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Decisione

17.2014.185

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 novembre 2015Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con scritto 13

luglio 2015, l’avv. DI 1 ha comunicato a questa Corte la sua volontà di

impugnare la menzionata decisione – nel merito, in nome del cliente, e in suo

nome relativamente alla tassazione della nota d’onorario - riconfermandosi “nei

contenuti dell’appello 17 ottobre/24 dicembre 2014 per quanto riguarda il

merito, rispettivamente nei contenuti del reclamo 10 febbraio 2015 per quanto

concerne la tassazione del difensore d’ufficio”.

L. Con osservazioni 28

luglio 2015, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma di quanto stabilito

dalla Pretura penale in merito alla tassazione della nota d’onorario.

Considerandi

in diritto

Potere cognitivo della

Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

1.

Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto

modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1

che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 398, n.

1, pag. 2998, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1;

cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766; cfr, per potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, STF

6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

2.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP,

op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Vol. 1, 2a edizione,

Basilea 2014, ad art 10 n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10

cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero

procedimento (Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in

Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez,

Procédure pénale suisse, 3a edizione, Zurigo 2011, n.1032 ad § 55, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et

n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF

6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF

6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

3.

Giusta l’art. 115 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri (in

seguito LStr) è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena

pecuniaria chiunque - fra l’altro - viola le prescrizioni in materia d’entrata

in Svizzera secondo l’art. 5 (lett. a) e soggiorna illegalmente in Svizzera,

segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a

permesso o del soggiorno autorizzato (lett. b).

L’art. 5 cpv. 1 lett. d LStr prevede che lo straniero che intende entrare in

Svizzera non deve essere oggetto di una misura di respingimento.

L’imputato: vita e precedenti penali

4.

AP 1 è

nato a __________ il __________ ed è cresciuto a __________ con la madre, __________,

cittadina germanica. Egli non ha mai conosciuto suo padre e ha una sorellastra

che abita in Germania e con cui non ha nessun rapporto (l’ha vista tre volte in

tutta la sua vita). Nonostante abbia sempre vissuto in Ticino e non parli la

lingua tedesca, l’imputato ha unicamente la cittadinanza germanica (cfr.

arringa difensiva, CV dell’imputato, scritto 25 ottobre 2013 di AP 1 all’UFM,

tutti allegati al verbale del dibattimento di primo grado, cfr. pure Rapporto

23.

novembre 2013 del Dr. __________ in doc. G allegato alla dichiarazione

d’appello).

La vita di AP 1 è stata caratterizzata da un lungo periodo di tossicodipendenza

che, oltre ad ostacolare il suo inserimento nel mondo del lavoro (cfr. al

riguardo il suo CV allegato al verbale del dibattimento di primo grado da cui

si evince che, dopo l’apprendistato di imbianchino, ha svolto solo alcuni

lavori saltuari), gli ha causato diversi problemi con la giustizia.

In particolare la Corte delle assise criminali lo ha condannato:

- il

14.

marzo 1995 ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi per infrazione e

contravvenzione alla LStup, per infrazione alla LDDS nonché per contravvenzione

alla LF sul trasporto pubblico;

- il

3.

ottobre 2000 ad una pena detentiva 3 anni per infrazione e contravvenzione

alla LStup e

- il

19.

novembre 2007 ad una pena detentiva 4 anni per infrazione e contravvenzione

alla LStup (cfr. AI 2 in inc. MP 2013.7502).

Dal 2010 egli intrattiene una relazione affettiva

con la signora __________, con la quale è intenzionato a contrarre matrimonio

(cfr. motivazione d’appello, pag. 9; dichiarazione __________ allegata allo

scritto 23 agosto 2013 dell’avv. DI 1 all’UFM in inc. MP 2013.7502).

Risultanze delle due inchieste a carico

dell’appellante

5.

In

data 5 ottobre 2009, a seguito delle menzionate condanne, l’UFM ha emesso nei

confronti di AP 1 un divieto d’entrata valido dal 5 ottobre 2009 al 31 dicembre

2099.

(cfr. scheda SIMIC Divieto d’entrata allegata all’AI 1 in inc. MP

2013.

).

6.

Il 16 agosto 2013 l’imputato si è presentato presso gli uffici della

Gendarmeria territoriale di Lugano per essere interrogato in merito ad

un’infrazione alla LCStr che, secondo gli inquirenti, egli aveva commesso nel

Canton Grigioni.

In quell’occasione egli ha dichiarato che, nell’ottobre 2009, una volta

lasciato il territorio svizzero, si è dapprima recato in Germania ed è poi

partito per il Messico, dove ha lavorato per 7 mesi come cuoco in un

ristorante. Egli ha, altresì, dichiarato di essere rientrato in Svizzera il 9

giugno 2010 e di avere, da quella data, soggiornato presso la madre a ________

(cfr. suo verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502, pag.

2-3).

Al termine dell’interrogatorio il prevenuto è stato invitato a lasciare il territorio

svizzero (cfr. verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502,

pag. 3).

7.

A seguito di queste risultanze, il Ministero pubblico ha aperto nei

confronti di AP 1 un procedimento penale sfociato nel DA n. 3969/2013

del 24 settembre 2013 di cui al consid. A.

8.

In data 23 agosto 2013, AP 1 ha presentato all’UFM un’istanza di

riesame della decisione di divieto di entrata in Svizzera, chiedendone la

sospensione immediata allo scopo di permettergli “di avere contatti regolari

con la propria madre gravemente malata, rispettivamente di poter contrarre

matrimonio e costruire una famiglia” (cfr. istanza allegata all’AI 4 in

inc. MP 2013.7502, pag. 2-3).

