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Decisione

17.2014.191

Ripetuta appropriazione indebita di averi depositati sul conto intestato al defunto marito e su cui l'autrice aveva una procura post mortem, tali averi essendo di spettanza anche degli altri eredi. Da

18 giugno 2015Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

6. Con rogito n. __________

dell'avv. TE 1, in data 23 giugno 2006 AP 1 ed il marito PC 1 hanno

sottoscritto un contratto successorio (AI 27, inserto B) con il quale essi

hanno annullato ogni loro precedente disposizione testamentaria e si sono

dichiarati reciprocamente eredi, precisando che i rispettivi figli di primo

letto (due per la donna e tre per l'uomo, come accennato sopra) avrebbero

dovuto essere ridotti alla legittima. Le parti hanno pure concordato che

qualora PC 1 fosse premorto, la moglie avrebbe potuto godere, oltre alla

propria quota di eredità, anche del diritto di usufrutto vita natural durante

sulla loro abitazione di __________ e su tutto quanto in essa contenuto.

Inoltre, essi hanno

stabilito che al momento della morte del coniuge superstite, la villa di __________

avrebbe dovuto essere venduta e la somma ricavata avrebbe dovuto essere

suddivisa tra i cinque figli in parti uguali.

Quale esecutore

testamentario i contraenti hanno nominato la stessa avv. TE 1.

Il 15 giugno 2009 il

marito, ormai malato, ha conferito all’imputata una procura su tutte le

relazioni __________, con esplicito valore anche dopo la morte del titolare

della relazione.

Il 6 luglio 2009 PC

1 è deceduto a Lugano.

Quanto avvenuto in seguito

è stato debitamente riassunto nella sentenza impugnata, della quale, in

applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si riportano i considerandi relativi:

“ 4. In relazione ai fatti oggetto del

procedimento la Corte ha accertato quanto segue:

a) che gli unici

eredi del fu __________ sono l'imputata e i di lui figli di primo letto nonché

accusatori privati (…) PC 1, PC 2 e PC 3 in forza al certificato ereditario

6.10.2009 della Pretura del Distretto di Lugano (Al 1 all. B, VI PP AP 1

30.1.2013 pag. 3);

b) che quale

esecutrice testamentaria (…) della successione del fu __________ è stata

nominata l'avv. TE 1 (…), Tesserete conseguentemente al contratto successorio

del 23.6.2006 di cui al suo rogito n. 416 (AI 5 e 27);

c) che in questo

atto notarile non fu stipulato alcun specifico accordo tra i due coniugi in

relazione ai conti postali e bancario intestati al marito (Al 27 e considerandi

(…);

d) che il fu __________

era intestatario, prima di morire, di due relazioni presso __________, la prima

rubricata con il n. __________, aperta 18.7.2004 e su cui il 15.6.2009 era

stata richiesta una "nuova carta con nuovo codice", con un saldo

attivo al 30.6.2009 di fr. 132’109.75, definitivamente chiusa il 6.10.2009 per

azzeramento, la seconda rubricata con il n. __________, posta sotto sequestro

(Al 3 e 4), con un saldo attivo il 30.6.2009 di fr. 10’411.15 rispettivamente

al 16.4.2014 fr. 20'083.35 (Al 4 e 77);

e) che il

15.6.2009 il fu __________ aveva concesso procura alla moglie su "tutte le

sue relazioni di affari" con __________, ricordato come in base alle

indicazioni prestampate sul relativo formulario le "regole vigenti in

materia di procura non si estinguono con la morte, la perdita della capacità di

agire o il fallimento del cliente" (VI PP __________, (…), 28.1.2013 all.

3);

f) che il fu __________

era intestatario, al momento del decesso, della relazione n. __________ presso __________,

aperta il 10.9.1993, posta sotto sequestro (Al 2 e 5), con un saldo attivo il

30.6.2009 di fr. 28’987.11 rispettivamente il 16.4.2014 di fr. 9'200.31 (AI 5 e

78);

g) che a

comprova, comunque parziale, delle sue dichiarazioni (cons. 3), perlomeno i

prelevamenti in contanti sulla relazione __________ n. __________ (cons. 4d)

del 28.7.2009 e del 14.8.2009 per fr. 10'000.- ciascuno sono stati eseguiti

dall'imputata (Al 8 e 12, VI PP __________ 28.1.2013 all. 4);

h) che AP 1 è

intestataria di due relazioni presso la banca __________ (…), entrambe poste

sotto sequestro (Al 32 e 35), la prima rubricata con il n. __________, aperta

il 23.4.2009, con un saldo attivo il 1.7.2009 di fr. 5'000.- rispettivamente il

17.4.2014 di fr. 1'632.- (Al 35 e 79), la seconda rubricata con il n. __________,

aperta il 5.10.2005, con un saldo attivo il 1.7.2009 di fr. 13’016,76

rispettivamente il 17.4.2014 di fr. 19’844,31 (Al 35 e 79);

i) che sul conto __________

n. __________ l'imputata ha versato in contanti, valuta 11.8.2009, fr.

