17.2014.191
Ripetuta appropriazione indebita di averi depositati sul conto intestato al defunto marito e su cui l'autrice aveva una procura post mortem, tali averi essendo di spettanza anche degli altri eredi. Da
18 giugno 2015Italiano48 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.191
Locarno
18 giugno 2015/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Ilario Bernasconi e Fabrizio Monaci
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 19 agosto 2014 da
AP 1
rappr. dall'
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 13 agosto 2014 dalla Corte delle assise correzionali di
Lugano (motivazione scritta intimata il 15 ottobre 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 27 ottobre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con DA 137/2014 del 5 maggio
2014, considerato come atto d’accusa ai sensi dell’art. 356 cpv. 1 CPP, il
procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise
correzionali di Lugano AP 1 siccome ritenuta colpevole di
appropriazione indebita, ripetuta
per
essersi,
a
__________, a __________, a __________, a __________ e in altre località,
nel periodo
da luglio 2009 a settembre 2009,
al
fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente
appropriata di valori patrimoniali altrui che le erano stati affidati,
e
meglio
per essersi
appropriata indebitamente dell'importo complessivo di fr. 117'000.00,
effettuando i seguenti prelevamenti a contanti dal conto corrente postale n. __________
intestato al defunto marito, sul quale aveva diritto di firma, e di pertinenza
anche degli ulteriori eredi:
- in data
28.07.2009, fr. 10'000.00;
- in data
05.08.2009, fr. 10'000.00;
- in data
07.08.2009, fr. 20'000.00;
- in data
11.08.2009, fr. 27’000.00;
- in data
14.08.2009, fr. 10'000.00;
- in data
18.08.2009, fr. 10'000.00;
- in data
24.08.2009, fr. 10'000.00;
- in data
28.08.2009, fr. 10'000.00;
- in data
02.09.2009, fr. 5'000.00;
- in data
09.09.2009, fr. 5'000.00;
importi da
lei utilizzati per bisogni personali.
Con
sentenza 13 agosto 2014 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha
integralmente confermato le accuse ed ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria
di 120 aliquote giornaliere da fr. 60.00 cadauna, per complessivi fr. 7'200.00,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. L’imputata è
stata pure condannata a versare agli accusatori privatiPC 1, PC 2 e PC 3 fr. 117'000.00 a titolo di risarcimento del danno. Per le ulteriori pretese, questi accusatori privati
sono poi stati rinviati al foro civile.
Inoltre
è stata ordinata la confisca, previa deduzione della tassa di giustizia e delle
spese procedurali:
- del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________ intestata a AP 1
presso Banca __________ del __________,
agenzia di __________,
- del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________
intestata a AP 1 presso Banca __________ del __________, agenzia di __________;
con contestuale assegnazione agli accusatori
privati, a parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato
riconosciute dalla sentenza.
Oltre a ciò è stato ordinato il sequestro
conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato riconosciute agli
accusatori privati:
- del
saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
- del
saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
- di
fr. 3’290.00.
Un
sequestro conservativo è stato pure decretato in relazione a due tessere della
Banca __________ IBAN __________ e __________.
Per
il resto è stato deciso il dissequestro di tutta la documentazione sequestrata
alla prevenuta di cui all’AI 31.
Infine,
AP 1 è stata condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
procedurali;
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle
assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre
appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 27 ottobre 2014, ella ha dichiarato di impugnare l’intera
sentenza di condanna, chiedendone l’annullamento, con conseguente suo
proscioglimento da ogni accusa, il dissequestro in suo favore di tutte le
relazioni bancarie, dei beni e dei valori sequestrati, oltre all’apposizione di
tasse e spese a carico dello Stato;
- con scritto del 27 ottobre
2014, la prevenuta ha formulato istanza affinché la procedura fosse svolta in
forma scritta e, in via subordinata, che, qualora fosse indetto un dibattimento
orale, venisse assunta l’audizione testimoniale dell’esecutrice testamentaria avv.TE
1;
- così richiesti, gli
accusatori privati hanno dapprima dato il loro assenso alla procedura scritta,
per poi fare marcia indietro con missiva elettronica del 30. novembre 2014,
confermata con scritto del 10. dicembre 2014;
- dopo alcune dilazioni dei
termini, con allegato 19 gennaio 2015, AP 1 ha formulato una nuova istanza
probatoria, confermando la richiesta di audizione dell’avv. TE 1 e postulando
di essere sottoposta ad una perizia giudiziaria volta a chiarire se sia o meno
in grado di sostenere un processo penale, rispettivamente se al momento dei
fatti fosse in grado di capire e determinarsi di conseguenza o se non si
trovasse piuttosto in uno stato di scemata imputabilità, in considerazione del
suo stato psicofisico. Con ordinanza del 2 marzo 2015 l’istanza è stata
parzialmente accolta, nel senso che è stata ordinata l’audizione del legale,
mentre è stata respinta la domanda di allestimento della perizia;
esperito il pubblico dibattimento il
26 maggio 2015, cui hanno partecipato:
- il
procuratore pubblico, il quale ha postulato la conferma della condanna per
appropriazione indebita, rilevando come è inequivocabile che, nonostante la
procura con effetto post mortem, la vedova non poteva disporre del denaro della
massa ereditaria. L’imputata non può, a suo dire, sostenere di avere avuto
l’Ersatzwille e pure sulla sussistenza dell’Ersatzfähigkeit vi sono forti
dubbi, essendo la stessa garantita dal fondo di __________, e pertanto non
immediatamente sovvenzionabile. La volontà dell’imputata era quella di evitare
di dover dividere quel denaro con gli altri eredi. Sulla pena, ricordando che
in prima sede ne è stata ritenuta equa una di 120 aliquote giornaliere sospese
condizionalmente per due anni, chiede che venga considerata l’età della donna,
la sua collaborazione nell’ammettere di essere stata l’autrice dei prelevamenti
e la circostanza che il suo stato di salute non le consente di ricordare
esattamente i fatti e le fa fare qualche confusione, come avvenuto ad esempio
in aula quando ha riferito che è stata l’esecutrice testamentaria a bloccarle i
conti. Postula infine la confisca dei conti citati nel decreto d’accusa;
- gli
accusatori privati, i quali hanno dichiarato di rimettersi al prudente giudizio
di questa Corte;
- l’imputata,
assistita dal suo patrocinatore, che, in arringa, ha chiesto l’annullamento
della sentenza di primo grado ed il suo proscioglimento. A suo dire, in
effetti, quella in disamina è una diatriba di mera natura civile. In primo
luogo, è necessario determinare l’ammontare della massa ereditaria sulla scorta
dei criteri fissati dagli art. 602 segg. CC e capire quali beni ricadono
