17.2014.198
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 maggio 2015Italiano44 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2014.198
Locarno
13 maggio 2015/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Stefano Manetti e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 5 dicembre 2013 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5
dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 26 novembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto
di accusa 4 ottobre 2012 n. 4410/2012 il procuratore pubblico, procedendo in seguito alla querela penale sporta
il 16 febbraio 2012 daPC 1, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di
diffamazione per avere, a __________ e __________, nell'interrogazione
supplementare nr. 340.11, presentata al Consiglio di Stato del Canton Ticino il
28/29 novembre 2011 e pubblicata nel sito internet del Cantone Ticino (rubrica
Gran Consiglio), accessibile senza alcuna restrizione a qualsiasi terzo,
affermato che PC 1 incassava tangenti in nero, e ciò sottoponendo al Consiglio
di Stato la seguente domanda: "sapete che quando è arrivata lei all'__________
si è portata dietro, dalla __________, tutti gli artigiani che già lavoravano
c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero sulle loro
prestazioni?".
In
applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP
1 alla pena pecuniaria di fr. 1'000.- corrispondente a
10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 500.- (con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva
di 5 giorni), nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle
spese giudiziarie di fr. 200.-.
Il
procuratore pubblico ha altresì ordinato, ad avvenuta crescita in giudicato, la
pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino del dispositivo del
decreto d'accusa, con la precisazione che essa avverrà a spese di AP 1 (art.
352 cpv. 2 CPP in relazione all'art. 68 CP).
Infine, ha
proposto la condanna di AP 1 al pagamento a PC 1 di fr. 4'542.75, a titolo di
indennità ai sensi dell'art. 433 CPP, mentre l'accusatrice privata PC 1 è stata
rinviata al competente foro per eventuali altre pretese di
natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
- con sentenza 5 dicembre
2013, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha
confermato integralmente l’imputazione contenuta nel decreto di accusa ma,
tenendo in particolare conto degli accertamenti economici eseguiti (situazione
patrimoniale dell'accusato), pur confermando la condanna dell’autore alla pena
pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, ne ha lievemente aumentato l’importo a
fr. 120.- cadauna (per complessivi fr. 1’200.-) - pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni -, mentre ha ridotto la multa aggiuntiva a
fr. 240.-. (pari a 1/5 della pena principale). Il giudice di prima istanza
ha, poi, confermato la pubblicazione a spese di AP 1 del dispositivo della
sentenza sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e lo ha condannato a pagare a PC
1 fr. 6'042.75, a titolo di indennità ai sensi dell'art. 433 CPP.
Infine, ha posto a carico dell’opponente il pagamento delle tasse e
spese per complessivi fr. 1'050.-.
preso atto che - AP
1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza
della Pretura penale (annuncio a verbale il 5 dicembre 2013 in coda alla
lettura del dispositivo). Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione d’appello del 26 novembre 2014, l’appellante ha specificato
d’impugnare tutti i dispositivi della sentenza di primo grado.
- con
decisione 16 febbraio 2015, la presidente della scrivente Corte ha respinto
l’istanza probatoria presentata l’11 febbraio 2015 dall’appellante intesa ad
acquisire gli atti di quattro incarti relativi a procedimenti penali avviati
nei confronti di terze persone e sfociati in decreti di abbandono, nonché ad
ottenere l’audizione testimoniale delle parti coinvolte in tali procedimenti,
così come l’assunzione agli atti della copia di un articolo a stampa apparso su
un quotidiano ticinese, valutando anticipatamente queste prove del tutto
inutili e irrilevanti per il giudizio sub judice. E’ stata, per contro ammessa,
l’audizione di PC 1 come persona informata sui fatti, audizione postulata sia
dal procuratore pubblico, con istanza 4 febbraio 2015, sia dalla querelante e
accusatrice privata medesima il 5 febbraio 2015.
ritenuto
Vita dell’imputato
1. AP 1, nato il __________
e domiciliato a __________, coniugato, senza figli a carico, è attualmente
pensionato.
Di formazione impiegato di
commercio, ha esercitato tale professione solo per un anno, per poi dedicarsi
al ramo alberghiero.
A complemento di quanto indicato dal primo giudice nella sua sentenza,
al dibattimento di appello ha precisato di aver frequentato le scuole
elementari, il ginnasio, seguito poi da un
apprendistato di commercio. Ha successivamente
lavorato come barman e poi, per una trentina d'anni, come maître d’hotel nei
più grandi alberghi svizzeri a cinque stelle come il __________ di __________, __________
a __________, il __________ a __________. Quindi ha
seguito il corso d’esercente a Zurigo e lavorato in
quella città per alcuni mesi come esercente per poi tornare a __________ dove, fra l’altro, ha fatto l’apertura dell’albergo __________. Ha
dovuto abbandonare il lavoro per motivi di salute, verosimilmente nel 1987.
Attivo
in politica a livello sia comunale sia cantonale, AP 1 nel 1992 è stato eletto in Consiglio comunale a __________ ricoprendo tale carica sino alla sua entrata in
Municipio nel 2012 dove è tuttora municipale.
Siede in Gran Consiglio ininterrottamente dal _________ ed è
stato rieletto domenica _________ per la sesta legislatura.
In tale consesso ha assunto vari mandati politici e commissionali
(scheda ufficiale nel sito del GC: __________
Fatti
2. In data 28 novembre 2011, nella sua qualità di deputato al Gran
Consiglio, AP 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un'interrogazione recante il
titolo "__________... TUTTO REGOLARE?" e, con riferimento
all'accusatrice privata PC 1 - indicata dall’interrogante essere membro del
Consiglio di amministrazione (CdA) di __________, con diritto di firma
individuale - ha posto il seguente quesito:
“ sapete che quando è arrivata lei
all'__________ si è portata dietro, dalla __________ tutti gli artigiani che
già lavoravano c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero
sulle loro prestazioni?" (doc. A, allegato alla querela 16 febbraio 2012).
L’interrogazione
(formulata a tenore dell’art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti
con il Consiglio di Stato, di seguito LGC) è specificata “supplementare
obbligatoria” perché susseguente a due precedenti domande scritte presentate
dal deputato AP 1 nel medesimo ambito della società __________, la prima il 26
maggio 2011 n. 112.11, designata “__________…tutto
regolare?”, evasa dal Consiglio di Stato il 13.09.2011, la seconda il
19.07.2011, n.184.11, denominata “__________e prostituzione: di male in peggio!
Società anonima di interesse pubblico (Cantone Ticino e Ufficio federale
dell'abitazione detengono assieme il 73.5% della pacchetto azionario)” che ha
ottenuto riscontro il 21.09.2011. Le risposte dell’Esecutivo cantonale
sono state ritenute evasive e, pertanto, contestate dall’interrogante.
