatti avvenuti nei giorni 31 maggio e 3 giugno 2013, AAA1

si esprime così:

“ Effettivamente quel giorno alle ore

08.00 [sc. AP 1] raggiungeva il domicilio di mio zio e con lui ci siamo recati

al cantiere dove sono stato fermato oggi. Il venerdì scorso ho lavorato tutta

la mattina con lui poi abbiamo smesso. Mi diceva se potevo andare in quel

cantiere anche oggi. In effetti questa mattina mi sono recato da solo, prima

con il battello e poi con il postale fino a __________ dove ho continuato i

lavori di recinzione. Questo pomeriggio durante un controllo della polizia non

ho potuto esibire alcun permesso di lavoro e per tale fatto sono stato tradotto

presso gli scriventi uffici per quanto del caso.” (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3

n. 37-44).

Ad ulteriori domande puntuali risponde:

“ Mi si chiede se è la prima volta che

lavoro per il AP 1 e rispondo di sì.

Mi viene

chiesto se abbiamo pattuito un compenso e rispondo di no. Di sicuro qualche

cosa mi avrebbe dato ma di preciso non abbiamo pattuito niente. Di preciso il

lavoro doveva terminare oggi o al massimo domani.

Mi si

chiede se è la prima volta che lavoro senza permesso in Svizzera e rispondo di

no. Nel lontano 2004 sono stato fermato per il medesimo fatto presso un cantiere

che mi si dice essere a __________. Dopo non ho più lavorato sino a venerdì

scorso.

Mi si

chiede se ero al corrente che in Svizzera necessita un permesso di lavoro per

un'attività lavorativa e rispondo di sì.

Mi si

chiede come mai ho lavorato e rispondo perché avevo bisogno di denaro.” (AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 4

n. 6-20).

4.2. AP 1, dal canto suo,

nega di aver mai offerto alcun lavoro a AAA1 in occasione delle telefonate,

anche perché non avrebbe avuto alcun lavoro da svolgere né a __________ né nel __________.

Afferma a più riprese che si trattava solamente di andare a pranzo

insieme:

“ Essendo che dovevo scendere in

Ticino per altri progetti miei privati, ho deciso chiamarlo per vederci e

mangiare qualcosa insieme.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 2 n. 36-37);

“ Da parte mia ripeto che l'ho

chiamato solo per trovarci a mangiare insieme, cosa che abbiamo già fatto altre

volte in passato. Non gli ho mai chiesto di venire ad aiutarmi a lavorare. Non

è neppure vero che ho dei lavori da eseguire in __________.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 3

n. 32-35);

“ Ammetto che ci siamo sentiti al

telefono, ma non gli ho mai chiesto di aiutarmi per dei lavori. Inoltre a __________,

come anche in __________, non ho alcun lavoro da fare. Ribadisco che l'unico

progetto che ho in ballo al momento, ancora da attuare, si trova a __________.”

(AI 1, VI AP 1 14

giugno 2013 pag. 4 n. 8-11).

“ Per strada l'ho chiamato per andare

a prenderlo e andare a pranzo assieme. Non ci sentiamo per amicizia, ma perché

lui esporta automobili e io gli do delle informazioni. L'ho chiamato

semplicemente per il pranzo quella volta.” (VI dib. AP 1 8 luglio 2014 pag. 1).

Dichiarazione, quest’ultima, dalla quale risulta peraltro

chiaramente come per l’appellante stesso il suo rapporto con AAA1 sia

prevalentemente d’affari, per cui egli risulta malvenuto quando contesta un

accertamento in tal senso del primo giudice (motivazione d’appello 26 gennaio

2013, n. 8 pag. 8).

4.3. Per quanto riguarda

quanto successo il 31 maggio 2013, AP 1 sostiene essere passato a prendere AAA1

a __________, presso il di lui zio, e di essere, a quel momento, già in

compagnia dell’architetto BBB2. I tre si sarebbero, quindi, recati a __________,

dove AP 1 aveva, a suo dire, un progetto immobiliare al quale lavorava con BBB2.