20'000.-, di cui fr. 10'000.- sono stati bonificati 18.9.2010 su un conto

bancario intestato ad una delle sue figlie di primo letto (Al 35, 36, 37, 39 e

41);

j) che sul conto __________

n. __________ sono stati versati in contanti, valuta 5.8.2009 e 7.8.2009, fr.

10'000.- rispettivamente fr. 20’000.- ricordato come da questa relazione, il

23.1.2012, sono stati bonificati fr. 12’000.- su un conto bancario intestato ad

una delle figlie di primo letto dell'imputata (Al 35, 36, 37, 39 e 41);

k) che in data

1.2.2013 è stata eseguita una perquisizione al domicilio di AP 1 e oltre a

varia documentazione cartacea sono stati sequestrati fr. 3’290.- (Al 31), che

la stessa ha dichiarato essere suoi risparmi dalle rendite pensionistiche (VD

all. 2 pag. 3 IR).” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 7 segg.).

7. Il 17 ottobre 2012

gli accusatori privati, per il tramite del loro legale, hanno sporto denuncia

contro ignoti per reati contro il patrimonio, in particolare per appropriazione

indebita e furto (AI 1), avendo essi constatato un’importante diminuzione degli

averi depositati sul conto __________ e su quello presso __________,

quantificando in fr. 142'131.45 gli importi prelevati senza apparente

giustificazione dai conti ed indicando nell’imputata la persona che ha

verosimilmente commesso i reati.

A

seguito di questo atto sono state avviate le indagini che hanno consentito di

appurare che a prelevare il denaro è effettivamente stata AP 1 e di trovare dei

giustificativi scagionanti solo per una parte dell’importo sottratto. Per i

restanti fr. 117'000.00 ritirati a contanti dal __________ intestato al fu PC 1

il magistrato inquirente non ha invece ritenuto sussistere una motivazione

valida ed ha così deciso di emanare il decreto d’accusa a carico della

prevenuta, poi trasformato in atto d’accusa dopo la sua opposizione.

Al

termine del dibattimento di fronte al giudice unico della Corte delle assise

correzionali, AP 1 è stata come detto, ritenuta autrice colpevole di appropriazione

indebita, per avere impiegato a profitto proprio il denaro in questione.

L’appello

8. Con l’appello,

l’imputata ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo

integrale proscioglimento, con la reiezione delle richieste di indennizzo

avanzate dagli accusatori privati e lo sblocco dei beni sequestrati o

confiscati.

A suo avviso, in effetti, la

vertenza è di mera natura civile, non sussistendo gli estremi per la

configurazione del reato prospettato: nessun impiego illecito dei beni e nessun

indebito profitto. Ella non ha mai inteso privare gli accusatori privati della

loro parte di successione; si è limitata a seguire le istruzioni datele dal

marito prima di morire. Tenuto conto delle sue spettanze derivanti dalla

liquidazione del regime matrimoniale (fr. 80'750.00), e di quanto a lei di

diritto dalla divisione dell’eredità (fr. 40'000.00) la prevenuta aveva diritto

a circa fr. 120'000.00 ed era dunque legittimata a prelevare l’importo di fr.

117'000.00.

Inoltre, visto il valore dell’immobile

di __________, la signora AP 1 ha sempre avuto l’Ersatzbereitschaft. Il reato

non può dunque considerarsi realizzato per assenza degli elementi soggettivi.

Non

da ultimo, per l’imputata sarebbero pure dati gli estremi per riconoscerle un

errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.

Appropriazione

indebita

9. Giusta l’art. 138

cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si

appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o

indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali

affidatigli (cpv. 2).

Sotto l’aspetto oggettivo

dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene

mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto

le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano

proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti

o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti

bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di

un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può

disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Bernard Corboz,

Les principales infractions, Berna 1997, pag. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal,

partie spéciale, Zurigo 2009, pag. 206 e ss).

Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi

dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un

rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo

un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato,

amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011,

consid. 3.1; DTF 133 IV 21 consid. 6.2; 120 IV 278; 118 IV 34; 106 IV 259; 105

IV 33; 101 IV 163; 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basilea 2007, n.

36 ad art. 138; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2003, pag.

277, n. 49).

Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore

riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione

da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Niggli/Riedo, Basler

Kommentar, op. cit., n. 45 ad art. 138). L’appropriazione indebita non è stata

così, ad esempio, riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un

paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per

una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla

stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un

albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di

soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV

355). Non sono stati ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che

il locatore riscuote dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la

pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario

effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV

78; cfr., inoltre, casistica in Niggli/Riedo, op. cit., n. 46 e ss. ad art. 138).

L’azione

punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste

nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidata all’autore. Ciò significa

che questi deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il

legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene,

almeno temporaneamente. Simili intenzioni devono essere espresse, anche per atti

concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, op. cit., n.