L’atto
parlamentare contenente le espressioni incriminate mira ad ottenere
informazioni e chiarimenti inerenti alla capitalizzazione, all’azionariato, al
CdA e ai diritti di firma della __________, società - si soggiunge - che
persegue lo scopo di favorire l’edilizia residenziale economica e contrastare
la speculazione nel mercato delle abitazioni.
L’interrogazione consta
di quattro pagine suddivise in una premessa e dodici punti corrispettivi alla
suddivisione della risposta del Consiglio di Stato alla prima interrogazione
suindicata. La frase sotto accusa è immediatamente seguita dalla seguente
annotazione:
“ NB: questi sono fatti che mi sono
stati denunciati per iscritto da precedenti artigiani che poi sono subito stati
da lei liquidati, senza ragioni ne' di maggiori costi ne' di prestazioni e
regola d'arte ma bensì costavano meno!!”.
3. Dando
seguito alla querela penale presentata in data 16/17 febbraio 2012 da PC 1 (act
1), con scritto 24 febbraio 2012, il procuratore pubblico, ritenuto che le
affermazioni oggetto della querela sono state pronunciate in un atto
parlamentare, in virtù dell'art. 62 cpv. 1, 2 e 4 della Legge cantonale sul
Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), ha invitato AP 1
a comunicargli se intendesse avvalersi dell'immunità parlamentare o se fosse
disposto a rinunciarvi volontariamente (act 3).
Dopo essersi in
un primo momento avvalso dell'immunità parlamentare (scritto 16/20 marzo, act
3) - ciò che ha obbligato il procuratore pubblico a rivolgersi al Gran
Consiglio per chiederne la revoca (richiesta del 22 marzo 2012, act 5) - AP 1,
in esito alla sua audizione presso l’Ufficio presidenziale del Gran consiglio
(UP GC) avvenuta il 4 maggio 2012, ha, per finire, dichiarato a verbale in questo
consesso di rinunciare a prevalersi dell’immunità. Tale rinuncia è stata, poi,
confermata quel medesimo giorno con missiva al ministero pubblico in cui AP 1
scriveva di aver "deciso di rinunciare volontariamente alla sua immunità"
(act 8; act 11, conferma della segreteria del GC al PP; estratto verbale UP
GC 4 maggio 2012, allegati al doc. 15 inc. Pretura penale).
Come suesposto, con decreto d'accusa 4 ottobre 2012, il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di diffamazione ai sensi
dell’art. 173 CP per la comunicazione a terzi e la divulgazione della
surriferita esternazione, considerata oltraggiosa dell’onore di PC 1.
4. Interposta
opposizione al decreto d'accusa in questione, AP 1, citato a comparire al procedimento
di primo grado il 5 dicembre 2013, ha fatto pervenire al giudice, per il
tramite del suo difensore, la dichiarazione 20 novembre 2013, in cui scriveva
di "continuare a prevalermi dell'immunità parlamentare che protegge i
Gran Consiglieri nello stretto esercizio della loro funzione".
In sintesi, egli
dichiarava di revocare la sua precedente rinuncia, sostenendo di essere stato
indotto a rinunciare all'immunità dai membri dell’UP GC con rassicurazioni,
rivelatesi errate (doc. 10/1 inc. Pretura penale).
Appello
5.1. L'art. 62 della Legge sul
Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC, legge del
17.12.2002 in vigore dal 1. aprile 2003) prevede l'istituto dell'immunità
parlamentare. Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento
penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui
usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei
rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l'autorizzazione
del Gran Consiglio. Il capoverso 2 stabilisce che il Gran Consiglio decide se
togliere l'immunità su richiesta del Ministero Pubblico, sentito il preavviso
dell'Ufficio Presidenziale davanti al quale è data all’interessato possibilità
di esprimersi. A tenore del capoverso 3, la decisione di togliere l'immunità
parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. Il
capoverso 4 prevede la facoltà del deputato toccato dalla misura di rinunciare
volontariamente all'immunità parlamentare.
5.2. La base legale affinché i
Cantoni possano, nell’ambito della concessione di privilegi immunitari,
derogare al superiore diritto penale sostanziale federale stemperando così l’ ”obbligo
di procedere” (principio del perseguimento d’ufficio, Verfolgungs- zwang), è prevista dall'art. 7 cpv. 2 CPP. Questa norma recepisce
sostanzialmente l’art. 347 cpv. 2 CP, in vigore fino al 1. gennaio 2011, data
di entrata in vigore del Codice di procedura penale unificato (conformemente al
nuovo testo e numerazione giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore
dal 1° gen. 2007 - RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669) e, fino al 31 dicembre
2002, dall’ancora previgente art. 366 CP (BSK, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2014, RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 39, 49-50).
La riserva fatta
dall'art. 7 cpv. 2 CPP al diritto cantonale - riserva propria, attributiva di
competenza originaria, non declaratoria (CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N
17; TF 1P.337/2002 del 6.3.2002 consid. 6.2) - consente di istituire in via
legislativa eccezioni all'obbligo fatto alle autorità penali di avviare e
attuare un procedimento se a conoscenza di reati o di indizi di reato. In senso
lato, queste eccezioni istituiscono impedimenti al perseguimento penale. I
Cantoni possono, da un lato - quello qui di interesse - escludere o limitare la
responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative giudiziarie e
dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale
(art. 7 cpv. 2 lett. a LGC), con l’avvertenza che nel termine limitare
l’interpretazione dottrinale include anche il regime di autorizzazione (cfr. CR
CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 13; BSK, Schw.StrPO, op.cit., RIEDO C./FIOLKA
G., art. 7 N. 65). Dall’altro, possono subordinare all'autorizzazione di
un'autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che
membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso
nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 7 cpv. 2 lett. b LGC; v. Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, 21 dicembre 2005, FF
2006 p.1036 s.).
Nell’ipotesi
dell’esclusione di qualsivoglia responsabilità penale, si parla di immunità
assoluta. Se, invece, il perseguimento dipende da autorizzazione, si tratta di
immunità relativa (BSK, Schw. StrPO, op.cit., RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 65;
73ss). Quest’ultima è la scelta adottata dalla maggior parte dei Cantoni (CR
CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 13 nota 25.).
5.3. L'art. 62 LGC attualmente
in vigore è scaturito da una revisione legislativa approvata dal parlamento
cantonale il 25 gennaio 2010, in vigore dal 23 marzo 2010 (BU 2010.117) e
promossa da un'iniziativa parlamentare elaborata (iniziativa parlamentare
elaborata 26 giugno 2008 per la modifica dell'art. 62 LGC, in VGC 2008/2009 pag.