nell’asse successorio. Ad oggi, in effetti, nessuno ha ancora stabilito a
quanto ammonti la massa ereditaria, non essendo stato neppure effettuato lo scioglimento
del regime matrimoniale. Per la prevenuta, i beni prelevati non entrano nella
massa. Non vi è quindi neppure un indebito profitto. La quota di legittima
spettante agli accusatori privati è disponibile: è coperta dal valore
dell’immobile di __________. La vicenda va contestualizzata e va tenuto conto
del fatto che AP 1 è una persona semplice e che della gestione degli affari di
famiglia si è sempre occupato il defunto marito. Il conferimento della procura
un paio di settimane prima del decesso ha, in questo senso, un’importanza
determinante, poiché va interpretato come l’espressione della volontà di PC 1
di far sì che la moglie potesse disporre del denaro. La buona fede della
signora è stata confortata dal fatto che nessuno si è attivato per impedirle
l’accesso ai conti e i prelievi. Il contratto successorio è poi espressione
dell’intenzione di far avere tutto alla moglie. Dal punto di vista giuridico,
il difensore osserva come i beni in questione non siano altrui, ma della
prevenuta, considerato che le spettano dalla liquidazione del regime
matrimoniale (art. 200 CC) e quale sua quota parte sulla successione. La
legittima dei figli non è in effetti in alcun modo stata lesa. Oltre a ciò la
prevenuta aveva l’Ersatzbereitschaft e con il suo agire non ha realizzato gli
aspetti soggettivi del reato. Concludendo ha quindi chiesto il proscioglimento
integrale da ogni accusa, il dissequestro dei conti intestati al marito (nelle
mani dell’esecutrice testamentaria) e di quelli della __________ e della Banca __________
a lei intestati (a suo favore);
ritenuto
Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; ad art. 139, n. 1, pag. 297;
Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,
pag. 603; Schmid, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea
2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10
cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero
procedimento (Bernasconi e al., op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e
49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,
pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op.
cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid.
2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28
giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;
6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza
di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione
circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147
consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un
giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che,
correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose
così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis
im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004
del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2;
cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze
CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011
consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile
2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b,
confermata dal TF).
3. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione
delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una
fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del
materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca
ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre
possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente
spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del
principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando
il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch, §
13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n.
82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad
art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art.
10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag.
66 e n. 47, pag. 73).
L’accusata ed i suoi due mariti
4. AP 1, che prima del
matrimonio portava il cognome __________, è nata il __________ a __________ in __________.
Ella ha quindi da poco festeggiato il suo novantesimo compleanno.
Sulla sua vita ha
dichiarato agli inquirenti:
“ Vivo da 65 anni in Svizzera. Mi sono
sposata ad __________ nel 1950/1951 con __________ con il quale ho gestito per
circa 20 anni l'albergo __________. Dal matrimonio sono nati tre figli. Dopo 20
anni di gestione dell'albergo di __________ mi sono trasferita a __________ con
il mio primo marito dove abbiamo avuto qualche anno in gestione l'albergo __________.
Dopo la morte del mio primo marito, avvenuta salvo errore circa nel 1970, sono
rimasta a __________ per qualche anno. 7-8 anni dopo la morte del mio primo
marito ho conosciuto PC 1 che ho sposato circa nel 1978 a San Gallo. Salvo errore nel 1980 mio marito (PC 1) ed io ci siamo traferiti ad __________,
dove abbiamo acquistato la casa in cui vivo tuttora.
Mio marito ha
avuto dal precedente matrimonio tre figli, con i quali non aveva nessun
rapporto. Gli stessi non si sono mai recati in ospedale a visitarlo e non hanno
nemmeno presenziato al suo funerale.
L'avv. __________
mi dice che tale circostanza è negata dai figli di primo letto nella vertenza
civile.
Ne prendo atto e
confermo quanto detto.
ADR che non ho
nessun rapporto con i figli di primo letto di PC 1, che neppure conosco"
(MP 30 gennaio 2013, AI 22, pag. 3).
Dal primo matrimonio la prevenuta ha avuto due figlie, __________
e __________, ed un figlio che è prematuramente scomparso.
5. L'imputata è
incensurata (AI 69 e doc. TPC 9).
Le
sue attuali entrate sono rappresentate dalle rendite AVS e di cassa pensione
per fr. 3'760.00 circa (doc. TPC 3). Il reddito imponibile risultante
dall'ultima tassazione agli atti è di fr. 45'120.00, al quale va aggiunto un
reddito raggruppato di fr. 10'539.00 (doc. TPC 3 e 8).
Fatti
I fatti
6. Con rogito n. __________
dell'avv. TE 1, in data 23 giugno 2006 AP 1 ed il marito PC 1 hanno
sottoscritto un contratto successorio (AI 27, inserto B) con il quale essi
hanno annullato ogni loro precedente disposizione testamentaria e si sono
dichiarati reciprocamente eredi, precisando che i rispettivi figli di primo
letto (due per la donna e tre per l'uomo, come accennato sopra) avrebbero
dovuto essere ridotti alla legittima. Le parti hanno pure concordato che
qualora PC 1 fosse premorto, la moglie avrebbe potuto godere, oltre alla
propria quota di eredità, anche del diritto di usufrutto vita natural durante
sulla loro abitazione di __________ e su tutto quanto in essa contenuto.
Inoltre, essi hanno
stabilito che al momento della morte del coniuge superstite, la villa di __________
avrebbe dovuto essere venduta e la somma ricavata avrebbe dovuto essere
suddivisa tra i cinque figli in parti uguali.
Quale esecutore
testamentario i contraenti hanno nominato la stessa avv. TE 1.
Il 15 giugno 2009 il
marito, ormai malato, ha conferito all’imputata una procura su tutte le
relazioni __________, con esplicito valore anche dopo la morte del titolare
della relazione.
Il 6 luglio 2009 PC
1 è deceduto a Lugano.