9.

Il 16 febbraio 2014, nell’ambito di un controllo presso il domicilio di

__________, la polizia cantonale constatava la presenza di AP 1. Interrogato, l’uomo

ha dichiarato di essere andato a vivere presso la madre poiché ella “soffre

di demenza senile e io sono l’unico che può aiutarla. Inoltre in Germania non

ho nessun parente e non saprei dove andare” (cfr. suo verbale 16 febbraio

2014.

allegato all’AI 1 in inc. MP 2014.1611, pag. 2).

Egli veniva, quindi, accompagnato presso il valico doganale di Gandria e fatto

uscire dal territorio svizzero (cfr. Rapporto di polizia, AI 1, in inc. MP 2014.1611).

10.

Visti questi ultimi sviluppi, il Ministero pubblico ha aperto un

secondo procedimento nei confronti dell’appellante che è sfociato nel DA n.

1402/2014 del 24 marzo 2014 di cui al consid. A.

11.

Il 19 marzo 2014, l’UFM ha respinto l’istanza di riesame inoltrata da AP

1.

il 23 agosto 2013. Tuttavia, “tenuto conto dell’insieme delle circostanze,

segnatamente del tempo trascorso dalle ultime infrazioni (…) e dopo un’accurata

ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco”, lo stesso Ufficio

ha deciso di limitare il divieto d’entrata al 4 gennaio 2020.

12.

Con

decisione 23 aprile 2015, il Tribunale amministrativo federale - determinandosi

sul ricorso interposto il 9 maggio 2014 da AP 1 - ha infine riformato la

decisione dell’UFM limitando il divieto d’entrata alla data di emanazione del

suo giudizio (cfr. doc. XXV in inc. CARP 17.2014.185).

Appello

13.

AP 1 - che non

contesta i fatti descritti nei due atti di accusa (cfr. suo verbale

d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1) né contesta

di avere realizzato i presupposti applicativi del reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr (cfr. motivazione d’appello, pag. 12 e

15) - postula in primo luogo l’applicazione alla fattispecie del motivo

d’impunità di cui all’art. 52 CP (punizione priva di senso), ciò che - a suo

dire - dovrebbe condurre all’abbandono del procedimento (motivazione d’appello,

pag. 4-7 e 14). Subordinatamente egli sostiene di avere agito in uno stato di necessità

ai sensi degli art. 17 e 18 CP (motivazione d’appello, pag. 14-19).

14.

L’art.

52.

CP sancisce che l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal

rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono

di lieve entità.

La norma è di natura imperativa: se le condizioni sono adempiute, l’autorità

competente deve rinunciare alla continuazione del procedimento in corso o

all’inflizione di una pena (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, pag. 1749; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2;

STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.2).

a. Per quanto riguarda,

innanzitutto, le conseguenze in caso di applicazione del citato disposto da

parte del giudice, l’appellante, nel suo gravame, richiama la sentenza CARP 17.2011.129 del 21 maggio 2012 in cui è stato stabilito,

sulla scorta della dottrina maggioritaria, che, in applicazione dell’art. 8

cpv. 4 CPP, anche i tribunali, e non solo il Ministero pubblico, devono pronunciare l’abbandono del procedimento (cfr. sentenza citata,

consid. 7.1.c).

b. L’evocata

giurisprudenza è stata superata dalla DTF 139 IV 220, nella quale l’Alta Corte,

smentendo l’opinione della dottrina maggioritaria, ha stabilito che, dopo la

promozione dell’accusa, il giudice non può decidere, sulla base dell’art. 8

CPP, l’abbandono del procedimento in presenza dell’ipotesi prevista dall’art.

52.

CP, dovendo egli invece pronunciarsi sull’accusa e, in caso di colpevolezza,

prescindere dalla punizione (cfr. DTF citata, consid. 3.4).

c. Da

quanto precede discende che, diversamente dall’opinione ricorsuale, anche

qualora fossero realizzati i presupposti applicativi dell’art. 52 CP, questa

Corte non potrebbe limitarsi a pronunciare l’abbandono del procedimento, ma

dovrebbe comunque prima determinarsi sulla colpevolezza dell’imputato e

rinunciare poi, in applicazione dell’art. 52 CP, all’inflizione di una pena.

Prima di esaminare l’applicazione al caso concreto del menzionato motivo

d’impunità, occorre dunque determinarsi sulle altre censure sollevate da AP 1

e, segnatamente, stabilire se egli deve essere prosciolto in applicazione degli

art. 17 e 18 cpv. 2 CP.

15.

Al riguardo AP 1, con riferimento ai certificati medici in atti,

sostiene di essersi introdotto sul territorio svizzero nonostante il divieto

dell’UFM, da un lato, allo scopo di fornire assistenza alla madre gravemente

malata e, dall’altro, al fine di preservare la sua salute psichica (minacciata

dal fatto che egli è costretto a lasciare l’unico luogo al mondo in cui ha dei

legami affettivi) nonché la sua dignità in quanto essere umano. Il diritto alla

vita privata e famigliare - spiega - costituisce un diritto costituzionale che

deve prevalere nei confronti della LStr (cfr. motivazione d’appello, pag. 14-18).

Con riferimento all’osservazione del pretore secondo cui - prima di entrare in

Svizzera - egli avrebbe dovuto formulare “una richiesta di sospensione del

divieto in atto nei suoi confronti” (cfr. sentenza impugnata, consid. 7,

pag. 6), l’appellante rileva come un tale agire non avrebbe permesso di

migliorare la sua situazione né quella della madre, ritenuto che l’UFM avrebbe

comunque “concesso unicamente dei sporadici permessi giornalieri” (cfr.

motivazione d’appello, pag. 18).

