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Decisione

17.2014.194

Conferma della condanna per diffamazione. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato. In caso fallita sia la prova della verità che la prova della buona fede

27 maggio 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decreto 17

marzo 2015, oltre che a pronunciarsi sull'istanza probatoria di AP 1, la

presidente di questa Corte ha assegnato alle parti un termine per comunicare il

loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta. Il

procuratore generale e i tre accusatori privati vi hanno aderito con scritti,

rispettivamente, del 25 marzo e del 27 marzo 2015, mentre che il difensore avv.

__________, con lettera del 30 marzo 2015, comunicando la sua rinuncia al

patrocinio, ha informato la Corte che l'imputato aveva sollecitato la procedura

orale. Nel seguito, il procuratore generale ha comunicato la propria rinuncia a

partecipare al dibattimento, mentre che il patrocinatore degli accusatori

privati, dopo averne infruttuosamente chiesto il rinvio, non ha fatto atto di

comparsa. Sicché il dibattimento d'appello si è tenuto alla sola presenza

dell'imputato, che ha confermato integralmente le domande della dichiarazione

d'appello (sopra, lett. G).

Considerandi

in diritto: 1. Per

l’art. 173 CP cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando con un

terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri

fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, così come chiunque divulga

una tale incolpazione o un tale sospetto. Alla diffamazione verbale è

parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o

qualunque altro mezzo (art. 176 CP).

a) Gli art. 173 e segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione

e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le

regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti

della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo

– ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o

particolarità individuali moralmente riprovevoli (sentenza CRP 60.2012.104 del

26.

aprile 2012, consid. 3.2, con riferimenti; DTF 132 IV 122. consid. 2.1; DTF

128.

IV 53, consid. 1a; STF 6B_698/2012 del 28 gennaio 2013, consid. 3.1.1).

b) Perché

vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, non semplicemente un

giudizio di valore. Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di

una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle

dato quelli che l'hanno sentita o letta, ma secondo il senso che essa ha in

base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle

circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto.

Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in

funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il

senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono

dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo

in cui esse si inseriscono (sentenza CCRP 17.2009.30 del 22 febbraio 2010,

consid. 4.3 con riferimenti).

Perché vi sia

diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al

terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure

che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi

emettendo delle riserve o citando la propria fonte (sentenza CCRP 17.2009.57

del 13 aprile 2010, consid. 2.3).

c) Dal

profilo soggettivo il reato di diffamazione presuppone l'intenzione, che deve riferirsi

a tutti gli elementi costitutivi del reato, laddove dolo eventuale è

sufficiente. L'autore deve avere avuto coscienza del carattere lesivo dell'onore

della sua comunicazione e, nonostante questo, averla proferita ugualmente.

Non è,

invece, necessario che egli abbia voluto ferire la persona in questione o abbia

voluto causare una lesione alla sua reputazione. Poco importa se l'autore

pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o

espresso dubbi in proposito. Occorre per contro che l'autore abbia avuto

l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi. L'intenzione deve, dunque,

essere riferita all'affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a

conoscenza di terzi. Non è, invece, richiesta una particolare intenzione

ingiuriosa, un animus iniurandi (sentenza CCRP 17.2010.17 del 23 maggio

2011, consid. 2.3.1 con altri riferimenti).

2.

Come

rettamente osservato nel primo giudizio, non è contestato che l’imputato abbia

proferito le esternazioni che gli vengono rimproverate, segnatamente l’aver

indicato i querelanti come gli “architetti “ di quella che egli ritiene “una

truffa ai danni di __________” perpetrata allestendo un rapporto che “contiene

informazioni incorrette, fuorvianti, volutamente a discredito di __________”,

nel quale gli accusatori privati hanno “corretto i dati in modo da renderli

favorevoli alla gestione statale”.

Pur dichiarando di non

ricordare se i citati passaggi virgolettati dell’articolo del CdT del __________

corrispondessero esattamente alle sue affermazioni del giorno precedente nel

corso della conferenza stampa da lui indetta, rispettivamente fossero inseriti

correttamente nel contesto del suo discorso, AP 1 non formula specifiche

contestazioni al riguardo (verbali di interrogatorio del 22 gennaio 2013, AI 3,

pag. 2, e del 12 agosto 2013, AI 10, pag. 2). E che vi fosse sostanziale

corrispondenza è confermato nello scritto 5 settembre 2013 del suo ex

patrocinatore al procuratore generale, ove afferma che “il senso del

discorso riportato dall’articolista è comunque corretto” (AI 12).