Quanto avvenuto in seguito
è stato debitamente riassunto nella sentenza impugnata, della quale, in
applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si riportano i considerandi relativi:
“ 4. In relazione ai fatti oggetto del
procedimento la Corte ha accertato quanto segue:
a) che gli unici
eredi del fu __________ sono l'imputata e i di lui figli di primo letto nonché
accusatori privati (…) PC 1, PC 2 e PC 3 in forza al certificato ereditario
6.10.2009 della Pretura del Distretto di Lugano (Al 1 all. B, VI PP AP 1
30.1.2013 pag. 3);
b) che quale
esecutrice testamentaria (…) della successione del fu __________ è stata
nominata l'avv. TE 1 (…), Tesserete conseguentemente al contratto successorio
del 23.6.2006 di cui al suo rogito n. 416 (AI 5 e 27);
c) che in questo
atto notarile non fu stipulato alcun specifico accordo tra i due coniugi in
relazione ai conti postali e bancario intestati al marito (Al 27 e considerandi
(…);
d) che il fu __________
era intestatario, prima di morire, di due relazioni presso __________, la prima
rubricata con il n. __________, aperta 18.7.2004 e su cui il 15.6.2009 era
stata richiesta una "nuova carta con nuovo codice", con un saldo
attivo al 30.6.2009 di fr. 132’109.75, definitivamente chiusa il 6.10.2009 per
azzeramento, la seconda rubricata con il n. __________, posta sotto sequestro
(Al 3 e 4), con un saldo attivo il 30.6.2009 di fr. 10’411.15 rispettivamente
al 16.4.2014 fr. 20'083.35 (Al 4 e 77);
e) che il
15.6.2009 il fu __________ aveva concesso procura alla moglie su "tutte le
sue relazioni di affari" con __________, ricordato come in base alle
indicazioni prestampate sul relativo formulario le "regole vigenti in
materia di procura non si estinguono con la morte, la perdita della capacità di
agire o il fallimento del cliente" (VI PP __________, (…), 28.1.2013 all.
3);
f) che il fu __________
era intestatario, al momento del decesso, della relazione n. __________ presso __________,
aperta il 10.9.1993, posta sotto sequestro (Al 2 e 5), con un saldo attivo il
30.6.2009 di fr. 28’987.11 rispettivamente il 16.4.2014 di fr. 9'200.31 (AI 5 e
78);
g) che a
comprova, comunque parziale, delle sue dichiarazioni (cons. 3), perlomeno i
prelevamenti in contanti sulla relazione __________ n. __________ (cons. 4d)
del 28.7.2009 e del 14.8.2009 per fr. 10'000.- ciascuno sono stati eseguiti
dall'imputata (Al 8 e 12, VI PP __________ 28.1.2013 all. 4);
h) che AP 1 è
intestataria di due relazioni presso la banca __________ (…), entrambe poste
sotto sequestro (Al 32 e 35), la prima rubricata con il n. __________, aperta
il 23.4.2009, con un saldo attivo il 1.7.2009 di fr. 5'000.- rispettivamente il
17.4.2014 di fr. 1'632.- (Al 35 e 79), la seconda rubricata con il n. __________,
aperta il 5.10.2005, con un saldo attivo il 1.7.2009 di fr. 13’016,76
rispettivamente il 17.4.2014 di fr. 19’844,31 (Al 35 e 79);
i) che sul conto __________
n. __________ l'imputata ha versato in contanti, valuta 11.8.2009, fr.
20'000.-, di cui fr. 10'000.- sono stati bonificati 18.9.2010 su un conto
bancario intestato ad una delle sue figlie di primo letto (Al 35, 36, 37, 39 e
41);
j) che sul conto __________
n. __________ sono stati versati in contanti, valuta 5.8.2009 e 7.8.2009, fr.
10'000.- rispettivamente fr. 20’000.- ricordato come da questa relazione, il
23.1.2012, sono stati bonificati fr. 12’000.- su un conto bancario intestato ad
una delle figlie di primo letto dell'imputata (Al 35, 36, 37, 39 e 41);
k) che in data
1.2.2013 è stata eseguita una perquisizione al domicilio di AP 1 e oltre a
varia documentazione cartacea sono stati sequestrati fr. 3’290.- (Al 31), che
la stessa ha dichiarato essere suoi risparmi dalle rendite pensionistiche (VD
all. 2 pag. 3 IR).” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 7 segg.).
7. Il 17 ottobre 2012
gli accusatori privati, per il tramite del loro legale, hanno sporto denuncia
contro ignoti per reati contro il patrimonio, in particolare per appropriazione
indebita e furto (AI 1), avendo essi constatato un’importante diminuzione degli
averi depositati sul conto __________ e su quello presso __________,
quantificando in fr. 142'131.45 gli importi prelevati senza apparente
giustificazione dai conti ed indicando nell’imputata la persona che ha
verosimilmente commesso i reati.
A
seguito di questo atto sono state avviate le indagini che hanno consentito di
appurare che a prelevare il denaro è effettivamente stata AP 1 e di trovare dei
giustificativi scagionanti solo per una parte dell’importo sottratto. Per i
restanti fr. 117'000.00 ritirati a contanti dal __________ intestato al fu PC 1
il magistrato inquirente non ha invece ritenuto sussistere una motivazione
valida ed ha così deciso di emanare il decreto d’accusa a carico della
prevenuta, poi trasformato in atto d’accusa dopo la sua opposizione.
Al
termine del dibattimento di fronte al giudice unico della Corte delle assise
correzionali, AP 1 è stata come detto, ritenuta autrice colpevole di appropriazione
indebita, per avere impiegato a profitto proprio il denaro in questione.
L’appello
8. Con l’appello,
l’imputata ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo
integrale proscioglimento, con la reiezione delle richieste di indennizzo
avanzate dagli accusatori privati e lo sblocco dei beni sequestrati o
confiscati.
A suo avviso, in effetti, la
vertenza è di mera natura civile, non sussistendo gli estremi per la
configurazione del reato prospettato: nessun impiego illecito dei beni e nessun
indebito profitto. Ella non ha mai inteso privare gli accusatori privati della
loro parte di successione; si è limitata a seguire le istruzioni datele dal
marito prima di morire. Tenuto conto delle sue spettanze derivanti dalla
liquidazione del regime matrimoniale (fr. 80'750.00), e di quanto a lei di
diritto dalla divisione dell’eredità (fr. 40'000.00) la prevenuta aveva diritto
a circa fr. 120'000.00 ed era dunque legittimata a prelevare l’importo di fr.