15.1

a. Sia l’art. 17 CP (stato di necessità esimente) che l’art. 18

CP (stato di necessità discolpante) presuppongono che l’autore abbia commesso

un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico

altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è

imminente se è attuale e concreto. Per quanto concerne l’impossibilità di

altrimenti evitare il pericolo, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale

federale hanno già avuto modo di osservare che essa implica una sussidiarietà

assoluta per rapporto a qualsiasi azione di salvaguardia del bene minacciato

che non leda o leda meno gravemente i beni giuridici di terzi (Donatsch/Tag,

Strafrecht I, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 233 e seg.; Seelmann, in Basler

Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 17, n. 7; STF

6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1.; STF 6S.529/2006 dell’8 febbraio

2007.

consid. 4; DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4). Il presupposto della

sussidiarietà deve essere esaminato in funzione delle circostanze concrete (STF

6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1.; DTF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4

consid. 1) ritenuto, in ogni caso, che il giudice penale, nel suo esame, deve

immedesimarsi nella situazione in cui si trovava l’autore nel momento del

pericolo e tenere debitamente in considerazione eventuali pressioni derivanti

dalla necessità di agire con sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 234

con riferimento alla DTF 75 IV 53).

b. L’art.

17.

si distingue dall’art. 18 CP a seconda del valore degli interessi in gioco.

L’atto necessario è lecito se il bene protetto è preponderante rispetto al bene

leso. Se il bene protetto e il bene leso sono, invece, d’importanza equivalente

o paragonabile, l’atto rimane illecito, ma lo stato di necessità è discolpante

e può condurre all’attenuazione o all’esenzione della pena (STF 6B_176/2010 del

31.

maggio 2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1 consid. 2b).

15.2

La censura dell’appellante è votata all’insuccesso.

In primo luogo, non risulta che l’entrata in Svizzera dell’appellante sia

avvenuta per preservare lo stato di salute della madre o il suo proprio stato

psichico. Emerge, infatti, dagli atti che la salute della donna, ancorché

precaria già nel 2009 (cfr. certificato medico 21 ottobre 2009 del dr. __________

allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502), si è aggravata solo nel corso del 2012

a causa dell’insorgere di una demenza senile (cfr. Rapporto del Dr. __________,

doc. G allegato alla dichiarazione d’appello, pag. 2) e che anche la condizione

depressiva dell’insorgente, pure presente da molti anni, si è drasticamente

deteriorata solo nel 2013 (cfr. Rapporto del Dr. __________, doc. G allegato

alla dichiarazione d’appello, pag. 2). Sia la salute dell’insorgente che quella

della madre si sono, dunque, aggravate quando le infrazioni erano già in essere

da parecchio tempo. Del resto, lo stesso l’appellante ha dichiarato dinanzi al

primo giudice di essere tornato in Svizzera non tanto per i suoi problemi

psichici o per prendersi cura della madre, ma piuttosto perché, al rientro

dall’esperienza in Messico, “non sapevo bene dove andare” (cfr.

suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).

Ma anche volendo - per ipotesi - ammettere l’esistenza di un pericolo imminente

per la salute dell’insorgente o per quella della madre, l’esistenza di uno

stato necessità deve comunque essere negata dal profilo della sussidiarietà.

Non va infatti dimenticato che la donna era sotto stretta e continua

osservazione da parte dei medici (cfr. al riguardo i numerosi certificati

medici in atti allegati all’AI 1 in inc. MP 2013.7502 e al verbale dib. di

primo grado) che, in caso di necessità, avrebbero potuto adottare gli

accorgimenti necessari per garantirle tutta l’assistenza del caso (ad esempio,

attivando i servizi assistenziali preposti, quali l’aiuto domiciliare, o

disponendo nei suoi confronti un ricovero presso un’adeguata struttura). Del

resto, lo stesso appellante, in occasione del dibattimento in Pretura penale,

ha spiegato che, nonostante la sua assenza, la madre, dopo un ricovero in

clinica, vive ancora a casa dove viene accudita da personale infermieristico

(cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado,

pag. 1). Senza voler minimizzare l’importanza che, per persone anziane o

ammalate, rappresenta il fatto di poter vivere accanto ai propri cari, non si

può qui ritenere che l’unica possibilità per preservare la salute della donna

fosse legata alla presenza costante del figlio al suo fianco.

Lo stesso discorso vale in relazione allo stato di salute psichico

dell’appellante. Anche in questo caso - con tutto il rispetto che si può avere

per un caso umanamente delicato - non è infatti possibile ritenere (al di là di

quanto indicato dal dott. __________, cfr. doc. G allegato alla dichiarazione

d’appello, pag. 2) che l’unica possibilità per preservare la salute psichica

dell’imputato fosse quella di vivere in Svizzera. AP 1 ha, infatti, dimostrato

di potersela cavare - seppur con tutte le difficoltà del caso - anche

all’estero (dopo la sua espulsione dalla Svizzera nel febbraio 2014 egli vive

in Italia presso amici, cfr. suo verbale d’interrogatorio allegato al verbale

dib. di primo grado, pag. 2). Inoltre, come spiegato dal suo patrocinatore al

dibattimento in Pretura penale, il fatto di non poter vivere in Svizzera, non

ha impedito la continuazione della sua relazione affettiva (iniziata nel 2010)

con __________ (cfr. arringa, pag. 2-3), elemento certamente importante per la

sua stabilità psico-emotiva.