1508-1511), preavvisata favorevolmente dal Rapporto 1.10.2009 della commissione
speciale costituzione diritti politici e, infine, adottata a larga maggioranza
nella seduta pomeridiana di lunedì 25 gennaio 2010 (VGC anno 2009/2010, seduta
XLII di lunedì 25 gennaio 2010, pag. 3294-3306).
Con la citata
novella legislativa il Cantone Ticino ha abbandonato il regime di immunità
assoluta (sulla natura della pregressa immunità assoluta, cfr. CRESPI Sandro,
Circa la nozione dell’immunità parlamentare nel diritto cantonale ticinese,
Rep. 1967 pag. 201ss, in part. pag. 202; LEPORI Giuseppe, Diritto
costituzionale ticinese 1968/1988 pag. 608), ripristinando la principale
responsabilità penale del deputato e subordinandola al regime di autorizzazione
(immunità relativa). L'immunità dei parlamentari ticinesi non è solo relativa,
ma è limitata sotto diversi profili. E’ circoscritta alle espressioni usate nel
Parlamento cantonale (davanti al plenum, nelle commissioni e negli atti
parlamentari) ed è assolutamente limitata all'ipotesi - come esprime
chiaramente la norma in rassegna - di espressioni presumibilmente
diffamatorie, con l’esclusione dei reati di calunnia e di ingiuria.
L’esclusione dal privilegio della preventiva procedura autorizzativa riguardo
alle lesioni dell’onore configurabili come calunnia o ingiuria è chiaramente
accertabile come silenzio qualificato - siccome precisamente riconducibile alla
volontà del legislatore cantonale risultante dall’esame dei materiali
legislativi della genesi dell’art. 62 LGC (verbali Gran Consiglio lunedì 25
gennaio 2010, p. 3296) - e trova la sua ragione d’essere nella mancanza di
riguardo politico per il deputato che proferisce propositi calunniosi, ossia
mente sapendo di mentire, o trascenda in insulti ingiuriosi volti alla
delegittimazione personale senza alcun apporto al dibattito delle idee.
5.4. La motivazione
giuspolitica sottesa alla revisione dell'art. 62 LGC muoveva dalla
constatazione che la previgente immunità assoluta, concepita come una tutela della
libertà dei rappresentanti del popolo, si era vieppiù trasformata in una zona
franca per la commissione di atti repressi dal codice penale, attenuando così
il senso di responsabilità personale del deputato. La revisione ha voluto che
l'immunità parlamentare rimanesse una regolamentazione d'eccezione, nel senso
della concessione di un privilegio finalizzato a preservare un lavoro politico
di qualità e al servizio del cittadino, quindi al fine di arginare la crescita
di casi dove, con estrema facilità in passato, si è incorsi in atti contro
l'onore (Iniziativa 26 giugno 2008 in VGC 2008/2009 pag. 1508-1511). In
sede di dibattito parlamentare alcuni deputati avevano anche osservato che
limitare come in passato le possibilità di reprimenda al solo intervento
potestativo del presidente del Gran Consiglio - in virtù dell'art. 63 LGC - si
rivelava una cura insufficiente (VGC 2009/2010, seduta pomeridiana lunedì 25
gennaio 2010, p. 3295).
Non privo di
rilievo nel presente contesto è osservare che la facoltà della rinuncia
volontaria all'immunità, non prevista dall'iniziativa né dal rapporto
commissionale, è scaturita da un emendamento proposto dal gruppo UDC che ha
raccolto la pressoché totalità dei consensi (78 voti favorevoli, 2 contrari),
mentre il disegno di modifica dell’art. 62 LGC è stato accolto nel complesso
con 55 voti favorevoli, 18 contrari e 3 astenuti (VGC lunedì 25 gennaio 2010,
p. 3306).
6.1. Preliminarmente, occorre
dirimere il quesito sulla validità della revoca 20/21 novembre 2013 della rinuncia
volontaria all'immunità parlamentare (doc. 10 atti Pretura Penale).
Premesso che l’autorizzazione
granconsigliare a procedere è, come tale, un presupposto processuale ai sensi
dell’art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, rispettivamente il reato imputato è perseguibile
previa autorizzazione ai sensi dell’art 303 CPP (BSK, Schw.StrPO, op.cit.,
RIEDO C./FIOLKA G., art. 7 N. 73; CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 33),
l’esame dell’esistenza di valida rinuncia, assimilabile per l’art. 62 LGC
all’autorizzazione, è altresì da considerare presupposto processuale.
6.2. L’appellante motiva la
validità della revoca invocando l’errore in cui sarebbe stato indotto dalla
discussione, giudicata confusa e fuorviante, avuta nell’ambito della sua
audizione presso l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (UP GC) e
dall’assenza di consenso informato.
Anzitutto,
motivando lo scritto di revoca 21.11.2013 l’appellante fa riferimento alla "breve
discussione" con l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio il quale -
asserisce -
“ riconoscendo la mia buona fede, mi
aveva assicurato che se un Gran Consigliere non fa altro che chiedere in una
apposita interrogazione parlamentare accertamenti riguardo ai fatti di
malgoverno compiuti da singoli individui, senza diffondere a terzi o sulla
stampa i contenuti della sua interrogazione, non può essere perseguito
penalmente"
e che
“ mi è stato assicurato dall'Ufficio
Presidenziale del Gran Consiglio che simile comportamento non era suscettibile
di inchiesta penale e per questo sono stato indotto a rinunciare alle
immunità" (Doc. 1 allegato allo scritto 21.11.2013 dell'avv. DI 1 alla
Pretura penale).
L'imputato
conclude sostenendo che, pertanto, non è stato posto in condizione di agire con
consenso informato.
In sede
dibattimentale il patrocinatore ha dichiarato di aver redatto personalmente la
revoca del 21 novembre 2013 dopo essersi sincerato che l’imputato non aveva
compreso le indicazioni raccolte nell’ambito dell’audizione personale del 4
maggio 2012 presso l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio (UPGC). Dalle
motivazioni esposte nella revoca inerenti ai verbali dell'Ufficio Presidenziale
del Gran Consiglio (UPGC) del 16.4.2012 e del 4.5.2012 si evince l’argomento difensivo
secondo cui, come già sostenuto in prima istanza, detti verbali attestano la
confusione circa l'interpretazione dell'art. 62 LGC, confusione che, sempre a
dire della Difesa, regnava sovrana non solo tra i membri dell'Ufficio
Presidenziale bensì, asseritamente, anche nelle affermazioni del giurista consulente
del GC, avv. dott. __________. Al riguardo la revoca 21 novembre 2013 cita la
rassicurazione dell'avv. __________ secondo cui l'imputato
“ non corre rischi per responsabilità
civile, essendoci, per quanto esprime negli atti parlamentari, una
responsabilità diretta dello Stato.”