97 ad art. 138). Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede

semplicemente ad una restituzione della cosa entro i termini oppure non si

rispettano le condizioni poste dal proprietario.

Si

può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal

momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale

da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In

questo senso è data appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è

offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, op. cit.,

n. 97 ad art. 138).

Trattandosi

di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP, occorre,

affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo

li abbia impiegati, dopo che gli sono stati affidati e senza averne il diritto,

a proprio profitto o a profitto di un terzo. L’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP non

tutela in questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i

valori patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle

istruzioni impartite.

L’elemento caratteristico di

questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra

chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i

valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 1.3; DTF 121 IV

23 consid. 1c).

Il gerente di patrimoni

che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di

averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza viola l’obbligo di

conservare il controvalore (“Werterhaltungspflicht”) e impiega di

conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo

2007 consid. 9.1).

Se

per la fattispecie dell’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP non è necessario chinarsi

sull’insorgere di un danno a discapito dell’avente diritto, per quella dell’art.

138 cifra 1 cpv. 2 CP (appropriazione indebita di valori patrimoniali) il danno

è un presupposto non scritto del reato (Niggli/Riedo, op. cit., n. 110 ad art.

138).

10. Dal profilo

soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza

deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Corboz, op.

cit., n. 24 ad art. 138; DTF 118 IV 34 consid. 2a).

Non agisce con il

proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità (“Ersatzfähigkeit”)

e la volontà (“Ersatzwille”) di fornire in qualsiasi momento all'avente

diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a

profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta “Ersatzbereitschaft”;

DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

L’”Ersatzbereitschaft”

deve sussistere dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il

fiduciante o la situazione, a restituire la cosa e presuppone che l’autore sia

in grado di far fronte ai suoi impegni con mezzi propri. Essa non è dunque

ammessa qualora sussista unicamente la possibilità che l’autore riesca a

procurarsi i mezzi per risarcire il proprietario da terzi, non debitori nei

suoi confronti (cfr. Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.;

Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra

2013, pag. 134; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).

Il presupposto del disegno

d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si appropria di un bene

per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un credito almeno di

pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e se ha realmente

agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; 81 IV

128 consid. 2).

Determinante per escludere

l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione

non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della

vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo

sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se

la stessa era oggettivamente ammissibile. In effetti, l’accertamento che una

compensazione ai sensi dell’art. 120 CO non è giuridicamente fattibile non

comporta automaticamente il riconoscimento dell’intenzionalità di

un’appropriazione indebita (STF 6B_582/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 2.6.2).

Ciò che è risolutivo è

unicamente sapere quali fossero le intenzioni dell’autore al momento

dell’appropriazione.

In questo contesto,

l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. E’ solo la

coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento a far stato. Se essa manca

poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi

vedere riconoscere l’errore sui fatti (art. 13 CP; DTF 105 IV 29 consid. 3a).

L’intenzione di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche per

dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto

dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.

11. Partendo dal

presupposto che i prelievi dal conto in questione (__________) sono stati

effettivamente effettuati dalla donna e che l’ammontare non è oggetto di

contestazione, avendo ella esplicitamente ammesso questi fatti (MP AP 1 30

gennaio 2013, AI 22, pag. 5) bisogna analizzare l’esistenza degli elementi

costitutivi del reato di appropriazione indebita.

Come

accennato in precedenza, AP 1 aveva ricevuto dal marito, un paio di settimane

prima della sua morte, la procura per operare su tutti i suoi conti presso __________

(AI 21, all. 3). Procura la cui validità era previsto si estendesse anche a

dopo il decesso del consorte.

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario per il quale è

rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi dell'art. 138

cifra 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; 118 IV 33 consid. 2a; 117 IV 434 ss consid.

cc; 111 IV 21 consid. 2; 109 IV 31 consid. 2c). A tal fine è irrilevante che il

titolare ne possa ancora disporre: occorre solo che l’autore sia messo nella

condizione di poterne disporre da solo (DTF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127;

109 IV 32).

Appurato che vi sono stati quindi dei valori affidati alla

prevenuta e che questa ne ha fatto uso, è necessario verificare se i prelievi

si conciliano con le disposizioni dell’avente diritto o meno.

Al momento in cui essi sono stati effettuati, PC 1 era appena

deceduto. Di conseguenza, proprio dal giorno della sua morte, il 6 luglio 2009,

i suoi diritti erano già passati automaticamente, ex lege, agli eredi (art. 537

e 560 CC), cioè alla vedova ed ai suoi (del de cuius) figli di primo letto

(art. 457 e 462 CC).

I coeredi, al momento della sua apertura, hanno acquisito l’universalità

della successione (art. 560 cpv. 1 CC), e sono così divenuti eo ipso

proprietari comuni di tutti i beni della massa (art. 602 cpv. 2 CC e art. 652

segg. CC).

Il singolo erede non può dunque disporre da solo e senza il

consenso degli altri dell'uno o dell'altro attivo.

