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17.2014.198

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2015Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

2. In data 28 novembre 2011, nella sua qualità di deputato al Gran

Consiglio, AP 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un'interrogazione recante il

titolo "__________... TUTTO REGOLARE?" e, con riferimento

all'accusatrice privata PC 1 - indicata dall’interrogante essere membro del

Consiglio di amministrazione (CdA) di __________, con diritto di firma

individuale - ha posto il seguente quesito:

“ sapete che quando è arrivata lei

all'__________ si è portata dietro, dalla __________ tutti gli artigiani che

già lavoravano c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero

sulle loro prestazioni?" (doc. A, allegato alla querela 16 febbraio 2012).

L’interrogazione

(formulata a tenore dell’art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti

con il Consiglio di Stato, di seguito LGC) è specificata “supplementare

obbligatoria” perché susseguente a due precedenti domande scritte presentate

dal deputato AP 1 nel medesimo ambito della società __________, la prima il 26

maggio 2011 n. 112.11, designata “__________…tutto

regolare?”, evasa dal Consiglio di Stato il 13.09.2011, la seconda il

19.07.2011, n.184.11, denominata “__________e prostituzione: di male in peggio!

Società anonima di interesse pubblico (Cantone Ticino e Ufficio federale

dell'abitazione detengono assieme il 73.5% della pacchetto azionario)” che ha

ottenuto riscontro il 21.09.2011. Le risposte dell’Esecutivo cantonale

sono state ritenute evasive e, pertanto, contestate dall’interrogante.

L’atto

parlamentare contenente le espressioni incriminate mira ad ottenere

informazioni e chiarimenti inerenti alla capitalizzazione, all’azionariato, al

CdA e ai diritti di firma della __________, società - si soggiunge - che

persegue lo scopo di favorire l’edilizia residenziale economica e contrastare

la speculazione nel mercato delle abitazioni.

L’interrogazione consta

di quattro pagine suddivise in una premessa e dodici punti corrispettivi alla

suddivisione della risposta del Consiglio di Stato alla prima interrogazione

suindicata. La frase sotto accusa è immediatamente seguita dalla seguente

annotazione:

“ NB: questi sono fatti che mi sono

stati denunciati per iscritto da precedenti artigiani che poi sono subito stati

da lei liquidati, senza ragioni ne' di maggiori costi ne' di prestazioni e

regola d'arte ma bensì costavano meno!!”.

3. Dando

seguito alla querela penale presentata in data 16/17 febbraio 2012 da PC 1 (act

1), con scritto 24 febbraio 2012, il procuratore pubblico, ritenuto che le

affermazioni oggetto della querela sono state pronunciate in un atto

parlamentare, in virtù dell'art. 62 cpv. 1, 2 e 4 della Legge cantonale sul

Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), ha invitato AP 1

a comunicargli se intendesse avvalersi dell'immunità parlamentare o se fosse

disposto a rinunciarvi volontariamente (act 3).

Dopo essersi in

un primo momento avvalso dell'immunità parlamentare (scritto 16/20 marzo, act

3) - ciò che ha obbligato il procuratore pubblico a rivolgersi al Gran

Consiglio per chiederne la revoca (richiesta del 22 marzo 2012, act 5) - AP 1,

in esito alla sua audizione presso l’Ufficio presidenziale del Gran consiglio

(UP GC) avvenuta il 4 maggio 2012, ha, per finire, dichiarato a verbale in questo

consesso di rinunciare a prevalersi dell’immunità. Tale rinuncia è stata, poi,

confermata quel medesimo giorno con missiva al ministero pubblico in cui AP 1

scriveva di aver "deciso di rinunciare volontariamente alla sua immunità"

(act 8; act 11, conferma della segreteria del GC al PP; estratto verbale UP

GC 4 maggio 2012, allegati al doc. 15 inc. Pretura penale).

Come suesposto, con decreto d'accusa 4 ottobre 2012, il

procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di diffamazione ai sensi

dell’art. 173 CP per la comunicazione a terzi e la divulgazione della

surriferita esternazione, considerata oltraggiosa dell’onore di PC 1.

4. Interposta

opposizione al decreto d'accusa in questione, AP 1, citato a comparire al procedimento

di primo grado il 5 dicembre 2013, ha fatto pervenire al giudice, per il

tramite del suo difensore, la dichiarazione 20 novembre 2013, in cui scriveva

di "continuare a prevalermi dell'immunità parlamentare che protegge i

Gran Consiglieri nello stretto esercizio della loro funzione".

In sintesi, egli

dichiarava di revocare la sua precedente rinuncia, sostenendo di essere stato

indotto a rinunciare all'immunità dai membri dell’UP GC con rassicurazioni,

rivelatesi errate (doc. 10/1 inc. Pretura penale).

Appello

5.1. L'art. 62 della Legge sul

Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC, legge del

17.12.2002 in vigore dal 1. aprile 2003) prevede l'istituto dell'immunità

parlamentare. Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento

penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui

usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei

rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l'autorizzazione

del Gran Consiglio. Il capoverso 2 stabilisce che il Gran Consiglio decide se

togliere l'immunità su richiesta del Ministero Pubblico, sentito il preavviso

dell'Ufficio Presidenziale davanti al quale è data all’interessato possibilità

di esprimersi. A tenore del capoverso 3, la decisione di togliere l'immunità

parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. Il

capoverso 4 prevede la facoltà del deputato toccato dalla misura di rinunciare

volontariamente all'immunità parlamentare.

5.2. La base legale affinché i

Cantoni possano, nell’ambito della concessione di privilegi immunitari,

derogare al superiore diritto penale sostanziale federale stemperando così l’ ”obbligo

di procedere” (principio del perseguimento d’ufficio, Verfolgungs- zwang), è prevista dall'art. 7 cpv. 2 CPP. Questa norma recepisce

sostanzialmente l’art. 347 cpv. 2 CP, in vigore fino al 1. gennaio 2011, data

di entrata in vigore del Codice di procedura penale unificato (conformemente al

nuovo testo e numerazione giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore

dal 1° gen. 2007 - RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669) e, fino al 31 dicembre

2002, dall’ancora previgente art. 366 CP (BSK, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2014, RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 39, 49-50).