Infine, AP 1 non ha mai

contestato al giornalista di non aver riportato fedelmente quanto da lui

affermato in conferenza stampa. Né risultano richieste di rettifica, rivolte al

CdT, specie a fronte del comunicato stampa del 29 agosto 2012 della Cancelleria

dello Stato, ove il Governo si riservava espressamente “di valutare nei

prossimi giorni le possibili azioni civili e penali da intraprendere contro __________”

(allegato ad AI 1).

a) Ritenuto

che “terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi

persona che non coincide con l’autore o con la vittima, (Riklin, in: Basler

Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3a ed., ad art. 173, n. 6; Corboz, Les

infractions en droit suisse, 3a ed., Berna 2010, ad art. 173, n. 32; STF

6B_698/2012 del 28 gennaio 2013, consid. 3.2.1; sentenza CARP 17.2014.124 del

10.

marzo 2015, consid. 8), è del tutto pacifico che l’imputato

abbia comunicato con terze persone. Basti pensare che egli ha indetto una

conferenza stampa proprio allo scopo di rendere pubbliche le sue accuse, quindi

nel chiaro intento di diffondere il suo dire, così da raggiungere un gran

numero di persone.

b) Le

affermazioni querelate non si limitano, come ha tentato di sostenere la difesa

davanti al primo giudice, ad offuscare la reputazione professionale degli

accusatori privati, ma vanno ben oltre, nella misura in cui incolpano questi

ultimi di aver assunto un comportamento, non solo disapprovato dalle concezioni

morali, ma addirittura penalmente rilevante. Nei fatti, AP 1 ha accusato tre

persone che occupano posti di responsabilità all’interno dell’amministrazione

cantonale, di aver truccato dei rapporti inserendovi dati sostanzialmente falsi

al fine di screditare __________ e giustificare la decisione di statalizzare le

mense scolastiche, concretando in tal modo una truffa ai danni della società da

lui diretta. L’accusa è tutt’altro che di tipo professionale: ai tre funzionari

non è rimproverata un’incapacità di svolgere la loro funzione, bensì un agire

scorretto, indegno e certamente contrario ai loro doveri: l’aver omesso o

truccato dei dati in un rapporto ufficiale destinato all'Amministrazione

cantonale. Il senso che questo tipo di affermazioni suscita nel destinatario

medio, non prevenuto, è chiarissimo e non può essere travisato, sicché l’elemento

costitutivo oggettivo del reato di diffamazione si trova concretamente

senz’altro realizzato.

c) Non ne

va diversamente per l’elemento soggettivo. Come già detto (sopra, consid. 1c),

l’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla

presa di conoscenza da parte del terzo, nel senso che è sufficiente che

l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere

all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite.

L'imputato

era alla testa di un’azienda che copriva una parte importante del fabbisogno

cantonale della ristorazione scolastica, con più di 50 persone e con una cifra

d’affari di oltre fr. 5'000'000.–. Oltre che sminuente, sarebbe del tutto

irragionevole non riconoscere a AP 1 la capacità di rendersi conto del

carattere lesivo delle sue affermazioni, espresse in un contesto volutamente

pubblico e nei confronti di pubblici dipendenti. Quantomeno nella forma del

dolo eventuale, l’intenzionalità del suo agire diffamatorio è certamente data.

3.

L’art. 173 n. 2 CP

prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di

avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere

avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o

divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero

giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,

prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se

riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP).

I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di

fare della maldicenza – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116

consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006

del 28 dicembre 2006, consid. 2). L’interesse pubblico o privato invocato

dall’autore deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l’utilizzo

delle allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a

formularle (STF 6S.171/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.3; Hurtado Pozo,

Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg).

Il giudice

esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità

sono adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 68 ad

art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare restrittivamente le

due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la regola (Corboz, op.

cit., n. 54 ad art. 173; Riklin, op. cit., art. 173 CP, n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).

Va

ancora ricordata la regola giurisprudenziale, secondo cui la

fondatezza dell'affermazione o del sospetto per cui una persona ha commesso un

reato deve essere provata, in linea di principio, mediante una decisione di

condanna corrispondente, a meno che l’incolpato non sia, o non sia più,

penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e; sentenza CARP

17.2014.124

del 10 marzo 2015, consid. 10). Il Tribunale federale ha nondimeno

riconosciuto eccezioni a questo principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; DTF 116 IV

31.

consid. 4; DTF 122 IV 311 consid. 2): ad esempio, quella secondo cui la

prova del vero deve poter essere apportata anche in altro modo se la procedura

contro il terzo è sospesa (STF 6S.188/2006 del 29 giugno 2006 consid. 4.3).