Oltre a ciò

il Tribunale federale ha chiarito che l'appropriazione unilaterale dei beni di

una successione da parte di un coerede non termina la comunione ereditaria né

può essere equiparata ad una divisione (DTF 116 II 267 consid. 7).

Non essendovi agli atti alcun tipo di istruzione da parte dei qui

accusatori privati ed avendo essi sempre sostenuto di non aver saputo nulla di

quanto fatto dall’imputata, è evidente che AP 1 non ha agito su loro ordine o

con il loro consenso. Pur essendo erede anch’ella, considerato che non è stata

indicata né come esecutrice testamentaria, né è stata nominata amministratrice

della successione, né tantomeno rappresentante della comunione ereditaria (art.

602 cpv. 3 CC) non poteva neppure disporne autonomamente (art. 653 CC).

Tanto meno richiesto è stato il consenso ai prelievi

dell’esecutore testamentario avv. TE 1 (art. 517 seg. CC) che in aula ha confermato

di non esserne stata informata e, dunque, di non averli mai autorizzati.

Non avendo potuto contare sul consenso dei coeredi e

dell’esecutore testamentario, le operazioni di prelievo devono essere

considerate indebite.

12. L’imputata sostiene d’aver

agito su indicazione del defunto marito che le avrebbe detto di attingere ai

suoi conti anche dopo la sua scomparsa per far fronte alle sue spese (MP 1.

febbraio 2013, AI 28, pag. 2).

La

prova che un’istruzione del genere sia stata effettivamente impartita non ha

potuto essere apportata. Il contratto successorio (AI 27), sottoscritto un anno

prima, non fa cenno alcuno a una simile soluzione, dimostrando solo che il

marito ha voluto favorire il più possibile la consorte, ma senza depauperare i

figli di primo letto dei loro diritti ereditari fondamentali.

Nemmeno

dalla procura sui conti con effetto anche dopo la morte, concessa un mese prima

del decesso, si può desumere che PC 1 abbia dato il permesso alla consorte di

prelevare liberamente tutto il denaro depositato su tali conti senza curarsi

dei diritti degli altri eredi. Essa è solo indice di una volontà di consentirle

di continuare a disporre di denaro contante anche quando fosse rimasta sola,

verosimilmente per poter far fronte ai vari costi che sarebbero insorti a

seguito del decesso e alle spese correnti.

Ad

ogni buon conto, anche se ciò fosse realmente avvenuto, nulla modificherebbe

all’adempimento dal punto di vista oggettivo del reato, poiché, con la morte

del titolare e in assenza di specifiche disposizioni di ultima volontà in tal

senso, tutti i diritti sul denaro depositato sul conto corrente postale in

questione sono passati agli eredi.

Come

rettamente precisato dal primo giudice, la clausola inserita nel formulario __________

per il conferimento della procura alla moglie, in base alla quale le regole

vigenti in materia di procura non si estinguono con la morte del cliente (AI

21, all. 3), non ha alcun effetto concreto di natura civile sui diritti di

proprietà relativi al denaro depositato sul conto. Lo scopo di una simile

clausola è quello di semplificare le operazioni di pagamento agli eredi, che

potrebbero altrimenti ritrovarsi nell’impossibilità di utilizzare il denaro per

far fronte alle spese correnti e a quelle collegate al decesso del titolare.

Inoltre essa serve ad alleggerire la posizione dell’istituto di credito nei

confronti del cliente e dei terzi, anche se non lo sgrava da ogni

responsabilità (cfr. sul tema: Geneviève Brunner, Der Tod des Bankkunden, Diss.

Università di San Gallo, 2011, pag. 143 segg.).

In

altri termini, la procura post mortem non conferisce al beneficiato il diritto

di poter disporre senza tener conto degli interessi degli eredi

(rispettivamente coeredi).

13. Il presupposto

dell’indebito profitto è realizzato, nonostante la difesa l’abbia contestato

asserendo che, essendo ancora disponibili beni a sufficienza per garantire la

quota legittima a favore dei figli, questi non sono stati danneggiati in alcun

modo.

In

effetti, il ragionamento proposto dal legale dell’imputata non tiene conto del

fatto che AP 1, svuotando il conto, ha sottratto una somma importante dalla

massa successoria - in gran parte esclusa dallo scioglimento del regime

matrimoniale essendo, come verrà precisato in seguito, bene proprio del marito

- dalla quale ci si sarebbe dovuto dipartire per il calcolo delle quote e delle

legittime. In questo modo le pretese successorie dei figli di primo letto sono

state temporaneamente diminuite in proporzione, quindi sottoposte al rischio

concreto di un decurtamento pari alla quota loro spettante sull’importo

sottratto illecitamente. Ai sensi di dottrina e giurisprudenza, questo

costituisce già di per sé un danno derivante dall’appropriazione indebita

(Niggli/Riedo, op. cit., n. 111 ad art. 138).