Sempre dal profilo della sussidiarietà, aggiungasi che, come a ragione

osservato anche dal primo giudice, ben avrebbe dovuto l’imputato, prima di

entrare illegalmente in Svizzera, richiedere un salvacondotto alle autorità. La

circostanza secondo cui l’UFM avrebbe comunque “concesso unicamente dei

sporadici permessi giornalieri” rimane infatti una semplice affermazione di

parte che, non esclude, l’adozione da parte dello stesso ufficio di soluzioni

più favorevoli all’imputato (e alla madre) che meglio tenessero conto delle

specificità del caso concreto.

Non chiara e insufficientemente motivata è, invece, l’argomentazione relativa

alla dignità umana per la cui preservazione AP 1 sarebbe entrato in Svizzera.

Questa Corte può, pertanto, esimersi dal prendere posizione al riguardo e

limitarsi a ricordare che, per la dottrina, essa è messa in discussione da

situazioni ben più gravi di quella qui in esame (cfr. Seelman, in op. cit., ad

art. 17 n. 12).

16.

Ritenuta l’assenza dei

presupposti per ammettere l’esistenza di uno stato di necessità e considerato

che, come visto, l’imputato non contesta i fatti descritti nei due decreti

d’accusa, se ne conclude che egli - entrando in Svizzera e soggiornandovi

nonostante il divieto d’entrata emesso nei suoi confronti dall’UFM - ha

realizzato il reato di cui agli art. 115 cpv. 1 lett. a (in

combinazione con l’ art. 5 cpv. 1 lett. d) e b LStr.

Commisurazione della pena

17.

Ciò posto, passando

alla commisurazione della pena, occorre innanzitutto esaminare se, nel caso di

specie, sussistono gli estremi per riconoscere il motivo d’impunità di cui

all’art. 52 CP.

17.1

Al riguardo

l’appellante sostiene che, in concreto, l’applicazione del citato disposto si

giustifica considerata la lieve entità della sua colpa. In primo luogo - spiega

l’insorgente - egli ha agito per “motivi importanti ed onorevoli”,

segnatamente per occuparsi della madre affetta da demenza senile, patologia che

la rende “del tutto dipendente dall’assistenza di persone che le possono

stare costantemente vicine”. Secondariamente - rileva ancora AP 1 - la sua

colpa è mitigata dal fatto che egli è nato e cresciuto in Svizzera e che non ha

nessun legame con la Germania, paese del quale nemmeno conosce la lingua, per

cui egli deve forzatamente essere assimilato ad un cittadino svizzero. A mente

dell’insorgente concorre, infine, ad attenuare la sua colpa il corretto

atteggiamento processuale da lui tenuto in occasione dell’istruttoria e del

dibattimento, peraltro riconosciuto anche dal primo giudice.

Infine, l’appellante sostiene che anche le conseguenze del fatto sono di lieve

entità, ritenuto come egli potrà, a breve, soggiornare nuovamente nel suo paese

natale (cfr. motivazione d’appello, pag. 11-12).

17.2

a. La norma di cui all’art. 52 CP concerne

comportamenti relativamente irrilevanti che non meritano la severità e la

durezza della pena comminata (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, pag. 80; DTF 135 IV 130 consid.

5.3

; STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.2).

Tale disposto trova applicazione quando, sebbene le

condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé

adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene

successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche (DTF 135 IV 130 consid.

5.

).

Presupposti per l’esenzione dalla pena ai sensi

dell’art. 52 CP sono l’esiguità della colpa e delle conseguenze del fatto. Tali

due condizioni devono essere adempiute cumulativamente (Messaggio,

pag. 1748; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, in

Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, 3a edizione, ad art. 52, n. 19,

pag. 1078; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a

edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 52, n. 1, pag. 311;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna

2009, ad art. 52, n. 1, pag. 122; Killias/Kurth, Commentaire romand, CP I,

Basilea 2009, ad art. 52, n. 2, pag. 529).

b. L’intenzione del legislatore

nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si prescindesse da una sanzione

in tutti i casi bagatella. L’impunità entra, infatti, in considerazione solo

qualora non sussista alcuna esigenza punitiva. Anche di fronte a un

reato bagatella, l’abbandono del procedimento

giustificato dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto

può essere ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in

modo sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono

di lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e,

meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se

paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo

che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve,

pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale (DTF 135

IV 130 consid. 5.3.3; Riklin, in op. cit., ad art. 52, n. 20-22, pag. 1078-1079;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122; Trechsel/Pieth, op.

cit., ad art. 52, n. 2, pag. 312; cfr. anche Messaggio, pag. 1748-1749).

c. La

gravità della colpa del reo si apprezza in base ai criteri di commisurazione

della pena previsti dall’art. 47 CP. In tale valutazione non rientrano soltanto

i criteri dell’art. 47 cpv. 2 CP, bensì tutti gli elementi di rilevanza per la

commisurazione della pena, quindi anche gli elementi riferiti all’autore (Täterkomponenten)

quali la vita anteriore, i rapporti personali o il comportamento dopo i fatti.

Possono altresì essere prese in considerazione la violazione del principio di

celerità e circostanze attenuanti indipendenti dalla colpa dell’autore come

quella del lungo tempo trascorso dai fatti (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2 e 5.4;

STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.3; Riklin, in op. cit., ad art.

52, n. 15, pag. 1077; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 52, n. 2a, pag. 312).

Le “conseguenze del fatto” non comprendono

soltanto il risultato diretto dell’agire del reo ma tutti gli effetti provocati

dal suo comportamento. Le conseguenze del fatto devono sempre essere di lieve

entità. Conseguenze gravi non possono essere compensate da eventuali aspetti

che giocano a favore dell’accusato (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; STF

6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.3; cfr. anche Riklin, in op. cit., ad

art. 52, n. 15, pag. 1077-1078).

d. Già

precedentemente all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice

penale, il legislatore aveva trattato in maniera privilegiata casi lievi o

particolarmente lievi di singoli reati (cfr., ad esempio, i disposti degli art.