4.

Ai fini

dell'ammissibilità della prova liberatoria, occorre dunque appurare se le

allegazioni diffamanti proferite da AP 1 erano sorrette, nel contesto generale

da cui è scaturito l'articolo del CdT, da un interesse pubblico o da un altro

motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno occorrerà chinarsi

sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione prevalente di fare

maldicenza.

Ora, se l'obiettivo

dell'imputato era quello di "riposizionare" la sua azienda, è

anche vero che il suo agire si inseriva in un contesto definibile di interesse

pubblico, quello attinente alla scelta del Governo di statalizzare le refezioni

scolastiche dopo lunghi anni di parziale gestione privata ed alla conseguente

vertenza amministrativa sorta, appunto, tra lo Stato e l'accusato che, in

questa prospettiva, ha tenuto a precisare che la registrazione della

conversazione con __________ "non si riferisce a fatti privati bensì a

una vertenza di interesse pubblico che io intendevo utilizzare ufficialmente e

non clandestinamente, come dimostra l'effettivo uso concreto che ne ho

fatto" (verbale MP 22 .01.2013, AI 3, pag. 2).

Nelle descritte

circostanze, la Corte ritiene che in definitiva sia da ammettere l'esistenza di

un interesse pubblico alla base della convocazione della conferenza stampa del

29.

agosto 2012 e dell'intervento – pur non giustificabile per le affermazioni e

espressioni utilizzate – dell'imputato. Ciò detto, la prova liberatoria va

ammessa senza ulteriori disamine.

a) AP 1 era chiamato,

anzitutto, a comprovare che il contenuto delle sue allegazioni diffamatorie

poggiava su fatti veri (Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 66). Omettendo di

fornire elementi, dati precisi e calcoli suscettibili di confutare i contenuti

dei rapporti – da lui contestati – allestiti all'intenzione del Governo, egli

non vi è però riuscito. Pur dicendosi convinto che tali rapporti contenessero

degli errori, l'imputato non è andato oltre ad un accenno circa il mancato

computo dell'IVA, riferito ad un rapporto allestito da tale __________,

studente della scuola alberghiera, incaricato dal DECS nell'ambito di uno stage

di effettuare una valutazione sull'incidenza dei costi in caso di gestione

pubblica o privata delle mense scolastiche. Egli ha omesso di dettagliare

ulteriormente le sue critiche ai rapporti in questione. Nella sentenza

impugnata è constatato come nessuno dei tre funzionari sentiti al primo

dibattimento, proprio su richiesta della difesa (__________, __________ e __________),

abbia dato conferma dell'esistenza di informazioni sbagliate e fuorvianti, così

come di errori nei contenuti dei rapporti interni, che l'imputato ha preteso

sussistere.

Sulla questione dell'IVA,

il segretario contabile dell'Ufficio refezione e trasporti scolastici __________,

che peraltro aveva collaborato allo studio di __________, fornendogli i dati da

lui richiesti, ha dichiarato di non essere al corrente di critiche inerenti al

computo dell'IVA (verbale 2 settembre 2014, pag. 1).

Vi è, infine, la posizione

del Governo cantonale, consegnata nel comunicato stampa emesso il 29 agosto

2012.

dalla Cancelleria dello Stato:

“ In particolare è stato chiarito che

non vi sono divergenze di visione all'interno dell'Amministrazione cantonale

sul progetto di cantonalizzazione della ristorazione scolastica,

rispettivamente che i dati contenuti nei rapporti alla base della decisione del

7.

dicembre 2011 sono corretti”

(allegato alla

querela penale, AI 1).

Quanto alla conclamata "truffa ai danni di __________ ",

stante il principio secondo cui il dubbio deve profittare all'accusato, va concesso a AP

1.

di avere utilizzato il termine "truffa" in senso lato e non

già nella sua accezione penale. Non v'è ragione, dunque, di spingersi sino ad

esigere la prova stretta della fondatezza di tale

affermazione, attraverso ad esempio la produzione di un pronunciato giudiziale

(peraltro chiaramente inesistente). Ciò nulla toglie, però, al fatto che anche nella parlata popolare e corrente

l’associare il termine "truffa" agli atti di una persona connota una condotta disonorevole, infamante, riconducendosi il suo significato al

tentativo o al risultato di gesta intenzionali,

finalizzate a danneggiare economicamente qualcuno. Orbene, anche in questa prospettiva AP 1 non ha saputo indicare, tantomeno comprovare, i fatti

e i comportamenti da lui rimproverati ai tre accusatori privati.

b) Sia

davanti all’autorità inquirente, sia davanti al primo giudice, l’imputato ha

omesso completamente di sostanziare e argomentare ove consisterebbe la

manipolazione dei dati operata dai tre accusatori privati, allo scopo di

oscurare l’immagine di __________, in prospettiva di una gestione pubblica

della ristorazione scolastica.