(estratto
verbale UP GC 04.05.2012, annesso al doc. 15 PretPen).
e questo, sempre
secondo il difensore, allorquando il tema in discussione era invece quello
dell'imputabilità penale.
Inoltre, a
riprova dell'asserito pasticcio di idee, la Difesa evidenzia la distinzione
operata dal giurista dott. __________ secondo cui l'eventuale reato di ingiuria
(altresì oggetto della querela) sarebbe, comunque, stato perseguibile senza
previa autorizzazione, siccome fattispecie esclusa dall'immunità parlamentare.
La revoca
sarebbe, quindi, giustificata dalla carenza di informazione e dalla confusione
dell'UPGC che ha tratto in errore l'imputato.
6.3. L'art. 62 cpv. 4 LGC
prevede la facoltà del deputato - nei cui confronti è stato promosso un procedimento
penale ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LCG - di rinunciare volontariamente
all'immunità parlamentare. Dal profilo giuridico, la rinuncia all'immunità
costituisce una manifestazione di volontà unilaterale con cui il dichiarante
esercita un diritto formatore (Gestaltungsrecht) di natura legale.
Il diritto
formatore consiste nella facoltà di modificare con una propria, unilaterale
manifestazione di volontà la posizione giuridica di un terzo, senza la sua
partecipazione (GAUCH/SCHLUEP/ SCHMID, Schweiz. Obligationenrecht, Allg. Teil,
Vol. I, 2003, N 65; 151, con riferimenti). Nel concreto, con questa
affermazione di rinuncia il dichiarante dispensa il Gran Consiglio dal chinarsi
sulla richiesta del Ministero Pubblico per decidere se togliergli o no l'immunità.
Rispettivamente, la dichiarazione comporta la facoltà del Ministero Pubblico di
procedere nell'attività inquirente e requirente, venuto a cadere l’impedimento
processuale (Prozesshindernis; CR CPP, 2011, ROTH Robert, art. 7 N 33).
Per sua natura,
soprattutto per evitare conseguenze giuridiche spurie, l'esercizio di un diritto
formatore deve essere ricettizio (pervenire al destinatario), alieno da
condizioni (la volontà espressa deve essere univoca, incondizionata), di regola
irrevocabile (per evitare insicurezza giuridica), e, ancorché qui irrilevante,
imprescrittibile (GAUCH/SCHLUEP/ SCHMID, Schweiz. Obligationenrecht, Allg.
Teil, Vol. I, 2003, N 151 ss, 154, 156, 158; DTF 109 II 326).
In altre parole,
notificando la manifestazione di volontà, il rinunciante non può sottoporre la
propria rinuncia a determinate condizioni e nemmeno successivamente pretendere
la revoca del diritto esercitato.
AP 1 ha fatto uso
di questa facoltà dichiarando a verbale la propria rinuncia durante l’audizione
presso l’UP GC del 4 maggio 2012 e confermandola con scritto del medesimo
giorno al Ministero Pubblico in cui ha precisato che, "dopo una breve
discussione", riferita alla convocazione presso l'Ufficio
Presidenziale del Gran Consiglio, egli "ha deciso di rinunciare
volontariamente alla sua immunità e si mette a sua completa disposizione".
Come ogni
manifestazione di volontà intesa ad avere effetti giuridici, essa soggiace ad
invalidazione solo sul fondamento dei legali vizi di volontà desumibili dagli
invalsi principi giuridici generali, codificati nella parte generale del Codice
delle Obbligazioni, come l'errore, il dolo, il timore (art. 23-30 CO; sulla principale
applicabilità in via analogica di specifiche regole civilistiche nell’ambito
del diritto pubblico in virtù della loro portata generale, in particolare dei
principi contrattuali inerenti all’invalidazione per vizi di volontà, cfr.,
affermativamente, SCHMID-TSCHIRREN C., in Berner Kommentar, Vol I, Einleitung
und Personenrecht, 2012, art. 7 CC N 100-101 con rif.).
L'imputato
sostiene, appunto, di essere stato indotto in errore dalla confusione regnante
nella discussione durante la sua audizione presso l'Ufficio Presidenziale del
GC.
6.4. Riguardo
alle due sedute dell'UP GC è anzitutto doveroso precisare che AP 1 partecipò
solo alla seconda del 4 maggio 2012, allorquando fu ascoltato. Assente, quindi,
al primo incontro del 16 aprile 2012 nel quale il giurista consulente __________
diede agli astanti una serie di delucidazioni di natura giuridica sulla ripartizione
delle competenze e rispettivi limiti tra Ufficio presidenziale, Gran Consiglio
e Ministero Pubblico, delineando in particolare le incombenze dell’UP GC e del
plenum.
Già in questo ambito, __________,
ricordato che la querela prospettava pure il reato di ingiuria, ha informato
dell’esclusione di tale reato dall’immunità parlamentare.
A mente della
scrivente Corte, tutti i chiarimenti del consulente appaiono assolutamente
fondati e opportuni.
Nell'udienza di
audizione del 4 maggio 2012 il consulente __________, in un cappello
introduttivo ai deputati membri dell’UP GC, ancora assente AP 1, ha anzitutto
richiamato lo scopo limitato dell’incontro, segnatamente sentire le
argomentazioni del deputato oggetto della richiesta del pubblico ministero, in particolare,
se intendesse continuare ad avvalersi dell'immunità, con la precisazione che,
in tale ipotesi, sarebbe spettato al plenum decidere sulla revoca o no, dando
eventualmente il via alla perseguibilità per diffamazione. Ancora una volta è
stato precisato che discorso diverso sarebbe valso per l’ipotesi di ingiuria,
per cui il Ministero Pubblico avrebbe avuto carta bianca, potendo in ogni caso
procedere.
Introdotto, il
deputato AP 1 come primo atto ha distribuito documentazione intesa a dimostrare
che la frase incriminata sull’incasso delle tangenti era
“ contenuta in una lettera firmata
pervenutagli dalla redazione del Mattino della Domenica. Ritiene che nella
fattispecie non vi sia problema, avendo ripreso una frase contenuta in una
lettera firmata (non anonima), giuntagli via e-mail.”
(estratto
verbale UP GC 04.05.2012, annesso al doc. 15 PretPen).
AP 1 ha pertanto
concluso lui medesimo di non intravvedere problema alcuno, dichiarandosi
disposto ad affrontare il plenum, “perché le carte cantano” (ibidem). Al
che un deputato (__________, UDC) gli ha chiesto, assodata la sua asserita
buona fede, se non intendesse piuttosto affrontare il procedimento penale e far
incriminare chi incassava tangenti in nero “- una porcheria tremenda -”,
facendo insomma emergere le responsabilità, anche politiche, della nomina della
querelante (ibidem).