I tre sarebbero, poi, andati a pranzo nel __________. Dopo pranzo, sempre in

tre, si sarebbero spostati sul terreno di BBB2, dove AAA1 avrebbe, di sua

iniziativa, dato dimostrazione di come si piantano i paletti. AP 1 e BBB2

sarebbero, poi, ripartiti per tornare a Basilea, lasciando AAA1 sul posto:

“ AI mio arrivo in Ticino, mi sono

recato a __________ e l'ho preso a bordo della mia auto. Preciso che oltre me,

vi era pure l'architetto con il quale sto lavorando ad un progetto immobiliare,

BBB2. Appena preso a bordo __________, ci siamo recati a __________ dove

appunto ho in ballo questo progetto. Dopo aver fatto le misurazioni che

necessitavo, ci siamo recati tutti e tre a pranzo a __________.

Dopo aver

mangiato, ci siamo recati presso un terreno di proprietà dell'architetto BBB2,

che si trova a __________. In questo luogo, BBB2 ci ha mostrato che stava

eseguendo dei lavori di recinzione che stava eseguendo lui personalmente. In

quel momento __________ ha voluto far notare che non stava lavorando bene. Ha

quindi voluto fargli vedere come si faceva a fare un lavoro migliore. Ha quindi

iniziato a piantare dei paletti di castagno nel terreno. In quel momento ero presente pure io.

Ricordo che era venerdì 31.05.2013.

Voglio precisare

che io non ho lavorato in alcun modo e mi sono limitato a guardare BBB2 e __________

che discutevano e lavoravano. Dopo questi fatti, io con BBB2 siamo ripartiti

per rientrare a Basilea, mentre __________ è rimasto da solo a __________.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 2

n. 39-50, pag. 3 n. 1-7).

4.4. Contrariamente a

quanto sostenuto dall’appellante, la versione di BBB2 differisce, su molti

punti, sensibilmente da quella di AP 1.

Prima di tutto, BBB2

afferma che l’incontro con AP 1 è avvenuto direttamente a __________, dove egli

già si trovava, per un progetto suo e non di AP 1, come da questo sostenuto:

“ […] attualmente ho un progetto per un

lavoro a __________. Per

questo progetto, mi serviva un consiglio da parte di una persona pratica per

lavori manuali. Ho quindi deciso di chiedere aiuto ad un mio conoscente, tale AP

1, visto che

anche lui nel medesimo periodo si trovava in Ticino. Se ricordo bene era

venerdì 31.05.2013 oppure sabato 01.06.2013, più probabile venerdì.

Ci siamo

quindi trovati direttamente sul terreno di __________ per discutere del mio

progetto.” (AI 1, VI BBB2

13 luglio 2013 pag. 2 n. 30-37).

Secondo BBB2, l’incontro sarebbe avvenuto solo fra lui e

l’appellante. AAA1, quindi, non sarebbe stato a __________, giacché AP 1

sarebbe passato a prenderlo solo sul tragitto verso il __________, dopo

l’invito di BBB2 a visitare la sua proprietà:

“ Dopo aver finito, l'ho invitato a

venire a vedere la mia casa a __________. Durante il tragitto fra __________ e __________,

AP 1 ha avuto un contatto telefonico con una persona. AP 1 ha quindi invitato

questa persona ad unirsi a noi. AP 1, durante il tragitto fra __________ e __________,

si è fermato per caricare in auto questa persona.” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 2

n. 37-41).

Tragitto che BBB2 sostiene non aver coperto in auto con AP 1,

bensì con i mezzi pubblici. Tant’è che lui si sarebbe già trovato sul suo

terreno nel __________ a lavorare, ossia a piantare paletti, quando AP 1 e AAA1

sono giunti sul posto.

Ciò che suscita qualche perplessità relativamente ai rispettivi

tempi di percorso, dal momento che si dovrebbe presupporre che BBB2,

utilizzando i mezzi pubblici, ossia bus, battello, auto postale, sia comunque

giunto alla sua proprietà con tanto anticipo da poter cominciare a piantare

paletti prima che AP 1, spostandosi in automobile, vi arrivasse in compagnia di

AAA1:

“ Entrambi si sono poi presentati a

casa mia. Preciso che io il tragitto l'ho percorso da solo con i mezzi

pubblici, mentre AP 1 con la sua auto.

Sono

arrivati a casa mia mentre io stavo eseguendo dei lavori a casa mia, più

precisamente stavo posando dei paletti per un recinto nel mio giardino.” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag.

Considerandi

2.

n. 41-45).