Al

dibattimento d'appello, questa Corte ha cercato di approfondire la consistenza

delle accuse mosse da AP 1 ai tre querelanti. Siccome l’imputato ha sempre

sostenuto che i tre rapporti attribuiti agli accusatori privati, o comunque a

suo dire da loro pilotati, contenevano dati “menzogneri”, gli è stato

chiesto anzitutto di indicare se, quando, e in che modo, ne era giunto a

conoscenza. Egli ha risposto che, dopo un primo tentativo infruttuoso di

chiederne il rilascio direttamente alla fonte (“il DECS ci ha risposto che

non erano obbligati a fornirli”), tramite il suo legale era riuscito ad

averne copia soltanto durante la trattazione del primo ricorso di __________ al

TRAM, e precisamente a marzo 2012. Identificati questi rapporti nei doc. 24, 25

e 26 annessi alla lettera 5 settembre 2013 dell’avv. __________ al Ministero

pubblico (AI 12), egli ha poi precisato di averli analizzati e di aver saputo

da __________ che contenevano dati inveritieri.

Richiesto

di indicare dove avrebbe riscontrato tali dati inveritieri, egli ha citato due

esempi, a suo giudizio emblematici.

b.1) Nel rapporto 9

novembre 2011 della Divisione delle risorse all’intenzione delle direzioni del

DFE e del DECS (doc. 25) si dice a pag. 3 che:

“ Dal 2000 in avanti tutte le nuove strutture di refezione scolastica sono state messe a concorso per

gestione privata, a seguito del blocco del personale (come risulta dalla

prima tabella infatti da un 66.6% di pasti serviti dai servizi statali nel 2000

si è passati al 53.2% del 2002 e agli attuali 45.0%)”.

A

mente dell’imputato, il citato passaggio sarebbe inficiato da false

affermazioni:

“ In realtà è falso che, dal 2000 in poi, lo Stato abbia attribuito al privato la gestione di mense in precedenza gestite dal

pubblico: __________ ha, sì, dopo il 2000, rilevato la gestione di altre mense

scolastiche, ma le ha rilevate da altri privati, sempre su pubblico concorso.

L’unica eccezione concerne la refezione del centro professionale in Via __________

a __________: si è trattato di una nuova mensa la cui gestione è stata

attribuita a noi nell’ambito di un concorso più vasto del 2002”

(verbale dib.

d’appello, pag. 2).

Nella

sua censura AP 1 incorre in un evidente errore di interpretazione. In realtà il

rapporto spiega che dal 2000 in poi si è assistito ad una diminuzione, dal

66.

% del 2000 al 53.2% del 2002, sino al 45.0% del 2010 (cfr. tabelle a pag. 1

del rapporto) della percentuale del numero dei pasti serviti nelle scuole dalle

mense affidate al settore pubblico, rispetto a quella dei pasti serviti dalle

mense a gestione privata. E ciò in considerazione dell’intervenuto blocco del

personale dello Stato, che aveva favorito la privatizzazione della refezione

scolastica. Per “nuove strutture di refezione scolastica messe a concorso

per gestione privata” il rapporto non si riferiva, infatti, alle mense

appena realizzate e da porre in funzione, ma a tutte le mense: quelle gestite

sino ad allora dallo Stato e quelle gestite dai privati con contratto in

scadenza. Il senso era quello di confermare la tendenza a puntare al settore

privato, invalsa in quegli anni. Lo stesso rapporto ricorda, del resto, che

appena prima, negli anni 1998/1999, a seguito di contenziosi tra lo Stato e la

ditta __________, ben sette mense gestite da quest’ultima erano state messe a

concorso, rimanendo comunque saldamente nelle mani dei privati, tra cui __________

(rapporto, pag. 3).

La

censura è quindi senza pregio.

b.2) AP 1 fornisce, poi, un

secondo esempio di dati inveritieri, questa volta riferito al rapporto del 25

novembre 2011 della Sezione Amministrativa del DECS al suo direttore __________.