Il Presidente
dell'Ufficio Presidenziale ha aggiunto la propria opinione secondo cui
persistere nell'avvalersi dell'immunità sarebbe stato letto "come una
mancanza di coraggio di AP 1 ".
Dopo di che, il
verbale riproduce la seguente dichiarazione riferita a AP 1
“ non aveva pensato a questa
possibilità d'approccio della vicenda. Riteneva di non rinunciare all'immunità
per consentire un dibattito in GC e così portare alla luce l'intera questione.
A questo punto dichiara di rinunciare all'immunità parlamentare" (estratto
verbale UP GC 04.05.2012 p. 2, doc. 15 PretPen).
Solo
successivamente all’enunciazione di tale rinuncia, in coda di seduta, il
consulente __________ ha precisato che un deputato
“ non corre rischi per responsabilità
civile, essendoci, per quanto esprime negli atti parlamentari, una
responsabilità diretta dello Stato" (ibidem),
con chiara
allusione alla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (2.6.1.1).
6.5. Ne scende che dall’esame verbale UP GC 04.05.2012 non traspare
confusione alcuna. La suggestione riferita al collega deputato __________ (“personalmente
rinuncerebbe all'immunità parlamentare”, ibidem) muove evidentemente, ed è
Considerandi
per così dire contagiata, dalla conclusione che medesimo, con assoluta
certezza, trae dalla documentazione da lui prodotta, ovvero che essa era idonea
a comprovare, a non aver dubbi, la veridicità delle proprie asserzioni.
L'eventuale
abbaglio del collega - comunque del tutto irrilevante non rivestendo il
medesimo alcuna funzione di garante - è chiaramente indotto dalla convinzione
dell'affermazione di AP 1 riferita alla bontà della documentazione prodotta, da
cui, come visto, autonomamente deduce le circostanze liberatorie.
L'affermazione
del compianto consulente __________ secondo cui l'immunità non si estenderebbe
al reato di ingiuria ipotizzato dalla querela è, primo - diversamente da quanto
sostenuto dalla Difesa - giuridicamente ineccepibile, e, secondo, non è
avvenuta nemmeno alla presenza di AP 1. La spiegazione finale di __________
inerente alla responsabilità civile diretta dello Stato - e non personale
dell'agente pubblico (dal verbale UP GC 04.05.2012 non traspare se è
affermazione spontanea o evocata da una domanda) - oltre che apparentemente
corretta, avviene solo dopo la decisione dell'imputato di rinunciare
all'immunità. Già solo per questo, essa non può essere causale.
Infine, la tesi
sulla mancanza di consenso informato è, d’acchito, inconferente non avendo
previsto la legge in generale, e l’art. 62 LGC in particolare, alcun obbligo di
ragguaglio, o attribuito a chicchessia ruolo di garante, bensì solo la facoltà
del deputato potenzialmente indagato di essere preventivamente sentito
dall'Ufficio Presidenziale GC.
L' (eventuale)
errore di valutazione è, quindi, riconducibile al solo imputato qui appellante
il quale ha (a torto, come si dirà in appresso) ritenuto sufficiente disporre
di una lettera firmata ricevuta per e-mail da terza persona e attestante
determinate malversazioni per ritenere queste circostanze come realmente
avvenute.
6.6
In esito all’esposto, si ha che la dichiarazione di rinuncia
all’immunità 4 maggio 2012 di AP 1 è giuridicamente valida siccome
intrinsecamente chiara e incondizionata, pervenuta sia all’ UP GC sia al
ministero pubblico, come visto irrevocabile, non inficiata da errore
essenziale, presa liberamente (sebbene in modo subitaneo, ancorché non ci fosse
alcun assillo del tempo), coerente con la dichiarata strategia di far prevalere
il vero in punto alla pratica delle tangenti e conseguente verosimile
incriminazione della dipendente di __________ PC 1, supportata dalla
convinzione del rinunciante di disporre delle prove liberatorie riguardo alla
pendente ipotesi penale della diffamazione.
Oltretutto
l’imputato, come già rilevato dal giudice di prime cure, consigliere comunale
dal 1992 e municipale dal 2012 a __________, gran consigliere dal 1995, proprio
per i ruoli politici svolti non può ragionevolmente invocare un suo errore, non
essendo - o non potendo ragionevolmente essere - manifestamente uno
sprovveduto. Si rileva ancora come, in caso di dubbi, egli avrebbe comunque
potuto approfondire maggiormente la questione, se del caso facendo capo ad un
suo legale di fiducia.
7.
Ai
sensi dell'art. 173 CP cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando
con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o
di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, così come chiunque
divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Giusta l'art. 176 CP, alla
diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti,
immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
7.1
Gli art. 173 e segg. CP proteggono l'onore personale, la reputazione
e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di comportarsi secondo le
regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti
della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo
- ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per comportamenti o
particolarità individuali moralmente riprovevoli (cfr. CARP 26.04.2012, inc. n.
60.2012
, consid. 3.2, con altri riferimenti; DTF 132 IV 122. consid. 2.1;
DTF 128 IV 53, consid. 1a; STF 04.09.2008, inc. n. 66_461/2008, consid. 3.3.2;
STF 31.07.2008, inc. n. 66_226/2008, consid. 4.1).
7.2
Perché
vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, non semplicemente un
giudizio di valore. Se l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di
una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle
dato quelli che l'hanno sentita o letta, ma secondo il senso che essa ha in
base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle
circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto.
Trattandosi di uno scritto, l'allegazione deve essere analizzata non solo in
funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il
senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono
dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo
in cui esse si inseriscono (cfr. CCRP 22.02.2010, inc. 17.2009.30, consid. 4.3
con altri riferimenti giurisprudenziali).
Perché vi sia
diffamazione non occorre che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al
terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure
che il sospetto sia affermato o propagato: l'autore non può giustificarsi emettendo
delle riserve o citando la propria fonte (CCRP 13.04.2010, inc. n. 17.2009.57,
consid. 2.3).
8.
Nella fattispecie concreta, il fatto di affermare
nell'interrogazione supplementare presentata al Consiglio di Stato il 28/29
novembre 2011, che PC 1 intascava tangenti in nero, segnatamente sottoponendo
al Consiglio di Stato la domanda:
“ sapete che quando è arrivata lei
all'__________ si è portata dietro, dalla __________, tutti gli artigiani che
già lavoravano c/o questa società perché da questi incassava tangenti in nero
sulle loro prestazioni?”,
è
indubitabilmente suscettibile di nuocere alla di lei reputazione.