251.

cifra 2 CP, 100 cifra 1 seconda frase LCStr, 19a LStup). La giurisprudenza

ha sempre rinunciato ad una sanzione soltanto quando una pena, per quanto mite,

appare urtante poiché inadeguata alla colpa del reo (DTF 124 IV 184 consid. 3;

124.

IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV 126 consid. 2c; 106 IV

75.

consid. 2; STF 6S.123/2007 del 23 luglio 2007 consid. 4.3). Questa giurisprudenza

può essere considerata come linea guida per l’applicazione dell’art. 52 CP (DTF

135.

IV 130 consid. 5.3.4 e dottrina ivi citata).

17.3

In

concreto, questa Corte ritiene innanzitutto che la colpa di AP 1 - da leggere,

come visto, anche in funzione dei fattori legati all’autore - debba essere

considerata di lieve entità ai sensi dell’art. 52 CP.

Se è infatti vero che, dal profilo oggettivo, la sua colpa non appare

propriamente trascurabile (egli, nonostante il divieto d’entrata in Svizzera,

ha soggiornato presso la madre a ________, praticamente ininterrottamente, dal

9.

giugno 2010 al 16 febbraio 2014), è altrettanto vero che, esaminata dal

profilo soggettivo, la questione appare sotto una luce ben diversa. Egli -

entrando e soggiornando in Svizzera - non ha fatto altro che trattenersi nel

paese in cui è nato e ha sempre vissuto, ha frequentato le scuole, ha svolto

l’apprendistato e dove ha gli unici legami famigliari ed affettivi. Emblematico

al riguardo è il fatto che al pretore che gli chiedeva perché, tra il 2010 e il

2014, avesse sempre vissuto in Svizzera, egli ha risposto “non sapevo bene

dove andare” (cfr. suo verbale d’interrogatorio

allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1). Pure

emblematico è il fatto che egli non conosce il tedesco (ovvero la lingua

ufficiale della nazione di cui è cittadino), ma parla il dialetto ticinese

(cfr. scritto 23 agosto 2013 dell’avv. DI 1 al Dipartimento federale di

giustizia polizia, allegato all’AI 1 in inc. MP 2014.1611, pag. 2). Va poi

aggiunto che la lunga permanenza di AP 1 a __________ si spiega anche con la

sua volontà di accudire la madre affetta da diverse patologie, fra cui, dal

2012, da una demenza senile per la quale s’impone la costante presenza di

qualcuno al suo fianco per accudirla e supervisionare le terapie necessarie

(cfr. certificato medico 11 luglio 2014 del Dr. __________, allegato al verbale

dib. di primo grado). A mitigare la colpa dell’insorgente - ai sensi dell’art.

52.

CP - concorrono anche i fattori legati all’autore e, in particolare, la

circostanza secondo cui, dopo le diverse carcerazioni subite, l’appellante ha

concluso con successo un percorso di disintossicazione (cfr.

certificato medico 2 ottobre 2013 del dott. __________ e referto dei Servizi

diagnostici Synlab, allegati al verbale dib. di primo grado) ciò che fa ben sperare per un suo definitivo affrancamento dal mondo

dell’illegalità e per un suo reinserimento nel mondo del lavoro. Non va,

infine, dimenticato che egli ha sempre fornito piena collaborazione agli

inquirenti durante le due inchieste penali sfociate nei DA qui in esame.

Anche le conseguenze del fatto sono, in concreto, certamente di lieve entità.

Non risulta, infatti, che la presenza dell’appellante in Svizzera abbia causato

problemi di sorta: egli non ha lavorato abusivamente (cfr. suo verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502,

pag. 1) e si è sostanzialmente dedicato alle cure della madre malata. A ben

vedere, così facendo, egli ha addirittura sgravato lo Stato dalle sue

incombenze, ritenuto che, dopo la sua espulsione dalla Svizzera nel 2014, la

madre è stata dapprima ricoverata in una clinica e poi accudita a domicilio da

personale infermieristico (cfr. suo verbale

d’interrogatorio allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).

Visto quanto precede, la scrivente Corte ritiene che il comportamento di AP 1 -

ancorché costitutivo del reato di entrata e soggiorno illegale - sia

trascurabile rispetto ad altri atti che potrebbero ricadere sotto l’art. 115

cpv. 1 lett. a e b LStr e che, pertanto, non sussiste in concreto un’esigenza

punitiva.

Ne discende che, in applicazione dell’art. 52 CP, la scrivente Corte prescinde

dall’inflizione di una pena.

18.

In

applicazione dell’art. 89 cpv. 2 CP, si rinuncia al ripristino dell’esecuzione

della rimanenza della pena detentiva inflitta

a AP 1 dalla Corte delle assise criminali in data 19 novembre 2007

(rimanenza di 1 anno, 4 mesi e 2 giorni di detenzione). L’appellante viene

ammonito formalmente.

Tassazione della nota d’onorario relativa al procedimento

dinanzi la Pretura penale

19.

A titolo preliminare si osserva che se una delle parti interpone

appello e l’appello medesimo risulta ricevibile in ordine, tutte le censure

relative all’indennizzo (anche quelle sollevate dal difensore d’ufficio) vanno risolte

nella procedura d’appello (DTF 140 IV 213, consid. 1.4; 139 IV 199, consid.

5.

; sentenze CRP 60.2015.53 del 1° aprile 2015, consid. 3.3; 60.2014.418 del 7

aprile 2015, consid. 1.3).