Si tratta del doc. 26, annesso alla lettera 5 settembre 2013 dell’avv. __________

al Ministero pubblico (AI 12), che a pag. 2, sub. ”Considerazioni

finanziarie”, recita:

“ Il consuntivo 2010 evidenzia che

attualmente la refezione scolastica a gestione statale presenta un disavanzo

(considerando solo i costi di personali e di merci) attorno a 1.65 milioni di

franchi, circa 5.5 fr. a pasto”.

A

mente dell’imputato, siffatto disavanzo starebbe a dimostrare “che non è

corretta la conclusione del Rapporto 25, pag. 5, secondo cui << a regime la maggior spesa a carico dello

Stato dovrebbe essere di ca. fr. 40'000.–>>” (verbale

dib. d’appello, pag. 2)

Nuovamente

AP 1 argomenta fuori tema, giacché pone a raffronto dati non comparabili.

Intanto la maggior spesa a carico del Cantone, a cui egli si riferisce, rientra

in una una proiezione per l’anno 2014 fatta nel 2011, allorché il consuntivo di

riferimento è quello della gestione 2010. Ma a prescindere da ciò, deve essere

osservato che una cosa è un disavanzo annuale, altra cosa è un aumento di

spesa. Le due entità non sono assolutamente incompatibili, per cui l'una non

esclude l'altra. Del resto, l’imputato non spiega perché mai, a fronte di un

disavanzo 2010 per la parte di refezione scolastica a gestione statale di fr.

1'650'000.–, non potrebbe sussistere, per lo stesso tipo di gestione applicato

a tutte le mense, dopo statalizzazione e in proiezione futura, un aumento di

spesa di fr. 40'000.–.

La

censura risulta perciò incomprensibile.

AP 1 ha dunque fallito la

prova della verità.

c) Per

stabilire la buona fede dell’autore, occorre porsi al momento in cui ha avuto

luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di

cui egli disponeva all'epoca, se sussistevano serie ragioni per cui egli

potesse ritenere per vero

quanto affermato. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in

quel momento. Il giudice deve, poi, apprezzare se questi elementi erano

sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di

quanto affermato (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173

CP).

La buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di avere compiuto i

passi necessari che si potevano esigere da lui, secondo le circostanze e la sua

situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per

considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla

veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto

da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150,

consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la

situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i

motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi

sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per

contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione

come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una

lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura

giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le

proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124

IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi

casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni

di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Donatsch, Strafrecht III,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag 386; sentenza CCRP 17.2000.1 del 16 agosto

2000, consid. 4; sentenza CCRP 17.1999.59 del 10 febbraio 2000, consid. 2).

Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o

ottenere delle prove non è circostanza atta a diminuire il suo dovere di

prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o

un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92

IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., n. 86, ad art. 173 CPS; sentenza CCRP

17.2008.62

del 2 ottobre 2009, consid. 3.d).

d) Relativamente alla

prova della buona fede, AP 1 è lungi dal dimostrare di

avere compiuto i passi necessari che si potevano esigere da lui, secondo le

circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle

sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Per invocare con pertinenza la

propria buona fede, ovvero una sua particolare situazione di ignoranza scusabile,

anzitutto egli non avrebbe dovuto accontentarsi delle affermazioni fatte da __________

durante il colloquio registrato del 30 luglio 2012, di cui come visto non

sussiste prova (utilizzabile) alcuna, tanto in relazione ai nominativi, poi

divulgati, dei tre accusatori privati, quanto sul fatto, a loro ascritto, di

aver manipolato i dati dei rapporti più volte ricordati. Doveva, infatti,

provare di aver creduto alla veridicità di quanto affermato solo dopo aver

coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per

sincerarsi della sua esattezza. E quanto a verifiche, da AP 1 ci si doveva

legittimamente attendere ben più del semplice riscontro di una registrazione

clandestina contenente le parole di una funzionaria, seppure con grado di capo

Ufficio, specie se, come in realtà avvenuto, tale riscontro costituiva l'unico

elemento su cui egli ha fondato e costruito le proprie affermazioni

diffamatorie della conferenza stampa.