La riserva fatta

dall'art. 7 cpv. 2 CPP al diritto cantonale - riserva propria, attributiva di

competenza originaria, non declaratoria (CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N

17; TF 1P.337/2002 del 6.3.2002 consid. 6.2) - consente di istituire in via

legislativa eccezioni all'obbligo fatto alle autorità penali di avviare e

attuare un procedimento se a conoscenza di reati o di indizi di reato. In senso

lato, queste eccezioni istituiscono impedimenti al perseguimento penale. I

Cantoni possono, da un lato - quello qui di interesse - escludere o limitare la

responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative giudiziarie e

dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale

(art. 7 cpv. 2 lett. a LGC), con l’avvertenza che nel termine limitare

l’interpretazione dottrinale include anche il regime di autorizzazione (cfr. CR

CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 13; BSK, Schw.StrPO, op.cit., RIEDO C./FIOLKA

G., art. 7 N. 65). Dall’altro, possono subordinare all'autorizzazione di

un'autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che

membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso

nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 7 cpv. 2 lett. b LGC; v. Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, 21 dicembre 2005, FF

2006 p.1036 s.).

Nell’ipotesi

dell’esclusione di qualsivoglia responsabilità penale, si parla di immunità

assoluta. Se, invece, il perseguimento dipende da autorizzazione, si tratta di

immunità relativa (BSK, Schw. StrPO, op.cit., RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 65;

73ss). Quest’ultima è la scelta adottata dalla maggior parte dei Cantoni (CR

CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 13 nota 25.).

5.3. L'art. 62 LGC attualmente

in vigore è scaturito da una revisione legislativa approvata dal parlamento

cantonale il 25 gennaio 2010, in vigore dal 23 marzo 2010 (BU 2010.117) e

promossa da un'iniziativa parlamentare elaborata (iniziativa parlamentare

elaborata 26 giugno 2008 per la modifica dell'art. 62 LGC, in VGC 2008/2009 pag.

1508-1511), preavvisata favorevolmente dal Rapporto 1.10.2009 della commissione

speciale costituzione diritti politici e, infine, adottata a larga maggioranza

nella seduta pomeridiana di lunedì 25 gennaio 2010 (VGC anno 2009/2010, seduta

XLII di lunedì 25 gennaio 2010, pag. 3294-3306).

Con la citata

novella legislativa il Cantone Ticino ha abbandonato il regime di immunità

assoluta (sulla natura della pregressa immunità assoluta, cfr. CRESPI Sandro,

Circa la nozione dell’immunità parlamentare nel diritto cantonale ticinese,

Rep. 1967 pag. 201ss, in part. pag. 202; LEPORI Giuseppe, Diritto

costituzionale ticinese 1968/1988 pag. 608), ripristinando la principale

responsabilità penale del deputato e subordinandola al regime di autorizzazione

(immunità relativa). L'immunità dei parlamentari ticinesi non è solo relativa,

ma è limitata sotto diversi profili. E’ circoscritta alle espressioni usate nel

Parlamento cantonale (davanti al plenum, nelle commissioni e negli atti

parlamentari) ed è assolutamente limitata all'ipotesi - come esprime

chiaramente la norma in rassegna - di espressioni presumibilmente

diffamatorie, con l’esclusione dei reati di calunnia e di ingiuria.

L’esclusione dal privilegio della preventiva procedura autorizzativa riguardo

alle lesioni dell’onore configurabili come calunnia o ingiuria è chiaramente

accertabile come silenzio qualificato - siccome precisamente riconducibile alla

volontà del legislatore cantonale risultante dall’esame dei materiali

legislativi della genesi dell’art. 62 LGC (verbali Gran Consiglio lunedì 25

gennaio 2010, p. 3296) - e trova la sua ragione d’essere nella mancanza di

riguardo politico per il deputato che proferisce propositi calunniosi, ossia

mente sapendo di mentire, o trascenda in insulti ingiuriosi volti alla

delegittimazione personale senza alcun apporto al dibattito delle idee.

5.4. La motivazione

giuspolitica sottesa alla revisione dell'art. 62 LGC muoveva dalla

constatazione che la previgente immunità assoluta, concepita come una tutela della

libertà dei rappresentanti del popolo, si era vieppiù trasformata in una zona

franca per la commissione di atti repressi dal codice penale, attenuando così

il senso di responsabilità personale del deputato. La revisione ha voluto che

l'immunità parlamentare rimanesse una regolamentazione d'eccezione, nel senso

della concessione di un privilegio finalizzato a preservare un lavoro politico

di qualità e al servizio del cittadino, quindi al fine di arginare la crescita

di casi dove, con estrema facilità in passato, si è incorsi in atti contro

l'onore (Iniziativa 26 giugno 2008 in VGC 2008/2009 pag. 1508-1511). In

sede di dibattito parlamentare alcuni deputati avevano anche osservato che

limitare come in passato le possibilità di reprimenda al solo intervento

potestativo del presidente del Gran Consiglio - in virtù dell'art. 63 LGC - si

rivelava una cura insufficiente (VGC 2009/2010, seduta pomeridiana lunedì 25

gennaio 2010, p. 3295).

Non privo di

rilievo nel presente contesto è osservare che la facoltà della rinuncia

volontaria all'immunità, non prevista dall'iniziativa né dal rapporto

commissionale, è scaturita da un emendamento proposto dal gruppo UDC che ha

raccolto la pressoché totalità dei consensi (78 voti favorevoli, 2 contrari),

mentre il disegno di modifica dell’art. 62 LGC è stato accolto nel complesso

con 55 voti favorevoli, 18 contrari e 3 astenuti (VGC lunedì 25 gennaio 2010,

p. 3306).

6.1. Preliminarmente, occorre

dirimere il quesito sulla validità della revoca 20/21 novembre 2013 della rinuncia

volontaria all'immunità parlamentare (doc. 10 atti Pretura Penale).