Ritenuto come AP 1 abbia interposto appello avverso il suo giudizio di

condanna, questa Corte è competente anche per dirimere le censure del difensore

d’ufficio sulla tassazione della sua nota d’onorario da parte del primo

giudice.

20.

Con la sua nota d’onorario del 9 settembre 2014, l’avv. DI 1 -

difensore d’ufficio di AP 1 (cfr. decreti del Presidente della Pretura penale,

doc. 13 in inc. Pretura penale n. 81.2014.420 e doc. 6 in inc. Pretura penale

81.2014

) - aveva chiesto, per il procedimento di primo grado, la rifusione

di complessivi fr. 7'924,55.

21.

Col giudizio impugnato, il giudice della Pretura penale ha

riconosciuto le prestazioni contenute nella nota d’onorario per complessivi fr.

3'690.- e, meglio, fr. 3'300.- d’onorario (corrispondente ad un dispendio

orario di 18 ore e 20 min.) e fr. 390.- di spese. Il pretore ha, inoltre,

specificato che l’IVA non può essere corrisposta, essendo AP 1 residente

all’estero (cfr. sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9).

22.

Nel suo reclamo 1° febbraio 2015 (originariamente inoltrato alla

CRP, ma le cui argomentazioni e conclusioni sono state riproposte in questa

sede), rettificato il 5 ottobre 2015, l’avv. DI 1 - dopo aver censurato le

decurtazioni operate dal pretore - chiede la rifusione di complessivi fr.

7'764,55 comprensivi di onorario, spese e IVA.

23.

a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento.

b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in

regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla

base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF

1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid.

8.5

e seg.).

c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21.

cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.

2.

; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,

pag. 909).

d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui

va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato

ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4,

in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22

consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc.

60.2010

).

e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario

ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza

giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007

del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione

21.06

, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3,

pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi

ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo

2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

f. Giusta

l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un

importo forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr.

500.

- oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a

fr. 20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale

rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione,

delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il

patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate

nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le

note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di

trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).

Giusta l’art. 7 Regolamento Tpu, è tuttavia possibile derogare dalla tariffa

indicata nel caso di una manifesta sproporzione con le spese effettivamente

sopportate o qualora le particolarità del caso lo giustifichino.

24.

Premesso

che le prestazioni ammesse dal primo giudice – in assenza di ricorsi da parte

del procuratore pubblico – devono essere riconosciute anche in questa sede,

occorre ora determinarsi sulle decurtazioni contestate dall’avv. DI 1.

a. Si rileva in primo luogo che, contrariamente all’opinione

dell’appellante, a ragione il pretore ha tenuto in considerazione unicamente le

prestazioni a far tempo dal 3 ottobre 2013, ritenuto che proprio in quella data

è stata presentata l’istanza per l’ottenimento della difesa d’ufficio (cfr. AI

4.

in inc. MP 2013.7502).

b. Per quanto concerne l’allestimento dell’opposizione al DA del 3

ottobre 2013, questa Corte riconosce invece il dispendio di 40 min. esposto

nella nota d’onorario - anziché i 30 min. ammessi dal pretore - ritenuto che

con l’atto in questione (di 2 pag.) il difensore d’ufficio non si è limitato ad

impugnare il DA, ma ha pure fornito al Ministero pubblico una serie di informazioni

inerenti il prevenuto (allegando documentazione varia) e ha inoltre

formalizzato la richiesta di concessione del gratuito patrocinio (cfr. AI 4 in

inc. MP 2013.7502).

c. Il pretore ha, poi, spiegato di non riconoscere le prestazioni per i

colloqui e le mails con il dr. __________, il dr. __________ e il prof. __________.

L’avv. DI 1 ha, al riguardo, spiegato di avere contattato i due medici al fine

di raggiungere il prof. __________ cui ha commissionato l’allestimento di un

referto sulle condizioni psico-fisiche dell’imputato (cfr. reclamo, pto. 9.3).

Questa Corte, considerato che il rapporto è stato effettivamente utile per

definire alcuni aspetti della fattispecie in esame (cfr. in part. il consid.

15.

), ritiene di poter ammettere anche i dispendi orari - peraltro piuttosto

modesti (28 min. di chiamate e 1 ora e 39 min. di redazione/lettura mails) -

relativi ai contatti con le persone che ne hanno permesso l’allestimento.

d. Per quanto concerne i colloqui con il cliente, il pretore ha spiegato

di non riconoscere quelli del 23 ottobre (20 min.), del 25 ottobre (20 min.),

del 5 novembre 2013 (15. min.) nonché quello del 9 settembre, giorno del

dibattimento (45 min.). Quanto al colloquio del 3 settembre 2014 per la

preparazione del processo, il pretore ha spiegato di riconoscere solo 60 dei

105.

min. fatturati.

L’appellante sostiene che i colloqui di ottobre/novembre 2013 devono essere

indennizzati trattandosi di “comunicazioni inerenti ad atti ricevuti,

comunque di breve durata” (cfr. reclamo, pto. 9.4). Egli rileva, inoltre,

che i colloqui del 3 e del 9 settembre erano necessari per la preparazione del

processo, rispettivamente per puntualizzare la linea difensiva (cfr. reclamo,

pto. 9.7).

La scrivente Corte ritiene giustificati i dispendi per i colloqui di

ottobre/novembre 2013 per complessivi 55 min., vista la necessità di discutere

con il cliente alcuni atti puntuali.