117'000.00.
Inoltre, visto il valore dell’immobile
di __________, la signora AP 1 ha sempre avuto l’Ersatzbereitschaft. Il reato
non può dunque considerarsi realizzato per assenza degli elementi soggettivi.
Non
da ultimo, per l’imputata sarebbero pure dati gli estremi per riconoscerle un
errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.
Appropriazione
indebita
9. Giusta l’art. 138
cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si
appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o
indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali
affidatigli (cpv. 2).
Sotto l’aspetto oggettivo
dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene
mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto
le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano
proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti
o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti
bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di
un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può
disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Bernard Corboz,
Les principales infractions, Berna 1997, pag. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal,
partie spéciale, Zurigo 2009, pag. 206 e ss).
Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi
dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un
rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo
un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato,
amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011,
consid. 3.1; DTF 133 IV 21 consid. 6.2; 120 IV 278; 118 IV 34; 106 IV 259; 105
IV 33; 101 IV 163; 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basilea 2007, n.
36 ad art. 138; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2003, pag.
277, n. 49).
Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore
riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione
da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Niggli/Riedo, Basler
Kommentar, op. cit., n. 45 ad art. 138). L’appropriazione indebita non è stata
così, ad esempio, riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un
paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per
una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla
stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un
albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di
soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV
355). Non sono stati ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che
il locatore riscuote dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la
pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario
effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV
78; cfr., inoltre, casistica in Niggli/Riedo, op. cit., n. 46 e ss. ad art. 138).
L’azione
punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste
nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidata all’autore. Ciò significa
che questi deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il
legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene,
almeno temporaneamente. Simili intenzioni devono essere espresse, anche per atti
concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, op. cit., n.
97 ad art. 138). Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede
semplicemente ad una restituzione della cosa entro i termini oppure non si
rispettano le condizioni poste dal proprietario.
Si
può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal
momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale
da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In
questo senso è data appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è
offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, op. cit.,
n. 97 ad art. 138).
Trattandosi
di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP, occorre,
affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo
li abbia impiegati, dopo che gli sono stati affidati e senza averne il diritto,
a proprio profitto o a profitto di un terzo. L’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP non
tutela in questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i
valori patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle
istruzioni impartite.
L’elemento caratteristico di
questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra
chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i
valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 1.3; DTF 121 IV
23 consid. 1c).
Il gerente di patrimoni
che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di
averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza viola l’obbligo di
conservare il controvalore (“Werterhaltungspflicht”) e impiega di
conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo
2007 consid. 9.1).
Se
per la fattispecie dell’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP non è necessario chinarsi
sull’insorgere di un danno a discapito dell’avente diritto, per quella dell’art.
138 cifra 1 cpv. 2 CP (appropriazione indebita di valori patrimoniali) il danno
è un presupposto non scritto del reato (Niggli/Riedo, op. cit., n. 110 ad art.
138).
10. Dal profilo
soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza
deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Corboz, op.
cit., n. 24 ad art. 138; DTF 118 IV 34 consid. 2a).
Non agisce con il
proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità (“Ersatzfähigkeit”)
e la volontà (“Ersatzwille”) di fornire in qualsiasi momento all'avente
diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a
profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta “Ersatzbereitschaft”;
DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
L’”Ersatzbereitschaft”
deve sussistere dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il
fiduciante o la situazione, a restituire la cosa e presuppone che l’autore sia
in grado di far fronte ai suoi impegni con mezzi propri. Essa non è dunque
ammessa qualora sussista unicamente la possibilità che l’autore riesca a
procurarsi i mezzi per risarcire il proprietario da terzi, non debitori nei
suoi confronti (cfr. Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.;
Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra
2013, pag. 134; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).
Il presupposto del disegno
d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si appropria di un bene
per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un credito almeno di
pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e se ha realmente
agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; 81 IV
128 consid. 2).
Determinante per escludere
l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione
non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della
vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo
sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se
la stessa era oggettivamente ammissibile. In effetti, l’accertamento che una
compensazione ai sensi dell’art. 120 CO non è giuridicamente fattibile non
comporta automaticamente il riconoscimento dell’intenzionalità di
un’appropriazione indebita (STF 6B_582/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 2.6.2).
Ciò che è risolutivo è
unicamente sapere quali fossero le intenzioni dell’autore al momento
dell’appropriazione.
In questo contesto,
l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. E’ solo la
coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento a far stato. Se essa manca
poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi
vedere riconoscere l’errore sui fatti (art. 13 CP; DTF 105 IV 29 consid. 3a).
L’intenzione di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche per
dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto
dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.
11. Partendo dal
presupposto che i prelievi dal conto in questione (__________) sono stati
effettivamente effettuati dalla donna e che l’ammontare non è oggetto di
contestazione, avendo ella esplicitamente ammesso questi fatti (MP AP 1 30
gennaio 2013, AI 22, pag. 5) bisogna analizzare l’esistenza degli elementi
costitutivi del reato di appropriazione indebita.
Come
accennato in precedenza, AP 1 aveva ricevuto dal marito, un paio di settimane
prima della sua morte, la procura per operare su tutti i suoi conti presso __________
(AI 21, all. 3). Procura la cui validità era previsto si estendesse anche a
dopo il decesso del consorte.
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario per il quale è
rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi dell'art. 138
cifra 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; 118 IV 33 consid. 2a; 117 IV 434 ss consid.
cc; 111 IV 21 consid. 2; 109 IV 31 consid. 2c). A tal fine è irrilevante che il
titolare ne possa ancora disporre: occorre solo che l’autore sia messo nella
condizione di poterne disporre da solo (DTF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127;
109 IV 32).
Appurato che vi sono stati quindi dei valori affidati alla
prevenuta e che questa ne ha fatto uso, è necessario verificare se i prelievi
si conciliano con le disposizioni dell’avente diritto o meno.
Al momento in cui essi sono stati effettuati, PC 1 era appena
deceduto. Di conseguenza, proprio dal giorno della sua morte, il 6 luglio 2009,
i suoi diritti erano già passati automaticamente, ex lege, agli eredi (art. 537
e 560 CC), cioè alla vedova ed ai suoi (del de cuius) figli di primo letto
(art. 457 e 462 CC).