Premesso che l’autorizzazione

granconsigliare a procedere è, come tale, un presupposto processuale ai sensi

dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, rispettivamente il reato imputato è perseguibile

previa autorizzazione ai sensi dell’art 303 CPP (BSK, Schw.StrPO, op.cit.,

RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 73; CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 33),

l’esame dell’esistenza di valida rinuncia, assimilabile per l’art. 62 LGC

all’autorizzazione, è altresì da considerare presupposto processuale.

6.2. L’appellante motiva la

validità della revoca invocando l’errore in cui sarebbe stato indotto dalla

discussione, giudicata confusa e fuorviante, avuta nell’ambito della sua

audizione presso l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (UP GC) e

dall’assenza di consenso informato.

Anzitutto,

motivando lo scritto di revoca 21.11.2013 l’appellante fa riferimento alla "breve

discussione" con l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio il quale -

asserisce -

“ riconoscendo la mia buona fede, mi

aveva assicurato che se un Gran Consigliere non fa altro che chiedere in una

apposita interrogazione parlamentare accertamenti riguardo ai fatti di

malgoverno compiuti da singoli individui, senza diffondere a terzi o sulla

stampa i contenuti della sua interrogazione, non può essere perseguito

penalmente"

e che

“ mi è stato assicurato dall'Ufficio

Presidenziale del Gran Consiglio che simile comportamento non era suscettibile

di inchiesta penale e per questo sono stato indotto a rinunciare alle

immunità" (Doc. 1 allegato allo scritto 21.11.2013 dell'avv. DI 1 alla

Pretura penale).

L'imputato

conclude sostenendo che, pertanto, non è stato posto in condizione di agire con

consenso informato.

In sede

dibattimentale il patrocinatore ha dichiarato di aver redatto personalmente la

revoca del 21 novembre 2013 dopo essersi sincerato che l’imputato non aveva

compreso le indicazioni raccolte nell’ambito dell’audizione personale del 4

maggio 2012 presso l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio (UPGC). Dalle

motivazioni esposte nella revoca inerenti ai verbali dell'Ufficio Presidenziale

del Gran Consiglio (UPGC) del 16.4.2012 e del 4.5.2012 si evince l’argomento difensivo

secondo cui, come già sostenuto in prima istanza, detti verbali attestano la

confusione circa l'interpretazione dell'art. 62 LGC, confusione che, sempre a

dire della Difesa, regnava sovrana non solo tra i membri dell'Ufficio

Presidenziale bensì, asseritamente, anche nelle affermazioni del giurista consulente

del GC, avv. dott. __________. Al riguardo la revoca 21 novembre 2013 cita la

rassicurazione dell'avv. __________ secondo cui l'imputato

“ non corre rischi per responsabilità

civile, essendoci, per quanto esprime negli atti parlamentari, una

responsabilità diretta dello Stato.”

(estratto

verbale UP GC 04.05.2012, annesso al doc. 15 PretPen).

e questo, sempre

secondo il difensore, allorquando il tema in discussione era invece quello

dell'imputabilità penale.

Inoltre, a

riprova dell'asserito pasticcio di idee, la Difesa evidenzia la distinzione

operata dal giurista dott. __________ secondo cui l'eventuale reato di ingiuria

(altresì oggetto della querela) sarebbe, comunque, stato perseguibile senza

previa autorizzazione, siccome fattispecie esclusa dall'immunità parlamentare.

La revoca

sarebbe, quindi, giustificata dalla carenza di informazione e dalla confusione

dell'UPGC che ha tratto in errore l'imputato.

6.3. L'art. 62 cpv. 4 LGC

prevede la facoltà del deputato - nei cui confronti è stato promosso un procedimento

penale ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LCG - di rinunciare volontariamente

all'immunità parlamentare. Dal profilo giuridico, la rinuncia all'immunità

costituisce una manifestazione di volontà unilaterale con cui il dichiarante

esercita un diritto formatore (Gestaltungsrecht) di natura legale.

Il diritto

formatore consiste nella facoltà di modificare con una propria, unilaterale

manifestazione di volontà la posizione giuridica di un terzo, senza la sua

partecipazione (GAUCH/SCHLUEP/ SCHMID, Schweiz. Obligationenrecht, Allg. Teil,

Vol. I, 2003, N 65; 151, con riferimenti). Nel concreto, con questa

affermazione di rinuncia il dichiarante dispensa il Gran Consiglio dal chinarsi

sulla richiesta del Ministero Pubblico per decidere se togliergli o no l'immunità.

Rispettivamente, la dichiarazione comporta la facoltà del Ministero Pubblico di

procedere nell'attività inquirente e requirente, venuto a cadere l’impedimento

processuale (Prozesshindernis; CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 33).

Per sua natura,

soprattutto per evitare conseguenze giuridiche spurie, l'esercizio di un diritto

formatore deve essere ricettizio (pervenire al destinatario), alieno da

condizioni (la volontà espressa deve essere univoca, incondizionata), di regola

irrevocabile (per evitare insicurezza giuridica), e, ancorché qui irrilevante,

imprescrittibile (GAUCH/SCHLUEP/ SCHMID, Schweiz. Obligationenrecht, Allg.

Teil, Vol. I, 2003, N 151 ss, 154, 156, 158; DTF 109 II 326).

In altre parole,

notificando la manifestazione di volontà, il rinunciante non può sottoporre la

propria rinuncia a determinate condizioni e nemmeno successivamente pretendere

la revoca del diritto esercitato.

AP 1 ha fatto uso

di questa facoltà dichiarando a verbale la propria rinuncia durante l’audizione

presso l’UP GC del 4 maggio 2012 e confermandola con scritto del medesimo

giorno al Ministero Pubblico in cui ha precisato che, "dopo una breve

discussione", riferita alla convocazione presso l'Ufficio

Presidenziale del Gran Consiglio, egli "ha deciso di rinunciare

volontariamente alla sua immunità e si mette a sua completa disposizione".