Quanto alla preparazione del dibattimento, questa Corte riconosce

complessivamente 1 ora di colloquio (invece delle 2 ore e 30 min. esposti),

tempo necessario e sicuramente sufficiente per fare il punto della situazione

ed approntare una strategia difensiva.

e. Il pretore ha, poi, ancora spiegato come non possono essere ammesse

tutte le prestazioni relative al reclamo alla CRP del 14 novembre 2013 inerente

la mancata nomina del difensore d’ufficio, in quanto l’avv. DI 1, per quel

procedimento, ha già beneficiato di fr. 500.- di ripetibili.

Sulla questione, il difensore d’ufficio ha spiegato di concordare con la

Pretura penale nel senso che “da detta posizione devono essere dedotte le

ripetibili assegnate con decisione 31 marzo 2014, ossia fr. 500.-” (cfr.

reclamo, pto. 9.5).

La scrivente Corte ritiene che le 8 ore esposte dall’avv. DI 1 per il

procedimento presso la CRP nel quale egli ha contestato la mancata concessione,

da parte del pretore, di un difensore d’ufficio a AP 1 (ricerche giuridiche,

allestimento dell’istanza e della replica, contatti con cliente e tribunale,

lettura della decisione) sono interamente giustificate e, pertanto, da

indennizzare previa deduzione dei fr. 500.- di ripetibili - termine con cui,

notoriamente, viene indicata, nella prassi ticinese, soltanto una

partecipazione ai costi di patrocinio - già riconosciuti dalla CRP.

f. Il

pretore ha, poi, ridotto il dispendio orario relativo all’allestimento della

lettera 9 maggio 2014 al MP (da 10 a 5 min.), 22 maggio 2014 alla Pretura

penale (da 10 a 5 min.), 9 luglio 2014 alla Pretura penale (da 20 a 15 min.)

nonché per l’esame del 4 luglio 2014 della lettera del MP alla Pretura penale

(da 7 a 2 min.).

Il reclamante si oppone a dette decurtazioni (cfr. reclamo, pto. 9.6).

Questa Corte, dopo esame degli atti in questione, ritiene giustificato

un tempo di 5 min. per la redazione delle lettere 9 e 22 maggio 2014 (trattasi

di due brevi comunicazioni di poche righe), di 20 min. per lo scritto 9 luglio

2014.

(trattasi di uno scritto di 1 pag. in cui vengono discussi alcune

problematiche in vista del dibattimento) e di 5 min. per l’esame dello scritto

del MP alla Pretura penale.

g. Il

primo giudice ha, ancora, ritenuto non indennizzabile il dispendio orario di 10

min. per la lettera al Dipartimento delle finanze del 22 maggio 2014.

Ritenuto che, con il suo reclamo, l’avv. DI 1 non ha saputo giustificare

l’allestimento dello scritto (del quale, peraltro, non v’è traccia in atti), la

scrivente Corte conferma su questo punto la decisione pretorile.

h. Per

quanto attiene, infine, il dispendio orario per la partecipazione al

dibattimento, il primo giudice ha ritenuto giustificate solo 2 delle 2 ore e 30

min. esposte nella nota d’onorario.

Nel suo reclamo l’avv. DI 1 ha spiegato che:

la

Pretura penale ha convocato le parti per il dibattimento previsto il 9

settembre 2014 alle ore 14’30. Per ritardi della Pretura l’udienza ha avuto

luogo alle 14’37 ed è durata approssimativamente 2 ore. A ciò si deve

aggiungere il tempo per la discussione con il cliente che ha fatto seguito alla

lettura della sentenza con le delucidazioni del caso” (cfr. reclamo, pto. 9.8).

Visto le spiegazioni addotte

dall’appellante – compatibili con quanto emerge dal verbale del dibattimento –

questa Corte ritiene giustificati sia le 2 ore e 5 min. esposti per la

partecipazione al dibattimento, sia gli ulteriori 25 min. per la discussione

finale con il cliente.

i. Visto quanto precede

si giustifica riconoscere al difensore d’ufficio a titolo d’onorario

complessivi fr. 6'120.- (corrispondenti a 34 ore di lavoro a fr. 180.-/ora) dai

quali devono essere dedotti i fr. 500.- di ripetibili già versati dallo Stato.

l. Per quanto concerne

le spese, il pretore, in applicazione del art. 6 del Regolamento Tpu, ha

riconosciuto un importo forfettario di fr. 330.- (corrispondente al 10 %

dell’onorario) oltre a fr. 60.- esposti per le trasferte, per complessivi fr.

390.

-.

L’avv. DI 1 chiede che gli siano corrisposte le spese esposte nella nota

d’onorario (cfr. reclamo, pag. 12).

In concreto questa Corte - anziché applicare il tariffario di cui al

Regolamento Tpu - ritiene giustificato ammettere le spese esposte nella nota

d’onorario per complessivi fr. 777.-.

Devono in particolare essere ridotte:

- le spese per formazione ed archiviazione incarto da fr. 60.- a fr.

50.

- (cfr. sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6;

17.2011.22

del 18 maggio 2011, consid. 3.3; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012,

consid. 1.b.3);

- le spese per fotocopie dai complessivi fr. 516.-

esposti (corrispondenti a 258 fotocopie) a fr. 300.- (corrispondenti a 150

fotocopie) ritenuto oltretutto che vengono riconosciuti fr. 296.- relativi a

fotocopie ammesse nella procedura d’appello (cfr. nota d’onorario, doc. I in

inc. CARP 17.2015.48);

- le spese esposte per l’invio e la ricezione di e-mails (fatturate

parzialmente in modo errato, tenuto conto delle tariffe applicabili di fr. 2.-

per e-mail, cfr. sentenza CARP 17.2013.32 dell’8 aprile 2013, consid. 6a; CRP

60.2005

, consid. 2.6) da complessivi fr. 42.- a fr. 22.-.

m. Diversamente da quanto

ritenuto dal pretore, l’IVA deve essere corrisposta nonostante AP 1 sia

residente all’estero (cfr. STF 6B_498/2014 del 9 settembre 2015, consid. 4).