I coeredi, al momento della sua apertura, hanno acquisito l’universalità
della successione (art. 560 cpv. 1 CC), e sono così divenuti eo ipso
proprietari comuni di tutti i beni della massa (art. 602 cpv. 2 CC e art. 652
segg. CC).
Il singolo erede non può dunque disporre da solo e senza il
consenso degli altri dell'uno o dell'altro attivo.
Oltre a ciò
il Tribunale federale ha chiarito che l'appropriazione unilaterale dei beni di
una successione da parte di un coerede non termina la comunione ereditaria né
può essere equiparata ad una divisione (DTF 116 II 267 consid. 7).
Non essendovi agli atti alcun tipo di istruzione da parte dei qui
accusatori privati ed avendo essi sempre sostenuto di non aver saputo nulla di
quanto fatto dall’imputata, è evidente che AP 1 non ha agito su loro ordine o
con il loro consenso. Pur essendo erede anch’ella, considerato che non è stata
indicata né come esecutrice testamentaria, né è stata nominata amministratrice
della successione, né tantomeno rappresentante della comunione ereditaria (art.
602 cpv. 3 CC) non poteva neppure disporne autonomamente (art. 653 CC).
Tanto meno richiesto è stato il consenso ai prelievi
dell’esecutore testamentario avv. TE 1 (art. 517 seg. CC) che in aula ha confermato
di non esserne stata informata e, dunque, di non averli mai autorizzati.
Non avendo potuto contare sul consenso dei coeredi e
dell’esecutore testamentario, le operazioni di prelievo devono essere
considerate indebite.
12. L’imputata sostiene d’aver
agito su indicazione del defunto marito che le avrebbe detto di attingere ai
suoi conti anche dopo la sua scomparsa per far fronte alle sue spese (MP 1.
febbraio 2013, AI 28, pag. 2).
La
prova che un’istruzione del genere sia stata effettivamente impartita non ha
potuto essere apportata. Il contratto successorio (AI 27), sottoscritto un anno
prima, non fa cenno alcuno a una simile soluzione, dimostrando solo che il
marito ha voluto favorire il più possibile la consorte, ma senza depauperare i
figli di primo letto dei loro diritti ereditari fondamentali.
Nemmeno
dalla procura sui conti con effetto anche dopo la morte, concessa un mese prima
del decesso, si può desumere che PC 1 abbia dato il permesso alla consorte di
prelevare liberamente tutto il denaro depositato su tali conti senza curarsi
dei diritti degli altri eredi. Essa è solo indice di una volontà di consentirle
di continuare a disporre di denaro contante anche quando fosse rimasta sola,
verosimilmente per poter far fronte ai vari costi che sarebbero insorti a
seguito del decesso e alle spese correnti.
Ad
ogni buon conto, anche se ciò fosse realmente avvenuto, nulla modificherebbe
all’adempimento dal punto di vista oggettivo del reato, poiché, con la morte
del titolare e in assenza di specifiche disposizioni di ultima volontà in tal
senso, tutti i diritti sul denaro depositato sul conto corrente postale in
questione sono passati agli eredi.
Come
rettamente precisato dal primo giudice, la clausola inserita nel formulario __________
per il conferimento della procura alla moglie, in base alla quale le regole
vigenti in materia di procura non si estinguono con la morte del cliente (AI
21, all. 3), non ha alcun effetto concreto di natura civile sui diritti di
proprietà relativi al denaro depositato sul conto. Lo scopo di una simile
clausola è quello di semplificare le operazioni di pagamento agli eredi, che
potrebbero altrimenti ritrovarsi nell’impossibilità di utilizzare il denaro per
far fronte alle spese correnti e a quelle collegate al decesso del titolare.
Inoltre essa serve ad alleggerire la posizione dell’istituto di credito nei
confronti del cliente e dei terzi, anche se non lo sgrava da ogni
responsabilità (cfr. sul tema: Geneviève Brunner, Der Tod des Bankkunden, Diss.
Università di San Gallo, 2011, pag. 143 segg.).
In
altri termini, la procura post mortem non conferisce al beneficiato il diritto
di poter disporre senza tener conto degli interessi degli eredi
(rispettivamente coeredi).
13. Il presupposto
dell’indebito profitto è realizzato, nonostante la difesa l’abbia contestato
asserendo che, essendo ancora disponibili beni a sufficienza per garantire la
quota legittima a favore dei figli, questi non sono stati danneggiati in alcun
modo.
In
effetti, il ragionamento proposto dal legale dell’imputata non tiene conto del
fatto che AP 1, svuotando il conto, ha sottratto una somma importante dalla
massa successoria - in gran parte esclusa dallo scioglimento del regime
matrimoniale essendo, come verrà precisato in seguito, bene proprio del marito
- dalla quale ci si sarebbe dovuto dipartire per il calcolo delle quote e delle
legittime. In questo modo le pretese successorie dei figli di primo letto sono
state temporaneamente diminuite in proporzione, quindi sottoposte al rischio
concreto di un decurtamento pari alla quota loro spettante sull’importo
sottratto illecitamente. Ai sensi di dottrina e giurisprudenza, questo
costituisce già di per sé un danno derivante dall’appropriazione indebita
(Niggli/Riedo, op. cit., n. 111 ad art. 138).
Che
poi tutto sia venuto alla luce e che, de facto, essi potranno ottenere quanto
di loro spettanza senza difficoltà, nulla muta. In effetti se tutto fosse
andato come doveva, le legittime degli accusatori privati sarebbero state
inferiori di fr. 43'875.00, cioè dei 3/8 dell’importo illecitamente prelevato
(i restanti 5/8 sarebbero comunque stati di pertinenza della vedova).
Proprio
fr. 43'875.00, quindi, è il danno temporaneo (sino alla scoperta dell’atto
indebito) subito dai coeredi.
Sotto
l’aspetto oggettivo, il reato deve dunque essere considerato senz’altro
adempito.
14. Dal punto di vista dei
presupposti soggettivi del reato, è innegabile e pacificamente ammesso dalla
prevenuta che ella fosse a conoscenza del fatto che vi erano altri eredi oltre
a lei e che, dal momento della morte del marito, i diritti sui suoi beni sono
passati anche a loro:
“ L’interrogante mi chiede se sin
dalla morte di mio marito PC 1, avvenuta il 6 luglio 2009 mi era chiaro che i suoi figli di primo letto erano suoi eredi quanto me.
