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Decisione

17.2014.188

Infrazione alle norme della circolazione per non aver osservato un segnale semaforico indicante luce rossa. Definizione d'arbitrio

1 aprile 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento,

con sentenza del 3 settembre 2014, il presidente della Pretura penale,

statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei

menzionati decreti d’accusa e ha condannato AP 1 alla multa di fr. 290.- oltre

che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 690.-.

C. In data 12 settembre

2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile, nella

quale ha specificato di impugnare unicamente la sua condanna per i fatti

descritti nel DA n. 6316/901 (inosservanza di un segnale luminoso).

Dopo aver ricevuto la motivazione della pronuncia, con dichiarazione scritta

d’appello 23 ottobre 2014, l’insorgente ha chiesto di essere prosciolto, ha

esposto le argomentazioni a sostegno di tale richiesta e ha prodotto alcune

fotografie del luogo della presunta infrazione.

D. Con scritti 31

ottobre, rispettivamente 11 novembre 2014, la Sezione della circolazione e la

Pretura penale hanno comunicato di non avere particolari osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo

grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far

valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,

in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398,

n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n.

27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,

in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op.

cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit.,

ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi

arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata

di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un

elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135

V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011

del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre,

invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono

comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III

209.

consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.

9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

2.

Si osserva

preliminarmente che l’istanza probatoria dell’appellante volta all’audizione

testimoniale dell’automobilista che lo precedeva rispettivamente di quello che

lo seguiva (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 1) deve essere respinta,

concernendo la presente procedura esclusivamente una contravvenzione e non potendo, dunque, in questa sede, essere addotte nuove prove (art.

398.

cpv. 4 CPP).

Per lo stesso motivo non possono essere considerate nel presente giudizio (per

quanto non già agli atti) le fotografie prodotte da AP 1 con la dichiarazione

d’appello.

3.

Giusta l’art. 27

cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le

demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori), l’art.

68.

cpv. 1bis 1a frase OSStr

sancisce che la luce rossa significa «Fermata».

Giusta

l’art. 90 cpv. 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione

contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio

federale è punito con la multa.

4.

Nel caso

in esame, la Sezione della circolazione rimprovera all’appellante – sulla base

della documentazione fotografica allegata all’AI 4 – di non avere osservato, il

26.

settembre 2013, alle ore 17’29, nell’incrocio situato in __________ a __________,

un segnale semaforico indicante luce rossa.

5.

Nelle osservazioni

pervenute alla polizia il 12 dicembre 2012, AP 1 ha contestato i fatti

rimproveratigli, sostenendo, in sintesi, di avere passato il semaforo con la

luce verde, di avere poi bruscamente frenato (unitamente all’auto che lo

precedeva) per non impattare con il bus della Fart che, a causa del forte

traffico, ancora si trovava nell’incrocio e di essere poi stato fotografato

solo quando è ripartito (AI 3).

Nello scritto pervenuto alla Sezione della circolazione il 21 gennaio 2014, il

prevenuto si è riconfermato in queste allegazioni, confortandole con la

circostanza – a suo dire deducibile dagli atti – secondo cui la velocità del

suo veicolo, nel momento in cui sono state scattate la prime due foto, era “uguale

a 0” (cfr. AI 6).

6.

Questa versione dei

fatti è, poi, stata confermata dall’insorgente anche dinanzi al presidente

della Pretura penale:

“ Rilevo che giunto all'incrocio del __________ di __________

avevo davanti a me un veicolo che, dopo essere transitato

con il verde, ha dovuto fermarsi ancor prima di raggiungere la strada

trasversale perché sulla stessa circolava

il bus delle Fart. Il suo arresto ha obbligato anche me a frenare e a fermarmi

benché fossi passato il semaforo con la luce verde.

Peraltro questa situazione si presenta

sovente in quell'incrocio negli orari di punta come dimostrano le fotografie

che consegno al giudice” (cfr. verbale dib. di primo grado, allegato al verbale

del dibattimento, pag. 1).

7.

Il

presidente della Pretura penale - dopo aver esaminato le quattro foto scattate

dalla fotocamera dell’impianto semaforico - ha accertato che:

- la prima e la terza foto sono state

scattate contemporaneamente (da due prospettive diverse) alle 17’29’40, quando

il semaforo era rosso da 2 secondi e 50 centesimi e quando il veicolo aveva

superato la linea d’arresto di ca. 1 m;

- la seconda e la quarta foto sono pure state

scattate contemporaneamente (sempre da due prospettive diverse) alle 17’29’41,

quando il semaforo era rosso da 3 secondi e 0 centesimi;

- la velocità del veicolo di AP 1 sulla prima

e la terza foto non è stata rilevata;

- la velocità del veicolo sulla seconda e

quarta foto è di 12 km/h;

- tra la prima e la seconda foto l’auto

dell’imputato è avanzata di ca. 1,5 m;

Stando così le cose - ha poi spiegato il primo giudice

- si deve giocoforza concludere che, circolando ad una velocità di 12 km/h (ovvero di 3,3 m/s), “nel momento in cui l’impianto è passato al rosso”, il prevenuto “fosse

ben al di qua della linea d’arresto e quindi potesse e dovesse fermarsi, ciò

che invece non ha fatto”.