Tale
affermazione non si limita, in effetti, ad offuscare la reputazione
professionale della signora PC 1, ma va ben oltre, nella misura in cui la
incolpa di aver assunto un comportamento, non solo chiaramente disapprovato
dalle concezioni morali, ma addirittura penalmente rilevante. Per "tangente"
s'intende, in effetti, una somma pretesa in modo illecito da chi - avendone
l'autorità - concede un appalto pubblico o favorisce la stipulazione di un
contratto. Per "in nero" s'intende, invece, che tale somma è
stata incassata senza dichiararla fiscalmente.
Tale è il
senso che il lettore non prevenuto attribuisce all'affermazione litigiosa, con
la quale l'imputato ha veicolato un'immagine moralmente reprimibile della
querelante, addirittura penalmente perseguibile, tale da lederne, quindi,
l'onore personale.
L'affermazione
dell'imputato, difatti, non lascia nemmeno spazio al dubbio, alle ipotesi,
bensì è data come una certezza e non può che suscitare, nell'impressione di chi
legge, qualcosa di losco, rispettivamente di illegale, e incolpa l'accusatrice
privata di aver avuto una condotta riprovevole.
Non vi è
ombra di dubbio che la PC 1 sia così stata messa in cattiva luce.
Si rileva,
inoltre, che l'interrogazione oggetto del presente procedimento è tutt'ora
pubblicata, e quindi consultabile da terzi, nel sito internet del Canton Ticino
(rubrica Gran Consiglio).
Alla luce di
quanto precede è indubbia la sussistenza degli elementi oggettivi costitutivi
del reato di diffamazione.
9.1
Il reato di diffamazione presuppone l'intenzione, che deve portare su
tutti gli elementi costitutivi del reato, laddove dolo eventuale è sufficiente.
L'autore deve avere avuto coscienza del carattere lesivo all'onore della sua
comunicazione e, nonostante questo, averla proferita ugualmente.
Non è,
invece, necessario che egli abbia voluto ferire la persona in questione o abbia
voluto causare una lesione alla sua reputazione. Poco importa se l'autore
pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o
espresso dubbi in proposito. Occorre per contro che l'autore abbia avuto
l'intenzione di comunicare l'informazione a terzi. L'intenzione deve, dunque,
essere riferita all'affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a
conoscenza di terzi. Non è, invece, richiesta una particolare intenzione
ingiuriosa, un animus iniurandi (cfr. CCRP 23.05.2011, inc. n.
17.2010
, consid. 2.3.1 con altri riferimenti).
9.2
L'imputato ha agito essendo ben consapevole del significato
dell'espressione da lui utilizzata, così come della sua gravità. AP 1, attivo
nella vita politica da anni non poteva non riconoscere il tenore lesivo delle
proprie parole.
Egli era in
chiaro che la propria interrogazione - atto parlamentare ai sensi dell’art. 142
LGC - formalmente rivolta ai cinque membri dell’Esecutivo cantonale per il
tramite della segreteria, sarebbe immediatamente stata consegnata in copia
agli altri ottantanove deputati sedenti nel Legislativo (art. 142 cpv. 2 e LGC)
e sapeva positivamente, per propria esplicita ammissione ribadita in
appello (verbale interrogatorio al dibattimento di
primo grado, pag. 2 in fine; verbale 31 aprile 2015 dibattimento di appello, pag. 4), che sarebbe stata pubblicata (al più
presto, come prescrive il Regolamento) sul sito Internet del Cantone in
forza dell’obbligo d’informazione del pubblico ai sensi dell’art. 5 della Legge
sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (del 15 marzo 2011, LIT) e
art. 4 Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello
Stato (RLIT), conseguendo così perdurante e potenzialmente importante
diffusione mediatica, ininfluente la circostanza affermata nel dibattimento
dell’appellante, secondo cui alcun parlamentare ha avuto la benché minima
reazione e l’interrogazione non è stata ripresa dagli organi della stampa.
Pertanto è da
ritenersi adempiuto pure l'aspetto soggettivo del reato di diffamazione.
Ammissione
alle prove liberatorie
10.1
L’art.
173.
cifra 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna
pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure
prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova
della buona fede).
La prova liberatoria può essere negata se
l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che
queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo
sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in
particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cifra
3.
CP).
I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di
fare della maldicenza - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116
consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006
del 28 dicembre 2006, consid. 2). L’interesse
pubblico o privato invocato dall’autore deve essere oggettivamente sufficiente
a giustificare l’utilizzo delle allegazioni incriminate e deve costituire il
movente che lo ha spinto a formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre
2003.
6S.171/2003 consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II,
Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg).
Il giudice
esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità
sono adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1;
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, op. cit., n. 68 ad
art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare
restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la
regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173; Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173 CP,
n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).
10.2
Occorre,
quindi, appurare se le allegazioni diffamanti proferite sono sorrette, nel
contesto generale da cui è scaturito l’intero brano, da un interesse pubblico o
da un altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno
occorrerà chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione
prevalente di fare maldicenza.
La verifica
si impone tanto più che la pronuncia di prime cure nega il presupposto
dell’interesse pubblico (sentenza impugnata, consid. 9.4), ma, invero, esaminando la sussistenza della buona fede poi nel
merito, ammette implicitamente l’accesso a questa prova liberatoria.
È pacifico
che lo specifico reato contro l’onore sia inserito in un legittimo atto
parlamentare previsto dalla legge, l’art. 142 LGC, concretamente
nell'Interrogazione supplementare nr. 340.11, presentata al Consiglio di Stato
del Canton Ticino il 28/29
novembre
2011, vertente su un oggetto d’interesse pubblico
generale
(art. 142 LGC). Esso comprende una serie di domande intese, per dirla con
l’estensore, a fare chiarezza (verbale interrogatorio al dibattimento di
primo grado, pag. 2) su composizione del CdA e diritti di firma di __________,
sulle modalità di gestione del parco immobili, sulla correttezza dei rapporti
in veste di committente con gli artigiani, ecc, - oltre che sull’ipotesi della
corruzione passiva (ex art. 322quater CP; art. 4a cpv. 1 lett. b LCSl) oggetto
della diffamazione - in relazione ad una società,
mette in evidenza il deputato AP 1, dotata di capitale pubblico di Stato,
Confederazione e Banca Stato e corrispondentemente partecipata da questi enti
pubblici.
Incontestabile,
quindi, che la motivazione sottesa alla formulazione dell’atto parlamentare sia
sorretta da eminente pubblico interesse.
AP 1 deve,
pertanto, essere ammesso alla prova liberatoria della propria buona fede a
tenore dell'art. 173 cifra 3 CP.
11.1
Per stabilire la buona
fede dell’autore, occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la
comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui egli
disponeva all'epoca, se sussistevano serie ragioni per cui egli potesse ritenere per vero quanto affermato.
Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento. Il
giudice deve, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché
l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato (DTF
124.
IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS).