Come ogni

manifestazione di volontà intesa ad avere effetti giuridici, essa soggiace ad

invalidazione solo sul fondamento dei legali vizi di volontà desumibili dagli

invalsi principi giuridici generali, codificati nella parte generale del Codice

delle Obbligazioni, come l'errore, il dolo, il timore (art. 23-30 CO; sulla principale

applicabilità in via analogica di specifiche regole civilistiche nell’ambito

del diritto pubblico in virtù della loro portata generale, in particolare dei

principi contrattuali inerenti all’invalidazione per vizi di volontà, cfr.,

affermativamente, SCHMID-TSCHIRREN C., in Berner Kommentar, Vol I, Einleitung

und Personenrecht, 2012, art. 7 CC N 100-101 con rif.).

L'imputato

sostiene, appunto, di essere stato indotto in errore dalla confusione regnante

nella discussione durante la sua audizione presso l'Ufficio Presidenziale del

GC.

6.4. Riguardo

alle due sedute dell'UP GC è anzitutto doveroso precisare che AP 1 partecipò

solo alla seconda del 4 maggio 2012, allorquando fu ascoltato. Assente, quindi,

al primo incontro del 16 aprile 2012 nel quale il giurista consulente __________

diede agli astanti una serie di delucidazioni di natura giuridica sulla ripartizione

delle competenze e rispettivi limiti tra Ufficio presidenziale, Gran Consiglio

e Ministero Pubblico, delineando in particolare le incombenze dell’UP GC e del

plenum.

Già in questo ambito, __________,

ricordato che la querela prospettava pure il reato di ingiuria, ha informato

dell’esclusione di tale reato dall’immunità parlamentare.

A mente della

scrivente Corte, tutti i chiarimenti del consulente appaiono assolutamente

fondati e opportuni.

Nell'udienza di

audizione del 4 maggio 2012 il consulente __________, in un cappello

introduttivo ai deputati membri dell’UP GC, ancora assente AP 1, ha anzitutto

richiamato lo scopo limitato dell’incontro, segnatamente sentire le

argomentazioni del deputato oggetto della richiesta del pubblico ministero, in particolare,

se intendesse continuare ad avvalersi dell'immunità, con la precisazione che,

in tale ipotesi, sarebbe spettato al plenum decidere sulla revoca o no, dando

eventualmente il via alla perseguibilità per diffamazione. Ancora una volta è

stato precisato che discorso diverso sarebbe valso per l’ipotesi di ingiuria,

per cui il Ministero Pubblico avrebbe avuto carta bianca, potendo in ogni caso

procedere.

Introdotto, il

deputato AP 1 come primo atto ha distribuito documentazione intesa a dimostrare

che la frase incriminata sull’incasso delle tangenti era

“ contenuta in una lettera firmata

pervenutagli dalla redazione del Mattino della Domenica. Ritiene che nella

fattispecie non vi sia problema, avendo ripreso una frase contenuta in una

lettera firmata (non anonima), giuntagli via e-mail.”

(estratto

verbale UP GC 04.05.2012, annesso al doc. 15 PretPen).

AP 1 ha pertanto

concluso lui medesimo di non intravvedere problema alcuno, dichiarandosi

disposto ad affrontare il plenum, “perché le carte cantano” (ibidem). Al

che un deputato (__________, UDC) gli ha chiesto, assodata la sua asserita

buona fede, se non intendesse piuttosto affrontare il procedimento penale e far

incriminare chi incassava tangenti in nero “- una porcheria tremenda -”,

facendo insomma emergere le responsabilità, anche politiche, della nomina della

querelante (ibidem).

Il Presidente

dell'Ufficio Presidenziale ha aggiunto la propria opinione secondo cui

persistere nell'avvalersi dell'immunità sarebbe stato letto "come una

mancanza di coraggio di AP 1 ".

Dopo di che, il

verbale riproduce la seguente dichiarazione riferita a AP 1

“ non aveva pensato a questa

possibilità d'approccio della vicenda. Riteneva di non rinunciare all'immunità

per consentire un dibattito in GC e così portare alla luce l'intera questione.

A questo punto dichiara di rinunciare all'immunità parlamentare" (estratto

verbale UP GC 04.05.2012 p. 2, doc. 15 PretPen).

Solo

successivamente all’enunciazione di tale rinuncia, in coda di seduta, il

consulente __________ ha precisato che un deputato

“ non corre rischi per responsabilità

civile, essendoci, per quanto esprime negli atti parlamentari, una

responsabilità diretta dello Stato" (ibidem),

con chiara

allusione alla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli

agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (2.6.1.1).

6.5. Ne scende che dall’esame verbale UP GC 04.05.2012 non traspare

confusione alcuna. La suggestione riferita al collega deputato __________ (“personalmente

rinuncerebbe all'immunità parlamentare”, ibidem) muove evidentemente, ed è

Considerandi

per così dire contagiata, dalla conclusione che medesimo, con assoluta

certezza, trae dalla documentazione da lui prodotta, ovvero che essa era idonea

a comprovare, a non aver dubbi, la veridicità delle proprie asserzioni.

L'eventuale

abbaglio del collega - comunque del tutto irrilevante non rivestendo il

medesimo alcuna funzione di garante - è chiaramente indotto dalla convinzione

dell'affermazione di AP 1 riferita alla bontà della documentazione prodotta, da

cui, come visto, autonomamente deduce le circostanze liberatorie.

L'affermazione

del compianto consulente __________ secondo cui l'immunità non si estenderebbe

al reato di ingiuria ipotizzato dalla querela è, primo - diversamente da quanto

sostenuto dalla Difesa - giuridicamente ineccepibile, e, secondo, non è

avvenuta nemmeno alla presenza di AP 1. La spiegazione finale di __________

inerente alla responsabilità civile diretta dello Stato - e non personale

dell'agente pubblico (dal verbale UP GC 04.05.2012 non traspare se è

affermazione spontanea o evocata da una domanda) - oltre che apparentemente

corretta, avviene solo dopo la decisione dell'imputato di rinunciare

all'immunità. Già solo per questo, essa non può essere causale.