Questo mi era
chiaro. E’ quello che risulta pure dal testamento, stipulato davanti al notaio TE
1” (MP AP 1 30 gennaio 2013, AI 22, pag. 3).
Come
visto in precedenza, se dalla procura con effetto post mortem si potrebbe
dedurre che il defunto abbia voluto dare la possibilità all’imputata di
attingere ai conti per far fronte alle spese legate al decesso ed al proprio
sostentamento, non si può certamente desumere che egli le abbia dato il
consenso al prelievo di tutto il denaro depositato per farlo sparire, in
spregio ai diritti degli altri eredi. Le due cose sono ben distinte e
facilmente comprensibili, sicché non vi sono neppure vaghi indizi in questo
senso che possano consentire di propugnare la negligenza nella commissione del
reato.
L’imputata
nemmeno ha dimostrato di aver fatto fronte, in buona fede, a spese della
successione o presunte tali con l’importo ritenuto dal Ministero pubblico
oggetto di reato. Una simile prova sarebbe stata piuttosto semplice da
apportare, se non direttamente con le ricevute, anche indirettamente
contattando i destinatari dei pagamenti.
15. Nemmeno comprovata è
la tesi difensiva in base alla quale l’imputata avrebbe agito forte del fatto
che vantava dei crediti nei confronti del marito a seguito dello scioglimento
del regime matrimoniale ai sensi degli art. 196 segg. CC. D’altronde l’imputata
stessa non ha mai sostenuto di aver fatto un ragionamento del genere, cioè di
aver preso denaro che le spettava.
Calcolando in maniera grossolana - per meri fini legati alla
presente procedura, soprattutto per la commisurazione della pena, e senza la
pretesa di precisione (quindi senza alcun vincolo per i giudici civili o
l’esecutore testamentario), nell’unico intento di comprendere se l’imputata
abbia diritto ad una somma maggiore di quella prelevata - si può vedere come in
base alla dichiarazione fiscale della successione, gli averi di PC 1 al momento
della morte erano composti da una proprietà immobiliare stimata, al netto degli
aggravi ipotecari, in fr. 153'202.00 oltre che da conti (fr. 142'511.00 + fr.
28'988.00) per complessivi fr. 324’701.00. I passivi ivi indicati ammontano a
fr. 20'600.00, sicché il valore della massa dal quale dipartire per i calcoli
sarebbe almeno (considerato che i valori di mercato dell’abitazione sono ben
superiori) di fr. 304'101.00 (doc. dib. di primo grado n. 4).
Da
questo importo va avantutto dedotto quello spettante all’imputata dallo
scioglimento del regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti.
Approssimativamente, tenuto conto della presunzione di acquisto ai sensi
dell’art. 200 cpv. 3 CC e del fatto che l’imputata stessa ha ammesso che il
marito avrebbe ricevuto quale successione della defunta sorella un importo di
circa fr. 100'000.00, si potrebbe quantificare in circa fr. 102'000.00 la parte
di acquisti a lei spettante.
Oltre
a ciò, a AP 1 spetta, in base al contratto successorio che ha ridotto i figli
di PC 1 alla legittima, una quota di 5/8 (1/2 + 1/8), mentre agli accusatori
privati la restante parte di 3/8 della massa successoria di fr. 202'000.00.
Questo significa che l’accusata avrebbe avuto diritto a ricevere, già solo
sulla scorta di questi calcoli per difetto (che non tengono conto di molti
aspetti che non possono essere in questa sede approfonditi, quali ad esempio, oltre
ai valori effettivi, la deduzione dei beni propri dei due coniugi) dalla massa
almeno fr. 228’250.00 (fr. 102'000.00 + fr. 126'250.00).
La
cifra non considera neppure il valore del diritto d’usufrutto essendo il
risultato così ottenuto già sufficiente per le valutazioni di natura penale.
In
base a questi calcoli si potrebbe teoricamente ipotizzare che AP 1 abbia
voluto, prelevando il denaro, appropriarsi anticipatamente di parte della quota
di beni matrimoniali e della successione a lei spettante, sicuramente superiore
agli importi sottratti già solo grazie al valore commerciale dell’immobile.
Tuttavia una simile intenzione è sconfessata dal suo comportamento, non avendo
ella in alcun modo informato i coeredi o l’esecutore testamentario, e non avendo
ella né rinunciato spontaneamente all’usufrutto, né acconsentito all’avvio
delle pratiche per la vendita della casa per indennizzare i coeredi che l’hanno
denunciata ed hanno preteso di essere liquidati.
Lo
scopo del suo agire è stato quello di svuotare i conti del marito al fine di
sottrarli alla successione.
16. Per valutare se
l’autrice dell’appropriazione indebita ha agito sotto la copertura della
capacità e della volontà di restituzione del denaro alla comunione ereditaria
basta ricordare nuovamente che ella non era in grado di restituire alcunché
senza far capo alla vendita della casa che, pur essendo verosimilmente
fattibile, dipende sempre da variabili imprevedibili, collegate soprattutto
all’incognita di trovare un acquirente.
Inoltre
non si può assolutamente dire che l’imputata abbia avuto la volontà di
risarcire alla comunione ereditaria il maltolto: non ha mai avuto alcun “Ersatzwille”.
Infatti non si può considerare che l’autore del reato abbia avuto la volontà di
risarcire le vittime se, dopo aver svuotato un conto, rende in gran parte
irreperibili i soldi, in parte li deposita sul proprio conto negando che
provengono da quello dell’avente diritto e in parte li consegna a terze persone
(qui la figlia, consid. 4 i e j della sentenza impugnata, pag. 9).
D’altronde
l’assenza di un’intenzione di restituire i soldi è corroborata dal fatto che AP
1 ha inizialmente mentito sull’uso fattone, asserendo di averli spesi tutti e
di non averne depositato nemmeno un centesimo su altri conti (MP AP 1 30
gennaio 2013, AI 22, pag. 5 e 6), mentre i documenti agli atti attestano il
contrario (AI 4 e AI 35). In questo modo ha invece dimostrato che voleva farli
sparire definitivamente senza informare gli accusatori privati e l’esecutore
testamentario, così da non doverli dividere con altri.