Che

poi tutto sia venuto alla luce e che, de facto, essi potranno ottenere quanto

di loro spettanza senza difficoltà, nulla muta. In effetti se tutto fosse

andato come doveva, le legittime degli accusatori privati sarebbero state

inferiori di fr. 43'875.00, cioè dei 3/8 dell’importo illecitamente prelevato

(i restanti 5/8 sarebbero comunque stati di pertinenza della vedova).

Proprio

fr. 43'875.00, quindi, è il danno temporaneo (sino alla scoperta dell’atto

indebito) subito dai coeredi.

Sotto

l’aspetto oggettivo, il reato deve dunque essere considerato senz’altro

adempito.

14. Dal punto di vista dei

presupposti soggettivi del reato, è innegabile e pacificamente ammesso dalla

prevenuta che ella fosse a conoscenza del fatto che vi erano altri eredi oltre

a lei e che, dal momento della morte del marito, i diritti sui suoi beni sono

passati anche a loro:

“ L’interrogante mi chiede se sin

dalla morte di mio marito PC 1, avvenuta il 6 luglio 2009 mi era chiaro che i suoi figli di primo letto erano suoi eredi quanto me.

Questo mi era

chiaro. E’ quello che risulta pure dal testamento, stipulato davanti al notaio TE

1” (MP AP 1 30 gennaio 2013, AI 22, pag. 3).

Come

visto in precedenza, se dalla procura con effetto post mortem si potrebbe

dedurre che il defunto abbia voluto dare la possibilità all’imputata di

attingere ai conti per far fronte alle spese legate al decesso ed al proprio

sostentamento, non si può certamente desumere che egli le abbia dato il

consenso al prelievo di tutto il denaro depositato per farlo sparire, in

spregio ai diritti degli altri eredi. Le due cose sono ben distinte e

facilmente comprensibili, sicché non vi sono neppure vaghi indizi in questo

senso che possano consentire di propugnare la negligenza nella commissione del

reato.

L’imputata

nemmeno ha dimostrato di aver fatto fronte, in buona fede, a spese della

successione o presunte tali con l’importo ritenuto dal Ministero pubblico

oggetto di reato. Una simile prova sarebbe stata piuttosto semplice da

apportare, se non direttamente con le ricevute, anche indirettamente

contattando i destinatari dei pagamenti.

15. Nemmeno comprovata è

la tesi difensiva in base alla quale l’imputata avrebbe agito forte del fatto

che vantava dei crediti nei confronti del marito a seguito dello scioglimento

del regime matrimoniale ai sensi degli art. 196 segg. CC. D’altronde l’imputata

stessa non ha mai sostenuto di aver fatto un ragionamento del genere, cioè di

aver preso denaro che le spettava.

Calcolando in maniera grossolana - per meri fini legati alla

presente procedura, soprattutto per la commisurazione della pena, e senza la

pretesa di precisione (quindi senza alcun vincolo per i giudici civili o

l’esecutore testamentario), nell’unico intento di comprendere se l’imputata

abbia diritto ad una somma maggiore di quella prelevata - si può vedere come in

base alla dichiarazione fiscale della successione, gli averi di PC 1 al momento

della morte erano composti da una proprietà immobiliare stimata, al netto degli

aggravi ipotecari, in fr. 153'202.00 oltre che da conti (fr. 142'511.00 + fr.

28'988.00) per complessivi fr. 324’701.00. I passivi ivi indicati ammontano a

fr. 20'600.00, sicché il valore della massa dal quale dipartire per i calcoli

sarebbe almeno (considerato che i valori di mercato dell’abitazione sono ben

superiori) di fr. 304'101.00 (doc. dib. di primo grado n. 4).

Da

questo importo va avantutto dedotto quello spettante all’imputata dallo

scioglimento del regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti.

Approssimativamente, tenuto conto della presunzione di acquisto ai sensi

dell’art. 200 cpv. 3 CC e del fatto che l’imputata stessa ha ammesso che il

marito avrebbe ricevuto quale successione della defunta sorella un importo di

circa fr. 100'000.00, si potrebbe quantificare in circa fr. 102'000.00 la parte

di acquisti a lei spettante.

Oltre

a ciò, a AP 1 spetta, in base al contratto successorio che ha ridotto i figli

di PC 1 alla legittima, una quota di 5/8 (1/2 + 1/8), mentre agli accusatori

privati la restante parte di 3/8 della massa successoria di fr. 202'000.00.

Questo significa che l’accusata avrebbe avuto diritto a ricevere, già solo

sulla scorta di questi calcoli per difetto (che non tengono conto di molti

aspetti che non possono essere in questa sede approfonditi, quali ad esempio, oltre

ai valori effettivi, la deduzione dei beni propri dei due coniugi) dalla massa

almeno fr. 228’250.00 (fr. 102'000.00 + fr. 126'250.00).

La

cifra non considera neppure il valore del diritto d’usufrutto essendo il

risultato così ottenuto già sufficiente per le valutazioni di natura penale.