Il tempo

per svolgere i suoi accertamenti, sia sull’attendibilità dei rapporti e dei

dati in essi contenuti, sia sulle affermazioni di __________, tanto sui dati "menzogneri",

quanto sul ruolo avuto dai tre funzionari da lui pubblicamente accusati,

certamente non gli mancava. Infatti, in primo luogo egli era in possesso dei

rapporti sin dal mese di marzo 2012. In secondo luogo le asserite conferme di __________

risalivano al 31 luglio 2012 e da qui alla conferenza stampa (29 agosto 2012)

era trascorso ancora un mese. Tempistiche che ben gli consentivano di assodare

la verità del suo dire, prima di riferire la sua verità in conferenza stampa.

Va ancora

soggiunto che nel primo interrogatorio, il procuratore generale

ha chiesto a AP 1 se fosse in possesso di elementi tali da far sospettare che

fossero stati commessi degli illeciti penali nell'ambito dell'Amministrazione

cantonale in relazione alla gestione delle mense. Questa la risposta: "Rispondo

che personalmente io non dispongo di elementi di cui io sia venuto direttamente

a conoscenza" (verbale MP 22 gennaio 2013, AI 3, pag. 2-3), ovviamente

ad eccezione della registrazione illecita.

Ciò

conferma gli evidenti limiti delle sue verifiche, che non reggono pertanto ad

un esame di buona fede.

5.

Fallite

le prove della verità e della buona fede, sono così dati gli elementi

costitutivi oggettivi e soggettivi del reato ascritto a AP 1, che va quindi

dichiarato autore colpevole di diffamazione.

6.

Sulla

colpa e sulla commisurazione della pena, non vi è ragione di discostarsi dalle

considerazioni del primo giudice – non da ultimo in considerazione del divieto

della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) – che vengono

opportunamente riportate qui di seguito nel loro testuale tenore (art. 82 cpv.

4.

CPP):

“ Nella commisurazione della pena si

deve in particolare tenere conto, a favore dell’imputato, da un lato della

situazione di stress in cui si è ritrovato a seguito della lecita disdetta

effettuata dallo Stato nei confronti della società da lui diretta (con oltre 50

dipendenti e il cui fatturato era determinato per il 90% dalla gestione delle

mense scolastiche) e dall’altro del fatto che, evidentemente sbagliando, si era

autoconvinto che c’era qualcosa che non andava. Ciò che avuto come conseguenza

uno sfogo, espresso poi con toni e modalità non corrette, nell’ambito di una conferenza

stampa.

Tutto ciò posto

appare giustificato ridurre la pena proposta dal Procuratore generale e

fissarla in 15 aliquote giornaliere.

L’ammontare delle

aliquote, alla luce degli accertamenti economici e personali effettuati, è

fissata in fr. 90.-.

Tale pena è

parzialmente aggiuntiva a quella di 30 aliquote giornaliere a fr. 160.-

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.-, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 anni, decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero

Pubblico il 10 giugno 2013 per la registrazione clandestina della conversazione

con __________.

Non vi è alcun

motivo per non concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria,

ritenuto che il periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il

minimo previsto dalla legge.

Alla pena

pecuniaria sospesa di fr. 1'350.- è aggiunta una multa effettiva di fr. 270.- ” (sentenza impugnata, pag. 14-15,

consid. 13).

7.

Dato

l'esito dell'appello, in considerazione della soccombenza integrale

dell'appellante, le spese processuali, tanto di prima, quanto di seconda sede,

vanno interamente poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84, 379 e segg., 398 e

segg., 406 CPP;

12, 34, 42 cpv. 1 e 4, 47,

106, 173 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 428 e 433 CPP e

la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L'appello di AP 1 è

respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di diffamazione per avere, nel corso di una conferenza stampa

ripresa in un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino del __________,

incolpato e reso sospetto di condotta disonorevole PC 3, PC 1 e PC 2, e meglio

come al decreto d'accusa n. 4452/2013 del 28 ottobre 2013.

1.2. AP 1 è condannato, a

valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) aliquote

giornaliere di fr. 160.– (centosessanta), corrispondenti a complessivi fr.

4'800.– (quattromilaottocento), sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 10 giugno 2013:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.– (novanta), per un totale di fr.

1'350.– (milletrecentocinquanta);

1.2.2. alla multa di fr. 270.–

(duecentosettanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva

è fissata in 3 (tre) giorni;

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.– (ottocentocinquanta) per il

procedimento di primo grado;

1.2.4. al pagamento agli

accusatori privati, in solido, e per essi al patrocinatore avv. RC 1, l'importo

di fr. 2'240.– a titolo di indennità per il procedimento di primo grado.

2. L'esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

3. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

vanno a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.