L’IVA assomma a fr. 511,80.

n. In esito, lo Stato

rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 6'908,80.- per le prestazioni fornite

dinanzi la Pretura penale.

AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena

le sue condizioni glielo permetteranno.

Tassazione della

nota d’onorario relativa al procedimento d’appello

25.

In

data 2 aprile 2015, l’avv. DI 1, ha trasmesso a questa Corte la nota d’onorario

relativa alla procedura d’appello (cfr. doc. I in inc. CARP 17.2015.48).

a. Del tempo

complessivo esposto di 23 ore e 41 min. appaiono adeguate 21 ore e 41 min. (arrotondati

a 21 ore e 40 min.) con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’900.-.

Non vengono approvate le 2 ore esposte per l’allestimento della

motivazione scritta della dichiarazione d’appello, ritenuto che tale allegato

risulta del tutto identico, sia nella formulazione che nei contenuti, alla

dichiarazione d’appello, per la quale sono state esposte 12 ore di lavoro.

b. Le spese esposte per

complessivi fr. 604.- sono approvate per fr. 544.-, non giustificandosi

l’importo di fr. 60.- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto, già

fatturato nella nota d’onorario relativo al procedimento di primo grado.

c. Anche in questo

caso, l’IVA deve essere corrisposta per complessivi fr. 355,50.

d. In

esito lo stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 4'799,50 per le

prestazioni fornite in sede d’appello.

AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena

le sue condizioni glielo permetteranno.

Ritenuto che l’appello di AP 1 è stato parzialmente accolto, è stabilito che,

in caso di ritorno a miglior fortuna, egli dovrà rimborsare allo Stato soltanto

il 50% dell’importo riconosciuto a favore del suo patrocinatore (art. 135 cpv.

4.

lett. a e 5 CPP).

Tassa di giustizia e spese

26.

a. Per quanto riguarda gli

oneri processuali di primo grado, visto l’esito dell’appello, la tassa per la

motivazione della sentenza di complessivi fr. 300.- è posta a carico dello

Stato, mentre che l’ulteriore tassa di fr. 250.- e le spese di fr. 250.- sono

poste a carico dell’appellante (e, per esso, al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, anticipati dallo Stato) ritenuto come egli sia stato, comunque, correttamente

ritenuto autore colpevole dei reati ascrittigli.

b. Gli oneri processuali

dell’appello di AP 1 sono posti in ragione di 1/2 a carico dell’appellante (e,

per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) e

per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

c. Gli oneri

processuali dell’appello dell’avv. DI 1 contro la tassazione della nota professionale

9.

settembre 2014 sono posti a suo carico per 1/10 e per il rimanente a carico

dello Stato che rifonderà al patrocinatore d’ufficio fr. 500.- a

titolo di indennità parziale ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,

405 cpv. 1, CPP,

17, 18, 52 CP

5 cpv. 1 lett. d, 115 cpv. 1 lett. a e b LStr,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

I. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1. AP 1 è autore

colpevole di entrata e soggiorno illegale, ripetuta

- per essere entrato

illegalmente in Svizzera il 9.06.2010 malgrado il divieto d’entrata emanato nei

suoi confronti dal Canton Ticino (valido dal 9 ottobre 2009 al 31 dicembre

2099) e per avere soggiornato illegalmente a __________ fino al 16 agosto 2013.

- per essere entrato

illegalmente in Svizzera nel corso del mese di settembre 2013 malgrado il

menzionato divieto d’entrata e per aver soggiornato illegalmente a __________,

in Via __________, fino al 16 febbraio 2014.

2. Si prescinde da una

punizione in applicazione dell’art. 52 CP.

3. Si

rinuncia al ripristino dell’esecuzione della rimanenza della pena detentiva inflitta a AP 1 dalla Corte delle assise

criminali in data 19 novembre 2007 (rimanenza di 1 anno, 4 mesi e 2 giorni di

detenzione) ma l’appellante viene ammonito formalmente.

4. Gli oneri

processuali relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1

(e, per esso, anticipati dallo Stato), ad eccezione della tassa di giustizia

per la motivazione scritta della sentenza, pari a fr. 300.-, che è accollata

allo Stato.

5. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti per 1/2 a carico

dell’appellante (e, per esso, anticipati dallo Stato) e per il rimanente a

carico dello Stato.

II. L’appello

dell’avv. DI 1 contro la tassazione della sua nota professionale 9 settembre

2014 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1. La

nota professionale 9 settembre 2014 dell’avvocato DI 1 relativa al procedimento

di primo grado è approvata per:

- onorario fr. 5'620.00

- spese fr. 777.00

- IVA fr. 511.80

Totale fr. 6’908.80

e posta a carico dello Stato.

2. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

3. AP 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione di fr.

6'908.80 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

4. Gli oneri

processuali dell’appello dell’avv. DI 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti per 1/10

a carico dell’avv. DI 1 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di indennità parziale ex art. 436

cpv. 2 CPP.

III. La

nota professionale 2 aprile 2015 relativa al procedimento d’appello

dell’avvocato DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 3'900.00

- spese fr. 544.00

- IVA fr.

355.50

Totale fr. 4'799.50

e posta a carico dello Stato.

1. Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo.

3. Visto il parziale

accoglimento del suo appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1

potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione soltanto nella misura del

50%.

IV. Intimazione

a:

V. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione della Giustizia, 6500

Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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