In

base a questi calcoli si potrebbe teoricamente ipotizzare che AP 1 abbia

voluto, prelevando il denaro, appropriarsi anticipatamente di parte della quota

di beni matrimoniali e della successione a lei spettante, sicuramente superiore

agli importi sottratti già solo grazie al valore commerciale dell’immobile.

Tuttavia una simile intenzione è sconfessata dal suo comportamento, non avendo

ella in alcun modo informato i coeredi o l’esecutore testamentario, e non avendo

ella né rinunciato spontaneamente all’usufrutto, né acconsentito all’avvio

delle pratiche per la vendita della casa per indennizzare i coeredi che l’hanno

denunciata ed hanno preteso di essere liquidati.

Lo

scopo del suo agire è stato quello di svuotare i conti del marito al fine di

sottrarli alla successione.

16. Per valutare se

l’autrice dell’appropriazione indebita ha agito sotto la copertura della

capacità e della volontà di restituzione del denaro alla comunione ereditaria

basta ricordare nuovamente che ella non era in grado di restituire alcunché

senza far capo alla vendita della casa che, pur essendo verosimilmente

fattibile, dipende sempre da variabili imprevedibili, collegate soprattutto

all’incognita di trovare un acquirente.

Inoltre

non si può assolutamente dire che l’imputata abbia avuto la volontà di

risarcire alla comunione ereditaria il maltolto: non ha mai avuto alcun “Ersatzwille”.

Infatti non si può considerare che l’autore del reato abbia avuto la volontà di

risarcire le vittime se, dopo aver svuotato un conto, rende in gran parte

irreperibili i soldi, in parte li deposita sul proprio conto negando che

provengono da quello dell’avente diritto e in parte li consegna a terze persone

(qui la figlia, consid. 4 i e j della sentenza impugnata, pag. 9).

D’altronde

l’assenza di un’intenzione di restituire i soldi è corroborata dal fatto che AP

1 ha inizialmente mentito sull’uso fattone, asserendo di averli spesi tutti e

di non averne depositato nemmeno un centesimo su altri conti (MP AP 1 30

gennaio 2013, AI 22, pag. 5 e 6), mentre i documenti agli atti attestano il

contrario (AI 4 e AI 35). In questo modo ha invece dimostrato che voleva farli

sparire definitivamente senza informare gli accusatori privati e l’esecutore

testamentario, così da non doverli dividere con altri.

17. All’imputata non è

possibile riconoscere l’errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP (DTF 105 IV

29) e neppure quello sull’illiceità (art. 21 CP).

In

effetti, AP 1 non ha provato nessuna direttiva del marito tendente allo

svuotamento del conto nelle modalità con cui è stato fatto.

Inoltre,

ella sapeva di non essere l’unica erede e in nessuna occasione ha asserito,

esplicitamente o implicitamente, di avere agito convinta che quello prelevato

fosse il suo denaro o che potesse farlo per diritti successori o da

scioglimento del regime matrimoniale derivanti dalla morte del marito.

18. Neppure pensabile è un

abbandono del procedimento e un proscioglimento sulla scorta del principio

della sussidiarietà del diritto penale poiché, a fronte di un’appropriazione

indebita di questo genere, non è sufficiente ricorrere al diritto civile per

risolvere tutte le questioni. In effetti, a fronte di una sottrazione di una

parte di massa successoria con l’intento di farla sparire, nella speranza che i

coeredi non se ne accorgano e che quindi le loro pretese si riducano, non è

pensabile che il solo diritto civile possa sanare la questione. L’insorgere di

pretese reciproche e la possibilità di una loro compensazione interna non deve trarre

in inganno. In effetti, se il denaro sottratto fosse stato l’unico avere del

defunto e se non fosse più né recuperabile, né compensabile, né risarcibile,

non vi sarebbe alcun mezzo del diritto civile in grado di soddisfare le parti.

Alla stessa stregua, non già solo per il fatto che vi è la possibilità di un

risarcimento, un reato patrimoniale non sussiste (se così fosse, nessun furto,

soprattutto di lieve entità, sarebbe più punibile penalmente).

19. Di conseguenza l’appello deve essere su questo punto

respinto e la condanna dell’imputata confermata.

20. La commisurazione

della pena in quanto tale non è stata messa in discussione dall’imputata.

Essendo le considerazioni e le conclusioni del primo giudice sulla questione

indubbiamente condivisibili, questa Corte si limita a confermarle integralmente

ed a rinviare ad esse (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 15 segg.) in virtù

dell’art. 82 cpv. 4 CPP. L’unica differenza è che la gravità dell’atto è

mitigata dal fatto che, in base alle considerazioni che precedono, il danno

patito teoricamente dai coeredi con l’appropriazione è di 3/8 dell’importo

sottratto, ovvero di fr. 43'875.00, non di fr. 117'000.00, che tale danno è

stato temporaneo e che con il venire alla luce del reato, de facto, gli eredi

danneggiati hanno la possibilità di compensare i crediti derivanti dalla

successione con la vendita dell’immobile.