È a questo punto, secondo la versione di BBB2, che avrebbe avuto

luogo il siparietto in cui AP 1 e AAA1 lo avrebbero deriso per come stava

piantando i paletti. Dopodiché i tre sono andati a pranzo insieme per poi

tornare alla proprietà, dove BBB2 ha informato AP 1 e AAA1 sui lavori che stava

svolgendo. Infine, partiti i due ospiti, BBB2 sarebbe rimasto da solo nella sua

proprietà e sarebbe rientrato l’indomani, domenica sera, a Basilea:

“ A quel punto, AP 1 e questa persona

che mi è stata presentata quale "__________", hanno iniziato a

prendermi in giro poiché stavo posando i paletti non in modo conforme.

Ho quindi

lasciato il mio lavoro fermo e siamo poi andati tutti e tre a __________ per

fare pranzo.

Dopo aver

mangiato, siamo tornati al mio giardino e ho raccontato a loro che dovevo far

tagliare degli alberi e avrei atteso con il recinto fino al termine dei lavori

compiuti dai giardinieri per il taglio delle piante. lo sono rimasto solo a

casa mia, mentre AP 1 e __________ se ne sono andati. Domenica sera, il

02.06

, sono poi rientrato a casa mia a Basilea.” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 2

n. 46-50, pag. 3 n. 1-5).

4.5

Confrontato con le

versioni degli altri due, BBB2 aggiusta in parte il tiro. Se da un lato afferma

di non ricordare di essersi spostato da __________ al __________ in auto con AP

1, né di essere passato da __________ a prendere AAA1, dall’altro anticipa la

sua partenza per Basilea di un giorno, ammettendo di esservi tornato in auto

con AP 1 (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n. 39-41) e aggiungendo che la

decisione di ripartire con AP 1 sarebbe stata “abbastanza casuale ed

immediata” (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n. 47-48).

Pur precisando di ben ricordare che quel giorno AAA1 non ha

lavorato al recinto in sua presenza, BBB2 ammette che questi gli ha, sì,

mostrato come poteva eseguire un lavoro migliore, naturalmente di sua spontanea

volontà, senza che glielo si chiedesse (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n.

43-46), ciò che in un primo momento non aveva menzionato.

Da notare ancora come BBB2 dichiari che, oltre ad avergli prestato

gli attrezzi per i lavori di recinzione (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n.

1-5), AP 1 si è anche offerto di dargli una mano con tali lavori, senza

tuttavia fissare una data precisa (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 5 n. 5-6),

cosa a cui quest’ultimo non ha mai accennato.

La situazione al momento

della partenza di AP 1 e BBB2 per Basilea è, poi, assai nebulosa. BBB2 afferma

più volte di essere sicuro che AAA1 non è rimasto sul suo terreno, tanto meno a

lavorare (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 4 n. 41-42, 48-49, pag. 5 n. 1-2). AP

1, al contrario, afferma che al momento della loro partenza AAA1 “è rimasto

da solo a __________” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013

pag. 3 n. 6-7) e, in occasione dell’interrogatorio durante il dibattimento di

primo grado, addirittura ammette implicitamente che AAA1 è rimasto sul posto

per continuare a lavorare:

“ A Basilea con lei è andato anche l'architetto

BBB2 dopo questi fatti?”

“Si.”

“Quanto

tempo è durato l'intervento di AAA1 da lei visto?”

“Ha

posizionato tre o quattro paletti togliendoli dal terreno siccome mal posati e

li ha rimessi in ordine posizionati bene. lo sono rimasto lì per visionare la

proprietà.”

“Quanto

tempo è rimasto a vedere la proprietà?”

“Circa 45

minuti,”

“AAA1

stava lavorando durante questi 45 minuti?”

“Si, ha

posizionato quattro paletti con la mazza.”

“BBB2

conosce il AAA1?”

“BBB2

l'ha conosciuto quel giorno.”

“Perché

ha continuato a lavorare anche quando siete partiti?”