La buona fede è riconosciuta quando l'autore
dimostra di avere compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere,
secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la
veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che
il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo
aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per
sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di
prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale
dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).
Il contenuto e l'estensione del dovere di
verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in
modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze
di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un
interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza
all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di
parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).
Cautela particolare si impone in ogni caso da parte
di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di
diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118
consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare
ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Donatsch, Strafrecht
III, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 173, § 3.42, p. 368; sentenza CCRP 16 agosto
2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10 febbraio 2000, inc.
17.1999
, consid. 2).
Il fatto che sia difficile per l'accusato
verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza atta a
diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui
fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi
esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86,
ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).
11.2
Per quel che concerne la prova liberatoria
della buona fede, dagli atti e in particolare dalle dichiarazioni dell’accusato,
non risulta in modo univoco se questi abbia esperito degli accertamenti, quali
e quando, per sincerarsi della fondatezza del contenuto oltraggioso della
e-mail fatta pervenire al prevenuto dalla redazione Mattino della domenica il
26.
luglio 2011 (mail annesso all’act. 40), dopo che al settimanale domenicale
era giunta dal sig. __________. Appaiono addirittura contraddittorie le
dichiarazioni di AP 1 intese a sapere se abbia fatto e quando - in particolare
se prima o dopo di procedere con l'interrogazione parlamentare - una telefonata
all'autore della e-mail, chiedendogli conto della correttezza di quanto
affermato nel messaggio di posta elettronica. Questa verifica telefonica non
compare nel primo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico del 22 giugno
2012, pag. 3 (act. 17). Essa è, anzi, esclusa laddove, a precisa domanda, AP 1
dichiara di non aver fatto nessun accertamento. L’assenza di un qualsivoglia
riscontro di verifica è positivamente confermato da __________ il quale depone
di aver sì ricevuto una telefonata dall’accusato, vertente però unicamente
sull’eventualità di essere citato come teste (quindi soggiunge la scrivente
Corte, temporalmente, a procedura avviata) e nega domande sulle fonti del suo
scrivere (verbale MP del 27 luglio 2012 pag. 4 e 5, act. 40). Nel successivo
interrogatorio presso il procuratore pubblico, il prevenuto, confrontato con le
surriferite affermazioni di __________, conferma quanto precedentemente
verbalizzato e nega “nella maniera più assoluta” di aver avuto contatto
telefonico o verbale con __________, asserendo di averlo contattato solo per
mail, senza peraltro ottenere risposta (verbale MP del 16 agosto 2012 pag. 5,
act. 45).
Nel dibattimento
di prima istanza, come pure sostanzialmente in sede di appello, l’accusato ha
ricordato (in appello con incertezze imputate all’età, ma con l’indicazione di
detenere nella propria rubrica del cellulare il contatto telefonico di __________,
circostanza letta dall’accusato come indizio dell’avvenuto colloquio) quel
fatto precipuo in modo diverso, un ricordo inteso a affermare, primo,
l’avvenuto colloquio telefonico con __________, ancorché di soli pochi minuti,
secondo, essere la telefonata antecedente l’interrogazione litigiosa, terzo,
mirata ad ottenere la conferma sulla correttezza delle accuse mosse alla PC 1,
quarto, conferma rilasciata da __________ (verbale interrogatorio PretPen 5
dicembre 2013, pag. 2; verbale interrogatorio Corte di appello 21 aprile 2015,
pag. 3).
11.3
Orbene, quand’anche a favore dell’imputato si volessero ritenere
appurate
quest’ultime circostanze di fatto - una breve telefonata di verifica a __________
anteriore l’interrogazione, e la semplice, generica conferma verbale di costui
sulla fondatezza delle proprie affermazioni - l’accusato sarebbe lungi dal
dimostrare di avere compiuto i passi necessari
che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione
personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per
considerarla come ammessa. Per invocare con pertinenza la propria buona fede,
una particolare situazione di ignoranza scusabile, AP 1 avrebbe anzitutto - a
titolo di ipotesi - verosimilmente non dovuto accontentarsi di un breve
colloquio telefonico, ma, al cospetto con __________ (che egli neppure conosceva),
indagare ben oltre, con spirito critico, sincerarsi in primo luogo se
l’informatore riferiva del proprio vissuto, di percezioni dirette di artigiano
appaltatore - e in tal caso non sarebbe stato difficile mettere in atto altri,
successivi debiti riscontri - oppure, se si limitava ad esporre semplici voci,
incontrollabili sentito dire, magari percependo il retrogusto del
rancore, come finalmente si è verificato. Infatti, occorre che il prevenuto
provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato solo dopo aver
coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per
sincerarsi della sua esattezza. Per riprendere un argomento del primo giudice,
se solo il prevenuto avesse indagato presso le persone che
poi ha chiamato a testimoniare, si sarebbe accorto che ciò che ha ripreso dalla
mail del signor __________, ovvero le accuse nei confronti della signora PC 1,
non corrispondeva al vero. Certo, i motivi
generali sottesi all’interrogazione erano di per sé pertinenti, ma l’innegabile
gravità delle accuse, la loro prevedibile ampia diffusione, l’inesistenza
dell’assillo del tempo (che suole talvolta condizionare per esempio il prodotto
giornalistico), la comprovata esperienza di navigato politico, finalmente la
facilità con cui la dovuta cautela sarebbe venuta a capo di un castello di
insinuazioni campate in aria, questi elementi consentono di negare le
circostanze da cui AP 1 può dedurre la propria buona fede. Diversamente, si
verrebbe ad ammettere che reputazione e buon nome dei cittadini sono appesi al
volubile e tenue filo delle voci malevoli e dei sentito dire escogitati per
rivalsa.
L'accusato, non
essendo pervenuto ad apportare la prova liberatoria, va ritenuto autore
colpevole di diffamazione.
12.
Motivi giustificativi
Al dibattimento,
il difensore di AP 1 ha invocato l’art. 14 CP (previgente art. 32 CP; v. Messaggio del CF del
21.09.1998
conc. la modifica del Codice penale, parte generale e CPM, 98.038,
FF 1998 pag. 1691), norma secondo cui chiunque agisce come lo
impone o lo consente la legge si comporta lecitamente, anche se l’atto in sé sarebbe
punibile secondo il codice penale o un’altra legge.
Il suo ruolo
politico, il suo dovere di gran consigliere gli avrebbe imposto di denunciare pratiche di
malandazzo riconducibili ad una società, __________, a prevalente
partecipazione statale.
Anche
dovendosi ammettere che AP 1 aveva, in quanto politico, un dovere di denuncia
(cfr CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
Staempfli, 2002, pag. 563 ss in cui l’applicazione estensiva del previgente art.
32.