Pertanto

appare corretto ridurre la pena a 90 aliquote giornaliere da fr. 60.00, per

complessivi fr. 5'400.00. La sospensione condizionale della stessa per un

periodo di prova di due anni è confermata.

Pretese civili degli AP

21. In prima sede

l’imputata è stata condannata a versare agli accusatori privati PC 1, PC 2 e PC

3 fr. 117'000.00.

Questa

decisione non può essere condivisa. In effetti, se da un lato, il danno

temporaneo patito dagli accusatori privati a seguito del prelievo indebito dei

fr. 117'000.00 è quantificabile in 3/8 di tale importo, cioè in fr. 43'875.00,

quello realmente patito, non è determinabile poiché non è stato quantificato

l’effettivo ammontare della massa successoria e, di riflesso, quello della

quota legittima loro spettante. Neppure è stato chiarito - anche se è più che

verosimile, quasi certo - se con la vendita dell’immobile sarà possibile

soddisfare le pretese degli eredi di primo letto.

In

ogni modo, già da un punto di vista concettuale, la decisione di prime cure è

inesatta. In realtà, infatti, i soldi in questione sono stati sottratti alla

comunione ereditaria, della quale fa parte anche l’accusata stessa, e spettano

pertanto ad essa, non ai singoli coeredi che si sono qui costituiti accusatori

privati.

Non

avendo, nondimeno, una comunione ereditaria personalità giuridica propria,

appare corretto ordinarne la restituzione all’esecutore testamentario, che dovrà

poi immediatamente attivarsi ed occuparsi di ripartirli tra i vari eredi al

momento della divisione ereditaria, secondo le rispettive pertinenze.

Tenuto

conto del fatto che con ogni probabilità la restituzione a contanti dell’intero

importo oggetto di appropriazione indebita non appare più fattibile e che con

la vendita della casa al prezzo ipotizzato di oltre un milione di franchi gli

accusatori privati dovrebbero poter essere interamente tacitati, è opportuno

che l’ordine sia subordinato alla riserva che debba essere risarcita solo

quella parte che eccede la quota ereditaria spettante a AP 1, così che, se come

detto gli accusatori privati dovessero già ricevere quanto spetta loro, de

facto non sarebbe più necessario procedere all’indennizzo.

Confische e sequestri

22. In merito la sentenza

impugnata così si esprime:

“ 12. Tenuto

conto delle risultanze d'istruttoria (Al 31, 77 e 78) e delle dichiarazioni

delle parti in sede processuale (VD all. 2 pag. 3 da I a IV R), la Corte ha

ordinato:

a) la confisca,

previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (cons. 13 e VD all. 3 pag. 2 pti. 5 e

8), dei saldi attivi delle relazioni __________

(VO all. 3 pag. 2 pti. 5 e 5.1) e __________

(VD all. 3 pag. 2 pti. 5 e 5.2)

intestate a PC 1 presso la banca __________, essendo pacifico per la Corte, malgrado l'espressa negazione dell'imputata (VD all. 2 pag. 2 VI R), che, per

identità di date e di importi, i

prelievi in contanti del 5.8.2009 per fr. 10'000.- e del 7.8.2009 per fr. 20'000.- (Al 4) sono confluiti

con versamenti cash per fr.

10'000.-, valuta 5.8.2009, sul conto __________ __________ (Al 35), rispettivamente per fr. 20'000.-, valuta 7.8.2009 su questo stesso conto (Al 35) o

al più tardi, con valuta 11.8.2009, su

quello rubricato come __________,

relazioni che al 17.4.2014 presentavano un saldo inferiore a questi due versamenti (cons. 4h e DA in opposizione pag.

2);

b) l'assegnazione, a

parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato riconosciute agli AP PC 1, PC 2 e PC 3 (cons. 10 e VD all. 3 pag. 1 pto. 4), dei

saldi attivi di queste due relazioni presso la banca __________ (VD all.

3 pag. 2 pto. 5), considerato come l'assenza di

una formale dichiarazione di cessione ex art. 73 cpv. 2 CP non possa ancora essere ritenuta come definitivamente

pregiudizievole al possibile

riconoscimento di una tale richiesta (doc.

TPC 26) e ricordato come siffatta istanza, e quindi anche la dichiarazione da parte del danneggiato di cessione

allo Stato della relativa quota del

suo credito, possa essere inoltrata anche dopo la decisione di confisca (…).

c) il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di

diritto privato riconosciute agli AP PC 1, PC

Considerandi

2.

e PC 3 (cons. 10 e VD ali, 3 pag. 1 pto

4) dei saldi attivi dei conti n. __________ presso __________ (VD all. 3 pag. 2

pti. 6, 6.1 e 6.1.1) e n. __________ presso __________ (VD all. 3 pag. 2 pti.