Infine, la tesi

sulla mancanza di consenso informato è, d’acchito, inconferente non avendo

previsto la legge in generale, e l’art. 62 LGC in particolare, alcun obbligo di

ragguaglio, o attribuito a chicchessia ruolo di garante, bensì solo la facoltà

del deputato potenzialmente indagato di essere preventivamente sentito

dall'Ufficio Presidenziale GC.

L' (eventuale)

errore di valutazione è, quindi, riconducibile al solo imputato qui appellante

il quale ha (a torto, come si dirà in appresso) ritenuto sufficiente disporre

di una lettera firmata ricevuta per e-mail da terza persona e attestante

determinate malversazioni per ritenere queste circostanze come realmente

avvenute.

6.6

In esito all’esposto, si ha che la dichiarazione di rinuncia

all’immunità 4 maggio 2012 di AP 1 è giuridicamente valida siccome

intrinsecamente chiara e incondizionata, pervenuta sia all’ UP GC sia al

ministero pubblico, come visto irrevocabile, non inficiata da errore

essenziale, presa liberamente (sebbene in modo subitaneo, ancorché non ci fosse

alcun assillo del tempo), coerente con la dichiarata strategia di far prevalere

il vero in punto alla pratica delle tangenti e conseguente verosimile

incriminazione della dipendente di __________ PC 1, supportata dalla

convinzione del rinunciante di disporre delle prove liberatorie riguardo alla

pendente ipotesi penale della diffamazione.

Oltretutto

l’imputato, come già rilevato dal giudice di prime cure, consigliere comunale

dal 1992 e municipale dal 2012 a __________, gran consigliere dal 1995, proprio

per i ruoli politici svolti non può ragionevolmente invocare un suo errore, non

essendo - o non potendo ragionevolmente essere - manifestamente uno

sprovveduto. Si rileva ancora come, in caso di dubbi, egli avrebbe comunque

potuto approfondire maggiormente la questione, se del caso facendo capo ad un

suo legale di fiducia.

7.

Ai

sensi dell'art. 173 CP cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando

con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o

di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, così come chiunque

divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Giusta l'art. 176 CP, alla

diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti,

immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

7.1

Gli art. 173 e segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione

e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le

regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti

della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo

- ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per comportamenti o

particolarità individuali moralmente riprovevoli (cfr. CARP 26.04.2012, inc. n.

60.2012

, consid. 3.2, con altri riferimenti; DTF 132 IV 122. consid. 2.1;

DTF 128 IV 53, consid. 1a; STF 04.09.2008, inc. n. 66_461/2008, consid. 3.3.2;

STF 31.07.2008, inc. n. 66_226/2008, consid. 4.1).

7.2

Perché

vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, non semplicemente un

giudizio di valore. Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di

una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle

dato quelli che l'hanno sentita o letta, ma secondo il senso che essa ha in

base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle

circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto.

Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in

funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il

senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono

dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo

in cui esse si inseriscono (cfr. CCRP 22.02.2010, inc. 17.2009.30, consid. 4.3

con altri riferimenti giurisprudenziali).

Perché vi sia

diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al

terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure

che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi emettendo

delle riserve o citando la propria fonte (CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.57,

consid. 2.3).

8.

Nella fattispecie concreta, il fatto di affermare

nell'interrogazione supplementare presentata al Consiglio di Stato il 28/29

novembre 2011, che PC 1 intascava tangenti in nero, segnatamente sottoponendo

al Consiglio di Stato la domanda:

“ sapete che quando è arrivata lei

all'__________ si è portata dietro, dalla __________, tutti gli artigiani che

già lavoravano c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero

sulle loro prestazioni?”,

è

indubitabilmente suscettibile di nuocere alla di lei reputazione.

Tale

affermazione non si limita, in effetti, ad offuscare la reputazione

professionale della signora PC 1, ma va ben oltre, nella misura in cui la

incolpa di aver assunto un comportamento, non solo chiaramente disapprovato

dalle concezioni morali, ma addirittura penalmente rilevante. Per "tangente"

s'intende, in effetti, una somma pretesa in modo illecito da chi - avendone

l'autorità - concede un appalto pubblico o favorisce la stipulazione di un

contratto. Per "in nero" s'intende, invece, che tale somma è

stata incassata senza dichiararla fiscalmente.

Tale è il

senso che il lettore non prevenuto attribuisce all'affermazione litigiosa, con

la quale l'imputato ha veicolato un'immagine moralmente reprimibile della

querelante, addirittura penalmente perseguibile, tale da lederne, quindi,

l'onore personale.

L'affermazione

dell'imputato, difatti, non lascia nemmeno spazio al dubbio, alle ipotesi,

bensì è data come una certezza e non può che suscitare, nell'impressione di chi

legge, qualcosa di losco, rispettivamente di illegale, e incolpa l'accusatrice

privata di aver avuto una condotta riprovevole.

Non vi è

ombra di dubbio che la PC 1 sia così stata messa in cattiva luce.

Si rileva,

inoltre, che l'interrogazione oggetto del presente procedimento è tutt'ora

pubblicata, e quindi consultabile da terzi, nel sito internet del Canton Ticino

(rubrica Gran Consiglio).

Alla luce di

quanto precede è indubbia la sussistenza degli elementi oggettivi costitutivi

del reato di diffamazione.

9.1

Il reato di diffamazione presuppone l'intenzione, che deve portare su

tutti gli elementi costitutivi del reato, laddove dolo eventuale è sufficiente.

L'autore deve avere avuto coscienza del carattere lesivo all'onore della sua

comunicazione e, nonostante questo, averla proferita ugualmente.

Non è,

invece, necessario che egli abbia voluto ferire la persona in questione o abbia

voluto causare una lesione alla sua reputazione. Poco importa se l'autore

pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o

espresso dubbi in proposito. Occorre per contro che l'autore abbia avuto

l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi. L'intenzione deve, dunque,

essere riferita all'affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a

conoscenza di terzi. Non è, invece, richiesta una particolare intenzione

ingiuriosa, un animus iniurandi (cfr. CCRP 23.05.2011, inc. n.