17. All’imputata non è
possibile riconoscere l’errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP (DTF 105 IV
29) e neppure quello sull’illiceità (art. 21 CP).
In
effetti, AP 1 non ha provato nessuna direttiva del marito tendente allo
svuotamento del conto nelle modalità con cui è stato fatto.
Inoltre,
ella sapeva di non essere l’unica erede e in nessuna occasione ha asserito,
esplicitamente o implicitamente, di avere agito convinta che quello prelevato
fosse il suo denaro o che potesse farlo per diritti successori o da
scioglimento del regime matrimoniale derivanti dalla morte del marito.
18. Neppure pensabile è un
abbandono del procedimento e un proscioglimento sulla scorta del principio
della sussidiarietà del diritto penale poiché, a fronte di un’appropriazione
indebita di questo genere, non è sufficiente ricorrere al diritto civile per
risolvere tutte le questioni. In effetti, a fronte di una sottrazione di una
parte di massa successoria con l’intento di farla sparire, nella speranza che i
coeredi non se ne accorgano e che quindi le loro pretese si riducano, non è
pensabile che il solo diritto civile possa sanare la questione. L’insorgere di
pretese reciproche e la possibilità di una loro compensazione interna non deve trarre
in inganno. In effetti, se il denaro sottratto fosse stato l’unico avere del
defunto e se non fosse più né recuperabile, né compensabile, né risarcibile,
non vi sarebbe alcun mezzo del diritto civile in grado di soddisfare le parti.
Alla stessa stregua, non già solo per il fatto che vi è la possibilità di un
risarcimento, un reato patrimoniale non sussiste (se così fosse, nessun furto,
soprattutto di lieve entità, sarebbe più punibile penalmente).
19. Di conseguenza l’appello deve essere su questo punto
respinto e la condanna dell’imputata confermata.
20. La commisurazione
della pena in quanto tale non è stata messa in discussione dall’imputata.
Essendo le considerazioni e le conclusioni del primo giudice sulla questione
indubbiamente condivisibili, questa Corte si limita a confermarle integralmente
ed a rinviare ad esse (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 15 segg.) in virtù
dell’art. 82 cpv. 4 CPP. L’unica differenza è che la gravità dell’atto è
mitigata dal fatto che, in base alle considerazioni che precedono, il danno
patito teoricamente dai coeredi con l’appropriazione è di 3/8 dell’importo
sottratto, ovvero di fr. 43'875.00, non di fr. 117'000.00, che tale danno è
stato temporaneo e che con il venire alla luce del reato, de facto, gli eredi
danneggiati hanno la possibilità di compensare i crediti derivanti dalla
successione con la vendita dell’immobile.
Pertanto
appare corretto ridurre la pena a 90 aliquote giornaliere da fr. 60.00, per
complessivi fr. 5'400.00. La sospensione condizionale della stessa per un
periodo di prova di due anni è confermata.
Pretese civili degli AP
21. In prima sede
l’imputata è stata condannata a versare agli accusatori privati PC 1, PC 2 e PC
3 fr. 117'000.00.
Questa
decisione non può essere condivisa. In effetti, se da un lato, il danno
temporaneo patito dagli accusatori privati a seguito del prelievo indebito dei
fr. 117'000.00 è quantificabile in 3/8 di tale importo, cioè in fr. 43'875.00,
quello realmente patito, non è determinabile poiché non è stato quantificato
l’effettivo ammontare della massa successoria e, di riflesso, quello della
quota legittima loro spettante. Neppure è stato chiarito - anche se è più che
verosimile, quasi certo - se con la vendita dell’immobile sarà possibile
soddisfare le pretese degli eredi di primo letto.
In
ogni modo, già da un punto di vista concettuale, la decisione di prime cure è
inesatta. In realtà, infatti, i soldi in questione sono stati sottratti alla
comunione ereditaria, della quale fa parte anche l’accusata stessa, e spettano
pertanto ad essa, non ai singoli coeredi che si sono qui costituiti accusatori
privati.
Non
avendo, nondimeno, una comunione ereditaria personalità giuridica propria,
appare corretto ordinarne la restituzione all’esecutore testamentario, che dovrà
poi immediatamente attivarsi ed occuparsi di ripartirli tra i vari eredi al
momento della divisione ereditaria, secondo le rispettive pertinenze.
Tenuto
conto del fatto che con ogni probabilità la restituzione a contanti dell’intero
importo oggetto di appropriazione indebita non appare più fattibile e che con
la vendita della casa al prezzo ipotizzato di oltre un milione di franchi gli
accusatori privati dovrebbero poter essere interamente tacitati, è opportuno
che l’ordine sia subordinato alla riserva che debba essere risarcita solo
quella parte che eccede la quota ereditaria spettante a AP 1, così che, se come
detto gli accusatori privati dovessero già ricevere quanto spetta loro, de
facto non sarebbe più necessario procedere all’indennizzo.
Confische e sequestri
22. In merito la sentenza
impugnata così si esprime:
“ 12. Tenuto
conto delle risultanze d'istruttoria (Al 31, 77 e 78) e delle dichiarazioni
delle parti in sede processuale (VD all. 2 pag. 3 da I a IV R), la Corte ha
ordinato:
a) la confisca,
previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (cons. 13 e VD all. 3 pag. 2 pti. 5 e
8), dei saldi attivi delle relazioni __________
(VO all. 3 pag. 2 pti. 5 e 5.1) e __________
(VD all. 3 pag. 2 pti. 5 e 5.2)
intestate a PC 1 presso la banca __________, essendo pacifico per la Corte, malgrado l'espressa negazione dell'imputata (VD all. 2 pag. 2 VI R), che, per
identità di date e di importi, i
prelievi in contanti del 5.8.2009 per fr. 10'000.- e del 7.8.2009 per fr. 20'000.- (Al 4) sono confluiti
con versamenti cash per fr.
10'000.-, valuta 5.8.2009, sul conto __________ __________ (Al 35), rispettivamente per fr. 20'000.-, valuta 7.8.2009 su questo stesso conto (Al 35) o
al più tardi, con valuta 11.8.2009, su
quello rubricato come __________,
relazioni che al 17.4.2014 presentavano un saldo inferiore a questi due versamenti (cons. 4h e DA in opposizione pag.
2);
b) l'assegnazione, a
parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato riconosciute agli AP PC 1, PC 2 e PC 3 (cons. 10 e VD all. 3 pag. 1 pto. 4), dei
saldi attivi di queste due relazioni presso la banca __________ (VD all.