“Non lo

so.” (VI dib. AP 1 8

luglio 2014 pag. 2)

Anche per quanto riguarda i loro rapporti personali e professionali,

e in particolare rispetto al fantomatico progetto di __________, AP 1 e BBB2

risultano contraddittori. AP 1 lo designa come un progetto immobiliare “suo”,

che “ha in ballo” lui, e al quale lavora con BBB2 (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013

pag. 2 n. 36, 40-43, pag. 4 n. 10-11). Salvo poi contraddirsi rispetto a quanto

appena affermato, quando, cercando una ragione plausibile per cui AAA1 avrebbe

deliberatamente rilasciato dichiarazioni compromettenti per lui e non per BBB2,

attribuisce a quest’ultimo il potere di decidere su un’eventuale collaborazione

di AAA1 a tale progetto:

“ Inoltre voglio aggiungere che posso

presumere che AAA1 abbia evitato di coinvolgere l'architetto BBB2, sperando in

una sua futura collaborazione con lui per il progetto di __________. Per tale

motivo ha coinvolto me. Questa è comunque una mia supposizione.” (AI 1, VI AP 1 14 giugno 2013 pag. 4

n. 26-29)

Questa contraddizione si rivelerà in modo ancora più evidente in

occasione del dibattimento di primo grado, quando il ruolo di BBB2 nel progetto

di __________ si è ridotto ad una semplice valutazione (VI dib. AP 1 8 luglio

2014.

pag. 2) e AP 1, interrogato sui rapporti che aveva con BBB2 al momento dei

fatti, ha dichiarato inoltre: “Lo conosco perché aveva già

lavorato per me.” (VI dib. AP 1 8 luglio 2014 pag.

2.

E si noti anche che il progetto in questione, da progetto immobiliare, si è

improvvisamente trasformato nell’acquisizione della gestione di un albergo (VI

dib. AP 1 8 luglio 2014 pag. 1, 2).

BBB2, invece, come già visto, indica il progetto di __________

come suo e dichiara che era lui quello che aveva bisogno di “un consiglio da

parte di una persona pratica per lavori manuali”, motivo per il quale si è,

appunto, rivolto a AP 1 (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 2 n. 30-37).

Per il resto, quanto al motivo per cui lunedì 3 giugno 2013 AAA1 è

stato effettivamente trovato dalla polizia sul terreno a lavorare, AP 1 lascia

intendere che sarebbe stato BBB2, a sua insaputa, ad accordarsi con AAA1 e che

questi lo ha poi coinvolto, lasciando fuori BBB2, per salvaguardare le sue

possibilità di lavorare per quest’ultimo a __________ (AI 1, VI AP 1 14 giugno

2013.

pag. 3 n. 47-49, pag. 4 n. 14-16).

BBB2, invece, lascia intendere che AP 1 potrebbe aver voluto

fargli un piacere, una sorpresa, chiedendo a AAA1 di finire i lavori di

recinzione (AI 1, VI BBB2 13 luglio 2013 pag. 3 n. 12-14, pag. 5 n. 26-28).

5.

Da quanto precede

risulta, dunque, chiaro che le versioni di AP 1 e di BBB2 - che pur dovevano

essere logiche e coerenti tra loro, al punto da costituire una sola versione

dei fatti da opporre a quella di AAA1 - presentano, invece, una serie di

incoerenze, contraddizioni e nebulosità proprio rispetto agli aspetti sui quali

avrebbe dovuto basarsi una seria alternativa alla versione dei fatti fornita da

AAA1.

AP 1 e BBB2, di

conseguenza, non sono in alcun modo credibili quando pretendono che AAA1, senza

alcun ordine o accordo, avrebbe iniziato a piantar paletti di recinzione

esclusivamente per dare una dimostrazione della sua perizia e che tale

dimostrazione si sia tenuta non solo venerdì 31 maggio 2013, ma anche lunedì 3

giugno 2013, in assenza sia di BBB2 che di AP 1. Si noti, d’altronde, come una

tale eventualità sia già di per sé poco verosimile, a prescindere dalla

credibilità del suo propugnatore.

6.

AAA1, di contro,

fornisce una versione in sé credibile. Essa è lineare, scevra di particolari

contraddizioni e ragionevolmente compatibile con l’esperienza generale secondo

cui nessuno, di principio, fornisce delle prestazioni lavorative senza un

previo accordo (in particolare, sulla remunerazione del lavoro prestato), quale

che esso sia. Essa sfocia anche in modo lineare e coerente nell’unico elemento

oggettivo presente agli atti, ossia che quel lunedì 3 giugno 2013 AAA1 si

trovava effettivamente su quel terreno a svolgere quei lavori di recinzione,

quando vi è stato trovato dalla polizia (AI 1, Rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 29 luglio 2013, pag. 1 seg.).

La probabile confusione

fra __________ e __________, in occasione della prima telefonata con AP 1 (AI

1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 4 n. 1-4), non pregiudica in alcun modo la

sostanziale credibilità delle dichiarazioni di AAA1. Da un lato, non si può

escludere categoricamente, ritenuta la credibilità di AP 1, che in quella

telefonata si sia effettivamente parlato di un lavoro da svolgere anche a __________.