17.2010

, consid. 2.3.1 con altri riferimenti).

9.2

L'imputato ha agito essendo ben consapevole del significato

dell'espressione da lui utilizzata, così come della sua gravità. AP 1, attivo

nella vita politica da anni non poteva non riconoscere il tenore lesivo delle

proprie parole.

Egli era in

chiaro che la propria interrogazione - atto parlamentare ai sensi dell’art. 142

LGC - formalmente rivolta ai cinque membri dell’Esecutivo cantonale per il

tramite della segreteria, sarebbe immediatamente stata consegnata in copia

agli altri ottantanove deputati sedenti nel Legislativo (art. 142 cpv. 2 e LGC)

e sapeva positivamente, per propria esplicita ammissione ribadita in

appello (verbale interrogatorio al dibattimento di

primo grado, pag. 2 in fine; verbale 31 aprile 2015 dibattimento di appello, pag. 4), che sarebbe stata pubblicata (al più

presto, come prescrive il Regolamento) sul sito Internet del Cantone in

forza dell’obbligo d’informazione del pubblico ai sensi dell’art. 5 della Legge

sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (del 15 marzo 2011, LIT) e

art. 4 Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello

Stato (RLIT), conseguendo così perdurante e potenzialmente importante

diffusione mediatica, ininfluente la circostanza affermata nel dibattimento

dell’appellante, secondo cui alcun parlamentare ha avuto la benché minima

reazione e l’interrogazione non è stata ripresa dagli organi della stampa.

Pertanto è da

ritenersi adempiuto pure l'aspetto soggettivo del reato di diffamazione.

Ammissione

alle prove liberatorie

10.1

L’art.

173.

cifra 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna

pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure

prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova

della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se

l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che

queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo

sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in

particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cifra

3.

CP).

I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di

fare della maldicenza - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116

consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006

del 28 dicembre 2006, consid. 2). L’interesse

pubblico o privato invocato dall’autore deve essere oggettivamente sufficiente

a giustificare l’utilizzo delle allegazioni incriminate e deve costituire il

movente che lo ha spinto a formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre

2003.

6S.171/2003 consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II,

Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg).

Il giudice

esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità

sono adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1;

Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, op. cit., n. 68 ad

art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare

restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la

regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173; Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173 CP,

n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).

10.2

Occorre,

quindi, appurare se le allegazioni diffamanti proferite sono sorrette, nel

contesto generale da cui è scaturito l’intero brano, da un interesse pubblico o

da un altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno

occorrerà chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione

prevalente di fare maldicenza.

La verifica

si impone tanto più che la pronuncia di prime cure nega il presupposto

dell’interesse pubblico (sentenza impugnata, consid. 9.4), ma, invero, esaminando la sussistenza della buona fede poi nel

merito, ammette implicitamente l’accesso a questa prova liberatoria.

È pacifico

che lo specifico reato contro l’onore sia inserito in un legittimo atto

parlamentare previsto dalla legge, l’art. 142 LGC, concretamente

nell'Interrogazione supplementare nr. 340.11, presentata al Consiglio di Stato

del Canton Ticino il 28/29

novembre

2011, vertente su un oggetto d’interesse pubblico

generale

(art. 142 LGC). Esso comprende una serie di domande intese, per dirla con

l’estensore, a fare chiarezza (verbale interrogatorio al dibattimento di

primo grado, pag. 2) su composizione del CdA e diritti di firma di __________,

sulle modalità di gestione del parco immobili, sulla correttezza dei rapporti

in veste di committente con gli artigiani, ecc, - oltre che sull’ipotesi della

corruzione passiva (ex art. 322quater CP; art. 4a cpv. 1 lett. b LCSl) oggetto

della diffamazione - in relazione ad una società,

mette in evidenza il deputato AP 1, dotata di capitale pubblico di Stato,

Confederazione e Banca Stato e corrispondentemente partecipata da questi enti

pubblici.

Incontestabile,

quindi, che la motivazione sottesa alla formulazione dell’atto parlamentare sia

sorretta da eminente pubblico interesse.

AP 1 deve,

pertanto, essere ammesso alla prova liberatoria della propria buona fede a

tenore dell'art. 173 cifra 3 CP.

11.1

Per stabilire la buona

fede dell’autore, occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la

comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui egli

disponeva all'epoca, se sussistevano serie ragioni per cui egli potesse ritenere per vero quanto affermato.

Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento. Il

giudice deve, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché

l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato (DTF

124.

IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS).

La buona fede è riconosciuta quando l'autore

dimostra di avere compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere,

secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la

veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che

il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo

aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per

sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di

prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale

dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di

verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in

modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze

di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un

interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza

all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di

parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte

di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di

diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118

consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare

ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Donatsch, Strafrecht

III, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 173, § 3.42, p. 368; sentenza CCRP 16 agosto

2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10 febbraio 2000, inc.

17.1999

, consid. 2).

Il fatto che sia difficile per l'accusato

verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza atta a

diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui

fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi

esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86,

ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).