3 pag. 2 pto. 5), considerato come l'assenza di
una formale dichiarazione di cessione ex art. 73 cpv. 2 CP non possa ancora essere ritenuta come definitivamente
pregiudizievole al possibile
riconoscimento di una tale richiesta (doc.
TPC 26) e ricordato come siffatta istanza, e quindi anche la dichiarazione da parte del danneggiato di cessione
allo Stato della relativa quota del
suo credito, possa essere inoltrata anche dopo la decisione di confisca (…).
c) il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di
diritto privato riconosciute agli AP PC 1, PC
Considerandi
2.
e PC 3 (cons. 10 e VD ali, 3 pag. 1 pto
4) dei saldi attivi dei conti n. __________ presso __________ (VD all. 3 pag. 2
pti. 6, 6.1 e 6.1.1) e n. __________ presso __________ (VD all. 3 pag. 2 pti.
6, 6.1 e 6.1.2) intestati al fu ____________ nonché di fr. 3’290.- (VD all. 3
pag. 2 pti. 6, 6.1 e 6.1.3);
d) il sequestro conservativo in quanto
mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di due tessere della banca __________
(doc. TPC 4, VD all. 3 pag. 2 pti. 6 e 6.2);
e) escluse le due tessere bancarie di
cui sopra (doc. TPC 4, VD all. 3 pag. 2 pti. 6 e 6.2)11 dissequestro e la
restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a AP 1 della rimanente documentazione (Al
31, doc. TPC 4 e VD all. 3 pag. 2 pto. 7).” (sentenza impugnata consid. 12 pag.
18.
seg.).
23.
Le misure di confisca
non possono essere confermate, poiché, in ossequio alle disposizioni dell’art.
70.
cpv. 1 CP, il denaro sui due conti della prevenuta deve essere restituito,
previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali di primo e di
secondo grado a carico della condannata (di complessivi fr. 1'937.25), alla
danneggiata, cioè alla comunione ereditaria fu PC 1, rappresentata
dall’esecutore testamentario. Spetterà poi a questi, al momento della
divisione, che si spera avvenga in tempi brevi, calcolare le varie quote e
procedere alla ripartizione degli averi e delle eventuali eccedenze. Evidentemente
il denaro di questi due conti non
andrà ad accrescere la massa successoria, il cui calcolo avverrà in base alla
ricostruzione degli attivi al momento della morte fatta dall’esecutore
testamentario.
Neppure il sequestro
conservativo dei conti intestati al defunto marito dell’imputata e del denaro
contante sequestratole (fr. 3'290.00) si giustifica, poiché essi sono di
spettanza della comunione ereditaria, alla quale vanno restituiti.
Evidentemente sarà anche in questo caso l’esecutore testamentario a poterne
disporre e a dover procedere alla ripartizione secondo le ultime volontà del de
cuius.
Il
sequestro conservativo delle tessere bancarie e i dissequestri vengono
confermati senza necessità di approfondimenti.
Tassa di giustizia e spese
24.
Visto l’esito
dell’appello, ¼ delle tasse e spese di prima sede è assunto dallo Stato, mentre
il resto è posto a carico di AP 1.
La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv.
1.
CPP) e sono pertanto anch’esse poste a carico dell’appellante nella misura di
¾, mentre ¼ è accollato allo Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 77, 80, 81, 84,
122 segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
12, 13, 34, 42, 44, 47 segg., 70 e 138 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo
n. 7 della sentenza 13 agosto 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano
è passato in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarata
autrice colpevole di:
appropriazione
indebita, ripetuta
per essersi,
a __________, a __________,
a __________, a __________ e in altre località,
nel
periodo da luglio 2009 a settembre 2009,
al fine di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente appropriata di valori
patrimoniali altrui che le erano stati affidati,
e
meglio
per
essersi appropriata indebitamente dell'importo complessivo di fr. 117'000.00,
effettuando i seguenti prelevamenti a contanti dal conto corrente postale n. __________
intestato al defunto marito, sul quale aveva diritto di firma e di pertinenza
anche degli ulteriori eredi:
- in
data 28.07.2009, fr. 10'000.00;
- in
data 05.08.2009, fr. 10'000.00;
- in
data 07.08.2009, fr. 20'000.00;
- in
data 11.08.2009, fr. 27’000.00;
- in
data 14.08.2009, fr. 10'000.00;
- in
data 18.08.2009, fr. 10'000.00;
- in
data 24.08.2009, fr. 10'000.00;
- in
data 28.08.2009, fr. 10'000.00;
- in
data 02.09.2009, fr. 5'000.00;
- in
data 09.09.2009, fr. 5'000.00
cagionando
un danno temporaneo ai coeredi di fr. 43'875.00.
1.2. AP 1 è condannata
1.2.1. alla pena pecuniaria di
90 aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna, per un totale di fr. 5’400.00;
1.2.2. al pagamento di ¾ della
tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e delle spese di fr. 583.00 per il
procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’583.00. Il restante ¼ è
accollato allo Stato.
1.2.3. L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. E’ ordinata l’assegnazione
alla comunione ereditaria fu PC 1, rappresentata dall’esecutore testamentario
avv. TE 1, __________, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese
procedurali di primo e secondo grado poste a carico della condannata:
- del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________ intestata a AP 1
presso Banca __________, agenzia di __________;
- del saldo attivo della relazione di cui all'IBAN __________
intestata a AP 1 presso Banca __________, agenzia di __________.
Qualora il denaro ivi depositato non dovesse essere necessario a
tacitare le pretese successorie degli accusatori privati, poiché ciò può essere
fatto anche solo con gli ulteriori beni del de cuius, i conti e gli averi in
questione potranno essere restituiti all’imputata.
3. E’ ordinato il
dissequestro a favore della comunione ereditaria fu PC 1, rappresentata
dall’esecutore testamentario avv. TE 1, Tesserete:
- del
saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
- del
saldo attivo del conto no. __________ intestato al fu PC 1 presso __________;
- di
fr. 3’290.00 sequestrati nell’abitazione dell’imputata.
4. Le istanze di
risarcimento degli accusatori privati sono respinte.
5. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.00
- altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'000.00
sono posti in ragione di 3/4 a carico di AP 1, mentre il restante
1/4 è posto a carico dello Stato.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.