Dall’altro, ha senz’altro maggior importanza la seconda telefonata, avvenuta il

30.

maggio 2013, giorno precedente i fatti, quando gli accordi sono diventati

concreti in vista del giorno seguente e dove il discorso verteva

inequivocabilmente sui “lavori da terminare nella zona del __________”

(AI 1, VI AAA1 03 giugno 2013 pag. 3 n. 33-36).

Va anche rilevato, come

correttamente valutato dal primo giudice, che dagli atti non emerge alcun

elemento che faccia pensare che AAA1 avesse dei motivi per mentire coinvolgendo

ingiustamente AP 1.

Ritenuta, quindi, la

versione dei fatti data da AAA1, è accertato che questi ha svolto, sia venerdì

31.

maggio che lunedì 3 giugno 2013, lavori di giardinaggio, piantando paletti

di recinzione, secondo accordi presi con l’appellante. Anche se un compenso non

era stato esplicitamente quantificato, AAA1 si aspettava, comunque, una

retribuzione da parte dell’appellante. L’appellante, che è un imprenditore, conosceva

AAA1 e sapeva che questi era cittadino straniero e non era domiciliato in

Svizzera.

7.

Accertati i fatti di

cui sopra, è dunque pacifica la realizzazione degli elementi oggettivi e

soggettivi dell’infrazione prevista all’art. 117 cpv. 1 LStr in accordo ai

principi giurisprudenziali citati nella querelata sentenza, a cui si rimanda

(consid. 8 segg.). In particolare, non v’è dubbio che l’attività svolta da AAA1

costituisca un’attività lucrativa, già solo per il fatto che si tratta di

un’attività normalmente esercitata dietro compenso (cfr. art. 11 cpv. 2 LStr).

Né vi è dubbio che l’appellante abbia impiegato AAA1 in qualità di datore di

lavoro ai sensi dell’art. 117 cpv. 1 LStr. Neppure può essere posto in dubbio

che, perlomeno, il requisito del dolo eventuale sia adempiuto (art. 12 cpv. 2

CP), dal momento che l’appellante, imprenditore nel settore edile,

rispettivamente nel settore alberghiero - quindi non certo digiuno di impiego

di personale, segnatamente straniero - conosceva AAA1 e la sua situazione, per

cui, impiegandolo senza sincerarsi che avesse un regolare permesso, ha per lo

meno corso deliberatamente il rischio che questi lavorasse senza esservi

autorizzato.

Le censure con cui

l’appellante contesta al primo giudice un accertamento dei fatti errato e

un’errata applicazione del diritto vanno, dunque, respinte. Anche

l’applicazione del principio “in dubio pro reo” è invocata a torto

dall’appellante e va respinta, dal momento che gli accertamenti effettuati non

lasciano spazio ad alcun ragionevole dubbio in merito alla realizzazione

dell’infrazione.

Da quanto precede discende

che, a conferma della sentenza di primo grado, AP 1 va riconosciuto autore

colpevole di impiego di stranieri non autorizzati ad esercitare un’attività

lucrativa ai sensi dell’art. 117 cpv. 1 LStr.

8.

Per quel che

riguarda la commisurazione della pena giusta l’art. 47 CP, questa Corte ritiene condivisibili le valutazioni operate dal primo giudice e le sue

conclusioni (consid. 13 della querelata sentenza).

È, pertanto, confermata la

condanna dell’appellante AP 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere

di fr.120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e alla

multa di fr. 300.- con pena sostituiva, in caso di mancato pagamento,

fissata a 2 giorni.

9.

Vista la conferma

della sentenza impugnata, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi

CHF 700.00, sono posti a carico dell’appellante soccombente.

Gli oneri processuali del

giudizio d’appello, per complessivi CHF 1’000.-, sono pure integralmente

posti a carico dell’appellante soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

11, 117 cpv. 1 LStr

12 cpv. 2, 34 segg., 42

segg., 47, CP,

32 cpv. 1

Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere

impiegato, il 31 maggio e il 3 giugno 2013 a __________, il cittadino bulgaro AAA1, sprovvisto dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa

in Svizzera.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti

a complessivi fr. 1'200.- (milleduecento).

1.2.1.1. L’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) per il

procedimento di primo grado.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.