6, 6.1 e 6.1.2) intestati al fu ____________ nonché di fr. 3’290.- (VD all. 3

pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.1.3);

d) il sequestro conservativo in quanto

mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di due tessere della banca __________

(doc. TPC 4, VD all. 3 pag. 2 pti. 6 e 6.2);

e) escluse le due tessere bancarie di

cui sopra (doc. TPC 4, VD all. 3 pag. 2 pti. 6 e 6.2)11 dissequestro e la

restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a AP 1 della rimanente documentazione (Al

31, doc. TPC 4 e VD all. 3 pag. 2 pto. 7).” (sentenza impugnata consid. 12 pag.

18.

seg.).

23.

Le misure di confisca

non possono essere confermate, poiché, in ossequio alle disposizioni dell’art.

70.

cpv. 1 CP, il denaro sui due conti della prevenuta deve essere restituito,

previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali di primo e di

secondo grado a carico della condannata (di complessivi fr. 1'937.25), alla

danneggiata, cioè alla comunione ereditaria fu PC 1, rappresentata

dall’esecutore testamentario. Spetterà poi a questi, al momento della

divisione, che si spera avvenga in tempi brevi, calcolare le varie quote e

procedere alla ripartizione degli averi e delle eventuali eccedenze. Evidentemente

il denaro di questi due conti non

andrà ad accrescere la massa successoria, il cui calcolo avverrà in base alla

ricostruzione degli attivi al momento della morte fatta dall’esecutore

testamentario.

Neppure il sequestro

conservativo dei conti intestati al defunto marito dell’imputata e del denaro

contante sequestratole (fr. 3'290.00) si giustifica, poiché essi sono di

spettanza della comunione ereditaria, alla quale vanno restituiti.

Evidentemente sarà anche in questo caso l’esecutore testamentario a poterne

disporre e a dover procedere alla ripartizione secondo le ultime volontà del de

cuius.

Il

sequestro conservativo delle tessere bancarie e i dissequestri vengono

confermati senza necessità di approfondimenti.

Tassa di giustizia e spese

24.

Visto l’esito

dell’appello, ¼ delle tasse e spese di prima sede è assunto dallo Stato, mentre

il resto è posto a carico di AP 1.

La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv.

1.

CPP) e sono pertanto anch’esse poste a carico dell’appellante nella misura di

¾, mentre ¼ è accollato allo Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 10, 77, 80, 81, 84,

122 segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12, 13, 34, 42, 44, 47 segg., 70 e 138 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo

n. 7 della sentenza 13 agosto 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano

è passato in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarata

autrice colpevole di:

appropriazione

indebita, ripetuta

per essersi,

a __________, a __________,

a __________, a __________ e in altre località,

nel

periodo da luglio 2009 a settembre 2009,

al fine di procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente appropriata di valori

patrimoniali altrui che le erano stati affidati,

e

meglio

per

essersi appropriata indebitamente dell'importo complessivo di fr. 117'000.00,

effettuando i seguenti prelevamenti a contanti dal conto corrente postale n. __________

intestato al defunto marito, sul quale aveva diritto di firma e di pertinenza

anche degli ulteriori eredi:

- in

data 28.07.2009, fr. 10'000.00;

- in

data 05.08.2009, fr. 10'000.00;

- in

data 07.08.2009, fr. 20'000.00;

- in

data 11.08.2009, fr. 27’000.00;

- in

data 14.08.2009, fr. 10'000.00;

- in

data 18.08.2009, fr. 10'000.00;

- in

data 24.08.2009, fr. 10'000.00;

- in

data 28.08.2009, fr. 10'000.00;

- in

data 02.09.2009, fr. 5'000.00;

- in

data 09.09.2009, fr. 5'000.00

cagionando

un danno temporaneo ai coeredi di fr. 43'875.00.

1.2. AP 1 è condannata

1.2.1. alla pena pecuniaria di

90 aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna, per un totale di fr. 5’400.00;

1.2.2. al pagamento di ¾ della

tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e delle spese di fr. 583.00 per il

procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’583.00. Il restante ¼ è

accollato allo Stato.

1.2.3. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. E’ ordinata l’assegnazione

alla comunione ereditaria fu PC 1, rappresentata dall’esecutore testamentario

avv. TE 1, __________, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese

procedurali di primo e secondo grado poste a carico della condannata:

- del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________ intestata a AP 1

presso Banca __________, agenzia di __________;

- del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________

intestata a AP 1 presso Banca __________, agenzia di __________.

Qualora il denaro ivi depositato non dovesse essere necessario a

tacitare le pretese successorie degli accusatori privati, poiché ciò può essere

fatto anche solo con gli ulteriori beni del de cuius, i conti e gli averi in

questione potranno essere restituiti all’imputata.

3. E’ ordinato il

dissequestro a favore della comunione ereditaria fu PC 1, rappresentata

dall’esecutore testamentario avv. TE 1, Tesserete:

- del

saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;

- del

saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;

- di

fr. 3’290.00 sequestrati nell’abitazione dell’imputata.

4. Le istanze di

risarcimento degli accusatori privati sono respinte.

5. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'000.00

sono posti in ragione di 3/4 a carico di AP 1, mentre il restante

1/4 è posto a carico dello Stato.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.