CP relativamente all’art. 173 non viene
preconizzata ), l’art. 14 CP potrebbe trovare
applicazione soltanto nella misura in cui l’autore sia rimasto nell’ambito del
suo obbligo legale, si sia astenuto da formulazioni inutilmente offensive o si
sia limitato ad esprimere ciò che poteva, in buona fede, ritenere per vero.
Ciò non era -
l’abbiamo visto sopra - manifestamente il caso in concreto.
Infine, va
detto che se, così argomentando, l’accusato si è appellato alla libertà
d’espressione, tale libertà, come ogni altro diritto fondamentale, conosce dei
limiti (Müller, Commentaire de la constitution fédérale, ad art. 55 n. 59).
Così come la libertà personale non permette di ferire fisicamente una persona,
alla stessa stregua la libertà di espressione non permette di ferirla nel suo
onore, un bene che fa parte della personalità di ogni individuo.
13.
Per la commisurazione
della pena, il giudice di prime cure, tenendo anche conto degli accertamenti
economici eseguiti, ha ritenuto equo di infliggere a AP 1 la pena pecuniaria di
dieci aliquote giornaliere di fr. 120.- per un totale di fr. 1’200.-, pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa
di fr. 240.- (nonché le tasse spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.-).
Richiamati i principi e i criteri desumibili dall’articolo 47 CP, va ricordato
che la colpa di AP 1 non va banalizzata poiché egli ha oltraggiato, con la
presentazione di un atto parlamentare di larga diffusione, l’onore di PC 1 con
sorprendente disinvoltura e senza particolari inibizioni, ritenuto che il
dovere politico di denuncia non esime affatto l’interrogante dall’obbligo di
verificare le proprie esternazioni, ciò che sarebbe risultato agevole nel caso
di specie. Non può quindi trovare alcun favore la domanda della Difesa di
attenuazione della pena per motivi onorevoli (art. 48 lett. a. cifra 1 CP),
occorre al contrario considerare come aggravante della colpa la circostanza
secondo cui a AP 1, gran consigliere di lungo corso, non poteva sfuggire che,
in quanto tale, le proprie parole avrebbero un’eco e una credibilità
particolari. Ciò posto, nondimeno la scrivente Corte non può aumentare la pena
in forza del divieto della reformatio in peius. Ne segue che la pena inflitta
dal primo giudice non può che essere confermata.
14.
Il giudice di primo grado ha
condannato AP 1 a pagare all’AP PC 1 fr. 6’042.75 (disp. 4.) a titolo di
indennità ai sensi dell’art. 433 CPP. Questa Corte ritiene tale indennizzo
adeguato a coprire le spese necessarie sostenute dall’accusatrice privata in
prima sede e si limita ad osservare che esso non è stato contestato dall’AP
malgrado sia inferiore a quello indicato nella motivazione del relativo
giudizio (cfr. consid. 10.6 sentenza impugnata che lo quantifica in fr. 6’292.-).
L’appellante è, pure,
condannato a risarcire ex art. 433 CPP i costi di patrocinio nella procedura
d’appello all’AP, la cui nota d’onorario, non comprensiva delle ore di
dibattimento e priva di voci relative alle spese, deve essere, tuttavia, adeguatamente
ridotta a complessive 9 ore e 50 minuti (pari a 5 ore per i contatti con
cliente e autorità penali e preparazione al dibattimento d’appello, 3 ore e 30
minuti per la partecipazione allo stesso e 1 ora e 20 minuti per la trasferta)
corrispondenti, alla tariffa esposta di fr. 250.- l’ora, a complessivi fr. 2’655.-
(IVA inclusa).
15.
Il giudice della
Pretura penale ha accolto la domanda dell’accusatore
privato e ordinato
la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Foglio ufficiale del Cantone
Ticino, con la precisazione che la stessa avverrà a spese di AP 1 (art. 352
cpv. 2 CPP in relazione all'art. 68 CP).
Dedotto in
appello anche questo dispositivo, l’appellante ha ritenuto sproporzionata la
misura ammettendo che l’interrogazione contenente il proposito oltraggioso è sì
accessibile a chiunque via internet, ma solo se volutamente ricercata, non
quindi visibile come, per così dire, una notizia di giornale, ma occultata come
il sapere discretamente conservato in biblioteca. Questa contenuta visibilità sarebbe
attestata dalla mancata ripresa del testo da parte di nessun mezzo di
comunicazione sociale.
Al riguardo
l’accusatrice privata PC 1 al dibattimento ha evidenziato come l’effettiva permanenza
dell’interrogazione nel sito degli atti parlamentari cantonali, la sua agevole
reperibilità, la possibilità di rintracciare il brano incriminato anche in
futuro inserendo il suo nome in un motore di ricerca comporterebbe un
inevitabile danno di immagine alla propria personalità (per esempio nell’ambito
di ricerca di lavoro), contenibile solo potendo ognora esibire la pubblicazione
che la scagioni.
A mente
della Corte l’interesse della persona lesa richiede il provvedimento della
pubblicazione del dispositivo della sentenza, misura certamente idonea a
ripristinare il danno d’immagine personale e proporzionata, in rapporto alla
colpa dell’autore, allo scopo di ufficialmente e pubblicamente scagionare la
signora PC 1 dalla grave incolpazione di tangentista ingiustamente subita.
16.
Gli oneri processuali
di primo grado rimangono a carico dell’appellante. Quelli di appello seguono la
soccombenza e sono posti a carico di AP 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9, 10, 139, 303, 310, 325, 398 segg., 406, 433 CPP,
34, 42, 47, 106, 173 CP,
62, 142 LGC
nonché, sulle
spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
1.1. AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 4410/2012 del 4 ottobre 2012, accusato PC 1
di avere, nella sua veste di dipendente e procuratrice di __________, incassato
tangenti in nero dagli artigiani che si sarebbe portata dietro dalla __________
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi) cadauna, per un
totale di fr. 1’200.- (milleduecento);
1.2.1.1. l’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni;
1.2.2. alla
multa di fr. 240.- (duecentoquaranta); in caso di mancato pagamento la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.-
(milleduecentonovanta) per il procedimento di primo grado.
1.3. E' ordinata, ad
avvenuta crescita in giudicato, la pubblicazione del dispositivo della presente
sentenza della Corte di appello e revisione penale sul Foglio ufficiale del
Cantone Ticino. Essa avverrà a spese di AP 1 (art. 352 cpv. 2 CPP in relazione
all'art. 68 CP).
1.4. AP
1 è condannato a pagare a PC 1, a titolo di
indennità ai sensi dell'art. 433 CPP, fr. 6'042.75 per il procedimento di primo
grado e fr. 2’655.- per quello d’appello.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico carico di AP 1.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall’art.115 LTF.