11.2

Per quel che concerne la prova liberatoria

della buona fede, dagli atti e in particolare dalle dichiarazioni dell’accusato,

non risulta in modo univoco se questi abbia esperito degli accertamenti, quali

e quando, per sincerarsi della fondatezza del contenuto oltraggioso della

e-mail fatta pervenire al prevenuto dalla redazione Mattino della domenica il

26.

luglio 2011 (mail annesso all’act. 40), dopo che al settimanale domenicale

era giunta dal sig. __________. Appaiono addirittura contraddittorie le

dichiarazioni di AP 1 intese a sapere se abbia fatto e quando - in particolare

se prima o dopo di procedere con l'interrogazione parlamentare - una telefonata

all'autore della e-mail, chiedendogli conto della correttezza di quanto

affermato nel messaggio di posta elettronica. Questa verifica telefonica non

compare nel primo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico del 22 giugno

2012, pag. 3 (act. 17). Essa è, anzi, esclusa laddove, a precisa domanda, AP 1

dichiara di non aver fatto nessun accertamento. L’assenza di un qualsivoglia

riscontro di verifica è positivamente confermato da __________ il quale depone

di aver sì ricevuto una telefonata dall’accusato, vertente però unicamente

sull’eventualità di essere citato come teste (quindi soggiunge la scrivente

Corte, temporalmente, a procedura avviata) e nega domande sulle fonti del suo

scrivere (verbale MP del 27 luglio 2012 pag. 4 e 5, act. 40). Nel successivo

interrogatorio presso il procuratore pubblico, il prevenuto, confrontato con le

surriferite affermazioni di __________, conferma quanto precedentemente

verbalizzato e nega “nella maniera più assoluta” di aver avuto contatto

telefonico o verbale con __________, asserendo di averlo contattato solo per

mail, senza peraltro ottenere risposta (verbale MP del 16 agosto 2012 pag. 5,

act. 45).

Nel dibattimento

di prima istanza, come pure sostanzialmente in sede di appello, l’accusato ha

ricordato (in appello con incertezze imputate all’età, ma con l’indicazione di

detenere nella propria rubrica del cellulare il contatto telefonico di __________,

circostanza letta dall’accusato come indizio dell’avvenuto colloquio) quel

fatto precipuo in modo diverso, un ricordo inteso a affermare, primo,

l’avvenuto colloquio telefonico con __________, ancorché di soli pochi minuti,

secondo, essere la telefonata antecedente l’interrogazione litigiosa, terzo,

mirata ad ottenere la conferma sulla correttezza delle accuse mosse alla PC 1,

quarto, conferma rilasciata da __________ (verbale interrogatorio PretPen 5

dicembre 2013, pag. 2; verbale interrogatorio Corte di appello 21 aprile 2015,

pag. 3).

11.3

Orbene, quand’anche a favore dell’imputato si volessero ritenere

appurate

quest’ultime circostanze di fatto - una breve telefonata di verifica a __________

anteriore l’interrogazione, e la semplice, generica conferma verbale di costui

sulla fondatezza delle proprie affermazioni - l’accusato sarebbe lungi dal

dimostrare di avere compiuto i passi necessari

che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione

personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per

considerarla come ammessa. Per invocare con pertinenza la propria buona fede,

una particolare situazione di ignoranza scusabile, AP 1 avrebbe anzitutto - a

titolo di ipotesi - verosimilmente non dovuto accontentarsi di un breve

colloquio telefonico, ma, al cospetto con __________ (che egli neppure conosceva),

indagare ben oltre, con spirito critico, sincerarsi in primo luogo se

l’informatore riferiva del proprio vissuto, di percezioni dirette di artigiano

appaltatore - e in tal caso non sarebbe stato difficile mettere in atto altri,

successivi debiti riscontri - oppure, se si limitava ad esporre semplici voci,

incontrollabili sentito dire, magari percependo il retrogusto del

rancore, come finalmente si è verificato. Infatti, occorre che il prevenuto

provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato solo dopo aver

coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per

sincerarsi della sua esattezza. Per riprendere un argomento del primo giudice,

se solo il prevenuto avesse indagato presso le persone che

poi ha chiamato a testimoniare, si sarebbe accorto che ciò che ha ripreso dalla

mail del signor __________, ovvero le accuse nei confronti della signora PC 1,

non corrispondeva al vero. Certo, i motivi

generali sottesi all’interrogazione erano di per sé pertinenti, ma l’innegabile

gravità delle accuse, la loro prevedibile ampia diffusione, l’inesistenza

dell’assillo del tempo (che suole talvolta condizionare per esempio il prodotto

giornalistico), la comprovata esperienza di navigato politico, finalmente la

facilità con cui la dovuta cautela sarebbe venuta a capo di un castello di

insinuazioni campate in aria, questi elementi consentono di negare le

circostanze da cui AP 1 può dedurre la propria buona fede. Diversamente, si

verrebbe ad ammettere che reputazione e buon nome dei cittadini sono appesi al

volubile e tenue filo delle voci malevoli e dei sentito dire escogitati per

rivalsa.

L'accusato, non

essendo pervenuto ad apportare la prova liberatoria, va ritenuto autore

colpevole di diffamazione.

12.

Motivi giustificativi

Al dibattimento,

il difensore di AP 1 ha invocato l’art. 14 CP (previgente art. 32 CP; v. Messaggio del CF del

21.09.1998

conc. la modifica del Codice penale, parte generale e CPM, 98.038,

FF 1998 pag. 1691), norma secondo cui chiunque agisce come lo

impone o lo consente la legge si comporta lecitamente, anche se l’atto in sé sarebbe

punibile secondo il codice penale o un’altra legge.

Il suo ruolo

politico, il suo dovere di gran consigliere gli avrebbe imposto di denunciare pratiche di

malandazzo riconducibili ad una società, __________, a prevalente

partecipazione statale.

Anche

dovendosi ammettere che AP 1 aveva, in quanto politico, un dovere di denuncia

(cfr CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

Staempfli, 2002, pag. 563 ss in cui l’applicazione estensiva del previgente art.

32.

CP relativamente all’art. 173 non viene

preconizzata ), l’art. 14 CP potrebbe trovare

applicazione soltanto nella misura in cui l’autore sia rimasto nell’ambito del

suo obbligo legale, si sia astenuto da formulazioni inutilmente offensive o si

sia limitato ad esprimere ciò che poteva, in buona fede, ritenere per vero.

Ciò non era -

l’abbiamo visto sopra - manifestamente il caso in concreto.

Infine, va

detto che se, così argomentando, l’accusato si è appellato alla libertà

d’espressione, tale libertà, come ogni altro diritto fondamentale, conosce dei

limiti (Müller, Commentaire de la constitution fédérale, ad art. 55 n. 59).