Il presidente della Pretura penale ha, poi, evidenziato altri elementi che

sconfessano la versione dell’imputato. Da un lato, il fatto che sulle foto in

atti non v’è traccia del bus che, secondo AP 1, era appena transitato

nell’incrocio. Dall’altro, la circostanza per cui dalle medesime foto sono

visibili le luci di frenata del veicolo dell’imputato ciò che, “vista anche la posizione

dell’altro veicolo davanti a loro già al centro dell’intersezione, esclude che

gli stessi si stessero apprestando a ripartire dopo il forzato arresto”. A detta del

pretore, quest’ultimo elemento lascia presagire che “AP 1 abbia accelerato per cercare di

passare prima che il semaforo commutasse sul rosso e abbia poi dovuto frenare

per non tamponare chi lo precedeva e per affrontare la curva a velocità

adeguata” (sentenza

impugnata, consid. 8 pag. 3-4).

8.

Con

l’appello, AP 1 perora la sua tesi secondo cui egli è passato con il semaforo

verde e si è poi fermato (a causa del traffico) sui sensori che - una volta il

segnale commutato sul rosso - hanno attivato le fotocamere. A suo dire, la

circostanza secondo cui egli si è fermato dopo aver passato il semaforo è

dimostrata dal fatto che, sulle prime due foto, la sua auto è ritratta con la

luce dei freni accesi. Del resto, rileva ancora l’imputato, il giudice ha

errato nel non ritenere la “velocità 0” indicata su dette foto (cfr.

dichiarazione d’appello).

8.1

Nell’accertamento dei

fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con

una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010) - il giudice

continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di

un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid.

1b; STF del 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006).

Come rilevato al consid. 1, un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario soltanto

se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo

di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova

importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se

ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o

interpretandoli in modo insostenibile.

8.2

La censura ricorsuale

è votata all’insuccesso.

L’accertamento del primo giudice secondo cui il veicolo dell’appellante,

nell’istante in cui è stata scattata la prima foto, non era fermo ma circolava

a (almeno) 12 km/h tutto può dirsi fuorché arbitrario. Intanto, diversamente,

da quanto sostenuto dall’appellante, la foto non indica “0 km/h”, ma “--- km/h”, ciò che è sicuramente compatibile con la tesi pretorile secondo cui, su

quella foto, la velocità non è stata rilevata. Che il veicolo non si è fermato

subito dopo il semaforo è poi dimostrato, in modo inequivocabile, dal fatto che

1,5 metri e 0,5 secondi dopo, e meglio quando è stato immortalato dal secondo

scatto, esso, nonostante stesse decelerando (come indicano le luci dei freni

accese non solo sulla prima foto, ma anche sulla terza), circolava a 12 km/h.

Ma a ben vedere la tesi ricorsuale è sconfessata anche da un altro punto di

vista. Se l’appellante fosse veramente passato col semaforo verde e si fosse

veramente fermato sui sensori, la foto sarebbe stata scattata istantaneamente

dopo la commutazione del segnale sul rosso e non solo dopo 2,5 secondi come

verificatosi in concreto.

Da quanto precede discende che l’insorgente è transitato sul primo sensore,

posto 1 metro dopo la linea d’arresto, ad una velocità di (almeno) 12 km/h (ovvero almeno 3,3 m/s) e che, pertanto, nel momento della commutazione del segnale su rosso,

egli si trovava almeno 7 metri prima della linea d’arresto.

Pertanto, la condanna sancita dal primo giudice deve essere confermata e AP 1

dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai

sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 27 cpv. 1 LCStr e 68 cpv. 1bis 1a frase OSStr.

9.

Solo di transenna è

poi ancora il caso di osservare che non giova all’appellante lamentarsi del

fatto che il conducente del veicolo immortalato dinanzi al suo sulle foto non è

stato multato.

Da un lato, nulla dimostra che egli abbia commesso l’infrazione e, anche se

così fosse, non va dimenticato che in materia penale, ognuno risponde delle

proprie azioni od omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3)

10.

Quanto alla

commisurazione della pena – non oggetto di specifica contestazione - si osserva

che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 290.- inflitta

all’appellante dal presidente della Pretura penale per la contravvenzione

discussa in questa sede oltre che per quella di cui al DA n. 2634/905 del 24

gennaio 2014 (mancata esposizione del tagliando di posteggio).

11.

Di conseguenza, la

sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e

sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

27 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr, 68 cpv. 1bis 1a

frase OSStr,

47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il

dispositivo n. 1.1 della sentenza 3 settembre 2014 della Pretura penale è

passato in giudicato;

1.1. AP 1 è autore

colpevole,

oltre che di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

DA n. 2634/905 del 24 gennaio 2014,

di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 26 settembre

2013, in territorio di __________, omesso di osservare un segnale luminoso.

1.2. AP 1 è condannato alla

multa di fr. 290.- (duecentonovanta).

1.2.1. In caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 690.-, sono posti a carico

dell’appellante.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.