Così come la libertà personale non permette di ferire fisicamente una persona,

alla stessa stregua la libertà di espressione non permette di ferirla nel suo

onore, un bene che fa parte della personalità di ogni individuo.

13.

Per la commisurazione

della pena, il giudice di prime cure, tenendo anche conto degli accertamenti

economici eseguiti, ha ritenuto equo di infliggere a AP 1 la pena pecuniaria di

dieci aliquote giornaliere di fr. 120.- per un totale di fr. 1’200.-, pena

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa

di fr. 240.- (nonché le tasse spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.-).

Richiamati i principi e i criteri desumibili dall’articolo 47 CP, va ricordato

che la colpa di AP 1 non va banalizzata poiché egli ha oltraggiato, con la

presentazione di un atto parlamentare di larga diffusione, l’onore di PC 1 con

sorprendente disinvoltura e senza particolari inibizioni, ritenuto che il

dovere politico di denuncia non esime affatto l’interrogante dall’obbligo di

verificare le proprie esternazioni, ciò che sarebbe risultato agevole nel caso

di specie. Non può quindi trovare alcun favore la domanda della Difesa di

attenuazione della pena per motivi onorevoli (art. 48 lett. a. cifra 1 CP),

occorre al contrario considerare come aggravante della colpa la circostanza

secondo cui a AP 1, gran consigliere di lungo corso, non poteva sfuggire che,

in quanto tale, le proprie parole avrebbero un’eco e una credibilità

particolari. Ciò posto, nondimeno la scrivente Corte non può aumentare la pena

in forza del divieto della reformatio in peius. Ne segue che la pena inflitta

dal primo giudice non può che essere confermata.

14.

Il giudice di primo grado ha

condannato AP 1 a pagare all’AP PC 1 fr. 6’042.75 (disp. 4.) a titolo di

indennità ai sensi dell’art. 433 CPP. Questa Corte ritiene tale indennizzo

adeguato a coprire le spese necessarie sostenute dall’accusatrice privata in

prima sede e si limita ad osservare che esso non è stato contestato dall’AP

malgrado sia inferiore a quello indicato nella motivazione del relativo

giudizio (cfr. consid. 10.6 sentenza impugnata che lo quantifica in fr. 6’292.-).

L’appellante è, pure,

condannato a risarcire ex art. 433 CPP i costi di patrocinio nella procedura

d’appello all’AP, la cui nota d’onorario, non comprensiva delle ore di

dibattimento e priva di voci relative alle spese, deve essere, tuttavia, adeguatamente

ridotta a complessive 9 ore e 50 minuti (pari a 5 ore per i contatti con

cliente e autorità penali e preparazione al dibattimento d’appello, 3 ore e 30

minuti per la partecipazione allo stesso e 1 ora e 20 minuti per la trasferta)

corrispondenti, alla tariffa esposta di fr. 250.- l’ora, a complessivi fr. 2’655.-

(IVA inclusa).

15.

Il giudice della

Pretura penale ha accolto la domanda dell’accusatore

privato e ordinato

la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Foglio ufficiale del Cantone

Ticino, con la precisazione che la stessa avverrà a spese di AP 1 (art. 352

cpv. 2 CPP in relazione all'art. 68 CP).

Dedotto in

appello anche questo dispositivo, l’appellante ha ritenuto sproporzionata la

misura ammettendo che l’interrogazione contenente il proposito oltraggioso è sì

accessibile a chiunque via internet, ma solo se volutamente ricercata, non

quindi visibile come, per così dire, una notizia di giornale, ma occultata come

il sapere discretamente conservato in biblioteca. Questa contenuta visibilità sarebbe

attestata dalla mancata ripresa del testo da parte di nessun mezzo di

comunicazione sociale.

Al riguardo

l’accusatrice privata PC 1 al dibattimento ha evidenziato come l’effettiva permanenza

dell’interrogazione nel sito degli atti parlamentari cantonali, la sua agevole

reperibilità, la possibilità di rintracciare il brano incriminato anche in

futuro inserendo il suo nome in un motore di ricerca comporterebbe un

inevitabile danno di immagine alla propria personalità (per esempio nell’ambito

di ricerca di lavoro), contenibile solo potendo ognora esibire la pubblicazione

che la scagioni.

A mente

della Corte l’interesse della persona lesa richiede il provvedimento della

pubblicazione del dispositivo della sentenza, misura certamente idonea a

ripristinare il danno d’immagine personale e proporzionata, in rapporto alla

colpa dell’autore, allo scopo di ufficialmente e pubblicamente scagionare la

signora PC 1 dalla grave incolpazione di tangentista ingiustamente subita.

16.

Gli oneri processuali

di primo grado rimangono a carico dell’appellante. Quelli di appello seguono la

soccombenza e sono posti a carico di AP 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9, 10, 139, 303, 310, 325, 398 segg., 406, 433 CPP,

34, 42, 47, 106, 173 CP,

62, 142 LGC

nonché, sulle

spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

1.1. AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4410/2012 del 4 ottobre 2012, accusato PC 1

di avere, nella sua veste di dipendente e procuratrice di __________, incassato

tangenti in nero dagli artigiani che si sarebbe portata dietro dalla __________

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi) cadauna, per un

totale di fr. 1’200.- (milleduecento);

1.2.1.1. l’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni;

1.2.2. alla

multa di fr. 240.- (duecentoquaranta); in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.-

(milleduecentonovanta) per il procedimento di primo grado.

1.3. E' ordinata, ad

avvenuta crescita in giudicato, la pubblicazione del dispositivo della presente

sentenza della Corte di appello e revisione penale sul Foglio ufficiale del

Cantone Ticino. Essa avverrà a spese di AP 1 (art. 352 cpv. 2 CPP in relazione

all'art. 68 CP).

1.4. AP

1 è condannato a pagare a PC 1, a titolo di

indennità ai sensi dell'art. 433 CPP, fr. 6'042.75 per il procedimento di primo

grado e fr. 2’655.- per quello d’appello.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall’art.115 LTF.